Città di Aosta Ville d`Aoste AREA-T1 Servizio

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Città di Aosta Ville d`Aoste AREA-T1 Servizio
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste
AREA-T1
Servizio: URBANISTICA
Ufficio:
URBANISTICA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
112827 del 04/02/2011
OGGETTO: AREA T1 - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE - PIANO URBANISTICO DI
DETTAGLIO DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA BA130-BA131 DEL
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE SITO IN VIA
CHAMBERY - APPROVAZIONE.
PROPOSTA PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
Con nota prot. n. 8319 del 08.03.2010 i sig.ri Gabriella Chabod, Louis Albet Henry,
Sergio Spinaci, Adele Speranza Henry, Patrizia Carlevaro e Emilia Spinella, hanno
inoltrato proposta di PUD di iniziativa privata;
Le aree interessate risultano ubicate secondo le indicazioni del Piano Regolatore
Generale vigente nelle “sottozone di trasformazione” Ba130 e Ba131 all'interno dell’area
della trasformazione urbana denominata ”AT3 Chamolé” e regolata dall’art. 21 delle N.T.A.
del citato strumento urbanistico;
Con Provvedimento Dirigenziale n. 1355 del 31032010 l’Assessorato Territorio e
Ambiente ha espresso la non assoggettabilità a procedura di V.A.S. del piano urbanistico
di dettaglio;
La Commissione Edilizia comunale nella seduta del 30.09.2010 ha espresso in
merito parere favorevole;
La 2^ Commissione Consiliare ha esaminato la proposta di PUD in sede consultiva
nella seduta in data 15.10.2010;
In data 07.12.2010 il Sindaco ha emesso l'attestazione prevista ai sensi dell'art. 49
comma 3, legge regionale 11/98, in ordine all'ammissibilità, completezza degli elaborati
ed alla conformità al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;
L'attestazione del Sindaco e gli elaborati progettuali sono stati depositati presso la
Segreteria e l'Ufficio Urbanistica comunale a disposizione del pubblico durante il periodo
compreso tra il 13.12.2010 ed il 27.12.2010;
ID Atto:112827
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Dell’avvenuto deposito è stato dato avviso, come previsto dal 3° comma dell'art. 49,
tramite affissione all'Albo Pretorio Comunale per il periodo compreso tra il 13.12.2010 ed il
11.01.2011;
Durante il periodo di pubblicazione del PUD è pervenuta una sola osservazione,
acquisita al civico protocollo al n. 00629 in data 11.1.2011, presentata dai signori Capelli
Carla, Colla Daniela, Roffino Gabriella e Roffino Loredana, proprietari di terreni confinanti
ubicati nella stessa Area di Trasformazione:
Nella stessa viene fatto osservare:
1) che il PUD non rispetta il “comma aggiunto dall'Amministrazione Regionale
durante il processo di approvazione dello strumento urbanistico” il quale dispone
che “nel caso di aree appartenenti a sottozone diverse, il trasferimento di
volumetrie può avvenire nel rispetto di parametri edilizi ed urbanistici fissati nelle
sottozone interessate”;
2) il presunto contrasto tra enunciazioni normative, citato nel parere legale richiesto
in via preventiva dal Comune, non esisterebbe; sarebbe chiara la portata della
norma inserita dalla Regione che “prevede che occorre solamente rimanere
all’interno dei limiti di edificabilità stabiliti per ogni sottozona”;
3) con lo spostamento della densità edificatoria da una sottozona all'altra si
determinerebbe l'insediamento su una sottozona di un indice quasi doppio
rispetto a quello ammesso dal Piano Regolatore Generale comunale;
4) tale interpretazione potrebbe comportare, a detta degli osservanti, anche la
modifica degli altri parametri edilizi (altezza massima, numero dei piani)
fattispecie che potrebbe portare a situazioni paradossali (12 piani fuori terra,
altezza fino a 40 metri);
5) la possibilità di “atterraggio” di volumi da un'area ad un'altra sarebbe impossibile
su tutto il territorio comunale, e dunque ammettere che lo sia per le zone B130 e
B131 configurerebbe una norma ad hoc tesa a favorire e avvantaggiare alcuni
proprietari
6) l’intervento non sarebbe possibile senza una apposita Variante di Piano;
7) viene richiesto di rivedere la normativa di Piano regolatore proponendo in
alternativa:
a) il ripristino di un unico PUD per tutta l'area;
b) lo scorporo della sottozona Ba42 in una ulteriore sottozona ritagliata secondo
l’assetto proprietario;
c) l’eliminazione totale del PUD che si ritiene non avere più senso.
8) Si contesta infine l’avvenuta parziale accettazione dell’osservazione al PRGC
adottato, (avvenuta nel 2009) da parte degli attuali proponenti il PUD di cui si
tratta, in quanto la stessa non sarebbe stata prodotta secondo “il pubblico
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interesse” richiesto dall’art. 15, comma 5 della legge regionale urbanistica, e la cui
accettazione avrebbe leso gli interessi degli attuali osservanti.
In merito all’osservazione pervenuta si formulano le seguenti deduzioni, che
tengono conto anche del parere legale richiesto tramite il CELVA in fase istruttoria del
PUD ai fini di una corretta interpretazione della Norma di PRGC di cui trattasi, e rilasciato
dall’avvocato Santilli in data 28.6.2010.
“La Norma di Piano di cui trattasi, applicabile al caso specifico prevede:
art.6 comma 9, prima parte
“Il trasferimento di volume o di superficie edificabile” “fra aree appartenenti a zone
diverse o fra aree non contigue, è consentito solo ove previsto e disciplinato da
strumenti urbanistici o programmi o intese o concertazioni, attuativi del PRG.
art. 6, comma 9, seconda parte (inserita dalla Regione in sede di approvazione del
PRG)
“nel caso di aree appartenenti a sottozone diverse il trasferimento di volumetrie può
avvenire nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici fissati nelle sottozone
interessate”.
Il PUD in esame ha previsto di concentrare la densità edilizia derivante dalle aree
edificabili di proprietà dei proponenti ubicate nelle due sottozone 130 e 131, sulle aree
della sottozona 130 affacciate su Via Chambery – Via Lys, e cedere conseguentemente al
Comune la superficie in quest’ultima sottozona per la realizzazione del parcheggio
pubblico, come disposto dall’art. 21, punto 13 delle NTA, senza tuttavia aumentare
complessivamente la consistenza insediabile all’interno del PUD.
La capacità edificatoria complessiva è quella calcolata sulle aree comprese nel
perimetro del PUD e i volumi sono stati concentrati su una parte di detta area, peraltro
quella che presenta un tessuto edificato con caratteristiche analoghe, e per consistenza e
per connotazione architettonica, a quelle proposte dal PUD stesso.
Si tratta di due sottozone facenti parte di un unico PUD, che la norma impone di
trattate unitariamente, prevedendo che vengano rilasciati spazi idonei per parcheggio
pubblico alla Amministrazione Comunale.
La seconda parte della norma non può razionalmente intendersi nel senso che, “nel
caso di trasferimento di volume, in ciascuna sottozona occorra il rispetto dei propri
parametri edilizi ed urbanistici, in tal caso si ravviserebbe una contraddizione non solo con
la prima parte del comma ma anche all’interno della seconda parte, la quale conferma la
possibilità di trasferimento di volumetria tra aree appartenenti a sottozone diverse. Del
resto se con la seconda parte del comma si fosse voluto escludere il trasferimento di
volume tra sottozone diverse, si sarebbe dovuto chiarire anche la prima parte che invece,
rimasta inalterata è univoca.”
Se si ammette il trasferimento di volume tra aree è dato per scontato che l’area su
cui si realizza la concentrazione non possa che rispettare il parametro edilizio relativo
all’indice volumetrico sulla base di verifica territoriale (perimetro del PUD) e non fondiaria
(sul lotto).
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Se si dovesse dare della norma la lettura fatta dagli osservanti si dovrebbe
ammettere che la norma aggiunta dalla Regione nega l’effetto naturale della previsione
(trasferibilità del volume tra zone diverse) e allora in tal caso si potrebbe affermare che
esiste un contrasto tra enunciazioni.
Ma “ l’integrazione apportata dalla Regione dovrebbe essere interpretata come mera
esplicitazione della regola generale e cioè che il trasferimento di volume da una zona ad
un’altra deve comunque implicare il rispetto dei parametri complessivi delle due zone (o
sottozone)”.
In ogni caso, al di là della norma generale, come chiarito dal parere legale citato,
all’interno del PUD è improprio parlare di trasferimento di volume.
Infatti, “trattandosi di due sottozone distinte ma che la norma impone vengano
trattate con un unico PUD, non si pone il problema del trasferimento di volume, la cui
entità è data dall’area inserita nel perimetro dello strumento attuativo, da considerare
indipendentemente dalla sua specifica collocazione”.
La prescrizione del PRGC che impone l’unicità del PUD per attuare le aree Ba130 e
Ba131, e si configura quindi come norma specifica e come tale prevalente, consente di
collocare il complessivo volume generato dalle due aree in una sottozona senza che si
verifichi la previsione dell’art. 6, c.9, anche
se a tale norma dovesse darsi
un’interpretazione diversa da quella che conduce a ravvisare una contraddizione interna.
Non avrebbe infatti alcun senso l’imposizione di un unico PUD sulle due sottozone
se ciascuna dovesse rispettare i propri parametri; l’obbligo della redazione del PUD in
luogo del rilascio della concessione edilizia si tradurrebbe in un mero appesantimento
procedurale. Si consideri inoltre che la normativa specifica (comma 13 art. 21 NTA)
prescrive di individuare “idonee aree di parcheggio pubblico tenuto conto della prossimità
di tale zona al centro storico e di carenza di parcheggi nella zona medesima” e il PUD ha
soddisfatto tale prescrizione proponendo la realizzazione del parcheggio pubblico sulle
aree più prossime al centro storico che vengono proposte in cessione alla collettività,
lasciate appunto libere per effetto della concentrazione della densità di competenza sulla
restanti aree.
Concentrare il volume in una parte dell’area non significa violare il parametro della
densità, che risulta complessivamente verificato e non superato, così come sono rispettati
dal PUD i parametri dell’altezza massima fissata per la zona e del numero dei piani.
Le richieste finali proposte dall’osservazione, essendo riferite al processo di
approvazione del PRGC completato nell’anno 2009, non sono pertinenti in questa sede
che è attuativa dello strumento urbanistico generale; peraltro il contestato parziale
accoglimento dell’osservazione a suo tempo presentata al PRGC, formulata e analizzata
nel pubblico interesse come disposto dalla normativa, non è stato nemmeno censurato a
suo tempo dall’organo regionale che ha approvato lo stesso PRGC.
L’iter di approvazione del PUD può pertanto proseguire.
La proposta di PUD è costituita dai seguenti elaborati:
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- A 01 - Relazione illustrativa P.U.D.
- A 02 - Elenchi catastali degli immobili compresi nel PUD e atti comprovanti la
disponibilità degli immobili stessi
- A 03 – Documentazione fotografica
- A 04 - Relazione geologica-geotecnica
- Cm 01 - Inquadramento territoriale: Estratto carta tecnica (CTR) e estratto catastale
- Cm 02 - Inquadramento urbanistico: Estratto P.T.P. e P.R.G.C.
- Cm 03 - Vincolo idrogeologico e fasce di rispetto: ambiti inedificabili cartografia
inondazioni - frane - aree boscate
- Cm 04 - Cartografia motivazionale: paesaggio, valori naturalistici, vincoli di tipo
paesaggistico, monumentale e archeologico, vincoli D.lgs. n. 42 del 22 gennaio
2004
- Cm 05 - Uso del suolo
- Cp 01 - Progettazione di dettaglio della struttura residenziale: planimetria di rilievo
con piano quotato e individuazione delle reti
- Cp 02 - Progettazione di dettaglio della struttura residenziale: planimetria generale
degli interventi - allacciamenti
- Cp 03 - Progettazione in dettaglio di struttura residenziale: planimetria generale di
progetto
- Cp 03V - Progettazione in dettaglio di struttura residenziale: planimetria generale di
progetto
- Cp 04 - Progettazione in dettaglio di struttura residenziale: piante di progetto
- Cp 05 - Progettazione in dettaglio di struttura residenziale: sezioni di Progetto AA –
BB – CC – DD – EE – FF
- Cp 06 - Progettazione in dettaglio della struttura residenziale: dati tecnici e cessioni
gratuite
- Cp 07 - Progettazione di dettaglio della struttura residenziale: render volumetrici
- Cp 08 - Fabbricati in zona Ba 131 - Piante
- Cp 09 - Fabbricati in zona Ba 131 - Prospetti e sezioni
- Quadro proprietà
- Bozza di convenzione
Il PUD in oggetto prevede una dismissione al Comune, ai sensi dell'art. 21 delle
Norme Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale, di aree da
destinarsi a servizi pubblici e attrezzature di interesse comune;
Tali aree sono localizzate come illustrato nella “Cp 06 - Progettazione in dettaglio
della struttura residenziale: dati tecnici e cessioni gratuite ” sopracitata e risultano per una
quota parte ove è prevista la realizzazione dell’innesto su via Chambery, come previsto
dallo studio di fattibilità per la realizzazione del collegamento stradale tra le vie Elter - S.
Martin de C. – Chamolé - Carducci, e per l’altra parte a sud delle aree di proprietà dei
proponenti a ridosso di via Chamolé per la realizzazione, secondo quanto previsto dall’art.
21 comma 13 delle NTA, di parcheggi pubblici a ridosso del centro storico, il tutto per
complessivi mq. 2287.
Come previsto dall'art. 49 della Legge Regionale 11/98 è allegata al presente atto la
bozza di convenzione, controfirmata per accettazione, contenente i termini e le modalità di
dismissione gratuita delle aree per servizi sopra citate;
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Il presente provvedimento è stato esaminato dalla 2^ Commissione Consiliare in
data........;
Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R.
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Si propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI
1. di prendere atto che è stata presentata n. 1 osservazione alla proposta di Piano
Urbanistico di Dettaglio di iniziativa privata in oggetto, acquisita al civico protocollo
al n. 00629 in data 11.1.2011 e che si controdeduce secondo quanto esposto nelle
premesse;
2. di approvare il Piano Urbanistico di Dettaglio di iniziativa privata in oggetto,
costituito dalle tavole progettuali e dagli elaborati indicati in premessa ed allegati al
presente atto;
3. di stabilire che la validità del PUD in oggetto sarà di 10 (dieci) anni;
4. di dare atto che il PUD di iniziativa privata in oggetto non è in contrasto con le
norme direttamente cogenti e prevalenti del Piano Territoriale Paesistico;
5. di approvare la bozza di convenzione allegata costituente parte integrante del
presente atto e controfirmata per accettazione dal proponente il PUD;
6. di dare atto che il PUD acquisterà efficacia con l’esecutività della presente delibera.
L’estensore del testo
Stefano Parma
Il Funzionario P.P.O.
Giorgio Pasquale
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Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. .
Il Dirigente Area T1
Graziella Benzoni
L’Assessore Urbanistica-Edilizia-EspropriMobilita’
Stefano Borrello
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza
spesa
Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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