Presentazione standard di PowerPoint - La Strada

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Presentazione standard di PowerPoint - La Strada
Bolzano 7 ottobre 2013
Susanna Galli
il materiale proposto è frutto di un elaborazione condivisa del CBM
Partiamo da una definizione del
fenomeno
“Atti e carenze che turbano gravemente i bambini
e le bambine , attentano alla loro integrità
corporea e al loro sviluppo fisico, affettivo,
intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la
trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o
psichico e/o sessuale da parte di famigliari o
terzi.
( Consiglio d’Europa –Strasburgo 1978 )
Il lavoro in rete tra servizi non è
dato è un impegno giorno per giorno
 lavorare in rete richiede uno specifico impegno
 prevede l’individuazione di obiettivi che
ne
definiscano almeno in parte gli scopi
 Prevede un’attenzione alla condivisione degli obiettivi
e all’individuazione dell’oggetto comune e delle fasi
di lavoro comune
ALLORA CONDIVIDIAMO ALCUNE DOMANDE
Confrontiamo i diversi punti di vista in merito al
problema di cui ci stiamo occupando insieme:
 cosa vedo? È un problema anche per me?
 Come lo vedo? Qual è il contributo che posso dare?
Cosa penso di poter fare e di non poter fare?
 Diverse punteggiature (la mappa relazionale attorno
al problema)
 Diverse idee sul progetto di intervento
Lavorare in rete nei casi di violenza e abuso a danno di
un minore
E’?
Lavorare in rete nei casi di violenza
e abuso a danno di un minore





È necessario
E’ complesso
Aiuta a prevenire rischi di frammentare gli
interventi
Aiuta a controllare la tendenza delle famiglie ad
‘esportare’ il conflitto nella rete
 Facilita la realizzazione di interventi coerenti e la
‘costruzione di senso’
 Aiuta a sostenere gli aspetti emotivi e a ‘usarli’
 come indicatori significativi
La necessità di avere una cornice
Convenzione del Consiglio di Europa
per la protezione dei bambini
contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali
adottata a Lanzarote il 25.10.2007 – entrata il vigore il 01/07/2010
Individua strumenti vincolanti per gli Stati Parte del COE di contrasto allo
sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori, con riguardo in particolare anche a quei
reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l'ausilio
delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese
di origine del reo.
I paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la
prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela
delle vittime, armonizzando i propri ordinamenti giuridici e modificando, quando
necessario, il diritto penale nazionale.
Legge di ratifica ed esecuzione n. 172 del 01/10/2012
entrata in vigore il 23/10/2012
Convenzione di Lanzarote
Art. 1 – Oggetto
1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono:
a)prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali
riguardanti i bambini
b)proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e
abusi sessuali
c)promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei bambini.
2. Onde assicurare l’efficace applicazione delle sue
disposizioni ad opera delle Parti, la presente Convenzione
istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico.
da tener presenti anche:
 Convenzione del Consiglio di Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica (Istanbul 11.05.2011)
 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’Unione Europea n. 2012/29/UE, che istituisce
norme minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato
il procedimento penale
dalla notizia di reato alla sentenza
archiviazione
non luogo a procedere
segreto
denuncia
(chiunque)
querela
(la persona
offesa)
sommarie
informazioni
incidente
probatorio
misure cautelari
giudizio
abbreviato
udienza
preliminare
patteggiamento
dibattimento
testimonianza
la denuncia
racconto dettagliato e circostanziato
di fatti che si ritiene possano avere rilevanza penale
•non opinioni o supposizioni ma FATTI, a cui si ha assistito (vedendo o
sentendo qualcosa) o di cui si ha avuto il «racconto» da altri
•indicare sempre il TEMPO e il LUOGO (dei fatti e/o del racconto ricevuto)
•indicare eventuali altre persone presenti ai fatti o al corrente della vicenda
•i fatti devono essere tali da far pensare di trovarsi di fronte a un reato
•la denuncia va fatta anche se non si sa chi sia l’autore del fatto di reato
la querela (artt. 120 c.p.)
La QUERELA è una particolare forma di denuncia, necessaria per alcuni
reati. Oltre al racconto dei fatti, contiene la richiesta espressa di
perseguire e punire il responsabile. (art. 336 c.p.p.)
Può essere proposta solo dalla persona offesa (o dal suo rappresentante
legale – cfr. artt. 121 c.p. e 338 c.p.p.).
Di regola, può essere proposta solo entro tre mesi dal fatto e può essere
ritirata prima del giudizio (artt. 152 e ss. c.p. e 340 c.p.p.).
maltrattamenti
contro familiari e conviventi
Art. 572 c.p.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
maltratta una persona della famiglia o comunque
convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui
affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza
o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è
punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di
persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la
reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione
gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva
la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
maltrattamenti contro familiari e conviventi
caratteristiche della fattispecie
 reiterazione di fatti lesivi dell’integrità fisica, della
dignità o della libertà della persona (reato abituale)
 anche quando tali condotte, isolatamente considerate,
potrebbero essere non punibili
 i «maltrattamenti» possono essere fisici o psicologici e
consistere sia in fatti commissivi che in fatti omissivi
 non è richiesto un «dolo specifico», ma è sufficiente la
consapevolezza e volontà di sottoporre in modo continuo
e abituale il soggetto passivo a sofferenza fisica o morale
 procedibilità sempre di ufficio
istigazione a pratiche di pedofilia e
pedopornografia
Art. 414‐bis
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con
qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione,
pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o
più delitti previsti dagli articoli 600‐bis, 600‐ter e 600‐quater,
anche se relativi al materiale pornografico di cui allʹarticolo
600‐quater.1, 600‐ quinquies, 609‐bis, 609‐quater e 609‐quinquies
è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa lʹapologia di
uno o più delitti previsti dal primo comma.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di
carattere artistico, letterario, storico o di costume.
associazione per delinquere
Art. 416 c.p.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo,
con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a
cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione
da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e
602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
secondo comma.
 Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e'
commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609octies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal
primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
prostituzione minorile
Art. 600 bis c.p.
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro
15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli
anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di
una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne
trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti
sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni,
in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo
promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
euro 1.500 a euro 6.000.
pornografia minorile
Art. 600 ter c.p.
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce
materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai
suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma,
ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di
minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo
gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 1.549 a euro 5.164
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantità .
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui
siano coinvolti minori di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a
euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque
mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita' sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque
rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
pene accessorie



Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice
conseguono:
1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del
reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in
seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo
29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice,
quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private
frequentate abitualmente da minori.
In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente
sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti
radiotelevisive.
ignoranza dell’età della persona offesa
 Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore
degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della
persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
violenza sessuale
Art. 609 bis c.p.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali
è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o
subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
violenza sessuale - aggravanti
Art. 609 ter c.p.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609
bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di
altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona
offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della
quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
tutore.
5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di
formazione frequentato dalla persona offesa.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
atti sessuali con minorenne
Articolo 609 Quater
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi
previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del
fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il
genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il
minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia
con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla
sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis,
compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa
non ha compiuto gli anni dieci.
atti sessuali con minorenne - procedibilità
art. 609 septies c.p.
a querela, da proporre entro 6 mesi, irrevocabile
di ufficio in caso di
> fatto commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo,
o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui
il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una
relazione di convivenza
> fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni
> connessione con altro delitto procedibile di ufficio
> vittima minore di 10 anni
corruzione di minorenne
Art. 609 quinquies c.p.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di
anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui
al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore
di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra
alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere
o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che
abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
adescamento di minorenni
Art. 609 undecies c.p.
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli
600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,
adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre
anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire
la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce
posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o
di altre reti o mezzi di comunicazione.
comunicazione al tribunale per i minorenni
Art. 609 decies c.p.
Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies
commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
 Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona
offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla
presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di
gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata
esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al
primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il
consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.
 In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili
dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
 Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni
stato e grado del procedimento.
obblighi degli operatori
rispetto al procedimento penale
obbligo di DENUNCIA
(in quanto «incaricato di un pubblico servizio»)
• a fronte di notizia di un REATO
- procedibile di ufficio
- di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa del servizio
• senza ritardo
• alla Procura della Repubblica o ad un’altra Autorità che a quella abbia l’obbligo
di riferire (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, … )
• atto scritto, firmato, con indicazione delle generalità complete del firmatario,
depositato presso l’ufficio o inviato per posta; può essere anche racconto orale
che viene raccolto e messo a verbale da uno degli organi inquirenti.
• obbligo sanzionato penalmente (art. 362 c.p.)
della rete e nella rete per individuare un
oggetto comune e un processo di lavoro
Ripensiamo al processo di lavoro
• Si considerano il processo e gli interventi messi in campo sia a
protezione sia del minore sia delle sue relazioni familiari,
supportando le competenze genitoriali
• Quindi si tratta di esplorare parallelamente gli interventi con:
•
•
il minore ( valutazione del danno/trauma, allontanamento, valutazione
nel contesto extra familiare, permanenza, preparazione alle dimissioni
rientro in famiglia o altro)
i genitori ( valutazione competenze genitoriali,sostegni, interventi, ecc.)
Collocazione minore
Recupero genitorialità (tentative)
Decreto TM
Way-out
29
L’oggetto comune può essere individuato a
partire dalle fasi del processo di intervento
Alcune caratteristiche che ne condizionano
la rilevazione
 Sommerso: caratterizzato da forte spinta alla
negazione.
 Da parte della famiglia
 Da parte dei professionisti
 Pericoloso: comporta conseguenze traumatiche a
breve medio e lungo termine
 Famigliare: è sintomo specifico di una distorsione
nelle relazioni famigliari
Le fasi e le domande
 La rilevazione : esiste un maltrattamento/abuso
danno?
 La segnalazione e la protezione: quali sono le
risorse esistenti per interrompere il mal-trattamento?
 L’accertamento/ la valutazione :
 qual è il danno subito dal bambino?
 quali sono le risorse esistenti nella famiglia per
cambiare? (‘diagnosi’ e ‘prognosi’ della famiglia)
 Il trattamento: quali sono gli interventi più adeguati
per evitare recidive e conseguenze a lungo termine?
Le fasi: la segnalazione
 Le dimensioni rilevanti per cui valutare la necessità di
aprire un percorso giudiziario sono:
La gravità degli atti (e il danno)
La negazione dei genitori
Contesto
giudiziario
GRAVITÀ
TM
NEGAZIONE
Contesto
semispontaneo
Segnalazione avvio della
protezione
 La protezione è l’intervento volto ad
interrompere il maltrattamento,
interponendosi tra gli autori e il bambino, laddove
vi è elevata gravità e negazione
 La segnalazione all’Autorità Giudiziaria
‘legittima” l’intervento senza il consenso dei
genitori
Accertamento –valutazione del danno
 Esprime un parere prognostico in merito alla
modificabilità delle difficoltà famigliari e in merito
ai trattamenti necessari
 Si configura come ‘diagnosi dinamica’ e prevede
l’interazione tra controllo e sostegno
 Prevede la costituzione di équipes integrate sul
caso, anche di servizi diversi (servizio affidatario,
servizi specialistici, comunità educative)
Valutazione
in merito alla gravità del rischio per il bambino ed alla
“trattabilità” della famiglia
 Prevede la costituzione di equipe pluri-disciplinare
 Sussistenza di una rete tra l’Ente affidatario,
comunità, terapeuta,etc.non solo formale ma
costruita sulla condivisione del progetto
 Funzione di regia “project manager”
La protezione
 La protezione è l’intervento volto ad
interrompere la convivenza tra il bambino e chi gli
procura un danno che ha un carattere di
“continuità ed è reiterato nel tempo”.
 La protezione inizialmente è una condizione di
“sospensione”, di per se “non è una presa in
carico”
Le funzioni della presa in carico:
elementi generali
 L’interazione coerente tra le diverse
istituzioni, linguaggi culture istituzionali e
professionali rappresenta lo snodo cruciale per
un sistema di intervento efficace
 L’integrazione è necessaria sia a livello ‘micro’
(relativo alla presa in carico di un bambino e
della sua famiglia) sia a livello ‘macro’ ovvero di
sistema
Trattamento
 l’elaborazione del trauma e la cura del danno
subito dal bambino,
 la cura e il sostegno ai genitori e la riparazione
delle relazioni famigliari
 Va connesso alla valutazione laddove si è
strututrato un aggancio positivo con i genitori
 È compito dei servizi dedicati
 Avviene su multi livelli (psicologico, sociale,
educativo)
Snodi critici e fattori che favoriscono l’intervento
Snodi critici
 costituzione di équipes composte da
professionisti diversi, appartenenti a servizi
diversi
 connessione tra i servizi incaricati della
protezione e i ‘servizi terapeutici’
 Lavoro in un contesto obbligatorio
 Superamento delle diffidenze professionale
 motivazione della famiglia
 Funzione di regia
Elementi facilitanti: formazione e
supervisione
 considera le dimensioni cognitive, emotive ed
organizzative
 Ha l’obiettivo di favorire lo scambio e costruire
linguaggi e punti di vista comuni
 Costruisce l’integrazione
 Favorisceuna cultura della valutazione partecipata
Coordinamento rete
interistituzionale
 Svolge una funzione di ‘manutenzione’ del
sistema complessivo
 Protegge le esigenze di connessione tra i
servizi,
 Individua la collocazione strategica dei servizi
e delle diverse istituzioni
 Concertazione, protocolli di intesa, ecc
 Valutazione adeguatezza delle risorse
complessive