Scarica il dettaglio delle merceologie interessate e il periodo di
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Scarica il dettaglio delle merceologie interessate e il periodo di
Saldi estivi 2015 Regione Merceologie interessate e periodo di decorrenza Riferimento normativo Abruzzo Prodotti stagionali che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo alla fine della stagione, pena il notevole deprezzamento. Periodo di decorrenza: definito ogni anno dalle CCIAA provinciali, attraverso una Deliberazione di Conferenza di servizi regionale. Saldi estivi 2015: primo sabato di luglio/1° settembre L.R 16/7/2008, n. 11 (comma 81). Conferenze di servizi del 27/10/2014 e del 16/12/2014 Basilicata Prodotti a carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Periodo di decorrenza: 2 luglio/2 settembre L.R. 29/7/1999, n. 19 (art. 22); 30/9/2008, n. 23 (art. 18); 24/12/2008, n. 31 (art. 33) Calabria Prodotti a carattere stagionale o di moda da esitare entro un certo periodo di tempo; come tali vengono considerati: i generi di vestiario e di abbigliamento in generale; gli accessori di abbigliamento e la biancheria intima; calzature e pelletteria; articoli da viaggio, sportivi e dell’elettronica; le confezioni e i prodotti natalizi al termine del rispettivo periodo. I Comuni possono estendere tale elenco sulla base degli usi locali. Periodo di decorrenza (biennio 2014/2015): primo sabato di luglio/31 agosto per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni L.R. 11/6/1999, n. 17 (art. 17); 28/8/2000, n. 14 (art. 36); 13/6/2008, n. 15 (art. 30). D.G.R. 20/11/2013, n. 426 (biennio 2014/2015) Campania Prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Periodo di decorrenza: 2 luglio per 60 giorni Emilia-Romagna Prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di rapido deprezzamento se non venduti entro un certo periodo. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio per 60 giorni L.R. 5/7/1999, n. 14 (art. 15). D.G.R. 28/9/1999, n. 1732; 30/5/2011, n. 725; 2/12/2013, n. 1780 Friuli Venezia Giulia Prodotti a carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio/30 settembre L.R. 5/12/ 2005, n. 29 (art. 34); 29/11/2008, n. 13 (art. 7); 12/2/2009, n. 1 (art. 1); 29/12/2011, n. 18 (art. 4); 19/12/2014, n. 27 (art. 2, comma 93) Lazio Prodotti stagionali o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e, come tali, vengono considerate le merci del settore abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria intima. Periodo di decorrenza: la L.R. n. 11/2013, modificando la precedente impostazione, stabilisce che le date di inizio dei saldi vengono determinate annualmente con Deliberazione di Giunta regionale, in mancanza della quale rimangono valide quelle previste per l’anno precedente. In fase di prima applicazione, la Legge 11/2013 ha fissato, per l’anno 2014, le seguenti date: 1) saldi invernali: primo giorno feriale antecedente l’Epifania; 2) saldi estivi: primo sabato di luglio, con una durata massima è di 6 settimane. Sulla base della stessa Legge regionale, in mancanza di uno specifico provvedimento di Giunta regionale, pari decorrenze e periodi di svolgimento trovano conferma anche per l’anno 2015 L.R. 18/11/1999 n. 33 (art. 48); L.R. 9/11/2007, n. 19 (art. 2); 23/12/2011, n. 19 (art. 10, comma 15); 24/12/2013, n. 11 (art. 1 e 2) 1 ultimo aggiornamento: 8 giugno 2015 L.R. 9/1/2014, n. 1 (art.25). La Circolare regionale interpretativa della L.R. 1/2014 (Decreto dirigenziale 30/10/2014, n. 997) conferma tale impianto Liguria Prodotti stagionali o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio per una durata massima di 45 giorni (termine 17 agosto). La Giunta regionale può modificare ogni anno decorrenza e durata su richiesta delle organizzazioni datoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, sentiti i Comuni L.R. 2/1/2007 n. 1 (art. 111); 6/6/2008, n. 14 (art.10); 12/8/2011, n. 23 (art. 38). D.C.R. 17/12/2012, n. 31; 18/11/2014, n. 31 Lombardia Prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo periodo di tempo, sono comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio per 60 giorni. La Giunta regionale può sempre modificare decorrenza e durata L.R. 2 /2/2010 n. 6 (art. 115). D.G.R. 14/11/2011, n. 2667 Marche Prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio/1° settembre (per l’anno 2015) L.R. 10/11/2009 n. 27 (art. 31) come modificata dalla L.R. 17/11/2014, N. 29 (art. 18). D.G.R. 22/12/2014, n. 1403 (per l’anno 2015) Molise Prodotti stagionali o di moda suscettibili di rapido deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio per 60 giorni. La Giunta regionale può modificare decorrenze e periodi L.R.27/9/1999, n. 33 (art. 16); 23/11/2010, n. 20 (art. 9); 17/1/ 2013, n. 4 (art. 5) Piemonte Prodotti extralimentari di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio per un massimo di 8 settimane, anche non continuative, stabilite a livello comunale (per l’anno 2015) L.R. 12/11/1999 n. 28 (art. 14); 27/7/2011, n. 13 (art.6); 11/3/2015, n. 3 (art. 1). D.G.R. 24/11/2014, n. 36 - 637, e 18/12/2014, n. 2 - 775 (per l’anno 2015) Puglia La L.R. 24/2015 individua, all’art. 8, i prodotti oggetto dei saldi in quelli di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. La stessa L.R. 24/2015, all’art. 3, comma 1, lettera e), rinvia a un apposito provvedimento regionale la definizione della tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie, tra cui quelle di fine stagione. L’art. 64 della stessa Legge dispone, infine, che, in attesa dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 3, comma 1, rimangono in vigore i Regolamenti regionali vigenti in quanto applicabili. Per le vendite di fine stagione, trova quindi, al momento, ancora applicazione quanto disposto in materia dalle D.G.R. 12/2004 e 2492/2011, in base alle quali: a) per prodotti in saldo si intendono generi di vestiario e abbigliamento; accessori dell’abbigliamento e biancheria intima; calzature e pelletteria; articoli di valigeria, da viaggio, sportivi; prodotti e confezioni tipici natalizi al termine del periodo; b) I Comuni possono estendere tale elenco sulla base degli usi locali; c) il periodo di decorrenza dei saldi estivi va dal primo sabato di luglio al 15 settembre; d) la Giunta regionale può sempre modificare decorrenze e periodi L.R. 16/4/2015, n. 24 (art. 3, 8 e 64). R.R. 23/12/2004, n. 12 (artt. 2 e 4); D.G.R. 15/11/2011, n. 2492 Prodotti del settore extralimentare. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio per 60 giorni L.R 18/5/2006 n. 5 (art.7). Decreto Assessore regionale Commercio e Turismo 15/6/2011, n. 8 Sardegna 2 ultimo aggiornamento: 8 giugno 2015 Sicilia Toscana Umbria Valle d’Aosta Prodotti a carattere stagionale o di moda e prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Periodo di decorrenza (biennio 2014/2015): 1° sabato di luglio/15 settembre Prodotti a carattere stagionale o di moda suscettibili di rapido deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio per 60 giorni. La Giunta regionale può sempre modificare decorrenza e periodi La L.R. 13/6/2014, n. 10, include i saldi nell’ambito complessivo delle vendite straordinarie, intese come quelle con cui l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli di acquisto dei propri prodotti. La definizione dei periodi di svolgimento dei saldi viene attribuita ad apposito provvedimento di Giunta sulla base delle indicazioni fornite in sede di Conferenza delle Regioni (Già, a suo tempo, recepite dalla Regione Umbria). Periodo di decorrenza: la Regione, in via breve, aveva, a suo tempo, comunicato di ritenere applicabile anche per il 2015 la Determinazione dirigenziale 4033/2011, che stabilisce per i saldi estivi una decorrenza dal primo sabato di luglio per 60 giorni; la D.G.R. 1705/2014 interviene per anticipare, per il solo anno 2015, la data di inizio dei saldi invernali ma non modifica decorrenza e periodo di svolgimento di quelli estivi Generi di vestiario e abbigliamento in genere; accessori dell’abbigliamento e biancheria intima; calzature e pelletteria; articoli da viaggio, di valigeria, sportivi e dell’elettronica; confezioni e prodotti tipici natalizi e pasquali al termine dei rispettivi periodi. I Comuni possono estendere l’elenco sulla base degli usi locali. Periodo di decorrenza: determinato a livello comunale, con una durata massima di 60 giorni, entro il periodo: primo sabato di luglio/30 settembre L.R. 25/3/1996, n 9 (art. 8); 6/8/1997, n. 28 (art. 7 e 8). Decreto Assessore Attività Produttive 6/12/2013, n. 319 (biennio 2014/2015) L.R. 7/2/2005 n. 28 (art. 95); 5/6/2007, n. 34 (art. 51). D.G.R. 10/11/2014, n. 983, e 22/12/2014, n. 1244 (per l’anno 2015) L.R. 13/6/2014, n. 10 (art. 31. Determinazione dirigenziale 7/6/2011, n. 4033. D.G.R. 15/12/2014, n. 1705 L.R. 7/6/1999, n. 12 (art. 16); 23/12/2004, n. 36 (art. 7); 23/4/2012, n. 12 (art. 1); 25/2/2013, n. 5 (art. 15) Veneto Prodotti a carattere stagionale e di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio/31 agosto. La Giunta regionale può sempre modificare decorrenza e periodi L.R. 28/12/2012 n. 50 (art. 25). D.G.R. 10/5/2011, n. 586 e 28/6/2013, n. 1105 Provincia Autonoma di Bolzano Prodotti stagionali o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti durante la stagione o entro breve periodo di tempo. Sono assimilati agli stessi i settori merceologici calzature, scampoli di tessuto e rimanenze di magazzino. Merceologie e periodo di decorrenza vengono comunque stabiliti ogni anno dalla Camera di commercio per singole zone territorio provinciale. Saldi estivi 2015 fissati prevalentemente dal primo sabato di luglio al 15 agosto L.P. 7/2/2000, n. 7 (art.10); Regolamento di Attuazione 30 ottobre 2000 n. 39 e s.m.i. Provincia Autonoma di Trento Periodo di decorrenza e merceologie: a scelta dell’operatore, con una durata massima di 60 giorni e un intervallo tra una iniziativa e l’altra di almeno 30 giorni L.P. 30/7/2010 n. 17 (art. 28) 3 ultimo aggiornamento: 8 giugno 2015