Orario di lavoro personale direttivo ccnl metalmeccanici Il quesito. 2
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Orario di lavoro personale direttivo ccnl metalmeccanici Il quesito. 2
Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it Orario di lavoro personale direttivo ccnl metalmeccanici Il quesito. 2) Un altro aspetto che Lei mi sottopone concerne le ore di lavoro straordinario svolte dal lunedì al venerdì nonché lo svolgimento di attività lavorativa durante il sabato e la domenica, giorni in cui, per esigenze aziendali produttive, capita che Lei debba essere in ufficio. Dal foglio presenze, che Le viene consegnato a fine mese con la busta paga, Lei mi riferisce che l’orario di lavoro risulta sempre lo stesso, ovvero dal lunedì al venerdì viene indicata la Sua presenza per otto ore, mentre il sabato e la domenica viene considerato sempre assente. Lei evidenzia che, in primo luogo, non compaiono le ore straordinarie lavorate dal lunedì al venerdì, sebbene, spesso, abbia lavorato ben più di 8 ore al giorno. In secondo luogo, sul foglio presenze, non figurano le ore lavorate di sabato e/o di domenica, giornate in cui, invece, talvolta accade che Lei abbia lavorato. Mi rappresenta, inoltre, di essersi rivolto, a tale proposito, all’Ufficio Personale il quale Le avrebbe spiegato che, essendo inquadrato con il settimo livello, le ore straordinarie non vengono retribuite in quanto ricomprese già, in origine, nelle retribuzione che Le viene corrisposta e che un tanto varrebbe anche nel caso di svolgimento di attività lavorativa di sabato e/o di domenica. Lei chiede, pertanto, di verificare se sia legittima la mancata corresponsione delle ore di lavoro straordinario svolto dal lunedì al venerdì così come dello svolgimento di attività lavorativa nei giorni di sabato e/o di domenica. Mi viene, inoltre prodotta la seguente documentazione: 1) contratto di assunzione. Parere. 2) Per quanto attiene al secondo quesito posto, è da premettere che il 7° livello del CCNL Metalmeccanici è considerato quale impiegato direttivo e, di conseguenza, rientra nella categoria di lavoratori che non sono sottoposti a vincoli di orario; pertanto, le ore eccedenti l'orario contrattuale non vengono retribuite. 1 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it Il personale dipendente con tale qualifica è espressamente escluso dalle norme in tema di orario massimo normale di lavoro (art. 17, comma 5, D. L.vo 66/2003). Infatti, svolgendo un’attività rilevante soprattutto da un punto di vista qualitativo, piuttosto che quantitativo, il predetto personale non è soggetto all’osservanza di un orario rigido di lavoro come accade per gli altri dipendenti. Per quanto riguarda, in generale, l’attività svolta durante la settimana oltre l’orario normale di lavoro, l’orientamento giurisprudenziale prevalente tende a riconoscere il diritto al compenso per lavoro straordinario solo se al dirigente vengono richieste prestazioni prolungate con carattere di continuità, oltre un certo limite da fissarsi in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità psicofisica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Perché si possa parlare di orario di lavoro usurante è quindi indispensabile che la prestazione lavorativa sia sistematicamente e non occasionalmente superiore a quella normalmente esigibile ( e sempreché il superamento di tale limite sia dedotto e provato dal dirigente: Cass. 14.02.2011, n. 3607). Una maggiore tutela è prevista in caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale, dal momento che il diritto irrinunciabile a una giornata di riposo, che dovrebbe normalmente coincidere con la domenica, è sancito dal legislatore (art. 36 della Costituzione; art. 2109 del codice civile) per tutti i lavoratori compresi i dirigenti, come è stato confermato anche dalla Corte costituzionale (sentenze n. 23 del 19 gennaio 1982 e n. 101 del 7 maggio 1975). L’art.8, Sezione Quarta, Titolo III, rubricato “Riposo settimanale” del CCNL Metalmeccanici Industria, a tale proposito, prevede che: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa. 2 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all'art. 7, del presente Titolo III - per il lavoro festivo.” Pertanto, la norma prevede la possibilità del mancato godimento del riposo domenicale da parte del dipendente e, in tal caso, prevede il diritto ad una maggiorazione della retribuzione, ed al riposo compensativo in un termine prestabilito. Il riposo settimanale, dopo sei giorni consecutivi di lavoro, costituisce, infatti, un diritto irrinunciabile del dipendente, garantito dagli articoli 36, comma. 3, Cost. e 2109 c.c., sicché, alla sua perdita, corrisponde il diritto del prestatore ad uno specifico compenso, tenuto conto che la qualità del lavoro, ex art. 36 Cost., deve essere valutata anche con riguardo al maggior costo personale che la prestazione comporta per il lavoratore, con la conseguenza che in caso di lavoro nel settimo giorno, con ritardata fruizione di riposo compensativo, il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere una specifica maggiorazione da considerarsi alla stregua di una retribuzione differenziale (Cass., sez. un., 10.11.1982, n. 5923, in Foro it., 1983,1, 1967; Cass., sez. un., 8.10.1991, n. 10513, in Foro it., 1991,1, 2689; Cass. civ. 4.2.08 n. 2610:“La prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro esige, per la sua particolare onerosità, specifico compenso, da differenziarsi dal (pur spettante) compenso del lavoro prestato nel giorno di domenica, e che non si esaurisce in un distinto giorno di riposo dopo il settimo giorno consecutivo di lavoro. Questo compenso, che ha natura di retribuzione, può essere espressamente previsto dalla norma collettiva, come causalmente connesso alla prestazione resa nel settimo giorno consecutivo di lavoro. Ove questa espressa previsione manchi, il giudice, sulla base d'una motivata valutazione che tenga conto dell'onerosità della prestazione lavorativa, determina la misura del compenso applicando come parametro anche eventuali forme di retribuzione normativamente previste per istituti affini, quale il compenso del lavoro domenicale, od altro".). Tale maggiorazione, in assenza di specifica previsione della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali, va determinata dal giudice con riferimento al supplemento retributivo stabilito dalle norme collettive per il lavoro festivo o per 3 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it quello straordinario; in ogni caso, detto compenso ben può essere determinato equitativamente (Cass. civ., 15.2.1992, n. 1846). Orbene, come costantemente ricordato dalla Corte di legittimità, incombe all'interprete stabilire se la previsione contrattuale del trattamento spettante in occasione della prestazione resa nel giorno destinato al riposo settimanale abbia funzione risarcitoria o retributiva-corrispettiva, conseguendo, nel primo caso, la salvezza del diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del riposo ed invece restando assorbito nel secondo caso tale diritto attraverso la corresponsione di un trattamento integrativo che assorba ogni altra pretesa (Cass. 17.4.1996 n. 3634; Cass. lav. 16.07.2002 n. 10324). Sotto diverso profilo, nell’ipotesi in cui il lavoro venga svolto di domenica e il giorno di riposo non venga recuperato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale. La liquidazione del risarcimento spetta al giudice di merito che si deve astenere da tale valutazione solo qualora il contratto collettivo preveda un’indennità per il mancato riposo che sia da lui ritenuta sufficiente a risarcire il danno indicato (Cass. 20.08.1996, n. 7677). Il risarcimento è quantificabile in misura pari all’ammontare della retribuzione per un giorno di ferie non goduto, in assenza di un’espressa previsione del contratto collettivo ( Cass. 22.04.2004, n.7702). Concludendo: - le ore di lavoro straordinario infrasettimanali così come quelle svolte nella giornata di sabato, per un settimo livello CCNL Metalmeccanici Industria, non vengono retribuite in quanto già calcolate in modo forfetario nell’importo della retribuzione prevista per il menzionato livello; - per quanto attiene al lavoro svolto di domenica, impregiudicato il diritto al riposo compensativo, si dubita che Le potrebbe spettare una retribuzione ulteriore, potendo la stessa, secondo una certa interpretazione, essere considerata alla stregua di lavoro straordinario non retribuibile. 4 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it *** Avvocato Fabio Petracci 5