Scarica il dettaglio delle merceologie interessate e il periodo di

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Scarica il dettaglio delle merceologie interessate e il periodo di
Saldi estivi 2015
Regione
Merceologie interessate e periodo di decorrenza
Riferimento normativo
Abruzzo
Prodotti stagionali che devono essere venduti entro un breve lasso di
tempo alla fine della stagione, pena il notevole deprezzamento.
Periodo di decorrenza: definito ogni anno dalle CCIAA provinciali,
attraverso una Deliberazione di Conferenza di servizi regionale. Saldi
estivi 2015: primo sabato di luglio/1° settembre
L.R 16/7/2008, n. 11 (comma 81).
Conferenze
di
servizi
del
27/10/2014 e del 16/12/2014
Basilicata
Prodotti a carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole
deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Periodo di decorrenza: 2 luglio/2 settembre
L.R. 29/7/1999, n. 19 (art. 22);
30/9/2008, n. 23 (art. 18);
24/12/2008, n. 31 (art. 33)
Calabria
Prodotti a carattere stagionale o di moda da esitare entro un certo
periodo di tempo; come tali vengono considerati: i generi di vestiario
e di abbigliamento in generale; gli accessori di abbigliamento e la
biancheria intima; calzature e pelletteria; articoli da viaggio, sportivi e
dell’elettronica; le confezioni e i prodotti natalizi al termine del
rispettivo periodo. I Comuni possono estendere tale elenco sulla base
degli usi locali. Periodo di decorrenza (biennio 2014/2015): primo
sabato di luglio/31 agosto per un periodo fisso di svolgimento di 60
giorni
L.R. 11/6/1999, n. 17 (art. 17);
28/8/2000, n. 14 (art. 36);
13/6/2008, n. 15 (art. 30). D.G.R.
20/11/2013, n. 426 (biennio
2014/2015)
Campania
Prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole
deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Periodo di decorrenza: 2 luglio per 60 giorni
Emilia-Romagna
Prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di rapido
deprezzamento se non venduti entro un certo periodo. Periodo di
decorrenza: primo sabato di luglio per 60 giorni
L.R. 5/7/1999, n. 14 (art. 15).
D.G.R. 28/9/1999, n. 1732;
30/5/2011, n. 725; 2/12/2013, n.
1780
Friuli Venezia Giulia
Prodotti a carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole
deprezzamento qualora non vengano venduti entro un certo periodo
di tempo. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio/30 settembre
L.R. 5/12/ 2005, n. 29 (art. 34);
29/11/2008, n. 13 (art. 7);
12/2/2009, n. 1 (art. 1);
29/12/2011, n. 18 (art. 4);
19/12/2014, n. 27 (art. 2, comma
93)
Lazio
Prodotti stagionali o di moda suscettibili di notevole deprezzamento
se non venduti entro un certo periodo di tempo e, come tali, vengono
considerate le merci del settore abbigliamento, delle calzature, del
tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria intima.
Periodo di decorrenza: la L.R. n. 11/2013, modificando la precedente
impostazione, stabilisce che le date di inizio dei saldi vengono
determinate annualmente con Deliberazione di Giunta regionale, in
mancanza della quale rimangono valide quelle previste per l’anno
precedente. In fase di prima applicazione, la Legge 11/2013 ha fissato,
per l’anno 2014, le seguenti date: 1) saldi invernali: primo giorno
feriale antecedente l’Epifania; 2) saldi estivi: primo sabato di luglio,
con una durata massima è di 6 settimane. Sulla base della stessa Legge
regionale, in mancanza di uno specifico provvedimento di Giunta
regionale, pari decorrenze e periodi di svolgimento trovano conferma
anche per l’anno 2015
L.R. 18/11/1999 n. 33 (art. 48);
L.R. 9/11/2007, n. 19 (art. 2);
23/12/2011, n. 19 (art. 10,
comma 15); 24/12/2013, n. 11
(art. 1 e 2)
1
ultimo aggiornamento: 8 giugno 2015
L.R. 9/1/2014, n. 1 (art.25). La
Circolare regionale interpretativa
della L.R. 1/2014 (Decreto
dirigenziale 30/10/2014, n. 997)
conferma tale impianto
Liguria
Prodotti stagionali o di moda suscettibili di notevole deprezzamento
se non venduti entro un certo periodo di tempo. Periodo di
decorrenza: primo sabato di luglio per una durata massima di 45 giorni
(termine 17 agosto). La Giunta regionale può modificare ogni anno
decorrenza e durata su richiesta delle organizzazioni datoriali del
commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, sentiti i
Comuni
L.R. 2/1/2007 n. 1 (art. 111);
6/6/2008,
n.
14
(art.10);
12/8/2011, n. 23 (art. 38). D.C.R.
17/12/2012, n. 31; 18/11/2014,
n. 31
Lombardia
Prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in
genere, prodotti che, se non venduti entro un certo periodo di tempo,
sono comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Periodo di
decorrenza: primo sabato di luglio per 60 giorni. La Giunta regionale
può sempre modificare decorrenza e durata
L.R. 2 /2/2010 n. 6 (art. 115).
D.G.R. 14/11/2011, n. 2667
Marche
Prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole
deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio/1° settembre (per l’anno
2015)
L.R. 10/11/2009 n. 27 (art. 31)
come modificata dalla L.R.
17/11/2014, N. 29 (art. 18).
D.G.R. 22/12/2014, n. 1403 (per
l’anno 2015)
Molise
Prodotti stagionali o di moda suscettibili di rapido deprezzamento se
non venduti entro un certo periodo di tempo. Periodo di decorrenza:
primo sabato di luglio per 60 giorni. La Giunta regionale può
modificare decorrenze e periodi
L.R.27/9/1999, n. 33 (art. 16);
23/11/2010, n. 20 (art. 9); 17/1/
2013, n. 4 (art. 5)
Piemonte
Prodotti extralimentari di carattere stagionale o di moda suscettibili
di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di
tempo. Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio per un massimo
di 8 settimane, anche non continuative, stabilite a livello comunale
(per l’anno 2015)
L.R. 12/11/1999 n. 28 (art. 14);
27/7/2011,
n.
13
(art.6);
11/3/2015, n. 3 (art. 1). D.G.R.
24/11/2014, n. 36 - 637, e
18/12/2014, n. 2 - 775 (per l’anno
2015)
Puglia
La L.R. 24/2015 individua, all’art. 8, i prodotti oggetto dei saldi in quelli
di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole
deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. La
stessa L.R. 24/2015, all’art. 3, comma 1, lettera e), rinvia a un apposito
provvedimento regionale la definizione della tipologia e modalità di
effettuazione delle vendite straordinarie, tra cui quelle di fine
stagione. L’art. 64 della stessa Legge dispone, infine, che, in attesa dei
provvedimenti attuativi di cui all’art. 3, comma 1, rimangono in vigore
i Regolamenti regionali vigenti in quanto applicabili. Per le vendite di
fine stagione, trova quindi, al momento, ancora applicazione quanto
disposto in materia dalle D.G.R. 12/2004 e 2492/2011, in base alle
quali: a) per prodotti in saldo si intendono generi di vestiario e
abbigliamento; accessori dell’abbigliamento e biancheria intima;
calzature e pelletteria; articoli di valigeria, da viaggio, sportivi; prodotti
e confezioni tipici natalizi al termine del periodo; b) I Comuni possono
estendere tale elenco sulla base degli usi locali; c) il periodo di
decorrenza dei saldi estivi va dal primo sabato di luglio al 15
settembre; d) la Giunta regionale può sempre modificare decorrenze e
periodi
L.R. 16/4/2015, n. 24 (art. 3, 8 e
64). R.R. 23/12/2004, n. 12 (artt.
2 e 4); D.G.R. 15/11/2011, n.
2492
Prodotti del settore extralimentare. Periodo di decorrenza: primo
sabato di luglio per 60 giorni
L.R 18/5/2006 n. 5 (art.7).
Decreto Assessore regionale
Commercio e Turismo 15/6/2011,
n. 8
Sardegna
2
ultimo aggiornamento: 8 giugno 2015
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Prodotti a carattere stagionale o di moda e prodotti che siano
comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono
esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo.
Periodo di decorrenza (biennio 2014/2015): 1° sabato di luglio/15
settembre
Prodotti a carattere stagionale o di moda suscettibili di rapido
deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio per 60 giorni. La Giunta
regionale può sempre modificare decorrenza e periodi
La L.R. 13/6/2014, n. 10, include i saldi nell’ambito complessivo delle
vendite straordinarie, intese come quelle con cui l’esercente
dettagliante offre condizioni favorevoli di acquisto dei propri prodotti.
La definizione dei periodi di svolgimento dei saldi viene attribuita ad
apposito provvedimento di Giunta sulla base delle indicazioni fornite
in sede di Conferenza delle Regioni (Già, a suo tempo, recepite dalla
Regione Umbria). Periodo di decorrenza: la Regione, in via breve,
aveva, a suo tempo, comunicato di ritenere applicabile anche per il
2015 la Determinazione dirigenziale 4033/2011, che stabilisce per i
saldi estivi una decorrenza dal primo sabato di luglio per 60 giorni; la
D.G.R. 1705/2014 interviene per anticipare, per il solo anno 2015, la
data di inizio dei saldi invernali ma non modifica decorrenza e periodo
di svolgimento di quelli estivi
Generi di vestiario e abbigliamento in genere; accessori
dell’abbigliamento e biancheria intima; calzature e pelletteria; articoli
da viaggio, di valigeria, sportivi e dell’elettronica; confezioni e prodotti
tipici natalizi e pasquali al termine dei rispettivi periodi. I Comuni
possono estendere l’elenco sulla base degli usi locali. Periodo di
decorrenza: determinato a livello comunale, con una durata massima
di 60 giorni, entro il periodo: primo sabato di luglio/30 settembre
L.R. 25/3/1996, n 9 (art. 8);
6/8/1997, n. 28 (art. 7 e 8).
Decreto
Assessore
Attività
Produttive 6/12/2013, n. 319
(biennio 2014/2015)
L.R. 7/2/2005 n. 28 (art. 95);
5/6/2007, n. 34 (art. 51). D.G.R.
10/11/2014,
n.
983,
e
22/12/2014, n. 1244 (per l’anno
2015)
L.R. 13/6/2014, n. 10 (art. 31.
Determinazione
dirigenziale
7/6/2011, n. 4033. D.G.R.
15/12/2014, n. 1705
L.R. 7/6/1999, n. 12 (art. 16);
23/12/2004, n. 36 (art. 7);
23/4/2012, n. 12 (art. 1);
25/2/2013, n. 5 (art. 15)
Veneto
Prodotti a carattere stagionale e di moda suscettibili di notevole
deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Periodo di decorrenza: primo sabato di luglio/31 agosto. La Giunta
regionale può sempre modificare decorrenza e periodi
L.R. 28/12/2012 n. 50 (art. 25).
D.G.R. 10/5/2011, n. 586 e
28/6/2013, n. 1105
Provincia Autonoma
di Bolzano
Prodotti stagionali o di moda suscettibili di notevole deprezzamento
se non venduti durante la stagione o entro breve periodo di tempo.
Sono assimilati agli stessi i settori merceologici calzature, scampoli di
tessuto e rimanenze di magazzino. Merceologie e periodo di
decorrenza vengono comunque stabiliti ogni anno dalla Camera di
commercio per singole zone territorio provinciale. Saldi estivi 2015
fissati prevalentemente dal primo sabato di luglio al 15 agosto
L.P. 7/2/2000, n. 7 (art.10);
Regolamento di Attuazione 30
ottobre 2000 n. 39 e s.m.i.
Provincia Autonoma
di
Trento
Periodo di decorrenza e merceologie: a scelta dell’operatore, con una
durata massima di 60 giorni e un intervallo tra una iniziativa e l’altra di
almeno 30 giorni
L.P. 30/7/2010 n. 17 (art. 28)
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ultimo aggiornamento: 8 giugno 2015