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Bollettino
Settimanale
Anno XIX - n. 9
Pubblicato sul sito www.agcm.it
il 23 marzo 2009
SOMMARIO
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
5
A383 - MERCATO DEL CARTONGESSO
Provvedimento n. 19596
5
A403 - LEGA CALCIO/CHIEVO VERONA
Provvedimento n. 19600
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
12
13
C9916 - MONRADIO/RAMO DI AZIENDA DI TARGET ITALIA
Provvedimento n. 19609
13
C9958 - LIDL ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI PEGA COSTRUZIONI
Provvedimento n. 19610
17
C9960 - 4 FLY/LIVINGSTON
Provvedimento n. 19611
20
C9963 - DEDAGROUP/SINTECOP
Provvedimento n. 19612
24
C9964 - UNILEVER OVERSEAS HOLDINGS-CONOPCO/TIGI
Provvedimento n. 19613
27
C9965 - SABERASU JAPAN INVESTMENTS II/HD EUROPE HOLDINGS
Provvedimento n. 19614
30
C9966 - BILLA AKTIENGESELLSCHAFT/4 ESERCIZI COMMERCIALI
Provvedimento n. 19615
34
C9967 - SHELL ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI NEW ENERGY CENTER
Provvedimento n. 19616
37
C9968 - AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI G.I.A.P.
Provvedimento n. 19617
INDAGINI CONOSCITIVE
40
43
IC34 - INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE IL SETTORE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
Provvedimento n. 19435
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS504 – GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI
PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA
43
45
45
47
PB279 - CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Provvedimento n. 19601
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
47
52
PS135 - TIM-OFFERTA "PRO SENZA CONFINI EUROPA"
Provvedimento n. 19567
52
PS1325 - ZENG-LOGHI E SUONERIE
Provvedimento n. 19572
62
PS1451 - ZED-SMS NON RICHIESTI
Provvedimento n. 19573
83
PS1469 - SUONERIE.IT-SUONERIE PER CELLULARI
Provvedimento n. 19574
114
PS1551 - DADA-LOGHI E SUONERIE
Provvedimento n. 19576
137
PS2 - VODAFONE-VINCI 100 SLK IN 100 GIORNI
Provvedimento n. 19602
171
PS623 - CENTRO ITALIANO STUDI - DIPLOMA DI LAUREA DOCTORATE
Provvedimento n. 19604
181
PS2462 - D'ADDARIO-VENDITA AUTO USATE SU INTERNET
Provvedimento n. 19606
191
PS3028 - FASTWEB-MANCATA INDICAZIONE CANONE
Provvedimento n. 19608
194
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
A383 - MERCATO DEL CARTONGESSO
Provvedimento n. 19596
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
VISTI gli articoli 81 e 82 del Trattato CE;
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;
VISTA la denuncia pervenuta in data 11 maggio 2007 e le sue successive integrazioni;
VISTA la documentazione in proprio possesso;
CONSIDERATO quanto segue:
I. PREMESSA
1. In data 11 maggio 2007 è pervenuta una denuncia, successivamente integrata da ultimo in data
13 febbraio 2009, avente ad oggetto presunti comportamenti anticoncorrenziali nel mercato
italiano della produzione di lastre di gesso rivestito o cartongesso. In particolare, tali
comportamenti avrebbero assunto la forma di un abuso di posizione dominante di tipo escludente,
posto in essere dalla società Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. (già Bpb Italia S.p.A.) ai danni del
denunciante e volto, in ultima analisi, ad impedire o quantomeno fortemente ostacolare l’accesso
di quest’ultimo al mercato italiano del cartongesso.
II. LA PARTE
2. Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. è una società attiva nella fabbricazione di prodotti a base di gesso
e di altri prodotti per l’edilizia, in particolare destinati alla costruzione di abitazioni ed edifici
commerciali nonché alla loro ristrutturazione e al loro rinnovo. I prodotti commercializzati
riguardano le lastre di gesso rivestito e le soluzioni per l’edilizia, con particolare riferimento a
pareti divisorie per partizioni interne, controsoffitti (anche ispezionabili), contropareti, intonaci per
interni e per esterni.
Nel corso del 2007, Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. ha conseguito un fatturato complessivo di circa
150 milioni di euro.
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3. Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. appartiene al gruppo Saint-Gobain attivo, a livello internazionale,
in diversi settori. In particolare, le attività del gruppo interessano le seguenti macro-aree: vetro
piano di base e sue trasformazioni (anche per l’edilizia e l’arredamento); vetro cavo per bevande e
alimenti; materiali da costruzione, tra cui anche gesso e pannelli in cartongesso; rivendita di
materiali per l’edilizia in genere; materiali ad alte prestazioni (ceramiche e plastiche industriali,
tessuti di velo di vetro, prodotti abrasivi).
III. VALUTAZIONI
i) Il mercato rilevante del prodotto
4. Il mercato di riferimento è quello relativo all’attività di produzione di lastre di gesso rivestito o
cartongesso.
5. Con il termine cartongesso si indicano pannelli (o lastre), di vario spessore, di gesso rivestito,
costituiti da un corpo centrale in gesso reidratato e da un’armatura esterna sotto forma di fogli di
cartone, cartoncino o altro materiale.
Il cartongesso è un materiale da costruzione e per l’edilizia, prefabbricato, impiegato in prevalenza
come rivestimento murale all’interno di edifici (ad esempio per formare pareti divisorie e divisioni
tra locali o per rivestire tetto e soffitto). La domanda proviene da imprese edilizie ma anche
direttamente dal consumatore finale, in quanto le particolari facilità e velocità d’installazione
rendono il prodotto adatto pure ad impieghi di tipo fai-da-te.
Una serie di fattori (versatilità d’utilizzo, costi ridotti, stabilità fisica, durata nel tempo, resistenza
al fuoco, assorbimento e isolamento termico e acustico) sono alla base della recente significativa
crescita del mercato, a livello mondiale, europeo e anche italiano. I medesimi fattori tendono a
restringere notevolmente il campo delle alternative disponibili, evidenziando così la mancanza di
stretti sostituti del cartongesso nel settore delle costruzioni e una domanda essenzialmente poco
elastica.
6. La principale materia prima utilizzata per la produzione di cartongesso è il gesso, che
sostanzialmente può essere di due tipi: gesso naturale, estratto nelle miniere presenti sul territorio,
e gesso chimico (o sintetico), prodotto invece mediante la desolforazione dei fumi delle centrali
termiche a carbone.
Le altre materie prime impiegate nel processo produttivo sono l’acqua (che si impasta col gesso),
gli additivi chimici (per regolare il tempo di presa e per dare coesione all’impasto), la fibra di vetro
(per aumentare la resistenza meccanica e al fuoco), la carta o il cartoncino (per il rivestimento
esterno delle lastre).
7. Più in particolare, il gesso può provenire dallo sfruttamento di formazioni geologiche presenti in
natura. Dei giacimenti naturali, peraltro distribuiti in maniera non uniforme sul territorio sotto il
profilo sia della quantità che della qualità, è talvolta difficile -se non impossibile- la coltivazione a
causa delle caratteristiche morfologiche dei terreni nonché della frequente necessità di ricorrere,
per ragioni ambientali, a coltivazioni in sotterraneo, meno impattanti sul territorio ma più costose
rispetto a quelle a cielo aperto.
Il gesso chimico o sintetico deriva, invece, principalmente dai processi di desolforazione nelle
centrali termiche a carbone come residuo di ciclo produttivo. Tuttavia, allo stato attuale nel
contesto italiano, gli ingenti quantitativi di minerale necessari per la fabbricazione di cartongesso
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(circa 300-400mila tonnellate annue per un impianto di medie dimensioni) non possono derivare
dalle centrali termiche, in quanto le imprese ivi attive non sono in grado di assicurare flussi
costanti di fornitura del residuo in questione.
8. Gesso ed acqua, opportunamente miscelati, vanno a costituire la pasta che, estrusa tra due fogli
di cartone, forma la lastra di gesso rivestito. Additivi diversi vengono aggiunti per dare al prodotto,
in funzione dell’utilizzo cui è destinato, particolari caratteristiche (ad esempio, gli idrorepellenti
rendono le lastre maggiormente resistenti all’acqua, mentre fibra di vetro e vermiculite
determinano una maggiore resistenza al fuoco).
Il processo di fabbricazione del cartongesso si svolge attraverso un ciclo produttivo continuo, con
la necessità di una disponibilità ininterrotta del minerale gessoso.
9. Di conseguenza, un adeguato approvvigionamento di gesso, in termini sia quantitativi che
qualitativi, è un elemento che riveste particolare importanza nel mercato.
Di fatto, l’opzione economicamente più conveniente per un’impresa del settore è quella di
possedere (o acquistare) le unità estrattive, poste le difficoltà di approvvigionamento alternativo
della principale materia prima. Il ricorso al mercato a monte è difatti sostanzialmente poco
praticabile, alla luce del fatto che ogni impresa concorrente utilizza in proprio il gesso estratto
dalle cave di proprietà e l’importazione si presenta svantaggiosa sotto il profilo dei costi. A riprova
di ciò, tutti gli operatori attivi nella produzione di cartongesso presentano una struttura
verticalmente integrata.
10. Peraltro, secondo le informazioni disponibili, l’incidenza dei costi di trasporto è tale da
imporre una stretta vicinanza spaziale tra la miniera dove si estrae e gli stabilimenti dove si lavora
la materia prima. Nel dettaglio, in termini di distanza sostenibile, si tratta di un raggio massimo di
circa 40 km.
Tale circostanza trova d’altra parte conferma empirica nell’integrazione verticale che
contraddistingue la struttura della produzione di cartongesso negli impianti in funzione, i quali
prevedono la presenza di cave direttamente annesse o attigue o comunque situate nelle immediate
vicinanze.
ii) Il mercato rilevante geografico
11. In prima analisi, e allo stato degli atti, il mercato del cartongesso sembra potersi ritenere di
dimensione nazionale, peraltro coerentemente con i più recenti pronunciamenti comunitari1.
Difatti, nonostante sia in linea di principio possibile servire un Paese attraverso importazioni, i non
trascurabili costi di trasporto sembrano favorire la presenza di impianti di produzione nelle
vicinanze degli sbocchi commerciali (in un raggio di circa 500-600 km), rendendo in questo caso
economicamente non praticabile -per lo meno su vasta scala e nel lungo periodo- l’opzione
dell’import.
12. Tali considerazioni sembrano d’altra parte trovare conferma nella circostanza che i maggiori
produttori europei risultano allo stato presenti nella larga parte dei mercati nazionali attraverso
propri impianti e stabilimenti.
1 Decisione della Commissione 89/22/CEE (IV/31.900) Bpb Industries plc del 5 dicembre 1988, relativa ad un caso di
abuso di posizione dominante nei mercati del Regno Unito e dell’Irlanda, e decisione della Commissione COMP/E1/37.152 Plasterboard del 27 novembre 2002, relativa ad un caso di intesa nei mercati di Francia, Germania, Regno Unito e
Benelux.
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Nel caso specifico dell’Italia, la localizzazione (nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Molise e
Toscana) dei quattro impianti per la produzione di cartongesso è tale da supportare una definizione
nazionale del relativo mercato (da tali regioni, e considerando il predetto raggio distributivo di
500-600km, è infatti possibile, almeno teoricamente, coprire l’intero territorio nazionale).
13. In conclusione, allo stato attuale, il mercato rilevante viene qui inteso come il mercato, di
dimensioni nazionali, della produzione di lastre di gesso rivestito o cartongesso.
Nel caso di specie, ad ogni modo, considerata la specifica localizzazione geografica in cui si
inseriscono le condotte supposte abusive, il mercato rilevante può anche essere riferito ad una
parte sostanziale del territorio nazionale, in particolare l’area del Nord Italia, e ad una parte dei
confinanti territori d’Oltralpe.
iii) Altre caratteristiche del mercato
14. Il mercato del cartongesso risulta caratterizzato dalla presenza di rilevanti barriere all’entrata di
nuovi operatori, in ragione dei significativi costi di investimento che sono necessari per avviare
l’attività produttiva, in particolare per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento di cave e
miniere di gesso nelle immediate vicinanze degli impianti.
Il mercato è di conseguenza poco contendibile, atteso anche che, negli ultimi tempi, non si sono
registrati ingressi di rilievo di nuovi soggetti concorrenti. D’altra parte, la stessa attività
preparatoria di eventuali entranti potrebbe essere facilmente monitorata e riconosciuta dagli
operatori già presenti, in considerazione della necessità di disporre di una cava di gesso nel
territorio e delle conseguenti azioni che occorre porre in essere per raggiungere lo scopo.
15. Il mercato italiano del cartongesso appare inoltre fortemente concentrato, in ragione della
presenza di tre soli operatori con una struttura tale per cui, allo stato degli atti, al primo di essi
(Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A.) è riconducibile poco più della metà delle vendite complessive,
mentre gli altri due (i gruppi Knauf e Lafarge) si ripartiscono la frazione residua in parti quasi
uguali.
Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. risulta essere anche il primo produttore mondiale ed europeo di
gesso rivestito. Inoltre, i tre operatori nazionali risultano i principali produttori mondiali di
cartongesso e coprono la quasi totalità delle vendite nel mercato non soltanto italiano ma anche
europeo.
16. Secondo le informazioni disponibili, i tre suddetti operatori possiedono al momento quattro
impianti per la produzione di cartongesso, tutti ubicati nelle zone centro-meridionali del Paese, e le
relative cave sono o direttamente annesse o comunque situate nelle immediate vicinanze.
In particolare, Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. gestisce due stabilimenti, uno in Emilia Romagna e
l’altro in Molise, con un totale di tre giacimenti destinati alla produzione di cartongesso; gli
impianti dei gruppi Knauf e Lafarge sono invece situati, rispettivamente, in Toscana (con una cava
più un’altra di riserva) e in Abruzzo (con tre cave).
La zona del Nord Italia è invece attualmente sprovvista di stabilimenti per la fabbricazione di
gesso rivestito.
17. Secondo il segnalante, vi sarebbe uno scarso incentivo per gli oligopolisti attuali a ricercare, ed
attuare, politiche volte al contenimento dei costi. Peraltro, lo stesso segnalante individua la
principale determinante del sentiero di evoluzione dei prezzi nell’operare di un meccanismo di tipo
leader-follower nell’attuale contesto oligopolistico.
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iv) La posizione di dominanza e i comportamenti denunciati supposti abusivi
18. La posizione di dominanza detenuta da Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. all’interno del mercato
italiano del cartongesso deriva da una serie di elementi.
Innanzitutto, vale sottolineare come poco più della metà delle vendite siano riconducibili alla
suddetta società e come tale dato sia piuttosto stabile nel tempo. Lo stesso grado di utilizzo della
capacità produttiva degli impianti, inoltre, appare sottodimensionato in relazione all’effettivo
volume di vendite di cartongesso realizzate in Italia.
19. In aggiunta a ciò, si è già evidenziata l’importanza che riveste, nel ciclo produttivo del
cartongesso, la possibilità di una disponibilità continua di materiale gessoso dotato, peraltro, di
determinate caratteristiche quali-quantitative. Tale fattore, se per un verso costituisce una rilevante
barriera all’entrata di nuovi operatori, per l’altro rafforza la posizione di un operatore, quale SaintGobain Ppc Italia S.p.A., dotato di consistenti risorse in termini di miniere e giacimenti sparsi per
il territorio italiano. In particolare, infatti, Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. risulta titolato allo
sfruttamento, nel complesso, di più di dieci cave a fronte, come riferimento, delle due-tre unità
appannaggio dei gruppi Knauf e Lafarge, peraltro entrambi concentrati in ristrette aree del
territorio nazionale.
20. Come ulteriore elemento, infine, vale evidenziare la forte rilevanza assunta nel mercato del
cartongesso dal gruppo Saint-Gobain, attraverso società estere del gruppo, non solo nel contesto
italiano, bensì anche a livello europeo e finanche mondiale.
Per di più, lo stesso gruppo Saint-Gobain è un operatore multinazionale con una rilevante
presenza, inter alia, in tutto il settore dei materiali e soluzioni per l’edilizia e le costruzioni, settore
cui appartiene il comparto del cartongesso qui in esame.
21. In un contesto siffatto, dalle informazioni agli atti è possibile ipotizzare una condotta abusiva,
posta in essere dalla società Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. e con finalità e/o effetto escludente nei
confronti del denunciante, nel mercato italiano del cartongesso.
In particolare, tale condotta avrebbe assunto la forma di un artificioso innalzamento dei costi del
potenziale concorrente (raising rival’s costs), eventualmente anche attraverso il (ripetuto) ricorso
indiretto a procedure giudiziarie a tutela di diritti, con ciò precludendo l’accesso ad un input
essenziale per la produzione di cartongesso (la materia prima gesso) e quindi, in ultima analisi,
impedendo -o quantomeno fortemente ostacolando e così ritardando- l’ingresso nel mercato di un
nuovo soggetto concorrente.
22. Va infatti osservato come, tra i diversi elementi rilevanti, l’accesso a depositi di minerale dalle
opportune caratteristiche quali-quantitative rappresenti, allo stato degli atti, una condizione
necessaria ed ineludibile per un nuovo operatore: in sua assenza, la capacità di soddisfare gli altri
requisiti non è comunque sufficiente a consentirne l’attività.
Di conseguenza, un’eventuale strategia escludente adottata dall’operatore in posizione dominante
può incentrarsi proprio sul controllo della materia prima gesso.
23. Il soggetto denunciante ha individuato in particolare i giacimenti minerari della zona del
Monferrato nel Piemonte sud-orientale, storicamente una delle aree più interessanti per la
coltivazione e l’estrazione del gesso, ivi presente in quantità e in buone qualità, anche nel raffronto
con il resto del territorio italiano.
Il segnalante ha incontrato notevoli difficoltà nel dare concreta attuazione alla strategia consistente
nello stabilire, nelle vicinanze, un impianto per la produzione di cartongesso che gli consentisse
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l’inizio dell’operatività nel mercato italiano. Lo stesso segnalante riconduce tali circostanze
all’agire del principale operatore del mercato (Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A.), il quale,
direttamente o indirettamente, avrebbe posto in essere pratiche escludenti.
24. In particolare, gli episodi segnalati fanno riferimento all’intromissione di Saint-Gobain Ppc
Italia S.p.A. in una trattativa già avviata dal denunciante per l’acquisizione di una cava di gesso e
di alcuni terreni ad essa limitrofi situati nel comune di Calliano (provincia di Asti). L’accordo
alfine raggiunto da Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. consta dell’atto di compravendita relativo alla
cava e di due contratti preliminari. In base alle informazioni agli atti, il secondo di tali contratti
preliminari fa riferimento a terreni di proprietà non del venditore, bensì di coltivatori agricoli già
in trattativa con il segnalante o del segnalante stesso che il venditore avrebbe dovuto acquistare.
Con riferimento ad alcuni terreni, peraltro, Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. avrebbe agito, per il
tramite del venditore, affinché i proprietari in fase avanzata di trattativa con il denunciante si
rendessero inadempienti.
25. Inoltre, con specifico riferimento ad un giacimento di minerale gessoso presente nel comune di
Moncalvo (provincia di Asti), nella trattativa avviata dal segnalante si è successivamente inserita
Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A., facendo sì che la trattativa in questione si chiudesse a favore del
denunciante ma in ritardo e su una base economica notevolmente superiore a quanto
originariamente offerto dal medesimo.
26. In definitiva, alla luce delle informazioni allo stato disponibili, è possibile intravedere, nei
comportamenti di Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. così come denunciati dal segnalante, un disegno
complessivo volto, in ultima analisi, ad impedire o quantomeno fortemente ostacolare l’entrata nel
mercato di quest’ultimo quale nuovo player. Le azioni intraprese, direttamente e indirettamente, da
Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. avrebbero pertanto effetti anticompetitivi, nella misura in cui
impediscono ad un potenziale entrante l’accesso ad un input essenziale.
27. Le condotte sopra richiamate, laddove confermate, rivelerebbero l’esistenza di un’alterazione
delle dinamiche competitive nel mercato italiano del cartongesso, e potrebbero costituire un abuso
di posizione dominante di tipo escludente finalizzato ad evitare un corretto confronto
concorrenziale.
La fattispecie in esame, dunque, in quanto riguardante comportamenti posti in essere da
un’impresa in posizione dominante e volti a limitare l’accesso al mercato della produzione di
cartongesso, in particolare mediante la frapposizione di ostacoli all’acquisizione di materia prima,
è suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90.
28. I comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio
intracomunitario e, pertanto, appaiono integrare gli estremi per un’infrazione all’articolo 82 del
Trattato CE. Secondo la Commissione europea2, il concetto di pregiudizio al commercio
intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza, diretta o indiretta, reale o
potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.
Al riguardo, vale considerare che l’ipotizzato abuso di posizione dominante di natura escludente è
idoneo a precludere l’accesso al mercato nazionale. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del
2 Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati
membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.
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presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri,
può essere valutata anche ai sensi dell’articolo 82 del Trattato CE.
RITENUTO, pertanto, che quanto sopra descritto è suscettibile di configurare un’ipotesi di abuso
di posizione dominante da parte di Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. (già Bpb Italia S.p.A.) nel
mercato italiano della produzione di cartongesso, in violazione dell’articolo 3 della legge n. 287/90
o dell’articolo 82 del Trattato CE;
DELIBERA
a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società
Saint-Gobain Ppc Italia S.p.A. (già Bpb Italia S.p.A.) per accertare l’esistenza di una violazione
dell’articolo 3 della stessa legge n. 287/90 o dell’articolo 82 del Trattato CE;
b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente
provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa
delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla
Direzione “Industria e Servizi” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità
almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Oliva;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Industria e
Servizi” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti
della Parte o da persone da essa delegate;
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2010.
Il presente provvedimento verrà notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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A403 - LEGA CALCIO/CHIEVO VERONA
Provvedimento n. 19600
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTI gli articoli 81 e 82 del Trattato CE;
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;
VISTA la delibera adottata in data 10 aprile 2008, ai sensi dell’art. 14 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, nei confronti della Lega Nazionale Professionisti per accertare eventuali violazioni dell’ art.
81 e/o 82 del Trattato CE e nella quale è stato fissato al 15 aprile 2009 il termine di chiusura del
procedimento;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATA la complessità degli elementi da valutare e, al tempo stesso, la necessità di
procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori;
RITENUTO, pertanto, necessario, allo scopo di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e la
più ampia applicazione al principio del contraddittorio, procedere al differimento del termine di
conclusione del procedimento;
DELIBERA
di prorogare al 1° ottobre 2009 il termine per la chiusura del procedimento.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
C9916 - MONRADIO/RAMO DI AZIENDA DI TARGET ITALIA
Provvedimento n. 19609
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società MONRADIO S.r.l., pervenuto in data 15 gennaio 2009;
VISTA la richiesta di parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 2
febbraio 2009 ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
VISTO il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 2 marzo
2009 ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
MONRADIO S.r.l. (di seguito, Monradio) è la società titolare della concessione per l’esercizio
dell’attività radiofonica commerciale a livello nazionale attraverso l’emittente “Radio 101”.
Monradio è interamente controllata dalla società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (di seguito
AME), attiva nei diversi mercati dell’editoria e dell’informazione. Il capitale sociale di AME è
detenuto per il 50,14% dalla società Fininvest Finanziaria d’Investimento S.p.A.
Il fatturato consolidato realizzato da AME nel 2007, quasi interamente in Italia, è stato di circa 2
miliardi di euro mentre nello stesso anno, Monradio ha registrato un fatturato di circa 11,3 milioni
di euro, esclusivamente in Italia.
TARGET ITALIA S.r.l. (di seguito, Target) è una società attiva nella radiodiffusione sonora a
carattere commerciale in ambito locale. Il capitale sociale è interamente detenuto da persone
fisiche.
Target ha registrato nel 2007 un fatturato di circa 115.000 euro, esclusivamente in Italia.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte della società Monradio di un ramo
d’azienda costituito da due impianti di radiodiffusione sonora e da un impianto di collegamento,
nonché dalle relative frequenze di proprietà di Target, con contestuale cessione in permuta di un
ramo d’azienda costituito da un impianto di radiodiffusione sonora appartenente a Monradio e
delle relative frequenze.
Gli impianti di radiodiffusione oggetto di acquisizione da parte di Monradio sono ubicati in: i)
comune di Brindisi, operante sulla frequenza 100,700 Mhz; e ii) comune di Lecce, operante sulla
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
frequenza 100,700 Mhz. L’impianto di collegamento è sito in Matino, provincia di Lecce, operante
sulla frequenza 2.470,00 Mhz.
Contestualmente, Monradio trasferirà a Target la proprietà dell’impianto di radiodiffusione e della
relativa frequenza sito nel Comune di Lecce, Corte Paternello, operante sulla frequenza 99,200
Mhz.
Attraverso l’operazione in esame, Monradio intende implementare e ottimizzare la rete di
diffusione del proprio segnale radiofonico sul territorio nazionale.
III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
L’operazione comunicata, avendo ad oggetto l’acquisizione del controllo di parti di impresa, legate
tra loro da un vincolo di interdipendenza funzionale, si qualifica come concentrazione ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato
superiore a 448 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
I mercati su cui avrà effetto la concentrazione notificata sono:
1. il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico;
2. il mercato delle infrastrutture per la trasmissione via etere del segnale radiofonico.
L’estensione geografica dei mercati rilevanti è nazionale, in considerazione dei diversi regimi
normativi nazionali che disciplinano le attività in questione, della copertura delle infrastrutture di
rete impiegate, nonché, con particolare riferimento al mercato della raccolta pubblicitaria,
dell’insieme degli ascoltatori che possono essere raggiunti in considerazione della natura di
network nazionale della società acquirente.
L’operazione in esame non appare idonea a produrre effetti anticoncorrenziali nei mercati rilevanti.
Ciò in considerazione di alcuni elementi connessi alla posizione detenuta dalle parti, alla struttura
dei mercati interessati dalla concentrazione, nonché alla natura dell’operazione stessa.
In primo luogo, si rileva che Monradio è presente nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo
radiofonico solo a partire dal 2005 con una quota pari a [1-5%]1 nel 2007. L’impianto oggetto di
acquisizione sarà destinato a migliorare la diffusione del segnale radiofonico di Monradio. Target è
attiva nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico esclusivamente a livello locale
e detiene una quota di mercato marginale.
Va altresì rilevato che tale mercato è caratterizzato da un assetto piuttosto concorrenziale, in
considerazione della presenza di numerosi e qualificati soggetti che operano con posizioni di rilevo
nei diversi mercati che compongono la filiera del settore pubblicitario, nonché di un tasso di
crescita sostenuto.
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
In tale mercato sono infatti presenti operatori quali RAI-Sipra S.p.A., che detiene una quota del
13,4% , Elemedia S.p.A. con il 16,2%, Radio Dimensione Suono S.p.A. con una quota dell’8,1% e
RTL 102,500 Hit Radio S.r.l. con una quota pari a 7,5% 2.
All’esito dell’operazione, per quanto riguarda il mercato delle infrastrutture per la trasmissione via
etere del segnale radiofonico, la percentuale di copertura della popolazione nazionale raggiunta da
Monradio resterà pressoché immutata, e pari a circa il 90%, mentre il numero totale degli impianti
e delle relative frequenze di proprietà della società sarà circa 400.
L’operazione in esame non determinerà effetti apprezzabili sul grado di copertura raggiunto da
Monradio, e pertanto non sembra suscettibile di modificare gli assetti concorrenziali del mercato
suddetto.
Alla luce della posizione detenuta dalle parti, della struttura concorrenziale dei mercati interessati,
nonché della natura dell’operazione, la stessa non appare idonea a determinare la costituzione o il
rafforzamento di una posizione dominante nei mercati della raccolta pubblicitaria su mezzo
radiofonico e delle infrastrutture per la trasmissione via etere del segnale radiofonico.
V. IL PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Con atto pervenuto in data 2 marzo 2009, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere
favorevole allo schema di provvedimento dell’Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in
esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la
costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo
sostanziale e durevole la concorrenza.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90,
la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da
eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
2 I dati relativi alle quote di mercato si riferiscono all’anno 2006 e si fondano su dati Nielsen e su dati relativi ai ricavi tratti
dalla Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro dell’Agcom del 15 luglio 2008.
16
BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
C9958 - LIDL ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI PEGA COSTRUZIONI
Provvedimento n. 19610
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione della società LIDL ITALIA S.r.l., pervenuta in data 12 febbraio 2009;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
LIDL ITALIA S.r.l. (di seguito, LIDL) è una società controllata da ERF BETEILIGUNG GmbH,
capofila di un gruppo che in Italia opera nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti
alimentari e non alimentari di largo e generale consumo con una rete di punti vendita della
tipologia discount ad insegna “LIDL”.
Nell’esercizio chiuso nel 2006 il gruppo di cui LIDL fa parte ha realizzato un fatturato
nell’Unione Europea di circa [40-50]1 miliardi di cui circa [1-2] miliardi di euro in Italia.
PEGA COSTRUZIONI S.r.l. (di seguito, PEGA) è una società con sede legale a Bari attiva nel
settore dell’edilizia e delle costruzioni generali, della gestione di supermercati e del commercio al
dettaglio di beni alimentari e non.
Nel 2007 PEGA ha realizzato in Italia un fatturato di circa 647 euro.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame consiste nell’acquisto, da parte di LIDL, di un ramo d’azienda costituito
essenzialmente da un’autorizzazione commerciale per la vendita di generi alimentari e non
(superficie di vendita di 1.000 m2), rilasciata dal Comune di Bari a PEGA mediante
l’accorpamento di quattro licenze attive che l’alienante aveva in precedenza acquisito sul mercato,
nonché dall’avviamento e dagli impianti fissi.
L’operazione è finalizzata all’apertura di un nuovo punto vendita, la cui superficie di vendita
prevista sarà di circa 1.000 m2, che sarà localizzato nel Comune di Molfetta (BA).
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa,
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato
superiore a 448 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Il mercato del prodotto
Il settore interessato dall’operazione comunicata è quello della distribuzione moderna al dettaglio
di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.
All’interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita
(ipermercati, supermercati, superette e discount), che si differenziano in base a caratteristiche
quali: la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza e la
profondità della gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i
prodotti freschi e la disponibilità di parcheggi.
Secondo quanto stabilito dall’Autorità2, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle
varie tipologie di punti vendita ne rende variabili i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano
sostanzialmente limitati alle categorie immediatamente contigue. Ai fini dell’individuazione del
mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di
punto vendita e affiancare ad essa le categorie di punti vendita con le quali sussistono le più forti
relazioni di sostituibilità.
Inoltre, sulla base di quanto rilevato dall’Autorità nel caso Sviluppo Discount/Gestione Discount3,
con riferimento ai punti vendita gestiti secondo la formula del discount, risulta definita un’ampia
catena di forti relazioni di sostituibilità, che va dagli hard discount ai soft discount, fino ad altre
tipologie di punti vendita della distribuzione moderna.
Nel caso in esame, avuto riguardo alla superficie del punto vendita oggetto di acquisizione, il
mercato rilevante è quello dei supermercati composto da tutti i punti vendita della distribuzione
moderna.
Il mercato geografico
Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei
comportamenti di acquisto dei consumatori e dell’importanza da questi attribuita alla prossimità
dei punti vendita. L’esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere
effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita
delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può
essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali. Nel caso in esame, l’ambito geografico di
riferimento del mercato rilevante ai fini della valutazione dell’operazione comunicata è quello
della Provincia di Bari.
2 Cfr. decisione dell’Autorità, C3037-Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS, provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, in Boll.
n. 25/98.
3 Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 8423 del 28 giugno 2000, Sviluppo Discount/Gestione Discount (I397), in Boll. n.
26/00.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
Gli effetti dell’operazione
Nel mercato dei supermercati della provincia di Bari, la quota dell’acquirente LIDL risulta pari a
circa il 2% mentre il nuovo punto vendita che LIDL intende aprire avvalendosi anche del ramo
d’azienda oggetto di acquisizione non realizza ad oggi alcun fatturato.
Il mercato rilevante si caratterizza per la presenza di numerosi e qualificati concorrenti che sono in
grado di esercitare una sufficiente pressione concorrenziale nei confronti di LIDL. In particolare,
nel mercato dei supermercati sono presenti numerosi e qualificati operatori quali SELEX
COMMERCIALE, INTERDIS, GRUPPO AUCHAN con quote di mercato pari, rispettivamente, a
circa il 23%, 13% e 12%4.
Per quanto precede, l’operazione comunicata non altera significativamente le condizioni
concorrenziali nel mercato dei supermercati della provincia di Bari.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato
interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
4 Cfr. dati ACNielsen aggiornati a settembre 2008
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
C9960 - 4 FLY/LIVINGSTON
Provvedimento n. 19611
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione della società 4 FLY S.p.A., pervenuta in data 12 febbraio 2009;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
4 FLY S.p.A. (di seguito, 4FLY) è una società risultante dalla trasformazione della Rutilio Re S.r.l.
in 4FLY, che ha assunto tale denominazione in data 4 febbraio 2009, ed è attiva nelle produzioni
cinematografiche e di video. Tale società è controllata in via esclusiva da una persona fisica.
Nel 2008 Rutilio Re S.r.l. non ha prodotto alcun fatturato.
LIVINGSTON S.p.A. (di seguito, LIVINGSTON) è una società che svolge attività di trasporto
aereo passeggeri, principalmente nel settore dei voli di linea e charter di lungo raggio su
destinazioni leisure.
LIVINGSTON è controllata da I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.p.A., a sua volta controllata dalla
società finanziaria I VIAGGI DEL VENTAGLIO HOLDING S.p.A., cui fanno capo le società del
gruppo I Viaggi del Ventaglio. Contestualmente al perfezionamento della presente operazione
LIVINGSTON ha ceduto alla controllante I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.p.A. la propria quota
rappresentante il 99,62% del capitale sociale di Lauda Air S.r.l., società attiva nel trasporto aereo
passeggeri con voli di linea e charter a lungo raggio1.
Nel 2008 il fatturato in Italia realizzato da LIVINGSTON è stato di circa 288 milioni di euro.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di 4FLY, del 100% del capitale sociale
di LIVINGSTON, privo della partecipazione di controllo in Lauda Air S.r.l. che rimane in capo a
VIAGGI DEL VENTAGLIO S.p.A., acquisendo in tal modo il controllo della società.
Il contratto di acquisizione prevede anche la definizione di rapporti di noleggio degli aeromobili
tra venditore e acquirente per una durata pari a tre anni, al fine di conservare, per un periodo
transitorio, i vincoli commerciali preesistenti, consentendo la continuità delle attività delle parti.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa,
costituisce concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
1 Cfr. Provvedimento n. 11929 relativo al caso C5829 - LIVINGSTON AVIATION GROUP/LAUDA AIR, in Boll. 16-17/03.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall’impresa oggetto di acquisizione è stato
superiore a 45 milioni di euro.
L’accordo commerciale di noleggio degli aeromobili tra venditore e acquirente precedentemente
descritto costituisce una restrizione accessoria all’operazione, in quanto appare funzionale a
mantenere la continuità delle forniture e a permettere l'avvio della nuova entità, avendo una durata
temporale limitata.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
I mercati rilevanti
L'operazione comunicata interessa il settore del trasporto aereo passeggeri. In particolare,
l’impresa oggetto di acquisizione è attiva nel settore del trasporto aereo passeggeri con voli di
linea su rotte intercontinentali, nonché nel settore del trasporto aereo passeggeri effettuato
attraverso voli non previsti dagli orari ufficiali, i cosiddetti voli a domanda (charter).
Sotto il profilo merceologico, occorre distinguere il trasporto aereo di linea da quello con voli
charter.
I mercati del trasporto di linea passeggeri su rotte intercontinentali
Nell’ambito del trasporto di linea passeggeri su rotte intercontinentali, si possono individuare una
serie di mercati del prodotto distinti, definiti sostanzialmente dai singoli collegamenti point-topoint, intesi come “coppie” di città o di aeroporti, che costituiscono il punto di partenza e di arrivo
della rotta, o più precisamente dai rispettivi bacini di utenza (catchment areas), ovvero dai fasci di
rotte che risultano sostituibili dal punto di vista del consumatore2. Questo approccio alla
definizione del mercato rilevante determina una dimensione geografica intrinseca, propria dei
servizi di trasporto, per i quali diventa irrilevante tracciare una linea di demarcazione fra
dimensione geografica e del prodotto.
Il trasporto di linea passeggeri su rotte extra-comunitarie è disciplinato da accordi bilaterali fra
l'Italia e i Paesi di destinazione. Sebbene sia in corso un lento processo di revisione degli accordi
bilaterali, il numero di vettori nazionali che possono operare sulle rotte internazionali è, di norma,
stabilito da tali accordi, al pari dell’individuazione degli aeroporti e delle frequenze dei voli. Gli
accordi spesso prevedono la designazione di un solo vettore per parte, sovente in ragione della
presenza in tali Paesi di una sola compagnia di bandiera3. Tuttavia, una concorrenza sempre più
rilevante può venir esercitata da vettori di Paesi terzi che raggiungono le stesse destinazioni
effettuando il “feederaggio” fra l'Italia e il rispettivo aeroporto hub, il che contribuisce ad
estendere in maniera considerevole il numero di rotte sostituibili da e per destinazioni
intercontinentali.
2 La sostituibilità tra le rotte va valutata caso per caso e dipende da diversi fattori quali la distanza tra il punto di origine e il
punto di destinazione, la distanza tra i diversi aeroporti situati ai due estremi del gruppo di rotte e il numero di voli
disponibile sul medesimo.
3 Cfr. provvedimento n.15666 relativo al caso C7667 - ALITALIA/VOLARE, in Boll. 26/06.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
Nel caso di specie LIVINGSTON è attiva sui collegamenti da/per Roma o Milano verso le
destinazioni di Zanzibar, Kenya, Maldive/Sri Lanka, Brasile, Repubblica Dominicana, Messico,
Cuba, Antigua, Barbados, Giamaica, Colombia e Tailandia.
Il mercato del trasporto charter di passeggeri su rotte internazionali a medio/lungo raggio
Un altro mercato interessato dall’operazione è quello del trasporto aereo charter costituito dal
fascio di tutte le rotte, nazionali e internazionali, a medio raggio, da e per l’Italia. La domanda dei
voli charter è espressa prevalentemente da operatori turistici (tour operator) che operano a livello
nazionale e che richiedono ai vettori aerei un numero minimo di posti relativi a diversi
collegamenti charter. Successivamente, tali posti vengono venduti all'interno di singoli "pacchetti
di viaggio". La diffusione della commercializzazione via internet sta incrementando le possibilità
di acquisto diretto da parte del passeggero dalla compagnia aerea.
Si segnalano elevate differenze tra i voli di linea e quelli charter, sia in termini di prezzi, che nel
grado di flessibilità in termini di spostamento degli orari e dei giorni di partenza.
Il mercato del trasporto aereo charter non presenta particolari barriere all'entrata né di carattere
economico, né di tipo amministrativo; non esistono, infatti, limitazioni al numero di operatori e/o
di voli nei servizi charter tra l'Italia e gli altri Paesi. Difatti, tale tipo di voli non rientra negli
accordi bilaterali che, invece, possono disciplinare i voli di linea con gli Stati extraeuropei.
L'attività charter è soggetta solo a specifica autorizzazione delle competenti autorità.
Nel caso di specie, LIVINGSTON è attiva principalmente su collegamenti con Egitto, Tunisia,
Senegal, Portogallo, Grecia, Spagna, Capo Verde, Israele.
Per quanto attiene a questo mercato, la dimensione geografica dello stesso può essere considerata
nazionale: infatti, la domanda è rappresentata ancora in via prevalente da tour operator che
operano a livello nazionale e richiedono ai vettori aerei posti o voli relativi a diversi collegamenti
charter con partenza dal territorio nazionale4.
Gli effetti dell’operazione
Nei mercati del trasporto aereo passeggeri l’operazione determina la sostituzione di un operatore
con un altro e non ha alcun impatto sulle condizioni concorrenziali nei mercati interessati.
Con riferimento ai mercati del trasporto di linea passeggeri su rotte intercontinentali,
LIVINGSTON, con riferimento ai soli collegamenti diretti, detiene quote che vanno dal [0-10%]5
al [90-100%], in ragione della presenza di altri vettori sulle rotte in oggetto, sulla base anche di
quanto disciplinato dagli accordi bilaterali. In ogni caso, il sistema di feederaggio dall’Italia verso
altri aeroporti hub, rende sostituibili i collegamenti diretti con collegamenti indiretti.
Con riferimento al mercato del trasporto charter di passeggeri su rotte internazionali a
medio/lungo raggio, a LIVINGSTON è riconducibile una quota di mercato inferiore al 20%.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
4 Cfr. C6307 - New Holding for Tourism/Neos, in Boll. 5/04.
5 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
C9963 - DEDAGROUP/SINTECOP
Provvedimento n. 19612
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione della società Dedagroup S.p.A., pervenuta in data 13 febbraio 2009;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Dedagroup S.p.A. (di seguito, Dedagroup), precedentemente denominata Deltadator S.p.A., è una
società principalmente attiva nella fornitura di servizi informatici e, in particolare,
nell’installazione e manutenzione di prodotti hardware e software.
Dedagroup è indirettamente controllata da Lillo S.p.A., società attiva nel settore alimentare, con
punti vendita al dettaglio e sedi distributive sparse su tutto il territorio nazionale. Lillo S.p.A.,
attraverso la controllata Elma S.p.A., opera altresì nel settore immobiliare e nel settore dell’edilizia
abitativa.
Nel 2007, Lillo S.p.A. ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato consolidato di circa 457,8
milioni di euro.
Sintecop S.p.A. (di seguito, Sintecop) è una società attiva nella progettazione, sviluppo e
commercializzazione di software gestionale per la pubblica amministrazione e le piccole e medie
imprese.
Il capitale sociale di Sintecop è detenuto da persone fisiche (di seguito, i promettenti venditori).
Nel 2007, Sintecop ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato di circa 4,8 milioni di euro.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di Dedagroup del 100% del capitale
sociale di Sintecop dai promettenti venditori.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa,
costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui
all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato
superiore a 448 milioni di euro.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Il mercato rilevante
Il settore interessato dall’operazione in esame è quello dei servizi di c.d. Information Technology
(IT), il quale, in conformità con la giurisprudenza comunitaria1 e nazionale2, comprende sette
categorie di servizi: 1) IT management; 2) business management; 3) sviluppo e integrazione di
software; 4) consulenza; 5) manutenzione software; 6) manutenzione hardware; 7) istruzione e
addestramento. Tali segmenti, a loro volta, sono ulteriormente segmentabili in gruppi di servizi.
L’operazione concerne, in particolare, l’offerta di servizi di sviluppo e integrazione di software e
l’offerta di servizi di consulenza, in cui sono attive sia l’impresa oggetto di acquisizione sia
l’impresa acquirente.
Per quanto concerne la definizione del mercato rilevante sotto il profilo merceologico, deve
evidenziarsi che tale definizione non risulta agevole, in considerazione della rapida evoluzione
tecnologica e del fatto che le imprese presenti su tali mercati tendono ad offrire una molteplicità di
servizi, adattando la propria offerta alla domanda delle imprese.
Tuttavia, nel caso di specie, non è necessario definire se ciascuna delle categorie di servizi sopra
evidenziate costituisca un mercato distinto o solo un segmento del più ampio mercato dei servizi di
IT; tale definizione, quindi, può essere lasciata aperta, in quanto qualunque sia la definizione di
mercato del prodotto adottata, anche nell’ipotesi più restrittiva, la valutazione dell’impatto
concorrenziale dell’operazione non muterebbe.
In relazione all'estensione geografica dei mercati relativi al settore dell'IT, in conformità alla
giurisprudenza nazionale3, essi appaiono presentare dimensione nazionale, in considerazione della
specificità della domanda della suddetta tipologia di servizi e prodotti, che vede omogenee
condizioni concorrenziali sul mercato italiano, e dell'assenza di significative importazioni di
servizi di IT.
Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria4, tali mercati tendono verso
l'internazionalizzazione dal lato sia della domanda sia dell'offerta, considerato che: a) i fornitori
offrono i propri servizi su base sopranazionale; b) la natura e la qualità dei servizi non differisce da
un Paese all’altro; c) i lavoratori del settore sono caratterizzati da un’elevata mobilità; d) l'inglese è
utilizzato come lingua comune per tutte le applicazioni IT.
In ogni caso, ai fini della valutazione della presente operazione non è necessario procedere ad
un'esatta definizione del mercato geografico rilevante, in quanto, qualunque sia la definizione di
mercato geografico adottata, anche nell’ipotesi più restrittiva, la valutazione dell’impatto
concorrenziale dell’operazione non muterebbe.
Effetti della concentrazione
Nel mercato italiano dell’IT, Sintecop detiene una quota pari allo 0,03% circa, mentre Dedagroup
detiene una quota pari allo 0,4% circa.
1 Cfr. Decisione della Commissione n. COMP/M.2478 IBM Italia/Business Solutions/JV, del 29 giugno 2001 e n.
COMP/M.2609 HP/Compaq, del 31 gennaio 2002.
2 Cfr. Provv. AGCM del 12 luglio 2007, caso C8625, Eutelia/Eunics, pubbl. in Boll. n. 28/2007.
3 Cfr., Provv. AGCM del 22 giugno 2005, casi C7084, Fiat/Ramo di Azienda di IBM Italia, e C7083, Fiat/Rami di azienda
di Global Value Services.
4 Cfr. Decisione della Commissione n. COMP/M.2478 IBM Italia/Business Solutions/JV, del 29 giugno 2001 e n.
COMP/M.2609 HP/Compaq, del 31 gennaio 2002.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
Nel mercato italiano dei servizi di sviluppo e integrazione di software, Sintecop detiene una quota
pari allo 0,05%, mentre Dedagroup detiene una quota pari allo 0,6% circa. Infine, nel mercato
italiano dei servizi di consulenza, Sintecop detiene una quota pari allo 0,2% circa, mentre
Dedagroup detiene una quota pari allo 0,7% circa.
In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.
In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l’operazione non avrà effetti
pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura
concorrenziale degli stessi.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato
interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
C9964 - UNILEVER OVERSEAS HOLDINGS-CONOPCO/TIGI
Provvedimento n. 19613
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricala;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione delle società UNILEVER OVERSEAS HOLDINGS e CONOPCO,
pervenuta in data 13 febbraio 2009;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
IL GRUPPO UNILEVER (di seguito, UNILEVER), controllato dalle due holding UNILEVER
PLC e UNILEVER N.V., è attivo a livello mondiale nella produzione e distribuzione di beni di
largo consumo nei settori dei prodotti alimentari, per la casa e per la cura personale.
UNILEVER detiene il controllo di diverse società, tra cui UNILEVER OVERSEAS HOLDINGS
LIMITED (di seguito, UOHL), di diritto inglese, e CONOPCO Inc. (di seguito, CONOPCO) di
diritto dello Stato di New York.
Il fatturato consolidato di UNILEVER, realizzato a livello mondiale, è stato nel 2007 di circa [4050]1 miliardi di euro, di cui [10-20] miliardi di euro realizzati a livello europeo, e circa [1-2]
miliardi di euro realizzati in Italia.
Il gruppo TIGI è costituito da tre società: Mascolo Brothers Limited, avente sede legale nel Regno
Unito, TIGI Americas LP e MBL/TIGI Products LP, entrambe con sede legale in Texas. Il gruppo,
controllato da persone fisiche, è attivo a livello mondiale nel settore dei prodotti per la cura dei
capelli destinati all’uso professionale, con marchi fra cui Bedhead, Catwalk e S-Factor.
In Italia, il gruppo TIGI opera anche, in maniera del tutto marginale, nel settore dei prodotti per il
trucco, per la cura e l’igiene della pelle.
Il fatturato consolidato di TIGI, realizzato a livello mondiale, è stato nel 2007 di circa [100-448]
milioni di euro, di cui circa [45-100] milioni di euro realizzati a livello europeo, e circa [10-45]
milioni di euro realizzati in Italia.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di UNILEVER, tramite le sue
controllate UOHL e CONOPCO, del controllo esclusivo del gruppo TIGI, da realizzarsi attraverso
l’acquisto dell’intero capitale sociale delle tre società che lo costituiscono.
Esiste un unico contratto di acquisizione, che prevede un prezzo unico e che richiede il
perfezionamento simultaneo delle tre acquisizioni di capitale sociale. Le tre acquisizioni appaiono
dunque legate da un vincolo di interdipendenza funzionale.
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
Le parti hanno stipulato un accordo, per la fornitura in esclusiva di prodotti TIGI, ad una rete di
saloni per parrucchieri localizzati negli Stati Uniti, di proprietà dei venditori, di durata decennale.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
Preliminarmente, occorre osservare che le acquisizioni comunicate, in quanto caratterizzate da
interdipendenza funzionale, costituiscono un’unica operazione di concentrazione.
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di più imprese,
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione
preventiva di cui all’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale,
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato
superiore a 448 milioni di euro.
L’accordo di fornitura che interessa i saloni per parrucchieri siti negli Stati Uniti non ha effetti sul
territorio italiano e dunque non appare necessario accertare se esso riveste o meno natura
accessoria.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Il mercato del prodotto
I prodotti interessati dalla concentrazione in esame sono i prodotti professionali per acconciatori
(prodotti per capelli e cuoio capelluto destinati all'uso professionale).
Dal lato dell'offerta, le imprese del settore dei cosmetici, ed in particolare dei prodotti per capelli,
si caratterizzano per la produzione di una gamma molto ampia di prodotti. Ciò è dovuto al fatto
che l'assortimento dell'offerta rappresenta un'importante risorsa competitiva sia nella fase di
distribuzione del prodotto che in quella di promozione dello stesso presso l'utilizzatore finale.
Dal lato della domanda, i singoli tipi di prodotti per capelli e cuoio capelluto presentano una
sostituibilità molto bassa da parte dei consumatori, in considerazione della loro funzione d'uso
significativamente diversificata, mentre possono essere considerati in maniera più omogenea
rispetto alla domanda degli utilizzatori professionali, che si riforniscono usualmente di un certo
assortimento di prodotti e non dei singoli articoli. I prodotti per uso professionale si differenziano
inoltre da quelli venduti attraverso i canali della distribuzione commerciale per le diverse modalità
di vendita e promozione (campagne promozionali selettive, corsi di formazione ed aggiornamento,
servizi accessori), per un diverso confezionamento (dimensioni e dosi) e per le diverse
caratteristiche intrinseche (si tratta di prodotti generalmente più forti e disponibili in una gamma
più ampia, che permette all'acconciatore di realizzare effettI diversI per i vari clienti).
Sulla base delle considerazioni svolte, il mercato rilevante per la valutazione della concentrazione
in esame è quello dei prodotti professionali per acconciatori2.
Il mercato geografico
In considerazione delle caratteristiche di omogeneità dell'organizzazione della distribuzione a
livello nazionale e del fatto che, generalmente, ciascun produttore distribuisce i propri prodotti
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BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
attraverso le filiali attive a livello nazionale, l'estensione geografica del mercato interessato può
essere individuata al livello nazionale3.
Gli effetti dell’operazione
Nel mercato dei prodotti professionali per acconciatori TIGI detiene una quota di mercato inferiore
al 5%, mentre Unilever non è presente. Pertanto, l’operazione in esame non produce
sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle parti e quindi non risulta in grado di modificare in
maniera sostanziale l'assetto concorrenziale del mercato.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato
interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
2 Cfr. Provv. n.13121 – SCHWARZKOPF & HENKEL ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI INDOLA, in Boll. n.17/04
3 Cfr. Provv. n. 8400 – L’Oréal Saipo/Matrix Essential Italia, in Boll. n. 24/00.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
C9965 - SABERASU JAPAN INVESTMENTS II/HD EUROPE HOLDINGS
Provvedimento n. 19614
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione della società Saberasu Investments Japan II B.V., pervenuta in data 17
febbraio 2009;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Saberasu Japan Investments II B.V. (di seguito Saberasu) è una società holding di diritto olandese
controllata dal gruppo Cerberus. Il gruppo Cerberus è attivo in investimenti in beni immobili e
mobili di vario genere, inclusi, a titolo esemplificativo, partecipazioni azionarie, certificati di
deposito, società di investimento, fondi comuni di investimento, sottoscrizioni, warrant,
obbligazioni di vario genere, opzioni ed altri strumenti di diversa natura in vari settori industriali, a
livello mondiale. Il gruppo Cerberus è controllato in ultima istanza da una persona fisica.
Nel 2007 il gruppo Cerberus ha realizzato in Italia un fatturato consolidato di circa [700-1.000]1
milioni di euro.
HD Europe Holdings Limited (di seguito HDEH) è una società di diritto inglese attiva, per mezzo
delle sue controllate, nella produzione e vendita di porte scorrevoli per armadi da terra a soffitto,
montanti a parete o a soffitto, ripiani, cassettiere e sistemi di mobili per la casa. HDEH è stata
costituita nel giugno 2007 nell’ambito di una riorganizzazione delle attività europee di Home
Décor Holding Company Group (USA).
Attualmente HDEH è controllata da Home Décor Holding Company LLC (di seguito HD
Holding), che detiene l’85% del suo capitale sociale; il restante 15% è posseduto da GS Cayman
(Investments) Limited (di seguito GS), una società facente parte del gruppo Goldman Sachs. Il
capitale sociale di HD Holding è detenuto da Wellspring Capital Partners III LP (93,65%) e da
OCM Mezzanine Fund LP (6,35%).
Nel 2007 il fatturato realizzato da HDEH è stato pari a circa 21,2 milioni di euro a livello
mondiale, di cui circa [10-45] milioni di euro nell’Unione Europea e circa [1-10] milioni di euro
in Italia.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di Saberasu del 55% del capitale sociale
di HDEH da HD Holding. Più in particolare, in seguito all’operazione in esame ed alla
ristrutturazione del gruppo Home Décor, il capitale sociale di HDEH sarà detenuto da Saberasu
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
(55%), da GS (35%) e da HD Holding (10%) (per conto del gruppo di società Wellspring). Si
segnala che mentre le azioni detenute da Saberasu sono azioni ordinarie, quelle detenute da GS e
da HD Holding sono azioni sprovviste del diritto di voto.
Saberasu, GS e HD Holding (Wellspring) sottoscriveranno un patto parasociale con l’intento di
regolare i loro rapporti in quanto azionisti di HDEH. Ai sensi di tale patto parasociale, inizialmente
il Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) di HDEH sarà composto da 4 amministratori,
tutti designati da Saberasu. Successivamente GS potrà tuttavia designare due amministratori, che si
andranno ad aggiungere ai 4 designati da Saberasu. Il patto parasociale dispone inoltre che il
quorum costitutivo per il CdAsarà di 4 amministratori e che il CdA adotterà le proprie decisioni a
maggioranza semplice.
Inoltre, Saberasu potrà esprimere la maggioranza dei voti nell’assemblea degli azionisti di HDEH,
che adotterà le sue decisioni con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il 51%
delle azioni ordinarie della società ed il voto favorevole di almeno il 51% degli azionisti ordinari
presenti in assemblea. I detentori di azioni sprovviste di diritto di voto potranno partecipare
all’assemblea ed intervenire nella stessa, ma non potranno esprimere il loro voto su alcuna materia
trattata da quest’ultima.
Secondo quanto disposto dal patto parasociale, Wellspring si impegna, per sé e per le sue
controllate, a:
a) per tutta la durata del periodo oggetto di restrizione (i.e. trenta mesi dalla firma del patto
parasociale), non intraprendere, o collaborare, o essere interessato, ad attività in un settore
riservato (i.e. qualsiasi attività che possa essere in competizione, direttamente o indirettamente,
con l’attività del gruppo HDEH), nell’ambito dell’area riservata (i.e. Regno Unito, Francia e
Italia);
b)per tutta la durata del periodo oggetto di restrizione (i) non fare offerte di lavoro o assumere o
proporre o concludere un contratto di impiego o un contratto per la fornitura di servizi, ovvero
sollecitare l’assunzione di una persona chiave di HDEH; oppure (ii) prestare assistenza a terzi al
fine della presentazione di un’offerta, assunzione, o ricerca di una persona chiave;
c) non offrire per tutta la durata del periodo oggetto di restrizione ad alcun cliente servizi simili o
identici a quelli compresi nel settore riservato;
d)per tutta la durata del periodo oggetto di restrizione non promuovere od offrire i propri servizi (o
procurare o fornire assistenza alla promozione di servizi) ad un cliente in relazione alla fornitura di
ogni servizio simile, o identico, a quelli compresi nel settore riservato;
e) non costituire, per tutta la durata del periodo oggetto di restrizione, altre entità o investire in ogni
altra entità o attività, che operino in un settore riservato.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa,
costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui
all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
31
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato
superiore a 448 milioni di euro.
Gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere
qualificati come accessori alla concentrazione comunicata, in quanto funzionali alla salvaguardia
del valore dell’azienda acquisita, avendo una portata materiale circoscritta all’attività economica
dell’impresa ceduta, un ambito di applicazione territoriale correlato alla dimensione dei mercati in
cui essa opera ed una durata temporale limitata a trenta mesi (rilevando che nel caso di specie
l’impresa acquirente non è presente nell’attività svolta dall’impresa acquisita e non ne detiene
perciò il relativo know how)2.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Il mercato del prodotto
L’operazione in esame riguarda la produzione e commercializzazione di mobili3. I prodotti
interessati dall’operazione sono, in particolare, porte scorrevoli per armadi da terra a soffitto,
montanti a parete o a soffitto, ripiani, cassettiere e altri sistemi di mobili per la casa.
Nel caso di specie non risulta necessario accertare se le suddette categorie di prodotti individuino
mercati tra loro distinti. Infatti, poiché la società acquirente non opera nell’attività di produzione e
commercializzazione di nessuno dei prodotti indicati, la valutazione degli effetti concorrenziali
dell’operazione non muterebbe qualsiasi definizione del mercato venga adottata.
Il mercato geografico
Il mercato geografico rilevante dei mobili può ad un primo esame ritenersi esteso al territorio
nazionale, in considerazione dei limitati costi di trasporto rispetto al prezzo di vendita4.
Non appare tuttavia necessario identificare con precisione l’area geografica di riferimento
interessata dalla presente operazione, in quanto la valutazione degli effetti determinati
dall’operazione, non muterebbe qualora si individuasse un diverso ambito geografico.
Effetti dell'operazione
Nella produzione e distribuzione all’ingrosso di mobili in Italia, HDEH detiene una quota inferiore
all’1%; anche qualora si volesse considerare il più ristretto ambito merceologico costituito solo da
porte scorrevoli per armadi e sistemi d’arredo associati, HDEH deterrebbe, in Italia, una quota
inferiore all’1%.
Nella produzione e distribuzione all’ingrosso di mobili nello SEE, HDEH detiene una quota
inferiore all’1%; qualora invece si volesse considerare il più ristretto ambito merceologico
costituito solo da porte scorrevoli per armadi e sistemi d’arredo associati, HDEH deterrebbe, nello
SEE, una quota pari a [1-5%].
In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.
Né Saberasu né alcun’altra società all’interno del gruppo Cerberus sono attive in questo mercato in
Italia. Non è rilevabile pertanto alcuna sovrapposizione orizzontale. Qualora il mercato dovesse
2 Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle
concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).
3 Cfr. Decisione dell’Autorità C7195 - S.M.J./Emu Group, Provv. n 14638 del 25 agosto 2005, in Boll. n. 32-33-34/05.
4 Cfr. Decisione dell’Autorità C7195 - S.M.J./Emu Group, Provv. n 14638 del 25 agosto 2005, in Boll. n. 32-33-34/05.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
essere definito di dimensioni europee (SEE), vi è invece una potenziale integrazione verticale, dal
momento che il gruppo Cerberus detiene una partecipazione di controllo in Focus DIY Limited,
una catena di vendita al dettaglio di prodotti “fai-da-te” (di seguito DIY), che vende una gamma di
prodotti di bricolage inclusi anche articoli per la casa. Tuttavia, si segnala che Focus DIY opera
esclusivamente nel Regno Unito, dove realizza la totalità delle sue vendite. In particolare, Focus
detiene una quota di circa [5-10%] del mercato inglese della vendita al dettaglio DIY.
In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l’operazione non avrà effetti
pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura
concorrenziale degli stessi.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
C9966 - BILLA AKTIENGESELLSCHAFT/4 ESERCIZI COMMERCIALI
Provvedimento n. 19615
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società Billa Aktiengesellschaft, pervenuto in data 18 febbraio 2009;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Billa Aktiengesellschaft (di seguito, Billa) è una società di diritto austriaco che opera nel settore
della grande distribuzione organizzata di prodotti alimentari e non alimentari.
Billa è controllata indirettamente da Rewe Austria AG Vienna, società a capo del gruppo REWE,
che opera nel settore della distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e per l’igiene
personale e della casa, nonché di altri prodotti di largo consumo.
Il gruppo REWE ha realizzato nel 2007 un fatturato consolidato mondiale pari a circa [40-50]1
miliardi di euro, realizzati per la totalità in Europa. In Italia, il fatturato del gruppo ammonta a
circa [1-2] miliardi di euro.
Oggetto di acquisizione sono i seguenti quattro rami d’azienda, relativi ad altrettanti punti vendita
siti in Rende (CS):
– un ramo d’azienda appartenente ad un’impresa individuale, relativo ad un punto vendita al
dettaglio di prodotti alimentari e non, comprendente l’autorizzazione commerciale per una
superficie di vendita di 110 m2, che, nel 2007, ha realizzato un fatturato di circa 46.000 euro;
– un ramo d’azienda appartenente ad un’impresa individuale, relativo ad un punto vendita al
dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, comprendente l’autorizzazione commerciale per
una superficie di vendita di 70 m2, che, nel 2007, ha realizzato un fatturato di circa 89.000 euro;
– un ramo d’azienda appartenente ad un’impresa individuale, relativo ad un punto vendita al
dettaglio di capi di abbigliamento e accessori, comprendente l’autorizzazione commerciale per una
superficie di vendita di circa 94 m2, che, nel 2007, ha realizzato un fatturato di circa 14.000 euro;
– un ramo d’azienda appartenente ad un’impresa individuale, relativo ad un punto vendita al
dettaglio di prodotti alimentari, comprendente l’autorizzazione commerciale per una superficie di
vendita non superiore ai 250 m2 che, nel 2007, ha realizzato un fatturato di circa 28.000 euro;
II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
Le operazioni in esame consistono nell’acquisto, da parte di Billa, dei quattro rami d’azienda sopra
indicati. Le relative autorizzazioni commerciali saranno accorpate ed utilizzate per l’apertura di un
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
nuovo punto vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di 807 m2 nel territorio del
Comune di Rende (CS).
III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI
Le operazioni comunicate, in quanto comportano l’acquisizione del controllo di parti di imprese,
costituiscono concentrazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Esse rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di
cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, e sono soggette all’obbligo di comunicazione
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato
superiore a 448 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI
Il mercato del prodotto
Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti
alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.
All’interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita
(ipermercati, supermercati, superette e discount) che si differenziano in base a caratteristiche quali
la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza e la profondità
della gamma di prodotti offerti, le caratteristiche espositive, la presenza di banchi per i prodotti
freschi, la disponibilità di parcheggi. Secondo quanto stabilito dall’Autorità2, la diversità nella
qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli
i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati alle categorie
immediatamente contigue. Ai fini dell’individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del
prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare ad essa le
categorie di punti vendita con le quali sussistano forti relazioni di sostituibilità.
Nel caso in esame, considerato che le operazioni di acquisizione risultano finalizzate all’apertura
di un nuovo punto vendita con una superficie di vendita di 807 m2, il mercato rilevante risulta
essere quello dei supermercati, composto di superette, supermercati e ipermercati, ossia
comprensivo di tutti i punti vendita della distribuzione moderna.
Il mercato geografico
Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei
comportamenti di acquisto dei consumatori e dell’importanza da questi attribuita alla prossimità
dei punti vendita. L’esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere
effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita
delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione, essa può
essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.
Nel caso in esame, il mercato geografico interessato è rappresentato, quindi, dalla provincia di
Cosenza, nella quale è localizzato il nuovo punto vendita.
2 Cfr. decisione dell’Autorità, C3037 - Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS, provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, in Boll.
n. 25/98.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
Effetti delle operazioni
Nel mercato dei supermercati della provincia di Cosenza, la quota dell’acquirente Billa risulta di
poco superiore all’1%3 e si incrementerà marginalmente a seguito dell’apertura del nuovo punto
vendita.
Le operazioni comunicate non appaiono, quindi, in grado di modificare in modo significativo
l’assetto concorrenziale del mercato di riferimento, anche in ragione del fatto che in esso è
presente un numero elevato di concorrenti, quali Despar, Carrefour e Conad, titolari di quote pari,
rispettivamente, a circa il 44%, il 16% e il 14%.
RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determinano, ai sensi dell’articolo 6, comma
1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato
interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
3 Cfr. dati ACNielsen aggiornati a settembre 2008.
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
C9967 - SHELL ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI NEW ENERGY CENTER
Provvedimento n. 19616
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione della società Shell Italia S.p.A., pervenuta in data 18 febbraio 2009;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Shell Italia S.p.A. (di seguito, SHELL) svolge attività di raffinazione, spedizione, vendita e
distribuzione di prodotti petrolchimici. Il capitale sociale di SHELL è interamente detenuto dalla
società Shell Italia Finanziaria S.p.A. e fa parte del gruppo Royal Dutch Shell plc., attivo a livello
internazionale nell’esplorazione, produzione e vendita di greggio e gas naturale e nella produzione
e vendita di prodotti petrolchimici.
Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Shell nel 2007, è stato di 242 miliardi di euro a
livello mondiale, di cui circa [100-200]1 miliardi di euro a livello comunitario e [4 -5] miliardi di
euro in Italia (al netto di IVA e accise).
New Energy Center S.r.l. (di seguito, NEW ENERGY) è una società che ha nella propria
disponibilità un ramo d’azienda, oggetto dell’operazione in esame, rappresentato da un impianto di
distribuzione carburanti ad uso autotrazione in fase di realizzazione nella provincia di Treviso.
Il predetto ramo d’azienda, ancora inattivo, non ha realizzato alcun fatturato negli ultimi tre anni.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di SHELL del controllo del ramo
d’azienda di NEW ENERGY costituito da un impianto di distribuzione carburanti ad uso
autotrazione, in fase di realizzazione, ma dotato delle necessarie autorizzazioni amministrative
all’esercizio, ubicato nel comune di Moriago della Battaglia (TV), in Via Montegrappa.
L’operazione è realizzata attraverso l’acquisto da parte di SHELL del descritto ramo d’azienda.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parte di
un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge
n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui
all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato
superiore a 448 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
IV.A. I mercati rilevanti
I mercati del prodotto interessati dall’operazione comunicata sono il mercato della distribuzione su
rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione e il mercato della commercializzazione in
rete di lubrificanti.
Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell’offerta, l’estensione geografica dei mercati
della distribuzione di carburanti e lubrificanti su rete stradale è di tipo locale e coincide, in prima
approssimazione, con il territorio della provincia in cui è situato l’impianto oggetto di
acquisizione.
Pertanto, i mercati rilevanti ai fini della presente operazione sono quelli della distribuzione su rete
stradale ordinaria di carburanti e della commercializzazione in rete di lubrificanti nella provincia di
Treviso.
IV.B. Effetto dell’operazione
Nel 2007, SHELL deteneva, nei mercati della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti
e di lubrificanti della provincia di Treviso, quote pari, rispettivamente, a [10-15%] e a [5-10%].
L’operazione in esame comporterà un incremento solo marginale nelle quote di mercato di SHELL
e non sembra idonea a modificare in maniera sostanziale e durevole le condizioni concorrenziali
nei mercati di riferimento, dove sono presenti qualificati operatori come Eni, Esso, Api, Tamoil e
Kuwait.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati
interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
C9968 - AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI G.I.A.P.
Provvedimento n. 19617
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione della società Autogrill S.p.A., pervenuta in data 19 febbraio 2009;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
AUTOGRILL S.p.A. (di seguito, Autogrill) è una società controllata da Edizione Holding S.p.A.,
società finanziaria a sua volta controllata dalla società Ragione S.a.p.A. di Gilberto Benetton e C..
Autogrill, direttamente e tramite società da essa controllate, opera su scala mondiale nel settore
della ristorazione commerciale per le persone in movimento, nonché nella ristorazione moderna a
servizio rapido, in luoghi caratterizzati da elevata affluenza di consumatori, in concessione e non.
Il gruppo Autogrill opera con i marchi registrati: Autogrill, Ciao, Spizzico, Motta, Alemagna,
Pavesi, Burger King, PanEsprit e Acafè, attraverso una rete commerciale dislocata nelle autostrade,
nelle stazioni ferroviarie, in centri commerciali, negli aeroporti e, in via marginale, nei centri
urbani.
Nel corso del 2007 Autogrill ha realizzato un fatturato di circa 4.861 milioni di euro; a livello
nazionale, il fatturato realizzato è stato pari a 1.270 milioni di euro.
Oggetto di acquisizione è un ramo d’azienda attivo nella somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande e vendita al dettaglio di prodotti diversi di proprietà della società G.I.A.P. S.r.l., attiva,
tra le altre cose, nel commercio di carburanti.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte di Autogrill, attraverso contratto di
affitto di lunga durata (sei anni), del ramo d’azienda sopra descritto, destinato alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alla vendita al dettaglio di prodotti diversi
attraverso un esercizio commerciale sito nell’area di servizio in fregio alla S.S. 115, km 294+814,
direzione Comiso, nel territorio del Comune di Vittoria (RG).
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa,
costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui
all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva
disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato
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BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a
448 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Il settore interessato dall’operazione in esame è quello della ristorazione commerciale, consistente
nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
In tale settore sono presenti diverse tipologie di esercizi commerciali, che vanno dal semplice bar,
in grado di somministrare solo bevande e dolciumi, agli esercizi in grado di offrire anche un
servizio di ristorazione veloce (snack-bar, fast-food, pizzerie al taglio, self-service, take-away),
sino ai tradizionali ristoranti con servizio al tavolo. Ad ognuno di tale esercizi è associata almeno
una delle seguenti licenze: a) servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde e
similari); b) somministrazione di bevande e dolciumi (bar, gelaterie, pasticcerie e similari).
Ai fini della presente valutazione, tuttavia, non appare necessario stabilire se i bar e gli esercizi
adibiti al servizio di ristorazione veloce identifichino, sotto il profilo merceologico, un mercato
distinto rispetto a quello della ristorazione tradizionale, ovvero se essi facciano parte di un più
ampio mercato della ristorazione.
In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza
da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha una
dimensione locale, non superiore ai confini della provincia interessata.
Il mercato della ristorazione veloce è caratterizzato da un’estrema frammentazione dell’offerta e da
un’ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili, tra l’altro, dalla larga presenza di
imprese a carattere familiare; a ciò si aggiunga che nell’ambito comunale di Vittoria, nel quale è
localizzato l’esercizio commerciale oggetto di acquisizione, Autogrill non è attualmente presente,
mentre è presente nella Provincia di Ragusa attraverso tre soli esercizi commerciali.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’operazione comunicata non appare in grado di mutare
sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato
interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
INDAGINI CONOSCITIVE
IC34 - INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE IL SETTORE DEGLI ORDINI
PROFESSIONALI
Provvedimento n. 19435
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 gennaio 2009;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;
VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 2, della legge citata, ai sensi del quale l'Autorità può
procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione
degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze facciano presumere che la
concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, e, in particolare, l'articolo 17 relativo alle indagini
conoscitive di natura generale;
VISTA la propria indagine conoscitiva IC15 sul settore degli ordini e dei collegi professionali
conclusa il 3 ottobre 1997;
VISTE le segnalazioni e i pareri adottati dall’Autorità ai sensi degli articoli 21 e 22 della citata
legge n. 287/90 in materia di servizi professionali, quali, in particolare, la segnalazione AS298
“Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale” del 20 aprile 2005, la segnalazione AS306 “Ricognizione dei principi fondamentali in
materia di professioni” del 13 luglio 2005, la segnalazione AS316 “Liberalizzazione dei servizi
professionali - Relazione sull’attività svolta nel biennio 2004/2005” del 16 novembre 2005;
VISTA l’audizione del Presidente dell’Autorità presso la Camera dei Deputati, svolta l’8 marzo
2007 nell’ambito dell’indagine conoscitiva, avviata dal suddetto ramo del Parlamento, sulla
riforma delle professioni;
VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4
agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale” (c.d. legge Bersani);
VISTE le numerose richieste di intervento pervenute a partire dal 18 settembre 2006 fino al 5
dicembre 2008, nelle quali sono segnalati comportamenti di Ordini e Collegi intesi a limitare la
concorrenza tra iscritti sotto il profilo della promozione dei servizi professionali e della
determinazione dei corrispettivi richiesti per i servizi medesimi ed è stata denunciata la restrittività
di talune discipline deontologiche relative alla formazione professionale;
VISTO il proprio provvedimento del 18 gennaio 2007, con il quale l’Autorità ha deciso di avviare,
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, un'indagine conoscitiva riguardante il
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
settore dei servizi professionali volta, in particolare, a verificare lo stato di adeguamento dei codici
deontologici delle professioni di architetto, avvocato, consulente del lavoro, farmacista, geologo,
geometra, giornalista, ingegnere, medico e odontoiatra, notaio, perito industriale e psicologo,
dottore commercialista ed esperto contabile ai principi di concorrenza;
VISTO l’allegato al presente provvedimento, contenente il testo conclusivo dell’indagine;
DELIBERA
di procedere alla chiusura dell’indagine conoscitiva volta a verificare l’adeguamento dei codici
deontologici delle professioni suindicate ai principi di concorrenza.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS504 – GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI
Roma, 13 febbraio 2009
Comune di Zola Predosa
Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella Iacaruso
Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all’affidamento, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei
servizi cimiteriali.
Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella
sua adunanza del 5 febbraio 2009 ha preso atto delle informazioni fornite dall’ente richiedente per
la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi
dell’articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.
La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba
avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad
evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa
derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche
del contesto territoriale di riferimento.
Nel caso in esame, si ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza
di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato
per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali.
L’Amministrazione Comunale si è, infatti, limitata a richiamare apoditticamente l’esistenza di
affinità tra i territori di Zola Predosa e Casalecchio di Reno, che giustificherebbero forme di
cooperazione nella gestione dei servizi in questione, dalle quali potrebbero derivare vantaggi in
termini di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Tali efficienze, tuttavia,
sarebbero dovute emergere da un’attività di comparazione tra diverse offerte, ad esito di una
consultazione del mercato finalizzata a verificare l’eventuale presenza di operatori in grado di
offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze
dell’Amministrazione.
In tale contesto, tuttavia, sulla base delle informazioni agli atti, non risulta che Codesta
amministrazione abbia dato adeguata pubblicità alla scelta di affidare il servizio in oggetto
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
attraverso modalità in house, né che abbia proceduto altrimenti a verificare la presenza sul mercato
di operatori che, singolarmente o in forma associata, fossero in grado di offrire i servizi oggetto di
affidamento.
All’Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l’effettiva efficacia e utilità
del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che nel territorio di
riferimento i servizi cimiteriali risultano attualmente forniti alla collettività anche attraverso
l’affidamento di alcuni rami di attività a soggetti privati selezionati mediante procedure ad
evidenza pubblica.
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali
esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal
ricevimento del presente, precisandone i motivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA
PB279 - CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Provvedimento n. 19601
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa illecita”, adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera
del 15 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 283 del 5 dicembre
2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTO il proprio provvedimento del 25 febbraio 2009, con il quale è stata disposta la proroga del
procedimento sino al 4 aprile 2009;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito, anche CC) e
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (di seguito, anche, Ordine
dei commercialisti di Bologna), in qualità di segnalanti.
Il Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito, anche, CNN), in qualità di professionista.
Il CNN è un organismo rappresentativo della categoria dei notai.
II. LA RICHIESTA DI INTERVENTO
In data 12 agosto 2008 è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili una segnalazione concernente una presunta campagna pubblicitaria illecita,
diffusa dal Consiglio Nazionale del Notariato, nella sua qualità di professionista, in violazione del
Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole.
Nella predetta segnalazione si denuncia la realizzazione, da parte del Consiglio del Notariato, di
una campagna promozionale avente ad oggetto i servizi resi dai notai e dai commercialisti per la
realizzazione della cessione di quote di società a responsabilità limitata. I profili oggetto di
lamentela concernono la presunta mancata trasparenza della campagna, nonché la sua idoneità ad
ingenerare degli erronei convincimenti sulle caratteristiche ed i costi del servizio pubblicizzato, in
quanto, da un lato, in essa sono contenute delle affermazioni non veritiere e, dall’altro, è effettuata
una comparazione illecita tra i servizi resi dalle due categorie di professionisti, con effetti
denigratori nei confronti dei commercialisti.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
Successivamente, in data 12 novembre 2008, è pervenuta un’ulteriore segnalazione, da parte
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, avente un analogo
contenuto.
III. DESCRIZIONE DEL MESSAGGIO
La campagna pubblicitaria in esame è costituita dalla divulgazione, da parte del Consiglio del
Notariato, di un’inserzione apparsa il 6 agosto 2008 sui principali quotidiani nazionali (quali, Il
Sole 24 ore, Corriere della Sera e Italia Oggi), avente il seguente titolo: “Senza Notaio meno
sicurezza- Cessioni di quote di srl. Ipotesi a confronto”.
In particolare, nel messaggio si pongono a confronto due modalità per la realizzazione della
cessione di quote di società a responsabilità limitata, l’una “Con l’atto notarile”e l’altra “Con
firma digitale senza atto notarile”, con l’intervento del commercialista.
Il raffronto è operato, in dettaglio, con riferimento ai seguenti elementi: “Identità e volontà delle
parti”; “Controlli e Responsabilità”; “Conservazione degli Atti”; “Rischi”; “Danni sociali ed
economici”; “Risparmi? Costi a confronto”. Sotto ciascuna di tali diciture sono riportate due frasi:
una, nello spazio a sinistra, circa l’attività del notaio, l’altra, nello spazio a destra, circa l’attività
del commercialista.
Quanto all’ “Identità e Volontà delle parti”, nel messaggio si evidenzia, nello spazio a sinistra, che
“Il notaio garantisce l’identità e la volontà delle parti: i notai sono controllori qualificati ed
indipendenti a loro volta soggetti a continui controlli dalle Autorità”, mentre, con riguardo alla
seconda modalità, si afferma: “La smart.card espone a furti di identità come i bancomat e le carte
di credito. E’ meno sicura di una firma autografa”.
Nel messaggio, poi, segue il confronto con riguardo al parametro dei “Controlli e Responsabilità”,
in relazione al quale, quanto alla prima modalità, si afferma che: “Il notaio garantisce per legge
che l’acquirente acquisti dal vero proprietario, che non ci siano limiti alla cessione o pegni sulle
quote. Ne è responsabile ed è soggetto agli obblighi antiriciclaggio”; in relazione alla seconda
modalità, e specificatamente, in relazione all’intervento del commercialista, si afferma che:
“Nessuno ha obblighi di controllo. L’intermediario (commercialista) è un “postino” telematico:
trasmette al Registro e non ha alcuna responsabilità né, in questo caso, obblighi di
antiriciclaggio”.
Circa il parametro della “Conservazione degli Atti”, nel prospetto, a sinistra, si afferma: “Il notaio
conserva tutti i propri atti e può rilasciarne copia a richiesta dalle parti”; a destra, è rinvenibile la
seguente affermazione: “Se la cessione non viene trasferita al Registro delle Imprese e viene
smarrita non vi è alcuna possibilità di provare che sia realmente avvenuta”.
Sotto la dicitura “Rischi” , con riguardo alla prima modalità di cessione, si enfatizza l’assenza di
rischi, con la seguente affermazione: “Nessuno. Il notaio è garante della sicurezza giuridica del
contratto e in caso di errori risponde con responsabilità propria (...)”, mentre, in relazione alla
seconda, viene evidenziata la rischiosità della cessione attraverso varie affermazioni, tra cui le
seguenti: “La mancanza di controlli favorisce frodi, illegalità, criminalità. Con una smart.card
altrui e il suo pin si possono trasferire interi patrimoni all’insaputa del proprietario (…)”.
Nel prospetto segue poi il confronto con riguardo ai “Danni sociali ed economici”, per i quali si
evidenzia, a sinistra, che “Il contenzioso giuridico nelle cessioni di quote controllate dai notai è
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
zero” e, a destra, la presenza di danni per abuso telematico nei Paesi di Common Law, rispetto ai
quali, tra l’altro, si afferma che “dove non esiste il controllo del notaio, i danni per abuso
telematico di dati personali altrui sono in continua crescita(...)”.
Infine, quanto ai “Costi a confronto”, vengono comparati, in dettaglio, i compensi per i “Notai” ed
i “Commercialisti” relativi alla trasmissione telematica della pratica al Registro delle Imprese
(rispettivamente, è indicato un valore pari a 62,65 euro e 100 euro), nonché, a sinistra, il
corrispettivo relativo alla consulenza e alla redazione dell’atto notarile e, a destra, il corrispettivo
relativo alla consulenza contrattuale dei commercialisti, facendosi riferimento alle tariffe
professionali nell’individuazione dei rispettivi compensi con riguardo alla cessione di quote di
valore da 100.000 a 140.000 euro oppure pari a 5 milioni di euro. Per la prima ipotesi, è indicato, a
sinistra, il richiamo all’“art. 3, 4 tariffa notarile”, con un corrispondente valore di 1.000 euro e, a
destra, il richiamo all’“art. 45 tariffa dei commercialisti”, con un corrispondente valore da 2.100 a
5.200 euro; per la seconda ipotesi, a sinistra, è indicato un valore di 3.000 euro e, a destra, un
valore da 20.500 a 72.000.
Nel claim finale dell’inserzione, si afferma: Conclusioni - “Con il notaio PIU’ SICUREZZA MENO
COSTI; Senza il notaio - PIU’ COSTI MENO SICUREZZA”.
IV. COMUNICAZIONE ALLE PARTI
Sulla base delle informazioni acquisite, in data 6 ottobre 2008 è stato comunicato al Consiglio
Nazionale del Notariato ed al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 2
agosto 2007, n. 145, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, precisando che il messaggio
oggetto di valutazione avrebbe potuto integrare una fattispecie di pubblicità ingannevole e
comparativa illecita, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145.
In particolare, nella contestazione si è evidenziato che la campagna promozionale sarebbe stata
valutata, per un verso, sotto il profilo della sua eventuale ingannevolezza, ex artt. 1, 2, lettera b), e
3, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, per quanto concerne le
caratteristiche ed il prezzo del servizio e, per altro verso, con riferimento alla presunta esistenza di
una comparazione illecita, ai sensi degli artt. 1 e 2, lettera d), del Decreto Legislativo 2 agosto
2007, n. 145, in considerazione del mancato rispetto delle condizioni di liceità di cui all’art. 4,
comma 1, lettere a), b), c) ed e), del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145.
V. GLI IMPEGNI PROPOSTI
Con lettera pervenuta in data 2 marzo 2009, il CNN ha sottoposto all’attenzione dell’Autorità una
lettera nella quale, con riferimento al messaggio descritto al punto III del presente provvedimento,
si dichiara che “[...] vi sono stati in questi mesi tra le due categorie numerosi colloqui, anche su
sollecitazione del Ministero della Giustizia, per favorire di comune accordo alcune proposte di
snellimento nel comparto del processo civile”.
Inoltre, anche “a seguito di specificazioni procedurali da parte del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di specificazioni tecnologiche, definite dalle
Camere di Commercio e dall’Agenzia delle Entrate e in considerazione dell’avvio della nuova
procedura nelle diverse realtà del paese, possono ritenersi superate le perplessità in precedenza
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
espresse dal Notariato e chiarito meglio lo specifico compito dei Dottori Commercialisti
nell’attuazione della nuova procedura”.
Il Consiglio Nazionale del Notariato si è reso disponibile “in caso di conclusione positiva della
vicenda è disponibile a pubblicare [la lettera inviata all’Autorità] sul sito pubblico
www.notariato.it e a darne notizia con [...] dichiarazione” del Presidente del Consiglio stesso.
VI. IL PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il presente provvedimento ha ad oggetto dei messaggi divulgati attraverso dei quotidiani, in
data 20 gennaio 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
ai sensi dell’art. 8, comma 6, del Decreto Legislativo agosto 2007, n. 145. In data 17 febbraio 2009
è pervenuto il parere della suddetta Autorità.
VII. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
L’art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, dispone che, ad eccezione dei
casi di manifesta scorrettezza e gravità, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile
della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l'assunzione dell'impegno a porre fine
all'infrazione. L'Autorità può inoltre disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione
dell'impegno in questione. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli
obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento
dell'infrazione.
Gli impegni offerti dal CNN appaiono idonei ad eliminare i profili di ingannevolezza e
comparazione illecita presenti nei messaggi oggetto del procedimento. Nel caso di specie, il
messaggio esaminato è stato divulgato, da parte del Consiglio del Notariato, in un’inserzione
apparsa il 6 agosto 2008 sui principali quotidiani nazionali e mai più replicata. In tale prospettiva,
l’Autorità aveva già deliberato di non adottare la sospensione provvisoria del messaggio
pubblicitario tenuto conto che il messaggio pubblicitario oggetto di contestazione non era più in
diffusione, né appariva probabile una sua reiterazione anche in diversa forma.
Il messaggio in esame, peraltro, sembra essere stato determinato dai dubbi suscitati in ambito
CNN, a seguito dell’emanazione della nuova normativa, riguardo le modalità procedurali e
tecniche, nonché le responsabilità ed il controllo, che avrebbero consentito ai commercialisti di
fornire, per la prima volta, il servizio di cessione di quote di società a responsabilità limitata.
Peraltro, il CNN pubblicherà sul proprio sito internet gli impegni proposti nei quali, tra l’altro, il
presidente dichiara che non sussiste più alcuna perplessità circa l’esistenza di un parallelo e
specifico ruolo di notai e commercialisti ai fini della cessione di quote di società a responsabilità
limitata.
RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dal Consiglio Nazionale del Notariato, nei
termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i profili di ingannevolezza e comparazione
illecita dei messaggi oggetto di istruttoria;
RITENUTO, inoltre, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti del Consiglio
Nazionale del Notariato, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo n. 145/07;
RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
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BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
DELIBERA
a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo n.
145/07, nei confronti Consiglio Nazionale del Notariato, nei termini sopra descritti;
b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del
Decreto Legislativo n. 145/07;
c) che il Consiglio Nazionale del Notariato entro trenta giorni dalla data di notifica della presente
delibera informi l’Autorità dell’attuazione degli impegni.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 12, del Decreto Legislativo n. 145/07, in caso di inottemperanza
alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 8, comma 13, del Decreto Legislativo n. 145/07, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
PS135 - TIM-OFFERTA "PRO SENZA CONFINI EUROPA"
Provvedimento n. 19567
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2009;
SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo,
come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice);
VISTA la delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, recante “Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
Telecom Italia S.p.A. Italia S.p.A. società attiva nel settore della telefonia.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
Il presente provvedimento concerne la condotta posta in essere dalla società Telecom Italia S.p.A.
Italia S.p.A. consistente nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie aventi ad oggetto la
promozione dell’opzione tariffaria denominata “TIM Europa Senza Confini”, relativa all’utilizzo
del terminale mobile “TIM” al di fuori del territorio nazionale.
In particolare, con richieste di intervento pervenute nelle date 29 novembre 2007, 4 marzo e 8
settembre 2008, alcuni consumatori hanno segnalato un SMS promozionale ricevuto sulla propria
utenza mobile relativo alla predetta promozione. Ad avviso dei segnalanti, in sintesi, il messaggio
si limiterebbe a pubblicizzare soltanto i vantaggi del piano tariffario in esame, trascurando di
fornire adeguate informazioni sui limiti di fruibilità dell’offerta stessa e sulla necessità di
consultare il Servizio Clienti o il sito internet per avere maggiori informazioni.
Con richieste di intervento pervenute in date 19 e 20 febbraio e 18 luglio 2008, alcuni consumatori
hanno segnalato l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario relativo alla promozione in esame,
diffuso sul sito internet www.tim.it. Secondo i segnalanti a fronte della dicitura “attiva gratis Tim
Senza Confini Europa”, esisterebbero un costo di attivazione pari a 10 euro e il rinnovo automatico
dell’offerta.
Nelle segnalazioni si lamenta, altresì, la mancata indicazione della condizione che l’offerta era
valida limitatamente ad una soglia di 100 minuti di chiamate effettuate e che, a fronte
dell’indicazione “per non pagare quando ricevi”, tale soglia ricomprendeva anche le telefonate
ricevute. Gli utenti lamentano, altresì, la mancata indicazione del rinnovo automatico mensile della
tariffa, con un costo di attivazione pari a 10 euro mensile, nonostante le indicazioni circa la sua
gratuità.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
Di seguito, si procede ad una sintetica descrizione dei messaggi rappresentati, come accennato, da
una comunicazione veicolata attraverso internet e dal contenuto di un SMS.
a) Messaggio diffuso via internet
Il messaggio in esame, sulla base delle segnalazioni pervenute e di alcune acquisizioni in atti,
risulta essere stato diffuso in diverse versioni, disponibili in data 14 febbraio, 15 luglio e 26
settembre 2008 sul sito istituzionale www.tim.it.
Nel messaggio visibile alla data del 14 febbraio 2008, sono presenti affermazioni del seguente
tenore: “TIM SENZA CONFINI EUROPA!! Il nuovo modo di viaggiare! Se ti muovi in un mondo
senza confini, non hai bisogno del passaporto. Attiva gratis TIM Senza Confini Europa e in 27
paesi dell’Unione Europea …paghi solo le chiamate fissate al prezzo fissato dall’Unione Europea
di 58,8 cent di euro/min. (IVA incl.) e senza scatto alla risposta!”. Al di sotto delle predette
affermazioni, con caratteri grafici di dimensione superiore, sono poste le seguenti indicazioni “TIM
taglia il roaming originato da Paese UE e Italia 58,8 cent/minuto. Roaming Ricevuto in un paese
UE 0 €cent/minuto”; “L’offerta prevede un’altra novità: con TIM il costo mensile si trasforma in
ticket e diventa come un biglietto che hai sempre in tasca e che paghi solo quando utilizzi il
telefono all’estero. Il ticket mensile, del valore commerciale di 10 euro (IVA incl.), ti sarà
addebitato con la prima chiamata originata e ricevuta in Europa, avrà una durata di 15 giorni che
in promozione fino al 31 marzo 2008 diventano 30 giorni (mese solare per clienti con
abbonamento). Inoltre con TIM Senza Confini Europa non devi preoccuparti di selezionare un
operatore quando sei all’estero perché le tariffe agevolate si applicano con tutti gli operatori
mobili dei 27 paesi europei con cui TIM ha un accordo di roaming”.
Nel messaggio visibile alla data del 15 luglio 2008, sono adottate affermazioni del seguente tenore
“Convenienza: la tariffa è senza costi di attivazione e senza scatto alla risposta”.
Successivamente, è presente una sezione dove si afferma: “Solo con la prima chiamata originata o
ricevuta in uno dei Paesi dell’Unione Europea, ti verranno addebitati 10 euro sul credito residuo
se sei un Cliente prepagato e in bolletta se sei Cliente Abbonati. Da quel momento hai a
disposizione 30 giorni (nota 2) per ricevere a 0 cent di euro al minuto come in Italia. Se poi decidi
di tornare a visitare un paese europeo in un mese successivo, non ti preoccupare di riattivare
l’offerta perché resta valida fino al 31/12/2008. Le chiamate effettuate in roaming sono a scatti di
60 secondi anticipati e le chiamate ricevute sono a 0 cent al minuto fino a 100 minuti, superati i
quali si applica la tariffa di 28,8 cent di euro al minuto (nota 2)”.
Infine, nella versione del messaggio visibile in data 26 settembre 2008, acquisita agli atti del
procedimento in data 29 settembre 2008, sono presenti le seguenti affermazioni: “Solo con TIM
non hai più confini! Quando ricevi telefonate in Europa non paghi più nulla proprio come in
Italia”; “In Europa paghi solo quando ti serve! Come in Italia. Quando sei all’estero ricevi le
chiamate a 0 cent di euro al minuto come in Italia! In più, nei Paesi dell’Unione Europea paghi
solo le chiamate effettuate al costo di 58,8 cent. di euro al minuto”; “TIM Senza Confini Europa
(nota 3) è la tariffa per i Paesi dell’Unione Europea che unisce: Semplicità: la tariffa è valida con
tutti gli operatori con cui TIM ha un accordo di roaming nell’Unione Europea perciò non devi più
preoccuparti di selezionare un operatore in particolare. Unicità: la tariffa è valida per tutte le
chiamate effettuate verso l’Italia, verso il Paese visitato e tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Convenienza: la tariffa è senza costi di attivazione e senza scatto alla risposta. Paghi solo quando
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
ti serve! Solo con la prima chiamata originata o ricevuta in uno dei Paesi dell’Unione Europea, ti
verranno addebitati 10 euro sul credito residuo se sei un Cliente prepagato e in bolletta se sei
Cliente abbonato (nota 1). Da quel momento hai a disposizione 30 giorni (nota 2) per ricevere a 0
cent. di euro al minuto come in Italia. Se poi decidi di tornare a visitare un paese europeo in un
mese successivo, non ti preoccupare di riattivare l’offerta perché resta valida fino al 31/12/08. Le
chiamate effettuate in roaming sono a scatti di 60 secondi anticipati e le chiamate ricevute sono a
0 cent. al minuto fino a 100 minuti, superati i quali si applica la tariffa di 28,8 cent. di euro al
minuto (nota 2)”.
b) Messaggio diffuso via SMS
Alcune segnalazioni in atti fanno riferimento anche a messaggi ricevuti via SMS, relativi alla
promozione “TIM Europa Senza Confini” fruibile fra il settembre e l’ottobre 2007. Gli SMS
hanno il seguente contenuto “Attiva gratis la promo per non pagare quando ricevi in Europa e
scrivi PROSENZACONFINIEUROPA al 4916; fino al 30/09/2007 paghi solo 58,8 cent
Euro/minuto quando chiami”.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
In data 6 ottobre 2008, è stato comunicato a Telecom Italia S.p.A. l’avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 27 comma 3, del Codice, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, in quanto
la condotta segnalata avrebbe potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23
del Decreto Legislativo n. 206/05, poiché contraria alla diligenza professionale ed idonea ad
indurre in errore il consumatore medio circa caratteristiche, natura e condizioni economiche del
piano tariffario denominato “TIM Senza Confini Europa”, omettendo altresì informazioni rilevanti
sui costi da sostenere per la sua fruizione, informazioni di cui il consumatore medio ha bisogno per
prendere una decisione consapevole.
Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta nel caso oggetto di analisi, è
stato chiesto alla società Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice e
dell’articolo 12 comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione
(anche a diffusione interna) riguardanti le caratteristiche e condizioni economiche dell’offerta
“TIM Senza Confini Europa”, specificando, in particolare, costi, condizioni e limiti di attivazione,
di funzionamento e di fruizione della stessa, modalità di rinnovo e disdetta.
Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione della pratica segnalata,
è stato richiesto al professionista di indicare il contenuto integrale dei messaggi SMS inviati per
promuovere l’offerta in esame, a partire dal settembre 2007 sino al settembre 2008 e indicazioni in
merito ad altre tipologie di messaggi aventi contenuto analogo a quelli oggetto del presente
procedimento, fornendo indicazioni circa luogo, durata e modalità di diffusione. E’ stato, altresì,
richiesto a Telecom Italia S.p.A. di fornire informazioni in merito ad altre iniziative aventi
carattere analogo a quello oggetto dei messaggi segnalati.
Con memorie pervenute in date 28 ottobre 2008 e 21 gennaio 2009 la società Telecom Italia S.p.A.
ha rappresentato in sintesi quanto segue:
– l’offerta “Tim Senza Confini Europa” consente ai clienti Tim, sia prepagati che abbonati, di
chiamare e ricevere telefonate nei Paesi dell’Unione Europea a determinate condizioni tariffarie;
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
– non esiste un vero e proprio costo di attivazione, né un canone mensile. Vi è, invece, un costo di
utilizzo del servizio di roaming, pari a 10 euro, che viene detratto al cliente solo con la prima
chiamata originaria o ricevuta nei Paesi indicati nell’offerta;
– la tariffa applicata per le chiamate originate nei Paesi indicati è pari a 58,8 centesimi di euro con
scatti di 60 secondi anticipati;
– il cliente può ricevere chiamate all’interno dei Paesi europei a 0 (zero) centesimi di euro fino ad
un massimo di 100 minuti per trenta giorni dalla prima chiamata. Superato tale limite, il costo
delle chiamate ricevute è pari a 28,8 centesimi di euro con tariffazione a scatti di 60 secondi
anticipati;
– la durata dell’offerta è di trenta giorni a partire dal momento in cui il cliente, trovandosi nei
Paesi indicati, effettua la prima chiamata o la riceve. Solo in quel momento, egli si vedrà
addebitato il costo fisso di 10 euro e gli saranno applicate le modalità tariffarie sopra indicate;
– è previsto un rinnovo automatico dell’offerta in esame, nel senso che essa rimane quiescente
anche oltre il termine dei trenta giorni, in modo da permettere la sua automatica riattivazione nel
momento in cui il cliente torni eventualmente ad utilizzarla all’estero dopo tale termine e
comunque fino al 31.12.2008. Non appena il cliente si recherà in uno dei Paesi indicati ed
effettuerà o riceverà la prima chiamata, allora, senza necessità di alcuna riattivazione, continuerà
ad utilizzare l’offerta in parola e si vedrà nuovamente addebitato il costo di utilizzo del servizio
(10 euro) per ulteriori trenta giorni. In ogni caso la disattivazione è sempre possibile contattando,
anche dall’estero, il servizio clienti Tim 119;
– rispetto alle condizioni dell’offerta sopra descritta, Telecom Italia S.p.A. nel periodo dal 6 agosto
2007 al 20 ottobre 2007, ha introdotto la promozione consistente nel rendere gratuito il costo di
utilizzo di 10 euro;
– dal 2 febbraio 2008, Telecom Italia S.p.A. ha introdotto nuovi ed ulteriori Paesi per i quali trova
applicazione l’offerta;
– i messaggi segnalati non sono più in diffusione. L’attuale formulazione del messaggio presente
sul sito è diversa rispetto a quella rilevata dall’Autorità. Nella nuova pagina web relativa all’offerta
sono chiaramente evidenziate le limitazioni dell’offerta, i costi nonché le relative modalità di
disattivazione. La parte ha depositato in atti anche copia delle pagine web relative all’attuale
formulazione del messaggio volto a promuovere la tariffa “Tim Senza Confini Europa” sia per la
clientela Consumer che per quella Business;
– rispetto al contenuto degli SMS sono stati inviati solo a coloro che avevano già in precedenza
utilizzato il servizio di roaming e, pertanto, si trattava di un target di clienti conoscitori della
modalità di tariffazione all’estero e che aveva dato preliminarmente il consenso a ricevere
messaggi commerciali. Il messaggio inviato sull’apparato mobile svolgeva una mera funzione di
alert nei confronti del consumatore già informato dei servizi di roaming circa il solo aspetto
promozionale della gratuità del costo di utilizzo. Pertanto, l’adeguatezza dell’informativa
complessiva deve essere valutata alla stregua dell’insieme dei mezzi comunicativi dispiegati
dall’operatore per rendere edotti i clienti;
– nel periodo settembre 2007 - settembre 2008, Telecom Italia S.p.A. ha pubblicizzato l’offerta su
altri mezzi, quali la stampa periodica, la stampa quotidiana, la radio e una campagna affissionale
presso l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Roma.
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In data 8 gennaio 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa sia attraverso un
sito internet, che via SMS, in data 23 gennaio 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Decreto Legislativo n.
206/05.
Con parere pervenuto in data 20 febbraio 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 del Decreto
Legislativo n. 206/05.
In sintesi, l’Autorità ha richiamato le “Linee Guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle
condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico ed all’introduzione
dell’Euro” adottate dalla stessa Autorità con delibera del 7 novembre 2001 nella parte in cui
prevedono che le informazioni sui costi e sulle condizioni economiche e tecniche del rinnovo e
della disdetta costituiscono informazioni essenziali rispetto all’offerta pubblicizzata in quanto
incidono direttamente sulla scelta economica del consumatore e, pertanto, devono essere fornite in
maniera chiara e percepibile, pur nella sintesi del messaggio.
Ciò posto, rispetto ai messaggi diffusi su internet, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
ha valutato che, per le modalità espressive e grafiche utilizzate, il contenuto sia idoneo a produrre
un effetto confusorio circa la reale convenienza dell’offerta oggetto di promozione. In particolare, i
messaggi pongono particolare enfasi sulla convenienza economica dell’opzione e sul taglio del
costo del roaming internazionale, laddove fanno presente soltanto con modalità grafiche residuali
della presenza di un costo fisso pari a 10 euro e di una soglia massima per le telefonate senza costi.
Inoltre, tali messaggi non contengono indicazioni in merito alle procedure per la disdetta.
Analoghe considerazioni sono state svolte dalla predetta Autorità in merito al messaggio diffuso
tramite SMS laddove non contiene alcuna informazione in merito alla circostanza del rinnovo
automatico al costo di 10 euro ogni trenta giorni, una volta scaduta la promozione, e alla
sussistenza di una soglia di traffico telefonico coperto dall’opzione pubblicizzata.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
La pratica oggetto della presente valutazione consiste nella diffusione da parte della società
Telecom Italia S.p.A. di comunicazioni pubblicitarie aventi ad oggetto la promozione dell’opzione
tariffaria denominata “Tim Europa Senza Confini”. L’offerta in esame consente ai clienti TIM, sia
prepagati che abbonati, di chiamare e ricevere telefonate nei Paesi dell’Unione Europea a
determinate condizioni tariffarie.
In particolare, l’offerta prevede un costo fisso e alcuni costi variabili suddivisi come segue.
Il primo rappresenta il costo di utilizzo del servizio di roaming e viene detratto al cliente solo con
la prima chiamata originata o ricevuta nei Paesi dell’Unione Europea (10 euro). Pur avendo
attivato l’offerta, pertanto, nessun costo viene detratto se il cliente non si rechi all’estero oppure
pur recandovisi non chiami o non riceva telefonate. Tale costo di utilizzo, c.d. ticket, copre un
periodo temporale di trenta giorni dalla prima decurtazione cosicché l’utente potrà usufruire della
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
medesima tariffa, pur essendo rientrato in Italia, laddove si rechi all’estero entro i trenta giorni
successivi. Nel caso in cui, invece, il cliente si rechi in uno dei Paesi dell’Unione Europea dopo i
trenta giorni dalla prima decurtazione, l’offerta si riattiverà automaticamente nel momento in cui
l’utente torni ad utilizzarla all’estero dopo tale termine, momento in cui gli verrà nuovamente
addebitato il costo di attivazione (rectius utilizzo) del servizio.
Quanto ai costi variabili, la tariffa in esame prevede per le chiamate originate dall’estero, un
importo di 58,8 centesimi di euro con scatti di 60 secondi anticipati mentre, per le chiamate
ricevute, un importo di 0 (zero) centesimi di Euro, fino ad un massimo di 100 minuti per trenta
giorni dalla prima chiamate, superato il quale il costo è pari a 28,8 centesimi di euro con
tariffazione a scatti di 60 secondi anticipati.
Per disattivare l’offerta ed evitare che la stessa venga riattivata automaticamente recandosi
all’estero è necessario contattare il servizio clienti TIM 119.
Limitatamente al periodo compreso tra il 6 agosto 2007 e il 20 ottobre 2007, Telecom Italia S.p.A.
ha introdotto la promozione consistente nel rendere gratuito il costo di utilizzo di 10 euro.
Rispetto all’articolato contenuto della tariffa come sopra illustrato, l’esame delle comunicazioni
pubblicitarie oggetto del presente provvedimento evidenzia che le stesse presentano un contenuto
ambiguo ed omissivo sotto diversi profili.
In particolare, a fronte di affermazioni volte ad enfatizzarne il carattere vantaggioso, tale da
consentire di effettuare e ricevere telefonate alle medesime condizioni applicate in Italia con
attivazione gratuita (quali, ad esempio, “Attiva gratis TIM senza Confini Europa e in 27 paesi
dell’Unione Europea” oppure “Solo con TIM non hai più confini! Quando ricevi telefonate in
Europa non paghi più nulla proprio come in Italia”), prevede un particolare meccanismo di
attivazione, rappresentato da un addebito del costo di attivazione del piano, di ammontare fisso
(pari a 10 euro), effettuato al momento della prima telefonata fruita all’estero che si va ad
applicare ad ogni utilizzo del servizio telefonico mobile effettuato all’estero trascorsi trenta giorni
dall’attivazione. In via connessa, l’utilizzo delle predette terminologie non consentono all’utente di
comprendere in maniera univoca che si tratta di un’opzione che accompagna il piano tariffario
dell’utente in via permanente laddove essa si rinnova senza un consenso esplicito dell’utente, con
un addebito automatico di 10 euro ogni mese ogni qualvolta si rechi all’estero e proceda ad
effettuare una telefonata trascorsi trenta giorni dalla prima attivazione. In tale prospettiva, posto
che l’utente potrebbe non avere interesse a corrispondere una tariffa a forfait pari a 10 euro, in
considerazione, ad esempio, di un successivo e limitato periodo temporale trascorso all’estero
dopo i trenta giorni dalla prima attivazione, va osservato che i messaggi presentano un contenuto
omissivo in considerazione del fatto che non sono indicate le condizioni per procedere alla disdetta
del servizio dopo la prima attivazione.
Le peculiarità dei costi e delle modalità di funzionamento del “ticket” di attivazione avrebbero
dovuto comportare un particolare onere di diligenza informativa da parte della società telefonica
verso i consumatori, nello specificare l’esistenza di un costo fisso, da corrispondere ogni qualvolta
veniva eseguita una telefonata all’estero.
Altrettanto ambigue ed omissive sono le informazioni relative al rinnovo dell’offerta in esame.
Sulla pagina web relativa al piano tariffario in oggetto rilevata in data 14 febbraio 2008, nonché
nel testo dei citati SMS, infatti, non è contenuta alcuna informazione circa le modalità di rinnovo
automatico della tariffa. Inoltre, le indicazioni “Se poi decidi di tornare a visitare un paese
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europeo in un mese successivo, non ti preoccupare di riattivare l’offerta perché resta valida fino al
31/01/2009” riportate sui messaggi diffusi su internet sono idonee a rendere il contenuto del
messaggio ambiguo e confusorio. La collocazione di tale informazione tra i vantaggi del piano
tariffario e l’assenza di un’apposita sezione dedicata alle condizioni generali di utilizzo del
servizio infatti inducono il consumatore a trascurare la rilevante circostanza che sussiste un
rinnovo automatico del piano tariffario ogni trenta giorni in assenza di apposita disdetta.
Risultano ambigue anche le indicazioni relative ai costi per il traffico generato dalle chiamate
ricevute quando l’utente si trova all’estero riportate sul sito internet. Infatti, a fronte del claim
pubblicitario posto a centro pagina “Roaming ricevuto in un Paese UE 0€cent/minuto”, i limiti di
fruibilità di tale piano tariffario sono indicati in caratteri più piccoli nella nota n. 2 posta in fondo
alla pagina web e accessibile solo con scrolling del mouse. In particolare a fronte della dicitura
“0cent /minuto” risulta, invece, una soglia di fruibilità di tale tariffa pari a 100 minuti a scatti
anticipati di 60 secondi, “superati i quali si applicano le tariffe standard” (28,8 cent/minuto,
informazione anche questa sottaciuta).
Tali informazioni sulle limitazioni di soglia di traffico sono, invece, del tutto assenti nel testo degli
sms in contestazione, al pari di quelle relative alla disdetta del piano tariffario che si rinnova
tacitamente. Non rilevano, al riguardo, le osservazioni sollevate da Telecom Italia S.p.A. secondo
la quale le dimensioni contenute degli sms avrebbero imposto delle limitazioni sulle informazioni
da fornire agli utenti. Pur riconoscendo i limiti che l’utilizzo di tale mezzo di comunicazione
comporta, infatti, ciò che si contesta non attiene soltanto al contenuto omissivo quanto anche
all’ingannevolezza dello stesso tanto più che non è contenuto alcun invito a consultare il sito
internet o a contattare il servizio clienti per avere maggiori informazioni.
Alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, costituita da comunicazioni
pubblicitarie aventi ad oggetto la promozione dell’opzione tariffaria denominata “TIM Europa
Senza Confini” diffuse da Telecom Italia S.p.A. sul sito internet www.tim.it e attraverso SMS
risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del
consumatore medio cui esso è destinato. Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo
n. 206/05, una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è
falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al
prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”.
Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il
comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione deriva dalla
riscontrata natura ingannevole ed omissiva della stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
In particolare, la pratica oggetto di valutazione risulta ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto contiene informazioni non rispondenti al
vero riguardo le caratteristiche dell’offerta ed è idonea ad indurre il consumatore medio ad
assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, ed altresì ai sensi
dell’articolo 22 del medesimo Decreto Legislativo n. 206/05 in quanto omette informazioni
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura
commerciale.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di
specie da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che
ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle
caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla prospettazione dell’offerta e alla
completezza delle informazioni fornite nella comunicazione. Tale atteggiamento di mancato
rispetto della diligenza professionale si sostanzia nell’aver fornito informazioni potenzialmente
fuorvianti, da un lato, e nell’omissione di informazioni rilevanti, dall’altro.
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte
economiche dei consumatori, si osserva che le informazioni ingannevoli e omissive riguardano
caratteristiche dell’offerta imprescindibili ai fini dell’adozione di una decisione commerciale
consapevole. Infatti le informazioni concernenti l’effettiva natura dell’offerta e, in via connessa, le
condizioni economiche di quest’ultima costituiscono uno dei principali parametri cui fanno
riferimento i consumatori allorché compiono proprie valutazioni sull’opportunità di aderire o meno
ad una determinata opzione tariffaria telefonica.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27,
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria, si deve prendere in
considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di
specie, si considera che Telecom Italia S.p.A. rappresenta il principale gestore di telefonia
nazionale.
Con riguardo alla gravità della violazione, occorre rilevare che, nel caso di specie, la gravità è da
ricondurre alla stessa tipologia delle omissioni informative riscontrate, nonché al settore al quale
l’offerta in esame si riferisce, ovvero quello dell’offerta di servizi di connessione. Rispetto a tale
settore, come rilevato dall’Autorità nelle proprie precedenti delibere, e come peraltro confermato
dall’orientamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’obbligo di completezza e
chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente; ciò anche in ragione
dell’asimmetria informativa in cui versano i consumatori rispetto agli operatori di telefonia, da
ricondurre tanto al proliferare di promozioni e tariffe quanto all’offerta di servizi sempre più
evoluti sotto l’aspetto meramente tecnico. Rileva, inoltre, la palese contrarietà alla diligenza
professionale, atteso che un operatore, quale Telecom Italia S.p.A., principale operatore telefonico
nazionale e quindi professionista da tempo attivo nel settore di cui trattasi e, conseguentemente,
dotato di specifica competenza, è certamente edotto della natura essenziale delle informazioni
omesse e delle modalità di prospettazione dell’offerta.
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Occorre, poi, osservare che la fattispecie in esame ha avuto un significativo impatto, in quanto
veicolata attraverso internet e SMS mezzi di diffusione in grado di raggiungere un vasto numero di
utenti sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, considerando
che nel loro insieme i messaggi sono stati diffusi attraverso internet e SMS fra il settembre del
2007 e il settembre 2008, la violazione in esame risulta protratta per un periodo lungo, pari ad un
anno. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società Telecom Italia S.p.A. una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 165.000 € (centosessantacinquemila euro).
Va considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il
professionista risulta già destinatario di provvedimenti in violazione del Titolo III, Capo I, del
Decreto Legislativo n. 206/05 in tema di pratiche commerciali scorrette1.
Considerati tali elementi, dunque, si ritiene di irrogare alla società Telecom Italia S.p.A. una
sanzione pari a 215.000 € (duecentoquindicimila euro).
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, in conformità
al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica commerciale in esame è
scorretta, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile
il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge;
RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale
in esame risulta scorretta, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, in
conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in quanto contraria alla
diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo alle
caratteristiche dell’offerta e omissiva delle informazioni rilevanti circa le condizioni economiche
della stessa, di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione consapevole;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Telecom Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n.
206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Telecom Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
215.000 € (duecentoquindicimila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
1 Cfr., ad esempio, Provvedimento n. 18626 del 17 luglio 2008, caso PS414 “TIM Flat day”, in Boll. n. 28/08. Telecom
Italia S.p.A. risulta già destinatario di provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto
Legislativo n. 206/05. Cfr, Inter alia, PI4917 e 4917B - TIM “1XTUTTI”, in Boll. n. 3/06 e n. 15/06; PI5025 - TIM TRIBÙ,
in Boll. 17/06; PI5117 – TELECONOMY NO PROBLEM, in Boll. n. 21/06.
61
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza
alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
PS1325 - ZENG-LOGHI E SUONERIE
Provvedimento n. 19572
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2009;
SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto
Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTO il proprio provvedimento di sospensione cautelare del 24 settembre 2008, adottato ai sensi
dell’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell’articolo 9, comma 1, del
Regolamento;
VISTO il proprio provvedimento di proroga del termine di conclusione del procedimento del 5
novembre 2008, adottato ai sensi dell’art. 7, comma 3,del Regolamento;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Professionisti:
Zeng S.r.l. (di seguito anche “Zeng” o “content provider"), in qualità di soggetto fornitore di
contenuti multimediali per cellulari;
Telecom Italia S.p.A. (di seguito, anche Telecom) in qualità di gestore di telefonia mobile;
Vodafone Omnitel N.V. (di seguito, anche Vodafone) in qualità di gestore di telefonia mobile;
Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, anche Wind) in qualità di gestore di telefonia mobile;
H3G S.p.A. (di seguito, anche H3G) in qualità di gestore di telefonia mobile;
II. LA PRATICA COMMERCIALE
Il presente provvedimento concerne la pratica commerciale posta in essere dalla società Zeng in
collaborazione con gli operatori di telefonia mobile Telecom, Vodafone, Wind e H3g, consistente
nella diffusione sul sito internet http://www.zeng.it, di una comunicazione commerciale volta a
promuovere un servizio di intrattenimento in abbonamento per utenti di telefonia mobile. Oggetto
del presente provvedimento sono anche le modalità di addebito dei servizi in questione.
In particolare, il messaggio citato, così come rilevato in data 3 giugno 2008, presenta, nella home
page di apertura una prima sezione riguardante le “Novità” e il messaggio “Scarica subito questa
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
suoneria”. Sulla sinistra dello schermo appaiono un’ulteriore serie di sezioni, dedicate a “Top
Realtones - Musica Vera!” e “Novità Realtones!” e simili; al centro sono presenti le sezioni “I
migliori Giochi Java” e “Top Sfondi” mentre a destra appaiono tre sezioni: una dedicata
all’impostazione del cellulare in funzione del servizio richiesto (“Che cellulare hai? Imposta il tuo
modello”), una relativa alla possibilità di scaricare una specifica suoneria (“Scarica la suoneria più
bella che ci sia!”) e un’ultima dedicata ai Giochi Java (“Giochi Java per te! Qui il primo è
gratis!”). In basso sono presenti ulteriori tre sezioni animate: le prime due invitano ad attivare il
servizio per scaricare suonerie e sfondi dalla sezione “Calcio”, mentre la terza invita ad attivare il
servizio “TV Moda Mobile” per ricevere in anteprima gli aggiornamenti sulla moda. A fondo
pagina, comunque non inquadrati immediatamente in home page, sono riportati i link “Home Realtones - Giochi Java - Effetti sonori - Polifoniche - Sfondi - Sfondi animati - Calcio - About
Zeng - FAQ - Info & Costi - Credits - Mappa del Sito. Cliccando sul prodotto che si intende
acquistare (ad esempio una canzone da scaricare come suoneria) si apre una pagina in cui appare il
messaggio “Per scaricare subito il contenuto invia un SMS al 48280 con questo codice: […]” e,
quindi, l’invito ad iscriversi ovvero ad inserire il numero telefonico e la password per chi è già
iscritto.
Soltanto nella sezione dedicata ad “info e costi”, che non fa parte di un percorso logico-necessitato
di collegamento ipertestuale, ma è di consultazione soltanto eventuale da parte dell’utente, sono
presenti indicazioni circa natura, costi e condizioni dei servizi offerti. Non appare presente alcuna
indicazione riguardo la circostanza che si tratta di un servizio destinato ai soli maggiorenni.
I profili oggetto di analisi riguardano, altresì le modalità di addebito dei servizi offerti tramite il
sito http://www.zeng.it. In particolare, l’addebito avverrebbe subito dopo l’invio, da parte
dell’utente, dell’SMS di richiesta del servizio, prima che venga effettivamente scaricato il
contenuto e senza alcun controllo circa la legittimità della richiesta inoltrata. Al riguardo, si
richiama l’articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 145/2006 recante la Disciplina dei servizi a
sovrapprezzo che prevede l’erogazione del servizio soltanto a seguito dell’esplicita accettazione da
parte dell’utente finale.
Pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 206/2005, come modificato dal
Decreto Legislativo 146/2007, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, in data 30 luglio 2008,
sulla base delle informazioni acquisite in atti, è stato comunicato alle parti l’avvio del
procedimento istruttorio PS1325, in quanto i comportamenti descritti avrebbero potuto integrare
un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del
Consumo, così come richiamati, altresì, dall’art. 57, comma 2, del medesimo Codice, in quanto
contrari alla diligenza professionale ed idonei a limitare considerevolmente o, addirittura,
escludere la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al servizio
offerto.
Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta nel caso oggetto di analisi, è
stato chiesto alle società Zeng S.r.l, Telecom Italia S.p.A, Vodafone Omnitel N.V., Wind
Telecomunicazioni S.p.A e H3G S.p.A, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice e
dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire le seguenti informazioni:
– numero rappresentativo di soggetti che hanno fatto richiesta di abbonamento a ciascun servizio
reclamizzato;
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
– caratteristiche e natura dei servizi offerti, con riferimento particolare alle modalità di attivazione
dei servizi reclamizzati ed al numero di SMS inviati agli utenti che ne abbiano fatto richiesta, nel
periodo gennaio 2008- luglio 2008;
– i costi effettivamente sostenuti dagli utenti per l’attivazione dei suddetti servizi, nonché il
numero di abbonamenti stipulati per la ricezione dei servizi reclamizzati;
– copia dei contratti, accordi o ogni altro documento intercorso tra Zeng S.r.l., da una parte, e i
gestori telefonici indicati in indirizzo (Telecom Italia S.p.A, Vodafone Omnitel N.V., Wind
Telecomunicazioni S.p.A e H3G S.p.A), dall’altra, riguardanti i servizi offerti;
– ruolo svolto nella predisposizione dei contenuti, della presentazione e delle modalità di
diffusione dei messaggi segnalati, riguardanti le numerazioni pubblicizzate attraverso le quali sono
veicolati i contenuti dei servizi reclamizzati;
– con riferimento alle comunicazioni oggetto di valutazione, si chiede altresì di precisare la
sussistenza di un’effettiva preventiva comunicazione dell’iniziativa nonché del contenuto dei
messaggi in esame, inviata dalla società Zeng S.r.l. e indirizzate alle società Telecom Italia S.p.A,
Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A e H3G S.p.A, antecedente alla diffusione
degli stessi;
– dati di fatturato relativi al traffico telefonico effettuato per la richiesta e l’invio dei servizi
oggetto di valutazione;
– modalità di attivazione e disattivazione dei servizi tramite SMS;
– le procedure e passaggi necessari per l’attivazione del servizio a partire dall’inserimento del
numero di utenza nell’apposita stringa da parte del consumatore, fino alla ricezione del primo
SMS/MMS a pagamento relativo al servizio richiesto, ivi compreso il contenuto degli SMS/MMS
inviati dal Provider e contenenti la password per l’attivazione definitiva del servizio;
– le procedure e i controlli attuati per verificare che l’utente che usufruisce del servizio sia
effettivamente maggiorenne, oltre che l’effettivo intestatario, corredati da adeguata
documentazione (anche di carattere interno);
– l’estensione del c.d. Time To Living degli SMS/MMS relativo alla durata in standby
dell’SMS/MMS non ancora ricevuto;
– l’indicazione del momento in cui viene decurtato il credito telefonico precisando, in particolare,
se esso coincide già con la ricezione dell’ SMS oppure con la successiva apertura del messaggio
inviato all’utente;
– descrizione dettagliata delle modalità tecniche di disattivazione del servizio oggetto di
contestazione e tempo necessario per l’effettiva interruzione dell’invio degli SMS/MMS;
– numero di soggetti che hanno richiesto la cessazione del servizio, specificando i costi richiesti e
le procedure adottate nell’ipotesi di reclamo per la mancata disattivazione del servizio, allegando
idonea documentazione anche di carattere interno;
– caratteristiche dell’operazione di verifica di compatibilità del cellulare dell’utente necessaria per
fruire del servizio scelto, specificando le misure adottate, se esistenti, e le conseguenze derivanti in
caso di accertata incompatibilità del modello o della configurazione utilizzati, indicando, altresì, il
numero dei reclami ricevuti inerenti a tale ipotesi.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
III. MEMORIE DELLE PARTI
a) Zeng S.r.l.
A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 30 luglio 2008, con memorie
pervenute in data 11 agosto 2008 la società Zeng ha comunicato, in sintesi, quanto segue:
– la società ha sospeso la modalità di acquisto dei contenuti offerti consistente nell’invio di SMS
alla numerazione premium 48280, contenenti i codici relativi ai contenuti prescelti dagli utenti, e
ha rimosso dal sito www.zeng.it la sezione contenente i codici in oggetto;
– la modalità di fruizione dei servizi a valore aggiunto via web richiede una complessa procedura
che consente un’attivazione consapevole del servizio;
– per quanto attiene alle modalità di addebito, la società si è conformata agli accordi con gli
operatori telefonici che hanno imposto una rigida regolamentazione in tal senso;
– la verifica sull’effettiva maggiore età degli utenti è nell’esclusiva competenza e materiale
fattibilità degli operatori telefonici.
Con memorie pervenute nelle date 23 settembre e 24 ottobre 2008 la società Zeng ha, inoltre,
esposto le seguenti argomentazioni:
– la Società non è dotata di alcuna infrastruttura e/o piattaforma tecnologica, limitandosi a
svolgere attività di commercializzazione e promozione dei propri servizi. Tutto il supporto
tecnologico e di controllo è affidato in outsourcing a società esterne (i cd. Service Provider) in
congiunzione con gli operatori di telefonia mobile;
– solo gli operatori telefonici e, limitatamente ad alcune fattispecie, i service provider sono in
grado di effettuare il monitoraggio completo delle operazioni di delivery, nonché dell’esatta
tempistica del billing, di esclusiva competenza degli operatori mobili;
– non esiste con gli operatori un riscontro puntuale tra SMS inviati e SMS ricevuti dall’utente
finale e comunque non tutti i messaggi inviati risultano poi addebitati dagli operatori;
– le informazioni fornite all’utente sono tali da consentirgli di disattivare il servizio in tempi rapidi
garantendo elevati standard di efficienza;
– con riferimento ai destinatari dei servizi offerti, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi
rapporti annuali dell’Osservatorio Mobile Content, i servizi di Infotainment audio/video, i servizi
di personalizzazione ed i servizi di Comunicazione Community sono utilizzati principalmente dai
soggetti appartenenti alla fascia adolescenziale e post adolescenziale;
– Il target di utenza di Zeng non è costituito da soggetti sprovveduti o inconsapevoli, ma solo
permeabili alla “procedura di contorno” che resta tale rispetto al focus del servizio, ossia il
download del contenuto;
– L’utente può disattivare l’abbonamento attraverso l’invio di SMS con apposita sintassi al costo
di € 0,1240 con Tim e Wind e, per Vodafone e H3g secondo il proprio piano tariffario. Lo stesso
risultato è ottenibile inviando una mail a [email protected] ovvero chiamando il servizio clienti
Zeng attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30. La disattivazione è immediata e l’utente non riceve
più alcun messaggio , eccettuati quelli che sono già in rete;
– il periodo di tempo durante il quale un SMS resta in sospeso e viene consegnato all’utente in un
momento successivo all’effettivo invio (cd. Time to living) è di 48 ore dalla trasmissione del
messaggio da parte del Content provider;
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
– l’utente che accede al sito può selezionare nell’apposita casella posta sulla destra dell’home
page ed in tutte le successive pagine, il proprio modello di cellulare, individuando in questo modo
le tipologie di contenuti con esso compatibili.
Con riferimento ai contratti sottoscritti con i singoli operatori dalla società Zeng, la stessa ha
precisato quanto segue:
– le campagne di comunicazione sono state oggetto di confronto con gli stessi operatori a cui, da
sempre, vengono inviate in visione landing pages, video e comunicati stampa;
– la descrizione delle diverse modalità di disattivazione presente nelle schede di servizio allegate
ai contratti dimostra come tali procedure siano condivise ed approvate dagli operatori;
– gli operatori telefonici partecipano attivamente alla costruzione delle offerte dei content, ne
monitorizzano la costruzione editoriale ed i messaggi al pubblico degli utenti, gestiscono il billing
e traggono un consistente vantaggio economico dall’intera catena del valore.
La società Zeng ha, altresì, depositato in atti copie dei contratti citati sottoscritti con gli operatori
telefonici Telecom, Wind e H3g e con il service provider Green Media per l’erogazione di
contenuti premium. Come stabilito agli articoli 3.1., 8.1. lettera e), 10.2. e 25 del contratto con
Telecom, agli articoli 4.1 lettera i) e 4.2., comma 5 del contratto con H3G e all’articolo 6.2. del
contratto con Wind i contenuti forniti da Zeng devono essere preventivamente sottoposti
all’approvazione degli operatori telefonici, i quali hanno la facoltà di interromperne o sospenderne
l’erogazione, laddove ritenuti non conformi alla schede di servizio allegate al contratto principale.
Agli artt. 6.1. del contratto con Wind e 10.2 del contratto con Telecom è inoltre previsto per
l’intera durata dello stesso la possibilità di utilizzo dei marchi degli operatori citati da parte del
fornitore di contenuti nell’ambito delle proprie iniziative promozionali e istituzionali.
La società Zeng ha, altresì, depositato in atti una serie di comunicazioni elettroniche intercorse con
gli operatori Telecom e Vodafone vertenti sulle modalità redazionali del materiale pubblicitario
relativo ai servizi forniti da Zeng.
In data 27 novembre 2008, si è svolta l’audizione con i rappresentati della Società Zeng concessa a
seguito della richiesta dalla parte al fine di illustrare gli impegni presentati, durante la quale il
content provider ha, inoltre, chiarito quanto segue:
– Zeng è un soggetto atipico nel mercato dei VAS perché opera esclusivamente come content
provider e non come service provider; ciononostante per quanto riguarda il rapporto con Vodafone,
anche se formalmente ha un rapporto diretto con Green media, sostanzialmente Zeng ha rapporti
diretti con Vodafone;
– per quanto riguarda i contenuti, Zeng deve concordare preventivamente il messaggio con
Vodafone che può porre il veto alla sua diffusione secondo determinate modalità. In proposito
Zeng ricorda che Vodafone ha un ufficio dedicato esclusivamente al controllo delle campagne di
comunicazione dei content con cui Zeng ha interagito in più di un’occasione;
– per quanto attiene al rapporto con tutti gli operatori telefonici, nulla può essere diffuso senza il
consenso preventivo degli stessi. Anche i messaggi oggetto del presente procedimento sono stati
preventivamente sottoposti alla loro approvazione;
– il consenso degli operatori riguarda anche il costo del servizio offerto e l’importo da applicare: la
scelta delle modalità redazionali del messaggio promozionale e delle caratteristiche dei servizi
forniti, rappresenta, dunque, parte della politica commerciale degli operatori di telefonia mobile
che offrono tali servizi in collaborazione con i fornitori di contenuti.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
b) H3G S.p.A.
Con memorie pervenute in data 21 agosto e 15 settembre 2008 la società H3G S.p.A. ha
rappresentato in breve quanto segue:
– H3G non ha mai preso parte alla redazione di contenuti offerti da Zeng S.r.l. né ha mai
autorizzato la linea comunicazionale scelta in piena autonomia da Zeng S.r.l.;
– i messaggi oggetto del procedimento sono stati ideati e realizzati da Zeng;
– H3G non controlla direttamente le procedure per l’attivazione e la disattivazione del servizio che
vengono gestite direttamente dal fornitore di contenuti
– i contratti aventi a oggetto servizi telefonici in abbonamento sono sottoscrivibili solo da
maggiorenni, i prepagati da soggetti maggiori di anni 16, nessun controllo sul fruitore effettivo del
servizio può essere attuato dall’operatore;
– la consegna degli SMS avviene entro 72 ore dalla presa in carico della transazione a meno che il
content provider non abbia impostato un tempo inferiore;
– la decurtazione del credito avviene al momento della consegna alla piattaforma H3g dell’SMS
diretto al cliente tranne il caso in cui lo stesso abbia credito insufficiente o risulti non
raggiungibile, indipendentemente dallo stato del telefono (acceso o spento);
c) Vodafone Omnitel N.V.
Con memorie pervenute in data 8 settembre e 27 e 28 ottobre 2008 la società Vodafone Omnitel
N.V. ha rappresentato in breve quanto segue:
– Vodafone non è legata a Zeng da alcun vincolo contrattuale diretto;
– Vodafone ha sottoscritto un contratto che la lega direttamente al Content Provider Green Media
S.r.l. al quale la società Zeng fa riferimento;
– Vodafone è estranea alla pratica commerciale contestata e non ha strumenti dispositivi atti ad
imporre in modo coercitivo un determinato contegno al Content Provider;
– i messaggi contestati non recano in alcun modo il marchio di Vodafone;
– nessun cliente Vodafone risulta coinvolto dalla pratica commerciale considerata;
– Vodafone non è in grado di fornire informazioni specifiche sui servizi in oggetto perché non ha
alcun rapporto contrattuale con Zeng.
d) Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Con memorie pervenute in data 8 settembre, 8 e 28 ottobre 2008, la società Wind ha rappresentato
quanto segue:
– Wind non partecipa in alcun modo alla predisposizione dei contenuti e delle modalità di
diffusione e programmazione degli stessi;
– la realizzazione delle campagne e/o iniziative di comunicazione relative ai servizi offerti sono
realizzate a cura e spese del content provider (Zeng S.r.l.), sul quale incombe l’obbligo di garantire
che tali campagne pubblicitarie specifichino in modo chiaro la natura, le caratteristiche e le
condizioni di offerta dei servizi e dei contenuti fruibili attraverso il telefono cellulare.
– i messaggi oggetto del procedimento sono stati ideati e realizzati da Zeng e la loro diffusione è
ad essa imputabile;
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
– l’arbitraria attivazione di servizi non richiesti, così come la lamentata non esecuzione della
disattivazione degli stessi costituirebbero violazione delle obbligazioni contenute nel contratto che
lega Wind e Zeng;
– i gestori di telefonia mobile con i quali Zeng intrattiene rapporti contrattuali altro non sono se
non canali per la distribuzione dei propri prodotti multimediali, disponendo la stessa di una propria
infrastruttura (SMS gateway) da cui è disposto l’invio dei messaggi su cui Wind non ha alcun
potere dispositivo o coercitivo;
– Wind impone il rispetto del codice di condotta relativo alla fornitura di servizi a sovrapprezzo,
finalizzato a garantire elevati e condivisi standard morali e di qualità nella fornitura di questo tipo
di servizi, a tutela degli utenti;
– i contratti aventi a oggetto servizi telefonici in abbonamento sono sottoscrivibili solo da
maggiorenni, i prepagati da soggetti maggiori di anni 16, nessun controllo sull’utilizzatore del
servizio può essere attuato dall’operatore.
e) Telecom Italia S.p.A.
Con memorie pervenute in data 10 settembre, 8 e 28 ottobre 2008, la società Telecom Italia S.p.A.
ha rappresentato quanto segue:
– Zeng è direttamente responsabile della ideazione, predisposizione e commercializzazione dei
loghi e suonerie oggetto del procedimento, nonché soprattutto, per quanto qui rileva, delle
modalità attraverso cui questi servizi sono presentati al pubblico, mentre Telecom non ha in alcun
modo partecipato direttamente o indirettamente, né avrebbe potuto farlo, alla ideazione,
predisposizione, autorizzazione e diffusione della pratica censurata;
– la circostanza che Telecom si riservi a livello contrattuale la facoltà di esercitare un controllo
preventivo sui contenuti offerti e sulle iniziative pubblicitarie di Zeng non implica l'esistenza di un
obbligo di legge a vigilare sulla conformità di tali iniziative rispetto alle disposizioni del Codice
del Consumo;
– nel caso in esame Zeng non ha previamente sottoposto a Telecom ai sensi delle pertinenti
disposizioni contrattuali, i propri messaggi pubblicitari relativi ai servizi di loghi e suonerie di
intrattenimento offerti;
– l'attribuzione a Telecom di una pratica a cui è sostanzialmente, oltre che formalmente, estranea,
condurrebbe all'inaccettabile risultato di introdurre una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva,
estendere la nozione di professionista oltre gli ambiti previsti dal Codice del Consumo, disallineare
la disciplina nazionale in materia di pratiche scorrette dalla Direttiva 2005/29 nonché alimentare
gravi incertezze sotto il profilo della tutela dell'affidamento dei consumatori;
– Telecom ha prontamente intimato al fornitore di contenuti l'immediata sospensione della
presentazione dei servizi reclamizzati secondo modalità mai autorizzate da Telecom o comunque
l'immediata modifica del contenuto dei messaggi pubblicitari oggetto del procedimento, così da
renderlo conforme alle disposizioni di legge in materia;
– quanto alla possibile incidenza della pratica oggetto del Procedimento sul comportamento
economico di soggetti con età inferiore a 18 anni, Telecom procede alla vendita di SIM unicamente
a clienti che possano dimostrare di essere maggiorenni.
Nella sua adunanza dell’11 dicembre 2008, l’Autorità ha ritenuto di non accogliere gli impegni
presentati dalla società Zeng.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stato diffusa attraverso
internet, in data 22 gennaio 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 17 febbraio 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo,
sulla base delle seguenti considerazioni:
– il messaggio diffuso sul sito ww.zeng.it non pone in adeguata evidenza la natura e il contenuto
dell'offerta, le cui condizioni sono riportate nella sezione dedicata a Info & costi, che non fa parte
di un percorso logico necessitato di collegamento ipertestuale, ma è di attivazione soltanto
eventuale da parte dell'utente, e che non appare rinvenibile alcuna indicazione circa la circostanza
che si tratta di un servizio destinato ai soli maggiorenni;
– la pratica commerciale diffusa attraverso il messaggio descritto diffuso su Internet, per scelta
editoriale e impostazione comunicazionale, di fatto è omissivo riguardo le caratteristiche, la natura
di abbonamento e le condizioni del servizio di suonerie e contenuti multimediali per cellulari
offerto e, perciò, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori.
Pertanto, per l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il comportamento posto in essere
dalla società Zeng S.r.l. consistente nella promozione del servizio di intrattenimento in
abbonamento per utenti di telefonia mobile da cui scaricare suonerie, giochi, loghi e sfondi diffusa
sul sito www.zeng.it, rilevato in data 24 luglio 2008, volta a promuovere servizi di fornitura di loghi e suonerie risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte
sulle caratteristiche dell'offerta e i costi da sostenere per la fruizione del servizio, e,
conseguentemente, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico ai sensi dell’art.
21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei
Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146 dei destinatari, inducendoli al contatto con il
suddetto operatore in luogo di altri in base a erronei convincimenti.
V. VALUTAZIONI
a) I servizi offerti: quadro normativo e modalità di attivazione
Ai fini della comprensione della pratica oggetto della presente valutazione, occorre procedere ad
una sintetica illustrazione del quadro normativo di riferimento e delle modalità di attivazione del
servizio, consistente nella fornitura di contenuti multimediali da utilizzare su per cellulari
(suonerie, loghi, wall papers, SMS animati, servizi di intrattenimento, ecc.).
In via preliminare, si rileva che i servizi pubblicizzati sul sito oggetto del procedimento sono
ascrivibili alla categoria dei servizi a sovrapprezzo disciplinati dal D.M. 2 marzo 2006, n. 145
“Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo” e definiti all’art. 1, lettera h), del
Regolamento citato, come “i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili
al pubblico, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni, definite nel piano nazionale di
numerazione, o a livello internazionale dagli appositi organismi che consentono l'accesso degli
utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento”. Il citato Regolamento stabilisce che i servizi a
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sovrapprezzo, destinati esclusivamente ad un pubblico di maggiorenni, devono essere erogati solo
dopo esplicita accettazione da parte dell’utente finale (articolo 13, del D.M. n. 145/06).
L’art. 12 individua, altresì, le informazioni obbligatorie in materia di servizi a sovrapprezzo
chiarendo, tra l’altro, al comma 9, che nel caso di servizi offerti mediante l’invio di messaggi di
testo o dati in modalità push (SMS, MMS) sono forniti al cliente all’atto della conclusione del
contratto, oltre alle informazioni di cui al comma 2, ove applicabili, le informazioni relative al
costo per l’invio del singolo messaggio, nonché quelle inerenti alle modalità di disattivazione del
servizio. In particolare, è previsto l’invio al cliente, prima della trasmissione del primo messaggio
a pagamento, di un messaggio gratuito che indichi: a) costo per singolo messaggio o per contenuto
fornito; b) numero massimo di messaggi o numero massimo di contenuti forniti; c) se trattasi di
servizio in abbonamento; d) sintassi per la disattivazione del servizio. Per i servizi di abbonamento
di durata superiore al mese, il messaggio gratuito con l’avviso di abbonamento in corso e
l’indicazione della scadenza contrattuale va inviato almeno mensilmente. In ogni caso è escluso il
rinnovo tacito dell’abbonamento.
In materia poi di pubblicità dei servizi a sovrapprezzo, il predetto Regolamento stabilisce che
“qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità indica in modo esplicito e chiaramente leggibile:
a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i
minori; b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA” (articolo 23, lettere a)
e b), del D.M. n. 145/06).
Nel caso di specie, i servizi di cui si discute sono erogati via SMS e MMS per il tramite di
numerazioni in decade 4, ossia di numerazioni utilizzate per creare veri e propri portali multicanale
da cui è possibile offrire diversi servizi ciascuno con propria tariffazione.
Per quanto attiene al secondo profilo, ossia alle modalità di attivazione da parte dell’utente del
servizio in esame, la richiesta di attivazione di tali servizi può avvenire principalmente attraverso
l’utilizzo del cellulare oppure di un computer.
Nel caso di utilizzo del cellulare, l’attivazione si realizza mediante l’invio di un SMS contenente
una delle apposite sintassi corrispondente allo specifico contenuto di interesse indirizzato al
numero a decade 4 su cui il professionista è attestato. Tanto la sintassi che la numerazione possono
essere reperite dall’utente su diversi canali promozionali (ad esempio, web, stampa, Tv etc.).
Nel caso di attivazione via web, l’utente, navigando su internet, raggiunge le pagine che
pubblicizzano i servizi in questione (nel caso di specie, www.zeng.it) e ne richiede l’attivazione,
con l’inserimento, in un’apposita stringa posta sulla pagina web, del numero di cellulare sul quale
chiede l’invio dei contenuti. Solo per quest’ultima modalità di attivazione, al fine di associare in
maniera sicura l’utenza radiomobile inserita al soggetto che sta procedendo all’attivazione del
servizio, è prassi del content provider inviare al numero di cellulare indicato un SMS gratuito
contenente una password di ingresso da inserire all’interno di un’ulteriore pagina web.
L’inserimento della password è condizione necessaria al fine di completare la richiesta di
download del contenuto e la contestuale attivazione dell’abbonamento.
La successiva erogazione del servizio viene effettuata tramite l’invio all’utente di SMS a
pagamento contenenti il link Wap attraverso il quale scaricare il contenuto, seguiti dal welcome
message con le informazioni relative al servizio attivato e da SMS di tariffazione dei contenuti
scaricati.
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Nel caso in esame, la pratica commerciale attiene a quest’ultima modalità di attivazione descritta,
ossia quella del canale web, oltre che alle modalità di addebito del servizio.
In tal senso si osserva che da quanto emerso nel corso dell’istruttoria quest’ultima fattispecie
risulta strettamente connessa all’attivazione, da parte degli utenti, dei servizi di cui si tratta tramite
il sito internet www.zeng.it che ne promuove l’acquisto. La condotta relativa alle modalità di
addebito del servizio, contestata nella comunicazione di avvio e in precedenza richiamata, non
rappresenta, pertanto, un’autonoma fattispecie di valutazione, in quanto logica conseguenza delle
modalità di prospettazione dell’offerta e della non completezza delle informazioni fornite nella
comunicazione commerciale diffusa sul sito in esame e verrà, pertanto, valutata in sede di analisi
del messaggio stesso.
b) La pratica commerciale
Alla luce delle risultanze dell’istruttoria e sulla base di quanto in precedenza esposto, si ritiene che
la pratica commerciale posta in essere dal professionista Zeng in collaborazione con Telecom,
Vodafone, Wind e H3g, come successivamente chiarito, relativa alla diffusione del messaggio sul
sito www.zeng.it concernente servizi in abbonamento di loghi, suonerie ed altri contenuti
multimediali per cellulari, così come in concreto organizzata e realizzata, sia scorretta ai sensi
degli articoli 20, comma 2, 21, 22, del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto avvenuta secondo
modalità contrarie alla diligenza professionale ed idonee a limitare considerevolmente, o
addirittura escludere, la libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio.
La comunicazione diffusa sul sito web http://www.zeng.it
Il messaggio oggetto di valutazione diffuso sul sito web http://www.zeng.it, rilevato in data 3
giugno ed acquisito agli atti, nella sua formulazione generale risulta ideato principalmente per la
promozione di singoli contenuti per cellulari mentre, in realtà, ha ad oggetto una proposta
commerciale di abbonamento ad un servizio di suonerie, loghi e altri contenuti per telefonini.
L’impostazione redazionale del messaggio è, infatti, incentrata sull’offerta di un singolo prodotto
senza che siano chiarite adeguatamente le effettive caratteristiche del servizio nel suo complesso, i
relativi costi, le procedure per la disattivazione dell’abbonamento e la circostanza che si tratta di
un servizio a pagamento destinato a maggiorenni.
Nella home page di apertura sono del tutto assenti informazioni circa le caratteristiche principali
dei servizi offerti. L’inserimento delle stesse all’interno del link di rinvio “Info e costi” posto in
fondo alla pagina in questione, leggibile solo dopo l’utilizzo del cursore ed indicato con caratteri di
dimensione molto ridotta rispetto al contesto pubblicitario, non consente di sanare la scorrettezza
del messaggio in esame considerata la necessità di indicare informazioni essenziali del servizio
offerto con modalità grafiche tali da garantirne l’immediata percezione da parte del consumatore.
Il link citato è, infatti, di consultazione solo eventuale, non essendo inserito all’interno di quel
percorso logico obbligato che l’utente deve necessariamente seguire per attivare il servizio
pubblicizzato, ed è, pertanto, inidoneo a consentire quella libertà di autodeterminazione del
consumatore che costituisce obbiettivo primario della tutela introdotta dal Decreto Legislativo n.
206/05.
Deve ritenersi, infatti, che il Legislatore, con la previsione di tale normativa, abbia inteso
salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni omissione informativa fin
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dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di
completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa.
Ad ulteriore sostegno dell’inadeguatezza di tali modalità informative che non consentono al
consumatore di assumere una decisione consapevole di natura commerciale, si richiama il D.M. 2
marzo 2006, n. 145 all’art. 12, punto 4., laddove dispone che: “nel caso di servizi a sovrapprezzo
forniti tramite la connessione ad Internet, il messaggio di cui al comma 2 non è connesso ad altri
messaggi ed e' presentato tramite un riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma chiara e
leggibile integralmente, senza ricorso al cursore”.
Al pari della home page anche la successiva pagina web, su cui l’utente viene dirottato per seguire
la procedura di acquisto dei servizi, è incentrata sulla possibilità di scaricare un dato contenuto e
non anche sulla necessaria attivazione dell’abbonamento. Infatti, a fronte della scritta “Scarica il
tuo contenuto” e dell’ulteriore indicazione “invia il contenuto” vengono riportati soltanto in fondo
alla pagina e in piccolo nel link “Info e costi ”, riferimenti circa natura, durata, costi, modalità di
disattivazione dei servizi offerti e il loro essere riservati ai maggiorenni.
La formulazione ambigua del messaggio in uno con le omesse indicazioni circa caratteristiche
essenziali dei prodotti, non consentono al consumatore di comprendere l’effettiva portata
dell’impegno economico da affrontare e sono pertanto idonee ad indurlo ad effettuare una scelta
che diversamente non avrebbe preso.
Si osserva, altresì, che anche l’ultima pagina web, depositata in atti dalla società Zeng, presenta
un’impostazione redazionale analoga a quella sopra descritta. In tale pagina web, che costituisce
l’ultimo step del percorso on line di attivazione dei servizi viene, infatti, richiamata l’attenzione
dell’utente sulla possibilità di effettuare il download del contenuto scelto a seguito
dell’inserimento della password ricevuta tramite un SMS dal seguente tenore “Ciao! Questa è la
tua password: z9841. Salvala sul tuo cellulare e usala per scaricare ogni volta tutti i contenuti che
vuoi su www.zeng.it”.
Dall’inserimento della password segue l’attivazione dell’abbonamento con conseguente ricezione
sul cellulare i) del link wap gratuito da cui scaricare il contenuto “Zeng. Clicca per scaricare:
http://..”; ii) del welcome message gratuito “Zeng: MUSIC LIVE attivo. Riceverai una suoneria
live ed uno sfondo ogni settimana. Costo 5€/sett. Disattivi con Live off. Info:zeng.it o 0763313313;
iii) dell’SMS di tariffazione del contenuto scaricato “Zeng: grazie per aver scaricato la suoneria
live. Tante altre novità ti aspettano su zeng.it”.
Anche in tal caso si osserva l’assenza di un chiaro riferimento alla natura di abbonamento del
servizio attivato in quanto l’utilizzo, ad esempio, del termine “MUSIC LIVE attivo” non può
considerarsi equivalente al concetto di “abbonamento” che deve essere chiaramente evidenziato ai
consumatori senza alcuna ambiguità. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che il testo del
secondo SMS fa esclusivo riferimento al nome del servizio attivato e non anche alle sue
caratteristiche in palese violazione, peraltro, dei precisi obblighi informativi posti in capo al
professionista dalla disposizione sopra citata prevista all’art. 12, comma 9, del D.M. n. 145/06.
Appare, pertanto, evidente che il percorso on line di promozione e attivazione dell’abbonamento
non consente al consumatore di avere contezza delle condizioni economiche del servizio scelto ed
è al contrario strutturato in modo da celare la reale natura dello stesso in quanto volto ad
enfatizzare la possibilità di scaricare un singolo contenuto multimediale.
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Vale osservare, inoltre, in relazione all’esclusiva destinazione dei servizi offerti ai maggiorenni,
che tale informazione di carattere rilevante non viene resa nota ai consumatori se non nell’ultima
pagina del percorso di attivazione dell’abbonamento ed indicata con caratteri ridotti rispetto al
contesto pubblicitario in cui è compresa. L’inserimento di tale informazione all’interno della
sezione citata non è sufficiente a sanare una grave omissione informativa relativa, infatti, ad una
caratteristica essenziale del servizio che, in quanto tale, deve essere immediatamente percepibile
da parte del consumatore.
La gravità dell’omissione de qua appare comprovata dalla presenza di un espresso obbligo
informativo in tal senso, introdotto dalla normativa vigente in materia. Il regolamento sopra
descritto e più volte richiamato, all’art. 12, secondo comma, lettera a), prevede, infatti, come
contenuto obbligatorio del messaggio che precede la prestazione di ogni servizio a sovrapprezzo,
l’espressa menzione della sua esclusiva destinazione ai maggiorenni.
Per quanto attiene, poi, alle indicazioni riguardanti la compatibilità del cellulare dell’utente col
servizio offerto, si rileva che, a fronte della conclusione con esito positivo della procedura di
attivazione dell’abbonamento anche nell’ipotesi di non compatibilità o di non corretta
configurazione del cellulare, le informazioni fornite al consumatore sulle conseguenze derivanti
dall’acquisto del contenuto in tali circostanze, non sono adeguatamente evidenziate, ma fornite in
maniera poco chiara e incompleta all’interno della sezione “Che cellulare hai? Imposta il tuo
modello” presente sulla home page.
Alla luce di quanto esposto ed in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, la pratica commerciale oggetto di contestazione risulta idonea a pregiudicare le
scelte economiche dei consumatori, potendoli indurre in errore circa le effettive caratteristiche,
natura e condizioni economiche dei servizi a sovrapprezzo reclamizzati.
L’ambiguità della comunicazione commerciale in esame risulta, inoltre, amplificata alla luce del
fatto che fra i destinatari dei messaggi ingannevoli e dei servizi erogati vi sono soggetti di giovane
età che rappresentano i principali fruitori dei contenuti pubblicizzati.
Infatti, proprio in relazione a tale categoria di consumatori, l’art. 20, comma 3, del Codice del
Consumo evidenzia l’esigenza di una tutela specifica e rafforzata, in riferimento all’accentuata
idoneità della pratica ad alterare il comportamento economico di tali soggetti anche quando la
stessa è suscettibile di raggiungere gruppi più ampi di consumatori.
In quest’ottica, gli adolescenti - in virtù della loro età ed ingenuità - possono essere considerati, in
conformità a consolidato orientamento dell’Autorità in materia1, particolarmente esposti e
vulnerabili alla pratica commerciale oggetto di contestazione, trattandosi di consumatori
specificamente attratti dalla fruizione dei servizi di cui si tratta.
Le informazioni non esaustive e poco chiare contenute nei messaggi sopra esaminati circa le
caratteristiche ed i costi finali del servizio offerto, possono, infatti, risultare ulteriormente
pregiudizievoli in considerazione della naturale mancanza di esperienza dei giovani in quanto
1 Cfr. in particolare provvedimento n. 17856 del 10 gennaio 2008, caso pi6254 - moby.dada.net-brani musicali gratis sul
cellulare, in boll. n. 1/08, Provvedimento del 6 febbraio 2007 n. 16470, PI5497 - Servizi Teleunit per maggiorenni su
riviste Per ragazzi, in Boll. n. 6/07, Provvedimento n. 17065 del 3 luglio 2007, PI5769 – suonerie scaricabili dal 48428, in
Boll. n. 27/07, Provvedimento n. 14253 del 20 aprile 2005, PI4702 - Suonerie per cellulari zero 9, in Boll. n. 16/05.
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meno propensi a distaccate e specifiche valutazioni di opportunità economica, in rapporto alle
nuove tecnologie e ai servizi prospettati attraverso i terminali di comunicazione.
Pertanto, tenuto conto della particolare tutela che l’articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 146/07 riserva agli adolescenti quale gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile alla
pratica commerciale in contestazione in ragione della loro età o ingenuità, appare ancor più
evidente la mancata adozione da parte dei professionisti coinvolti, di accorgimenti grafici ed
espressivi idonei a rendere tali soggetti immediatamente edotti sulle caratteristiche del servizio
offerto e sulla sua attivazione immediata conseguente al download del primo contenuto.
Infine, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale contestata, come sin qui
descritta, è scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del Codice del Consumo, in quanto
contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento
del consumatore medio nei confronti del quale è posta in essere nonché di un gruppo di
consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabile alla pratica.
Si osserva, infatti, che ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, una
pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del
consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”.
Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il
comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione deriva dalla
riscontrata natura ingannevole della stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n.
206/05.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di
specie da parte dei professionisti coinvolti nella pratica, di seguito individuati, il normale grado di
competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità dei
professionisti coinvolti ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alle modalità di
prospettazione dell’offerta e alla completezza delle informazioni fornite nella comunicazione. Tale
atteggiamento di mancato rispetto della diligenza professionale si sostanzia nella diffusione di
informazioni ambigue, da un lato, e nell’omissione di informazioni rilevanti, dall’altro.
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte
economiche dei consumatori, si osserva che le informazioni ingannevoli e omissive riguardano
caratteristiche dell’offerta imprescindibili ai fini dell’adozione di una decisione commerciale
consapevole. Infatti le informazioni concernenti l’effettiva natura dell’offerta e, in via connessa, le
condizioni economiche di quest’ultima costituiscono uno dei principali parametri cui fanno
riferimento i consumatori allorché compiono proprie valutazioni sull’opportunità di acquistare o
meno un prodotto o un servizio.
In particolare, la pratica commerciale descritta risulta, ingannevole ai sensi degli articoli 21 e 22
del Codice del Consumo, in quanto agli utenti sono state fornite informazioni non rispondenti al
vero, inesatte o incomplete ovvero non sono state fornite informazioni rilevanti in ordine alle
caratteristiche ed alle condizioni economiche dei servizi prospettati in modo da indurli in errore e
ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso.
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c) I professionisti destinatari del presente provvedimento
La pratica commerciale scorretta sopra individuata è da ritenersi imputabile, come di seguito
chiarito, oltre che a Zeng, ideatore ed autore materiale del messaggio diffuso sul sito internet
www.zeng.it e dei contenuti offerti, anche ai gestori di telefonia mobile, parti del procedimento di
cui si tratta.
Preliminarmente si rileva che nel corso dell’istruttoria, i gestori telefonici hanno eccepito che gli
stessi possano essere ritenuti corresponsabili nella diffusione del messaggio censurato. In
particolare, Vodafone, Wind e Telecom hanno sollevato un difetto di legittimazione passiva da
ricondurre all’impossibilità per gli operatori di essere qualificati nel caso di specie “professionisti”
ex art. 18, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto i gestori di telefonia
mobile non sono autori del messaggio oggetto del procedimento né hanno partecipato alla loro
ideazione, ma si sono limitati, a consentire l’accesso dell’infrastruttura o direttamente alla società
Zeng o , nel caso di Vodafone, ad un service provider, fornitore di servizi di connettività di rete
legato a sua volta alla società Zeng, al fine di veicolare agli utenti finali i servizi di loghi e
suonerie offerti dal content provider.
In generale tutti gli operatori telefonici hanno contestato la possibilità di rinvenire un
comportamento censurabile nella propria condotta, a qualunque titolo qualificabile, posto che la
realizzazione dei messaggi e delle procedure di addebito, attivazione e disattivazione dei servizi
oggetto di contestazione sarebbe da ricondurre all’esclusiva responsabilità del fornitore di
contenuti.
La tesi delle società Telecom, Vodafone e Wind secondo cui non può essere considerato
professionista il soggetto che non sia autore del messaggio, non può essere accolta in quanto non
conforme alla definizione contenuta nell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo,
ai sensi del quale, per professionista si intende: “qualsiasi persona fisica o giuridica che nelle
pratiche commerciali agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale e chiunque agisce in nome e per conto di un professionista”.
Al fine di garantire l’effetto utile della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, deve infatti
essere considerato professionista qualunque soggetto che partecipi alla realizzazione della pratica,
traendone uno specifico e diretto vantaggio economico e/o commerciale.
Alla luce di quanto esposto appare evidente che, nel caso di specie, il concetto di “professionista”
corresponsabile della pratica commerciale, debba essere riferito anche ai soggetti che hanno un
interesse immediato alla diffusione della pratica commerciale ottenendo dalla stessa un ritorno
economico rilevante.
Nel caso di specie, tenuto conto della definizione sopra richiamata, sia la tipologia di servizio
fornito al consumatore, sia il concreto atteggiarsi del rapporto fra fornitore del servizio e gestori
telefonici anche nella configurazione più articolata sopra considerata, comprensiva di un ulteriore
soggetto interposto in qualità di fornitore di canali di rete, consentono dunque di considerare tutti i
soggetti citati, “professionisti”, conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni del Codice
del Consumo.
Il meccanismo di ripartizione dei proventi dei servizi a sovrapprezzo, così come comprovato in
atti, appare confermare la corresponsabilità ed il coinvolgimento dei gestori di telefonia mobile
nella pratica commerciale oggetto di contestazione.
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Infatti tali soggetti, in base ai contratti stipulati o con un service provider o direttamente con la
società Zeng, percepiscono, in via immediata e diretta, ingenti benefici economici, nonché effetti
pubblicitari, dalla diffusione dei messaggi contestati.
Vale, infatti, osservare che nell’ambito della propria offerta commerciale, ogni gestore di telefonia
mobile tende ad offrire ai propri clienti i descritti contenuti per cellulari al fine di arricchire in tale
ambito la propria gamma di servizi e prodotti. Tali servizi in abbonamento di suonerie, giochi,
loghi e sfondi, che vengono erogati ai clienti dei gestori mobili attraverso differenti tecnologie
quali SMS, MMS, videochiamata, chiamata voce e WAP, mediante l’utilizzo di numerazioni in
decade “4”, possono essere forniti direttamente dagli operatori telefonici ovvero in collaborazione
con un service provider, il quale a sua volta si avvale nella realizzazione della prestazione di un
soggetto fornitore di contenuti ovvero ancora con la collaborazione diretta fra il gestore di
telefonia mobile e il fornitore di contenuti.
I servizi in esame, pertanto, si inseriscono all’interno dell’offerta commerciale dei gestori mobili, i
quali per garantirne l’erogazione sottoscrivono specifici contratti o direttamente con il fornitore dei
contenuti o con un terzo soggetto fornitore di connettività di rete. Da tali rapporti contrattuali
(siano essi diretti o mediati) discende un concreto interesse dei gestori telefonici ad incrementare i
profitti derivanti dalla fruizione da parte dei consumatori dei servizi a decade “4”. I gestori mobili,
infatti, traggono un immediato vantaggio economico dalla diffusione del messaggio oggetto del
procedimento, in quanto i proventi derivanti dal traffico telefonico della numerazione citata sono
ripartiti fra i soggetti parti dei rapporti contrattuali descritti. In particolare, gli importi prelevati ai
consumatori in seguito all’attivazione del servizio erogato vengono incassati direttamente dagli
operatori telefonici i quali, a loro volta, provvedono a corrispondere una percentuale (revenue
sharing) al content provider, in base agli accordi sottoscritti.
Il meccanismo di ripartizione dei proventi citato è, pertanto, già di per sé idoneo a suffragare il
coinvolgimento e la corresponsabilità dei gestori telefonici nella pratica commerciale oggetto di
contestazione e ad escludere, a differenza di quanto sostenuto dalle parti nelle memorie difensive,
che tali soggetti possano aver svolto, nel caso in esame, unicamente il ruolo di carrier della
pubblicità, ossia di meri “vettori” del messaggio che non traggono dalla diffusione dello stesso
nessun ritorno economico, specifico ed ulteriore rispetto a quello dovuto per il semplice
instradamento al cliente finale degli SMS che consentono la fruizione del servizio.
A supporto di quanto sopra evidenziato circa la partecipazione dei gestori mobili alla realizzazione
della pratica commerciale, viene ulteriormente in rilievo quanto disposto contrattualmente dalle
parti. Dall’esame dei contratti depositati, risulta, infatti, chiaramente che le compagnie telefoniche
devono, in base ad espresse previsioni pattizie, visionare ed autorizzare preventivamente la
diffusione dei messaggi e l’utilizzazione negli stessi dei rispettivi loghi. A tal fine sono, infatti,
previste modalità di trasmissione preventiva sia di campagne di comunicazione relative ai
contenuti offerti sia dei contenuti stessi innovati o modificati2.
Con particolare riferimento alla posizione di Vodafone, si rileva che la circostanza addotta
dall’operatore circa l’impossibilità di intervenire sul materiale inerente ai servizi oggetto del
procedimento, data l’assenza di un rapporto contrattuale diretto con Zeng, appare superata da
quanto comprovato in atti.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
Come risulta dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria, Vodafone ha intrattenuto
rapporti diretti con il content provider, senza ricorrere ad alcun intermediario, al fine di concordare
modalità redazionali dei messaggi pubblicitari vertenti sui servizi offerti da Zeng. In particolare il
messaggio oggetto di contestazione risulta essere stato sottoposto a modifiche da parte del content
provider che è intervenuto per ottemperare alle specifiche indicazioni fornite da Vodafone in
occasione dei numerosi contatti intercorsi in tal senso.
Alla luce di quanto sopra esposto, non può, dunque, essere accolto quanto sostenuto dagli operatori
relativamente all’assenza di qualsivoglia potere di controllo e di intervento sul contenuto del
messaggio pubblicitario contestato elaborato dalla società Zeng. Non solo esistono obblighi
contrattuali di comunicazione preventiva in capo al fornitore di contenuti nei confronti dei gestori
interessati, ma esistono delle procedure definite e consolidate nella prassi, sulla base delle quali
viene svolta una valutazione da parte degli operatori di telefonia mobile su ogni contenuto
pubblicizzato ed erogato che non sia stato già oggetto di approvazione all’atto di conclusione del
contratto.
Inoltre, nel caso di specie, i servizi di cui si tratta insieme al relativo materiale pubblicitario sono
stati sottoposti al vaglio degli operatori in quanto presentati nelle schede di servizio allegate ai
contratti principali e prospettati, in taluni casi, attraverso comunicazioni elettroniche.
La scelta delle modalità redazionali del messaggio promozionale e delle caratteristiche dei servizi
forniti, costituisce, dunque, parte integrante della politica commerciale degli operatori di telefonia
mobile che offrono tali servizi in collaborazione con il fornitore di contenuti ed in relazione ai
quali vantano rilevanti interessi economici.
La collaborazione delle compagnie di telefonia mobile nella fornitura dei servizi di cui si tratta e
nella predisposizione delle comunicazioni commerciali ad essi relative è ulteriormente suffragata
dalla presenza nel messaggio contestato dell’indicazione: “servizi…realizzati da Zeng in
collaborazione con Vodafone, Wind, Tim e H3g”. La riproduzione nel messaggio di tale dicitura è
ulteriore conferma del coinvolgimento diretto dei gestori di telefonia mobile nelle operazioni
promozionali che interessano i servizi reclamizzati che sono peraltro idonei a realizzare un effetto
pubblicitario diretto a favore delle compagnie medesime.
La circostanza che i servizi siano offerti da Zeng in collaborazione con i gestori di telefonia mobile
è, inoltre, chiara anche agli utenti ed è in grado di ingenerare in questi ultimi, un legittimo
affidamento in merito al preventivo vaglio degli operatori sulla loro correttezza, poiché il
messaggio pubblicitario riporta l’indicazione, sopra riportata, relativa all’offerta dei servizi in
collaborazione con gli operatori Telecom, Vodafone, Wind ed H3g.
Giova sul punto rilevare in conformità ad alcuni precedenti dell’Autorità3, che anche la mera
indicazione della denominazione del professionista costituisce un elemento idoneo a far ritenere, il
soggetto a cui è riconducibile, coinvolto nell’iniziativa promozionale relativa al servizio
pubblicizzato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, devono essere considerati professionisti responsabili
della condotta descritta al punto II del presente provvedimento, oltre alla società Zeng, anche i
2 Cfr. artt. 3.1., 8.1. lett. e), 10.2. e 25 del Contratto tra Zeng e Telecom; 4.1 lett. i) e 4.2., comma 5 Contratto tra Zeng e
H3G; 6.2. Contratto Zeng Wind.
3 Cfr. Provvedimento n. 15330, del 29 marzo 2006, caso PI5046 - Elettrostimolatori TESMED, in Boll. n. 13/06;
Provvedimento n. 15528, del 24 maggio 2006, caso PI4928 - PHILIPS LCD MOD. 26PF, in Boll. n. 21/06.
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gestori di telefonia mobile Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone
Omnitel N.V. e H3G S.p.A. in ragione della situazione di cointeressenza economica rispetto ai
servizi pubblicizzati e in forza dell’attività modificativa, autorizzativa e di controllo effettuata sul
messaggio diffuso sul sito www.zeng.it.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che
vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27,
comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della dimensione economica dei
professionisti, della gravità e della durata della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per
eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni
economiche dell’impresa stessa.
Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria, si deve prendere in
considerazione la dimensione economica dei professionisti. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di
specie, si considera che Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni
S.p.A. e H3G S.p.A., corresponsabili per la diffusione della pratica commerciale di cui si tratta con
Zeng S.r.l., rappresentano i principali gestori di telefonia mobile nazionale.
Con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la stessa è da ricondurre alla
tipologia delle omissioni informative riscontrate e al settore al quale l’offerta di servizi in esame si
riferisce, ossia a quello dei servizi a sovrapprezzo per la telefonia mobile, di cui i professionisti
coinvolti rappresentano i principali operatori sul mercato per dimensione economica e ruolo
commerciale. Rispetto al settore delle comunicazioni, infatti, come rilevato dall’Autorità in
numerosi interventi4, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta
particolarmente stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra
professionista e consumatore, dovuta tanto al proliferare di promozioni molto articolate quanto
all’offerta di servizi innovativi, come nel caso di specie i servizi VAS.
Inoltre, sempre con riferimento alla gravità della violazione, occorre rilevare che, la fattispecie in
esame ha avuto un significativo impatto, in quanto la pratica commerciale è rappresentata da un
messaggio pubblicitario diffuso via internet suscettibile, pertanto, di aver raggiunto un numero
considerevole di consumatori. In particolare, come evidenziato nel presente provvedimento, la
pratica commerciale oggetto di contestazione risulta più grave se si considera l’idoneità della
4 Cfr. fra gli altri Provv. n. 8445 del 28 giugno 2000, “Tariffe Tele2”, in Boll. n. 26/00; Provv. n. 9058 del 21 dicembre
2000, “Omnitel Casacard”, in Boll. n. 51-52/00; Provv. n. 9282 del 1° marzo 2001, “Infostrada Spazio Zero”, in Boll. n.
9/01; Provv. n. 13979 del 20 gennaio 2005, “Wind/Libero Comparazione offerte commerciali”, in Boll. n. 3/05; Provv. n.
14917 del 23 novembre 2005, “Promozione casa e Wind”, in Boll. n. 47/05; Provv. n. 15889 del 24 agosto 2006,
“Vodafone Revolution”, in Boll. n. 33-34/06, PS1128 – Provv. N 18779 del 21 agosto 2008, “10 SMS gratis”, in Boll. n
32/2008; Provv. N 18951 del 2 ottobre 2008, “Neomobile suonerie gratis”, in Boll. n. 37/2008; Provv. n. 19202 del 26
novembre “David2- promozione servizi decade “4””, in Boll. n 45/08; Si veda, più in generale, la “Sintesi degli interventi
dell’Autorità sui messaggi pubblicitari nel settore delle comunicazioni” del 14 aprile 2007.
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stessa ad alterare il comportamento economico di una categoria di consumatori più debole e
vulnerabile, in ragione dell’età ed ingenuità, rappresentata dagli adolescenti, i quali sono
particolarmente attratti dalla fruizione dei servizi pubblicizzati.
Al riguardo, occorre, altresì, tener conto dell’entità del pregiudizio, rappresentato dal rilevante
onere economico che grava periodicamente ed automaticamente sul conto dell’utente, trattandosi
dell’attivazione di un abbonamento con oneri economici settimanali applicati automaticamente
fino alla disdetta del servizio.
Si deve, altresì, tenere conto dello specifico ruolo svolto dal Content Provider rispetto ai gestori di
telefonia mobile nella pratica commerciale oggetto del presente provvedimento.
Quanto, poi, alla durata della pratica commerciale essa deve essere considerata media, trattandosi
di una comunicazione commerciale diffusa dal mese di giugno (periodo di rilevazione su internet
del messaggi contestato) al mese di settembre.
Considerati tali elementi la sanzione nei confronti della società Zeng S.r.l. può essere quantificata
come pari a 85.000 € (ottantacinquemila euro).
Va considerato, nel caso di specie, il comportamento collaborativo della società Zeng che, in
seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, non soltanto ha presentato impegni,
peraltro non accolti dall’Autorità nella sua adunanza dell’11 dicembre 2008, ma, soprattutto, si è
adoperata per cercare di rimuovere i profili oggetto di contestazione, modificando spontaneamente
il sito internet www.zeng.it, sospendendo la modalità di acquisto dei contenuti offerti mediante
SMS ed eliminando dal sito la sezione contenente i codici relativi ai servizi selezionati;
Pertanto, si ritiene di applicare una riduzione dell’importo della sanzione che può essere
quantificata in misura pari a 55.000 € (cinquantacinquemila euro).
Per quanto attiene, poi, ai gestori telefonici, alla luce dei predetti elementi di gravità e durata della
violazione e della dimensione economica dei professionisti interessati e dello specifico ruolo
svolto rispetto al Content Provider, sopra evidenziati, si ritiene di poter quantificare nei confronti
della società Telecom Italia S.p.A., principale operatore nel settore della telefonia mobile, una
sanzione pari a 135.000 € (centotrentacinquemila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Telecom Italia S.p.A. risulta già destinataria di diversi provvedimenti di ingannevolezza in
violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni riguardanti
proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento5, si ritiene di irrogare
alla società Telecom Italia S.p.A. una sanzione pari a 155.000 € (centocinquantacinquemila euro).
Nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V., che risulta - appena dopo la società Telecom
Italia S.p.A. - uno dei principali gestori di telefonia mobile operante nel settore in questione, anche
in considerazione degli elementi di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione
può essere quantificata in misura pari a 105.000 € (centocinquemila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Vodafone Omnitel N.V. risulta già destinataria di diversi provvedimenti di ingannevolezza in
5 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 –Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare,
Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469, Provv. n. 18779 del
21 agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
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violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni riguardanti
proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento6, si ritiene di irrogare
alla società Vodafone Omnitel N.V. una sanzione pari a 135.000 € (centotrentacinquemila euro).
Nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. che risulta il terzo gestore di telefonia
mobile ed un operatore di dimensioni rilevanti nel settore in questione, anche in considerazione
degli elementi di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione può essere
quantificata in misura pari a 85.000 € (ottantacinquemila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Wind Telecomunicazioni S.p.A. risulta già destinataria di diversi provvedimenti di ingannevolezza
in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni riguardanti
proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento7, si ritiene di irrogare
alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. una sanzione pari a 115.000 € (centoquindicimila
euro).
Per quanto concerne la società H3G S.p.A. che rappresenta il quarto operatore di rilievo nel settore
della telefonia mobile e dei servizi in questione, anche in considerazione degli elementi di gravità
e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione può essere quantificata in misura pari a
75.000 € (settantacinquemila euro).
Considerato che sussistono nel caso di specie le circostanze aggravanti, in quanto la società H3G
S.p.A. risulta già destinataria di diversi provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Decreto
Legislativo n. 206/05 di cui alcuni riguardanti proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del
presente provvedimento8, la sanzione indicata viene aumentata a 105.000 € (centocinquemila
euro).
Considerata, altresì, la necessità di tenere conto delle condizioni economiche dell’operatore per
garantire, ai sensi del richiamato articolo 11 della legge n. 689/81, la proporzionalità della
sanzione alle risorse economiche dell’agente che, nel caso di specie, risulta abbia registrato delle
perdite (sulla base dell’ultimo bilancio disponibile relativo all’esercizio 2007), la sanzione indicata
viene diminuita a 75.000 € (settantacinquemila euro).
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278, Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso PS1128
– DEVID 2 SERVIZI A DECADE “4”.
6 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 –Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare,
Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469, Provv. n. 18779 del
21 agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278, Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso PS1128
– DEVID 2 SERVIZI A DECADE “4”.
7 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 –Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare,
Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469, Provv. n. 18779 del
21 agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278, Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso PS1128
– DEVID 2 SERVIZI A DECADE “4”.
8 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 –Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare,
Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469, Provv. n. 18779 del
21 agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278, Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso PS1128
– DEVID 2 SERVIZI A DECADE “4”.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
RITENUTO pertanto che, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza
professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio che essa raggiunge;
RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta
scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto contraria
alla diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il consumatore medio attraverso la
presentazione in maniera ambigua ed omissiva di informazioni rilevanti di cui il consumatore
stesso ha bisogno per assumere una decisione consapevole circa la reale natura, le concrete
caratteristiche e le specifiche condizioni economiche dei servizi pubblicizzati;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Zeng S.r.l. in collaborazione con i gestori di telefonia mobile Telecom Italia S.p.A.,
Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A., costituisce, per le ragioni e
nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e
22 del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, e ne
vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Zeng S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 55.000 €
(cinquantacinquemila euro).
c) che alla società Telecom Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
155.000 € (centocinquantacinquemila euro).
d) che alla società Vodafone Omnitel N.V. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
135.000 € (centotrentacinquemila euro).
e) che alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di a 115.000 € (centoquindicimila euro).
f) che alla società H3G S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 75.000 €
(settantacinquemila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) devono essere pagate
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento
diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle
Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza
alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
PS1451 - ZED-SMS NON RICHIESTI
Provvedimento n. 19573
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2009;
SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo,
come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTA la delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, recante “Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito, Regolamento);
VISTO il proprio provvedimento di sospensione cautelare del 24 settembre 2008, adottato ai sensi
dell’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell’articolo 9, comma 1, del
Regolamento;
VISTO il proprio provvedimento di proroga del termine di conclusione del procedimento del 30
ottobre 2008, adottato ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Professionisti:
Zed Italia S.r.l. in qualità di soggetto fornitore di loghi e suonerie;
H3G S.p.A. in qualità di gestore di telefonia mobile;
Telecom Italia S.p.A. in qualità di gestore di telefonia mobile;
Vodafone Omnitel N.V. in qualità di gestore di telefonia mobile;
Wind Telecomunicazioni S.p.A. in qualità di gestore di telefonia mobile.
Segnalanti:
Altroconsumo, in qualità di associazione di consumatori.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
Il presente provvedimento concerne una pratica commerciale scorretta, manifestata attraverso
diverse condotte, relative alla promozione di servizi di fornitura di loghi e suonerie, poste in essere
dalla società Zed Italia S.r.l., in collaborazione con i gestori di telefonia mobile. In particolare,
oggetto di valutazione sono alcune comunicazioni promozionali che non evidenziano in maniera
adeguata, anche in considerazione del target di riferimento rappresentato da soggetti di età
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inferiore ai 18 anni, i costi e le condizioni degli stessi nonché la tipologia di servizio oggetto di
promozione a fronte dell’invito a “scaricare” il contenuto multimediale di interesse.
Oggetto di doglianza da parte dell’associazione segnalante Altroconsumo sono altresì le modalità
di addebito del servizio che avverrebbe senza l’esplicita acquisizione del consenso da parte
dell’utente.
Di seguito si procede ad una sintetica descrizione delle condotte oggetto di esame.
a) Il messaggio diffuso via internet
In data 3 giugno 2008, è stato rilevato un messaggio apparso sul sito www.clubzed.it volto a
promuovere un servizio di intrattenimento in abbonamento per utenti di telefonia mobile da cui
scaricare suonerie, giochi, loghi e sfondi. Messaggio di analogo contenuto è stato oggetto di
rilevazione in data 21 luglio 2008.
Il messaggio in esame presenta una home page di apertura dove sono posti alcune immagini di
contenuti multimediali, quali loghi, sfondi e suonerie. Accanto a contenuti relativi a personaggi
dello spettacolo, alcune hanno ad oggetto personaggi di fantasia. Nella pagina oggetto di
rilevazione è riportata la seguente indicazione “Invia SMS gratis!” e “scarica sul cell”.
Nella sezione inferiore della pagina, è posta l’indicazione “Termini e condizioni” ove l’utente ha la
facoltà di attivare un link di collegamento ipertestuale che rinvia alle condizioni contrattuali ed
economiche relative al servizio, ove, oltre ai costi da sostenere, distinti a seconda dell’operatore
telefonico di riferimento, viene precisato che il servizio è destinato ai maggiorenni. Nella
schermata che appare nel momento in cui si acquista il contenuto per il cellulare, il riferimento alla
predetta natura di servizio in abbonamento è riportato in basso, al di fuori della scheda da cui
effettuare l'acquisto e con caratteri di dimensione inferiore a quelli utilizzati nelle altre pagine.
b) Il messaggio sulla rivista settimanale “Cioè”, nell’edizione n. 45/2007
Il messaggio apparso su stampa quotidiana, segnalato dall’associazione Altroconsumo, si compone
di due pagine volto a promuovere il servizio di loghi, suonerie e sfondi. In particolare, sulle due
pagine, al di sotto dell’indicazione “Generation”, sono riportate diverse immagini di personaggi
che rappresentano il tema dei loghi e delle suonerie oggetto di commercializzazione, fra cui
cantanti, “regine del gossip” e personaggi di fantasia di cartoni animati, accompagnate dalle
indicazioni “Voglia di coccole”; “Per un cell. Unico come te”. Sulla prima pagina, sono poste
altresì le indicazioni “Invia SMS al 48228 con Club22” e “48228 Servizio in abbonamento”.
Nella parte superiore della seconda pagina, sono collocate le seguenti indicazioni, riportate con
caratteri grafici di dimensione assai ridotta, inferiore rispetto a quelli utilizzati per l’offerta dei
servizi,“Promozione dedicata a chi non è iscritto a Clubzed: ricevi subito il contenuto che hai
scelto a 3,00 Euro (i.i.) + traffico wap e attivi il servizio Clubzed gratuitamente per una settimana,
durante la quale puoi scaricare fino a 4 contenuti in regalo – per Wind fino a 6(escl. Traffico
wap). Dopo la prima settimana gratis, il costo del servizio Clubzed per clienti TIM, Vodafone e
Telecom Italia è 3,00 Euro (i.i.)/settimana + traffico wap per scaricare 4 contenuti a settimana
(max 1 java game), per Wind 6 contenuti/settimana. Per clienti TIM, Vodafone, Wind disattiva con
club off al 48228. Per disattivare servizio in adesione TELECOM ITALIA chiama da fisso il
48228. Per info, rif. Copyright videogames e compatibilità vai su www.zed.it.”;. “ZED, TIM,
Vodafone e Telecom non si assumono alcuna responsabilità e disconoscono qualsiasi garanzia,
espressa o implicita, relativa alla compatibilità del software del tuo cell. con i servizi ZED e degli
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
operatori. Costo SMS di richiesta: TIM e WIND 12,40 cents di euro, Vodafone come da piano
tariffario”…”Servizio Clienti per TIM, Vodafone, Wind e Telecom Italia al numero 095.7365363,
attivo 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle 21. Servizi offerti da Zed Italia S.r.l. (C.so Garibaldi, 86 –
Milano) in collaborazione con TIM, Vodafone, WIND e TELECOM Italia. Riservato ai
maggiorenni”.
c) Modalità di addebito del servizio
Oggetto di doglianza da parte dell’associazione segnalante, oltre al predetto carattere ambiguo
delle comunicazioni illustrate circa le caratteristiche e le condizioni economiche del servizio, sono
altresì le modalità di addebito dello stesso. In particolare, l’addebito avverrebbe poco dopo che è
stato inviato l’SMS di richiesta, prima che venga effettivamente scaricata la suoneria, senza aver
consultato l’utente per verificare la legittimità della richiesta. Al riguardo, l’associazione
segnalante richiama l’articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 145/06 recante la Disciplina dei
servizi a sovrapprezzo che prevede l’erogazione del servizio soltanto a seguito dell’esplicita
accettazione da parte dell’utente finale. Inoltre, il messaggio riporta in maniera non adeguata le
informazioni in merito alle caratteristiche di compatibilità del servizio. Al riguardo, si evidenzia
che, anche nell’ipotesi in cui l’apparecchio telefonico non è abilitato o configurato, avverrebbe
comunque l’addebito per il servizio richiesto.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Comunicazione di avvio del procedimento
Sulla base di informazioni acquisite e della richiesta di intervento citata pervenuta in data 8
maggio 2008, è stato comunicato alle parti, in data 30 luglio 2008, l’avvio del procedimento
istruttorio PS1451, ai sensi dell’art. 27 comma 3, del Decreto Legislativo 206/2005, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento,
facendo presente alle parti del procedimento che la pratica sopra descritta può essere contraria alla
diligenza professionale ed idonea a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà
di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al servizio offerto.
In particolare, per quanto concerne i messaggi descritti al punto II, lettere a) e b), del presente
provvedimento, nella comunicazione di avvio del 30 luglio 2008 è stato rilevato che i messaggi
possono integrare comunicazioni che, a fronte della possibilità di scaricare sul proprio cellulare
suonerie e altri contenuti multimediali, non evidenziano adeguatamente la natura del servizio
offerto in abbonamento, ossia la circostanza che si tratta di un servizio a pagamento, destinato a
maggiorenni, gli oneri da esso derivanti, il rinnovo automatico, le procedure per la disattivazione
dell’abbonamento e le limitazioni derivanti dalle caratteristiche di compatibilità del cellulare del
soggetto che procede all’acquisto.
Per quanto concerne le modalità di addebito del servizio, nella comunicazione di avvio del 30
luglio 2008, è stato rappresentato alle parti che tale condotta, descritta al precedente punto II,
lettera c), del presente provvedimento potrebbe invece considerarsi aggressiva in quanto idonea a
limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori ed in quanto
consistente in una fornitura di servizi di comunicazione elettronica non richiesta, esigendone il
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pagamento da parte del titolare del numero telefonico, senza che questo abbia prestato il proprio
consenso in maniera consapevole.
Con riferimento a tutte le condotte sopra descritte, nella comunicazione di avvio del 30 luglio
2008, è stato fatto presente che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 20, nel corso del
procedimento sarebbe stata valutata l’idoneità delle stesse a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile,
particolarmente vulnerabile alla pratica e al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro età,
quali soggetti di età inferiore ai 18 anni, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente
prevedere, nell'ottica del membro medio di tale gruppo.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del 30 luglio 2008, al fine di acquisire elementi
conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta nel caso
oggetto di analisi, è stato chiesto alle società Zed Italia S.r.l., Telecom Italia S.p.A., Vodafone
Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A e H3G S.p.A, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del
Codice del Consumo e dell’articolo 12 ,comma 1, del Regolamento, di fornire le seguenti
informazioni:
1. numero rappresentativo di soggetti che hanno fatto richiesta di abbonamento a ciascun servizio
reclamizzato;
2. caratteristiche e natura dei servizi offerti, con particolare riferimento alle specifiche modalità e
procedure seguite per l’attivazione dei servizi reclamizzati;
3. il numero di SMS inviati agli utenti che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo gennaio 2008 giugno 2008;
4. i costi effettivamente sostenuti dagli utenti per l’attivazione dei suddetti servizi, nonché il
numero di abbonamenti stipulati per la ricezione dei servizi reclamizzati;
5. copia dei contratti, accordi od ogni altro documento intercorsi tra la società Zed Italia S.r.l., da
una parte, e i gestori telefonici (Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind
Telecomunicazioni S.p.A., H3G S.p.A.), dall’altra, riguardanti i servizi offerti;
6. ruolo svolto nella predisposizione dei contenuti, della presentazione e delle modalità di
diffusione dei messaggi segnalati, riguardanti le numerazioni pubblicizzate attraverso le quali sono
veicolati i contenuti dei servizi reclamizzati. Con riferimento alle comunicazioni oggetto di
valutazione, si chiede altresì di precisare la sussistenza di un’effettiva preventiva comunicazione
dell’iniziativa nonché del contenuto dei messaggi in esame, inviata dalla società Zed Italia S.r.l. e
indirizzate alle società H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind
Telecomunicazioni S.p.A., antecedente alla diffusione degli stessi, fornendo adeguata
documentazione a supporto;
7. dati di fatturato relativi al traffico telefonico effettuato per la richiesta e l’invio dei servizi
oggetto di valutazione;
8. le procedure e passaggi necessari per l’attivazione del servizio a partire dall’inserimento del
numero di utenza nell’apposita stringa da parte del consumatore, fino alla ricezione del primo
SMS/MMS a pagamento relativo al servizio richiesto, ivi compreso il contenuto degli SMS/MMS
inviati dal Provider e contenenti la password per l’attivazione definitiva del servizio;
9. le procedure e i controlli attuati per verificare che l’utente che usufruisce del servizio sia
effettivamente maggiorenne, oltre che l’effettivo intestatario, corredati da adeguata
documentazione (anche di carattere interno);
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10. l’estensione del c.d. Time To Living degli SMS/MMS relativo alla durata in standby
dell’SMS/MMS non ancora ricevuto;
11. indicazione del momento in cui viene decurtato il credito telefonico precisando, in particolare,
se esso coincide già con la ricezione dell’SMS/MMS oppure con la successiva apertura del
messaggio inviato all’utente;
12. modalità di attivazione del servizio attraverso canali diversi da internet con particolare
riferimento all’attivazione tramite invio di SMS/MMS. Si chiede al riguardo di procedere ad una
descrizione dettagliata della procedura di attivazione, corredata da una puntuale illustrazione del
contenuto dell’SMS/MMS inviato all’utente;
13. modalità tecniche di disattivazione del servizio oggetto di contestazione e tempo necessario per
l’effettiva interruzione dell’invio degli SMS/MMS e dei relativi addebiti;
14. informazioni, corredate da idonea documentazione anche di carattere interno, in merito al
numero di soggetti che hanno richiesto la cessazione del servizio, specificando i costi richiesti, e le
procedure adottate nell’ipotesi di reclamo per la mancata disattivazione del servizio nonché per
ulteriori contestazioni;
15. caratteristiche dell’operazione di verifica di compatibilità del cellulare dell’utente necessaria
per fruire del servizio scelto, specificando le misure adottate, se esistenti, e le conseguenze
derivanti in caso di accertata incompatibilità del modello o della configurazione utilizzati,
indicando, altresì, il numero dei reclami ricevuti inerenti a tale ipotesi.
A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 30 luglio 2008, sono state prodotte
memorie difensive, in data 19 e 28 agosto, 10 settembre, 17 ottobre, 18 dicembre 2008 e 19
gennaio 2009, da parte di Zed Italia S.r.l., in data 10 settembre, 8 ottobre 2008 e 20 gennaio 2009
da parte della società Telecom Italia S.p.A., in data 8 settembre 2008, 19 e 20 gennaio 2009 da
parte della società Wind Telecomunicazioni S.p.A., in data 5 settembre 2008, 19 e 26 gennaio 2009
da parte della società Vodafone Omnitel N.V. e in data 20 agosto 2008 da parte della società H3G
S.p.A. Inoltre, tanto Zed Italia S.r.l. che i gestori telefonici hanno prodotto copia delle pattuizioni
contrattuali fra essi intercorrenti.
Dall’esame delle memorie delle parti, emerge in sintesi che le società H3G S.p.A., Telecom Italia
S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. si dichiarano estranee alla
pratica commerciale oggetto di contestazione, mentre la società Zed Italia S.r.l. non riconosce
alcuna responsabilità o inosservanza di legge, evidenziando di aver apportato modifiche al
messaggio successivamente all’avvio del procedimento.
Di seguito si procede ad una sintetica descrizione delle principali argomentazioni sviluppate da
ciascuna delle parti e della documentazione prodotta in risposta alla richiesta di informazioni
formulata dagli Uffici. Inoltre, per ciascun operatore telefonico, si procederà a descrivere anche
l’assetto dei rapporti negoziali intercorrenti con Zed Italia S.r.l. con riferimento tanto all’iniziativa
economica di fornitura dei servizi premium quanto alle comunicazioni volte a promuovere il
servizio. In generale, dalla lettura degli allegati ai contratti relativi al riparto dei corrispettivi,
emerge che i gestori di telefonia mobile provvedono a corrispondere una percentuale (revenue
sharing) al Content Provider che varia tra il [omissis]1 e il [omissis] circa.
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
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b) Le difese della società Zed Italia S.r.l.
Con memorie pervenute in data 19 e 28 agosto, 10 settembre, 17 ottobre, 18 dicembre 2008 e 19
gennaio 2009, Zed Italia S.r.l. ha rappresentato quanto segue:
– il messaggio riportato sul quotidiano “Cioè” è stato diffuso tra il 21 settembre 2007 ed il 9
dicembre 2007 e non è più prevista una sua ulteriore diffusione. Per quanto concerne il sito
internet, la parte ha rilevato che il numero di adesioni derivanti dal canale di vendita in esame è
stato assai esiguo. In ogni caso, la parte ha provveduto a introdurre diverse modifiche. In
particolare, l’espressione “Servizio in abbonamento” è stata inserita con colore giallo ed in
maiuscolo, con caratteri grafici di dimensione maggiore a quelli utilizzati per le altre indicazioni
presenti nel messaggio. Inoltre, tale indicazione è riportata nella prima pagina, ossia nella scheda
per effettuare l’acquisto ed è stata utilizzata nell’intestazione del servizio al fine di rendere ancor
più visibile tale caratteristica. Inoltre, nella scheda di iscrizione è stato introdotto un ulteriore
checkbox che reca l’espressione “Attivo abbonamento settimanale al costo di 4 Euro/settimana”
che l’utente deve selezionare per attivare il servizio. La configurazione attuale del sito viene
mantenuta a prescindere dalla valutazione adottata dall’Autorità in merito all’accoglimento degli
impegni;
– nel merito, la parte ha rilevato che nei messaggi sono riportate le indicazioni circa la circostanza
che il servizio è destinato esclusivamente ai maggiorenni. In particolare, nel messaggio attraverso
stampa, tale informazione è riportata a fondo pagina, tenuto conto delle dimensioni del mezzo di
diffusione. Infine, l’indicazione circa la circostanza che il servizio è in abbonamento è posta nella
sezione alta del messaggio. Infine, si fa espresso rinvio al sito internet www.zed.it in ottemperanza
a quanto previsto dall’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 206/05. Mentre nel sito internet, tale
indicazione è riportata in tutte le pagine che compongono la procedura di attivazione del servizio;
– le informazioni in merito ai costi del servizio, comprensivi dell’IVA anche nell’ipotesi utilizzo
nel limite massimo, non sono riportate nella prima pagina del sito internet in quanto tale
informazione varia a seconda della tipologia del servizio prescelto che potrebbe essere anche
gratuito, come nel caso “Zedfreesms”. In generale, sono chiaramente riportate le indicazioni in
merito alle caratteristiche del servizio;
– circa la presunta attivazione di servizi non richiesti, Zed Italia S.r.l. ha evidenziato che la
procedura di attivazione richiede l’utilizzo di precise sintassi, nell’ambito di particolari
numerazioni telefoniche tali da scongiurare la possibilità che gli utenti richiedano il servizio per
mero errore o in maniera inconsapevole laddove in tutti i passaggi viene fornita un’informativa
sulle caratteristiche e le condizioni degli stessi. Più in generale, essa non ha alcun interesse ad
addebitare servizi non richiesti e, in ogni caso, nell’ipotesi di lamentele, sono previste forme di
rimborso;
– rispetto alla compatibilità del servizio con alcune tipologie di cellulari, la parte ha evidenziato
che essa è quasi totale e che indicazioni circa limiti di utilizzo sono presenti sul sito internet nella
sezione denominata “Condizioni”. Inoltre, reclami connessi a profili di incompatibilità
dell’apparecchio rappresentano un numero esiguo rispetto al totale dei servizi erogati. Tra l’altro,
nell’ipotesi di attivazione del servizio su di un apparecchio non compatibile, durante le procedure
di attivazione appare un messaggio che riporta tale specificazione e non viene effettuato alcun
invio del contenuto né, in via connessa, alcun addebito nei confronti dell’utente. Analogamente,
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anche nel caso di attivazione su internet, durante la procedura di attivazione, appare un messaggio
di avvertimento nell’ipotesi di incompatibilità dell’apparecchio;
– con riferimento ai rapporti con altri operatori, la Zed Italia S.r.l. ha evidenziato che i servizi non
sono forniti a clienti H3G e come la società H3G S.p.A. non sia in alcun modo coinvolta nella
fornitura di servizi realizzati dalla stessa né tanto meno essa è interessata nella realizzazione o
nella diffusione delle campagne promozionali “Zed”. Zed Italia S.r.l. ha altresì rappresentato che
un messaggio di tenore simile a quello oggetto del procedimento è stato preventivamente
comunicato alle società Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni
S.p.A., come da prassi aziendale. In merito alla comunicazione sul sito www.clubzed.it, questa è
stata preventivamente fornita all’interno della scheda prodotto del servizio Clubzed inviata alle
società Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., anche in
tal caso come da prassi aziendale;
– il Decreto Ministeriale n. 145/06 recante la Disciplina dei servizi a sovrapprezzo rappresenta una
normativa speciale rispetto a quella dettata nel Codice del Consumo che pertanto non può imporre
obblighi ulteriori ai CSP;
– oltre ad un accanimento nell’intervento dell’Autorità, la parte ha rilevato che già il
provvedimento cautelare ha provocato ingenti perdite sull’attività di Zed Italia S.r.l. posto che ha
impedito di fatto di pubblicizzare servizi gratuiti. In ogni caso, gli impegni presentati dovrebbero
essere considerati quanto meno ai fini della determinazione della sanzione come la circostanza che
il fatturato ricavato dalla diffusione dei messaggi oggetto di contestazione risulta assai limitato.
In data 5 dicembre 2009, su richiesta della società Zed Italia S.r.l., si è tenuta l’audizione dei
rappresentanti per meglio illustrare il contenuto degli impegni presentati. Nell’audizione è stato
rappresentato quanto segue:
– Zed Italia è partner degli operatori telefonici nei servizi di fornitura di loghi e suonerie per
cellulari. La società è soggetta a direzione e coordinamento di una società di diritto spagnolo
denominata Zed Worldwide S.A. Il gruppo controllato dalla predetta società è attivo in diversi
comparti del digital entertainment, in cui è ricompresa la fornitura di loghi e suonerie. Il comparto
dedicato alla personalizzazione dei cellulari vede Zed Italia quale produttore dei contenuti;
– il gruppo Zed ha una dimensione globale in quanto presente in 54 paesi e fornitore di milioni di
clienti ed ha in essere rapporti con diversi operatori del settore della telecomunicazione mobile. In
Italia, il gruppo Zed, attraverso Zed Italia, articola la sua offerta attraverso il servizio “clubzed”,
che aggrega nel medesimo ambiente diversi contenuti di personalizzazione ed entertainment per
cellulare per renderli disponibili all’utente;
– come strategia aziendale, Zed Italia promuove la vendita di un pacchetto di contenuti, posto che
l’utente ha interesse non ad un singolo contenuto bensì a più prodotti. In particolare, si tratta di un
abbonamento sino a 6 contenuti, fruibili per un tempo prolungato, con cui l’utente fruisce di
diversi prodotti.
La tipologia ed il numero dei contenuti offerti al singolo utente sono determinati sulla base degli
accordi stipulati con il gestore telefonico di riferimento. Attualmente, nell’ottica di una maggiore
chiarezza verso l’utente, ZED Italia S.r.l. ha deciso di riconoscere una stretta corrispondenza fra
credito e contenuto e pertanto, ad ogni credito, corrisponde la vendita di un singolo contenuto.
– la scelta di inserire in un unico pacchetto diversi prodotti agevola anche in un’altra prospettiva la
chiarezza dell’offerta resa disponibile all’utente. Infatti, l’utente può procedere alla disabilitazione
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dell’abbonamento con un’unica sintassi di disattivazione, dal contenuto generico e di agevole
digitazione quale, ad esempio, “Club Off”. Al riguardo, va sottolineato che Zed Italia, sin dal 2001
ha adottato la procedura di disattivazione semplificata e, quindi, ben prima della recente adozione
del CASP da parte dei gestori telefonici e dei Content Service Provider (CSP);
– per quanto concerne il sistema di attivazione del servizio tramite SMS e la fase temporale in cui
avviene l’effettiva fatturazione a carico dell’utente, Zed Italia S.r.l. ha rappresentato che l’utente
reperisce il numero a decade 4 di riferimento di Zed Italia (48228) su un qualsiasi materiale
promozionale quale, ad esempio, una rivista periodica come quella oggetto del presente
procedimento. Insieme al numero, l’utente rinviene anche la sintassi del servizio richiesto. Una
volta inviato l’SMS con la sintassi, l’utente riceve un link per scaricare il contenuto promozionale
e un messaggio welcome di attivazione, Il contenuto promozionale è disponibile per essere
scaricato contestualmente alla ricezione del welcome message. Soltanto dopo l’attivazione del
servizio, avviene il billing dell’utente. La sintassi di attivazione dell’abbonamento nonché la
keyword ed in generale i parametri di attivazione hanno un contenuto molto specifico al fine
precipuo di evitare che l’utente proceda ad un erroneo invio dell’SMS e, quindi, ad un’attivazione
non voluta del servizio;
– rispetto alle segnalazioni di utenti che lamentano un’attivazione inconsapevole del servizio, Zed
Italia S.r.l. procede a verificare effettivamente cosa l’utente ha inviato e le procedure seguite in
concreto. Tuttavia, si sottolinea che, se l’utente si è abbonato, evidentemente ha inviato una certa
sintassi consapevolmente, senza escludere la possibilità di rimborso. In particolare, se risulta che
l’utente non abbia scaricato nulla, si presume, in linea di massima e salvo verifiche ulteriori, che
effettivamente vi sia stato un errore nell’attivazione.
– il reclamo può essere indirizzato anche a gestori telefonici che sono abilitati a procedere
direttamente alla disattivazione, senza dover richiedere autorizzazione a Zed Italia S.r.l.. In tal
caso, eventuali procedure di riaccredito sono gestite autonomamente dai gestori telefonici che
potrebbero accollarsi il costo del rimborso. Per attivazioni non richieste, per i primi sei mesi del
2008, vi era stato un numero di reclami scritti molto esiguo, inferiore alle [0-50] unità;
– rispetto alle modalità di attivazione tramite internet, la procedura garantisce maggiormente
l’utente rispetto all’attivazione via SMS in considerazione della presenza di diversi step. Prima
della sottoscrizione definitiva, va inserito il numero di telefono da parte dell’utente che intende
attivare il servizio. Successivamente viene inviata sul numero interessato una password composta
di numeri e lettere che va inserita nell’apposito box e, soltanto con il compimento di tale
operazione, il servizio viene attivato. Tale procedura è stata concepita per evitare attivazioni
indesiderate. Inoltre, a seguito del provvedimento cautelare dell’Autorità, Zed Italia ha inserito un
box contenente tutte le informazioni rilevanti per il consumatore e l’indicazione “servizio in
abbonamento”. Non è stato possibile procedere a tale inserimento prima del provvedimento
cautelare in considerazione della molteplicità di prodotti e servizi forniti da Zed Italia, a partire
dalla medesima pagina web.
Più in generale, nell’ottica di evitare confusione nell’utente fra ciò che era offerto gratuitamente e
il servizio a pagamento, Zed Italia ha proceduto a ridisegnare completamente il proprio sito,
eliminando tutti gli elementi che potessero confondere il destinatario su caratteristiche e costi del
servizio relativo alla fornitura di contenuti per il cellulare.
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Al riguardo, Zed Italia S.r.l. sottolinea che nella nuova configurazione del sito www.clubzed.it, si è
proceduto ad una netta separazione fra l’aerea dedicata alle procedure di accesso ai servizi gratuiti
(c.d. servizi free), da un lato, da quella dedicata ai servizi a pagamento, dall’altro, nonostante che i
primi avessero una forte valenza promozionale per l’attività di Zed Italia. Infatti, posto che sono
effettivamente gratuiti, i servizi free consentivano di far conoscere l’immagine della società con
costi non elevati e inducevano l’utente a effettuare traffico attraverso il sito. Inoltre, occorre
considerare che i clienti che attivavano i servizi gratuiti (come, ad esempio, l’invio di SMS), se
soddisfatti dai vantaggi offerti, avrebbero poi potuto acquistare anche i servizi in abbonamento.
Peraltro, v’è da dire che su [10.000–15.000] utenti registrati ai servizi free, solo [5–10] di loro si
sono poi registrati anche ai servizi a pagamento. tale configurazione verrà mantenuta a prescindere
dalla valutazione che sarà adottata dall’Autorità. Ciò vuole essere espressione dell’atteggiamento
di collaborazione di Zed Italia S.r.l. al pari della circostanza che la società aderisce ormai da tempo
al CASP;
– rispetto ad altri canali promozionali, come, ad esempio, gli spot, si può unicamente acquisire la
numerazione di Zed Italia e la sintassi di interesse per i servizi a pagamento e non già per quelli
free, oltre alle informazioni generali. La fatturazione al cliente avviene allo stato unicamente
attraverso cellulare. Internet e wap rappresentano due modalità di navigazione e acquisto ormai
convergenti. Tuttavia, nel caso di attivazione attraverso wap, vi sono meno problemi rispetto
all’attivazione attraverso canale internet. Infatti, l’utente non deve inserire il proprio numero di
cellulare, né ricevere una password di attivazione in considerazione del fatto che la navigazione
avviene direttamente attraverso l’apparecchio su cui poi si attiva il servizio e, quindi, Zed Italia già
dispone di una serie di informazioni rilevanti per l’attivazione, come, ad esempio, quelle attinenti
al profilo di compatibilità. E’ da escludere pertanto un’attivazione inconsapevole posto che l’utente
interagisce con uno specifico link di attivazione e vengono mostrati soltanto i prodotti compatibili.
Ne è dimostrazione la circostanza che non risultano reclami specifici in merito ad attivazioni
inconsapevoli effettuate via wap e viene sottolineata l’attenzione della Zed Italia S.r.l. alle
normative speciali che vigono nel settore in esame e, allo stesso tempo, le sue peculiarità;
– sul messaggio diffuso attraverso stampa, viene rilevato che la diffusione è avvenuta poco prima
dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 146/07, mentre sulla pagina internet venivano
presentati sia servizi gratuiti che servizi a pagamento per le finalità di strategia commerciale di Zed
Italia in precedenza descritte. Tale circostanza impediva di inserire la dicitura “a pagamento” tout
court. In ogni caso, come già rappresentato nelle memorie sino ad ora depositate, si tratta di un
canale di vendita marginale visto il numero esiguo di attivazioni e la revenue ridotta;
– per quanto concerne il messaggio diffuso attraverso stampa periodica, è difficile comprendere
come sia possibile parlare di pratica aggressiva e di indebito condizionamento visto che sul
messaggio sono presenti tutte le informazioni rilevanti per l’acquisto e l’attivazione può avvenire
soltanto con una specifica attività dell’utente e, soprattutto, che Zed Italia, per quella campagna
pubblicitaria, ha speso molto più di quanto abbia incassato dagli utenti. Sul punto, non si vede
come sia stato falsato il comportamento economico dei consumatori;
– Zed Italia S.r.l. non ha attuato alcuna promozione attraverso invii sistematici di SMS e che gli
unici canali di vendita e promozione del servizio sono soltanto quelli descritti (attivazione
attraverso SMS, internet e wap);
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– in merito ai rapporti contrattuali intercorrenti con i gestori telefonici, al loro potere di intervento
sul contenuto delle promozioni e sulle modalità di vendita dei servizi offerti da Zed Italia S.r.l., la
società ha confermato che non sussiste alcun rapporto in merito alla fornitura del servizio Clubzed
rispetto ad H3G S.p.A. che è partner di Zed Italia S.r.l. nella fornitura di servizi diversi da quelli
oggetto del presente procedimento;
– Zed Italia ha fatto presente che è prassi aziendale confezionare i messaggi, consultando sul
contenuto i gestori telefonici. I messaggi sono, infatti, preventivamente comunicati a Vodafone,
Wind e Telecom. Per “prassi aziendale”, si intende fare riferimento alla circostanza che Zed Italia è
solita inviare la proposta di comunicazione ai gestori che poi procedono alla loro valutazione.
L’invio avviene attraverso mail contenente il link del sito oggetto della promozione o ad un area
ftp dove poter scaricare le creatività. Spesso il confronto con il gestore avviene telefonicamente;
– l’invio del link è relativo all’intera comunicazione e ricomprende tanto le note legali quanto gli
elementi grafici ed espressivi della comunicazione e, in ogni caso, la Zed Italia tende a recepire le
osservazioni formulate. Ovviamente, nella prassi e nel concreto atteggiarsi dei rapporti con i
singoli operatori, non è possibile descrivere un modello unitario di comportamento dei gestori
telefonici. Talvolta, a seconda delle comunicazioni, il controllo è più puntuale, altre volte appare
più superficiale. Tuttavia, nell’analisi del contenuto delle comunicazioni inviate, la parte registra in
generale una maggiore attenzione da parte degli operatori telefonici rispetto a quanto avveniva in
passato;
Per quanto attiene alla tempistica fra l’invio della comunicazione al gestore telefonico e la sua
successiva diffusione al pubblico, è stata seguita una prassi di silenzio-assenso, procedendo di
regola all’invio preventivo della comunicazione. La parte ha, inoltre, depositato in atti copia di
alcune mail, denominate “Esempio approvazione”, intercorse con dipendenti delle società Telecom
Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. relative a messaggi diffusi
via internet e stampa.
Come accennato, nell’ambito delle difese articolate, la società Zed Italia S.r.l. ha presentato
impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05. Con delibera del 18
dicembre 2008, l’Autorità ha deliberato di non accogliere gli impegni presentati.
c) Le memorie prodotte dalla società Telecom Italia S.p.A.
Con nota del 10 settembre e dell’8 ottobre 2008 nonché con una memoria del 20 gennaio 2009,
Telecom Italia S.p.A. ha contestato il suo coinvolgimento nelle pratiche oggetto di contestazione
sia sotto il profilo della legittimazione che della qualifica quale professionista responsabile della
pratica per le seguenti argomentazioni:
– nell’ambito della fornitura di servizi a sovrapprezzo, esiste una netta separazione fra il soggetto
fornitore del servizio (CSP – Content Service Provider) e gli operatori telefonici. Tant’è che il
Decreto Ministeriale n. 145/06 attribuisce all’operatore telefonico compiti di natura
esclusivamente tecnica (ad esempio, a proposito dell’opzione per il blocco di chiamata) o
amministrativa (con riferimento al ricevimento della dichiarazione del CSP sui contenuti del
servizio da erogare), mentre al CSP vengono imposti specifici compiti informativi rispetto ai
servizi erogati e alle condizioni economiche degli stessi;
– far ricadere su Telecom Italia S.p.A. le conseguenze della pratica contestata comporterebbe la
previsione di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva in contrasto con il principio per il quale
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al di fuori di ipotesi tassativamente previste nessuno può essere chiamato a rispondere per un fatto
altrui, nonché l’estensione della nozione di professionista oltre gli ambiti previsti dal Codice del
Consumo, con conseguente violazione del principio di armonizzazione massima a cui si ispira la
Direttiva n. 2005/29/CE e grave incertezza sotto il profilo della tutela dell’affidamento dei
consumatori. In relazione ai servizi oggetto del presente procedimento, Telecom Italia S.p.A. ha
fatto presente che gli obblighi di informazione preventiva contrattualmente previsti sono stati
disattesi dalla Zed Italia S.r.l. e di essere venuta a conoscenza di tale circostanza soltanto a seguito
del ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Al riguardo, la parte rileva che in
un procedimento relativo ad un caso analogo a quello oggetto della presente valutazione (caso
PS/322, Provvedimento n. 18951, del 2 ottobre 2008) l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni si è limitata a valutare la sola ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, diffusi via
internet e stampa periodica, senza in alcun modo verificare il ruolo dei gestori pur essendo stata
investita della valutazione della fattispecie nel suo complesso. Inoltre, il provvedimento di
sospensione cautelare del 24 settembre 2008 non ha avuto come destinatari Telecom Italia S.p.A.;
– i contratti sottoscritti fra Telecom Italia S.p.A., da un lato, e Zed Italia S.r.l.., dall’altro, non
fanno che confermare tale assetto nella misura in cui la responsabilità dei contenuti dei servizi
offerti è esclusivamente a carico dei predetti soggetti. In particolare, la previsione di un controllo
contrattualmente disciplinato dei contenuti predisposti da Zed Italia S.r.l.. rappresenta espressione
di una mera facoltà contrattuale che si è riservata la società Telecom Italia S.p.A. al fine di
salvaguardare la propria immagine, nell’ipotesi in cui siano diffuse comunicazioni particolarmente
offensive per gli utenti TIM. Pertanto, resta fermo che sia la società Zed Italia S.r.l. ad assumersi la
responsabilità per la redazione dei contenuti riportati sul sito www.clubzed.it;
– in relazione ai servizi oggetto del presente procedimento, la parte ha fatto presente che gli
obblighi di informazione preventiva contrattualmente previsti sono stati disattesi. In particolare,
Telecom Italia S.p.A. non è mai stata informata dell’utilizzo dei marchi con riferimento al
messaggio diffuso sul quotidiano “Cioè” e, pertanto, non è mai stata messa nelle condizioni di
poter esercitare le facoltà di controllo riconosciute dal contratto. Tant’è che è venuta a conoscenza
delle stesse soltanto con la comunicazione dell’avvio del procedimento del 30 luglio 2008. Al
riguardo, la parte ha fatto presente che, a seguito di richiesta da parte di Telecom Italia S.p.A.
antecedente all’avvio del procedimento, la società Zed Italia S.r.l. ha provveduto a sospendere il
servizio per gli utenti TIM. Copia delle pagine attualmente in diffusione sul sito www.clubzed.it
con la nuova versione del messaggio sono state depositate in atti;
– quanto alla tipologia del servizio, Telecom Italia S.p.A. ha rilevato che dall’esame delle
comunicazioni emerge come i servizi offerti da Zed Italia S.r.l. siano destinati a maggiorenni.
Inoltre, le SIM sono vendute esclusivamente ad adulti, mentre Telecom Italia S.p.A. non può
essere ritenuta responsabile del successivo utilizzo da parte di minorenni né vi è alcun obbligo
normativo al riguardo;
– circa le modalità di attivazione del servizio, possono essere individuate due principali canali,
SMS e internet.
Nel primo caso, l’utente invia l’SMS al numero “48228” con la sintassi corrispondente al servizio
richiesto. Riceve quindi la wap url del servizio clubzed e due messaggi, uno di benvenuto che
contiene le informazioni sul costo del servizio, la frequenza di addebito, le modalità di
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disattivazione e il rinvio a tutte al sito zed.it per tutte le ulteriori informazioni; l’altro messaggio
contiene invece il contenuto richiesto.
Nel canale di acquisto tramite internet, l’utente visualizza la pagina e compila il modulo web
inserendo il proprio numero di telefono. Riceve poi una parola chiave via SMS e la inserisce
all’interno dell’apposito modulo. Successivamente, riceve la pagina wap url e i due messaggi
aventi un contenuto analogo a quello che si riceve nel canale di vendita tramite SMS.
In risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento,
la parte ha rappresentato quanto segue:
– nel periodo gennaio – giugno 2008 i numeri di SMS indirizzati alla numerazione di Zed Italia
S.r.l. sono stati tra un minimo di [omissis] (maggio 2008) ed un massimo di [omissis] (giugno
2008). I dati forniti costituiscono una stima approssimata per eccesso considerando che
ricomprendono diverse tipologie di SMS inviati alla numerazione, anche, ad esempio, quelli inviati
per disdettare o quelli digitati per errore;
– l’utente che attiva il servizio ha diritto all’invio settimanale di quattro contenuti musicali.
Complessivamente, nel periodo gennaio – giugno 2008, a seguito dell’attivazione del servizio,
sono stati ricevuti dagli utenti tra i [omissis] SMS (gennaio 2008) e i [omissis] SMS (febbraio
2008). Il costo di accesso al WAP di TIM è pari a 0,28 cent, mentre la navigazione off portal viene
offerta al costo di € 1 per un massimo di 10 MB. Il fatturato realizzato per i servizi attivabili
tramite la numerazione “48228” nel periodo gennaio-giugno 2008 è stato pari a circa [omissis]
euro;
– al momento dell’effettiva ricezione dell’SMS, si procede ala decurtazione del relativo credito
dell’utente. Il time to living ossia il periodo durante il quale resta in sospeso e viene consegnato
all’utente in un momento successivo all’effettivo invio è di 48 ore;
– in merito alle procedure di disattivazione del servizio, questa avviene su richiesta dell’abbonato
mediante l’invio attraverso SMS di una determinata sintassi dal costo di 0,1240 centesimi Inoltre,
è possibile procedere alla disattivazione anche attraverso l’invio di una mail, di una lettera, tramite
telefono o attraverso il web del CSP. A partire dal mese di agosto 2008, Telecom Italia S.p.A. sta
provando una nuova procedura volta a bloccare gli SMS, denominata PEP*. Essa consente
direttamente al Customer Care “Telecom” (numero 119), cui si è rivolto l’utente di bloccare
l’invio degli SMS, fermo restando che l’operazione di disattivazione deve essere effettuata da Zed
Italia S.r.l. Alla fine di ottobre 2008, tale procedura dovrebbe essere disponibile per qualsiasi
Content Service Provider. Nell’ipotesi di reclamo per mancata disattivazione che pervenga al 119
di Telecom, vengono svolti controlli per verificare se si sono avuti disguidi tecnici o errori di
digitazione da parte dell’utente. In caso di mancata risoluzione del problema, la richiesta viene
inviata al Content Service Provider. In ogni caso, dopo l’inoltro della prima richiesta di disdetta,
Telecom Italia S.p.A. provvede a riaccreditare all’utente i costi sostenuti anche nell’ipotesi in cui
nelle more continui a ricevere gli SMS.
È stata depositata in atti copia dei contratti sottoscritti tra Telecom Italia S.p.A. e Zed Italia S.r.l.
volti a garantire la fruizione di servizi premium a favore dei clienti “Telecom”, dietro corrispettivo
riconosciuto all’operatore telefonico rappresentato da una quota di quanto fatturato per conto di
Zed Italia S.r.l. sulla base dei report trasmessi mensilmente (articolo 5). L’articolo 12 prevede la
possibilità per Zed Italia S.r.l. di utilizzare il marchio “Telecom”, mentre l’articolo 14, oltre ad
obblighi di informazione preventiva a Telecom Italia S.p.A. circa le comunicazioni pubblicitarie
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diffuse da Zed Italia S.r.l., attribuisce a sua volta all’operatore telefonico il diritto di utilizzare il
marchio “Zed” nelle proprie campagne promozionali relative alla fornitura dei servizi presso i
clienti “TIM”. L’articolo 21, infine, prevede alcune clausole di manleva interna ai rapporti fra Zed
Italia S.r.l. e Telecom Italia S.p.A. in merito ad eventuali provvedimenti di condanna per
comunicazioni non autorizzate da Telecom Italia S.p.A. anche per quanto attiene alle spese legali e
impone alla Zed Italia S.r.l. a dare evidenza grafica ai costi del servizio in modo da rendere
inequivocabile che i servizi in abbonamento sono comunque a pagamento.
d) Le memorie prodotte dalla società Vodafone Omnitel N.V.
In data 5 settembre 2008, 19 e 26 gennaio 2009, Vodafone Omnitel N.V. ha contestato il suo
coinvolgimento nelle pratiche oggetto della presente valutazione per le argomentazioni di seguito
riportate.
– si rileva una genericità della comunicazione di avvio e quindi un difetto nell’instaurazione del
contraddittorio laddove non viene specificato il titolo in base al quale Vodafone Omnitel N.V.
sarebbe responsabile delle condotte oggetto di contestazione. Inoltre, vi sarebbe una disparità di
trattamento nella circostanza che l’audizione sarebbe stata accordata soltanto ai rappresentanti
della società Zed Italia S.r.l., pur essendo stata richiesta anche da Vodafone Omnitel N.V.;
– Vodafone Omnitel N.V. non è da considerare responsabile della pratica in quanto, nel caso di
specie, non è professionista ai sensi della lettera b) dell’articolo 18 non avendo posto in essere
concretamente la fornitura di servizi né ha agito in nome e per conto di colui che li eroga. Una
diversa lettura del dato normativo presupporrebbe l’individuazione di figure di professionisti
ulteriori rispetto a quelle tassativamente previste e una forma di responsabilità oggettiva non
coperta da una previsione legale, in violazione anche della legge n. 689/81. Inoltre, il D.M. n.
145/06 pone specifici obblighi informativi soltanto a carico del Content Service Provider (CSP),
laddove l’utente si limita a porre a disposizione le utenze e la propria rete infrastrutturale. Vi è anzi
una precisa separazione di ruoli fra gestore e CSP posto che a carico del primo è previsto un
obbligo di consentire l’accesso alla rete, garantendone il buon funzionamento e la manutenzione.
Ciò viene richiesto al fine di consentire lo svolgimento dell’attività commerciale ai Content
Service Provider. L’attività di questi ultimi risiede invece nella fornitura concreta dei servizi, come
nel caso di specie, ove Zed Italia S.r.l. realizza le comunicazioni sotto la propria esclusiva
responsabilità senza alcun potere di intervento da parte di Vodafone Omnitel N.V.. Tant’è che né il
messaggio diffuso via internet né il messaggio diffuso sul settimanale “Cioè” riportano il marchio
“Vodafone”;
– con Zed Italia S.r.l. è stato sottoscritto un contratto Servizi Premium in data 1° febbraio 2007,
successivamente integrato il 7 settembre 2007. Circa le campagne promozionali, sono previste
delle Linee Guida generali e astratte ed è imposto il rispetto della Carta delle Garanzie Vodafone,
del suo codice etico e del Codice di autoregolamentazione per i servizi a sovrapprezzo (CASP).
I contratti stipulati prevedono una mera facoltà di intervento da parte di Vodafone Omnitel N.V.
soltanto laddove vi sia l’utilizzo del suo marchio, circostanza da escludere, come accennato,
rispetto tanto al messaggio apparso su internet quanto a quello diffuso sul settimanale “Cioè”.
Pertanto, in virtù dell’assenza dell’utilizzo del marchio “Vodafone”, i messaggi non sono soggetti
all’obbligo contrattuale di preventiva comunicazione da parte di Zed Italia S.r.l. In ogni caso, il
controllo è limitato alla sola correttezza delle informazioni legali e contrattuali e non ha ad oggetto
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l’intero messaggio. Il meccanismo di comunicazione preventiva non implica alcuna forma di
autorizzazione da parte del gestore dell’operato del CSP che resta l’unico responsabile della sua
attività. Più in generale, Vodafone Omnitel N.V. non ha poteri coercitivi nei confronti dei soggetti
CSP per assicurare il rispetto delle clausole contrattuali;
– circa la prospettata fornitura di servizi non richiesti, oltre a quanto già rappresentato a proposito
dell’estraneità di eventuali condotte scorrette rispetto all’operato di Vodafone Omnitel N.V., essa
comunque garantisce tutta l’assistenza necessaria al cliente, fermo restando che l’operazione di
disattivazione resta nella disponibilità tecnica del CSP e il gestore pone a disposizione dell’utente
un servizio di blocco relativo a tutte le numerazioni a decade 4, denominato barring. Eventuali
forniture non richieste rappresentano fattispecie di inadempimento contrattuale causa di
risoluzione del rapporto con Zed Italia S.r.l.. Inoltre, le modalità di disattivazione del servizio
risultano di agevole utilizzo da parte dell’utente in quanto basate su sintassi comuni (“Stop”,
“Basta”, “Alt” e simili). Vi sono anche altri canali per procedere alla disattivazione, quali il
servizio di assistenza clienti “Zed”. Il time to living dell’SMS va da 48 ore sino a 72 ore, a seconda
della scelta operata dal singolo CSP. L’accredito avviene al momento della richiesta di attivazione
del servizio ed è la piattaforma “Vodafone”” che gestisce la tariffazione, autorizzando l’addebito in
caso di disponibilità di credito sufficiente. La verifica di compatibilità del cellulare è rimessa al
CSP;
– rispetto alla tutela dei minori, Vodafone Omnitel N.V. ritiene che i messaggi debbano essere
valutati nell’ottica dei maggiorenni, contrariamente a quanto prospettato nella comunicazione di
avvio, ove si fa riferimento all’articolo 20, comma 3. Posto che non fornisce il servizio, Vodafone
Omnitel N.V. non è in grado di verificare se il soggetto che lo ha concretamente fornito sia o meno
un maggiorenne. D’altra parte, le SIM possono essere attivate soltanto con un contratto sottoscritto
da un maggiorenne a meno che non si tratti di autoricaricabili che possono essere vendute a minori
di sedici anni. La parte ha, infine, sottolineato di porre a disposizione dell’utente meccanismi di
blocco che comunque presuppongono una richiesta in tal senso da parte dell’utente e di imporre, in
via contrattuale e per quanto in suo potere, il rispetto del CASP da parte dei CSP.
e) Le memorie prodotte dalla società WIND Telecomunicazioni S.p.A.
In data 8 settembre 2008, 19 e 20 gennaio 2009, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha fatto
pervenire memorie di difesa in cui rappresenta quanto segue:
– il numero di soggetti che ha fatto richiesta del servizio tramite il sito internet è stato pari a
[omissis], con un invio di un numero di SMS pari a [omissis], corrispondendo, complessivamente,
[omissis] euro. Il fatturato realizzato da Wind Telecomunicazioni S.p.A. per i servizi forniti da Zed
è stato pertanto pari a [omissis] euro. Invece, il numero di soggetti che hanno fatto richiesta del
servizio a seguito della visione del messaggio riportato sul settimanale “Cioè” è stato pari a
[omissis], con un invio di un numero di SMS pari a [omissis], corrispondendo complessivamente
[omissis] euro con un fatturato per Wind Telecomunicazioni S.p.A. di [omissis]. Il time to living
del SMS è di 48 ore mentre il corrispettivo viene decurtato all’utente al momento della ricezione
del messaggio;
– WIND Telecomunicazioni S.p.A. contesta il suo coinvolgimento nelle iniziative commerciali di
Zed Italia S.r.l. posto che i messaggi sono stati realizzati e veicolati soltanto da quest’ultimo ed
essa non può essere considerata professionista ai seni della lettera b) dell’articolo 18 del Decreto
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Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07. In particolare, essa si
limita a porre a disposizione del predetto Content Service Provider l’infrastruttura per la fornitura
del servizio. Inoltre sul messaggio apparso su internet non compare il marchio o il logo di Wind
Telecomunicazioni S.p.A.. Posto che il contratto intercorrente con Zed Italia S.r.l. impone l’invio
preventivo della comunicazione da parte del CSP soltanto nel caso di utilizzo del marchio, Wind
Telecomunicazioni S.p.A. non era nemmeno nelle condizioni di verificarne il contenuto in virtù
del concreto atteggiarsi del rapporto contrattuale fra le parti. In generale, occorre rilevare che la
collocazione di un logo soltanto nelle pagine successive alla prima impedisce di attribuire ad esso
una funzione pubblicitaria che, in ogni caso, manca del tutto. Si tratta, peraltro, di un’indicazione
che il CSP è tenuto a fornire a garanzia del consumatore ed è prescritta dalla normativa di settore;
– i contratti sottoscritti con tale soggetto attribuiscono al solo Content Service Provider la
responsabilità per la comunicazione pubblicitaria che non è astretta al gestore da alcun rapporto di
controllo, ma anzi agisce in piena indipendenza. Le pattuizioni sottoscritte consentono di
richiedere la risoluzione del contratto laddove fossero veicolate informazioni in contrasto con la
disciplina in tema di pratiche commerciali scorrette, ma non prevedono alcun ulteriore potere
coercitivo, quale quello di intervenire materialmente presso il Content Service Provider;
– l’articolo 6.1 del contratto è stato modificato rispetto alla versione originaria prevedendo
l’obbligo da parte di Zed Italia S.r.l. di sottoscrivere il CASP e di assumersi l’integrale
responsabilità nell’ipotesi di provvedimenti assunti dall’Autorità, attribuendo al gestore la facoltà
di risolvere il contratto nell’ipotesi di violazione di tali impegni. Tali modifiche sono state
introdotte con l’obiettivo specifico di accrescere l’attenzione del CSP, coinvolgendolo anche dal
punto di vista patrimoniale, senza comportare una corresponsabilità del gestore. Le illustrate
previsioni escludono una responsabilità editoriale della parte e valgono solo nell’ipotesi di utilizzo
del marchio al fine di tutelare l’immagine della società, circostanza da escludersi rispetto al
messaggio internet, come accennato;
– la scelta della di indirizzare il provvedimento cautelare del 24 settembre 2008 alla sola Zed Italia
S.r.l. può essere considerata un implicito riconoscimento da parte di quest’ultima dell’estraneità di
WIND Telecomunicazioni S.p.A rispetto alle iniziative assunte dal Content Service Provider.
Inoltre, nel provvedimento viene esplicitamente dato atto che le modifiche, ritenute inidonee ad
eliminare i presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora , sono state apportate dalla Zed
Italia S.r.l.;
– gli elementi emersi nel corso dell’audizione del 5 dicembre 2009 tenuta dalla società Zed Italia
S.r.l. confermano che i contatti fra i gestori di telefonia mobile e il CSP sono di carattere
informale, una “prassi aziendale” come tale inidonea a configurare una corresponsabilità a carico
dei primi rispetto all’attività svolta dai secondi. Il controllo svolto da Wind Telecomunicazioni
S.p.A. è peraltro limitato in quanto ha ad oggetto soltanto la correttezza delle informazioni legali e,
tra esse, le condizioni giuridiche ed economiche, senza che sia investita la parte propriamente
pubblicitaria delle comunicazioni su cui ricadono le contestazioni dell’Autorità e che non può non
essere di esclusiva pertinenza del CSP. Wind Telecomunicazioni S.p.A., peraltro, non richiede
nemmeno l’invio dell’intera comunicazione pubblicitaria. Infine, la parte ha rilevato che,
contrariamente a quanto prospettato nell’audizione, non ha mai fornito alcuna forma di
autorizzazione alle comunicazioni diffuse attraverso internet e stampa periodica oggetto del
presente procedimento in virtù delle richiamate norme contrattuali;
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– Wind Telecomunicazioni S.p.A. è del tutto estranea alla pratica consistente nelle modalità
asseritamene illegittima di addebito del servizio e, in ogni caso, è impegnata in sede contrattuale e
di predisposizione dei codici di autodisciplina, fra cui il CASP, a far rispettare da parte dei CSP
determinate sintassi di disattivazione dei servizi e un corretto addebito del servizio, basato
sull’assunzione di un consenso consapevole. In ogni caso, l’attività di attivazione e disattivazione
dei servizi, come quella più generale di elaborazione dei contenuti riportati sul sito internet e sui
messaggi pubblicitari, restano nell’esclusiva disponibilità tecnica del CSP, laddove l’operatore
telefonico si limita a porre a disposizione la rete, garantendone il corretto funzionamento ed è per
tale attività che si giustifica il revenue sharing. Anche le risorse finanziarie destinate all’attività
promozionale sono esclusivamente provenienti da Zed Italia S.r.l. che decide come destinarle;
– la parte ha lamentato una carenza di contraddittorio ed una disparità di trattamento nella
circostanza che l’audizione sarebbe stata accordata soltanto ai rappresentanti della società Zed
Italia S.r.l., pur essendo stata richiesta anche da Wind Telecomunicazioni S.p.A. Più in generale, si
rileva che, sin dalla comunicazione di avvio del procedimento, non è stata chiarito il titolo di
imputazione in capo a WIND Telecomunicazioni S.p.A. delle condotte poste in essere da Zed Italia
S.r.l. né tanto meno il contegno (attivo o omissivo) di cui WIND Telecomunicazioni S.p.A. si
sarebbe reso colpevole, limitandosi a definirla gestore di telefonia mobile. Ciò determina un
insanabile vizio di illegittimità, rappresentato dall’impossibilità di comprendere le contestazioni
mosse al professionista;
– circa l’attivazione di servizi non richiesti e le modalità di disattivazione, il contratto fra Wind
Telecomunicazioni S.p.A. e Zed Italia S.r.l., vieta espressamente a quest’ultimo l’attivazione di
servizi non richiesti o l’invio di messaggi indesiderati a clienti “Wind”, prevedendo anche per tale
ipotesi la risoluzione del contratto nell’ipotesi di reiterata violazione. Inoltre, la parte ha fatto
presente che non ha il potere di intervenire tecnicamente per interrompere l’invio degli SMS,
trattandosi di un’operazione nella disponibilità tecnica soltanto del CSP. Essa può prestare la
necessaria assistenza tecnica al fine di gestire anche presso lo stesso CSP la procedura di
disattivazione per conto del cliente che la richieda. Infine, Wind Telecomunicazioni S.p.A. prevede
da tempo modalità di disattivazione assai semplici, basate su terminologie di agevole utilizzo per
l’utente (“Stop”, “basta” e simili). Inoltre, la parte ha già adottato e reso operativo un servizio
denominato “blocco servizi a sovrapprezzo” con cui viene inibito al cliente di attivare servizi su
numerazioni 899 e in decade 4 che comunque opera su di un piano diverso rispetto alle modalità di
disattivazione del servizio laddove agisce sulla fruizione a monte dello stesso;
– in ordine alle modalità di addebito, la parte ha escluso che il contratto attivato fra utente e CSP
sia di natura reale ossia che si perfezioni soltanto con l’effettiva consegna del bene oggetto della
prestazione. Il contratto si limita a porre a disposizione dell’utente un servizio sulla base del
consenso manifestato dalle parti attraverso uno dei canali di vendita utilizzati dal CSP. Ciò posto,
la decurtazione del credito non può che discendere dall’effettivo invio dell’SMS;
– rispetto al profilo della tutela dei minori, la parte evidenzia che l’ipotesi configurata nella
comunicazione di avvio del procedimento sia apodittica. I servizi pubblicizzati sono destinati
esclusivamente a maggiorenni, come riportato peraltro tanto nel messaggio diffuso su internet che
su quello apparso sul settimanale “Cioè”. Inoltre, posto che non fornisce il servizio, Wind
Telecomunicazioni S.p.A. non è in grado di verificare il soggetto che ha concretamente richiesto il
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servizio. In ogni caso, sono disponibili meccanismi di blocco che comunque presuppongono una
richiesta in tal senso da parte dell’utente, fra cui il citato “blocco servizi a sovrapprezzo”.
WIND Telecomunicazioni S.p.A., ha proceduto a depositare in atti copia del contratto sottoscritto
dalle due parti per l’erogazione del servizio a favore dei clienti “Wind”, così come
successivamente integrato. L’articolo 6, al punto 1, prevede l’obbligo a carico di Zed Italia S.r.l.
“di realizzare, a proprie cure e spese, campagne e iniziative di comunicazione relative ai contenuti
offerti ai clienti da Wind con qualsiasi mezzo, purchè siano specificate in modo chiaro le modalità
di accesso agli stessi”. Il punto 2 del medesimo articolo 6 prevede l’obbligo di Zed Italia S.r.l. di
provvedere a comunicare a Wind entro 10 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività il proprio
progetto di comunicazione, specificando che la mancata risposta di Wind Telecomunicazioni
S.p.A. non equivale ad assenso. Il punto 3 conferisce a WIND Telecomunicazioni S.p.A. il diritto
di utilizzare a titolo gratuito il marchio del partner Zed Italia S.r.l. per eventuali campagne
promozionali o pubblicitarie.
f) Le memorie prodotte dalla società H3G S.p.A.
In data 20 agosto 2008, H3G ha fatto pervenire una nota in cui si rappresenta che essa è del tutto
estranea alla condotte oggetto di contestazione posto che il servizio offerto da Zed Italia S.r.l. non
è disponibile per gli utenti H3G. Ciò posto, l’operatore non ha mai partecipato alla redazione dei
contenuti offerti da Zed Italia S.r.l., pur intrattenendo rapporti commerciali con essa. A riprova di
tale circostanza, H3G ha evidenziato che il suo marchio non è mai citato nelle campagne
promozionali di Zed Italia S.r.l..
In data 30 ottobre 2008, l’Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del
procedimento al 25 febbraio 2009.
In data 8 gennaio 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stato diffusa anche attraverso
alcune pagine internet e stampa periodica, in data 22 gennaio 2009, successivamente integrato in
data 29 gennaio 2009, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 20 febbraio 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi
diffusi attraverso internet e la rivista “Cioè” dalla società Zed Italia S.r.l., di cui al punto I del
presente provvedimento, volti a promuovere servizi di fornitura di loghi e suonerie, risultano
idonei, ad indurre in errore i consumatori ai quali la comunicazione commerciale è rivolta sulle
caratteristiche dell’offerta e i costi da sostenere per la fruizione del servizio. Nei messaggi
segnalati, infatti, le caratteristiche e le condizioni dell’offerta non sono poste in adeguata evidenza
in quanto collocate a fondo pagina o in una sezione periferica dello schermo.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha peraltro escluso che i minori possano essere
considerati i maggiori fruitori dei servizi pubblicizzati sulla base dei dati relativi al fatturato e alle
iscrizioni prodotti dal professionista in atti, sebbene il mezzo prescelto, consistente in una rivista
per adolescenti , possa indirizzarsi a tale target di destinatari.
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La pratica commerciale in esame, viola, pertanto, il disposto di cui agli articoli 20, 21 e 22 del
Decreto Legislativo n. 206/05.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
a) I servizi offerti: quadro normativo e modalità di attivazione
Ai fini della comprensione della pratica oggetto della presente valutazione, occorre procedere ad
una sintetica illustrazione del quadro normativo di riferimento e delle modalità di attivazione del
servizio, consistente nella fornitura di contenuti multimediali da utilizzare su per cellulari
(suonerie, loghi, wall papers, sms animati, servizi di intrattenimento, ecc.).
In ordine al primo aspetto, occorre osservare che i servizi offerti ai destinatari dei messaggi
contestati appartengono ai servizi a valore aggiunto (c.d. VAS Mobili), le cui numerazioni a
decade “4” costituiscono utenze telefoniche condivise e gestite direttamente dai principali gestori
telefonici, titolari esclusivi di dette utenze rispetto alla propria clientela finale.
Attraverso le numerazioni in questione sono veicolati contenuti di vario genere a loro volta forniti
dai content service provider, fornitori di contenuti.
Lo sfruttamento economico delle predette utenze e dei relativi contenuti è negoziato direttamente
tra le società che realizzano e forniscono gli stessi contenuti e gli operatori telefonici. Le
numerazioni a decade “4”, sono assoggettate alla normativa generale riguardante le numerazioni a
sovrapprezzo, di cui al D.M. 2 marzo 2006 n. 145, “Regolamento recante la disciplina dei servizi a
sovrapprezzo”, in quanto rientrano nella definizione dei servizi “forniti attraverso reti di
comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l’uso di specifiche numerazioni
[…]”, come qualificati nell’articolo 1, lettera h), di tale D.M..
Ciò premesso, in base al predetto Regolamento, con riferimento alle modalità di erogazione dei
servizi in questione, sussistono taluni obblighi informativi. In particolare, il citato D.M. n. 145/06
stabilisce che deve essere indicato che il servizio in sovrapprezzo, oltre ad essere destinato ai
maggiorenni (nel caso di tipologie di servizi a questi riservate), può essere erogato solo dopo
l’esplicita accettazione da parte dell’utente finale (articolo 13, del D.M. n. 145/06).
In materia poi di pubblicità dei servizi a sovrapprezzo, il predetto decreto stabilisce che
“qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità indica in modo esplicito e chiaramente leggibile:
a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i
minori; b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA” (articolo 23, lettere a)
e b), del citato D.M. n. 145/06).
L’articolo 12 stabilisce, altresì, le informazioni obbligatorie in materia di servizi a sovrapprezzo
chiarendo, tra l’altro, al comma 9, che nel caso di servizi offerti mediante l’invio di messaggi di
testo o dati in modalità push (SMS, MMS) sono forniti al cliente all’atto della conclusione del
contratto, oltre alle informazioni di cui al comma 2, ove applicabili, le informazioni relative al
costo per l’invio del singolo messaggio, nonché quelle inerenti alle modalità di disattivazione del
servizio. In particolare, è previsto l’invio al cliente, prima della trasmissione del primo messaggio
a pagamento, di un messaggio gratuito che indichi: a) costo per singolo messaggio o per contenuto
fornito; b) numero massimo di messaggi o numero massimo di contenuti forniti; c) se trattasi di
servizio in abbonamento; d) sintassi per la disattivazione del servizio. Per i servizi di abbonamento
di durata superiore al mese, il messaggio gratuito con l’avviso di abbonamento in corso e
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l’indicazione della scadenza contrattuale va inviato almeno mensilmente. In ogni caso è escluso il
rinnovo tacito dell’abbonamento.
Per quanto attiene al secondo profilo, ossia alle modalità di attivazione da parte dell’utente del
servizio in esame, la richiesta di attivazione di tali servizi può avvenire principalmente attraverso
l’utilizzo del cellulare oppure di un computer.
Nel caso di utilizzo del cellulare, l’attivazione si realizza mediante due canali alternativi,
rappresentati dall’invio di un SMS indirizzato al numero di cui è titolare il content service provider
oppure dalla navigazione attraverso cellulare in internet su portali WAP.
In particolare, nel primo caso, l’utente invia un SMS contenente una determinata sintassi,
corrispondente allo specifico contenuto di interesse (ad esempio, per quanto attiene ai servizi
offerti dalla società Zed Italia S.r.l.) indirizzato al numero a decade 4 su cui il professionista è
attestato (nel caso di specie, 48228). Tanto la sintassi che la numerazione possono essere reperite
dall’utente su diversi canali promozionali (ad esempio, web, stampa, spot televisivi etc.). Nel caso
di navigazione attraverso portale WAP, l’utente raggiunge le pagine del sito ove vengono offerti i
servizi per contenuti multimediali.
Nel caso di utilizzo del computer, l’utente, navigando su internet, raggiunge le pagine web che
pubblicizzano i servizi in questione (nel caso di specie, www.clubzed.it) e ne richiede l’attivazione
in un’apposita stringa posta sulla pagina web, con l’inserimento del numero di cellulare sul quale
chiede l’invio dei contenuti. Solo per quest’ultima modalità di attivazione, al fine di associare in
maniera sicura l’utenza radiomobile inserita al soggetto che sta procedendo all’attivazione sul web,
è prassi del content provider inviare al numero di cellulare indicato un SMS gratuito contenente
una password di ingresso.
Successivamente all’attivazione, l’erogazione del servizio consiste nell’invio di SMS a pagamento
con i contenuti richiesti dall’utente al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.
Nel caso in esame, oltre alla valutazione del contenuto del messaggio riportato sulla rivista “Cioè”,
la pratica commerciale attiene a quest’ultima modalità di attivazione, tramite il canale web,
collegandosi al sito www.clubzed.it, oltre che alle modalità di addebito del servizio.
Oggetto di valutazione è tanto l’ingannevolezza dei messaggi, diffusi attraverso internet e stampa
quanto la ricezione non richiesta di SMS a pagamento dalla numerazione di cui è titolare Zed Italia
S.r.l.. Dalle risultanze istruttorie è, infatti, emerso che anche quest’ultima fattispecie potrebbe aver
tratto origine dall’attivazione inconsapevole di tali servizi tramite la connessione al sito internet
che ne promuoveva i contenuti, attraverso il secondo dei canali descritti, ossia attraverso la
navigazione WEB. La condotta descritta al punto II lettera c), pertanto, non costituisce
un’autonoma fattispecie, ma la logica conseguenza delle carenze informative del sito in esame e
del messaggio stampa e, pertanto, sono coperte dalle valutazioni svolte nell’ambito di analisi dei
predetti messaggi.
b) La pratica commerciale
Preliminarmente si osserva che, sulla base di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, la pratica
commerciale scorretta consiste nei messaggi pubblicitari ingannevoli, descritti nel punto II, lettere
a) e b), del presente provvedimento, diffusi sul sito internet www.clubzed.it e sulla rivista
settimanale “Cioè”, nell’edizione n. 45/2007, relativi al servizio in abbonamento di loghi, suonerie
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ed altri contenuti multimediali per cellulari, offerto in collaborazione con gli operatori di telefonia
mobile.
I messaggi descritti al punto I del presente provvedimento, risultano, infatti, scorretti in relazione a
molteplici aspetti ed in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, come di seguito
chiarito.
Per quanto attiene alle contestazioni relative alla condotta di cui al punto II, lettera c) del presente
provvedimento, va osservato che, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera a) delle
valutazioni, in considerazione della circostanza evidenziata dalle parti del procedimento di
adottare modalità di disdetta di immediato utilizzo e di non aver proceduto a notifiche di SMS
relativa ai servizi “Zed” non richieste dall’utente, si ritiene che non sussistono, nel caso di specie,
sufficienti elementi per imputare condotte idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o
di comportamento dei consumatori attraverso un indebito condizionamento.
c) I messaggi diffusi attraverso il sito www.clubzed.it e sulla rivista “Cioè” n. 47/2005
Con riferimento al messaggio diffuso sul sito www.clubzed.it, si rileva che esso presenta profili di
scorrettezza, in quanto le modalità informative utilizzate per descrivere i servizi reclamizzati
appaiono ambigue e fuorvianti per vari aspetti.
Il messaggio in esame, infatti, pone in evidenza soltanto l’elemento più appetibile del servizio
offerto, ovvero la possibilità di scaricare la singola suoneria, in particolare attraverso il percorso di
acquisto attivabile interagendo con la suoneria di interesse, trascurando di fornire sin dalla prima
pagina, con modalità grafiche ed espressive adeguate, le informazioni circa le effettive
caratteristiche del servizio nel suo complesso, rappresentato da un abbonamento a pagamento
settimanale, riservato soltanto a maggiorenni. Le indicazioni relative a tali elementi, come
evidenziato peraltro dalla stessa Zed Italia S.r.l. nelle proprie difese, sono riportate soltanto nelle
successive pagine dedicate all’attivazione del servizio e nel link “Info e condizioni” di attivazione
soltanto eventuale. Tale circostanza può ingenerare nel consumatore la convinzione che si tratti di
elementi trascurabili.
Il messaggio oggetto di contestazione non chiarisce, dunque, la reale natura dell’offerta
commerciale, rappresentata da una proposta di abbonamento con il proprio gestore di telefonia
mobile, con effetto immediato ed automatico, comprensiva dei relativi costi, detratti
automaticamente dal credito telefonico e degli altri costi sostenuti per scaricare suonerie, giochi,
loghi e sfondi.
Contrariamente a quanto prospettato nelle difese dalla Zed Italia S.r.l., deve ritenersi che il Decreto
Legislativo n. 206/05 ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da
ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore
commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria
comunicazione d’impresa. Inoltre, vanno richiamate le particolari esigenze di totale trasparenza e
completezza evidenziate nell’articolo 12 del D.M. n. 145/06, con specifico riferimento al rispetto
di particolari modalità di informazione e redazione delle comunicazioni relative ai servizi a
sovrapprezzo.
Invero, la circostanza che Zed Italia S.r.l. abbia modificato il messaggio pubblicitario non elimina i
profili di ingannevolezza rilevati. Trattandosi di un servizio indirizzato prevalentemente ad un
pubblico di minori si ritiene, infatti, che l’ingannevolezza persista non solo nel contenuto del
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messaggio originario, ma rispetto alla modalità concreta di adesione all’abbonamento. Non vi è
dubbio, infatti, che la raffigurazione di singole suonerie accompagnata da indicazioni volte ad
invitare in maniera agevole ad utilizzare la suoneria (“scarica sul cell.”), determinano una
sottoscrizione semplice e veloce, ma al contempo più inconsapevole del servizio, in assenza di
indicazioni poste con caratteri di evidente percezione grafica circa la natura di abbonamento del
servizio reclamizzato e circa i relativi oneri a carico degli utenti sin dalla prima pagina.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al messaggio apparso sul settimanale “Cioè”,
laddove a fronte di affermazioni circa la gratuità dei singoli contenuti multimediali offerti (“Gratis
1° settimana”) e della perentorietà delle affermazioni circa la facilità di attivazione del servizio
(“Crea un SMS con il codice del prodotto” “Invia SMS al 48228” “Clicca scarica il contenuto,
attivi Clubzed”), soltanto in una sezione periferica del messaggio sono riportate informazioni
rilevanti, relative a natura, caratteristiche, costi del servizio e modalità di disattivazione (“Servizi
in abbonamento, riservati ai maggiorenni”).
L’adesione alle offerte pubblicizzate nei messaggi oggetto del presente procedimento, infatti,
comporta una continuativa modalità di acquisto di contenuti con conseguente aggravio economico
per il consumatore il quale, nel falso affidamento di ottenere una suoneria, rimane assoggettato ad
oneri economici molto stringenti.
Oltre al carattere innovativo dei servizi oggetto di promozione, che impone ai professionisti
coinvolti nella pratica un particolare obbligo di chiarezza e completezza nel veicolare le
informazioni circa caratteristiche e costi del servizio, si ritiene che l’ambiguità ed il carattere
fuorviante della pratica commerciale risultano, d’altra parte, amplificati se si prendono in
considerazione i consumatori appartenenti ad una fascia di età più giovane.
Infatti, proprio in relazione a tale categoria di consumatori, l’articolo 20, comma 3, del Codice del
Consumo evidenzia un’esigenza di tutela più specifica e rafforzata, con particolare riferimento
all’idoneità della pratica ad alterare il relativo comportamento economico anche se la stessa è
suscettibile di raggiungere gruppi più ampi di consumatori.
Rispetto a quanto osservato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in considerazione
della tipologia di servizio pubblicizzato, va osservato che i messaggi denunciati e, in particolare, il
messaggio riportato sulla rivista “Cioè”, appaiono destinati anche ad un pubblico di adolescenti,
più avvezzo all’invio ed alla ricezione di contenuti per cellulare, come rilevato dall’Autorità in
precedenti interventi aventi ad oggetto comunicazioni con carattere analogo ai messaggi oggetto
della presente valutazione2. Come evidenziato in alcune precedenti decisioni dall’Autorità3, le
indicazioni carenti e poco chiare contenute nei messaggi circa le caratteristiche ed i costi finali del
servizio pubblicizzato possono risultare ulteriormente pregiudizievoli in considerazione della
naturale mancanza di esperienza dei giovani, anch’essi potenziali destinatari dei messaggi di cui si
tratta, in quanto meno propensi a distaccate e specifiche valutazioni di opportunità economica, in
rapporto alle nuove tecnologie e ai servizi offerti attraverso i terminali di comunicazione. Tenuto
conto della particolare tutela che l’articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 146/07 riserva
2 Cfr. in particolare provvedimento n. 17856 del 10 gennaio 2008, caso PI6254 - Moby.dada.net-brani musicali gratis sul
cellulare, in Boll. n. 1/08.
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agli adolescenti quale gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile alla pratica commerciale
in contestazione in ragione della loro età o ingenuità, è necessario invece adottare accorgimenti
grafici ed espressivi idonei a rendere edotti questi ultimi dell’attivazione di un servizio a
pagamento, di durata prolungata, conseguente al download della prima suoneria.
In quest’ottica, gli adolescenti - in virtù della loro età ed ingenuità - possono essere considerati
particolarmente esposti e vulnerabili alla pratica commerciale oggetto di contestazione, trattandosi
di consumatori specificamente attratti dalla fruizione dei servizi per telefoni cellulari pubblicizzati,
quali la ricezione di suonerie, loghi, wall papers, servizi di intrattenimento, chat line, informazioni
e messaggerie varie.
In questa prospettiva, in considerazione della particolarità del servizio pubblicizzato unita al
possibile target di destinazione, la dicitura posta sulla prima pagina del messaggio diffuso
attraverso stampa (“Invia SMS con scritto Club 22 al 48228 Servizio in abbonamento”) appare
inidonea rendere edotto il destinatario dei vincoli economici e degli obblighi che discendono
dall’invio della richiesta di una singola suoneria.
Alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, costituita dalla diffusione di
due messaggi ingannevoli su internet e attraverso stampa periodica risulta scorretta ai sensi
dell’articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto contraria alla diligenza
professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui essa è destinata,
nonché di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabile alla
pratica. In particolare, la pratica oggetto di valutazione risulta ingannevole ai sensi dell’articolo 21
del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto contiene informazioni ambigue circa
l’effettiva natura dell’offerta ed è idonea ad indurre i destinatari ad assumere decisioni di natura
commerciale che non avrebbero altrimenti preso, ed altresì ai sensi dell’articolo 22 del medesimo
Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto omette informazioni rilevanti di cui i destinatari dei
messaggi hanno bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, una pratica commerciale è
scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che
essa raggiunge od al quale è diretta”.
Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il
comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione deriva dalla
riscontrata natura ingannevole della stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n.
206/05.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di
specie da parte dei professionisti coinvolti nella pratica il normale grado di competenza e
attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista
ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla prospettazione dell’offerta e alla
completezza delle informazioni fornite nella comunicazione. Tale atteggiamento di mancato
3 Cfr. Provvedimento del 6 febbraio 2007 n. 16470, PI5497 - Servizi Teleunit per maggiorenni su riviste Per ragazzi, in
Boll. n. 6/07, Provvedimento n. 17065 del 3 luglio 2007, PI5769 – suonerie scaricabili dal 48428, in Boll. n. 27/07,
Provvedimento n. 14253 del 20 aprile 2005, PI4702 - Suonerie per cellulari zero 9, in Boll. n. 16/05.
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rispetto della diligenza professionale si sostanzia nell’aver fornito informazioni ambigue, da un
lato, e nell’omissione di informazioni rilevanti, dall’altro.
La contrarietà alla diligenza professionale della pratica in esame deriva altresì dalla circostanza
che - a fronte della normativa di settore (D.M. n. 145/06) che stabilisce come i servizi a
sovrapprezzo debbano essere destinati ai soli maggiorenni - il professionista ha posto in essere
condotte volte ad indurre gli adolescenti ad acquistare i servizi offerti utilizzando uno strumento
costituito proprio dalla numerazione a sovrapprezzo. Infatti, sia il messaggio diffuso sul
settimanale “Cioè” (rivista notoriamente acquistata da adolescenti) che quello diffuso via internet
(in ragione dei contenuti oggetto di offerta, segnatamente brani musicali e loghi che interessano gli
adolescenti) risultano indirizzarsi prevalentemente a tale gruppo di consumatori. Né l'avvertenza
relativa al fatto che detti servizi sono destinati ai soli maggiori di 18 anni può costituire un
elemento idoneo a sanare la scorrettezza della condotta, atteso che tali messaggi, in ragione della
loro configurazione nonché della tipologia dei servizi promossi tramite gli stessi, mirano
chiaramente a “catturare” anche, se non prevalentemente, i soggetti di età inferiore ai 18 anni.
Al riguardo, si osserva che, nell’ambito del Codice del Consumo, il canone della diligenza
professionale si presta ad essere valutato, tra l’altro, anche in base al parametro della legalità della
condotta imposta al professionista. Pertanto, nel caso di specie la contrarietà alla diligenza
professionale è da ricondurre anche alla circostanza che tali messaggi si rivolgono a quei soggetti
che, secondo la citata normativa di settore, non dovrebbero poter acquistare i servizi ivi promossi
utilizzando tale particolare modalità (la numerazione a sovrapprezzo).
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte
economiche dei consumatori, si osserva che le informazioni ingannevoli e omissive riguardano
caratteristiche dell’offerta imprescindibili ai fini dell’adozione di una decisione commerciale
consapevole. Infatti le informazioni concernenti l’effettiva natura dell’offerta e, in via connessa, le
condizioni economiche e contrattuali di quest’ultima costituiscono uno dei principali parametri cui
fanno riferimento i consumatori allorché compiono proprie valutazioni sull’opportunità di
acquistare o meno un prodotto o un servizio.
Pertanto, in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, i
messaggi oggetto di segnalazione risultano idonei a pregiudicare le scelte economiche dei
consumatori, potendoli indurre in errore circa le effettive caratteristiche, natura e condizioni
economiche previste per i servizi a sovrapprezzo reclamizzati.
d) I professionisti destinatari del presente provvedimento
Nell’ambito del procedimento i gestori telefonici hanno contestato che gli stessi possano essere
ritenuti corresponsabili nella diffusione dei messaggi censurati nel procedimento de quo. Telecom
Italia S.p.A., Vodafone N.V. e Wind telecomunicazioni S.p.A. in particolare, hanno contestato un
difetto di legittimazione passiva e, in generale, la possibilità di essere qualificati nel caso di specie
professionista ex articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05. Essi, infatti,
dichiarano di non essere autori dei messaggi né di avere partecipato alla loro ideazione, ma di
essersi limitati a porre a disposizione della Zed Italia S.r.l., soggetto che fornisce i loghi e le
suonerie l’accesso all’infrastruttura. Inoltre, tutti gli operatori telefonici hanno contestato la
possibilità di rinvenire un comportamento censurabile nella propria condotta, a qualunque titolo
qualificabile, posto che la realizzazione del messaggio sarebbe da ricondurre all’esclusiva
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responsabilità del fornitore dei contenuti.
La tesi secondo cui non può essere considerato professionista il soggetto che non sia autore del
messaggio, è priva di pregio e non conforme alla definizione contenuta nell’articolo 18, comma 1,
lettera b), del Decreto Legislativo, ai sensi del quale, per professionista si intende “qualsiasi
persona fisica o giuridica che nelle pratiche commerciali agisce nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome e per conto di un
professionista”.
Al fine di garantire l’effetto utile della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, deve infatti
essere considerato professionista qualunque soggetto che partecipi alla realizzazione della pratica,
traendone uno specifico e diretto vantaggio economico e/o commerciale.
Nel caso di specie, tenuto conto della definizione sopra richiamata, sia la tipologia di servizio
fornito al consumatore, sia il concreto atteggiarsi del rapporto fra fornitore del servizio, da un lato,
e gestori telefonici, dall’altro, consentono di considerare questi ultimi professionisti,
conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni del Codice del Consumo.
Quanto alla responsabilità dei gestori mobili, essa, come di seguito sarà meglio indicato, discende
dal fatto che tali soggetti, in base ai contratti stipulati con la società Zed Italia S.r.l., percepiscono,
in via immediata e diretta, ingenti benefici economici, nonché effetti pubblicitari, dalla diffusione
dei messaggi oggetto della pratica commerciale accertata.
Il servizio per l’acquisto di suonerie, giochi, loghi e sfondi per la telefonia mobile prevede
l’erogazione ai clienti dei gestori mobili di contenuti e/o servizi attraverso differenti tecnologie
genericamente definibili come contenuti da erogare mediante l’utilizzo di numerazione mobile in
decade “4”. Nell’ambito della propria offerta commerciale, ogni gestore di telefonia mobile tende
ad offrire ai propri clienti i descritti contenuti per cellulari (quali ad esempio suonerie, sfondi e
giochi) al fine di arricchire la gamma di servizi e prodotti offerti agli utenti. Tali servizi possono
essere offerti direttamente dagli operatori telefonici ovvero da un “content provider”, il quale
realizza tale prestazione in collaborazione con gli operatori telefonici, gestori delle utenze ove
viene offerto il servizio.
I citati servizi si inseriscono all’interno dell’offerta commerciale delle compagnie telefoniche, le
quali per tale prestazione hanno sottoscritto un contratto con la società Zed Italia S.r.l.. Da tale
contratto deriva una cointeressenza diretta ed immediata dei gestori telefonici nell’incrementare e
sviluppare i profitti derivanti dai traffici telefonici conseguenti alla fruizione di servizi a decade
“4”. Gli operatori telefonici, infatti, traggono un immediato vantaggio economico dalla diffusione
del messaggio segnalato, in quanto i proventi derivanti dal traffico telefonico verso la numerazione
a decade “4” sono ripartiti fra il fornitore dei contenuti e gli stessi operatori telefonici. In
particolare, gli importi prelevati agli utenti, ovvero ai consumatori che sono appunto clienti dei
vari gestori di telefonia mobile, in seguito all’attivazione del servizio vengono incassati
direttamente dagli operatori telefonici i quali, a loro volta, provvedono a corrispondere una
percentuale (revenue sharing) al content provider in base agli accordi sottoscritti (circa il [2070%]).
Si tratta di un meccanismo di ripartizione dei proventi dei servizi di abbonamento a contenuti per
cellulari che, garantendo ai gestori di telefonia mobile di percepire proventi economici di rilevante
entità, proprio attraverso la diffusione del messaggio confezionato dal content provider, prova già
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di per sé il coinvolgimento e la corresponsabilità di tali soggetti nella pratica commerciale oggetto
di contestazione.
Tale meccanismo esclude, inoltre, che il gestore telefonico possa aver svolto, nel caso de quo,
unicamente il ruolo di carrier della pubblicità, ossia di mero “vettore” del messaggio che non trae
dalla diffusione della stessa nessun ritorno economico, specifico ed ulteriore rispetto a quello
dovuto per il semplice instradamento del messaggio (come peraltro sostenuto dalle parti nelle loro
memorie difensive).
Ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra evidenziato circa la partecipazione dei gestori mobili
alla realizzazione della pratica commerciale, si aggiunge che l’esame dei contratti agli atti
evidenzia come sia prevista un’utilizzazione reciproca nei messaggi dei rispettivi loghi e segni
distintivi. La riproduzione dei segni distintivi di ciascuna compagnia telefonica, pertanto,
determina un coinvolgimento diretto di queste ultime nelle operazioni pubblicitarie che interessano
i servizi reclamizzati, realizzando peraltro un effetto pubblicitario diretto a favore delle compagnie
medesime. In particolare, nelle condizioni contrattuali a cui rinvia lo stesso sito internet oggetto di
contestazione attraverso il link “Info e Costi” è indicato che i servizi sono offerti da Zed Italia
S.r.l.. “in collaborazione” con Telecom Italia, Vodafone e Wind. Tale circostanza è, peraltro,
confermata dal fatto che tanto il prezzo del servizio quanto le modalità di utilizzo dei crediti e la
compatibilità dei cellulari variano a seconda dell’operatore prescelto che assume, quindi, un ruolo
attivo nei confronti dei consumatori che sono, appunto, clienti dei vari gestori di telefonia mobile e
solo in virtù di tale rapporto contrattuale già in essere possono essere sottoposti a specifici prelievi
dalle proprie schede telefoniche derivanti dall’addebito dei servizi in abbonamento in questione.
In quest’ottica, la circostanza che i servizi siano offerti da Zed Italia S.r.l. in collaborazione con i
gestori di telefonia mobile è, peraltro, chiara anche agli utenti del servizio e genera, pertanto,
affidamento in questi ultimi in merito al vaglio degli operatori sulla sua correttezza, poiché i
messaggi pubblicitari riportano, come da contratto, le indicazioni delle ragioni sociali degli
operatori di telefonia mobile e in merito ad una collaborazione con i gestori di telefonia.
Contrariamente a quanto prospettato nelle difese di Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone
Omnitel N.V., tali indicazioni sono presenti tanto sul messaggio diffuso attraverso stampa quanto
sul messaggio via internet, come desumibile dal verbale di rilevazione degli Uffici del 22 luglio
20084, indicato nella comunicazione di avvio del procedimento del 30 luglio 2008. Esse sono da
ritenersi altresì sufficienti a giustificare il coinvolgimento dei gestori telefonici nella fase di avvio
del procedimento, volto a verificare la fattispecie sia nella sua manifestazione oggettiva che
rispetto al grado e alla tipologia del coinvolgimento di soggetti che appaiono come coinvolti
nell’iniziativa promozionale sulla base di elementi ricavabili dai messaggi oggetto di
contestazione.
Al riguardo non può sottacersi la specifica forza attrattiva che ai messaggi in questione deriva dalla
presenza di indicazioni relative alla presenza nell’iniziativa di gestori dotati di particolare notorietà
e circa la collaborazione degli stessi nella fornitura dei servizi di Zed Italia S.r.l., in quanto
riconducibili ai principali operatori telefonici attivi nel territorio nazionale.
Per le ragioni esposte, non può essere condivisa l’argomentazione sviluppata da Vodafone Omnitel
N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. nelle proprie difese volta ad evidenziare l’assenza
4 Doc. 9.
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dell’utilizzo del marchio nella comunicazione diffusa via internet e dell’uso della semplice
denominazione. Giova sul punto rilevare che, sulla base dei precedenti dell’Autorità5, anche la
mera indicazione della denominazione, come sopra evidenziata, costituisce elemento tale da
accreditare il soggetto cui è riconducibile come coinvolto nell’iniziativa promozionale relativa al
servizio oggetto di promozione.
Il coinvolgimento diretto delle compagnie telefoniche nella pratica commerciale oggetto del
presente provvedimento risulta, inoltre, confermato anche dal controllo che gli operatori di rete
mobile sono chiamati ad esercitare sui messaggi confezionati dal content provider. Dall’esame dei
contratti stipulati con Zed Italia S.r.l. risulta, infatti, chiaramente che le compagnie telefoniche
devono visionare ed autorizzare preventivamente la diffusione dei messaggi e l’utilizzazione negli
stessi dei rispettivi segni distintivi. La violazione di tali clausole comporta, infine, per il content
provider, il rischio che il gestore mobile applichi una penalità consistente nella decurtazione di uno
o più punti dal corrispettivo riconosciuto a titolo di revenue sharing.
A tale riguardo, è opportuno precisare che se quest’ultima considerazione è rilevante per attribuire
una specifica responsabilità ai gestori telefonici non è di per sé sufficiente e decisiva. Il semplice
carrier della proposta contrattuale e dell’accettazione, infatti, non risponde dell’ingannevolezza
del messaggio per esserne stato il “vettore”, e ciò a maggior ragione quando è solo vettore
dell’accettazione definitiva da parte del suo cliente nel momento in cui invia il proprio SMS; e ciò
neanche quando nel rapporto contrattuale interno con il professionista che propone il servizio si sia
riservata una sorta di diritto di censura6.
I predetti poteri di controllo assumono, invece, nel caso di specie, rilievo ai fini probatori in
ragione della evidenziata situazione di cointeressenza delle società telefoniche rispetto all’attività
commerciale pubblicizzata e ai messaggi pubblicitari oggetto del procedimento.
Circa la presunta disparità di trattamento rilevata da Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone
Omnitel N.V. nel rigettare la richiesta di audizione e nell’accoglimento di quella di Zed Italia S.r.l.
è sufficiente rilevare che l’articolo 12 del Regolamento rimette alla valutazione discrezionale del
responsabile del procedimento, “ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione
degli elementi” il potere di disporre un’apposita audizione. Nel caso di specie, in considerazione
delle numerose memorie e informazioni fatte pervenire dalle parti del procedimento che hanno
esercitato il loro diritto di accesso, non è stato necessario disporre un’audizione, mentre quella
richiesta da Zed Italia S.r.l. era diretta a illustrare e precisare la portata degli impegni presentati
soltanto da quest’ultimo.
Pertanto, alla luce degli elementi fin qui indicati, devono essere considerati professionisti, oltre
alla società Zed Italia S.r.l., anche le compagnie telefoniche, le cui indicazioni, come accennato,
sono peraltro riportate in modo esplicito nelle comunicazioni in esame, ossia le società Telecom
Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V..
Per le medesime considerazioni, posto che dalla risultanze istruttorie non è emersa la sussistenza di
alcun rapporto contrattuale fra Zed Italia S.r.l. e H3G S.p.A. che abbia ad oggetto la promozione e
5 Cfr. Provvedimento n. 15330, del 29 marzo 2006, caso PI5046 - Elettrostimolatori TESMED, in Boll. n. 13/06;
Provvedimento n. 15528, del 24 maggio 2006, caso PI4928 - PHILIPS LCD MOD. 26PF, in Boll. n. 21/06.
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vendita dei servizi “Zed” né altri rapporti di cointeressenza di altro genere, la società Pertanto, la
società H3G S.p.A. non è destinataria del presente provvedimento.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che
vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27,
comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della dimensione economica dei
professionisti, della gravità e della durata della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per
eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni
economiche dell’impresa stessa.
Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria, si deve prendere in
considerazione la dimensione economica dei professionisti. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di
specie, si considera che Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni
S.p.A., corresponsabili per la diffusione della pratica commerciale oggetto di contestazione con
Zed Italia S.r.l., rappresentano i principali gestori di telefonia mobile nazionale.
Con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la stessa è da ricondurre alla
tipologia delle omissioni informative riscontrate e al settore al quale l’offerta di servizi in esame si
riferisce, ovvero quello dei servizi a sovrapprezzo per la telefonia mobile, di cui i professionisti
coinvolti rappresentano i principali operatori sul mercato per dimensione economica e ruolo
commerciale. Rispetto al settore delle comunicazioni, infatti, come rilevato dall’Autorità in
numerosi interventi7, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta
particolarmente stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra
professionista e consumatore, dovuta tanto al proliferare di promozioni molto articolate quanto
all’offerta di servizi innovativi, come nel caso di specie i servizi VAS.
Inoltre, sempre con riferimento alla gravità della violazione, occorre rilevare che, la fattispecie in
esame ha avuto un significativo impatto, in quanto la pratica commerciale è rappresentata da
messaggi pubblicitari diffuso attraverso stampa e via internet suscettibili, pertanto, di aver
raggiunto un numero considerevole di consumatori. In particolare, come evidenziato al paragrafo
6 Né, per altro verso, le vicende del rapporto di provvista tra i due professionisti possono essere utilizzate a favore di uno
dei due contravventori. La circostanza quindi che tra gli operatori e Zed Italia S.r.l. ci siano stati eventuali inadempimenti
contrattuali può essere addotta in sede giudiziaria civile per ragioni ed effetti diversi da quelli che qui si stanno esaminando.
7 Cfr. fra gli altri Provv. n. 8445 del 28 giugno 2000, “Tariffe Tele2”, in Boll. n. 26/00; Provv. n. 9058 del 21 dicembre
2000, “Omnitel Casacard”, in Boll. n. 51-52/00; Provv. n. 9282 del 1° marzo 2001, “Infostrada Spazio Zero”, in Boll. n.
9/01; Provv. n. 13979 del 20 gennaio 2005, “Wind/Libero Comparazione offerte commerciali”, in Boll. n. 3/05; Provv. n.
14917 del 23 novembre 2005, “Promozione casa e Wind”, in Boll. n. 47/05; Provv. n. 15889 del 24 agosto 2006,
“Vodafone Revolution”, in Boll. n. 33-34/06, PS1128 – Provv. n 18779 del 21 agosto 2008, “10 sms gratis”, in Boll. n
32/2008; Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008, “Neomobile suonerie gratis”, in Boll. n. 37/08; Provv. n. 19202 del 26
novembre, “David2- promozione servizi decade “4””, in Boll. n 45/08. Si veda, più in generale, la “Sintesi degli interventi
dell’Autorità sui messaggi pubblicitari nel settore delle comunicazioni” del 14 aprile 2007.
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V del presente provvedimento, la pratica commerciale oggetto di contestazione risulta più grave se
si considera l’idoneità della stessa ad alterare il comportamento economico di una categoria di
consumatori più debole e vulnerabile, in ragione dell’età ed ingenuità, rappresentata dagli
adolescenti, i quali sono particolarmente attratti dalla fruizione dei servizi pubblicizzati.
Al riguardo, occorre, altresì, tener conto dell’entità del pregiudizio, rappresentato dal rilevante
onere economico che grava periodicamente ed automaticamente sul conto dell’utente, trattandosi
dell’attivazione di un abbonamento con oneri economici settimanali applicati automaticamente
fino alla disdetta del servizio.
Si deve, altresì, tenere conto dello specifico ruolo svolto dal Content Provider rispetto ai gestori di
telefonia mobile ed al Service Provider nella pratica commerciale oggetto del presente
provvedimento.
Quanto, poi, alla durata della pratica commerciale essa deve essere considerata lunga,
considerando che nel loro complesso la comunicazione commerciale (diffusa nel settembre 2007)
ed il messaggio apparso su internet (in diffusione sino al settembre 2007) sono stati in diffusione
per un periodo superiore ai tre mesi.
Considerati tali elementi la sanzione nei confronti della società Zed Italia S.r.l. può essere
quantificata come pari a 95.000 € (novantacinquemila euro).
Va considerato che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto Zed Italia S.r.l.
risulta già destinataria di provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II, del
Decreto Legislativo n. 206/05, riguardanti fattispecie analoghe a quella oggetto del presente
provvedimento8. Tali circostanze aggravanti sono tuttavia bilanciate dal comportamento
collaborativo di Zed Italia S.r.l., che, in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, non
soltanto ha presentato impegni, peraltro non accolti dall’Autorità nella seduta dell’11 dicembre
2008, ma, soprattutto, si è adoperata per cercare di rimuovere i profili oggetto di contestazione,
modificando spontaneamente il sito internet in questione, inserendo molteplici indicazioni tese ad
evidenziare natura, caratteristiche e condizioni economiche del servizio offerto. Pertanto, non si
ritiene di applicare alcuna maggiorazione o riduzione dell’importo della sanzione.
Per quanto attiene, poi, ai gestori telefonici, alla luce dei predetti elementi di gravità e durata della
violazione e della dimensione economica dei professionisti interessati e dello specifico ruolo
svolto rispetto al Content Provider, sopra evidenziati, si ritiene di poter quantificare nei confronti
della società Telecom Italia S.p.A., principale operatore nel settore della telefonia mobile, una
sanzione pari a 135.000 € (centotrentatacinquemila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Telecom Italia S.p.A. risulta già destinataria di vari provvedimenti di ingannevolezza in violazione
del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni riguardanti proprio
fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento9, si ritiene di irrogare alla società
Telecom Italia S.p.A. una sanzione pari a 165.000 € (centosessantacinquemila euro).
8 Cfr. Provv. n. 17881 del 17 gennaio 2008 relativo al caso PI6119 - SMS e MMS di Zed Italia, in Boll. n. 2/08 .
9 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 –Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare,
cit.; Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - Costi Sms per il servizio 48469, cit.; Provv. n. 18779 del
21 agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, cit.; Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278, cit.; Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso
PS1128 – DAVID 2 SERVIZI A DECADE “4”, cit..
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Nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V., che risulta - appena dopo la società Telecom
Italia S.p.A. - uno dei principali gestori di telefonia mobile operante nel settore in questione, anche
in considerazione degli elementi di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione
può essere quantificata in misura pari a 115.000 € (centoquindicimila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Vodafone Omnitel N.V. risulta già destinataria di vari provvedimenti di ingannevolezza in
violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni riguardanti
proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento10, si ritiene di irrogare
alla società Vodafone Omnitel N.V. una sanzione pari a 145.000 € (centoquarantacinquemila euro).
Nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. che risulta il terzo gestore di telefonia
mobile ed un operatore di dimensioni rilevanti nel settore in questione, anche in considerazione
degli elementi di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione può essere
quantificata in misura pari a 95.000 € (novantacinquemila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Wind Telecomunicazioni S.p.A. risulta già destinataria di vari provvedimenti di ingannevolezza in
violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni riguardanti
proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento11, si ritiene di irrogare
alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. una sanzione pari a 125.000 € (centoventicinquemila
euro).
RITENUTO pertanto che, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, in conformità al parere espresso dall’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla
diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio che essa raggiunge;
RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta
scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto contraria
alla diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il consumatore medio attraverso la
presentazione in maniera ambigua ed omissiva di informazioni rilevanti di cui il consumatore
stesso ha bisogno per assumere una decisione consapevole circa la reale natura, le concrete
caratteristiche e le specifiche condizioni economiche dei servizi pubblicizzati;
10 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 – Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare,
cit.; Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - Costi Sms per il servizio 48469, cit.; Provv. n. 18779 del
21 agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, cit.; Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278, cit.; Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso
PS1128 – DAVID 2 SERVIZI A DECADE “4”, cit..
11 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 – Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare,
cit.; Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - Costi Sms per il servizio 48469, cit.; Provv. n. 18779 del
21 agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, cit.; Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278, cit.; Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso
PS1128 – DAVID 2 SERVIZI A DECADE “4”, cit..
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DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Zed Italia S.r.l. in collaborazione con i gestori di telefonia mobile Telecom Italia
S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei
limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, e ne vieta
l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Zed Italia S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 95.000 €
(novantacinquemila euro).
c) che alla società Telecom Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
165.000 € (centosessantacinquemila euro).
d) che alla società Vodafone Omnitel N.V. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
145.000 € (centoquarantacinquemila euro).
e) che alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 125.000 € (centoventicinquemila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b), c), d) e e) devono essere pagate entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza
alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
PS1469 - SUONERIE.IT-SUONERIE PER CELLULARI
Provvedimento n. 19574
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2009;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo,
come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTA la delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, recante “Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito, Regolamento);
VISTO il proprio provvedimento di non adozione della misura cautelare, adottato in data 17
settembre 2008, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e
dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento;
VISTO il proprio provvedimento del 13 novembre 2008, adottato ai sensi dell’art. 7, comma 3,del
Regolamento, con il quale è stato prorogato il termine di conclusione del procedimento;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Professionisti:
Buongiorno S.p.A. (di seguito, anche, Buongiorno) in qualità di soggetto fornitore di contenuti
multimediali per cellulari;
Telecom Italia S.p.A. (di seguito, anche, Telecom) in qualità di gestore di telefonia mobile;
Vodafone Omnitel N.V. (di seguito, anche, Vodafone) in qualità di gestore di telefonia mobile;
Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, anche, Wind) in qualità di gestore di telefonia mobile;
H3G S.p.A. (di seguito, anche, H3G) in qualità di gestore di telefonia mobile.
Segnalanti:
Un’Associazione di consumatori ed un consumatore, in qualità di segnalanti.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
Il presente provvedimento concerne la pratica commerciale posta in essere dalla società
Buongiorno in collaborazione con gli operatori di telefonia mobile Telecom, Vodafone, Wind e
H3G, consistente nella diffusione sul sito internet www.suonerie.it di una comunicazione
commerciale volta a promuovere un servizio di intrattenimento in abbonamento per utenti di
telefonia mobile, segnalata da un’associazione di consumatori con comunicazione pervenuta in
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
data 8 maggio 2008. Oggetto del presente provvedimento sono anche le modalità di attivazione,
disattivazione, fruizione ed addebito dei servizi in questione, segnalate da un consumatore con
richiesta di intervento del 7 luglio 2008.
In particolare, il messaggio segnalato diffuso sul sito www.suonerie.it, così come rilevato in data
24 e 31 luglio 2008, si presenta in tal modo strutturato: sulla parte sinistra, in una sezione dal titolo
“Nuvola cantanti”, sono elencati i nomi degli artisti di cui sono disponibili le suonerie, al centro
della pagina web è posta la sezione “scelte per te” all’interno della quale sono individuate le 10
suonerie del momento con indicati i link “ascolta” e “scarica”. Nessuna informazione circa la
natura dei servizi offerti, i costi e le modalità di attivazione e disattivazione è presente in tale
pagina di apertura, ivi comprese quelle relative all’identità del professionista che offre i servizi
prospettati. Cliccando sul link “scarica” l’utente viene dirottato su una successiva pagina che oltre
a riportare, sempre sulla parte sinistra dello schermo, la sezione “Nuvola Cantanti” presenta
un’impostazione redazionale volta ad evidenziare il claim principale: “Per ricevere la suoneria
polifonica […]. INVIA dal cellulare un SMS con scritto […]”, mediante l’inserimento dello stesso
in un riquadro posto in posizione centrale. Di seguito, in un’ulteriore stringa, evidenziata
cromaticamente e graficamente, campeggia il codice alfanumerico abbinato alla suoneria scelta,
seguito ancora da un ulteriore riquadro in cui è posto in risalto il numero a decade 4 (48483) a cui
inviare l’SMS per attivare il servizio e scaricare il contenuto.
In basso, è presente il link, individuato con caratteri di ridotta dimensione rispetto al resto del
contesto pubblicitario, “Verifica la compatibilità con il tuo cellulare” e poi ancora “ per Info e costi
clicca sul tuo operatore “ seguito dai tre link “Tim-Vodafone-Wind”.
Soltanto in alto a sinistra, al di fuori del contesto grafico in cui è inserito il claim principale
descritto, è posta l’indicazione “servizio in abbonamento”.
Tale comunicazione, secondo l’associazione di consumatori segnalante, non evidenzierebbe in
maniera adeguata, anche in considerazione del target di riferimento rappresentato da soggetti di età
inferiore ai 18 anni, i costi e le condizioni del servizio offerto, inducendo i consumatori a credere
erroneamente, a causa della formulazione poco chiara, che l’invito a “scaricare” il contenuto
multimediale di interesse, costituisca l’offerta di un singolo prodotto e non anche
dell’abbonamento. Il messaggio in esame sarebbe, altresì, tale da indurre in errore i possibili
destinatari rispetto alle caratteristiche principali dell’offerta e da presentare in modo ambiguo
informazioni rilevanti rispetto alle condizioni della stessa.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Comunicazione di avvio del procedimento
In data 1° agosto 2008, sulla base di due richieste di intervento pervenute rispettivamente, in data 8
maggio 2008 da parte di Altroconsumo ed in data 10 luglio 2008 da parte dell’Unione Nazionale
Consumatori, per conto di un consumatore, è stato avviato il procedimento istruttorio PS1469, ai
sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto
Legislativo n. 146/07, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza
di eventuali pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla società Buongiorno S.p.A. e dagli
operatori di telefonia mobile H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A, Vodafone Omnitel N.V. e Wind
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
Telecomunicazioni S.p.A in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, lettera f), del
Codice del Consumo, così come richiamati, altresì, dall’art. 57, comma 2, del medesimo Codice.
I comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche commerciali” consistono:
– nell’ambiguità del messaggio diffuso sul sito www.suonerie.it, consistente in una
comunicazione che, a fronte della possibilità di scaricare sul proprio cellulare suonerie e altri
contenuti multimediali, non evidenzia adeguatamente, anche in relazione al target di riferimento,
costituito da soggetti di età inferiore ai 18 anni, che si tratta di un servizio a pagamento a tempo
indeterminato, destinato a maggiorenni e fruibile solo tramite l’utilizzo di un cellulare compatibile
con il servizio scelto;
– nella modalità di addebito del servizio che avverrebbe senza l’esplicita e preventiva
acquisizione del consenso consapevole ed informato dell’utente;
– nella fornitura non richiesta di servizi di intrattenimento per cellulari, con conseguente
immediato pagamento da parte del titolare del numero telefonico, senza chiarire, anche nei
confronti dei soggetti che abbiano consapevolmente attivato il servizio, le procedure e i tempi per
interrompere lo stesso, nonché i costi del servizio.
Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione circa la sussistenza della scorrettezza della pratica commerciale oggetto di analisi, è
stato chiesto alle società Buongiorno S.p.A., H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel
N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo
e dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire le seguenti informazioni:
– numero di soggetti che hanno fatto richiesta di abbonamento a ciascun servizio reclamizzato;
– caratteristiche e natura dei servizi offerti, con riferimento particolare alle modalità di attivazione
dei servizi reclamizzati ed al numero di SMS inviati agli utenti che ne abbiano fatto richiesta, nel
periodo gennaio 2008- giugno 2008;
– i costi effettivamente sostenuti dagli utenti per l’attivazione dei suddetti servizi, nonché il
numero di abbonamenti stipulati per la ricezione dei servizi reclamizzati;
– copia dei contratti, accordi o ogni altro documento intercorsi tra Buongiorno S.p.A. e i gestori
telefonici Telecom Italia S.p.A, Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A e H3G
S.p.A., riguardanti i servizi offerti;
– ruolo svolto nella predisposizione dei contenuti della loro presentazione e delle modalità di
diffusione dei messaggi segnalati, riguardanti le numerazioni pubblicizzate attraverso le quali sono
veicolati i contenuti dei servizi reclamizzati. Con riferimento alle comunicazioni oggetto di
valutazione, si è chiesto altresì di precisare la sussistenza di un’effettiva preventiva comunicazione
dell’iniziativa nonché del contenuto dei messaggi in esame, inviata dalla società Buongiorno
S.p.A. e indirizzata alle società H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind
Telecomunicazioni S.p.A., antecedente alla diffusione degli stessi;
– dati di fatturato relativi al traffico telefonico effettuato per la richiesta e la fornitura dei servizi
oggetto di valutazione;
– le procedure e passaggi necessari per l’attivazione del servizio a partire dall’invio del primo
SMS al numero 48483 fino alla ricezione dell’SMS/MMS a pagamento relativo al servizio
richiesto, ivi compreso il contenuto degli SMS/MMS inviati dal Provider e contenenti la password
per l’attivazione definitiva del servizio;
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
– le procedure e i controlli attuati per verificare che l’utente che usufruisce del servizio sia
effettivamente maggiorenne, oltre che l’effettivo intestatario della numerazione, corredati da
adeguata documentazione (anche di carattere interno);
– la durata del c.d. Time To Living degli SMS/MMS relativo alla durata in standby
dell’SMS/MMS non ancora ricevuto;
– l’indicazione del momento in cui viene decurtato il credito telefonico precisando, in particolare,
se esso coincide già con la ricezione dell’SMS oppure con la successiva apertura del messaggio
inviato all’utente;
– descrizione dettagliata delle modalità tecniche di disattivazione del servizio oggetto di
contestazione e tempo necessario per l’effettiva interruzione dell’invio degli SMS/MMS;
– numero di soggetti che hanno richiesto la cessazione del servizio, specificando i costi richiesti e
le procedure adottate nell’ipotesi di reclamo per la mancata disattivazione del servizio, allegando
idonea documentazione anche di carattere interno;
– caratteristiche dell’operazione di verifica della compatibilità del cellulare dell’utente necessaria
per fruire del servizio scelto, specificando le misure adottate, se esistenti, e le conseguenze
derivanti in caso di accertata incompatibilità del modello o della configurazione utilizzati,
indicando, altresì, il numero dei reclami ricevuti inerenti a tale ipotesi.
b) Le memorie prodotte dalla società Buongiorno S.p.A.
Con memoria pervenuta in data 25 agosto 2008, successivamente integrata in data 27 ottobre 2008,
la società Buongiorno S.p.A. ha rilevato l’assenza, nel caso di specie, dei presupposti per
l’adozione del provvedimento cautelare, rappresentando, in sintesi, quanto segue:
– la società ha sospeso, a partire dall’8 agosto 2008, la diffusione sul sito www.suonerie.it del
messaggio contestato, nonché l’attività di download dei contenuti, la registrazione di nuovi utenti e
l’abbonamento ai servizi offerti;
– ha modificato la propria home page in conformità alle indicazioni mosse dall’Autorità fornendo
in generale nei messaggi di promozione dei servizi in abbonamento, informazioni più chiare sulla
natura e tipologia degli stessi, sui relativi costi e sulle modalità di addebito, in particolare tramite
l’inserimento sul sito www.suonerie.it del cosiddetto “Box Abbonamento”, dell’indicazione in
grassetto del costo del servizio, della frequenza di addebito e della dicitura “Servizio in
abbonamento”;
– ha implementato le garanzie a favore degli utenti nella fase di attivazione del servizio e ha
adottato nuovi e più adeguati formati per la pubblicità e per le promozioni su Internet, sostituendo
la meccanica precedentemente utilizzata con quella prevista invece dal CASP: “conferma
attivazione tramite PIN/PASSWORD”. Ha poi inserito nella home page del sito www.suonerie.it il
link “Info Disattivazione Servizi” e l’indicazione al suo interno del numero di telefono del servizio
assistenza clienti;
– considerato l’esiguo numero di abbonamenti sottoscritti tramite la home page del sito
www.suonerie.it la società esclude la natura di messaggio pubblicitario della comunicazione in
essa contenuta, così come il mancato inserimento del sito stesso fra i 100.000 siti Internet più
visitati, lascia desumere che esso non sia rivolto, per definizione, ad un ampio pubblico di
consumatori.
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
In risposta alla richiesta di informazioni avanzata dall’Autorità nella comunicazione di avvio del
procedimento, la società Buongiorno S.p.A. ha fornito con memoria del 4 settembre 2008,
integrata in data 8 settembre 2008, le seguenti precisazioni:
– i servizi promossi sul sito www.suonerie.it sono attivi fin dal 2004 e a partire dal 2008 gli unici
servizi attivabili sul sito internet citato sono Suonerie Polifoniche e Suonerie Monofoniche. Il
totale degli iscritti ai servizi della società tramite il sito web, attivi al 30 giugno 2008, con
riferimento agli operatori telefonici TIM, VODAFONE e WIND, dal momento che gli utenti H3G
non sono abilitati ad accedere agli stessi, risulta essere di [omissis]1;
– in relazione ai servizi offerti sul sito internet www.suonerie.it, Buongiorno svolge il ruolo di
Content Service Provider, ossia si occupa della fornitura dei contenuti e dell’erogazione dei
medesimi agli utenti finali, secondo le istruzioni ricevute ed in base alle specifiche richieste dagli
operatori di telefonia mobile TIM, VODAFONE e WIND ai cui utenti offre i propri servizi.
Pertanto, per quanto riguarda le modalità di distribuzione dei contenuti, i relativi prezzi, la
comunicazione, i messaggi informativi e quelli a pagamento, essi vengono previamente condivisi
ed approvati dagli operatori stessi e ciò rappresenta un obbligo per la società Buongiorno da cui
deriva, in caso di inottemperanza, la sospensione del servizio, l’applicazione di una penale o anche
la risoluzione con effetto immediato del contratto. La comunicazione della documentazione
predisposta e l’autorizzazione alla stessa avvengono via email per mezzo di una c.d. Scheda
Servizio;
– i servizi offerti sul sito www.suonerie.it prevedono una semplice procedura di attivazione per
cui l’utente interessato a ricevere tali servizi invia un SMS dal proprio cellulare, con una sintassi
prestabilita ad un numero telefonico breve a decade 4. L’utente quindi riceve, dapprima, un SMS
informativo gratuito; in seguito un secondo SMS a pagamento contenente la prima suoneria
monofonica scelta; successivamente, ogni settimana, sia esso cliente TIM, WIND o VODAFONE,
riceve un SMS con la suoneria monofonica a pagamento ed un SMS informativo con il testo: “B! ti
abbiamo inviato la suoneria della settimana. Sei iscritto a SuonSett”;
– la società non ha gli strumenti necessari per verificare la maggiore età del richiedente i propri
servizi, né l’effettiva identità dell’intestatario dell’utenza telefonica.
– il periodo di standby dell’SMS non ancora ricevuto dall’utente è un’informazione in possesso
degli operatori telefonici.
– il momento effettivo in cui viene decurtato il credito telefonico è quello in cui viene ricevuto
l’SMS contenente la suoneria monofonica e non coincide invece con quello, diverso, della
successiva apertura del messaggio;
– l’effettiva interruzione del servizio e degli addebiti è immediata ed avviene a seguito della
richiesta di disattivazione effettuata dal cliente;
– il numero di soggetti che hanno richiesto la cessazione del servizio, nel periodo gennaio –
giugno 2008, è di [omissis], di cui:
[omissis], dai sistemi WIND;
[omissis], dai sistemi TIM;
[omissis], dai sistemi VODAFONE;
[omissis], tramite SMS inviato al 48483;
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
[omissis], tramite customer care Buongiorno;
– le disattivazioni dai sistemi degli operatori non comportano costi per i clienti; quelle effettuate
con invio dell’SMS al numero 48483 comportano il costo dell’SMS inviato in funzione delle
politiche tariffarie degli operatori telefonici. Le disattivazioni tramite il customer care di
Buongiorno, effettuate chiamando il numero 0521/533156, comportano il pagamento all’operatore
telefonico del cliente del costo della chiamata verso numerazione telefonica fissa. Non risultano al
customer care reclami per mancata disattivazione del servizio nel periodo di riferimento,
comunque in tali ipotesi la società provvede alla disattivazione immediata e, nel caso in cui questa
sia imputabile ad un problema tecnico dei sistemi, procede al rimborso degli importi addebitati sul
credito telefonico dell’utente;
– sull’home page e successivamente nella pagina in cui l’utente può attivare il servizio, tramite il
link “Cellulari compatibili”, il cliente può immediatamente consultare la lista dei cellulari
compatibili con il servizio che sta acquistando. Qualora, inoltre, la società rilevi, attraverso i propri
sistemi tecnologici, l’incompatibilità dei propri contenuti con i terminali richiedenti, un messaggio
di alerting viene inviato all’utente per informarlo del fatto che quel terminale mobile non è in
grado di supportare la visualizzazione del contenuto richiesto;
– la società ha, inoltre, depositato copia dei contratti stipulati con i gestori telefonici: Telecom
Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A..
c) Le memorie prodotte dalla società H3G S.p.A.
Con memoria pervenuta in data 21 agosto 2008, la società H3G S.p.A. ha rappresentato la propria
totale estraneità alla pratica commerciale oggetto del procedimento argomentando quanto segue:
– le comunicazioni commerciali volte a promuovere servizi in abbonamento di loghi e suonerie di
cui soggetto fornitore è la società Buongiorno S.p.A. e diffuse tramite Internet, sul sito
www.suonerie.it, non sono in alcun modo riferibili alla società H3G S.p.A. che, pur intrattenendo
rapporti commerciali con il fornitore predetto per altre tipologie di servizi, non è carrier di quelli
attivabili tramite sito web www.suonerie.it;
– il sito www.suonerie.it non cita mai al proprio interno, neppure nella sezione dedicata alle
informazioni, http://www.suonerie.it/informazioni, la fruibilità dei servizi offerti da parte di clienti
H3G. Di conseguenza, le pratiche commerciali oggetto del procedimento non possono in alcun
modo esserle imputate.
d) Le memorie prodotte dalla società Telecom Italia S.p.A.
Con memoria pervenuta in data 10 settembre 2008 e successivamente integrata in data 28 ottobre
2008, la società Telecom Italia S.p.A. ha argomentato quanto segue:
– la società Telecom Italia S.p.A. ha in essere un contratto per la diffusione di servizi a
sovrapprezzo con la società Buongiorno S.p.A., in cui è precisato il ruolo del fornitore dei
contenuti in merito alla promozione e diffusione di messaggi pubblicitari concernenti i servizi in
questione e in cui è stabilito che il Content Provider è l’esclusivo responsabile della
comunicazione pubblicitaria. Di conseguenza la società Buongiorno S.p.A. è direttamente
responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo offerti, delle informazioni obbligatorie da
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
119
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
fornire nonché delle modalità attraverso cui questi servizi sono presentati al pubblico. La società
Telecom Italia S.p.A. invece, in quanto operatore di comunicazioni e gestore di utenze mobili, non
ha in alcun modo partecipato all’ideazione, predisposizione, autorizzazione e diffusione della
pratica censurata e si è limitata sostanzialmente a mettere a disposizione la propria infrastruttura
tecnica e gestionale affinché i servizi offerti dal Content Provider possano raggiungere i propri
utenti;
– la circostanza che la Società Telecom Italia S.p.A. si riserva a livello contrattuale la facoltà di
esercitare un controllo preventivo sui contenuti offerti e sulle iniziative pubblicitarie della società
Buongiorno S.p.A. deriva essenzialmente dalla volontà di Telecom Italia S.p.A. di predisporre
strumenti volti a salvaguardare la propria immagine e non implica l’esistenza di un obbligo di
legge a vigilare sulla conformità di tali iniziative rispetto alle disposizioni del Codice del
Consumo;
– nel caso oggetto del procedimento, peraltro, la società Buongiorno non ha nemmeno
previamente sottoposto alla società Telecom i propri messaggi pubblicitari relativi ai servizi di
loghi e suonerie di intrattenimento offerti, violando così gli obblighi contrattuali relativi alla
necessità di una preventiva approvazione da parte di Telecom dei messaggi pubblicitari in cui sono
utilizzati denominazione e segni distintivi della società.
In atti è presente copia del contratto sottoscritto tra Telecom e Buongiorno volto a garantire la
fruizione di servizi premium a favore dei clienti “Telecom”.
All’art. 2 del contratto citato, al punto 2, è prevista la possibilità per la Buongiorno di proporre a
Telecom ulteriori e nuovi contenuti rispetto a quelli approvati contestualmente alla sottoscrizione
dell’accordo ed elencati nell’Allegato 2, che, però, potranno essere erogati solo previa
autorizzazione di Telecom (art. 2.3). Obblighi di informazione preventiva sono individuati agli artt.
8, 12 e 14 circa le comunicazioni pubblicitarie diffuse da Buongiorno e circa le modalità di
utilizzazione del nome, dei loghi e dei marchi di Telecom su ogni tipo di materiale e documento.
Sempre all’art. 12 è prevista la possibilità per la Buongiorno di utilizzare il marchio Telecom.
e) Le memorie prodotte dalla società Vodafone Omnitel N.V.
Con memoria pervenuta in data 8 settembre 2008 e successivamente integrata in data 27 ottobre
2008, la società Vodafone Omnitel N.V. ha rappresentato la propria estraneità alla pratica
contestata argomentando quanto segue:
– la società Vodafone Omnitel N.V. ha in essere un contratto per la diffusione di servizi a
sovrapprezzo con la società Buongiorno, in cui è precisato dettagliatamente il ruolo del fornitore
dei contenuti in merito alla promozione e diffusione di messaggi pubblicitari concernenti i servizi
in questione e viene stabilito che il Content Provider è l’esclusivo responsabile della
comunicazione pubblicitaria. Nel caso in esame il messaggio pubblicitario contestato, la home
page del sito Internet www.suonerie.it, è stato ideato, realizzato e diffuso direttamente dalla società
Buongiorno sul proprio sito ed è ad essa esclusivamente imputabile;
– peraltro, nel contratto stesso si precisa che l’addebito di servizi non richiesti, nonché la fornitura
non richiesta e la difficoltà di disattivazione dei predetti servizi costituisce violazione delle
obbligazioni contrattuali da parte della società Buongiorno;
– inoltre, le norme contrattuali che prevedono la previa autorizzazione da parte della società
Vodafone Omnitel N.V., in qualità di gestore telefonico, del materiale promozionale realizzato e
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diffuso dal Content Provider relativamente ai servizi multimediali erogati, hanno ad oggetto i soli
materiali in cui compare il marchio Vodafone Omnitel, con finalità, esclusivamente, di tutela
dell’immagine dell’azienda telefonica.
Nel caso in questione nessuna autorizzazione preventiva è mai stata rilasciata da Vodafone
Omnitel N.V. relativamente alla diffusione della home page del sito Internet www.suonerie.it.
Peraltro, in essa, non compare in alcun modo il marchio Vodafone Omnitel S.p.A., ad ulteriore
riprova della totale estraneità del gestore telefonico alla pratica contestata.
In atti è presente copia del contratto sottoscritto tra Vodafone Omnitel N.V. e Buongiorno S.p.A.
con i relativi allegati. Tale contratto regola la fornitura di servizi premium a favore di clienti
Vodafone, attraverso SMS, MMS, videochiamata, chiamata vocale, wap su esplicita richiesta del
cliente Vodafone. Oltre alle previsioni citate dallo stesso operatore, il contratto prevede (art. 4.2) la
necessità di un’autorizzazione scritta preventiva da parte di Vodafone del materiale relativo alle
attività di promozione dei contenuti Buongiorno offerti tramite i Servizi premium della società
nelle ipotesi in cui riguardino i) l’eventuale utilizzo del marchio e/o segni distintivi e/o slogan di
Vodafone; ii) le informazioni commerciali relative ai Contenuti forniti dalla Buongiorno in
collaborazione con Vodafone. Il contratto prevede, inoltre, all’art. 7 che i materiali e supporti
promozionali prodotti dalla Buongiorno dovranno essere elaborati in conformità alle guideline
prodotte in allegato (n. 10) e comunicati a Vodafone entro il termine indicato nonché sottoposti
all’espressa approvazione via mail di Vodafone entro il medesimo termine, decorso il quale
l’approvazione si intenderà negata.
f) Le memorie prodotte dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Con memoria pervenuta in data 9 settembre 2008, integrata in data 27 ottobre 2008, la società
Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha esposto, in sintesi, quanto segue:
– la società ha con la società Buongiorno un contratto per la diffusione di contenuti premium in
cui il fornitore dei contenuti risulta l’esclusivo responsabile della comunicazione pubblicitaria
concernente i servizi in questione. Nel caso in esame il messaggio diffuso sul sito www.suonerie.it
è stato ideato, realizzato e, diffuso direttamente dalla società Buongiorno ed è ad essa
esclusivamente imputabile;
– il contratto prevede l’obbligo per il Content Provider di rispettare tutte le norme vigenti, anche
in materia di pubblicità e pratiche commerciali, prevedendo la risoluzione automatica e immediata
del contratto in caso di violazione;
– la società impone a tutti i fornitori di contenuti il rispetto della “Carta delle Garanzie di Wind” e
del “Codice Etico” appositamente predisposto per questo tipo di servizi, nonché l’adozione del
CASP quale presupposto indispensabile per ottenere l’accesso alla rete Wind da parte dei Content
Provider. La società ha poi predisposto un nuovo contratto per la diffusione dei contenuti premium
che ha sostituito integralmente il precedente regolamento negoziale stipulato con i Content
Provider, al fine di precisare ed arricchire gli obblighi gravanti su questi ultimi;
– Wind non può attivare né disattivare il servizio offerto dal Content Provider ma fornisce
comunque a tutti i propri clienti, attraverso gli addetti del proprio call center, l’assistenza
necessaria per ottenere la disattivazione del servizio;
– nelle pagine Internet contestate non appare mai il marchio di Wind pertanto non posso esserle
imputate le condotte realizzate dalla società Buongiorno.
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In atti è presente copia del contratto sottoscritto tra Wind e Buongiorno per l’erogazione di
contenuti premium. All’art. 4, fra gli obblighi gravanti sulla società Buongiorno viene indicato
quello di distribuire ai clienti Wind, esclusivamente i contenuti di cui all’Allegato 1, solo a seguito
di esplicita richiesta del cliente medesimo (art. 4.d), e di associare a ciascun contenuto ivi indicato
il prezzo al pubblico determinato dalla stessa Wind (art. 4.c). All’articolo 6, al punto 1, è conferito
a Buongiorno il diritto di utilizzare a titolo gratuito il marchio, la denominazione e il logo di Wind,
per eventuali campagne promozionali o pubblicitarie, relative ai contenuti offerti ai clienti da
Wind, mentre al punto 2 del medesimo articolo 6 è previsto l’obbligo di Buongiorno di
comunicazione preventiva del proprio progetto di comunicazione commerciale all’operatore di
telefonia mobile.
Nella sua adunanza del 17 settembre 2008 l’Autorità, tenuto conto delle iniziative intraprese dalla
società Buongiorno S.p.A., ha deliberato di non adottare la misura cautelare, ai sensi dell’art. 27,
comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 1, del Regolamento, rilevando non
sussistere fondati motivi di particolare urgenza per l’adozione della stessa, con particolare
riferimento all’assenza del requisito del periculum in mora.
In data 13 novembre 2008, l’Autorità ha deliberato, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del
Regolamento, di prorogare il termine di conclusione del procedimento di sessanta giorni, per la
valutazione degli impegni presentati da Buongiorno, fino al 27 febbraio 2009.
In data 28 novembre 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
Nella sua adunanza del 29 gennaio 2009, l’Autorità ha rigettato la proposta di impegni presentata
dalla società Buongiorno ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05. In
particolare, l’Autorità ha ritenuto che le condotte cui si riferiscono gli impegni proposti appaiono
caratterizzate da un elevato grado di offensività, in quanto suscettibili di aver raggiunto un ampio
numero di consumatori, anche minorenni e, quindi, particolarmente vulnerabili alla pratica
commerciale in contestazione in ragione della loro età o ingenuità. Inoltre, i profili di possibile
illegittimità contestati in sede di avvio riguardano ipotesi di pratiche commerciali considerate in
ogni caso aggressive ai sensi dell’articolo 26, lettera f), del Codice del Consumo.
In data 23 febbraio 2009, la società Buongiorno S.p.A. ha presentato un’istanza di riesame della
delibera del 29 gennaio 2009 con cui l’Autorità ha rigettato la proposta di impegni.
Nell’istanza, in sintesi, la parte ha rilevato una presunta contraddittorietà della motivazione alla
base della decisione adottata dall’Autorità.
In primo luogo, la parte rileva che se le condotte erano caratterizzate da un elevato grado di
offensività, come prospettato nella delibera di rigetto del 29 gennaio 2009, l’Autorità avrebbe
dovuto assumere un provvedimento di natura cautelare nelle more del procedimento di merito. Nel
caso di specie, invece, l’Autorità, con delibera del 17 settembre 2008, ha ritenuto che non vi
fossero i presupposti per l’adozione di tale provvedimento.
Inoltre, nella delibera del 29 gennaio 2009 appare prospettarsi un’anticipazione dell’accertamento
della scorrettezza della condotta che esorbita dall’ambito di applicazione dell’istituto.
Nel merito, la parte ha rinviato a quanto già esposto nel corso del procedimento, sottolineando di
aver posto in essere i comportamenti che costituiscono oggetto degli impegni appena quattro giorni
dopo il ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento e di essersi da tempo
conformata al contenuto del CASP.
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stato diffusa tramite mezzo di
telecomunicazione (internet), in data 12 dicembre 2008 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 20 febbraio 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio
diffuso attraverso internet dalla società Buongiorno S.p.A., di cui al punto II del presente
provvedimento, volto a promuovere servizi di fornitura di loghi e suonerie, risulta idoneo ad
indurre in errore i consumatori ai quali la comunicazione commerciale è rivolta sulle
caratteristiche dell’offerta e i costi da sostenere per la fruizione del servizio. Nei messaggi
segnalati, infatti, le caratteristiche e le condizioni dell’offerta non sono poste in adeguata evidenza
in quanto non sono comunicate all’interno di un percorso logico-necessitato attivato dall’utente.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha peraltro ritenuto che la pratica in esame non
può essere considerata come diretta specificamente ad incidere sul comportamento economico dei
minori, anche se gli adolescenti possono essere particolarmente interessati alla tipologia di servizi
pubblicizzati attraverso i messaggi oggetto di valutazione.
La pratica commerciale in esame, viola, pertanto, il disposto di cui agli articoli 20, 21 e 22 del
Decreto Legislativo n. 206/05.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
a) L’istanza di riesame della delibera del 29 gennaio 2009
Per quanto concerne l’istanza presentata dalla società Buongiorno S.p.A. in data 23 febbraio 2009,
avente ad oggetto il riesame della delibera con cui l’Autorità ha proceduto a rigettare gli impegni
presentati ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, si rappresenta che
essa non può essere presa in considerazione, in quanto è pervenuta dopo la chiusura della fase
istruttoria del procedimento e dunque in un momento che risulta incompatibile con la ratio
dell'istituto degli impegni. In ogni caso, nella propria delibera del 29 gennaio 2009, l’Autorità si
era espressa per l’inammissibilità degli impegni, in quanto relativi a condotte che, ove accertate,
avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette e gravi”
per le quali il citato art. 27, comma 7, non può trovare applicazione.
b) Quadro normativo e modalità di attivazione dei servizi
Ai fini della comprensione della pratica oggetto di valutazione, occorre procedere ad una sintetica
illustrazione del quadro normativo di riferimento e delle modalità di attivazione del servizio,
consistente nella fornitura di contenuti multimediali per cellulari (nel caso di specie
esclusivamente suonerie monofoniche e polifoniche).
In via preliminare, si rileva che i servizi pubblicizzati sul sito oggetto del procedimento sono
ascrivibili alla categoria dei servizi a sovrapprezzo disciplinati dal D.M. 2 marzo 2006 n. 145
“Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo” e definiti all’art. 1, lettera h), del
Regolamento citato, come “i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili
al pubblico, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni, definite nel piano nazionale di
numerazione, o a livello internazionale dagli appositi organismi che consentono l'accesso degli
utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento”.
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Il citato Regolamento stabilisce che tali servizi, destinati esclusivamente ad un pubblico di
maggiorenni, devono essere erogati solo dopo esplicita accettazione da parte dell’utente finale
(articolo 13 del D.M. n. 145/06).
L’art. 12 individua, altresì, le informazioni obbligatorie in materia di servizi a sovrapprezzo
chiarendo, tra l’altro, al comma 9, che nel caso di servizi offerti mediante l’invio di messaggi di
testo o dati in modalità push (SMS, MMS) sono forniti al cliente all’atto della conclusione del
contratto, oltre alle informazioni di cui al comma 2, ove applicabili, le informazioni relative al
costo per l’invio del singolo messaggio, nonché quelle inerenti alle modalità di disattivazione del
servizio. In particolare, è previsto l’invio al cliente, prima della trasmissione del primo messaggio
a pagamento, di un messaggio gratuito che indichi: a) costo per singolo messaggio o per contenuto
fornito; b) numero massimo di messaggi o numero massimo di contenuti forniti; c) se trattasi di
servizio in abbonamento; d) sintassi per la disattivazione del servizio. Per i servizi di abbonamento
di durata superiore al mese, il messaggio gratuito con l’avviso di abbonamento in corso e
l’indicazione della scadenza contrattuale va inviato almeno mensilmente. In ogni caso è escluso il
rinnovo tacito dell’abbonamento.
In materia poi di pubblicità dei servizi a sovrapprezzo, il predetto Regolamento stabilisce che
“qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità indica in modo esplicito e chiaramente leggibile:
a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i
minori; b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA” (articolo 23, lettere a)
e b), D.M. n. 145/06).
Nel caso di specie, i servizi di cui si discute sono erogati via SMS e MMS per il tramite di
numerazioni in decade 4, ossia di numerazioni utilizzate per creare veri e propri portali multicanale
da cui è possibile offrire diversi servizi ciascuno con propria tariffazione.
Per quanto attiene al secondo profilo, ossia alle modalità di attivazione da parte dell’utente del
servizio in esame, la richiesta può avvenire principalmente attraverso l’utilizzo del cellulare
oppure di un computer.
Nel caso di utilizzo del cellulare, l’attivazione viene effettuata mediante l’invio di un SMS,
contenente la sintassi corrispondente allo specifico servizio di interesse, indirizzato al numero a
decade 4 su cui il professionista è attestato. Tanto la sintassi che la numerazione possono essere
reperite dall’utente su diversi canali promozionali (ad esempio, stampa, Tv o web, come nel caso
in esame).
Nell’ipotesi di canale web, l’utente, navigando su internet, raggiunge le pagine che pubblicizzano i
servizi in questione ed effettua l’attivazione con l’inserimento in un’apposita stringa, posta sulla
pagina internet, del numero di cellulare sul quale chiede l’invio dei contenuti. Al fine di associare
in maniera sicura l’utenza mobile inserita al soggetto che sta procedendo all’attivazione del
servizio, è prassi del content provider inviare al numero di cellulare indicato un SMS gratuito
contenente una password di ingresso da inserire all’interno di un’ulteriore pagina web.
L’inserimento della password è condizione necessaria per il download del contenuto e la
contestuale attivazione dell’abbonamento.
La successiva erogazione del servizio viene effettuata tramite l’invio all’utente del welcome
message con le informazioni relative al servizio attivato seguito da SMS a pagamento contenenti il
link Wap attraverso il quale scaricare il contenuto e da SMS di tariffazione dei contenuti scaricati.
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Nel caso in esame, i servizi offerti sul sito www.suonerie.it sono attivabili tramite cellulare. In
particolare, l’utente interessato a ricevere i servizi promossi sul sito citato, invia, come sopra
descritto, un SMS contenente una sintassi alfanumerica prestabilita, alla numerazione breve 48483
indicata nella medesima pagina web. L’utente quindi riceve, dapprima, un SMS informativo
gratuito ossia il welcome message; in seguito un secondo SMS a pagamento cosiddetto “WapPush” tramite il quale può scaricare il contenuto acquistato oggetto del servizio in abbonamento;
successivamente, ogni settimana, riceve sia un SMS con la suoneria monofonica a pagamento sia
un SMS informativo con il testo: “B! ti abbiamo inviato la suoneria della settimana. Sei iscritto a
SuonSett”.
Per quanto riguarda, dunque, la contestazione inerente alle modalità di addebito e disattivazione
dei servizi di cui si tratta, si osserva che da quanto emerso nel corso dell’istruttoria quest’ultima
fattispecie risulta strettamente connessa all’attivazione, da parte degli utenti, dei servizi
pubblicizzati sul sito internet www.suonerie.it. Le condotte relative alle modalità di addebito e
disattivazione del servizio, contestate nella comunicazione di avvio e in precedenza richiamate,
non rappresentano, pertanto, autonome fattispecie di valutazione, in quanto direttamente connesse
alle modalità di prospettazione dell’offerta e alle omissioni informative della comunicazione
commerciale diffusa sul sito citato e verranno, pertanto, valutate in sede di analisi del messaggio
stesso.
c) La pratica commerciale
Alla luce delle risultanze dell’istruttoria e sulla base di quanto in precedenza esposto, si ritiene che
la pratica commerciale posta in essere dal professionista Buongiorno in collaborazione con
Telecom, Vodafone e Wind, come successivamente chiarito, relativa alla diffusione del messaggio
sul sito www.suonerie.it concernente servizi in abbonamento di fornitura di suonerie per cellulari,
così come in concreto organizzata e realizzata, sia scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21
e 22, del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto avvenuta secondo modalità contrarie alla
diligenza professionale ed idonee a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà
di scelta e di comportamento del consumatore medio.
Comunicazione diffusa sul sito web http://suonerie.it
Il messaggio oggetto di valutazione diffuso sul sito web http://suonerie.it, rilevato in data 24 e 31
luglio 2008 ed acquisito agli atti, nella sua formulazione generale risulta ideato principalmente per
la promozione di singoli contenuti per cellulari mentre, in realtà, ha ad oggetto una proposta
commerciale di abbonamento ad un servizio di suonerie per telefonini. L’impostazione redazionale
del messaggio è, infatti, incentrata sull’offerta di un singolo prodotto senza che siano chiarite
adeguatamente le effettive caratteristiche del servizio nel suo complesso, i relativi costi, le
procedure per la disattivazione dell’abbonamento e la circostanza che si tratta di un servizio a
pagamento in abbonamento destinato a maggiorenni.
Nella home page di apertura sono del tutto assenti informazioni circa le caratteristiche dei servizi
offerti. L’inserimento delle stesse all’interno delle pagine cui rimandano i link indicati con caratteri
di dimensione molto ridotta rispetto al contesto pubblicitario e posti in fondo alla pagina web su
cui l’utente viene dirottato per seguire la procedura di acquisto dei contenuti selezionati, non
consente di sanare la scorrettezza del messaggio de quo considerata la necessità di indicare
informazioni essenziali del servizio offerto con modalità grafiche tali da garantirne l’immediata
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percezione da parte del consumatore. I link citati sono, infatti, di consultazione solo eventuale, non
essendo inseriti all’interno di un percorso logico obbligato che l’utente deve necessariamente
seguire per attivare il servizio pubblicizzato e sono, pertanto, inidonei a consentire quella libertà di
autodeterminazione del consumatore che costituisce obbiettivo primario della tutela introdotta dal
Decreto Legislativo n. 206/05.
Deve ritenersi, infatti, che il Legislatore, con la previsione di tale normativa, abbia inteso
salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni omissione informativa fin
dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di
completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa.
Al pari della home page anche la successiva pagina web, su cui l’utente viene dirottato per seguire
la procedura di acquisto dei servizi, è incentrata sulla possibilità di scaricare un dato contenuto e
non anche sulla necessaria attivazione dell’abbonamento. Infatti, a fronte del claim principale “per
ricevere la suoneria polifonica […] INVIA dal cellulare un sms con scritto […]” viene riportata
soltanto in alto a sinistra l’indicazione circa la natura di abbonamento del servizio offerto.
La formulazione ambigua del messaggio in uno con le omesse indicazioni su caratteristiche
essenziali dei prodotti, non consentono al consumatore di comprendere l’effettiva portata
dell’impegno economico da affrontare e sono pertanto idonee ad indurlo ad effettuare una scelta
che diversamente non avrebbe preso.
In particolare, come sopra descritto, sono celate all’interno delle sezioni relative ai singoli gestori
di telefonia mobile che offrono i servizi di cui si tratta in collaborazione con la società
Buongiorno, tutte le indicazioni circa costi, durata e modalità di disattivazione dell’abbonamento.
Appare, pertanto, evidente che il percorso on line di promozione dell’abbonamento non consente
al consumatore di avere contezza delle condizioni economiche del servizio scelto ed è al contrario
strutturato in modo da celare la reale natura dello stesso e ad enfatizzare la possibilità di scaricare
un singolo contenuto multimediale tramite l’invio di un sms.
Vale osservare, inoltre, in relazione all’esclusiva destinazione dei servizi offerti ai maggiorenni,
che tale informazione di carattere rilevante non viene mai resa nota ai consumatori se non
all’interno dei link sopra descritti.
L’inserimento di tale indicazione all’interno delle sezioni citate non è sufficiente a sanare una
grave omissione informativa relativa, infatti, ad una caratteristica essenziale del servizio che, in
quanto tale, deve essere immediatamente percepibile da parte del consumatore.
La gravità dell’omissione de qua appare comprovata dalla presenza di un espresso obbligo
informativo in tal senso, introdotto dalla normativa vigente in materia. Il regolamento sopra
descritto e più volte richiamato, all’art. 12, secondo comma, lettera a), prevede, infatti, come
contenuto obbligatorio del messaggio che precede la prestazione di ogni servizio a sovrapprezzo,
l’espressa menzione della sua esclusiva destinazione ai maggiorenni.
Alla luce di quanto esposto ed in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, la pratica commerciale oggetto di contestazione risulta idonea a pregiudicare le
scelte economiche dei consumatori, potendoli indurre in errore circa le effettive caratteristiche,
natura e condizioni economiche dei servizi a sovrapprezzo reclamizzati.
L’ambiguità della comunicazione commerciale in esame risulta, inoltre, amplificata alla luce del
fatto che fra i destinatari del messaggio ingannevole e dei servizi erogati vi siano soggetti di
giovane età che rappresentano i principali fruitori dei contenuti pubblicizzati.
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Infatti, proprio in relazione a tale categoria di consumatori, l’art. 20, comma 3, del Codice del
Consumo evidenzia l’esigenza di una tutela specifica e rafforzata, in riferimento all’accentuata
idoneità della pratica ad alterare il comportamento economico di tali soggetti anche quando la
stessa è suscettibile di raggiungere gruppi più ampi di consumatori.
In quest’ottica, gli adolescenti - in virtù della loro età ed ingenuità - possono essere considerati, in
conformità a consolidato orientamento dell‘Autorità in materia2, particolarmente esposti e
vulnerabili alla pratica commerciale oggetto di contestazione, in quanto consumatori
specificamente attratti dalla fruizione dei servizi di cui si tratta.
Le informazioni non esaustive e poco chiare contenute nel messaggio sopra esaminato circa le
caratteristiche ed i costi finali del servizio offerto, infatti, risultano, dunque, ulteriormente
pregiudizievoli in considerazione della naturale mancanza di esperienza dei giovani in quanto
meno propensi a distaccate e specifiche valutazioni di opportunità economica in rapporto alle
nuove tecnologie e ai servizi prospettati attraverso i terminali di comunicazione.
Pertanto, tenuto conto della particolare tutela che l’articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 146/07 riserva agli adolescenti, quale gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile alla
pratica commerciale in contestazione in ragione della loro età o ingenuità, appare ancor più
evidente la mancata adozione da parte dei professionisti coinvolti, di accorgimenti grafici ed
espressivi idonei a rendere tali soggetti immediatamente edotti sulle caratteristiche del servizio
offerto e sulla sua attivazione immediata.
Rispetto a quanto osservato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in considerazione
della tipologia di servizio pubblicizzato, va osservato che i messaggi in esame appaiono destinati
anche ad un pubblico di adolescenti, più avvezzo all’invio ed alla ricezione di contenuti per
cellulare, come rilevato dall’Autorità in precedenti interventi aventi ad oggetto comunicazioni con
carattere analogo ai messaggi oggetto della presente valutazione3. Come evidenziato in alcune
precedenti decisioni dall’Autorità4, le indicazioni carenti e poco chiare contenute nei messaggi
circa le caratteristiche ed i costi finali del servizio pubblicizzato possono risultare ulteriormente
pregiudizievoli in considerazione della naturale mancanza di esperienza dei giovani, anch’essi
potenziali destinatari dei messaggi di cui si tratta, in quanto meno propensi a distaccate e
specifiche valutazioni di opportunità economica, in rapporto alle nuove tecnologie e ai servizi
offerti attraverso i terminali di comunicazione. Tenuto conto della particolare tutela che l’articolo
20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 146/07 riserva agli adolescenti quale gruppo di
consumatori particolarmente vulnerabile alla pratica commerciale in contestazione in ragione della
loro età o ingenuità, è necessario invece adottare accorgimenti grafici ed espressivi idonei a
2 Cfr., in particolare, Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008, “David2- promozione servizi decade “4””, in Boll. n 45/08;
Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008, caso PI6254 - moby.dada.net-brani musicali gratis sul cellulare, in Boll. n. 1/08;
Provv. n. 16470 del 6 febbraio 2007, PI5497 - Servizi Teleunit per maggiorenni su riviste Per ragazzi, in Boll. n. 6/07;
Provv. n. 17065 del 3 luglio 2007, PI5769 – suonerie scaricabili dal 48428, in Boll. n. 27/07; Provv n. 14253 del 20 aprile
2005, PI4702 - Suonerie per cellulari zero 9, in Boll. n. 16/05.
3 Cfr. in particolare provvedimento n. 17856 del 10 gennaio 2008, caso PI6254 - moby.dada.net-brani musicali gratis sul
cellulare, in Boll. n. 1/08.
4 Cfr. Provv. del 6 febbraio 2007 n. 16470, PI5497 - Servizi Teleunit per maggiorenni su riviste Per ragazzi, in Boll. n.
6/07; Provv. n. 17065 del 3 luglio 2007, PI5769 – suonerie scaricabili dal 48428, in Boll. n. 27/07; Provv. n. 14253 del 20
aprile 2005, PI4702 - Suonerie per cellulari zero 9, in Boll. n. 16/05.
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rendere edotti questi ultimi dell’attivazione di un servizio a pagamento, di durata prolungata,
conseguente al download della prima suoneria.
In quest’ottica, gli adolescenti - in virtù della loro età ed ingenuità - possono essere considerati
particolarmente esposti e vulnerabili alla pratica commerciale oggetto di contestazione, trattandosi
di consumatori specificamente attratti dalla fruizione dei servizi per telefoni cellulari pubblicizzati,
quali la ricezione di suonerie, loghi, wall papers, servizi di intrattenimento, chat line, informazioni
e messaggerie varie.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte ed in conformità al parere espresso
dall’Autorità per le garanzie nella comunicazioni, la pratica commerciale contestata, come sin qui
descritta, è scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del Codice del Consumo, in quanto
contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento
del consumatore medio nei confronti del quale è posta in essere nonché di un gruppo di
consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabile alla pratica.
Si osserva, infatti, che ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, una
pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del
consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”.
Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il
comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione derivano dalla
riscontrata natura ingannevole della stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n.
206/05.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di
specie da parte dei professionisti coinvolti nella pratica, di seguito individuati, il normale grado di
competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità dei
professionisti coinvolti ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alle modalità di
prospettazione dell’offerta e alla completezza delle informazioni fornite nella comunicazione
commerciale. Tale atteggiamento di mancato rispetto della diligenza professionale si sostanzia
nella diffusione di informazioni ambigue, da un lato, e nell’omissione di informazioni rilevanti,
dall’altro.
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte
economiche dei consumatori, si osserva che le informazioni ingannevoli e omissive riguardano
caratteristiche dell’offerta imprescindibili ai fini dell’adozione di una decisione commerciale
consapevole. Infatti le informazioni concernenti l’effettiva natura dell’offerta e, in via connessa, le
condizioni economiche di quest’ultima costituiscono uno dei principali parametri cui fanno
riferimento i consumatori allorché compiono le proprie valutazioni sull’opportunità di acquistare o
meno un prodotto o un servizio.
Né vale a superare le suesposte censure l’ulteriore circostanza addotta dalla società Buongiorno,
nelle proprie memorie difensive, secondo cui le ipotesi di attivazioni dei servizi pubblicizzati
tramite il sito www.suonerie.it, sarebbero talmente esigue da escludere la natura stessa di
messaggio pubblicitario della comunicazione commerciale contestata.
Deve, al riguardo, considerarsi che l’ampia nozione di pratica commerciale tra professionisti e
consumatori di cui all’art. 18, lettera d), del Codice del Consumo prescinde da qualsiasi
connotazione di carattere statistico o quantitativo, ricomprendendo qualsivoglia condotta posta in
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essere dal professionista prima, durante o dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto
o servizio e tale da poter essere astrattamente replicata nei confronti di una categoria generalizzata
di consumatori indipendentemente dal numero concreto di soggetti raggiunti da tale condotta5.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Buongiorno, la pratica commerciale
descritta risulta ingannevole ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto agli
utenti sono state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero non
sono state fornite informazioni rilevanti in ordine alle caratteristiche ed alle condizioni
economiche dei servizi prospettati in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di
natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso.
d) I professionisti destinatari del presente provvedimento
La pratica commerciale scorretta sopra individuata è da ritenersi imputabile, come di seguito
chiarito, oltre che alla società Buongiorno, ideatrice del messaggio diffuso sul sito internet e dei
contenuti offerti, anche ai gestori di telefonia mobile, parti del procedimento di cui si tratta.
In primo luogo occorre osservare l’estraneità della società H3G alla pratica commerciale sopra
descritta, in quanto, come emerso nel corso dell’istruttoria, l’operatore citato non è partner della
società Buongiorno nella fornitura dei servizi promossi sul sito www.suonerie.it oggetto di
contestazione.
Si rileva, poi, che nel corso dell’istruttoria, i gestori telefonici hanno eccepito che gli stessi
possano essere ritenuti corresponsabili nella diffusione del messaggio censurato. In particolare,
Vodafone, Wind e Telecom hanno sollevato un difetto di legittimazione passiva da ricondurre
all’impossibilità per gli operatori di essere qualificati nel caso di specie “professionisti” ex art. 18,
comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto i gestori di telefonia mobile non
sono autori del messaggio oggetto del procedimento, né hanno partecipato alla sua ideazione, ma
si sono limitati a consentire l’accesso all’infrastruttura direttamente alla società Buongiorno al fine
di veicolare agli utenti finali i servizi di suonerie offerti dal content provider.
In generale tutti gli operatori telefonici hanno contestato la possibilità di rinvenire un
comportamento censurabile nella propria condotta, a qualunque titolo qualificabile, posto che la
realizzazione dei messaggi e delle procedure di addebito, attivazione e disattivazione dei servizi
oggetto di contestazione sarebbe da ricondurre all’esclusiva responsabilità del fornitore di
contenuti.
La tesi delle società Telecom, Vodafone e Wind, secondo cui non può essere considerato
professionista il soggetto che non sia autore del messaggio, non può essere accolta, in quanto non
conforme alla definizione contenuta nell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo,
ai sensi del quale per professionista si intende: “qualsiasi persona fisica o giuridica che nelle
pratiche commerciali agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale e chiunque agisce in nome e per conto di un professionista”.
Al fine di garantire l’effetto utile della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette deve, infatti,
essere considerato professionista qualunque soggetto che partecipi alla realizzazione della pratica,
traendone uno specifico e diretto vantaggio economico e/o commerciale.
5 V., in tal senso, Provv. n. 18995 del 16 ottobre 2008, in Boll. n. 39/08, PS19 “TELE2 contratti a distanza”; Provv. n.
19254 dell’11 dicembre 2008, in Boll. n. 47/08, PS77 “Telecom connessione Alice non richiesta”; Provv. n. 19342 del 23
dicembre 2008, in Boll. n. 49/08, PS7 “Sky Pacchetto Calcio”.
129
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
Alla luce di quanto esposto appare evidente che, nel caso di specie, il concetto di “professionista”
corresponsabile della pratica commerciale, debba essere riferito anche ai soggetti che hanno un
interesse immediato alla diffusione della pratica commerciale ottenendo dalla stessa un ritorno
economico rilevante.
Nel caso di specie, tenuto conto della definizione sopra richiamata, sia la tipologia di servizio
fornito al consumatore sia il concreto atteggiarsi del rapporto fra fornitore del servizio e gestori
telefonici, consentono dunque di considerare tutti i soggetti citati “professionisti”, conformemente
a quanto prescritto dalle disposizioni del Codice del Consumo.
Il meccanismo di ripartizione dei proventi dei servizi a sovrapprezzo, così come comprovato in
atti, appare confermare la corresponsabilità ed il coinvolgimento dei gestori di telefonia mobile
nella pratica commerciale oggetto di contestazione.
Infatti tali soggetti, in base ai contratti stipulati con la società Buongiorno, percepiscono, in via
immediata e diretta, ingenti benefici economici nonché effetti pubblicitari dalla diffusione del
messaggio sopra esaminato.
Vale, infatti, osservare che nell’ambito della propria offerta commerciale, ogni gestore di telefonia
mobile tende ad offrire ai propri clienti i descritti contenuti per cellulari al fine di arricchire in tale
ambito la propria gamma di servizi e prodotti. Tali servizi in abbonamento di fornitura di suonerie,
giochi, loghi e sfondi, che vengono erogati ai clienti dei gestori mobili attraverso differenti
tecnologie quali SMS, MMS, videochiamata, chiamata voce e WAP, mediante l’utilizzo di
numerazioni in decade “4”, possono essere forniti direttamente dagli operatori telefonici ovvero in
collaborazione con un service provider, il quale a sua volta si avvale nella realizzazione della
prestazione di un soggetto fornitore di contenuti, ovvero ancora tramite la collaborazione diretta
fra il gestore di telefonia mobile e il fornitore di contenuti.
I servizi in esame, pertanto, si inseriscono all’interno dell’offerta commerciale dei gestori mobili, i
quali per garantirne l’erogazione sottoscrivono specifici contratti con il fornitore dei contenuti. Da
tali rapporti contrattuali (siano essi diretti o mediati) discende un concreto interesse dei gestori
telefonici ad incrementare i profitti derivanti dalla fruizione da parte dei consumatori dei servizi a
decade “4”. I gestori mobili, infatti, traggono un immediato vantaggio economico dalla diffusione
del messaggio di promozione dei contenuti di cui si tratta, in quanto i proventi derivanti dal
traffico telefonico nei confronti della numerazione citata sono ripartiti fra i soggetti parti dei
rapporti contrattuali descritti. In particolare, gli importi prelevati ai consumatori in seguito
all’attivazione del servizio vengono incassati direttamente dagli operatori telefonici i quali, a loro
volta, provvedono a corrispondere una percentuale (revenue sharing) al content provider.
Il meccanismo di ripartizione dei proventi citato è, pertanto, già di per sé idoneo a dimostrare il
coinvolgimento e la corresponsabilità dei gestori telefonici nella pratica commerciale oggetto di
contestazione e ad escludere, a differenza di quanto sostenuto dalle parti nelle memorie difensive,
che tali soggetti possano aver svolto, nel caso in esame, unicamente il ruolo di carrier della
pubblicità, ossia di meri “vettori” del messaggio che non traggono dalla diffusione dello stesso
nessun ritorno economico, specifico ed ulteriore rispetto a quello dovuto per il semplice
instradamento al cliente finale degli SMS che consentono la fruizione del servizio.
A supporto di quanto sopra evidenziato circa la partecipazione dei gestori mobili alla realizzazione
della pratica commerciale, viene ulteriormente in rilievo quanto disposto contrattualmente dalle
parti. Dall’esame dei contratti depositati, risulta, infatti, chiaramente che le compagnie telefoniche
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
devono, in base ad espresse previsioni pattizie, visionare ed autorizzare preventivamente la
diffusione dei messaggi e l’utilizzazione negli stessi dei rispettivi loghi. A tal fine sono, infatti,
previste modalità di trasmissione preventiva sia di campagne di comunicazione relative ai
contenuti offerti sia dei contenuti stessi innovati o modificati6.
Alla luce di quanto sopra esposto, non può, dunque, essere accolto quanto sostenuto dagli operatori
relativamente all’assenza di qualsivoglia potere di controllo e di intervento sul contenuto del
messaggio pubblicitario elaborato dalla società Buongiorno. Non solo esistono obblighi
contrattuali di comunicazione preventiva in capo al fornitore di contenuti nei confronti dei gestori
interessati, ma esistono delle procedure definite e consolidate nella prassi, sulla base delle quali
viene svolta una valutazione da parte degli operatori di telefonia mobile su ogni contenuto
pubblicizzato ed erogato che non sia stato già oggetto di approvazione all’atto di conclusione del
contratto.
Inoltre, nel caso di specie, i servizi di cui si tratta insieme al relativo materiale pubblicitario sono
stati sottoposti al vaglio degli operatori, in quanto presentati nelle schede di servizio allegate ai
contratti principali e prospettati, in taluni casi, attraverso comunicazioni elettroniche.
La scelta delle modalità redazionali del messaggio promozionale e delle caratteristiche dei servizi
forniti, costituisce, dunque, parte integrante della politica commerciale degli operatori di telefonia
mobile che offrono tali servizi in collaborazione con il fornitore di contenuti ed in relazione ai
quali vantano rilevanti interessi economici.
La collaborazione delle compagnie di telefonia mobile nella fornitura dei servizi di cui si tratta e
nella predisposizione delle comunicazioni commerciali ad essi relative è ulteriormente suffragata
dalla presenza, nel messaggio contestato, dell’indicazione: “servizi […] realizzati da Buongiorno
in collaborazione con Vodafone, Wind e Tim”. La riproduzione nel messaggio di tale dicitura è
ulteriore conferma del coinvolgimento diretto dei gestori di telefonia mobile nelle operazioni
promozionali vertenti sui servizi per cellulari che sono, peraltro, proprio in virtù di tale dicitura,
idonee a realizzare un effetto pubblicitario diretto a favore delle compagnie medesime.
La circostanza che i servizi siano offerti da Buongiorno in collaborazione con i gestori di telefonia
mobile è, inoltre, chiara anche agli utenti ed è in grado di ingenerare in questi ultimi un legittimo
affidamento in merito al preventivo vaglio degli operatori sulla loro correttezza, poiché il
messaggio pubblicitario riporta, oltre all’indicazione, sopra individuata, relativa all’offerta dei
servizi in collaborazione con gli operatori Telecom, Vodafone e Wind anche i link di rinvio che
contengono informazioni essenziali sui servizi offerti, differenziati per ciascun operatore ed
indicati nel modo seguente: “Tim-Vodafone- Wind”.
Non può, dunque essere accolto quanto sostenuto da Vodafone circa l’impossibilità di ricondurre la
condotta contestata nell’ambito della responsabilità della società stessa attesa l’assenza del
marchio dell’operatore sul sito www.suonerie.it.
A tal proposito, giova ulteriormente rilevare, in conformità ad alcuni precedenti dell’Autorità7, che
anche la mera indicazione della denominazione del professionista costituisce un elemento idoneo a
far ritenere coinvolto nell’iniziativa promozionale il soggetto in tal modo identificato.
6 Cfr. artt. 2.3., 8, 12 e 14 del contratto tra Buongiorno e Telecom; 4.2 e 7 del contratto tra Buongiorno e Vodafone; 6.2.
del contratto tra Buongiorno e Wind.
7 Cfr. Provv. n. 15330, del 29 marzo 2006, caso PI5046 - Elettrostimolatori TESMED, in Boll. n. 13/06; Provv. n. 15528,
del 24 maggio 2006, caso PI4928 - PHILIPS LCD MOD. 26PF, in Boll. n. 21/06.
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Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, devono essere considerati professionisti responsabili
della condotta sopra descritta, oltre alla società Buongiorno, anche i gestori di telefonia mobile
Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel N.V..
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che
vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27,
comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della dimensione economica del
professionista, della gravità e della durata della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per
eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni
economiche dell’impresa stessa.
Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente dalla sanzione pecuniaria, si deve prendere in
considerazione la dimensione economica dei professionisti. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di
specie, si considera che Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni
S.p.A., corresponsabili per la diffusione della pratica commerciale oggetto di contestazione con
Buongiorno S.p.A., rappresentano i principali gestori di telefonia mobile nazionale.
Con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la stessa è da ricondurre alla
tipologia delle omissioni informative riscontrate e al settore al quale l’offerta di servizi in esame si
riferisce, ovvero quello dei servizi a sovrapprezzo per la telefonia mobile, di cui i professionisti
coinvolti rappresentano i principali operatori sul mercato per dimensione economica e ruolo
commerciale. Rispetto al settore delle comunicazioni, infatti, come rilevato dall’Autorità in
numerosi interventi8, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta
particolarmente stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra
professionista e consumatore, dovuta tanto al proliferare di promozioni molto articolate quanto
all’offerta di servizi innovativi, come nel caso di specie i servizi VAS.
Inoltre, sempre con riferimento alla gravità della violazione, occorre rilevare che la fattispecie in
esame ha avuto un significativo impatto, in quanto la pratica commerciale è rappresentata da
messaggi pubblicitari diffusi via internet suscettibili, pertanto, di aver raggiunto un numero
considerevole di consumatori. In particolare, come evidenziato nel presente provvedimento, la
pratica commerciale oggetto di contestazione risulta più grave se si considera l’idoneità della
stessa ad alterare il comportamento economico di una categoria di consumatori più debole e
8 Cfr., fra gli altri, Provv. n. 8445 del 28 giugno 2000, “Tariffe Tele2”, in Boll. n. 26/00; Provv. n. 9058 del 21 dicembre
2000, “Omnitel Casacard”, in Boll. n. 51-52/00; Provv. n. 9282 del 1° marzo 2001, “Infostrada Spazio Zero”, in Boll. n.
9/01; Provv. n. 13979 del 20 gennaio 2005, “Wind/Libero Comparazione offerte commerciali”, in Boll. n. 3/05; Provv. n.
14917 del 23 novembre 2005, “Promozione casa e Wind”, in Boll. n. 47/05; Provv. n. 15889 del 24 agosto 2006,
“Vodafone Revolution”, in Boll. n. 33-34/06, PS1128 – Provv. n. 18779 del 21 agosto 2008, “10 sms gratis”, in Boll. n
32/08; Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008, “Neomobile suonerie gratis”, in Boll. n. 37/08; Provv. n. 19202 del 26 novembre
2008, “David2- promozione servizi decade “4””, in Boll. n 45/08. Si veda, più in generale, la “Sintesi degli interventi
dell’Autorità sui messaggi pubblicitari nel settore delle comunicazioni” del 14 aprile 2007.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
vulnerabile, in ragione dell’età ed ingenuità, rappresentata dagli adolescenti, i quali sono
particolarmente attratti dalla fruizione dei servizi pubblicizzati.
Occorre, altresì, tener conto dell’entità del pregiudizio, rappresentato dal rilevante onere
economico che grava periodicamente ed automaticamente sul conto dell’utente, trattandosi
dell’attivazione di un abbonamento con oneri economici settimanali applicati automaticamente
fino alla disdetta del servizio.
Si deve, altresì, tenere conto dello specifico ruolo svolto dal Content Provider rispetto ai gestori di
telefonia mobile nella pratica oggetto del presente provvedimento.
Quanto, poi, alla durata della pratica commerciale essa deve essere considerata media, trattandosi
di una comunicazione commerciale diffusa dal mese di maggio (periodo in cui l’associazione di
consumatori segnalante ha rilevato su internet i messaggi contestati) al mese di agosto 2008.
Considerati tali elementi la sanzione nei confronti della società Buongiorno S.p.A. può essere
quantificata come pari a 115.000 € (centoquindicimila euro).
Va considerato che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Buongiorno S.p.A. risulta già destinataria di provvedimenti di ingannevolezza in violazione del
Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, riguardanti fattispecie analoghe a quella
oggetto del presente provvedimento9. Tali circostanze aggravanti sono tuttavia bilanciate dal
comportamento collaborativo della società Buongiorno, che, in seguito alla comunicazione di
avvio del procedimento, si è adoperata per cercare di rimuovere i profili oggetto di contestazione e
ha sospeso, nelle more del procedimento, la diffusione sul sito www.suonerie.it del messaggio
contestato nonché l’attività di download dei contenuti e la registrazione di nuovi utenti. Pertanto,
non si ritiene di applicare alcuna maggiorazione o riduzione dell’importo della sanzione.
Per quanto attiene, poi, ai gestori telefonici, alla luce dei predetti elementi di gravità e durata della
violazione e della dimensione economica dei professionisti interessati e dello specifico ruolo
svolto rispetto al Content Provider, si ritiene di poter quantificare nei confronti della società
Telecom Italia S.p.A., principale operatore nel settore della telefonia mobile, una sanzione pari a
125.000 € (centoventicinquemila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Telecom Italia S.p.A. risulta già destinataria di vari provvedimenti di ingannevolezza e
scorrettezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni
riguardanti proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento10, si ritiene
di irrogare alla società Telecom Italia S.p.A. una sanzione pari a 155.000 €
(centocinquantacinquemila euro).
Nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V., che risulta - appena dopo la società Telecom
Italia S.p.A. - uno dei principali gestori di telefonia mobile, anche in considerazione degli elementi
di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione può essere quantificata in misura
pari a 105.000 € (centocinquemila euro).
9 Cfr. Provv. n. 17508 del 18 ottobre 2007, “AL 48411 LA MUSICA DEL FESTIVAL DI SANREMO”, in Boll. 39/07;.
10 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 – Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare;
Provv. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469; Provv. n. 18779 del 21
agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278; Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso PS1128
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Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Vodafone Omnitel N.V. risulta già destinataria di vari provvedimenti di ingannevolezza e
scorrettezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni
riguardanti proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento11, si ritiene di
irrogare alla società Vodafone Omnitel N.V. una sanzione pari a 135.000 € (centotrentacinquemila
euro).
Nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. che risulta il terzo gestore di telefonia
mobile ed un operatore di dimensioni rilevanti nel settore in questione, anche in considerazione
degli elementi di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione può essere
quantificata in misura pari a 85.000 € (ottantacinquemila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Wind Telecomunicazioni S.p.A. risulta già destinataria di vari provvedimenti di ingannevolezza e
scorrettezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni
riguardanti proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento12, si ritiene
di irrogare alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. una sanzione pari a 115.000 €
(centoquindicimila euro).
RITENUTO pertanto che, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, in conformità al parere espresso daell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla
diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio che essa raggiunge;
RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale
in esame risulta scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, in
conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in quanto contraria alla
diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il consumatore medio attraverso la
presentazione in maniera ambigua ed omissiva di informazioni rilevanti di cui il consumatore
stesso ha bisogno per assumere una decisione consapevole circa la reale natura, le concrete
caratteristiche e le specifiche condizioni economiche dei servizi pubblicizzati;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Buongiorno S.p.A. in collaborazione con i gestori di telefonia mobile Telecom Italia
11 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 – Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare;
Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469; Provv. n. 18779 del 21
agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS; Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278; Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso PS1128
– DAVID 2 SERVIZI A DECADE “4”.
12 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 – Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare;
Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469; Provv. n. 18779 del 21
agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei
limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, e ne vieta
l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Buongiorno S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
115.000 € (centoquindicimila euro).
c) che alla società Telecom Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
155.000 € (centocinquantacinquemila euro).
d) che alla società Vodafone Omnitel N.V. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
135.000 € (centotrentacinquemila euro).
e) che alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 115.000 € (centoquindicimila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c), d), e) e f) devono essere pagate entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza
alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278; Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso PS1128
– DAVID 2 SERVIZI A DECADE “4”.
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
PS1551 - DADA-LOGHI E SUONERIE
Provvedimento n. 19576
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2009;
SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo,
come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice);
VISTA la delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, recante “Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Professionisti:
Dada.net S.p.A., (di seguito, anche Dada.net) in qualità di soggetto fornitore di loghi e suonerie
appartenente al gruppo Dada;
Dada S.p.A., (di seguito, anche Dada) in qualità di soggetto fornitore di loghi e suonerie
appartenente al gruppo Dada;
Telecom Italia S.p.A. (di seguito, anche Telecom) in qualità di gestore di telefonia mobile;
Vodafone Omnitel N.V. (di seguito, anche Vodafone) in qualità di gestore di telefonia mobile;
Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, anche Wind) in qualità di gestore di telefonia mobile;
H3G S.p.A. (di seguito, anche H3G) in qualità di gestore di telefonia mobile;
Segnalanti:
Altroconsumo in qualità di associazione di consumatori.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
Il presente provvedimento concerne una pratica commerciale scorretta, manifestata attraverso
diverse condotte, relative alla promozione di servizi di fornitura di loghi e suonerie, poste in essere
dalla società Dada S.p.A. e Dada.net S.p.A. (di seguito, anche unitariamente, DADA), in
collaborazione con i gestori di telefonia mobile. In particolare, oggetto di valutazione sono alcune
comunicazioni promozionali che non evidenziano in maniera adeguata, anche in considerazione
del target di riferimento rappresentato da soggetti di età inferiore ai 18 anni, i costi e le condizioni
degli stessi nonché la tipologia di servizio oggetto di promozione a fronte dell’invito a “scaricare”
il contenuto multimediale di interesse.
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Oggetto di doglianza da parte dell’associazione segnalante Altroconsumo sono altresì le modalità
di addebito del servizio che avverrebbe senza l’esplicita acquisizione del consenso da parte
dell’utente.
Di seguito si procede ad una sintetica descrizione delle condotte oggetto di esame.
a) I messaggi diffusi via internet
In data 9 maggio 2008, un’associazione di consumatori ha segnalato un messaggio pubblicitario
diffuso tramite il sito internet http://it.cellulari.yahoo.net/ volto a promuovere un servizio di
intrattenimento in abbonamento per utenti di telefonia mobile da cui scaricare suonerie, giochi,
loghi e sfondi.
Il messaggio diffuso via internet è stato oggetto di rilevazione da parte dell’associazione
segnalante in data 30 aprile 2008. La home page del messaggio pubblicitario presenta una serie di
sezioni riguardanti “La musica del momento”, “Videosuonerie top selection”, “Immagini top
selection”, etc. Sulla sinistra dello schermo appaiono un’ulteriore serie di sezioni, dedicate a
“Musica”, “Immagini”, “Filmati”,”Giochi”, “Invia sms”, “Wap” e simili; sulla destra sono indicati
“Termini e condizioni”, “Condizioni friends”, “Informativa Privacy”, “Info e costi” etc. Cliccando
sul prodotto che si intende acquistare (ad esempio una canzone da scaricare come suoneria) si apre
una pagina in cui appare il messaggio “per avere questo contenuto devi essere iscritto a
yahoo!suonerie”, e, quindi, l’invito ad iscriversi ovvero ad inserire il numero telefonico e la
password per chi è già iscritto.
A fondo pagina, comunque non inquadrati immediatamente in home page, sono riportate alcune
informazioni con caratteri notevolmente più piccoli: “Dada.net è un servizio in ABBONAMENTO
per clienti TIM, Vodafone, Wind e 3. Se sei un cliente TIM, Vodafone, Wind e 3 e attivi Dada.net
tramite la funzionalità mobi.Dada.net, riceverai un SMS (o un MMS se sei un cliente Vodafone)
con un link ad una selezione di contenuti scaricabili via wap a scelta secondo lwe seguenti
modalità: contenuto TOP =4 crediti, contenuto STANDARD=1 credito. Con mobi.Dada.net ogni
settimana hai 8 crediti e puoi scegliere 2 contenuti top a scelta REALTONE MUSICALI, GIOCHI
JAVA, CANZONI COMPLETE, VIDEOSUONERIE e VIDEO, oppure 8 contenuti a scelta tra
SUONERIE POLIFONICHE e MONOFONICHE, IMMAGINI ed EFFETTI SONORI. Puoi
attivare…Disattivi Mobi.dada.net…Costi: 3 euro (iva inclusa) a settimana. Devono essere
aggiunti: a) gli eventuali costi di navigazione wap/web sostenuti per l’accesso e il download dei
contenuti e i costi degli SMS inviati alle numerazioni del servizio addebitati secondo il piano
tariffario del proprio operatore telefonico e b) l’addebito degli eventuali contenuti/servizi
aggiuntivi richiesti (extra-pack) rispetto a quanto incluso nell’offerta di abbonamento settimanale
.Per chi attiva il servizio la prima volta la prima settimana d’iscrizione è GRATUTITA e dà diritto
a scaricare 8 contenuti! L’offerta è valida fino al 30 aprile 2008”.
In data 3 giugno 2008, nell’ambito di un’attività di monitoraggio svolta dalla Direzione
nell’ambito di un’iniziativa della Commissione UE denominata sweep, è stato rilevato un
messaggio apparso sul sito http://it.dada.net/store/ volto a promuovere un servizio di
intrattenimento in abbonamento per utenti di telefonia mobile da cui scaricare suonerie, giochi,
loghi e sfondi. Messaggio di analogo contenuto è stato oggetto di rilevazione altresì in data 21
luglio 2008
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
Sulla home page di apertura del messaggio in esame appare la scritta “DADA The Music
Movement” con accanto due stringhe sulle quali viene indicato di inserire “Username o
Telefonino” e la “Password (dimenticata?)”. Più in basso sono raffigurate le immagini di
personaggi famosi, con accanto la frase “La musica libera, facile, a un prezzo straordinario!”, e al
di sotto vengono riportati i contenuti multimediali, denominati “Top download”. Sulla sinistra
dello schermo appaiono altre sezioni: “download” da cui scaricare musica, immagini, giochi,
podcast SMS, e inviare SMS; “musica” da cui scaricare musiche per il lettore mp3, oppure per il
cellulare; “artisti top”, con sotto elencati una serie di artisti. Sul lato destro dello schermo sotto la
dicitura “the movement”, appaiono tre scritte: “people”, da cui vedere quali sono i contenuti più
ascoltati; “i tuoi amici” e “tu”, da cui creare un account e iscriversi, inserendo username/numero di
telefonino e password in due apposite stringhe poste a destra del video.
Cliccando sul prodotto che si intende acquistare (ad esempio una canzone da scaricare come
suoneria), l’utente accede ad una seconda pagina dove trova le seguenti indicazioni: “Puoi
ascoltare la musica che scarichi su Dada in piena libertà, usando il computer, il telefonino e
qualsiasi lettore Mp3!”.
Nella parte inferiore della pagina, sono poste due stringhe in cui inserire “username*” e il “numero
del cellulare*”. In basso la scritta Privacy con accanto una casella, vicino alla quale è riportato:
“Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa privacy”, più in basso appare la scritta “Info” con
accanto “Il download di dada Music Movement è un servizio in abbonamento. Con 3 euro puoi
scaricare ogni settimana fino a 7 Mp3!”. Ancora più in basso: “* campi obbligatori. Il numero di
telefono è obbligatorio perché l’abbonamento al servizio prevede la disponibilità dei contenuti su
mobile e web e l’addebito settimanale di 3 euro avviene via SMS o MMS. Se ti iscrivi per la prima
volta, la prima settimana è gratuita. Potrai disattivarti in qualsiasi momento inviando un SMS con
scritto STOP al 48282. il servizio è fornito in collaborazione con H3G, TIM, Vodafone e Wind,
ciascuno per i rispettivi clienti. Call Center:06.87426741. Leggi Termini e Condizioni e Info e
Costi”.
Ad avviso dell’associazione segnalante, il messaggio invita all’acquisto di un determinato
contenuto multimediale, salvo poi specificare nelle informazioni poste a piè di pagina, con
caratteri grafici ridotti, che a tale operazione è connessa l’attivazione di un abbonamento a tempo
indeterminato di cui non sono indicati in maniera adeguata i costi sia per il servizio nel suo
complesso che per l’invio dei singoli contenuti. Inoltre, il messaggio riporta in maniera non
adeguata le informazioni in merito alle caratteristiche di compatibilità del servizio. Al riguardo, si
evidenzia che, anche nell’ipotesi in cui l’apparecchio telefonico non è abilitato o configurato,
avverrebbe comunque l’addebito per il servizio richiesto.
b) Modalità di addebito del servizio
Oggetto di doglianza da parte dell’associazione segnalante, oltre al predetto carattere ambiguo
delle comunicazioni illustrate circa le caratteristiche e le condizioni economiche del servizio, sono
altresì le modalità di addebito dello stesso. In particolare, l’addebito avverrebbe poco dopo che è
stato inviato l’SMS di richiesta, prima che venga effettivamente scaricata la suoneria, senza aver
consultato l’utente per verificare la legittimità e la piena consapevolezza della richiesta. Al
riguardo, l’associazione segnalante richiama l’articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 145/06
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
recante la Disciplina dei servizi a sovrapprezzo che prevede l’erogazione del servizio soltanto a
seguito dell’esplicita accettazione da parte dell’utente finale.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Comunicazione di avvio
Sulla base di informazioni acquisite e della richiesta di intervento citata e pervenuta in data 9
maggio 2008, è stato comunicato alle parti, in data 30 luglio 2008, l’avvio del procedimento
istruttorio PS1551, ai sensi dell’art. 27 comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, come
modificato dal Decreto Legislativo 146/2007, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, in
quanto i comportamenti descritti avrebbero potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli
20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, del Codice del Consumo, così come richiamati, altresì, dall’art. 57,
comma 2, del medesimo Codice, in quanto contrari alla diligenza professionale ed idonei a limitare
considerevolmente o, addirittura, escludere la libertà di scelta o di comportamento del
consumatore medio in relazione al servizio offerto.
In particolare, per quanto concerne i messaggi descritti al punto II, lettere a) e b), del presente
provvedimento, nella comunicazione di avvio del 30 luglio 2008 è stato rilevato che i messaggi
possono integrare comunicazioni che, a fronte della possibilità di scaricare sul proprio cellulare
suonerie e altri contenuti multimediali, non evidenziano adeguatamente la natura del servizio
offerto in abbonamento, ossia la circostanza che si tratta di un servizio a pagamento, destinato a
maggiorenni, gli oneri da esso derivanti, il rinnovo automatico, le procedure per la disattivazione
dell’abbonamento e le limitazioni derivanti dalle caratteristiche di compatibilità del cellulare del
soggetto che procede all’acquisto.
Per quanto concerne le modalità di addebito del servizio, nella comunicazione di avvio del 30
luglio 2008, è stato rappresentato alle parti che tale condotta, descritta al precedente punto II,
lettera c), del presente provvedimento potrebbe invece considerarsi aggressiva in quanto idonea a
limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori ed in quanto
consistente in una fornitura di servizi di comunicazione elettronica non richiesta, esigendone il
pagamento da parte del titolare del numero telefonico, senza che questo abbia prestato il proprio
consenso in maniera consapevole.
Con riferimento a tutte le condotte sopra descritte, nella comunicazione di avvio del 30 luglio
2008, è stato fatto presente che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 20, nel corso del
procedimento sarebbe stata valutata l’idoneità delle stesse a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile,
particolarmente vulnerabile alla pratica e al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro età,
quali soggetti di età inferiore ai 18 anni, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente
prevedere, nell'ottica del membro medio di tale gruppo.
Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta nel caso oggetto di analisi, è
stato chiesto alle società Dada.net S.p.A., Telecom Italia S.p.A, Vodafone Omnitel N.V., Wind
Telecomunicazioni S.p.A e H3G S.p.A, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice e
dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire le seguenti informazioni:
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
1. numero rappresentativo di soggetti che hanno fatto richiesta di abbonamento a ciascun servizio
reclamizzato;
2. caratteristiche e natura dei servizi offerti, con particolare riferimento alle specifiche modalità e
procedure seguite per l’attivazione dei servizi reclamizzati;
3. il numero di SMS inviati agli utenti che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo gennaio 2008 giugno 2008;
4. i costi effettivamente sostenuti dagli utenti per l’attivazione dei suddetti servizi, nonché il
numero di abbonamenti stipulati per la ricezione dei servizi reclamizzati;
5. copia dei contratti, accordi od ogni altro documento intercorsi tra la società Dada.net S.p.A., da
una parte, e i gestori telefonici indicati in indirizzo (quali Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel
N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A.), dall’altra, riguardanti i servizi offerti;
6. ruolo e responsabilità nell’ambito del gruppo Dada delle società Dada S.p.A. e Dada.net S.p.A.;
7. ruolo svolto nella predisposizione dei contenuti, della presentazione e delle modalità di
diffusione dei messaggi segnalati, riguardanti le numerazioni pubblicizzate attraverso le quali sono
veicolati i contenuti dei servizi reclamizzati. Con riferimento alle comunicazioni oggetto di
valutazione, si chiede altresì di precisare la sussistenza di un’effettiva preventiva comunicazione
dell’iniziativa nonché del contenuto dei messaggi in esame, inviata dalla società Dada.net S.p.A.. e
indirizzate alle società H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind
Telecomunicazioni S.p.A., antecedente alla diffusione degli stessi, fornendo adeguata
documentazione a supporto;
8. dati di fatturato relativi al traffico telefonico effettuato per la richiesta e l’invio dei servizi
oggetto di valutazione;
9. le procedure e passaggi necessari per l’attivazione del servizio a partire dall’inserimento del
numero di utenza nell’apposita stringa da parte del consumatore, fino alla ricezione del primo
SMS/MMS a pagamento relativo al servizio richiesto, ivi compreso il contenuto degli SMS/MMS
inviati dal Provider e contenenti la password per l’attivazione definitiva del servizio;
10. le procedure e i controlli attuati per verificare che l’utente che usufruisce del servizio sia
effettivamente maggiorenne, oltre che l’effettivo intestatario, corredati da adeguata
documentazione (anche di carattere interno);
11. l’estensione del c.d. Time To Living degli SMS/MMS relativo alla durata in standby
dell’SMS/MMS non ancora ricevuto;
12. indicazione del momento in cui viene decurtato il credito telefonico precisando, in particolare,
se esso coincide già con la ricezione dell’SMS/MMS oppure con la successiva apertura del
messaggio inviato all’utente;
13. descrizione dettagliata delle modalità tecniche di disattivazione del servizio oggetto di
contestazione e tempo necessario per l’effettiva interruzione dell’invio degli SMS/MMS e dei
relativi addebiti;
14. informazioni, corredate da idonea documentazione anche di carattere interno, in merito al
numero di soggetti che hanno richiesto la cessazione del servizio, specificando i costi richiesti, e le
procedure adottate nell’ipotesi di reclamo per la mancata disattivazione del servizio nonché per
ulteriori contestazioni.
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b) Le memorie prodotte dalla società Dada
In data 4 settembre 2008 la società Dada S.p.A. ha presentato memoria difensiva svolgendo, in
sintesi, le seguenti considerazioni:
– il servizio raggiungibile all’indirizzo http://it. Cellulari.yahoo.net, non è più offerto agli utenti
dal 9 maggio 2008, data in cui è stato lanciato un nuovo, diverso servizio rispetto a quello
segnalato da Altroconsumo, denominato “The Music Movement”, già visibile on line dal giorno 23
aprile 2008 in fase di test sul sito http://it.dada.net/store/. Con il lancio di “The Music Movement”
muta sostanzialmente l’oggetto principale dell’offerta: non più “loghi e suonerie”, bensì “musica
vera”, i cui contenuti sono scaricabili dall’utente indifferentemente sia sul telefonino che sul PC;
– oltre all’oggetto è mutata la procedura di attivazione. Dada, infatti, attualmente sta
promuovendo l’offerta “free7”, che consente agli utenti che ne fanno richiesta, di scaricare
nell’arco di un mese la musica (7 mp3 da scaricare su lettore PC oMp3) e/o ascoltarla in streaming
in modo assolutamente gratuito e senza sottoscrizione di alcun tipo di vincolo contrattuale
successivo. Coloro che fruiscono della promozione, possono successivamente decidere se
acquistare l’abbonamento a pagamento, manifestando in modo non equivoco il proprio consenso
all’acquisto. In particolare, tale nuova procedura, prevede tre passaggi fondamentali:1) l’utente
dopo aver acquisito le informazioni necessarie riguardanti il servizio, inserisce il proprio numero
di cellulare nell’apposito form sul sito; 2) il sistema invia all’utenza richiedente una password
tramite SMS ricevuto dal possessore fisico del cellulare; 3) l’utente inserisce la password ed
accetta le condizioni del servizio (peraltro viene scritto in maniera inequivocabile che trattasi di
servizio in abbonamento, con il costo dello stesso, i costi aggiuntivi, le modalità di disattivazione,
la possibilità di verificare la compatibilità del modello di telefonino). Non è sufficiente rispondere
all’SMS per attivare l’abbonamento, bisogna necessariamente attivarlo sul web ed accettare le
condizioni; solo a questo punto il servizio viene erogato all’utente e non ci si potrà trovare di
fronte ad attivazioni di servizi non richiesti.
La società Dada S.p.A. ha inoltre presentato in data 19 settembre 2008 i seguenti impegni:
– l’inserimento in home page, all’interno dello spazio contenente i singoli brani, della seguente
frase evidenziata in grassetto : “Abbonati per scaricare questi brani”;
– l’introduzione, sempre nell’home page, di un riquadro in sovra-impressione contenente le
seguenti informazioni “operazione trasparenza. Abbonati a Dada Music Movement per scaricare i
singoli contenuti, avrai a disposizione mp3 per pc e contenuti per telefonino: 3 euro a settimana
(0,43 Euro a mp3) + costi aggiuntivi di navigazione e invio degli sms secondo il proprio piano
tariffario e dei contenuti extra abbonamento. Controlla la compatibilità del tuo cellulare. Il
servizio è destinato ai maggiorenni, può essere disattivato via web e via sms”;
– l’inserzione di un link in tutte le pagine del servizio, a partire dall’home page, sia in alto che in
fondo alla pagina, contenente in alto le parole: “Cellulare compatibile?” ed in basso: “controlla la
compatibilità del tuo telefono cellulare”;
– l’inserimento dei costi aggiuntivi così come attualmente descritti, salvo piccole modifiche,
utilizzando in luogo del footer della pagina, la spalla destra della stessa, in modo da evitare
qualunque scrollino e consentire così che tali informazioni siano contestualmente visibili
all’utente;
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
– l’implementazione di una procedura di customer care che assicuri il riaccredito integrale, con le
modalità di pagamento richieste dall’utente, dell’importo eventualmente addebitato per la
settimana in corso dopo l’invio della richiesta di disattivazione del servizio da parte del cliente;
– la sostituzione dell’attuale contenuto dell’SMS con: “inserisci la password xxxx nella pagina
web e conferma l’abbonamento a Dada Music Movement! Solo 3 euro/sett per 7 mp3! (escluso
eventuale wap)”. Dalla data del 17 settembre 2008, Dada ha poi apportato alcune modifiche al
proprio sito “The Music Movement”, inserendo in home page nuove promozioni: “Offerta 'Un
mondo di mp3': include il download di 30 mp3 al mese per tutti i lettori mp3 e l'ascolto illimitato
sul sito. Pagamento con Carta di Credito costo: 9,90 euro iva inclusa al mese (0,33 euro a mp3). Il
servizio può essere disattivato via web” (cfr. sito Dada The Music Movement attualmente on line e
documentazione allegata al fax dell'Avv. di Gioia trasmesso all'Autorità in data 19 settembre
2008).
In data 7 novembre 2008, si è tenuta l’audizione della società Dada S.p.A. e Dada.net S.p.A. dalla
quale è emerso quanto segue:
– DADA fa parte del gruppo editoriale RCS. In particolare, la società DADA.net S.p.A. è
controllata dalla società DADA S.p.A., il cui capitale sociale è controllato per una quota di
maggioranza dalla RCS Media Group S.p.A.;
– DADA.net è ormai da tempo concentrata a creare come strumento di distribuzione una
community ove, attraverso le playlist, coloro che aderiscono, condividono i contenuti musicali e
possono ascoltarli per sempre, fermo restando l’obbligo di abbonarsi per scaricarli;
– ad oggi DADA può fornire circa 2 milioni di brani MP3 di livello qualitativamente elevato ad
un costo ridotto.
Al riguardo, viene sottolineato che l’utenza è caratterizzata da un pubblico adulto che preferisce
ricorrere a tale sistema di pagamento.
– per quanto concerne l’attività di DADA, la stessa permette di fornire due tipi di servizi
business: la possibilità di fornire domini, e altresì la possibilità di pubblicizzare tali domini;
– nel processo di acquisto, con i medesimi caratteri grafici, sono presenti anche le indicazioni in
merito alla disattivazione del servizio, effettuate con sintassi di agevole digitazione. In particolare,
esso può essere disattivato con SMS, con il customer care e attraverso internet. Al fine di
agevolare tale procedure, DADA ha acquistato le keyword presenti sul motore di ricerca Google, in
modo che digitando “disattiva dada” siano immediatamente disponibili le sintassi di disattivazione.
Sia i gestori telefonici che DADA hanno notato una discesa vertiginosa delle lamentele e delle
doglianze a seguito delle nuove modalità di disattivazione più semplici rispetto al passato;
– con riguardo alle modalità di attivazione attraverso WAP, DADA si limita a fornire solo la
piattaforma ed i contenuti, ma le modalità di comunicazione del servizio spettano esclusivamente
al gestore telefonico;
– con riferimento all’iniziativa dello sweep, non risultano esservi istruttorie aperte da altri Paesi,
nemmeno quali procedimenti informali, a carico di DADA o di altre società del gruppo attive in
altri paesi UE;
– DADA è un prodotto promosso con advertising diretto. C’è poi un altro tipo di business di
DADA in veste di fornitore di piattaforma come ad esempio il music store TIM o RCS Mobile, ove
DADA si limita a fornire la capacità tecnologica ed i contenuti. Altri canali di promozione sono la
pubblicità a mezzo stampa (per esempio, la Gazzetta dello sport o il Corriere della sera). I claim
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utilizzati sono molto generici trattandosi di operazioni di marketing solo enunciative senza diciture
del tipo “invia 484… al”;
– dal 2007 è stata abbandonata qualsiasi modalità di attivazione e promozione tramite SMS. Dal
mese di febbraio 2008, DADA ha interrotto la possibilità di attivare il servizio con SMS. L’unica
possibilità è se il cliente è già abbonato o iscritto ad un servizio e vuole scaricare un contenuto
estendendo il proprio pacchetto ad altro contenuto;
– l’attivazione tramite web prevede che l’utente riceva la password e la inserisca. Inoltre, ove ci
sia un numero di attivazioni elevato, tale da far presumere che siano avvenute contro il consenso
dell’utente, DADA procede a bloccare il sistema;
– in merito ai rapporti contrattuali con i gestori telefonici, si richiama il contenuto della memoria
del 4 settembre 2008, ove DADA ha rappresentato che i contenuti sono stati preventivamente
“comunicati” agli operatori. Si fa presente che vi sono quotidiani e sistematici scambi di vedute
con i gestori telefonici in merito alla diffusione e promozione dei servizi DADA.
Con memorie pervenute in data 19 gennaio 2009 e in data 22 gennaio 2009, Dada intende
confermare la legittimità del proprio comportamento ed al tempo stesso rendere note le attività
poste in essere per andare incontro alle esigenze dei consumatori evidenziate dall'Autorità:
– preliminarmente, con effetto dal 1 luglio 2008, la società Dada S.p.A. ha conferito alcune
attività nella propria controllata al 100% Dada.net S.p.A., fra cui i contratti con i gestori telefonici
per la gestione dei servizi in decade 4. Pertanto da tale data la società Dada S.p.A. non gestisce
alcuna attività relativa o comunque connessa al presente procedimento e come tale è da ritenersi
estranea allo stesso;
– con riferimento alla trasparenza della comunicazione commerciale si rappresenta che per il
servizio raggiungibile all'indirizzo http://it.dada.net/store/, viene evidenziato, a caratteri
assolutamente leggibili, che il servizio oggetto di comunicazione è un servizio in abbonamento
destinato a maggiorenni, indicando il costo dello stesso, i costi aggiuntivi e le modalità di
disattivazione. Inoltre per entrambi i servizi, sia nell'home page che nelle pagine successive
relative alla procedura di acquisto, è presente un link attraverso il quale è possibile accertare la
compatibilità del modello di cellulare. Sempre per entrambi i servizi, nella pagina di inizio della
procedura di acquisto è presente appena sotto il riquadro di inserimento del numero di cellulare e
subito prima del tasto “continua”, in modo inequivocabile ed immediatamente percepibile, la
scritta evidenziata in grassetto “SERVIZIO IN ABBONAMENTO”. Al di sotto del tasto “continua”,
sono indicate le modalità di disattivazione, il numero del call center ed i link alle informazioni
approfondite sulle condizioni di servizio. Nel footer di tale pagina sono altresì presenti gli
eventuali costi aggiuntivi di traffico, degli SMS di servizio e per l'acquisto dei contenuti extra
abbonamento;
– tutte le informazioni rilevanti circa i servizi offerti da Dada sono indicate in modo chiaro e
comprensibile contestualmente all'atto dell'inizio della procedura di acquisto del servizio da parte
dell'utente, in un momento quindi assolutamente antecedente la conclusione del contratto.
c) Le memorie prodotte dalla società Vodafone
Con memoria pervenuta in data 5 settembre 2008, la società Vodafone ha precisato che non risulta
chiarito in alcun modo il suo coinvolgimento e la condotta illegittima nell’ambito del
procedimento, e che la compagnia telefonica costituisce unicamente il canale per la distribuzione
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
dei propri prodotti multimediali e non ha strumenti dispositivi, atti ad imporre in modo coercitivo
un determinato contegno alla società Dada.
In data 19 gennaio 2009, con memoria conclusiva, è stato ribadito che i messaggi pubblicitari
oggetto del procedimento sono stati ideati e realizzati esclusivamente da Dada, alla quale è rimessa
in toto ogni attività di promozione pubblicitaria e diffusione dei propri contenuti:
– Vodafone non ha in suo potere di impedire o imporre esecutivamente a Dada comportamenti
conformi alla legge, con riferimento ai messaggi pubblicitari ideati e realizzati dal Content
Provider direttamente sul proprio sito internet;
– con riferimento alla pratica consistente nelle modalità di addebito illegittimo, Vodafone ne
risulta totalmente estranea. Infatti i contratti, linee guida e Codici di Condotta dalla stessa
predisposti sono volti ad assicurare che i Content Provider, rispettino in modo attento e scrupoloso
tutte le norme statali ed autodisciplinari in materia di pubblicità e di pratiche commerciali e vigila
per garantire l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alle sintassi di attivazione e
disattivazione dei servizi offerti ai propri clienti ed alle corrette modalità di addebito del servizio
che presuppongono il consenso informato dell’utente. Pertanto, la lamentata “inidoneità” delle
modalità di attivazione e di addebito del servizio, che Dada ha però negato, costituirebbe
violazione delle obbligazioni contenute nel contratto in essere con Dada;
– non sussiste un titolo di imputazione specifico nei confronti di tutti gli operatori di telefonia
mobile coinvolti ed, in particolare, di Vodafone dato che nella comunicazione di avvio del
procedimento non viene chiarito in alcun modo il tipo di coinvolgimento dei gestori mobili e le
condotte a loro eventualmente ascrivibili;
– Dada ha deciso autonomamente quali servizi promuovere, come farlo e attraverso quali mezzi.
Il controllo preventivo previsto da Vodafone sul materiale pubblicitario del Content Provider nel
quale compaia anche il marchio di Vodafone non investe il messaggio nel suo complesso, ma si
limita alla verifica della correttezza delle cd. informazioni "legali" e, tra esse, in particolare, quelle
relative alle condizioni –giuridiche ed economiche- applicabili ai clienti di Vodafone;
– tale necessario controllo, non investe, dunque, la parte propriamente “pubblicitaria” del
messaggio (ed in particolare i claim utilizzati), che è proprio quella invece su cui ricadono le
contestazioni dell'Autorità: ad essa provvede direttamente e senza interferenze esterne il singolo
Content Provider, non l'operatore telefonico.
Le affermazioni svolte da Dada nel corso dell'audizione del 7 novembre 2008 confermano quanto
fin qui sostenuto:
– che tra operatore telefonico e Content Provider vi siano rapporti frequenti è conseguenza
naturale dei rapporti commerciali e operativi intercorrenti tra i due soggetti. Al riguardo occorre
tener conto del fatto che i servizi multimediali erogati dal Content Provider utilizzano la rete
infrastrutturale dell'operatore telefonico il che richiede, come è evidente, un coordinamento
continuo;
– dalle affermazioni rese dai rappresentanti di Dada in audizione non viene confermata la
circostanza, ipotizzata dall'Autorità, dell'esistenza di un meccanismo di approvazione tacita (basato
sul silenzio assenso) da parte di Vodafone dei messaggi pubblicitari realizzati dal Content
Provider;
– Vodafone non richiede a Dada di inviare l'intero messaggio pubblicitario comprensivo della
parte creativa e dei claim relativi ai servizi a sovrapprezzo erogati dal Content Provider e in ogni
145
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caso si limita, come previsto dal Contratto, a visionare solo la correttezza delle informazioni legali
ed economiche che interessano direttamente i clienti Vodafone e ad autorizzare, ove previsto, l'uso
del marchio Vodafone;
– come già chiarito nella memoria per la fase cautelare, l'art. 7.1 del Contratto, infatti, pone
specifici obblighi di condotta proprio a Dada in relazione all'attività promozionale sui contenuti
multimediali erogati dal Content Provider, stabilendo che: “Tutti i materiali e/o supporti
promozionali prodotti dall'Azienda nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 4.1 lettera
c) e d) dovranno necessariamente rispettare quanto indicato nell'allegato 10. I detti materiali e/o
supporti promozionali dovranno essere comunicati a VO entro i 5 giorni lavorativi precedenti la
data di eventuale pubblicazione e saranno sottoposti all'espressa approvazione via mail di VO
limitatamente agli aspetti di cui al precedente art. 4.2 (i) e (ii) entro il medesimo termine, decorso
il quale l'approvazione s'intenderà negata”;
– come si evince chiaramente dal testo della norma contrattuale, il silenzio di Vodafone comporta
diniego di autorizzazione per le parti in cui compaia il marchio Vodafone e, come detto, limitate
alle sole informazioni economico-giuridiche;
– infine si ribadisce, come già affermato nella memoria cautelare, che nel caso in esame Vodafone
non ha mai visionato né, tantomeno, espressamente autorizzato i messaggi in contestazione (siti
web) che peraltro non recano il marchio di Vodafone e dunque non richiedevano di essere ad essa
sottoposte per approvazione. Ciò esclude del tutto, anche sul piano fattuale, qualsiasi
coinvolgimento di Vodafone nel procedimento in esame;
– inoltre, il Contratto in essere è stato integrato con la previsione della responsabilità e della
manleva del Fornitore di Contenuti per ogni sanzione irrogata a Vodafone, derivante da
qualsivoglia violazione delle norme statali o autodisciplinari in materia di pubblicità o di pratiche
commerciali scorrette (art. 5.3 del Contratto a tenore del quale: “L'Azienda sarà inoltre
esclusivamente responsabile per il rispetto della disciplina autodisciplinare e statale in tema di
pubblicità ingannevole e trasparenza nei confronti dei clienti e si impegna pertanto a tenere
manlevata ed indenne VO da qualsivoglia pregiudizio, economico e non, che dovesse a
quest'ultima derivare anche da azioni e/o pretese di terzi in ogni caso connesse all'esecuzione
delle attività di cui al precedente articolo 4.1 lettera c) e d)”);
– tali previsioni testimoniano inequivocabilmente, da un lato, l'attenzione scrupolosa che
Vodafone pone e chiede a tutti di porre in essere per assicurare il rispetto di tali norme; dall'altro,
esse hanno un evidente scopo di deterrenza e sono intese ad evitare ogni possibile "leggerezza" da
parte del Fornitore di Contenuti nell'attività di promozione dei propri contenuti;
– Vodafone, con riguardo alla fornitura di servizi non richiesti, non interviene direttamente nelle
procedure di attivazione e disattivazione del servizio ma si limita ad imporre contrattualmente al
Content Provider il rispetto di una serie di garanzie a tutela dei propri clienti, affinché questi non si
trovino a pagare per servizi non richiesti consapevolmente;
– al riguardo, il contratto tra Vodafone e il Content Provider vieta qualunque invio di contenuti
che non sia stato espressamente richiesto dal cliente, secondo le precise linee guida allegate al
contratto (tale divieto è ribadito ulteriormente nel CASP, che ora è parte integrante del Contratto
con i Content Provider). La violazione di questa previsione è qualificata come grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è sanzionata da penali e può costituire ove reiterata
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ossia al di là del caso singolo, che può derivare anche da un errore umano, un disguido o da un
malfunzionamento tecnico, motivo di risoluzione del contratto;
– Vodafone ha inoltre codificato alcuni semplici e intuitivi comandi logici (STOP, Basta, Off e
simili) attraverso i quali il cliente può chiedere, attraverso un semplice SMS, la disattivazione del
servizio. Il Content Provider è contrattualmente obbligato a darvi immediato ed automatico
seguito;
– Vodafone non può attivare né disattivare direttamente un servizio offerto da un altro soggetto (il
Content Provider), ma fornisce sempre, a tutti i propri clienti, del tutto gratuitamente, l'assistenza
necessaria per ottenere la disattivazione del servizio dal Provider che lo fornisce;
– sul momento di addebito del corrispettivo del servizio si rinvia a Dada l'onere di fornire
all'Autorità l'esatta descrizione delle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi, nonché
delle modalità di addebito dei corrispettivi. Vodafone intende soltanto precisare che il contratto di
abbonamento che si conclude fra utente e fornitore dei servizi appartiene alla tipologia dei contratti
consensuali e non dei contratti reali. Per tale ragione, ai fini della valida conclusione del contratto,
non occorre certo che la cosa o il servizio oggetto del contratto venga effettivamente usata o
consumata: l'importante è che l'utente sia posto nella condizione di poter fruire del bene richiesto
(in questo caso il contenuto multimediale;
– sulla tutela dei minori Vodafone ha precisato che i servizi multimediali erogati da Dada, pur non
avendo in sé nulla di pericoloso, osceno o volgare, sono destinati esclusivamente a consumatori
maggiorenni, secondo la disciplina regolatoria di settore.
Con memorie pervenute in data 19 e 23 gennaio 2009, Vodafone ha dichiarato di non avere a
disposizione il dato dei clienti che hanno fatto richiesta di attivazione ai servizi reclamizzati di cui
e' titolare la società DADA, dato che la Scrivente presume essere nella disponibilità del provider
DADA:
– la parte ha ribadito che non ha alcuna possibilità, né alcun potere (in senso giuridico), di
verificare a distanza l'uso che il cliente fa di un telefono mobile. Il problema, in ogni caso, non si
pone con i numeri Vodafone per i quali risulta sottoscritto un abbonamento, dal momento che
questi ultimi sono sottoscrivibili solo da soggetti maggiorenni. Residua il caso delle carte
prepagate, che per legge possono essere validamente vendute a minori aventi dai sedici anni in su.
In questi casi, ricordato che anche ai sensi della legge sulla privacy le carte prepagate sono
strumenti anonimi di fruizione dei servizi telefonici e che possono circolare liberamente secondo la
legge di circolazione delle cose mobili, senza che Vodafone possa in alcun modo tracciarne il
percorso e sapere chi, in un dato momento, stia effettivamente utilizzando la carta prepagata,
Vodafone ha comunque previsto la possibilità di attivare appositi filtri (cd. barring), che limitano
l'accesso a determinati servizi multimediali a pagamento. Tali meccanismi di filtro sono attivabili
solo su esplicita richiesta dell'utente il quale, qualora decidesse di disattivarli, deve inviare via fax
una conferma scritta con copia del documento di identità, che attesti la maggiore età;
– riguardo all’estensione del Time To Living degli SMS/MMS relativo alla durata in standby
dell'SMS/MMS non ancora ricevuto, Vodafone segnala che in genere il periodo di permanenza
degli SMS in oggetto varia da un minimo di 48 ore (durata standard) ad un massimo di 72 ore.
L'impostazione della durata può essere scelta da ciascun provider all'interno di detta finestra
temporale.
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d) Le memorie prodotte dalla società Wind
Con memoria pervenuta in data 8 settembre 2008, successivamente integrata in data 19 gennaio
2009 ed in data 20 gennaio 2009, la società WIND ha rappresentato la propria estraneità alla
pratica in esame argomentando quanto segue:
– la società Wind ha precisato di ritenersi del tutto estranea alle pratiche commerciali oggetto del
procedimento, non avendo partecipato in alcun modo alla predisposizione dei contenuti, della
presentazione e delle modalità di diffusione ed alla programmazione delle stesse, né avendo svolto
alcun ruolo nella predisposizione degli specifici messaggi oggetto di segnalazione;
– i messaggi pubblicitari oggetto del procedimento sono stati ideati e realizzati esclusivamente da
Dada, alla quale è rimessa in toto ogni attività di promozione pubblicitaria e diffusione dei propri
contenuti sui siti internet http://it.cellulari.yahoo.net e http://it.dada.net/store/;
– non sussiste, inoltre, un titolo di imputazione specifico nei confronti di tutti gli operatori di
telefonia mobile coinvolti ed, in particolare, di Wind dato che nella comunicazione di avvio del
procedimento non viene chiarito in alcun modo il tipo di coinvolgimento dei gestori mobili e le
condotte a loro eventualmente ascrivibili;
– con riferimento, in particolare, alla pratica concernente le informazioni contenute nei messaggi
pubblicitari apparsi sui siti Internet (di uno dei quali è esclusiva titolare la società Dada), dagli atti
sin qui acquisiti risulta pacificamente che l'ideazione, la realizzazione e la diffusione delle
comunicazioni pubblicitarie ivi pubblicate ricadono nella esclusiva responsabilità del Content
Provider che ha diretta disponibilità giuridica e materiale di tutti i contenuti pubblicati sul proprio
sito internet e che decide, in perfetta autonomia, su quali mezzi editoriali diffondere la propria
campagna promozionale;
– con riferimento, poi, alla pratica consistente nelle modalità asseritamente illegittime di addebito,
Wind ne risulta totalmente estranea. In ogni caso Wind ha predisposto contratti, linee guida e
Codici di Condotta per assicurare che tutti i Content Provider rispettino in modo attento e
scrupoloso le norme statali ed autodisciplinari in materia di pubblicità e pratiche commerciali e
vigila per garantire l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alle sintassi di
attivazione e disattivazione dei servizi offerti ai propri clienti ed alle corrette modalità di addebito
del servizio che presuppongono il consenso informato dell'utente;
– inoltre, è nella esclusiva disponibilità tecnica del Fornitore di Contenuti (nel nostro caso di
Dada) l'attività di attivazione e disattivazione dei servizi aventi ad oggetto contenuti multimediali a
sovrapprezzo erogati direttamente ai clienti delle compagnie telefoniche (tipo SMS, MMS, sfondi,
suonerie, musicherie, giochi ecc.). E' bene chiarire che l'operatore telefonico non è in nessun modo
nella possibilità materiale e tecnica (prima ancora che giuridica) di intervenire nell'attività di
attivazione, erogazione e/o disattivazione dei servizi a decade 4. Pertanto, la lamentata
“inidoneità” delle modalità di attivazione, erogazione e disattivazione del servizio, che Dada ha
però negato, costituirebbe violazione delle obbligazioni contenute nel contratto in essere tra Wind
e Dada;
– i gestori telefonici che mettono la propria rete a disposizione dei Content Provider si fanno
remunerare il costo dei servizi resi con una percentuale (c.d. revenues share) sui guadagni generati
dal traffico telefonico verso questi. Essi, inoltre, devono garantire il buon funzionamento della rete
e la risoluzione di eventuali problemi tecnici scaturenti dal suo utilizzo. A loro volta, i Content
Provider si impegnano a fornire direttamente ai clienti dell'operatore telefonico (nel nostro caso ai
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clienti di Wind) i contenuti e i servizi multimediali secondo quanto previsto dagli accordi
contrattuali stipulati tra le parti. Ne discende che i Content Provider sono gli unici ed esclusivi
autori e responsabili sia del contenuto dei servizi multimediali erogati sia di tutta l'attività
promozionale e pubblicitaria che ha ad oggetto i servizi multimediali offerti;
– il Content Provider decide, del tutto autonomamente, se e come promuovere e pubblicizzare i
propri servizi multimediali presso il pubblico dei consumatori, scegliendo anche gli stessi canali di
comunicazione (giornali, riviste, internet, televisione, radio) che meglio rispondono alle proprie
strategie commerciali. E’bene al riguardo precisare che il controllo preventivo contrattualmente
previsto da Wind (come dagli altri operatori telefonici) sul materiale pubblicitario del Content
Provider nel quale compaia anche il marchio di Wind non investe il messaggio nel suo complesso,
ma si limita alla verifica della correttezza delle cd. informazioni "legali" e, tra esse, in particolare,
quelle relative alle condizioni –giuridiche ed economiche- applicabili ai clienti di Wind (che, come
è agevole notare e come la stessa Autorità ha sottolineato, differiscono da quelle applicate ai clienti
di Tim, di Vodafone o di H3g). Tale necessario controllo non investe dunque la parte propriamente
"pubblicitaria" del messaggio (ossia la struttura ed i claim utilizzati, che sono decisi
autonomamente dai singoli Content), che è proprio quella invece su cui ricadono le contestazioni
dell'Autorità. Ad essa provvede direttamente ed in via esclusiva, senza interferenze esterne,
ciascun Content Provider, non l'operatore telefonico prima di attivare il servizio richiesto;
– appare perciò evidente che il logo del gestore mobile non svolge, come vorrebbe l'Autorità (si
veda quanto essa dice nel provvedimento di chiusura n. 18779 del procedimento PS457) una
funzione pubblicitaria, ma obbedisce ad un necessaria esigenza ed obbligo informativo,
costituendo infatti informazione necessaria (richiesta dalla legge) che il Content Provider deve
fornire al consumatore a sua tutela e garanzia, per renderlo edotto degli operatori mobili con i quali
può attivare il servizio multimediale richiesto e delle caratteristiche e condizioni economiche del
servizio vigenti con i singoli operatori, che sono diverse da operatore a operatore;
– nel caso in esame, in ogni caso, a differenza dei procedimenti PS457 e PS322 in cui appariva
nelle pagine internet il logo degli operatori telefonici, il marchio di Wind non appare affatto;
– Wind impone inoltre a tutti i fornitori di contenuti il rispetto della Carta delle Garanzie di Wind
e del Codice Etico appositamente predisposto per questo tipo di servizi ed ha di recente
ulteriormente elevato la qualità delle regole e dei controlli a tutela degli utenti finali attraverso
l'adozione del CASP, Codice di autoregolamentazione per i servizi a sovrapprezzo, la cui adozione
costituisce presupposto indispensabile per ottenere l'accesso alla rete Wind da parte dei Content
Provider e che Wind ha reso parte integrante dei Contratti stipulati con questi ultimi;
– per offrire ai propri utenti ed all'Autorità garanzie ancora maggiori, Wind ha inoltre appena
adottato un nuovo contratto per la diffusione dei contenuti Premium (servizi a sovrapprezzo) che
ha sostituito il precedente stipulato con i Content Provider con cui Wind è in rapporti commerciali.
Il nuovo contratto sostituisce integralmente il vecchio regolamento negoziale che è stato
disdettato1;
– anche Dada ha sottoscritto il Nuovo Contratto. Rispetto alla precedente formulazione negoziale,
nel Nuovo Contratto Wind ha ancor meglio precisato ed arricchito gli obblighi gravanti sul
1 Art. 16.5 a tenore del quale: "Il presente Contratto contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti fra le Parti
e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa fra le stesse relativa a quanto forma oggetto del presente Contratto”.
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Content Provider che eroga i servizi a sovrapprezzo direttamente alla clientela del gestore
telefonico, sul quale pertanto ricade per intero ed in via esclusiva ogni responsabilità concernente
la loro attivazione e/o disattivazione e le relative campagne pubblicitarie. In particolare l'art. 6.1,
che disciplina gli obblighi del Fornitore di Contenuti relativamente all'attività di promozione
pubblicitaria dei servizi a sovrapprezzo, è stato ampliato prevedendo che il Content Provider
(Dada) rispetti anche gli obblighi contenuti nel Codice di Condotta per la fornitura dei servizi a
decade 4 di cui all'art. 7 (Codice che diventa in questo modo parte integrante del Nuovo
Contratto), oltre al rispetto della disciplina legale e autodisciplinare (CACC: Codice Di
Autodisciplina Delle Comunicazioni Commerciali) in materia di pubblicità ingannevole e di
pratiche commerciali scorrette (v. documento che si allega). Inoltre, sempre nel novellato art. 6.1,
si prevede che il Content Provider “assume in tal senso ogni responsabilità per le eventuali
conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare a WIND per effetto del mancato adempimento
del suddetto obbligo, mallevando WIND da ogni sanzione o conseguente pagamento derivanti da
un inadempimento a quanto sopra da parte di Dada”. Tale previsione, ha il fine specifico di
accrescere l'attenzione e la responsabilità del Fornitore di Contenuti al rispetto di tutte le
obbligazioni contrattuali, delle cui eventuali violazioni si troverà a dover rispondere
patrimonialmente;
– in ogni caso, anche la precedente formulazione contrattuale garantiva che la responsabilità per
l'attività di erogazione e promozione dei servizi premium gravasse per intero sul Content Provider;
– il meccanismo dell'autorizzazione non comporta, in nessun caso, la coresponsabilità di Wind
nell’eventuale diffusione di una campagna pubblicitaria ingannevole o aggressiva posta in essere
da Dada, anche qualora Wind l'abbia espressamente autorizzata (circostanza che, comunque, non si
è verificata nel caso in oggetto);
– in definitiva il Contratto attribuisce alla competenza ed alla responsabilità esclusiva di Dada
ogni decisione relativa alle attività di pubblicità e di comunicazione dei servizi, di cui sopporta
integralmente anche i costi (cfr. art. 6.1);
– in forza degli accordi contrattuali in essere, Wind può chiedere a Dada la modifica di un certo
messaggio, ma non ha il potere di imporlo né, tantomeno, quello di procedere direttamente a
modificarlo, come se si trattasse di un proprio messaggio;
– al riguardo il contratto tra Wind ed il Content Provider vieta qualunque invio di contenuti che
non sia stato espressamente richiesto dal cliente, secondo le precise linee guida allegate al
contratto (tale divieto è ribadito ulteriormente nel CASP). La violazione di questa previsione è
qualificata come grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è sanzionata da penali e può
costituire (al di là del caso singolo, che può derivare anche da un errore umano, un disguido o da
un malfunzionamento tecnico), ove reiterata, motivo di risoluzione del contratto;
– Wind ha, inoltre, codificato alcuni semplici ed intuitivi comandi logici (STOP, Basta, Off e
simili) attraverso i quali il cliente può chiedere, attraverso un semplice SMS, la disattivazione del
servizio. Il Content Provider è contrattualmente obbligato a darvi immediato ed automatico
seguito;
– inoltre Wind ha già adottato e reso operativo il servizio “Blocco Servizi a Sovrapprezzo” con la
quale viene inibita la possibilità di chiamare i numeri 899 e le numerazioni in decade 4 (si veda
allegato). Il Servizio “Blocco Servizi a Sovrapprezzo” offre la possibilità a tutti i clienti Wind quindi sia maggiorenni che minorenni - di bloccare gratuitamente i servizi multimediali a
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pagamento forniti dalla stessa Wind o da qualunque altro soggetto. Tali meccanismi di filtro sono
attivabili solo su esplicita richiesta dell'utente il quale, qualora decidesse di disattivarli, deve
inviare via fax una conferma scritta con copia del documento di identità, che attesti la maggiore
età. L'attivazione del “Blocco” è molto semplice e prevede o di chiamare il numero "155" o di
utilizzare il pulsante “Attivati Subito” sulla pagina internet di Wind. Inoltre, nel caso di minorenni,
la richiesta di blocco/sblocco deve essere effettuata dai genitori o da chi ha la potestà genitoriale;
– Wind intende precisare che il contratto di abbonamento che si conclude fra utente e fornitore dei
servizi appartiene alla tipologia dei contratti consensuali e non dei contratti reali. Per tale ragione,
ai fini della valida conclusione del contratto non occorre certo che la cosa o il servizio oggetto del
contratto venga effettivamente usata o consumata: l'importante è che l'utente sia posto nella
condizione di poter fruire del bene richiesto (in questo caso il contenuto multimediale), così come
avviene per una serie innumerevole di altri contratti;
– i servizi multimediali erogati da Dada, pur non avendo in sé nulla di pericoloso, osceno o
volgare, sono destinati esclusivamente a consumatori maggiorenni, secondo la disciplina
regolatoria di settore. Ciò significa che i servizi in oggetto, non per il loro contenuto ma in ragione
della loro struttura di costo, non erano (e non sono) destinati ad un pubblico minorenne. Pertanto,
contrariamente a quanto affermato dall'Autorità, non trova applicazione l'art. 20, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 146/07 che sottopone le pratiche commerciali rivolte ad un pubblico
minorenne ad una specifica valutazione che tiene conto del membro medio di tale gruppo. I
messaggi pubblicitari oggetto del presente procedimento devono pertanto essere valutati nell'ottica
di un pubblico maggiorenne, dal momento che, come visto, prevedono l'attivazione di un
abbonamento e dunque per legge (rectius: regolamento) debbono essere rivolti esclusivamente a
maggiorenni (v. D.M. n. 145/06);
– il problema, in ogni caso, non si pone con i numeri Wind per i quali risulta sottoscritto un
abbonamento, dal momento che questi ultimi sono sottoscrivibili solo da soggetti maggiorenni.
Residua il caso di Carte prepagate, che per legge possono essere validamente vendute a minori
aventi dai sedici anni in su. In questi casi, si ricorda che, anche ai sensi della legge sulla privacy, le
carte prepagate sono strumenti anonimi di fruizione dei servizi telefonici e possono circolare
liberamente secondo la legge di circolazione delle cose mobili, senza che Wind possa in alcun
modo tracciarne il percorso e sapere chi, in un dato momento, la stia effettivamente utilizzando;
– infine, è necessario evidenziare che dall'esame delle Risultanze Istruttorie emerge come nessun
cliente Wind sia coinvolto nella pratica commerciale oggetto del procedimento.
La società Wind ha rappresentato inoltre quanto segue:
– il numero di soggetti (clienti WIND) che hanno fatto richiesta di abbonamento ai servizi oggetto
del procedimento in argomento è di:
– [omissis]2, attraverso il sito hUp://it cellulari. yahoo.net, nel periodo gennaio/maggio 2008;
– [omissis], attraverso il sito httpp://it.dada.net/store/, nel periodo aprile/giugno 2008.
– l'estensione del c.d. Time To Living degli SMS/MMS relativo alla durata in standby dell'SMS
non ancora ricevuto è pari a 48 ore;
2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di
segretezza delle informazioni.
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– il corrispettivo del servizio richiesto viene addebitato agli utenti, mediante decurtazione del
credito telefonico, al momento della ricezione degli SMS/MMS da parte degli utenti medesimi;
– Wind, infine, non dispone dei dati di fatturato relativi al traffico telefonico effettuato per la
richiesta e l'invio degli SMS/MMS oggetto di valutazione, che potranno essere forniti dal Content
Provider. Si ritiene opportuno, inoltre, porre in evidenza che trattasi comunque di un fatturato
esiguo, nell'ordine di qualche migliaia di euro.
e) Le memorie prodotte dalla società Telecom
La società Telecom Italia S.p.A. nella difesa da essa articolata in data 10 settembre 2008, ha
rappresentato in sintesi quanto segue:
– essa ha operato in piena coerenza con la disciplina di cui al D.M. n. 145/06 sui servizi a
sovrapprezzo, che fissa un chiaro riparto di ruoli e funzioni tra il fornitore di contenuti e
l’operatore di comunicazioni. Ai sensi dell’art. 18 del citato decreto, esistono specifici obblighi
informativi soltanto a carico del Content Service Provider (CSP), laddove l’utente si limita a porre
a disposizione soltanto le utenze e la propria rete infrastrutturale. Vi è anzi una precisa separazione
di ruoli fra gestore e CSP posto che a carico del primo è previsto un obbligo di consentire l’accesso
alla rete, garantendone il buon funzionamento e la manutenzione. Ciò viene richiesto al fine di
consentire lo svolgimento della propria attività commerciale ai Content Service Provider;
– gli operatori non sono da considerare responsabili della pratica in quanto, nel caso di specie,
non sarebbero qualificabili professionisti ai sensi della lettera b) dell’articolo 18 non avendo posto
in essere concretamente la fornitura di servizi né avendo agito in nome e per conto di colui che li
eroga. Una diversa lettura del dato normativo presupporrebbe, infatti, l’individuazione di figure di
professionisti ulteriori rispetto a quelle tassativamente previste ed una forma di responsabilità
oggettiva.
In data 8 ottobre 2008 la società Telecom Italia S.p.A. ha fornito le informazioni richieste in sede
di avvio, specificando quanto segue:
– essa non è in grado di fornire indicazioni in merito al numero effettivo di soggetti che hanno
inoltrato al Content Service Provider una richiesta di abbonamento ai servizi reclamizzati, ma
esclusivamente i dati relativi al numero di SMS inviati da utenti mobili Telecom verso la
numerazione 48282, che comprendono sia gli SMS per richieste di abbonamento, che messaggi di
diverso genere:
[omissis] nel mese di gennaio 2008;
[omissis] nel mese di febbraio;
[omissis] nel mese di marzo;
[omissis] nel mese di aprile;
[omissis] nel mese di maggio;
[omissis] nel mese di giugno.
– [omissis];
– nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2008 sono stati inviati ogni mese dal CSP agli utenti
Telecom, un numero di SMS come di seguito indicati, che si riferiscono sia al nuovo servizio di
distribuzioni di contenuti musicali, che al cessato servizio di distribuzione di loghi e suonerie, che
seppure non più in offerta, resta attivo per gli utenti abbonati precedentemente alla disattivazione:
[omissis] gennaio 08;
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[omissis] febbraio 08;
[omissis] marzo 08;
[omissis] aprile 08;
[omissis] maggio 08;
[omissis] giugno 08;
– si precisa che il traffico di download per scaricare il contenuto è gratuito e che il costo di
accesso al WAP TIM è pari a 0,28 euro; la navigazione off portal costa 1euro al giorno (fino alle
24) e per un massimo di 10 MB. Il traffico eccedente tali volumi ha un costo pari a 0,04 euro a
KB;
– nel periodo che va da gennaio a giugno 2008, il fatturato realizzato da Telecom per i servizi
attivati tramite la numerazione 48282 risulta pari a [omissis];
– con riguardo alle procedure ed i controlli attuati per verificare che l’utente che usufruisce del
servizio sia effettivamente maggiorenne, Tim vende carte SIM esclusivamente a clienti che
possano dimostrare di essere maggiorenni e ciò è specificato nelle condizioni generali del
contratto. Telecom non può essere ritenuta responsabile dell’uso di sim-card da parte di terzi
diversi dal relativo titolare, non avendo alcuna possibilità di controllo delle eventuali cessioni delle
stesse;
– la società ha specificato che la durata del Time To Living è di 48 ore dalla trasmissione del
messaggio da parte del CSP e che il credito telefonico dell’utente che ha sottoscritto un servizio in
abbonamento viene decurtato al momento della ricezione dell’SMS;
– per quel che concerne la disattivazione dei servizi, la richiesta viene inoltrata dall’utente
mediante invio di SMS contenente una determinata sintassi, mediante un messaggio di posta
elettronica, tramite una normale lettera postale, oppure tramite telefono o sito web, al CSP. Le
specifiche modalità di disattivazione per ogni singolo servizio sono indicate nelle Schede Servizio
allegate all’accordo. La richiesta di disattivazione al CPS può essere veicolata anche attraverso il
Customer Care di Telecom o direttamente dall’utente tramite il sito web TIM.it. A tal proposito,
Telecom, nel mese di agosto 2008 ha dato esecuzione, in fase di testing, ad un sistema (cd. PEP)
che consente a Telecom di bloccare gli SMS inviati da Dada agli utenti che hanno richiesto la
disattivazione del servizio tramite il Customer Care di Telecom o il sito web TIM.it. In particolare,
nel caso in cui arrivi una richiesta di disattivazione al servizio clienti (i.e. 119), Telecom provvede
ad identificare l’utenza; qualora il CSP continui ad inviare i servizi VAS, Telecom è in grado di
bloccarne l’invio di SMS. L’implementazione definitiva del cd. PEP sarebbe stata completata
entro la fine di ottobre 2008, anche con riferimento a tutte le numerazioni su cui operano i CPS che
hanno stipulato un contratto di fornitura di contenuti oggetto dei Servizi VAS con Telecom;
– Telecom ha ribadito che l’informazione che concerne i tempi tecnici di disattivazione da parte
del CSP può essere fornita dallo stesso CSP, che è l’unico soggetto ad averne contezza;
– [omissis];
[Omissis].
[Omissis].
Con memoria pervenuta in data 22 gennaio 2009, Telecom ha ribadito che la disciplina del Codice
del Consumo si applica, esclusivamente, alle pratiche poste in essere dal “professionista”: che, ai
sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo, coincide con “qualsiasi persona fisica o
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giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale e chiunque agisce in nome o per conto del professionista”:
– nel caso di specie, i messaggi all'esame sono stati ideati, realizzati e diffusi da Dada nell'ambito
della propria attività d'impresa. Pertanto, solo a quest'ultima può essere logicamente, ancor prima
che giuridicamente, attribuita la qualifica di "professionista" ai sensi del Codice del Consumo. Ciò,
peraltro, trova esplicita conferma nel provvedimento con cui l'Autorità ha ritenuto di imporre solo
a Dada una misura cautelare volta a sospendere la prosecuzione del servizio, riconoscendo in tal
modo, in capo alla sola parte destinataria di tale misura cautelare, il ruolo di autore della pratica
commerciale scorretta;
– ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto, il Content Provider è responsabile in via esclusiva del
contenuto dei servizi a sovrapprezzo proposti e quindi delle informazioni obbligatorie da fornire,
mentre il gestore telefonico garantisce unicamente il trasporto, l'instradamento e la gestione delle
chiamate. Ai sensi del regolamento negoziale tra le parti per la fornitura di loghi e suonerie, infatti,
spetta chiaramente a Dada, in qualità di fornitore dei contenuti, farsi carico delle attività relative
all’ideazione e distribuzione di loghi e suonerie di intrattenimento, nonché all'informazione e
fornitura al pubblico finale di prodotti, servizi e formati di intrattenimento mobile;
– nel caso di specie, inoltre, non si è reso possibile alcun intervento di qualsivoglia natura da parte
di Telecom dal momento che, come indicato nella risposta alla richiesta di informazioni dell'8
ottobre 2008, la campagna di comunicazione relativa ai servizi di suonerie offerti, posta in essere
da Dada non è stata nemmeno preventivamente sottoposta all'attenzione della scrivente secondo le
pertinenti disposizioni contrattuali, tanto che Telecom ne è venuta a conoscenza soltanto con
l'avvio del Procedimento;
– quanto alla contestazione per la quale l'addebito del servizio, “avverrebbe poco dopo che è stato
inviato l’SMS di richiesta, prima che venga effettivamente scaricata la suoneria”, come esplicitato
nelle memorie depositate presso l'Autorità, nonché nella risposta alla richiesta di informazioni,
l'attivazione dei servizi oggetto del procedimento può avvenire in due modalità: mediante l'invio di
un SMS o attraverso il sito internet di Dada. Nella prima ipotesi, l'utente invia al numero
telefonico “48228” un SMS con la sintassi “CLUBXX” + il codice numerico promosso nelle
pagine web segnalate. Riceve quindi un SMS con la WAP URL del servizio “ClubDada” e 2
messaggi di accompagnamento tra cui un messaggio di benvenuto, contenente le informazioni sul
costo del servizio, la frequenza di addebito, le modalità di disattivazione ed il riferimento al sito
Internet Dada.it per ulteriori informazioni. L'altro messaggio contiene già il link wap per scaricare
il contenuto richiesto. Nella seconda ipotesi, una volta visualizzata la pagina web di Dada, l'utente
si iscrive compilando un modulo web, nel quale è previsto l'inserimento del numero di telefono e
dell'operatore telefonico di appartenenza. Successivamente, l'utente riceve una parola chiave via
SMS sul numero di telefono cellulare indicato. A questo punto, per proseguire la procedura di
iscrizione, l'utente deve inserire la parola chiave ricevuta sul proprio numero di telefono cellulare,
all'interno dell'apposito modulo web. Soltanto dopo, l'utente riceve un SMS con l'indicazione della
pagina WAP, corrispondente al servizio “ClubDada” e 2 messaggi di accompagnamento tra cui
quello di benvenuto. Di conseguenza, non appare possibile che l'attivazione dei servizio avvenga
senza il consenso del cliente che anzi deve attivarsi personalmente per richiedere, in modo
consapevole, il servizio prescelto;
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– per quanto concerne, poi, il profilo relativo al momento in cui al cliente viene addebitato il
costo del servizio in parola, sì può affermare, contrariamente a quanto contestato da codesta
Autorità nella Comunicazione di Avvio, che tale addebito, in conformità al dettato del decreto
ministeriale n. 145/06, avviene effettivamente solo dopo che il cliente, per effetto delle richiamate
modalità, ha espresso inequivocabilmente la volontà di aderire al servizio ed ha, quindi, ricevuto la
prestazione richiesta;
– quanto, infine, alla comunicazione delle caratteristiche di compatibilità del cellulare con i
servizi richiesti, si conferma che Telecom non è in grado di fornire adeguati riscontri, essendo tutte
le relative informazioni ed attività nell’esclusiva disponibilità di Dada.
In conformità a quanto esposto, con particolare riferimento al ruolo di Telecom nello svolgimento
delle pratiche contestate, si fa presente che il parere espresso da AGCOM in un recente
provvedimento dell'Autorità su una fattispecie analoga si à limitato a valutare esclusivamente il
profilo di ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto di indagine, senza in alcun modo
verificare il ruolo svolto dall'operatore telefonico, pur essendo stata la stessa investita della
valutazione complessiva della pratica commerciale contestata.
f) Le memorie prodotte dalla società H3g
Con memoria pervenuta in data 20 agosto e 12 settembre 2008, la società H3G ha rappresentato la
propria estraneità alle modalità di gestione del servizio, alla sua promozione e ai mezzi utilizzati
dalla società Dada S.p.A. per pubblicizzare i contenuti offerti.
La parte ha inoltre depositato copia del contratto con Neomobile S.p.A. avente ad oggetto la
fornitura di servizi premium a favore dei clienti “H3G”, con decorrenza a partire dal novembre
2007. L’articolo 11.2 prevede che Neomobile S.p.A. concede a H3G S.p.A. una licenza gratuita
per l’intera durata del contratto per l’utilizzo dei marchi del fornitore del servizio. Dal canto suo,
H3G S.p.A. ha facoltà di sfruttare i contenuti e i marchi del fornitore nell’ambito delle proprie
iniziative promozionali e istituzionali.
In data 9 gennaio 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stato diffusa anche a mezzo
internet, in data 22 gennaio 2009, con successiva integrazione del 29 gennaio 2009, è stato
richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6,
del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 20 febbraio 2009 la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi
diffusi attraverso internet da DADA, di cui al punto I del presente provvedimento, volti a
promuovere servizi di fornitura di loghi e suonerie, risulta idoneo, ad indurre in errore i
consumatori ai quali la comunicazione commerciale è rivolta sulle caratteristiche dell’offerta e i
costi da sostenere per la fruizione del servizio. Nei messaggi segnalati, infatti, le caratteristiche e le
condizioni dell’offerta non sono poste in adeguata evidenza in quanto non sono parte di un
percorso logico-necessitato attivato dall’utente.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha peraltro ritenuto che la pratica in esame non
può essere considerata come diretta specificamente ad incidere sul comportamento economico dei
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minori, anche se gli adolescenti possono essere particolarmente interessati alla tipologia di servizi
pubblicizzati attraverso i messaggi oggetto di valutazione.
La pratica commerciale in esame, viola, pertanto, il disposto di cui agli articoli 20, 21 e 22 del
Decreto Legislativo n. 206/05.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
a) I servizi offerti: quadro normativo e modalità di attivazione
Ai fini della comprensione della pratica oggetto della presente valutazione, occorre procedere ad
una sintetica illustrazione del quadro normativo di riferimento e delle modalità di attivazione del
servizio, consistente nella fornitura di contenuti multimediali da utilizzare su per cellulari
(suonerie, loghi, wall papers, SMS animati, servizi di intrattenimento, ecc.).
In ordine al primo aspetto, occorre osservare che i servizi offerti ai destinatari dei messaggi
contestati appartengono ai servizi a valore aggiunto (c.d. VAS Mobili), le cui numerazioni a
decade “4” costituiscono utenze telefoniche condivise e gestite direttamente dai principali gestori
telefonici, titolari esclusivi di dette utenze rispetto alla propria clientela finale.
Attraverso le numerazioni in questione sono veicolati contenuti di vario genere a loro volta forniti
dai content service provider, fornitori di contenuti.
Lo sfruttamento economico delle predette utenze e dei relativi contenuti è negoziato direttamente
tra le società che realizzano e forniscono gli stessi contenuti e gli operatori telefonici. Le
numerazioni a decade “4”, sono assoggettate alla normativa generale riguardante le numerazioni a
sovrapprezzo, di cui al D.M. 2 marzo 2006 n. 145, “Regolamento recante la disciplina dei servizi a
sovrapprezzo”, in quanto rientrano nella definizione dei servizi “forniti attraverso reti di
comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l’uso di specifiche numerazioni
[…]”, come qualificati nell’articolo 1, lettera h), di tale D.M..
Ciò premesso, in base al predetto Regolamento, con riferimento alle modalità di erogazione dei
servizi in questione, sussistono taluni obblighi informativi. In particolare, il citato D.M. n. 145/06
stabilisce che deve essere indicato che il servizio in sovrapprezzo, oltre ad essere destinato ai
maggiorenni (nel caso di tipologie di servizi a questi riservate), può essere erogato solo dopo
l’esplicita accettazione da parte dell’utente finale (articolo 13, del D.M. n. 145/06).
In materia poi di pubblicità dei servizi a sovrapprezzo, il predetto decreto stabilisce che
“qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità indica in modo esplicito e chiaramente leggibile:
a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i
minori; b) il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA” (articolo 23, lettere a)
e b), del citato D.M. n. 145/06).
L’articolo 12 stabilisce, altresì, le informazioni obbligatorie in materia di servizi a sovrapprezzo
chiarendo, tra l’altro, al comma 9, che nel caso di servizi offerti mediante l’invio di messaggi di
testo o dati in modalità push (SMS, MMS) sono forniti al cliente all’atto della conclusione del
contratto, oltre alle informazioni di cui al comma 2, ove applicabili, le informazioni relative al
costo per l’invio del singolo messaggio, nonché quelle inerenti alle modalità di disattivazione del
servizio. In particolare, è previsto l’invio al cliente, prima della trasmissione del primo messaggio
a pagamento, di un messaggio gratuito che indichi: a) costo per singolo messaggio o per contenuto
fornito; b) numero massimo di messaggi o numero massimo di contenuti forniti; c) se trattasi di
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servizio in abbonamento; d) sintassi per la disattivazione del servizio. Per i servizi di abbonamento
di durata superiore al mese, il messaggio gratuito con l’avviso di abbonamento in corso e
l’indicazione della scadenza contrattuale va inviato almeno mensilmente. In ogni caso è escluso il
rinnovo tacito dell’abbonamento.
Per quanto attiene al secondo profilo, ossia alle modalità di attivazione da parte dell’utente del
servizio in esame, la richiesta di attivazione di tali servizi può avvenire principalmente attraverso
l’utilizzo del cellulare oppure di un computer.
Nel caso di utilizzo del cellulare, l’attivazione si realizza mediante due canali alternativi,
rappresentati dall’invio di un SMS indirizzato al numero di cui è titolare il content service provider
oppure dalla navigazione attraverso cellulare in internet su portali WAP.
In particolare, nel primo caso, l’utente invia un SMS contenente una determinata sintassi,
corrispondente allo specifico contenuto di interesse (ad esempio, per quanto attiene ai servizi
offerti dalla società DADA) indirizzato al numero a decade 4 su cui il professionista è attestato
(nel caso di specie, 48282). Tanto la sintassi che la numerazione possono essere reperite dall’utente
su diversi canali promozionali (ad esempio, web, stampa, spot televisivi etc.). Nel caso di
navigazione attraverso portale WAP, l’utente raggiunge le pagine del sito ove vengono offerti i
servizi per contenuti multimediali.
Nel caso di utilizzo del computer, l’utente, navigando su internet, raggiunge le pagine web che
pubblicizzano i servizi in questione (nel caso di specie, i siti riconducibili a DADA) e ne richiede
l’attivazione in un’apposita stringa posta sulla pagina web, con l’inserimento del numero di
cellulare sul quale chiede l’invio dei contenuti. Solo per quest’ultima modalità di attivazione, al
fine di associare in maniera sicura l’utenza radiomobile inserita al soggetto che sta procedendo
all’attivazione sul web, è prassi del content provider inviare al numero di cellulare indicato un
SMS gratuito contenente una password di ingresso.
Successivamente all’attivazione, l’erogazione del servizio consiste nell’invio di SMS a pagamento
con i contenuti richiesti dall’utente al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.
Nel caso in esame, la pratica commerciale attiene a quest’ultima modalità di attivazione, tramite il
canale web, collegandosi i siti riconducibili a DADA, oltre che alle modalità di addebito del
servizio.
Oggetto di valutazione è tanto l’ingannevolezza dei messaggi, diffusi attraverso internet quanto la
ricezione non richiesta di SMS a pagamento dalla numerazione di cui è titolare DADA. Dalle
risultanze istruttorie è, infatti, emerso che anche quest’ultima fattispecie potrebbe aver tratto
origine dall’attivazione inconsapevole di tali servizi tramite la connessione al sito internet che ne
promuoveva i contenuti, attraverso il secondo dei canali descritti, ossia attraverso la navigazione
WEB. La condotta descritta al punto II.c), pertanto, non costituisce un’autonoma fattispecie, ma la
logica conseguenza delle carenze informative del sito in esame e del messaggio stampa e, pertanto,
sono coperte dalle valutazioni svolte nell’ambito di analisi dei predetti messaggi.
b) La pratica commerciale
La pratica commerciale oggetto di valutazione è rappresentata dai messaggi pubblicitari diffusi sul
sito http://it.cellulari.yahoo.net/ e http://it.dada.net/store/ dalla società Dada relativi al servizio in
abbonamento di loghi, suonerie ed altri contenuti multimediali per cellulari, offerto in
collaborazione con gli operatori di telefonia mobile.
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I messaggi descritti al punto I, lettere a) e c), del presente provvedimento, risultano, infatti,
scorretti in relazione a molteplici aspetti ed in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del
Consumo, come di seguito chiarito.
Per quanto attiene alle contestazioni relative alla condotta di cui al punto II, lettera c), del presente
provvedimento, va osservato che, oltre a quanto rilevato nella precedente lettera a) delle
valutazioni, in considerazione della circostanza evidenziata dalle parti del procedimento di
adottare modalità di disdetta di immediato utilizzo e di non aver proceduto a notifiche di SMS
relativa ai servizi “DADA” non richieste dall’utente, si ritiene che non sussistono, nel caso di
specie, sufficienti elementi per imputare condotte idonee a limitare considerevolmente la libertà di
scelta o di comportamento dei consumatori attraverso un indebito condizionamento.
c) Omissioni e carenze informative delle comunicazioni diffuse sui siti web
http://it.cellulari.yahoo.net/ e http://it.dada.net/store
I messaggi descritti al punto II, lettere a) e b), del presente provvedimento, risultano scorretti in
relazione a molteplici aspetti ed in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Nella sua formulazione generale, i messaggi sono ideati principalmente per la promozione di
singoli contenuti per cellulari mentre, in realtà, ha ad oggetto una proposta commerciale di un
abbonamento ad un servizio di suonerie, loghi e altri contenuti per telefonini, senza che siano
chiarite adeguatamente, fin dalla prima pagina di offerta dei contenuti multimediali, le effettive
caratteristiche del servizio nel suo complesso ed, in particolare, la circostanza che si tratta di un
servizio a pagamento destinato a maggiorenni, gli oneri da esso derivanti, le procedure per la
disattivazione dell’abbonamento e le limitazioni legate alle caratteristiche di compatibilità del
cellulare del soggetto che procede all’acquisto.
In primo luogo viene in evidenza, come principale aspetto idoneo ad ingenerare confusione negli
utenti circa le reali caratteristiche del servizio offerto, l’ utilizzo della dicitura “La musica libera,
facile, a un prezzo straordinario!”, riportato nella home page del sito http://it.dada.net/store/ che
inviterebbe all’acquisto di un di un determinato contenuto multimediale, salvo poi specificare nelle
informazioni poste a piè di pagina, con caratteri grafici ridotti, che a tale operazione è connessa
l’attivazione di un abbonamento a tempo indeterminato di cui non sono indicati in maniera
adeguata i costi sia per il servizio nel suo complesso che per l’invio dei singoli contenuti.
In generale, si osserva, che il messaggio oggetto di contestazione non chiarisce, in modo adeguato
la natura in “abbonamento” del servizio di cui si prospetta l’attivazione, i conseguenti vincoli
economici, le procedure di disattivazione e le limitazioni derivanti dall’utilizzo di cellulari non
compatibili o non correttamente configurati.
Ciò è evidente sin dalla home page di apertura in cui sono completamente assenti informazioni sul
servizio offerto ad eccezione di quelle fornite mediante il link di rinvio “Privacy” posto in fondo
alla pagina in questione, indicato con caratteri di dimensione ridotta rispetto al contesto
pubblicitario. L’individuazione di informazioni essenziali all’interno di link di difficile e non
obbligatoria consultazione, non è idonea a consentire quella libertà di autodeterminazione del
consumatore che costituisce obbiettivo primario della tutela introdotta dal Decreto Legislativo n.
206/05. Deve ritenersi, infatti, che il Legislatore, con la previsione di tale normativa, abbia inteso
salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni omissione informativa fin
dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di
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completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa. Pertanto,
contrariamente a quanto prospettato dalla società Dada nelle memorie in atti, il messaggio diffuso
sul sito http://it.dada.net/store/, non consente la libertà di autodeterminazione sopra citata. Infatti,
le informazioni fornite sulla home page dei servizi Dada, non sono di immediata percezione da
parte del consumatore, non solo perché enunciate con caratteri di ridotta dimensione rispetto al
contesto pubblicitario, ma anche perché non sono poste nella pagina di apertura, ma nella parte
inferiore della pagina cui si accede cliccando sul prodotto che si intende acquistare e, pertanto, non
di immediata individuazione e consultazione da parte dell’utente.
Ad ulteriore sostegno dell’inadeguatezza di tali modalità informative che non consentono al
consumatore di assumere una decisione consapevole di natura commerciale, si richiama il D.M. 2
marzo 2006, n. 145, all’art. 12, punto 4, laddove dispone che: “Nel caso di servizi a sovrapprezzo
forniti tramite la connessione ad Internet, il messaggio di cui al comma 2 non e' connesso ad altri
messaggi ed e' presentato tramite un riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma chiara e
leggibile integralmente, senza ricorso al cursore”.
Analizzando nella sua interezza il messaggio di promozione dei contenuti Dada, la presenza di
omissioni informative viene posto in evidenza considerando il percorso logico obbligato di
acquisto del servizio offerto, che costituisce il messaggio oggetto di valutazione diffuso sul sito
http://it.dada.net/store/, che è composto, oltre che dalla pagina di apertura, da quella successiva
predisposta per l’acquisto dei contenuti multimediali offerti tramite l’inserimento della password
ricevuta dall’utente, da cui segue l’attivazione del servizio.
Le omissioni informative sopra evidenziate in relazione alla home page sono riprodotte, dunque,
anche nella successiva schermata in cui viene richiesto all’utente di inserire il numero di cellulare
e di selezionare la username.
Al pari della home page anche tale pagina web è incentrata sulla possibilità di acquistare un dato
contenuto e non anche sulla necessaria attivazione dell’abbonamento. A fronte della scritta “Puoi
ascoltare la musica che scarichi su Dada in piena libertà, usando il computer, il telefonino e
qualsiasi lettore Mp3!” posta in evidenza, viene indicata la dicitura “la prima settimana di
abbonamento è gratuita” con elementi grafici di dimensioni ridotte e vengono riportati sempre in
piccolo i link “Privacy” e più in basso “Info”, la cui consultazione è del tutto eventuale. Nessun
riferimento è presente circa la durata dell’abbonamento, i suoi costi e il suo essere riservato ai
maggiorenni. Inoltre, la formulazione ambigua del messaggio non consente al consumatore di
comprendere l’effettiva natura del servizio che anche se indicata, peraltro, in piccolo, viene
affiancata dall’invito, ben evidenziato, a scaricare un singolo contenuto.
In relazione, poi, alle indicazioni riguardanti la compatibilità del cellulare dell’utente col servizio
offerto, queste non appaiono nella home page, né sulla seconda schermata. Nessuna indicazione
viene fornita al consumatore circa le conseguenze derivanti dalla sottoscrizione dell’abbonamento
nel caso di cellulare non compatibile o non correttamente configurato. A seguito della procedura di
acquisto, il servizio, infatti, viene comunque attivato ed addebitato anche a fronte dell’impossibile
fruizione dello stesso.
Infine, per quanto riguarda la destinazione del servizio ai maggiorenni, vale osservare che tale
elemento essenziale non viene reso noto ai consumatori se non all’interno della sezione “termini e
condizioni del servizio Dada music movement” raggiungibile tramite link di collegamento
ipertestuale indicato a caratteri ridotti e non inserito all’interno di quel percorso logico obbligato
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che l’utente deve necessariamente seguire per attivare il servizio pubblicizzato. L’inserimento di
tale informazione all’interno della sezione citata non è sufficiente a sanare una grave omissione
informativa relativa, infatti, ad una caratteristica essenziale del servizio che, in quanto tale, deve
essere immediatamente percepibile da parte degli utenti. La gravità dell’omissione de qua appare
comprovata dalla presenza di un espresso obbligo informativo in tal senso, introdotto dalla
normativa vigente in materia. Il regolamento sopra citato, all’art. 12, secondo comma, lettera a),
prevede, infatti, come contenuto obbligatorio del messaggio che precede la prestazione di ogni
servizio a sovrapprezzo, l’espressa menzione della sua esclusiva destinazione ai maggiorenni.
Si rileva, inoltre, che nel messaggio contestato, sia nella versione segnalata dall’associazione di
consumatori parte del procedimento sia in quella rilevata d’ufficio in data 3 giugno 2008, è assente
ogni riferimento alla natura di servizio riservato ai maggiorenni. Per la gravità di tale omissione
informativa, a cui la società Dada ha posto rimedio a seguito della comunicazione di avvio del
procedimento, si richiama quanto in precedenza osservato al punto II, lettere a) e b), in relazione al
messaggio diffuso sul sito http://it.dada.net/store/.
Oltre al carattere innovativo dei servizi oggetto di promozione, che impone ai professionisti
coinvolti nella pratica un particolare obbligo di chiarezza e completezza nel veicolare le
informazioni circa caratteristiche e costi del servizio, si ritiene che l’ambiguità ed il carattere
fuorviante della pratica commerciale risultano, d’altra parte, amplificati se si prendono in
considerazione i consumatori appartenenti ad una fascia di età più giovane.
Infatti, proprio in relazione a tale categoria di consumatori, l’articolo 20, comma 3, del Codice del
Consumo evidenzia un’esigenza di tutela più specifica e rafforzata, con particolare riferimento
all’idoneità della pratica ad alterare il relativo comportamento economico anche se la stessa è
suscettibile di raggiungere gruppi più ampi di consumatori.
Rispetto a quanto osservato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in considerazione
della tipologia di servizio pubblicizzato, va osservato che i messaggi denunciati appaiono destinati
anche ad un pubblico di adolescenti, più avvezzo all’invio ed alla ricezione di contenuti per
cellulare, come rilevato dall’Autorità in precedenti interventi aventi ad oggetto comunicazioni con
carattere analogo ai messaggi oggetto della presente valutazione3. Come evidenziato in alcune
precedenti decisioni dall’Autorità4, le indicazioni carenti e poco chiare contenute nei messaggi
circa le caratteristiche ed i costi finali del servizio pubblicizzato possono risultare ulteriormente
pregiudizievoli in considerazione della naturale mancanza di esperienza dei giovani, anch’essi
potenziali destinatari dei messaggi di cui si tratta, in quanto meno propensi a distaccate e
specifiche valutazioni di opportunità economica, in rapporto alle nuove tecnologie e ai servizi
offerti attraverso i terminali di comunicazione. Tenuto conto della particolare tutela che l’articolo
20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 146/07 riserva agli adolescenti quale gruppo di
consumatori particolarmente vulnerabile alla pratica commerciale in contestazione in ragione della
loro età o ingenuità, è necessario invece adottare accorgimenti grafici ed espressivi idonei a
3 Cfr. in particolare provvedimento n. 17856 del 10 gennaio 2008, caso PI6254 - moby.dada.net-brani musicali gratis sul
cellulare, in Boll. n. 1/08.
4 Cfr. Provvedimento del 6 febbraio 2007 n. 16470, PI5497 - Servizi Teleunit per maggiorenni su riviste Per ragazzi, in
Boll. n. 6/07, Provvedimento n. 17065 del 3 luglio 2007, PI5769 – suonerie scaricabili dal 48428, in Boll. n. 27/07,
Provvedimento n. 14253 del 20 aprile 2005, PI4702 - Suonerie per cellulari zero 9, in Boll. n. 16/05.
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rendere edotti questi ultimi dell’attivazione di un servizio a pagamento, di durata prolungata,
conseguente al download della prima suoneria.
In quest’ottica, gli adolescenti - in virtù della loro età ed ingenuità - possono essere considerati
particolarmente esposti e vulnerabili alla pratica commerciale oggetto di contestazione, trattandosi
di consumatori specificamente attratti dalla fruizione dei servizi per telefoni cellulari pubblicizzati,
quali la ricezione di suonerie, loghi, wall papers, servizi di intrattenimento, chat line, informazioni
e messaggerie varie.
In conclusione, sulla base delle considerazioni sin qui svolte e in conformità al parere espresso
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si ritiene la pratica commerciale in esame,
costituita dal messaggio di promozione del servizio Dada. The Music Movement, diffuso sul sito
http://it.dada.net/store/, ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del Codice, in quanto, nella sua
presentazione complessiva, è idonea ad indurre in errore il consumatore medio in ordine alle
caratteristiche e condizioni di fruizione del servizio offerto e a indurlo ad assumere decisioni di
natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Tale pratica risulta, altresì, ingannevole ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, del Codice nella misura in cui presenta in modo oscuro ed
incomprensibile informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una
decisione consapevole di natura commerciale.
d) I professionisti destinatari del presente provvedimento
Nell’ambito del procedimento i gestori telefonici hanno contestato che gli stessi possano essere
ritenuti corresponsabili nella diffusione dei messaggi censurati nel procedimento de quo. Telecom
Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A., hanno
contestato un difetto di legittimazione passiva e, in generale, la possibilità di essere qualificati nel
caso di specie professionista ex articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05.
Essi, infatti, dichiarano di non essere autori dei messaggi né di avere partecipato alla loro
ideazione, ma di essersi limitati a porre a disposizione della DADA, soggetto che fornisce i loghi e
le suonerie l’accesso all’infrastruttura. Inoltre, tutti gli operatori telefonici hanno contestato la
possibilità di rinvenire un comportamento censurabile nella propria condotta, a qualunque titolo
qualificabile, posto che la realizzazione del messaggio sarebbe da ricondurre all’esclusiva
responsabilità del fornitore dei contenuti.
La tesi secondo cui non può essere considerato professionista il soggetto che non sia autore del
messaggio, è priva di pregio e non conforme alla definizione contenuta nell’articolo 18, comma 1,
lettera b), del Decreto Legislativo, ai sensi del quale, per professionista si intende: “qualsiasi
persona fisica o giuridica che nelle pratiche commerciali agisce nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome e per conto di un
professionista”.
Al fine di garantire l’effetto utile della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, deve infatti
essere considerato professionista qualunque soggetto che partecipi alla realizzazione della pratica,
traendone uno specifico e diretto vantaggio economico e/o commerciale.
Nel caso di specie, tenuto conto della definizione sopra richiamata, sia la tipologia di servizio
fornito al consumatore, sia il concreto atteggiarsi del rapporto fra fornitore del servizio, da un lato,
e gestori telefonici, dall’altro, consentono di considerare questi ultimi professionisti,
conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni del Codice del Consumo.
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Quanto alla responsabilità dei gestori mobili, essa, come di seguito sarà meglio indicato, discende
dal fatto che tali soggetti, in base ai contratti stipulati con la società DADA, percepiscono, in via
immediata e diretta, ingenti benefici economici, nonché effetti pubblicitari, dalla diffusione dei
messaggi oggetto della pratica commerciale accertata.
Il servizio per l’acquisto di suonerie, giochi, loghi e sfondi per la telefonia mobile prevede
l’erogazione ai clienti dei gestori mobili di contenuti e/o servizi attraverso differenti tecnologie
genericamente definibili come contenuti da erogare mediante l’utilizzo di numerazione mobile in
decade “4”. Nell’ambito della propria offerta commerciale, ogni gestore di telefonia mobile tende
ad offrire ai propri clienti i descritti contenuti per cellulari (quali ad esempio suonerie, sfondi e
giochi) al fine di arricchire la gamma di servizi e prodotti offerti agli utenti. Tali servizi possono
essere offerti direttamente dagli operatori telefonici ovvero da un “content provider”, il quale
realizza tale prestazione in collaborazione con gli operatori telefonici, gestori delle utenze ove
viene offerto il servizio.
I citati servizi si inseriscono all’interno dell’offerta commerciale delle compagnie telefoniche, le
quali per tale prestazione hanno sottoscritto un contratto con la società DADA. Da tale contratto
deriva una cointeressenza diretta ed immediata dei gestori telefonici nell’incrementare e sviluppare
i profitti derivanti dai traffici telefonici conseguenti alla fruizione di servizi a decade “4”. Gli
operatori telefonici, infatti, traggono un immediato vantaggio economico dalla diffusione del
messaggio segnalato, in quanto i proventi derivanti dal traffico telefonico verso la numerazione a
decade “4” sono ripartiti fra il fornitore dei contenuti e gli stessi operatori telefonici. In particolare,
gli importi prelevati agli utenti, ovvero ai consumatori che sono appunto clienti dei vari gestori di
telefonia mobile, in seguito all’attivazione del servizio vengono incassati direttamente dagli
operatori telefonici i quali, a loro volta, provvedono a corrispondere una percentuale (revenue
sharing) al content provider in base agli accordi sottoscritti (circa il [20-70%]).
Si tratta di un meccanismo di ripartizione dei proventi dei servizi di abbonamento a contenuti per
cellulari che, garantendo ai gestori di telefonia mobile di percepire proventi economici di rilevante
entità, proprio attraverso la diffusione del messaggio confezionato dal content provider, prova già
di per sé il coinvolgimento e la corresponsabilità di tali soggetti nella pratica commerciale oggetto
di contestazione.
Tale meccanismo esclude, inoltre, che il gestore telefonico possa aver svolto, nel caso de quo,
unicamente il ruolo di carrier della pubblicità, ossia di mero “vettore” del messaggio che non trae
dalla diffusione della stessa nessun ritorno economico, specifico ed ulteriore rispetto a quello
dovuto per il semplice instradamento del messaggio (come peraltro sostenuto dalle parti nelle loro
memorie difensive).
Ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra evidenziato circa la partecipazione dei gestori mobili
alla realizzazione della pratica commerciale, si aggiunge che l’esame dei contratti agli atti
evidenzia come sia prevista un’utilizzazione reciproca nei messaggi dei rispettivi loghi e segni
distintivi. La riproduzione dei segni distintivi di ciascuna compagnia telefonica, pertanto,
determina un coinvolgimento diretto di queste ultime nelle operazioni pubblicitarie che interessano
i servizi reclamizzati, realizzando peraltro un effetto pubblicitario diretto a favore delle compagnie
medesime. In particolare, nelle condizioni contrattuali a cui rinvia lo stesso sito internet oggetto di
contestazione attraverso il link “Info e Costi” è indicato che i servizi sono offerti da DADA. “in
collaborazione” con Telecom Italia, Vodafone e Wind. Tale circostanza è, peraltro, confermata dal
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fatto che tanto il prezzo del servizio quanto le modalità di utilizzo dei crediti e la compatibilità dei
cellulari variano a seconda dell’operatore prescelto che assume, quindi, un ruolo attivo nei
confronti dei consumatori che sono, appunto, clienti dei vari gestori di telefonia mobile e solo in
virtù di tale rapporto contrattuale già in essere possono essere sottoposti a specifici prelievi dalle
proprie schede telefoniche derivanti dall’addebito dei servizi in abbonamento in questione.
In quest’ottica, la circostanza che i servizi siano offerti da DADA in collaborazione con i gestori di
telefonia mobile è, peraltro, chiara anche agli utenti del servizio e genera, pertanto, affidamento in
questi ultimi in merito al vaglio degli operatori sulla sua correttezza, poiché i messaggi pubblicitari
riportano, come da contratto, le indicazioni delle ragioni sociali degli operatori di telefonia mobile
e in merito ad una collaborazione con i gestori di telefonia. Contrariamente a quanto prospettato
nelle difese di Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V., tali indicazioni sono
presenti tanto sul messaggio diffuso attraverso stampa quanto sul messaggio via internet, come
desumibile dal verbale di rilevazione degli Uffici del 22 luglio 20085, indicato nella
comunicazione di avvio del procedimento del 30 luglio 2008. Esse sono da ritenersi altresì
sufficienti a giustificare il coinvolgimento dei gestori telefonici nella fase di avvio del
procedimento, volto a verificare la fattispecie sia nella sua manifestazione oggettiva che rispetto al
grado e alla tipologia del coinvolgimento di soggetti che appaiono come coinvolti nell’iniziativa
promozionale sulla base di elementi ricavabili dai messaggi oggetto di contestazione.
Al riguardo non può sottacersi la specifica forza attrattiva che ai messaggi in questione deriva dalla
presenza di indicazioni relative alla presenza nell’iniziativa di gestori dotati di particolare notorietà
e circa la collaborazione degli stessi nella fornitura dei servizi di DADA, in quanto riconducibili ai
principali operatori telefonici attivi nel territorio nazionale.
Per le ragioni esposte, non può essere condivisa l’argomentazione sviluppata da Vodafone Omnitel
N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. nelle proprie difese volta ad evidenziare l’assenza
dell’utilizzo del marchio nella comunicazione diffusa via internet e dell’uso della semplice
denominazione. Giova sul punto rilevare che, sulla base dei precedenti dell’Autorità6, anche la
mera indicazione della denominazione, come sopra evidenziata, costituisce elemento tale da
accreditare il soggetto cui è riconducibile come coinvolto nell’iniziativa promozionale relativa al
servizio oggetto di promozione.
Il coinvolgimento diretto delle compagnie telefoniche nella pratica commerciale oggetto del
presente provvedimento risulta, inoltre, confermato anche dal controllo che gli operatori di rete
mobile sono chiamati ad esercitare sui messaggi confezionati dal content provider. Dall’esame dei
contratti stipulati con DADA risulta, infatti, chiaramente che le compagnie telefoniche devono
visionare ed autorizzare preventivamente la diffusione dei messaggi e l’utilizzazione negli stessi
dei rispettivi segni distintivi. La violazione di tali clausole comporta, infine, per il content
provider, il rischio che il gestore mobile applichi una penalità consistente nella decurtazione di uno
o più punti dal corrispettivo riconosciuto a titolo di revenue sharing.
A tale riguardo, è opportuno precisare che se quest’ultima considerazione è rilevante per attribuire
una specifica responsabilità ai gestori telefonici non è di per sé sufficiente e decisiva. Il semplice
5 Doc. 9.
6 Cfr. Provvedimento n. 15330, del 29 marzo 2006, caso PI5046 - Elettrostimolatori TESMED, in Boll. n. 13/06;
Provvedimento n. 15528, del 24 maggio 2006, caso PI4928 - PHILIPS LCD MOD. 26PF, in Boll. n. 21/06.
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carrier della proposta contrattuale e dell’accettazione, infatti, non risponde dell’ingannevolezza
del messaggio per esserne stato il “vettore”, e ciò a maggior ragione quando è solo vettore
dell’accettazione definitiva da parte del suo cliente nel momento in cui invia il proprio SMS; e ciò
neanche quando nel rapporto contrattuale interno con il professionista che propone il servizio si sia
riservata una sorta di diritto di censura7.
I predetti poteri di controllo assumono, invece, nel caso di specie, rilievo ai fini probatori in
ragione della evidenziata situazione di cointeressenza delle società telefoniche rispetto all’attività
commerciale pubblicizzata e ai messaggi pubblicitari oggetto del procedimento.
Circa la presunta disparità di trattamento rilevata da Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone
Omnitel N.V. nel rigettare la richiesta di audizione e nell’accoglimento di quella di DADA è
sufficiente rilevare che l’articolo 12 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pratiche commerciali scorrette” rimette alla valutazione discrezionale del responsabile del
procedimento, “ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi” il
potere di disporre un’apposita audizione. Nel caso di specie, in considerazione delle numerose
memorie e informazioni fatte pervenire dalle parti del procedimento che hanno esercitato il loro
diritto di accesso, non è stato necessario disporre un’audizione, mentre quella richiesta da DADA
era diretta a illustrare e precisare la portata degli impegni presentati soltanto da quest’ultimo.
Pertanto, alla luce degli elementi fin qui indicati, devono essere considerati professionisti, oltre
alla società DADA, anche le compagnie telefoniche, le cui indicazioni, come accennato, sono
peraltro riportate in modo esplicito nelle comunicazioni in esame, ossia le società Telecom Italia
S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e H3G S.p.A..
e) Considerazioni conclusive circa la pratica commerciale contestata
Alla luce di quanto sopra esposto e in conformità al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, i messaggi oggetto di segnalazione risultano idonei a pregiudicare le scelte
economiche dei consumatori, potendoli indurre in errore circa le effettive caratteristiche, natura e
condizioni economiche previste per i servizi a sovrapprezzo reclamizzati.
L’ambiguità ed il carattere fuorviante delle pratiche commerciali risultano, d’altra parte,
amplificati se considerati in relazione ai soggetti di età più giovane, principali fruitori del servizio
pubblicizzato.
Infatti, proprio in relazione a tale categoria di consumatori, l’art. 20, comma 3, del Codice del
Consumo evidenzia l’esigenza di una tutela più specifica e rafforzata, in riferimento all’accentuata
idoneità della pratica ad alterare il comportamento economico di tali soggetti anche quando la
stessa è suscettibile di raggiungere gruppi più ampi di consumatori rispetto a quelli facenti parte
delle categorie più deboli.
In quest’ottica, gli adolescenti - in virtù della loro età ed ingenuità - possono essere considerati, in
conformità a consolidato orientamento dell‘Autorità in materia8, particolarmente esposti e
7 Né, per altro verso, le vicende del rapporto di provvista tra i due professionisti possono essere utilizzate a favore di uno
dei due contravventori. La circostanza quindi che tra gli operatori e DADA ci siano stati eventuali inadempimenti
contrattuali può essere addotta in sede giudiziaria civile per ragioni ed effetti diversi da quelli che qui si stanno esaminando.
8 Cfr. in particolare provvedimento n. 17856 del 10 gennaio 2008, caso PI6254 - moby.dada.net-brani musicali gratis sul
cellulare, in boll. n. 1/08, Provvedimento del 6 febbraio 2007 n. 16470, PI5497 - Servizi Teleunit per maggiorenni su
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
vulnerabili alla pratica commerciale oggetto di contestazione, trattandosi di consumatori
specificamente attratti dalla fruizione dei servizi per telefoni cellulari pubblicizzati nelle
comunicazioni oggetto di valutazione.
Le informazioni carenti e poco chiare contenute nei messaggi esaminati circa le caratteristiche ed i
costi finali del servizio pubblicizzato, possono, infatti, risultare ulteriormente pregiudizievoli in
considerazione della naturale mancanza di esperienza dei giovani, anch’essi potenziali destinatari
dei messaggi di cui si tratta, in quanto meno propensi a distaccate e specifiche valutazioni di
opportunità economica, in rapporto alle nuove tecnologie e ai servizi offerti attraverso i terminali
di comunicazione. Pertanto, tenuto conto della particolare tutela che l’articolo 20, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 146/07 riserva agli adolescenti quale gruppo di consumatori particolarmente
vulnerabile alla pratica commerciale in contestazione in ragione della loro età o ingenuità, appare
evidente la mancata adozione da parte dei professionisti coinvolti, di accorgimenti grafici ed
espressivi idonei a rendere tali soggetti immediatamente edotti sulle caratteristiche del servizio in
abbonamento offerto, affiancata, talora, dall’utilizzo di affermazioni volutamente poco chiare e
confusorie.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che
vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27,
comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della dimensione economica dei
professionisti, della gravità e della durata della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per
eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni
economiche dell’impresa stessa.
Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria, si deve prendere in
considerazione la dimensione economica dei professionisti. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di
specie, si considera che Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni
S.p.A. e H3G S.p.A., corresponsabili per la diffusione della pratica commerciale oggetto di
contestazione con Neomobile S.p.A., rappresentano i principali gestori di telefonia mobile
nazionale.
Con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la stessa è da ricondurre alla
tipologia delle omissioni informative riscontrate e al settore al quale l’offerta di servizi in esame si
riferisce, ovvero quello dei servizi a sovrapprezzo per la telefonia mobile, di cui i professionisti
coinvolti rappresentano i principali operatori sul mercato per dimensione economica e ruolo
commerciale. Rispetto al settore delle comunicazioni, infatti, come rilevato dall’Autorità in
riviste Per ragazzi, in Boll. n. 6/07, Provvedimento n. 17065 del 3 luglio 2007, PI5769 – suonerie scaricabili dal 48428, in
Boll. n. 27/07, Provvedimento n. 14253 del 20 aprile 2005, PI4702 - Suonerie per cellulari zero 9, in Boll. n. 16/05.
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numerosi interventi9, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta
particolarmente stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra
professionista e consumatore, dovuta tanto al proliferare di promozioni molto articolate quanto
all’offerta di servizi innovativi, come nel caso di specie i servizi VAS.
Inoltre, sempre con riferimento alla gravità della violazione, occorre rilevare che, la fattispecie in
esame ha avuto un significativo impatto, in quanto la pratica commerciale è rappresentata da un
messaggio pubblicitario diffuso via internet, suscettibile, pertanto, di aver raggiunto un numero
considerevole di consumatori. In particolare, come evidenziato al paragrafo V del presente
provvedimento, la pratica commerciale oggetto di contestazione risulta più grave se si considera
l’idoneità della stessa ad alterare il comportamento economico di una categoria di consumatori più
debole e vulnerabile, in ragione dell’età ed ingenuità, rappresentata dagli adolescenti, i quali sono
particolarmente attratti dalla fruizione dei servizi pubblicizzati.
Al riguardo, occorre, altresì, tener conto dell’entità del pregiudizio, rappresentato dal rilevante
onere economico che grava periodicamente ed automaticamente sul conto dell’utente, trattandosi
dell’attivazione di un abbonamento con oneri economici settimanali applicati automaticamente
fino alla disdetta del servizio.
Si deve, altresì, tenere conto dello specifico ruolo svolto dal Content Provider rispetto ai gestori di
telefonia mobile nella pratica commerciale oggetto del presente provvedimento.
Quanto, poi, alla durata della pratica commerciale essa deve essere considerata lunga, trattandosi
di una comunicazione commerciale diffusa quantomeno dal mese di novembre 2007 al mese di
maggio 2008.
Va tenuto conto che dagli elementi in atti risulta che la società Dada.Net S.p.A. è controllata dalla
società DADA S.p.A.. In virtù di tale circostanza, essi non possono essere considerati soggetti
distinti, bensì operano nell’ambito di un’unica entità economica, rappresentata dal Gruppo
“DADA”. Ciò posto, si ritiene di imputare la sanzione alla sola società DADA S.p.A. che detiene il
controllo della società Dada.Net S.p.A..
Considerati tali elementi la sanzione nei confronti della società Dada S.p.A. può essere
quantificata come pari a 125.000 € (centoventicinquemila euro).
Va considerato che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto DADA risulta
già destinataria di provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II, del
Decreto Legislativo n. 206/05, riguardanti fattispecie analoghe a quella oggetto del presente
provvedimento10. Tali circostanze aggravanti sono tuttavia bilanciate dal comportamento
collaborativo di DADA, che, in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, non
soltanto ha presentato impegni, peraltro non accolti dall’Autorità nella seduta dell’11 dicembre
2008, ma, soprattutto, si è adoperata per cercare di rimuovere i profili oggetto di contestazione,
modificando spontaneamente il sito internet in questione, inserendo molteplici indicazioni tese ad
9 Cfr. fra gli altri Provv. n. 8445 del 28 giugno 2000, “Tariffe Tele2”, in Boll. n. 26/00; Provv. n. 9058 del 21 dicembre
2000, “Omnitel Casacard”, in Boll. n. 51-52/00; Provv. n. 9282 del 1° marzo 2001, “Infostrada Spazio Zero”, in Boll. n.
9/01; Provv. n. 13979 del 20 gennaio 2005, “Wind/Libero Comparazione offerte commerciali”, in Boll. n. 3/05; Provv. n.
14917 del 23 novembre 2005, “Promozione casa e Wind”, in Boll. n. 47/05; Provv. n. 15889 del 24 agosto 2006,
“Vodafone Revolution”, in Boll. n. 33-34/06. Si veda, più in generale, la “Sintesi degli interventi dell’Autorità sui messaggi
pubblicitari nel settore delle comunicazioni” del 14 aprile 2007.
10 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 – Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare.
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evidenziare natura, caratteristiche e condizioni economiche del servizio offerto. Pertanto, non si
ritiene di applicare alcuna maggiorazione o riduzione dell’importo della sanzione.
Per quanto attiene, poi, ai gestori telefonici, alla luce dei predetti elementi di gravità e durata della
violazione e della personalità e dimensione economica dei professionisti interessati, sopra
evidenziati, si ritiene di poter quantificare nei confronti della società Telecom Italia S.p.A.,
principale operatore nel settore della telefonia mobile, una sanzione pari a 135.000 €
(centotrentacinquemila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Telecom Italia S.p.A. risulta già destinataria di vari provvedimenti di ingannevolezza in violazione
del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni riguardanti proprio
fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento11, si ritiene di irrogare alla
società Telecom Italia S.p.A. una sanzione pari a 165.000 € (centosessantacinquemila euro).
Nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V., che risulta - appena dopo la società Telecom
Italia S.p.A. - uno dei principali gestori di telefonia mobile operante nel settore in questione, anche
in considerazione degli elementi di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione
può essere quantificata in misura pari a 115.000 € (centoquindicimila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Vodafone Omnitel N.V. risulta già destinataria di vari provvedimenti di ingannevolezza in
violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni riguardanti
proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento12, si ritiene di irrogare
alla società Vodafone Omnitel N.V. una sanzione pari a 145.000 € (centoquarantacinquemila euro).
Nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. che risulta il terzo gestore di telefonia
mobile ed un operatore di dimensioni rilevanti nel settore in questione, anche in considerazione
degli elementi di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione può essere
quantificata in misura pari a 95.000 € (novantacinquemila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto la società
Wind Telecomunicazioni S.p.A. risulta già destinataria di vari provvedimenti di ingannevolezza in
violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di cui alcuni riguardanti
proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del presente provvedimento13, si ritiene di irrogare
11 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 – Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare,
Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469, Provv. n. 18779 del
21 agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278, Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso PS1128
– DEVID 2 SERVIZI A DECADE “4”.
12 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 – Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare,
Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469, Provv. n. 18779 del
21 agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278, Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso PS1128
– DEVID 2 SERVIZI A DECADE “4”.
13 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 – Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare,
Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469, Provv. n. 18779 del
21 agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278, Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso PS1128
– DEVID 2 SERVIZI A DECADE “4”.
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alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. una sanzione pari a 125.000 € (centoventicinquemila
euro).
Per quanto concerne, infine, la società H3G S.p.A. che rappresenta il quarto operatore di rilievo
nel settore della telefonia mobile e dei servizi in questione, anche in considerazione degli elementi
di gravità e durata della violazione sopra evidenziati, la sanzione può essere quantificata in misura
pari a 85.000 € (ottantacinquemila euro).
Considerato che sussistono nel caso di specie le circostanze aggravanti, in quanto la società H3G
S.p.A. risulta già destinataria di vari provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Decreto
Legislativo n. 206/05 di cui alcuni riguardanti proprio fattispecie analoghe a quella oggetto del
presente provvedimento 14, la sanzione indicata viene aumentata a 115.000 € (centoquindicimila
euro).
Considerata, altresì, la necessità di tenere conto delle condizioni economiche dell’operatore
pubblicitario per garantire, ai sensi del richiamato articolo 11 della legge n. 689/81, la
proporzionalità della sanzione alle risorse economiche dell’agente che, nel caso di specie, risulta
abbia registrato delle perdite (sulla base dell’ultimo bilancio disponibile relativo all’esercizio
2007), la sanzione indicata viene diminuita a 80.000 € (ottantamila euro).
RITENUTO pertanto che, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, la pratica commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza
professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio che essa raggiunge;
RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale
in esame risulta scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, in
conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in quanto contraria alla
diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il consumatore medio attraverso la
presentazione in maniera ambigua ed omissiva di informazioni rilevanti di cui il consumatore
stesso ha bisogno per assumere una decisione consapevole circa la reale natura, le concrete
caratteristiche e le specifiche condizioni economiche dei servizi pubblicizzati;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Dada S.p.A. e dai gestori di telefonia mobile Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel
N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto
Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, e ne vieta l’ulteriore
diffusione;
14 Cfr. Provv. n. 17856 del 10 gennaio 2008 relativo al caso PI6254 – Moby Dada Net/Brani musicali gratis sul cellulare,
Provv.. n. 17209 del 3 agosto 2007 relativo al caso PI5723 - COSTI SMS PER IL SERVIZIO 48469, Provv. n. 18779 del
21 agosto 2008 relativo al caso PS457 – 10 SMS GRATIS, Provv. n. 18951 del 2 ottobre 2008 relativo al caso PS322 –
NEOMOBILE – SERVIZI IN ABBONAMENTO AL 48278, Provv. n. 19202 del 26 novembre 2008 relativo al caso PS1128
– DEVID 2 SERVIZI A DECADE “4”.
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b) che alla società Dada S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 125.000 €
(centoventicinquemila euro);
c) che alla società Telecom Italia S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
165.000 € (centosessantacinquemila euro);
d) che alla società Vodafone Omnitel N.V. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
145.000 € (centoquarantacinquemila euro);
e) che alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 125.000 € (centoventicinquemila euro);
f) che alla società H3G S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 €
(ottantamila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f) devono essere pagate
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento
diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle
Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza
alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della
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Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
PS2 - VODAFONE-VINCI 100 SLK IN 100 GIORNI
Provvedimento n. 19602
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo,
come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice);
VISTA la delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, recante “Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Professionista:
Vodafone Omnitel N.V., in qualità di professionista.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
Il presente provvedimento concerne una condotta tenuta dalla società Vodafone Omnitel N.V.
nell’ambito della promozione del concorso “Vodafone vinci 100 SLK in 100 giorni” fruibile sino al
6 dicembre 2007, consistente nella diffusione di comunicazioni attraverso spot televisivi ed invio
di SMS durante il periodo di svolgimento del concorso, e posta in essere senza fornire adeguate
informative sulla natura, caratteristiche e costi del concorso stesso. In sintesi, per partecipare al
citato concorso, l’utente deve inviare al numero 444 o 4444 un SMS con l’indicazione “SLK”, al
costo di 1 euro. Tale invio permette la possibilità di scaricare una suoneria e di accumulare punti,
denominati “Km”, validi per partecipare all’estrazione del premio.
Secondo quanto prospettato nella comunicazione di avvio, dagli elementi acquisiti, si osserva che,
a fronte della prospettazione della vincita di una Mercedes SLK per ogni giorno di validità del
concorso attraverso l’invio di un SMS, la campagna pubblicitaria non evidenzierebbe in maniera
adeguata l’intento commerciale dello stesso, ossia l’invito all’acquisto di contenuti multimediali di
Vodafone Omnitel N.V. per telefoni cellulari. In particolare, lo spot televisivo, della durata di 30
secondi, diffuso su diverse emittenti nazionali durante l’intero mese di settembre 2007, enfatizza
soltanto la possibilità di partecipare all’estrazione (“Tutti possono vincere una Mercedes Benz SLK.
Invia SLK al 444. Puoi avere una suoneria e vincere una SLK al giorno [...] Per 100 giorni”
accompagnato dall’indicazione “Invia SLK AL 444 a solo 1 euro”). Durante il messaggio appare
un passante dal seguente contenuto: “Concorso valido sino al 6 dicembre 2007. La suoneria è
scaricabile da www.vodafone.it”.
L’articolato sistema di partecipazione evincibile dal regolamento del concorso è fondato sull’invio
crescente di SMS per il ricevimento di contenuti multimediali forniti dalla società Vodafone
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Omnitel N.V.. In particolare, il regolamento prevede che l’invio di SMS offre la possibilità di
accumulare punti, denominati “Km”, validi per partecipare all’estrazione giornaliera del premio.
Inoltre, dalle segnalazioni acquisite e dalla lettura del regolamento, si evince che, successivamente
al primo invio, l’utente riceve ulteriori SMS che invitano a richiedere ulteriori contenuti
multimediali per accumulare “Km”, senza specificare che la richiesta di tali successivi SMS
comporta specifici oneri economici a carico dell’utente.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Comunicazione di avvio
Sulla base delle informazioni acquisite, ed in particolare alla luce di alcune segnalazioni pervenute
tra ottobre 2007 e gennaio 2008, ed informazioni pervenute in data 14 aprile 2008 dalla società
Vodafone Omnitel N.V., in data 8 ottobre 2008, è stato comunicato alla parte l’avvio del
procedimento ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1, con particolare riferimento alle lettere a), b) e d),
22, 24, 25 e 26, con particolare riferimento alla lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, in quanto il comportamento descritto al paragrafo II
potrebbe risultare contrario alla diligenza professionale ed idoneo a limitare considerevolmente o,
addirittura, escludere la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al
servizio offerto.
Nella comunicazione di avvio, si è sostenuto, in particolare, che la pratica commerciale indicata
potrebbe considerarsi ingannevole ed omissiva in quanto ai consumatori non sarebbero state
fornite informazioni esatte e complete circa la natura, la concreta fruibilità ovvero l’effettivo
intento promozionale, rappresentato dalla vendita di contenuti multimediali, le caratteristiche, il
meccanismo sotteso alla partecipazione alla promozione, gli oneri da sostenere e le condizioni del
concorso, in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbero altrimenti preso.
Tale pratica potrebbe considerarsi altresì aggressiva in quanto idonea a limitare considerevolmente
la libertà di scelta o di comportamento dei consumatori nella misura in cui le modalità adottate per
incentivare la partecipazione al concorso, attraverso l’invio di ulteriori contenuti multimediali, si
sostanziano in realtà nell’addebito di un servizio che il consumatore potrebbe non aver richiesto in
maniera consapevole.
Nella comunicazione di avvio del procedimento si è dato atto della circostanza che la
comunicazione pervenuta da parte della società Vodafone Omnitel N.V., con nota del 14 aprile
2008, in risposta alla richiesta di informazioni inoltrata in data 25 marzo 2008, ai sensi dell’art. 4
del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, è stata
acquisita agli atti del presente procedimento.
Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi
utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta nel caso oggetto di
analisi, è stato chiesto alla società Vodafone Omnitel N.V., ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del
Codice e dell’articolo 12 comma 1, del Regolamento di fornire le seguenti informazioni:
– testo dei messaggi inviati agli utenti per promuovere il citato concorso (SMS, stampa o altro),
oltre allo spot già depositato in atti ed allegato alla nota del 14 aprile 2008, precisando il periodo di
invio degli SMS agli utenti;
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
– testo integrale del messaggio inviato all’utente dopo il primo invio di SMS effettuato per
partecipare al concorso, contenente le informazioni sui costi e le modalità di partecipazione, e la
periodicità e la cadenza di tali invii;
– precisazioni circa le modalità di partecipazione al concorso “Vodafone vinci 100 SLK in 100
giorni”, precisando i costi richiesti per l’invio di ciascun SMS;
– documentazione idonea a comprovare l’effettivo acquisto da parte di Vodafone Omnitel N.V. di
tutti i premi relativi al concorso “Vodafone vinci 100 SLK in 100 giorni”;
– descrizione della tipologia di contenuto multimediale inviato al soggetto che procede all’invio
dell’SMS per partecipare al concorso, specificando se all’invio dello stesso consegue la fornitura
gratuita di un unico contenuto multimediale o, viceversa, l’attivazione di un abbonamento;
– indicazione degli operatori “Content Provider”, ove diversi da Vodafone Omnitel N.V., che
forniscono i contenuti per cellulari. Con riferimento alla società Zed Italia S.r.l., rispetto alla quale
la società, nella nota del 14 aprile 2008, ha rappresentato di svolgere “in associazione” l’iniziativa,
si chiede di fornire precisazioni in merito al ruolo svolto nell’iniziativa, producendo al riguardo
copia dell’accordo che regola il rapporto fra i due soggetti;
– informazioni in merito ad altre iniziative aventi contenuto analogo al concorso “Vodafone vinci
100 SLK in 100 giorni”, descrivendo condizioni, caratteristiche e modalità di promozione delle
stesse.
b) Le difese della società Vodafone Omnitel N.V.
In risposta alle richieste di informazioni degli Uffici del 25 marzo 2008, con nota del 14 aprile
2008, la società ha fornito copia del messaggio televisivo relativo al concorso a premi “100 SLK in
100 giorni” e copia del regolamento di partecipazione al concorso. Dalla lettura del predetto
regolamento, emerge che la partecipazione al concorso avveniva tramite l’invio di un SMS con
l’indicazione SLK al numero 444 o 4444, al costo di acquisto di 1 euro, IVA inclusa. L’invio
dell’SMS conferisce all’utente la possibilità di effettuare il download del contenuto dal sito
www.vodafone.it o da portale Vodafone Live! entro trenta giorni dal ricevimento dell’SMS. Ogni
giorno, viene messa in palio un’automobile Mercedes e partecipano all’estrazione del premio del
giorno soltanto i clienti che hanno usufruito almeno una volta del servizio SMS 444 nel giorno di
riferimento. Per ogni giorno di concorso, viene predisposto un file nel quale vengono inseriti i dati
dei partecipanti tante volte quanti saranno i Km cumulati attraverso l’invio di SMS. Ad ogni SMS
corrispondono 10 km ossia 10 registrazioni. Il Regolamento prevede, fra l’altro, che sia effettuata
una campagna di comunicazione via SMS con messaggi gratuiti inviati ai clienti Vodafone.
In risposta alla richiesta di informazioni formulata in sede di comunicazione di avvio del
procedimento dell’8 ottobre 2008, la società Vodafone Omnitel ha depositato le proprie memorie
di difesa in data 26 novembre 2008, in cui ha rappresentato quanto segue:
– l’iniziativa costituita dal concorso a premi “100 SLK in 100 giorni” è stata pubblicizzata
mediante un unico messaggio televisivo. Il concorso a premi “100 SLK in 100 giorni” è stato
promosso da Vodafone in associazione con Zed Italia S.r.l. ed era rivolto ai clienti Vodafone. Il
concorso ha avuto inizio il 29 agosto ed è terminato il 6 dicembre 2007. Il requisito di
partecipazione era rappresentato dall’invio di un SMS dal costo di 1 euro al numero 444 o 4444.
L’invio del messaggio permetteva al cliente l’acquisto di contenuti digitali come suonerie, loghi ed
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
altri contenuti scaricabili sul cellulare e la contestuale partecipazione alla manifestazione. I premi
erano costituiti da 100 MERCEDES SLK Kompressor 200 e da 3 MERCEDES ML 280 CDI;
– con riferimento al contenuto multimediale, esso poteva essere scaricato dal sito www.vodafone.it
o dal portale VodafoneLive! entro 30 giorni dall’invio dell’SMS al 444. La spesa aggiuntiva per il
download del contenuto multimediale acquistato era soltanto quella che si sostiene normalmente
per qualsiasi tipologia di connessione, secondo le condizioni standard applicate per l’accesso al
portale VodafoneLive! e al sito istituzionale di Vodafone. Il costo di connessione per l’accesso al
portale WAP “Vodafone Live” ammonta a circa 29 cent per ogni accesso a seguito del quale la
navigazione nel portale è gratuita e senza limiti di tempo, sempre che l’utente non goda di una
tariffa a forfait. In ogni caso, l’importo in questione non è riconducibile alla partecipazione al
concorso. Dell’esistenza del costo di connessione richiesto per scaricare il contenuto, veniva data
specifica informazione al consumatore nella voce “Clausole” del Regolamento di partecipazione al
concorso e nei messaggi stampa;
– per quanto concerne le modalità di partecipazione al concorso, la società chiarisce che, una volta
inviato l’SMS con la dicitura “SLK” al numero 444 o 4444, il cliente riceveva un SMS gratuito di
risposta contenente informazioni sull’iniziativa e di incentivo alla partecipazione del concorso, dal
seguente tenore: “100 SLK in 100 giorni! Per ogni SMS al 444 al costo di 1 euro hai 1 contenuto
su vodafone.it e 10 Km per vincere una SLK! Info e T&C su vodafone.it o al 444”. Con l’invio
dell’SMS al 444 il cliente, oltre ad acquistare un contenuto, acquisiva 10 Km, pari a 10
registrazioni nel database di estrazione. Vodafone sostiene che, non essendo previsto alcun costo a
carico del cliente per la ricezione degli SMS informativi di cui sopra, non fosse necessario
sottolinearne la gratuità. Nel caso in esame, difatti, gli unici SMS tariffati erano quelli che
venivano inviati dal Cliente alla numerazione 444 e non quelli che Vodafone inviava in risposta a
tali SMS o che venivano inviati allo scopo di informazione e di incentivo alla partecipazione
all’iniziativa. Vodafone precisa, altresì, di aver messo a disposizione dei clienti la possibilità di
disattivare la ricezione di tali SMS incentivanti, senza alcun pregiudizio per la partecipazione degli
stessi al concorso a premi, né tanto meno per le chances di vincita dei premi in palio;
– per la partecipazione al concorso bastava aver inviato un solo SMS al 444 del valore di 1 euro, a
prescindere dal successivo download del contenuto acquistato. L’eventuale spesa ulteriore
dipendeva interamente e soltanto dal consumatore che, per aumentare le proprie possibilità di
vincita, decideva di procedere all’invio di ulteriori SMS, al pari di quanto avviene nella
partecipazione di qualsiasi iniziativa di concorso a premi;
– gli SMS cd. incentivanti, gratuiti, avevano lo scopo esclusivo di ricordare al consumatore, con
affermazioni stimolanti, che più SMS si mandavano, più possibilità si avevano di vincere una delle
auto messe in palio, lasciando al consumatore la scelta di inviare uno o più messaggi;
– il giorno 14 febbraio 2008, presso l’Autodromo di Monza, si è svolta la cerimonia di
premiazione dei vincitori con la consegna delle 103 Mercedes.
Allegati alla memoria, la parte, oltre ad un’altra copia del Regolamento di partecipazione al
concorso, ha depositato articoli di stampa locale che riportano notizie di soggetti che hanno vinto i
premi prospettati nel concorso. Inoltre, è stato depositato copia del mediaplanning da cui si evince
che il messaggio è stato in diffusione nel settembre 2007 e che il concorso è terminato nel
dicembre 2007.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
In data 13 gennaio 2009 è stato comunicato alla società Vodafone Omnitel N.V. il termine di
conclusione della fase istruttoria.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso
emittente televisiva, in data 30 gennaio 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 20 febbraio 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n.
206/05. In particolare, il messaggio presenta un contenuto omissivo e confusorio laddove non
chiarisce l’intento promozionale dell’iniziativa rappresentato dall’offerta in acquisto di contenuti
multimediali, a fronte dell’enfasi posta sulla possibilità di partecipare al concorso “Vodafone vinci
100 SLK in 100 giorni”. Al riguardo, la predetta Autorità ha rilevato che, sebbene il meccanismo
del concorso a premi in occasione del lancio di nuovi prodotti o del consolidamento di vecchi
corrisponda esattamente alle pratiche in uso in altri settori merceologici, le relative iniziative non
possono e non devono celare il reale intento promozionale e l’oggetto dell’acquisto.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Oggetto di valutazione nel presente provvedimento sono le condotte poste in essere dalla società
Vodafone Omnitel N.V. nella promozione di un concorso a premi associato all’invio di SMS al
numero 444. In particolare, oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio è il messaggio
diffuso attraverso lo spot televisivo con riferimento alle informazioni relative alle modalità di
partecipazione successive alla prima attivazione.
Dalle risultanze istruttorie, emergono articolate modalità di partecipazione al concorso connesse al
sistema di invio attraverso SMS al numero 444 o 4444 dell’indicazione “SLK”, al costo di 1 euro.
All’invio è associato l’acquisto di una suoneria e l’accumulo di punti, denominati “Km”, validi per
partecipare all’estrazione del premio, come evincibile dalla lettura del Regolamento. La
partecipazione non è limitata all’invio del singolo SMS in quanto a seguito dell’invio del primo
SMS l’utente riceve ulteriori SMS incentivanti sul proprio apparecchio.
In considerazione dell’evidenziato carattere innovativo delle modalità di fruizione del servizio e
del connesso declinarsi delle condizioni economiche dell’offerta, in tale valutazione occorre
richiamare l’orientamento consolidato dell’Autorità con riferimento al settore della telefonia e
delle comunicazioni elettroniche in genere, maturato sotto l’egida della disciplina relativa alla
pubblicità ingannevole, contenuto negli articoli 18 e successivi del Decreto Legislativo n. 206/05,
nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 146/07, in tema di
pratiche commerciali scorrette, ancora suscettibile di essere richiamato in virtù della continuità fra
i due assetti normativi. Secondo tale orientamento, nell’ipotesi di offerta di tali tipologie di servizi,
caratterizzati dal proliferare di promozioni e piani tariffari anche molto articolati e, come nel caso
di specie, dall’offerta di servizi innovativi, “la completezza delle informazioni appare qualificarsi
come un onere minimo dell’operatore pubblicitario” e deve coniugarsi con la chiarezza e
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BOLLETTINO N. 9 DEL 2 3 M A R Z O 2 0 0 9
l’immediata percepibilità delle informazioni essenziali a valutare la reale convenienza economica
di un’offerta1.
Inoltre, l’evoluzione tecnologica continua che caratterizza il settore, se consente all’utente di
usufruire di nuove ed alternative modalità per l’attivazione e la fruizione dei servizi attraverso
comunicazioni elettroniche, allo stesso tempo determina un diverso atteggiarsi del rapporto
contrattuale. La possibilità di “dialogare” con il professionista per l’erogazione di un servizio
attraverso sistemi di comunicazione innovativi, come nel caso di specie l’SMS, incidono sulle
modalità di proposta, accettazione e modifica del contratto. E’ pertanto frequente che l’utente
proceda ad un’intuitiva e agevole attivazione del servizio e del sotteso rapporto contrattuale, senza
comprendere che da tale operazione possono discendere degli effetti non specificamente indicati
nella prima comunicazione, come, nel caso in esame, l’invio progressivo di SMS di natura
incentivante che potrebbero non essere desiderati dall’utente. Il particolare atteggiarsi della
fattispecie e del rapporto intercorrente fra professionista e consumatore impone pertanto un
particolare onere di diligenza degli operatori nella realizzazione di iniziative promozionali basate
su comunicazioni a distanza.
Alla luce del predetto quadro, il messaggio diffuso attraverso lo spot pubblicitario, pur indicando
al pari dell’SMS la sussistenza di un costo per l’invio di SMS ed il suo ammontare, non dà conto
dell’articolato atteggiarsi dell’iniziativa e di un insieme di informazioni che possono essere
rilevanti per il consumatore ai fini dell’adozione della sua scelta commerciale.
In particolare, non indicando il predetto carattere articolato dell’iniziativa, il messaggio non dà
conto della circostanza che all’acquisto del contenuto multimediale offerto a seguito dell’invio
dell’SMS si aggiungono costi di connessione per navigare sul sito www.vodafone.it e beneficiare
della suoneria. Al riguardo, occorre rilevare che, come evidenziato nelle memorie di difesa del
professionista, il costo per il download della suoneria può arrivare a 29 cent nell’ipotesi di
connessione attraverso portale WAP. Tale costo si va a sommare al prospettato prezzo di un euro
indicato nel messaggio televisivo per ogni suoneria scaricata. Al riguardo, va tenuto in conto che
l’iniziativa è associata all’invio sul numero dell’utente di SMS incentivanti che intendono
stimolare all’acquisto di ulteriori contenuti per la partecipazione al concorso.
Ciò posto, la scelta operata dal professionista di enfatizzare un’agevole e immediata partecipazione
al concorso, attraverso il mero invio di un SMS, cui si associa l’offerta di un contenuto
multimediale, presenta un carattere omissivo e fuorviante in contrasto con gli articoli 21 e 22 del
Codice del Consumo circa i costi per fruire del contenuto multimediale.
Alla luce delle considerazioni svolte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, la pratica commerciale in esame, che si è manifestata attraverso la diffusione di
uno spot pubblicitario relativo al concorso “Vinci 100 SLK al giorno”, risulta scorretta ai sensi
1 Cfr. fra gli altri Provv. n. 8445 del 28 giugno 2000, “Tariffe Tele2”, in Boll. 26/00; Provv. n. 9058 del 21 dicembre 2000,
“Omnitel Casacard”, in Boll. n. 51-52/00; Provv. n. 9282 del 1° marzo 2001, “Infostrada Spazio Zero”, in Boll. 9/01;
Provv. n. 13979 del 20 gennaio 2005, “Wind/Libero Comparazione offerte commerciali”, in Boll. 3/05; Provv. n. 14917 del
23 novembre 2005, “Promozione casa e Wind”, in Boll. 47/05; Provv. n. 15889 del 24 agosto 2006, “Vodafone
Revolution”, in Boll. 33-34/06. Si veda, più in generale, la “Sintesi degli interventi dell’Autorità sui messaggi pubblicitari
nel settore delle comunicazioni” del 14 aprile 2007. Inoltre, con riferimento al servizio telefonico integrato fisso-mobile e
al suo carattere innovativo, si richiama il Provv. n. 16866, del 17 maggio 2007, caso PI5598 “Vodafone Servizio Numero
Fisso”, in Boll. n. 20/07.
BOLLETTINO N. 9 DEL 23 MARZO 2009
dell’articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in quanto contraria
alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui essa è
destinata. In particolare, la pratica oggetto di valutazione risulta ingannevole ai sensi dell’articolo
21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto contiene informazioni furovianti
circa le caratteristiche e le condizioni economiche dell’offerta ed è idonea ad indurre il
consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso,
ed altresì ai sensi dell’articolo 22 del medesimo Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto omette
informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione
consapevole di natura commerciale.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, una pratica commerciale è
scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che
essa raggiunge od al quale è diretta”.
Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il
comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione derivano dalla
riscontrata natura ingannevole della stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n.
206/05.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di
specie da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che
ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle
caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla prospettazione dell’offerta e alla
completezza delle informazioni fornite nella comunicazione. Tale atteggiamento di mancato
rispetto della diligenza professionale si sostanzia nell’aver fornito informazioni non rispondenti al
vero, da un lato, e nell’omissione di informazioni rilevanti, dall’altro.
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte
economiche dei consumatori, si osserva che le informazioni ingannevoli e omissive riguardano
caratteristiche dell’offerta rilevanti ai fini dell’adozione di una decisione commerciale
consapevole. Infatti, le informazioni concernenti le conseguenze connesse alla partecipazione al
concorso costituiscono un parametro cui fanno riferimento i consumatori allorché compiono
proprie valutazioni sull’opportunità di partecipare al concorso.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Decreto Legislativo n. 206/05, con il provvedimento che
vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27,
comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,
dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente,
nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
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Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente alla sanzione pecuniaria, si deve prendere in
considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di
specie, si considera che Vodafone Omnitel N.V. rappresenta uno dei principali gestori di telefonia
nazionale.
Con riguardo alla gravità della violazione, occorre osservare che la fattispecie in esame ha avuto
un significativo impatto, in quanto la pratica commerciale è rappresentata da un messaggio
televisivo, unito alla diffusione di SMS incentivanti, pertanto, suscettibile di aver raggiunto un
numero considerevole di consumatori.
Occorre inoltre rilevare che, nel caso di specie, la gravità è da ricondurre al settore al quale
l’offerta in esame si riferisce, ovvero quello dell’offerta di servizi di comunicazione. Rispetto a
tale settore, come rilevato dall’Autorità nelle proprie precedenti delibere, e come peraltro
confermato dall’orientamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’obbligo di
completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente; ciò
anche in ragione dell’asimmetria informativa in cui versano i consumatori rispetto agli operatori di
telefonia, da ricondurre tanto al proliferare di promozioni e tariffe quanto all’offerta di servizi
sempre più evoluti sotto l’aspetto meramente tecnico. Rileva, inoltre, la palese contrarietà alla
diligenza professionale, atteso che un operatore, quale Vodafone, uno dei principali operatori
telefonici nazionali e quindi professionista da tempo attivo nel settore di cui trattasi e,
conseguentemente, dotato di specifica competenza, è certamente edotto della natura essenziale
delle informazioni omesse e delle modalità di prospettazione della promozione in esame.
Per quanto attiene poi alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, e, in
particolare, sulla base di quanto evincibile dalla lettura delle allegazioni prodotte dallo stesso
professionista, il concorso in esame è stato effettuato tra l’agosto ed il dicembre 2007, con il
relativo invio degli SMS incentivanti. Pertanto, considerando che il Decreto Legislativo n. 146/07
è entrato in vigore il 21 settembre 2007, l’infrazione ha avuto una durata media.
Considerati tali elementi, la sanzione amministrativa da applicare alla società Vodafone Omnitel
N.V. va determinata in una misura pari a 160.000 € (centosessantamila euro).
Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto
l’operatore pubblicitario Vodafone Omnitel N.V risulta già destinatario di provvedimenti di
ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/052, si ritiene
di irrogare alla società Vodafone Omnitel N.V. una sanzione pecuniaria determinata in misura pari
a 200.000 € (duecentomila euro).
RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, la pratica
commerciale in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare
in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge;
RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta
2 Cfr. tra gli altri: provv. n. 16866, del 17 maggio 2007, PI5598 – VODAFONE SERVIZIO NUMERO FISSO, in Boll. n.
20/07; provv. n. 16448, del 1° febbraio 2007, PI5440 – VODAFONE BROADBAND, in Boll. n. 5/07; provv. n. 16170 del
15 novembre 2006, PI5349 – VODAFONE FIVE, in Boll. n. 46/06; provv. n. 15889, del 24 agosto 2006, PI5264 –
VODAFONE REVOLUTION, in Boll. 33-34/06; provv. n. 15682 del 5 luglio 2006, PI5160B – VODAFONE/SERVIZI
UMTS, in Boll. n. 27/06.
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scorretta, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto contraria alla
diligenza professionale ed idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo alle modalità
di fruizione dell’offerta tariffaria e omissiva delle informazioni rilevanti circa le condizioni della
stessa, di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione consapevole;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Vodafone Omnitel N.V., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n.
206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Vodafone Omnitel N.V. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
200.000 € (duecentomila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza
alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell'articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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PS623 - CENTRO ITALIANO STUDI - DIPLOMA DI LAUREA DOCTORATE
Provvedimento n. 19604
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del
Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
Si considera parte del presente procedimento la società Centro Italiano Studi S.r.l., attiva nel
settore della formazione professionale. Il bilancio di esercizio, al 31 dicembre 2007, presenta un
fatturato pari a 317.167 euro ed una perdita pari a 1.986 euro.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
1. Sulla base di rilevazioni svolte in data 24 settembre 2008 ai fini dell’applicazione del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto
Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, è emerso che il sito del Centro Italiano Studi S.r.l.
(www.centroitalianostudi.it) promuove i servizi offerti dallo stesso e, in particolare, il
conseguimento del “Doctorate” ed il rilascio della “Laurea Honoris Causa” presso università
americane.
I messaggi ivi contenuti, in assenza di chiare precisazioni circa le modalità di conseguimento e la
reale natura dei predetti titoli, potrebbero richiamare nei destinatari fattispecie assimilabili alla
realtà accademica nazionale.
Nella sezione del sito definita “Dottorati” è previsto il conseguimento del titolo di “Doctor”,
rilasciato “da una Università con sede negli Stati Uniti d’America”, e si riporta che “Sono
disponibili Doctorates nelle aree Economiche, Sociali-legali, Scientifiche e Umanistiche”. Inoltre,
sotto la voce “Titoli Onorifici”, è indicato che “La laurea Honoris Causa non è titolo accademico
ma esclusivamente onorifico. Essa dà luogo all’uso del dottorato, con effetto giuridico valido in
tutti i Paesi firmatari della convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, di cui l’Italia fa parte”.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
2. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo è stato
comunicato l’avvio del procedimento al Centro Italiano Studi S.r.l., precisando che la possibile
scorrettezza del comportamento sopra descritto sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 20, 21 e
22 del Codice del Consumo, con specifico riguardo alle effettive caratteristiche e natura dei titoli
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pubblicizzati, all’utilizzo dei termini “Dottorato” e “Laurea H.C.”, nonché all’omissione di
adeguate informazioni circa le istituzioni che rilasciano i citati titoli.
3. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla
valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta nel caso oggetto di analisi, è
stato chiesto al professionista, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4 del Codice e dell’articolo 12,
comma 1, del Regolamento di fornire informazioni riguardanti:
– attività svolte dal Centro Italiano Studi, finalizzate al conferimento dei titoli “Doctor” e “Laurea
H.C.” da parte di università estere, incluse le modalità ed i requisiti stabiliti per il conseguimento
degli stessi titoli;
– accreditamento o riconoscimento da parte delle Istituzioni italiane per svolgere l’attività sopra
indicata, allegando in caso affermativo la relativa documentazione;
– definizione e validità dei titoli “Doctor” e “Laurea H.C.” ai sensi della legislazione vigente
negli Stati Uniti d’America;
– elenco delle “Università con sede negli Stati Uniti d’America” che rilasciano, attraverso il
Centro Italiano Studi, i predetti titoli;
– documentazione attestante la possibilità per le Università di cui al punto precedente di rilasciare
titoli riconosciuti nel paese d’origine;
– copia degli accordi stipulati dall’Istituto con le precitate Università statunitensi per la
concessione dei titoli “Doctor” e “Laurea H.C.”;
– sistema di attuazione dei metodi di distance study, indicati nel sito;
– modalità organizzative e didattiche di ciascuno dei “doctorates nelle aree economiche, socialilegali, scientifiche e umanistiche” specificati nel sito;
– copia della Convenzione adottata a L’Aja in data 5 ottobre 1961, citata nello stesso sito;
– elenco dei consumatori che, a tutt’oggi, hanno beneficiato del conferimento dei suddetti titoli.
4. Con memoria pervenuta in data 20 ottobre 2008 il professionista ha rappresentato quanto segue:
a) il Centro Italiano Studi S.r.l. si occupa principalmente di tutoraggio scolastico relativamente sia
alla formazione media superiore che universitaria; nel primo caso, si dedica prevalentemente al
recupero di anni scolastici, con programmi di studio da svolgersi attraverso lezioni individuali o
collettive, con l'ausilio di professori specializzati nell'insegnamento agli adulti e con un sostegno
personalizzato. Nel caso di tutoraggio universitario a studenti, si tratta sovente di studenti
lavoratori iscritti presso università italiane che trovano una certa difficoltà a superare gli esami e
che quindi necessitano di un'assistenza personalizzata e continuativa. Oltre a ciò, si tengono corsi
di preparazione ai test di ammissione alle facoltà a numero chiuso;
b) il Centro Italiano Studi organizza anche corsi per il superamento dell'esame per l'ottenimento
della patente europea informatica, corsi di lingue straniere quali l'inglese, il tedesco, lo spagnolo
ed il francese. Vengono, altresì, organizzati corsi di tecniche del massaggio e di riflessologia
plantare;
c) il Centro Italiano Studi S.r.l. non rilascia alcun tipo di diploma, né superiore né tantomeno
universitario, non è sede in Italia di alcuna istituzione universitaria o non universitaria straniera e
non ha mai stipulato convenzioni, accordi o collaborazioni con istituzioni universitarie o non
universitarie straniere;
d) con le pagine del sito internet del Centro Italiano Studi S.r.l. denominate “Dottorati” e “Titoli
Onorifici” (eliminate dal sito in data 14 ottobre 2008), il Centro evidenzia esclusivamente la
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possibilità di essere assistiti qualora, mediante una dimostrazione di interesse (le suddette pagine
prevedevano una finestra per l'inserimento dei dati personali al fine di essere ricontattati per un
approfondimento), qualcuno intenda presentare una domanda di iscrizione presso una università
statunitense, per seguire gli studi con il metodo distance learning (apprendimento a distanza),
pratica molto diffusa in quel paese;
e) vi è sempre una maggiore richiesta di persone che dichiarano un'attenzione particolare per
l'effettuazione di studi all'estero o, pratica meno costosa e impegnativa, la possibilità di conseguire
titoli universitari stranieri, ed in particolare americani, senza allontanarsi da casa grazie
all'apprendimento a distanza (pratica che, solo recentemente, ha cominciato a svilupparsi anche in
Italia da quando sono state autorizzate ad operare dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (di seguito, MIUR) alcune università c.d. telematiche);
f) le maggiori e più importanti università americane (ad es.: la Columbia University di New York,
la The George Washington University di Washington o la University of California di Berkeley)
offrono la possibilità di effettuare importanti studi universitari e di conseguire i relativi titoli online.
Titoli che, ovviamente, hanno valore nel paese di emissione (negli USA non esiste il valore legale
del titolo di studio ma vigono dei sistemi di accreditamento privati - a titolo di esempio: la
Columbia University di New York è accreditata dal Middle States Association of College and
Schools) e che, evidentemente, possono essere riconosciuti in Italia previa domanda di
equipollenza (infatti non esiste un'equipollenza automatica) presso una università italiana o,
qualora questi titoli consentissero l'accesso a professioni regolamentate, tramite domanda al
ministero competente, così come farebbe un qualsiasi laureato extracomunitario interessato a farsi
riconoscere il proprio titolo di studio;
g) l’Ufficio per l'Educazione e gli Affari Sociali del Dipartimento di Stato (Bureau of Educational
and Cultural Affairs at the U.S. Department of State) ha creato una struttura denominata
EducationUSA che fornisce l'elenco completo degli istituti superiori ed universitari americani (i
c.d. Undergraduate Study e Graduate Study) con la loro vasta offerta formativa. EducationUSA
fornisce anche informazioni relative al visto di ingresso per studio negli USA ed alla possibilità di
ottenere borse di studio.
L'organismo EducationUSA dispone di un indirizzo internet (http://educationusa.state.gov),
pubblicizzato con ampio risalto anche dal sito della missione diplomatica americana in Italia
(http://italy.usembassy.gov/usa/), che oltre a fornire tutte le informazioni già indicate, utili a chi
vuole studiare negli USA, presenta un motore di ricerca di facile utilizzo attraverso il quale
scegliere il proprio corso di Laurea, Master, Dottorato da conseguire in Distance Learning.
Una volta selezionato il corso il livello di studi di interesse, il sito fornisce la lista delle università
che offrono quanto richiesto, ne spiega le modalità di iscrizione, i costi e quant'altro necessario alla
formalizzazione dell'iscrizione;
h) l’attività del Centro Italiano Studi S.r.l. consiste nell'aiutare il potenziale interessato, dopo un
breve colloquio di orientamento, ad effettuare le ricerche sopra riportate e a preparare la domanda
di iscrizione, oltre che in tutti gli adempimenti connessi e, se del caso, nel sostenerlo nello studio
della materia scelta e/o per colmare eventuali lacune linguistiche (così come il Centro già fa per gli
studenti iscritti presso università italiane);
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i) il Centro ribadisce che i titoli non sono equipollenti alla Laurea italiana: il Doctorate è un titolo
che si consegue dopo la laurea (degree), come accade in Italia con il Dottorato di Ricerca.
Ed in ogni caso, il titolare di un Doctorate, come di un qualsiasi altro titolo universitario straniero,
sarebbe sempre libero di chiederne il riconoscimento alle competenti autorità italiane.
j) per quanto riguarda gli Honorary degrees, è prassi propria di alcune università o colleges
americani quella di conferire titoli onorifici per meriti raggiunti in determinati campi od in cambio
di cospicue donazioni, a persone che non hanno ottenuto particolari qualifiche accademiche. In
ogni caso, si tratta di una pratica molto difficile, che richiede, a differenza di una mera iscrizione,
un interfacciarsi lungo e complesso con i competenti organi universitari statunitensi.
Di conseguenza, oltre al fatto che il Centro Italiano Studi S.r.l. ha già provveduto a togliere dal
proprio sito le pagine web in questione, tali attività non sarebbero più state riproposte in quanto
non hanno riscosso un numero di manifestazioni di interesse sufficiente a convincere
l'Amministratore unico a dedicarvi tempo e risorse.
5. Ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni
volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.
6. L’Autorità, nella sua adunanza del 26 novembre 2008, ha ritenuto gli impegni presentati
manifestamente inidonei a far venire meno detti profili e ne ha, pertanto, disposto il rigetto.
7. A seguito di comunicazione del professionista inoltrata in data 11 dicembre 2008 l’Ufficio ha
provveduto ad effettuare ulteriori verifiche sul sito, da cui risulta che dallo stesso sono stati
graficamente rimossi anche i link “Dottorati” e “Titoli onorifici” dopo che, nel mese di ottobre
2008, erano stati eliminati i contenuti delle pagine web ad essi relativi.
8. In data 19 gennaio 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
9. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso
Internet, in data 30 gennaio 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con parere pervenuto in data 5 marzo 2009 la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo,
sulla base delle seguenti considerazioni:
– con riferimento al quadro normativo nazionale, i titoli di studio universitari e le qualifiche
accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale e la
qualifica di libero docente sono soltanto quelli previsti per legge e possono essere conferiti
soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge, come stabilito dall’articolo 1 della legge 13
marzo 1958, n. 262, dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli
ordinamenti didattici universitari”, dall’articolo 2 della legge n. 262/58 e dall’articolo 1, punti 1 e
2, del R.D. 31 dicembre 1933, n. 1592, recante “Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”;
– il messaggio in esame, mediante l’utilizzo di termini quali “università”, “dottorato”, “laurea
honoris causa”, ripetutamente citati nelle pagine on line in questione, lascia intendere che il
Centro Italiano Studi S.r.l. rilasci titoli di studio spendibili anche in Italia, contrariamente al vero,
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come dichiarato dal professionista stesso che nella propria memoria difensiva ha chiarito di non
rilasciare alcun tipo di diploma, né superiore né universitario, né direttamente né indirettamente;
– il messaggio, nel presentare le utilità conseguibili in Italia attraverso i titoli pubblicizzati, da una
parte avverte che essi non sono equipollenti alla laurea italiana, dall’altra cita il Trattato di
Amicizia tra Italia e USA del 2 febbraio 1948 e la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, come
atti normativi che garantiscono il valore legale in Italia dei titoli stessi, mentre, in realtà, più
propriamente il Trattato garantisce alle imprese private il libero esercizio di attività economiche e
la Convenzione regolamenta le procedure di c.d. legalizzazione degli atti sia pubblici che privati.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
10. La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella diffusione, attraverso
internet, di un messaggio pubblicitario destinato a promuovere i servizi offerti dal Centro Italiano
Studi S.r.l. ed, in particolare, il conseguimento del “Doctorate” ed il rilascio della “Laurea Honoris
Causa” presso università americane.
11. Il messaggio, in assenza di chiare precisazioni circa le modalità di conseguimento e la reale
natura dei titoli in questione, potrebbe richiamare nei destinatari, in maniera confusa e fuorviante,
fattispecie assimilabili a quelle dell’ordinamento universitario nazionale. Al riguardo, si richiama
l’orientamento dell’Autorità volto ad inibire, da parte degli operatori del settore, qualsiasi utilizzo
ambiguo di locuzioni o denominazioni che, a causa del forte impatto evocativo rappresentato,
siano suscettibili di ingenerare confusione nei consumatori e che è stato confermato anche dalla
giurisprudenza amministrativa1.
12. La specificazione, che si rileva dalle pagine web, secondo la quale “il titolo non è
equipollente alle lauree italiane” non sembra di per sé idonea ad eliminare l’induzione in errore
determinata dall’utilizzo costante, nel messaggio pubblicitario, dei termini “Dottorato” (o
Doctorate) e “Laurea”, che già di per sé appaiono sufficienti a prospettare la possibilità per il
consumatore di conseguire un titolo avente valore in Italia.
13. Si rappresenta sul punto che i titoli di Dottorato, conseguiti in un paese straniero a seguito di
studi e ricerche a livello universitario avanzato, possono essere legalmente riconosciuti come
equipollenti a un Dottorato di ricerca italiano applicando l’articolo 74 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.
382. Tuttavia, il riconoscimento dei dottorati viene effettuato dal MIUR solo se sussistono
determinati requisiti2.
Nel caso di specie l’ingannevolezza del messaggio deriva dunque dalla prospettazione di una
facoltà, quella di utilizzare il titolo straniero conseguito, omettendo, però, di rappresentare con
chiarezza le reali condizioni di diritto che, nel caso in esame, prevedono specifici requisiti di
riconoscibilità in Italia del “Doctorate” proposto.
14. Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 i titoli di cui si chiede il
riconoscimento, peraltro, devono essere presentati in copia autentica provvista del timbro
1 Cfr. TAR Lazio, sez. I, 1° dicembre 2004, n. 14655; TAR Lazio, sez. I, 27 febbraio 2008, n. 1778.
2 “Il riconoscimento viene effettuato in presenza delle seguenti condizioni:
–
nazionalità italiana o comunitaria del detentore del Dottorato straniero;
–
previo possesso di una laurea italiana (o di un titolo universitario straniero di cui sia stata già ottenuta l’equipollenza
con una laurea italiana);
–
documentazione ufficiale che il dottorato straniero è stato conferito dopo minimo 3 anni di studi e ricerche” (cfr.
www.miur.it, sezione Università, Cooperazione internazionale, Equipollenza dei dottorati esteri).
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“apostille”, a cura della competente Autorità locale. Ma il titolo postilla (che dovrà essere riportato
sul documento in lingua francese) è solo un’autentica con efficacia internazionale, che nulla dice
sulla validità del titolo su cui essa è apposta, in quanto esso “attesta l’autenticità della firma, il
titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’identità del sigillo o del bollo onde
l’atto è rivestito” (articolo 5 della predetta Convenzione).
15. Ed altrettanto capziosa ed ingannevole è la citazione, a sostegno del contenuto del messaggio
promozionale, dell’utilizzabilità del titolo sulla base delle disposizioni del Trattato di Amicizia,
Commercio e Navigazione fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, ratificato con legge 18 giugno
1949, n. 385 (G.U. n. 157 del 12 luglio 1949).
Tale Trattato, che afferma il principio della “nazione più favorita” a vantaggio dei cittadini di una
Parte contraente che vogliano svolgere determinate attività nel territorio dell’altra Parte contraente,
si limita, per quel che riguarda il caso de quo, a prevedere che i cittadini statunitensi possano
svolgere in Italia attività scientifiche, educative e commerciali a parità di condizioni con i cittadini
italiani e secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia (articolo 1, comma 2, lettera a) ed
articolo 24, comma 6, del Trattato citato). Ciò, in altri termini, significa che non può essere
riconosciuto ad un Ente statunitense di operare, sia pure per interposta persona (che nel caso di
specie è il Centro Italiano Studi), in contrasto con le norme vigenti in materia di conferimento di
titoli accademici.
La legge 13 marzo 1958, n. 262, recante “Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e
simili”, infine, prevede all’articolo 3 che siano passibili di pena “i cittadini italiani che fanno uso
di titoli accademici conseguiti all’estero e non riconosciuti in Italia”.
16. Nella sezione del sito del Centro Italiano Studi dedicato ai dottorati si fa riferimento alla
“possibilità, vigente nelle università statunitensi, di ottenere crediti universitari sulla base
dell’esperienza professionale che consente, quindi, di raggiungere in tempi brevi il Doctorate e,
addirittura, in alcuni casi prevede che il candidato già possieda tutti i requisiti necessari per il
titolo”.
In realtà, secondo il sistema universitario americano, il Doctoral degree o Doctor of Philosophy
(Ph. D.) degree è il più alto grado accademico conferito da una università per gli studenti che
hanno completato almeno tre anni di studio dopo il conseguimento del titolo Bachelor e/o Master e
che hanno dimostrato le loro capacità accademiche in sede di esame, nonché attraverso produzione
di una ricerca originale in forma di tesi.
I requisiti di base per l’ammissione ai corsi universitari avanzati (graduate) prevedono il possesso
del titolo di laurea, la conoscenza della lingua inglese attestata dal TOEFL (Test of English as a
Foreign Language), nonché il sostenimento di un ulteriore test: GRE (Graduate Record
Examinations) o GMAT (Graduate Management Admission Test) 3.
Nonostante le università americane operino in assoluta autonomia per quanto concerne i requisiti
di ammissione ai corsi graduate, è comunque sempre necessario il possesso di una laurea.
Nel sito del Centro Italiano Studi, invece, si parla solo dell’esperienza professionale quale
requisito per conseguire il “Doctorate” e non si forniscono indicazioni di alcun genere con
riferimento al livello di conoscenza della lingua inglese richiesto per la frequenza dei corsi ed al
tipo di preparazione necessaria per sostenere eventuali test di accesso.
3 Fonte: U.S. Department of State - Bureau of educational and cultural affairs (www.educationusa.state.gov).
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17. Il messaggio contiene anche evidenti ambiguità ed omissioni circa l’identità e la natura delle
istituzioni universitarie americane e circa il ruolo svolto dal Centro Italiano Studi nell’attività
pubblicizzata.
Vi sono circostanze tali da ingenerare il fondato convincimento di essere in presenza di
un’organizzazione definibile “fabbrica di diplomi” (degree mill o diploma mill)4.
Al riguardo, il Council for Higher Education Accreditation (CHEA) statunitense ha elaborato e
diffuso una checklist per evidenziare gli indicatori di rischio che potrebbero consentire di
individuare istituzioni irregolari5.
Tale lista, rielaborata ed ampliata dal C.I.M.E.A.6 si sofferma, fra l’altro, su aspetti quali: il
rilascio del titolo in tempi rapidi o comunque in un periodo troppo breve rispetto alla durata
normale di ordinari corsi accademici; l’ottenimento del titolo esclusivamente sulla base
dell’esperienza professionale o delle informazioni fornite tramite curriculum; il rilascio da parte
dell’istituzione di titoli onorifici; l’eccessiva semplificazione dei requisiti richiesti per
l’ottenimento di un titolo finale; la dichiarazione della istituzione di non rilasciare titoli propri ma
di essere il tramite di università straniere riconosciute; l’assenza dell’elenco delle facoltà
dell’ateneo e/o dei docenti; l’individuazione della sede attraverso un numero telefonico, una e-mail
o una casella postale e lo svolgimento delle operazioni amministrative esclusivamente on-line.
18. Alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, costituita dalla
diffusione a mezzo internet di un messaggio pubblicitario avente ad oggetto la promozione dei
servizi offerti dal Centro Italiano Studi con riferimento al rilascio di titoli di studio, risulta scorretta
ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo nonché ingannevole ai sensi degli articoli 21,
comma 1, lettera b), e 22, comma 1, dello stesso Codice del Consumo.
19. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, una pratica commerciale è
scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che
essa raggiunge od al quale è diretta”.
Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il
comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione derivano dalla
riscontrata natura ingannevole della stessa ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di
specie da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che
ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle
caratteristiche dell’attività svolta.
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte
economiche dei consumatori, si osserva che le informazioni ingannevoli fornite e l’omessa
4 “Le fabbriche di diplomi sono istituzioni indipendenti dai sistemi nazionali d’istruzione superiore, che rilasciano titoli di
studio, solitamente in brevissimo tempo […], previo pagamento di cifre considerevoli e senza sostenere prove d’esame o
seguire percorsi formativi strutturati. La gamma tipologica delle istituzioni che operano in questo settore è ampia e varia: si
va dalle vere e proprie istituzioni false, alle agenzie che riproducono o falsificano titoli di studio originali, fino alle
istituzioni non accreditate che svolgono attività formative ma i cui titoli non sono riconosciuti istituzionalmente da nessun
sistema” Fonte: Centro Informazione sulla Mobilità e le Equipollenze Accademiche - C.I.M.E.A.
5 Cfr. www.chea.org.
6 Il C.I.M.E.A. è il centro nazionale di informazione sul riconoscimento delle qualifiche, che opera sulla base di una
convenzione con il MIUR per corrispondere agli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Lisbona sul
riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea.
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presenza di idonee precisazioni riguardano le caratteristiche delle attività prestate dal
professionista ed il valore dei titoli rilasciati, che costituiscono i principali parametri cui fanno
riferimento i consumatori allorché compiono le proprie scelte economiche nel settore in esame.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13,
del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’ampiezza
della diffusione e della capacità di penetrazione del messaggio, diffuso tramite internet, e pertanto
con una modalità suscettibile di raggiungere un numero elevato di destinatari.
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica
commerciale risulta diffusa dal 24 settembre 2008 e cessata nel corso del mese di dicembre 2008,
in virtù delle modifiche apportate sul sito.
Pertanto, si ritiene di irrogare alla società Centro Italiano Studi S.r.l. una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 45.000 € (quarantacinquemila euro).
Infine, si deve considerare la necessità di tenere conto sia del ravvedimento operoso del
professionista, il quale ha cambiato, nel corso del procedimento, il sito internet rimuovendo i link
“Dottorati” e “Titoli onorifici”, sia delle sue condizioni economiche, per garantire, ai sensi del
richiamato art. 11 della legge n. 689/81, la proporzionalità della sanzione alle risorse economiche
dell’agente che, nel caso di specie, risulta aver registrato delle perdite (sulla base dell’ultimo
bilancio disponibile relativo all’esercizio 2007). Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria determinata nella misura finale di 35.000 € (trentacinquemila
euro).
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, la pratica commerciale
in esame è scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge;
RITENUTO che, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, la pratica commerciale descritta al precedente paragrafo II,
nei limiti esposti in motivazione, risulta scorretta, ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b),
e 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto vengono fornite al consumatore informazioni
ingannevoli ed omissive circa l’attività prestata dal Centro Italiano Studi nell’attività pubblicizzata
e circa le modalità di conseguimento e la reale natura dei titoli proposti dallo stesso;
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DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Centro Italiano Studi S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e
22, comma 1, del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Centro Italiano Studi S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria
di 35.000 € (trentacinquemila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente
delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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PS2462 - D'ADDARIO-VENDITA AUTO USATE SU INTERNET
Provvedimento n. 19606
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo,
come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS2462 del 22 gennaio 2009, volto a
verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del
Codice del Consumo, posto in essere dalla società Daddario S.p.A.;
VISTA la memoria trasmessa dalla società Daddario S.p.A., pervenuta in data 6 febbraio 2009,
CONSIDERATO quanto segue:
I. FATTO
1. Con comunicazione pervenuta in data 1° ottobre 2008, un professionista ha segnalato la
presunta ingannevolezza di una campagna pubblicitaria realizzata dalla Daddario S.p.A., un
operatore nel settore della vendita e noleggio di autoveicoli usati, diffusa attraverso reti televisive,
periodici e soprattutto attraverso internet, finalizzata alla vendita di autoveicoli di varie marche ed
al servizio di autonoleggio a breve termine o plurimensile.
Il segnalante rilevava che la Daddario S.p.A. si avvaleva del proprio portale, www.daddario.it, non
solo come strumento pubblicitario ma soprattutto come mercato on-line ovvero come vetrina
d’offerta per attuare direttamente la vendita di auto.
Nello specifico veniva segnalato che nella scheda di presentazione relativa ad ogni singola
automobile della Daddario S.p.A. questa indicava il prezzo di vendita dell’auto nuova come da
listino, il prezzo di vendita dell’auto usata (prezzo Daddario) e definiva la differenza tra i due
prezzi, espressa in percentuale, come “risparmio”. Analogamente venivano indicati gli optionals di
cui ogni automobile era dotata, rispetto agli equipaggiamenti di serie, quotandoli al pari di quelli
nuovi. Si rilevava inoltre che non veniva menzionato il costo inerente il passaggio di proprietà.
La campagna oggetto di contestazione era ancora in diffusione con condizioni analoghe a quelle
sopra evidenziate.
2. In data 22 gennaio 2009 è stato avviato il procedimento istruttorio PS2462, ai sensi dell’art. 27,
comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di
verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette. Il comportamento descritto potrebbe
integrare un’ipotesi di violazione degli articoli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto
la pratica appare contraria alla diligenza professionale ed idonea a limitare considerevolmente, o
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addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo ad
assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
In particolare, la pratica commerciale sopra descritta potrebbe considerarsi ingannevole in quanto
nei messaggi pubblicitari sarebbero state fornite ai consumatori informazioni inesatte,
confrontando due beni (auto nuove ed auto usate) non omogenei e quindi non raffrontabili e
definendo risparmio quello che in realtà è il normale deprezzamento dell’usato. Sarebbero state
peraltro fornite delle informazioni incomplete o comunque incomprensibili, sul valore degli
optionals e sul costo del passaggio di proprietà . Tali informazioni sono da ritenersi fondamentali
affinché il consumatore possa assumere una decisione di natura commerciale in maniera
consapevole.
3. Nella comunicazione di avvio del procedimento sulla base degli elementi acquisiti, sono stati
individuati i presupposti perché l’Autorità deliberi, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del
Consumo, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali. Contestualmente alla
comunicazione di avvio del procedimento, la parte è stata invitata, ai sensi dell’art. 9, comma 2,
del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, al
fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche.
II. MEMORIA DELLA PARTE
4. In data 6 febbraio 2009 la Daddario S.p.A. ha fatto pervenire all’Autorità una memoria nella
quale, preso atto delle motivazioni alla base della comunicazione di avvio del procedimento ed al
fine di dimostrare la propria buona fede, dichiarava la propria intenzione di procedere
tempestivamente al perfezionamento del messaggio contestato, recependo i rilievi formulati e
conseguentemente variando ed integrando la scheda di presentazione delle singole autovetture
offerte in vendita. Tali modifiche avrebbero sanato le eventuali perplessità interpretative dei lettoriconsumatori.
Per quanto concerneva il passaggio di proprietà si rilevava che lo stesso non veniva menzionato
non per omissione ma perché ritenuto estraneo ed accessorio al prezzo dell’autovettura.
III. VALUTAZIONI
5. Successivi approfondimenti hanno evidenziato che le schede di presentazione relative ad ogni
singola automobile della Daddario S.p.A. erano state modificate indicando il prezzo di vendita
dell’auto nuova come da listino, il prezzo di vendita dell’auto usata (prezzo Daddario) e definendo
la differenza tra i due prezzi, espressa in percentuale, non più come “risparmio” bensì come
“deprezzamento”. Analogamente è stato meglio evidenziato che gli optional, di cui ogni
automobile era dotata rispetto agli equipaggiamenti di serie, erano quotati sulla base del listino
applicabile alle autovetture nuove “fonte Quattro ruote”.
6. Nel merito, si rileva che non appaiono sussistere fondati motivi di particolare urgenza per
l’adozione della misura cautelare con specifico riferimento al periculum in mora. Alla luce di
quanto esposto, data l’interruzione della pratica oggetto di contestazione, viene meno il rischio di
un notevole pregiudizio per tutti gli utenti-clienti della Daddario S.p.A. derivante dal rischio che la
pratica reiterandosi nel tempo avrebbe potuto falsare in misura apprezzabile il loro comportamento
economico.
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RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da
escludere la sussistenza del requisito della particolare urgenza;
DELIBERA
di non adottare la misura cautelare ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e
dell’art. 9, comma 1, del Regolamento.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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PS3028 - FASTWEB-MANCATA INDICAZIONE CANONE
Provvedimento n. 19608
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2009;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo,
come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”,
adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA la comunicazione dell’11 febbraio 2009, con la quale è stato comunicato alla società
Fastweb S.p.A. (di seguito anche Fastweb) l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 27, comma
3, del Decreto Legislativo n. 206/05, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, volto a
verificare ipotesi di violazione degli articoli 20, 21 comma 1, con particolare riferimento alle
lettere b) e d), 22, comma 4, con particolare riferimento alle lettere a) e c), del Decreto Legislativo
n. 206/05.
VISTA la memoria della società Fastweb S.p.A., pervenuta in data 16 febbraio 2009 ;
CONSIDERATO quanto segue:
I. FATTO
1. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione delle competenze in materia di
pratiche commerciali scorrette previste dal Codice del Consumo, è emerso che Fastweb nella sua
qualità di professionista, ha diffuso sulle principali emittenti televisive nazionali, dal mese di
gennaio 2009, un filmato pubblicitario relativo all’offerta Fastweb “Tutto a 9,90 euro al mese fino
a questa estate”.
Il messaggio in esame, della durata di 30’’, si apre con l’immagine di un famoso testimonial che in
compagnia di un cameriere al di fuori del suo locale, è in attesa dell’altro protagonista. Dopo che
quest’ultimo arriva alla guida di un furgoncino, segue uno scambio di battute tra i due: “Valentino,
stavolta mi danno l’Oscar del Nobel delle comunicazioni. Collegamento per internet, tv, cellulare.
Tutti in rete”, “Bella pataccata! Con Fastweb puoi avere tutto: internet, tv, telefono e cellulare tutti
e quattro insieme”, “Quattro…come i Re Magi!”. Quindi, una voce fuori campo esclama: “Vuoi
avere tutto? Hai tutto Fastweb a 9,90 euro al mese fino a questa estate” ed infine: “Fastweb in
quattro e quattro otto un nuovo servizio”. Sullo schermo, al di sopra ed al di sotto della scena,
appaiono in sovrimpressione, in sequenza, le seguenti scritte fisse: “www.fastweb.it chiama 192
192”, “Per info su copertura, costi di attivazione […] offerta www.fastweb.it o chiama 192 192”
“servizio tv attivabile previa […] successiva all’attivazione degli altri servizi FASTWEB”, “offerta
a 9,90€/mese fino al 30 – 06 – 2009. Sono esclusi i piani PARLA MOBILE, FAMIGLIA OVUNQUE
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e NAVIGA MOBILE”, “Promo valida per chi si abbona entro il 31/01/2009 […]”, ed in maggiori
dimensioni: “TUTTO a 9,90€ al mese fino a quest’estate”.
2. In data 11 febbraio 2009 è stato comunicato alla parte l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.
27 comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n.
146/07, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, e, contestualmente, è stata formulata
richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del suddetto Decreto e ai sensi dell’art.
12, comma 1, del citato Regolamento.
Nella comunicazione di avvio, è stato fatto presente che il comportamento descritto avrebbe potuto
integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21 comma 1, con particolare riferimento alle
lettere b) e d), e 22, comma 4, con particolare riferimento alle lettere a) e c), del Decreto
Legislativo n. 206/05, in quanto contrario alla diligenza professionale e idoneo a falsare il
comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio proposto “Fastweb
tutto a 9,90 euro al mese fino a questa estate”.
In particolare, il messaggio in esame, attraverso l’enfatica promessa: “Hai tutto Fastweb a 9,90
euro al mese fino a questa estate”, pronunciata dalla voce fuori campo e ripresa da un super ben
visibile: “TUTTO a 9,90€ al mese fino a quest’estate”, avrebbe potuto indurre in errore il
consumatore medio riguardo alle caratteristiche e condizioni economiche di fruizione dell’offerta
pubblicizzata nonché alle caratteristiche e condizioni economiche applicate al termine delle
promozione. Il messaggio, infatti, nella sua presentazione generale poteva essere idoneo ad indurre
i consumatori ad assumere una decisione non consapevole, attraverso informazioni fuorvianti ed
equivoche, e omettendo o non fornendo con evidenza grafica adeguata informazioni rilevanti,
quali, a titolo meramente esemplificativo, l’entità del costo mensile a scadenza del periodo di
applicazione del prezzo promozionale o l’esistenza di costi di attivazione e disattivazione.
3. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la parte è stata invitata, ai sensi
dell’art. 9, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti, al fine della
valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell’art. 27,
comma 3, del Codice del Consumo.
II. MEMORIE DELLE PARTI
4. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento dell’11 febbraio 2009, con riferimento
al procedimento cautelare, con memoria pervenuta in data 16 febbraio 2009, la società Fastweb
S.p.A. ha presentato la propria memoria difensiva svolgendo, in sintesi, le seguenti considerazioni:
Sul requisito del fumus boni iuris
– il messaggio in questione sarebbe assolutamente corretto in quanto contiene affermazioni
corrispondenti al vero, nonché idonei rinvii a fonti facilmente consultabili per ciò che riguarda le
informazioni che non possono in alcun modo trovare posto all’interno di uno spot televisivo;
Sul requisito del periculum in mora
– lo spot in parola è andato in onda fino al 17 gennaio 2009, e non è attualmente in
programmazione, né è prevista una sua riprogrammazione;
– dal 18 gennaio 2009 sono in programmazione spot televisivi aventi durate e caratteristiche
differenti e la cui programmazione è comunque destinata a concludersi il 21 febbraio 2009.
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III. VALUTAZIONI
5. Nel merito si rileva che non appaiono sussistere fondati motivi di particolare urgenza per
l’adozione della misura cautelare, con specifico riferimento al requisito del periculum in mora.
Rispetto alla fattispecie oggetto di contestazione, infatti, alla luce delle allegazioni prodotte dal
professionista non sembrano sussistere i presupposti di cui all’art. 27, comma 7, del Decreto
Legislativo n. 206/05. Infatti, lo spot pubblicitario individuato dall’Autorità non risulta più in
diffusione ed il professionista ha reso noto che non è prevista un’ulteriore diffusione nella
precedente formulazione dal 18 gennaio 2009, né nella formulazione modificata dal 18 febbraio
2009.
CONSIDERATO, dunque, che i profili di eventuale scorrettezza della pratica commerciale saranno
comunque oggetto di approfondimento nel corso del procedimento istruttorio;
RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da
escludere la sussistenza del requisito della particolare urgenza;
DELIBERA
di non adottare la sospensione provvisoria della pratica commerciale sopra descritta ai sensi
dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 1, del Regolamento.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
Autorità garante
della concorrenza e del mercato
Bollettino Settimanale
Anno XIX- N. 9 . 2009
Coordinamento redazionale
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