STATUTO DEL PARTITO POLITICO IDENTITATEA ROMANEASCA

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STATUTO DEL PARTITO POLITICO IDENTITATEA ROMANEASCA
Statuto
STATUTO
DEL PARTITO POLITICO IDENTITATEA ROMANEASCA PARTITO DEI ROMENI D’ITALIA
TITOLO I
Denominazione – Sede – Simbolo - Durata
Art. 1) E’ costituita una libera Associazione politica e culturale denominata ”Identitatea
Romaneasca – Partito dei Romeni d’Italia”.
La sede sociale, legale, amministrativa, politica e culturale dell’Associazione viene stabilita a
Roma, in viale Appio Claudio nr. 289.
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Statuto
L’Associazione promuove la realizzazione di un Partito politico nazionale la cui attività potrà
essere organizzata anche a livello regionale, provinciale e comunale. Le strutture periferiche del
Partito avranno una propria distinta responsabilità amministrativa, contabile civile e qualora non
adeguino il loro operato ai principi generali fissati nel presente Statuto non potranno in alcun
modo vincolare od impegnare l’Associazione culturale e politica.
Possono essere aperte sezioni periferiche su tutto il territorio sia nazionale che all’estero
Il simbolo del Partito è costituito da un cerchio con sfondo bianco con la scritta in nero nel
semicerchio superiore “Identitatea Romaneasca” e nel semicerchio inferiore “Partito dei Romeni
d’Italia” con al centro a sinistra la bandiera italiana ed a destra la bandiera romena.
Il simbolo è di proprietà esclusiva del Partito e potrà essere usato soltanto su esplicita
autorizzazione del Presidente del Partito.
L’Associazione politica e culturale ha durata quinquennale dall’atto costitutivo e proseguirà la
propria attività di cinque anni in cinque anni rinnovando tacitamente la propria durata in assenza
di una deliberazione di scioglimento o chiusura della Segreteria Nazionale da adottarsi
all’unanimità o di una delibera della Segreteria Nazionale che preveda la confluenza
dell’Associazione politica e culturale e quindi del Partito in altro soggetto politico, delibera da
adottarsi con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti della Segreteria
Nazionale.
TITOLO II
Scopo - Oggetto
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Statuto
Art. 2) Il Partito Identitatea Romaneasca è un soggetto politico autonomo ed indipendente che
aspira alla effettiva creazione di una Europa Comunitaria basata sui valori della multietnicità e
della pacifica integrazione e convivenza dei popoli che la compongono e che sia in Italia che in
Romania cercherà di stimolare, con la propria attività, le rispettive società alla integrazione
sociale, culturale e politica delle minoranze linguistiche sociali e culturali presenti in entrambe i
paesi ed in particolare della minoranza etnico-socio-culturale e linguistica costituita dalla
comunità romena presente in Italia che il Partito con la sua nascita intende tutelare e difendere.
Lo scopo del Partito pertanto è quello di aiutare, sviluppare e provocare la coesione e
l’integrazione sociale culturale e politica della comunità romena in Italia.
Obiettivo primario del partito, che nasce senza alcuna connotazione ideologica, ma soltanto con
lo scopo di ottenere un progressivo e costante miglioramento delle condizioni di vita della
comunità romena presente in Italia, è quello di promuovere e sostenere l’inserimento dei
cittadini romeni nella realtà sociale, politica e culturale italiana alla luce delle comune radici
latine che accomunano il popolo italiano ed il popolo rumeno.
Il Partito si ispira e si richiama espressamente ai valori del Cristianesimo e riconosce come
fondamentali i principi morali e religiosi espressi dalla Chiesa Ortodossa Romena e dalla
Chiesa Cattolica e si propone di riaffermare il valore della religiosità e della spiritualità in una
società come quella italiana dove il consumismo ed il materialismo hanno si comportato un
grande sviluppo economico con un relativo benessere generalizzato, ma hanno anche svuotato
la società di quei valori sociali e spirituali che costituiscono il vero senso della vita al di là di una
sterile corsa per il possesso di proprietà o beni materiali.
Il Partito intende promuovere e sostenere come punti chiave del proprio programma tutti quei
provvedimenti che possano migliorare e rendere fattiva l’integrazione legale dei cittadini romeni
in Italia quali: una semplificazione delle procedure per il rilascio dei attestati di soggiorno e dei
ricongiungimenti familiari, un miglior utilizzo dei reciproci consolati per ottenere in tempi rapidi il
riconoscimento dei reciproci titoli di studio, il riconoscimento della Chiesa Ortodossa Romena
da parte dello Stato Italiano con conseguente diritto dei cittadini romeni di devolvere l’8 per mille
alla Chiesa Ortodossa Romena, l’apertura di asili nido e scuole, sia pubbliche che private, dove
sia parlato il romeno come seconda lingua nonché di ambulatori medici, sia pubblici che privati,
dove il personale sanitario parli anche la lingua romena.
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Statuto
Il Partito intende ottenere che la Comunità romena e quindi i cittadini romeni possano avere
effettivo accesso sia all’assegnazione delle case popolari o di edilizia pubblica in ogni
Amministrazione pubblica nonché ai concorsi per i pubblici uffici o degli Enti locali.
Il Partito intende assistere i lavoratori romeni nell’inserimento nella realtà lavorativa italiana
fornendo loro ogni assistenza sia giuridica che politica per assicurare il rispetto di tutti i diritti
civili spettanti ai lavoratori al fine di evitarne lo sfruttamento garantendo loro il diritto ad una vita
dignitosa ed al rispetto delle loro radici culturali e religiose nell’ambito sia della Costituzione
italiana che dei trattati internazionali sia bilaterali che comunitari.
Il Partito potrà partecipare a tutte le elezioni amministrative, politiche ed europee che si terranno
in Italia con l’unico obiettivo di ricercare un miglioramento delle condizioni di vita della comunità
romena soggiornante in Italia anche al fine di consentirne una tranquilla e fattiva integrazione
nella società italiana.
Il partito è aperto ed a disposizione anche di tutti i cittadini italiani che riconoscano come proprio
interesse quello di favorire l’inserimento in Italia di lavoratori e cittadini che rispecchino per
cultura, religione, storia e lingua i valori culturali presenti nella società italiana e che abbiano la
volontà di favorire il migliorare delle relazioni sia tra i due Stati (Italia e Romania) che tra i due
popoli.
Stante il richiamo ai valori del Cristianesimo posti come base fondante dell’attività politica del
Partito il medesimo anche nell’interesse degli iscritti italiani che intendono conservare la radici
cristiano – latine dell’Italia promuoverà e sosterrà l’integrazione in Italia dei cittadini rumeni a
salvaguardia dell’identità sociale, culturale, politica e religiosa sia dell’Italia che della stessa
Comunità Europea, come favorirà, assisterà ed appoggerà in ogni modo l’integrazione di tutti
quei cittadini italiani che vorranno stabilirsi nel territorio romeno.
Inoltre il Partito intende promuovere anche a livello comunitario un intensificarsi di relazioni ed
intese politico – strategiche tra i paesi di area latina quali Italia, Romania, Spagna e Portogallo,
per valorizzare le comune radici ed i valori che caratterizzano le società di questi paesi e
renderli una forza viva e stimolante per raggiungere l’obiettivo di una Comunità Europea coesa,
integrata, solidale, multiculturale e multirazziale, nel rispetto delle proprie tradizioni ed origini.
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TITOLO III
Soci - Iscritti - Adesione
Art. 3) Il numero dei soci dell’Associazione è costituito dai soci fondatori. Il numero degli iscritti
al Partito è illimitato e sarà costituito dal soci fondatori dell’Associazione e da tutti coloro che si
iscriveranno per libera adesione al Partito.
Si possono iscrivere al partito cittadini italiani, romeni o di altra nazionalità che si identifichino
negli ideali e nei propositi affermati nel presente statuto e che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età.
Per iscriversi al Partito sarà necessario sottoscrivere copia del presente statuto per adesione,
fornire i propri dati anagrafici e personali da inserire nel libro dei soci iscritti e corrispondere la
quota di iscrizione annuale fissata attualmente in €10.
Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere assunte dalla Segreteria
Nazionale e dall’Assemblea Nazionale. Tutti gli iscritti hanno il diritto di partecipare alle delibere
della assemblea Nazionale del partito.
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La qualità di iscritto si perde per recesso dell’iscritto, per mancato pagamento della quota
annuale, per provvedimento disciplinare deliberato dalla Segreteria Nazionale.
Ogni iscritto al Partito che dovesse ricoprire incarichi pubblici elettivi a qualsivoglia livello, sarà
tenuto a contribuire al sostentamento economico del Partito versando almeno un terzo di ogni
somma che dovesse percepire in virtù della carica ricoperta al Fondo Comune del Partito.
L’adesione politica al Partito è da intendersi annuale e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di
ogni anno e si rinnova tramite l’iscrizione annuale.
Non possono iscriversi al Partito coloro che hanno riportato condanne penali passate in
giudicato che comportino una condanna a più di un anno di reclusione comminate o dalla
Autorità Giudiziaria Italiana o da quella Romena.
TITOLO IV
Fondo Comune
Art. 4) L’Associazione non ha fini di lucro. Il fondo comune del Partito è costituito dalle quote di
iscrizione annuali, dai contributi pubblici o privati, nazionali od esteri, e da liberalità che
pervengano al partito per agevolarne i propri obiettivi e scopi istituzionali, oltre che dai contributi
degli iscritti che ricoprano cariche pubbliche elettive.
La Tesoreria dell’Associazione e gli organi nazionali del Partito non possono ritenersi né
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destinatari né responsabili in alcun modo della gestione dei fondi o delle entrate provenienti dal
tesseramento o da altri privati contributi raccolti che fossero trattenuti direttamente presso le
sedi periferiche locali per le relative necessità gestionali.
TITOLO V
Organi del Partito
Art. 5) Gli organi del Partito sono:
A) L’Assemblea Nazionale
B) La Segreteria Nazionale
C) Il Presidente del Partito
D) Il Segretario Nazionale
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E) Il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori Contabili
Le cariche e gli incarichi interni al Partito a qualsiasi livello non sono retribuiti salvo diversa
delibera specifica adottata dalla Segreteria Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti.
Gli organi e le strutture del Partito sono di tipo politico e quindi le loro deliberazioni non possono
limitare in alcun modo i diritti sia dei soci dell’Associazione che degli iscritti al Partito.
Art. 6) L’Assemblea Nazionale degli iscritti si riunisce in via ordinaria ogni due anni. In via
straordinaria può essere convocata dal Presidente dell’Assemblea Nazionale che riveste il titolo
anche di Presidente del Partito, o su richiesta di almeno 5 membri della Segreteria Nazionale o
di almeno 1000 (mille) iscritti ma ciò dopo che sia stata eletta la prima Segreteria Nazionale
dall’Assemblea Nazionale ai sensi del presente Statuto.
All’Assemblea Nazionale partecipano tutti i gli iscritti al Partito.
L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell’Assemblea che viene nominato dai
soci dell’Associazione con l’atto costitutivo e che dovrà convocare la prima Assemblea
Nazionale entro e non oltre quattro anni dalla costituzione dell’Associazione e del Partito.
L’Assemblea Nazionale elegge il Presidente dell’assemblea e quindi del Partito a maggioranza
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semplice ( la metà dei partecipanti più uno).
L’Assemblea Nazionale elegge a maggioranza semplice la Segreteria Nazionale del Partito
costituita da 15 membri.
L’Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice gli indirizzi politici e programmatici del
Partito che dovranno essere poi posti in attuazione dalla Segreteria Nazionale.
Nell’Assemblea Nazionale non sono ammesse deleghe e le deliberazioni saranno prese per
alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti
od a scrutinio segreto se lo richieda almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
Il Presidente ad ogni Assemblea Nazionale nominerà un Segretario che provvederà alla
verbalizzazione dei provvedimenti e delle delibere adottate e delle intera seduta.
L’Assemblea Nazionale sarà convocata dal Presidente mediante convocazione degli iscritti
mediante annuncio di convocazione da inserire nel sito internet del Partito almeno un mese
prima della data fissata per l’Assemblea Nazionale e con ogni altra forma che sarà ritenuta
idonea per informare tutti gli iscritti della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea
Nazionale.
Art. 7) La Segreteria Nazionale del Partito è formata di 15 membri eletti dall’Assemblea
Nazionale nonché dal Presidente del Partito che ne è membro di diritto. In caso di parità di voti
il voto del Segretario Nazionale vale doppio.
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Statuto
La Segreteria Nazionale elegge al suo interno a maggioranza semplice il Segretario Nazionale
che rappresenta e dirige politicamente il Partito nel rispetto degli indirizzi politici e delle delibere
dell’Assemblea Nazionale e della Segreteria Nazionale.
La Segreteria Nazionale può validamente deliberare quando siano presenti almeno 8 membri e
le decisioni vengono sempre prese a maggioranza semplice ad eccezione dei casi specifici
previsti nel presente Statuto.
Le votazioni delle delibere della Segreteria Nazionale sono effettuate con voto palese o tramite
scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza semplice dei partecipanti.
La Segreteria Nazionale sviluppa ed attua gli indirizzi e gli obbiettivi politici deliberati dalla
Assemblea Nazionale e delibera sulla partecipazione del Partito alle competizioni elettorali e
seleziona e delibera le candidature degli iscritti per ogni competizione elettorale alla quale
parteciperà il Partito a qualsivoglia livello.
La Segreteria Nazionale approva e ratifica le candidature proposte dagli organi territoriali del
Partito.
La Segreteria Nazionale dura in carica quattro anni.
La prima Segreteria Nazionale ed il primo Segretario Nazionale sono eletti tra i soci fondatori
dell’Associazione politica e culturale e dureranno in carica sino alla convocazione della prima
Assemblea Nazionale che dovrà essere convocata entro quattro anni dal Presidente del Partito
e che provvederà ad eleggere i membri della Segreteria Nazionale a maggioranza semplice.
La Segreteria Nazionale delibera ed approva l’apertura di ogni sede periferica, nazionale od
estera del Partito che non potrà essere legalmente aperta in assenza di idonea autorizzazione
della Segreteria Nazionale.
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Statuto
La Segreteria Nazionale esercita il potere disciplinare sugli iscritti deliberandone l’esclusione dal
Partito nei casi in cui gli iscritti non si conformino ai principi del presente Statuto ed agli indirizzi
politici approvati dalla Assemblea Nazionale e sviluppati dalla Segreteria Nazionale.
La Segreteria Nazionale può in caso di grave necessità revocare gli incarichi di partito o
chiudere sedi periferiche che non si conformino alle linee politiche stabilite dall’Assemblea
Nazionale e della Segreteria Nazionale.
Art. 8) Il Presidente dell’Assemblea Nazionale, ovvero del Partito, viene eletto dalla Assemblea
Nazionale nei modi stabiliti nel presente Statuto. La carica di Presidente del Partito sarà
ricoperta dal Presidente dell’Associazione sino alla prima convocazione dell’Assemblea
Nazionale che provvederà ad eleggerlo unitamente agli altri organi del Partito.
Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto per non più di due mandati
consecutivi, potendo essere rieletto dopo uno o più mandati ricoperti da diverso soggetto.
Il Presidente ha la rappresentanza civile ed amministrativa dell’Associazione e del Partito e lo
rappresenta in tutte le attività che il Partito intraprenderà.
Il Presidente convoca l’Assemblea Nazionale secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.
Il Presidente del partito è membro di diritto della Segreteria Nazionale.
Sino alla elezione degli organi del Partito spettano al Presidente nominato dai soci fondatori
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del’Associazione i seguenti ulteriori compiti:
titolarità del simbolo del partito
modifica ed integrazione del presente Statuto
approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo
ripartizione ed utilizzo del fondo comune secondo le modalità di gestione del Partito
titolarità del sito internet del Partito
Art. 9) Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente il Partito in tutte le sedi, attua il
programma politico ed elettorale del Partito e ne coordina l’attività nelle sedi politiche ed
istituzionali.
Il Segretario Nazionale convoca e presiede la Segreteria Nazionale, dirige l’attività politica,
interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti e movimenti, guida la delegazione del Partito
nelle occasioni istituzionali o di rilievo.
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Statuto
Il Segretario Nazionale attribuisce compiti e funzioni politiche all’interno del Partito, assegna
incarichi di servizio e di gestione. Il Segretario Nazionale nomina il Collegio dei Revisori
Contabili.
Il Segretario Nazionale è eletto dalla Segreteria Nazionale e dura in carica quattro anni con la
possibilità di essere rieletto per non più di due mandati consecutivi, potendo essere rieletto
dopo almeno un mandato ricoperto da altro soggetto.
Il primo Segretario Nazionale è eletto dai soci fondatori dell’Associazione e rimarrà nella
pienezza delle sue funzioni sino alla nomina del primo Segretario Nazionale ad opera della
prima Segreteria Nazionale eletta a norma del presente Statuto.
Art. 10) Il Tesoriere del Partito è eletto dai membri della Segreteria Nazionale e dura in carica
quattro anni con la possibilità di essere rieletto per non più di due mandati consecutivi. Il primo
Tesoriere del partito è nominato dalla prima Segreteria Nazionale formata dai soci
dell’Associazione e rimarrà in carica sino alla nomina del Tesoriere da parte della prima
Segreteria nazionale eletta a norma del presente Statuto.
Il Tesoriere è responsabile del Fondo Comune del Partito che amministra sotto il diretto
controllo del Presidente del Partito.
Il Tesoriere predispone annualmente il rendiconto economico finanziario del Partito con i relativi
allegati previsti dalla contabilità dei Partiti politici, richiede i rimborsi elettorali dovuti al Partito ed
è autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti bancari o postali a nome del partito, compiere
tutte le operazioni bancarie in genere comprese le fideiussioni, può acquisire beni o lasciti per
conto dell’Associazione, cura la tenuta e l’aggiornamento dei libri contabili ed amministrativi
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dell’Associazione e del Partito previsti dalle leggi vigenti predisponendo lo schema del bilancio
presuntivo e consuntivo.
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri iscritti all’Albo dei Revisori Contabili
e controlla ai sensi delle vigenti leggi la correttezza della gestione economico finanziaria
dell’Associazione. Il Collegio presenterà una relazione in merito ali criteri di gestione che verrà
presentata agli organismi preposti dalla legge.
Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica quattro anni e i componenti possono essere
rieletti.
Il primo Collegio dei Revisori Contabili sarà nominato dalla Segreteria Nazionale in ossequio
alla vigente normativa.
Art. 11) Organi periferici del Partito. In ogni Regione nella quale il numero degli iscritti superi le
2500 unità il Segretario Nazionale può fissare la data della relativa Assemblea regionale che
elegge a maggioranza semplice il Segretario Regionale.
Il Segretario Regionale coordina e dirige l’attività politica del Partito nella Regione di
appartenenza sotto il controllo e la direzione politica del Segretario Nazionale sottoponendo ad
idonea delibera di approvazione della Segreteria Nazionale l’apertura di sedi od uffici periferici
del partito nella propria Regione.
Presso ogni sede periferica del Partito deve essere tenuto l’elenco degli iscritti al Partito relativi
alle sede periferica.
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Tutte le quote di iscrizione al Partito raccolte presso le sedi periferiche devono essere rimesse
al Tesoriere del Partito, salvo diversa indicazione scritta del medesimo.
Il Segretario Regionale può proporre alla Segreteria Nazionale obiettivi politici specifici legati al
territorio regionale, proporre la presentazione della lista del partito nelle elezioni locali e
proporre la lista dei rappresentanti del partito nelle elezioni locali.
I nominativi proposti dai Segretari Regionali per essere iscritti nelle liste elettorali del Partito
dovranno essere approvati dalla Segreteria Nazionale con idonea delibera.
Gli organi territoriali del Partito sono sempre soggetti all’indirizzo politico generale espresso
dalla Segreteria Nazionale.
Art. 12) Disposizioni transitorie. In caso di dimissioni od impossibilità materiale da parte del Segretario Nazionale e del Presidente del Partito eletti con l’atto costitutivo tra i soci fondatori
dell’Associazione, nonché del Tesoriere, i medesimi soci fondatori dovranno eleggere il
sostituto che potrà essere eletto anche tra gli iscritti al Partito e che subentrerà nella rispettiva
carica e nei relativi obblighi sino alla prima nomina elettiva ai sensi del presente Statuto.
Art. 13) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di
legge in materia.
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