COMUNE DI ZANICA (Provincia di Bergamo) Schema di contratto

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COMUNE DI ZANICA (Provincia di Bergamo) Schema di contratto
COMUNE DI ZANICA
(Provincia di Bergamo)
Schema di contratto
per l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale
L’anno duemila……. il giorno …............................ del mese di ………… nella Sede Municipale di Zanica in forma pubblica
avanti a me, Segretario Generale del Comune di Zanica, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l’Amministrazione
Comunale è parte ai sensi dell’articolo 97, comma 4°, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono
personalmente comparsi i Signori:
A) il sig …………………………. nato a …………. (…) il …………….., codice fiscale XXXXXXXXXXXX, nella sua qualità
di
……………………………………………… e domiciliato per la qualifica presso la Sede Comunale il quale dichiara di
intervenire alla stipula del presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse del Comune che
rappresenta ai sensi dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; (di seguito nel presente atto
Comune concedente o Comune);
B) il sig …………………………. nato a …………. (…) il …………….., codice fiscale XXXXXXXXXXXX, il quale dichiara di intervenire
alla stipula del presente atto ………. (da completare con elementi identificativi della persona fisica o persona
giuridica aggiudicatario della gara)
I Signori comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo,
rinunciano tra loro d’accordo e con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni per questo atto;
Premesso che:
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la Regione Lombardia con deliberazione n. IX/4066 del 19/09/2012 ha approvato la pianta organica del Comune di
Zanica che prevede l’istituzione di una seconda sede farmaceutica, atto che è stato trasmesso al Comune di Zanica
con missiva in data 24/09/2012 n. prot. 0012080;
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il Comune di Zanica con delibera di Consiglio Comunale n 38 del 08/11/2012 avente per oggetto “Esercizio del
diritto di prelazione della sede farmaceutica n. 2 sul territorio di Zanica da adibire a Farmacia Comunale” ha
esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell’art.10 comma 3 della Legge 475/1968 con l’assunzione in gestione
della sede farmaceutica di nuova istituzione prevista dalla pianta organica approvata dalla Regione Lombardia
come sopra menzionato;
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la Regione Lombardia (Direzione Generale della Sanità) con comunicazione pervenuta in data 26/11/2012 nostro
prot. N. 0014996 ha offerto in prelazione al Comune di Zanica la seconda sede farmaceutica di nuova istituzione;
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il Comune di Zanica con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 20/10/2015 avente per oggetto “Modalità di
gestione della costituenda farmacia comunale e definizione durata e canoni per la concessione” ha deliberato di
procedere all’affidamento in concessione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto
Concessionario mediante gara pubblica secondo il criterio dell’offerta economica a rialzo, disciplinata dal Codice
dei Contratti ex art. 30 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. la gestione della costituenda Farmacia Comunale a soggetti
individuati secondo le procedure competitive;
il Comune di Zanica con delibera di Giunta comunale n………. del ………… avente per oggetto “Approvazione
schema di contratto per l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale e gli Standard minimi
di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della “Carta della qualità
dei Servizi della Farmacia”.
con determinazione a contrattare n. xxxx del xxxxxx del Comune di Zanica sono stati approvati il bando di gara e la
relativa documentazione riguardo l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale e gli
standard minimi per la Carta della qualità dei servizi della Farmacia ed è stata indetta la procedura di evidenza
pubblica e ………….;
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all’esito della procedura di gara, è stato dichiarato aggiudicatario della concessione ……. estremi identificativi
dell’aggiudicatario ………..;
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nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;
l’aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva e stipulato la polizza assicurativa, meglio descritte nel presente
contratto;
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è stata richiesta ed ottenuta la certificazione prescritta in materia di antimafia giusto D.Lgs 159/2011;
è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.
TUTTO CIO’ PREMESSO:
tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue
Le premesse e gli atti amministrativi ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche
se non materialmente allegati.
Art. 1. Oggetto del contratto
1.1 Il Comune di Zanica, nella sua qualità di titolare del servizio farmaceutico, ai sensi della L. n. 475/1968 e delle
disposizioni nazionali e comunitarie volte a garantire i principi di buon andamento, concorrenza, economicità, efficacia,
imparzialità, pubblicità e trasparenza, affida la gestione della farmacia comunale a -estremi identificativi del
Concessionario -che accetta, sulla base delle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio.
Il servizio oggetto dell’affidamento che sarà svolto nella farmacia sita nel Comune di Zanica in via ______, è da
considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico; l’erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di
regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e riguarda lo svolgimento delle seguenti attività:
a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, e il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti
galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di
integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’ambito dell’attività svolta
dalle farmacie e dagli esercizi di prodotti sanitari;
b) la produzione di servizi nel settore socio - sanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l'effettuazione di test
diagnostici, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria, la rilevazione del
peso, la misurazione della pressione arteriosa e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;
c) le ulteriori attività indicate nel documento “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la
predisposizione da parte del concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”.
d) la concessione viene conferita a accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile oltre che dal
presente contratto e per quanto non disciplinato dalla documentazione di gara e dalle norme regolanti la materia.
1.2 Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell’azienda commerciale che
è connessa al Servizio e che egli si impegna a svolgere.
Art. 2. Durata della concessione
2.1 La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a far data dalla stipula del presente contratto.
2.2 Il concessionario garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per sei mesi
dalla cessazione del rapporto, al fine di consentire il subentro del Comune o dell’eventuale nuovo affidatario.
2.3 Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario
non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al
riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.
2.4 La cessazione anticipata del rapporto per fatti imputabili al concessionario comporta la revoca dell’affidamento,
l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia comunale e legittima il Comune ad esercitare un’azione risarcitoria
nei confronti del concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
Art. 3. Canone di concessione
Il Canone di concessione del servizio è fissato come segue:
3.1 un importo una tantum di € 150.000,00 (euro centocinquantamila), oltre a IVA di legge, da corrispondere al
Comune in 4 (quattro rate) di identico valore: la prima alla stipula del presente contratto di concessione; la
seconda entro il 15/12/2016; la terza entro il 15/06/2017; la quarta entro il 15/12/2017;
3.2 un Canone annuale variabile da calcolare applicando ai ricavi della farmacia comunale, come risultanti dal
registro dei corrispettivi o altro registro equivalente, la percentuale del ___________offerta in sede di gara
dal Concessionario , a cui è stata aggiudicata la concessione con la procedura di evidenza pubblica
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richiamata in premessa, oltre ad IVA di legge. In ogni caso il presente canone annuale avrà un valore minimo
garantito per qualunque fatturato pari a € 29.000,00 (euro ventinovemila). Tale canone annuale dovrà
essere versato, per ogni anno di concessione, dal Concessionario al Comune di Zanica entro la fine del mese
di aprile dell’anno successivo a cui il canone si riferisce. Per il primo anno di esercizio il valore del canone
minimo garantito sarà calcolato in proporzione al numero di giorni di anno solare intercorrenti tra il giorno di
apertura e il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta l’apertura. Tale Canone annuale minimo garantito è soggetto
a annuale rivalutazione in base all’indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai
e di impiegati), all’inizio di ogni anno solare.
Per la stipula del presente contratto, il Concessionario versa inoltre in favore del Comune di Zanica le eventuali somme
previste nel bando di gara per nomina di commissari e spese di pubblicità.
Art. 4. Ubicazione e apertura della Farmacia
La Farmacia Comunale di nuova istituzione sarà ubicata in un immobile all’interno del territorio del Comune di Zanica,
nel rispetto di quanto disposto dalle delibere e dagli atti amministrativi regionali e comunali richiamati in premessa.
L’apertura della Farmacia dovrà avvenire, previa presentazione di tutti i documenti necessari, nessuno escluso, entro e
non oltre 180 (centottanta) giorni dalla stipula del presente contratto.
Il Concessionario avrà la possibilità di realizzare eventuali successivi trasferimenti della sede della Farmacia all’interno
dell’area di pertinenza, come da vigente pianta organica delle Farmacie del Comune di Zanica e nel rispetto delle
normative vigenti.
Art. 5. Natura e modalità di esercizio del servizio e obblighi del Concessionario
Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico
interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario.
Il Concessionario del servizio si impegna a:
5.1 sostenere i costi relativi all’acquisto o alla locazione, per tutti gli anni di durata della concessione, dell’unità
immobiliare in cui sarà aperta la farmacia;
5.2 prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la
gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino
necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di
tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali
sanzioni irrogate;
5.3 dotarsi dell’immobile, dei beni strumentali e del personale necessari a garantire il regolare servizio previsto
nel presente contratto e dotare i predetti locali di tutti gli arredi. L’arredo dovrà corrispondere alle necessità di
un ambiente moderno, funzionale e confortevole. Il Concessionario dovrà sostenere tutti i costi, le spese e le
componenti negative del reddito necessarie per addivenire all’apertura della farmacia e al suo successivo
mantenimento in esercizio e dovrà installare un’insegna da posizionarsi a ridosso della strada con la dicitura di
“FARMACIA COMUNALE”;
5.4 applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni
normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi
vigenti, rispettare le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge
previsti nei confronti dei lavoratori;
5.5 stendere il Bilancio di esercizio, anche al fine di fornire al Comune un ulteriore strumento di valutazione
dell’efficacia ed efficienza del servizio;
5.6 collaborare con l’Amministrazione Comunale per apportare ogni necessaria e idonea documentazione che
occorresse a quest’ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio
anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l’Amministrazione Comunale anche in
sede di presentazione delle relative domande;
5.7 ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all’utenza oltre a
quelli descritti nella Carta, in ragione dell’evoluzione dell’attività e della struttura organizzativa della
farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, dando vita ad una collaborazione con gli uffici
comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della cittadinanza;
5.8 osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare ai
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sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
5.9 gestire la farmacia oggetto della presente concessione, svolgendo tutte le attività ad essa riconducibili,
come indicato all’art. 7 punti a. b. e. c.; lo svolgimento di tali attività deve includere quelle espressamente
previste dal documento “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione
della Carta della qualità dei servizi della Farmacia” allegato al presente contratto; le attività che
compongono il servizio debbono anche essere realizzate dal Concessionario nei modi e nel rispetto dei
principi enunciati nel documento sopra citato;
5.10 finanziare (con mezzi propri o di terzi), senza alcun intervento finanziario da parte del Comune di Zanica,
ogni investimento attinente alla apertura e alla successiva gestione della farmacia;.
5.11 svolgere anche i seguenti servizi:
misurazione della pressione tramite apparecchi elettronici rispondenti alla norma
controllo del peso tramite apparecchi elettronici rispondenti alla norma - calcolo del BMI - misurazione della
circonferenza addominale (per la valutazione dello stato di sovrappeso e obesità e per rischio cardiovascolare);
consegna a domicilio gratuita di farmaci entro 24 ore a favore di portatori di disabilità oltre il 67% o per persone
over 75;
esami gratuiti a favore di portatori di disabilità oltre il 67% o per persone over 75 (una volta/anno ):
colesterolo, trigliceridi, glicemia, emoglobina, esami delle urine
organizzazione di attività informative in materia di educazione sanitaria.
5.12 garantire, fatte salve le normative e le procedure vigenti e le autorizzazioni da richiedere, un orario
settimanale di perlomeno 48 (quarantotto) ore settimanali, ripartite in un contesto di 6 giorni ,e lo svolgimento dei
turni di apertura;
5.13 rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che
dovessero verificarsi all’interno dei locali della farmacia in conseguenza dell’esercizio dell’attività data in
concessione;
5.14 dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Zanica da ogni responsabilità per perdite
patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose che
potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto della presente
procedura;
5.15 fornire al Comune concedente, entro il mese di gennaio di ogni anno, copia fotostatica dei registri dei
corrispettivi (o altro registro equivalente) dell’anno precedente, da cui si deducano in modo inequivocabile le
informazioni necessarie per la determinazione del Canone annuale variabile con minimo garantito di euro
29.000,00, di cui all’art. 3 punto 3.2 del presente contratto; qualora ciò venga richiesto dal Comune, il
Concessionario deve consentire a personale del Comune e/o suoi incaricati di prendere visione degli stessi registri
entro 15 giorni dalla richiesta; tale richiesta sarà inoltrata tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC),
che il Concessionario si impegna ad avere e comunicare al Comune anche in caso di variazione;
5.16 fornire al Comune, con periodicità annuale, entro il mese di gennaio, l’indicazione degli interventi più
significativi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio;
5.17 predisporre e trasmettere al Comune di Zanica concedente la “Carta della qualità dei servizi della farmacia”
entro sei mesi dall’apertura della stessa nel rispetto degli standard minimi di qualità del servizio allegati al presente
bando. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia. Il
Concessionario dovrà svolgere il servizio di cui al presente contratto con la massima diligenza, professionalità e
correttezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 6. Ruolo del Comune - Vigilanza e controllo
Il Comune è e resta titolare del servizio farmaceutico comunale, la cui gestione è affidata al Concessionario ………...
individuazione del Concessionario ……………. per il periodo di tempo previsto dall’art. 2 del presente contratto.
Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in
materia.
Il Comune assicura al Concessionario la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri Uffici e
Servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio ed in generale per il disbrigo delle pratiche
amministrative di propria competenza.
Il Comune, avvalendosi di personale competente appositamente individuato potrà effettuare visite e ispezioni nei locali
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della farmacia e in quelli comunque utilizzati per l’espletamento del servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al
regolare svolgimento del servizio.
Il Comune potrà altresì effettuare, concordandole previamente con il Concessionario, indagini di mercato per verificare
il grado di soddisfazione dell’utenza del servizio.
I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrati dagli incaricati del Comune nel corso delle
visite saranno segnalati al Concessionario per la messa in atto delle opportune azioni correttive.
Art. 7. Divieto di cessione del contratto e /o di sub affidamento
E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di sub-concedere totalmente o parzialmente la gestione del servizio
farmaceutico del Comune di Zanica oggetto del presente contratto, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma, del
presente contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso.
Art. 8. Cauzione, Responsabilità e copertura assicurativa
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito una garanzia fideiussoria di euro
……., pari al 10% dell’importo di aggiudicazione mediante …………………. da…………………….
La fideiussione è garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse.
In caso di inosservanza agli obblighi contrattuali, il Comune potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione
definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta
salva la risarcibilità del maggior danno.
Il Concessionario, ai sensi dell’art.129 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. per la formalizzazione del presente contratto ha
provveduto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, che a
qualunque titolo operino per suo conto e interesse che lo tenga indenne dalle richieste di risarcimento derivanti
dall’esecuzione/svolgimento del presente servizio con l’estensione alle RC personali dei dipendenti e di tutti quei
soggetti di cui il soggetto aggiudicatario è il referente diretto o indiretto, precisando - qualora il servizio preveda la
partecipazione di soggetti con specifiche caratteristiche professionali - la validità di tale garanzia anche per le
responsabilità di natura professionale e/o contrattuale. Nel novero dei terzi è espressamente previsto il Comune di
Zanica e i suoi dipendenti.
Il Comune è esonerato da ogni tipo di responsabilità derivante dall’esercizio del servizio per i danni che dovessero
derivare a persone e cose, in quanto l’eventuale responsabilità è in ogni caso del Concessionario, anche in deroga ad
eventuali norme che disponessero l’obbligo di pagamento in capo al Comune ovvero la responsabilità solidale del
Comune, con esclusione quindi di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo a carico dell’ente.
La polizza assicurativa è stata stipulata dal Concessionario con la compagnia ………, agenzia n. ……. di ………., il numero
della polizza è …… ed è stata stipulata in data …….. con validità dalle ore …. del ……. Il massimale unico di tale polizza è
pari a euro ………………………………………
Il Comune non risponderà, ovviamente, per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che il
Concessionario instauri con eventuali terzi, così come per i rapporti che il Concessionario instauri con il personale che
impiegherà nella gestione; di tutti i danni il Concessionario risponderà in ogni sede.
E’ obbligo del soggetto Concessionario, nell’espletamento del servizio, porre in essere tutte le cautele necessarie per
garantire l’incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture nonché di tutti quei beni
mobili e immobili con cui nel servizio entrerà in contatto o di cui usufruirà. In caso di danni, il Concessionario esonera e
solleva il Comune di Zanica da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti
del soggetto aggiudicatario, animali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere in seguito a quanto
forma oggetto del presente servizio.
Qualora il concessionario nello svolgimento del servizio procuri danni a beni mobili e immobili del Comune o di terzi di
qualsiasi natura, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o degli
oggetti danneggiati.
Art 9. Risoluzione del contratto
9.1 L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto per
inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile, oltre quando, per comportamenti colposi o dolosi del Concessionario
siano state accertate:
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a. gravi disfunzioni nell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
b. interruzione del servizio con chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che
all’Amministrazione Comunale, anche all’Autorità sanitaria o da quest’ultima non autorizzata;
c. una delle condizioni di decadenza di cui all’art. 123, R.D. n. 1268/1934;
d. decadenza dell’esercizio della farmacia dichiarata all’autorità sanitaria;
e. reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
f. reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
g. ricorso all’abusivismo professionale;
h. gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni
normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
i. inadempimento rispetto all’obbligo di destinare all’esercizio della farmacia i mezzi necessari per la gestione della
stessa;
j. fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del concessionario;
k. inosservanza del divieto di cessione del contratto;
l. decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al
Concessionario;
m. ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 180 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 4 del presente
Contratto;
n. reiterato mancato invio del registro dei corrispettivi da cui determinare il canone aggiuntivo;
o. falsificazione del suddetto registro.
La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa.
9.2 Il Comune, qualora intenda disporre la risoluzione del contratto, dovrà contestare l’inadempienza al Concessionario
fissando un termine di massimo 10 giorni per le giustificazioni o controdeduzioni; qualora le giustificazioni non
dovessero essere ritenute valide o accettabili, si procederà a diffidare formalmente all’adempimento degli obblighi
contrattuali entro un termine di norma non inferiore a 15 giorni. Perdurando l’inadempimento, il contratto si intenderà
risolto ex art.1456 Codice Civile, fermo restando in ogni caso l’obbligo al risarcimento dei danni a carico del
Concessionario inadempiente.
Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto alla risoluzione e decidere di
disporre prescrizioni conformative e/o o sanzionatorie a carico del concessionario o di disporre la sola applicazione di
penali, da commisurarsi in relazione alla gravità degli inadempimenti riscontrati.
In caso contrario, il Comune dichiara risolto il presente contratto, e procede alla revoca dell’affidamento del servizio.
La decisione del Comune di non disporre la risoluzione costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza degli
inadempimenti contestati, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di disporre la
risoluzione in altre occasioni.
9.3 La risoluzione del contratto, fermo restando in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno subito,
comporta oltre alla predetta revoca, l’estinzione del diritto della gestione della farmacia comunale e legittima il Comune
ad esercitare un’azione risarcitoria nei confronti del Concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla
cauzione definitiva.
9.4 Il Concessionario assicura in ogni caso la continuità del servizio anche in caso di risoluzione del presente contratto,
fino al momento in cui l’attività non sia stata affidata ad altro soggetto o riassunta dal Comune.
9.5 Se a causa dell’inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio della farmacia e/o
dell’inosservanza delle clausole del presente contratto, venisse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, il
concessionario non avrà comunque il diritto di sospendere o ritardare il pagamento dei canoni.
9.6 Il Comune potrà inoltre richiedere la risoluzione del contratto ,ricorrendone le condizioni, in caso di gravi o reiterati
inadempimenti di seguito indicati:
 Nei casi di scioglimento, fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario, il
contratto si intende automaticamente risolto e la concessione revocata.
 Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è
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facoltà della concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa in possesso dei requisiti
prescritti dal presente disciplinare, ovvero recedere dal contratto.
 Qualora il Concessionario sia un raggruppamento d’imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se
trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione della stessa, il concedente ha la
facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento temporaneo o altra, in possesso dei
requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle predette cause, che sia designata
mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o se trattasi di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora
non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del
servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 10. Penali
10.1 Sono presenti le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati
ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:
a) per il mancato avvio del servizio entro i termini previsti dall’articolo 4 del presente contratto: euro 200,00
(duecento) per ogni giorno di ritardo;
b) per la mancata redazione della Carta dei Servizi, in modo conforme al presente contratto e agli allegati da esso
richiamati: euro 5.000,00 (cinquemila);
c) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all’esercizio di farmacista: euro 60,00 (sessanta) al giorno;
d) per la mancata divulgazione presso la clientela di pieghevoli (dépliant o giornaletti, ecc.) che diffondano
l’educazione sanitaria e in particolare la conoscenza del farmaco generico (anche con tabelle di
corrispondenza tra i più noti farmaci commerciali e i relativi farmaci generici): euro 500,00 (cinquecento);
e) per la mancata erogazione dei servizi indicati nel documento Standard minimi di qualità e quantità delle
prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della “Carta della qualità dei Servizi della
Farmacia”, saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate: da un
minimo di 10.00 (dieci euro) a un massimo di 5.000,00 (cinquemila) euro.
f) ritardi nel pagamento delle tranche dell’importo una tantum di cui all’art. 3.1 del presente contratto: euro
200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;
g) ritardi nel pagamento del Canone annuale variabile di cui all’art. 3.2 del presente contratto: euro 200,00
(duecento) per ogni giorno di ritardo;
h) il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’art. 5 punto 5.15 del presente contratto: da un minimo di 500,00
(cinquecento) a un massimo di 5000,00 (cinquemila) euro;
La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno
commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del Concessionario fino
a un importo massimo di euro 5000,00 (cinquemila).
10.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o PEC. Qualora il Concessionario non
ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
10.3. Il Comune, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento
dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale
e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
Le contestazioni e l’applicazione delle penali saranno realizzate attraverso messaggio di posta elettronica certificata
(PEC).
Art. 11. Modificazioni del contratto
Ogni futura modificazione consensuale del Contratto dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente
assunto da ciascuna delle Parti secondo le rispettive procedure. Le normative sanitarie e di settore che dovessero
intervenire nel periodo di vigenza del contratto sostituiranno automaticamente le clausole divenute incompatibili,
dando atto che tale eventuale sostituzione non potrà comunque comportare la nullità del presente contratto ex art.
1419, comma 2, del Codice Civile.
Art. 12. Spese contrattuali
Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto inerenti all’imposta di bollo, di registro (in misura fissa) e da
qualsiasi altro tributo, sono a totale carico del Concessionario così come previsto dalla normativa in materia.
Art. 13. Trattamento dati personali
L’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive
modificazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo
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svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a
mezzo informatico.
Art. 14. Varie
Sicurezza sul lavoro
Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Il Concessionario è l’unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori
applicabile e deve adempiere agli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi titolo.
Obblighi in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
Per l’effettuazione dei pagamenti, le parti assumono l’obbligo del pieno rispetto delle disposizioni sulla “Tracciabilità dei
flussi finanziari” di cui all’art. 3 della L. 3.08.2010, n.136 e s.m.i.. Il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456
cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società
Poste Italiane S.p.A.; in particolare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Controversie.
I termini e le comminatorie contenute nel contratto operano di pieno di diritto senza l’obbligo per il Comune della
costituzione in mora. Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del
Comune o comunque di rappresentanti dell’Ente, verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata PEC al
Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all’atto della partecipazione al procedimento di gara,
ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario. Tutte le controversie che dovessero
eventualmente insorgere per l’esecuzione e l’interpretazione del presente contratto, saranno di competenza
dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è il Tribunale di Bergamo.
Art. 15. Norme finali
Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al bando di gara citato in premessa, che costituisce parte
integrante del presente contratto e, per quanto compatibile, alla normativa oggetto della presente concessione e alle
norme del Codice Civile.
E richiestomi, io Segretario Generale del Comune di Zanica ho ricevuto il presente atto che è stato scritto con mezzi
elettronici da persona di mia fiducia in numero ….. (………) pagine intere e righe …… (…….) della presente pagina …….
(………..), che viene da me letto alle parti, le quali avendolo trovato conforme alla propria volontà lo sottoscrivono in
calce e in margine di ciascuna pagina intermedia, unitamente agli allegati, dei quali mi dichiarano di aver già preso
conoscenza e mi dispensano dal darne lettura.
IL CONCEDENTE
IL CONCESSIONARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
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