Anagrafica - Paesaggio
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Anagrafica - Paesaggio
Anagrafica n. ID n. Prot. Data prot. Soggetto proponente Mittente Comune Informazioni catastali 1235 2281 17/02/2014 Privato CLUB Adriatico scrl. Polignano a Mare Polignano a Mare, Fg. 5 P.lle 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 36, 37 Elaborato/i di piano osservati Struttura Idrogeomorfologica Componente territori costieri 6 - Sistema delle tutele: Documenti presentati Istanza Interesse dell’osservante già tutelato Osservazione Pto 2 Non accolta Osservazione Pto 1 Dati osservazione Oggetto: L'istante chiede di: 1) abrogare l’art. 45 delle N.T.A. al P.P.T.R. nella parte in cui introduce vincoli d’inedificabilità assoluta per l’intera figura paesaggistica dei “territori costieri”; 2) in subordine, con riferimento al “territorio costiero” in cui ricade l’intervento di recupero costruttivo oggetto della proposta del P.I.R.T. presentata dal Club Adriatico (costa nord di Polignano a Mare), consentire la sanatoria delle opere esistenti e la realizzazione degli interventi di riqualificazione paesaggistica previsti dal medesimo Piano, anche in deroga alle prescrizioni di cui all’art. 45 delle N.T.A. al P.P.T.R., come, del resto, ammessi ai sensi del P.U.T.T./p.. Osservazione L’istante, Soc. Coop. a r.l. “Club Adriatico”, è proprietaria delle aree accatastate al comune di Polignano a Mare, Fg. 5, P.lle 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 36, 37, in massima parte destinate a “campeggio”. L’intera zona è stata nel tempo interessata dalla progressiva edificazione – anche a carattere abusivo – che ne ha mutato l’assetto urbanistico. Nel 2005 il Club Adriatico ha presentato al comune di Polignano a Mare un progetto di Piano d’Intervento di Recupero Territoriale sulla fascia costiera ai sensi degli artt. 7.08 delle N.T.A. al vigente P.U.T.T./p e 16, L.R. n. 56/1980. Da atti di ufficio risulta che Il “PIRT Club Adriatico scrl in variante al PRG D.C.C. n. 67 del 22/12/2008” è stato approvato con prescrizioni con D.G.R. n. 498 del 18.03.2014. L’istante osserva che relativamente al BP “territori costieri”, all’interno del quale ricade il camping in oggetto, il PPTR “abbia imposto ai sensi dell’art. 45, N.T.A., vincoli di inedificabilità pressoché assoluta per tutta l’estensione dei ridetti territori, a prescindere dalla concreta conformazione di essi e dallo sviluppo idrogeomorfologico delle diverse realtà paesaggistiche dell’intera Regione e senza prescrivere alcuna tutela diversificata – anche più estesa in determinati ambiti territoriali – in riferimento a quelle porzioni di fascia costiera che via via si allontanano dalla linea di battigia: contrariamente a quanto prevede l’art. 135 del Codice.” Nei “territori costieri” come individuati ex art. 142 del Codice, non sono previsti vincoli d’inedificabilità assoluta, bensì esclusivamente la loro sottoposizione, assieme agli altri beni paesaggistici, alle disposizioni del Titolo I (Parte III) del Codice che importa il c.d. “vincolo procedimentale” (v. Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2010, n. 3851), riferibile alla previa verifica di compatibilità paesaggistica di un determinato intervento costruttivo interessante, anche indirettamente, beni vincolati, realizzato attraverso il rilascio, o meno, di autorizzazioni o pareri. La disciplina (paesaggistica) non “può prevedere vincoli di sostanziale inedificabilità sia in quanto non concepibili in sede di legislazione primaria, sia poiché del tutto estranei alla materia paesaggistica, afferendo, in realtà, alla diversa area dell’edilizia e urbanistica.” Alla luce di quanto esposto, illegittimo deve ritenersi l’art. 45 delle N.T.A. al P.P.T.R., nella parte in cui ha previsto siffatti vincoli di inedificabilità. Nella fattispecie del Camping Club Adriatico, l’art. 45 delle NTA del PPTR è comunque illegittimo per quanto nello specifico riguarda gli interventi oggetto del P.I.R.T. proposto dal Club Adriatico poiché: - predispone una disciplina generale e astratta per tutto il perimetro della Puglia dei vincoli edificatori nelle zone costiere; - irragionevole e sproporzionata la previsione del Piano paesaggistico regionale che accomuna tutte le zone dei “territori costieri” mediante una indifferenziata e unica valutazione dell'impatto paesaggistico - l’intervento subisce l’effetto paralizzante del vincolo di inedificabilità assoluta imposto sull’intero territorio costiero regionale per l’estensione di tutti i 300 m. La fattispecie prevista al co 3 dell’art 45, infatti, postulando la “legittimità” dell’edificato esistente, non potrebbe estendersi al caso che qui riguarda e finirebbe, dunque, per esautorare del tutto la portata del P.I.R.T. la cui ratio – è qui il caso di ricordare – è proprio quella di sanare fenomeni di abusivismo diffuso (non altrimenti sanabile). L’istante chiede: 1. abrogare l’art. 45 delle N.T.A. al P.P.T.R. nella parte in cui introduce vincoli di inedificabilità assoluta per l’intera figura paesaggistica dei “territori costieri”; 2. in subordine, con riferimento al sopra descritto “territorio costiero” in cui ricade l’intervento di recupero costruttivo oggetto della proposta del P.I.R.T. presentata dal Club Adriatico, consentire la sanatoria delle opere esistenti e la realizzazione degli interventi di riqualificazione paesaggistica previsti dal medesimo Piano, anche in deroga alle prescrizioni di cui all’art. 45 delle N.T.A. al P.P.T.R., come, del resto, ammessi ai sensi del P.U.T.T./p.. Controdeduzioni 1. L’osservazione dell’istante non è accolta, è errata infatti la valutazione secondo la quale il Piano abbia imposto un vincolo di inedificabilità assoluta per l’intera estensione dei territori costieri; 2. Premesso che il procedimento di esame delle osservazioni al Piano paesaggistico non rappresenta la sede di esame di specifici interventi, nella fattispecie la sanatoria delle opere esistenti e la realizzazione degli interventi di riqualificazione paesaggistica previsti dal PIRP Club Adriatico, anche in deroga alle prescrizioni di cui all’art. 45 delle N.T.A. al P.P.T.R, l’interesse dell’osservante è tutelato dall’art. 107 delle NTA di PPTR che conferma il PIRT di cui all’art. 7.08 delle NTA di PUTT/P quali piani urbanistici esecutivi di cui alla L.R. 27 luglio 2001, n. 20, finalizzati alla riqualificazione dei paesaggi degradati. In quanto tali l’art. 106 delle NTA dispone che “Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P. In ogni caso nell’adeguamento dei Piani di cui all’art. 97 delle NTA del PPTR l’area in questione potrà essere sottoposta a diversa disciplina di tutela e riqualificazione Istruttore Stefania Cascella