La tassazione delle attività finanziarie

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La tassazione delle attività finanziarie
Università Bocconi a.a. 2011-12
30018 Scienza delle Finanze – CLEAM
Classe 8
La tassazione delle attività
finanziarie
Giampaolo Arachi
Indice della lezione
•
Evoluzione dalla riforma del 1974
1. Problemi tradizionali.
2. Problemi nati dalla crescente integrazione dei mercati dei capitali.
•
Il sistema attuale
1.
1
2.
3.
•
Aliquote
Modalità del prelievo
Risparmio previdenziale
L'imposizione dei redditi da capitale in un contesto
i t
internazionale.
i
l
2
La riforma del 1974
• La riforma del 1974 prevedeva:
– Plusvalenze non tassate
– Assoggettamento dei redditi da capitale ad imposte sostitutive.
• Difficoltà di accertamento dei redditi individuali
– Ricorso alle ritenute alla fonte a titolo di imposta operate dal sostituto
d’imposta.
• Difficoltà di tassazione delle plusvalenze
• Tutela del risparmio
p
– Esclusione dalla base imponibile dell’imposta progressiva.
– Differenziazione delle aliquote fra impieghi a breve e a lunga scadenza.
• Altri obiettivi
– promozione dello sviluppo dei mercati finanziari
– sostegno al collocamento dei Titoli di Stato.
3
Situazione pre-riforma 1998
4
Conseguenze di carattere economico
•
Disomogeneità nelle aliquote e nelle basi imponibili.
a. Elusione fiscale (grazie anche all’innovazione
finanziaria)
Esempio - Zero coupon bonds
Esempio - combinazione di contratti forward
− A t: 1) impegno ad acquistare a t+1 un titolo al prezzo Y; 2)
impegno a vendere lo stesso titolo al prezzo Y+C.
− Se a t+1 il prezzo del titolo è Z>Y+C: guadagno sul primo
contratto = Z-Y;; perdita
p
sul secondo = Z-(Y+C).
(
)
− Guadagno netto = Z - Y - [Z-(Y+C)] = C  replica il
pagamento di una cedola C al tempo t+1.
b. Distorsioni nelle scelte dei risparmiatori e delle imprese.
c. Correzioni disorganiche della legislazione fiscale
5
Riforma 1998/2000
• Obiettivi
– Riduzione dei problemi di accertamento
• incentivando l’intermediazione del risparmio
– Ricerca della neutralità del sistema/Riduzione delle
possibilità di elusione
• sottoponendo a imposizione tutte le forme di rendita finanziaria
comprese le plusvalenze e i proventi dei prodotti derivati
• o
omogeneizzando
oge e a do i ttrattamenti
atta e t fiscali
sca ((riduzione
du o e a
aliquote)
quote)
• introducendo la tassazione alla maturazione e, quando non
praticabile, correggendo le imposte sulle plusvalenze realizzate
tramite un “equalizzatore”
– Tutela della competitività
à dell’investimento
finanziario nel nostro paese
• Esentando (per alcune tipologie di redditi) gli investitori esteri
• riducendo le aliquote
– Agevolazione di alcune categorie di risparmio
• Risparmio
p
previdenziale
p
6
Dal 1998/2000
• Indebolimento dell’impostazione generale della riforma
con un graduale riduzione dell’ambito di applicazione
del maturato
– Ab
Abolizione
li i
nell 2001 del
d l cosiddetto
idd tt “equalizzatore”
“
li t ”
– Passaggio dalla maturazione alla realizzazione per i fondi
comuni di investimento nel 2011
• Ritorno a pluralità di regimi
– Con la riforma del 2011 si introduce un regime aggiuntivo di
tassazione
• Rimodulazione aliquote
7
Ricapitolazione:
p
aliquote
q
• BI Irpef
– Dividendi e plusvalenze da partecipazione qualificata (49,72%) o in
società
à residente in paradiso fiscale
f
(interamente)
– Talvolta le plusvalenze immobiliari
• 12,5%
– Titoli di Stato italiani e di Paesi che consentono un adeguato scambio
di informazioni
• 11%
– Rendimenti su contributi versati nei fondi di previdenza
complementare e individuale e rivalutazioni degli accantonamenti TFR
• Esenti
– Rendimenti su premi per contratti di assicurazione sulla vita puri
• 20%
– Tutti gli altri casi
8
Quattro regimi
Q
g
di tassazione
1. Regime della dichiarazione
2. Regime del risparmio amministrato
3. Regime
g
del risparmio
p
gestito
g
a. Gestioni patrimoniali individuali
p
b. Fondi pensione
4. Fondi comuni di investimento
9
Risparmio
p
gestito
g
• Gestioni patrimoniali individuali: un soggetto affida la
gestione del proprio patrimonio ad un intermediario.
• Gestioni collettive dei fondi pensione.
L’intermediario opera da sostituto d’imposta applicando
un’imposta sostitutiva del 20% (o del 11% per i fondi
pensione)) sul risultato di g
p
gestione.
10
Risultato di gestione
g
+ Patrimonio finale
+ Prelievi e proventi distribuiti
-
Conferimenti e sottoscrizioni
Redditi esenti
Redditi assoggettati ad aliquota del 12,5%
P ti
Patrimonio
i iniziale
i i i l
= Risultato di gestione
11
• Il risultato di gestione include
– Tutti i redditi da capitale
p
e diversi da tassare al 20% (11%
(
per
p i
f di pensione)
fondi
i
)
• La tassazione del risultato di gestione garantisce:
– anonimato;
i t
– Compensazione tra redditi di capitale e redditi
diversi;
– tassazione al momento della maturazione.
maturazione
• N.B. risultato negativo
– F
Fondi
di pensione:
i
è computato,
t t senza lilimiti
iti temporali,
t
li in
i
diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta
successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza. Qualora
il fondo gestisca più linee di investimento, il risultato negativo
può essere utilizzato,
utilizzato in tutto o in parte
parte, dal fondo in diminuzione
del risultato di gestione positivo di altre linee di investimento,
mediante prelievo delle somme dalla linea con debito d’imposta e
successivo accreditamento alla linea che ha maturato un risultato
negativo
– Gestioni individuali: è riportabile a nuovo nei quattro periodi
d’imposta successivi ma sempre nell’ambito del medesimo rapporto
g
di risparmio
p
gestito
g
in regime
12
Regime dichiarazione
Redditi di capitale
• Imposta sostitutiva con ritenute a titolo d’imposta operate
d ll’i t
dall’intermediario
di i (aliquote
( li
t descritte
d
itt in
i precedenza)
d
)
• Non c’è obbligo di dichiarazione annuale.
• NB. obbligo
g di dichiarazione annuale p
per dividendi in BI IRPEF
Redditi diversi
• Tassati come descritto in precedenza
• Devono essere sempre analiticamente dichiarati → non è
garantito anonimato
g
• La tassazione avviene alla realizzazione (a fine anno)
• La compensazione solo fra redditi diversi nell’ambito dello
stesso regime di tassazione (partecipazioni qualificate)
• Saldo negativo riportabile in avanti per 4 anni
13
Risparmio
p
amministrato
Redditi di capitale
• come nel regime di risparmio individuale.
Redditi diversi
• rispetto al risparmio individuale:
– l’imposta sostitutiva viene prelevata dall’intermediario su ogni
singola operazione (non è necessaria la dichiarazione analitica,
è garantito l’anonimato)
– rimane sempre l’obbligo di dichiarazione delle plusvalenze
rientranti in BI IRPEF;
– La compensazione solo fra i redditi diversi (escluse le
qualificate) all’interno dello stesso rapporto di
amministrazione,
i i t
i
nello
ll stesso
t
periodo
i d di imposta
i
t e neii 4
successivi;
– la tassazione avviene alla realizzazione ((in corso d’anno).
)
14
Fondi comuni di investimento
Tipo provento
Classificazione
Imposta
Distribuzione periodica
Reddito di capitale
Sostitutiva al 20%
Incremento
Inc
emento del valore
alo e della quota
q ota
in sede di riscatto, liquidazione o
cessione della quota
Reddito di capitale
Sostit ti a al 20%
Sostitutiva
Decremento del valore della quota
in sede di riscatto, liquidazione o
cessione della quota
Reddito diverso
Compensabile con plusvalenze su titoli nel
regime del risparmio amministrato o (per
opzione) dichiarazione (riportabile fino a 4
anni)
Analogie con risparmio gestito:
• Possibilità di compensare minusvalenze con redditi di capitale nella fase di
accu u a o e
accumulazione
Analogie con il risparmio amministrato
• Tassazione delle plusvalenze alla realizzazione
Differenze dai regimi precedenti
• La tassazione sui redditi di capitale (dividendi e interessi) viene differita al
momento della distribuzione o del riscatto delle quote (effetto lock-in)
guadagni
g derivanti da plusvalenze
p
sui titoli detenuti dal fondo non possono
p
• Ig
essere compensate con perdite su altri fondi o su altri titoli
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Effetto lock-in
Ipotesi
• Tre periodi
– Fine del primo periodo il titolo X vale 100
– Fine del secondo periodo il titolo X vale 200
– Fine del terzo periodo il titolo X vale 212 (rendimento del 6% fra
il terzo periodo)
– Esiste un titolo Y che garantisce fra il secondo ed il terzo periodo
un rendimento del 6%
• Aliquota sulle plusvalenze realizzate 20%
L investitore alla fine del secondo periodo deve scegliere se
L’investitore
continuare a detenere X (strategia 1) oppure cedere X ed
acquistare Y (strategia 2)
In assenza di imposte l’investitore sarebbe indifferente
16
Strategia 1: detenere titolo X
2 periodi
Strategia 2: vendere il titolo X
acquistare Y
Valore iniziale titolo X
100
Valore iniziale titolo X
100
Valore finale titolo X
212
Valore X inizio periodo 2
200
22,4
Imposta
(T1)
Imposta
0,2x(212-100)
Ricchezza finale netta
189 6
189,6
0,2x(200-100)
V l
Valore
iniziale
i i i l titolo
tit l Y
Valore finale titolo Y
Imposta
0,2x(190,8-180)
Ricchezza finale netta
Imposta
effettiva
(212-188,64)
20
180
190,8
2,16
188,64
23,36
Differenza nella
Diff
ll ricchezza
i h
finale
fi l
netta
0 x0,06
0,0 x(1-0,2)
( 0, )
20
T1 x i x (1-t)
0,96
17
Conclusioni
• I redditi da partecipazione qualificata
– Sempre
S
iin BI IIrpeff
– Compensazione di minusvalenze solo con plusvalenze da qualif
• L’anonimato è g
garantito eccetto che
– Nel regime della dichiarazione
– Partecipazioni qualificate
• Le aliquote sono identiche nei vari regimi
• Il risparmio gestito e il regime dei fondi comuni consentono
la compensazione
p
fra redditi da capitale
p
e altri redditi
• Il timing differisce (problemi di equità e neutralità)
– Maturazione nel risparmio gestito individuale e nei fondi pensione
– Realizzazione nel risparmio individuale e amministrato solo su
plusvalenze
– Differimento dell’imposta sui redditi di capitale nei fondi comuni
18
Agevolazione
g
del risparmio
p
previdenziale
p
Impieghi con finalità previdenziale
• TFR
• Forme di risparmio previdenziale collettivo
– Fondi pensione aperti e chiusi
• Previdenza individuale
– Fondi p
pensione aperti
p
– Contratti di assicurazione sulla vita
Vincoli
• Periodo minimo di contribuzione
• Erogazione prestazione al raggiungimento dell’età
pensionabile.
• La prestazione deve essere per almeno il 50% sotto
forma di rendita
19
Risparmio previdenziale
Accumulazione
Prestazione
Età pensionabile
• premi deducibili
•
(con limite)
•Rendita e K (max 50% del
montante): tassazione separata
•Rendimenti finanziari (alla
maturazione)) 11%
Rendimenti finanziari esenti
 t[15%-9%]
 t=15%, ridotta di 0,3
punti per ogni anno di
contribuzione oltre il 15°
Minima (9%) con 35 anni
Montante = Σpremi + rendimenti
finanziari (già tassati, 11%)
•Aliquota ordinaria (20%) sul
rendimento finanziario maturato
sul capitale lasciato in gestione
20
Esempio
p
• L = 40 anni. e(L)=20.
• Durante la vita lavorativa, ogni anno 5000 € versati alla
previdenza integrativa. (Ricordare deducibilità). Questi
contributi vengono investiti dal fondo.
fondo Sui rendimenti generati
il fondo paga l’11%.
• Montante accumulato = 200.000 (p
(parte non finanziaria)) +
40.000 (parte finanziaria netta).
• N.B.: la parte non finanziaria costituisce 5/6 del montante.
a)) Al momento della
d ll pensione
i
l’individuo
l’i di id riscuote
i
sotto forma
f
di
rendita annuale. Il primo anno riceve 12.000€. 1/6 (2.000)
corrisponde alla parte finanziaria ed è esente (già tassati
durante l’accumulazione). Gli altri 10.000€ corrispondenti alla
parte non finanziaria rientrano nella tassazione separata. I
rimanenti 228
228.000€
000€ vengono reinvestiti dal fondo.
fondo Sui
rendimenti si applica l’aliquota del 20%.
21
TFR: equiparato a previdenza complementare
Accumulazione
Prestazione
Risoluzione
rapporto lavoro
• accantonamenti
t
ti non
imponibili
•Parte finanziaria=
rivalutazione legale (alla
maturazione) 11%
•Parte finanziaria esente
•K: Σpremi, tassazione
separata
p
 t media Irpef ultimi 5
anni
Montante = Σpremi + parte
finanziaria (già tassata, 11%)
22
Contratti assicurativi puri
p
Accumulazione
Prestazione
Morte/invalidità
permanente
•Premi
P
i detraibili
d t ibili all 19% nell
limite di 1291 euro
• Esente
•No tassazione rendimenti
finanziari
23
Contratti finanziari
Accumulazione
Prestazione
Età pensionabile
• Premi
P
i non deducibili
d d ibili
• Differenza tra capitale e
premi (parte finanziaria) :
tassazione sostitutiva al
20%.
20%
Montante = Σpremi + rendimenti
finanziari
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Imposizione sui redditi in un contesto
i t
internazionale
i
l
Problema:
• come tassare i redditi che i residenti conseguono
all’estero?
• come tassare i redditi che i non residenti conseguono nel
territorio nazionale?
Due principi polari
• Principio della residenza
– Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese di residenza
del percettore
• Principio della fonte
– Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese in cui il
reddito è prodotto
25
Criteri di scelta
a. Efficienza
b. Rispetto dei principi di equità dell’imposizione personale
c. Ripartizione
pa
o e del
de gettito
ge o tra
a paesi
paes
d. Applicabilità delle normative nazionali
26
a. Efficiente allocazione delle risorse CEN
• Capital export neutrality
Un sistema di tassazione soddisfa la CEN se i fattori fiscali non
influiscono sulle scelte di localizzazione internazionale degli
investimenti di un investitore domestico.
27
Il principio di residenza realizza la CEN
• Senza imposte: rh=rf  è indifferente investire nel paese h e
nel paese f (condizione di non arbitraggio)
• C
Con imposte
i
t e principio
i i i di residenza,
id
un individuo
i di id residente
id t
nel paese h ottiene:
– rh(1-th) se investe nel paese h
– rf(1-th) se investe nel paese f
Condizione di non arbitraggio: rh(1-th) = rf(1-th)  rh=rf  CEN
• Con imposte e principio della fonte,
fonte un individuo residente
nel paese h ottiene:
– rh(1-th) se investe nel paese h
– rf(1
(1-ttf) se investe
i
t nell paese f
Condizione di non arbitraggio rh(1-th) = rf(1-tf) 
Se th≠tf  rh ≠ rf  NON neutralità (a meno che th = tf :
armonizzazione)
• Stessa conclusione se l’individuo risiedesse in f
28
a. Efficiente allocazione delle risorse CIN
• Capital import neutrality
Un sistema di tassazione soddisfa la CIN se, all’interno di un
paese, i fattori fiscali non favoriscono o penalizzano gli
investimenti provenienti da paesi diversi.
Con perfetta mobilità dei capitali tutti gli investitori ottengono lo
stesso rendimento netto, indipendentemente dalla loro
nazionalità.
29
Il principio della fonte realizza la CIN
• Due individui, uno residente in h ed uno in f; entrambi
investono in h
• Senza imposte ciascuno dei due ha rendimento rh
• Con imposte e principio di residenza
– individuo residente in h ottiene rh(1
(1-tth)
– individuo residente in f ottiene rh(1-tf)
Se th≠tf  rh(1-t
(1 th) ≠ rf(1-t
(1 tf)  NON neutralità
(a meno che th = tf : armonizzazione)
• C
Con imposte
i
t e principio
i i i della
d ll fonte
– individuo residente in h ottiene rh(1-th)
– individuo residente in f ottiene rh(1-th)
Investire in h genera il rendimento rh(1-th) indipendentemente
dalla residenza dell’investitore  CIN
• Stessa conclusione se investissero in f
30
Perché è importante che sia
soddisfatta
ddi f tt la
l CEN?
Perché in tal modo si realizza un’allocazione efficiente del
capitale tra paesi.
• Condizione di efficienza
– Dato K da allocare nei paesi h e f
– Funzioni di produzione: fh(Kh) e ff(Kf)
– Un’allocazione è efficiente se f’h(K*h) = f’f(K*f)
31
La CEN realizza un’allocazione efficiente del
capitale
• In assenza di imposte:
– Le imprese operanti nel paese h massimizzano i profitti dati da h=p
fh(Kh)- rhKh
– Ipotesi: p=1
– Massimizzazione di h  f’h(Kh)= rh
– Le imprese
p
operanti
p
nel paese
p
f massimizzano i profitti
p
dati da f=p
p
ff(Kf)- rfKf
– Massimizzazione di f  f’f(Kf)= rf
– Libertà
Lib tà di movimento
i
t dei
d i capitali
it li  rh=rf
 f’h(Kh)= rh= rf = f’f(Kf)
32
• In p
presenza di imposte:
p
– Principio di residenza
• Massimizzazione di hnel paese h  f’h(Kh)= rh
• Massimizzazione di f nel paese f  f’f(Kf)= rf
• Libertà di movimento dei capitali  rh(1-th)=rf(1-th) e
rh(1
(1-ttf))=rrf(1
(1-ttf)  rh= rf
 f’h(Kh)= rh= rf = f’f(Kf)
– Principio della fonte
• Massimizzazione di hnel paese h  f’h(Kh)= rh
• Massimizzazione di f nel paese f  f’f(Kf)= rf
• Libertà di movimento dei capitali  rh(1-th)=rf(1-tf)
• Se th>tf  rh > rf  ff’h(Kh)= rh > rf = ff’f(Kf)
33
b. Equità
• Il principio di residenza, contrariamente al principio della
fonte, è compatibile con la personalità dell’imposizione
34
c. Ripartizione del gettito tra paesi
• Principio di residenza: base imponibile = rendite finanziarie
generate dal risparmio dei residenti.
• Principio della fonte: base imponibile = rendite finanziarie
generate dal capitale investito nel paese.
Il principio della fonte è preferibile per i paesi il cui risparmio
è inferiore al capitale investito (importatori di capitale); il
principio
i i i di residenza
id
è preferibile
f ibil per i paesii i paesii che
h
esportano capitale.
35
• Ipotesi:
– Risparmio
pa o del
d paese
pa
h in f: Khf > 0
– Investimento nel paese h da f: Kfh = 0
 h è esportatore netto di capitale
 f è importatore netto di capitali
• Gettito
G ttit d
dell paese h:
– Principio di residenza: thrf Khf
– Principio della fonte: 0
• Gettito del paese f
– Principio di residenza: 0
– Principio della fonte: tfrf Khf
 1) I paesi esportatori di capitale hanno un gettito
maggiore con il principio di residenza, i paesi
i
importatori
t t i con il principio
i i i della
d ll fonte.
f t
36
• Per sfruttare le qualità desiderabili del principio di residenza
paesi importatori
p
di capitale
p
rimangano
g
senza
evitando che i p
gettito:
sistemi misti = tassazione alla fonte + credito di
i
imposta
t nell paese di residenza
id
Si assoggettano a imposizione i redditi prodotti nel territorio di localizzazione
dell’investimento; il paese di residenza riconosce un credito sulle imposte pagate all’estero
dai propri residenti.
residenti
– tf rf Khf versato al paese f e riconosciuto come credito dell’imposta
dovuta al paese h.
– (t
( h - tf )r
) f Khf versato all paese h.
h
– Imposta totale = th rf Khf
 2) Se il credito d’imposta è totale, si realizza
pienamente la CEN.
37
 3) Se il credito d’imposta è concesso in misura non integrale
sii ha
h un sistema
i t
misto
i t (doppia
(d
i imposizione).
i
i i
)
– Caso estremo: tf rf Khf versato al paese f; nessun credito
d imposta
d’imposta
– th rf Khf versato al paese h.
– Imposta totale = (th + tf) rf Khf
L’autonomia tributaria dei singoli Stati (connaturata al principio di
residenza) richiede forme di cooperazione e coordinamento
sovranazionale:
− per evitare una sovrapposizione di residenza e fonte (doppia imposizione);
− per individuare una ripartizione del gettito tra paesi ragionevole;
− per limitare comportamenti strategici da parte dei paesi importatori di
capitale.
38
d. Applicabilità
•
Problemi di applicazione del principio di residenza
– Flussi informativi tra paesi (difficoltà di accertamento dei redditi
esteri) per ricostruire la posizione reddituale complessiva del
contribuente.
• Necessità di uno scambio di informazioni
– Incentivi a ritardare il rimpatrio dei redditi (soprattutto profitti da
parte delle imprese multinazionali)  Tax deferral
Socio italiano
Societa’
(in paradiso
fiscale)
 CFC (Controlled
(C t ll d foreign
f i company):
) glili utili
tili di società
i tà controllate
t ll t
residenti in paradisi fiscali vengono imputati e tassati in capo ai soci
italiani indipendentemente dalla distribuzione.
39
• Problemi
P oblemi di applicazione
applica ione del principio
p incipio della fonte:
fonte
– In p
presenza di elevata mobilità del capitale,
p
, si genera
g
concorrenza
fiscale
 caduta del gettito proveniente dai redditi da capitale;
 Per sostenere i livelli di spesa pubblica storicamente raggiunti:
• A
Aumento ulteriore
l i
dell’imposizione
d ll’i
i i
suii fattori
f
i meno mobili
bili (lavoro)
(l
)  perdita
di di
competitività dell’industria nazionale; disoccupazione; inaccettabilità politica.
 Riduzione delle spese (ridimensionamento del welfare state)
40
• Possibile
P ibil soluzione:
l i
– Fonte + Coordinamento (accordo al fine di non abbassare
eccessivamente l’imposizione).
l imposizione).
– Residenza + Scambio di informazioni:
• Direttiva Europea 1° luglio 2005 (a partire dal 2007)
• scambio di informazioni automatico (fine del segreto bancario).
• AU, B, Lux rimandano l’adesione a quando aderiranno Svizzera, USA e altri
paesi in cui vige il segreto bancario.
• questi paesi applicheranno una ritenuta alla fonte sui risparmi dei non
residenti (15% nei primi 3 anni; 20% nei successivi 3; 35% in seguito)
• Inoltre
I lt d
dovranno trasferire
t f i il 75% delle
d ll entrate
t t da
d non residenti
id ti aii paesii di
origine degli investitori.
• Accordi con paesi terzi (Svizzera, Andorra, Lichtenstein, San Marino)
41