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A
FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
S.
Formula n. 01
p.
Art. 182 bis
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Accordo di ristrutturazione dei debiti.
br
i
La società …………… con sede in …………… iscritta al registro delle imprese di ……………,
C.F. ……………, in persona di ……………;
—
debitore E
se
li
1) la società …………… con sede in …………… iscritta al registro delle imprese di ……………,
C.F. ……………, in persona di ……………;
2) il sig. ……………, nato a …………… il …………… e residente in ……………, via ……………,
codice fiscale;
3) la ditta ……………, in persona di ……………, con sede …………… in ……………, iscritta
al registro delle imprese di ……………, C.F. ……………
—
creditori -
•
•
C
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op
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•
ig
•
che la società …………… con sede in …………… iscritta al registro delle imprese di
……………, C.F. ……………, in persona di ……………, ha presentato ai propri creditori un
piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. che prevede:
— il pagamento integrale dei creditori privilegiati,
— il pagamento dei creditori chirografari nella misura del …%;
— il pagamento regolare dei creditori estranei all’accordo;
che i creditori che sottoscrivono il presente atto, previo esame di tutta la documentazione che
la società debitrice depositerà presso il Tribunale di …………… per la richiesta di omologa
prevista dall’art. 182 bis L.F., hanno aderito al predetto accordo;
che i creditori aderenti al presente accordo rappresentano (almeno) il 60% dell’intera esposizione della società debitrice;
che l’attuabilità dell’accordo è confermata dal parere espresso dall’esperto dott. ……………
nella relazione da questi redatta, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare
il pagamento dei creditori estranei;
che la proposta e il deposito del presente accordo sono stati autorizzati giusta approvazione
dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale (ovvero in caso di società
di capitali: deliberati da …………… giusta verbale per notar ……………);
tanto premesso, tra le parti come sopra generalizzate e rappresentate
yr
•
Es
PREMESSO
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FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
I creditori
Es
se
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S.
1.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. la società debitrice …………… con sede in …………… iscritta al registro delle imprese di
……………, C.F. ……………, in persona di ……………, si obbliga:
— a pagare integralmente i seguenti creditori privilegiati: ……………
— a pagare, entro …………… giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese del
decreto di omologazione del presente accordo, i seguenti creditori chirografari nella
misura del …%: ……………;
3. i creditori …………… (indicare le relative generalità) accettano e sottoscrivono il contenuto
del presente accordo e si obbligano a non azionare i rispettivi crediti sino alla pubblicazione
dello stesso nel registro delle imprese che dovrà avvenire, a cura e spese della società
debitrice, entro e non oltre il ……………;
4. la società debitrice si obbliga …………… a depositare il presente accordo presso il Tribunale di …………… per la relativa omologazione entro e non oltre il ……;
5. le spese e, più in generale, tutti gli oneri inerenti il presente accordo sono ad esclusivo carico
della società debitrice.
Data e luogo
La società debitrice
Formula n. 02
Ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F.
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TRIBUNALE DI ….
SEZIONE FALLIMENTARE
ht
Ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182bis L.F.
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ig
Per la soc……, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in …., alla via
…., P.IVA………., rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto dall’Avv…., presso il cui studio in …., alla via …. è elettivamente domiciliata
PREMESSO
C
op
— che la società ricorrente possiede i requisiti previsti dall’art. 1 L.F. e, attualmente, versa in
stato di crisi;
— che con delibera del … gli amministratori della società deducente, previa approvazione,
hanno autorizzato l’amministratore a sottoporre ai creditori sociali un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. nei termini che seguono:
- pagamento integrale dei creditori privilegiati;
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- pagamento dei creditori chirografari nella misura del … %
- pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo;
— che tale accordo, stipulato nella forma della scrittura privata autenticata, è intervenuto con
un numero di creditori che rappresentano (almeno) il 60% dell’ammontare totale dei debiti
ella esponente, come risulta dalla documentazione allegata;
— che il dott….., professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d),
L.F., con propria relazione del …. (allegata in calce), ha attestato l’attuabilità dell’accordo
e la sua idoneità ad assicurare il regolare ed integrale pagamento dei creditori estranei
all’accordo medesimo, secondo le modalità previste dal titolo costitutivo dell’obbligazione,
ovvero dalla legge;
— che quindi ricorrono tutte le condizioni e i presupposti richiesti dall’art. 182bis L.F.;
Tanto premesso e ritenuto, la soc.…, come sopra rappresentata e difesa
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CHIEDE
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se
Che il Tribunale adito voglia omologare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 182bis L.F., l’accordo
di ristrutturazione dei debiti depositato con il presente ricorso.
Con riserva di integrare la presente istanza, su richiesta del Tribunale.
Si produce l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. con i seguenti allegati:
1) visura della CC.II.AA. della ricorrente;
2) verbale di assemblea straordinaria che autorizza la proposta di accordo di ristrutturazione
e la presentazione della relativa domanda;
3) documento comprovante il deposito e l’iscrizione al registro delle imprese, ex art. 2436 c.c.,
del documento di cui sopra;
4) relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
5) lo stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
6) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso della
ricorrente;
7) (eventuale: il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente
responsabili);
8) relazione redatta dal dott…., professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co.
3, lett. d) L.F., che attesta l’attuabilità dell’accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori ad esso estranei.
Con ossequio.
Luogo, data….
Avv. ……………
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FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
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Formula n. 03
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Ricorso in opposizione all’accordo di ristrutturazione dei debiti.
TRIBUNALE DI …
SEZIONE …
Ricorso in opposizione all’accordo di ristrutturazione dei debiti
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Per la soc……, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in …., alla via
…., P.IVA………., rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto dall’Avv…., presso il cui studio in …., alla via …. è elettivamente domiciliata
PREMESSO
CHIEDE
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— che la ricorrente è creditrice della soc… della somma di euro… rinveniente da decreto
ingiuntivo n…. emesso il …. dal Tribunale di …. e ritualmente notificato alla debitrice il….;
— che, in mancanza di opposizione, in data …. veniva apposta la formula esecutiva;
— che, notificato atto di precetto senza ricevere il pagamento di quanto dovuto, la ricorrente
chiedeva il pignoramento mobiliare in danno della debitrice, con esito negativo;
— che quindi, ad oggi, la ricorrente è creditrice per la complessiva somma di euro….;
— che in data … la soc …. ha iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione
dei debiti ex art. 182bis L.F.;
— che però nell’accordo de quo non si fa riferimento alcuno al credito della esponente;
— che quindi l’iniziativa assunta dalla debitrice è lesiva dei diritti della deducente la quale non
è stata inserita né tra i creditori estranei all’accordo (da pagare integralmente), né, tanto
meno, tra i creditori chiamati a far parte dell’accordo stesso;
— che quindi, se dovesse essere omologato l’accordo ex art. 182bis L.F. proposto dalla debitrice, l’esponente vedrebbe frustrate le proprie ragioni di credito;
— che inoltre la soc… versa in evidente stato di insolvenza in quanto ….;
— che pertanto la soc… ha interesse ad opporsi all’omologa dell’accordo di ristrutturazione
depositato dalla propria debitrice;
Tanto premesso e ritenuto, la soc…, come sopra rappresentata e difesa
C
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Che il Tribunale adito, espletati gli incumbenti di rito, ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia:
1) rigettare la richiesta di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti presentato
dalla soc….;
2) ove ne ricorrano i presupposti, dichiarare il fallimento della soc….;
3) in ogni caso condannare la debitrice al pagamento delle spese processuali ….
Con riserva di ogni ulteriore richiesta, anche istruttoria.
Documenti come da indice.
Luogo, data
Firma ….……………
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FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
TRIBUNALE DI …
SEZIONE FALLIMENTARE
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Decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
(art. 182bis , L.F.)
p.
Formula n. 04
DECRETO
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Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott. …………… presidente
dott. …………… giudice
dott. …………… giudice rel.
ha pronunciato il seguente
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se
— visto l’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato, ai sensi dell’art. 182 bis L.F., dalla
società …………… con sede in …………… iscritta al registro delle imprese di ……………,
C.F. ……………, in persona di ……………;
— vista l’adesione al predetto accordo e la sua approvazione da parte dei seguenti creditori:
…………… (indicare le relative generalità);
— visto che i predetti creditori rappresentano il 60% dei crediti, percentuale calcolata non solo
comprendendo i creditori dissenzienti, ma anche i privilegiati e gli eventuali creditori rimasti
estranei o non avvisati dal debitore;
— rilevato che l’attuabilità dell’accordo è confermata dal parere espresso dall’esperto dott.
…………… nella relazione da questi redatta, con particolare riferimento alla sua idoneità
ad assicurare il pagamento dei creditori estranei;
— rilevato che in relazione all’accordo di cui si verte sono stati posti in essere tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti dall’art. 182 bis L.F.;
— rilevato che non sono state proposte opposizioni;
— ritenuto quindi che non sussistono impedimenti all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione depositato in data …………… dalla società …………… con sede in …………… iscritta al registro delle imprese di ……………, C.F. ……………, in persona del ……………
— visto l’art. 182bis, comma 3, L.F.
P.Q.M.
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omologa l’accordo di ristrutturazione stipulato dalla società ……………, con sede in ……………
iscritta al registro delle imprese di ……………, C.F. ……………, in persona del ……………, e
dai creditori …………… (indicare le relative generalità), alle condizioni ivi previste.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di … il ….
Luogo e data
Il Presidente
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FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
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Formula n. 05
S.
Decreto di rigetto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
TRIBUNALE DI …
SEZIONE FALLIMENTARE
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i
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott. …………… presidente
dott. …………… giudice
dott. …………… giudice rel.
ha pronunciato il seguente
li
DECRETO
P.Q.M.
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Es
se
— visto l’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato, ai sensi dell’art. 182 bis L.F., dalla
società …………… con sede in …………… iscritta al registro delle imprese di ……………,
C.F. ……………, in persona di ……………;
— vista l’adesione al predetto accordo e la sua approvazione da parte dei seguenti creditori:
…………… (indicare le relative generalità);
— visto che i predetti creditori rappresentano il 60% dei crediti, percentuale calcolata non solo
comprendendo i creditori dissenzienti, ma anche i privilegiati e gli eventuali creditori rimasti
estranei o non avvisati dal debitore;
— rilevato che con ricorso del … la soc…. ha proposto opposizione all’omologazione dell’accordo sostenendo che ….;
— rilevato che, a seguito dell’istruttoria espletata, è emerso come ….;
— considerato, in definitiva, che alla luce degli elementi acquisiti non è più sostenibile l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo, i
cui crediti si aggirano intorno ai complessivi euro…;
— ritenuto quindi che nel caso di specie non sussistono le condizioni di legge per pronunciare
l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;
— visto l’art. 182bis, comma 4, L.F.
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il Tribunale di … definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti depositato dalla soc…, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa:
1) rigetta la domanda di omologazione…;
2) condanna la soc… al pagamento delle spese ….;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di …. il …
Luogo, data
Il Presidente
……………………
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FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
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Formula n. 06
ECC.MA CORTE DI APPELLO DI……
RECLAMO EX ART. 182BIS, COMMA 4, L.F.
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Reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
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Per la soc……, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in …., alla via
…., P.IVA………., rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto dall’Avv…., presso il cui studio in …., alla via …. è elettivamente domiciliata
PREMESSO
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— che la ricorrente è creditrice della soc… della somma di euro… rinveniente da decreto
ingiuntivo n…. emesso il …. dal Tribunale di …. e ritualmente notificato alla debitrice il….;
— che, in mancanza di opposizione, in data …. veniva apposta la formula esecutiva;
— che, notificato atto di precetto senza ricevere il pagamento di quanto dovuto, la ricorrente
chiedeva il pignoramento mobiliare in danno della debitrice, con esito negativo;
— che quindi, ad oggi, la ricorrente è creditrice per la complessiva somma di euro….;
— che in data … la soc …. ha iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione
dei debiti ex art. 182bis L.F.;
— che però nell’accordo de quo non si fa riferimento alcuno al credito della esponente;
— che quindi l’iniziativa assunta dalla debitrice è lesiva dei diritti della deducente la quale non
è stata inserita né tra i creditori estranei all’accordo (da pagare integralmente), né, tanto
meno, tra i creditori chiamati a far parte dell’accordo stesso;
— che quindi con l’accordo ex art. 182bis L.F. proposto dalla debitrice, l’esponente vede
frustrate le proprie ragioni di credito;
— che inoltre la soc… versa in evidente stato di insolvenza in quanto ….;
— che pertanto la soc… si opponeva all’omologa dell’accordo di ristrutturazione depositato
dalla propria debitrice;
— che con decreto del … il Tribunale di …. rigettava la proposta opposizione omologando
l’accordo sull’assunto che ….;
— che tale provvedimento è errato in quanto ……;
— che quindi non ricorrevano i presupposti per l’omologazione dell’accordo citato;
Tamto premesso, la soc…, come sopra rappresentata e difesa, propone formale
RECLAMO
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avverso il decreto .. del Tribunale di … del…. e
CHIEDE
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che l’Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, voglia così provvedere:
1) revocare il reclamato decreto del … reso dal Tribunale di …, per tutte le ragioni esposte in
narrativa;
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FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
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2) ove ne ricorrano i presupposti, rimettere gli atti al Tribunale per la dichiarazioni di fallimento
della soc…;
3) in ogni caso condannare la soc… al pagamento delle spese ….;
Con riserva di ogni richiesta, anche istruttoria.
Documenti come da indice.
Luogo, data
Firma
………………………
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COMMENTO
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La norma, introdotta dal D.L. n. 35/2005, disciplina i c.d. accordi di ristrutturazione
dei debiti, nuova figura giuridica che istituzionalizza e regolamenta gli accordi stragiudiziali. In altre parole, il legislatore del 2005 ha inteso legittimare sul piano
normativo le prassi precedenti.
Tuttavia, contrariamente alle aspettative, questo nuovo istituto non ha suscitato
l’interesse degli operatori a causa dei punti critici emersi nella prassi. Proprio per
cercare di incentivare il ricorso a questo strumento di soluzione negoziale della crisi
d’impresa e renderlo più “appetibile” alle imprese, è intervenuto il legislatore che,
con il Decreto corretivo, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina di questo
istituto.
Certamente, la novità di maggior rilievo consiste nella previsione della possibilità
che, nelle more del procedimento omologatorio, gli atti esecutivi di azioni cautelari,
esecutive e fallimentari in essere vengano sospesi e venga inibito l’inizio di nuove
azioni, disposizione già prevista nella bozza del decreto elaborata dalla Commissione Giuliano.
Tuttavia, la protezione del patrimonio non è un effetto automatico conseguente alla
proposizione dell’accordo, ma deve essere richiesta con ricorso dell’imprenditore.
Peraltro, il tribunale adito può accordare detto beneficio soltanto se la sospensione
delle azioni esecutive sia funzionale all’attuazione dell’accordo e sia idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo. Per di più, la norma,
nella novellata formulazione, prevede che la sospensione delle azioni esecutive non
può superare il termine di sessanta giorni, a prescindere dalla conclusione della
esecuzione dell’accordo di ristrutturazione.
Sicchè, l’introduzione della protezione del patrimonio da azioni esecutive non sembra poter incrementare il ricorso a questo istituto da parte degli operatori economici in crisi.
Inoltre, l’integrazione introdotta dal Decreto Correttivo non specifica cosa debba
intendersi per “regolare soddisfazione dei creditori estranei all’accordo”: sul punto
si segnala che le poche pronunce giurisprudenziali sull’argomento hanno interpretato l’espressione “regolare soddisfazione dei creditori estranei all’accordo” nel senso
che debba essere garantito l’esatto pagamento del debito alla scadenza originariamente pattuita (cfr. Trib. Bari, 22-11-2005; Trib. Brescia, 22-6-2006).
Questa interpretazione è strettamente correlata alla natura giuridica che la prevalente dottrina e la giurisprudenza attribuiscono agli accordi di ristrutturazione,
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FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
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ossia contratti consensuali plurilaterali, del tutto autonomi dall’istituto del concordato preventivo. Attesa la natura contrattuale dell’istituto in esame, si esclude
che l’accordo possa avere efficacia vincolante per i soggetti rimasti estranei, ai
quali deve essere assicurato l’adempimento dell’obbligazione nei modi e nei termini pattuiti.
Quanto al presupposto soggettivo per l’accesso agli accordi di ristrutturazione,
la norma in commento fa genericamente riferimento all’imprenditore: tuttavia, si
ritiene concordemente che debba trattarsi di imprenditore commerciale non piccolo.
Per quanto concerne il presupposto oggettivo, il novellato articolo esplicita che
l’imprenditore deve essere in stato di crisi, analogamente a quanto previsto per il
concordato preventivo.
Altra novità introdotta dal Decreto Correttivo riguarda il rinvio all’articolo 28, lett.
a) e b) per i requisiti richiesti all’esperto che deve attestare nella relazione che
accompagna l’accordo l’attuabilità dello stesso.
L’attenzione dell’esperto chiamato ad attestare la fattibilità dell’accordo deve essere incentrata sulla idoneità dell’accordo a garantire il regolare pagamento dei creditori non aderenti.
Rimane ferma la prescrizione della obbligatoria pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese (anche se non è chiaro se esso debba avvenire prima o dopo
l’omologazione), nonostante le critiche mosse dalla dottrina secondo la quale la
pubblicità costituirebbe un ostacolo alla diffusione di questo istituto.
Considerato che l’iscrizione nel Registro delle Imprese condiziona sospensivamente l’efficacia del contratto, deve concludersi che anche gli effetti protettivi, qualora concessi dal Tribunale, si produrranno solo a decorrere dal deposito dell’accordo.
Chiunque abbia un interesse attuale e concreto contrario all’omologazione dell’accordo può proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
Il procedimento di formazione degli accordi di ristrutturazione si conclude con il
decreto del Tribunale che omologa o respinge o dichiara inammissibile l’accordo.
Si discute se nel corso del giudizio di omologazione dell’accordo il Tribunale possa
vagliare anche il merito della proposta.
Ad avviso di chi scrive, attesa la natura contrattuale dell’accordo, il Tribunale
deve limitarsi a controllare la regolarità della procedura di formazione dell’accordo stesso. Questa conclusione è avvalorata dalla professionalità che oggi la legge
richiede all’esperto che attesta la fattibilità dell’accordo stesso.
Avverso il decreto del Tribunale è proponibile ricorso alla Corte d’Appello, entro
quindici giorni dalla pubblicazione.
Nonostante le modifiche correttive introdotte dal Decreto correttivo, la norma in
commento pone ancora numerosi problemi interpretativi ed applicativi che inevitabilmente ne ostacoleranno la diffusione tra gli operatori economici.
In particolare si segnala il problema della prededucibilità della c.d. nuova finanza
erogata dalle banche, nonché quello del rapporto tra accordi di ristrutturazione e il
reato di bancarotta preferenziale.
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FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
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Le novità introdotte dal d.l. 31 maggio 2010 n. 78, in vigore dal 31
maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010
n. 122, in vigore dal 31 luglio 2010
Nel corso della stesura della presente pubblicazione il legislatore, con il d.l. 78 del
31 maggio 2010, convertito dalla L. 122 del 31 luglio 2010, ha modificato, introducendo quattro nuovi commi, l’art. 182 bis della legge fallimentare in tema di accordi di
ristrutturazione dei debiti:
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“I. L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui
all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i
creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione
redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d)
sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare
il regolare pagamento dei creditori estranei.
II. L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione.
III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore
a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del
debitore. Si applica l’art. 168 secondo comma.
IV. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
V. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183, in
quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma
può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale
competente ai sensi dell’art. 9 la documentazione di cui all’articolo 161, primo e
secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione , attestante che sulla proposta
sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei
crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67,
terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno
comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui
al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto
di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
VII. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque
negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di
iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non
concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma.
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FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
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VIII. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto
applicabile.
IX. A seguito del deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.”
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Pur non essendo questa la sede per affrontare esaustivamente tutte le questioni ad
essa collegate, è possibile affermare, in prima battuta, che la modifica dell’art. 182bis
è incentrata sul divieto di aggredire il patrimonio dell’imprenditore nel periodo che
precede il deposito dell’accordo.
Nella sua originaria formulazione, l’articolo in commento non prevedeva espressamente la necessità di un’istanza dell’imprenditore per la sospensione delle azioni
esecutive e cautelari.
Con l’introduzione dei nuovi commi, detta richiesta potrà essere formulata anche
prima della formalizzazione dell’accordo di ristrutturazione mediante il deposito:
— della documentazione ex art. 161 L.F.;
— di una “proposta” (1) di accordo corredata di una dichiarazione dell’imprenditore
“avente valore di autocertificazione” e attestante le trattative in corso sulla proposta;
— di una dichiarazione resa dal professionista ex art. 67 L.F., terzo comma, lett. d),
in ordine alla sussistenza delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori
con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la disponibilità a trattare.
Una della novità di maggior rilievo è costituita dalla possibilità di presentare una
“proposta” di accordo ex art. 182bis e di ancorarvi la richiesta per la sospensione
delle azioni esecutive e cautelari.
L’istanza dev’essere pubblicata nel registro delle imprese e dalla pubblicazione
decorrono gli effetti utili per l’imprenditore; nonostante nulla dica la norma al riguardo, è presumibile che siano soggetti a pubblicazione tanto il decreto del tribunale, che rigetta o accoglie l’istanza, quanto il reclamo e il provvedimento che lo
definisce.
Dalla pubblicazione dell’istanza decorre infine – ed è una novità – il divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati.
Con la legge di conversione, poi, il legislatore del 2010, colmando la lacuna delle
precedenti formulazioni, ha individuato – anche ai fini del deposito dell’accordo di
ristrutturazione vero e proprio – il Tribunale competente territorialmente con il
richiamo all’art. 9 L.F.
Altresì disciplinato, al settimo comma, è il procedimento che si apre con la richiesta
di sospensiva: il Tribunale verifica la completezza della documentazione depositata,
fissa l’udienza di comparizione, dispone la comunicazione della documentazione ai
creditori, riscontra la sussistenza dei presupposti per pervenire alla formalizzazione
dell’accordo e delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei.
C
op
(1) La giurisprudenza di merito, vigente l’art. 182bis nella precedente formulazione, ha affermato che “la
mera proposta di accordo, depositata in tribunale ed anche presso il registro delle imprese, non è idonea
a produrre gli effetti propri dell’accordo approvato dai creditori, sicché il Tribunale non deve provvedere
sulla stessa” (Tribunale Vicenza, 21 dicembre 2009, in Il caso.it, I, 2315/2010).
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A
p.
FORMULARIO COMMENTATO DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI
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In caso di accoglimento, è assegnato il termine di non oltre sessanta giorni per il
deposito dell’accordo. Il provvedimento è reclamabile a norma del quinto comma,
poiché applicabile.
La necessità di favorire l’afflusso di nuova finanza a imprese, certo in crisi, ma non
ancora in insolvenza conclamata o liquidazione, ha indotto il legislatore, con l’introduzione dell’ art. 182quater , a prevedere la prededucibilità ex art. 111 L.F. dei
crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato
ai sensi dell’art. 182bis, di quelli erogati in funzione della presentazione della domanda di omologazione dell’accordo, qualora i finanziamenti siano previsti dall’accordo di ristrutturazione e purché l’accordo sia omologato nonché del compenso
spettante al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui all’art. 182bis,
primo comma, purché l’accordo sia omologato.
I soggetti titolari di detti crediti sono, tuttavia, esclusi dal voto e dal computo della
percentuale dei crediti prevista all’art. 182bis, primo e sesto comma.
Da ultimo, sotto il profilo penale, con la legge di conversione n. 122/2010 è stato
altresì introdotto l’art. 217bis L.F.: “(Esenzioni dai reati di bancarotta) 1. Le disposizioni di cui all’art. 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle
operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’art. 160 o di
un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182bis
ovvero del piano di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d)”.
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