Autorizzazione in Svizzera di un investimento collettivo estero

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Autorizzazione in Svizzera di un investimento collettivo estero
Executive Master in Compliance Management 2009/2010 – Lavoro di diploma
AUTORIZZAZIONE IN SVIZZERA DI UN
INVESTIMENTO COLLETTIVO ESTERO UCITS
III AI SENSI DELLA LEGGE FEDERALE SUGLI
INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE
Pamela Mazzola*
No. 35, novembre 2010
* Compliance officer, Banca del Ceresio SA, Lugano
La funzione di Compliance, oramai consolidata anche all’interno degli istituti bancari della piazza finanziaria
svizzera, in origine si è designata prevalentemente come una funzione di supporto al management in
particolare in relazione a problematiche di lotta al riciclaggio di denaro. Negli anni si è poi assistito ad un
graduale ampliamento di compiti e competenze e una sempre maggiore tendenza all’inserimento del
Compliance office nel sistema di controllo interno, peraltro dimostrata dall’avvicinamento, anche organico,
della funzione all’unità di controllo del rischio.
Questo nuovo indirizzo, riscontrabile anche nel profilo specialistico degli stessi Compliance officer, ha
permesso, fra le altre cose, di superare la contrapposizione tra le esigenze di performance e quelle di
conformità, fortemente riscontrata agli albori della creazione della funzione all’interno delle banche. Le più
recenti analisi di Corporate Governance sono infatti unanime nel considerare che solo attraverso un’accurata
gestione dei rischi, ed in particolare dei rischi operativi (in relazione ai quali si posiziona anche la figura del
Compliance officer), si garantisce la sopravvivenza dell’azienda.
Il Centro di Studi Bancari, in linea con i propri principi, desidera contribuire alla creazione di una cultura di
Compliance, non solo mediante l’erogazione di corsi di formazione specialistica, ma anche attraverso la
promozione di pubblicazioni tematiche che possono interessare la nostra Piazza finanziaria e che tengano
conto degli sviluppi e orientamenti nazionali e internazionali.
Il quaderno di ricerca 35 fa parte della serie tematica promossa dal Centro di Competenze Compliance ed é
stato selezionato tra i lavori di diploma presentati nell’ambito dell’edizione
2009-2010 del corso di Executive Master in Compliance Management.
Il quaderno numero 35 approfondisce in maniera sistematica e descrittiva il tema
dell’ autorizzazione in Svizzera di un investimento collettivo estero UCITS III, ai sensi della Legge federale
sugli investimenti collettivi di capitale.
Il quaderno prevede una sintesi storica del concetto di investimento collettivo di capitale, una sommaria
presentazione delle fonti giuridiche, dei suoi soggetti e delle tipologie. Di seguito vengono analizzate le
problematiche relative alla distribuzione in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri, dedicando un
apposito capitolo alla procedura autorizzativa e proponendo un confronto con altri stati dell’UE. La parte
finale è dedicata ad una riflessione sugli sviluppi in corso e sull’impatto degli stessi sull’industria svizzera
degli investimenti collettivi.
Centro di competenze legal & compliance
Tamara Erez
Le idee espresse in questo quaderno sono di natura personale e non riflettono necessariamente le
opinioni dei rappresentanti del Centro di Studi Bancari
PAMELA MAZZOLA
INDICE
Bibliografia e siti internet
Norme applicabili
Sigle e abbreviazioni
Introduzione e riassunto
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Introduzione e cenni storici
5
PARTE I: QUADRO LEGALE E SUA EVOLUZIONE
7
1.1 Un po’ di Storia
1.2 La legge Federale sugli investimenti collettivi di capitale e relative ordinanze esecutorie
1.2.1 Scopo della LICoL
1.2.2 Campo di applicazione della LICoL
1.2.3 Dalla definizione di “ fondo d’investimento” alla definizione di “investimento collettivo”
1.2.4 Definizioni e tipologie degli investimenti
1.2.5 Principio dela protezione differenziata degli investitori e nozione di “investitore qualificato”
1.2.6 Appello al pubblico
1.3 L’Autoregolamentazione in materia di investimenti collettivi
1.3.1 Autoregolamentazione emessa dall’autorità di sorveglianza
1.3.2 Autoregolazione emessa dalla Swiss Funds Association
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PARTE II: DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA DI INVESTIMENTI COLLETTIVI DI
CAPITALI ESTERI
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2.1Obbligo di ottenere un’autorizzazione per l’investimento collettivo estero
2.2 Attori dei fondi esteri
2.2.1 Rappresentante in Svizzera
2.2.1.1 Nomina dei distributori
2.2.2 Ufficio di pagamento
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PARTE III: QUADRO LEGALE E SUA EVOLUZIONE
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3.1 Definizione tecnica di “investimento collettivo a comparti multipli
3.2 Domanda di autorizzazione
3.2.1 Lo Swiss Finish
3.2.2 Deposito delle domande
3.2.2.1 Deposito ai fini di nuova autorizzazione e principali problemi che si incontrano
3.2.2.2 Deposito a fini di notifica
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PARTE IV: CONFRONTO CON ALTRI STATI DELL’UNIONE EUROPEA
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4.1 Registrazione e notifica in Francia
4.2 Registrazione e notifica in Austria
4.3 Registrazione e notifica in Italia
4.4 Registrazione e notifica in Germania
4.5 Registrazione e notifica in Svezia
4.6 Registrazione in Spagna
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PAMELA MAZZOLA
PARTE V: SVILUPPI FUTURI E IMPATTO SULL’INDUSTRIA SVIZZERA DEGLI
INVESTIMENTI COLLETTIVI
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5.1 Excursus I: Direttiva Europea sugli organismi di investimento collettivo (“UCITS IV”)
5.2 Excursus II: Direttiva Europea sui fondi alternativi (“AIFMD”)
5.3 Excursus III: U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”)
5.4 Excursus IV: Dodd Frank Wall Street Reform and Cunsomer Protection Act
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ALLEGATI
1. Modello SFA dell’Allegato per gli investitori in Svizzera
2. Guida Pratica Finma per le richieste di autorizzazione e le richieste di modifica di investimenti
collettivi di capitale eurocompatibili UCITS III
3. Modello CESR del Key Investor Information Document
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45
51
PAMELA MAZZOLA
BIBLIOGRAFIA E SITI INTERNET

Swiss Funds Association SFA, KAG-Atlas, Basilea, 1997

PricewaterhouseCoopers, Placements collectifs de capitaux en Suisse - 2.eme edition, Ginevra, 2009

Deloitte SA, Investimenti collettivi di capitale, Svizzera, 2007

Florence Fauth Rota, Sfide per la funzione Compliance presso un distributore o un rappresentante di
fondi d’investimento esteri in Svizzera, Lugano, 2006

Yann Wermeile, Presentazione “Investimenti collettivi di capitale”, Vezia, 2009

Isaia D’Amelio, Presentazione “Istituti LICol nel contesto europeo”, Vezia, 2009

Bizzozero, P. Genazzi, Modulo 12: Compliance nell’ambito della legislazione sui fondi di investimento,
Vezia, 2009

J.S. Lassonde, S. Terranova, “L’UCITS IV ou le renforcement de l’industrie européenne des fonds de
placaments”, da: PWC Flash Financial Services, pagg. 9-14, Ginevra, 2009

KPMG, RBC Dexia, UCITS IV: Which business model for tomorrow?, Luxembourg, 2009

KBL European Private Bankers S.A., KBL Newsletter October 2010, Luxembourg, 2010

Deloitte, Elvinger, Hoss & Prussen, Presentazione “UCITS IV and its practical implications”, Londra,
Luxembourg, 2010

Deloitte, E. Dungwort, Z. Hart, Presentazione “Fund Regulatory Changes – Asset Managers”, Londra,
2010

SFA, M. D. Otter, Presentazione “AIFMD/UCITS IV – Prospettive e soluzioni”, Lugano, 2010

SFA, M. Thommen, Y. Mentha, Presentazione “Investment funds related regulatory and tax
developments in Europe and the US and their impact on Switzerland”, Zurigo, 2010

Swissbanking, Zirkular n. 7666 - Foreign Account Tax Compliance Act of 2009 (FATCA), IRS Notice
2010-60 von 27.07.2010, Basilea, 2010

Raccolta sistematica del diritto federale: http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html

Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA: http://www.finma.ch/i/Pagine/default.aspx

Swiss Funds Association SFA: https://www.sfa.ch/

Archivio Commissione Federale delle Banche: http://www.finma.ch/archiv/ebk/f/index.html

Dipartimento Federale delle Finanze: http://www.efd.admin.ch/

Swissbanking: https://www.sba.ch (incluso accesso ristretto: https://www.sbvg.ch)

CSSF: http://www.cssf.lu/

CONSOB: http://www.consob.it/

AMF: http://www.amf-france.org/

BAFIN: http://www.bafin.de/

FMA: http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/

FI: http://www.fi.se/

CNMV: http://www.cnmv.es/index.htm

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/

CESR: http://www.cesr.eu
1 PAMELA MAZZOLA
NORME APPLICABILI
Leggi e ordinanze:

Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31)

Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.311)

Ordinanza del 21 dicembre 2006 dell’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli
investimenti collettivi di capitale (RS 951.312)
Circolari FINMA in materia di investimenti collettivi di capitale, in particolare:

Circ. FINMA 08/8 “Appello pubblico ai sensi della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale”
Autoregolamentazione FINMA, in particolare:

Guida pratica FINMA datata 01.03.2009 “Guide pratique pour des requêtes concernant l’autorisation
d’un représentant de placements collectifs étrangers, les modifications au sein du représentant, le
changement de représentant”

Guida pratica FINMA datata 14.04.2010, “Guide pratique pour des requêtes concernant l’approbation
des documents afférents au placement collectif étranger qui remplit les conditions de la directive
85/611/CEE, telle que modifiée par les deux directives 2001/107/CE et 2001/108/CE (directive UCITS
III) et les modifications des documents afférents au placement collectif étranger”
Autoregolamentazione e documenti modello SFA
2 PAMELA MAZZOLA
SIGLE E ABBREVIAZIONI
art.
segg.
cpv.
rif.
cap.
par.
ed.
pag.
circ.
articolo
seguenti
capoverso
riferimento
capitolo
paragrafo
edizione
pagina
circolare
LFI
LICol
OICol
OICol-FINMA
LRD
LBVM
LBCR
MiFID
AIFMD
FATCA
Legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi di investimento (RS 951.31)
Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31)
Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.311)
Ordinanza del 21 dicembre 2006 dell’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.312)
Legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (RS 955.0)
Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.1)
Legge federale dell’8 novembre 19341 sulle banche (RS 952.0)
Markets in Financial Instruments Directive
Alternative Investment Funds Managers Directive
U.S. Foreign Account Tax Compliance Act
FINMA
CFB
SFA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Commissione Federale delle Banche
Swiss Funds Association
CSSF
AMF
FMA
CONSOB
BAFIN
FI
CNMV
FSA
SFA
CESR
IRS
SEC
Commission de Surveillance du Secteur Financier
Autorité des Marché Financiers
Österreichische Finanzmarktaufsicht
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Swedish Finansinspektionen
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Financial Services Authority
Swiss Funds Association
Committee of European Securities Regulators
US Internal Revenue Service
US Securities and Exchange Commission
DFF
CODIFI
Dipartimento federale delle finanze
Comitato di direzione dialogo sulla piazza finanziaria
OCIVM
SICAV
SICAF
SAIC
KIID
Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
Società di investimento a capitale variabile
Società di investimento a capitale fisso
Società in accomandita per investimenti collettivi
Key Investor Information Document
3 PAMELA MAZZOLA
1
Introduzione e riassunto
Il tema scelto per questo lavoro trae spunto dall’attività quotidiana dell’Ufficio Legal & Compliance di Banca
del Ceresio SA, un istituto bancario svizzero costituito nel 1958 attivo fin dagli anni ‘60 nel campo degli
investimenti collettivi di capitale, in particolare nella gestione di investimenti collettivi, hedge funds e ricerca
e selezione di gestori di talento. La proprietà ha una lunga tradizione nel settore finanziario. A partire dagli
inizi del 1900, aveva iniziato all’estero l'attività di gestione patrimoniale, negoziazione di titoli e valute
sopratutto a livello internazionale.
Oltre alle attività di “core business” della Banca, dal 1999, anno in cui è stata fondata e promossa dall’istituto,
la Banca del Ceresio è Rappresentante in Svizzera di una SICAV multicomparto e multi-advisor di diritto
lussemburghese, che è gestita dall’affiliata di Londra Belgrave Capital Management Ltd., una società di
gestione sottoposta alla sorveglianza della FSA1 inglese.
Trattandosi di una SICAV autogestita, il Sig. Raffaele Martinelli, Head del Legal & Compliance della Banca,
è stato nominato General Manager dal Consiglio di Amministrazione della società. I suoi compiti principali in
seno alla SICAV sono la supervisone dei rischi e la supervisione delle attività legali e di marketing e
distribuzione, ivi compresa la tenuta dei contatti e la gestione dei rapporti con le varie autorità di
sorveglianza.
La mia principale attività giornaliera consiste nell’occuparmi delle attività della Banca legate alla
Rappresentanza in Svizzera della SICAV e nell’affiancare il Sig. Martinelli nelle sue attività di General
Manager per la SICAV.
Come noto, l’industria degli investimenti collettivi di capitale ha un ruolo di prim’ordine nei mercati
finanziari internazionali. A livello nazionale, il mercato degli investimenti collettivi offre un ampio ventaglio
di prodotti svizzeri e esteri, che coprono mercati, strumenti finanziari e strategie d’investimento diversi, alfine
di raggiungere, soddisfare e proteggere le diverse tipologie di investitori.
Per permettere agli investitori di utilizzare il prodotto “investimento collettivo” in modo efficiente, sicuro e
trasparente, occorre una regolamentazione del prodotto stesso e del mercato di riferimento.
In Svizzera, l’investimento collettivo è l’unico prodotto finanziario regolamentato (la prima regolamentazione
degli investimenti collettivi risale già al 1966), e la struttura della regolamentazione è complessa ed estesa.
A livello nazionale, grande importanza è ricoperta dagli investimenti collettivi esteri, che rappresentano ca.
l’80% del mercato. Un investimento collettivo estero, per essere offerto o distribuito al pubblico in Svizzera
deve ricevere un’autorizzazione da parte dell’autorità di sorveglianza, e deve rispondere a precisi requisiti
legali per poterla ottenere. Anche la struttura della regolamentazione relativa alla distribuzione al pubblico è
estesa e complessa, e diversi sono gli attori che intervengono.
1
Financial Services Authority, FSA
4 PAMELA MAZZOLA
Molto spesso, gli istituti finanziari svizzeri ricoprono non solo la funzione di distributore di investimenti
collettivi, ma fungono anche da promotore di investimenti collettivi esteri e ricoprono i ruoli di
Rappresentante e di Ufficio di pagamento in Svizzera degli investimenti collettivi promossi.
In tal caso, tali istituti finanziari sono coinvolti nella direzione dell’investimento collettivo all’estero, con lo
scopo di vegliare affinché i requisiti della regolamentazione svizzera relativa alla distribuzione siano rispettati
dalla direzione dell’investimento collettivo stesso. Questi compiti spettano alla funzione compliance.
Poiché nell’ottobre del 2006, la mia collega Avv. Florance Fauth Rota aveva scritto e pubblicato il suo lavoro
di diploma, dal titolo “Sfide per la funzione compliance presso un distributore o un rappresentante di fondi di
investimento esteri in Svizzera – Analisi in base al diritto vigente e alla nuova LICol”, per l’Executive Master
in Compliance Management 2005-2006, e il tema del suo lavoro è molto legato alla mia attività quotidiana,
nonché, come detto, l’industria degli investimenti collettivi di capitale ha un ruolo di prim’ordine nei mercati
finanziari internazionali e nazionali, ho pensato di scrivere questo lavoro prendendo spunto dal suo.
Quando Florence ha scritto il suo lavoro, era in vigore la vecchia normativa del 1994 sui fondi di
investimento. La nuova legge, attualmente in vigore, era in fase di progetto ed era imminente la sua entrata in
vigore, e già il suo lavoro ne includeva alcuni excursus.
Ho quindi deciso di iniziare il mio lavoro seguendo liberamente la struttura da lei data al suo lavoro e facendo
un aggiornamento del suo, per poi staccarmi nella parte centrale e indirizzando il mio lavoro verso la tecnicità
delle procedure di autorizzazione degli investimenti collettivi di capitale esteri UCITS III.
Il mio lavoro, come quello di Florence, inizia quindi con la descrizione del quadro legale svizzero ed
europeo, e dell’evoluzione che tale quadro legale ha avuto nel corso degli anni. In questa parte passo in
rassegna e descrivo le modifiche avvenute alla normativa svizzera con l’entrata in vigore della nuova legge e
le principali differenze con la vecchia.
Nel secondo capitolo, siccome, come si vedrà, per quanto concerne le norme riferite agli investimenti
collettivi esteri, la nuova legge non ha apportato modifiche sostanziali, mi limiterò a riassumere l’essenziale
dei requisiti legali relativi alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera, in quanto
tema centrale del lavoro scritto dalla mia collega.
Nel terzo capitolo mi addentrerò nel tema principale del mio lavoro e tratterò in modo più approfondito la
tecnicità e le procedure di autorizzazione in Svizzera di un investimento collettivo estero UCITS III.
In questo capitolo, riprendendo poi l’argomento dell’evoluzione storica che ha avuto in questi anni la
normativa elvetica, non potrò tralasciare di dedicare un paragrafo alla questione del cosiddetto “Swiss finish”,
che ha creato non pochi grattacapi ai Rappresentanti in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri e
che , anche se formalmente abolita, continua di fatto ad influenzare la prassi dell’autorità di vigilanza.
Riferendomi alla mia esperienza descriverò inoltre un caso pratico relativo alle procedure di richiesta di
autorizzazione in Svizzera per un investimento collettivo estero UCITS III.
5 PAMELA MAZZOLA
Nel quarto capitolo, sempre riferendomi alla mia esperienza, elencherò le procedure di notifica e registrazione
dell’investimento collettivo UCITS III ai fini della distribuzione al pubblico presso le autorità di sorveglianza
di alcuni Paesi europei, alfine di fare un confronto con le procedure svizzere.
Concluderò poi il lavoro accennando brevemente alla probabile evoluzione che si prospetta nel prossimo
futuro con la riforma della Direttiva europea sugli organismi di investimento collettivo, votata dalla
Commissione Europea il 13.01.2009, dopo un’ampia procedura di consultazione, e che sarà alla base del
nuovo ordinamento UCITS IV.
Infine accennerò anche ad altre direttive che avranno importanti ripercussioni nell’ambito degli investimenti
collettivi: la Direttiva europea sui fondi alternativi AIFMD e le nuove normative americane FATCA e DoddFrank Act.
6 PAMELA MAZZOLA
1.
Quadro legale e sua evoluzione
L’industria degli investimenti collettivi di capitale ha un ruolo di prim’ordine nei mercati finanziari
internazionali.
A livello nazionale, il mercato degli investimenti collettivi offre un ampio ventaglio di prodotti svizzeri e
esteri, che coprono mercati, strumenti finanziari e strategie d’investimento diversi, alfine di raggiungere,
soddisfare e proteggere le diverse tipologie di investitori.
Per permettere agli investitori di utilizzare il prodotto “investimento collettivo” in modo efficiente, sicuro e
trasparente, occorre una regolamentazione del prodotto stesso e del mercato di riferimento. Inoltre, occorre
pure che il prodotto stesso nonché gli attori coinvolti nel mercato siano assoggettati ad una vigilanza da parte
delle autorità di sorveglianza.
In Svizzera, l’investimento collettivo è l’unico prodotto finanziario regolamentato e la struttura della
regolamentazione è complessa ed estesa.
Il quadro legale presenta alla sommità una legge quadro, e le relative ordinanze, seguite ad un secondo livello,
da norme emanate dall’autorità di sorveglianza (FINMA, o CFB, relativamente a quando farò riferimento
all’autorità di vigilanza prima del 01.01.2009)2 sottoforma di direttive o circolari, e, ad un livello più
dettagliato, norme di autoregolamentazione consistenti in direttive e regole di condotta emanate dalla Swiss
Funds Association (SFA)3. Tali strumenti di autoregolamentazione sono considerate dalla FINMA come
standard minimo.
La Tavola 1 seguente rappresenta graficamente la struttura della regolamentazione degli investimenti
collettivi in Svizzera4.
2
La Commissione Federale delle Banche (CFB), l’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) e l’Autorità di controllo per la
lotta contro il riciclaggio di denaro (AdC LRD), con l’entrata in vigore della Legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA il 01.01.2009, sono state riunite in un’unica autorità, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
incaricata della vigilanza statale su banche, imprese di assicurazione, borse, commercianti di beni mobiliari e altri intermediari finanziari.
3
L a Swiss Funds Association (SFA) è l’organizzazione professionale di categoria dell’industria degli investimenti collettivi. È stata
fondata nel 1992 allo scopo di promuovere e difendere i diritti degli investimenti collettivi e della gestione patrimoniale istituzionale, in
Svizzera e all’estero.
4
Fonte: PricewaterhouseCoopers, “Placements collectives de capitaux en Suisse”, 2.eme édition 2009
7 PAMELA MAZZOLA
1.1.
Un po’ di storia
La prima regolamentazione degli investimenti collettivi in Svizzera risale al 1966 ed era stata creata allo
scopo di garantire la tutela degli interessi degli investitori.
Più tardi, alfine di adeguare la normativa svizzera alla Direttiva europea 85/611/CE sugli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) del dicembre 1985, meglio nota come “ordinamento
UCITS I”, la legge del 1966 è stata aggiornata e, il 1. gennaio 1995, sostituita dalla Legge federale sui fondi
di investimento (LFI).
La prima direttiva europea, che aveva come obiettivi assicurare la protezione degli investitori e creare un
mercato unico europeo per i prodotti di gestione collettiva, prevedeva dei minimi normativi per quanto
concerneva l’autorizzazione, il controllo, la struttura, l’attività e le informazioni da pubblicare sul prodotto;
tali principi dovevano essere recepiti dai diversi Stati dell’Unione Europea.
Nel 2001, la Direttiva europea del 1985 è stata modificata con l’introduzione di due nuove direttive: la
Direttiva europea 2001/107/CE sulle prestazioni di servizi, e la Direttiva europea 2001/108/CE sui prodotti.
Queste due direttive, adottate dal Consiglio d’Europa il 21 gennaio 2002, sono in parte meno restrittive della
direttiva precedente e hanno l’obiettivo di tutelare maggiormente gli investitori, rinforzare il mercato unico
europeo tramite il cosiddetto “passaporto europeo” sui prodotti, e assicurare la solvibilità delle società di
gestione alfine di contribuire alla stabilità del sistema finanziario.
Le nuove direttive europee aggiungevano ai requisiti minimi imposti della vecchia direttiva del 1985 altri
requisiti, quali l’estensione della definizione di “valore mobiliare”, l’estensione dell’attività delle società di
gestione - il cui scopo principale restava la gestione di investimenti collettivi di capitale ma poteva ora fornire
anche le prestazioni di consulenza agli investimenti, gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale e
gestione patrimoniale - la riconoscimento reciproco delle società di gestione autorizzate dalle autorità di
sorveglianza dei singoli Paesi dell’Unione, il capitale minimo iniziale necessario e i fondi propri aggiuntivi, e,
infine, l’obbligo di pubblicazione di un prospetto semplificato.
Gli organismi di investimento collettivo esistenti hanno dovuto così adattarsi al nuovo diritto europeo,
denominato “ordinamento UCITS III”, alfine di potersi garantire l’eurocompatibilità, assicurarsi il cosiddetto
“passaporto europeo” e il conseguente accesso al mercato dei diversi Stati membri dell’Unione Europea.
Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento UCITS III, la LFI e i fondi d’investimento svizzeri, non
risultavano però più essere eurocompatibili. Di conseguenza, la Svizzera ha considerato opportuno procedere
ad una revisione della normativa locale per favorire il riconoscimento degli investimenti collettivi svizzeri da
parte delle autorità di sorveglianza dei paesi dell’Unione.
Il Parlamento ha quindi proceduto ad una revisione totale della legge allora in vigore. Attraverso tale
revisione il legislatore ha voluto essenzialmente perseguire i seguenti obiettivi:
8 PAMELA MAZZOLA

“aumentare l’attrattiva e promuovere la competitività della piazza svizzera dei fondi d investimento,
istituendo in particolare nuove forme giuridiche per gli investimenti collettivi di capitale”, e

“ristabilire la compatibilità della legislazione svizzera concernente i fondi di investimento con le norme
europee.” 5
Dopo una preparazione relativamente lunga, entra così in vigore il 1. gennaio 2007 la nuova Legge Federale
sugli Investimenti Collettivi di Capitale (LICol) e le relative ordinanze esecutorie: Ordinanza sugli
Investimenti Collettivi di Capitale (OICol) e Ordinanza della Commissione Federale delle Banche sugli
Investimenti Collettivi di Capitale (OICol-CFB)6.
Nei successivi paragrafi intendo passare in rassegna l’evoluzione della normativa ed elencare le principali
modifiche intervenute con l’entrata in vigore della LICol, riferendomi al lavoro scritto dalla mia collega e
riprendendone in parte la struttura.
1.2. La Legge Federale sugli Investimenti Collettivi di Capitale e
relative ordinanze esecutorie
La LICol è stata concepita come legge quadro e si limita quindi ad illustrare le disposizioni legali
fondamentali. L’OICol e l’OICol-FINMA chiarificano i concetti, completano le definizioni e specificano, in
particolare, i dettagli in merito alle prescrizioni di investimento relativi agli investimenti collettivi. L’OIColFINMA, inoltre, fra le varie direttive dettagliate, regola gli impegni in strumenti finanziari derivati, le
prescrizioni in materia di pubblicazione e le prescrizioni in materia di audit.
1.2.1.
Scopo della LICol
La LICol ha
“[...] lo scopo di proteggere gli investitori e di garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato
degli investimenti collettivi di capitale”.7
Tale scopo è da raggiungere per il tramite di una protezione differenziata degli investitori, ora distinti tra
investitori ordinari e investitori qualificati: a questi ultimi, come si leggerà in seguito, possono essere riservati
determinati prodotti.
5
Yann Wermeile, FINMA, Resp. dipartimento ICC, presentazione “Investimenti collettivi di capitale”, Centro Studi Bancari Vezia,
13.11.2009
6
Rinominata Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli Investimenti Collettivi di Capitale (OIColFINMA) dopo il 01.01.2009
7
Art. 1 LICol
9 PAMELA MAZZOLA
1.2.2.
Campo di applicazione della LICol
Il campo di applicazione della legge è stato ampliato secondo il principio “same business, same risks, same
rules”.
Segnatamente:
“Sottostanno alla presente legge (n.d.a LICol) , a prescindere dalla loro forma giuridica, gli investimenti
collettivi di capitale e tutte le persone che gestiscono o custodiscono tali investimenti. [...] Sottostanno alle
pertinenti disposizioni della presente legge (art. 119 segg.), a prescindere dalla loro forma giuridica, gli
investimenti collettivi di capitale esteri per i quali si fa appello al pubblico in Svizzera o dalla Svizzera”.8
La LICol, a differenza della LFI che assoggettava solo le forme d’investimento contrattuale, prevede
l’assoggettamento di tutte le forme di investimenti collettivi di capitale aperti e chiusi, le società di
investimento a capitale variabile (SICAV), le società di investimento a capitale fisso (SICAF) e le società in
accomandita per investimenti collettivi (SAIC), parificando così il trattamento degli investimenti collettivi,
siano essi svizzeri che esteri.
La LICol, con gli artt. 4 e 5, regolamenta inoltre, limitatamente ad alcuni aspetti, i portafogli collettivi interni
delle banche (art. 4) e i prodotti strutturati (art. 5).
Questi prodotti non sono però soggetti ad approvazione della FINMA.
Non sono invece sottoposti alla LICol gli istituti e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale,
comprese le fondazioni di investimento, gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione, gli
enti e gli stabilimenti di diritto pubblico, le società operative che svolgono un’attività imprenditoriale, le
società holding, le società quotate, i club di investimento, le associazioni e le fondazioni.
1.2.3.
Dalla definizione di “fondo d’investimento” alla definizione di “investimento collettivo”
La LFI differenziava la definizione di “fondo d’investimento” tra “fondo d’investimento svizzero” e “fondo
d’investimento estero”.
Ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 LFI, il fondo di investimento svizzero era definito come “gli apporti degli
investitori in seguito ad un appello pubblico in vista di un investimento collettivo ed è gestito da una
direzione, per conto degli investitori, di norma secondo il principio della ripartizione dei rischi”, ed era tipo
aperto (open-end). La legge suddivideva poi i fondi in diverse tipologie, sia dal punto di vista degli
investimenti e tecniche autorizzate, che dal punto di vista economico.9
8
Art. 2 cpv. 1 e Art. 2 cpv. 4 LICol
Rif. da F. Fauth Rota – Sfide per la funzione Compliance presso un distributore o un rappresentante di fondi d’investimento esteri in
Svizzera,
Cap. 2 - “Definizione di investimento collettivo”, Par. 2.1 - Fondi d’investimento svizzeri
9
10 PAMELA MAZZOLA
La definizione di fondo di investimento estero era invece molto più estesa e comprendeva, secondo l’art. 44
cpv. 2 e l’art. 5 LFI:

i fondi costituiti sulla base di un contratto di investimento collettivo gestiti da una direzione con sede e
amministrazione all’estero,

le società con sede e amministrazione all’estero che hanno per scopo l’investimento collettivo,

gli altri fondi o società esteri sottoposti nel loro Paese d’origine a sorveglianza sui fondi di investimento,
e

qualunque veicolo di investimento estero che contiene una denominazione analoga a “fondo di
investimento” che poteva indurre in errore o portare a confusione.10
Nella normativa attuale, la definizione di “fondo di investimento” viene ridefinita come una categoria 11 della
più ampia nuova definizione di “investimento collettivo di capitale”.
Ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LICol, “Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più
investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento sono
soddisfatte in modo proporzionato”.
Gli elementi costitutivi della definizione di investimenti collettivi sono dunque:

dei patrimoni accumulati, quindi il capitale apportato può essere di diversa natura;

da più investitori, quindi è necessaria una pluralità di investitori;

per un investimento comune, quindi l’investimento è gestito in modo omogeneo per tutti gli investitori;

che è gestito per loro conto, quindi la gestione è affidata ad un terzo mediante un mandato collettivo.
1.2.4.
Definizioni e tipologie degli investimenti collettivi secondo la LICol
Come già specificato nel precedente paragrafo 1.2.2, la legge prevede che gli investimenti collettivi possano
essere organizzati in “forma contrattuale” e in “forma corporativa”.
Gli investimenti collettivi organizzati in forma contrattuale (art. 25 e segg. LICol), sono i “vecchi” fondi di
investimento, che non hanno personalità giuridica propria. Gli investitori stipulano con la direzione e la banca
depositaria un contratto che descrive i diritti e gli obblighi delle parti in merito all’investimento collettivo, e
ricevono quote pari alla proporzione di investimento effettuato.
Gli investimenti collettivi organizzati in forma corporativa hanno invece personalità giuridica. L’investitore è
un azionista o un associato e riceve azioni pari alla proporzione di investimento fatto. I diritti e gli obblighi
degli azionisti e dell’investimento collettivo sono regolati dagli statuti della società.
10
Rif. da F. Fauth Rota – Sfide per la funzione Compliance presso un distributore o un rappresentante di fondi d’investimento esteri in
Svizzera,
Cap. 2 - “Definizione di investimento collettivo” Par. 2.2 - Fondi d’investimento esteri
11
Art. 53 LICol - I fondi in valori mobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori mobiliari e
corrispondono alla legislazione delle Comunità europee.
11 PAMELA MAZZOLA
La legge distingue poi fra gli investimenti collettivi di capitale “aperti” (open-end) e quelli “chiusi” (closeend). La normativa identifica la tipologia facendo riferimento alle condizioni di riscatto da parte
dell’investitore dall’investimento collettivo.
Dagli investimenti collettivi aperti gli investitori vantano un diritto immediato o mediato al rimborso al valore
netto di inventario (art. 8 LICol).
Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi, invece, gli investitori non vantano nei confronti del
patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote (art. 9 LICol).
L’investitore, quindi, può uscire dall’investimento collettivo solo per cessione o vendita delle quote ad un
prezzo di mercato.
La legge prevede inoltre quattro diverse strutture di investimento collettivo aperto, a dipendenza delle
prescrizioni in materia di investimento:

i fondi in valori mobiliari (art. 53 e segg. LICol)
12
, sono i fondi “eurocompatibili”, le cui
prescrizioni riprendono l’ordinamento UCITS III;

i fondi immobiliari (art. 58 e segg. LICol) 13;

gli altri fondi per investimenti tradizionali (art. 70 LICol) 14;

gli altri fondi per investimenti alternativi (art. 71 LICol) 15.
La Tavola 2 seguente rappresenta graficamente l’applicazione della LICol alle diverse forme di investimenti
collettivi in Svizzera.16
12
Art. 53 Definizione - I fondi in valori mobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori
mobiliari e corrispondono alla legislazione delle Comunità europee.
13
Art. 58 Definizione - I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari.
14
Art. 70 – cpv.1 - Si considerano altri fondi per investimenti tradizionali gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti,
tecniche e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti tradizionali.
15
Art. 71 – cpv. 1 - Si considerano altri fondi per investimenti alternativi gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti,
struttura, tecniche di investimento (vendite a scoperto, assunzione di crediti ecc.) e limitazioni di investimento presentano un profilo di
rischio tipico per gli investimenti alternativi.
16
Fonte: Swiss Funds Association SFA, “KAG-Atlas”, marzo 2007
12 PAMELA MAZZOLA
Per quanto concerne le norme riferite agli investimenti collettivi esteri, la LICol non ha apportato modifiche
particolari, se non per quanto riguarda la definizione di “investitore qualificato” e quella di “appello al
pubblico”. Entrambi i concetti, di cui si parlerà nei prossimi paragrafi, sono particolarmente rilevanti per
quanto concerne gli investimenti collettivi esteri, in quanto nozioni chiave per la loro distribuzione in
Svizzera.
1.2.5.
Principio della protezione differenziata degli investitori e nozione di “investitore qualificato”
Come definito dallo scopo stesso della legge, fra le modifiche apportate con la nuova LICol, si è voluto
ancorare nella normativa il principio della protezione differenziata degli investitori, definendo gli investitori
cosiddetti “qualificati” e riservando loro specifici investimenti collettivi o classi di quote di un investimento
collettivo (art. 10 e art. 40 cpv. 3 LICol).
Tali investimenti collettivi hanno una protezione ridotta dell’investitore e possono presentare ad es.: la
rinuncia a particolari diritti dell’investitore, deroghe legali alle prescrizioni di investimento, maggiori rischi,
documentazione semplificata, ecc.
La nozione di “investitore qualificato” definita dalla legge, rispetto a quella sancita nell’allora Circolare CFB
03/1 “Appel au public/Fonds de placament” 17 e derivante della prassi della CFB, di cui parlerò nel prossimo
paragrafo, è stata ampliata a più categorie.
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 LICol, il termine di “investitore qualificato” comprende investitori istituzionali
(banche, assicurazioni, ecc.) e privati facoltosi. Inoltre sono considerati qualificati gli investitori che hanno
sottoscritto un mandato di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario.
L’art. 6 OICol completa la definizione, specificando poi a sua volta:

la definizione di “privato facoltoso”, ossia colui che conferma per iscritto di disporre di investimenti
finanziari (bankable assets) per almeno CHF 2 mio netti,

e le condizioni per cui, i gestori patrimoniali esterni possono essere considerati qualificati: secondo tale
disposizione questi ultimi devono essere sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro, essere sottoposti
alle norme di comportamento e avere un contratto scritto di mandato di gestione con i propri clienti,
conforme alle direttive riconosciute da un’organizzazione professionale di categoria e riconosciute come
standard minimi dalla FINMA.
La definizione LICol di “investitore qualificato”, quindi, tenuto conto dei dettagli specificati nell’OICol, è
riportata qui di seguito:
17
a.
Si considerano Investitori Qualificati segnatamente:
b.
gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza;
c.
gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;
d.
gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale;
ora Circolare FINMA 08/8 “Appello pubblico ai sensi della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale”
13 PAMELA MAZZOLA
e.
le imprese con tesoreria professionale;
f.
i privati facoltosi, ovvero la persona che conferma per scritto a un intermediario finanziario
sottoposto a vigilanza o a un gerente patrimoniale indipendente di cui al pto. g, di disporre
direttamente o indirettamente, al momento dell’acquisizione, di investimenti finanziari per almeno
CHF 2’000’000;
g.
gli investitori che hanno concluso un contratto di gestione patrimoniale con un intermediario
finanziario di cui alla lettera a.
h.
gli investitori che hanno concluso un contratto di gestione patrimoniale con un gestore patrimoniale
se il gestore patrimoniale è sottoposti, in qualità di intermediario finanziario, alla Legge federale
sul riciclaggio di denaro (LRD), sottostà alle norme di comportamento di un’organizzazione
settoriale riconosciute come standard minimi dall’autorità di vigilanza e stipula contratti di gestione
patrimoniale conformi alle direttive riconosciute di un’organizzazione settoriale.
La Tavola 3 seguente rappresenta graficamente la definizione di investitore qualificato ai sensi dell’art. 10
cpv. 3 LICol e art. 6 OICol. 18
1.2.6.
Appello al pubblico
Come detto in precedenza, e come definito nel campo di applicazione della legge stessa (art. 2 cpv. 4 LICol),
la nozione di “appello al pubblico” è particolarmente rilevante per gli investimenti collettivi esteri.
Infatti:
“sottostanno alle pertinenti disposizioni della LICol (art. 119 segg.), a prescindere dalla loro forma
giuridica, gli investimenti collettivi di capitale esteri per i quali si fa appello al pubblico in Svizzera o dalla
Svizzera.”
In effetti, la definizione di “appello al pubblico” data dalla LICol è piuttosto scarna. L’art. 3 LICol cita:
“È considerata appello al pubblico ai sensi della presente legge ogni pubblicità rivolta al pubblico. Non è
considerata pubblicità, in particolare, la pubblicazione di prezzi, corsi e valori d’inventario allestita da
intermediari finanziari sottoposti a vigilanza. Non è considerata appello al pubblico la pubblicità rivolta
esclusivamente a investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoverso 3.”
18
Fonte: Swiss Funds Association SFA, “KAG-Atlas”, marzo 2007
14 PAMELA MAZZOLA
Come già in passato, e come già detto in riferimento alla nozione di investitore qualificato, la prassi
dell’autorità di sorveglianza, definita nella Circolare FINMA 08/8 “Appello pubblico ai sensi della
legislazione sugli investimenti collettivi di capitale”, è determinate per completarne la nozione.
La circolare stabilisce in quali casi vi sia un appello al pubblico che determina l’obbligo si ottenere
un’autorizzazione per gli investimenti collettivi esteri e/o per l’attività di distribuzione. Viene inoltre definito
in quali casi è permessa la distribuzione di quote di investimenti collettivi esteri senza autorizzazione.19
La circolare era già stata modificata nel 2006, per tenere conto del primo progetto della LICol e introdurre il
concetto di privato facoltoso, ma è stata in seguito nuovamente modificata dopo l’entrata in vigore della
LICol .
In sostanza, sulla base delle nuove prescrizioni di legge, oltre ai riferimenti alle basi legali e alla terminologia,
la circolare è stata modificata per integrare i punti che seguono:
I.
Nella definizione di “appello” è stata integrata la disposizione che specifica che la pubblicazione di
corsi, dati fiscali e performance di prodotti non autorizzati, quando non arreca indicazioni e coordinate di
contatto, non è considerata appello.
II.
Nella legislazione è stato soppresso l’elemento quantitativo nella nozione di “pubblico”, ovvero la
“cerchia ristretta di persone” (equiparata a 20 dalla giurisprudenza). Di conseguenza, nella nuova
versione della circolare, ogni appello è considerato come pubblico, fatta eccezione quando è diretto ad
investitori qualificati o che vi sia presenza di un mandato di gestione patrimoniale. In sostanza, contattare
un solo cliente che non rientra nella categoria di investitori qualificati è già considerato come un appello
al pubblico che presuppone un’autorizzazione.
III.
Poiché la nozione di “investitore qualificato” è stata allargata a più categorie, la struttura della circolare
è stata modificata alfine di elencare le categorie alle quali l’offerta di investimenti collettivi di capitale
non autorizzati non è considerata appello pubblico e di integrare un capitolo con la definizione dettagliata
della categoria “privato facoltoso”.
IV.
In merito alla nozione di privato facoltoso la circolare:

lo definisce come “un individuo che conferma per iscritto di possedere CHF 2 mio netti in
investimenti finanziari”;

elenca gli investimenti autorizzati e non autorizzati per il calcolo del capitale investito;

determina che la dichiarazione dell’esistenza del capitale posseduto deve avvenire al più tardi al
momento in cui il prodotto è offerto e che tale dichiarazione deve essere verificata in qualsiasi
momento quando vi è sospetto, constatazione o certezza che tale requisito non è adempiuto;

specifica che è possibile rinunciare alla precedente dichiarazione quando gli investimenti finanziari
sono depositati presso l’offerente.
19
Rif. da F. Fauth Rota – Sfide per la funzione Compliance presso un distributore o un rappresentante di fondi d’investimento esteri in
Svizzera,
Cap. 3 - “Distribuzione in Svizzera di investimenti collettivi esteri”, Par. 3.2. – Definizione di appello al pubblico
15 PAMELA MAZZOLA
V.
Il capitolo sui portafogli collettivi interni è stato adattato nel senso che essi, oltre che dalle banche,
possono essere costituiti anche dai negozianti di valori mobiliari ai sensi della LBVM.20
Per il resto, per quanto concerne invece i capitoli relativi l’obbligo di ottenere l’autorizzazione alla
distribuzione e all’uso di Internet, i termini della Circolare rimangono invariati.
1.3.
L’autoregolamentazione in materia di investimenti collettivi
1.3.1.
Autoregolamentazione emessa dall’autorità di sorveglianza
La FINMA esercita la sorveglianza in Svizzera sugli investimenti collettivi di capitale. Alla FINMA compete
il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti e degli istituti, così come prescritto dalla legge, e la sorveglianza
del rispetto delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.
La FINMA regola l’applicazione della normativa per mezzo di circolari e per mezzo dell’applicazione della
prassi.
In materia di investimenti collettivi di capitale, oltre alla già citata circolare FINMA 08/8 “Appello al
pubblico”, sono pure da citare:

Circ. FINMA 08/10 “Norme di autoregolamentazione riconosciute come standard minimo dalla FINMA”

Circ. FINMA 08/37 “Delega di compiti da parte della direzione del fondo e della SICAV”

Circ. FINMA 08/38 “Regole di condotta sul mercato del commercio di valori mobiliari”

Circ. FINMA 08/41 “Questioni in materia di audit”, che modifica parzialmente, in materia di
investimenti collettivi, la Circ. CFB 05/3 “Società di audit”, la Circ. CFB 07/1 “Audit secondo la LICol”
e la Circ. CFB 07/2 “Rapporto di audit secondo la LICol”.21
La FINMA ha inoltre pubblicato una serie di “guide pratiche”22 come ausilio agli operatori del settore per la
preparazione della documentazione da sottoporre per le richieste di autorizzazione e far fronte agli obblighi a
cui devono sottostare gli istituti e i prodotti a cui è rilasciata un’autorizzazione.23
Parte di questi documenti esistevano già prima dell’entrata in vigore della LICol. Essi hanno quindi dovuto
essere rivisti e aggiornati ai nuovi requisiti di legge.
20
Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, LBVM
Le Circ. CFB 05/3, Circ. CFB 07/1 e la Circ. CFB 07/2 restano in vigore per tutto quanto non modificato dalla Circ. FINMA 08/41.
22
Prima dell’entrata in vigore della LICol, le guide pratiche prendevano il titolo di “Direttive”. Con la riedizione la FINMA ha deciso di
rinominarle “guide pratiche”.
23
Rif. elenco sul sito internet della FINMA: http://www.finma.ch/f/beaufsichtigte/kapitalanlagen/Pages/default.aspx
21
16 PAMELA MAZZOLA
1.3.2.
Autoregolazione emessa dalla Swiss Funds Association
Quale organizzazione professionale di categoria, la SFA elabora l’autoregolamentazione in materia di
investimenti collettivi, e, segnatamente:

le “Regole di condotta per l’industria svizzera dei fondi”, che costituiscono la base
dell’autoregolamentazione e contengono essenzialmente i principi dei doveri di lealtà, diligenza e
informazione24 ai sensi degli artt. 20 e segg. LICol;

le “direttive sulla distribuzione e sulla trasparenza degli investimenti collettivi”;

la “documentazione modello”.25
Inoltre al SFA pubblica regolarmente informazioni specializzate, raccomandazioni, guide pratiche e checklists.
La FINMA ha preso conoscenza dell’autoregolamentazione SFA e della documentazione modello e l’ha
riconosciuta come standard minimo per l’industria degli investimenti collettivi.
La SFA rappresenta la sua missione nella Tavola 4 che segue.26
Anche parte dei documenti SFA esistevano già prima dell’entrata in vigore della LICol. Come quelli emessi
dalla FINMA , anch’essi hanno quindi dovuto essere rivisti e aggiornati ai nuovi requisiti di legge.
Relativamente al contenuto di questi documenti faccio riferimento al lavoro scritto dalla mia collega. 27
24
Art. 20 cpv. 1 LICol - “Principi”
I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi:
a. obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori;
b. obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un’attività ineccepibile;
c. obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale
che gestiscono.
25
Rif. elenco sul sito internet della SFA: https://www.sfa.ch/self-regulation
26
Fonte: https://www.sfa.ch/self-regulation
27
Rif. da F. Fauth Rota – Sfide per la funzione Compliance presso un distributore o un rappresentante di fondi d’investimento esteri in
Svizzera,
Par. 4.2 - Contrattualistica/Direttive SFA e Par. 5.4 – Difficoltà nell’applicazione di norme di autoregolamentazione svizzere a fondi
esteri.
17 PAMELA MAZZOLA
2.
Distribuzione in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri
Come già anticipato al par. 1.2.4, per quanto concerne le norme riferite agli investimenti collettivi esteri, la
LICol non ha apportato modifiche sostanziali, se non per quanto riguarda la definizione di investitore
qualificato e quella di appello al pubblico.
Pertanto, in questo capitolo mi limiterò a riassumere l’essenziale dei requisiti legali relativi alla distribuzione
di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera, in quanto tema centrale del lavoro scritto dalla mia
collega.
2.1.
Obbligo di ottenere un’autorizzazione per l’investimento collettivo estero
Le norme relative agli investimenti collettivi di capitale esteri si trovano agli art. 119 e segg. LICol, e sono
introdotti dalla nozione di “investimento collettivi di capitale estero”. 28
Citando liberamente l’art. 120 LICol, un investimento collettivo di capitale estero, per poter essere distribuito
in Svizzera, necessita di un’autorizzazione rilasciata dalla FINMA. Tale autorizzazione è rilasciata quando:

l’investimento collettivo di capitale è sottoposto nello Stato di sede della direzione del fondo o della
società a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;

la direzione del fondo o la società corrispondono alle disposizioni della LICol per quanto riguarda
l’organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;

la designazione dell’investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;

sono stati designati un Rappresentante e un Ufficio di pagamento per le quote distribuite in Svizzera.
Altri dettagli relativi alle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sono specificati nell’OICol, art. 127 e
segg., e nelle diverse guide pratiche e direttive pubblicate dalla FINMA e dalla SFA.
La seguente Tavola 5 rappresenta per il tramite di una flow-chart la procedura normale di autorizzazione di
un nuovo investimento collettivo di capitale estero da parte della FINMA. 29
28
Art. 119 LICol – Definizione
1. Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
a. i patrimoni accumulati in vista dell’investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con
effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all’estero;
b. le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all’estero il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale e
nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di
inventario.
2. Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale
all’estero il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non
dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
29
Fonte: Swiss Funds Association SFA, “KAG-Atlas”, marzo 2007
18 PAMELA MAZZOLA
2.2.
Attori dei fondi esteri
2.2.1.
Rappresentante in Svizzera
Per distribuire un investimento collettivo estero in Svizzera è necessario nominare un “Rappresentante” (art.
123 e segg. LICol), che è autorizzato dalla FINMA.30
Il Rappresentante è la persona
31
che rappresenta l’investimento collettivo estero in Svizzera nei confronti
degli investitori e delle autorità. Deve quindi adempiere agli obblighi
32
imposti dalla normativa nei loro
confronti, in particolare è responsabile delle pubblicazioni e delle informazioni agli investitori in Svizzera. Il
suo potere di rappresentanza non può essere limitato.
L’identità del Rappresentante deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.
La sede del Rappresentante è designata quale foro e luogo di esecuzione in Svizzera dell’investimento
collettivo di capitale estero.
Il contratto di rappresentanza per l’assunzione del mandato tra l’investimento collettivo e il Rappresentante
deve essere stipulato in forma scritta e vidimato per accettazione dalla banca depositaria dell’investimento
collettivo.
L’attività del Rappresentante è sottoposta annualmente a revisione da parte dalla società di audit del
Rappresentante.
30
Se una banca (ai sensi della Legge federale dell’8 novembre 19341 sulle banche, LBCR) funge da Rappresentante in Svizzera di
investimenti collettivi di capitale esteri è esente da chiedere un’autorizzazione specifica alla FINMA.
31
Ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera può assumere il mandato di Rappresentate.
32
Per la descrizione dei dettagli relativi agli obblighi imposti al rappresentante rif. F. Fauth Rota – Sfide per la funzione Compliance
presso un distributore o un rappresentante di fondi d’investimento esteri in Svizzera, Cap. 4 - “Struttura della distribuzione” Par. 4.1 –
Parti coinvolte
19 PAMELA MAZZOLA
I requisiti necessari alla persona che assume il mandato di rappresentanza sono elencati nella seguente Tavola
6.33
33
Fonte: Swiss Funds Association SFA, “KAG-Atlas”, marzo 2007
20 PAMELA MAZZOLA
2.2.1.1 Nomina di distributori
Il Rappresentante può nominare dei Distributori, che si occuperanno del marketing e della distribuzione al
pubblico dell’investimento collettivo in Svizzera o dalla Svizzera. Il Rappresentante è responsabile della
scelta dei distributori e della vigilanza degli stessi.
I Distributori devono avere un’autorizzazione della FINMA ad operare in quanto tali, e il loro operato deve
rispettare scrupolosamente le norme e direttive in vigore.
Inoltre, i contratti di distribuzione stipulati con i Distributori devono essere conformi alle esigenze e ai
modelli della SFA.
2.2.2.
Ufficio di pagamento
Per poter essere distribuito in Svizzera, un investimento collettivo di capitale estero deve permettere
all’investitore svizzero di pagare la sottoscrizione, oppure ricevere i fondi a seguito di un riscatto, presso
ovvero da un conto bancario in Svizzera. È quindi necessario che l’investimento collettivo di capitale estero
designi una banca 34 quale Ufficio di pagamento ufficiale in Svizzera (art. 121 LICol).
Se il Rappresentante è esso stesso una banca, esso funge anche da Ufficio di pagamento.
Come nel caso del Rappresentante, anche l’identità dell’Ufficio di pagamento deve essere menzionata in tutte
le pubblicazioni.
Anche per quanto riguarda il contratto di Ufficio di pagamento, tale contratto deve essere stipulato in forma
scritta e vidimato per accettazione dalla banca depositaria dell’investimento collettivo.
34
ai sensi della Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche, LBCR.
21 PAMELA MAZZOLA
3.
Autorizzazione in Svizzera di un investimento collettivo estero UCITS III
In questo capitolo tratterò in modo più approfondito la tecnicità e le procedure di autorizzazione in Svizzera
di un investimento collettivo estero UCITS III.
Riprendendo poi l’argomento dell’evoluzione storica che ha avuto in questi anni la normativa elvetica, non
posso tralasciare di dedicare un paragrafo alla questione del cosiddetto “Swiss finish”, che ha creato non
pochi grattacapi ai Rappresentanti in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri e che continua ad
influenzare la prassi della FINMA.
Riferendomi alla mia esperienza descriverò inoltre un caso pratico relativo alle procedure di richiesta di
autorizzazione in Svizzera per un investimento collettivo estero.
L’istituto bancario per il quale lavoro, dal 1999, è Rappresentante di una SICAV multicomparto di diritto
lussemburghese.35 Essa si qualifica come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari OICVM
in ottemperanza alla Parte I della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 riguardante gli organismi di
investimento collettivo (la “Legge 2002”).
Il Lussemburgo ha recepito le Direttive europee 2001/107/CE e 2001/108/CE del 2001, e quindi
l’ordinamento UCITS III, nella Parte I della Legge 2002.
eurocompatibile e detiene il cosiddetto passaporto europeo.
3.1.
Di conseguenza la “nostra” SICAV è
36
Definizione tecnica di “investimento collettivo a comparti multipli”
La LICol definisce gli “investimenti collettivi multicomparto” (Umbrella-Funds) agli art. 92 e segg. LICol.
L’investimento collettivo a comparti multipli è formato da uno o più segmenti, i “comparti”, i quali sono
considerati come dei singoli investimenti collettivi a sé stanti che hanno un proprio valore netto di inventario.
In quanto considerati come singoli investimenti collettivi, ogni comparto risponde soltanto dei propri
impegni, quindi non vi è nessuna responsabilità solidale.
Le limitazioni e le tecniche in materia di investimento si applicano singolarmente ad ogni singolo comparto.
Di conseguenza, ogni singolo comparto deve essere autorizzato dalla FINMA e rispettare i requisiti di legge
alla stessa stregua di un singolo investimento collettivo.
35
36
Rif.: http://www.vitruviussicav.com
Rif. Cap. 1, par. 1.1
22 PAMELA MAZZOLA
3.2.
Domanda di autorizzazione
La domanda di autorizzazione per un investimento collettivo estero UCITS III, che usualmente è presentata
dal Rappresentante in Svizzera, consiste nella richiesta alla FINMA di approvare la documentazione del
dell’investimento collettivo, ossia:

il certificato UCITS rilasciato dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’investimento collettivo,

il contratto del fondo (o lo statuto in caso di un investimento collettivo in forma corporativa),

il prospetto, firmato dalla direzione dell’investimento collettivo (o dalla società), dalla banca depositaria
e dal Rappresentante,

il prospetto semplificato firmato dalla direzione dell’investimento collettivo (o dalla società), dalla banca
depositaria e dal Rappresentante,

il contratto di Rappresentanza in Svizzera, e

il contratto di Ufficio di Pagamento in Svizzera.
La domanda deve dimostrare che la documentazione, e conseguentemente l’investimento collettivo estero, è
conforme alle condizioni espresse dall’art. 120 LICol, di cui si è parlato in precedenza. 37
La richiesta deve quindi essere suddivisa in due parti:
I.
una parte relativa all’investimento collettivo, che deve contenere tutte le indicazioni relative
all’investimento collettivo;
II.
una parte relativa alla distribuzione in Svizzera, che deve contenere una serie di informazioni
all’attenzione degli investitori in Svizzera e deve essere conforme alle direttive e documentazioni
modello emesse dalla SFA.
Inoltre, per soddisfare i requisiti sull’l’informativa agli investitori in Svizzera, il prospetto e il prospetto
semplificato devono contenere un “Allegato per gli investitori in Svizzera”, che contiene tutte le informazioni
necessarie per rispettare gli obblighi di legge verso gli investitori svizzeri (Allegato I) 38.
La richiesta di autorizzazione, così come la documentazione da allegare, deve essere presentata in una lingua
nazionale, e quindi, se dal caso, tradotti (art. 133 OICol).
37
38
Rif. Cap. 2, par. 2.1
Fonte: Swiss Funds Association SFA
23 PAMELA MAZZOLA
Ogni modifica che viene apportata alla documentazione autorizzata dalla FINMA, deve poi esserle
“immediatamente”39 sottoposta mediante:

una richiesta di nuova autorizzazione, nel caso vi siano delle modifiche sostanziali nella documentazione
o vi siano delle richieste di autorizzazione di nuovi comparti per un investimento collettivo
multicomparto;

un deposito “a fini di notifica”, qualora si tratti solo degli aggiornamenti periodici del prospetto
semplificato o di piccole modifiche che non concernono i requisiti relativi all’autorizzazione,
accompagnato usualmente da una pubblicazione ufficiale sugli organi di stampa designati
dall’investimento collettivo.
La FINMA ha messo a disposizione una guida pratica da seguire per le richieste di autorizzazione di un
investimento collettivo estero o per le domande di modifica della documentazione (in Allegato II).40
Qualora la domanda risulti conforme alle esigenze di legge, per gli investimenti collettivi esteri
eurocompatibili, la FINMA ha previsto una procedura veloce di approvazione in ottemperanza all’art. 120
cpv. 3 LICol. L’approvazione dovrebbe essere concessa dopo circa 4 settimana dalla ricezione della
domanda, se non sono richieste ulteriori informazioni.
39
La prassi della FINMA interpreta il termine “immediatamente” in art. 133 cpv. 3 OICol con la scadenza di 1 mese dall’approvazione
delle modifiche da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’investimento collettivo.
40
Fonte: http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/kapitalanlagen/Pagine/default.aspx
24 PAMELA MAZZOLA
La Tavola 7 seguente rappresenta graficamente i tempi della procedura semplificata di approvazione per un
investimento collettivo estero UCITSIII. 41
Personalmente, seguendo le pratiche relative alla Rappresentanza della “nostra” SICAV, e in particolare
occupandomi dei filing alla FINMA relativi alla nuove richieste di approvazione e di deposito di
documentazione, mi sento di dire che dopo qualche anno dall’entrata in vigore della LICol, i procedimenti
sembrano essersi snelliti anche se si incontrano spesso ancora delle difficoltà. Tali difficoltà, a mio parere,
sono dovute alla prassi della FINMA antecedente la LICol e, in particolare, alla prassi FINMA legata allo
Swiss finish, che, malgrado sia stato abolito dal 1. marzo 2009, ha lasciato strascichi abbastanza evidenti nelle
procedure della FINMA.
3.2.1.
Lo Swiss Finish
Il termine “Swiss finish” stava ad indicare una serie di requisiti imposti dalla regolamentazione Svizzera che
l’investimento collettivo estero doveva avere per poter essere distribuibile in Svizzera.
Questi requisiti erano più restrittivi rispetto alle Direttive europee alla base dell’ordinamento UCITS III. In
particolare riguardavano:

l’art. 31 OICol relativo alle commissioni di gestione (il cosiddetto “double dip”);

la cosiddetta “regola dei 2/3”, relativa alle prescrizioni di investimento;

alcune prescrizioni formali relative alla segregazione del patrimonio dei comparti, all’uso dell’effetto
leva e alle coperture del rischio di cambio in presenza di classi di quote (o azioni) diverse in divise
diverse.
Le restrizioni imposte dallo Swiss finish limitavano quindi la compatibilità della normativa svizzera con
l’ordinamento europeo e creavano non pochi problemi agli investimenti collettivi di capitale esteri e ai
Rappresentanti incaricati di perfezionare le procedure di approvazione.
41
Fonte: Swiss Funds Association SFA, “KAG-Atlas”, marzo 2007
25 PAMELA MAZZOLA
Infatti, alfine di poter poi richiedere un’autorizzazione in Svizzera, era necessario introdurre le limitazioni
previste dallo Swiss finish nei prospetti degli investimenti collettivi esteri. Ciò implicava un lavoro di
revisione dei prospetti da parte del Rappresentante in Svizzera precedente al deposito presso lo Stato di
domicilio dell’investimento collettivo estero e minor flessibilità nella gestione dell’investimento collettivo,
soprattutto quando, a seguito di alta volatilità del mercato di riferimento, il gestore del fondo riteneva
necessario ridurre l’esposizione ai mercati mantenendo maggiormente liquido l’investimento collettivo a
scopo di protezione degli investitori. 42
La CFB aveva avviato in data 16.09.2008, in accordo con il DFF 43, la consultazione per l’abrogazione dello
Swiss finish. Secondo la CFB, l’abrogazione dello Swiss finish avrebbe contribuito a riposizionare la piazza
svizzera in materia di investimenti collettivi di capitale e a promuovere la produzione di investimenti
collettivi svizzeri. E in ragione di ciò che il CODIFI 44, in una seduta del settembre 2008, aveva deciso di
sostenere l’iniziativa della CFB che, oltre allo stralcio di alcune prescrizioni formali, trattava in particolare di
uniformare l’art. 31 cpv. 4 OICol agli standard europei.
Nel suo messaggio del 28.01.2009, il Consiglio Federale aveva motivato la decisione di abolire lo Swiss
Finish nel modo seguente:
“Per salvaguardare la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nell'ambito degli investimenti
collettivi la legislazione svizzera si orienta al diritto europeo. Nel quadro del CODIFI, si è constatato che
l'art. 31 OICol va oltre lo standard minimo europeo. In data odierna il Consiglio federale ha pertanto deciso
di adeguare l'art. 31 OICol al livello europeo. La modifica dovrebbe contribuire a riposizionare il mercato
svizzero dei fondi di investimento e a sostenerlo in quanto luogo di produzione di investimenti collettivi di
capitale svizzeri. Essa entra in vigore con effetto al 1. marzo 2009”. 45
Lo stesso giorno, la FINMA comunicava la notizia sul suo sito, completandola, per quanto la concerneva,
come segue:
[
“[...] la modifica dell’art. 31 OICol entra in vigore il 01.03.2009. Nello stesso termine la FINMA abrogherà i
punti dello Swiss finish di sua competenza. A parte lo stralcio formale di alcune prescrizioni, la FINMA
rinunzierà in futuro di fare prescrizioni quantitative sulla denominazione degli investimenti collettivi di
capitale. A causa di ciò ai titolari di un’autorizzazione sarà imposto l’obbligo, in corrispondenza agli
sviluppi del mercato finanziario, di provvedere essi stessi al rispetto delle normative sulla trasparenza. Gli
investitori devono essere informati sulle attività degli investimenti collettivi di capitale in modo trasparente e
completo nella rispettiva documentazione e gli attori del mercato devono assumersi la responsabilità che gli
investitori non siano tratti in confusione.
[...]
42
Questo problema è stato molto sentito dai gestori degli investimenti collettivi esteri durante il 2008 e primo 2009, quando i mercati
risultavano essere molto volatili a causa della crisi.
43
Dipartimento federale delle finanze, DFF
44
Comitato di direzione dialogo sulla piazza finanziaria, CODIFI, istituito dal DFF, ha, in particolare, fra i fini delle sue attività, lo
sviluppo della competitività internazionale del settore finanziario svizzero.
45
http://www.efd.admin.ch/00468/index.html?lang=it&msg-id=25083
26 PAMELA MAZZOLA
L’attuale allegato I “Fondsname und Anlagepolitk” (ed. 14.12.2005) della “Wegleitung für Gesuche
betreffend die Genehmigung des Fondsvertrags eines Anlagefonds, die Genehmigung von zusätzlichen
Teilvermögen, die Genehmigung von Änderungen des Fondsvertrags” (ed. del 01.04.2008) verrà di
conseguenza a decadere e le altre “guide pratiche” verranno adattate. Queste modifiche entrano in vigore il
1 marzo 2009”. 46
Personalmente sono dell’opinione che la FINMA sta cercando di diventare più flessibile, e lo ha dimostrato
avviando la procedura per l’abolizione dello Swiss finish e snellendo le sue procedure di autorizzazione e di
notifica. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti collettivi eurocompatibili, come si potrà leggere nei
paragrafi successivi, la prassi rimane ancora piuttosto complessa, macchinosa e lunga rispetto agli Stati
dell’Unione Europea.
3.2.2.
Deposito delle domande
Malgrado il procedimento si sia molto semplificato, in quanto con l’entrata in vigore della LICol e
l’abolizione dello Swiss finish, la FINMA non richieda più l’invio delle bozze dei documenti modificati
prima che vengano sottoposti all’autorità di sorveglianza dello Stato di origine dell’investimento collettivo, e
la legislazione sia ora euro compatibile, si incontrano comunque diversi problemi pratici quando si sottopone
alla FINMA una domanda di approvazione di un nuovo comparto per un investimento collettivo multi
comparto di diritto lussemburghese. In questo paragrafo, basandomi sulla mia esperienza, intendo esporre
brevemente alcuni dei principali problemi che si incontrano.
3.2.2.1 Deposito ai fini di nuova autorizzazione e principali problemi che si incontrano
Come anticipato al precedente paragrafo 3.2., la FINMA ha pubblicato una guida pratica quale prontuario da
seguire nella preparazione delle domande di autorizzazione e della documentazione di presentazione.
La documentazione deve essere presentata in una lingua nazionale.
Inoltre è necessaria una lettera di accompagnamento, che contenga:

una presentazione dei dati e delle caratteristiche dell’investimento collettivo che dimostri la conformità
con la regolamentazione svizzera;

i dettagli relativi al nuovo comparto che si intende autorizzare;

la documentazione allegata che si invia con il dossier.
Alcuni dei principali problemi che si incontrano concernono in particolare la descrizione della politica di
investimento, il prospetto speciale per la Svizzera, qualora si tratti di un investimento collettivo di capitale
estero multicomparto che nel prospetto originale riporta anche comparti non autorizzati in Svizzera (ad es.
comparti non ancora lanciati ma approvati nello Stato di domicilio dell’investimento collettivo) e, per quanto
46
http://www.finma.ch/i/aktuell/pagine/aktuell-swissfinish-20090128.aspx
27 PAMELA MAZZOLA
riguarda un investimento collettivo di diritto lussemburghese, l’emissione dei certificati UCITS con timbro
originale dall’autorità di vigilanza lussemburghese (CSSF47).
In merito alla descrizione della politica di investimento dell’investimento collettivo, abbiamo spesso constato
che, malgrado sia stata abolita la regola dei 2/3, la descrizione della politica di investimento dell’investimento
collettivo resta un punto su cui la FINMA si sofferma in maniera particolare. Il wording “investito
principalmente in X”, che si trova in buona parte nella definizione delle politiche di investimento relativo agli
investimenti in un settore o in un mercato di uno Stato specifico, per la prassi della FINMA non sembra
essere considerato “investito almeno al 51% in X” (come nella prassi dell’ordinamento europeo) ma sembra
essere considerata ancora come se debba essere “investito almeno al 67% in X”. Di conseguenza è
necessario, nella domanda di autorizzazione, indicare alla FINMA in maniera esplicita cosa si intende per
“investito principalmente in X”.
Per quanto riguarda gli investimenti collettivi multicomparto che riportano nel prospetto originale anche
comparti non autorizzati in Svizzera, occorre pubblicare un “prospetto speciale per la Svizzera” nel quale si
devono stralciare tutti i riferimenti ai comparti non autorizzati in Svizzera, in quanto la regolamentazione
elvetica non permette in assoluto di citarli, nemmeno quando questi non sono ancora stati lanciati e non sono
attivi. Non serve nemmeno chiedere l’autorizzazione per tali comparti perché la prassi della FINMA, che
prevede la scadenza di un’autorizzazione ricevuta dopo un anno se il comparto non viene lanciato, non è
cambiata.
Per quanto concerne gli investimenti collettivi di diritto lussemburghese, si pone anche il problema della
richiesta, a mio parere alquanto incomprensibile, della FINMA, di volere riceve il “certificato UCITS”
dell’investimento collettivo rilasciato dalla CSSF, che è emesso in originale in forma elettronica, recante un
timbro originale dell’autorità stessa. La CSSF è lenta a rilasciare questo documento timbrato in originale, e si
corre quindi il rischio di non riuscire a depositare la domanda alla FINMA secondo la tempistica prevista
dalla prassi.
Sempre in tema di tempistiche, bisogna inoltre citare il fatto che la FINMA, malgrado preveda l’evasione
della procedura nei tempi di 4 settimane, ci impiega di norma un periodo più lungo, fino a 8-10 settimane.
Ovviamente la documentazione non può essere usata fintanto che il nuovo comparto non è stato approvato e
la procedura ufficialmente conclusa; ciò può creare delle difficoltà, soprattutto se l’investimento collettivo
estero sta effettuando il periodo di sottoscrizione iniziale per il lancio del un nuovo comparto.
47
Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF
28 PAMELA MAZZOLA
3.2.2.2 Deposito a fini di notifica
Anche per quanto concerne il deposito di documentazione a fini di notifica, la guida pratica pubblicata dalla
FINMA elenca quanto necessario per la preparazione della documentazione da presentare.
Anche in questo caso la documentazione deve essere presentata in una lingua nazionale.
E anche in questo caso è necessaria una lettera di accompagnamento, che contenga:

una presentazione dei dati e delle caratteristiche dell’investimento collettivo che dimostri la conformità
con la regolamentazione svizzera;

la descrizione delle modifiche effettuate;

la documentazione allegata che si invia per il dossier.
Prima di questo deposito è inoltre necessaria una pubblicazione ufficiale delle modifiche effettuate sugli
organi di stampa ufficiali designati dall’investimento collettivo. Una copia di tale pubblicazione deve venire
allegata al dossier che si invia alla FINMA, a prova dell’avvenuta informazione agli investitori e della relativa
conformità con le norme di legge.
Il procedimento di notifica delle modifiche, in effetti, si è molto snellito rispetto al passato. La FINMA
prende atto del deposito e dell’avvenuta pubblicazione e normalmente, in tempi relativamente brevi,
conferma la ricezione della documentazione. Inoltre, nel caso dei depositi di notifica, la FINMA non richiede
più tempi di attesa ma permette, una volta effettuate le pubblicazioni ufficiali e l’invio del dossier di notifica,
che la nuova documentazione possa essere utilizzata e messa a disposizione degli investitori.
29 PAMELA MAZZOLA
4.
Confronto con altri Stati dell’Unione Europea
Poiché le Azioni della “nostra” SICAV sono autorizzate alla distribuzione al pubblico in Lussemburgo (Stato
di sede della società), Svizzera, Italia, Austria, Germania, Francia, Svezia, e , dallo scorso settembre, anche in
Spagna, di seguito elencherò le procedure, in materia di notifica e registrazione dell’investimento collettivo
presso le autorità di sorveglianza dei diversi Paesi per l’ottenimento dell’autorizzazione alla distribuzione al
pubblico alfine di fare un confronto con le procedure svizzere.
Ad introduzione va specificato che tutte le legislazioni dei Paesi citati sopra richiedono che l’investimento
collettivo designi una banca corrispondente locale (come d’altronde la LICol impone la nomina del
Rappresentante e dell’Ufficio di pagamento in Svizzera48), dove gli investitori possano rivolgersi per
effettuare sottoscrizioni o riscatti e che è responsabile della tenuta della documentazione relativa al Paese di
distribuzione.
Essenzialmente, invece, le procedure, anche se simili, variano da Paese a Paese. Le principali differenze
stanno nella documentazione da presentare e nei termini di attesa prevista dalla normativa dello Stato di
registrazione.
4.1.
Registrazione e notifica in Francia
Come noto, la Francia è uno Stato molto protezionistico in ambito di mercato finanziario, e la normativa è
abbastanza limitativa. In effetti le procedure previste della normativa per la registrazione di un investimento
collettivo lussemburghese presso l’autorità francese AMF49 sono molto simili a quelle richieste dalla
normativa svizzera e dalla FINMA. Anche i tempi di attesa sono relativamente lunghi, di al massimo 8
settimane, entro le quali l’AMF si riserva di chiedere eventuale documentazione aggiuntiva o entro le quali
l’AMF rilascia l’autorizzazione per iscritto. Prima di usare la documentazione e distribuire in Francia, inoltre
l’investimento collettivo ha l’obbligo di effettuare una pubblicazione ufficiale sul BALO.50
La documentazione per la Francia deve essere in lingua francese.
In merito alla procedura di registrazione di un nuovo investimento collettivo la domanda deve essere
effettuata mediante la compilazione di un modulo standard emesso dalla stessa AMF che raccoglie i dati e le
caratteristiche dell’investimento collettivo e che ne dimostra la conformità con la locale regolamentazione. A
questo documento occorre allegare la documentazione di supporto, tra cui, oltre ai documenti ufficiali
dell’investimento collettivo, deve esserci una dichiarazione relativa alle retrocessioni.
I tempi di attesa, come detto, possono prolungarsi fino ad 8 settimane, durante le quali la documentazione
non può essere usata e l’investimento collettivo non può essere distribuito al pubblico.
48
Rif. Cap. 2, par. 2.2.2
Autorité des Marché Financiers, AMF
50
Bulletin des annonces legale obligatoires, BALO
49
30 PAMELA MAZZOLA
In merito alla procedura di notifica invece è solo necessario l’invio della documentazione modificata per
informazione, e la documentazione può essere usata fin dal momento dell’invio all’AMF.
4.2.
Registrazione e notifica in Austria
La legislazione austriaca e le procedure FMA
51
prevedono anch’esse che sia presentata la documentazione
tradotta in tedesco, correlata di un allegato all’attenzione degli investitori austriaci. Non sono invece previste
richieste di compilazione di moduli standard emessi dalla FMA o l’invio di documenti particolari, oltre alla
documentazione ufficiale dell’investimento collettivo.
La FMA prevede un tempo di attesa di massimo 8 settimane per una nuova registrazione. Nella prassi però le
richieste sono evase in circa 2 settimane, e la conferma di avvenuta autorizzazione è data tramite
pubblicazione di un elenco delle informazioni principali dei documenti appena depositati nel database del sito
internet della FMA.
Per quanto riguarda la procedura di notifica, anche in Austria è necessario unicamente un invio della
documentazione modificata per informazione, e la documentazione può essere usata fin dal momento
dell’invio.
51
Österreichische Finanzmarktaufsicht, FMA
31 PAMELA MAZZOLA
4.3.
Registrazione e notifica in Italia
La normativa italiana e le procedure di CONSOB52 e Banca d’Italia si sono molto snellite nel 2009 con
l’entrata in vigore della modifica del Regolamento Emittenti relativo agli investimenti collettivi esteri.53
Anche in Italia la documentazione ufficiale dell’investimento collettivo deve essere presentata in lingua
italiana.
I dossier di registrazione e quello di notifica italiani sono identici e richiedono ancora molta carta, ma i
termini di registrazione sono di fatto brevi.
Elencando la documentazione di supporto da presentare, la CONSOB e Banca d’Italia richiedono una lettera
di comunicazione, la compilazione di una scheda standard di notifica e di una scheda standard di deposito
pubblicate dalla CONSOB, la stesura di un elenco aggiornato dei distributori, e un’autocertificazione di
conformità della documentazione inviata. Inoltre è richiesto, unitamente alla documentazione ufficiale, l’invio
di un modulo di sottoscrizione il quale deve contenere, a fini informativi per gli investitori, indicazioni
aggiornate delle aliquote percentuali delle retrocessioni in favore dei distributori.
La documentazione può essere usata fin dal momento del deposito, ad esclusione, in caso di un procedimento
di registrazione, del nuovo modulo di sottoscrizione, che dovrà essere pubblicato solo al termine del
procedimento.
Mentre la notifica è confermata immediatamente al momento del deposito dei documenti, i termini di
registrazione di una modifica sostanziale o di un nuovo comparto prevedono un tempo di attesa relativamente
breve per la chiusura del procedimento, di al massimo 20 giorni lavorativi, che è fissato al momento del
deposito della documentazione. Entro quella data la CONOSB conferma per iscritto l’avvenuta registrazione.
Con effetto 1. luglio 2010 la CONSOB ha attivato un database elettronico, dal nome “Teleraccolta
CONSOB”, che permetterà agli investimenti collettivi autorizzati di depositare la documentazione richiesta
dalla normativa in forma elettronica online. Oltre alla documentazione ufficiale dell’investimento collettivo,
la CONSOB richiede che ogni sei mesi l’investimento collettivo aggiorni i suoi dati ed elenchi inoltre tutte le
pubblicazioni per gli investitori effettuate nei sei mesi precedenti nello stato di domicilio e in Italia.
Ovviamente non si hanno ancora riscontri in merito in quanto i dati andavano caricati nel database entro il 30
ottobre ma sarà interessante valutare se questo nuovo sistema permetterà un ulteriore snellimento delle
procedure relative all’Italia.
52
53
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, CONSOB
Delibera CONSOB n. 16840 del 19.03.2009 entrata in vigore il 1. luglio 2009
32 PAMELA MAZZOLA
4.4.
Registrazione e notifica in Germania
Le procedure di registrazione e notifica presso la BAFIN54 tedesca sono molto semplici e veloci. La BAFIN
richiede unicamente l’invio della traduzione della documentazione ufficiale in tedesco, al quale occorre
aggiungere un allegato all’attenzione degli investitori in Germania.
La ricevuta di deposito è da considerarsi quale avvenuta registrazione.
Non sono previsti tempi di attesa e la documentazione può essere usata fin dal momento del deposito.
4.5.
Registrazione e notifica in Svezia
Le procedure di registrazione e notifica presso la FI55 svedese, sono pure molto semplici e veloci.
Sia nel caso di registrazione che di notifica, la FI richiede unicamente l’invio della documentazione ufficiale
originale dell’investimento collettivo. In effetti, è da notare, per quanto di mia conoscenza, che la Svezia
dovrebbe essere l’unico Paese in Europa che non richiede i documenti nella propria lingua nazionale.
Non sono previsti tempi di attesa e la documentazione può essere usata fin dal momento del deposito.
La FI invia a brevissimo termine una conferma scritta dell’avvenuta registrazione o notifica.
4.6.
Registrazione in Spagna
In merito alla Spagna, la “nostra” SICAV, come detto ad introduzione del capitolo, ha depositato da poco il
dossier e ottenuto ad inizio settembre l’autorizzazione per la distribuzione in Spagna. Non ho quindi
sufficiente esperienza per esprimere un parere riguardo alle procedure di deposito, per cui mi limito a
descrivere quanto mi è noto.
La CNMV56 spagnola richiede una traduzione autenticata in spagnolo di tutta la documentazione ufficiale
dell’investimento collettivo, inclusi i certificati UCITS, che viene depositata in forma elettronica in un
database, dal nome “CIFRADOC”.
Il termine di risposta previsto sembrava essere di 8 settimane ed in effetti, malgrado il periodo estivo durante
il quale le autorità fanno una pausa lavorativa per tutto il mese di agosto, a metà settembre abbiamo ottenuto
l’autorizzazione. Quale conferma di avvenuta registrazione, la CNMV ha rilasciato un “marketing
memorandum” da allegare alla documentazione all’attenzione degli investitori in Spagna, che contiene i dati
e le caratteristiche principali dell’investimento collettivo, nonché le condizioni di distribuzione relative alla
Spagna.
54
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BAFIN
Swedish Finansinspektionen, FI
56
Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV
55
33 PAMELA MAZZOLA
5.
Sviluppi futuri e impatto sull’industria svizzera degli investimenti collettivi
Come noto, negli ultimi mesi vi sono stati diversi sviluppi nella normativa europea e mondiale nel settore
degli investimenti collettivi. In conclusione di lavoro intendo quindi presentare quattro brevi excursus sulle
nuove normative che entreranno in vigore nel prossimo futuro e sulle probabili conseguenze che le stesse
avranno per l’Europa e per la Svizzera.
Inizierò dapprima parlando della “Direttiva europea sugli organismi di investimento collettivo” alla base
dell’ordinamento UCITS IV, che avrà ripercussioni sugli investimenti collettivi come la nostra SICAV.
Continuerò accennando alla “Direttiva europea sui fondi alternativi”, che introduce misure protezionistiche
europee nei confronti dei soggetti e dei prodotti domiciliati in paesi terzi, tra cui la Svizzera, limitandone
fortemente l’accesso al mercato.
Concluderò poi accennando alla nuova normativa americana, ed in particolare agli aspetti di interesse per il
presente lavoro:
5.1.

L’ “U.S. Foreign Account Tax Compliance Act”

Il “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”
Excursus I: Direttiva europea sugli organismi di investimento collettivo (“UCITS IV”)
Dalla mia esperienza ho potuto notare che anche le diverse autorità europee, come già notato per la FINMA,
nel corso degli ultimi anni sono diventate più flessibili e hanno cercato di snellire le proprie procedure.
A mio avviso, mi sembra che le autorità si stiano lentamente muovendo verso gli obiettivi che si era posto il
Consiglio di Europa quando ha introdotto, nel 2001, le due direttive europee alla base dell’ordinamento
UCITS III.
Le vecchie abitudini e le prassi in essere sono però dure da cambiare, ma di sicuro l’ordinamento UCITS III
ha fatto grandi passi verso il riconoscimento reciproco a livello europeo degli investimenti collettivi esteri.
Nel mese di luglio è stata pubblicata la versione finale della riforma della Direttiva europea sugli organismi di
investimento collettivo (Direttiva 2009/65/CE), votata dalla Commissione Europea il 13.01.2009 dopo
un’ampia procedura di consultazione, e che è alla base del nuovo ordinamento UCITS IV, che prevede essere
più liberale dell’ordinamento UCITS III attualmente in vigore.
Con questa nuova direttiva si vuole:

migliorare l’informazione agli investitori, tramite la sostituzione del prospetto semplificato con il “Key
Investor Information Document” (KIID), che contiene le informazioni chiave sull’investimento collettivo
presentate in una forma standard alfine di porre l’investitore nelle condizioni di valutare correttamente
l’opportunità dell’investimento e di adottare così decisioni pienamente consapevoli;

favorire le fusioni transfrontaliere;
34 PAMELA MAZZOLA

creare un “passaporto europeo” anche per le società di gestione e le direzioni di fondi;

autorizzare delle strutture di investimento collettivo “master-feeder” 57 transfrontaliere;

rinforzare la collaborazione tra le autorità di vigilanza, alfine di avanzare nel percorso verso l’abolizione
della doppia sorveglianza.
La Direttiva alla base dell’ordinamento UCITS IV è stata pubblicata sotto forma di quattro atti normativi (due
Direttive e due Regolamenti) definiti “Level 2 measures” 58.
La prima direttiva59 contiene indicazioni relative agli obblighi a cui sono sottoposte le società di gestione,
inclusi i requisiti organizzativi, di gestione del rischio e di gestione dei conflitti di interessi: questi vengono
ora allineati ai requisiti imposti dalla MiFID60, tenendo tuttavia conto delle specificità degli investimenti
collettivi (il cosiddetto “Passaporto europeo per le società di gestione”). Questa direttiva elenca inoltre i
requisiti obbligatori richiesta per i contratti tra l’investimento collettivo, la società di gestione e la banca
depositaria.
La seconda direttiva61 contiene invece i requisiti per gli investimenti collettivi “master-feeder”, per le fusioni
transfrontaliere e per le procedure di notifica alle autorità per questi specifici ambiti.
Il primo regolamento62 riporta le norme relative al KIID ed in particolare al riguardo della forma del
documento, i contenuti obbligatori e le modalità di notifica e disponibilità del documento. Questo
regolamento è accompagnato da due allegati operativi pubblicati dal CESR63 che riportano la metodologia di
calcolo di due nuovi indicatori da riportare nel documento: l’indicatore del livello di rischio dell’investimento
collettivo, denominato “Risk and Reward Profile”
64
, e l’indicatore delle spese e commissioni a carico,
denominato “Ongoing Charges” 65. Quest’ultimo sostituirà l’attuale “Total Expense Ratio” (TER).
Da ultimo, il secondo regolamento66 presenta le misure richieste per intraprendere le procedure di notifica alle
autorità dello stato di costituzione e di distribuzione dell’investimento collettivo nonché il formato e il
contenuto delle attestazioni standard.
Unitamente alle direttive alla base dell’ordinamento UCITS IV, il CESR ha pubblicato lo scorso 28 luglio
2010 nuove direttive sul “risk management”, relative alle misure di calcolo e controllo dei rischi globali e di
controparte degli investimenti collettivi, definite “Level 3 measures”67. Esse includono i dettagli e le
57
Definizione di “Struttura master-feeder”: The master-feeder structure allows asset managers to capture the efficiencies of larger pools
of assets (see economies of scale) although fashioning investment funds to separate market niches. One or more investment vehicles pool
their portfolio within another vehicle – i.e. there are several smaller feeder funds and one master to which they contribute.
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Master-feeder
58
Di seguito dette “misure di secondo livello”
59
Direttiva 2010/43/CE
60
Markets in Financial Instruments Directive, MiFID
61
Direttiva 2010/42/CE
62
Regolamento CE n. 583/2010
63
Committee of European Securities Regulators, CESR
64
Regolamento CESR/10-673
65
Regolamento CESR/10-674
66
Regolamento CE n.584/2010
67
Di seguito dette “misure di terzo livello”
35 PAMELA MAZZOLA
procedure di calcolo del “commitment approach” e del VaR, degli “stress test”, dei “back test”, del calcolo
delle coperture, del collaterale e del “netting” nonché della stesura dei reporting alle autorità.
Queste direttive devono essere recepite dalle normative dei paesi membri unitamente alle misure di secondo
livello. Poiché tale processo è appena iniziato non si sa ancora come le norme europee verranno applicate a
livello dei singoli stati membri che, conformemente alle disposizioni della direttiva europea, dovranno
adattare i propri ordinamenti entro il termine dell’entrata in vigore, previsto per il 1. luglio 2011. Alcuni stati,
tra cui il Lussemburgo, hanno già messo in consultazione le loro nuove direttive.
Il 6 agosto scorso il governo lussemburghese ha sottoposto al parlamento la bozza della nuova legge UCITS
IV, che rimpiazzerà l’attuale legge del 20 dicembre 2002. L’entrata in vigore delle nuova legge è attesa prima
della fine dell’anno. La bozza della nuova legge prevede che gli investimenti collettivi soggetti alla Legge
2002 e i nuovi investimenti collettivi costituiti entro il 1. luglio 2011 possano scegliere prima dell’entrata in
vigore della nuova legge se rimanere assoggettati alla Legge 2002 fino al 1. luglio 2011, oppure se
assoggettarsi da subito alla nuova normativa. Per gli investimenti collettivi che decidono di restare
assoggettati alla Legge 2002 fino al 1. luglio 2011 è previsto un periodo di transizione di un anno, fino al 1.
luglio 2012, per adattare la propria documentazione, e, se dal caso, la propria struttura e organizzazione, alla
nuova normativa UCITS IV. In particolare, essi potranno continuare ad usare il prospetto semplificato fino al
termine del periodo transitorio.
Oltre alla bozza della nuova legge lussemburghese relativa alle misure di secondo livello, per quanto
concerne quelle di terzo livello è attesa presto la pubblicazione da parte della CSSF di una versione
aggiornata della Circolare 07/308 sugli obblighi imposti agli investimenti collettivi in ambito di gestione dei
rischi.
Gli aspetti che verosimilmente avranno un impatto notevole sull’industria degli investimenti collettivi in
Svizzera saranno quelli connessi con la possibilità di creare strutture “master-feeder” (attualmente non
previste dalla LICol), e la sostituzione del prospetto semplificato con il KIID che, come detto contiene le
informazioni essenziali che i potenziali investitori devono ricevere prima della sottoscrizione di un
investimento collettivo, onde essere in condizione di valutare correttamente l’opportunità dell’investimento e
di adottare decisioni pienamente consapevoli.
Di seguito i principali contenuti del KIID.
Il KIID si caratterizza per la sua brevità (una pagina A4 fronte/retro), deve riportare secondo un modello
predefinito pubblicato dal CESR le informazioni indicate dalla direttiva e deve consentire all’investitore un
agevole confronto, soprattutto su costi e profili di rischio (modello CESR in Allegato III) 68.
Rispetto all’attuale prospetto semplificato, previsto dalla normativa elvetica ai sensi dell’art. 76 LICol e
avente la maggior parte dei dati in esso contenuti imposti dalle direttive SFA (PTR, TER, Performance, ecc.),
il KIID non prevede più alcuni di questi dati: altri invece sono calcolati o indicati secondo formule e modalità
diverse (ad es.: il PTR non esisterà più, il TER è d’ora innanzi definito “Ongoing Charges” ed è calcolato
con una formula diversa, le Performance sono da indicare per gli ultimi di 10 anni, ecc.).
68
Fonte: http://www.cesr.eu
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La novità assoluta riguarda inoltre il “Risk and Reward Profile”. Si tratta di un profilo completo dei rischi
insiti nell’investimento collettivo. Il profilo è introdotto da un indicatore numerico su una scala da 1 a 7,
calcolato mediante una formula basata sulla quantità, qualità, turnover e volatilità degli investimenti in
portafoglio per un periodo di tempo determinato. Il profilo è corredato da una descrizione dei singoli rischi
materialmente rilevanti nella gestione del portafoglio (rischio di credito, di liquidità, di controparte, rischi
operativi e impatto delle tecniche con strumenti derivati). Il profilo è poi completato dagli usuali disclaimer
sull’indicatore, sui rischi specifici e sulle principali limitazioni degli stessi. Il “Risk and Reward Profile” è
stato molto dibattuto in sede di definizione della normativa poiché in presenza di condizioni di mercato
negative e molto volatili, anche il fondo monetario o obbligazionario più semplice potrà avere un indicatore
di rischio molto alto.
Per quanto riguarda la Svizzera, nessuna comunicazione è stata data in merito al recepimento del futuro
ordinamento UCITS IV nella normativa svizzera. Poiché non vi sono previsioni su come intende agire la
FINMA e il legislatore svizzero a tale riguardo, la SFA si sta adoperando affinché gli interventi che le
suddette autorità dovranno adottare a livello normativo tengano in particolare riguardo i principi di
“aumentare l’attrattiva e promuovere la competitività della piazza svizzera degli investimenti collettivi” e
“ristabilire la compatibilità della legislazione svizzera concernente gli investimenti collettivi con le norme
europee”.
Non vi è dubbio che la Svizzera, per gli stessi motivi che hanno portato all’introduzione della LICol, non
potrà sottrarsi all’esigenza dover uniformare la propria legislazione (normativa e autoregolamentazione) al
futuro ordinamento UCITS IV alfine di non perdere la competitività e favorire lo sviluppo della propria
piazza finanziaria degli investimenti collettivi di capitale. Infatti non avrebbe alcun senso avere, per il
medesimo investimento collettivo, documenti diversi per il mercato europeo e per il mercato svizzero e
discrepanze tra le informazioni contenute ne gli uni e negli altri documenti.
5.2.
Excursus II - Direttiva europea sui fondi alternativi (“AIFMD”) 69
La direttiva AIFMD, che dovrebbe presto venire pubblicata nella sua forma definitiva, è uno dei progetti che
avrà maggiore impatto nell’ambito degli investimenti collettivi nel prossimo futuro. Essa ha avuto un periodo
di gestazione molto lungo: il Parlamento, il Consiglio e la Commissione Europea hanno passato gli ultimi 18
mesi a stendere le diverse bozze della direttiva, ma nonostante ciò essa presenta ancora, a detta di alcuni
commentatori, diverse lacune che dovranno essere colmate.
La direttiva interessa un ventaglio di prodotti molto ampio (investimenti collettivi non-UCITS quali Hedge
Funds, Private Equity Funds, Commodity Funds e Real Estate Funds, ecc., che di seguito di seguito sono
definiti per semplicità “fondi alternativi”).
69
Alternative Investment Funds Managers Directive, AIFMD
37 PAMELA MAZZOLA
La Tavola 8 seguente rappresenta graficamente i prodotti interessati dalla nuova direttiva AIFMD.70
Lo scopo principale di questa direttiva è di armonizzare la regolamentazione in ambito di fondi alternativi
alfine di:

offrire maggior protezione agli investitori;

permettere una migliore identificazione e gestione dei rischi.
Alfine di ottenere gli scopi prefissati, la direttiva introdurrà obblighi uniformi a carico dei soggetti che
svolgono funzioni di gestione e di amministrazione di investimenti collettivi alternativi e non direttamente sui
prodotti stessi.
In breve alcune ulteriori informazioni sulla direttiva.
Di principio, i gestori di fondi alternativi devono avere la propria sede all’interno dell’Unione Europea; è
prevista la possibilità di delegare, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, alcune funzioni, quali
ad es. le funzioni amministrative o di valutazione, anche a soggetti stabiliti in paesi terzi. È invece
esplicitamente vietata la subdelega e pertanto le entità a cui vengono delegate determinate funzioni non
possono a loro volta subdelegare tali funzioni a terzi. Alcune eccezioni a questa norma sono previste nei casi
di funzioni di depositaria e, comunque, con limitazioni stringenti.
I gestori dovranno fornire agli investitori dettagli relativi alla strategia, agli obiettivi di investimento, ai tipi di
strumenti e alle tecniche usati nei prodotti gestiti. Dovranno specificare l’eventuale uso di leva finanziaria e
tutti i rischi associati al prodotto. Inoltre i gestori di fondi di investimento alternativi avranno l’obbligo di
informare le autorità di vigilanza dello stato di domicilio circa i contenuti e la struttura organizzativa della
70
Fonte: Deloitte LLP, Eliza Dungwort e Zoe Hart,Presentazione “Fund Regulatory Changes – Asset Managers”, Londra, 18.10.2010.
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propria attività e dei fondi gestiti. Tali autorità vigilanza hanno di conseguenza la facoltà di intervenire in
circostanze eccezionali ponendo ulteriori limiti per preservare la stabilità dei mercati.
A seguito dei casi Maddoff e Lehman Brothers, nella direttiva sono introdotte anche norme che regolano
l’attività di depositario. In particolare, non è di principio ammesso ad istituti aventi sede in paesi terzi di
svolgere la funzione di depositario per fondi domiciliati nell’Unione Europea. È però prevista la subdelega a
determinate condizioni e secondo specifici limiti.
Per quanto riguarda la Svizzera, la SFA ha seguito con estrema attenzione gli sviluppi dei lavori di stesura
della direttiva.
I punti fondamentali che interessano che potrebbero penalizzare la Svizzera riguardano:

il trattamento dei paesi terzi all’Unione Europea, che per poter accedere al mercato europeo devono avere
la loro normativa completamente allineata ai requisiti posti dalla direttiva;

il trattamento dei soggetti operanti in tali paesi terzi,

il trattamento dei prodotti domiciliati in tali paesi terzi, che per poter essere commercializzati saranno
sottoposti a severi controlli e dovranno dimostrare che i loro fornitori di servizi (società di gestione,
banca depositaria, ecc.) siano allineati ai requisiti richiesti dalla direttiva e la loro commercializzazione
nei paesi dell’Unione Europea sia circoscritta ai cosiddetti “investitori professionali” ai sensi della
MiFID;

il trattamento degli istituti bancari domiciliati in tali paesi terzi, relativamente alla funzione di
depositario.
5.3.
Excursus III - U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”)
Come noto, dopo essere stato approvato in Senato il 17 marzo scorso, il 18 marzo il Presidente americano, ha
firmato il Foreign Account Tax Compliance Act. I regolamenti e le direttive esecutive saranno stesi e
pubblicati dall’autorità fiscale IRS71, unità del Dipartimento del Tesoro americano.
Lo scopo principale di questa nuova normativa è la prevenzione dell’evasione fiscale da parte di cittadini
americani. L’effettiva entrata in vigore della FATCA è stabilita per il 1. gennaio 2013.
La FATCA è una normativa globale che avrà impatto sulla maggior parte delle categorie di intermediari
finanziari. Anche gli investimenti collettivi e le società di gestione di investimenti collettivi rientrano nello
scopo della legge e saranno quindi considerati “Foreign Financial Institution” (FFI) ai sensi della normativa.
Gli stessi avranno quindi l’alternativa tra:

essere soggetti ad una trattenuta del 30% sui redditi di fonte americana, compreso il prodotto della
vendita di titoli americani, oppure

stipulare un contratto con l’IRS che implica pesanti obblighi in particolare per quanto concerne
l’identificazione degli investitori e il “reporting” alle autorità fiscali americane.
71
US Internal Revenue Service, IRS
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Tali obblighi avranno anche pesanti impatti a livello organizzativo e amministrativo per gli investimenti
collettivi.
Dal momento della pubblicazione della FATCA, le principali associazioni di categoria europee e, per la
Svizzera, SFA e Swissbanking, ne hanno seguito attentamente gli sviluppi e hanno partecipato attivamente
alla procedura di consultazione americana che si è conclusa il 1. novembre. Le stesse associazioni hanno
sostenuto e spiegato al legislatore americano che gli investimenti collettivi promossi in Europa (e in Svizzera)
non sono un canale per permettere ai cittadini americani di sottrarsi alla propria fiscalità, bensì sono un
importante canale per gli investitori europei (e svizzeri) per accedere facilmente ai mercati finanziari
americani.
Le misure di implementazione sono attese a breve. Lo scorso 27 agosto, l’IRS ha già pubblicato con una
“notice”72 le prime linee guida concernenti la messa in opera delle prescrizioni della nuova legge.
Il 30 settembre 2010, la Swissbanking, nella sua circolare n. 7666, ha riassunto le linee guide pubblicate nella
“notice”, che interessano i seguenti punti:

definizione delle entità considerate “Foreign Financial Institution”;

natura ed ampiezza della documentazione relativa alla clientela degli istituti bancari;

tenore del “reporting” indirizzato all’IRS;

precisazioni relative alle obbligazioni “grandfathered”, non soggette all’imposta alla fonte.
La “notice” non può essere considerata come definitiva su tutti i punti, gli stessi che saranno probabilmente
allargati, definite e chiariti con maggior precisione, ma delinea già in modo chiaro la direzione presa dall’IRS
per la messa in atto di questa normativa.
5.4.
Excursus IV - Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
Il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act è stato firmato il 21 luglio 2010 e è
considerato una riforma globale del sistema finanziario americano.
Lo scopo principale di questa riforma è di ampliare e armonizzare la regolamentazione in ambito finanziario
alfine di:

promuovere la stabilità del sistema finanziario tramite una migliore trasparenza, ed un più efficiente
processo di identificazione e gestione dei rischi;

proteggere maggiormente gli investitori e i consumatori dall’uso di pratiche finanziarie poco chiare o
abusive;

uniformare la regolamentazione del sistema finanziario e consolidare le pratiche utilizzate dalle diverse
autorità di controllo;
72
Notice 2010-60
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
prevedere misure e interventi da adottare in caso di crisi finanziarie (incluse le misure per limitare gli
interventi statali in caso di crisi);

prevedere misure atte ad affrontare in manieri adeguata la problematica legata ad istituzioni finanziarie di
grosse dimensioni e alla gestione dei rischi sistemici in caso di una loro crisi (“too big too fail”);

incrementare la normativa relativa alla valutazione e all’uso delle pratiche di credito;

incrementare la cooperazione internazionale.
L’implementazione degli obblighi di questo lungo testo è prevista sull’arco di 5 anni, ma la maggioranza dei
doveri entra in vigore nei prossimi 18 mesi.
Nell’ambito degli investimenti collettivi, la nuova legge prevede elementi riguardanti le registrazioni alla
SEC73 per gli “investment advisors”74 (inclusi i consulenti per Hedge Funds e Private Equity Funds), siano
essi domiciliati negli USA o all’estero.
A partire dal 21 luglio 2011 gli “investment advisors” dovranno essere allineati alla normativa e registrati alla
SEC allorquando:

hanno un business negli USA;

sono conosciuti negli USA come come “investment advisors”;

operano per società registrate quali “investment advisors”;

hanno anche meno di 15 clienti USA;

gestiscono un ammontare di almeno USD 25mio attribuibili a clienti e/o investitori USA.
La procedura di registrazione alla SEC in sé sembra essere semplice e diretta.
Al contrario, i nuovi requisiti operativi relativi alla corporate governance, al controllo dei rischi, al
monitoraggio continuo dell’operatività, alla tenuta della documentazione e al reporting sono complessi e
richiedono degli adeguamenti organizzativi piuttosto importanti.
Inoltre, il problema maggiore che si presenta per gli “investment advisors” europei (e svizzeri) concerne il
fatto che i requisiti imposti dalla nuova normativa non coincidono con quelli imposti dalle normative europee
e quindi gli stessi dovranno far fronte a obblighi e doveri imposti da una doppia normativa.
73
74
US Securities and Exchange Commission, SEC
Consulenti agli investimenti
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ALLEGATI
Allegato I – Modello SFA dell’allegato per gli investitori in Svizzera 75
75
Fonte: https://www.sfa.ch/self-regulation/distribution
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2
76
Allegato II – Guida pratica FINMA per le richieste di autorizzazione e le richieste di modifica di
investimenti collettivi di capitale eurocompatibili UCITS III 76
Fonte: http://www.finma.ch/d/beaufsichtigte/kapitalanlagen/Documents/wl_ucits_III_d.pdf
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3
77
Allegato III – Modello CESR del Key Investor Information Document77
Fonte: http://www.cesr.eu
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