direttive concernenti l`esame effettuato presso l - euipo

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direttive concernenti l`esame effettuato presso l - euipo
Rinnovo di disegni e modelli comunitari registrati
DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESAME
EFFETTUATO PRESSO L’UFFICIO PER
L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
REGISTRATI
RINNOVO DI DISEGNI E MODELLI
COMUNITARI REGISTRATI
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio
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Rinnovo di disegni e modelli comunitari registrati
Indice
1.
Introduzione .......................................................................................... 3
2.
Avviso antifrode ................................................................................... 3
2.1
Società private che inviano fatture ingannevoli ....................................... 3
2.2
Rinnovo da parte di terzi non autorizzati .................................................. 4
2.3
Contatto ...................................................................................................... 4
3.
Periodo di protezione ........................................................................... 4
4.
Avviso di scadenza della registrazione .............................................. 4
5.
Tasse e altri requisiti formali per la domanda di rinnovo ................. 5
5.1
Persone che possono presentare una domanda di rinnovo ................... 5
5.2
Contenuto della domanda di rinnovo ........................................................ 6
5.3
Lingue ......................................................................................................... 6
5.4
Tasse ........................................................................................................... 7
5.5
Termini ........................................................................................................ 7
5.5.1.
5.6
6.
Periodo di sei mesi antecedenti la scadenza per presentare il rinnovo
(periodo di base) ......................................................................................... 7
Modalità di pagamento ............................................................................... 8
Procedura dinanzi all’Ufficio ............................................................... 9
6.1
Competenza ................................................................................................ 9
6.2
Esame dei requisiti formali ...................................................................... 10
6.2.1
6.2.2
Osservanza dei termini stabiliti .................................................................. 10
Osservanza dei requisiti formali ................................................................. 11
6.3
Elementi da non sottoporre ad esame .................................................... 12
6.4
Modifiche .................................................................................................. 12
6.5
Restitutio in integrum .............................................................................. 12
7.
Pubblicazione nel registro ................................................................. 13
8.
Decorrenza degli effetti del rinnovo o della data di scadenza ........ 13
9.
Rinnovo di registrazioni di disegni e modelli internazionali che
designano l’Unione europea ............................................................. 13
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio
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Rinnovo di disegni e modelli comunitari registrati
1. Introduzione
Ci sono due modi per presentare una domanda di disegno o modello comunitario
registrato: (i) tramite un “deposito diretto” presso l’Ufficio o presso un ufficio nazionale
(articolo 35 e segg. RDC) o (ii) tramite una registrazione internazionale depositata
presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
e che designi l’Unione europea (articolo 106a e segg. RDC).
La finalità delle Direttive è spiegare come l’Ufficio applicherà in concreto le prescrizioni
del regolamento sui disegni e modelli comunitari (1) (RDC), del regolamento di
esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari (2) (REDC) e del
regolamento sulle tasse (3) (RTDC) per quanto concerne le procedure di rinnovo
relative ai “depositi diretti” di disegni e modelli comunitari (vedi i paragrafi 1-6
sottostanti). Le Direttive non intendono né possono aggiungere o togliere alcunché
rispetto al contenuto giuridico dei regolamenti.
Il paragrafo 7 si riferisce agli strumenti pertinenti applicabili al rinnovo di registrazioni
internazionali che designano l’Unione europea.
2. Avviso antifrode
2.1
Società private che inviano fatture ingannevoli
L'Ufficio è a conoscenza del fatto che alcuni utenti, in Europa, stanno ricevendo un
numero sempre più elevato di messaggi non richiesti da parte di società che
sollecitano il pagamento di servizi resi in materia di marchi, disegni e modelli, fra i quali
il rinnovo.
Sul sito web dell'Ufficio è pubblicato un elenco delle lettere provenienti da società o da
registri di cui gli utenti hanno denunciato il contenuto ingannevole. Tali attività non sono
collegate ad alcun servizio ufficiale di registrazione di marchi, disegni o modelli fornito
dagli uffici di PI o da altri organismi pubblici nell'Unione europea, quali l'UAMI.
Qualora ricevesse una lettera o una fattura, controlli attentamente l'oggetto dell'offerta
e la fonte. L'UAMI non invia mai fatture agli utenti né lettere di richiesta di
pagamento diretto per i servizi.
(1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari,
modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il
regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l’adesione della
Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei
disegni e modelli industriali.
(2) Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di
esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2001 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, modificato dal
regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, recante modifica del regolamento
(CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su
disegni e modelli comunitari a seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra
dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali.
3
( ) Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse, modificato dal
regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE)
n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi,
disegni e modelli) in seguito all’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia
concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.
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2.2
Rinnovo da parte di terzi non autorizzati
L'Ufficio è altresì a conoscenza del fatto che truffatori hanno preso di mira il modulo per
l'e-renewal (rinnovo elettronico), chiedendo il rinnovo senza il consenso del titolare e
impedendo così, attraverso l'utilizzo del modulo, la presentazione del rinnovo alle
persone legittimamente autorizzate in tal senso. Questo blocco tecnico ha l'obiettivo di
evitare un pagamento doppio per un rinnovo. Se, al momento del deposito di una
domanda di rinnovo elettronico, dovesse scoprire che il marchio è "bloccato" perché il
rinnovo per quel marchio è già stato richiesto, la preghiamo di contattare l'Ufficio.
2.3
Contatto
In caso di dubbi o se dovesse rilevare nuovi casi, la invitiamo a parlarne con i suoi
consulenti legali o a contattarci al numero +34 96 513 9100 o per posta elettronica
all'indirizzo [email protected].
3. Periodo di protezione
Articoli 12, 38 RDC
Articolo 10 REDC
Il periodo di protezione di un disegno o modello comunitario registrato (DMC) è pari a
cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione (articolo
12 RDC).
La data di deposito della domanda di registrazione è determinata in base all’articolo 38
RDC e all’articolo 10 REDC (cfr. Direttive, Esame delle domande di disegni e modelli,
paragrafo 3, “Assegnazione della data di deposito”).
La registrazione è rinnovabile per uno o più periodi di 5 anni ciascuno, fino a un totale
di 25 anni a partire dalla data di deposito.
4. Avviso di scadenza della registrazione
Articolo 13, paragrafo 2, RDC
Articolo 21 REDC
Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione, l’Ufficio informa:


il titolare registrato del disegno comunitario e
qualsiasi persona titolare di diritti registrati in relazione al disegno comunitario
che la registrazione è prossima alla scadenza. I titolari di diritti registrati comprendono i
licenziatari registrati, i titolari di un diritto reale registrato, i creditori di un atto di
esecuzione forzata registrato o l’autorità competente che agisce per conto del titolare
nelle procedure di insolvenza.
La mancata informazione non incide sulla scadenza della registrazione e non impegna
la responsabilità dell’Ufficio.
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5. Tasse e altri requisiti formali per la domanda di rinnovo
Articolo 22, paragrafo 8, articoli 65, 66, 67, articolo 68, paragrafo 1, lettera e), REDC
Si applicano le norme generali riguardanti le comunicazioni all’Ufficio, per cui la
domanda di rinnovo può essere presentata secondo le modalità seguenti:

avvalendosi dei mezzi elettronici disponibili sul sito web dell'UAMI (e-renewal –
rinnovo elettronico). L'indicazione del nome e del cognome nell'apposito spazio
sul modulo elettronico è considerata equivalente alla firma. L’uso del rinnovo
elettronico offre vantaggi quali il ricevimento automatico di una conferma
elettronica immediata della richiesta di rinnovo o l'utilizzo della funzione di
gestione del rinnovo per la compilazione rapida del modulo per tutti i disegni
necessari.

trasmettendo un modulo originale firmato per telefax o posta elettronica. Sul sito
web dell'Ufficio è disponibile un modulo standard. I moduli devono essere firmati,
ma non gli allegati.
È vivamente consigliato il rinnovo per via telematica (“rinnovo elettronico”) delle
registrazioni di disegni e modelli comunitari. Il processo di rinnovo elettronico verifica e
convalida automaticamente i requisiti stabiliti dal REDC.
Può essere presentata una domanda di rinnovo unica per due o più disegni o modelli,
che facciano o no parte della stessa registrazione multipla, previo pagamento delle
tasse prescritte per ciascuno dei disegni o modelli, a condizione che i titolari o i
rappresentanti siano, in ogni caso, gli stessi.
Per le Tasse, vedere il punto 5, per la Conformità con i requisiti formali vedere il punto
6.2.2.
5.1
Persone che possono presentare una domanda di rinnovo
Articolo 13, paragrafo 1, RDC
Le domande per il rinnovo possono essere presentate:




dal titolare registrato di un disegno o modello comunitario;
dall’avente causa, qualora un disegno o modello comunitario sia stato ceduto, a
partire dal momento in cui la domanda di registrazione della cessione è stata
ricevuta dall’Ufficio;
da una persona autorizzata dal titolare di un disegno o modello comunitario.
Questa persona può essere, per esempio, un licenziatario registrato, un
licenziatario non registrato o qualsiasi altra persona che abbia ricevuto dal titolare
l’autorizzazione a rinnovare il disegno o modello comunitario;
un rappresentante che agisca a nome di una delle persone summenzionate.
Le persone tenute ad essere rappresentate dinanzi all’Ufficio ai sensi dell’articolo 77,
paragrafo 2, RDC possono presentare una domanda di rinnovo direttamente.
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Quando la richiesta di rinnovo è presentata da una persona diversa dal titolare
registrato, dovrà esistere un’autorizzazione a suo favore (cfr. per analogia la sentenza
del 12/05/2009, T-410/07, “Jurado”, punti 16-24); tuttavia l’autorizzazione non deve
essere depositata presso l'Ufficio a meno che questi non ne faccia richiesta (cfr.
successivo paragrafo 6.1.2.2). Ad esempio, se l'Ufficio riceve il pagamento delle tasse
da due fonti diverse, il titolare sarà contattato per sapere chi sia la persona autorizzata
a rinnovare la registrazione. In mancanza di una risposta da parte del titolare, l’Ufficio
convaliderà il pagamento che sia stato ricevuto per primo.
5.2
Contenuto della domanda di rinnovo
Articolo 22, paragrafo 1, REDC
Una domanda di rinnovo della registrazione deve contenere i dati seguenti:



il nome della persona che richiede il rinnovo (ossia il titolare del disegno o
modello comunitario, una persona autorizzata o un rappresentante; cfr. il
paragrafo 5.1). Qualora l’Ufficio abbia assegnato al richiedente il rinnovo un
numero di identificazione, sarà sufficiente indicare tale numero;
il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato. Questo
numero è sempre composto da una radice di nove cifre seguita da una stringa
finale di quattro cifre (XXXXXXXXX-YYYY);
nel caso di una registrazione multipla, occorre indicare che il rinnovo è richiesto
per tutti i disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il
rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, occorre indicare i disegni o
modelli per i quali si richiede il rinnovo.
Nel caso in cui il titolare del disegno o modello comunitario abbia nominato un
rappresentante, il nome di quest’ultimo deve essere menzionato. Se il rappresentante
è già iscritto nel Registro, è sufficiente specificare il suo numero di identificazione. Se
nella domanda di rinnovo viene designato un nuovo rappresentante, occorre indicarne
il nome e l’indirizzo conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), REDC.
Il pagamento, da solo, può costituire una valida domanda di rinnovo purché sia
effettuato a favore dell'Ufficio mediante bonifico bancario e contenga il nome del
soggetto che effettua il pagamento, il numero di registrazione del DMC e la causale
"rinnovo". In tali casi non occorre soddisfare ulteriori formalità (cfr le Direttive relative ai
procedimenti dinanzi all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi,
disegni e modelli), parte A, disposizioni generali, sezione 3, Pagamento di tasse, spese
e tariffe).
5.3
Lingue
Articolo 80, lettera b), REDC
La domanda di rinnovo può essere redatta in una qualunque delle cinque lingue
dell’Ufficio. Detta lingua diviene la lingua procedurale del rinnovo. Tuttavia, quando la
domanda di rinnovo è presentata con il modulo fornito dall'Ufficio conformemente
all’articolo 68 REDC, è possibile usare il modulo in una qualsiasi delle lingue ufficiali
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della Comunità, ma è necessario compilarlo in una delle lingue dell'Ufficio per quanto
riguarda gli elementi di testo.
5.4
Tasse
Articolo 13, paragrafo 3, RDC
Articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b), REDC
Articolo 7, paragrafo 1, RTDC
Allegato al RTDC, punti 11 e 12
Le tasse dovute per il rinnovo di un disegno o modello comunitario sono le seguenti:


una tassa di rinnovo, che in caso di più disegni o modelli formanti parte di una
registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o modelli da
rinnovare;
ove applicabili, le soprattasse per il versamento tardivo della tassa di rinnovo o
per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo.
L’importo della tassa di rinnovo per ogni disegno o modello, sia esso compreso o meno
in una registrazione multipla, è il seguente:




per il primo periodo di rinnovo: 90 EUR
per il secondo periodo di rinnovo: 120 EUR
per il terzo periodo di rinnovo: 150 EUR
per il quarto periodo di rinnovo: 180 EUR.
La tassa deve essere versata entro un periodo di sei mesi che termina l’ultimo giorno
del mese in cui scade il periodo di protezione (cfr. il paragrafo 5.5 sottostante).
La tassa può essere versata entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere
dall’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione, a condizione che
venga versata una soprattassa pari al 25 % della tassa complessiva di rinnovo.
Quando il pagamento viene effettuato mediante bonifico o accredito su un conto
bancario dell’Ufficio, si considera come data di pagamento la data in cui l’importo
corrispondente viene effettivamente accreditato sul conto bancario dell’Ufficio.
5.5
Termini
Articolo 13 RDC
Articolo 22, paragrafo 2, e articolo 58, paragrafo 1, REDC
5.5.1.
Periodo di sei mesi antecedenti la scadenza per presentare il
rinnovo (periodo di base)
La presentazione della domanda di rinnovo e il versamento della tassa di rinnovo
devono essere effettuati entro i sei mesi precedenti l’ultimo giorno del mese in cui
scade il periodo di protezione (in prosieguo: “termine ordinario”).
Se tale termine scade in un giorno in cui l’Ufficio non è aperto per la ricezione dei
documenti oppure in un giorno in cui la posta ordinaria non viene distribuita ad
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Alicante, il termine è prorogato al primo giorno successivo in cui l’Ufficio è aperto per la
ricezione dei documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria. Sono previste altre
eccezioni all’articolo 58, paragrafi 2 e 4, REDC.
Per esempio, nel caso in cui un disegno o modello comunitario sia stato depositato il
01/04/2013, l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione sarà il
30/04/2018. Pertanto la presentazione della domanda di rinnovo e il versamento della
tassa di rinnovo devono essere effettuati tra il 01/11/2017 e il 30/04/2018 oppure, se
questa data corrisponde a un sabato, una domenica o un altro giorno in cui l’Ufficio è
chiuso o non riceve la posta ordinaria, il primo giorno lavorativo successivo in cui
l’Ufficio è aperto al pubblico e riceve la posta ordinaria.
5.5.2.
Periodo di grazia successivo alla scadenza
In caso di mancato rispetto del termine, la presentazione della domanda e il
versamento della tassa di rinnovo possono essere ancora effettuati, dietro pagamento
di una soprattassa pari al 25 % della tassa complessiva di rinnovo, entro un termine
supplementare di sei mesi, decorrente dall’ultimo giorno del mese in cui scade il
termine ordinario (in prosieguo: “termine supplementare”).
Nell’esempio sopra citato, il termine supplementare entro il quale una domanda di
rinnovo può ancora essere presentata, dietro pagamento della tassa di rinnovo
maggiorata della soprattassa, è calcolato dal giorno successivo al 30/04/2018, ossia
dal 01/05/2018, e scade il 31/10/2018 oppure, se il 31/10/2018 è un sabato, una
domenica o un altro giorno in cui l’Ufficio è chiuso o non riceve la posta ordinaria, il
primo giorno lavorativo successivo in cui l’Ufficio è aperto al pubblico e riceve la posta
ordinaria. Quanto precede si applica anche nel caso in cui, nell’esempio citato, il
30/04/2018 sia un sabato o una domenica; la regola secondo cui un termine da
osservare nei confronti dell’Ufficio è prorogato fino al giorno lavorativo successivo si
applica solo una volta e allo scadere del primo periodo, non alla data di inizio del
periodo successivo.
Eventuali domande di rinnovo presentate prima dell’inizio del periodo di sei mesi
previsto per il rinnovo non saranno prese in considerazione. Le tasse pagate per tali
domande verranno restituite.
5.6
Modalità di pagamento
Articolo 5 RTDC
Il pagamento delle tasse può essere effettuato tramite bonifico bancario, carta di
credito (solo nel caso in cui la domanda di rinnovo venga effettuata per via telematica
con il modulo di rinnovo elettronico) e deposito su conti correnti aperti presso l’Ufficio. Il
pagamento non può essere effettuato tramite assegno. Le tasse e le tariffe devono
essere pagate in euro.
Se il titolare del disegno o modello comunitario possiede un conto corrente presso
l’Ufficio, la tassa verrà addebitata automaticamente sul conto una volta depositata la
domanda di rinnovo. Salvo diverse disposizioni, la tassa di rinnovo verrà addebitata
nell’ultimo giorno del periodo di sei mesi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, RDC, ossia
nell’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione.
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In caso di presentazione tardiva della domanda di rinnovo (cfr. il paragrafo 5.5.2
soprastante), l’addebito avrà luogo, salvo diverse disposizioni, con effetto dalla data di
deposito della domanda tardiva e sarà soggetto a una soprattassa.
Nel caso in cui la domanda venga presentata da un mandatario abilitato ai sensi
dell’articolo 78 RDC, in rappresentanza del titolare del disegno o modello comunitario,
e tale mandatario possieda un conto corrente presso l’Ufficio, la tassa di rinnovo verrà
addebitata sul conto corrente del mandatario.
Il pagamento può essere effettuato anche dalle altre persone indicate nel precedente
paragrafo 5.1.
Il pagamento mediante addebito su conto corrente intestato a terzi richiede
un’autorizzazione esplicita, da parte del titolare del conto corrente, che indichi che la
tassa in questione può essere addebitata sul conto. In tali casi l’Ufficio verificherà se
tale autorizzazione sia stata concessa. In caso contrario verrà inviata una lettera alla
persona che richiede il rinnovo per sollecitarla a presentare l’autorizzazione
all’addebito sul conto intestato a un terzo. In tali casi, il pagamento si considera
effettuato alla data in cui l’Ufficio riceve l’autorizzazione.
Qualora le tasse (le tasse di rinnovo e, ove applicabile, la soprattassa per pagamento
tardivo) siano state versate, ma il disegno o modello comunitario registrato non sia
stato rinnovato (per esempio se la tassa è stata pagata solo dopo la scadenza del
termine supplementare, o se l’importo versato è inferiore alla somma della tassa di
base e della tassa per il pagamento tardivo/la presentazione tardiva della domanda di
rinnovo, o qualora non siano state sanate determinate irregolarità di altra natura; cf r. il
paragrafo 6.2.2 sottostante), le tasse in questione verranno restituite.
6. Procedura dinanzi all’Ufficio
6.1
Competenza
Articolo 104 RDC
Il dipartimento Supporto alle operazioni è responsabile del trattamento delle domande
di rinnovo e della loro annotazione nel registro.
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6.2
Esame dei requisiti formali
L’esame di una domanda di rinnovo è limitato ai seguenti requisiti di forma.
6.2.1
(a)
Osservanza dei termini stabiliti
Prima della scadenza del termine ordinario
Articolo 13 RDC
Articolo 22, paragrafo 3, REDC
Articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1, RTDC
Nel caso in cui la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di
rinnovo avvengano entro il termine ordinario, l’Ufficio provvede a registrare il rinnovo,
sempre che siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nel RDC e nel REDC.
Nel caso in cui non sia stata depositata alcuna domanda prima della scadenza del
termine ordinario, ma la tassa di rinnovo sia stata versata all’Ufficio riportando le
indicazioni di minima (nome della persona che richiede il rinnovo e numero di
registrazione del disegno o modello comunitario rinnovato/dei disegni o modelli
comunitari rinnovati), la domanda sarà considerata valida e non sarà necessario
soddisfare altri requisiti formali.
Tuttavia, qualora non sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo, ma sia stata
versata una tassa di rinnovo senza riportare le indicazioni di minima (nome della
persona che richiede il rinnovo e numero di registrazione del disegno o modello
comunitario rinnovato/dei disegni o modelli comunitari rinnovati), l’Ufficio inviterà il
titolare del disegno o modello comunitario a presentare una domanda di rinnovo e a
versare, ove applicabile, la soprattassa per la presentazione tardiva della domanda di
rinnovo. Verrà inviata una lettera nel più breve termine possibile, previa ricezione del
pagamento della tassa, in modo da consentire la presentazione della domanda prima
che divenga esigibile la soprattassa.
Nel caso in cui una domanda sia stata presentata entro il termine ordinario, ma la tassa
di rinnovo non sia stata versata o sia stata versata solo in parte, l’Ufficio inviterà la
persona che richiede il rinnovo a pagare la tassa di rinnovo o il relativo importo
mancante e la soprattassa per il pagamento tardivo.
Se la domanda di rinnovo viene depositata da una persona autorizzata dal titolare del
disegno o modello comunitario, quest’ultimo riceverà una copia della comunicazione.
(b)
Prima della scadenza del termine supplementare
Articolo 13, paragrafo 3, RDC
Articolo 22, paragrafo 4, REDC
Nel caso in cui una domanda sia stata presentata entro il termine supplementare, ma
la tassa di rinnovo non sia stata versata o sia stata versata solo in parte, l’Ufficio
inviterà la persona che richiede il rinnovo a pagare la tassa di rinnovo o il relativo
importo mancante e la soprattassa per il pagamento tardivo.
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Il rinnovo si considererà validamente effettuato se tutte le tasse previste (tasse di
rinnovo e soprattasse per pagamento tardivo) sono state pagate o si considera che
sono state pagate entro la scadenza del termine supplementare (cfr. i paragrafi 5.5 e
5.6. soprastanti.
(c)
Situazione in cui il titolare o il mandatario è intestatario di un conto corrente
L’Ufficio non effettua addebiti sul conto corrente a meno che non venga presentata una
domanda esplicita di rinnovo. In tal caso effettuerà l’addebito sul conto della persona
che ha presentato la domanda (il titolare del disegno o modello comunitario, il
mandatario del titolare o un terzo).
Se la domanda viene depositata entro il termine ordinario, l’Ufficio addebita le tasse di
rinnovo senza maggiorazioni.
Se la domanda viene presentata entro il termine supplementare, l’Ufficio addebita la
tassa di rinnovo e una soprattassa del 25 % (cfr. il paragrafo 5.4).
6.2.2
Osservanza dei requisiti formali
Articolo 22 e articolo 40 REDC
Se una domanda di rinnovo non soddisfa i requisiti formali (cfr. il paragrafo 5‘Tasse ed
altri requisiti formali’), ma le irregolarità possono essere sanate, l’Ufficio inviterà la
persona che richiede il rinnovo a sanarle entro un termine di due mesi. Tale termine si
applica anche se il termine supplementare è già scaduto.
Qualora la domanda di rinnovo venga presentata da una persona autorizzata dal
titolare del disegno o modello comunitario, quest’ultimo riceverà una copia della
comunicazione.
Qualora una domanda di rinnovo sia stata presentata da due persone diverse le quali
sostengono di essere autorizzate dal titolare del disegno o modello comunitario,
l’Ufficio chiederà chiarimenti su chi sia la persona autorizzata contattando direttamente
il titolare.
Qualora le irregolarità non vengano sanate prima della scadenza del termine di
riferimento, l’Ufficio procederà come segue:


se l’irregolarità consiste nella mancata indicazione dei disegni e modelli di una
registrazione multipla da rinnovare e le tasse versate non sono sufficienti per tutti
i disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo, l’Ufficio stabilirà quali siano i
disegni e modelli a cui si riferisce l’importo versato. In mancanza di altri criteri per
determinare i disegni e modelli a cui si riferisce l’importo versato, l’Ufficio
considera i disegni o modelli nell’ordine numerico in cui sono riprodotti. L’Ufficio
verifica che la registrazione sia scaduta per tutti i disegni e modelli per i quali le
tasse di rinnovo non sono state versate o sono state versate solo parzialmente.
In caso di altre irregolarità, l’Ufficio verifica che la registrazione sia scaduta e
invia una comunicazione di decadenza dei diritti al titolare o al suo mandatario o,
se del caso, alla persona che richiede il rinnovo e a eventuali titolari di diritti sul
disegno o modello/sui disegni o modelli iscritti nel registro.
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Entro due mesi, il titolare può chiedere una decisione dell’Ufficio in merito ai sensi
dell’articolo 40, paragrafo 2, REDC.
Qualora le tasse di rinnovo siano state versate, ma la registrazione non venga
rinnovata, le tasse suddette verranno restituite.
6.3
Elementi da non sottoporre ad esame
All’atto del rinnovo non sarà svolto alcun esame sulla registrabilità del disegno o
modello né sulla corretta classificazione dei prodotti del disegno o modello. Inoltre non
verrà riclassificata una registrazione che sia stata effettuata in conformità di
un’edizione della classificazione di Locarno non più in vigore alla data del rinnovo. Tale
riclassificazione non sarà possibile nemmeno su richiesta del titolare.
6.4
Modifiche
Articolo 12, paragrafo 2, REDC
In linea di principio, poiché la riproduzione del disegno o modello non può essere
modificata dopo il deposito della domanda, la presentazione di prospettive
supplementari o il ritiro di alcune prospettive all’atto del rinnovo non saranno accolti.
Qualsiasi altra modifica che non alteri la riproduzione del disegno o del modello
comunitario stesso (cambiamenti del nome, dell’indirizzo, ecc.) e che il titolare desidera
sia iscritta nel registro all’atto del rinnovo della registrazione deve essere comunicata
separatamente all’Ufficio in conformità delle procedure applicabili (cfr. Direttive,
Esame delle domande di disegni e modelli, paragrafo 11). Tali modifiche saranno
incluse nei dati registrati all’atto del rinnovo solo se vengono iscritte nel registro entro la
data di scadenza della registrazione del disegno o modello comunitario.
6.5
Restitutio in integrum
Articolo 67 RDC
Articolo 15 dell’allegato al RTDC
La parte di un procedimento dinanzi all’Ufficio può essere reintegrata nei suoi diritti
(restitutio in integrum) qualora, pur avendo dato prova di tutta la diligenza richiesta
dalle circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio
e se detta inosservanza ha avuto come conseguenza diretta, a norma dei regolamenti,
la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.
La restitutio in integrum è possibile unicamente dietro presentazione di una domanda
all’Ufficio ed è soggetta a una tassa (200 EUR).
La domanda deve essere presentata entro due mesi dalla cessazione della causa
dell’inosservanza e, in ogni caso, entro un anno a decorrere dalla scadenza del
termine non osservato. L’atto omesso deve essere compiuto entro lo stesso termine.
In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo o di mancato pagamento
della tassa di rinnovo, il termine di un anno decorre dal giorno in cui scade la
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio
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Rinnovo di disegni e modelli comunitari registrati
protezione (termine ordinario) e non alla data di scadenza del periodo successivo di sei
mesi (termine supplementare).
7. Pubblicazione nel registro
Articolo 13, paragrafo 4, RDC
Articolo 40, articolo 22, paragrafo 6, articolo 69, paragrafo 3, lettera m), articolo 69,
paragrafo 5, articolo 71 REDC
Se la domanda di rinnovo soddisfa tutte le condizioni, il rinnovo viene iscritto nel
Registro.
L’Ufficio comunica al titolare del disegno o modello comunitario o al suo mandatario il
rinnovo del disegno o del modello, la sua iscrizione nel registro e la data a partire dalla
quale ha effetto il rinnovo.
Qualora abbia constatato che la registrazione è scaduta, l’Ufficio comunicherà al
titolare del disegno o del modello comunitario o al suo mandatario, nonché a tutte le
persone i cui diritti sul disegno e sul modello comunitario siano iscritti nel registro, che
la registrazione è scaduta e che il disegno o modello è stato cancellato dal registro.
Entro due mesi, il titolare può chiedere una decisione dell’Ufficio in merito ai sensi
dell’articolo 40, paragrafo 2, REDC.
8. Decorrenza degli effetti del rinnovo o della data di
scadenza
Articolo 13, paragrafo 4, RDC
Articolo 22, paragrafo 6, articolo 56 REDC
Gli effetti del rinnovo decorrono dal giorno successivo alla data in cui scade la
registrazione.
Se il disegno o modello comunitario è scaduto ed è stato cancellato dal registro,
l’effetto della cancellazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è scaduta la
registrazione.
9. Rinnovo di registrazioni di disegni e modelli internazionali
che designano l’Unione europea
Articolo 17 dell’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione
internazionale dei disegni e modelli industriali (“atto di Ginevra”)
Articolo 12 RDC
Le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea sono protette per un
periodo iniziale di 5 anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale e
possono essere rinnovate per periodi supplementari di 5 anni fino a un massimo di
25 anni dalla data di registrazione.
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio
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Rinnovo di disegni e modelli comunitari registrati
A norma dell’articolo 11, lettera a), dell’allegato all’RTDC, le tasse di rinnovo individuali
per una registrazione internazionale che designa l’Unione europea ammontano, per
ogni disegno o modello, agli importi seguenti:




per il primo periodo di rinnovo: 31 EUR
per il secondo periodo di rinnovo: 31 EUR
per il terzo periodo di rinnovo: 31 EUR
per il quarto periodo di rinnovo: 31 EUR.
Le registrazioni internazionali devono essere rinnovate direttamente presso l’Ufficio
internazionale dell’OMPI in conformità dell’articolo 17 dell’atto di Ginevra (articolo 22,
lettera a), REDC). L’UAMI non tratta domande di rinnovo né il pagamento delle tasse di
rinnovo attinenti a registrazioni internazionali.
La procedura per il rinnovo di marchi internazionali è gestita in toto dall’Ufficio
internazionale, che invia un avviso di rinnovo, riceve le tasse di rinnovo e registra il
rinnovo nel registro internazionale. Qualora la registrazione internazionale che designa
l’UE sia rinnovata, l’UAMI ne riceve comunicazione dall’Ufficio internazionale.
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio
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