La tassazione delle attività finanziarie
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La tassazione delle attività finanziarie
Università Bocconi a.a. 2011-12 30018 Scienza delle Finanze – CLEAM Classe 8 La tassazione delle attività finanziarie Giampaolo Arachi Indice della lezione • Evoluzione dalla riforma del 1974 1. Problemi tradizionali. 2. Problemi nati dalla crescente integrazione dei mercati dei capitali. • Il sistema attuale 1. 1 2. 3. • Aliquote Modalità del prelievo Risparmio previdenziale L'imposizione dei redditi da capitale in un contesto i t internazionale. i l 2 La riforma del 1974 • La riforma del 1974 prevedeva: – Plusvalenze non tassate – Assoggettamento dei redditi da capitale ad imposte sostitutive. • Difficoltà di accertamento dei redditi individuali – Ricorso alle ritenute alla fonte a titolo di imposta operate dal sostituto d’imposta. • Difficoltà di tassazione delle plusvalenze • Tutela del risparmio p – Esclusione dalla base imponibile dell’imposta progressiva. – Differenziazione delle aliquote fra impieghi a breve e a lunga scadenza. • Altri obiettivi – promozione dello sviluppo dei mercati finanziari – sostegno al collocamento dei Titoli di Stato. 3 Situazione pre-riforma 1998 4 Conseguenze di carattere economico • Disomogeneità nelle aliquote e nelle basi imponibili. a. Elusione fiscale (grazie anche all’innovazione finanziaria) Esempio - Zero coupon bonds Esempio - combinazione di contratti forward − A t: 1) impegno ad acquistare a t+1 un titolo al prezzo Y; 2) impegno a vendere lo stesso titolo al prezzo Y+C. − Se a t+1 il prezzo del titolo è Z>Y+C: guadagno sul primo contratto = Z-Y;; perdita p sul secondo = Z-(Y+C). ( ) − Guadagno netto = Z - Y - [Z-(Y+C)] = C replica il pagamento di una cedola C al tempo t+1. b. Distorsioni nelle scelte dei risparmiatori e delle imprese. c. Correzioni disorganiche della legislazione fiscale 5 Riforma 1998/2000 • Obiettivi – Riduzione dei problemi di accertamento • incentivando l’intermediazione del risparmio – Ricerca della neutralità del sistema/Riduzione delle possibilità di elusione • sottoponendo a imposizione tutte le forme di rendita finanziaria comprese le plusvalenze e i proventi dei prodotti derivati • o omogeneizzando oge e a do i ttrattamenti atta e t fiscali sca ((riduzione du o e a aliquote) quote) • introducendo la tassazione alla maturazione e, quando non praticabile, correggendo le imposte sulle plusvalenze realizzate tramite un “equalizzatore” – Tutela della competitività à dell’investimento finanziario nel nostro paese • Esentando (per alcune tipologie di redditi) gli investitori esteri • riducendo le aliquote – Agevolazione di alcune categorie di risparmio • Risparmio p previdenziale p 6 Dal 1998/2000 • Indebolimento dell’impostazione generale della riforma con un graduale riduzione dell’ambito di applicazione del maturato – Ab Abolizione li i nell 2001 del d l cosiddetto idd tt “equalizzatore” “ li t ” – Passaggio dalla maturazione alla realizzazione per i fondi comuni di investimento nel 2011 • Ritorno a pluralità di regimi – Con la riforma del 2011 si introduce un regime aggiuntivo di tassazione • Rimodulazione aliquote 7 Ricapitolazione: p aliquote q • BI Irpef – Dividendi e plusvalenze da partecipazione qualificata (49,72%) o in società à residente in paradiso fiscale f (interamente) – Talvolta le plusvalenze immobiliari • 12,5% – Titoli di Stato italiani e di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni • 11% – Rendimenti su contributi versati nei fondi di previdenza complementare e individuale e rivalutazioni degli accantonamenti TFR • Esenti – Rendimenti su premi per contratti di assicurazione sulla vita puri • 20% – Tutti gli altri casi 8 Quattro regimi Q g di tassazione 1. Regime della dichiarazione 2. Regime del risparmio amministrato 3. Regime g del risparmio p gestito g a. Gestioni patrimoniali individuali p b. Fondi pensione 4. Fondi comuni di investimento 9 Risparmio p gestito g • Gestioni patrimoniali individuali: un soggetto affida la gestione del proprio patrimonio ad un intermediario. • Gestioni collettive dei fondi pensione. L’intermediario opera da sostituto d’imposta applicando un’imposta sostitutiva del 20% (o del 11% per i fondi pensione)) sul risultato di g p gestione. 10 Risultato di gestione g + Patrimonio finale + Prelievi e proventi distribuiti - Conferimenti e sottoscrizioni Redditi esenti Redditi assoggettati ad aliquota del 12,5% P ti Patrimonio i iniziale i i i l = Risultato di gestione 11 • Il risultato di gestione include – Tutti i redditi da capitale p e diversi da tassare al 20% (11% ( per p i f di pensione) fondi i ) • La tassazione del risultato di gestione garantisce: – anonimato; i t – Compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi; – tassazione al momento della maturazione. maturazione • N.B. risultato negativo – F Fondi di pensione: i è computato, t t senza lilimiti iti temporali, t li in i diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza. Qualora il fondo gestisca più linee di investimento, il risultato negativo può essere utilizzato, utilizzato in tutto o in parte parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione positivo di altre linee di investimento, mediante prelievo delle somme dalla linea con debito d’imposta e successivo accreditamento alla linea che ha maturato un risultato negativo – Gestioni individuali: è riportabile a nuovo nei quattro periodi d’imposta successivi ma sempre nell’ambito del medesimo rapporto g di risparmio p gestito g in regime 12 Regime dichiarazione Redditi di capitale • Imposta sostitutiva con ritenute a titolo d’imposta operate d ll’i t dall’intermediario di i (aliquote ( li t descritte d itt in i precedenza) d ) • Non c’è obbligo di dichiarazione annuale. • NB. obbligo g di dichiarazione annuale p per dividendi in BI IRPEF Redditi diversi • Tassati come descritto in precedenza • Devono essere sempre analiticamente dichiarati → non è garantito anonimato g • La tassazione avviene alla realizzazione (a fine anno) • La compensazione solo fra redditi diversi nell’ambito dello stesso regime di tassazione (partecipazioni qualificate) • Saldo negativo riportabile in avanti per 4 anni 13 Risparmio p amministrato Redditi di capitale • come nel regime di risparmio individuale. Redditi diversi • rispetto al risparmio individuale: – l’imposta sostitutiva viene prelevata dall’intermediario su ogni singola operazione (non è necessaria la dichiarazione analitica, è garantito l’anonimato) – rimane sempre l’obbligo di dichiarazione delle plusvalenze rientranti in BI IRPEF; – La compensazione solo fra i redditi diversi (escluse le qualificate) all’interno dello stesso rapporto di amministrazione, i i t i nello ll stesso t periodo i d di imposta i t e neii 4 successivi; – la tassazione avviene alla realizzazione ((in corso d’anno). ) 14 Fondi comuni di investimento Tipo provento Classificazione Imposta Distribuzione periodica Reddito di capitale Sostitutiva al 20% Incremento Inc emento del valore alo e della quota q ota in sede di riscatto, liquidazione o cessione della quota Reddito di capitale Sostit ti a al 20% Sostitutiva Decremento del valore della quota in sede di riscatto, liquidazione o cessione della quota Reddito diverso Compensabile con plusvalenze su titoli nel regime del risparmio amministrato o (per opzione) dichiarazione (riportabile fino a 4 anni) Analogie con risparmio gestito: • Possibilità di compensare minusvalenze con redditi di capitale nella fase di accu u a o e accumulazione Analogie con il risparmio amministrato • Tassazione delle plusvalenze alla realizzazione Differenze dai regimi precedenti • La tassazione sui redditi di capitale (dividendi e interessi) viene differita al momento della distribuzione o del riscatto delle quote (effetto lock-in) guadagni g derivanti da plusvalenze p sui titoli detenuti dal fondo non possono p • Ig essere compensate con perdite su altri fondi o su altri titoli 15 Effetto lock-in Ipotesi • Tre periodi – Fine del primo periodo il titolo X vale 100 – Fine del secondo periodo il titolo X vale 200 – Fine del terzo periodo il titolo X vale 212 (rendimento del 6% fra il terzo periodo) – Esiste un titolo Y che garantisce fra il secondo ed il terzo periodo un rendimento del 6% • Aliquota sulle plusvalenze realizzate 20% L investitore alla fine del secondo periodo deve scegliere se L’investitore continuare a detenere X (strategia 1) oppure cedere X ed acquistare Y (strategia 2) In assenza di imposte l’investitore sarebbe indifferente 16 Strategia 1: detenere titolo X 2 periodi Strategia 2: vendere il titolo X acquistare Y Valore iniziale titolo X 100 Valore iniziale titolo X 100 Valore finale titolo X 212 Valore X inizio periodo 2 200 22,4 Imposta (T1) Imposta 0,2x(212-100) Ricchezza finale netta 189 6 189,6 0,2x(200-100) V l Valore iniziale i i i l titolo tit l Y Valore finale titolo Y Imposta 0,2x(190,8-180) Ricchezza finale netta Imposta effettiva (212-188,64) 20 180 190,8 2,16 188,64 23,36 Differenza nella Diff ll ricchezza i h finale fi l netta 0 x0,06 0,0 x(1-0,2) ( 0, ) 20 T1 x i x (1-t) 0,96 17 Conclusioni • I redditi da partecipazione qualificata – Sempre S iin BI IIrpeff – Compensazione di minusvalenze solo con plusvalenze da qualif • L’anonimato è g garantito eccetto che – Nel regime della dichiarazione – Partecipazioni qualificate • Le aliquote sono identiche nei vari regimi • Il risparmio gestito e il regime dei fondi comuni consentono la compensazione p fra redditi da capitale p e altri redditi • Il timing differisce (problemi di equità e neutralità) – Maturazione nel risparmio gestito individuale e nei fondi pensione – Realizzazione nel risparmio individuale e amministrato solo su plusvalenze – Differimento dell’imposta sui redditi di capitale nei fondi comuni 18 Agevolazione g del risparmio p previdenziale p Impieghi con finalità previdenziale • TFR • Forme di risparmio previdenziale collettivo – Fondi pensione aperti e chiusi • Previdenza individuale – Fondi p pensione aperti p – Contratti di assicurazione sulla vita Vincoli • Periodo minimo di contribuzione • Erogazione prestazione al raggiungimento dell’età pensionabile. • La prestazione deve essere per almeno il 50% sotto forma di rendita 19 Risparmio previdenziale Accumulazione Prestazione Età pensionabile • premi deducibili • (con limite) •Rendita e K (max 50% del montante): tassazione separata •Rendimenti finanziari (alla maturazione)) 11% Rendimenti finanziari esenti t[15%-9%] t=15%, ridotta di 0,3 punti per ogni anno di contribuzione oltre il 15° Minima (9%) con 35 anni Montante = Σpremi + rendimenti finanziari (già tassati, 11%) •Aliquota ordinaria (20%) sul rendimento finanziario maturato sul capitale lasciato in gestione 20 Esempio p • L = 40 anni. e(L)=20. • Durante la vita lavorativa, ogni anno 5000 € versati alla previdenza integrativa. (Ricordare deducibilità). Questi contributi vengono investiti dal fondo. fondo Sui rendimenti generati il fondo paga l’11%. • Montante accumulato = 200.000 (p (parte non finanziaria)) + 40.000 (parte finanziaria netta). • N.B.: la parte non finanziaria costituisce 5/6 del montante. a)) Al momento della d ll pensione i l’individuo l’i di id riscuote i sotto forma f di rendita annuale. Il primo anno riceve 12.000€. 1/6 (2.000) corrisponde alla parte finanziaria ed è esente (già tassati durante l’accumulazione). Gli altri 10.000€ corrispondenti alla parte non finanziaria rientrano nella tassazione separata. I rimanenti 228 228.000€ 000€ vengono reinvestiti dal fondo. fondo Sui rendimenti si applica l’aliquota del 20%. 21 TFR: equiparato a previdenza complementare Accumulazione Prestazione Risoluzione rapporto lavoro • accantonamenti t ti non imponibili •Parte finanziaria= rivalutazione legale (alla maturazione) 11% •Parte finanziaria esente •K: Σpremi, tassazione separata p t media Irpef ultimi 5 anni Montante = Σpremi + parte finanziaria (già tassata, 11%) 22 Contratti assicurativi puri p Accumulazione Prestazione Morte/invalidità permanente •Premi P i detraibili d t ibili all 19% nell limite di 1291 euro • Esente •No tassazione rendimenti finanziari 23 Contratti finanziari Accumulazione Prestazione Età pensionabile • Premi P i non deducibili d d ibili • Differenza tra capitale e premi (parte finanziaria) : tassazione sostitutiva al 20%. 20% Montante = Σpremi + rendimenti finanziari 24 Imposizione sui redditi in un contesto i t internazionale i l Problema: • come tassare i redditi che i residenti conseguono all’estero? • come tassare i redditi che i non residenti conseguono nel territorio nazionale? Due principi polari • Principio della residenza – Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese di residenza del percettore • Principio della fonte – Il reddito viene tassato secondo le aliquote del paese in cui il reddito è prodotto 25 Criteri di scelta a. Efficienza b. Rispetto dei principi di equità dell’imposizione personale c. Ripartizione pa o e del de gettito ge o tra a paesi paes d. Applicabilità delle normative nazionali 26 a. Efficiente allocazione delle risorse CEN • Capital export neutrality Un sistema di tassazione soddisfa la CEN se i fattori fiscali non influiscono sulle scelte di localizzazione internazionale degli investimenti di un investitore domestico. 27 Il principio di residenza realizza la CEN • Senza imposte: rh=rf è indifferente investire nel paese h e nel paese f (condizione di non arbitraggio) • C Con imposte i t e principio i i i di residenza, id un individuo i di id residente id t nel paese h ottiene: – rh(1-th) se investe nel paese h – rf(1-th) se investe nel paese f Condizione di non arbitraggio: rh(1-th) = rf(1-th) rh=rf CEN • Con imposte e principio della fonte, fonte un individuo residente nel paese h ottiene: – rh(1-th) se investe nel paese h – rf(1 (1-ttf) se investe i t nell paese f Condizione di non arbitraggio rh(1-th) = rf(1-tf) Se th≠tf rh ≠ rf NON neutralità (a meno che th = tf : armonizzazione) • Stessa conclusione se l’individuo risiedesse in f 28 a. Efficiente allocazione delle risorse CIN • Capital import neutrality Un sistema di tassazione soddisfa la CIN se, all’interno di un paese, i fattori fiscali non favoriscono o penalizzano gli investimenti provenienti da paesi diversi. Con perfetta mobilità dei capitali tutti gli investitori ottengono lo stesso rendimento netto, indipendentemente dalla loro nazionalità. 29 Il principio della fonte realizza la CIN • Due individui, uno residente in h ed uno in f; entrambi investono in h • Senza imposte ciascuno dei due ha rendimento rh • Con imposte e principio di residenza – individuo residente in h ottiene rh(1 (1-tth) – individuo residente in f ottiene rh(1-tf) Se th≠tf rh(1-t (1 th) ≠ rf(1-t (1 tf) NON neutralità (a meno che th = tf : armonizzazione) • C Con imposte i t e principio i i i della d ll fonte – individuo residente in h ottiene rh(1-th) – individuo residente in f ottiene rh(1-th) Investire in h genera il rendimento rh(1-th) indipendentemente dalla residenza dell’investitore CIN • Stessa conclusione se investissero in f 30 Perché è importante che sia soddisfatta ddi f tt la l CEN? Perché in tal modo si realizza un’allocazione efficiente del capitale tra paesi. • Condizione di efficienza – Dato K da allocare nei paesi h e f – Funzioni di produzione: fh(Kh) e ff(Kf) – Un’allocazione è efficiente se f’h(K*h) = f’f(K*f) 31 La CEN realizza un’allocazione efficiente del capitale • In assenza di imposte: – Le imprese operanti nel paese h massimizzano i profitti dati da h=p fh(Kh)- rhKh – Ipotesi: p=1 – Massimizzazione di h f’h(Kh)= rh – Le imprese p operanti p nel paese p f massimizzano i profitti p dati da f=p p ff(Kf)- rfKf – Massimizzazione di f f’f(Kf)= rf – Libertà Lib tà di movimento i t dei d i capitali it li rh=rf f’h(Kh)= rh= rf = f’f(Kf) 32 • In p presenza di imposte: p – Principio di residenza • Massimizzazione di hnel paese h f’h(Kh)= rh • Massimizzazione di f nel paese f f’f(Kf)= rf • Libertà di movimento dei capitali rh(1-th)=rf(1-th) e rh(1 (1-ttf))=rrf(1 (1-ttf) rh= rf f’h(Kh)= rh= rf = f’f(Kf) – Principio della fonte • Massimizzazione di hnel paese h f’h(Kh)= rh • Massimizzazione di f nel paese f f’f(Kf)= rf • Libertà di movimento dei capitali rh(1-th)=rf(1-tf) • Se th>tf rh > rf ff’h(Kh)= rh > rf = ff’f(Kf) 33 b. Equità • Il principio di residenza, contrariamente al principio della fonte, è compatibile con la personalità dell’imposizione 34 c. Ripartizione del gettito tra paesi • Principio di residenza: base imponibile = rendite finanziarie generate dal risparmio dei residenti. • Principio della fonte: base imponibile = rendite finanziarie generate dal capitale investito nel paese. Il principio della fonte è preferibile per i paesi il cui risparmio è inferiore al capitale investito (importatori di capitale); il principio i i i di residenza id è preferibile f ibil per i paesii i paesii che h esportano capitale. 35 • Ipotesi: – Risparmio pa o del d paese pa h in f: Khf > 0 – Investimento nel paese h da f: Kfh = 0 h è esportatore netto di capitale f è importatore netto di capitali • Gettito G ttit d dell paese h: – Principio di residenza: thrf Khf – Principio della fonte: 0 • Gettito del paese f – Principio di residenza: 0 – Principio della fonte: tfrf Khf 1) I paesi esportatori di capitale hanno un gettito maggiore con il principio di residenza, i paesi i importatori t t i con il principio i i i della d ll fonte. f t 36 • Per sfruttare le qualità desiderabili del principio di residenza paesi importatori p di capitale p rimangano g senza evitando che i p gettito: sistemi misti = tassazione alla fonte + credito di i imposta t nell paese di residenza id Si assoggettano a imposizione i redditi prodotti nel territorio di localizzazione dell’investimento; il paese di residenza riconosce un credito sulle imposte pagate all’estero dai propri residenti. residenti – tf rf Khf versato al paese f e riconosciuto come credito dell’imposta dovuta al paese h. – (t ( h - tf )r ) f Khf versato all paese h. h – Imposta totale = th rf Khf 2) Se il credito d’imposta è totale, si realizza pienamente la CEN. 37 3) Se il credito d’imposta è concesso in misura non integrale sii ha h un sistema i t misto i t (doppia (d i imposizione). i i i ) – Caso estremo: tf rf Khf versato al paese f; nessun credito d imposta d’imposta – th rf Khf versato al paese h. – Imposta totale = (th + tf) rf Khf L’autonomia tributaria dei singoli Stati (connaturata al principio di residenza) richiede forme di cooperazione e coordinamento sovranazionale: − per evitare una sovrapposizione di residenza e fonte (doppia imposizione); − per individuare una ripartizione del gettito tra paesi ragionevole; − per limitare comportamenti strategici da parte dei paesi importatori di capitale. 38 d. Applicabilità • Problemi di applicazione del principio di residenza – Flussi informativi tra paesi (difficoltà di accertamento dei redditi esteri) per ricostruire la posizione reddituale complessiva del contribuente. • Necessità di uno scambio di informazioni – Incentivi a ritardare il rimpatrio dei redditi (soprattutto profitti da parte delle imprese multinazionali) Tax deferral Socio italiano Societa’ (in paradiso fiscale) CFC (Controlled (C t ll d foreign f i company): ) glili utili tili di società i tà controllate t ll t residenti in paradisi fiscali vengono imputati e tassati in capo ai soci italiani indipendentemente dalla distribuzione. 39 • Problemi P oblemi di applicazione applica ione del principio p incipio della fonte: fonte – In p presenza di elevata mobilità del capitale, p , si genera g concorrenza fiscale caduta del gettito proveniente dai redditi da capitale; Per sostenere i livelli di spesa pubblica storicamente raggiunti: • A Aumento ulteriore l i dell’imposizione d ll’i i i suii fattori f i meno mobili bili (lavoro) (l ) perdita di di competitività dell’industria nazionale; disoccupazione; inaccettabilità politica. Riduzione delle spese (ridimensionamento del welfare state) 40 • Possibile P ibil soluzione: l i – Fonte + Coordinamento (accordo al fine di non abbassare eccessivamente l’imposizione). l imposizione). – Residenza + Scambio di informazioni: • Direttiva Europea 1° luglio 2005 (a partire dal 2007) • scambio di informazioni automatico (fine del segreto bancario). • AU, B, Lux rimandano l’adesione a quando aderiranno Svizzera, USA e altri paesi in cui vige il segreto bancario. • questi paesi applicheranno una ritenuta alla fonte sui risparmi dei non residenti (15% nei primi 3 anni; 20% nei successivi 3; 35% in seguito) • Inoltre I lt d dovranno trasferire t f i il 75% delle d ll entrate t t da d non residenti id ti aii paesii di origine degli investitori. • Accordi con paesi terzi (Svizzera, Andorra, Lichtenstein, San Marino) 41