apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 7265/2015 pubbl. il 12/06/2015
RG n. 45909/2013
N. R.G. 45909/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Angelo Mambriani
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45909/2013 promossa da:
ANDREA BUSSÈ (C.F. BSSNDR82M13D912O), con il patrocinio dell’avv. MAREGA GIOVANNI
PIETRO GIUSEPPE e dell’avv. INTONATO MARIA SIMONETTA (NTNMSM70D51E063M) VIA
VALFORMAZZA,17
20031
CESANO
MADERNO;
PALMIERI
MASSIMILIANO
(PLMMSM71D24F704F) VIA VALFORMAZZA, 17 20031 CESANO MADERNO; , elettivamente
domiciliato in VIA SAN FERMO DELLA BATTAGLIA, 1 20121 MILANOpresso il difensore avv.
MAREGA GIOVANNI PIETRO GIUSEPPE
ATTORE/I
contro
ALESSANDRO ZAMA (C.F. ZMALSN50S01D458D), con il patrocinio dell’avv. CARPANELLI
CARLO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. B. MORGAGNI 40 21052 POGLIANO
MILANESEpresso il difensore avv. CARPANELLI CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni,
nei seguenti termini:
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sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 7265/2015 pubbl. il 12/06/2015
RG n. 45909/2013
PARTE ATTRICE:
Ritenere e dichiarare ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta
integralmente;
Accertare e dichiarare la responsabilità ©x-artt. 2489 e 2495 ce. del Sig. Alessandro Zama per aver
posto in liquidazione la società Shasa Service S.r.l., dopo la notifica dell'atto di citazione in giudizio
(R.G. n. 13395/20Ì0 - Giudice Dott. Cataldi), conclusosi con Sentenza n. 106930/2012 e, indi, per aver
provveduto alla cancellazione della medesima società senza accantonare alcuna somma per l'ipotesi
(poi realizzatasi) di soccombenza in giudizio;
Conseguentemente, condannare il Sig. Alessandro Zama personalmente, in quanto già liquidatore unico
della Shasa Service S.r.l. in liquidazione e, prima ancora, legale rappresentante della stessa società, al
pagamento delle somme portate dal Precetto (notificato in data 05/07/2012) su Sentenza n. 106930,
emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, in persona del Giudice Avv. Tommaso Cataldi per
l'importo di €.7.785,01= oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo, ovvero di quella
maggiore o minore somma determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qalificazione giuridica del caso;
con vittoria di spese e competenze legali, oltre a Spese Generali di Studio 15% ex art. 2 D.M. 55/14,
4% C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 e l.V.A. come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti
legali anticipatari ex art. 93 c.p.c.
PARTE CONVENUTA:
In via preliminare di rito
Nell'ipotesi in cui, a mente delle disposizioni legislative vigenti in materia, l'adito Tribunale ravvisi nel
caso di specie la sussistenza di una competenza territoriale inderogabile, declinare, ex officio, la
propria competenza territoriale a conoscere della presente controversia, essendo detta competenza
territoriale, nel caso di specie, attribuita alla "Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale
di Bologna".
Nel merito
Rigettare la domanda attorca in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto.
In conseguenza di ciò, condannare l'attore Sig. Andrea Busse, ex art. 96 ap.c, al risarcimento dei
danni in favore del convenuto Sig. Alessandro Zama, danni la cui quantificazione viene rimessa al
prudente apprezzamento dell'adito Tribunale e da liquidarsi in via equitativa ex art. 96, terzo comma
cp.c. Il tutto, in ogni caso, con vittoria delle spese del presente giudizio, stante la palese insussistenza
delle ragioni fondanti l'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'attore.
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inammissibile, irrituale, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarle
Sentenza n. 7265/2015 pubbl. il 12/06/2015
RG n. 45909/2013
Concisa esposizione dei motivi della decisione
A fronte di tale contestazione il convenuto ha in via preliminare sollevato eccezione di incompetenza
territoriale di questo Tribunale; nel merito non ha ritenuto di prendere posizione sulla fondatezza o
meno delle ragioni creditorie vantate dall’attore, limitandosi piuttosto a rivendicare la correttezza della
condotta tenuta nel corso dell’attività liquidatoria, sottolineando in particolare l’inesistenza di
disponibilità attive come risulterebbe dal bilancio finale di liquidazione.
In fatto risulta (pacificamente) che:
*a fronte della originaria pretesa restitutoria avanzata nei confronti della Sahsa questa aveva all’epoca
riconosciuto un diritto all’indennizzo limitato ad euro 500,00;
*l’attore citava allora in giudizio la Sahsa, all’epoca in attività, con atto notificato in data 8.10.10
innanzi al giudice di pace;
*la società convenuta veniva messa in liquidazione in data 14.1.11; in data 4.7.11 veniva approvato il
bilancio finale di liquidazione con la registrazione di un patrimonio netto negativo, senza alcun residuo
attivo e diversi creditori rimasti impagati) e subito dopo (12.7.11) la società veniva cancellata dal
registro imprese;
*in data 30.3.12 risulta pronunciata sentenza del giudice di pace con condanna della Sahsa al
pagamento delle somme richieste oltre spese ed accessori, per un importo complessivo infine portato da
precetto notificato pari ad euro 7.785,00.
In tale contesto con l’atto di citazione del presente giudizio l’attore ha proposto nei confronti
dell’odierno convenuto Zama (già liquidatore della Sahsa) le contestazioni poi puntualmente riproposte
nelle conclusioni in epigrafe, lamentando in particolare (come espressamente precisato in sede di
memoria ex art 183 n 1 cpc) una ingiustificata violazione da parte del liquidatore di un principio di
fondo di pari trattamento di tutti i creditori in fase di liquidazione.
Nel merito ritiene il Collegio che la domanda debba essere (parzialmente) accolta.
Al riguardo si osserva quanto segue.
a)Innanzitutto deve reputarsi non revocabile in dubbio (e in fatto non contestato) l’effettivo fondamento
della domanda risarcitoria avanzata dall’odierno attore.
Invero
/ in sede di atto di citazione l’attore ha così dedotto le proprie ragioni di credito:
“Il sig. Andrea Busse, determinato a fruire di un periodo di vacanza per sé e per la propria fidanzata,
avvalendosi della rete internet, nel mese di giugno 2010 acquistava, dalla Scatola Blu dive tour
operator by Shasa Service S.r.l., un pacchetto di viaggio per l'Egitto, comprensivo di volo di andata e
ritorno in Egitto, soggiorno al Cairo e in località balneare del Mar Rosso dal 15/08/2010 al
29/08/20103.
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La controversia segue al mancato pagamento da parte della società Sahsa Service srl di un credito
vantato dall’odierno attore a titolo di restituzione di somme in relazione all’acquisto di un pacchetto
turistico. In particolare, preso atto della sopravvenuta estinzione della società a seguito di approvazione
del bilancio finale di liquidazione e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese, l’attore
agisce in questa sede nei confronti del liquidatore all’epoca in carica, addebitando allo stesso la
responsabilità del mancato pagamento.
La Shasa service s.r.l. (d'ora innanzi per brevità indicata come Shasa) per il pacchetto turistico di cui
all'allegato sub 1, richiedeva la somma complessiva di €. 3.396,00, prontamente versata dal Sig. Busse
con bonifici bancari del 21/06/2010 e del 19/07/20104.
Regolarmente partiti ed atterrati al Cairo, pagato per la seconda volta il visto d'ingresso, il ricorrente e
la sua compagna non rinvenivano in loco alcuna persona legata all'organizzazione Shasa e, presi
contatti con la National Travel Service, dalla quale Shasa avrebbe dovuto acquistare il pacchetto
venduto all'attore, venivano a conoscenza del fatto che quest'ultima non aveva mai provveduto al
pagamento del viaggio acquistato dal Sig. Busse e la fidanzata.
Il ricorrente, esperiti inutilmente gli innumerevoli tentativi di contattare Shasa, attraverso il numero di
assistenza dalla stessa fornito1, trascorsa una notte al Cairo a proprie spese, facevano rientro - a proprie
spese - in Italia, provvedendo a formulare formale contestazione”;
/ il convenuto, all’epoca AU della società (oltre che socio unico) e dunque da reputarsi pienamente a
conoscenza dei fatti (ricordando in particolare come la Shasa abbia riconosciuto un indennizzo pari ad
euro 500,00), non ha contestato alcuna delle circostanze menzionate, che debbono dunque ritenersi in
questa sede non controverse e come tali senz’altro idonee a fondare il diritto dell’odierno attore alla
integrale restituzione di tutte le somme versate alla Shasa oltre al risarcimento della spese sostenute –
prima ancora e a prescindere dagli esiti del giudizio proposto innanzi al giudice di pace.
b)Alla stregua dei menzionati rilievi deve dunque reputarsi che fin dall’origine (proposizione di
richiesta risarcitoria e poi notifica di atto di citazione a giudizio) l’odierno convenuto fosse pienamente
a conoscenza della fondatezza delle ragioni di credito vantate dal BUSSE’ – dunque prima ancora che
egli stesso in qualità di socio unico assumesse la decisione di mettere in liquidazione la società e in
qualità di liquidatore gestisse la relativa attività. Di qui l’ovvio “dovere” di tenere conto della posizione
creditoria dell’odierno attore nella concreta gestione della fase liquidatoria.
c) In fatto dal (succinto) bilancio finale di liquidazione, predisposto dall’odierno convenuto in qualità
di liquidatore e approvato dallo stesso in qualità di socio unico, risulta che nel breve periodo della
liquidazione, la società abbia conseguito ricavi per euro 24.000 e sostenuto costi per euro 7.080 dunque
con un “utile di liquidazione” pari ad euro 16.920; risulta altresì che il bilancio si chiuda senza alcun
attivo e l’indicazione di debiti rimasti insoddisfatti per euro 15.450 (presumibilmente al netto del
credito vantato dall’odierno attore) – per cui, a meno di ipotizzare gravi condotte appropriative, deve
ragionevolmente convenirsi con l’attore laddove assume che l’intero utile da liquidazione sia stato
destinato alla soddisfazione di terzi creditori.
Proprio con riferimento a tali elementi
/l’attore deduce una ingiustificata violazione del principio generale di pari trattamento di tutti i creditori
(e in particolare il totale sacrificio delle proprie ragioni di credito rispetto a quelle – presumibilmente –
vantate da terzi)
/il convenuto si limita a rivendicare la correttezza del proprio operato, senza tuttavia offrire alcuna
spiegazione in ordine alla conduzione della attività liquidatoria, in particolare per quanto attiene alla
destinazione data ai ricavi di esercizio indicati nel bilancio di liquidazione da lui stesso predisposto ed
approvato
– fermo restando che nessuna indicazione al riguardo emerge dal relativo documento pure
formalmente destinato a dar conto non solo ai soci ma anche ai terzi delle vicende dell’esercizio.
Così riassunti i termini in fatto della presente vicenda, il Collegio ritiene innanzitutto di dover
richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, costantemente seguito da questo Tribunale e
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qui pienamente condiviso, volto a riconoscere il rispetto di un principio guida di pari trattamento di
tutti i creditori all’interno di una fase liquidatoria quale elemento costitutivo di un vero e proprio
“dovere” dei liquidatori incaricati, come tale possibile fonte di responsabilità risarcitoria in caso di
violazione – con il necessario corollario di un conseguente dovere del liquidatore incaricato di dare
compiutamente conto in sede di bilancio di liquidazione della intera attività svolta e soprattutto (per
quanto qui di interesse, in presenza di creditori rimasti insoddisfatti) dei criteri seguiti nella gestione
delle posizioni debitorie.
Nella specie ritiene in particolare il Collegio che proprio l’estrema genericità del bilancio finale di
liquidazione approvato (completamente carente di ogni dovuta indicazione in ordine alla concreta
conduzione della attività liquidatoria) imponga di riconoscere il pieno assolvimento degli oneri di
deduzione e di prova certamente gravanti sull’attore (vertendosi in tema di responsabilità
extracontrattuale) in una situazione in cui (si ripete) lo stesso bilancio di liquidazione dà atto della
disponibilità di risorse attive (i “ricavi da liquidazione”) e nulla dice invece circa la concreta
destinazione data ai cespiti in parola. Certo è da escludere che il liquidatore possa trarre giovamento
dall’inadempimento ai propri obblighi di adeguato rendiconto della attività svolta (corretta redazione
del bilancio finale) soprattutto in una situazione di totale coincidenza delle posizioni di liquidatore e
socio unico e allora non rimane che prendere atto del fatto che, anche nel corso del presente giudizio, il
convenuto ha evitato di offrire alcuna delucidazione in ordine alla attività compiuta e in particolare in
ordine al concreto utilizzo dei menzionati ricavi di liquidazione.
In piena conformità al titolo di responsabilità azionato nel presente giudizio (violazione della par
condicio creditorum) risulta peraltro evidente come la domanda proposta in giudizio possa essere solo
parzialmente accolta a fronte della obiettiva insufficienza delle disponibilità attive individuate (“utile di
liquidazione” pari ad euro 16.900) a far fronte alla totalità della esposizione debitoria della società
cancellata, da reputarsi pari a: importo dei debiti indicati in bilancio come rimasti impagati (per un
importo complessivo di euro 15.450); credito vantato dall’attore (per euro 7.785 quale portato da
precetto conseguente alla pronuncia del giudice di pace, in considerazione di spese ed interessi maturati
pro tempore); crediti secondo espressa contestazione della difesa attorea soddisfatti a titolo
preferenziale (per euro 16.900) – esposizione debitoria da reputarsi dunque pari in origine ad euro
40.135,00.
Individuato così nel menzionato importo di euro 40.135,00 l’esposizione debitoria originariamente da
soddisfare attraverso l’evidenziato utile di liquidazione di euro 16.900, pare evidente che, nell’ambito
di una corretta gestione liquidatoria, le risorse disponibili avrebbero potuto consentire solo una
soddisfazione parziale di ciascuna delle diverse ragioni creditorie: in particolare, ridotti in pari misura
tutti i crediti in parola, per un importo limitato ad euro 3.278,09 in relazione al credito vantato
dall’odierno attore e proprio a tale importo pare qui di dover commisurare la condanna del convenuto
Zama, oltre interessi legali dalla data del 12.7.11 di cancellazione della società (momento di definitivo
inadempimento all’obbligo contrattuale gravante su Shasa) fino al soddisfo, come da domanda.
Alla soccombenza del convenuto segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle
spese di lite sostenute dall’attore, che si liquidano come da dispositivo.
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Sentenza n. 7265/2015 pubbl. il 12/06/2015
RG n. 45909/2013
Sentenza n. 7265/2015 pubbl. il 12/06/2015
RG n. 45909/2013
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, :
così deciso in Milano, 21.5.15
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accertata la responsabilità del convenuto Alessandro Zama in ordine ad una non corretta gestione della
attività liquidatoria della società Shasa Service srl, condanna il medesimo convenuto al pagamento in
favore dell’attore Andrea Busseè di un importo di euro 3.278,09 oltre interessi legali dal 12.7.11 al
soddisfo;
condanna altresì il convenuto Zama alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall’attore, che
si liquidano in un importo di euro 206,00 per contributo unificato ed euro 3.000,00 per compensi
professionali oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa.