Disciplina della sfera giuridica
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Disciplina della sfera giuridica
riferimenti di normativa giuridica per la libera professione A) GENERALE - Codice Civile Libro I Titolo X Capo I Sez. II, Del tutore e del protutore Articolo 348 comma 4. Sez. III, Dell’esercizio della tutela Sez. IV, Della cessazione del tutore dall’ufficio Sez. IV, Del rendimento del conto finale Articoli dal 345 al 389 Libro V Titolo XII Dell’amministrazione di sostegno (vedere testo della Legge 09.01.2004 n. 6 che ha modificato il precedente Titolo XII) Titolo I Capo I Disposizioni generali Articolo 2060 Del lavoro - Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (secondo i principi della Carta del Lavoro) [così modificato dall’art. 3 cap. D.L.L. 14/9/1944 n. 287] Articolo 2061 Ordinamento delle categorie professionali - L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali. Articolo 2062 Esercizio professionale delle attività economiche - L’esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme corporative. [v. la nota agli artt. 1 e 5 delle disposizioni preliminari al c.c.] Articolo 2082 Imprenditore - E’ imprenditore (2086) chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195). Articolo 2094 Prestatore di lavoro subordinato - E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collocare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (2086). Articolo 2095 Categorie dei prestatori di lavoro - I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. (1) Le leggi speciali (2) e le norme corporative (3), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie (artt. 95 e 96). [(1) Comma così sostituito dall’art. 1 della L. 13/5/1985 n. 190. Ai sensi dell’art. 2 della medesima legge: 1. “La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa. 2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell’impresa. 3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.” (2) Per il rapporto d’impiego privato v. R.D.L. 13/11/1924 n. 1852, in Appendice : lavoro (impiego privato). (3) V. la nota all’art. 5 delle disposizioni preliminari al c.c.] Articolo 2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici - Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge. Titolo III Capo I Disposizioni generali Articolo 2222 Contratto d’opera - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV (1655 s.). Articoli da 2223 a 2228 Capo II Delle professioni intellettuali Articolo 2229 Esercizio delle professioni intellettuali - La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi ed il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. Articolo 2230 Prestazione d’opera intellettuale - Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Articolo 2231 Mancanza d’iscrizione - Quando l’esercizio di una attività professionale è condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da azione per il pagamento della retribuzione. (2034) La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto. Articolo 2232 Esecuzione dell’opera - Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità (1228), di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione. Articolo 2233 Compenso - Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto di controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità (1418) e dei danni. Articolo 2234 Spese e acconti - Il cliente, salvo diversa pattuizione deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. Articolo 2235 Divieto di ritenzione - Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (2961). Articolo 2236 Responsabilità del prestatore d’opera - Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (2043). Articolo 2237 Recesso - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. Articolo 2238 Rinvio - se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo 2° (2082). In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni 2°, 3° e 4° del capo I del titolo II (2094 - 2134) - Codice di Procedura Civile Libro I Titolo I Capo II Del consulente tecnico Articoli da 61 a 64 e articolo 68 Libro II Titolo I Sezione III Della nomina e delle indagini del consulente tecnico Articoli da 191 a 201 - Codice Penale Libro II Abusivo esercizio della professione Articolo 348 Abusivo esercizio della professione - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione (23) fino a sei mesi o con la multa (24) da lire 200.000 a 1.000.000. Libro II Titolo III Capo I Libro II Titolo XII Capo III Delitti contro l’attività giudiziaria Articoli 380 e 381 Delitti contro la inviolabilità dei segreti Articolo 622 Rivelazione di segreto professionale - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altro profitto, è punito, se dall’atto può derivare nocumento, con la reclusione (23) fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 1.000.000. - Codice di Procedura Penale Libro I Titolo VII Libro III Titolo II Libro V Titolo V Difensore (norma estesa all’A.S. dalla Legge 03/04/2001 n. 199) Articolo 103 Capo I Testimonianza Articolo 200 Attività del pubblico ministero Articolo 360 R. D. L. 20/07/1934 n. 1404 Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni Parte I - Organizzazione giudiziaria e penitenziaria - Servizi ausiliari Articoli 2, 5 e 6 Legge 04/03/1983 n. 184 Diritto del minore a una famiglia (cd Legge sull’Adozione) Titolo II - Dell’adozione Titolo III - Dell’adozione internazionale Titolo IV - Dell’adozione in casi particolari Legge 31/12/1996 n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (cd Legge sulla Privacy) D. Lgvo 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Legge 09/01/2004 n. 6 Amministrazione di sostegno (modifica del Titolo XII del Libro I del Codice Civile) B) SPECIFICHE PER LA PROFESSIONE Legge 25/04/1938, n. 897 Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi. D. Lgs. Lgt. 23/11/1944, n. 382 Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali. Legge 29/12/1990 n. 428 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria per il 1990). D. M. G. G. 11/10/1994 n. 615 Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali e interregionali dell’ordine e del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e all’iscrizione e cancellazione dall’albo professionale. Compensi per le prestazioni professionali Articolo 18 I criteri per la determinazione dei compensi dovuti agli assistenti sociali che esercitano la professione in forma autonoma sono stabiliti, su proposta d4el Consiglio Nazionale, con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali. D. P. R. 15/01/1987 n. 14 Articolo 2 L’esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all’art. 1 consiste nell’operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell’ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno. Legge 23/03/1993 n. 84 Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale Professione di assistente sociale Articolo 1 1. L’assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio può svolgere attività didattico-formative. 2. L’assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all’organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. 3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. 4. Nella collaborazione con l’autorità giudiziaria, l’attività dell’assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale. D. P. R. 05/06/2001 n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. Titolo II - Capo IV - Professione di assistente sociale. Legge 03/04/2001 n. 199 Segreto professionale