STATUTO DEL PARTITO POLITICO IDENTITATEA ROMANEASCA
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STATUTO DEL PARTITO POLITICO IDENTITATEA ROMANEASCA
Statuto STATUTO DEL PARTITO POLITICO IDENTITATEA ROMANEASCA PARTITO DEI ROMENI D’ITALIA TITOLO I Denominazione – Sede – Simbolo - Durata Art. 1) E’ costituita una libera Associazione politica e culturale denominata ”Identitatea Romaneasca – Partito dei Romeni d’Italia”. La sede sociale, legale, amministrativa, politica e culturale dell’Associazione viene stabilita a Roma, in viale Appio Claudio nr. 289. 1 / 16 Statuto L’Associazione promuove la realizzazione di un Partito politico nazionale la cui attività potrà essere organizzata anche a livello regionale, provinciale e comunale. Le strutture periferiche del Partito avranno una propria distinta responsabilità amministrativa, contabile civile e qualora non adeguino il loro operato ai principi generali fissati nel presente Statuto non potranno in alcun modo vincolare od impegnare l’Associazione culturale e politica. Possono essere aperte sezioni periferiche su tutto il territorio sia nazionale che all’estero Il simbolo del Partito è costituito da un cerchio con sfondo bianco con la scritta in nero nel semicerchio superiore “Identitatea Romaneasca” e nel semicerchio inferiore “Partito dei Romeni d’Italia” con al centro a sinistra la bandiera italiana ed a destra la bandiera romena. Il simbolo è di proprietà esclusiva del Partito e potrà essere usato soltanto su esplicita autorizzazione del Presidente del Partito. L’Associazione politica e culturale ha durata quinquennale dall’atto costitutivo e proseguirà la propria attività di cinque anni in cinque anni rinnovando tacitamente la propria durata in assenza di una deliberazione di scioglimento o chiusura della Segreteria Nazionale da adottarsi all’unanimità o di una delibera della Segreteria Nazionale che preveda la confluenza dell’Associazione politica e culturale e quindi del Partito in altro soggetto politico, delibera da adottarsi con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti della Segreteria Nazionale. TITOLO II Scopo - Oggetto 2 / 16 Statuto Art. 2) Il Partito Identitatea Romaneasca è un soggetto politico autonomo ed indipendente che aspira alla effettiva creazione di una Europa Comunitaria basata sui valori della multietnicità e della pacifica integrazione e convivenza dei popoli che la compongono e che sia in Italia che in Romania cercherà di stimolare, con la propria attività, le rispettive società alla integrazione sociale, culturale e politica delle minoranze linguistiche sociali e culturali presenti in entrambe i paesi ed in particolare della minoranza etnico-socio-culturale e linguistica costituita dalla comunità romena presente in Italia che il Partito con la sua nascita intende tutelare e difendere. Lo scopo del Partito pertanto è quello di aiutare, sviluppare e provocare la coesione e l’integrazione sociale culturale e politica della comunità romena in Italia. Obiettivo primario del partito, che nasce senza alcuna connotazione ideologica, ma soltanto con lo scopo di ottenere un progressivo e costante miglioramento delle condizioni di vita della comunità romena presente in Italia, è quello di promuovere e sostenere l’inserimento dei cittadini romeni nella realtà sociale, politica e culturale italiana alla luce delle comune radici latine che accomunano il popolo italiano ed il popolo rumeno. Il Partito si ispira e si richiama espressamente ai valori del Cristianesimo e riconosce come fondamentali i principi morali e religiosi espressi dalla Chiesa Ortodossa Romena e dalla Chiesa Cattolica e si propone di riaffermare il valore della religiosità e della spiritualità in una società come quella italiana dove il consumismo ed il materialismo hanno si comportato un grande sviluppo economico con un relativo benessere generalizzato, ma hanno anche svuotato la società di quei valori sociali e spirituali che costituiscono il vero senso della vita al di là di una sterile corsa per il possesso di proprietà o beni materiali. Il Partito intende promuovere e sostenere come punti chiave del proprio programma tutti quei provvedimenti che possano migliorare e rendere fattiva l’integrazione legale dei cittadini romeni in Italia quali: una semplificazione delle procedure per il rilascio dei attestati di soggiorno e dei ricongiungimenti familiari, un miglior utilizzo dei reciproci consolati per ottenere in tempi rapidi il riconoscimento dei reciproci titoli di studio, il riconoscimento della Chiesa Ortodossa Romena da parte dello Stato Italiano con conseguente diritto dei cittadini romeni di devolvere l’8 per mille alla Chiesa Ortodossa Romena, l’apertura di asili nido e scuole, sia pubbliche che private, dove sia parlato il romeno come seconda lingua nonché di ambulatori medici, sia pubblici che privati, dove il personale sanitario parli anche la lingua romena. 3 / 16 Statuto Il Partito intende ottenere che la Comunità romena e quindi i cittadini romeni possano avere effettivo accesso sia all’assegnazione delle case popolari o di edilizia pubblica in ogni Amministrazione pubblica nonché ai concorsi per i pubblici uffici o degli Enti locali. Il Partito intende assistere i lavoratori romeni nell’inserimento nella realtà lavorativa italiana fornendo loro ogni assistenza sia giuridica che politica per assicurare il rispetto di tutti i diritti civili spettanti ai lavoratori al fine di evitarne lo sfruttamento garantendo loro il diritto ad una vita dignitosa ed al rispetto delle loro radici culturali e religiose nell’ambito sia della Costituzione italiana che dei trattati internazionali sia bilaterali che comunitari. Il Partito potrà partecipare a tutte le elezioni amministrative, politiche ed europee che si terranno in Italia con l’unico obiettivo di ricercare un miglioramento delle condizioni di vita della comunità romena soggiornante in Italia anche al fine di consentirne una tranquilla e fattiva integrazione nella società italiana. Il partito è aperto ed a disposizione anche di tutti i cittadini italiani che riconoscano come proprio interesse quello di favorire l’inserimento in Italia di lavoratori e cittadini che rispecchino per cultura, religione, storia e lingua i valori culturali presenti nella società italiana e che abbiano la volontà di favorire il migliorare delle relazioni sia tra i due Stati (Italia e Romania) che tra i due popoli. Stante il richiamo ai valori del Cristianesimo posti come base fondante dell’attività politica del Partito il medesimo anche nell’interesse degli iscritti italiani che intendono conservare la radici cristiano – latine dell’Italia promuoverà e sosterrà l’integrazione in Italia dei cittadini rumeni a salvaguardia dell’identità sociale, culturale, politica e religiosa sia dell’Italia che della stessa Comunità Europea, come favorirà, assisterà ed appoggerà in ogni modo l’integrazione di tutti quei cittadini italiani che vorranno stabilirsi nel territorio romeno. Inoltre il Partito intende promuovere anche a livello comunitario un intensificarsi di relazioni ed intese politico – strategiche tra i paesi di area latina quali Italia, Romania, Spagna e Portogallo, per valorizzare le comune radici ed i valori che caratterizzano le società di questi paesi e renderli una forza viva e stimolante per raggiungere l’obiettivo di una Comunità Europea coesa, integrata, solidale, multiculturale e multirazziale, nel rispetto delle proprie tradizioni ed origini. 4 / 16 Statuto TITOLO III Soci - Iscritti - Adesione Art. 3) Il numero dei soci dell’Associazione è costituito dai soci fondatori. Il numero degli iscritti al Partito è illimitato e sarà costituito dal soci fondatori dell’Associazione e da tutti coloro che si iscriveranno per libera adesione al Partito. Si possono iscrivere al partito cittadini italiani, romeni o di altra nazionalità che si identifichino negli ideali e nei propositi affermati nel presente statuto e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per iscriversi al Partito sarà necessario sottoscrivere copia del presente statuto per adesione, fornire i propri dati anagrafici e personali da inserire nel libro dei soci iscritti e corrispondere la quota di iscrizione annuale fissata attualmente in €10. Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere assunte dalla Segreteria Nazionale e dall’Assemblea Nazionale. Tutti gli iscritti hanno il diritto di partecipare alle delibere della assemblea Nazionale del partito. 5 / 16 Statuto La qualità di iscritto si perde per recesso dell’iscritto, per mancato pagamento della quota annuale, per provvedimento disciplinare deliberato dalla Segreteria Nazionale. Ogni iscritto al Partito che dovesse ricoprire incarichi pubblici elettivi a qualsivoglia livello, sarà tenuto a contribuire al sostentamento economico del Partito versando almeno un terzo di ogni somma che dovesse percepire in virtù della carica ricoperta al Fondo Comune del Partito. L’adesione politica al Partito è da intendersi annuale e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e si rinnova tramite l’iscrizione annuale. Non possono iscriversi al Partito coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato che comportino una condanna a più di un anno di reclusione comminate o dalla Autorità Giudiziaria Italiana o da quella Romena. TITOLO IV Fondo Comune Art. 4) L’Associazione non ha fini di lucro. Il fondo comune del Partito è costituito dalle quote di iscrizione annuali, dai contributi pubblici o privati, nazionali od esteri, e da liberalità che pervengano al partito per agevolarne i propri obiettivi e scopi istituzionali, oltre che dai contributi degli iscritti che ricoprano cariche pubbliche elettive. La Tesoreria dell’Associazione e gli organi nazionali del Partito non possono ritenersi né 6 / 16 Statuto destinatari né responsabili in alcun modo della gestione dei fondi o delle entrate provenienti dal tesseramento o da altri privati contributi raccolti che fossero trattenuti direttamente presso le sedi periferiche locali per le relative necessità gestionali. TITOLO V Organi del Partito Art. 5) Gli organi del Partito sono: A) L’Assemblea Nazionale B) La Segreteria Nazionale C) Il Presidente del Partito D) Il Segretario Nazionale 7 / 16 Statuto E) Il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori Contabili Le cariche e gli incarichi interni al Partito a qualsiasi livello non sono retribuiti salvo diversa delibera specifica adottata dalla Segreteria Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Gli organi e le strutture del Partito sono di tipo politico e quindi le loro deliberazioni non possono limitare in alcun modo i diritti sia dei soci dell’Associazione che degli iscritti al Partito. Art. 6) L’Assemblea Nazionale degli iscritti si riunisce in via ordinaria ogni due anni. In via straordinaria può essere convocata dal Presidente dell’Assemblea Nazionale che riveste il titolo anche di Presidente del Partito, o su richiesta di almeno 5 membri della Segreteria Nazionale o di almeno 1000 (mille) iscritti ma ciò dopo che sia stata eletta la prima Segreteria Nazionale dall’Assemblea Nazionale ai sensi del presente Statuto. All’Assemblea Nazionale partecipano tutti i gli iscritti al Partito. L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell’Assemblea che viene nominato dai soci dell’Associazione con l’atto costitutivo e che dovrà convocare la prima Assemblea Nazionale entro e non oltre quattro anni dalla costituzione dell’Associazione e del Partito. L’Assemblea Nazionale elegge il Presidente dell’assemblea e quindi del Partito a maggioranza 8 / 16 Statuto semplice ( la metà dei partecipanti più uno). L’Assemblea Nazionale elegge a maggioranza semplice la Segreteria Nazionale del Partito costituita da 15 membri. L’Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice gli indirizzi politici e programmatici del Partito che dovranno essere poi posti in attuazione dalla Segreteria Nazionale. Nell’Assemblea Nazionale non sono ammesse deleghe e le deliberazioni saranno prese per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti od a scrutinio segreto se lo richieda almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea. Il Presidente ad ogni Assemblea Nazionale nominerà un Segretario che provvederà alla verbalizzazione dei provvedimenti e delle delibere adottate e delle intera seduta. L’Assemblea Nazionale sarà convocata dal Presidente mediante convocazione degli iscritti mediante annuncio di convocazione da inserire nel sito internet del Partito almeno un mese prima della data fissata per l’Assemblea Nazionale e con ogni altra forma che sarà ritenuta idonea per informare tutti gli iscritti della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale. Art. 7) La Segreteria Nazionale del Partito è formata di 15 membri eletti dall’Assemblea Nazionale nonché dal Presidente del Partito che ne è membro di diritto. In caso di parità di voti il voto del Segretario Nazionale vale doppio. 9 / 16 Statuto La Segreteria Nazionale elegge al suo interno a maggioranza semplice il Segretario Nazionale che rappresenta e dirige politicamente il Partito nel rispetto degli indirizzi politici e delle delibere dell’Assemblea Nazionale e della Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale può validamente deliberare quando siano presenti almeno 8 membri e le decisioni vengono sempre prese a maggioranza semplice ad eccezione dei casi specifici previsti nel presente Statuto. Le votazioni delle delibere della Segreteria Nazionale sono effettuate con voto palese o tramite scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza semplice dei partecipanti. La Segreteria Nazionale sviluppa ed attua gli indirizzi e gli obbiettivi politici deliberati dalla Assemblea Nazionale e delibera sulla partecipazione del Partito alle competizioni elettorali e seleziona e delibera le candidature degli iscritti per ogni competizione elettorale alla quale parteciperà il Partito a qualsivoglia livello. La Segreteria Nazionale approva e ratifica le candidature proposte dagli organi territoriali del Partito. La Segreteria Nazionale dura in carica quattro anni. La prima Segreteria Nazionale ed il primo Segretario Nazionale sono eletti tra i soci fondatori dell’Associazione politica e culturale e dureranno in carica sino alla convocazione della prima Assemblea Nazionale che dovrà essere convocata entro quattro anni dal Presidente del Partito e che provvederà ad eleggere i membri della Segreteria Nazionale a maggioranza semplice. La Segreteria Nazionale delibera ed approva l’apertura di ogni sede periferica, nazionale od estera del Partito che non potrà essere legalmente aperta in assenza di idonea autorizzazione della Segreteria Nazionale. 10 / 16 Statuto La Segreteria Nazionale esercita il potere disciplinare sugli iscritti deliberandone l’esclusione dal Partito nei casi in cui gli iscritti non si conformino ai principi del presente Statuto ed agli indirizzi politici approvati dalla Assemblea Nazionale e sviluppati dalla Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale può in caso di grave necessità revocare gli incarichi di partito o chiudere sedi periferiche che non si conformino alle linee politiche stabilite dall’Assemblea Nazionale e della Segreteria Nazionale. Art. 8) Il Presidente dell’Assemblea Nazionale, ovvero del Partito, viene eletto dalla Assemblea Nazionale nei modi stabiliti nel presente Statuto. La carica di Presidente del Partito sarà ricoperta dal Presidente dell’Associazione sino alla prima convocazione dell’Assemblea Nazionale che provvederà ad eleggerlo unitamente agli altri organi del Partito. Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi, potendo essere rieletto dopo uno o più mandati ricoperti da diverso soggetto. Il Presidente ha la rappresentanza civile ed amministrativa dell’Associazione e del Partito e lo rappresenta in tutte le attività che il Partito intraprenderà. Il Presidente convoca l’Assemblea Nazionale secondo le modalità stabilite dal presente Statuto. Il Presidente del partito è membro di diritto della Segreteria Nazionale. Sino alla elezione degli organi del Partito spettano al Presidente nominato dai soci fondatori 11 / 16 Statuto del’Associazione i seguenti ulteriori compiti: titolarità del simbolo del partito modifica ed integrazione del presente Statuto approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo ripartizione ed utilizzo del fondo comune secondo le modalità di gestione del Partito titolarità del sito internet del Partito Art. 9) Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente il Partito in tutte le sedi, attua il programma politico ed elettorale del Partito e ne coordina l’attività nelle sedi politiche ed istituzionali. Il Segretario Nazionale convoca e presiede la Segreteria Nazionale, dirige l’attività politica, interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti e movimenti, guida la delegazione del Partito nelle occasioni istituzionali o di rilievo. 12 / 16 Statuto Il Segretario Nazionale attribuisce compiti e funzioni politiche all’interno del Partito, assegna incarichi di servizio e di gestione. Il Segretario Nazionale nomina il Collegio dei Revisori Contabili. Il Segretario Nazionale è eletto dalla Segreteria Nazionale e dura in carica quattro anni con la possibilità di essere rieletto per non più di due mandati consecutivi, potendo essere rieletto dopo almeno un mandato ricoperto da altro soggetto. Il primo Segretario Nazionale è eletto dai soci fondatori dell’Associazione e rimarrà nella pienezza delle sue funzioni sino alla nomina del primo Segretario Nazionale ad opera della prima Segreteria Nazionale eletta a norma del presente Statuto. Art. 10) Il Tesoriere del Partito è eletto dai membri della Segreteria Nazionale e dura in carica quattro anni con la possibilità di essere rieletto per non più di due mandati consecutivi. Il primo Tesoriere del partito è nominato dalla prima Segreteria Nazionale formata dai soci dell’Associazione e rimarrà in carica sino alla nomina del Tesoriere da parte della prima Segreteria nazionale eletta a norma del presente Statuto. Il Tesoriere è responsabile del Fondo Comune del Partito che amministra sotto il diretto controllo del Presidente del Partito. Il Tesoriere predispone annualmente il rendiconto economico finanziario del Partito con i relativi allegati previsti dalla contabilità dei Partiti politici, richiede i rimborsi elettorali dovuti al Partito ed è autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti bancari o postali a nome del partito, compiere tutte le operazioni bancarie in genere comprese le fideiussioni, può acquisire beni o lasciti per conto dell’Associazione, cura la tenuta e l’aggiornamento dei libri contabili ed amministrativi 13 / 16 Statuto dell’Associazione e del Partito previsti dalle leggi vigenti predisponendo lo schema del bilancio presuntivo e consuntivo. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri iscritti all’Albo dei Revisori Contabili e controlla ai sensi delle vigenti leggi la correttezza della gestione economico finanziaria dell’Associazione. Il Collegio presenterà una relazione in merito ali criteri di gestione che verrà presentata agli organismi preposti dalla legge. Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rieletti. Il primo Collegio dei Revisori Contabili sarà nominato dalla Segreteria Nazionale in ossequio alla vigente normativa. Art. 11) Organi periferici del Partito. In ogni Regione nella quale il numero degli iscritti superi le 2500 unità il Segretario Nazionale può fissare la data della relativa Assemblea regionale che elegge a maggioranza semplice il Segretario Regionale. Il Segretario Regionale coordina e dirige l’attività politica del Partito nella Regione di appartenenza sotto il controllo e la direzione politica del Segretario Nazionale sottoponendo ad idonea delibera di approvazione della Segreteria Nazionale l’apertura di sedi od uffici periferici del partito nella propria Regione. Presso ogni sede periferica del Partito deve essere tenuto l’elenco degli iscritti al Partito relativi alle sede periferica. 14 / 16 Statuto Tutte le quote di iscrizione al Partito raccolte presso le sedi periferiche devono essere rimesse al Tesoriere del Partito, salvo diversa indicazione scritta del medesimo. Il Segretario Regionale può proporre alla Segreteria Nazionale obiettivi politici specifici legati al territorio regionale, proporre la presentazione della lista del partito nelle elezioni locali e proporre la lista dei rappresentanti del partito nelle elezioni locali. I nominativi proposti dai Segretari Regionali per essere iscritti nelle liste elettorali del Partito dovranno essere approvati dalla Segreteria Nazionale con idonea delibera. Gli organi territoriali del Partito sono sempre soggetti all’indirizzo politico generale espresso dalla Segreteria Nazionale. Art. 12) Disposizioni transitorie. In caso di dimissioni od impossibilità materiale da parte del Segretario Nazionale e del Presidente del Partito eletti con l’atto costitutivo tra i soci fondatori dell’Associazione, nonché del Tesoriere, i medesimi soci fondatori dovranno eleggere il sostituto che potrà essere eletto anche tra gli iscritti al Partito e che subentrerà nella rispettiva carica e nei relativi obblighi sino alla prima nomina elettiva ai sensi del presente Statuto. Art. 13) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia. 15 / 16 Statuto 16 / 16