Imprese di assicurazioni

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Imprese di assicurazioni
IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Le Fonti Normative ( il Codice delle Assicurazioni)
Il D.Lgs. 56/2008, attuativo della direttiva 2005/168/CE — ha varato il Codice della
Assicurazioni. Con questo provvedimento si è voluto unificare e codificare le norme in
materia di assicurazioni private e riorganizzare l'intero mercato assicurativo.
Il legislatore ha riunito in un unico codice tutte le norme in materia assicurativa che erano
state prodotte nel corso degli anni. Analoga situazione era avvenuta con Testo Unico
Bancario e con il Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria
Le sole norme che non rientrano nel Codice delle Assicurazioni sono quelle relative ai
contratti di assicurazione e di riassicurazione contenute nel Codice Civile, le disposizioni
che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dell'autorità di vigilanza ( Isvap ora Ivass).
Il Codice, inoltre, demanda all'Isvap, ora Ivass, l'emanazione di numerosi regolamenti.
Decade l’ISVAP nasce L’IVASS
Co DL gs 6/7/2012 n.95 convertito nella legge 7/8/2012 n.135 è stata istituita l’IVASS
(Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) atto ad integrare l’attività di vigilanza nel settore
assicurativo in collegamento con quella del settore bancario.
Con l’entrata in vigore dello Statuto dell’IVASS, è stato soppresso L’ISVAP con
trasferimento all’IVASS delle risorse finanziarie e del personale dipendente.
Pertanto nell’esposizione degli argomenti sotto riportati in luogo di “ ISVAP” riporteremo
più propriamente “IVASS”.
Struttura del Codice delle Assicurazioni
I principi che il legislatore ha inteso seguire nell'emanazione del Codice delle Assicurazioni
sono stati:
• Adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie;
• Tutela dei consumatori (trasparenza delle condizioni contrattuali, informativa
contrattuale);
• Salvaguardia dell'effettiva concorrenza fra le imprese assicurative;
• Garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria da parte delle compagnie
di assicurazione;
• Regolamentazione della disciplina degli intermediari nell'attività di distribuzione dei
servizi assicurativi, e dei soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa
attività;
• Rivisitazione delle sanzioni in materia, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria la
previsione di sanzioni penali nei casi di abusivo esercizio dell'attività assicurativa, da
parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti agli appositi albi o ruoli
professionali.
Il Codice delle Assicurazioni è composto da 355 articoli ripartiti in 19 Titoli suddivisi in
Capi. Con il varo del Codice delle assicurazioni sono state abrogate più di un migliaio di
norme, fornendo un quadro normativo del settore semplificato.
L'ultimo articolo (art. 355) ha fissato l'entrata in vigore del Codice (1° gennaio 2006) e ha
individuato nei 24 mesi successivi il termine congruo per l'adozione dei provvedimenti
regolamentari di attuazione.
Condizioni di accesso e autorizzazione all'attività assicurativa in Italia
Il Titolo II del Codice delle Assicurazioni disciplina l'accesso e l'autorizzazione all'attività
assicurativa, fornendo la nozione di attività assicurativa, specificando il regime di esclusiva
e regolando l'esercizio da parte di imprese con sede in altro Stato dell'Unione Europea (
Stato Membro) o con sede in uno Stato non appartenente all'Unione Europea ( Stato
Terzo).
L'oggetto sociale deve essere limitato all'esercizio dei soli rami vita o di quelli danni.
È permesso soltanto l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia,
purché l'impresa provveda ad una gestione separata per ciascuna delle due attività.
Una deroga più ampia vale per le imprese multiramo autorizzate prima del 15 marzo 1979
all'esercizio congiunto dei rami danni e vita. Per queste non vale l'obbligo di limitazione
dell'oggetto sociale ai soli rami danni o ai soli rami vita, ma è richiesta una gestione
separata per ciascuna delle due attività.
L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali
all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa.
Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di
assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla
legge.
Sono invece vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione. Il cui nome deriva dal
banchiere Lorenzo Tonti, quest’ultimo ideò nel 1600 una forma di assicurazione sulla vita
che prevedeva l’associazione di più soggetti creando una comproprietà su di un bene con
un patto per cui la morte di un singolo associato andava ad accrescere la quota di tutti gli
altri associati. L'ultimo soggetto che sopravviveva agli altri acquistava la piena proprietà di
quanto era stato acquisito, senza alcun diritto per gli eredi dei defunti.
Sono altresì vietate le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di
pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in
caso di sequestro di persona.
È vietata inoltre la costituzione in Italia di società che hanno per oggetto esclusivo
l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.
Il contratto stipulato con un'impresa non autorizzata o in violazione dei divieti sopraindicati
è nullo.
La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di
nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati.
Infine l'art. 308 del Codice delle Assicurazioni e il regolamento ISVAP 9/2007 dispongono
che l'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di
riassicurazione, mutua assicuratrice , è vietato ai soggetti diversi da quelli autorizzati
all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e quindi è riservato soltanto
alle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali e alle imprese comunitarie ed
extracomunitarie abilitate ad operare in Italia
L’art.308 dispone inoltre che l'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in
qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione,
intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione,
broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di
assicurazione, perito di assicurazione è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel
registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione o nel ruolo dei periti di
assicurazione.
La ratio dell'articolo 308 è quella di vietare, l'utilizzo, nella denominazione sociale, nelle
insegne commerciali e in ogni comunicazione destinata al pubblico, di parole idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione dell’ attività assicurativa, attività di intermediazione
assicurativa e attività di perito di assicurazione da parte di soggetti non legittimati a
svolgere quelle attività.
In caso di violazione dell'art. 308 (Abuso di denominazione assicurativa) è prevista la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
Autorizzazione
L'esercizio dell'attività assicurativa in Italia proprio per la sua rilevanza sociale non è libero,
ma deve essere preventivamente autorizzato dall'Ivass che deve verificare che l'impresa
intenzionata a svolgere tale attività abbia tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Anche le imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi che intendono operare
in Italia in regime di stabilimento (non essendo consentita per queste la sola libera
prestazione di servizi) devono essere autorizzate dall'Ivass.
L’Ivass alle condizioni previste autorizza l’impresa che intende esercitare l’attività nei rami
vita oppure danni ovvero congiuntamente.
L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli Stati Membri,
nonché per quello degli Stati Terzi.
Condizioni d’accesso all’attività
L’autorizzazione viene rilasciata dall’Ivass quando ricorrono le seguenti condizioni;
- Sia adottata la forma di Spa, di Soc. Cooperativa o di Soc. di Mutua Ass.ne le cui quote
costituite da azioni ai sensi del C.C. art. 2325, 2511,2546 nonché nella forma di
Società Europea;
- La Direzione Generale Amministrativa sia stabilita nel territorio della Repubblica;
- Il capitale o il fondo di garanzia sia di ammontare non inferiore al minimo determinato
dal regolamento dell’Ivass :
- 5 milioni di euro, per l'esercizio di uno dei rami Vita;
- 5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami R.C. e Credito e Cauzione;
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2,5 milioni di euro, per l'esercizio di tutti gli altri rami danni ad eccezione dei rami
Altri danni ai beni e Tutela Legale;
- 1,5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami Altri danni ai beni e Tutela Legale;
- 7,5 milioni di euro, per l'esercizio congiunto dei rami Vita e dei rami Infortuni e
Malattia (di tale importo, 5 milioni di euro sono destinati alla gestione dei rami Vita e
2,5 milioni di euro alla gestione dei rami Infortuni e Malattia).
Venga presentato unitamente all’atto costitutivo un programma concernente l’attività
iniziale, la struttura organizzativa e gestionale, una relazione tecnica sottoscritta da un
attuario con previsioni relative ai ricavi e ai costi;
I Titolari siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’art.77 del c.d.a.;
I Soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dall’art.76
del c.d.a;
Non sussistano tra l’Impresa e i soggetti del Gruppo stretti legami che ostacolino le
funzioni di vigilanza;
Siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri
L'autorizzazione dell'Ivass è un atto dovuto, che non può cioè essere subordinato a
opportunità economiche o di mercato. Essa può essere negata solo se dalla verifica delle
condizioni sopraindicate non risulti garantita una sana e prudente gestione. Deficienze o
incongruità dei mezzi finanziari, dei requisiti personali o dei criteri tecnici del programma e
della relazione possono ad esempio portare al diniego dell'autorizzazione.
Il provvedimento che nega l’autorizzazione è specificatamente motivato e comunicato
all’Impresa entro 90 gg dalla presentazione della domanda.
In caso di insussistenza delle condizioni di cui sopra, l'Ivass, prima della formulazione del
le adozione del provvedimento di diniego comunica all'impresa interessata I motivi che
ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad
evitare il rigetto.
Entro il termine indicato dall'Ivass, comunque non inferiore a 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione, l'impresa interessata può presentare per iscritto le proprie
osservazioni. Questa comunicazione sospende il termine per la conclusione del
procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni. Decorso inutilmente il termine di presentazione delle osservazioni da parte
dell'impresa o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione,
l'Ivass emana il provvedimento
L’Ivass, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un apposita sezione
dell’Albo le Imprese di Assicurazione autorizzate in Italia. Le Imprese indicano negli Atti e
nella corrispondenza l’iscrizione all’Albo.
L’Ivass determina, con regolamento le procedure di autorizzazione e le forme di pubblicità
dell’albo.
Il Codice delle Assicurazioni introduce all'art. 305 una sanzione penale per l'abusivo
esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Chiunque svolge attività assicurativa o
riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e con la
multa da euro 20.000 ad euro 200.000.
Decadenza dell’autorizzazione
L’Impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando:
- Non dà inizio all’attività entro i primi 12 mesi;
- Rinuncia espressamente all’autorizzazione;
- Non esercita l’attività per un periodo superiore a sei mesi;
- Trasferisce l’intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
- Si verifica una causa di scioglimento della società.
Se l’inattività, la rinuncia o la cessazione dell’attività riguardano soltanto alcuni rami la
decadenza concerne esclusivamente tali rami.
L’Impresa di assicurazione limita l’attività alla gestione dei contratti in corso e non assume
nuovi affari a far data dalla decadenza.
Le clausole di tacito rinnovo sulle polizze perdono efficacia con la decadenza. Nei
contratti di durata superiore a un anno il contraente può recedere con effetto dalla prima
annualità successiva alla data di decadenza.
Attività delle imprese italiane all’estero
Premessa:
Libera prestazione di servizi
Possibilità garantita ai cittadini comunitari di prestare la propria attività in un altro Stato
della Comunità alle stesse condizioni dei professionisti che vi risiedono, senza dover per
questo stabilirsi nello Stato in cui la prestazione è fornita.
Diritto di stabilimento
Attività assicurativa esercitata in un altro stato membro della Comunità Europea nel quale
si dichiara di avere la sede legale. Pone come condizione essenziale del suo esercizio la
residenza permanente in altro Stato membro.
Regime di stabilimento in uno stato membro
Le imprese italiane, nel rispetto del principio della libertà di esercizio dell'attività
assicurativa nell'Unione europea per le imprese comunitarie, possono operare in un altro
Stato membro dell'Unione europea senza dover richiedere l'autorizzazione dello Stato in
cui intendono stabilirsi. Tali imprese resteranno soggette alla vigilanza dell'Ivass.
l'impresa intenzionata ad operare in regime di stabilimento, e cioè ad aprire una sede in
uno Stato membro, deve darne preventiva comunicazione all'Ivass trasmettendo un
programma sulle attività, sui rischi e le obbligazioni e sulla struttura organizzativa della
sede secondaria;
L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato che gli conferisca i poteri di
rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di
stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli atti relativi alle attività
esercitate nel territorio di tale Stato.
L'Ivass, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di stabilimento, qualora non
rilevi alcun impedimento, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato
membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante
che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità richiesto.
La richiesta può essere respinta dall'Ivass qualora vi sia motivo di dubitare
dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria
dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato, ovvero quando il
rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità.
L'Ivass informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione oppure del diniego
motivandolo.
L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività prima di aver
ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel
quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi 60 giorni dal
momento in cui tale autorità ha ricevuto dall'Ivass la comunicazione.
L'Ivass trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla
stessa autorità di vigilanza e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle
disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
Regime di prestazioni di servizi in altro stato membro
L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di
prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'Ivass.
Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli
stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali
intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre
informazioni indicate dall'Ivass.
L'Ivass, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione , trasmette
all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in
regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni e contestualmente ne
dà notizia all'impresa interessata.
L'Ivass respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle
strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche
tenuto conto del programma di attività presentato. In tale caso, l'Ivass adotta il
provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro 30 giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione.
L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'Ivass l'avviso
dell'avvenuta trasmissione delle informazioni.
Esercizio in Italia di imprese aventi la sede legale in altro stato membro
Le imprese con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea non hanno bisogno
dell'autorizzazione dell'Ivass per poter operare in Italia.
Esse possono operare liberamente sia in regime di stabilimento (e cioè con la costituzione
di una sede secondaria e quindi con una presenza permanente in Italia) o in regime di
libertà di prestazione di servizi (e cioè con esercizio temporaneo dell'attività). In questo
caso la vigilanza su queste società spetta all'organismo di vigilanza dello Stato di origine.
Tuttavia in caso di violazioni di leggi italiane l'Ivass può invitare l'impresa ad uniformarsi e,
in caso di recidiva, chiedere l'intervento di tale organismo di vigilanza ed eventualmente
vietare la stipulazione di nuovi contratti e applicare sanzioni amministrative a carico dello
stabilimento italiano o dei beni posseduti in Italia.
Prima che un'impresa comunitaria inizi la sua attività sarà necessario che l'autorità di
vigilanza dello Stato membro di appartenenza dia comunicazione all'Ivass di questa
intenzione.
Qualora l'impresa intenda operare in regime di prestazione di servizi, tale comunicazione
dovrà contenere anche un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali
l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli altri Stati membri nei quali intende operare, la
natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate
dall'Ivass.
Va indicato anche il nominativo e l'indirizzo del rappresentante fiscale, che ha il compito di
provvedere al pagamento delle imposte sui premi relativi ai contratti assicurativi stipulati in
Italia.
L’Autorità di vigilanza dell’altro stato membro deve comunicare all’Ivass le informazioni e
gli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’Ordinamento Comunitario. Se l’Impresa
assume rischi di rc auto obbligatoria va indicato il nominativo e l'indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri, che si occuperà, appunto, di gestire i sinistri e
liquidare gli indennizzi, serve inoltre una dichiarazione che l’impresa è divenuta membro
dell’Ufficio Centrale Italiano e aderente al fondo Vittime della Strada;
Nel caso in cui l'impresa con sede in uno Stato membro intenda operare in regime di
stabilimento nella comunicazione va indicato anche il nominativo e l'indirizzo del
rappresentante generale, Il rappresentante deve essere munito di
poteri
per
rappresentare l’impresa in giudizio davanti a tutte le Autorità della Repubblica e di
concludere e sottoscrivere contratti. Il rappresentante deve avere domicilio all’indirizzo
della sede secondaria. Se la rappresentanza è conferita a una persona giuridica la sede
legale deve essere nel territorio della Repubblica;
L’Ivass, entro 30gg dalla data di ricevimento, indica all’Autorità di vigilanza dello stato
membro di origine la normativa di riferimento da osservare nell’esercizio dell’attività
L’Impresa può insediare la sede secondaria dal momento in cui riceve dall’Autorità di
vigilanza dello stato di origine la comunicazione dell’Ivass;
Le modifiche, da parte dell’impresa, alla comunicazione originaria devono essere inoltrate
alla valutazione dell’Ivass almeno 30gg prima della loro messa in atto.
Esercizio in Italia di imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio
della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’Ivass con
provvedimento pubblicato nel Bollettino.
Queste non potranno operare in regime di libertà di prestazione di servizi, ma soltanto in
regime di stabilimento.
In caso di violazione di questo divieto il contratto di assicurazione eventualmente stipulato
è nullo.
Il controllo e la vigilanza su questa impresa spetterà all'Ivass.
Deve essere costituita nello Stato di origine nella stessa forma sociale prevista per le
imprese italiane (e cioè società per azioni, società cooperativa, società di mutua
assicurazione) o in forma equivalente;.
L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni,
può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che
richieda l’autorizzazione all’esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
L’impresa deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare
un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri
previsti, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il
vincolo del deposito cauzionale. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell’incarico, dei
requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76 del c.d.a.
L’Ivass determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
iniziale, ivi compreso l’obbligo di presentare un programma di attività, nonché il possesso
nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all’importo
minimo della quota di garanzia e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa
depositi e prestiti o presso la Banca d’Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad
almeno alla metà dell’importo minimo.
Con il provvedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione sono inoltre disciplinati i
procedimenti e le condizioni di estensione dell’attività ad altri rami, di esercizio congiunto
dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell’autorizzazione.
L’autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di
origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi
la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già
costituito in tale Stato una sede secondaria.
Condizioni per l’esercizio dell’attività assicurativa
L’Impresa di assicurazione è tenuta al rispetto delle regole inderogabili finalizzate a
garantire la trasparenza nella gestione, la solvibilità e la stabilità del mercato assicurativo.
Le Imprese devono munirsi di sistemi di controllo interno sui processi aziendali, sul
patrimonio gestito, sulla normativa vigente, sui rischi, sulle procedure interne.
Vanno rispettati gli adempimenti relativi alle riserve tecniche, al margine di solvibilità e alla
tenuta contabile.
Vi è l’obbligo di separazione dei portafogli italiano da quello estero e vita da danni.
Le riserve tecniche
L’Impresa è tenuta all’accantonamento di una quota di premi incamerati per costituire le
riserve tecniche- provvista con cui garantire gli impegni futuri nei confronti degli
assicurati-.
Le riserve tecniche sono iscritte a bilancio nel passivo, ma coperte con attività di proprietà
dell’impresa.
L’Impresa diversifica gli attivi da destinare a riserva in modo da evitare una eccessiva
dipendenza da un solo attivo.
L’impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi ammessi
dal regolamento Isvap, ora Ivass.
Sono previste deroghe. In circostanze eccezionali l’Ivass può autorizzare, in via
temporanea, l’investimento in categorie di attivi, a copertura delle riserve tecniche, diverse
da quelle previste.
La valutazione degli attivi è fatta al netto degli addebiti contratti per la loro acquisizione ed
è effettuata in maniera prudenziale, considerando il rischio del mancato realizzo.
Le riserve tecniche sono costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione.
Riserve obbligatorie per l’esercizio rami danni
Riserve premi
1. Riserva per frazioni di premio. E’ costituita dagli importi dei premi di competenza
dell’esercizio successivo. L’esempio è la polizza frazionata con premio spalmato in
due esercizi.
2. Riserva per rischi in corso. E’ costituita dagli importi da accantonare a copertura dei
rischi incombenti dopo la fine dell’esercizio.
Riserva Sinistri
E’ il totale complessivo delle somme necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri
avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora pagati, oltre alle relative
spese di liquidazione.
Inoltre:
- Riserve per sinistri avvenuti e non ancora denunciati alla data di chiusura dell’esercizio.
- Riserva di perequazione( mettere in parità) costituita per coprire le fluttuazioni del
tasso dei sinistri negli anni futuri o per coprire rischi particolari quali: saldi tecnici di
ramo negativi, calamità naturali, danni da energia nucleare.
- Riserve di senescenza, sono quelle atte a compensare, nelle polizze malattie,
l’aggravamento del rischio in rapporto all’avanzamento dell’età dell’assicurato.
Discorso analogo vale per i contratti che prevedono il rischio di non autosufficienza.
- Riserve di partecipazione agli utili o ai ristorni, sono quelle relative agli importi da
attribuire agli assicurati o ai loro beneficiari a titolo di partecipazione agli utili o ai
ristorni.
Per l’impresa che esercita il ramo responsabilità civile obbligatorio veicoli e natanti, la
valutazione sull’entità delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, con funzione di
controllo in via permanente.
Riserve obbligatorie per l’esercizio del ramo Vita
Nell’esercizio del ramo vita le riserve obbligatorie sono costituite dalle riserve
matematiche. Queste ultime sono l’ammontare delle somme necessarie per far fronte al
pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare. Sono
calcolate con metodo attuariale prospettivo- valore attuale degli impegni dell’impresa e
valore attuale dei premi dovuti in futuro dall’assicurato-. Oppure con metodo attuariale
retrospettivo in cui si prendono in esame gli impegni passati dell’assicurato e dell’Impresa.
Anche per il ramo vita è prevista la riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni per gli
importi da attribuire agli assicurati o ai loro beneficiari quale partecipazione agli utili e ai
ristorni delle gestioni finanziarie dei contratti.
La valutazione delle riserve tecniche spetta all’attuario, con esercizio di controllo in via
permanente e di verifica dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa per il calcolo
delle riserve tecniche.
Completano le riserve tecniche dell’esercizio del ramo vita quelle relative alle spese di
gestione delle polizze a premio unico e quelle relative ai rischi derivanti da errori di
valutazione nel rapporto premi dovuti e tavole di mortalità o tassi di interesse.
Margine di solvibilità e quota di garanzia
Margine di solvibilità = eccedenza del patrimonio sociale oltre la quota per far fronte agli
obblighi dell’impresa. E’ costituito:
- dal capitale versato, se si tratta di mutua ass.ni dal fondo di garanzia;
- dalle riserve legali, statutarie e facoltative, non destinate a copertura degli impegni;
- dagli utili di esercizio, al netto dei dividendi da pagare;
- dalle perdite di esercizio portate a nuovo.
Il criterio di quantificazione del margine di solvibilità è diviso per l’esercizio del ramo danni
da quello del ramo vita.
E’ inoltre prevista una quota di garanzia che coincide con un terzo del margine di
solvibilità.
Per l’esercizio del ramo danni la quota non può essere inferiore a 2,3 milioni di euro. Per
l’esercizio del ramo vita la quota non può essere inferiore a 3,5 milioni di euro.
Se
l’esercizio riguarda più rami si fa riferimento al solo ramo il cui esercizio richiede l’importo
più elevato.
Tenuta della Contabilità e della Documentazione
Le Imprese hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili previste dal codice civile e da
quello delle assicurazioni.
Il bilancio d’esercizio deve essere sottoposto al vaglio di un società di revisione e di un
attuario della stessa società. Questi ultimi rilasceranno una relazione in ordine alla
conformità del bilancio, alle coperture delle riserve tecniche e al margine di solvibilità. Le
relazioni dovranno essere depositate e pubblicate assieme al bilancio.
L’Impresa dovrà trasmettere all’Ivass, entro 30gg dalla data di approvazione, il bilancio e
le relazioni.
L’Impresa è inoltre obbligata a tenere il registro delle attività a copertura delle riserve
tecniche. Gli importi degli attivi a registro devono essere almeno pari all’ammontare delle
riserve tecniche.
Oltre al registro delle riserve tecniche, l’impresa che esercita il ramo danni è tenuta alla
compilazione dei registri relativi ai: contratti emessi; sinistri denunciati; sinistri pagati;
sinistri senza seguito; sinistri non ancora pagati; sinistri riaperti; reclami ricevuti.
L’Impresa che esercita il ramo vita, oltre al registro delle riserve tecniche, è tenuta alla
compilazione dei registri relativi ai: contratti emessi,; contratti riscattati; contratti stornati;
contratti scaduti; contratti trasformati; sinistri denunciati; sinistri pagati; reclami ricevuti.
Gli Analisti Finanziari per comprendere il bilancio dell’impresa utilizzano i così detti
indicatori di bilancio : reddittività; efficienza economica; solidità patrimoniale.
Redditività
La redditività riguarda la gestione assicurativa e la gestione finanziaria. Per la gestione
assicurativa si prende in esame il rapporto tra premi/ sinistri/ riserve tecniche/spese di
gestione/ altri oneri e proventi tecnici.
Per la gestione finanziaria si prende in esame il rapporto tra il reddito ottenuto dagli
investimenti e gli investimenti medi a bilancio( investimenti immobiliari; partecipazioni;
attività finanziarie).
Il risultato operativo corrisponde all’utile d’esercizio, prima delle imposte, al lordo degli
interessi passivi.
Il ROE ( return on equity)
E’ il rapporto tra l’utile d’esercizio e il patrimonio netto, esprime la redditività del capitale.
Efficienza economica
- Expense ratio: è l’incidenza dei costi sul totale dei premi di competenza dell’esercizio.
- Loss ratio; è il rapporto tra sinistri/ premi. E’ un indicatore molto importante in quanto
evidenzia la capacità dell’impresa di controllo sul costo dei sinistri in rapporto ai premi
incamerati.
- Combined ratio; è la somma dell’Expenses ratio e del Loss ratio. Tradotto in formula:
- Combinet ratio= costi di acquisizione+ costi amministrazione +sinistri di competenza/
premi pagati di competenza.
Solidità patrimoniale
- Reserve ratio; è il rapporto tra le riserve e i premi emessi.
Indice di copertura generale; è il rapporto tra gli investimenti ammissibili e le riserve da
coprire. Questo rapporto per essere sufficiente deve dare risultato maggiore di 1.
- Solvency ratio/ margine di solvibilità; è il patrimonio libero dell’impresa per far fronte a
situazioni di rischio derivanti dall’attività assicurativa. Vi è un margine minimo del quale
l’impresa deve disporre costantemente e un margine disponibile che rappresenta il
patrimonio libero da impegni. Il rapporto tra margine richiesto e margine disponibile
determina l’indice di solvibilità. L’indice di solvibilità per essere sufficiente deve essere
maggiore di 1.
Trasferimento di portafoglio fusione scissione
L’Impresa nel corso della sua attività può subire delle trasformazioni in conseguenza di
operazioni poste in essere con altre imprese. Le principali operazioni del caso sono: lo
scorporo di portafoglio, la fusione e la scissione.
Scorporo di portafoglio ( cessione ad altra impresa dei contratti assicurativi)
-
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice
civile, il con altre trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a
quanto previsto dagli articoli 198 e 200 del c.d.a., non è causa di risoluzione dei
contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale
-
-
-
nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore
di un’impresa di assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore di una
sede secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale nel territorio della
Repubblica.
Se il trasferimento riguarda contratti per l’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i
soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti
delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa
italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato
dall'Ivass.
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice
civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati
membri, che sia stato autorizzato dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine dell’impresa cedente ed effettuato con l’assenso dell’Ivass, non è causa di
risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se
persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere
dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso di cui all’articolo 199, comma 6
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice
civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di
portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione
Trasferimento di portafoglio (reg. 14 del 12/02/2008)
Modalità:
-
Con contratto di cessione
Mediante conferimento in natura con corrispondente aumento di capitale dell’impresa
cessionaria
Trasferimento di portafoglio di Imprese Italiane:
da Impresa Italiana ad altra Italiana o di uno stato membro o alla sede secondaria di uno
stato terzo. Il trasferimento è sottoposto all’approvazione dell’Ivass, pertanto sia l’impresa
cedente che l’impresa cessionaria devono produrre istanza all’Ivass.
L’istanza può essere prodotta anche congiuntamente dalle Imprese.
Quando il portafoglio da trasferire comprende rischi assunti al di fuori del territorio della
Repubblica l’istanza deve contenere il numero dei contratti di ciascun stato, l’ammontare
dei premi, dei sinistri e delle riserve tecniche.
Trasferimento di portafoglio di Imprese di Stati Terzi
Impresa con sede legale in uno stato terzo trasferisce a impresa con sede legale in Italia o
in uno stato membro o a una sede secondaria in Italia di uno stato terzo. Il trasferimento è
sottoposto all’autorizzazione dell’Ivass.
Documentazione da allegare all’Istanza di Autorizzazione:
-
Copia delibera di trasferimento del portafoglio assunta dagli Organi societari
dell’Impresa cedente e cessionaria;
Relazione contenente le descrizioni del portafoglio, gli obiettivi dell’operazione;
Prospetto del margine di solvibilità dell’impresa cedente e dell’impresa cessionaria;
Prospetto dell’attività e copertura delle riseve tecniche dell’impresa cedente e
cessionaria;
Situazione patrimoniale dell’Impresa cedente e cessionaria;
Conto economico;
Perizia di stima delle riserve tecniche oggetto di trasferimento;
Relazione concernente gli effetti del trasferimento sulla struttura organizzativa
dell’impresa cessionaria;
Relazione sulle modifiche apportate ai sistemi di controllo interno risk management e
procedure antiriciclaggio;
Piano di integrazione dei sistemi in formatici
Copia delle comunicazioni dell’Impresa cessionaria per gli Assicurati;
Indicazione in merito all’utilizzo dei segni distintivi dell’impresa cedente a seguito
dell’operazione di trasferimento.
Quando il trasferimento del portafoglio è attuato mediante aumento di capitale dell’impresa
cessionaria, all’istanza va allegata anche copia della delibera di aumento del capitale.
Quando il trasferimento è attuato mediante contratto di cessione, all’istanza va anche
allegata la copia del contratto, eventuale perizia di stima redatta da un perito terzo, ovvero
i criteri di determinazione del prezzo.
Art.16 Condizioni per l’autorizzazione al trasferimento di portafoglio di Imprese di
Assicurazione italiane
Da Impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a Impresa con sede legale nel
territorio della Repubblica:
- l’impresa cessionaria deve disporre: dell’autorizzazione all’esercizio dei rami relativi al
trasferimento, delle riserve tecniche, del margine di solvibilità;
- se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti fuori dal territorio della
Repubblica, l’Impresa cessionaria deve soddisfare le condizioni previste per l’accesso
all’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio con riguardo agli
Stati a cui si riferisce il portafoglio;
- se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti in uno stato membro in libera
prestazione di servizi serve il parere favorevole dell’autorità di vigilanza dello stato
membro;
-
se il trasferimento comprende portafogli di sede secondaria di altro Stato membro
serve il parere di vigilanza dello Stato membro;
il portafoglio non può essere trasferito in una sede secondaria costituita in uno stato
terzo.
Da Impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a Impresa con sede legale in
uno stato membro:
- L’Autorità dello Stato membro deve attestare che l’Impresa cessionaria disponga
dell’autorizzazione all’esercizio dei rami, delle riseve tecniche, delle misure di
solvibilità;
- L’Impresa cessionaria soddisfi le condizioni per l’esercizio del regime di stabilimento e
di libera prestazione ai servizi se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti
nel territorio della Repubblica;
- Il portafoglio non può essere trasferito alla sede secondaria di uno stato terzo.
Da Impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a Impresa con sede legale in
uno stato Terzo:
- E’ necessario che il portafoglio venga trasferito alla sede secondaria dell’impresa
cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
- L’impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste per l’attività in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica;
- Il portafoglio comprenda obbligazioni o rischi assunti nel territorio della Repubblica o
nel territorio dello stato terzo di origine dell’impresa cessionaria;
- L’impresa cessionaria disponga di attività a copertura delle riserve tecniche e del
margine di solvibilità.
Art.17 Condizioni per l’autorizzazione al trasferimento di portafoglio di Imprese di
Assicurazione di Stati terzi
-
-
L’Ivass autorizza se il portafoglio viene trasferito ad un’impresa con sede legale nel
territorio della Repubblica qualora siano soddisfatte le condizioni in argomento di cui
all’art.16;
Se il portafoglio viene trasferito ad un’impresa con sede legale in uno Stato membro
devono essere soddisfatte le condizioni in argomento di cui all’art.16;
Se il portafoglio viene trasferito alla sede secondaria nel territorio della Repubblica di
un’impresa con sede legale in uno stato terzo devono essere soddisfatte le condizioni
previste in argomento dall’art.16.
Attività Istruttoria
-
L’Ivass verifica la sussistenza delle condizioni, tempestivamente comunica alle
Imprese l’avvio del procedimento;
In caso di istanza incompleta richiede alle imprese il completamento dell’istanza;
L’Ivass può richiedere alle imprese informazioni e chiarimenti a integrazione della
documentazione;
-
-
-
Trascorsi 90gg senza che le imprese abbiano prodotto la documentazione integrativa il
procedimento è chiuso con archiviazione per carenza di interesse;
L’Ivass può richiedere ad Autorità nazionali ed estere informazioni, documentazione,
valutazioni. In questo caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso
fino al ricevimento di quanto richiesto;
Nel caso in cui è richiesto il parere dell’Autorità di vigilanza di un altro stato membro, il
termine fissato per la conclusione è sospeso fino al ricevimento di tale parere.
Provvedimento di Autorizzazione
In caso di esito positivo dell’istruttoria l’Ivass emana il provvedimento di autorizzazione
entro 120gg dalla data di presentazione dell’istanza;
Il provvedimento è trasmesso alle imprese e pubblicato sul bollettino;
Le Imprese comunicano all’Ivass l’esecuzione del trasferimento di portafoglio entro
30gg dalla conclusione dell’operazione.
Diniego di autorizzazione
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In caso di insussistenza delle condizioni, l’Ivass comunica alle imprese i motivi
invitandole a fornire eventuali dati utili a evitare il rigetto,
Entro il termine indicato dall’Ivass( non inferiore a 10gg) le imprese possono
presentare le proprie osservazioni corredate di documentazione a supporto;
Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e inizia nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni;
Nel caso in cui permangono i presupposti per il diniego l’Ivass emana il provvedimento
di rigetto definitivo e lo comunica all’impresa;
Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
-
L’impresa che trasferisce l’intero portafoglio decade dall’autorizzazione dell’esercizio
dell’attività assicurativa.
La decadenza è dichiarata dall’Ivass con lo stesso provvedimento che autorizza il
trasferimento di portafoglio.
L’impresa decaduta è cancellata dall’Albo delle Imprese di Assicurazione.
Fusione (unione di due o più Società)
Scissione (cessione ad altra Società di parte del complesso aziendale)
L’Ivass autorizza , secondo la procedura stabilita dal regolamento, la fusione e la
scissione, alle quali prende parte almeno un’impresa di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente
gestione.
Se la fusione è attuata per incorporazione, l’impresa di assicurazione incorporata che ha
sede nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione,
delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
La fusione è autorizzata dall’Ivass con provvedimento da pubblicare nel bollettino.
Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi sede legale in altri stati
membri serve il parere favorevole delle Autorità di vigilanza di tali Stati.
Se la fusione dà luogo all’incorporazione di un’impresa di assicurazioni con sede legale
nel territorio della Repubblica in un’impresa con sede legale in altro Stato membro o alla
costituzione di una nuova impresa con sede legale in altro Stato membro l’Ivass esprime
parere favorevole dopo aver verificato che:
- L’impresa incorporante soddisfi le condizioni relative all’attività in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi;
- L’impresa incorporante disponga delle attività a copertura delle riserve tecniche e del
margine di solvibilità.
Quanto sopra esposto vale anche per le operazioni di scissione.
Effetti della scissione sulle autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa
Nel caso di scissione totale o parziale attuata mediante costituzione di una nuova impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica, questa deve essere contestualmente
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa.
Nel caso di scissione totale l’impresa scissa decade dall’autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa . Nel caso in cui permanga una gestione di sinistri, l’impresa
trasmette all’Ivass un bilancio di chiusura alla data di decadenza.
Nel caso di scissione parziale, l’impresa scissa decade dall’autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa dei rami conferiti integralmente. Nel caso in cui permane un’attività
di sinistri, l’impresa trasmette all’Ivass un bilancio di chiusura alla data di decadenza.
La decadenza è dichiarata dall’Ivass con un provvedimento che viene comunicato
all’Autorità di vigilanza degli Stati membri o Stati Terzi interessati.
Fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate
L’impresa può effettuare fusione o scissione di gestioni separate o fondi interni
esclusivamente quando queste siano volte a conseguire l’interesse dei contraenti (
efficienza gestionale, contenimento/riduzione dei costi).
L’Impresa, nel caso di fusione o scissione, comunica agli assicurati l’operazione
intervenuta, inserisce nella home page del proprio sito, per almeno sei mesi, la notizia
dell’operazione.
Antiriciclaggio
Normativa di riferimento
Legge197/91 Provvedimento per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
D.Lgs 231/2007 Attuazione direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo e della direttiva CE 2006/70
Il decreto prevede la disciplina relativa:
• Ai Soggetti coinvolti
• Agli obblighi a cui sono tenuti
• Ed alle interazioni con la disciplina prevista dal Dlgs n 231 del 2001, relativo alle
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Regolamento ISVAP n. 41 del 5 Maggio 2012 concernente le disposizioni in materia
organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di
assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo ai sensi dell’art.7 comma 2 del dlg 21 novembre 2007 n 231.
I Soggetti destinatari
• Intermediari finanziari
• Altri soggetti esercenti attività finanziaria, i Professionisti, i Revisori Contabili,
• Enti che sono elencati nell’art.14
• Banche
• Poste italiane spa
• Società di intermediazione mobiliare SIM
• Società di gestione del risparmio SGR, delle Società di investimento a capitale
variabile SICAV
• Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art.107 del Testo unico
bancario TUB
• I Promotori Finanziari di cui all’art.31 del Testo Unico Della Finanza TUF
• Imprese di Assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’art 2 comma 1
del Codice Delle Assicurazioni Private, relativo alla classificazione del ramo vita
• Intermediari Assicurativi di cui all’art. 109 comma 2 lettera a b del Codice delle
assicurazioni private, quindi: Agenti, Broker e indirettamente loro Collaboratori.
Andiamo quindi ad analizzare le disposizioni in materia di antiriciclaggio previste dalla
normativa di riferimento a carico delle Imprese di Assicurazione .
Principi generali
I principi generali prevedono che le Imprese di Assicurazione si dotino di un sistema di
controllo interno, proporzionato alle dimensioni dell’Impresa, volto a presidiare il rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Organi Sociali
All’interno dell’Impresa ciascuno degli Organi Sociali, secondo le proprie competenze,
pone in atto misure organizzative ed operative per evitare il rischio di riciclaggio.
Organo Amministrativo
L’Organo Amministrativo individua:
• Gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi connessi con il riciclaggio.
• Assicura che i compiti e le responsabilità siano collocate in modo chiaro a risorse
qualitativamente adeguate.
• Delinea un assetto di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione del rischio di
riciclaggio.
• Approva le procedure interne e i relativi aggiornamenti.
• Assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi verso gli Organi Sociali.
• Assicura la riservatezza dei Soggetti che hanno partecipato alle procedure di
segnalazione delle operazioni sospette.
• Esamina con cadenza almeno annuale le relazioni svolte dal Responsabile
Antiriciclaggio.
• Assicura che le carenze e le anomalie siano portate tempestivamente alla sua
conoscenza per poter impartire le misure correttive.
Alta Direzione
L’Alta Direzione , sulla base delle direttive dell’Organo Amministrativo, definisce nel
dettaglio:
• I compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento alla
segnalazione di operazioni sospette.
• Assicura che i sistemi informativi consentano la corretta identificazione del Cliente con
il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali al profilo economico
finanziario del cliente e all’individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai
rapporti istaurati.
• Appronta la procedura per la conservazione dei documenti e delle registrazioni delle
informazioni nell’archivio unico informatico.
• Definisce le procedure per gli obblighi di comunicazione alle Autorità previste dalla
normativa antiriciclaggio.
• Approva i programmi di formazione del personale e dei collaboratori.
• Nei casi di operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici assicura
l’adozione di procedure informatiche nel rispetto della disciplina antiriciclaggio.
Organo di Controllo
• L’Organo di Controllo vigila sulla osservanza della normativa antiriciclaggio e verifica
l’adeguatezza del sistema.
• Può richiedere la collaborazione delle strutture interne e del Responsabile
Antiriciclaggio.
• Valuta l’idoneità delle procedure in essere e l’adeguata verifica della clientela per
l’acquisizione e la conservazione dei dati nell’archivio unico, nonché le segnalazioni di
operazioni sospette.
•
•
Indica all’Organo Amministrativo le idonee misure correttive da adottare.
Informa l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni di tutti i fatti e gli atti di cui viene a
conoscenza che possono costituire violazione agli obblighi di adeguata verifica del
cliente volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari assicurativi a fini del riciclaggio,
comunicando le iniziative che intende intraprendere.
Responsabile delle funzioni antiriciclaggio
Le Imprese nominano un responsabile delle funzioni antiriciclaggio in possesso di
adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.
La nomina e la revoca del Responsabile sono di competenza dell’Organo Amministrativo.
Il responsabile della funzione antiriciclaggio non deve essere posto a capo di aree
operative, né dipendente da Soggetti responsabili di dette aree.
Esternalizzazione delle funzioni antiriciclaggio
Le Imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni l’istituzione di una funzione antiriciclaggio
non risponde a criteri di economicità, possono affidare a un soggetto esterno la funzione di
antiriciclaggio. Tale Soggetto deve essere dotato di idonei requisiti di professionalità,
autorevolezza e indipendenza.
Nel caso di esternalizzazione, le Imprese nominano un preposto interno alla funzione
antiriciclaggio con il compito di monitorare le modalità di servizio da parte dell’esterno.
Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette
Il Legale Rappresentante Dell’Impresa o il suo Delegato esamina le segnalazioni di
operazioni sospette inoltrate dal personale, dai collaboratori e dagli intermediari e
trasmette le segnalazioni ritenute fondate all’UIF (Unità di informazione finanziaria per
l’Italia).
La delega può essere attribuita al responsabile della funzione antiriciclaggio. Tale delega
non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna, né a soggetti
esterni all’Impresa.
Presidi delle Imprese sulla Rete distributiva diretta e sugli Intermediari
Le Imprese nella commercializzazione dei prodotti assicurativi tramite rete diretta adottano
ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.
Nei contratti/ accordi di collaborazione con la Rete distributiva diretta richiamano le regole
di comportamento ai fini del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
fornendo gli strumenti operativi per l’adempimento di tali obblighi.
Effettuano inoltre verifiche in loco per il controllo del rispetto delle regole di comportamento
antiriciclaggio.
Le Imprese effettuano dette verifiche anche nei confronti degli Intermediari di cui si
avvalgono.
Formazione del Personale dei Collaboratori e della Rete distributiva diretta
Le Imprese curano la formazione del personale e dei collaboratori sugli obblighi previsti
dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento ai collaboratori a stretto contatto
con la clientela.
Le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono valide ai fini del
conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale.
Disposizioni per i Gruppi Assicurativi
Le decisioni strategiche a livello di Gruppo assicurativo in materia di gestione del rischio
antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo sono rimesse alla Capogruppo.
La Capogruppo coinvolge, nei modi che ritiene più opportuno, le altre Imprese
appartenenti al Gruppo.
Ogni Impresa appartenente al Gruppo è responsabile della politica di gestione del rischio
di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In ciascuna Impresa del Gruppo è individuato un referente che deve coordinarsi con la
funzione antiriciclaggio del Gruppo.
Il responsabile della funzione antiriciclaggio del Gruppo ha accesso a tutte le banche dati
delle Imprese appartenenti al Gruppo per l’espletamento dei propri compiti.
I legali rappresentanti delle Imprese appartenenti al Gruppo possono conferire delega al
responsabile della segnalazione delle operazioni sospette di una delle Imprese del
Gruppo.
La Capogruppo valuta se conferire a tale delegato la responsabilità delle segnalazioni
sospette di gruppo.
Nel caso in cui sia stato conferito l’incarico, tutte le segnalazioni di operazioni sospette
devono essere inoltrate dalle Imprese a tale Soggetto.
Il responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette di gruppo si può avvalere di
ogni struttura delle Imprese appartenenti al Gruppo, incluse quelle che non hanno
conferito delega, ai fini di un approfondimento delle operazioni.