Anagrafica - Paesaggio

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Anagrafica - Paesaggio
Anagrafica
n. ID
n. Prot.
Data prot.
Soggetto proponente
Mittente
Comune
Informazioni catastali
1235
2281
17/02/2014
Privato
CLUB Adriatico scrl.
Polignano a Mare
Polignano a Mare, Fg. 5 P.lle 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27,
29, 36, 37
Elaborato/i di piano osservati
Struttura
Idrogeomorfologica
Componente
territori costieri
6 - Sistema delle tutele:
Documenti presentati
Istanza
Interesse dell’osservante già tutelato
Osservazione Pto 2
Non accolta
Osservazione Pto 1
Dati osservazione
Oggetto:
L'istante chiede di:
1) abrogare l’art. 45 delle N.T.A. al P.P.T.R. nella parte in cui introduce vincoli d’inedificabilità assoluta per
l’intera figura paesaggistica dei “territori costieri”;
2) in subordine, con riferimento al “territorio costiero” in cui ricade l’intervento di recupero costruttivo oggetto
della proposta del P.I.R.T. presentata dal Club Adriatico (costa nord di Polignano a Mare), consentire la
sanatoria delle opere esistenti e la realizzazione degli interventi di riqualificazione paesaggistica previsti dal
medesimo Piano, anche in deroga alle prescrizioni di cui all’art. 45 delle N.T.A. al P.P.T.R., come, del resto,
ammessi ai sensi del P.U.T.T./p..
Osservazione
L’istante, Soc. Coop. a r.l. “Club Adriatico”, è proprietaria delle aree accatastate al comune di Polignano a
Mare, Fg. 5, P.lle 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 36, 37, in massima parte destinate a “campeggio”.
L’intera zona è stata nel tempo interessata dalla progressiva edificazione – anche a carattere abusivo – che
ne ha mutato l’assetto urbanistico. Nel 2005 il Club Adriatico ha presentato al comune di Polignano a Mare un
progetto di Piano d’Intervento di Recupero Territoriale sulla fascia costiera ai sensi degli artt. 7.08 delle N.T.A.
al vigente P.U.T.T./p e 16, L.R. n. 56/1980.
Da atti di ufficio risulta che Il “PIRT Club Adriatico scrl in variante al PRG D.C.C. n. 67 del 22/12/2008” è stato
approvato con prescrizioni con D.G.R. n. 498 del 18.03.2014.
L’istante osserva che relativamente al BP “territori costieri”, all’interno del quale ricade il camping in oggetto, il
PPTR “abbia imposto ai sensi dell’art. 45, N.T.A., vincoli di inedificabilità pressoché assoluta per tutta
l’estensione dei ridetti territori, a prescindere dalla concreta conformazione di essi e dallo sviluppo
idrogeomorfologico delle diverse realtà paesaggistiche dell’intera Regione e senza prescrivere alcuna tutela
diversificata – anche più estesa in determinati ambiti territoriali – in riferimento a quelle porzioni di fascia
costiera che via via si allontanano dalla linea di battigia: contrariamente a quanto prevede l’art. 135 del Codice.”
Nei “territori costieri” come individuati ex art. 142 del Codice, non sono previsti vincoli d’inedificabilità assoluta,
bensì esclusivamente la loro sottoposizione, assieme agli altri beni paesaggistici, alle disposizioni del Titolo I
(Parte III) del Codice che importa il c.d. “vincolo procedimentale” (v. Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2010, n.
3851), riferibile alla previa verifica di compatibilità paesaggistica di un determinato intervento costruttivo
interessante, anche indirettamente, beni vincolati, realizzato attraverso il rilascio, o meno, di autorizzazioni o
pareri. La disciplina (paesaggistica) non “può prevedere vincoli di sostanziale inedificabilità sia in quanto non
concepibili in sede di legislazione primaria, sia poiché del tutto estranei alla materia paesaggistica, afferendo, in
realtà, alla diversa area dell’edilizia e urbanistica.” Alla luce di quanto esposto, illegittimo deve ritenersi l’art. 45
delle N.T.A. al P.P.T.R., nella parte in cui ha previsto siffatti vincoli di inedificabilità.
Nella fattispecie del Camping Club Adriatico, l’art. 45 delle NTA del PPTR è comunque illegittimo per quanto
nello specifico riguarda gli interventi oggetto del P.I.R.T. proposto dal Club Adriatico poiché:
- predispone una disciplina generale e astratta per tutto il perimetro della Puglia dei vincoli edificatori nelle
zone costiere;
- irragionevole e sproporzionata la previsione del Piano paesaggistico regionale che accomuna tutte le
zone dei “territori costieri” mediante una indifferenziata e unica valutazione dell'impatto paesaggistico
- l’intervento subisce l’effetto paralizzante del vincolo di inedificabilità assoluta imposto sull’intero territorio
costiero regionale per l’estensione di tutti i 300 m. La fattispecie prevista al co 3 dell’art 45, infatti,
postulando la “legittimità” dell’edificato esistente, non potrebbe estendersi al caso che qui riguarda e
finirebbe, dunque, per esautorare del tutto la portata del P.I.R.T. la cui ratio – è qui il caso di ricordare –
è proprio quella di sanare fenomeni di abusivismo diffuso (non altrimenti sanabile).
L’istante chiede:
1. abrogare l’art. 45 delle N.T.A. al P.P.T.R. nella parte in cui introduce vincoli di inedificabilità assoluta per
l’intera figura paesaggistica dei “territori costieri”;
2. in subordine, con riferimento al sopra descritto “territorio costiero” in cui ricade l’intervento di recupero
costruttivo oggetto della proposta del P.I.R.T. presentata dal Club Adriatico, consentire la sanatoria delle opere
esistenti e la realizzazione degli interventi di riqualificazione paesaggistica previsti dal medesimo Piano, anche
in deroga alle prescrizioni di cui all’art. 45 delle N.T.A. al P.P.T.R., come, del resto, ammessi ai sensi del
P.U.T.T./p..
Controdeduzioni
1. L’osservazione dell’istante non è accolta, è errata infatti la valutazione secondo la quale il Piano
abbia imposto un vincolo di inedificabilità assoluta per l’intera estensione dei territori costieri;
2. Premesso che il procedimento di esame delle osservazioni al Piano paesaggistico non rappresenta la
sede di esame di specifici interventi, nella fattispecie la sanatoria delle opere esistenti e la realizzazione
degli interventi di riqualificazione paesaggistica previsti dal PIRP Club Adriatico, anche in deroga alle
prescrizioni di cui all’art. 45 delle N.T.A. al P.P.T.R, l’interesse dell’osservante è tutelato dall’art. 107
delle NTA di PPTR che conferma il PIRT di cui all’art. 7.08 delle NTA di PUTT/P quali piani urbanistici
esecutivi di cui alla L.R. 27 luglio 2001, n. 20, finalizzati alla riqualificazione dei paesaggi degradati. In
quanto tali l’art. 106 delle NTA dispone che “Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati
del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli
stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P. In ogni
caso nell’adeguamento dei Piani di cui all’art. 97 delle NTA del PPTR l’area in questione potrà essere
sottoposta a diversa disciplina di tutela e riqualificazione
Istruttore
Stefania Cascella