Il processo si articola in una serie di atti che gli appartengono al

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Il processo si articola in una serie di atti che gli appartengono al
1) GLI ATTI PROCESSUALI
Il processo si articola in una serie di atti che gli appartengono al
processo e su di esso incidono, svolgendo un ruolo dinamico e
producendo un effetto predeterminato dalla legge.
Gli atti processuali, quali gli atti delle parti, i provvedimenti del
giudice ed i verbali di causa debbono essere redatti in lingua
italiana.
L’obbligo della lingua italiana è prescritto per gli atti processuali in
senso stretto, non anche per i documenti prodotti in giudizio che
possono anche avere espressione straniera, salvo che non venga
richiesta la loro traduzione.
Ai sensi dell’art. 121 c.p.c. (<<Gli atti del processo, per i quali la legge
non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più
idonea al raggiungimento del loro scopo>>), per gli atti del processo non
vi è una precisa prescrizione riguardo alla forma che, di
conseguenza, è libera (purché la forma sia idonea a far conseguire
all’atto lo scopo riservatogli dalla legge e farlo pervenire nella sfera
di conoscenza del destinatario).
La norma generale che pone i requisiti essenziali degli atti di parte
di maggior rilievo è l’art. 125 c.p.c., il quale prescrive la
sottoscrizione (della parte o del suo difensore), che consenta di
attribuire l’atto al suo autore. Il difetto di sottoscrizione può
comportare l’inesistenza dell’atto.
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2) I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Ai sensi dell’art. 131 c.p.c., <<La legge prescrive in quali casi il giudice
pronuncia sentenza, ordinanza o decreto>>.
2.1) I provvedimenti collegiali
I provvedimenti collegiali hanno forma di sentenza o di ordinanza.
In particolare:
a) sentenza
Il collegio si pronuncia con sentenza in tutti i casi in cui definisce il
giudizio (decidendo nel merito o dichiarando l’inammissibilità del
ricorso o l’estinzione del giudizio).
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 546/92, <<La sentenza è pronunciata in
nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana>>.
Inoltre, la sentenza deve contenere:
 l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei
loro difensori se vi sono;
 la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
 le richieste delle parti;
 la motivazione succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
 il dispositivo.
L’obbligo di motivazione (ribadito dall’art. 111 Cost.) costituisce
garanzia di serietà e ponderazione della decisione ed è strumento di
riscontro delle ragioni giustificatrici della decisione; la sua mancanza,
contraddittorietà o insufficienza costituisce motivo di impugnazione.
L’art. 37 dell’art. 36 del D.Lgs. 546/92 dispone poi che
<<[1] La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante
deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni
dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito
apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
[2] Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci
giorni dal deposito di cui al precedente comma>>.
Le sentenze tributarie non sono soggette a registrazione.
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b) Ordinanza
Ai sensi dell’art. 279 c.p.c. <<Il collegio pronuncia ordinanza quando
provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza
definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza.
In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i
provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa>>.
Il collegio pronuncia ordinanza in tutti i casi in cui non definisce il
giudizio (quando dispone la sospensione cautelare dell’atto
impugnato, la sospensione o l’interruzione del processo,
l’assunzione di mezzi di prova). A norma dell’art. 134 c.p.c.
l’ordinanza è succintamente motivata.
L’ordinanza è normalmente revocabile, anche su sollecitazione delle
parti, dal giudice che l’ha pronunciata.
Quanto alla possibilità di impugnazione dell’ordinanza, l’art. 279
c.p.c. (4° comma) prevede che:
<<[4] I provvedimenti del Collegio, che hanno forma di ordinanza,
comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa;
salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili
dallo stesso Collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti
per le sentenze. Le ordinanze del Collegio sono sempre immediatamente
esecutive>>.
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2.2) I provvedimenti presidenziali
I decreti sono provvedimenti del Presidente assunti per regolare lo
svolgimento del processo.
c) Decreto
Come per le ordinanze, anche per i decreti il D.Lgs. 546/92 non
prevede alcunché, di conseguenza si deve fare riferimento all’art.
135 c.p.c., il quale prevede che:
<<[1] Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della
parte.
[2] Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.
[3] Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale
e il decreto è inserito nello stesso.
[4] Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta
espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando
questo è collegiale, dal presidente>>.
Il presidente della commissione pronuncia decreto quando:
 Assegna il ricorso ad una sezione;
 Riunisce dinanzi ad una medesima sezione ricorsi pendenti
dinanti a sezioni diverse;
 Fissa l’udienza di trattazione della istanza di sospensione;
 Fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore;
 dispone la riunione dei ricorsi;
 dispone la riunione del processo dopo l’interruzione;
 Dichiara l’inammissibilità manifesta
sospensione e l’estinzione del processo.
del
ricorso,
la
Contro il decreto e i provvedimenti presidenziali è ammesso
reclamo al collegio, che deve essere notificato alle altre parti entro 30
giorni e depositato in segreteria nei successivi 15 giorni. Le altre
parti possono depositare memorie entro 15 giorni dalla notifica.
La commissione decide sul reclamo in camera di consiglio,
pronunciano sentenza (se definisce il giudizio) oppure ordinanza (se
il giudizio prosegue).
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3) LE COMUNICAZIONI
La comunicazione è il mezzo usato dalla segreteria della
commissione tributaria per dare notizia alle parti della data fissata
per l’udienza e di fatti processuali avvenuti senza la loro presenza.
Con la comunicazione si dà notizia del contenuto di un atto nei suoi
elementi essenziali, senza portarlo a conoscenza delle parti nella sua
forma integrale.
Ormai le comunicazioni sono normalmente eseguite mediante
l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n°
82/2005.
L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti
è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
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4) LE NOTIFICAZIONI
Le notificazioni sono effettuate per il tramite dell’ufficiale
giudiziario, del messo comunale, del messo speciale.
Con la notificazione si porta a conoscenza del destinatario un atto
conforme all’originale.
Si distingue sia dalla comunicazione (con la quale si dà notizia del
contenuto di un atto nei suoi elementi essenziali) sia dalla
pubblicazione (destinata alla generalità dei cittadini, e non a singoli
soggetti).
Modalità di notifica:
 l’art. 16 del D.Lgs. 546/92 richiama (al 2° comma), in tema di
notificazioni, l’art. 137 e ss. del c.p.c. sicché nel processo
tributario la notifica può essere eseguita a mezzo ufficiale
giudiziario (il quale vi provvede a mano, a mezzo posta,
oppure a mezzo posta elettronica);
 inoltre, la notifica può essere eseguita personalmente a mezzo
posta con spedizione del plico aperto senza busta a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento (art. 16 del D.Lgs.
546/92, 3° comma). Il plico aperto senza busta serve a
conferire certezza sull’identità dell’atto;
 infine, la notifica può essere eseguita personalmente con
consegna diretta a mani dell’impiegato addetto allo sportello
dell’ente impositore che ne rilascia ricevuta (art. 16 del D.Lgs.
546/92, 3° comma);
 solo le agenzie fiscali e gli enti locali, possono provvedere alle
notifiche a mezzo messi comunali o messi speciali autorizzati
dall’amministrazione finanziaria (art. 16 del D.Lgs. 546/92, 4°
comma).
Ove la notificazione sia effettuata con spedizione a mezzo
raccomandata a.r. in plico aperto senza busta, oppure con consegna
diretta all’ente impositore, il ricorrente deve attestare la conformità
all’originale.
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5) IL LUOGO DELLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
L’art. 17 del D.Lgs. 546/92 regola in modo specifico il luogo delle
notificazioni (di conseguenza non si applicano le regole del c.p.c.). In
particolare:
 Le comunicazioni e notificazioni possono essere sempre fatte a
mani proprie della parte (deroga a art. 170 c.p.c.);
 Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la
consegna in mani proprie, nel domicilio eletto (o, in mancanza,
nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte) all'atto della
sua costituzione in giudizio.
 E’ onere della parte interessata quello di comunicare ogni
variazione di domicilio eletto alla segreteria della
commessione ed alle altre parti. Le variazioni del domicilio (o
della residenza o della sede) hanno effetto dal decimo giorno
successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria
della commissione e alle parti costituite la denuncia di
variazione;
 L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del
domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del
processo;
 Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della
residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro
assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli
atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso
la segreteria della commissione. La segreteria non ha alcun
obbligo di effettuare ricerche ed accertamenti.
 Allo stesso modo, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo
di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del
messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili
al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in segreteria della commissione.
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6)
LA DATA DELLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Art. 16, 5° C., d.Lgs. 546/92: <<Qualunque comunicazione o
notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla
comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto>>.
Per il notificante, dunque, l’atto si intende notificato nel momento in
cui viene consegnato all’ufficio postale o affidato all’ufficiale
giudiziario.
Per il destinatario, invece, la notificazione avviene con il ricevimento
dell’atto: se si tratta di un atto impugnabile, è dalla data di
ricevimento che decorre il termine per impugnare.
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7) LE INVALIDITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI
L’art. 156 c.p.c. enuncia tre regole fondamentali in tema di nullità,
che:
 può essere pronunciata nei casi espressamente previsti dalla
legge;
 può essere pronunciata dal giudice anche in difetto di espressa
comminatoria, ma quando l’atto manchi dei requisiti formali
necessari al raggiungimento del suo scopo;
 non può mai essere dichiarata la nullità di un atto che abbia
comunque raggiunto il proprio scopo.
Il raggiungimento dello scopo, che coincide con la funzione
attribuita all’atto nel processo, si risolve nella certezza che siano
state raggiunte le finalità che la norma processuale ha voluto
assegnare a quell’atto, e tale certezza supera qualsiasi valutazione
astratta di idoneità.
7.1) Le sanatorie dei vizi di notifica
Nel caso (di maggior rilievo nel processo tributario) che la nullità
riguardi la notifica del ricorso introduttivo, una sua sanatoria con
effetto retroattivo potrà rendere valida e tempestiva anche una
proposizione a mezzo notifica nulla.
Dunque, in considerazione della strumentalità della notifica rispetto
alla proposizione del ricorso, una sanatoria della nullità derivante
dalla costituzione in giudizio del resistente scongiurerà – quale
effetto riflesso – l’inammissibilità.
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8) I TERMINI
I termini sono normalmente stabiliti dalla legge (art. 152 c.p.c.) e
possono essere fissati dal giudice solo se la legge lo prevede.
I termini vanno distinti in:
 dilatori (indicano il tempo che deve trascorrere prima che un
certo atto possa essere compiuto. Ad es., i 90 gg. da far
trascorrere dopo l’istanza di rimborso perché si formi il
silenzio-rifiuto);
 acceleratori. Si tratta di termini finali, entro i quali un atto
processuale deve essere compiuto. Si distinguono
ulteriormente in perentori e ordinatori).
I termini stabiliti dalla legge sono normalmente ordinatori (cioè la
loro inosservanza non produce decadenza dalla facoltà di compiere
l’atto in ritardo), salvo il caso che non sia invece espressamente
prevista la natura perentoria (con la conseguenza la loro scadenza
comporta l’impossibilità di compiere validamente l’atto).
Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale ma non
quello finale (salvo il caso in cui la legge non prescriva che il
termine, normalmente a ritroso, non vada computato in “giorni
liberi”).
I giorni festivi si computano nel termine, ma quando l’ultimo giorno
cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno seguente non festivo (art. 155 c.p.c.).
La proroga al primo giorno non festivo opera nei termini a
decorrenza successiva (ad es. termine per l’appello) mentre non
opera per i termini “a ritroso” (ad es. termini per deposito
documenti e memorie di cui all’art. 32 del D.Lgs. 546/92).
I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
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9) REMISSIONE IN TERMINI
L’art. 153, c.p.c., 2° comma, stabilisce che <<La parte che dimostra di
essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere
al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma
dell'articolo 294, secondo e terzo comma>>.
Si tratta di un principio generale, che attenua la improrogabilità dei
termini perentori in funzione di una maggior tutela del diritto di
difesa, e riguarda tutti i termini processuali.
Nel processo tributario è applicabile al termine di proposizione del
ricorso o ai termini delle impugnazioni.
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