07 Diritto Penale – Diseguaglianza

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07 Diritto Penale – Diseguaglianza
Donne, diseguaglianze e diritto penale:
l’impianto originario del codice penale del 1930
1. La disciplina dell’adulterio e del concubinato
Art. 559
(Adulterio) 1
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.
Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
Il delitto è punibile a querela del marito.
Art. 560
(Concubinato) 2
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente
altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
La concubina è punita con la stessa pena.
Il delitto è punibile a querela della moglie.
2. Il matrimonio riparatore.
Art. 544
(Causa speciale di estinzione del reato) 3
Per i delitti preveduti dal capo primo [violenza carnale; congiunzione
carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale; atti di
libidine violenti; ratto a fine di matrimonio; ratto a fine di libidine; ratto di
persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di
matrimonio; seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona
coniugata] o dall’articolo 530 [corruzione di minorenni], il matrimonio, che
l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato anche
riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata
condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
3. La causa d’onore
Art. 578
(Infanticidio per causa d’onore) 4
Chiunque cagiona la morte di un neonato dopo il parto, ovvero di un feto
durante il parto, per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto, è
punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo
di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. In
ogni altro caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione
non inferiore a dieci anni.
Non si applicano le aggravanti stabilite nell’articolo 61.
Art. 587
(Omicidio e lesione personale a causa di onore) 5
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto
in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira
determinato dall’offesa recata all’onor suo e della sua famiglia, è punito con
la reclusione da tre a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della
persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o
con la sorella.
Se il colpevole cagiona, alle dette persone, una lesione personale, le pene
stabilite dagli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione
personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette
persone il fatto preveduto dall’articolo 581 [percosse].
Art. 592
(Abbandono di neonato per causa d’onore) 6
Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare
l’onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da
tre mese ad un anno.
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una
lesione personale ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del
neonato.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61.
1
Dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 19 dicembre 1968, n. 126 e Corte
cost. 3 dicembre 1969, n. 147.
Dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 3 dicembre 1969, n. 147.
3
Abrogato dall’art. 1 l. 5 agosto 1981, n. 442.
2
4
Sostituito dall’art. 2 l. 5 agosto 1981, n. 442.
Abrogato dall’art. 1 l. 5 agosto 1981, n. 442.
6
Abrogato dall’art. 1 l. 5 agosto 1981, n. 442.
5