Contratto ospiti non convenzionati - Casa di Riposo Guizzo

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Contratto ospiti non convenzionati - Casa di Riposo Guizzo
CASA DI RIPOSO “GUIZZO MARSEILLE”
VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
CONTRATTO PER OSPITALITA’ TEMPORANEA
TRA
La Casa di Riposo “Guizzo Marseille” con sede a Volpago del Montello (TV) - loc.
Selva – in Via Santa Croce n. 2, C.F. e P.I. 00519130264, d’ora in poi denominata
“Casa di Riposo”, nella persona del Dirigente Segretario Direttore Militello Dr.
Barbara, nata a Mestre – Venezia il 26.06.1962,
E
Il Sig. / la Sig.ra _______________________________________________________
nato/nata a _________________________________ il _______________________
residente a ___________________________in via _____________________ n. ____
tel . ____________________________ cod. fisc. ____________________________,
d’ora in poi denominato “familiare”, in qualità di _______________________ del/la
Sig./ra ___________________________, d’ora in poi denominato “ospite”,
richiedente di essere ospitato presso la Casa di Riposo “Guizzo Marseille”
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) La Casa di Riposo si impegna ad accogliere l’ospite garantendo il rispetto della
Carta dei Servizi e dei regolamenti interni in vigore. La Casa di Riposo si impegna
a garantire all’ospite temporaneo tutte le prestazioni garantite all’ospite
stabilmente residente.
2) L’ospite dichiara di conoscere, accettare e rispettare i regolamenti interni della
struttura attualmente vigenti e pubblicati sul sito internet dell’Ente www.guizzomarseille.org.
3) Il familiare si impegna a corrispondere la retta giornaliera annualmente
determinata dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo.
Essa corrisponde a quella prevista per gli ospiti stabilmente residenti.
Per la qualificazione di ospite temporaneo/a non autosufficiente, l’ospite è tenuto
al pagamento della quota sanitaria ( che non viene riconosciuta all’Ente
dall’ULSS) nella misura prevista dal tariffario annuale adottato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
La retta può subire modifiche in caso di variazione dell’autonomia dell’ospite
sulla base della scheda SVAMA o della scheda regionale 0/33 oppure in caso di
sistemazione in camera di diversa tipologia.
La retta attualmente in vigore per l’ospite ammonta a giornalieri Euro
_______________;
4) Il familiare si impegna a garantire il regolare pagamento della retta dovuta con
cadenza mensile senza sollecitazioni, riserve o condizioni. In caso contrario si
impegna, fin da ora, a riprendere in carico l’ospite autorizzando la Casa di Riposo
ad
accompagnarlo
al
domicilio
qui
di
seguito
indicato:
_________________________________________________________________.
Le spese per il trasporto dell’ospite al domicilio indicato saranno poste a carico
del familiare contrattualmente obbligato dal presente atto.
Resta ferma la facoltà della Casa di Riposo di adire le vie legali con denuncia
all’autorità per abbandono.
5) Il familiare costituisce con effetto immediato un deposito cauzionale infruttifero
pari ad Euro 1.200,00 con versamento presso il Tesoriere dell’Ente Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.a.. Il deposito cauzionale verrà rimborsato all’atto della
dimissione, salvo rivalsa per eventuale debito per pagamento della retta o per
danni arrecati alla Casa di Riposo.
In caso di rinuncia all’ammissione nel mese precedente la data prevista per
l’ingresso, l’intera cauzione è trattenuta a titolo risarcitorio.
6) Il familiare si impegna a riconoscere il rimborso di eventuali spese extra
sopportate dalla Casa di Riposo per conto dell’ospite, con liquidazione mensile.
La Casa di Riposo, in caso di assenza dell’ospite, richiede il pagamento integrale
della retta di ospitalità senza alcuna detrazione.
7) In caso di uscita dell’ospite in via definitiva prima del termine determinato dal
contratto si richiede il versamento alla Casa di Riposo della retta per i giorni
mancanti al termine del contratto nella misura intera.
Nel caso di decesso dell’ospite temporaneo in corso di contratto, il pagamento
della retta sarà dovuto per ulteriori giorni 8 dal momento del decesso.
Nel caso di passaggio, in corso di contratto, dell’ospite temporaneo alla
residenzialità definitiva presso altra casa di riposo, l’ospite sarà tenuto a pagare
giorni 8 di retta decorrenti dal momento della disdetta.
Nel caso di passaggio, in corso di contratto, dell’ospite temporaneo alla
residenzialità definitiva presso la Casa di Riposo “Guizzo Marseille” non verrà
richiesto il pagamento dell’onere per il mantenimento del posto.
8) L’ospite si impegna a riconoscere gli indirizzi della Casa di Riposo in merito alla
scelta del medico.
10) Il familiare autorizza la Casa di Riposo ad effettuare eventuali spostamenti di
stanza o di nucleo dell’ospite per motivi organizzativi o sanitari.
11) Il presente contratto che ha valore di prenotazione del posto decorre dal giorno
______________________ ed ha durata fino al giorno ____________________ .
Letto, approvato e sottoscritto.
Volpago del Montello, li ………………………..
Firma
IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE
Militello Dr. Barbara
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