Disciplina della sfera giuridica

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Disciplina della sfera giuridica
riferimenti di normativa giuridica per la libera professione
A) GENERALE
- Codice Civile
Libro I
Titolo X
Capo I
Sez. II, Del tutore e del protutore
Articolo 348 comma 4.
Sez. III, Dell’esercizio della tutela
Sez. IV, Della cessazione del tutore dall’ufficio
Sez. IV, Del rendimento del conto finale
Articoli dal 345 al 389
Libro V
Titolo XII
Dell’amministrazione di sostegno (vedere testo della Legge 09.01.2004 n. 6
che ha modificato il precedente Titolo XII)
Titolo I
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 2060
Del lavoro - Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed
esecutive, intellettuali, tecniche e manuali (secondo i principi della Carta
del Lavoro) [così modificato dall’art. 3 cap. D.L.L. 14/9/1944 n. 287]
Articolo 2061
Ordinamento delle categorie professionali - L’ordinamento delle categorie
professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti
dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
Articolo 2062
Esercizio professionale delle attività economiche - L’esercizio
professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai
regolamenti e dalle norme corporative. [v. la nota agli artt. 1 e 5 delle
disposizioni preliminari al c.c.]
Articolo 2082
Imprenditore - E’ imprenditore (2086) chi esercita professionalmente una
attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o di servizi (2135, 2195).
Articolo 2094
Prestatore di lavoro subordinato - E’ prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collocare nell’impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore (2086).
Articolo 2095
Categorie dei prestatori di lavoro - I prestatori di lavoro subordinato si
distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. (1) Le leggi speciali (2)
e le norme corporative (3), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla
particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza
alle indicate categorie (artt. 95 e 96).
[(1) Comma così sostituito dall’art. 1 della L. 13/5/1985 n. 190.
Ai sensi dell’art. 2 della medesima legge:
1. “La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato
che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono
funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello
sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti
contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun
ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa
dell’impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si
applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.”
(2) Per il rapporto d’impiego privato v. R.D.L. 13/11/1924 n. 1852, in
Appendice : lavoro (impiego privato).
(3) V. la nota all’art. 5 delle disposizioni preliminari al c.c.]
Articolo 2129
Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici - Le disposizioni di
questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti
pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.
Titolo III
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 2222
Contratto d’opera - Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano
le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel libro IV (1655 s.).
Articoli da 2223 a 2228
Capo II
Delle professioni intellettuali
Articolo 2229
Esercizio delle professioni intellettuali - La legge determina le professioni
intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi
albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli
elenchi, la tenuta dei medesimi ed il potere disciplinare sugli iscritti sono
demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato,
salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell’iscrizione o
la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari
che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della
professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini
stabiliti dalle leggi speciali.
Articolo 2230
Prestazione d’opera intellettuale - Il contratto che ha per oggetto una
prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in
quanto compatibili con queste con la natura del rapporto, dalle disposizioni
del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Articolo 2231
Mancanza d’iscrizione - Quando l’esercizio di una attività professionale è
condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da
chi non è iscritto non gli da azione per il pagamento della retribuzione.
(2034) La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso,
salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a
un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto.
Articolo 2232
Esecuzione dell’opera - Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente
l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e
responsabilità (1228), di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è
consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della
prestazione.
Articolo 2233
Compenso - Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il
parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In
ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della professione. Gli avvocati, i procuratori e i
patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i
loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto di controversie
affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità (1418) e dei danni.
Articolo 2234
Spese e acconti - Il cliente, salvo diversa pattuizione deve anticipare al
prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e
corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Articolo 2235
Divieto di ritenzione - Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i
documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela
dei propri diritti secondo le leggi professionali (2961).
Articolo 2236
Responsabilità del prestatore d’opera - Se la prestazione implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non
risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (2043).
Articolo 2237
Recesso - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore
d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il
prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso
egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta,
da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare
pregiudizio al cliente.
Articolo 2238
Rinvio - se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività
organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo
2° (2082). In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega
sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni 2°, 3° e 4° del
capo I del titolo II (2094 - 2134)
- Codice di Procedura Civile
Libro I
Titolo I
Capo II
Del consulente tecnico
Articoli da 61 a 64 e articolo 68
Libro II
Titolo I
Sezione III
Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Articoli da 191 a 201
- Codice Penale
Libro II
Abusivo esercizio della professione
Articolo 348
Abusivo esercizio della professione - Chiunque abusivamente esercita una
professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è
punito con la reclusione (23) fino a sei mesi o con la multa (24) da lire
200.000 a 1.000.000.
Libro II
Titolo III
Capo I
Libro II
Titolo XII
Capo III
Delitti contro l’attività giudiziaria
Articoli 380 e 381
Delitti contro la inviolabilità dei segreti
Articolo 622
Rivelazione di segreto professionale - Chiunque, avendo notizia, per
ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un
segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altro
profitto, è punito, se dall’atto può derivare nocumento, con la reclusione
(23) fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 1.000.000.
- Codice di Procedura Penale
Libro I
Titolo VII
Libro III
Titolo II
Libro V
Titolo V
Difensore (norma estesa all’A.S. dalla Legge 03/04/2001 n. 199)
Articolo 103
Capo I
Testimonianza
Articolo 200
Attività del pubblico ministero
Articolo 360
R. D. L. 20/07/1934 n. 1404
Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni
Parte I - Organizzazione giudiziaria e penitenziaria - Servizi ausiliari
Articoli 2, 5 e 6
Legge 04/03/1983 n. 184
Diritto del minore a una famiglia (cd Legge sull’Adozione)
Titolo II - Dell’adozione
Titolo III - Dell’adozione internazionale
Titolo IV - Dell’adozione in casi particolari
Legge 31/12/1996 n. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali (cd Legge sulla Privacy)
D. Lgvo 30/06/2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Legge 09/01/2004 n. 6
Amministrazione di sostegno (modifica del Titolo XII del Libro I del
Codice Civile)
B) SPECIFICHE PER LA PROFESSIONE
Legge 25/04/1938, n. 897
Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle
funzioni relative alla custodia degli albi.
D. Lgs. Lgt. 23/11/1944, n. 382
Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne
professionali.
Legge 29/12/1990 n. 428
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria per il 1990).
D. M. G. G. 11/10/1994 n. 615
Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali e
interregionali dell’ordine e del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali,
ai procedimenti elettorali e all’iscrizione e cancellazione dall’albo
professionale.
Compensi per le prestazioni professionali
Articolo 18
I criteri per la determinazione dei compensi dovuti agli assistenti sociali che
esercitano la professione in forma autonoma sono stabiliti, su proposta d4el
Consiglio Nazionale, con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia di
concerto con il Ministro per gli Affari Sociali.
D. P. R. 15/01/1987 n. 14
Articolo 2
L’esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all’art. 1 consiste
nell’operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi,
le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell’ambito del
sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di
gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.
Legge 23/03/1993 n. 84
Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo
professionale
Professione di assistente sociale
Articolo 1
1. L’assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di
giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno
ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di
bisogno e di disagio può svolgere attività didattico-formative.
2. L’assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre
all’organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di
coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma
autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
4. Nella collaborazione con l’autorità giudiziaria, l’attività dell’assistente
sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.
D. P. R. 05/06/2001 n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
Titolo II - Capo IV - Professione di assistente sociale.
Legge 03/04/2001 n. 199
Segreto professionale