STUDIOFUSCO Associazione Professionale

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Roma, 5 Febbraio 2002
DIRIGENTI COMMERCIO
Sintesi disciplina contrattuale
Risoluzione del rapporto
La parte che intende recedere da un contratto di lavoro a tempo indeterminato deve
comunicarlo per iscritto all'altra parte. L'azienda è tenuta a specificare la motivazione del
recesso e, qualora il dirigente non la ritenga giustificata (così come nel caso tale motivazione
non sia stata comunicata contestualmente al recesso), potrà ricorrere al Collegio arbitrale.
Il relativo ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Fendac a mezzo di
raccomandata a.r., entro 30 giorni dalla comunicazione del licenziamento.
Tali disposizioni non si applicano nei confronti del dirigente sessantunenne se uomo e
cinquantaseienne se donna avente diritto alla pensione di vecchiaia.
Preavviso o indennità sostitutiva
I termini del preavviso sono i seguenti:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio;
- 10 mesi: da otto a dodici anni di servizio;
- 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.
N.B. I termini di preavviso sono stati così modificati dall’art. 6 dell’Accordo di rinnovo del 22/12/99.
Tale periodo di preavviso è valido agli effetti dell'anzianità e delle relative indennità.
Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del
ricevimento della comunicazione del licenziamento.
In caso di inosservanza dei predetti termini, al dirigente spetta una indennità - soggetta ai
contributi previdenziali ed assistenziali - pari a tante mensilità globali di fatto, comprensive di
tutti gli elementi fissi e variabili che la compongono, quanti sono i mesi di mancato preavviso.
Inoltre, per tutto il periodo indennizzato al dirigente spettano i ratei delle mensilità
supplementari.
Durante il periodo di preavviso il dirigente uscente non potrà essere obbligato a prestare
servizio alle dipendenze del dirigente di pari grado che dovrà sostituirlo.
Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare il servizio il periodo di preavviso, non
avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo
sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio
durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva.
Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli
elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli
eventuali elementi variabili.
Viale Pinturicchio, 13 – 00196 ROMA – Tel. 06/32.31.830 – 32.31.877 – Fax 06/32.01.031 – www.studiofusco.it – [email protected]
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Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce,
comporta, in forza del disposto del sesto comma del presente articolo, la maturazione del
trattamento di fine rapporto e delle ferie nonche`, in base all'art. 2121 C.C., maturazione dei
ratei delle mensilità supplementari.
Outplacement
In caso di licenziamento - e su formale richiesta del dirigente - l'azienda può definire l'attivazione di una procedura di
outplacement, le cui spese saranno fronteggiate dall'azienda deducendo dalle competenze di fine rapporto del dirigente
i relativi ammontari.
Dimissioni
I termini di preavviso sono i seguenti:
- 2 mesi, fino a due anni di anzianità;
- 3 mesi, da due a cinque anni di anzianità;
- 4 mesi, oltre cinque anni di anzianità.
Il periodo di preavviso decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data del ricevimento, da
parte del datore di lavoro, della comunicazione delle dimissioni.
Qualora l'azienda - pur avendo regolarmente ricevuto la comunicazione delle dimissioni rinunci totalmente (o parzialmente) alla prestazione, sarà tenuta a corrispondere al dirigente le
relative mensilità.
Dimissioni per giusta causa
Il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e specificata, per
fatti imputabili all'azienda, potrà ricorrere al Collegio di conciliazione ed arbitrato.
Il relativo ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Fendac a mezzo di
raccomandata a.r., entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.
Ove il Collegio ritenga sussistente la giusta causa, disporrà la corresponsione dell'indennità
sostitutiva del preavviso, maggiorata di una indennità supplementare pari ad 1/3 dell'indennità
del preavviso stesso.
L'onere probatorio circa la sussistenza della giusta causa ricade sul dirigente.
Dimissioni per trasferimento di proprietà dell'azienda
Il dirigente che non sia disposto a prestare servizio nella mutata situazione aziendale a causa
dell'avvenuto trasferimento di proprietà dell'azienda, concentrazione, fusione, scorporo, può fino a sei mesi dall'avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà - risolvere il
rapporto di lavoro con diritto all'intera indennità sostitutiva di preavviso.
Licenziamento ingiustificato ed indennità supplementari
Qualora il Collegio di conciliazione e arbitrato abbia accolto il ricorso presentato dal dirigente
riconoscendo con motivato giudizio che il licenziamento a suo tempo disposto è ingiustificato,
dovrà contestualmente disporre - a favore dello stesso ed a carico dell'azienda - la
corresponsione, a titolo risarcitorio, di una indennità supplementare delle spettanze
contrattuali di fine rapporto.
Nel computare l'importo di tale indennità il Collegio dovrà assicurarne la gradualità, tra un
minimo pari alle mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base all'art. 33, ed un
massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso.
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Nel caso di licenziamento di un dirigente con un'anzianità di servizio globalmente prestato
nell'azienda, in qualsiasi qualifica, superiore a dieci anni, l'indennità in parola è
automaticamente aumentata in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti
compresa tra i 49 ed i 60 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i predetti criteri:
- 9 mensilità in corrispondenza del 54° e 55° anno compiuto;
- 8 mensilità in corrispondenza del 53° e 56° anno compiuto;
- 7 mensilità in corrispondenza del 52° e 57° anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 51° e 58° anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 50° e 59° anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 49° e 60° anno compiuto.
Qualora il dirigente ricorra all'AGO a seguito dell'opposizione del datore di lavoro alla procedura
arbitrale ed il licenziamento venga riconosciuto ingiustificato, in luogo dell'indennità della quale
si è sin qui detto, al dirigente spetterà - a titolo risarcitorio - una indennità supplementare pari
al corrispettivo di 18 mesi di preavviso, tenuto conto degli aumenti di cui sopra.
Mutamento di posizione
Il dirigente che a seguito del mutamento delle proprie mansioni incidente sulla propria
posizione risolva entro 60 giorni il rapporto di lavoro, ha diritto - oltre al t.f.r. - all'indennità
sostitutiva del preavviso per il caso di licenziamento.
STUDIO FUSCO
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