Intervento dott. C. Brini - Società Italiana di Medicina Veterinaria
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Intervento dott. C. Brini - Società Italiana di Medicina Veterinaria
Elementi di radioprotezione. Concentrazione dei radionuclidi negli alimenti: limiti e livelli di riferimento nelle normative nazionali ed europee. Dr. Carlo Brini – Consulente Veterinario Introduzione Nel 2013 la presenza di contaminazioni radioattive in varie nazioni dell’Unione Europea ha richiamato l’attenzione di pubblico e media, producendo stupore e allarme sociale. Scoprire che a trent’anni dal disastro di Chernobyl alcuni pericolosi radionuclidi sono ancora presenti nelle carni dei cinghiali cacciati sulle Alpi italiane, o nei mirtilli raccolti in Bulgaria, ha sottolineato l’importanza della radioprotezione in campo alimentare. Ricordiamo che nel mondo, a novembre 2013, sono operativi per la produzione di energia elettrica 435 reattori nucleari e che in 14 paesi si stanno costruendo 72 nuove centrali nucleari.(*). Inoltre, il Governo francese avrebbe già preso la decisione di prorogare di 10 anni la durata di vita delle centrali nucleari del paese, passando così da 40 a 50 anni di esercizio. Mentre in futuro non si può teoricamente escludere che accada qualche incidente nucleare, è meglio considerare anche la possibilità che si ripetano alcune delle emergenze radiologiche, verificatesi in Italia negli ultimi anni. Citiamo ad esempio quelle dovute ad alla contaminazione radioattiva di: pellet per riscaldamento (2009), articoli da cucina in acciaio (2013), traffico illegale di fumi di fonderia (2012); incidenti in fabbriche di radiofarmaci (2013), senza tralasciare sabotaggi industriali o attentati terroristici commessi con aggressivi radiologici, che vengono periodicamente considerati dalle competenti Autorità come eventi possibili o addirittura probabili. Durante i ricorrenti allarmi legati alle contaminazioni radioattive, come l’incidente di Fukushima, l’attenzione ossessiva per l’alimentazione e i possibili danni per la salute umana, vengono ulteriormente esaltati da mass-media, internet e social network. Mentre cresce l’instabilità emotiva del pubblico, bombardato dalle opposte tesi di ricercatori, esperti, opinionisti e politici che cercano di cavalcare l’onda del momento, è facile scatenare il panico con dichiarazioni avventate. Ciò avviene quando per capire quello che sta succedendo sia necessario avere una cultura tecnico-scientifica di base e la disponibilità personale a ragionare con metodo. Per vari motivi nel nostro Paese è difficile accedere a informazioni espresse in termini semplici e facilmente comprensibili, indispensabili per capire il rapporto tra radiazioni e salute; tra quelle utili a comprendere le notizie su citate ricordiamo ad esempio che: - la radioattività è un fenomeno naturale presente in varie zone d’Italia (ad esempio dove sono presenti rocce granitiche, che sviluppano radon:Valle del Cervo, Biella); - a 30 anni dal disastro di Chernobyl si trovano aree isolate d’Italia e dell’Unione Europea dove animali selvatici (cinghiali) e frutti spontanei del sottobosco (mirtilli) presentano ancora livelli elevati di contaminazione radioattiva; - in caso di emergenze nucleari o radiologiche si applicano norme europee che definiscono limiti e livelli di concentrazioni di radionuclidi negli alimenti, - per importare o esportare alimenti, mangimi e varie merci si devono rispettare leggi e regolamenti europei, in continua evoluzione. (*) fonte: Nuclear Energy Institute- USA Come si è potuto constatare durante gli allarmi alimentari del 2013, la mancanza di una cultura minima di radioprotezione ha riguardato tutti gli ambiti sociali: Ministro della Salute, cacciatori, Veterinari delle AASSLL, Amministratori locali, Industriali conservieri, Associazioni protezioniste, che sembra abbiano scoperto solo nel 2013 la presenza di norme e leggi in materia di contaminazione radioattiva, risalenti anche al lontano 1986. L’ignoranza di queste norme ha causato diffusi allarmi sociali e rilevanti perdite economiche e di immagine per Autorità, Enti e industrie. Nozioni di base sui limiti e livelli di riferimento, in caso di contaminazione radioattiva di origine nucleare o radiologica negli alimenti. Per contrastare in maniera adeguata le emergenze dovute alla contaminazione radioattiva di alimenti e mangimi è richiesta ai Pubblici Amministratori la conoscenza di nozioni giuridiche, scientifiche e delle procedure tecniche specialistiche, indispensabili non solo nel caso sia necessario tutelare la sicurezza alimentare, ma anche, per quanto di competenza, nel caso di interventi di Protezione Civile, che coinvolgano il loro territorio. Le procedure previste per gli Enti locali in caso di emergenze nucleari o radiologiche sono riportate in vari documenti ufficiali, che danno indicazioni di carattere generale, non sempre reperibili in rete internet o non mirate alla specificità locali. Inoltre, la riforma del Titolo V della Costituzione, richiede un lavoro di riorganizzazione delle competenze a livello di Regioni e Province Autonome, ridisegnando quindi anche le competenze che devono rimanere a livello centrale (Ministeri). Queste attività sono ancora in corso. Recentemente alcune Regioni hanno istituito dei programmi di formazione per il personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL, mirati a fornire conoscenze di Radioecologia e Radioprotezione applicabili alle attività di Informazione, Educazione Sanitaria e Promozione della Salute. Sarebbe auspicabile che a livello locale venisse reso disponibile anche ad Amministratori Pubblici e Decisori l’accesso a nozioni di base sui limiti e livelli di riferimento, in caso di contaminazione radioattiva negli alimenti. Si segnala che esiste già un manuale europeo di riferimento per questo tipo di emergenze, il Progetto EURANOS, che andrebbe tradotto e aggiornato, coinvolgendo tutti gli stakeholders interessati. [vedi più avanti, alla voce: “Formazione] Di seguito si propone una sintetica rassegna del significato e delle modalità con le quali vengono definiti limiti e livelli di riferimento per la concentrazione dei radionuclidi negli alimenti, alla luce della definizione: ”La radioprotezione ha come oggetto la protezione dell'uomo e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni”. Limiti e livelli di riferimento in caso di emergenza. Gli effetti delle radiazioni sull’uomo possono essere classificati in due differenti tipologie: effetti di tipo deterministico ed effetti di tipo stocastico o probabilistico. Per i primi esiste una soglia al di sopra del quale si manifesta l’effetto ed è definita una funzione dose-gravità dell’effetto. Per gli effetti stocastici, legati ad esposizioni a dosi inferiori alle soglie richieste per gli effetti deterministici, non è definibile una soglia minima di esposizione che, in questo caso, aumenta la probabilità di comparsa del danno, e non l’entità del danno stesso. Nel nostro Paese la tutela dalle radiazioni ionizzanti per lavoratori, la popolazione e le persone sottoposte ad esami e interventi medici è prevista da varie leggi (D.lgs.230/1995 e s.m.i.) (1) Il controllo della radioattività ambientale e quello sulla radioattività di alimenti e bevande per consumo umano e animale sono esercitati dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero della Salute, secondo le loro competenze. Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale. Sulla base dei dati forniti dai vari enti che eseguono i monitoraggi, viene effettuata la stima dei diversi contributi di esposizione della popolazione, derivanti dalle attività previste dalla legge, che ogni anno viene comunicata al Ministero della Salute il quale, a sua volta, la comunica alla Commissione Europea. Nell’Unione Europea (EU) sono anche previsti controlli radiologici per l’importazione e l’esportazione di varie derrate. Nelle situazioni di emergenza nucleare o radiologica si fa riferimento ai regolamenti adottati ad hoc dall’Unione Europea, sviluppati in seguito all’incidente di Chernobyl e periodicamente aggiornati, tenendo conto delle indicazioni di enti internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)(2) e l’International Commission on Radiological Protection (ICRP)(3). Le linee guida elaborate da questi enti (Codex Alimentarius; ICRP Publications) definiscono, per classi o per singoli radionuclidi, valori di riferimento e livelli massimi accettabili di contaminazione in varie categorie di alimenti destinati ad adulti e lattanti, basandosi sui criteri di dose efficace e dei diversi scenari di esposizione alle radiazioni. Nello sviluppo di queste norme il principale obiettivo è stato definire dei valori utili a garantire il controllo delle dosi efficaci individuali; ciò ha influito sulla regolamentazione del commercio e la libera circolazione delle merci all’interno della UE. La dose di esposizione equivalente assorbita o dose efficace è utilizzata per descrivere molto sinteticamente gli effetti delle radiazioni ionizzanti sugli individui e sulla popolazione. E’ una misura degli effetti e del danno provocato dalle radiazioni su un organismo vivente e si misura in sievert (Sv), che rappresenta l’unità di misura degli effetti biologici, cioè i danni all’organismo, causati da radiazioni ionizzanti. Normalmente un individuo viene sottoposto nel corso della vita a 2,4 millisievert (mSv) all’anno. Il limite massimo di dose stabilito dalla normativa italiana per la popolazione, il D.Lgs. 230/1995 e s.m.i è pari a 1 mSV per anno, al di sopra della dose naturale di radiazioni; mentre è di 20 mSv/anno per i lavoratori impegnati in attività nelle quali si viene a contatto con radiazioni ionizzanti. Il procedimento di calcolo per definire i livelli massimi ammissibili per la contaminazione degli alimenti nella normativa comunitaria è complesso e dipende da molti fattori: valutazione puntuale dei radiocontaminanti nelle diverse derrate alimentari, modalità di contaminazione, pratiche agricole, catena di distribuzione, abitudini alimentari considerate per classe d’età e località, ecc. (4) Per arrivare a queste valutazioni sono state impiegate delle ipotesi semplificate, tra cui: - la suddivisione dei radionuclidi in 4 gruppi principali : Alimenti per lattanti; Prodotti lattiero-caseari; Altri alimenti ecc.; Alimenti liquidi; Alimenti secondari, (che si ritiene però inverosimile siano tutti presenti contemporaneamente) e dei componenti della dieta in 5 classi; - per ciascun gruppo di radionuclidi è stato considerato il radionuclide più “radiotossico”; - per i consumi è stata assunta una dieta media europea; - si è ipotizzato che solo il 10% delle derrate alimentari fosse contaminato al livello massimo ammissibile, considerando così sia la variabilità nell’approvvigionamento degli alimenti che la naturale diminuzione nel tempo della contaminazione; - per gli “altri alimenti” si è considerato un ulteriore fattore di cautela, che rendesse conto della presenza in questa classe di più componenti importanti della dieta (tra cui cereali, frutta e verdura, carne). Successivi ulteriori aggiustamenti hanno portato alla definizione dei valori definitivi, recepiti dal Regolamento 3954/1987 e s.m.i.(5) (Tabella 1). I livelli previsti dalle norme attuali non sono applicabili in condizioni normali, il cosiddetto “tempo di pace “della Protezione Civile. Rappresentano attualmente l’unico parametro di riferimento in caso di incidenti a livello locale, come durante il trasporto di materiali radioattivi (ad es. radiofarmaci) o al rilascio accidentale nell’ambiente di radionuclidi da parte di fonderie che utilizzino rottami metallici contaminati. Sono anche utilizzati dagli enti preposti alla valutazione dei limiti di radioattività negli alimenti: Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA),Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), Istituto Superiore di Sanità (ISS), quando venga richiesto un parere di conformità alle normative vigenti, riguardo alla sicurezza alimentare. Regolamento 3954/1987 e successive modificazioni e integrazioni NB. per sottolineare la difficoltà di applicare questa norma in campo pratico, sono state riportate anche le note esplicative annesse alle tabelle. Tabella 1 – Livelli massimi ammissibili di contaminazione per prodotti alimentari e gli alimenti per animali in caso di incidente nucleare o di altra emergenza radiologica (Bq/kg) (a) – Regolamento EURATOM n. 3954/1987 e successive integrazioni (6)(7) Alimenti per lattanti (b) Prodotti lattiero Caseari (c) Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 Isotopi dello iodio, in particolare I-131 Isotopi alfa emettitori del plutonio e di Elementi con numero atomico superiore, in particolare Pu-239 e Am241 Tutti gli altri nuclidi con tempo di Dimezzamento maggiore di 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs137 (f) Altri Alimenti Alimenti Alimenti Liquidi Secondari con l’eccezione degli (d) (e) alimenti secondari 750 125 7500 75 125 150 500 2000 500 20000 1 20 80 20 800 400 1000 1250 1000 12500 (a) Entro ogni gruppo di nuclidi i valori si riferiscono all’attività totale di tutti i nuclidi nel gruppo, ogni gruppo di nuclidi deve essere trattato in modo completamente indipendente dagli altri gruppi. Nel caso di prodotti concentrati o essiccati i livelli riportati in tabella sono da riferirsi al prodotto ricostituito e pronto per il consumo. (b) Si intendono gli alimenti destinati agli infanti nei primi 4-6 mesi di vita e sono commercializzati in confezioni che recano chiaramente l’indicazione: “alimento per lattanti” (c) Si intendono i prodotti identificati dai codici NC (Nomenclatura Combinata: è la nomenclatura tariffaria e statistica dell’Unione doganale europea) n. 04.01 e 04.02 (con l’esclusione del codice 04.02.29.11: latte per l’alimentazione dei lattanti, così come definiti nel Regolamento 2658/87(8) e riconfermati anche dalle successive revisioni, in particolare dal Regolamento 1006/2011 (9); codice 04.01: latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; codice 04.02: latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti. Non rientrano nelle due classi su menzionate yogurt (codice NC 04.03.10), burro (codice NC 04.05), formaggi e latticini (codice NC 04.06). (d) Con il termine “alimenti liquidi” si intendono i prodotti riportati nei capitoli NC 20.09 (Succhi di frutta, ortaggi o legumi) e 22 (Bevande, liquidi alcolici e aceti) del Regolamento 2658/87. In questo caso i livelli massimi ammissibili sono calcolati considerando anche il consumo di acqua del rubinetto. (e) L’elenco completo degli “alimenti secondari” è riportato nel regolamento 944/89 (10) e comprende, tra gli altri, aglio, tartufi, capperi, cannelle, chiodi di garofano, caviale e lieviti. (f) Tra i nuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 10 giorni non sono inclusi C14, Trizio e K-40. La normativa comunitaria che definisce i livelli massimi ammissibili per la contaminazione degli alimenti stabilisce anche quelli degli alimenti per gli animali (mangimi, foraggi Tabella 2). Ciò in quanto gli animali e i loro prodotti fungono da filtro tra le varie contaminazioni e i consumatori, è quindi necessario definire dei valori limite, per intervenire con le tecniche di radioprotezione animale, secondo le varie procedure previste in caso di emergenza. Tab 2 – Livelli massimi per gli alimenti per gli animali (Bq/Kg) - Regolamento EURATOM 2218/ 89(11) e n. 770/ 90(12) Maiali Cs-134 e Cs-137 1250 Pollame, agnelli, vitelli 2500 Altri 5000 Livelli massimi per l’importazione da Paesi terzi nella UE A livello europeo è in vigore una regolamentazione specifica (Regolamento 733/2008(13), modificato dal Regolamento 10482009 (14) relativa alle condizioni di importazione da Paesi terzi di prodotti agricoli e trasformati, destinati all’alimentazione umana. Pur riferendosi in modo esplicito alla contaminazione prodotta dall’incidente di Chernobyl, questo regolamento si applica in situazioni diverse dall’emergenza. A differenza dai regolamenti su citati stabilisce che l’immissione in libera pratica (che possono circolare liberamente all’interno della UE) di prodotti originari di Paesi terzi (cioè al di fuori dell’Unione Europea) è subordinata all’osservanza dei livelli massimi indicati in Tabella 3. Tabella 3 - Livelli massimi di contaminazione per importazione di prodotti agricoli da Paesi terzi - Regolamento 733/2008 CE – Regolamento 1048/2009 CE Prodotto Prodotti lattiero caseari (latte, crema di latte, yogurt e siero di latte) (b) e prodotti per l’alimentazione dei lattanti nei primi 4-6 mesi di vita Tutti gli altri prodotti (c) Cs134+Cs137 (a) 370 Bq/kg 600Bq/kg (a) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito, pronto per il consumo (b) L’elenco completo e la descrizione dei Codici CN NC riportati nel Regolamento 733/2008 sono riportati nel regolamento 1006/2011 (c) Tutti i prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato istituivo dell’Unione Europea (15) Modalità di applicazione dei controlli della contaminazione di cesio all’importazione. Il Regolamento 1069/2000CE (16) fissa un elenco di derrate; in sintesi: animali vivi, carne e frattaglie, salsicce, carne conservata ed estratti di carne, latte e derivati del latte (yogurt, burro, formaggi e latticini), uova di volatili, miele naturale, funghi diversi dai funghi coltivati, mirtilli. Sono esclusi tutti gli altri prodotti. Il Regolamento 1635/2006 CE (17) prevede, in generale, che i controlli vengano eseguiti nello Stato Membro nel quale ha luogo l’immissione in libera pratica dei prodotti. La scelta della frequenza dei controlli, eseguiti tramite campionamento, è delegata agli Stati membri, tranne che per alcuni prodotti specifici (ad es. varie tipologie di funghi originari da una lista di Paesi terzi). Condizioni speciali per l’importazione di prodotti alimentari e mangimi per animali originari del Giappone o da esso provenienti a seguito dell’incidente nella centrale nucleare di Fukushima Nell’ottobre 2013 fa scalpore la notizia del blocco di una grande partita di confettura di mirtilli, prodotta in Italia da una nota industria alimentare, a causa di un livello di radioattività superiore ai limiti di legge vigenti in Giappone. L’argomento viene ripreso da social network e siti di Associazioni protezioniste, che si chiedono come mai i limiti massimi di contaminazione radioattiva previsti per importare alimenti in Giappone siano inferiori a quelli previsti per l’importazione nell’Unione Europea. Tra le varie imprecisioni riportate da stampa e social network si vuole qui sottolineare quella che afferma l’esistenza di una norma che stabilisce i limiti massimi di contaminazione radioattiva, per il commercio tra i Paesi dell’Unione europea (questo argomento verrà trattato in dettaglio più avanti, alla voce: Livelli massimi di contaminazione ammissibili per prodotti alimentari e alimenti per animali destinati al commercio intra-comunitario.) In realtà si tratta di fatti noti agli addetti ai lavori, perché già da tempo regolamentati. In seguito all’incidente nucleare della centrale di Fukushima, le Autorità giapponesi hanno comunicato alla Commissione UE che non potevano essere esportati dal paese i prodotti per i quali non era consentita l'immissione sul mercato giapponese. Per garantire la coerenza tra i controlli preventivi all'esportazione effettuati dalle autorità giapponesi e i controlli sui livelli di radionuclidi effettuati all’ingresso nella UE, si è ritenuto opportuno applicare, a titolo provvisorio, i livelli massimi di radionuclidi fissati dal Giappone sui prodotti alimentari e alimenti per animali originari da quel Paese, o da esso provenienti. I livelli di azione fissati, relativi allo iodio, al cesio e al plutonio nei prodotti alimentari risultano inferiori a quelli previsti per l’importazione nella UE: Regolamento 351/ 2011 (18) e Regolamento 250/2012 (19) (vedi Tabella 4). Nel corso del 2012 sono ci stati ulteriori aggiornamenti, che hanno definito il livello massimo ammissibile di Cesio 134 e 137 negli alimenti per i lattanti e prodotti lattiero-caseari a 50 Bq/kg: Regolamento 284/2012 (20) Tabella 4 - Condizioni speciali per l’importazione di prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti a seguito dell’incidente nella centrale nucleare di Fukushima: - Regolamento di esecuzione UE 351/ 2011 e s.m.i. Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 Isotopi dello iodio, in particolare I-131 Isotopi alfa emettitori del plutonio e di elementi con numero atomico superiore, in particolare Pu-239 e Am-241 Tutti gli altri nuclidi con tempo di Dimezzamento maggiore di 10 giorni, in particolare Cs134 e Cs-137 Alimenti per lattanti Prodotti lattiero Caseari Alimenti Liquidi 125 Altri Alimenti con l’eccezione degli alimenti secondari 750 75 100 300 2000 300 1 1 10 1 200 200 500 200 125 Tabella 5 – Livelli massimi per gli alimenti per animali (Bq/kg) – (2) Somma di Cs-134 e Cs-137 Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131 Alimenti per animali 500 (1) 2000 (2) (1) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione. (2) Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per animali ai prodotti alimentari. Livelli massimi di contaminazione ammissibili per prodotti alimentari e alimenti per animali destinati al commercio intra-comunitario. Agli inizi del 2013 L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLVA) in collaborazione con il Servizio Veterinario di una ASL piemontese eseguiva una ricerca per verificare la presenza di radionuclidi di origine artificiale nei cinghiali. In seguito al ritrovamento di elevate concentrazioni di cesio-137 nelle carni di alcuni animali (varie migliaia di Bq/kg) scoppiavano feroci polemiche tra cacciatori, ecologisti, amministratori locali. Ulteriori indagini eseguite da altre ASL piemontesi individuavano la contaminazione nelle carni dei cinghiali cacciati nel territorio alpino, arroventando ulteriormente il clima. Dal Ministero della Salute veniva richiesto ai Carabinieri del NAS di eseguire controlli straordinari, per indagare su eventuali rilasci fraudolenti nell’ambiente, ipotizzando ad esempio che il cesio-137 provenisse dalla ex centrale nucleare di Trino,. Il sopraggiungere dell’estate e le crisi politiche italiane e internazionali hanno fatto scemare l’attenzione di pubblico e media sull’argomento; in seguito ai risultati delle indagini eseguite il Ministero della Salute ha redatto un piano di ricerca per indagare la presenza di contaminazione radioattiva sull’arco alpino, originatasi dopo il disastro di Chernobyl. (21) Secondo chi scrive in questa vicenda, sia da parte del pubblico che di alcuni attori istituzionali, non si è tenuto conto di alcune informazioni essenziali tra cui: - la “Raccomandazione della Commissione del 14 aprile 2003 sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl” (2003/274/CE) (22) - le segnalazioni di contaminazione di radioattiva di alcune aree boschive europee, come il Bayerischer Wald (Germania del sud), regione forestale della Baviera al confine con la repubblica Ceca. In quest’area erano stati cacciati in varie stagioni di caccia cinghiali con 7.000 becquerel per chilogrammo nelle carni, livelli molto più alti di quelli massimi previsti dalla normativa tedesca (600 Bq/kg). - In la presenza di varie pubblicazioni, che da tempo confermavano la presenza anche in Italia di questa realtà. (23) (24) Per capire meglio l’argomento è necessario entrare nel dettaglio della normativa europea. La Raccomandazione della Commissione 2003/274/CE recita: “ omissis (5) Il 12 maggio 1986, in una dichiarazione del Consiglio relativa all’adozione del regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio del 30 maggio 1986 (25) , relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl gli Stati membri si sono impegnati ad applicare gli stessi livelli massimi consentiti al commercio nell’ambito della Comunità” [ testo sottolineato dallo scrivente ]. Si segnala che il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio del 30 maggio 1986 perdeva efficacia e veniva abrogato il 30 settembre 1986 (vedi art 7) e non veniva mai raggiunto un accordo tra gli Stati membri, per definire questi livelli. Ne risulta quindi che: - la dichiarazione degli Stati membri riportata nella raccomandazione 274/2003 non ha valore giuridico cogente, ma rappresenta solo un petizione di principio; - non esistono norme che stabiliscano i valori limite per la concentrazione di radionuclidi negli alimenti destinati al commercio intra-comunitario. Ricordiamo a questo proposito che le raccomandazioni dell’Unione Europea non sono altro che degli atti contenenti una mera esortazione non obbligatoria, rivolta ai Paesi membri dell’Unione Europea, perché si uniformino ad un certo comportamento. In virtù di questa definizione e, soprattutto, della mancanza di sanzioni giuridiche in caso di inadempienza, molti studiosi di diritto internazionale e comunitario considerano le raccomandazioni dei provvedimenti non giuridici e, quindi, degli atti che non hanno caratteristiche tali da essere studiati dal diritto. Perché in seguito alla dichiarazione degli Stati membri non è stata mai promulgata una norma europea per definire i livelli massimi di contaminazione ammissibili per prodotti alimentari e alimenti per animali, destinati al commercio intra-comunitario? La mancata regolamentazione è conseguenza dei differenti livelli di contaminazione radioattiva ambientale, ancora presenti in vari Stati membri. Una legislazione comune che avesse imposto livelli massimi ammissibili per l’importazione da Paesi terzi, avrebbe ad esempio impedito a uno Stato membro l’introduzione (termine impiegato per il commercio all’interno della UE) di molluschi e aragoste dal Regno Unito, a causa del superamento dei limiti di tecnezio-99 e plutonio-241 provenienti dallo scarico, ufficialmente autorizzato, degli effluenti della centrale nucleare di Sellafield nel mare d’Irlanda; oppure avrebbe costretto la Food Standard Agency (FDA - Ente del Regno Unito per la sicurezza alimentare e l’igiene degli alimenti) a dimostrare che i controlli eseguiti sulle pecore contaminate dalle ricadute di Chernobyl fossero adeguati. (26) Si ricorda che nel 1986 erano stati soggetti a restrizioni obbligatorie 9 670 allevamenti, per un totale di 4.335.000 capi, e che ancora nel 2006 erano ancora soggetti a vincolo 378 allevamenti e 200.000 ovini. Per gli spostamenti degli animali da e verso i pascoli contaminati o per esigenze commerciali dal 1986 l’FSA aveva definito e messo in atto varie procedure, per raggiungere un livello massimo nelle carni di 1000 Bq/kg nelle carni gli ovini destinati al consumo. Tutti i vincoli sono stati sciolti con vari provvedimenti legislativi nel 2012.(27) Formazione Per contrastare in maniera adeguata le emergenze dovute alla contaminazione radioattiva degli alimenti è fondamentale che Pubblici Amministratori e Decisori conoscano nozioni giuridiche, scientifiche e procedure tecniche specialistiche, indispensabili non solo quando sia necessario tutelare la sicurezza alimentare, ma anche, per quanto di competenza, nel caso di interventi di Protezione Civile, che coinvolgano il loro territorio. Si rende quindi necessario identificare, definire e validare gli strumenti operativi – cioè i protocolli di attività – necessari per la gestione di situazioni di emergenza di vario tipo, sia di origine locale che utilizzabili per interagire su scala regionale o nazionale. Con il D.lvo 230/95, al fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle emergenze nucleari e radiologiche a livello nazionale, è stato istituito presso l’ISPRA (ex APAT), il Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (CEVaD), una struttura tecnica che opera a supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. Per garantire un comune riferimento tecnico nella gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, il CEVaD ha predisposto un Manuale Operativo che definisce le metodologie da adottare nelle valutazioni che gli competono,. L’ultima edizione del 2010 è intitolata: “Emergenze nucleari e radiologiche: Manuale per le valutazioni dosimetriche e le misure ambientali”.(28) Questo manuale non prevede approfondimenti specifici, per gli Amministratori locali. Un ampio e articolato documento europeo, che si potrebbe utilizzare per la formazione di base in materia di radioprotezione è il:”Generic handbook for assisting in the management of contaminated food productions systems in Europe following a radiological emergency” “Manuale di base: supporto alla gestione dei sistemi produttivi alimentari europei contaminati in seguito a emergenze radiologiche”.(29) Elaborato grazie al progetto europeo EURANOS (European approach to nuclear and radiological emergency management and rehabilitation strategies – Approccio europeo alla gestione di emergenze radiologiche e nucleari e strategie di ricupero) questo interessante e utile manuale è reperibile in rete internet, ma non è disponibile una versione italiana; inoltre le procedure indicate spesso non sono applicabili tout court alle nostre realtà normative e geografiche regionali e nazionali. Se ne auspica una traduzione ragionata, che favorirebbe l’inizio di un lavoro di coinvolgimento e di analisi delle conoscenze dei vari attori istituzionali, per arrivare alla comunicazione e condivisione delle procedure di gestione della contaminazione degli alimenti con tutte le altre parti interessate, o stakeholder, così da creare e consolidare le basi per definire gli aspetti etici e sociali della Radioprotezione ed accrescere la mutua fiducia fra tutte le parti in causa. Bibliografia 1) D.Lgs. 230, 1995. Attuazione delle Direttive Euratom 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti. Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1995. Successive modificazioni e integrazioni: http://www.unipd.it/rpx/Legislazione/DLgs_230_modificato.pdf 2) Guideline levels for radionuclides in foods contaminated following a nuclear or radiological emergency for use in international trade. Extract (page 33-37) from the Codex general standard for contaminants and toxins in food and feed – GSCTFF (CODEX STAN 193-1995). Adopted 1995; Revised 1997, 2006, 2008, 2009; Amended 2009, 2010. N.B: Le valutazioni della Guideline sono effettuate con criteri diversi da quelli impiegati nella UE per due sole classi di alimenti: alimenti per lattanti ed altri alimenti. In questo modo si hanno valori diversi da quelli definiti a livello europeo. http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf 3) International Commission on Radiological Protection. Publication 82. Principles for the protection of the public in situations of prolonged exposure. Annals of the ICRP Vol.29 No. 1-2, 1999 4) Rusconi R, Forte M, Bucci S, Magliano A, Bochicchio F. Limiti e livelli di riferimento per la concentrazione dei radionuclidi negli alimenti: dalle normative nazionali e internazionali a possibili criteri operativi. In: 5. Convegno nazionale: “Il controllo degli agenti fisici: ambiente, salute e qualità della vita”. Atti; 6-8 giugno 2012; Novara. 2012. http://www.arpa.piemonte.it/arpa-comunica/events/eventi-2012/il-controllo-degli-agentifisici-ambiente-salute-e-qualita-della-vita 5) Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L371 pag. 11-13 del 30 dicembre 1987. 6) Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione del 12 aprile 1989 che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L101 pag. 17-18 del 13 aprile 1989. 7) Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio del 18 luglio 1989 recante modifica del regolamento (Euratom) n. 3954/87 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L211 pag. 1-3 del 22 luglio 1989. 8) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L256 pag. 1- 675 del 7 settembre 1987. 9) Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione del 27 settembre 2011 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L282 pag. 1-912 del 28 ottobre 2011. 10) Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione del 12 aprile 1989 che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L101 pag. 17-18 del 13 aprile 1989. 11) Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio del 18 luglio 1989 recante modifica del regolamento (Euratom) n. 3954/87 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L211 pag. 1-3 del 22 luglio 1989. 12) Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione Gazzetta ufficiale n. L 083 pag. 0078 – 0079 del 30 marzo 1990 13) Regolamento (CE) N. 733/2008 del Consiglio del 15 luglio 2008 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chenobyl. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L201 pag. 1-7 del 30 luglio 2008. 14) Regolamento (CE) N. 1048/2009 del Consiglio del 23 ottobre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L290 pag. 4 del 6 novembre 2009 15) Versioni consolidate del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C321 pag. 1-331 del 29 dicembre 2006. 16) Regolamento (CE) N. 1609/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa un elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L185 pag. 27-29 del 25 luglio 2000. 17) Regolamento (CE) N. 1635/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L306 pag. 3-9 del 7 novembre 2006. 18) Regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 dell'11 aprile 2011 che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L97 pag. 20-23 del 12 aprile 2011. 19) Regolamento di esecuzione (UE) n. 250/2012 della Commissione del 21 marzo 2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L82 pag. 3-4 del 22 marzo 2012. 20) Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione del 29 marzo 2012 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L92 pag. 16-23 del 30 marzo 2012. 21) Ministero della salute. Piano di monitoraggio della contaminazione di cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei in attuazione della raccomandazione 2003/274/CE https://secure.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Prevenzione/dfsa/normative/norme_nazionali/nor me_nazionali/note_circolari_minsal/all/2013/piano_contamin_cesio_prodotti.pdf 22) Raccomandazione della Commissione del 14 aprile 2003 sulla protezione e l’informazione del pubblico per quanto riguarda l’esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (2003/274/CE). Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L99 pag. 55-56 del 17 aprile 2003. 23) Regolamento (CEE) N. 1707/86 del Consiglio del 30 maggio 1986 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L146 pag. 88-90 del 31 maggio 1986. 24) C. Brini, L. Sala, M. Magnoni, B. Bellotto, S . Bertino, M. Ghione, E. Serena, R. Tripodi “Monitoraggio della radioattività in matrici e indicatori ambientali, prelevati nel territorio biellese (2006-2008)” http://www.arpa.piemonte.it/arpa-comunica/events/eventi-2009/atti-convegno-agentifisici/brini1.pdf 25) Arpa Piemonte Rapporto sulla radioattività ambientale in Piemonte - pag 31 46 http://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/pubblicazioni-anno-2010/pdf-radioattivitaambientale 26) ISPRA - Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (CEVaD)- Manuale edizione 2010: “Emergenze nucleari e radiologiche: Manuale per le valutazioni dosimetriche e le misure ambientali”. http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/emergenze-nuclearie-radiologiche-manuale-per-le 27) Food Standards Agency - Letter, 6 July 2001 - Reference: RSU 24/115 Consultation on the European Commission’s proposal to introduce legislation controlling radioactivity in foodstuffs. http://archive.food.gov.uk/consultations/radiofood_let.htm 28) Food Standards Agency - Post-Chernobyl monitoring and controls survey reports http://www.food.gov.uk/science/research/radiologicalresearch/radiosurv/chernobyl/#.UooPNJ1GSo 29) EURANOS: European approach to nuclear and radiological emergency management and rehabilitation strategies http://www.euranos.fzk.de/