C9 Norme - Comune di Lonate Pozzolo

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C9 Norme - Comune di Lonate Pozzolo
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Ottobre
INDICE
TITOLO I - NORME GENERALI................................................................................................................... 5
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IL PIANO DELLE REGOLE ................................................................................................... 5
STRUTTURA E CONTENUTO DEL PIANO DELLE REGOLE ............................................... 6
DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI............................................................. 7
DESTINAZIONI D’USO ........................................................................................................12
DESTINAZIONI PRINCIPALI E DESTINAZIONI ESCLUSE..................................................12
CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO ............................................................12
MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO ......................................................................14
AREE DI PERTINENZA .......................................................................................................15
PARCHEGGI PRIVATI.........................................................................................................16
PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO ...................................................................17
PEREQUAZIONE COMPENSAZIONE PREMIALITÀ E TRASLAZIONE DI CAPACITÀ
EDIFICATORIA....................................................................................................................18
TITOLO I A – ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE ........................................................................21
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STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE .............................................21
ATTUAZIONE TRAMITE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO ........................21
ATTUAZIONE TRAMITE PIANI ATTUATIVI .........................................................................21
VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LE ESIGENZE DI TUTELA
AMBIENTALE ......................................................................................................................22
TRASFERIMENTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA .........................................................22
NORMATIVA GEOLOGICA..................................................................................................22
TITOLO II – AZZONAMENTO DEL TERRITORIO .......................................................................................23
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SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE .................................................23
TITOLO IIA – ZONA A - NUCLEI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE ........................................................25
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CAMPO DI APPLICAZIONE.................................................................................................25
OBBIETTIVI PER LA ZONA A..............................................................................................25
DESTINAZIONI AMMESSE E NON AMMESSE IN ZONA A.................................................25
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO ..........................................................................25
CATEGORIE D'INTERVENTO: DEFINIZIONI.......................................................................25
INTERVENTI GENERALMENTE AMMESSI IN ZONA A ......................................................28
CRITERI GENERALI DI TUTELA DEI VALORI ESTETICI, STORICI E AMBIENTALI ...........28
PRESCRIZIONI PER L'USO DI TECNOLOGIE EDILIZIE E DI MATERIALI. .........................29
PRESCRIZIONI GENERALI PER LE AREE DESTINATE A VERDE ....................................31
PRESCRIZIONI PER LE AREE DI PERTINENZA NON INDIVIDUATE PUNTUALMENTE ...31
COORDINAMENTO E CONTESTUALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SINGOLI IN ZONA A
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UNITÀ MINIME D'INTERVENTO..........................................................................................33
COMPLESSI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI MERITEVOLI DI TUTELA. .......................33
TUTELA DEI VALORI EPISODICI........................................................................................34
FRONTI STRADALI DI RILEVANZA STORICA SOGGETTE A TUTELA ..............................35
ALLINEAMENTI STRADALI E INTERNI. ..............................................................................35
PERCORSI PEDONALI DI USO PUBBLICO........................................................................35
PARCHEGGI .......................................................................................................................35
SUDDIVISIONE DELLA ZONA A IN SOTTOZONE ..............................................................36
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ ATTUATIVE ..............................................36
SOTTOZONA A1 .................................................................................................................37
SOTTOZONA A2 .................................................................................................................40
SOTTOZONA A3 .................................................................................................................40
SOTTOZONA A4 .................................................................................................................40
SOTTOZONA A5 .................................................................................................................41
SOTTOZONA A6 .................................................................................................................41
SOTTOZONA AI ..................................................................................................................41
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TITOLO IIB ZONE RESIDENZIALI E VERDE URBANO.............................................................................43
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ZONE B RESIDENZIALI – NORME GENERALI ...................................................................43
ZONE B1 DEL TESSUTO RESIDENZIALE ESISTENTE......................................................43
ZONE B2 RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO ...............................................................44
ZONE RESIDENZIALI B2 SOTTOPOSTE A PARTICOLARI VINCOLI GRAVANTI SUL
TERRITORIO.......................................................................................................................44
ZONA VERDE PRIVATO .....................................................................................................45
ZONA DEI PIANI ESECUTIVI RESIDENZIALI ATTUATI O ANCORA IN CORSO ALLA DATA
DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE PGT.........................................................................46
TITOLO IIC ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI ..................................................................................47
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ZONE D1 PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI ..........................................................47
ZONE D2 e D3 PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO ................................48
ZONE D4 PER ATTIVITÀ TERZIARIE..................................................................................48
ZONE PRODUTTIVE D1 e D3 SOTTOPOSTE A PARTICOLARI VINCOLI GRAVANTI SUL
TERRITORIO.......................................................................................................................49
ZONA DEI PIANI ESECUTIVI PRODUTTIVI O TERZIARI ATTUATI O ANCORA IN CORSO
ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE PGT .....................................................50
TITOLO IID ZONE AGRICOLE E NATURALISTICHE ................................................................................51
ART. 57
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ART. 59
ZONE AGRICOLE DI INIZIATIVA COMUNALE....................................................................51
AREE NEL PARCO NATURALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO .........................51
AMBITI DI CAVA..................................................................................................................52
TITOLO IIE ZONE SPECIALI ......................................................................................................................53
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SEDIME AEROPORTUALE .................................................................................................53
SALVAGUARDIA URBANISTICA DELLE ROTTE DI VOLO E AMBITI DI RISCHIO ...........53
AMBITO DI DELOCALIZZAZIONE ADPQ MALPENSA ........................................................54
AMBITO FLUVIALE DEL TORRENTE ARNO SOGGETTO A RISCHIO IDRAULICO ...........54
AREE DI RISPETTO CIMITERIALE – STRADALE – FERROVIARIO ...................................55
ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE 380 - 220 - 130 KV .................................................55
GASDOTTI PER LA DISTRIBUZIONE A CARATTERE TERRITORIALE..............................56
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO ....................................................................................57
ART. 67
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RAPPORTO CON LE PREVISIONI DEL PTCP IN MATERIA DI COMMERCIO....................57
MEDIE SUPERFICI DI VENDITA .........................................................................................57
MEDIE SUPERFICI DI VENDITA: CRITERI E NORME PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI. ..............................................................................................................58
GRANDI SUPERFICI DI VENDITA.......................................................................................59
DOTAZIONE DELLE AREE STANDARD .............................................................................59
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ...................................................................................60
NORME PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. .............................................................60
TITOLO IV – PIANO PAESISTICO COMUNALE .........................................................................................62
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RICHIAMO DI NORME AMBIENTALI...................................................................................62
CLASSIFICAZIONE DEL TERRIORIO COMUNALE IN BASE ALLA SENSIBILITÁ DEI
LUOGHI...............................................................................................................................62
VERIFICA DELL’INCIDENZA DEI PROGETTI .....................................................................63
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ...............................................................................63
TUTELA AMBIENTALE E PAESISTICA ...............................................................................63
TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI ...............................................................................63
TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE ....................................................................................64
ELEMENTI DELLA MEMORIA STORICA DEL TERRITORIO...............................................64
IMMOBILI ED AGGLOMERATI SOGGETTI A TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE
ARTISTICO E STORICO .....................................................................................................64
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ZONE DI INTERESSE PREISTORICO E SITI DI RITROVAMENTI ......................................65
TUTELA IDROGRAFICA......................................................................................................65
NORMATIVA GEOLOGICA..................................................................................................65
NORME PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEI SENTIERI PEDONALI E CICLABILI
E DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI ................................................................................66
PUNTI DI VISTA IN ADIACENZA A TRACCIATI DI INTERESSE PAESISTICO O AD
ELEVATA PERCORRENZA.................................................................................................66
VISTE PANORAMICHE .......................................................................................................66
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TITOLO I - NORME GENERALI
ART. 1
IL PIANO DELLE REGOLE
1. Il Piano delle Regole è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della l.r. 11 marzo 2005, n.
12. Le prescrizioni in esso contenute hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli.
2. Il Piano delle Regole:
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato,
quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione
dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente
rilevante;
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto
dall’articolo 57, comma 1, lettera b) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, anche attraverso la
redazione di appositi strumenti di settore;
e) individua:
1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
3. Il Piano delle Regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano
l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le
modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire
convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli
immobili vincolati.
4. Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, inoltre, identifica i seguenti parametri da
rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
c) rapporti di copertura esistenti e previsti;
d) altezze massime e minime;
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo
idrografico superficiale;
f) destinazioni d’uso non ammissibili;
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g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo
paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/04;
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica.
5. La Tavola grafica C3 individua le aree pubbliche o da acquisire su cui possono essere
ricollocate le volumetrie derivanti dai meccanismi di compensazione, di cui all’art. 4, comma 13
e 14 delle norme del Documento di Piano.
6. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
7. È assentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti già esistenti alla data di adozione del PGT;
nella zona A il recupero è ammissibile qualora non vengano modificate le altezze di colmo, di
gronda e le linee di pendenza delle falde, fermo restando quanto disposto dall’art. 64, comma 3
della L.R. 12/2005 e s.m.i; sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.
8. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT ed in contrasto con le norme tecniche
sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli
interventi imposti da leggi nazionali o regionali; ogni altri intervento è consentito solo se
finalizzato ad adeguare l’edificio esistente alle norme di zona.
ART. 2
STRUTTURA E CONTENUTO DEL PIANO DELLE REGOLE
1. Il Piano delle Regole è costituito, oltre che dalle presenti Norme, dai seguenti elaborati:
C1 Azzonamento Scala 1:10.000/5.000/2.000
C2 Modalità d’intervento dei nuclei storici
C3 Perequazione
C4 Individuazione dei beni storici-architettonici ed ambientali
C5 Repertorio Dei Beni Storici Ambientali
PIANO PAESISTICO COMUNALE
C6 Rilevanza Paesistica: Beni Costituvi Del Paesaggio - Piano Paesistico Comunale
C7 Carta Della Sensibilità - Piano Paesistico Comunale
C8 Relazione
C9 Norme
2. Il Piano delle Regole è inoltre accompagnato dalla componente geologica, idrogeologica e
sismica redatta ai sensi dell’art. 57, comma 1 lett. b) della L.R. 12/2005, che ne costituisce
parte integrante ed è corredato dalla documentazione di analisi e normativa ad esso allegata.
3. In caso di discordanza fra diversi elaborati del Piano delle Regole prevalgono:
-
fra le tavole di scala diversa, quelle di maggior dettaglio
-
fra le tavole di Piano e le Norme, queste ultime.
In caso di discordanza fra le definizioni contenute nelle tavole grafiche e in quelle del Piano
delle Regole, prevalgono quelle più restrittive.
4. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme, si rinvia alle Norme di Legge e
di Regolamento sia nazionali che regionali, vigenti in materia urbanistica, edilizia e igiene
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ambientale. In caso di modifica delle predette Norme, il rinvio si intenderà riferito alle nuove
sopravvenute disposizioni.
ART. 3
DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
1. In tutte le zone edificabili la fabbricazione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la ricostruzione, è
subordinata all’esistenza o alla previsione di realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, in aree ed in opere, nelle forme di legge nonché, in particolare, delle
opere necessarie a collegare le zone ai pubblici servizi al fine di renderle funzionanti anche nei
casi di realizzazione diretta del privato. In caso di mancata motivata cessione in luogo di aree
per urbanizzazioni, le stesse potranno essere monetizzate nelle forme e nei casi di legge.
2. Le definizioni relative a parametri ed indici urbanistici derivano anche dalle disposizioni
contenute nelle Norme del Documento di Piano.
3. L'utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata utilizzando i seguenti parametri e
definizioni:
St Superficie territoriale
E’ la superficie complessiva degli ambiti soggetti a strumenti di pianificazione esecutiva
ed è comprensiva di tutte le aree destinate all'edificazione e di quelle necessarie per
l'urbanizzazione primaria e secondaria. In essa sono comprese:
-
le aree destinate ad uso pubblico dal P.G.T. (già localizzate e non) comprese quelle
destinate alla rete della viabilità urbana;
-
le strade private aperte al pubblico transito.
D.E.T.
Densità edilizia territoriale
Si intende il rapporto tra il volume (V) edificato o edificabile e la superficie territoriale (ST)
ad esso pertinente espresso in mc/mq, al lordo delle aree stradali, delle fasce di
arretramento stradali, ferroviarie e delle aree per l’urbanizzazione secondaria.
Sf Superficie fondiaria
E' costituita dalla parte residua della superficie territoriale, detratte le aree per
l'urbanizzazione primaria, al netto degli arretramenti di rettifica agli allineamenti stradali, e
secondaria facenti parte dell'area oggetto dell'intervento, previste dal PGT (già localizzate
e non) o al lordo delle fasce di arretramento stradale previste nelle tavole di piano.
D.E.F.
Densita’ edilizia fondiaria
Si intende il rapporto tra il volume (V) edificato o edificabile e la superficie fondiaria (SF)
ad esso pertinente espresso in mc/mq.
Se
Superficie edificabile
E’ la superficie destinata alla concentrazione delle volumetrie previste nella St
Sc Superficie coperta
E' la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra; non concorrono
alla formazione della superficie coperta gli aggetti quali gronde, balconi, ballatoi e simili,
comunque realizzati, con sporgenza fino a ml 1,50; in caso di dimensioni maggiori verrà
considerata la sola parte eccedente i ml 1,50.
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Slp Superficie lorda di pavimento
Si intende per superficie lorda di pavimento la somma delle superfici di ciascun piano
abitabile e/o agibile, compresi i piani interrati, seminterrati e i soppalchi, al lordo delle
murature perimetrali di tamponamento.
Sono in ogni caso da escludere dal calcolo gli spessori degli isolamenti esterni eccedenti i
limiti previsti dagli allegati di cui alla DGR n. 8/8745 e s.m.i. del 22.12.2008.
Non vengono computati ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento:
a) le superfici dei vani scala, ascensore e relativo immediato antistante disimpegno
purché a servizio di almeno 2 alloggi, calcolate in mezzeria dei muri in condivisione
con le unità immobiliari o con altri vani condominiali e fino ad un massimo complessivo
di mq. 25,00 per piano (le superfici in eccedenza alla quantità sopra definita verranno
conteggiate per intero); le superfici dei vani scala a servizio di un solo alloggio vengono
computate una sola volta con riferimento alla sua proiezione alla base;
b) i box o posti auto, con i relativi spazi di manovra ed accesso;
c) gli edifici accessori con altezza massima interna non superiore a ml. 2,20;
d) le logge chiuse anche su tre lati per una profondità massima di ml 1,50; in caso di
dimensioni maggiori verrà considerata la sola parte eccedente in ml 1,50;
e) i porticati, gli androni, i passaggi pedonali e veicolari aperti, sia pubblici che privati,
a qualsiasi piano realizzati ;
f)
i volumi tecnici, le centrali tecnologiche a qualsiasi piano situate, purché motivate da
esigenze tecnologiche;
g) le superfici degli ambienti sottotetto con altezza media ponderale inferiore a m 2,40 e
rapporto aeroilluminante inferiore a 1/20
h) per gli edifici esistenti mono o bifamiliari potrà essere verificato anche uno solo dei
requisiti di cui al comma precedente
i)
le cantine e gli spazi accessori alla residenza che possono essere ubicati
esclusivamente ai piani interrati o al piano seminterrato, i sottonegozi e gli spazi
tecnologici che non abbiano altezza netta superiore a mt. 2,50.
l)
le cantine e gli spazi accessori alla residenza di edifici esistenti ubicati al piano terra
che non abbiano altezza netta superiore a mt.2.50
Saranno ugualmente escluse dal computo della superficie lorda di pavimento, senza
pregiudizio per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione e la cessione di aree per opere
di urbanizzazione secondaria, le superfici dei soppalchi realizzati all'interno delle strutture
produttive (industriali, artigianali) quando tali soppalchi non abbiano un'estensione
superiore ad 1/3 del locale su cui insistono.
La modalità di calcolo della SLP sopra definita deve essere utilizzata anche per la verifica
della SLP dei fabbricati esistenti, ove questa risultasse necessaria ai fini dell'attuazione
delle indicazioni del Piano delle Regole.
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H
Altezza del fabbricato
L’altezza si misura dalla quota media del marciapiede stradale esistente lungo il fronte
principale dell’edificio o definita nella consegna dei punti fissi, fino alla quota di colmo, nel
caso di colmi diversi si considera il colmo più alto.
V
Volume fabbricato
Il volume delle costruzioni si ricava moltiplicando la SLP per l'altezza di ogni piano.
Per tutti gli edifici tale altezza é convenzionalmente fissata nella misura di m. 3.00, a
prescindere dall'effettiva minore o maggiore altezza interna dei locali, anche nel caso di
piani terra destinati ad usi commerciali o simili.
Vt Volume tecnico
In generale sono i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire
l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico,
di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza,
telefonico). A titolo esemplificativo sono considerati volumi tecnici quelli strettamente
necessari a contenere i serbatoi idrici, i vasi di espansione dell'impianto termico, le
centrali termiche, le unità di trattamento dell’aria, le centraline elettriche e telefoniche, il
vano corsa degli ascensori, le canne fumarie di ventilazione e altri impianti tecnologici a
stretto servizio dell’attività svolta.
Vtp Superficie permeabile drenante – verde traspirante
Definisce la quantità minima di superficie in grado di assorbire le acque meteoriche.
E’ misurato in percentuale sulla superficie fondiaria (Sf), in analogia al rapporto Rc.
La quantità minima individuata all’interno di ogni ambito del tessuto urbano consolidato
deve garantire, per il 50% della superficie a verde, caratteristiche tali da non determinare
barriere dovute a manufatti impermeabili di qualsiasi natura, mentre la restante quota del
50% può essere realizzata con tecnologie alternative purché rispondenti al rispetto delle
norme vigenti.
As Aree scoperte
Si definisce area scoperta la superficie determinata dalla differenza tra la superficie
fondiaria (Sf) e la superficie coperta (Sc).
4. Ai fini di quanto indicato al precedente comma 3, per l’applicazione dei parametri e degli indici
di cui al successivo comma e come ulteriore indicazione per il Regolamento Edilizio, che dovrà
a tale riguardo essere integrato, si individuano le seguenti definizioni:
Superficie utile abitabile (Su)
E' la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli
interni, dei pilastri, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e
finestre, e comprensiva di eventuali scale interne non delimitate da pareti a tutta altezza, così
come definite dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1977, n° 801.
Portico
E' uno spazio aperto posto al piano terra di un edificio con almeno un lato aperto e/o
eventualmente sostenuto da pilastri; può essere sormontato da terrazzo, da copertura o
edificio pieno.
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Ballatoio
Struttura orizzontale, aperta almeno su un lato, sorretta da mensole o a sbalzo, sporgente
dalle delimitazioni perimetrali esterne, ad uso di disimpegno e comunicazione tra il corpo di
distribuzione verticale e le unità immobiliari o parte di esse.
Loggia
E' uno spazio aperto integrato al piano di un edificio, posto ad un livello superiore al piano
terra; delimitata per almeno un lato dall'edificio stesso e per i restanti da pilastri, può essere
sormontata da terrazzo o edificio pieno o copertura.
Androni e vestiboli
Ambienti di disimpegno ed ingresso, situati al piano terra degli immobili, aventi uno o due lati
aperti o un lato aperto ed uno collegato direttamente al corpo scale ed agli impianti di
sollevamento.
Soppalco
E’ un ripiano intermedio all'interno di spazi primari avente almeno un lato non delimitato da
pareti a tutta altezza e non eccedente 1/3 della superficie del locale su cui si apre e
rispondente ai requisiti del Regolamento Locale d’Igiene. (R.L.I.).
Sporti aggettanti aperti
Strutture orizzontali o inclinate sporgenti dalle delimitazioni perimetrali esterne quali balconi,
pensiline, gronde e cornicioni.
Piano di campagna o quota zero
Corrisponde alla quota del marciapiede o, dove non esiste, alla quota stradale finita pubblica o
privata antistante il fabbricato, da determinare con il competente ufficio comunale.
Linea di colmo
E’ la retta orizzontale generata dall’intersezione dei piani inclinati opposti costituiti dalle falde o
generata dall’intersezione superiore tra piani verticali e falda.
Linea di gronda
E’ la retta orizzontale posta al livello inferiore dei piani inclinati costituiti dalle falde. E’
determinata dall’intersezione dei piani inclinati con l’estradosso del piano orizzontale di
copertura.
Piano interrato
E' il piano avente quota di pavimento finito e quota della soletta di copertura misurata
all'estradosso inferiore alla quota del piano di campagna.
Piano seminterrato
E' il piano avente quota di pavimento finito inferiore alla quota del piano di campagna e la
quota dell'estradosso della soletta di copertura superiore alla quota del piano di campagna per
un massimo di m. 1.60.
Piano terra o terreno
Corrisponde al primo piano fuori terra del fabbricato, posto al livello del piano di campagna o
con quota del pavimento, misurata dal piano di campagna inferiore o uguale a 20 cm.
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Piano sottotetto
E' il volume compreso tra l'ultimo solaio delimitante l'ultimo piano abitabile o praticabile ed il
solaio inclinato di falda che sorregge il manto di copertura.
Tettoia
E' un corpo sostenuto da pilastri che definiscono uno spazio mediante semplice copertura,
aperto su tutti i suoi lati. Sostenuto da mensole o altro può essere addossato a uno o al
massimo due lati di un edificio.
Cortina edilizia
Fronte costruito di un edificio o di un insieme di edifici disposto, senza soluzioni di continuità e
per una lunghezza definita, lungo un asse viario urbano o altro simile elemento di allineamento
e comunque disposti senza arretramenti rispetto a quest’ultimo. A tal fine il piano delle regole,
nei nuclei di antica formazione, individua le principali cortine edilizie e allineamenti edilizi da
conservare e valorizzare.
Delimitazioni perimetrali esterne
Sono costituite dalle pareti esterne opache di qualsiasi materiale, dalle pareti esterne
trasparenti e dai serramenti che racchiudono il volume dell'edificio.
Edificio
Complesso di unità immobiliari strutturalmente organizzate.
5. Indici inerenti la verifica della capacità edificatoria e dimensionale degli interventi:
Ic
Indice di copertura
È il rapporto percentuale tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf).
It
Indice di fabbricabilità territoriale
Definisce il Volume massimo realizzabile per mq di superficie territoriale (St), espresso in
mc/mq.
If
Indice di fabbricabilità fondiaria
Definisce il volume massimo realizzabile per mq di superficie fondiaria interessata (Sf)
interessata dall’intervento, espresso in mc/mq.
Ut Indice di utilizzazione territoriale di zona
Definisce la Superficie lorda di pavimento (Slp) destinata all'edificazione privata, espressa
in mq/mq edificabile su ogni mq di superficie territoriale (St).
Uf Indice di utilizzazione fondiaria
E’ il rapporto tra la superficie lorda di pavimento (Slp) e la superficie fondiaria (Sf) ad essa
pertinente.
Itp diritto edificatorio in perequazione
È l’indice che esprime il diritto edificatorio che si genera in favore del privato all’atto di
cessione al Comune di un’area destinata alla realizzazione di un servizio pubblico o di
viabilità pubblica, o altre funzioni individuate dall’Amministrazione Comunale.
6. Distanze
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Dc Distanza dai confini
E’ la distanza minima misurata in metri della superficie coperta Sc di un edificio dai confini
di proprietà.
Df Distacco minimo tra fabbricati
E’ la distanza misurata in metri compassati (raggio con centro nello spigolo) che intercorre
tra pareti finestrate di fabbricati, anche su un medesimo lotto e anche quando una sola
delle pareti è finestrata.
Ds Distanza dalle strade
Distanza minima misurata in metri della superficie coperta (Sc) di un edificio dai cigli
stradali.
Vigono comunque i disposti del DPR 16.12.92 n.495 e successive modificazioni.
ART. 4
DESTINAZIONI D’USO
1. Nei documenti presentati per l’ottenimento del titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani
attuativi deve essere dimostrato il rispetto delle prescrizioni relativamente alle destinazioni
d'uso delle aree e dei fabbricati.
2. Nelle convenzioni e negli atti d’obbligo, cui è eventualmente subordinato il titolo abilitativo,
deve essere incluso l’impegno al rispetto di dette destinazioni; detto impegno deve essere
trascritto nei registri immobiliari.
ART. 5
DESTINAZIONI PRINCIPALI E DESTINAZIONI ESCLUSE
1. Per ciascun ambito o sotto ambito, il Piano identifica:
a) la destinazione principale o specifica, in quanto riconosciuta come prevalente nella
condizione di fatto o in quanto rappresenta la vocazione dell’area che il Piano intende
confermare ed incentivare;
b) le destinazioni non ammissibili e pertanto escluse in quanto in contrasto con la destinazione
principale e con quelle accessorie.
ART. 6
CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina delle destinazioni d’uso, le stesse vengono suddivise nei
gruppi funzionali omogenei (Gf) riportati nel seguente prospetto:
2. Gf 1 Residenza
Abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e relativi spazi di
manovra, depositi di biciclette o carrozzine, ecc.) nonché spazi ed attrezzature di uso collettivo
inseriti negli edifici residenziali. Ricadono in questa categoria anche le attività professionali
quando sono esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo, residenziale e lavorativo ed in
generale gli uffici con SLP non superiore a mq 150.
3. Gf 2 Attività produttive
Rientrano in questo gruppo le attività produttive industriali e artigianali.
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Gf 2.1 Attività industriali e artigianali
Sono comprese in questa categoria le attività di produzione e trasformazione di beni di
carattere industriale e artigianale svolte in fabbricati con tipologia e destinazione propria.
Rientrano inoltre in questa categoria i laboratori di ricerca direttamente connessi all'esercizio
dell'attività produttiva nonché gli uffici e spazi espositivi e di vendita al servizio dell'unità
produttiva.
Gf 2.2 Attività di magazzinaggio e autotrasporto
Anche non direttamente connesse alla produzione delle merci con esclusione di tutte le attività
che comportino vendita diretta al pubblico delle merci immagazzinate.
Gf 2.3 Attività artigianale di servizio
Rientrano in questa categoria le attività artigianali di servizio alla casa ed alla persona ed in
generale le attività artigianali che non richiedono fabbricati con tipologia propria o interamente
dedicati all'attività stessa. Sono escluse da questa categoria le attività insalubri di prima e
seconda classe rientranti nell’elenco emanato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 216
del R.D. n. 1265/34 e del D.M. 05/09/94.
Gf 2.4 Attività artigianale classificate insalubri di prima e seconda classe ai sensi del D.M.
05/09/1994 e art. 216 del R.D. n. 1265/34
Rientrano in questa categoria le attività artigianali classificate come insalubri di prima e
seconda classe che rientrano nell’elenco emanato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art.
216 del R.D. n. 1265/34 e del D.M. 05/09/94.
4. Gf 3 Attività terziarie
Rientrano in questa categoria le attività terziarie di produzione di servizi, comprese le relative
pertinenze, escluse le attività commerciali elencate nel successivo gruppo Gf 4.
Le attività terziarie aventi SLP inferiore a mq. 150 sono considerate come presenze
connaturate al contesto urbano, indipendentemente dalla destinazione dell’ambito: pertanto
non vengono assoggettate dal Piano a disposizioni particolari.
Le attività di maggiore superficie sono suddivise nei seguenti sottogruppi:
Gf 3.1 Medie attività, aventi SLP >150 e ≤500 mq
Gf 3.2 Grandi attività, aventi SLP >500 mq
5. Gf 4 Attività commerciali
Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
Gf 4.1 Commercio al dettaglio
Le attività di commercio al dettaglio devono essere esercitate con specifico riferimento ad uno
o entrambi i seguenti settori merceologici:
-
alimentare;
-
non alimentare.
Per le attività di commercio al dettaglio sono individuate le seguenti categorie di strutture di
vendita:
Gf 4.1.1 Esercizi commerciali di vicinato (VIC), aventi superficie di vendita inferiore o uguale a
mq 250.
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Gf 4.1.2 Medie strutture di vendita di 1° livello (MS1), aventi superficie di vendita superiore a
mq 250 ed inferiore o uguale a mq 800.
Gf 4.1.3 Medie strutture di vendita di 2° livello (MS2), aventi superficie di vendita superiore a
mq 800 ed inferiore o uguale a mq 2.500. Le medie strutture di vendita di 2° livello
possono anche essere articolate in forma di centri commerciali, ossia essere
costituite da due o più esercizi commerciali, sempre restando nel tetto massimo di
SV di mq 2.500 complessivi, quando usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di
servizio gestiti unitariamente.
Gf 4.1.4 Grandi strutture di vendita (GS), aventi superficie di vendita superiore a mq 2.500.
Per l’insediamento di nuove strutture di vendita di questa categoria (GS) il rilascio del
titolo abilitativo è sempre subordinato all’approvazione di un piano attuativo, nonché
di quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
Gf 4.2
Attività di pubblico esercizio, locali di intrattenimento e spettacolo
Sono individuate le seguenti categorie di attività:
Gf 4.2.1 Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago e centri di attività per il benessere
fisico con capienza inferiore alle 200 persone.
Ricadono in questa categoria le attività che non richiedono fabbricati appositi e sono
collocate in edifici destinati prevalentemente ad altro uso.
Gf 4.2.2 Pubblici esercizi ed altri locali come sopra descritti con capienza superiore alle 200
persone e comunque attività che richiedono fabbricati appositi con tipologia propria o
fabbricati destinati esclusivamente a detto uso.
Gf 4.3 Attività di commercio all’ingrosso
Sono definite all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 114/98, oltre che al Capo II del Titolo II
della Legge regionale 2 febbraio 2010 - n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere
Gf 4.4 Impianti di distribuzione del carburante per autotrazione ed attività di servizio e vendita a
questi connesse
Secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia.
Gf 4.5 Parking
Sono le attività di gestione dei veicoli per conto terzi. Comprendono anche le attività di
deposito, lavaggio e assistenza non autonomamente utilizzate.
6. Gf 5 Attività ricettive
Rientrano in questa categoria le attività destinate ad attività ricettive /alberghiere secondo
quanto definito dall’art. 22 della L.R. 15/2007 e s.m.i., nonché dalle relative sotto classificazioni
di cui all’art. 23 del medesimo dispositivo normativo.
ART. 7
MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO
1. E’ sempre ammesso il mutamento della destinazione d’uso di immobili esistenti da una
destinazione principale ad una accessoria o compatibile che comporti, o meno, l’esecuzione di
opere edilizie, nel rispetto delle destinazioni previste nei diversi ambiti del piano.
2. Ai fini dell’accertamento delle destinazioni d’uso in atto, vale quanto dichiarato nelle precedenti
pratiche edilizie oppure, in assenza di queste, nei documenti catastali e nei registri immobiliari.
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3. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie,
purché conformi alle prescrizioni del Piano delle Regole ed alla normativa igienico sanitaria,
sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al Comune e si
applicano le disposizioni di cui all’art. 52 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
4. I mutamenti di destinazione d’uso connessi alla realizzazione di opere edilizie sono autorizzati
tramite lo stesso titolo abilitativo dovuto per dette opere.
5. Tutti i casi di mutamenti di destinazione d’uso riguardanti unità immobiliari o parti di esse con
SLP maggiore di mq 150, o maggiore di 300 mq SLP per gli interventi nel centro storico,
comportano un incremento del fabbisogno di “aree per servizi e attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale” nei seguenti casi:
a) conversione d’uso da residenza (Gf 1) ad attività terziarie (Gf 3) o commerciali (Gf 4) o
ricettive (Gf5), escluse le attività commerciali di vicinato (Gf 4.1).
In questi casi il maggior fabbisogno di “aree per servizi e attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale ” è stabilito nella misura di 25 mq ogni 100 mq di SLP;
b) conversione d’uso da attività produttive industriali (Gf 2) ad attività terziarie (Gf 3) o
commerciali (Gf 4) o ricettive (Gf 5) o viceversa, escluse le attività commerciali di vicinato
(Gf 4.1).
In questi casi il maggior fabbisogno di “aree per servizi e attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale ” è stabilito nella misura di 65 mq ogni 100 mq di SLP.
6. Il maggior fabbisogno di “aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale ” dovrà essere soddisfatto all’interno dell’area interessata dal cambio d’uso, oppure in
altra area ritenuta idonea dal Comune all’interno del Piano dei Servizi, quando non sia già
compensato in conseguenza di precedenti modifiche d’uso o di costituzioni di “aree per servizi
e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale ” che abbiano interessato l’area o
l’edificio, da documentare dettagliatamente in sede di procedura abilitativa ad edificare.
7. In alternativa alla cessione delle aree, il Comune può accettare la corresponsione di una
somma commisurata al valore economico dell’area da acquisire (monetizzazione).
8. Ai fini dell’ottemperanza del conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale si applica quanto previsto all’art. 42 comma 5 della L.R. 12/2005
e s.m.i.
ART. 8
AREE DI PERTINENZA
1. Sono aree di pertinenza quelle, fondiarie o territoriali, che vengono utilizzate in base alle
prescrizioni del PGT e dei suoi strumenti di attuazione ai fini del calcolo degli indici urbanistici.
2. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. Pertanto tra gli elaborati richiesti per le
procedure abilitative dovrà figurare l'individuazione esatta delle aree di pertinenza corredata
dei relativi dati catastali, nonché la dimostrazione del carico insediativo mediante atto avente
per oggetto lo specifico vincolo di asservimento ai parametri di edificabilità o di utilizzazione,
quale servitù di diritto pubblico. Tale atto deve essere presentato da parte del richiedente al
momento della presentazione della richiesta dell’idoneo titolo abilitativo ad edificare, reso sotto
forma di asseverazione.
3. L'atto suddetto, da perfezionare eventualmente prima del rilascio del titolo abilitativo ad
edificare, deve indicare la SLP utilizzata, nonché indicare l’area fondiaria di pertinenza.
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4. L'Amministrazione Comunale conserva copia di detti atti in appositi registri consultabili dal
pubblico. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti sulla stessa
abbiano completamente utilizzato l'edificabilità concessa dall'indice urbanistico previsto per la
stessa dal PGT .
5. Il vincolo di asservimento permane fino al permanere degli edifici.
6. Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti possono essere conteggiate ai fini dell'utilizzo
degli indici di edificabilità, solo per saturare l'edificabilità prevista dalle presenti norme.
7. Nel caso in cui l’atto autorizzativo preveda l’arretramento di recinzioni dal ciglio stradale, le
aree comprese tra quest’ultimo e le recinzioni saranno cedute gratuitamente al Comune, a
seguito di frazionamento catastale da prodursi a cure e spese dei proprietari. La cessione
avverrà prima (o contestualmente) al rilascio del titolo abilitativo.
ART. 9
PARCHEGGI PRIVATI
1. Si considerano come parcheggi privati gli spazi privati di sosta a servizio delle proprietà che
soddisfano la dotazione minima prescritta dalla L. 122/1989, ovvero la dotazione di spazi per
parcheggi privati di pertinenza nella misura minima di mq 1 per ogni mc 10 di costruzione. Per
la verifica di detta dotazione, il volume di riferimento per qualsiasi destinazione d’uso, si ottiene
moltiplicando la SLP di ogni piano per l’altezza virtuale di m. 3.00.
2. Fatta salva la dotazione minima obbligatoria di spazi da destinare a parcheggi privati interni
prevista per legge, in caso di interventi non ricadenti entro l’ambito di piani attuativi che
comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliare, di
nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia (nel caso in cui vi sia incremento del peso
insediativo rispetto all’esistente), di ampliamento (per la quota di metri quadri di SLP
aggiuntiva) e di mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante tra categorie
principali, nonché in caso di ristrutturazione urbanistica, deve essere garantita la seguente
dotazione di parcheggi privati, individuati eventualmente già nella dotazione necessaria alla
verifica della L. 122/89, per una migliore organizzazione e funzionalità del tessuto urbano:
a) per la destinazione a residenza (Gf1), la realizzazione di almeno 1 posto macchina per
ciascun alloggio, indipendentemente dalla dimensione del medesimo.
b) per la destinazione a terziario direzionale (Gf3), la realizzazione di almeno 1 posto
macchina / 100 mq SLP;
c) per la destinazione a commerciale (Gf4), la realizzazione di almeno 1 posto macchina / 50
mq SLP;
d) per la destinazione a produttivo – artigianato di servizio (Gf2), la realizzazione di almeno 1
posto macchina / 100 mq SLP
e) per le attività di spettacolo, cultura e ristorazione (Gf 4.2), nonché ricettivo alberghi, motel e
simili (Gf5) la realizzazione di almeno 1 posto macchina / 100 mq SLP;
f) per le attività sanitarie, cliniche, ospedaliere e simili nonché di fitness, la realizzazione di
almeno 1 posto macchina / 100 mq SLP.
3. Tali posti auto possono essere realizzati anche all’esterno del lotto asservito, purché il vincolo
di pertinenza sia trascritto nei registri immobiliari prima del rilascio del titolo abilitativo. Per le
destinazioni diverse dalla residenza i parcheggi privati debbono rimanere compresi all’interno
di un raggio di m. 250 dal fabbricato del quale costituiscono servizio.
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4. Si intende per “posto macchina” una superficie minima di mq 12,50 dedicata allo
stazionamento del veicolo, a cui si aggiunge lo spazio di manovra per un totale di mq.20,00;
5. Negli edifici di uso promiscuo, la dotazione di parcheggi di pertinenza deve essere calcolata
separatamente per le porzioni di edificio aventi diverse destinazioni.
6. I parcheggi collocati all’esterno del lotto asservito debbono risultare liberamente e
funzionalmente accessibili da uno spazio di adeguata dimensione ed essere disimpegnati in
modo tale da non creare pericolo o disagio per il traffico, nonché essere obbligatoriamente
pavimentati e completati con l’apposita segnaletica stradale.
7. La realizzazione e la manutenzione dei parcheggi privati pertinenziali esterni al lotto asservito,
compete ai relativi proprietari.
8. Le superfici per parcheggi di pertinenza possono essere realizzate sia entro che fuori terra,
anche in strutture multipiano.
9. In caso di costruzione di autorimesse e garage fuori terra, a confine di proprietà, è consentita
una copertura a falde di altezza massima all'estradosso di m. 3,00 a confine e m. 4,50 al
colmo.
10. Nel caso di ampliamenti di fabbricati o di attività esistenti dette prescrizioni vanno verificate
solamente con riferimento alla SLP aggiunta in ampliamento.
ART. 10
PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
1. I parcheggi si classificano in:
-
pubblici: che fanno parte del patrimonio comunale in quanto acquisiti gratuitamente in sede
di convenzionamento e sulla base dell’applicazione dell’indice territoriale;
-
di uso pubblico: pur rimanendo di proprietà privata saranno asserviti all’uso pubblico e
potranno essere regolamentati dall’Amministrazione.
2. Nel caso di nuove costruzioni e ampliamenti i proprietari dovranno cedere aree da destinare a
parcheggi di uso pubblico nelle seguenti quantità:
-
20% della superficie fondiaria delle aree (lotti liberi) a specifica destinazione residenziale,
ferma restando la possibilità di monetizzazioni totali o parziali, in relazione a specifiche
situazioni quali ad esempio, la dimensione e la localizzazione del lotto
-
25% della superficie fondiaria dei lotti liberi e della superficie di competenza degli interventi
di ampliamento delle aree a specifica destinazione industriale o artigianale;
-
50% della superficie fondiaria dei lotti liberi e della superficie di competenza degli interventi
di ampliamento delle aree a specifica destinazione commerciale o turistico ricettiva;
3. In caso di utilizzazione parziale delle capacità edificatorie di un lotto, le aree da assoggettare
all’uso pubblico nella misura sopra determinata, rispettivamente, del 20%, 25% e 50%,
possono essere commisurate alla superficie fondiaria di pertinenza dell’intervento in progetto
anche senza specifico frazionamento.
4. Le aree da assoggettare all’uso pubblico o da cedere gratuitamente al Comune dovranno
essere individuate d’intesa con l’Amministrazione e l’Ufficio Tecnico Comunale.
5. Esse dovranno essere accessibili da viabilità pubblica, avere caratteristiche dimensionali
idonee alla destinazione prevista ed essere opportunamente alberate.
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6. L’Amministrazione Comunale potrà valutare, in relazione alla collocazione e conformazione
dell’area e alla coerenza con i programmi operativi e di pianificazione, la possibilità/opportunità
di ammettere la monetizzazione, sulla base del principio di equivalenza del valore immobiliare
di mercato rispetto all’edificabilità assegnata e di potere procedere, con esproprio, anche
attraverso la costituzione del comparto o a norma dell’art. 27 della Legge 1 agosto 2002 n.
166.
7. Con provvedimento separato il Comune potrà determinare le modalità della monetizzazione
nonché i criteri specifici per l’applicazione del principio dell’equivalenza economica di cui sopra.
ART. 11 PEREQUAZIONE COMPENSAZIONE PREMIALITÀ E TRASLAZIONE DI
CAPACITÀ EDIFICATORIA.
1. In ottemperanza a quanto previsto nella l.r. 11 marzo 2005, n. 12, art. 11, sono definiti i criteri
di perequazione e compensazione che seguono.
2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione sulle seguenti aree, come definite
all’interno del PGT:
-
aree di trasformazione residenziale o produttiva di nuova previsione o già conformate col
previgente PRG.
-
aree destinate a servizi pubblici di nuova previsione o comunque non ancora acquisite
dall’Amministrazione Comunale.
3. La perequazione è finalizzata a garantire una giustizia distributiva nei confronti dei proprietari
dei suoli chiamati ad usi urbani, e alla formazione, senza espropri e spese, di un patrimonio
pubblico di aree. Essa si articola come segue:
-
perequazione di comparto
-
perequazione diffusa
4. La perequazione di comparto è ottenuta applicando lo stesso indice edificatorio all’intera area
inclusa nella perimetrazione che lo definisce fisicamente, indipendentemente dalla
destinazione d’uso da realizzarsi effettivamente all’interno dello strumento attuativo; le
volumetrie consentite in applicazione di tale indice saranno poi realizzate sulle aree
effettivamente edificabili, definite in sede di pianificazione attuativa. La perequazione di
comparto si applica in tutte le aree di trasformazione come individuate nella Tavola A19 del
Documento di Piano.
5. La perequazione diffusa è ottenuta attribuendo alle aree private destinate a servizi non
comprese all’interno dei comparti una capacità volumetrica teorica (espressa in mc).
6. La capacità teorica di cui al comma 5 si traduce in diritti volumetrici (Itp) che si generano a
favore dei privati proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute al
Comune per la realizzazione di servizi pubblici.
7. I privati proprietari, detentori dei diritti volumetrici, hanno facoltà di conferire gli stessi,
traducendoli in beneficio economico, alle aree di trasformazione.
8. Il conferimento dei diritti volumetrici deve essere documentato nella convenzione allegata allo
strumento attuativo, all’atto della sua sottoscrizione.
9. In particolare la perequazione diffusa di cui al precedente comma 5 si applica alle aree TR 11a
e TR11b, la cui volumetria a destinazione residenziale dovrà trovare collocazione all’interno
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delle aree TRA e da TR2 a TR6, così come disciplinato nella relativa scheda delle aree di
trasformazione di cui all’elaborato A 25.
10. L’utilizzo di un’area per la realizzazione diretta da parte del privato di servizi su di essa previsti
o comunque di edificazione compatibile con la destinazione dell’area, non consente la sua
utilizzazione per l’acquisizione dei diritti edificatori di cui al comma 5.
11. Il meccanismo della compensazione, finalizzato a dare corso ai processi di riqualificazione
urbanistica e paesistico ambientale del PGT e a favorire il trasferimento di volumetrie esistenti
e/o previste in posizioni più coerenti con il contesto e al riparo da situazioni di rischio, è
previsto nei casi di seguito individuati:
- Aree industriali inserite in un tessuto residenziale inidoneo, per le quali è incentivato il
trasferimento delle volumetrie produttive esistenti in comparti appositamente individuati, e
la trasformazione delle aree stesse in funzioni residenziali (TR12/TR19).
- Area industriale disposta lungo la zona a rischio di esondazione del torrente Arno, per la
quale è incentivato il trasferimento delle volumetrie produttive esistenti, in comparti
produttivi appositamente individuati, al momento della cessione dell’area stessa alla
pubblica amministrazione, per la sua riqualificazione e rinaturalizzazione. A
compensazione del trasferimento dei volumi e contestuale cessione dell’area (TR21),
all’area stessa è attribuita una volumetria residenziale da realizzare nei comparti
residenziali appositamente individuati.
- Aree residenziali già previste nel precedente PRG disposte lungo il corso del torrente Arno
in zona a rischio di esondazione, i cui diritti volumetrici dovranno essere in parte
concentrati nelle zone dei rispettivi Piani Attuativi al di fuori del limite dell’area a rischio di
esondazione, e in parte ricollocati in comparti residenziali appositamente individuati (TR7,
TR8, TR9, TR10).
12. L’area TR8 può in particolare concentrare interamente le volumetrie ivi previste, nelle parti
esterne alla zona a rischio di esondazione, mentre le aree TR7, TR9, TR10 possono
realizzarne quota parte, ognuna nel comparto di propria competenza.
13. Le volumetrie delle aree produttive di cui al precedente comma 11 primo e secondo alinea,
individuate nella tavola delle aree di trasformazione A19 rispettivamente con le sigle da TR12 a
TR19 e TR21 possono essere ricollocate all’interno delle aree identificate con le sigle TRE,
TRG, TRH, TRI.
14. Le volumetrie delle aree residenziali di cui al precedente comma 11 terzo alinea, individuate
nella tavola delle aree di trasformazione A19 rispettivamente con le sigle TR7, TR8, TR9,
TR10, possono essere ricollocate nelle aree da TR2 a TR6 e TRA.
15. Al fine di favorire il trasferimento delle volumetrie esistenti dichiarate incompatibili e rendere
possibile la ricollocazione delle volumetrie complessivamente generatasi, secondo quanto
previsto al precedente comma 11, le aree di trasformazione di seguito specificate dovranno
attenersi alle seguenti indicazioni:
a. Le aree TRE, TRG, TRH, TRI, dovranno concentrare le volumetrie consentite nel 50% di
ognuna delle aree, e cedere gratuitamente alla pubblica amministrazione il restante 50%. A
sua volta la pubblica amministrazione destinerà il 40% delle nuove aree di cui è entrata in
possesso all’atterraggio delle volumetrie produttive generatesi altrove come
precedentemente indicato, mentre destinerà il 10% delle stesse a funzioni di servizio;
b. Le aree TRA e da TR2 a TR6, dovranno concentrare le volumetrie consentite nel 70% di
ognuna delle aree, e cedere gratuitamente alla pubblica amministrazione il restante 30%. A
sua volta la pubblica amministrazione destinerà il 20% delle nuove aree di cui è entrata in
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possesso all’atterraggio delle volumetrie produttive generatesi altrove come
precedentemente indicato, mentre destinerà il 10% delle stesse a funzioni di servizio;
16. La superficie delle Aree di Trasformazione di cui al precedente comma 15 è pertanto così
ripartita:
-
un’area corrispondente al 50% (di cui al punto a.) e al 70% (di cui al punto b.) dell’intero
comparto, definita Superficie edificabile Se, per la concentrazione delle volumetrie e la
realizzazione delle altre funzioni di servizio quali:
-
viabilità privata relativa agli insediamenti;
-
verde e parcheggi privati di pertinenza degli edifici, comprese le rampe
qualora gli stessi siano interrati;
d’accesso
-
un’area corrispondente al 10% dell’intero comparto da cedere gratuitamente alla pubblica
amministrazione e da destinare a Verde e servizi pubblici (10%);
-
un’area corrispondente al 40% (di cui al punto a.) e al 20% (di cui al punto b.) dell’intero
comparto da cedere gratuitamente alla pubblica amministrazione, per l’atterraggio delle
volumetrie generatesi altrove con le modalità sopra specificate.
17. E’ fatta salva la possibilità, per i proprietari delle aree di cui al comma 11, di concordare
direttamente, con i proprietari di cui al comma 15, i trasferimenti volumetrici all’interno della
quota del 40% o del 20% a tale funzione destinata, senza operare la cessione dell’area alla
pubblica amministrazione. Resta ferma la cessione al comune della quota fissa del 10% per
pubblici servizi e della quota rimanente del 40% o del 20% eventualmente non occupata con le
ricollocazioni.
18. Gli indici edilizi che regolano i volumi che ogni area potrà accogliere sono indicati nelle schede
delle aree di trasformazione di cui all’elaborato A25.
19. Il Comune può utilizzare, ai fini dell’applicazione del meccanismo di compensazione, anche il
proprio patrimonio di aree, indipendentemente dalla destinazione originaria di Piano, con
permute o altre forme consentite dalla legge. A tal fine il Comune, entro un anno dalla
approvazione del PGT definisce il Regolamento per l’attuazione e gestione del principio di
Compensazione nell’ambito del territorio comunale.
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TITOLO I A – ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE
ART. 12
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE
1. Gli interventi edilizi sono classificati e disciplinati dalla legislazione statale e regionale, ovvero
si assumono le definizioni individuate dall’art. 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
2. Il Piano delle Regole si attua tramite:
-
Attività edilizia libera secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale.
-
Intervento edilizio diretto e precisamente: permesso di costruire, denuncia di inizio attività,
segnalazione certificata di inizio attività, secondo quanto stabilito dalla legislazione
nazionale e regionale.
-
Permesso di costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici, tipologici ed
architettonici, nei casi previsti dalle norme degli ambiti e secondo quanto di seguito definito.
-
Permesso di costruire nelle aree destinate all’agricoltura ai sensi dell’art.60 della L.R.
12/2005.
-
Realizzazione di Opere pubbliche, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e
regionale.
-
Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, secondo quanto previsto dal Documento di
Piano o dal presente Piano delle Regole.
ART. 13
ATTUAZIONE TRAMITE PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
1. Nei casi in cui gli interventi edilizi riguardino immobili ricadenti in zone di particolari
caratteristiche architettoniche, fisiche, tipologiche e morfologiche che connotano l’esistente, da
rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi e/o di particolare valore
ambientale, le norme dell’ambito assoggettano gli interventi stessi al rilascio di un permesso di
costruire convenzionato, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 12/2005, art. 10, comma 2.
ART. 14
ATTUAZIONE TRAMITE PIANI ATTUATIVI
1. Il presente Piano delle Regole individua le aree entro le quali le previsioni si attuano attraverso
piano attuativo.
2. E’ altresì possibile individuare nuovi piani attuativi conformi con la normativa del presente PGT,
i cui parametri urbanistici ed edilizi sono dettati dalle norme di zona entro la quale tali piani
ricadono.
3. Nei Piani di cui al comma 2, in alternativa alla cessione delle aree per la realizzazione delle
urbanizzazioni primarie e secondarie, è ammessa la cessione di altre aree individuate
all’interno del Piano dei Servizi oppure la corresponsione di una somma commisurata al valore
economico delle aree da acquisire.
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-
Per detti comparti, la misura delle aree da cedere per attrezzature pubbliche e/o di
interesse generale è stabilita secondo le modalità indicate all’art.5 del Piano dei Servizi.
4. Per le destinazioni commerciali (Gf4) si applicano inoltre le disposizioni dettate dal titolo III
delle presenti norme.
ART. 15 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LE ESIGENZE DI
TUTELA AMBIENTALE
1. Troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di ecologia e di valutazione
dell’impatto ambientale.
2. Per gli interventi da effettuarsi su aree in precedenza utilizzate per attività produttive é obbligo
del Comune di richiedere, a corredo della documentazione del piano attuativo o di quella
prodotta per l’ottenimento del titolo abilitativo, il progetto degli interventi di bonifica da attuarsi a
monte di quelli edilizi, ai sensi del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. e del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
3. In ottemperanza alla normativa vigente per la salvaguardia dei siti compresi nella Rete Natura
2000, gli eventuali futuri interventi localizzati all’interno o in prossimità di SIC e ZPS che
possano determinare incidenze dirette o indirette con i siti suddetti, dovranno essere sottoposti
a valutazione di incidenza.
ART. 16
TRASFERIMENTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA
1. Fatto salvo quanto previsto dal Documento di Piano in materia di trasferimenti volumetrici, il
trasferimento delle volumetrie, ovvero delle SLP previste dal presente Piano è assentibile solo
tra lotti aventi la medesima destinazione d’uso e contigui tra loro. Per il trasferimento è
necessario un atto di asservimento registrato e trascritto anche a favore del Comune.
2. Nelle zone agricole è ammessa, ai fini del computo dei volumi realizzabili, l'utilizzazione di tutti
gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni
di comuni contermini, così come previsto dall’art. 59 comma 5 della L.R. 12/2005.
ART. 17
NORMATIVA GEOLOGICA
1. Le norme geologiche cui fare riferimento nella gestione delle trasformazioni del territorio sono
quelle contenute nelle indagini geologico ambientali a supporto della redazione del PGT,
secondo le indicazioni dell’art. 57 della L. R. 12/2005 e relativi criteri, approvati con d.g.r. n.
8/1566 del 22/12/2005 e modificati con d.g.r. n. 8/7374 del 28/05/2008.
2. Ogni intervento sul territorio dovrà essere verificato in funzione di quanto contenuto nello studio
geologico, con particolare riferimento alle Norme geologiche di Piano, che riguardano la
fattibilità degli interventi riferita alle classi di fattibilità in cui è stato suddiviso il territorio, e le
procedure da seguire.
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TITOLO II – AZZONAMENTO DEL TERRITORIO
ART. 18
SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE
1. Il Piano delle Regole suddivide il territorio comunale in differenti zone appartenenti alla città
costruita e agli ambiti agricoli e di interesse naturalistico.
2. Le presenti norme individuano pertanto le zone come di seguito indicato
3. NUCLEO URBANO DI ANTICA FORMAZIONE
Zona A – Nucleo urbano di antica formazione; si tratta della parte storica della città identificata
sulla base delle tavole IGM prima levata.
4. ZONE RESIDENZIALI E A VERDE URBANO
B1 – Zone del tessuto residenziale esistente
B2 – Zone residenziali di completamento
Zone residenziali B2 sottoposte a particolari vincoli gravanti sul territorio
Zona dei Piani esecutivi residenziali attuati o ancora in corso alla data di approvazione del
presente PGT
Zone VP a verde privato
5. ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI
D1 – per attività produttive esistenti
D2 – per attività artigianali
D3 – per attività industriali
D4 – per attività terziarie
Zone produttive D1 e D3 sottoposte a particolari vincoli gravanti sul territorio
Zona dei Piani esecutivi produttivi e terziari attuati o ancora in corso alla data di approvazione
del presente PGT
6. ZONE AGRICOLE E NATURALISTICHE
Zone agricole E1 di iniziativa comunale
Aree del Parco Naturale Lombardo della Valle del Ticino
A - Zone naturalistiche integrali
B1 - Zone naturalistiche orientate
B2 - Zone naturalistiche di interesse botanico-forestale
B3 - Zone di rispetto delle zone naturalistiche
C1 - Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico
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G1 - Zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale
D - Aree di promozione economica e sociale
R - Aree degradate da recuperare
Ambiti di cava
7. ZONE SPECIALI
Sedime aeroportuale
Salvaguardia urbanistica delle rotte di volo
Ambito di delocalizzazione ADPQ MALPENSA
Ambito fluviale del torrente Arno soggetto a rischio idraulico
Aree di rispetto cimiteriale – stradale – ferroviario
8. Le zone di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, il primo punto del comma 6, il primo del comma 7
e parte delle aree di rispetto e dell’ambito fluviale del torrente Arno, rientrano all’interno del
perimetro di iniziativa comunale orientata IC delle NTA del PTC del Parco del Ticino, come
disciplinato all’articolo 12 delle stesse NTA.
9. Il perimetro IC comprende infatti le parti di territorio comprendenti gli aggregati urbani dei
singoli comuni, le loro frazioni ed altre aree funzionali ad un equilibrato sviluppo urbanistico. In
tali aree le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono demandate agli strumenti
urbanistici comunali.
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TITOLO IIA – ZONA A - NUCLEI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE
ART. 19
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. La zona A comprende i nuclei urbani di antica formazione del capoluogo (Lonate Pozzolo) e
delle due frazioni (S.Antonino e Tornavento), così come individuati nelle tavv. C1 e C2 del
Piano delle Regole.
ART. 20 OBBIETTIVI PER LA ZONA A
1. Nei nuclei storici gli interventi edilizi e urbanistici sono finalizzati al conseguimento dei seguenti
obbiettivi:
-
salvaguardia del tessuto storico
-
conservazione degli edifici di particolare pregio architettonico
-
tutela del valore storico-ambientale dell’edilizia storica minore
-
riqualificazione dell’immagine della città storica
ART. 21 DESTINAZIONI AMMESSE E NON AMMESSE IN ZONA A
1. La destinazione principale ammessa è la Residenza GF1.
Sono escluse dai nuclei di antica formazione le seguenti destinazioni d’uso:
-
le attività produttive descritte ai gruppi GF 2.1, GF 2.2 e GF 2.4;
-
le attività terziarie descritte al gruppo GF 3.2;
-
le attività commerciali descritte ai gruppi GF 4.1.2, GF 4.1.3, GF 4.1.4, GF 4.2.2, GF 4.3,
GF 4.4, GF 4.5
2. Sono ammesse tutte le altre destinazioni sempre che l’inserimento di nuove destinazioni d’uso
non risulti incoerente con i caratteri tipologici ed architettonici dell’edificio e consenta la
salvaguardia dei valori storici ed ambientali.
ART. 22
MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D'USO
1. I mutamenti delle destinazioni d'uso in atto con altre destinazioni sono soggetti alle prescrizioni
di cui all’ ART. 7 .
ART. 23
CATEGORIE D'INTERVENTO: DEFINIZIONI.
1. In ragione delle particolari caratteristiche edilizie ed ambientali della zona A valgono, per
questa sola zona, ad integrazione di quanto contenuto nell'art. 3 del DPR 380/01 e successive
modificazioni ed integrazioni, le seguenti ulteriori specificazioni.
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2. Tutti gli interventi previsti dalle sotto elencate categorie devono rispettare le disposizione
contenute nel Regolamento Comunale d'Igiene: interventi in deroga potranno eventualmente
essere ammessi, previo assenso dell'ASL competente e conformemente alle procedure
all'uopo previste, solo nei casi in cui ciò risultasse necessario in sede di progetto di recupero
per la tutela morfologica e tipologica dell'edificio e la salvaguardia delle sue strutture e parti
storiche".
3. II criterio del '"volume reale" applicato ai successivi paragrafi si riferisce al volume
dell'involucro edilizio, muri e copertura compresi, esclusi balconi, cornici, gronde, pensiline e
altri aggetti non abitabili. Per il calcolo degli standard da reperire in relazione agli interventi e
per la determinazione delle superfici da destinare a parcheggi ai sensi della L. 122/89, si deve
fare riferimento al volume virtuale calcolato secondo quanto stabilito all’ART. 3 delle presenti
norme.
4. Manutenzione ordinaria:
Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti.
5. Manutenzione straordinaria:
Sono da considerarsi di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano: le opere di
rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali, delle costruzioni; la sostituzione di
singoli elementi di facciata ammalorati nel caso di fronti non soggette a tutela ai sensi del
successivo ART. 33 , le opere necessarie per allestire e integrare i servizi igienici e quelli
tecnologici: le opere di modificazione dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari.
Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di
una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità
immobiliari in un’unica unità immobiliare.
Di conseguenza sono classificati tra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli che
riguardano il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle strutture
anche portanti delle costruzioni stesse, quali muri di sostegno, architravi e solette, e, in
generale, strutture verticali e orizzontali, l'installazione di nuovi impianti tecnologici purché gli
interventi rispettino i criteri e le prescrizioni dettati dall’ART. 25 e dall’ ART. 26 delle presenti
NTA. Per gli elementi costruttivi e decorativi di pregio l'intervento deve essere eseguito con le
modalità definite all'ART. 25 delle presenti NTA.
In particolare, detti interventi non devono comportare modifiche della pendenza delle coperture
e delle posizioni delle aperture verso l'esterno.
Nel caso della sostituzione di coperture in cemento amianto con altro materiale, eventualmente
scelto fra quelli prescritti all' ART. 26 delle presenti NTA o comunque migliorativo rispetto
all'esistente, è consentito mantenere la pendenza del tetto preesistente, ove non si tratti di
edifici meritevoli di tutela (ART. 31 delle presenti NTA), o compresi in ambiti soggetti a Piano
Attuativo. In questi casi è sempre consentito modificare la pendenza del tetto preesistente al
fine di adeguare i materiali di finitura della copertura alle disposizioni dell’ART. 25 e ART. 26 ,
fatti salvi i diritti dei terzi.
Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività industriali e
artigianali esistenti, salvo il caso in cui tale destinazione sia espressamente ammessa dalle
norme di zona, riguardano esclusivamente le opere di natura statica, igienica, tecnologica
strettamente necessarie per conservare la sicurezza e la salubrità delle costruzioni.
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6. Restauro e risanamento conservativo:
Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
7. Ristrutturazione edilizia:
Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.
Tali interventi devono avere come scopo il recupero qualitativo delle condizioni abitative e la
valorizzazione dei caratteri architettonici dell'organismo esistente ed un suo migliore
inserimento nel tessuto urbano circostante. Sono possibili le trasformazioni interne dettate
dalle nuove esigenze d'uso e dalle necessità igieniche e tecnologiche; è inoltre possibile la
traslazione dei solai, salvo il rispetto dello stato di fatto nel caso in cui siano presenti solai lignei
o altri manufatti edilizi (come archi o volte) di pregio, o soffitti decorati da cassettoni, stucchi,
dipinti.
Sono consentite eventuali modifiche volumetriche di dettaglio solo nel caso in cui sia
necessario sostituire elementi architettonici e volumetrici spuri e incongrui e riqualificare recenti
inserimenti, in coerenza con le prescrizioni di tutela e costruttive di cui agli ART. 25 - ART. 26 .
8. Sostituzione edilizia:
consiste in un intervento di ristrutturazione da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione,
ma con le stesse caratteristiche planivolumetriche (giacitura, sagoma planimetrica e profili
dell'edificio), tipologiche (posizione e conformazione degli spazi comuni, principali elementi
connotativi dell'impianto edilizio, come androni, scale, ballatoi, ecc); il volume ricostruito deve
pertanto corrispondere al volume reale dell'edificio demolito, con il possibile incremento della
Slp ove un diverso utilizzo dell'involucro lo consenta, nel rispetto delle prescrizioni generali di
cui agli articoli ART. 25 ART. 26 delle presenti NTA e dei vincoli di allineamento stradale
(ART. 34 ) o dei fronti stradali di rilevanza storica (ART. 33 ) ove sussistono.
9. Ricostruzione non fedele:
Ammette la demolizione e ricostruzione dell'edificio anche con giacitura e sagoma diversa, nel
rispetto del volume reale degli edifici preesistenti, rustici compresi e nel rispetto delle
prescrizioni di zona; essa è consentita anche per edifici in parte crollati, purché ne siano
definibili gli elementi connotativi essenziali, utilizzando le parti tuttora esistenti e la
documentazione disponibile.
La ricostruzione non fedele deve comunque avere come scopo il recupero qualitativo delle
condizioni abitative e ambientali, nel rispetto delle caratteristiche costruttive e materiche dettate
dai successivi articoli ART. 25 ART. 26 e un migliore inserimento dell'edificio nel contesto
circostante, adottando anche una tipologia edilizia e altezze coerenti con l'organismo edilizio di
cui fa parte la porzione da ricostruire e con gli edifici immediatamente adiacenti; il volume
ricostruito deve pertanto corrispondere al volume reale dell'edificio demolito con il possibile
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incremento della Slp ove un diverso utilizzo dell'involucro lo consenta, nel rispetto delle
prescrizioni generali di cui agli articoli ART. 25 ART. 26 delle presenti NTA e dei vincoli
d'allineamento stradale (ART. 34 delle presenti NTA) o dei fronti stradali di rilevanza storica
(ART. 33 delle presenti NTA) ove sussistono.
ART. 24
INTERVENTI GENERALMENTE AMMESSI IN ZONA A
1. Per quanto riguarda le aree libere di pertinenza degli edifici sono sempre ammessi i seguenti
interventi:
-
-
la sostituzione, all'interno delle aree libere pertinenziali, delle pavimentazioni in asfalto o
cemento - in massetto o a blocchi -, con pavimentazioni del tipo calcestre e terra battuta, o
costituite da ciottoli di fiume, beola, porfido o altri materiali litoidi;
la sostituzione e l'integrazione, all'interno delle aree libere pertinenziali, dei manufatti fissi di
arredo con altri manufatti fissi costituiti da materiali coerenti con quelli degli edifici e degli
arredi originari; è vietato l'uso, per le parti in vista, di materiali plastici, di alluminio naturale
o anodizzato lucido, acciaio inox e simili;
2. Per quanto riguarda gli edifici sono sempre ammessi i seguenti interventi:
-
-
l'adeguamento e/o l'integrazione degli impianti tecnologici ed igienici esistenti, e la
previsione d'impianti totalmente nuovi se mancanti, senza compromettere la morfologia, la
tipologia e le strutture dell’edificio; tutti gli impianti potranno essere realizzati internamente
alle murature a condizione che non siano intaccate parti murarie e/o decorative di pregio
(murature a vista, stucchi, affreschi); nel caso in cui sia previsto l'inserimento di particolari
accessi e/o impianti tecnologici (rampe, ascensori), tali opere dovranno essere progettate e
collocate in modo da non compromettere l'unitarietà e le caratteristiche formali
dell'organismo edilizio esistente;
non sono invece ammesse modificazioni alle coperture per l'installazione di impianti che ne
alterino visibilmente il profilo verso gli spazi pubblici; l'installazione di antenne e di altri
volumi e apparati tecnici può avvenire, eventualmente, nelle parti interne delle costruzioni e
avendo comunque verificato che il loro ingombro visivo non sia tale da emergere alla vista,
dagli spazi pubblici adiacenti, e comunque non sporgano dal colmo del tetto per più di m.
1,00; salvo specifica autorizzazione in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale ove
tali impianti siano di interesse generale.
ART. 25
CRITERI GENERALI DI TUTELA DEI VALORI ESTETICI, STORICI E
AMBIENTALI
1. Per tutti gli interventi in zona A, oltre a quanto previsto in modo specifico per le singole
sottozone, valgono le seguenti prescrizioni.
2. In considerazione della persistenza, nell'attuale morfologia urbana, di configurazioni edilizie,
stilistiche e decorative che richiamano elementi della struttura storica della città, i progetti
riguardanti immobili comunque definiti dagli elaborati grafici relativi allo studio della zona A,
devono censire gli elementi architettonici, costruttivi e decorativi di pregio e/o di presumibile
valore storico, compresi quelli situati nelle aree libere di pertinenza, quali fontane, sculture,
pitture e altri manufatti. Tale censimento deve essere opportunamente documentato (tramite
fotografie e rappresentazioni grafiche del contesto) ad accompagnamento degli atti presentati
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al Comune per la richiesta del titolo abilitativo. E' in ogni caso fatto obbligo di conservare tutti
gli elementi costruttivi e decorativi di pregio eventualmente reperiti o preesistenti (con
particolare riguardo a volte, archi, soffitti, stipiti di porte e finestre, camini, cornici, lesene e altri
elementi decorativi e scultorei, anche se realizzati con materiali non pregiati come graniglie di
cemento, cotto, ecc.). Il progetto stesso deve indicare, con rigore tecnico - scientifico, le
tecniche di conservazione che si intendono adottare.
ART. 26
PRESCRIZIONI PER L'USO DI TECNOLOGIE EDILIZIE E DI MATERIALI.
1. Procedimenti e criteri costruttivi consigliati o inibiti
E' generalmente prescritto l'uso di materiali tradizionali, sia per le parti esterne dell'edificio, che
per le parti interne; è comunque vietato l'uso in vista di materiali metallici, plastici, litoidi,
ceramici a superficie lucida e/o riflettente, come: l'alluminio anodizzato; la lamiera di ferro non
verniciata, l'acciaio inox, le lastre ondulate o piane in plastica per coperture o chiusure
perimetrali; le lastre da rivestimento o altri manufatti esterni di pietra lucida; le piastrelle o
tessere da rivestimento in ceramica smaltata - a meno che non si tratti di elementi decorativi
coerenti con i caratteri stilistici dell'edificio -; i vetri specchianti; le vernici plastiche a superficie
lucida e le tinte polimeriche, o comunque pellicolanti, di tono piatto e uniforme e non
granigliate; gli eventuali intonaci granigliati devono essere stesi in modo che la superficie sia
somigliante a quella dell'intonaco di malta a base cementizia; per i negozi le insegne luminose
a bandiera.
La deroga a tali prescrizioni è ammessa nel caso in cui l'intervento di manutenzione, o
sostituzione parziale, riguardi una parte minima della facciata interessata dall'intervento stesso,
e una modificazione conforme alle prescrizioni di cui sopra, se non attuata nella prospettiva di
un intervento più generale, possa apparire incongrua e stridente rispetto alle parti rimanenti.
Nei casi in cui sia necessario, per comprovate difficoltà costruttive o statiche, adottare materiali
o procedimenti esecutivi moderni, questo deve avvenire secondo convalidate modalità di
restauro e ponendo in evidenza, per quanto possibile, i manufatti e i materiali storici
riqualificati, anche se privati della originaria funzione.
a) Negli interventi di tipo conservativo (manutenzione, restauro, risanamento conservativo e
demolizione e ricostruzione fedele) devono essere pregiudizialmente rispettati i seguenti
criteri conservativi:
-
-
il mantenimento, se possibile, delle tecnologie costruttive esistenti, con il
consolidamento degli elementi degradati; se le condizioni di degrado rendono
indispensabile la sostituzione di elementi costruttivi, si consiglia l'impiego della
tecnologia costruttiva esistente, ovvero, solo nel caso di intervento di degrado grave,
l'adozione di sistemi ed elementi costruttivi nuovi, nel rispetto dei criteri di cui al
precedente comma 1;
il riutilizzo, se possibile, dei materiali esistenti recuperati o, quando ciò non fosse
possibile, di materiali aventi caratteristiche uguali o il più possibile simili; ove non siano
ripristinabili i materiali di finitura originari e si debba procedere ad interventi sostitutivi, o
di adeguamento costruttivo e tecnologico con l'impiego di materiali e manufatti nuovi,
devono essere rispettati i criteri generali sopra definiti e quelli relativi ai procedimenti
costruttivi di cui al precedente comma 1;
b) Negli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo non è consentito
rimuovere l'intonaco esistente mettendo in vista il paramento murario, salvo che si tratti di
ripristinare un'originaria muratura di mattoni, o in pietra a vista, od elementi architettonici
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storici; verniciare o tinteggiare i paramenti lapidei o in cotto a vista, che andranno se
necessario ripuliti mediante spazzolatura o sabbiatura; la protezione dei paramenti lapidei o
in cotto a vista può essere effettuata mediante l'applicazione di consolidanti e protettivi
trasparenti, opachi, reversibili, purché non provochino il cosiddetto "effetto bagnato"; le
lastre e mensole in pietra dei balconi devono essere sostituite con materiale analogo per
forma e colore: i parapetti e le inferriate in sostituzione, se necessario, di quelli esistenti,
devono riprodurre o richiamare il disegno di quelli precedenti, o di quelli che nell'insieme
della facciata si presentano come maggiormente caratterizzati e coerenti con l'insieme
dell'architettura; le mostre, le cornici di coronamento, le fasce marcapiano, le zoccolature
devono essere ripristinate con gli spessori precedenti e non possono essere sostituiti
semplicemente da tinteggiature o verniciature.
2. E' comunque in generale prescritto, salvo l'intervento su parti minime come definite al
precedente comma 1:
-
-
-
-
-
-
-
per le coperture: l'uso del laterizio e in particolare del coppo, ove ciò sia richiesto dal
rispetto delle caratteristiche originarie; materiali diversi, in cotto o lastra di rame, sono
ammessi se risulta dimostrata dal progetto la coerenza non solo architettonica intrinseca,
ma anche con l'adiacente contesto;
per gli elementi accessori di coronamento quali camini, canne, terminali di impianti tecnici:
l'uso di cotto o di intonaco tinteggiato, in linea con le facciate, con esclusione di cemento
armato a vista, canne di acciaio inox;
per i canali di gronda e i pluviali esterni: l'uso del rame e della lamiera verniciata con
tonalità in accordo con il colore delle facciate;
per le tinte delle murature: l'uso di colori scelti tra la gamma dei colori tipici locali, e coerenti
con l'insieme, escludendo i colori forti e puri, nel rispetto del repertorio dei colori allegato
alla Variante per la zona A (approvata con delibera del c.c. n. 25 del 24-4-2004) e con
riguardo ai luoghi (vie, piazze, ecc.) a cui il repertorio stesso fa riferimento;
per i rivestimenti esterni: l'uso dell'intonaco civile, con eventuale zoccolatura in pietra non
levigata e d'intonaco di cemento, o cemento e graniglia;
per le mensole di balconi o ballatoi: l'uso di lastre in beola, serizzo o granito; l'utilizzo del
calcestruzzo intonacato è ammissibile solo nel caso in cui tale modalità risulti
costruttivamente e formalmente coerente con altri elementi già presenti nel contesto;
per le ringhiere e i parapetti: l'uso di ferro, legno, o di elementi decorativi in cemento e
graniglia formalmente coerenti con altri elementi del contesto;
per le cornici e i bancali delle finestre, delle porte esterne e delle vetrine l'uso di pietra non
lucidata, segata e/o lavorata a punta o con bocciarda ed eventualmente l'uso di manufatti in
cemento e graniglia se costruttivamente e formalmente coerente con altri elementi già
presenti nel contesto;
per i serramenti delle porte esterne: l'uso dei battenti in legno naturale o verniciato, pieni o
vetrati, ed eventualmente l'impiego di telai in ferro o alluminio purché verniciati;
per le vetrate e i serramenti delle finestre: l'uso di infissi e telai in legno naturale o
verniciato, o in metallo purché verniciato, e di imposte in legno naturale o verniciato, piene
o del tipo a persiana;
per le vetrine e i serramenti dei negozi: l'uso del vetro a giorno o intelaiato, in infissi di legno
naturale o verniciato, o di metallo purché verniciato; le serrande devono possibilmente
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essere del tipo a maglia e in ogni caso della tipologia prevalente nel contesto del prospetto
dell'edificio;
-
per i basamenti degli edifici: materiali lapidei (beola, serizzo, granito, in lastre non lucidate),
mattoni a vista, intonaco.
per le recinzioni, esterne e interne: l'uso di ferro o legno per soluzioni trasparenti; per
recinzioni esterne, anche la muratura di mattoni a vista o intonacati, in accordo con
preesistenti recinzioni chiuse coerenti con i caratteri stilistici di edifici storici;
ART. 27
PRESCRIZIONI GENERALI PER LE AREE DESTINATE A VERDE
1. Per tutte le aree destinate al verde, private e pubbliche, come individuate nelle tavole di analisi
incluse nella Variante per la zona A (approvata con delibera di c.c. n. 25 del 24-4-2004), si
prescrive l'obbligo di manutenzione. Nel caso delle aree private gli interventi di manutenzione
ordinaria necessari al mantenimento del patrimonio arboreo e arbustivo esistente non
necessitano di nessuna procedura di comunicazione e si concretizzano in: potatura delle
specie arboree e arbustive; concimazioni; taglio dei tappeti erbosi; irrigazioni ed innaffiature;
potatura straordinaria di formazione, riforma e risanamento; trattamenti fitoiatrici.
2. E' facoltà dell’Amministrazione prescrivere che il proprietario adotti determinati interventi per la
cura, conservazione e manutenzione delle aree verdi, quando la cattiva conservazione
pregiudichi il decoro e la sicurezza degli ambienti pubblici circostanti.
3. Per quanto riguarda il semplice abbattimento in aree private di alberi da giardino di altezza
superiore a 3 metri e/o con circonferenza del tronco superiore a 60 centimetri, si deve
procedere a comunicazione preventiva e il dichiarante, a meno che non sussistano condizioni
d'urgenza dovute a pericoli imminenti (che devono essere segnalati e documentati nella
comunicazione) non potrà avviare i lavori prima di trenta giorni. Entro tale periodo d'attesa
l'Amministrazione Comunale, se l'abbattimento è valutato come perdita significante, potrà
rispondere prescrivendo la sostituzione (e richiedendo a tale scopo una garanzia fideiussoria),
ovvero vietare l'abbattimento se ritenuto ingiustificato.
4. Eventuali corpi in sottosuolo, realizzati in forza di norme derogatorie, non possono emergere in
nessuna loro parte dal piano del terreno naturale o sistemato, quale era prima dell'intervento;
ove si trattasse di parti precedentemente destinate a giardino queste devono essere
ripristinate, sia pure ricorrendo a modalità d'intervento e a caratteristiche dell'impianto verde
corrispondenti al carattere "pensile" del terreno.
ART. 28
PRESCRIZIONI PER LE AREE DI PERTINENZA NON INDIVIDUATE
PUNTUALMENTE
1. Si tratta delle aree libere, di pertinenza degli edifici, per le quali non sussistono particolari
esigenze di tutela. In tali aree sono ammesse, tramite intervento diretto, anche
autonomamente da interventi sugli edifici: opere edilizie relative alla realizzazione o
all'adeguamento degli impianti tecnologici; la sostituzione delle pavimentazioni esistenti, ovvero
la realizzazione di nuove opere di pavimentazione su superfici filtranti, anche con modifica
dell'assetto del verde, purché in quest'ultimo caso sia mantenuta una superficie filtrante non
inferiore al 30% dell'intera area di pertinenza.
2. Le opere di pavimentazione di cui sopra, nonché le opere edilizie per la realizzazione di
autorimesse sotterranee pertinenziali con relative rampe di accesso, aventi il solo scopo di
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adeguare la dotazione di parcheggi privati alle disposizioni dell’ART. 9 , richiedono la
presentazione di un progetto unitario riferito all'intero ambito (fabbricato e area pertinenziale)
che garantisca un razionale e coordinato rapporto fra gli spazi liberi e un’ adeguata fruibilità
degli stessi, e preveda quindi la scelta di materiali coerenti, anche per quanto riguarda il colore,
con quelli prevalenti e caratterizzanti l'intero complesso immobiliare. E' da evitare la
formazione di barriere e la frammentazione delle aree pertinenziali (corti comuni); nel caso in
cui tale circostanza sia inevitabile è comunque necessaria la predisposizione di un progetto
unitario e le eventuali separazioni interne devono essere realizzate con recinzioni trasparenti,
stilisticamente coerenti e conformi alle disposizioni di cui al precedente ART. 26 .
3. Le alberature d'alto fusto isolate, ove non sussistano particolari ed inderogabili esigenze di
riordino degli spazi funzionali e di riduzione della loro estensione, devono essere conservate ,
ovvero riproposte in posizione più idonea secondo le modalità stabilite dal precedente ART. 27
ART. 29
COORDINAMENTO E CONTESTUALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
SINGOLI IN ZONA A
1. Gli interventi di recupero di complessi edilizi che, in quanto appartenenti a specifiche
sottozone, siano rilevati come significativa testimonianza dei caratteri costruttivi, tipologici e
formali appartenenti alla tradizione locale, benché frazionati ed anche parzialmente trasformati,
anche se non disciplinati da specifico Piano Attuativo debbono comunque rispettare indirizzi
costruttivi e materici nonché criteri morfologici e tipologici unitari nel rispetto degli ART. 25 e
ART. 26 delle presenti N.T.A.
2. Ove il recupero avvenga con interventi parziali ed in tempi successivi, deve essere garantita
un'efficace tutela dei valori storici, architettonici, ambientali e l'inserimento coerente di ogni
intervento sulla singola unità immobiliare nel contesto edilizio di cui essa fa parte.
La scelta dei materiali e dei colori dovrà garantire la massima omogeneità dell’edificio e
coerenza con l’intorno urbano, consentendo il riconoscimento dell’unitarietà del complesso
edilizio.
3. A tale scopo i progetti devono essere corredati da uno studio d'insieme costituito da un rilievo
architettonico, fotografico e dall’indicazione in esso degli elementi significativi dell’immagine
dell’edificio e del luogo (per es. allineamenti, fasce marcapiano, cornici, gronde, zoccolature,
materiali principali, colori); tale rilievo sarà rappresentato dallo sviluppo in piano delle fronti
dell’edificio interessato dall'intervento, risvolti compresi, integrato dal disegno delle fronti degli
edifici immediatamente contigui, escludendo eventualmente, nel caso delle fronti interne, solo i
corpi separati.
4. Pertanto la documentazione minima da presentare per l’ottenimento del titolo abilitativo
è la seguente:
-
Stato di fatto: rilievo architettonico, rilievo fotografico dell’edificio e dell’immediato intorno,
relazione tecnica.
Progetto: prospetti con indicazione dei materiali e dei colori per i fronti interessati
dall'intervento, relazione tecnica con la definizione degli elementi progettuali rilevanti al fine
del corretto inserimento nel contesto edilizio e ambientale.
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ART. 30
UNITÀ MINIME D'INTERVENTO
1. Nel caso di opere che, tramite manutenzione straordinaria o in connessione con lavori parziali
di restauro e ristrutturazione, riguardino le facciate, con particolare riferimento al rifacimento
anche parziale degli intonaci e dei rivestimenti e/o il ripristino e la sostituzione di singoli
elementi costitutivi o altro (balconi serramenti, infissi, inferriate, elementi decorativi, ecc.),
l'intervento dovrà effettuarsi considerando il concetto di "unità minima".
2. Per le fronti verso strada l'unità minima di intervento, fatte salve le procedure di coordinamento
di cui al precedente ART. 29 , è rappresentato per singolo cortile ed in particolare:
-
-
nel caso di edifici con superficie omogenea (salvo i vani di finestre e balconi e relative
cornici) da terra all'intradosso della gronda del tetto, dall'intera lunghezza del fronte per
tutta la sua altezza, comprendendo le vetrine, le finestre e i portoni;
in edifici segnati da fasce marcapiano, sempre con riferimento all'intera lunghezza del
fronte, dall'altezza compresa fra lo zoccolo e la prima fascia marcapiano, o infine da quella
compresa fra una cornice o fascia marcapiano e quella superiore.
3. Nel caso in cui le disposizioni di cui al comma precedente non possano essere applicate per
motivate esigenze della/delle proprietà, è ammesso procedere per gli interventi di cui al
presente articolo tramite il coordinamento di cui all'ART. 29 .
4. Per le fronti interne l'unità minima è determinata dall'unità di intervento stessa purché
coordinata.
ART. 31
COMPLESSI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI MERITEVOLI DI TUTELA.
1. Si tratta degli immobili vincolati, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (già L. 1089/1939), nonché di
quelli individuati nella tav.C2 del Piano delle Regole, in riferimento all'art. 10 comma 2 della
L.R. n°. 12/2005, (edifici, complessi edilizi e relativi spazi esterni di pertinenza, giardini
compresi) in quanto di assoluto valore architettonico e/o ambientale e/o con valore di
testimonianza della storia locale.
a) Per gli edifici sono ammessi esclusivamente interventi eminentemente conservativi, di
manutenzione, restauro e risanamento (con riferimento alle definizioni del D.P.R. 380/2001)
condotti con criteri filologici e realizzando congiuntamente l'eliminazione delle
superfetazioni e degli elementi architettonici incongrui; sono pure ammesse, con i
precedenti criteri, le modifiche interne strettamente necessarie alle esigenze d'uso e al
recupero funzionale.
Non è ammessa nessuna modifica volumetrica - salvo l'eventuale recupero con
destinazione residenziale o per servizi funzionalmente connessi all'uso del complesso
principale - di volumi vuoti, o rustici, coevi o stilisticamente coerenti al complesso principale.
Anche le opere di sola manutenzione delle facciate devono essere ugualmente realizzate
nel rispetto dei criteri del restauro, come sopra definiti.
b) Per le aree libere di pertinenza non destinate a verde sono ammesse esclusivamente opere
di restauro o di riqualificazione delle pavimentazioni esistenti - con sostituzione dei materiali
incongrui e l'uso di materiali e manufatti coerenti ai caratteri stilistici del complesso,
secondo le prescrizioni ART. 25 e ART. 26 delle presenti NTA ; la riduzione delle superfici
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filtranti è ammessa solo in connessione con la realizzazione di opere di restauro dei
fabbricati che le rendano necessarie.
c) Per le aree libere destinate a verde (parchi e giardini) sono ammesse, anche
autonomamente da interventi sugli edifici, le opere necessarie alla perfetta tenuta del
verde. L'eventuale abbattimento e sostituzione degli elementi arborei degradati è
consentito esclusivamente per la tutela della pubblica incolumità ed in caso di sostituzione
di elementi malati deve avvenire secondo i criteri di cui al precedente ART. 27 .
L'operazione di ripristino, non necessariamente "dov'era e com'era", deve avvenire
coerentemente, in quanto al disegno ed alla scelta delle essenze, alle caratteristiche
storiche e stilistiche delle parti di giardino esistenti che conservano connotati formali
riconoscibili.
Le modificazioni ed integrazioni eventualmente necessarie alle esigenze d'uso degli spazi e
di arricchimento dell'impianto devono rispettare il tracciato dei viali e percorsi esistenti e, se
possibile, devono riferirsi, per le parti nuove o modificate, a immagini e disegni storici
recuperati dagli archivi.
Sono fatti salvi, oltre che gli elementi di arredo, scultorei e decorativi, anche le costruzioni
accessorie e i rustici, eventualmente presenti all'interno dell'area individuata come giardino
o parco, se stilisticamente coerenti con le caratteristiche dell'impianto arboreo e/o
dell'edificio storico a cui l'area è pertinente; il loro recupero va effettuato con i criteri e gli
scopi di cui al precedente punto a).
L'eventuale sistemazione delle aree per la formazione di percorsi o spazi di parcheggio,
anche pavimentati, o di strutture d'arredo (gazebo, pergolati, apparecchi illuminanti, ecc.)
debbono essere progettati e realizzati assicurando il perdurare del carattere unitario del
giardino o del parco e la tutela dei suoi elementi più significativi.
ART. 32
TUTELA DEI VALORI EPISODICI.
1. La tutela di cui al presente articolo riguarda singoli elementi architettonici, pittorici, decorativi, di
pregio, o della memoria storica locale, ancora presenti nel tessuto edilizio, anche se collocati in
contesti ormai alterati. L'allegato 1 del Repertorio dei beni storico-architettonici (elaborato C5)
individua:
a) valori da conservare, individuati con asterisco nell'allegato.
Si tratta di valori che devono essere salvaguardati e mantenuti, dove sono e come sono - con
le opportune opere di restauro da attuarsi secondo criteri da concordare con l'Amministrazione
Comunale - anche nel caso in cui gli edifici, i manufatti edilizi, o gli spazi che li contengono
siano interessati da opere di ristrutturazione, o che ne implicano il rifacimento. In casi
particolari e per comprovate necessità tecniche o funzionali è ammessa la ricollocazione
dell'elemento architettonico, decorativo o pittorico in altra posizione, non estranea al contesto
in cui l'elemento stesso era originariamente situato;
b) valori di riferimento, elencati ma non contrassegnati:
Si tratta di valori edilizi o decorativi della tradizione costruttiva o architettonica locale, che si
segnalano come esempi meritevoli di attenzione ai fini della valorizzazione e del
consolidamento dei connotati tipici del centro storico.
Nell'eventualità di interventi edilizi parziali (di manutenzione, restauro o ristrutturazione) che
riguardino l'ambito nel quale si situa l'oggetto segnalato si dovrà valutare, caso per caso,
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l'opportunità e la possibilità di un suo recupero, - eventualmente anche mediante il totale
rifacimento - nel contesto del previsto intervento edilizio.
Nel caso di edifici nuovi, o di interventi conseguenti alla demolizione di edifici preesistenti quando non sia prescritta la ricostruzione "dov'era e com'era"- i "valori di riferimento" sono da
intendere come un'indicazione utile all'arricchimento del vocabolario espressivo progettuale,
anche per evitare la presenza, nel centro storico, di un'edilizia "anonima e decontestualizzata".
ART. 33
FRONTI STRADALI DI RILEVANZA STORICA SOGGETTE A TUTELA
1. Nel caso di edifici il cui fronte stradale è definito di rilevanza storica nella “Tavola dei vincoli
esistenti e di piano” contenuta nella Variante per la zona A (approvata con delibera di c.c. n. 25
del 27.04.2004), l'eventuale apertura di finestre o luci di negozio può avvenire solo rispettando i
complessivi caratteri formali, evitando l'introduzione di ulteriori elementi incongrui per
dimensione e forma e nel massimo rispetto possibile del rapporto pieni-vuoti.
2. Le prescrizioni di cui sopra si applicano, per le fronti contrassegnate, anche nel caso in cui le
norme di zona ammettano eventualmente la sostituzione edilizia (ricostruzione fedele).
ART. 34
ALLINEAMENTI STRADALI E INTERNI.
1. La “Tavola dei vincoli esistenti e di piano” di cui all’ART. 33 individua, con apposito simbolo
grafico, gli allineamenti da rispettare nel caso di ristrutturazione con parziale demolizione e di
demolizione e ricostruzione non fedele - laddove consentite dalle norme di zona -, quali
componenti ambientalmente e storicamente significativi. Gli edifici che dovranno essere
demoliti per l'attuazione di un intervento di rettifica o allargamento della sede stradale previsti
nella tavola sopraccitata, o comunque ritenuto necessario per oggettive esigenze di
circolazione dei veicoli, potranno essere ricostruiti in posizione arretrata e in posizione tale da
ricostituire nel miglior modo possibile l'allineamento indicato dal piano. In tal caso potrà essere
consentita la ricostruzione tramite Piano di Recupero.
ART. 35
PERCORSI PEDONALI DI USO PUBBLICO
1. La tavola ”Viabilità e spazi pubblici; elementi di relazione fra spazi pubblici ed edifici” contenuta
nella Variante per la zona A (approvata con delibera di c.c. n. 25 del 27.04.2004) individua i
percorsi pedonali di uso pubblico, esistenti o ritenuti necessari al fine di garantire logici e
agevoli collegamenti tra gli spazi pubblici della viabilità principale. I progetti di trasformazione
edilizia, sia che si tratti d'interventi diretti che d'interventi subordinati a Piano Attuativo, devono
garantire le condizioni di permeabilità necessarie al loro mantenimento, ovvero, nel caso in cui
le aree interessate siano, del tutto o in parte, di proprietà privata, devono assicurare tramite
convenzione, o atto unilaterale di asservimento all'uso pubblico, la necessaria fruibilità
pubblica.
ART. 36
PARCHEGGI
1. I parcheggi di pertinenza, di cui alla L. 122/89 e all’art.66 della L.R.12/2005 devono essere
reperiti come segue:
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negli interventi di sostituzione e ricostruzione non fedele, i parcheggi di pertinenza devono
essere reperiti, in numero almeno pari al numero delle nuove unità immobiliari, al piano
terreno degli edifici, rustici compresi o al piano interrato;
negli interventi di ristrutturazione edilizia con aumento del numero delle unità immobiliari,
con gli stessi criteri sopra definiti, salvo comprovata impossibilità e dimostrazione
dell'inesistenza di spazi pertinenziali non costruiti effettivamente fruibili ed accessibili.
2. Nel caso in cui la realizzazione dei posti auto, per comprovate esigenze costruttive (per es.
passo inadatto delle strutture), ovvero a causa della presenza, precedente all'intervento, di
unità commerciali o alloggi che non possono essere diversamente allocati, è ammessa la
realizzazione di posti auto nell'area pertinenziale.
ART. 37
SUDDIVISIONE DELLA ZONA A IN SOTTOZONE
1. Poiché il perimetro della zona A comprende parti di territorio diversamente caratterizzate per la
maggiore o minore persistenza di elementi del tessuto storico, per il diverso carattere delle
tipologie edilizie, per l'età stessa degli edifici e il loro stato di consistenza e di destinazione
d'uso, il presente Piano individua, al suo interno, differenti sottozone, definite con la sigla A1,
A2, A3, A4, A5, A6 e stabilisce per tali sottozone le norme urbanistiche che seguono.
2. In relazione allo stato di degrado ed alle esigenze di recupero, le sottozone A1, A2, A3, A4, A5,
A6 sono individuate - ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto
1978, n.457- come zone di recupero.
3. La tav.C2 “Modalità di intervento nei centri storici” individua altresì, con apposito segno grafico,
gli ambiti di riferimento per l'applicazione delle procedure di cui all'ART. 29 delle presenti NTA.
ART. 38
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ ATTUATIVE
1. In tutte le sottozone sono generalmente attuati con intervento edilizio diretto i seguenti
interventi:
a1) Opere interne di manutenzione ordinaria e straordinaria;
a2) Ristrutturazione di singole unità immobiliari, nel rispetto dei caratteri tipomorfologici
dell'edificio, senza alterazione del volume e delle facciate e senza modifica della destinazione
residenziale in atto;
a3) Manutenzione straordinaria e restauro delle facciate interne e verso gli spazi pubblici come
normato all'ART. 30 delle presenti NTA, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. ART. 33
precedente per le "Fronti di rilevanza storica";
a4) Ristrutturazione di singole unità immobiliari, nel rispetto dei caratteri tipomorfologici
dell'edifìcio e senza alterazioni del volume, ma con modifica delle facciate e/o delle
destinazioni d'uso (entro i limiti dell'ART. 7 );
a5) Modifica delle destinazioni d'uso da R ad altre destinazioni consentite, con opere edilizie,
quando le superfici interessate dalle nuove destinazioni non residenziali non superino i limiti
stabiliti dall’ART. 7 ;
a6) Restauro e risanamento conservativo di edifici non soggetti a tutela;
Quando non diversamente stabilito dalle norme relative alle singole sottozone gli interventi di
cui sopra sono attuati tramite intervento edilizio diretto.
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I seguenti interventi sono soggetti alle specifiche modalità attuative definite per le singole
sottozone:
b) Ristrutturazione e sostituzione edilizia;
c) Recupero di rustici o di unità immobiliari vuote che costituiscano nel loro insieme un’unità
edilizia funzionalmente autonoma - che non siano superfetazioni, né accessori di epoca
recente - da destinare a residenza e funzioni connesse, a condizione che risultino integrati
o integrabili nel complesso edilizio, sia dal punto di vista volumetrico che tipo-morfologico,
attuando la contestuale demolizione delle superfetazioni e degli elementi edilizi incongrui e
sistemando in modo coerente, e se necessario risanando, l'area rimasta libera;
d) Ricostruzione non fedele;
e) Modifica delle destinazioni d'uso da R ad altre destinazioni consentite, con opere edilizie,
quando le superfici interessate dalle nuove destinazioni superino i limiti stabiliti dall’ART. 7
in questo caso il progetto è soggetto a verifica di compatibilità da parte dell'Ufficio Tecnico
Comunale. Ove l'intervento sia giudicato compatibile l'Amministrazione Comunale valuterà
- anche tenendo conto della specifica tipologia edilizia e distributiva - la possibilità di totale
o parziale monetizzazione dello standard relativo.
2. Ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di individuare, nelle sottozone
definite di recupero (ART. 37 ), ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78, ulteriori ambiti da
assoggettare a Piano di Recupero, il presente Piano individua, in prima istanza, gli edifici e le
aree per le quali il Piano di Recupero è obbligatorio in relazione agli interventi previsti, ambito
per ambito, dalle presenti N.T.A. ( ART. 39 e successivi). In relazione alla presentazione del
Piano potrà essere prevista, su richiesta dell'interessato, la possibilità di un frazionamento
dell'ambito in unità minime d'intervento, a condizione che sia dimostrato, anche tramite
esemplificazione grafica e con il consenso degli altri eventuali proprietari, nonché sulla base
della proposta di convenzione, che il progetto consente di realizzare, con i successivi
interventi, l'obiettivo della complessiva riqualificazione.
3. Per le sottozone e gli ambiti definiti nella tav.C2 “Modalità di intervento nei centri storici", si
prescrivono le diverse disposizioni attuative, con riferimento alle sigle con le quali, nel presente
ART. 38 , vengono denominate le diverse tipologie d'intervento.
ART. 39
SOTTOZONA A1
1. Edifici o complessi edilizi del tessuto storico che, per la presenza di valori architettonici e
tipologici caratteristici della tradizione locale, nonché di degrado e volumi vuoti, richiedono un
intervento di riqualificazione per ambiti unitari preordinati.
Ambito PR1:
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: a1); a2); a5;
Con Piano di Recupero sono consentiti i seguenti interventi:
-
Per gli edifici che prospettano su via Sciucca: a6); b); e).
-
Per gli edifici che non prospettano sugli spazi pubblici: a4; b); c); d); e);
E' prescritto un Piano di Recupero unitario la cui attuazione potrà avvenire per unità minime di
intervento chiaramente definite dalla convenzione e a fronte di precise garanzie circa i modi e i
tempi dell'attuazione stessa. Il Piano di Recupero richiede comunque la preventiva
presentazione e approvazione di un progetto planivolumetrico che consenta di valutare la
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compatibilità delle destinazioni previste e della soluzione planivolumetrica con il contesto fisico
e ambientale.
Ambito PR2 a - PR2 b:
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi:
-
Per il complesso di edifìci (vuoti e rustici) disposti lungo il confine nord dell'ambito: a1);
-
Per gli altri edifici interni all'ambito: a1); a2); a3);
Con Piano di Recupero sono consentiti i seguenti interventi:
-
Per il complesso di edifici (vuoti e rustici) disposti lungo il confine nord dell'ambito: a5); b);
c); d); e);
-
Per gli altri edifici interni all'ambito: a5): a6); b): c); d); e);
II Piano di Recupero ha il prevalente scopo - oltre che di risanamento e recupero degli edifìci
vuoti e dei rustici - di realizzare attraverso un progetto unitario: 1) l'attraversamento pedonale
pubblico dell'area da via Veneto a via Lisenzio come indicato nella tav.C2 “Modalità di
intervento nei centri storici”; 2) uno spazio interno a corte unitariamente riordinato e
riqualificato; 3) un parcheggio pubblico, di dimensioni da concordare in corso di progettazione
con l'U.T.
Il Piano di Recupero deve pertanto prevedere: il mantenimento dell'attuale allineamento degli
edifici che prospettano verso via Lisenzio e in particolare verso l'area pubblica adiacente a
nord, risolvendo la composizione architettonica di tale fronte anche con l'apertura di finestre e
con la realizzazione di un accesso per il passaggio d'uso pubblico sopra citato; l'eventuale
incorporamento, all'edificio residenziale esistente all'interno dell'ambito, del rustico adiacente,
anche tramite ristrutturazione o sostituzione dello stesso; la contestuale eliminazione del
volume accessorio.
E' prescritto un Piano di Recupero unitario la cui attuazione potrà avvenire per unità minime di
intervento chiaramente definite dalla convenzione e a fronte di precise garanzie circa i modi e i
tempi dell'attuazione stessa.
Ambito PR 3
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: a1);
Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi: a6; b); c); d); e). Un eventuale intervento
di tipo d) non è ammissibile per i fabbricati che si affacciano sulla Via Matteotti. La
ristrutturazione edilizia o ricostruzione dell'ala ovest del complesso edilizio, dovendo riguardare
anche la ridefinizione della facciata lungo il passaggio d'uso pubblico a fondo cieco, con
apertura di nuove finestre e l'inserimento di nuovi elementi architettonici (gronde, zoccolature.
ecc) dovrà avvenire, oltre che nel rispetto degli ART. 25 e ART. 26 delle presenti NTA anche
coerentemente con le caratteristiche architettoniche del fronte principale sulla via Matteotti,
riprendendo da esso forme, proporzioni e materiali.
Ambito PR 4:
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: a1);
Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi: bi; c); d); e);
gli interventi di cui alle lettere b); c); e); sono da considerare unitariamente all'intervento d),
riguardante il corpo disposto sul lato sud dell'ambito, ai fini di realizzare l'arretramento
necessario all'allargamento dell'attuale vicolo come previsto sulla tav. 1 della Variante per la
zona A approvata con delibera di c.c. n. 25 del 27.04.2004.
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Ambito PR 5:
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: a1);
Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi: b); c); d); e);
gli interventi di cui alle lettere b), c), e), sono da considerare unitariamente all'intervento d),
riguardante il corpo disposto sul lato sud dell'ambito, ai fini di realizzare l'arretramento
necessario all'allargamento dell'attuale sede stradale, come previsto sulla tav. 1 della Variante
per la zona A approvata con delibera di c.c. n. 25 del 27.04.2004
Ambito PR 6 (Sant'Antonino):
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: a1);
Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi: b); c); d); e);
gli interventi di cui alle lettere b), c), e), sono da considerare unitariamente all'intervento d).
Ambito PR 7:
Si rimanda alla delibera di C.C. n.38 del 24.07.2002.
Si specifica che
-
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi a1);
-
Con Piano di recupero sono consentiti gli interventi a4); a5); b); c); d); e).
Ambito PR 8:
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi a1); a2); a3);
Con Piano di recupero sono consentiti gli interventi a4); a5); b); c); d); e).
Gli interventi di cui alle lettere b); c); e) sono da considerare unitariamente all'intervento d).
In particolare dovrà essere rispettato l'allineamento del fronte stradale su Via Cavour con il
mantenimento della quota di gronda verso la strada pubblica.
Le cessioni a standard ai sensi della normativa del Piano dei Servizi dovranno avvenire
prioritariamente sull'area prospiciente la strada laterale a Via Oberdan al fine di una migliore
distribuzione degli spazi a parcheggio in connessione con la confinante proprietà comunale.
Ámbito PR 9
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi : a1), a2), a3);
Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi a4), a5), a6), b), c), d) nel rispetto dei
vincoli sotto richiamati, e).
Tramite Piano di Recupero unitario è anche ammessa la realizzazione di una nuova
costruzione lineare lungo il lato sud dell'area, al confine dell'ambito occupato dalle attrezzature
sportive parrocchiali, fino a un massimo di mq. 600 di Slp. e con non più di due piani fuori terra,
realizzando, nel caso in cui tale edificio si colleghi con quello esistente su via Baracca, un
omogeneo raccordo con tale edificio. Per quanto riguarda l'edificio esistente è ammesso, ai fini
di un razionale utilizzo dei suoi spazi interni, nell'ambito di un intervento di tipo d), rispettando il
vincolo relativo ai fronti stradali di rilevanza storica (ART. 33 delle NTA), anche una modifica
della sagoma verso l'interno della corte, senza tuttavia superare la Slp totale ammessa
nell'intero ambito, determinata dalla somma della superficie esistente più l'incremento di 600
mq di cui sopra, e comunque senza modificare l'altezza dell'edificio esistente.
PE1
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Con Piano Esecutivo di iniziativa privata: Slp realizzabile all'interno dell'area di concentrazione
fondiaria individuata nella tav. C2, con apposito perimetro tratteggiato, come massimo mq.
800.
Altezza massima dell'edificio = 3 piani fuori terra
Standard da cedere o asservire all'uso pubblico entro l'ambito di PE: mq 1050
AMBITO PPU
Nell'ambito è ammesso, tramite progetto pubblico, un intervento edilizio unitario, anche di
ristrutturazione non fedele, volto alla realizzazione di attrezzature e servizi d'interesse
collettivo, eventualmente realizzati da privati tramite apposita convenzione.
ART. 40
SOTTOZONA A2
1. Edifici o complessi edilizi con permanenza di caratteri dei tessuto storico nei quali è opportuno
e ancora possibile valorizzare la qualità complessiva dell'impianto tramite appropriati interventi
di recupero e riqualificazione.
2. Per questa zona si definiscono le seguenti prescrizioni attuative:
-
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: a1); a2); a5).
-
Con intervento edilizio coordinato (ART. 29 delle presenti NTA) sono consentiti gli
interventi: a3); a4); a6); b); c);e).
3. Negli ambiti "asterisco 1 " e "asterisco 2" individuati nella tav.C2, ferme restando le procedure
e le prescrizioni sopra definite, per il rilevante valore architettonico-ambientale dei complessi
edilizi che sono riferibili all'impianto storico di villa Porro, gli interventi devono rispettare
l'esigenza di mettere in luce, mantenere e valorizzare, mediante appropriato restauro, le parti
strutturali e sovrastrutturali di valore storico artistico e documentario, eventualmente
mascherate da interventi edilizi più recenti, nonché deve prevedere la demolizione della
costruzione accessoria e incongrua situata all'interno dell'ambito "asterisco 2".
ART. 41
SOTTOZONA A3
1. Edifìci o complessi edilizi già parzialmente recuperati e/o trasformati, perlopiù in epoche
differenti e con presenza di proprietà frazionata, ove sono ancora possibili coerenti
trasformazioni, confermando o recuperando l'impianto urbanistico preesistente, anche con
interventi singoli.
2. Per questa zona si definiscono le seguenti prescrizioni attuative:
- Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: a1); a2); a3); a4); a5); a6); b); c); e).
Qualora il fronte dell'edificio sia indicato di rilevanza storica nella “Tavola dei vincoli esistenti e
di piano” contenuta nella Variante per la zona A (approvata con delibera di c.c. n. 25 del
27.04.2004), l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto degli ART. 30 -ART. 33 .
- Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi: d) nel rispetto della tipologia edilizia e
mantenendo l'impianto a corte.
ART. 42
SOTTOZONA A4
- 40 -
C om u ne di L on ate Pozzolo Pi ano pe r il G over n o de l T er r ito r io ▬ No r m e de l Piano de lle R ego le
1. Edifici o complessi edilizi già sostanzialmente recuperati e/o trasformati con interventi singoli,
talvolta incoerenti fra loro confermando in genere l'impianto tipologico preesistente.
2. Per questa zona si definiscono le seguenti prescrizioni attuative:
-
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: al); a2); a3); a4); a5); a6); b); c);
e);
-
Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi: d)
ART. 43
SOTTOZONA A5
1. Edifici o complessi edilizi recentemente recuperati, costruiti, o di cui è prevista la realizzazione,
talvolta incongrui rispetto al contesto storico e ambientale, per i quali sono ammissibili anche
interventi di sostanziale trasformazione.
2. Per questa zona si definiscono le seguenti prescrizioni attuative:
-
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: al); a2); a3); a4); a5) a6); b); e);
-
Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi: d), previa presentazione e approvazione
di progetto planivolumetrico.
ART. 44
SOTTOZONA A6
1. Edifici o complessi edilizi, anche di edificazione recente, incompatibili col contesto e/o
degradati.
AMBITO A6/1
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: a1)
Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi: d), e)
AMBITO A6/2
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: a1), a2), a3), a4)
Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi: d), e) senza aumento della Slp delle
destinazioni residenziali in atto.
AMBITO A6/3
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: a1), a2)
Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi: a3), a4), c), d), e)
AMBITO A6/4
Con intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi: a1), a2), a3)
Con Piano di Recupero sono consentiti gli interventi: d), e)
Con intervento edilizio coordinato (ART. 29 NTA): a4) limitatamente agli edifici minori interni
alla corte.
ART. 45
SOTTOZONA AI
1. Trattandosi d'impianto produttivo funzionale di rilevanza storica l'attuale destinazione è
considerata compatibile, in deroga a quanto prescritto dall' ART. 21 delle presenti NTA.
- 41 -
C om u ne di L on ate Pozzolo Pi ano pe r il G over n o de l T er r ito r io ▬ No r m e de l Piano de lle R ego le
2. Sono consentiti gli interventi di cui all'ART. 38 punto a1), a2), a3), a5), a6, b) ed e).
L'eventuale ristrutturazione deve mettere in luce e salvaguardare gli elementi strutturali e
architettonici tipici di "archeologia industriale" ancora parzialmente presenti.
- 42 -
C om u ne di L on ate Pozzolo Pi ano pe r il G over n o de l T er r ito r io ▬ No r m e de l Piano de lle R ego le
TITOLO IIB
ART. 46
ZONE RESIDENZIALI E VERDE URBANO
ZONE B RESIDENZIALI – NORME GENERALI
1. Le finalità perseguite dal presente Piano per questo ambito sono:
-
adeguamento degli edifici esistenti;
-
completamento del tessuto urbanistico-edilizio mediante soluzioni planivolumetriche atte a
garantire omogeneità ed armonia con gli edifici facenti parte dello stesso contesto;
-
arricchimento e qualificazione dei servizi e degli spazi pubblici adiacenti;
-
miglioramento della qualità del tessuto urbano data la variegata presenza di tipologie
edilizie a favore di una ricomposizione tipologica dell’isolato.
2. La destinazione principale è la residenza (GF1).
Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso:
-
le attività produttive descritte ai gruppi GF 2.2 e GF 2.4;
-
le attività terziarie descritte al gruppo GF 3.2;
-
le attività commerciali descritte ai gruppi GF 4.1.3, GF 4.1.4, GF 4.2.2, GF 4.3 e GF 4.4, GF
4.5
3. Per i soli edifici residenziali isolati a tipologia mono e bifamiliare compresi all’interno delle zone
B2 che alla data di adozione del PGT abbiano registrato saturazione volumetrica ovvero
abbiano un volume residuo inferiore a 25 mc., è consentito un aumento del volume una sola
volta per unità immobiliare e un volta sola nel tempo con un limite massimo di 250 mc., nel
rispetto di tutti gli altri parametri previsti per le relative zone B2.
4. L’incremento volumetrico di cui al punto precedente è ridotto della metà nel caso in cui si sia
precedentemente usufruito degli incrementi previsti agli articoli 15 e 17 delle NTA del PRG
previgente.
5. Le aree di cui al comma 1 sono suddivise in zone B1 e B2, come disciplinato al successivo
ART. 47 e ART. 48
6. Altre zone speciali, appartenenti alla categoria delle zone B2, sono disciplinate all’ART. 49
delle presenti norme, e riguardano ambiti disposti lungo il torrente Arno, aree interessate dai
limiti di rispetto delle curve isofoniche A e B, aree interessate dai limiti delle fasce di rischio
aeroportuale, e aree comprese nell’ambito di delocalizzazione di Malpensa 2000, di cui ai
successivi articoli.
ART. 47
ZONE B1 DEL TESSUTO RESIDENZIALE ESISTENTE
1. Nel rispetto delle destinazioni di cui al precedente ART. 46 nelle zone B1 gli interventi sono
assoggettati al rilascio di permesso di costruire semplice e sono sottoposte ai seguenti indici:
D.E.F.=
H
1 mc/mq
= non superiore all'altezza esistente e comunque non superiore a 12.00 m. L’altezza
dei fronti su strada non potrà superare la larghezza della via o dello spazio pubblico
antistante, aumentata dell’eventuale maggiore distanza delle facciate dal ciglio stradale
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C om u ne di L on ate Pozzolo Pi ano pe r il G over n o de l T er r ito r io ▬ No r m e de l Piano de lle R ego le
Dc
=
pari ad ½ di H, con un minimo di 5,0 m
Ds
=
5,0 m salvo diverse indicazioni delle Tavole grafiche
Df
= 10,0 m; qualora tra i fabbricati fosse interposto il confine di proprietà ed uno dei
fabbricati fosse preesistente all’approvazione del PGT, il nuovo fabbricato dovrà
rispettare unicamente il parametro Dc, purchè l’edificio da costruire abbia altezza delle
fronti inferiore od uguale a quelle del fabbricato esistente.
Ic
=
ART. 48
1/3 di Sf. Dovrà comunque essere garantita una superficie di verde traspirante pari
a 1/3 dell’area a disposizione
ZONE B2 RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO
1. La destinazione principale è la residenza (GF1).
2. Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso:
-
le attività produttive descritte ai gruppi GF 2.2 e GF 2.4;
-
le attività terziarie descritte al gruppo GF 3.2;
-
le attività commerciali descritte ai gruppi , GF 4.1.4, GF 4.3 , GF 4.5
3. Gli interventi sono assoggettati al rilascio di permesso di costruire semplice e sono sottoposte
ai seguenti indici.
D.E.F.=
0,6 mc/mq
H
= 12,00 m; l’altezza delle fronti su spazi pubblici non potrà superare la larghezza della
strada o dello spazio pubblico antistante, aumentati della maggior distanza, eccedente
Ds, delle facciate dal ciglio stradale
Dc
=
Ds
= 5 m dalle strade secondarie 7,5 m dalla viabilità principale. Salvo comunque
distanze maggiori identificate sulla Tavola di Azzonamento o diverse misure stabilite da
Piani Esecutivi
Df
= 10,0 m qualora tra i fabbricati fosse interposto il confine di proprietà ed uno dei
fabbricati fosse preesistente all’approvazione del PGT, il nuovo fabbricato dovrà
rispettare unicamente il parametro Dc, purchè l’edificio da costruire abbia altezza delle
fronti inferiore od uguale a quelle del fabbricato esistente.
Ic
= 1/4 di Sf. Dovrà comunque essere garantita una superficie a verde traspirante pari
ai 2/4 dell’area a disposizione.
½ H, con un minimo di 5 m.
ART. 49 ZONE RESIDENZIALI B2 SOTTOPOSTE A PARTICOLARI VINCOLI GRAVANTI SUL
TERRITORIO
1. Le presenti zone residenziali, per le particolari caratteristiche connesse alla propria
localizzazione, sono sottoposte ad una speciale salvaguardia determinatasi successivamente
alla realizzazione degli interventi ivi previsti.
2. Tali aree si trovano lungo il torrente Arno, all’interno della fascia a rischio di esondazione, e nei
limiti di rispetto determinati dalle rotte di volo di Malpensa, sia per quanto riguarda l’impatto
acustico che con riguardo al Piano di rischio.
- 44 -
C om u ne di L on ate Pozzolo Pi ano pe r il G over n o de l T er r ito r io ▬ No r m e de l Piano de lle R ego le
3. Le norme che disciplinano gli interventi all’interno delle suddette aree sono quelle definite dai
successivi commi.
4. Nelle Zone Residenziali B2 comprese all’interno della fascia a rischio esondazione del torrente
Arno di cui al successivo ART. 63 non sono consentite nuove costruzioni o ampliamenti degli
edifici esistenti e sono ammessi esclusivamente opere di Manutenzione Ordinaria e
Straordinara, Restauro e Risanamento Conservativo, come disciplinati all’articolo 27 della
legge 12/2005.
5. Nelle zone residenziali B2 comprese nei limiti delle curve isofoniche B di cui al successivo
all’ART. 61 comma 1 e seguenti, fatti salvi gli insediamenti esistenti e quanto previsto dall’APQ
relativo alla delocalizzazione degli immobili e attività soggette a forte inquinamento sonoro di
cui all’ART. 62 non sono consentite nuove realizzazioni o ampliamenti dell’esistente, e sono
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
insonorizzazione, oltre che di modifica, con o senza opere, delle destinazioni d’uso residenziali
a favore di attività terziarie e direzionali, fino al limite del 100% della SLP, mantenendo gli indici
e i parametri di zona.
6. Nelle zone residenziali B2 comprese nei limiti delle zone di rischio B e C di cui al successivo
ART. 61 comma 4 e seguenti, è previsto il mantenimento della destinazione d’uso esistente
nonché le previsioni di ampliamento del previgente strumento di pianificazione, riportate nella
presente normativa, mantenendo le residue possibilità di nuove edificazioni, fatti salvi i casi di
sovrapposizione di queste d’aree con le Curve isofoniche di tipo B.
7. Nelle zone residenziali B2 comprese negli ambiti di delocalizzazione di cui al successivo ART.
62 comma valgono le disposizioni dell’Accordo di Programma Quadro Malpensa 2000 e
successivi strumenti attuativi successivi.
ART. 50
ZONA VERDE PRIVATO
1. Le aree individuate in azzonamento e destinate a verde privato comprendono parchi, giardini e
orti annessi a edifici esistenti.
2. Gli insediamenti residenziali compresi all’interno delle aree di cui al comma 1, corrispondono al
tessuto edilizio a bassa densità e sono costituiti da tessuti caratterizzati dalla presenza
prevalente di edifici centro lotto (villette).
3. Le finalità perseguite dal presente Piano per questo ambito sono:
-
il mantenimento dell’edificato con tipologia isolata;
-
il mantenimento della quantità complessiva di spazi di verde privato.
4. La destinazione principale è la residenza (Gf 1). Sono escluse dal presente ambito le seguenti
destinazioni d’uso:
-
le attività produttive descritte ai gruppi Gf 2.1, Gf 2.2 e Gf 2.4;
-
le attività terziarie descritte al gruppo Gf 3.2;
-
le attività commerciali descritte ai gruppi Gf 4.1.2, Gf 4.1.3, Gf 4.1.4, Gf 4.2.1, Gf 4.2.2, Gf
4.3 , Gf 4.4, Gf 4.5
5. Sono ammesse funzioni ricettive Gf 5, nel limite di 200 mq di SLP.
6. In queste aree, non gravate dal vincolo di cui al comma 2, vigono i seguenti indici:
Ic = 2/10 di Sf
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C om u ne di L on ate Pozzolo Pi ano pe r il G over n o de l T er r ito r io ▬ No r m e de l Piano de lle R ego le
Vtp = minimo 5/10 di Sf
H = 7,50 m (e comunque non più di due piani fuori terra)
Dc = 5 m
Ds = 5 m, salvo maggiori arretramenti previsti nelle Tavole grafiche del PGT
Df = 10 m; qualora tra i fabbricati fosse interposto il confine di proprietà ed uno dei fabbricati
fosse preesistente all’approvazione del PGT, il nuovo fabbricato dovrà rispettare
unicamente il parametro Dc, purchè l’edificio da costruire abbia altezza delle fronti
inferiore od uguale a quelle del fabbricato esistente.
7. La richiesta di permesso di costruire dovrà essere accompagnata da idonea documentazione
fotografica e grafica della località, sulla quale siano riportate le piantumazioni esistenti, la loro
essenza nonché l'orografia dell'area interessata.
ART. 51
ZONA DEI PIANI ESECUTIVI RESIDENZIALI ATTUATI O ANCORA IN CORSO
ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE PGT
1. Il presente articolo riguarda i Piani Esecutivi attuati o ancora in corso sulla base del previgente
Piano Regolatore approvato con delibera di Giunta Regionale il 20/12/1988 e successive
varianti, compresi i PII attuati o in corso di attuazione previsti con il Documento di
Inquadramento, come individuati nella Tavola di Azzonamento C1 del presente Piano delle
Regole.
2. Gli ambiti residenziali definiti dai Piani esecutivi già attuati mantengono le caratteristiche
planivolumetriche ed edilizie definite dalle rispettive convenzioni, senza possibilità di aumento
di volumetria.
3. Nei volumi già edificati sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione
con il mantenimento delle volumetrie e delle destinazioni d’uso preesistenti.
4. I Piani Attuativi di cui al precedente comma 1 in corso di attuazione, conservano efficacia sino
alla loro scadenza convenzionale (nel rispetto comunque degli impegni convenzionali
sottoscritti).
5. Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati, ovvero a seguito del collaudo positivo
delle opere e rilascio del certificato di agibilità, i piani attuativi a carattere residenziale in corso
di esecuzione vengono equiparati e normati secondo quanto previsto per le zone B2 di cui
all’ART. 48 .
6. Nel caso di Piani attuativi le cui convenzioni fossero scadute ma le cui opere di urbanizzazione
siano state realizzate entro la data di scadenza della convenzione stessa, le aree interessate
dovranno essere equiparate e normate secondo quanto previsto per le zone B2 di cui all’ART.
48 .
7. Nel caso di Piani attuativi le cui convenzioni fossero scadute e in mancanza di avvio degli
interventi, dovrà essere presentato un nuovo Piano attuativo secondo le modalità e i parametri
stabiliti per ciascuna zona dalle presenti norme.
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TITOLO IIC
ART. 52
ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI
ZONE D1 PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI
1. Le zone D1 sono zone a destinazione produttiva esistenti, intercluse in aree diverse da quella
produttiva; in esse sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria per adeguamenti igienici e tecnologici, nonché per la riduzione delle emissioni.
2. Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni d’uso:
-
le attività produttive descritte ai gruppi GF 2.1, GF 2.2 e GF 2.4;
-
le attività terziarie descritte al gruppo GF 3.2;
-
le attività commerciali descritte ai gruppi GF 4.1.2, GF 4.1.3, GF 4.1.4, GF 4.4, GF 4.5
3. Gli interventi sono assoggettati al rilascio di permesso di costruire semplice; le attività sono
subordinate al rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale, di sicurezza nei
luoghi di lavoro e prevenzione dei rischi.
4. Nei casi di dismissione delle attività in essere è possibile la trasformazione residenziale degli
ambiti esistenti, purchè essa avvenga in un contesto compatibile con l’insediamento di funzioni
residenziali.
5. I nuovi insediamenti residenziali devono rispondere ai seguenti requisiti:
-
devono essere realizzate zone a verde filtro fra le nuove zone residenziali e le attività
industriali da mantenere;
-
deve essere attuato quanto previsto all’ART. 15 delle presenti norme in materia di bonifica
dei terreni utilizzati per le funzioni industriali.
6. Gli interventi sono assoggettati alla presentazione di un Piano Attuativo e sono sottoposti ai
seguenti indici.
D.E.T.=
0,6 mc/mq
H
= 12,00 m; l’altezza delle fronti su spazi pubblici non potrà superare la larghezza della
strada o dello spazio pubblico antistante, aumentati della maggior distanza, eccedente
Ds, delle facciate dal ciglio stradale
Dc
=
Ds
= 5 m dalle strade secondarie, 7,5 m dalla viabilità principale. Salvo comunque
distanze maggiori identificate sulla Tavola di Azzonamento o diverse misure stabilite da
Piani Esecutivi
Df
= 10,0 m qualora tra i fabbricati fosse interposto il confine di proprietà ed uno dei
fabbricati fosse preesistente all’approvazione del PGT, il nuovo fabbricato dovrà
rispettare unicamente il parametro Dc, purchè l’edificio da costruire abbia altezza delle
fronti inferiore od uguale a quelle del fabbricato esistente.
Ic
= 1/4 di Sf. Dovrà comunque essere garantita una superficie a verde traspirante pari
ai 2/4 dell’area a disposizione.
½ H, con un minimo di 5 m.
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ART. 53
ZONE D2 e D3 PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO
1. Zone destinate all’insediamento di attività produttive e relative attività complementari.
2. Si intendono ricomprese nella destinazione produttiva, in quanto pertinenze della stessa, la
residenza per esigenze di custodia e servizio, nella misura di un alloggio non superiore di mq.
150 di SLP per ciascun fabbricato inserito nell’involucro produttivo; la parte residenziale è
autorizzabile solo contestualmente a quella produttiva esistente o di progetto; le rispettive Sc e
Slp residenziali sono computate al fine della verifica della Sc e della Slp complessive.
Il vincolo di pertinenza delle residenze dovrà essere sancito con atto pubblico e trascritto nei
registri immobiliari, da esibire in sede di procedura abilitativa per l’edificazione.
3. Sono escluse dai presenti ambiti le seguenti destinazioni d’uso:
-
la residenza (Gf1).
-
le attività commerciali descritte ai gruppi Gf 4.1.2, Gf 4.1.3, Gf 4.1.4,
-
tutte le attività ricettive descritte al gruppo Gf 5.
4. Le aree D2 sono zone a destinazione artigianale, all’interno delle quali sono ammessi edifici
per magazzini, uffici direttivi, tecnici e amministrativi inerenti l’attività produttiva.
5. Nelle aree D2 si applicano i seguenti indici:
Ut
=
0,8 mq/mq di Sf per attività produttive
Ic
=
50% di Sf,
H
=
10,00 m,
Dc
=
m5
Ds
=
5,0 m salvo diverse indicazioni della tavola di Azzonamento
Df
=
m 10
6. Le aree D3 sono zone destinate esclusivamente all’insediamento industriale ed artigianale, e
alle attività strettamente correlate alla destinazione produttiva.
7. Nelle aree D3 si applicano i seguenti indici:
If
=
1 mq/mq di Sf per attività produttive
Ic
=
60% di Sf,
H
=
12,00 m,
Dc
=
m 5;
Ds
=
5,0 m salvo diverse indicazioni della tavola di Azzonamento
Df
=
m 10
8. Nelle aree D2 e nelle aree D3 ogni intervento di completamento da realizzarsi in aree adiacenti
a comparti residenziali dovrà prevedere la realizzazione di fasce di verde filtro alberato di
almeno 4 metri di profondità.
ART. 54
ZONE D4 PER ATTIVITÀ TERZIARIE
1. Le zone D4 prevedono la conferma e il completamento degli insediamenti a carattere terziario
e commerciale.
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C om u ne di L on ate Pozzolo Pi ano pe r il G over n o de l T er r ito r io ▬ No r m e de l Piano de lle R ego le
2. Nelle aree D4 sono escluse le seguenti destinazioni d’uso:
-
la residenza (Gf1).
-
le attività industriali e artigianali descritte ai gruppi Gf 2;
3. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano i seguenti indici:
Uf = 0,6 mq/mq
Ic
= 50% di Sf
H
= 15 m
Dc = la metà dell’altezza dell’edificio con un minimo di mt. 5 .
Ds = 5,0 m salvo diverse indicazioni della tavola di Azzonamento
Df = 10 ml
4.
Sono fatte comunque salve le quantità di aree da destinare a servizi pubblici previste dalla
normativa vigente in materia di commercio e richiamate al Titolo III della presente normativa.
5. In caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento e modifica di destinazione d’uso, si dovrà
provvedere all'eventuale adeguamento delle aree destinate a servizi o, qualora non fosse
possibile, alla monetizzazione delle stesse.
ART. 55
ZONE PRODUTTIVE D1 e D3 SOTTOPOSTE A PARTICOLARI VINCOLI
GRAVANTI SUL TERRITORIO
1. Le presenti zone produttive, per le particolari caratteristiche connesse alla propria
localizzazione, sono sottoposte ad una speciale salvaguardia determinatasi successivamente
alla realizzazione degli interventi ivi previsti.
2. Tali aree si trovano lungo il torrente Arno, all’interno della fascia a rischio di esondazione, o nei
limiti di rispetto determinati dalle rotte di volo di Malpensa, sia per quanto riguarda l’impatto
acustico che per il Piano di rischio.
3. Le norme che disciplinano gli interventi all’interno delle suddette aree sono quelle definite dai
successivi commi.
4. Nelle Zone Produttive D1 comprese all’interno della fascia a rischio esondazione del torrente
Arno di cui al successivo ART. 63 non sono consentite nuove costruzioni o ampliamenti degli
edifici esistenti e sono ammesse esclusivamente opere di Manutenzione Ordinaria e
Straordinara, Restauro e Risanamento Conservativo, come disciplinati all’articolo 27 della
legge 12/2005. Fatto salvo quanto già previsto nel Documento di Piano, l’Amministrazione
Comunale valuterà eventuali proposte di delocalizzazione di attività industriali esistenti,
utilizzando allo scopo le aree comprese nell’ambito di delocalizzazione di cui al successivo
ART. 62 .
5. Nelle zone produttive D3 comprese nei limiti delle curve isofoniche B di cui al successivo
all’ART. 61 comma 1 e seguenti, fatti salvi gli insediamenti esistenti e quanto previsto dall’APQ
relativo alla delocalizzazione degli immobili e attività soggette a forte inquinamento sonoro di
cui all’ART. 62 sono consentite le attività industriali e assimilate, previa adozione di adeguate
misure di isolamento acustico.
6. Nelle zone produttive D1 e D3 comprese nei limiti delle zone di rischio B e C di cui al
successivo ART. 61 comma 4 e seguenti, è previsto il mantenimento della destinazione d’uso
esistente nonché le previsioni di ampliamento del previgente strumento di pianificazione,
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C om u ne di L on ate Pozzolo Pi ano pe r il G over n o de l T er r ito r io ▬ No r m e de l Piano de lle R ego le
riportate nella presente normativa, mantenendo le residue possibilità di nuove edificazioni, fatti
salvi i casi di sovrapposizione di queste d’aree con le Curve isofoniche di tipo B.
7. Nelle zone produttive D1 e D3 comprese negli ambiti di delocalizzazione di cui al successivo
ART. 62 valgono le disposizioni dell’Accordo di Programma Quadro Malpensa 2000 e
successivi strumenti attuativi successivi.
ART. 56
ZONA DEI PIANI ESECUTIVI PRODUTTIVI O TERZIARI ATTUATI O ANCORA IN
CORSO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE PGT
1. Il presente articolo riguarda i Piani Esecutivi attuati o ancora in corso sulla base del previgente
Piano Regolatore approvato con delibera di Giunta Regionale il 20/12/1988 e successive
varianti, compresi i PII attuati o in corso di attuazione previsti con il Documento di
Inquadramento, come individuati nella Tavola di Azzonamento C1 del presente Piano delle
Regole.
2. Gli ambiti definiti dai Piani esecutivi già attuati mantengono le caratteristiche planivolumetriche
ed edilizie definite dalle rispettive convenzioni, senza possibilità di aumento di volumetria.
3. Nei volumi già edificati sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione
con il mantenimento delle volumetrie e delle destinazioni d’uso preesistenti.
4. I Piani Attuativi di cui al precedente comma 1 in corso di attuazione, conservano efficacia sino
alla loro scadenza convenzionale (nel rispetto comunque degli impegni convenzionali
sottoscritti).
5. Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati, ovvero a seguito del collaudo positivo
delle opere e rilascio del certificato di agibilità, i piani attuativi a carattere produttivo in corso di
esecuzione vengono equiparati e normati secondo quanto previsto per le zone D2 di cui
all’ART.53.
8. Nel caso di Piani attuativi le cui convenzioni fossero scadute ma le cui opere di urbanizzazione
siano state realizzate entro la data di scadenza della convenzione stessa, le aree interessate
dovranno essere equiparate e normate secondo quanto previsto per le zone D2 di cui
all’ART.53.
9. Allo stesso modo è fatto salvo quanto previsto all’interno dell’Accordo di Programma approvato
localizzato in ambito di Parco naturale del Fiume Ticino.
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TITOLO IID
ART. 57
ZONE AGRICOLE E NATURALISTICHE
ZONE AGRICOLE DI INIZIATIVA COMUNALE
1. Le Zone agricole E1 sono affidate dal PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino
all’iniziativa comunale. In queste zone è consentita l’edificazione di costruzioni al servizio delle
attività produttive agricole oltre all’abitazione dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti
dell'azienda.
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono assoggettati al rilascio di permesso di costruire
semplice, con le modalità e gli indici di cui al Titolo III della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.
3. In queste zone, come nel resto del territorio comunale, rogge e canali minori esistenti, come
definiti nelle tavole grafiche del PGT, costituiscono una caratteristica dell'ambiente agricolo, ed
ogni modifica degli stessi deve essere preventivamente autorizzata.
ART. 58
AREE NEL PARCO NATURALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
1. Le zone naturalistiche agricole e forestali del territorio di Lonate Pozzolo sono quelle in cui vige
la disciplina del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino Variante Generale Piano
Territoriale Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino - D.G.R. 02/08/2001
n.7/5983 e, per quanto non in contrasto con esse, le norme del Titolo III della l.r. 11 marzo
2005, n. 12.
2. In particolare sono disciplinate all’articolo 7 delle NTA dello stesso PTC le aree poste nelle
immediate adiacenze del Fiume, ove si sono conservate estese e significative porzioni della
foresta originaria dell’ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali, suddivise in
relazione al rispettivo regime di protezione. Nel caso del territorio di Lonate Pozzolo
appartengono a questo ambito:
a) Le zone naturalistiche integrali (A), nelle quali l’ambiente naturale viene conservato nella
sua Integrità;
b) Le zone naturalistiche orientate (B1), che individuano complessi ecosistemici di elevato
valore naturalistico;
c) Le zone naturalistiche di interesse botanico-forestale (B2), che individuano complessi
botanico forestali di rilevante interesse;
d) Le zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3), che per la loro posizione svolgono un
ruolo di completamento rispetto a tali ecosistemi, alla fascia fluviale del Ticino e di
connessione funzionale tra queste e le aree di protezione.
3. E’ disciplinato all’articolo 8 delle NTA del PTC del Parco del Ticino l’ambito di protezione delle
Zone naturalistiche Perifluviali, che svolgono un ruolo di protezione dell’ambito del fiume
Ticino, e che sono costituite da zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico e
paesaggistico, dove, cioè, pur in presenza di significative emergenze di valore naturalistico,
prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico. Nel caso del territorio di Lonate
Pozzolo appartengono a questo ambito:
a) le zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico, (C1), che svolgono un ruolo di
protezione all’ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali e al cui interno
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la conduzione agricola e forestale avviene nel rispetto degli elementi di caratterizzazione
paesistica e le attività antropiche sono tese a conservare e migliorare i caratteri agronomici,
faunistici e ambientali del Parco.
4. L’articolo 9 delle NTA del PTC del Parco del Ticino disciplina l’ambito in cui prevalgono le
attività di conduzione agricola e forestale dei fondi, suddiviso in relazione al rispettivo regime di
protezione. Nel caso del territorio di Lonate Pozzolo appartengono a questo ambito:
a) le zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale (G1), per la valorizzazione ed
il recupero degli elementi paesistici, anche in funzione di arginatura alla conurbazione. In
queste zone dovrà essere mantenuta l’attuale destinazione forestale.
5. Sono infine disciplinate, rispettivamente all’articolo 10 e all’articolo 11 delle NTA del PTC del
Parco del Ticino:
b) le Aree di promozione economica e sociale (D), riconosciute quali aree già modificate da
processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare ed
integrare nel più generale contesto ambientale;
c) le Aree degradate da recuperare (R), nelle quali pregresse condizioni di degrado,
compromissione o incompatibilità ambientale vengono indirizzate ad un recupero
compatibile con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco.
ART. 59
AMBITI DI CAVA
1. Gli ambiti cave sono quelli definiti dai "Piani Cave" individuati con deliberazione degli Organi
Competenti, sentito il parere dell'Amministrazione Comunale. In detti ambiti sono consentite le
operazioni di coltivazione ai sensi della L.R. 14/98 e s.m.i. e del Piano Cave provinciale e, in
particolare, quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 5 della L.R.14/98.
2. Negli ambiti di cui al comma 1, compresi all’interno del perimetro del Parco del Ticino, vale
inoltre quanto stabilito all’articolo 23 delle NTA del PTC del Parco.
3. Le zone per attività' di trasformazione e commercio di materiali di cava individuate nelle tavole
di Piano sono destinate al deposito, selezionatura, lavorazione e commercio di materiali inerti
derivanti da cava o loro derivati.
4. E’ consentita l'edificazione di manufatti per l'esercizio di tali attività, secondo gli indici di seguito
specificati. Ogni intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato, il quale deve
essere corredato da tutte le eventuali autorizzazioni di Enti Superiori.
Caratteristiche Edilizie
I.C. Indice di Copertura: 10% della superficie fondiaria (S.F.) della zona a specifica
destinazione; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli impianti tecnologici
necessari per l'esercizio dell'attività.
H Altezza Massima dei Fabbricati: ml. 10,00
D.C. Distanza dai Confini - minimo ml. 10,00 con creazione di quinta arborea di altezza
minima di mt 5,00.
D.S. Distanza dal Ciglio Stradale - minimo ml 10,00 salvo arretramenti indicati sulla cartografia
di piano.
D.F. Distanza tra I Fabbricati - minimo ml 10,00.
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TITOLO IIE ZONE SPECIALI
ART. 60
SEDIME AEROPORTUALE
1. Tale ambito è riferito alle parti di territorio comunale inserite nella perimetrazione del Piano
Regolatore Generale della Malpensa che ne regola gli interventi ammessi.
ART. 61
SALVAGUARDIA URBANISTICA DELLE ROTTE DI VOLO E AMBITI DI RISCHIO
1. Nelle tavole di Piano sono indicate le curve isofoniche, denominate A, B e C come già indicate
dalla legge 10/99 per la definizione delle disposizioni provvisorie di salvaguardia, e successive
varianti e integrazioni, sottoposte a quanto disposto dal D.lgs 31 ottobre 1997 e dal D.M. 3
dicembre 1999 come indicato al successiva comma 3.
2. In queste zone, fatte salve le attività e gli insediamenti esistenti al momento della data di
entrata in vigore della legge 10/99, in parte sottoposte a previsione di delocalizzazione, le
disposizioni per gli usi del suolo sono le seguenti:
-
zona A: non sono previste limitazioni;
-
zona B: sono consentite attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e
assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di
adeguate misure di isolamento acustico;
-
zona C: esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle
infrastrutture aeroportuali.
3. Nel rispetto del D.M. 3 dicembre 1999, definito sulla base delle indicazioni dell'art. 3, comma 1,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, «Legge quadro sull'inquinamento acustico» e s.m.i, e
dell’art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto 31 ottobre 1997, del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, recante «Metodologia di misura del rumore
aeroportuale» e s.m.i., i nuovi insediamenti realizzati nelle aree di rispetto devono attenersi alle
prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».
4. Nelle tavole di Piano sono inoltre indicati gli ambiti di rischio derivanti dal Piano di rischio
afferente l'Aeroporto Intercontinentale di Malpensa 2000 di cui all'art.707 del Codice della
Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e succ
modifiche e integrazioni) e di cui al Regolamento ENAC del 30 gennaio 2008 emesso ai sensi
del D.Lgs 96/2005 e delle successive modificazioni introdotte con il D.Lgs 151/2006.
5. Le zone classificate come zona di tutela A nella Tavola C1 del piano delle Regole mantengono
la destinazione d’uso già prevista dal previgente strumento di pianificazione. Non sono tuttavia
ammesse nuove edificazioni, anche quando la destinazione di zona le consentirebbe,
comprese quelle di imprenditoria agricola previste al Capo VI – Titolo III della LR 12/2005.
6. Le zone classificate come zona di tutela B e come zona di tutela C nella Tavola C1 del piano
delle Regole mantengono la destinazione d’uso già prevista dal previgente strumento di
pianificazione, mantenendo al contempo la possibilità di nuove edificazioni come disciplinato
dalle disposizioni normative del presente Piano delle Regole.
7. Sono altresì indicati gli ambiti soggetti a valutazione dell’impatto di rischio secondo quanto
disposto dall’art. 715 del Codice della Navigazione
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8. Le presenti disposizioni normative sono assoggettate a parere preventivo dell'ENAC in virtù dei
disposti dell'art.707 del Codice della Navigazione Aerea.
ART. 62
AMBITO DI DELOCALIZZAZIONE ADPQ MALPENSA
1. Le aree individuate nell’ambito di delocalizzazione relativo al territorio di Lonate Pozzolo sono
sottoposte a quanto previsto nell’Accordo di Programma Quadro in materia di trasporti
“Aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000 – Interventi di mitigazione d’impatto ambientale
e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario
del Piano Territoriale d’Area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei
Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale”.
2. L’Accordo di Programma di cui al precedente comma 1 è stato infatti promulgato in
conseguenza alla variazione del clima acustico determinato dall'apertura dell'aeroporto
intercontinentale di Malpensa 2000, ed ha comportato lo stanziamento di fondi da destinare ad
interventi di mitigazione di impatto ambientale ed alla delocalizzazione dei centri abitati dei
comuni, o frazioni di essi, il cui territorio insiste sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000,
nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale nell'ambito di un apposito
Accordo di Programma Quadro (articolo 43 della Legge 17 maggio 1999 n. 144, e art.1,
comma 94, legge n. 266 del 23/12/2005).
3. L’accordo di programma di cui al comma 1 è stato sottoscritto nel marzo 2000 e
successivamente integrato con “Atto aggiuntivo” sottoscritto nell’aprile del 2007.
In attuazione dell’ADPQ ed del suo “ Atto Aggiuntivo”, sono stati predisposti due Piani Operativi
e pubblicati due bandi, il primo dei quali nell’aprile 2001 ed il secondo nel maggio 2007, per
l’acquisizione degli immobili ricadenti negli ambiti più prossimi al sedime aeroportuale.
Nella cartografia di Piano sono individuate le aree di delocalizzazione già acquisite dalla
Regione Lombardia tramite bando 2001 e 2007 da trasferire alla proprietà del Comune come
stabilito dalla Regione Lombardia stessa.
4. La disciplina degli interventi ammissibili, oltre che determinata da quanto stabilito negli atti
sopra indicati, è normata nell’elaborato A26 del Documento di Piano “Scheda d’Ambito 1- Aree
di delocalizzazione”.
ART. 63
AMBITO FLUVIALE DEL TORRENTE ARNO SOGGETTO A RISCHIO IDRAULICO
1. Questo ambito è sottoposto a quanto previsto dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del
bacino idrografico del fiume Po, redatto dall’Autorità di bacino del Fiume Po ai sensi della legge
18 maggio 1989 n. 183, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n.
183 del 8 agosto 2001.
2. L’approvazione del PAI ha prodotto disposizioni immediatamente vincolanti, che nel caso del
territorio di Lonate riguardano le fasce fluviali.
3. L’ambito soggetto a rischio idraulico del fiume Arno corrisponde in grande parte alla fascia del
PAI di cui al comma 1 e alla classe di fattibilità geologica 4 – Fattibilità con gravi limitazioni
come individuate dallo studio idrogeologico parte integrante del PGT.
4. Ai sensi dell’art. 31, comma 5 delle N.TA. del P.A.I. e, in particolare, dell’all. 3 alla D.G.R. n.
7/7365 del 11.12.2001 “Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del
fiume Po in campo urbanistico”, il Comune di Lonate Pozzolo, si è dotato di uno studio
finalizzato alla valutazione delle condizioni di rischio lungo il corso del Torrente Arno, nelle aree
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comprese all’interno della Fascia C del P.A.I. ritenuto conforme dalla Regione Lombardia che
con nota del 12 luglio 2004 lo ha valutato adeguato alla valutazione delle condizioni di rischio
ai sensi del citato art. 31 delle NdA del PAI. Tale studio individua la zonazione del rischio
idraulico come desunta dallo studio idraulico sopracitato i cui vincoli sono pertanto così
individuati:
-
Per gli ambiti ricadenti all’interno delle fasce fluviali A, B e B di progetto i vincoli vigenti
fanno riferimento ai seguenti articoli delle NdA del PAI: art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma
2; art. 30, comma 2, art. 32, comma 3 e 4, art. 38, art. 38 bis, art. 39, commi dall’1 al 6, art.
41come previsto dal dispositivo del PAI stesso;
-
Per gli ambiti ricadenti in fascia C, a recepimento di quanto stabilito dall’Art. 31 delle NdA
del PAI (che demanda agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la definizione
della normativa d’uso del suolo, ovvero attività consentite, limiti e divieti), vigono le
disposizioni date dalla normativa geologica del PGT.
ART. 64
AREE DI RISPETTO CIMITERIALE – STRADALE – FERROVIARIO
1. Fasce di arretramento stradale
Le fasce di arretramento stradale individuate con opportuno segno grafico sulle tavole di PGT,
hanno come scopo l'ottenimento di una migliore visibilità sulle strade sulle quali sono poste.
La linea di arretramento costituisce un limite invalicabile per l'edificazione di manufatti a
carattere definitivo, ad esclusione delle recinzioni, come precedentemente detto. In tali fasce è
altresì possibile eseguire opere di pianturnazione, a condizione che le alberature non siano di
alto fusto e non disturbino la viabilità stradale '.
2. Fasce di rispetto stradale, cimiteriale, ferroviario, fluviale, depuratore consortile
In dette aree non è prevista alcuna edificazione ad esclusione di quanto di seguito esplicitato;
tali aree dovranno essere mantenute a verde.
Nelle fasce di rispetto stradale e con accesso esclusivamente dalle stesse, potranno sorgere
attrezzature stradali che includano distributori di carburante, stazioni di servizio e pensiline per
le fermate dei bus.
Nelle zone di rispetto cimiteriale sarà consentita esclusivamente la costruzione a carattere
provvisorio di chioschi per la vendita di fiori, ceri ecc., anche da parte di privati attraverso
convenzione con l'Amministrazione Comunale.
Per quanto riguarda il rispetto della linea ferroviaria, si fa riferimento al D.P.R. 753/1980 circa
le distanze degli edifici dal nastra ferroviario.
Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a),
b), c), d), dell'articolo 3 del DPR 380 del 2001.
ART. 65
ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE 380 - 220 - 130 KV
1. Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciate concessioni di
edificazione che contrastino con le Norme delle Leggi vigenti in materia di elettrodotto.
2. La normativa concernente linee ed impianti elettrici a 380 e 220 kW, è disciplinata dal TU.
11/12/1933 n.1775 e successive modifiche, mentre per gli elettrodotti fino a 150 kW è quella
dettata dalla L.R. 16/08/1982 n.52 e successive modifiche.
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Zone di rispetto:
a) linee 380 - 220 kW = m. 20 per ciascuna parte dall’asse linea,
b) linee 130 kW = m. 15 per ciascuna parte dall’asse linea.
3. Eventuali deroghe potranno essere assentite ai sensi di Legge, sentiti gli organismi competenti.
ART. 66
GASDOTTI PER LA DISTRIBUZIONE A CARATTERE TERRITORIALE
1. Le linee di gasdotto a carattere distributivo territoriale formano automaticamente fascia di
rispetto a carattere edificatorio secondo le leggi e le normative vigenti.
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TITOLO III – DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO
ART. 67
RAPPORTO CON LE PREVISIONI DEL PTCP IN MATERIA DI COMMERCIO
1. Sul territorio comunale di Lonate Pozzolo sono definite le seguenti norme, in adeguamento alle
disposizioni di cui all’art. 36 e seguenti delle vigenti norme del PTCP della provincia di Varese.
ART. 68
MEDIE SUPERFICI DI VENDITA
1. Sul territorio comunale sono consentite, secondo le specifiche indicazioni del PGT, destinazioni
commerciali per medie superfici di vendita, come definite dal D.Lgs 114/98 e successive
modificazioni ed integrazioni, fino ad una dimensione massima di 2.500 mq di superficie di
vendita.
2. Considerato il rilevante impatto e la complessità dell’intervento l’apertura di una nuova media
superficie di vendita superiore è comunque subordinata all’approvazione di uno strumento
attuativo.
3. Ogni proposta di nuovo insediamento di media struttura di vendita deve essere accompagnata
da un’ adeguata relazione tecnica in ordine a:
-
verifica accessibilità e contributo al miglioramento della qualità urbana;
-
illustrazione della qualità progettuale della struttura di vendita e della coerenza con il
contesto urbano in cui si inserisce;
-
valutazione di coerenza dell’inserimento della struttura commerciale con i caratteri della
rete distributiva tradizionale.
4. L’attivazione di medie superfici di vendita anche attraverso mutamento di destinazione d’uso
senza opere edilizie, ovunque essa avvenga, comporta un aumento del fabbisogno di aree
pubbliche o di uso pubblico destinate a parcheggio nella misura stabilita al successivo ART. 71
5. L’ampliamento o l’accorpamento di esercizi commerciali di media struttura di vendita già
esistenti è sempre possibile, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’area su cui
insiste l’esercizio esistente ed il previsto ampliamento, a condizione che si verifichino tutte le
seguenti condizioni:
-
non vengano interessate dall’ampliamento o accorpamento aree destinate a servizi
pubblici;
-
non venga diminuita la dotazione esistente di parcheggi di pertinenza;
-
la nuova dotazione aggiuntiva di parcheggi derivante dall’ampliamento o accorpamento sia
reperita in loco o in aree finitime nella misura minima del 50% di quella dovuta, con
possibilità di monetizzazione della restante parte.
6. Il trasferimento di esercizi commerciali di media struttura di vendita già esistenti è possibile, a
condizione che la nuova collocazione avvenga su un’area prevista dal PGT a specifica
destinazione commerciale compatibile con tale tipologia di esercizio.
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ART. 69 MEDIE SUPERFICI DI VENDITA: CRITERI E NORME PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI.
1. Il rilascio di autorizzazione all’apertura di medie superfici di vendita sul territorio comunale può
avvenire esclusivamente su aree dove sia esplicitamente consentita dalle presenti norme.
2. Il rilascio di autorizzazione all’apertura di medie superfici di vendita è subordinato alla stipula di
una convenzione o alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d’obbligo che preveda il
reperimento delle aree da destinare a servizi pubblici nella misura prevista dalle vigenti norme,
in aggiunta a quelle già localizzate dal PGT, secondo quanto specificato nelle rispettive norme
di zona dalla presente normativa.
3. Le aree da destinare a parcheggio, al servizio delle medie superfici con superficie di vendita
superiore a 800 mq, devono essere reperite all’interno dell’area di intervento o, qualora ne sia
accertata la materiale impossibilità, in aree funzionalmente ad essa collegate. Non è consentita
la monetizzazione delle aree da destinare a parcheggio al servizio delle medie superfici di
vendita.
4. Il procedimento di autorizzazione è contestuale a quello di carattere urbanistico-edilizio.
5. Nei casi in cui l’apertura di una media struttura di vendita, conforme alle presenti norme,
comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A., alla richiesta di autorizzazione
commerciale va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dalle disposizioni dell’art. 22 e
23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Qualora sia necessaria la realizzazione di opere edilizie soggette a permesso di costruire,
contestualmente alla richiesta di autorizzazione commerciale ex art. 8 del D.Lgs.114/98 va
presentata la domanda del permesso, a tal fine allegando il progetto e l’ulteriore necessaria
documentazione. In tale caso il permesso di costruire è rilasciato, in un unico atto con
l’autorizzazione commerciale, negli stessi termini di tempo previsti per quest’ultima, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 4 della legge 493/1993 e successive modificazioni.
7. Nel caso l’autorizzazione commerciale produca effetti anche di permesso di costruire, va
sottoscritta congiuntamente dai responsabili delle strutture comunali competenti per le
autorizzazioni commerciali e per l’attività edilizia, previa conferenza di servizi interna tra le
competenti strutture comunali.
8. Qualora l’intervento interessi aree con vincolo paesaggistico, l’autorizzazione di competenza
comunale, in applicazione delle vigenti norme in materia, viene richiesta contestualmente
all’istanza di autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente all’autorizzazione
commerciale, nel rispetto delle procedure stabilite dalla vigente normativa in materia di tutela
paesaggistica.
9. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizio non può in nessun caso
precedere le determinazioni sulle domande di cui all’art.8 del D.Lgs. 114/98.
10. Più in generale, la verifica di ammissibilità urbanistica è condotta con riferimento agli elementi
oggettivi stabiliti dalla normativa di zona e non su quelli procedurali o relativi al processo
pianificatorio.
11. L’atto d’obbligo unilaterale, o la convenzione, finalizzata al reperimento delle aree per
attrezzature pubbliche o d’uso pubblico, ove prevista dalle presenti norme, è invece condizione
indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione commerciale e deve conseguentemente essere
prodotta a corredo della relativa istanza.
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ART. 70
GRANDI SUPERFICI DI VENDITA
1. Il Piano non individua nuove Grandi Superfici di Vendita.
2. L’ampliamento o l’accorpamento di esercizi commerciali di grande struttura di vendita già
esistenti, è sempre possibile, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’area su cui
insiste l’esercizio esistente ed il previsto ampliamento, a condizione che si verifichino tutte le
seguenti condizioni:
-
non vengano interessate dall’ampliamento o accorpamento aree destinate a standard
urbanistici;
-
non venga diminuita la dotazione esistente di parcheggi di pertinenza;
-
la nuova dotazione aggiuntiva di parcheggi derivante dall’ampliamento o accorpamento sia
reperita in loco o in aree finitime nella misura minima del 50% di quella dovuta, con
possibilità di monetizzazione della restante parte.
ART. 71
DOTAZIONE DELLE AREE STANDARD
1. La dotazione minima degli standard per le medie strutture di vendita inferiori a 800 mq di SLP,
nelle zone B e nelle zone D, è pari al 75% delle Slp. Di tale superficie almeno il 50% deve
essere adibita a parcheggio pubblico o di uso pubblico; per la suddetta superficie a parcheggio
e nel limite minimo indicato, non è ammessa la monetizzazione.
2. La superficie a standard per le medie strutture è pari al 100% della Slp di cui almeno il 50%
destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico; per la suddetta superficie a parcheggio e nel
limite minimo indicato, non è ammessa la monetizzazione.
3. Nel caso di MSV con superficie di vendita superiore a 800 mq, le aree da destinare a servizi
pubblici, misurate al lordo degli spazi pertinenziali, nella misura prevista dalle vigenti norme, in
aggiunta a quelle già localizzate dal PGT, devono essere destinate a parcheggio pubblico e
reperite nell’ambito del piano attuativo nella misura del 100% con esclusione della possibilità
della monetizzazione.
4. L’Amministrazione Comunale utilizzerà quota parte degli oneri di urbanizzazione connessi alla
realizzazione delle medie superfici di vendita, per politiche finalizzate all’incentivazione e alla
riqualificazione del commercio di vicinato.
5. Nelle zone in cui è ammessa l’apertura di esercizi di vicinato, deve sempre essere garantita,
fatta salva l’osservanza delle quantità di legge, la dotazione di aree a standard non
monetizzabili nella misura del 50% della Slp da destinarsi a parcheggio pubblico o di uso
pubblico. Sono fatti salvi i piani già approvati alla data di adozione del PGT. Ove per ragioni di
natura urbanistica, ovvero per motivi connessi alle dimensioni fisiche e/o delle strutture degli
edifici, nel caso di interventi concernenti edifici esistenti mediante Piano di Recupero od
equivalente non sia possibile l’individuazione in loco di aree a parcheggio, è consentita
l’individuazione delle prescritte aree per parcheggi in altro luogo, escluse le aree già esistenti e
destinate a parcheggi, purché ne sia dimostrata la sua utilità e funzionalità in relazione alla
posizione dell’esercizio commerciale.
6. Fermo restando il rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti e loro eventuali modifiche per
quanto riguarda gli aspetti procedurali, in caso di apertura, ampliamento e trasferimento di
attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività dovranno garantire, durante tutto
l’orario di apertura, l’effettiva disponibilità per il pubblico di una superficie di parcheggio non
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inferiore al 50% della Slp, con un minimo di un posto macchina. Tale disponibilità va
assicurata, anche tramite accordi con i proprietari dell’area interessata, entro una distanza
massima di 150 metri dall’ingresso dell’esercizio.
7. Nel caso di parcheggio privato di uso pubblico è possibile stipulare apposita convenzione con
l’Amministrazione Comunale per la regolamentazione dell’uso pubblico dell’area nelle ore
diurne.
8. La quantità minima di aree a standard per l’insediamento di Grandi strutture di vendita è pari al
200% della SLP.
ART. 72
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. I procedimenti relativi alle autorizzazioni, concessioni edilizie o DIA o altra strumentazione
prevista dalla normativa statale e regionale in vigore, e quelli relativi alle autorizzazioni
commerciali per edifici destinati a medie strutture commerciali debbono essere contestuali,
salvo i casi relativi ad aree soggette a pianificazione esecutiva.
2. In ogni caso, il rilascio dei titoli di natura edilizia non potrà avvenire anteriormente a quello dei
titoli autorizzativi di natura commerciale, salvo i casi in cui nell’intervento edilizio in oggetto
siano previste esclusivamente attività non soggette ad autorizzazione commerciale ai sensi del
D.Lgs. 114/98.
ART. 73
NORME PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.
1. Gli impianti per la distribuzione di carburante per autoveicoli, ivi compresi i relativi locali
accessori (depositi, pensiline e modeste costruzioni di servizio per la manutenzione degli
autoveicoli e la vendita di accessori specifici, di Slp complessiva non superiore a mq. 150),
sono consentibili nelle zone residenziali, industriali, artigianali di espansione di nuova
previsione, nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e
nel quadro delle competenze concorrenti.
2. Sono altresì consentibili nell'ambito di aree destinate a parcheggi pubblici di rilevante interesse
comunale o sovracomunale e, compatibilmente con le esigenze ambientali e funzionali nonché
a titolo precario, nelle zone di rispetto stradale.
3. L'installazione di nuove stazioni per la distribuzione dei carburanti o di semplici distributori, è
ammessa esclusivamente su aree di adeguate dimensioni in posizione tale da non recare
intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, né da essere in contrasto con l' ambiente e
l'estetica cittadina.
4. Tali impianti e le costruzioni accessorie (chioschi, magazzini, servizi igienici, con esclusione di
abitazioni, negozi ed attività commerciali) sono ammessi nei limiti delle prescrizioni e degli
indici seguenti:
-
indice di densità fondiaria:
0,10 mc/mq.
-
rapporto di copertura:
1/25 max
-
altezza massima:
m. 5,00
-
distanze dai confini:
m. 5,00
-
arretramento dal filo stradale:
minimo m. 10,00.
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5. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere distanze minime fra gli impianti collocati lungo la
stessa strada nonché distanze minime dagli incroci, ferma l'osservanza delle norme del
Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti e del Ministero dell'Industria.
6. Le autorizzazioni all'installazione degli impianti per la distribuzione dei carburanti e le
concessioni per le relative costruzioni, devono considerarsi di natura precaria e possono
essere revocate per motivi di interesse pubblico.
7. I distributori sono sempre ammessi nelle zone di rispetto stradale esterne al perimetro del
centro abitato e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12/1/1971 come
modificato dal DPR 340/2003 e successive ulteriori modifiche.
8. Per le attrezzature realizzate anteriormente all'entrata in vigore delle presenti norme e che si
trovino in contrasto con queste, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione e intesi
a garantire la sicurezza degli impianti.
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TITOLO IV – PIANO PAESISTICO COMUNALE
ART. 74
RICHIAMO DI NORME AMBIENTALI
1. Si intendono qui integralmente richiamate e trascritte le norme del Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco regionale della Valle del Ticino
2. Si intendono qui integralmente richiamate e trascritte le norme del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale della Provincia di Varese inerenti gli aspetti paesistici.
3. Le norme di cui al presente Titolo IV operano congiuntamente a quelle relative alle zone del
territorio comunale definite dal PGT e segnatamente a quelle di cui al Titolo II delle presenti
norme.
ART. 75 CLASSIFICAZIONE DEL TERRIORIO COMUNALE IN BASE ALLA SENSIBILITÁ
DEI LUOGHI
1. La Tav. C7 del Piano delle Regole classifica l’intero territorio comunale in base alla sensibilità
dei luoghi, definendo le seguenti categorie:
1 = Sensibilità paesistica molto bassa (sedime aeroportuale)
2 = Sensibilità paesistica bassa (zone edificate a destinazione industriale)
3 = Sensibilità paesistica media (zone edificate del tessuto urbano consolidato a destinazione
residenziale e a servizi, fasce lungo gli assi di scorrimento veloce, zona di cava comprese
nel parco del Ticino, zone in fase di riqualificazione ambientale)
4 = Sensibilità paesistica alta (zone agricole, edifici rurali e testimoniali, centro storico)
5 = Sensibilità paesistica molto alta (zone caratterizzate da emergenze naturalistiche e
paesistiche).
2. La classificazione di cui al comma 1 è operata ai sensi delle linee guida regionali in materia,
con riferimento alla D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045.
3. La classificazione di cui al comma 1 indica il livello minimo di sensibilità ambientale dell’ambito;
tale classificazione non esime il progettista dall’indicare un’eventuale maggiore sensibilità del
sito cui è riferito un progetto nella relazione ambientale, di cui all’ART. 76 , e derivante dalla
presenza di elementi specifici, quali visuali, edifici di valore storico testimoniale o altro.
4. Le fasce interessate da viabilità di scorrimento veloce sono individuati come ambiti di
sensibilità media (3); esse presentano andamento evidentemente lineare e sono caratterizzate,
lungo il loro tracciato, dalla presenza di punti di visuale: è pertanto da tenere in conto la visuale
che da essi si può godere di elementi specifici di pregio ambientale quali corsi d’acqua,
elementi vegetali, edifici di pregio architettonico o ambientale.
5. Nelle zone con classe di sensibilità alta e molto alta sono escluse nuove costruzioni quando
compromettono le qualità ambientali, i coni visuali e in generale le qualità paesistiche dei
luoghi.
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ART. 76
VERIFICA DELL’INCIDENZA DEI PROGETTI
1. Con riferimento alla classificazione di cui al precedente ART. 75 , ogni progetto ricadente in
zona con sensibilità superiore od uguale a 3 deve essere assoggettato alla verifica
dell’incidenza ambientale.
2. Tale verifica deve essere espressa in una relazione ambientale che accompagna il progetto
predisposta da parte del progettista.
3. La procedura ed i criteri di valutazione dell’incidenza, in aderenza alle disposizioni regionali in
materia, sono quelli contenuti nella D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 7/11045.
ART. 77
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
1. Agli effetti del presente articolo, applicabile in tutto il territorio comunale, si intendono per
“infrastrutture” le installazioni di torri, tralicci, pali, supporti d’ogni genere, infissi stabilmente sul
terreno o su edifici esistenti, destinati a impianti di telecomunicazione di qualsiasi tipo.
2. Gli interventi per l’istallazione di tali infrastrutture, anche se costituiti da semplici antenne, sono
subordinati alla verifica di conformità alle norme nazionali e regionali in materia ed alla verifica
di incidenza di cui all’ART. 76 .
ART. 78
TUTELA AMBIENTALE E PAESISTICA
1. La Tav. C6 del Piano delle Regole individua i beni costitutivi del paesaggio.
2. I beni costitutivi dell’identità del paesaggio di cui al comma 1 svolgono una funzione che
contribuisce all’equilibrio ecologico del territorio.
3. Nella Tav. C6 del Piano delle Regole sono riportate le indicazioni contenute nel PTCP della
Provincia di Varese e nel PTC del Parco Lombardo della valle del Ticino per le quali sono fatte
salve anche le relative indicazioni normative.
4. La Tav. C6 riporta infine gli elementi costitutivi del paesaggio che il PGT ha individuato
attraverso una verifica dei luoghi. Per essi sono stabilite le indicazioni normative che seguono
e che si attuano per le parti non confliggenti con le eventuali indicazioni delle normative
sovraordinate di cui al comma 3 di questo articolo.
ART. 79
TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI
1. Per gli elementi costitutivi vegetali è prevista la conservazione, da intendersi operabile anche
attraverso la sostituzione degli esemplari vegetali costituenti, (regolamento del verde) purché
con esemplari di specie uguale od analoga per caratteristiche fisico morfologiche; gli interventi
sostitutivi non sono consentiti per gli elementi di cui alla lettera a), salvo il caso di abbattimenti
degli esemplari a causa di gravi patologie fitologiche da documentarsi in sede di richiesta di
autorizzazione all’abbattimento, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di
abbattimento è comunque prescritta la sostituzione dell’esemplare abbattuto con un esemplare
adulto di specie uguale o con portamento analogo.
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ART. 80
TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE
1. In generale gli interventi sugli edifici tipologicamente connotati dalla presenza di un giardino
sono ammessi, anche con modifiche del giardino stesso, purché nello stato definitivo
conseguente al progetto risulti salvaguardata tale tipologia.
2. Ogni richiesta di concessione edilizia che comporti trasformazione di aree inedificate deve
essere corredata da dettagliato rilievo delle eventuali alberature esistenti, nonché da progetto
dettagliato della nuova sistemazione esterna, con l'indicazione delle specie arboree sostitutive
o di nuovo impianto, delle eventuali zone a giardino o a orto, delle opere accessorie di
pavimentazione, recinzione, arredo fisso.
3. Ogni albero di alto fusto abbattuto deve essere sostituito, a meno che le caratteristiche del
progetto o considerazioni tecniche agronomiche non comprovino la necessità di differenti
soluzioni.
4. Fatte salve le coltivazioni arboree produttive, il taglio di alberi non previsto nell'ambito dei
progetti di cui sopra è vietato, se non per comprovate necessità, previo ottenimento di
autorizzazione subordinata all’acquisizione di pareri qualificati in materia, e di ogni altra autorità
competente.
5. Ai fini della difesa e dello sviluppo del patrimonio vegetale, alle proprietà interessate potranno
essere prescritte particolari cautele per la manutenzione della vegetazione di ripa esistenti, per
la costituzione o ricostituzione dei filari di alberi lungo le rive dei corsi d'acqua, per la
sostituzione delle piante malate, per la realizzazione di fasce alberate ai lati dei corsi d'acqua e
della sede della tangenziale.
ART. 81
ELEMENTI DELLA MEMORIA STORICA DEL TERRITORIO
1. Gli elementi seminaturali di origine antropica costituiscono parte della memoria storica del
territorio con valore ambientale paesistico e di testimonianza.
2. Per tali elementi è prevista la conservazione così come prescritto dal PTCP di Varese e la loro
valorizzazione da un punto di vista conoscitivo e informativo oltre che da un punto di vista
turistico attraverso lo sviluppo della rete dei percorsi escursionistici.
ART. 82 IMMOBILI ED AGGLOMERATI SOGGETTI A TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE
ARTISTICO E STORICO
1. Agli edifici vincolati o di interesse storico si applicano le norme di cui al presente articolo.
2. La Tavola C4 nonchè il Repertorio dei beni storici e ambientali, individuano con apposito
simbolo grafico gli immobili e gli agglomerati che rivestono un particolare interesse storico,
artistico o monumentale, anche quando non siano stati emessi i decreti di vincolo di cui alla
D.lgs 42/2004.
3. Per gli edifici di interesse storico compresi nell’ambito del Centro Storico gli interventi ammessi
sono quelli del restauro, del risanamento conservativo e della ristrutturazione secondo la
classificazione riportata nella Tav C2 delle Modalità d’intervento.
4. Tali interventi dovranno comunque tendere alla valorizzazione di tutti gli elementi caratteristici
dell'architettura, dei colori e dei materiali, nel rispetto delle procedure previste dal D.lgs
42/2004 e dal Capo I Titolo V della legge 12/2005.
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5. E' consentito il cambio di destinazione d'uso, verso gli usi consentiti dalla normativa di zona,
purché non alteri le caratteristiche generali dell'edificio quali il perimetro, l'altezza, il volume, i
prospetti, nonché la comprensione storica dell'edificio.
6. Gli spazi liberi interni e quelli confinanti con spazi pubblici o privati devono essere conservati.
Le piantumazioni e i verdi esistenti devono essere mantenuti.
ART. 83
ZONE DI INTERESSE PREISTORICO E SITI DI RITROVAMENTI
1. Nelle aree individuate a rischio archeologico nella cartografia di Piano, in forza dei ritrovamenti
effettuati, nel caso di scavi e di movimentazione dei terreni e prima che tali lavori abbiano
luogo, è prevista una preventiva comunicazione alla Sovrintendenza che accerti l’esistenza o
meno di ulteriori reperti di interesse archeologico o preistorico.
2. Nei medesimi siti, in caso di ritrovamenti determinati dall’effettuazione di lavori di scavo è
prevista l’immediata sospensione dei lavori, con inoltro di relativa comunicazione alla
Sovrintendenza per gli incombenti derivanti dalla vigente legislazione in materia.
ART. 84
TUTELA IDROGRAFICA
1. Ogni richiesta di modificazione dei corsi d'acqua identificati nelle apposite tavole di piano deve
essere motivata con un'esauriente documentazione che ne dimostri la necessità e l'utilità in
coerenza con l'obiettivo della salvaguardia e del miglioramento dell'assetto idrogeologico del
territorio.
2. I corsi d'acqua esistenti e identificati nelle tavole grafiche del PGT sono sottoposti a
salvaguardia paesistica e ambientale. Le sponde e la loro copertura vegetale, per la zona di
rispetto della profondità identificata in azzonamento o per una profondità minima di m 5,00,
potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e ripristino dell'ambiente
naturale (biotopo: zona umida con vegetazione autoctona igrofila).
3. L'alveo deve conservare le caratteristiche naturali, fatta salva l'esigenza di manufatti quali
ponti, sifoni e simili connessa a problemi viabilistici o idraulici. Ai corsi d’acqua segnalati e alle
relative fasce di rispetto si applica la classe 4 di fattibilità geologica.
4. La disciplina delle aree di tutela dei pozzi idropotabili è dettata dal D.lgs 152/2006 e s. m. i. e
dalla D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693.
5. Le fasce di rispetto definite con il criterio geometrico di cui al DPR 236/88 possono essere
ridefinite sulla base del criterio idrogeologico e temporale secondo quanto previsto dal D.lgs
152/06 e s.m.i.
6. In tutti gli ambiti edificabili previsti dal PGT, ove siano previste aree a servizi collocate lungo i
corsi d’acqua superficiali, in sede progettuale deve essere prevista la realizzazione di opere di
mitigazione arboreo arbustive.
ART. 85
NORMATIVA GEOLOGICA
1. Le norme geologiche cui fare riferimento nella gestione delle trasformazioni del territorio sono
quelle contenute nelle indagini geologico ambientali a supporto della redazione del PGT,
secondo le indicazioni della D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 e modificate con D.G.R. n.
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8/7374 del 28/05/2008 in raccordo con le disposizioni dell'art. 57 della l.r. 12/2005, che si
intendono qui integralmente trascritte.
ART. 86 NORME PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEI SENTIERI PEDONALI E
CICLABILI E DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI
1. In tutte le zone del territorio comunale, dovranno essere conservati e mantenuti i sentieri
pedonali esistenti, anche se non precisamente identificati nelle tavole di PGT.
2. Il Comune può imporre l'arretramento delle recinzioni anche per consentire il ripristino di
sentieri abbandonati, il completamento di quelli esistenti e l’apertura di nuovi passaggi
pedonali.
3. I percorsi pedonali di fruizione del paesaggio devono essere mantenuti liberi e accessibili e non
devono di norma essere interrotti da recinzioni o altro intervento di interesse pubblico o privato,
fatta eccezione per i casi di necessità e indifferibilità o per esigenze non diversamente
risolvibili. In tali casi i sentieri e i percorsi dovranno essere rettificati in modo da ricondursi nel
miglior modo possibile ai percorsi originari.
ART. 87 PUNTI DI VISTA IN ADIACENZA A TRACCIATI DI INTERESSE PAESISTICO O AD
ELEVATA PERCORRENZA
1. I tracciati che interessano il territorio comunale a vario titolo individuati dal PPR e dal PTCP di
Varese devono rispettare gli indirizzi in tali strumenti indicati.
2. In tali tratti deve essere salvaguardata la componente panoramica e l’interesse paesaggistico e
devono essere tutelati i coni visuali.
3. Gli interventi in tali contesti devono pertanto provvedere ad integrarsi con il contesto
naturalistico e paesistico e devono, nel contempo, consentire a chi percorre tali tratti un’ampia
percezione del paesaggio, limitando le occlusioni visive lungo il percorso.
ART. 88
VISTE PANORAMICHE
1. I punti panoramici, individuati nella cartografia di Piano tavola C6, sono ambiti di elevata
fruizione percettiva di quadri paesistici del territorio e comprendono viste che rappresentano un
patrimonio collettivo condiviso oltre che un importante momento evocativo e suggestivo nel
rapporto con gli elementi storici più significativi e con il paesaggio.
2. Gli interventi ammessi, oltre che rispettare gli indirizzi e le prescrizioni attive su questi luoghi,
dovranno essere volti alla salvaguardia delle opportunità di fruizione e dovranno evitare di
comprometterne la qualità percettiva.
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