Orario di lavoro personale direttivo ccnl metalmeccanici Il quesito. 2

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Orario di lavoro personale direttivo ccnl metalmeccanici Il quesito. 2
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Orario di lavoro personale direttivo ccnl metalmeccanici
Il quesito.
2) Un altro aspetto che Lei mi sottopone concerne le ore di lavoro straordinario
svolte dal lunedì al venerdì nonché lo svolgimento di attività lavorativa durante il
sabato e la domenica, giorni in cui, per esigenze aziendali produttive, capita che Lei
debba essere in ufficio.
Dal foglio presenze, che Le viene consegnato a fine mese con la busta paga, Lei
mi riferisce che l’orario di lavoro risulta sempre lo stesso, ovvero dal lunedì al
venerdì viene indicata la Sua presenza per otto ore, mentre il sabato e la domenica
viene considerato sempre assente.
Lei evidenzia che, in primo luogo, non compaiono le ore straordinarie lavorate dal
lunedì al venerdì, sebbene, spesso, abbia lavorato ben più di 8 ore al giorno.
In secondo luogo, sul foglio presenze, non figurano le ore lavorate di sabato e/o di
domenica, giornate in cui, invece, talvolta accade che Lei abbia lavorato.
Mi rappresenta, inoltre, di essersi rivolto, a tale proposito, all’Ufficio Personale il
quale Le avrebbe spiegato che, essendo inquadrato con il settimo livello, le ore
straordinarie non vengono retribuite in quanto ricomprese già, in origine, nelle
retribuzione che Le viene corrisposta e che un tanto varrebbe anche nel caso di
svolgimento di attività lavorativa di sabato e/o di domenica.
Lei chiede, pertanto, di verificare se sia legittima la mancata corresponsione
delle ore di lavoro straordinario svolto dal lunedì al venerdì così come dello
svolgimento di attività lavorativa nei giorni di sabato e/o di domenica.
Mi viene, inoltre prodotta la seguente documentazione:
1) contratto di assunzione.
Parere.
2) Per quanto attiene al secondo quesito posto, è da premettere che il 7° livello del
CCNL Metalmeccanici è considerato quale impiegato direttivo e, di conseguenza,
rientra nella categoria di lavoratori che non sono sottoposti a vincoli di orario;
pertanto, le ore eccedenti l'orario contrattuale non vengono retribuite.
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Il personale dipendente con tale qualifica è espressamente escluso dalle norme in
tema di orario massimo normale di lavoro (art. 17, comma 5, D. L.vo 66/2003).
Infatti, svolgendo un’attività rilevante soprattutto da un punto di vista qualitativo,
piuttosto che quantitativo, il predetto personale non è soggetto all’osservanza di un
orario rigido di lavoro come accade per gli altri dipendenti.
Per quanto riguarda, in generale, l’attività svolta durante la settimana oltre l’orario
normale di lavoro, l’orientamento giurisprudenziale prevalente tende a riconoscere
il diritto al compenso per lavoro straordinario solo se al dirigente vengono richieste
prestazioni prolungate con carattere di continuità, oltre un certo limite da fissarsi in
rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità psicofisica garantita dalla
Costituzione a tutti i lavoratori.
Perché si possa parlare di orario di lavoro usurante è quindi indispensabile che la
prestazione lavorativa sia sistematicamente e non occasionalmente superiore a
quella normalmente esigibile ( e sempreché il superamento di tale limite sia dedotto
e provato dal dirigente: Cass. 14.02.2011, n. 3607).
Una maggiore tutela è prevista in caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo
settimanale, dal momento che il diritto irrinunciabile a una giornata di riposo, che
dovrebbe normalmente coincidere con la domenica, è sancito dal legislatore (art.
36 della Costituzione; art. 2109 del codice civile) per tutti i lavoratori compresi i
dirigenti, come è stato confermato anche dalla Corte costituzionale (sentenze n. 23
del 19 gennaio 1982 e n. 101 del 7 maggio 1975).
L’art.8, Sezione Quarta, Titolo III, rubricato “Riposo settimanale” del CCNL
Metalmeccanici Industria, a tale proposito, prevede che: “Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve
le deroghe e le disposizioni di legge. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge,
lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana,
che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la
domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno
svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì
alla domenica compresa.
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In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore
avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo,
alla maggiorazione stabilita - all'art. 7, del presente Titolo III - per il lavoro festivo.”
Pertanto, la norma prevede la possibilità del mancato godimento del riposo
domenicale da parte del dipendente e, in tal caso, prevede il diritto ad una
maggiorazione della retribuzione, ed al riposo compensativo in un termine
prestabilito.
Il riposo settimanale, dopo sei giorni consecutivi di lavoro, costituisce, infatti, un
diritto irrinunciabile del dipendente, garantito dagli articoli 36, comma. 3, Cost. e
2109 c.c., sicché, alla sua perdita, corrisponde il diritto del prestatore ad uno
specifico compenso, tenuto conto che la qualità del lavoro, ex art. 36 Cost., deve
essere valutata anche con riguardo al maggior costo personale che la prestazione
comporta per il lavoratore, con la conseguenza che in caso di lavoro nel settimo
giorno, con ritardata fruizione di riposo compensativo, il datore di lavoro ha l'obbligo
di corrispondere una specifica maggiorazione da considerarsi alla stregua di una
retribuzione differenziale (Cass., sez. un., 10.11.1982, n. 5923, in Foro it., 1983,1,
1967; Cass., sez. un., 8.10.1991, n. 10513, in Foro it., 1991,1, 2689; Cass. civ.
4.2.08 n. 2610:“La prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro
esige, per la sua particolare onerosità, specifico compenso, da differenziarsi dal
(pur spettante) compenso del lavoro prestato nel giorno di domenica, e che non si
esaurisce in un distinto giorno di riposo dopo il settimo giorno consecutivo di lavoro.
Questo compenso, che ha natura di retribuzione, può essere espressamente
previsto dalla norma collettiva, come causalmente connesso alla prestazione resa
nel settimo giorno consecutivo di lavoro. Ove questa espressa previsione manchi, il
giudice, sulla base d'una motivata valutazione che tenga conto dell'onerosità della
prestazione lavorativa, determina la misura del compenso applicando come
parametro anche eventuali forme di retribuzione normativamente previste per istituti
affini, quale il compenso del lavoro domenicale, od altro".).
Tale maggiorazione, in assenza di specifica previsione della contrattazione
collettiva o di pattuizioni individuali, va determinata dal giudice con riferimento al
supplemento retributivo stabilito dalle norme collettive per il lavoro festivo o per
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quello straordinario; in ogni caso, detto compenso ben può essere determinato
equitativamente (Cass. civ., 15.2.1992, n. 1846).
Orbene, come costantemente ricordato dalla Corte di legittimità, incombe
all'interprete stabilire se la previsione contrattuale del trattamento spettante in
occasione della prestazione resa nel giorno destinato al riposo settimanale abbia
funzione risarcitoria o retributiva-corrispettiva, conseguendo, nel primo caso, la
salvezza del diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dal mancato
godimento del riposo ed invece restando assorbito nel secondo caso tale diritto
attraverso la corresponsione di un trattamento integrativo che assorba ogni altra
pretesa (Cass. 17.4.1996 n. 3634; Cass. lav. 16.07.2002 n. 10324).
Sotto diverso profilo, nell’ipotesi in cui il lavoro venga svolto di domenica e il giorno
di riposo non venga recuperato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per
il mancato riposo settimanale.
La liquidazione del risarcimento spetta al giudice di merito che si deve astenere da
tale valutazione solo qualora il contratto collettivo preveda un’indennità per il
mancato riposo che sia da lui ritenuta sufficiente a risarcire il danno indicato (Cass.
20.08.1996, n. 7677).
Il risarcimento è quantificabile in misura pari all’ammontare della retribuzione per un
giorno di ferie non goduto, in assenza di un’espressa previsione del contratto
collettivo ( Cass. 22.04.2004, n.7702).
Concludendo:
-
le ore di lavoro straordinario infrasettimanali così come quelle svolte
nella giornata di sabato, per un settimo livello CCNL Metalmeccanici
Industria, non vengono retribuite in quanto già calcolate in modo
forfetario nell’importo della retribuzione prevista per il menzionato
livello;
-
per quanto attiene al lavoro svolto di domenica, impregiudicato il diritto
al riposo compensativo, si dubita che Le potrebbe spettare una
retribuzione
ulteriore,
potendo
la
stessa,
secondo
una
certa
interpretazione, essere considerata alla stregua di lavoro straordinario
non retribuibile.
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Avvocato Fabio Petracci
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