Il processo si articola in una serie di atti che gli appartengono al
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Il processo si articola in una serie di atti che gli appartengono al
1) GLI ATTI PROCESSUALI Il processo si articola in una serie di atti che gli appartengono al processo e su di esso incidono, svolgendo un ruolo dinamico e producendo un effetto predeterminato dalla legge. Gli atti processuali, quali gli atti delle parti, i provvedimenti del giudice ed i verbali di causa debbono essere redatti in lingua italiana. L’obbligo della lingua italiana è prescritto per gli atti processuali in senso stretto, non anche per i documenti prodotti in giudizio che possono anche avere espressione straniera, salvo che non venga richiesta la loro traduzione. Ai sensi dell’art. 121 c.p.c. (<<Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo>>), per gli atti del processo non vi è una precisa prescrizione riguardo alla forma che, di conseguenza, è libera (purché la forma sia idonea a far conseguire all’atto lo scopo riservatogli dalla legge e farlo pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario). La norma generale che pone i requisiti essenziali degli atti di parte di maggior rilievo è l’art. 125 c.p.c., il quale prescrive la sottoscrizione (della parte o del suo difensore), che consenta di attribuire l’atto al suo autore. Il difetto di sottoscrizione può comportare l’inesistenza dell’atto. 1 2) I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE Ai sensi dell’art. 131 c.p.c., <<La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto>>. 2.1) I provvedimenti collegiali I provvedimenti collegiali hanno forma di sentenza o di ordinanza. In particolare: a) sentenza Il collegio si pronuncia con sentenza in tutti i casi in cui definisce il giudizio (decidendo nel merito o dichiarando l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del giudizio). Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 546/92, <<La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana>>. Inoltre, la sentenza deve contenere: l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; la concisa esposizione dello svolgimento del processo; le richieste delle parti; la motivazione succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; il dispositivo. L’obbligo di motivazione (ribadito dall’art. 111 Cost.) costituisce garanzia di serietà e ponderazione della decisione ed è strumento di riscontro delle ragioni giustificatrici della decisione; la sua mancanza, contraddittorietà o insufficienza costituisce motivo di impugnazione. L’art. 37 dell’art. 36 del D.Lgs. 546/92 dispone poi che <<[1] La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data. [2] Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma>>. Le sentenze tributarie non sono soggette a registrazione. 2 b) Ordinanza Ai sensi dell’art. 279 c.p.c. <<Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa>>. Il collegio pronuncia ordinanza in tutti i casi in cui non definisce il giudizio (quando dispone la sospensione cautelare dell’atto impugnato, la sospensione o l’interruzione del processo, l’assunzione di mezzi di prova). A norma dell’art. 134 c.p.c. l’ordinanza è succintamente motivata. L’ordinanza è normalmente revocabile, anche su sollecitazione delle parti, dal giudice che l’ha pronunciata. Quanto alla possibilità di impugnazione dell’ordinanza, l’art. 279 c.p.c. (4° comma) prevede che: <<[4] I provvedimenti del Collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso Collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del Collegio sono sempre immediatamente esecutive>>. 3 2.2) I provvedimenti presidenziali I decreti sono provvedimenti del Presidente assunti per regolare lo svolgimento del processo. c) Decreto Come per le ordinanze, anche per i decreti il D.Lgs. 546/92 non prevede alcunché, di conseguenza si deve fare riferimento all’art. 135 c.p.c., il quale prevede che: <<[1] Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte. [2] Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo. [3] Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso. [4] Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente>>. Il presidente della commissione pronuncia decreto quando: Assegna il ricorso ad una sezione; Riunisce dinanzi ad una medesima sezione ricorsi pendenti dinanti a sezioni diverse; Fissa l’udienza di trattazione della istanza di sospensione; Fissa la trattazione della controversia e nomina il relatore; dispone la riunione dei ricorsi; dispone la riunione del processo dopo l’interruzione; Dichiara l’inammissibilità manifesta sospensione e l’estinzione del processo. del ricorso, la Contro il decreto e i provvedimenti presidenziali è ammesso reclamo al collegio, che deve essere notificato alle altre parti entro 30 giorni e depositato in segreteria nei successivi 15 giorni. Le altre parti possono depositare memorie entro 15 giorni dalla notifica. La commissione decide sul reclamo in camera di consiglio, pronunciano sentenza (se definisce il giudizio) oppure ordinanza (se il giudizio prosegue). 4 3) LE COMUNICAZIONI La comunicazione è il mezzo usato dalla segreteria della commissione tributaria per dare notizia alle parti della data fissata per l’udienza e di fatti processuali avvenuti senza la loro presenza. Con la comunicazione si dà notizia del contenuto di un atto nei suoi elementi essenziali, senza portarlo a conoscenza delle parti nella sua forma integrale. Ormai le comunicazioni sono normalmente eseguite mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. 5 4) LE NOTIFICAZIONI Le notificazioni sono effettuate per il tramite dell’ufficiale giudiziario, del messo comunale, del messo speciale. Con la notificazione si porta a conoscenza del destinatario un atto conforme all’originale. Si distingue sia dalla comunicazione (con la quale si dà notizia del contenuto di un atto nei suoi elementi essenziali) sia dalla pubblicazione (destinata alla generalità dei cittadini, e non a singoli soggetti). Modalità di notifica: l’art. 16 del D.Lgs. 546/92 richiama (al 2° comma), in tema di notificazioni, l’art. 137 e ss. del c.p.c. sicché nel processo tributario la notifica può essere eseguita a mezzo ufficiale giudiziario (il quale vi provvede a mano, a mezzo posta, oppure a mezzo posta elettronica); inoltre, la notifica può essere eseguita personalmente a mezzo posta con spedizione del plico aperto senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (art. 16 del D.Lgs. 546/92, 3° comma). Il plico aperto senza busta serve a conferire certezza sull’identità dell’atto; infine, la notifica può essere eseguita personalmente con consegna diretta a mani dell’impiegato addetto allo sportello dell’ente impositore che ne rilascia ricevuta (art. 16 del D.Lgs. 546/92, 3° comma); solo le agenzie fiscali e gli enti locali, possono provvedere alle notifiche a mezzo messi comunali o messi speciali autorizzati dall’amministrazione finanziaria (art. 16 del D.Lgs. 546/92, 4° comma). Ove la notificazione sia effettuata con spedizione a mezzo raccomandata a.r. in plico aperto senza busta, oppure con consegna diretta all’ente impositore, il ricorrente deve attestare la conformità all’originale. 6 5) IL LUOGO DELLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI L’art. 17 del D.Lgs. 546/92 regola in modo specifico il luogo delle notificazioni (di conseguenza non si applicano le regole del c.p.c.). In particolare: Le comunicazioni e notificazioni possono essere sempre fatte a mani proprie della parte (deroga a art. 170 c.p.c.); Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto (o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte) all'atto della sua costituzione in giudizio. E’ onere della parte interessata quello di comunicare ogni variazione di domicilio eletto alla segreteria della commessione ed alle altre parti. Le variazioni del domicilio (o della residenza o della sede) hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione; L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo; Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. La segreteria non ha alcun obbligo di effettuare ricerche ed accertamenti. Allo stesso modo, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della commissione. 7 6) LA DATA DELLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI Art. 16, 5° C., d.Lgs. 546/92: <<Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto>>. Per il notificante, dunque, l’atto si intende notificato nel momento in cui viene consegnato all’ufficio postale o affidato all’ufficiale giudiziario. Per il destinatario, invece, la notificazione avviene con il ricevimento dell’atto: se si tratta di un atto impugnabile, è dalla data di ricevimento che decorre il termine per impugnare. 8 7) LE INVALIDITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI L’art. 156 c.p.c. enuncia tre regole fondamentali in tema di nullità, che: può essere pronunciata nei casi espressamente previsti dalla legge; può essere pronunciata dal giudice anche in difetto di espressa comminatoria, ma quando l’atto manchi dei requisiti formali necessari al raggiungimento del suo scopo; non può mai essere dichiarata la nullità di un atto che abbia comunque raggiunto il proprio scopo. Il raggiungimento dello scopo, che coincide con la funzione attribuita all’atto nel processo, si risolve nella certezza che siano state raggiunte le finalità che la norma processuale ha voluto assegnare a quell’atto, e tale certezza supera qualsiasi valutazione astratta di idoneità. 7.1) Le sanatorie dei vizi di notifica Nel caso (di maggior rilievo nel processo tributario) che la nullità riguardi la notifica del ricorso introduttivo, una sua sanatoria con effetto retroattivo potrà rendere valida e tempestiva anche una proposizione a mezzo notifica nulla. Dunque, in considerazione della strumentalità della notifica rispetto alla proposizione del ricorso, una sanatoria della nullità derivante dalla costituzione in giudizio del resistente scongiurerà – quale effetto riflesso – l’inammissibilità. 9 8) I TERMINI I termini sono normalmente stabiliti dalla legge (art. 152 c.p.c.) e possono essere fissati dal giudice solo se la legge lo prevede. I termini vanno distinti in: dilatori (indicano il tempo che deve trascorrere prima che un certo atto possa essere compiuto. Ad es., i 90 gg. da far trascorrere dopo l’istanza di rimborso perché si formi il silenzio-rifiuto); acceleratori. Si tratta di termini finali, entro i quali un atto processuale deve essere compiuto. Si distinguono ulteriormente in perentori e ordinatori). I termini stabiliti dalla legge sono normalmente ordinatori (cioè la loro inosservanza non produce decadenza dalla facoltà di compiere l’atto in ritardo), salvo il caso che non sia invece espressamente prevista la natura perentoria (con la conseguenza la loro scadenza comporta l’impossibilità di compiere validamente l’atto). Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale ma non quello finale (salvo il caso in cui la legge non prescriva che il termine, normalmente a ritroso, non vada computato in “giorni liberi”). I giorni festivi si computano nel termine, ma quando l’ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo (art. 155 c.p.c.). La proroga al primo giorno non festivo opera nei termini a decorrenza successiva (ad es. termine per l’appello) mentre non opera per i termini “a ritroso” (ad es. termini per deposito documenti e memorie di cui all’art. 32 del D.Lgs. 546/92). I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno. 10 9) REMISSIONE IN TERMINI L’art. 153, c.p.c., 2° comma, stabilisce che <<La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma>>. Si tratta di un principio generale, che attenua la improrogabilità dei termini perentori in funzione di una maggior tutela del diritto di difesa, e riguarda tutti i termini processuali. Nel processo tributario è applicabile al termine di proposizione del ricorso o ai termini delle impugnazioni. 11