07 Diritto Penale – Diseguaglianza
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07 Diritto Penale – Diseguaglianza
Donne, diseguaglianze e diritto penale: l’impianto originario del codice penale del 1930 1. La disciplina dell’adulterio e del concubinato Art. 559 (Adulterio) 1 La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito. Art. 560 (Concubinato) 2 Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie. 2. Il matrimonio riparatore. Art. 544 (Causa speciale di estinzione del reato) 3 Per i delitti preveduti dal capo primo [violenza carnale; congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale; atti di libidine violenti; ratto a fine di matrimonio; ratto a fine di libidine; ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio; seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata] o dall’articolo 530 [corruzione di minorenni], il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. 3. La causa d’onore Art. 578 (Infanticidio per causa d’onore) 4 Chiunque cagiona la morte di un neonato dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. In ogni altro caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a dieci anni. Non si applicano le aggravanti stabilite nell’articolo 61. Art. 587 (Omicidio e lesione personale a causa di onore) 5 Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo e della sua famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite dagli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall’articolo 581 [percosse]. Art. 592 (Abbandono di neonato per causa d’onore) 6 Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mese ad un anno. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato. Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61. 1 Dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 19 dicembre 1968, n. 126 e Corte cost. 3 dicembre 1969, n. 147. Dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 3 dicembre 1969, n. 147. 3 Abrogato dall’art. 1 l. 5 agosto 1981, n. 442. 2 4 Sostituito dall’art. 2 l. 5 agosto 1981, n. 442. Abrogato dall’art. 1 l. 5 agosto 1981, n. 442. 6 Abrogato dall’art. 1 l. 5 agosto 1981, n. 442. 5