DECS.PA - Georgeson.it

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TRIBUNALE DI MILANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE FALLIMENTARE
Concordato Preventivo
DEC S.P.A.
n. 22/12
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
COMMISSARI GIUDIZIALI
(art. 172 L. Fall.)
Giudice Delegato
Commissari Giudiziali
dott. Valentino Lenoci
prof. avv. Francesco Macario
dott. Marco Imparato
avv. Salvatore Sanzo
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SOMMARIO
1.- Premessa
1.1.- La domanda di concordato: cenni
1.2.- Il decreto di ammissione
1.3.- L’adempimento delle formalità preliminari
1.4.- La richiesta di differimento dell’adunanza
2.- Cenni storici sulla DEC s.p.a.
2.1.- Sintetica ricostruzione della storia della società
2.2.- L’oggetto sociale
2.3.- I soci
2.4.- Organo di gestione
2.5.- Organo di controllo
pag. 4
pag. 11
3.- Le cause del dissesto e la condotta del debitore
pag. 18
3.1.- La condotta del debitore in relazione al nuovo quadro normativo in materia di “parameritevolezza”
3.2.- L’evoluzione dell’attività negli ultimi anni
3.3.- Le cause del dissesto indicate dalla Proponente
3.4.- Le cause del dissesto nella valutazione dei Commissari
4.- Esame della proposta concordataria
pag. 42
4.1.- Il contenuto della proposta
4.1.1.- Natura ed obbiettivi del piano
4.1.2.- Liquidazione dell’attivo e affitto del ramo di azienda a Nuova
DEC s.r.l.
4.1.3.- Le previsioni della Proponente sulle percentuali di soddisfacimento dei creditori
4.2.- Le garanzie offerte
5.- Esame situazione patrimoniale di riferimento e
valutazione delle poste attive e passive
pag. 56
5.1.- Analisi dei bilanci depositati in Camera di Commercio
5.2.- Analisi delle poste attive indicate nella proposta e criticità rilevate
5.2.1.- Valorizzazione delle immobilizzazioni materiali
5.2.2.- Valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie
5.2.3.- I crediti: consistenza ed esigibilità
5.2.4.- Le riserve sulle commesse
5.2.5.- Affitto del ramo di azienda a Nuova DEC s.r.l.
5.3.- Analisi delle poste passive indicate nella proposta e criticità rilevate
5.3.1.- Inquadramento generale
5.3.2.- Fornitori: attività di accertamento e corrispondenza fra dichiarazioni di credito e contabilità
5.3.3.- Voce “fatture da ricevere”: potenziali passività non risultanti
dalle scritture contabili
5.3.4.- Costi di gestione - Prededuzione
6.- Valutazioni critiche su alcune tipologie di crediti
pag. 84
6.1.- Crediti dei subappaltatori nei contratti pubblici: il problema della prededucibilità nei confronti dell’appaltatore DEC s.p.a.
6.1.1.- Soluzioni adottate
6.2.- Crediti delle imprese associate in ATI
6.2.1.- Soluzioni adottate
6.3.- Società consortili: inquadramento generale sul problema della responsabilità solidale del socio DEC s.p.a.
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6.3.1.- Soluzioni adottate
6.4.- Consorzi: inquadramento generale sul problema della responsabilità solidale del consorziato DEC s.p.a.
6.4.1.- Soluzioni adottate
6.5.- Artigiani e professionisti: privilegio del credito
6.5.1.- Soluzioni adottate
7.- Contenziosi attivi e passivi
pag. 108
7.1.- Considerazioni di ordine generale
7.2.- Il quadro di insieme del contenzioso e valutazioni su alcune problematiche maggiormente significative
8.- Esecuzione del piano: fattibilità
pag. 119
8.1.- Premessa di ordine generale
8.2.- Segue: profili di criticità in punto fattibilità
8.2.1.- Il problema della prededucibilità dei crediti
maturati nei confronti dell’appaltatore DEC s.p.a.
8.2.2.- Avvio Nuova DEC s.r.l.
8.2.3.- Incasso dei crediti e liquidazione dell’attivo
8.3.- Conclusioni sulla fattibilità del piano concordatario e percentuale
di soddisfacimento concordataria
9.- Esecuzione del piano: convenienza
9.1.- Premessa
9.2.- Potenziale attivo riveniente da azioni revocatorie
9.3.- Potenziale attivo riveniente da azioni risarcitorie
9.4.- Conclusioni in merito al profilo della convenienza
pag. 131
10.- Creditori ammessi al voto
pag. 143
10.1.- L’elenco dei creditori allegato al ricorso e le verifiche compiute
10.2.- Profili critici ai fini del voto e soluzioni adottate dai Commissari
10.3.- Elenco analitico dei crediti ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per l’approvazione della proposta
11.- Conclusioni
pag. 147
11.1.- Prospetto finale del piano concordatario
11.2.- Brevi considerazioni conclusive ed indicazioni di massima
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1.- Premessa
1.1.- La domanda di concordato: cenni
In data 11 luglio 2012, la DEC s.p.a., c.f. n. 05623600722, capitale sociale € 23.496.200,00 (di cui Euro 15.104.700,00 versato), con
sede legale in Modugno (BA), alla via delle Violette n. 12, in persona
del Consigliere di amministrazione sig. Giovanni Ronco (d’ora innanzi
semplicemente “DEC” o la “Proponente”), con l’assistenza dei legali
avv. prof. Valerio Di Gravio, avv. Donato Bruno, avv. Stanislao Chimenti, avv. Silvio Lecca, tutti del Foro di Roma e avv. Emmanuele Virgintino del Foro di Bari, ha depositato presso il Tribunale civile di Bari
ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo.
La proposta della DEC (che i Commissari hanno provveduto a far
pubblicare sul sito www.tribunale.bari.it, unitamente al provvedimento
di ammissione ed agli atti e documenti di interesse per i creditori) è, in
sintesi, così strutturata, seguendo l’esposizione della Proponente:
- il 5 luglio 2012, nell’imminenza del deposito della domanda di concordato, la DEC ha ceduto in affitto alla neocostituita NUOVA DEC s.r.l.
(società interamente controllata dalla DEC) il ramo di azienda costituito dal “portafoglio” delle commesse di maggiore interesse che, in tal
modo, avrebbero potuto essere portate a compimento (onde salvaguardare il valore dell’avviamento, contenere l’indebitamento e conservare il maggior numero possibile di posti di lavoro, anche
nell’indotto). L’avvio dell’operatività della NUOVA DEC sarebbe stato
subordinato
all’erogazione
di
un
finanziamento
bancario
di
3.000.000,00 (tre milioni) di Euro alla Proponente (che li avrebbe de-
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stinati immediatamente alla NUOVA DEC);
- in un arco di tempo quantificato in 3-4 anni, il ramo di azienda oggetto di affitto sarebbe stato venduto a terzi ovvero, in alternativa, sarebbe stata ceduta l’intera partecipazione al capitale sociale della Nuova DEC s.r.l. (previa acquisizione in via definitiva del ramo di azienda
oggetto dell’affitto), nel rispetto dell’art. 182 LF: il ricavato sarebbe
andato interamente a soddisfacimento dei creditori sociali;
- la rimanente parte dell’attivo sociale sarebbe stata oggetto di liquidazione nel medesimo lasso temporale indicato, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 182 L.Fall.
La proposta formulata, dunque, pur avendo natura sostanzialmente liquidatoria, contemplava la prosecuzione della attività per il
tramite della NUOVA DEC (possibilità condizionata all’erogazione del
detto finanziamento).
Sulla base del Piano predisposto dalla società proponente, l’attivo
realizzabile per effetto della descritta attività (ammontante a Euro
140.300.000,00, secondo la proponente) dovrebbe consentire, secondo la Proposta, di fare luogo al pagamento dei debiti della DEC (stimati, sempre dalla proponente, in Euro 346.600.000,00), nel modo seguente:
- pagamento integrale delle spese in prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- pagamento dei creditori chirografari, senza divisione in classi, secondo la percentuale che DEC stimava potesse variare tra un minimo del
21% (ipotesi legata al caso in cui, a causa della mancata erogazione
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del finanziamento, non fosse stato possibile avviare l’attività della
NUOVA DEC) ed un massimo del 27%.
I diversi punti salienti della Proposta verranno di seguito esaminati più in dettaglio (cfr. infra, nn. 4, 5 e 6)
1.2.- Il decreto di ammissione
Con il già richiamato provvedimento in data 22.10.2012 il Tribunale di Bari ha dichiarato aperta la procedura e, in particolare, ha:
- ritenuto sussistente lo stato di crisi della società debitrice, evincendola dalla notevole esposizione debitoria della proponente verso i fornitori e il sistema bancario, dalla situazione di illiquidità in cui la proponente versa (tuttora, v. infra), dal mancato incasso di alcuni crediti e dalla
mancata conclusione delle trattative per la cessione di alcuni assets
patrimoniali, nonché, più in generale, dalla sensibile complessiva riduzione degli investimenti nel settore dell’edilizia (a causa dell’aumento
del costo delle materie prime e dell’energia, e dell’inasprimento delle
condizioni di concessione dei finanziamenti da parte degli istituti di
credito), quali circostanze da cui univocamente desumere che la DEC
non fosse in grado di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni;
- autorizzato il pagamento in prededuzione del finanziamento di Euro
3.000.000,00 (tremilioni) richiesto dalla DEC, trattandosi di somme destinate a far ripartire i cantieri facenti parte del ramo d’azienda ceduto
in affitto alla Nuova DEC e quindi a conservare il valore di detto ramo
d’azienda (al fine di evitare la risoluzione dei contratti in essere e di
salvaguardare l’avviamento ed il pagamento delle riserve iscritte negli
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appalti in essere);
- ritenuto la relazione ex art. 161, 3° co. L.Fall. e la successiva integrazione idonee, per la metodologia seguita e la congruità della valutazione effettuata, a consentire la valutazione della proposta e la fattibilità del piano;
- autorizzato il pagamento in prededuzione del professionista attestatore;
- designato il dott. Valentino Lenoci quale Giudice Delegato;
- nominato i sottoscritti, prof. avv. Francesco Macario, dott. Marco Imparato ed avv. Salvatore Sanzo, quali Commissari Giudiziali in Collegio.
- convocato i creditori per il giorno 7 febbraio 2013 per l’adunanza
(rinviata, su istanza dei Commissari, al 18 aprile 2013, v. infra);
- ordinato il versamento della somma pari al 20% delle spese stimate
della procedura.
1.3.- L’adempimento delle formalità preliminari
Nell’adempimento delle formalità preliminari, i sottoscritti Commissari Giudiziali hanno immediatamente incontrato, presso la sede
della DEC, i responsabili della Società, insieme ai loro legali e consulenti, per ricevere i necessari chiarimenti sullo svolgimento della procedura.
Gli accessi successivi alla sede della DEC hanno avuto cadenza
settimanale, con numerosi incontri – oltre che con il Giudice Delegato,
soprattutto in relazione alle diverse istanze presentate dalla debitrice
dopo l’apertura della procedura – anche presso la sede di alcuni com-
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mittenti, con i quali si è presentata più urgente l’esigenza di trattare le
modalità della prosecuzione dei lavori o, in alternativa, dello scioglimento del rapporto, con le questioni economiche connesse e pendenti.
Sempre tra le formalità preliminari, i Commissari, al fine di procedere alla verifica dell’elenco dei creditori predisposto dal debitore
(apportandovi le eventuali rettifiche, come risulta nella presente Relazione, v. infra), hanno invitato formalmente i creditori: a comunicare
per
iscritto,
a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo
[email protected], appositamente aperto dai Commissari,
l’ammontare del credito vantato nei confronti della DEC alla data
dell’11 luglio 2012, distinguendo il proprio credito fra quota capitale ed
interessi (se ed in quanto dovuti, allegando altresì la relativa documentazione a supporto) e specificando l’eventuale privilegio che assiste il credito (sempre con allegazione della relativa documentazione);
- ad utilizzare per ogni contatto, laddove ciò fosse stato necessario,
esclusivamente
l’indirizzo
di
posta
elettronica
dedicato
([email protected]) in modo che i Commissari potessero
riscontrare le richieste pervenute ed evaderle in modo tempestivo.
Ai creditori è stata data notizia che tutte le informazioni rilevanti
e le comunicazioni di maggiore interesse per la generalità dei creditori
sarebbero state messe a disposizione (dei creditori stessi) attraverso la
pubblicazione nell’area riservata del sito www.fallimentitaliani.it, con
assegnazione ai creditori del numero di accesso.
Quanto all’inventario dei beni, trattandosi di beni sparsi in cantieri diversi su tutto il territorio nazionale (consistenti essenzialmente in
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gru, containers, ponteggi, utensili vari etc., nonché di valore esiguo rispetto all’onere concordatario (poco più di 80.000,00 Euro), i Commissari
hanno
richiesto
al
G.D.
l’autorizzazione
a
soprassedere
all’inventario analitico, risultando sotto diversi profili antieconomico
procedervi.
1.4.- La richiesta di differimento dell’adunanza
Nel decreto di ammissione alla procedura era stata disposta
l’adunanza dei creditori per il giorno 7 febbraio 2013: è apparsa subito
la ristrettezza del termine, in considerazione della complessità
dell’attività da svolgere.
In particolare, hanno indotto i sottoscritti Commissari a richiedere, con l’“Istanza n. 3”, al Giudice Delegato il differimento di almeno
60 giorni dell’adunanza:
- la particolare complessità della composizione del patrimonio della
DEC, così come la difficoltà di mettere a fuoco le vicende societarie
che hanno caratterizzato gli ultimi periodi di attività della DEC, nella
misura in cui avrebbero potuto incidere sulla procedura;
- l’articolazione della struttura della proposta concordataria (cui s’è fatto breve cenno, ma si vedrà più diffusamente infra), con la conseguente necessità di vagliare con attenzione ogni potenziale criticità in
merito alla fattibilità del piano e alla convenienza della proposta per il
ceto creditorio, ai fini della votazione;
- l’elevatissimo numero di creditori, la loro estrema eterogeneità e la
diffusione su tutto il territorio nazionale;
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- le dimensioni quantitative del contenzioso, così come delle trattative
in corso con i diversi committenti, privati e pubblici.
Il Giudice Delegato, aderendo all’istanza dei Commissari, ha disposto il rinvio dell’adunanza dei creditori al 18 aprile 2013.
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2.- Cenni storici sulla DEC s.p.a.
2.1.- Sintetica ricostruzione della storia della società
La Società esponente fa parte del gruppo societario (di seguito
“Gruppo Degennaro”) che fa capo a Giovanni Degennaro, Vito Michele Degennaro, Gerardo Degennaro, Daniele Giulio Degennaro e
Carmine
Degennaro,
principali
soci
della
DGE
Holding
S.r.l..
Quest’ultima possiede l’intero capitale della DG Costruzioni S.r.l., che a
sua volta detiene l’85,34% delle azioni della DEC S.p.a., ed il 99,76%
del capitale della DG Sviluppo Immobiliare S.r.l., detentrice del residuo
14,66% delle azioni della DEC S.p.a.
La struttura del Gruppo Degennaro è stata rappresentata graficamente dalla Proponente, come segue:
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La sede legale ed operativa della DEC è ubicata a Modugno (BA),
in Via delle Violette n. 12, ossia nel circondario del Tribunale di Bari.
Fino al mese di aprile del 2011 la sede legale della società era
ubicata a Bari, in via Devitofrancesco n. 31/c (e quella operativa a
Modugno, all’indirizzo sopra indicato); a partire dal mese di aprile del
2011 la sede legale è stata trasferita a Milano, fino al mese di ottobre
del 2011, e successivamente a Roma, fino al 18 maggio 2012. Le collocazioni milanesi e romane della sede legale non hanno raggiunto la
durata dei dodici mesi rilevante ai sensi dell’art. 9 L.Fall. e, in ogni caso, si è trattato di collocazioni meramente formali, atteso che: (i)
l’attività della società si è sempre svolta a Modugno, presso i medesimi
locali occupati dalle altre società del Gruppo Degennaro; (ii) le decisioni in merito alla gestione aziendale sono state adottate nel circondario del Tribunale di Bari, come risulta dai verbali delle assemblee dei
Soci che si sono tenute a Modugno o a Bari anche nel periodo in cui la
sede legale era stata trasferita altrove; (iii) a Bari ha sempre risieduto
l'amministratore unico della DEC (sig. Vito Michele Degennaro), rimasto in carica fino al mese di febbraio del 2012; (iv) anche i dipendenti
amministrativi e tecnici della Società hanno sempre lavorato a Modugno.
Proprio per porre fine allo scostamento tra la sede effettiva e
quella apparente, l’assemblea dei soci di DEC ha provveduto, in data
18 maggio 2012, a trasferire la sede legale della società a Modugno, in
Via delle Violette n. 12; il trasferimento è attualmente in corso di pubblicazione nel registro delle imprese.
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2.2.- L’oggetto sociale
La Proponente DEC ha il seguente oggetto sociale che, per completezza, si riporta in versione integrale:
“La società ha per oggetto la realizzazione, la costruzione e la esecuzione, sia in Italia che
all'estero, dei seguenti lavori ed opere:
- edifici civili ed industriali riconducibili alla categoria og1 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25
gennaio 2000;
- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti e tutela e le connesse attività riconducibili alla categoria og2 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ecc riconducibili alla categoria og3
dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- opere d'arte nel sottosuolo riconducibili alla categoria og4 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del
25 gennaio 2000;
- dighe riconducibili alla categoria og5 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione riconducibili alla categoria og6 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- opere marittime e lavori di dragaggio riconducibili alla categoria og7 dell'allegato a al d.p.r.
n. 34 del 25 gennaio 2000;
- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e bonifica riconducibili alla categoria og8
dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti per la produzione di energia elettrica riconducibili alla categoria og9 dell'allegato a
al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua riconducibili alla categoria og10 dell'allegato a al d.p.r. n. 34
del 25 gennaio 2000;
- impianti tecnologici riconducibili alla categoria og11 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- opere e impianti di bonifica e protezione ambientale riconducibili alla categoria og12 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- opere di ingegneria naturalistica riconducibili alla categoria og13 dell'allegato a al d.p.r. n. 34
del 25 gennaio 2000;
- lavori di terra riconducibili alla categoria os1 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio
2000;
- superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico riconducibili alla categoria os2
dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie riconducibili alla categoria os3 dell'allegato a al
d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti elettromeccanici trasportatori riconducibili alla categoria os4 dell'allegato a al d.p.r.
n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti pneumatici e antintrusione riconducibili alla categoria os5 dell'allegato a al d.p.r. n.
34 del 25 gennaio 2000;
- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi riconducibili alla categoria os6 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- finiture di opere generali di natura edile riconducibili alla categoria os7 dell'allegato a al
d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- finiture di opere generali di natura tecnica riconducibili alla categoria os8 dell'allegato a al
d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico riconducibili alla categoria os9
dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti per la segnaletica stradale non luminosa e la sicurezza del traffico riconducibili alla
categoria os10 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- apparecchiature strutturali speciali riconducibili alla categoria os11 dell'allegato a al d.p.r. n.
34 del 25 gennaio 2000;
- barriere e protezioni stradali riconducibili alla categoria os12 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del
25 gennaio 2000;
- strutture prefabbricate in cemento armato riconducibili alla categoria os13 dell'allegato a al
14
d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti di smaltimento e recupero rifiuti riconducibili alla categoria os14 dell'allegato a al
d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- pulizia di acque marine, lacustri, fluviali riconducibili alla categoria os15 dell'allegato a al
d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti per centrali di produzione di energia elettrica riconducibili alla categoria os16 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- linee telefoniche ed impianti di telefonia riconducibili alla categoria os17 dell'allegato a al
d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- componenti strutturali in acciaio o metallo riconducibili alla categoria os18 dell'allegato a al
d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni riconducibili alla categoria os19 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- rilevamenti topografici riconducibili alla categoria os20 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25
gennaio 2000;
- opere strutturali speciali riconducibili alla categoria os21 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25
gennaio 2000;
- impianti di potabilizzazione e depurazione riconducibili alla categoria os22dell'allegato a al
d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- demolizione di opere riconducibili alla categoria os23 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25
gennaio 2000;
- verde ed arredo urbano riconducibili alla categoria os24 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25
gennaio 2000;
- scavi archeologici riconducibili alla categoria os25 dell'allegato a al d.p.r.n. 34 del 25 gennaio
2000;
- pavimentazioni e sovrastrutture speciali riconducibili alla categoria os26 dell'allegato a al
d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti per la trazione elettrica riconducibili alla categoria os27 dell'allegato a al d.p.r. n. 34
del 25 gennaio 2000;
- impianti termici e di condizionamento riconducibili alla categoria os28 dell'allegato a al d.p.r.
n. 34 del 25 gennaio 2000;
- armamenti ferroviari riconducibili alla categoria os29 dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25
gennaio 2000;
- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi riconducibili alla categoria os30
dell'allegato a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000;
- impianti per la mobilità sospesa riconducibili alla categoria os31 dell'allegato a al d.p.r. n. 34
del 25 gennaio 2000;
- strutture in legno riconducibili alla categoria os32 dell'allegato a al d.p.r.
n. 34 del 25 gennaio 2000;
- coperture speciali riconducibili alla categoria os33 dell'allegato a al d.p.r.
n. 34 del 25 gennaio 2000;
- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità riconducibili alla categoria os34 dell'allegato
a al d.p.r. n. 34 del 25 gennaio 2000.
inoltre la società potrà svolgere:
a) l’attività edilizia in genere ivi compresa la costruzione, la ristrutturazione, il restauro, l'acquisto, la permuta, la locazione, la gestione e la vendita di fabbricati di ogni tipo ed aventi
qualsiasi destinazione, pubblici o privati, o di parte di essi;
b) l'acquisto di terreni e/o di aree edificabili e/o la permuta degli stessi con
fabbricati a costruirsi o con parte di essi;
c) l'assunzione di appalti di lavori pubblici e di appalti di lavori privati;
d) l'assunzione di concessioni di opere pubbliche;
e) l'affidamento di appalti o subappalti a terzi;
f) il noleggio a terzi di impianti, macchinari ed attrezzature di qualsiasi tipo e natura;
g) la gestione di bar, pubs, pizzerie, ristoranti, mense aziendali, foresterie ecc...;
h) la progettazione e la erogazione di servizi di facility e property management con contratto
di global service per il settore pubblico e privato, ovvero:
1. pulizia, igiene, sanificazione, derattizzazione, disinfestazione e
disinfezione in tutti i settori di attività pubblici e privati di tipo civile,
industriale, commerciale e sanitario;
2. servizi di portineria ed uffici informazione;
3. gestione call center;
4. relazioni con il pubblico;
5. servizi amministrativi, informatici e tecnologici;
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6. predisposizione gare di acquisto;
7. servizi di segreteria amministrativa e tecnica;
8. posta interna;
9. conduzione di centri stampa;
10. gestione archivi di ogni tipo;
11. gestione biblioteche;
12. vigilanza e guardiania anche armata;
13. servizi di manutenzione speciale, ordinaria e straordinaria di opere edili
ed impiantistica;
14. manutenzione beni mobili;
15. gestione di impianti;
16. gestione control rooms;
17. gestione parcheggi e parchi automezzi;
18. servizi di facchinaggio e gestione di magazzini;
19. formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale;
20. servizi di lavanderia e sterilizzazione;
21. raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ordinari e speciali;
22. servizi ricettivo-alberghieri;
23. la gestione di bar, self service, pubs, pizzerie, ristoranti, mense
aziendali, foresterie, ristorazione per cliniche e ospedali, catering, buffets,
banchetti ecc...;
24. trasporto pazienti;
25. manutenzione, disinfezione e sterilizzazione dispositivi medici;
26. gestione termica;
27. rivendita giornali;
28. vendita prodotti di prima necessità;
29. rivendita ricariche cellulari;
30. rivendita biglietti autobus;
31. vendita fiori;
32. organizzazione di eventi;
33. trasporto merce;
34. manutenzione aree verdi;
35. servizi logistici e di trasporto;
36. studio e ottimizzazione layout industriali;
37. consulenze informatiche;
38. gestione sistemi informativi;
39. fornitura di materiale d'ufficio ed informatico;
i) produzione, acquisto e vendita di terra vegetale, piante e alberi fruttiferi e non, materiali
inerti, leganti e loro composti, laterizi, ferro per cemento armato e materiali e prodotti per
l'industria lapidea,
j) l'assunzione e la gestione amministrativa e finanziaria di partecipazioni in altre società ed
enti;
k) il finanziamento, anche mediante fideiussioni, e il coordinamento tecnico e finanziario delle
società o enti ai quali partecipa;
l) lo svolgimento dei servizi amministrativi, contabili e finanziari in favore di società controllate
e/o collegate;
m) l'espletamento degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del d. lgs.
626/94, con la possibilità di sottoscrivere convenzioni con società terze per l'affidamento
dell'incarico;
n) la fornitura di servizi reali alle imprese ed in particolare produzione di software ed elaborazioni di programmi e dati contabili, tecnici, ecc.;
consulenza informatica, tecnico economica, formazione professionale, servizi di consulenza ed
organizzazione riguardanti le problematiche della gestione, della ricerca e sviluppo, della logistica e distribuzione, del marketing e della penetrazione commerciale, economica finanziaria,
dell'organizzazione amministrativa contabile.
La società può anche assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o
senza deposito, e mandati; può acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre
opere dell'ingegno umano; può compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto
proprio e per conto di terzi; può concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale.
La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni
commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del
tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta
nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, prestare
16
avalli, cauzioni, contrarre prestiti e mutui anche ipotecari, prestare garanzie in favore proprio
e/o anche in favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di
collocamento, sia indirettamente che direttamente, partecipazioni in società italiane ed estere
aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto dell'art. 2361 del codice civile, con esclusione quindi di ogni attività riservata ai sensi delle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991 e
n. 197 del 5 luglio 1991.
Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative riservate agli iscritti a
collegi, ordini e albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per
tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del d. lgs.
01/09/1993 n. 385.
Tutte le attività devono comunque essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne
disciplinano l'esercizio.” (cfr. visura storica, All. B).
2.3.- I soci
Il capitale sociale della DEC è pari ad Euro 23.496.200,00 dei
quali Euro 15.104.700,00 versati, ed è così suddiviso:
- DG Costruzioni s.r.l. detiene l’85,34% del capitale sociale;
- DG Sviluppo Immobiliare s.r.l. detiene il 14,66% del capitale sociale.
2.4.- Organo di gestione
La società è stata gestita dall’Amministratore Unico, sig. Vito Michele Degennaro, fino al 5 febbraio 2012. In seguito è stata affidata
ad un Consiglio di Amministrazione formato dai sigg.ri Alfonso Strippoli, in qualità di Presidente, e dai sigg.ri Giovanni Ronco e Geo Sblendorio, in qualità di Consiglieri. I componenti del predetto consiglio, preso
atto della crisi della DEC, hanno deliberato di formulare ai creditori la
proposta di concordato che ha dato impulso alla presente procedura.
2.5.- Organo di controllo
Il collegio sindacale è composto dal dott. Donato Radogna, quale
Presidente del collegio, e dai dottori Giovanni Ladisa e Alfredo Caporizzi. I suddetti sindaci resteranno in carica fino all’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2014.
17
La società di revisione è la Reconta Ernst & Young S.p.a.
18
3.- Le cause del dissesto e la condotta del debitore
3.1.- La condotta del debitore in relazione al nuovo qua-
dro normativo in materia di “parameritevolezza”
La peculiarità del contesto in cui è maturata la vicenda concordataria della DEC, si caratterizza, nei tempi più recenti, anche per le indagini penali riguardanti alcuni soci della DGE Holding e taluni dipendenti della Proponente. Ciò, in primo luogo, induce i sottoscritti Commissari a rilevare che, nella vigenza della legge fallimentare del 1942,
si sarebbe potuto dubitare della praticabilità dell’opzione del concordato preventivo, di per sé considerata soluzione (più morbida, anche se
parimenti liquidatoria, rispetto alla procedura fallimentare) destinata
all’imprenditore “onesto, ma sfortunato”.
Tenuto conto della rilevanza che la vicenda concordataria in
esame assume nel tessuto imprenditoriale - a livello locale, ma non
soltanto, considerata la notorietà e l’ampiezza del raggio d’azione della
DEC in ambito nazionale – e dell’interesse che la stessa ha destato sin
dalla sua origine, il Collegio dei Commissari ha ritenuto che fosse proprio dovere interrogarsi, sempre nel superiore interesse del ceto creditorio, circa la rilevanza di determinati comportamenti del debitore (allo
stato, peraltro, oggetto soltanto di notizie giornalistiche il cui fondamento è da dimostrare o, comunque, di indagini penali tuttora in corso
e, dunque, non oggetto di definitivo accertamento) sulla ammissibilità
o meno dell’accesso ad una procedura concordataria ove si accertasse
che corrispondono al vero fatti e condotte illeciti (ferme in ogni caso,
nella vicenda specifica, tutte le riserve derivanti dalla segretezza dei
19
risultati attuali di dette indagini e dalla conoscenza, s’è detto, di alcuni
fatti soltanto dalle notizie divulgate dagli organi di stampa).
La soluzione concordataria, tuttavia, nella nuova normativa in
materia concorsuale, che ha determinato una sorta di “privatizzazione
delle procedure concorsuali”, impone di fissare l’attenzione di tutti gli
attori sulle potenzialità della procedura di conservare, se possibile, la
continuità aziendale (valore primario da salvaguardare) e in ogni caso,
anche nella liquidazione del patrimonio, tutte le capacità produttive
dell’azienda facente capo alla Proponente.
In conclusione, ad avviso dei Commissari, soprattutto alla luce
del nuovo contesto normativo (in cui l’eventuale “non meritevolezza”
scaturente dalle condotte innanzi descritte non potrebbe più svolgere
alcun ruolo efficiente ai fini della declaratoria di inammissibilità della
proposta concordataria), è da escludersi che la condotta dei soggetti
direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione dell’attività imprenditoriale facente capo alla DEC possa, allo stato, configurare uno
qualunque dei comportamenti di cui all’art. 173, 1° comma L.Fall. che
potrebbe determinare la revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo e il fallimento della DEC.
Sul punto, è noto l’orientamento molto di recente assunto dalla
Corte di Cassazione, a tenore del quale “il minimo comune denomina-
tore dei comportamenti indicati dall'art. 173, comma 1, legge fallimentare, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato e della dichiarazione di fallimento nel corso della procedura, è dato dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in
20
caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta
maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare”; secondo il Supremo Collegio, più specificamente, “si tratta, in sostanza,
di comportamenti volti a pregiudicare la possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di loro competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e
passivi del patrimonio dell'impresa. È, allora, possibile concludere affermando che nessun intervento sul patrimonio del debitore è di per
sé qualificabile come atto di frode ma solo l'attività del proponente il
concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione
dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro
giudizio. Ogni diversa interpretazione della norma in esame non farebbe altro che reintrodurre il requisito della meritevolezza apertamente
ripudiato dal legislatore della riforma” (Cass., 23 giugno 2011, n.
13818).
Per quel che interessa in questa sede, la Suprema Corte ha
espressamente chiarito che, ai fini dell’incidenza di condotte – lato
sensu – illecite sull’ammissibilità della proposta concordataria, deve
comunque trattarsi di comportamenti non espressamente enunciati
nella domanda e quindi noti al momento dell’emanazione, da parte del
Tribunale, del decreto di ammissione alla procedura di concordato.
Nella specie, la Proponente DEC ha enunciato, nella domanda di
ammissione (a pag. 26), l’esistenza di indagini penali relative a soci e
dipendenti, che in ipotesi potrebbero essersi resi responsabili di con-
21
dotte appropriative, dissipative e distrattive; così facendo, la Proponente non ha occultato ai creditori la circostanza, dando la possibilità
di compiere le valutazioni di competenza del ceto creditorio, avendo
presente l'effettiva (seppure ipotetica) consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa.
3.2.- L’evoluzione dell’attività negli ultimi anni
Al momento della proposta di concordato la DEC ha dichiarato di
operare nel settore degli appalti, prevalentemente nel campo delle
opere pubbliche, secondo lo schema classico dell’appalto e del project
financing. La stessa provvede alla realizzazione di tutti gli interventi
che vengono programmati dal “Gruppo Degennaro” nel settore immobiliare e turistico-alberghiero; esegue attività di service come manutentrice ordinaria e straordinaria delle strutture, ma anche come Gene-
ral Contractor per la fornitura in Global Service di tutte quelle attività
che possono essere oggetto di esternalizzazione, partendo dalla mensa per giungere allo smaltimento dei rifiuti speciali o ai servizi di sterilizzazione; con particolare riferimento alle operazioni strutturate secondo lo schema del project financing, la DEC ha sviluppato importanti
iniziative costituendo, così come previsto dalla normativa, società di
progetto ad hoc, controllate dalla DEC e riconducibili ai seguenti settori:
a.
parcheggi, contraddistinti dal marchio “Gestipark”, e presenti in
diversi luoghi del territorio nazionale, come:
(i) Gestipark Giulio Cesare, Bari;
22
(ii) Gestipark Gemelli, Roma;
(iii) Gestipark San Raffaele, Milano;
(iv) Gestipark Battisti, Bari;
b.
gestione immobiliare, con riferimento al project financing Area
Bersaglio, realizzato in Bari nel quartiere San Paolo, nell’ambito
del programma di riqualificazione attuato all’interno del Por Puglia 2000/2006;
c.
Global Service, riconducibile all’attività di manutenzione della
nuova struttura Ospedali Riuniti di Bergamo;
d.
alberghiero, identificabile nell’attività di realizzazione e gestione
in concessione della struttura Sheraton Malpensa, a Milano.
La DEC, sempre al momento della proposta, si è dichiarata in
possesso:
della Certificazione SOA, conseguita dall’organismo di attestazione PROTOS SOA di Roma, per le seguenti categorie:
(i)
Categoria OG1 classifica VIII
(ii)
Categoria OG3 classifica VIII
(iii)
Categoria OG4 classifica II
(iv) Categoria OG11 classifica VIII
(v)
Categoria OS1 classifica V
(vi) Categoria OS3 classifica V
(vii) Categoria OS4 classifica V
(viii) Categoria OS5 classifica IV
(ix) Categoria OS13 classifica VIII
(x)
Categoria OS18 classifica VIII
(xi) Categoria OS21 classifica VI
(xii) Categoria OS24 classifica IV
(xiii) Categoria OS26 classifica III
(xiv) Categoria OS28 classifica VIII
(xv) Categoria OS30 classifica VIII
(xvi) Categoria OS33 classifica IV
della Certificazione di Sistema di qualità ISO 9001:2000, rilasciata dalla società RINA con prima emissione del 26/02/2001 n.
4681/01/S e tutt’ora in corso di validità, per l’esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, ristrutturazione di edifici civili
23
ed industriali e relativi impianti ed opere connesse ed accessorie;
inoltre è in via di acquisizione la certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme EN ISO 14001:2004.
Diverse sono anche le iniziative sviluppate nella forma del Project
Financing dalla DEC, tramite società di progetto da essa controllate,
che sono state così presentate nella proposta:
(i)
Area Bersaglio s.r.l.
Progettazione e realizzazione del centro per assistenza anziani,
centro terziario-direzionale e civico, viabilità, parcheggi e ciclopedonabilità nell’ambito del quartiere urbano San Paolo del Comune di Bari.
Realizzazione di una struttura civica-ricreativa polifunzionale. La struttura risulta ultimata nel 2008. La Società concessionaria è Area Bersaglio s.r.l., partecipata al 99,99% dalla DEC, mentre il concedente è il
Comune di Bari.
(ii)
Gesnob s.r.l.
Concessione relativa alla realizzazione dei lavori integrativi del
Nuovo Ospedale di Bergamo ed alla gestione in global service, per
ventun anni, dei servizi tra cui manutenzione degli impianti, pulizia,
guardiania, servizi di mensa e sterilizzazione. La struttura, attualmente
in fase di collaudo, è composta da tre elementi principali: il complesso
dei servizi di diagnosi e cura, quello dei servizi generali e quello dei
servizi amministrativi, dislocati all’interno di una piastra centrale. Con
una superficie complessiva di 329.000 mq, di cui 250.000 mq destinati
all’area ospedaliera, il complesso è destinato a far parte del circuito
dei grandi ospedali d’Europa: 30 sale operatorie, 240 ambulatori, 8 sale travaglio, 1200 posti letto e oltre 2400 posti auto. Il Concedente è
l’Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo con Infrastrutture
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Lombarde; la concessionaria è Ges.Nob. s.r.l., partecipata dalla DEC
all'83,21%;
(iii)
Gestipark Battisti S.r.l.
Progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio multipiano
sito in Piazza Cesare Battisti a Bari, distribuito su tre livelli interrati ed
avente una capienza complessiva di n. 700 posti auto. Caratteristica
del progetto è la completa pedonalizzazione della piazza sovrastante,
con annessa riqualificazione della superficie a verde attrezzato; sono
stati realizzati anche gli interventi complementari di arredo urbano atti
a mantenere una perfetta integrazione territoriale con l’adiacente polo
universitario. La concessionaria è la Gestipark Battisti s.r.l. (partecipata dalla DEC al 99,5%), mentre il concedente è il Comune di Bari.
(iv)
Gestipark Giulio Cesare s.r.l.
Progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio sito in
Piazza G. Cesare a Bari. Il parcheggio dispone di n. 699 posti auto e si
compone di tre livelli interrati, a pianta quadrata, e di un’area pedonale superiore alla quota del piano stradale. L’area d’intervento del parcheggio interrato per Piazza Giulio Cesare corrisponde, con un modesto spostamento ad est rispetto alla piazza che è configurata attualmente, ad un grande raccordo stradale a forma di rotonda. Il prospetto monumentale del Policlinico costituisce l’elemento di emergenza e
caratterizzazione della piazza sia sotto l’aspetto funzionale che architettonico. La concessionaria è la Gestipark Giulio Cesare s.r.l. (partecipata dalla DEC al 99,5%), mentre il committente è il Comune di Bari.
(v) Gestipark Gemelli s.r.l. con socio unico
25
Progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio sito in
Roma all’interno del comprensorio dove ha sede l’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Comprende diversi parcheggi che dispongono complessivamente di n. 3.300 posti auto.
L’attività ha incluso la Progettazione Definitiva ed Esecutiva e la
Realizzazione delle seguenti opere: gestione automatizzata delle aree
di sosta auto e moto: P2, P7, P8, P10, P11, P14, P16; parcheggio multipiano P15, in cemento armato, per 350 posti auto; parcheggio multipiano P1, in cemento armato, per 481 posti auto; parcheggio multipiano P6, in cemento armato, per 588 posti auto; parcheggio multipiano P5, in struttura metallica, per 620 posti auto; recupero a verde
aree di sosta soppresse in prossimità delle strade e miglioramento della viabilità pedonale; realizzazione di edificio destinato alle attività didattiche e laboratori di ricerca mq 9.000 (superficie coperta).
La concessionaria è la Gestipark s.r.l. (partecipata al 100% dalla
DEC) mentre il concedente è l’Università del Sacro Cuore.
(v)
Gestipark San Raffaele s.r.l. con socio unico
Progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio multipiano
sito a Milano presso l’Ospedale San Raffaele. Il parcheggio in parte
fuori terra ed in parte interrato, ha un totale di 7 livelli di "parcamento" e dispone di circa 2.000 posti auto. La caratteristica essenziale di
ogni piano di "parcamento" è la sua elevata estensione, pari a circa
22.000 mq, delimitata da una paratia in diaframmi da realizzare prima
della formazione dello scavo. L’elevata estensione di ogni piano ha necessariamente comportato la relativa suddivisione di quest’ultimo in
26
compartimenti di dimensione minore: in numero di 5 per i primi due
piani interrati e 12 per l’ultimo piano. La concessionaria è la Gestipark
San Raffaele s.r.l. (partecipata al 100% dalla DEC) mentre il concedente è la Fondazione Centro San Raffaele Monte Tabor.
(vi)
Nicolaus Malpensa Gestioni s.r.l. (Sheraton MXP)
Lo Sheraton Airport Malpensa Hotel, quattro stelle superiore,
progettato da King e Roselli, è situato nell’area aeroportuale di Malpensa con accesso diretto al Terminal 1. E’ prossimo alla Regione dei
Laghi, alle isole Borromee, al nuovo polo espositivo della Fiera di Milano e a numerosi factory outlet. L’albergo, una struttura metallica (a
forma di biplano) da 8.500 tonnellate rivestita di vetro, dispone di 440
camere, 12 suite di cui 1 presidenziale, può ospitare fino a 1.100 persone, è dotato di 2 ristoranti, bar, 4 sale congressuali per uno spazio
meeting di 2.200 mq, fitness e wellness center, lobby al piano terra –
reception, zone di servizio distribuite sui vari livelli. La proprietà e la
gestione sono in capo alla Nicolaus Malpensa Gestioni s.r.l., partecipata al 90% dalla DEC. La gestione operativa è affidata a Starwood Inc.,
titolare del brand Sheraton. Il committente è la SEA s.p.a., società che
gestisce l'aeroporto di Malpensa.
Qui di seguito si offre rappresentazione grafica della struttura societaria in cui si è articolata l’attività di DEC.
27
A integrazione della presentazione dell’attività e dei maggiori
cantieri aperti dalla DEC, i sottoscritti Commissari ritengono opportuno
integrare l’esposizione della domanda con la situazione delle commes-
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se riconducibili alla DEC, aggiornata al 31 marzo 2013, con
l’avvertenza che la relativa documentazione, la corrispondenza intercorsa nell’ultimo periodo dall’apertura della procedura, nonché istanze
e pareri emessi nello stesso periodo, sono agli atti della Procedura
stessa.
1) A.S.L. Chiavarese – Realizzazione Ospedale di RAPALLO
In data 20 settembre 2012 è stato sottoscritto il certificato di collaudo provvisorio delle opere, ultimate in tempo utile il 21 aprile 2010.
Nell’ultimo scambio di corrispondenza tra le parti, ai fini dell’incasso del saldo,
la ASL Chiavarese chiedeva alla DEC l’adempimento di alcuni oneri contrattuali
tutt’ora pendenti: 1) l’emissione della polizza decennale postuma e 2) l’emissione
della fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. Nel frattempo, la
Committente ha anche chiesto alla compagnia assicurativa l’escussione della polizza
per inadempimento contrattuale.
La stessa compagnia assicurativa ha comunicato che la polizza di cui la Committenza chiede l’escussione è stata automaticamente estinta, a seguito di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. Appare opportuno, pertanto, allo stato prendere contatti con la Stazione Appaltante per concordare l’emissione delle polizze con
pagamento diretto della Compagnia con importi a valere sui crediti della DEC. Con
approfondita ricognizione tecnico amministrativa sono stati evidenziati i crediti
all’Amministrazione in conseguenza del Collaudo Tecnico Amministrativo. Occorrerebbe concordare le modalità di emissione delle polizze a garanzia dei crediti
dell’Impresa.
Agli atti della Procedura sono conservati:
− Richiesta escussione polizze da parte della Committenza;
− Risposta della DEC.
2) Ferrotramviaria s.p.a.– Realizzazione aerostazione Bari – Palese
In data 16 marzo 2012 è stato emesso il certificato di ultimazione lavori, nel
quale si dà atto della sussistenza di opere di finitura non completate che non erano
funzionali all’opera, alcune delle quali non realizzabili per responsabilità
dell’appaltatore, e si assegnava un termine per il loro completamento. Il termine non
è stato rispettato. L’Amministrazione ha risolto il contratto per grave inadempimento,
con delibera del 18 giugno 2012. Il verbale di constatazione delle opere è avvenuto il
14 luglio 2012.
La DEC si è opposta alla risoluzione intimata per grave inadempimento. Ferrotranviaria sta eseguendo opere d’ufficio e ha richiesto l’escussione della polizza cauzionale delle Assicurazioni Generali, cui ha fatto seguire la richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento. La DEC si è opposta alla richiesta di escussione della polizza, ritenendo che vi siano le condizioni per agire in sede giudiziale con ragioni fondate nel
merito dell’esecuzione del contratto. Al contempo, tuttavia, sono anche in corso trattative per la composizione bonaria, cui hanno partecipato (in alcune riunioni) anche i
sottoscritti Commissari.
In ogni caso, dovrà essere incaricato un legale per la tutela degli interessi della DEC in sede giudiziale, qualora la trattativa non dia esito positivo; in tal senso, è
stato predisposto, dall’ufficio legale interno, l’atto avverso la risoluzione contrattuale,
29
il cui deposito è imminente.
Infine, è stata consegnata all’Amministrazione la documentazione tecnica necessaria per la collaudabilità dell’opera, già in possesso dell’impresa, così da evitare
effettive inadempienze contrattuali.
Agli atti della Procedura sono conservati:
− Lettera Ferrotramviaria
− Lettera di risposta DEC
− Nota riassuntiva Responsabile di Commessa ing. Contessa
3) R.F.I. s.p.a. – Stazione dell’Alta Velocità di Afragola
La DEC ha chiesto la risoluzione contrattuale per via giudiziaria, in un primo
momento attraverso la richiesta di apertura di procedura arbitrale alla quale RFI non
ha aderito, ed in un secondo momento instaurando un giudizio di accertamento innanzi al Tribunale di Roma. La DEC ha anche intrapreso una procedura di ATP innanzi al Tribunale di Roma, conclusasi con il deposito della relazione da parte del
CTU. Il legale di riferimento è l’avv. Arturo Cancrini del foro di Roma. Successivamente alla presentazione di domanda di arbitrato e successivamente
all’instaurazione del procedimento di ATP, RFI ha chiesto la risoluzione contrattuale e
la escussione della polizza. La richiesta di escussione della polizza è allo stato oggetto di trattativa stragiudiziale tra i legali delle parti.
Infine, quanto al cantiere, per evitare lo sgombero d’ufficio delle attrezzature,
queste sono state in parte vendute a seguito di gara informale con l’autorizzazione
del Giudice Delegato.
Agli atti della procedura è la nota dell’avv. Arturo Cancrini.
4) Università di Bari – Realizzazione Edificio “Quagliariello”
I lavori sono stati sostanzialmente ultimati, salvo i completamenti ed alcune
opere esterne, riguardanti una perizia di variante sottoscritta le cui opere non sono
state mai avviate, per un ammontare complessivo di circa Euro 400.000,00.
Nell’ultima corrispondenza intercorsa, l’Università ha comunicato l’intervenuta
risoluzione contrattuale per inadempimento della DEC e quest’ultima ha chiesto la
revoca della delibera.
A seguito di contatti con l’Amministrazione, cui hanno partecipato anche i
Commissari, è risultata possibile la revoca del provvedimento di risoluzione (sembra
che il Consiglio di Amministrazione dell’Università del 19 aprile 2013 debba esprimersi in merito), in conseguenza del subentro nell’esecuzione delle opere di Nuova DEC
ed in forza di un Atto di transazione che all’uopo verrebbe stipulato e sottoscritto tra
le parti.
Agli atti della Procedura sono conservati:
− Lettera della Committenza
− Lettera di DEC
5) Università Vita e Salute San Raffaele – Realizzazione edifici universitari “Le Cascine”
È stato emesso il certificato di collaudo in data 18 maggio 2012 e nell’ultima
corrispondenza intercorsa tra le parti, la Committente ha proceduto alla escussione
della polizza, adducendo l’inadempimento da parte della DEC per vizi e difetti
dell’opera. La DEC si è opposta, eccependo l’infondatezza degli addebiti. Allo stato,
deve ritenersi che la polizza si sia comunque estinta a seguito dell’emissione del certificato di collaudo .
Agli atti della Procedura sono conservati:
− Lettera della Committenza
30
− Lettera DEC di contestazione vizi
− Lettera DEC di opposizione alla escussione
6) IACP – San Girolamo
Il contratto è stato sottoscritto, ma i lavori non sono iniziati. È in corso il tentativo di perfezionare l’accordo transattivo tra le parti, con l’obiettivo dello scioglimento consensuale del contratto.
Una prima bozza di accordo transattivo è stata già approvata dallo IACP.
7) Università Sacro Cuore di Campobasso – Ristrutturazione centro
di ricerca in scienze Biomediche
I lavori non sono stati ultimati ed è in corso la constatazione delle opere, a
seguito della intervenuta richiesta di risoluzione del contratto da parte della Committenza. La Committenza ha anche chiesto la escussione della polizza fideiussoria. La
DEC si è formalmente opposta ed è in corso la trattativa finalizzata al raggiungimento di un accordo transattivo.
Sono stati predisposti gli Atti contabili finali, evidenziandosi la disponibilità
dell’Amministrazione alla composizione bonaria.
Agli atti della procedura sono conservati:
− Lettera della Committenza di risoluzione
− Lettera della Committenza di escussione polizza
− Lettera DEC di opposizione a risoluzione
− Lettera DEC di opposizione a escussione polizza
8) Capitolo Metropolitano – permuta di suolo contro costruzione di
fabbricato
Il Capitolo Metropolitano Primaziale di Bari ha proposto domanda giudiziale di
accertamento della nullità e, in via subordinata, di risoluzione del contratto stipulato
con l’atto pubblico del 20 maggio 20 riguardante un suolo edificatorio del Capitolo
Metropolitano, indicato tra i beni costituenti l’attivo della proponente nella proposta
concordataria.
La DEC, condividendo la linea difensiva con i Commissari, e ferma l’eventualità
di trovare un’intesa transattiva in corso di causa, ha conferito incarico al legale prof.
avv. Michele Lobuono per resistere alle domande avversarie, proponendo, ove il
Giudice dovesse rimettere la parte in termini, domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme versate dalla DEC.
9) Policlinico di Bari – adeguamento normativo e realizzazione di alcuni padiglioni dell’Ospedale
I lavori sono iniziati in 2 padiglioni a seguito di verbali di consegna parziali:
uno di luglio 2011 per la demolizione dell’edificio di nefrologia e, l’altro di settembre
2011 per la demolizione delle tramezzature e pulizia del piano seminterrato di oculistica. I lavori previsti dai verbali sono stati tutti eseguiti e certificati con regolari SAL,
al momento non pagati per la mancanza della formale approvazione del progetto
esecutivo, nonostante nel corso dell’ultima riunione tenuta presso la struttura tecnica
del Policlinico a luglio 2012, i progetti siano stati dichiarati approvabili. Inoltre sono
stati eseguiti n. 2 OdS per lavori non previsti i cui importi non sono stati ancora certificati con SAL.
La Committenza ha dichiarato l’inefficacia del contratto di appalto sottoscritto
con la DEC, procedendo con il relativo annullamento. La DEC, anche in questo caso
condividendo la linea difensiva con i Commissari, tramite l’avv. Agresti, ha impugnato l’atto innanzi al TAR Puglia di Bari per la dichiarazione di inefficacia.
L’Amministrazione ha provveduto all’annullamento del contratto in autotutela,
31
cui la DEC si è opposta con l’assistenza del detto legale.
Agli atti della procedura sono conservati:
− Note dell’avv. Agresti
− Delibera del Committente
10) Rio Forcella s.p.a. – Dec s.p.a. – realizzazione Resort San Donato
in Santi di Preturo
Le opere sono state ultimate oltre un anno e mezzo fa. La Committenza non
ha pagato il saldo lavori ammontante a circa 5 milioni di Euro. La Committenza ha
promosso un ATP, tutt’ora in corso, per l’accertamento di vizi e difetti della struttura
realizzata.
Successivamente alla conclusione dell’ATP, la DEC ritiene opportuno procedere
al recupero del credito per via giudiziale
Agli atti della procedura è conservata la nota trasmessa al CdA DEC e ai Commissari.
11) Comune di Potenza – Realizzazione del Nodo Viario del Gallitello
Le opere non sono state completate. Il Comune di Potenza ha comunicato risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale e per mancata consegna di
DURC regolare nonché delle quietanze liberatorie dei subappaltatori (aspetto questo
comune a tutte le commesse). La DEC si è opposta alla risoluzione del contratto,
avendo chiesto il subentro di Nuova DEC nel contratto in essere. In data 12 ottobre
2012 con deliberazione della Giunta Comunale n. d’ord. 150 procedeva alla risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 136 d.lgs.163/2006) conferendo mandato al proprio ufficio legale per eseguire la procedura di escussione delle polizze emesse a garanzia. In data 2 novembre 2012 il responsabile del procedimento ha convocato l’ATI
esecutrice dei lavori per il giorno 26 novembre 2012 per avviare le operazioni di redazione dello stato di consistenza, in corso di conclusione, con successiva emissione
della contabilità finale.
Risulta, allo stato, la volontà prioritaria dell’Amministrazione di addivenire ad
un componimento della controversia in tempi ragionevolmente brevi, in modo da poter chiudere le opere, sicché la DEC è in attesa della attestazione SOA, onde consentire una valutazione circa la effettiva possibilità di subentrare nel contratto da parte
di Nuova DEC.
In vista del possibile subentro di Nuova DEC, l’Amministrazione ha espresso la
volontà di completare le opere, procedendo in autotutela alla revoca della risoluzione
contrattuale.
Nel frattempo è anche pervenuta un’offerta vincolante di una società per
l’acquisto del ramo di azienda comprendente il cantiere in questione.
Agli atti della procedura è conservata la delibera giunta comunale n. 150.
12) Aeronautica Militare – Aeroporto di Centocelle – Edificio Alti Comandi
Le opere devono ancora essere ultimate. La Committenza ha esercitato la facoltà di recesso, dichiarando di essere nelle condizioni di stralciare l’ultimo quinto
delle opere. La DEC ha eccepito l’insussistenza dei presupposti per la applicazione
dello stralcio delle opere, in quanto le opere eseguite superano l’80% del valore totale dell’opera e, di conseguenza, è stato richiesto l’indennizzo per l’intervenuto recesso. La DEC è stata convocata il giorno 15 gennaio 2013 per la sottoscrizione dello
stato di consistenza.
Per evitare lo sgombero d’ufficio delle attrezzature, anche in questo caso, le
stesse sono state vendute a seguito di gara informale, giusta autorizzazione del Giudice delegato.
32
Agli atti della Procedura sono conservati:
− Lettera della Committenza con esercizio di recesso
− Lettera di risposta DEC.
13) Università Ca’ Foscari Venezia – realizzazione università Venezia
- Mestre
Si tratta di contratto rientrante tra quelli oggetto dell’affitto di ramo d’azienda
alla Nuova DEC. Per il completamento dei lavori, la DEC sta predisponendo un aggiornamento dei patti interni al raggruppamento di imprese, che consenta
l’ultimazione dei lavori attraverso una più mirata ripartizione degli adempimenti in
capo a ciascuna delle imprese associate.
La Nuova DEC è subentrata nell’esecuzione dell’Appalto, con la rimodulazione
dell’ATI (con la sua partecipazione allo 0.01%); in questo modo sono state scongiurate le escussioni delle polizze cauzionali.
14) Azienda Ospedaliera San Carlo – realizzazione ospedale di Paderno Dugnano
È intervenuta la risoluzione del contratto e, al momento, è in corso di verifica
e completamento il verbale di constatazione delle opere eseguite.
È stato definito lo stato di consistenza delle opere eseguite ed è stata contestata la risoluzione comunicata dall’Amministrazione; sono stati fatturati tutti crediti
da riscuotere e si è in attesa di incontro con la Committenza per tentare di dirimere
ogni questione ancora pendente.
Agli atti della Procedura sono conservati:
− Lettera Committenza di risoluzione del contratto
− Lettera di risposta DEC.
15) Sogin
Le attività di manutenzione delle opere civili allo stato sono ferme. La Committenza ha inviato alla DEC comunicazione di risoluzione del contratto con escussione
della polizza, cui la DEC si è opposta. Per quanto riguarda invece le attività di attrezzamento strutture logistiche di cantiere, è stata consegnata e approvata la progettazione esecutiva delle opere, ma le stesse non sono mai state consegnate. La situazione è ora in fase di sostanziale stallo. Sogin ha convocato la DEC per il giorno 21
gennaio 2013 per verificare la effettiva possibilità di poter riprendere le attività di
manutenzione e altresì dare avvio ai lavori di realizzazione delle strutture logistiche
di cantiere ed è stata formalizzata presso il Ministero del lavoro la richiesta di voltura
dell’autorizzazione ad eseguire attività in zone a rischio radiazioni ionizzanti, da DEC
a Nuova DEC.
È pervenuta un’offerta vincolante per il subaffitto a Nuova DEC del sub-ramo
aziendale comprendente le commesse in questione.
16) Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti di Bergamo – Nuovo
Ospedale
I lavori del contratto principale (appalto integrativo) sono stati ultimati e il collaudo tecnico-amministrativo è in corso (per quanto riguarda la parte amministrativa). È anche in corso la causa intentata dal’ATI contro l’Azienda Ospedaliera a seguito del mancato raggiungimento del secondo accordo bonario. Il legale di riferimento
è l’avvocato Clarizia del foro di Roma.
I lavori inerenti l’Atto Aggiuntivo n.2, n.3 e n.4 sono in fase di ultimazione da
parte della mandante cooptata Termigas Bergamo s.p.a., e avrebbero dovuto concludersi entro febbraio 2013.
Sono in corso trattative con la consociata Termigas per la cessione del ramo di
33
azienda riguardante la manutenzione dell’opera (Mancon).
È altresì in corso la causa intentata dalla DEC per il riconoscimento dei maggiori oneri e delle spese sostenute nell’esecuzione dell’appalto.
17) Infrastrutture Lombarde s.p.a. – Ospedale Riuniti di Bergamo –
Concessione GesNob s.r.l.
I lavori relativi al contratto principale (e all’atto aggiuntivo n. 1) sono stati ultimati e collaudati. I lavori per il superamento delle “prescrizioni a collaudo” sono
stati in parte eseguiti dalla mandante SIRAM s.p.a. I lavori dell’atto aggiuntivo n. 2
sono stati dichiarati ultimati dalla Direzione Lavori, salvo piccole lavorazioni in fase di
ultimazione da parte di SIRAM
I servizi di concessione in capo a DEC sono stati affidati al socio SIRAM dal
C.d.A. di GesNob s.r.l., poiché al 15 dicembre 2012 avrebbero dovuto essere realizzati per l’apertura del Nuovo Ospedale.
Sono in corso trattative per la cessione e per la valorizzazione della partecipazione.
18) Italferr - Realizzazione delle opere civili nella nuova stazione di
Torino Stura
I lavori non sono stati completati ed è stato redatto in contraddittorio un verbale di constatazione delle opere eseguite, a seguito del quale verrà redatta la contabilità finale. E’ volontà di Italferr completare, per il tramite della DEC o della Nuova
DEC, le ultime attività per poter consegnare l’opera.
La DEC ha inoltrato ad Italferr offerta di cessione dei crediti maturandi ai subappaltatori interessati all’esecuzione delle opere di completamento e si è in attesa
di risposta alla detta proposta.
È in corso di valutazione con l’Amministrazione il subentro di Nuova DEC per il
completamento dei lavori, così da evitare la risoluzione del contratto. A seguito di
contatti informali, state la situazione dei lavori, appare verosimile che si giunga al
recesso dal contratto.
19) Comune di Bari – realizzazione parcheggio di piazza Cesare Battisti
I lavori non sono stati completati e si è in attesa del completamento delle fasi
di collaudo tecnico amministrativo.
Appare necessario trattare con il Comune committente, al fine di stabilire il
riequilibrio economico-finanziario del progetto, a seguito dei maggiori oneri sopportati dalla DEC e dell’inadempimento di alcuni obblighi da parte del Comune di Bari
con riferimento alla viabilità e ai divieti di sosta.
20) Comune di Bari – realizzazione parcheggio di piazza Giulio Cesare
La situazione è analoga a quella precedente. I lavori non sono stati completati
e si è in attesa del completamento delle fasi di collaudo tecnico amministrativo, per il
conseguimento del quale risultano indispensabili interventi correttivi delle opere eseguite.
Anche in questo caso è necessario trattare con il Comune, al fine di stabilire il
riequilibrio economico-finanziario del progetto a seguito dei maggiori oneri sopportati
dalla DEC e dell’inadempimento di alcuni obblighi da parte del Comune di Bari con
riferimento alla viabilità e ai divieti di sosta.
21) Comune di Bari – realizzazione del parcheggio di Corso Cavour
La DEC ha predisposto la progettazione definitiva delle opere e, allo stato, si è
in attesa, già da tempo, dell’approvazione della progettazione da parte della Confe-
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renza di servizi appositamente convocata, la quale ha subordinato ogni sua decisione
all’effettuazione di accertamenti richiesti dalla sovraintendenza archeologica, che il
Comune di Bari non ha ancora consentito di effettuare.
In questo caso, sembra necessario che la DEC promuova un’azione contro il
Comune.
22) Aeronautica Militare – Aeroporto di Centocelle – Palazzina Uffici
La Committenza ha esercitato la facoltà di recesso nel mese di marzo 2012,
dopo che la DEC aveva trasmesso il progetto esecutivo. A giungo 2012 DEC ha formulato le proprie doglianze, richiedendo gli oneri sostenuti e il maggiore danno subito per effetto del recesso.
Anche in questo caso, è necessaria e imminente la proposizione di un’azione
contro la committente.
23) Grandi Stazioni s.p.a. – Ristrutturazione delle stazioni di MI – GE
- TO
A far data dal 15 giugno 2012 la DEC ha ceduto la propria partecipazione
nell’ATI aggiudicataria dei lavori alla consociata Guerrato s.p.a., la quale sta provvedendo al completamento delle opere. La DEC è in contatto con la committenza per la
chiusura contabile (fatturazione residua delle opere realizzate da DEC fino al 15 giugno 2012).
In concreto, a seguito dei contatti con l’Amministrazione, si è in attesa di un
confronto per la detta fatturazione di tutte le opere eseguite, oltre che per la verifica
dello stato di consistenza al momento del rilascio del cantiere. Vi è altresì un problema relativo all’applicazione delle penali.
24) Anas s.p.a. – Realizzazione SS 99 – Tratto Matera -Altamura
Le opere sono ultimate e sono in fase di collaudo tecnico amministrativo.
L’Amministrazione, nel frattempo, ha proposto una definizione transattiva per
le questioni connesse alle riserve per circa Euro 2.250.000,00. Si è in attesa di raccogliere le adesioni alla transazione da parte delle consociate.
In questa situazione, sarebbe opportuno che l’eventuale transazione avvenga
dopo l’omologa. Al contempo, considerato lo stato di crisi della società consortile
ALMA, che ha materialmente eseguito i lavori, DEC sta valutando l’ipotesi della cessione dei crediti da parte delle imprese in ATI in favore di ALMA; per quanto riguarda DEC, ciò potrebbe avere dei riflessi positivi sotto il profilo della sua responsabilità
solidale, quale impresa capogruppo, per tutti i debiti contratti dalla società ALMA.
Quanto alle riserve, si è pervenuti a un’ipotesi di composizione delle relative
questioni, che è stata sottoposta all’approvazione dei Commissari e all’autorizzazione
del Giudice Delegato.
25) Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – realizzazione del
nuovo D.E.A., piastra chirurgica e torri di degenza
In data 6 dicembre 2012 è stato firmato l’atto transattivo con il quale si conviene l’annullamento delle penali, imposte per l’importo massimo applicabile, a fronte della rinuncia ai diritti relativi alle riserve da parte dell’ATI. Con l’atto transattivo si
stabilisce che una parte dei lavori vengano eseguiti dalla nBI s.r.l. I lavori edili in fase di completamento restano invece a carico della DEC. Questi ultimi verrebbero
eseguiti, in parte dalle maestranze presenti in cantiere, con materiali acquistati
dall’Amministrazione, in parte dai subappaltatori che si sono impegnati al completamento dei contratti in essere (a condizione che ricevano il pagamento diretto da parte dell’Amministrazione).
I lavori procedono nel rispetto dei programmi.
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26) Fondazione CNAO– realizzazione del nuovo Centro nazionale di
adroterapia oncologica di Pavia
In data 15 dicembre 2011 è stato emesso il certificato di collaudo provvisorio
delle opere controfirmato da DEC in data 18 maggio 2012.
Nell’ultimo scambio di corrispondenza tra le parti, ai fini dell’incasso del saldo,
la Fondazione CNAO chiedeva alla DEC l’adempimento di alcuni oneri contrattuali
tutt’ora inevasi: 1) l’emissione della polizza decennale postuma e 2) l’emissione della
fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo oltre alle copie delle fatture
quietanzate dei pagamenti corrisposti ai subappaltatori.
Agli atti della procedura è conservata la lettera della Fondazione di invito
all’assolvimento degli adempimenti conseguenti il collaudo.
27) Ministero della Difesa - progettazione ed esecuzione dei lavori di
realizzazione di un villaggio residenziale a Solbiate Olona.
Con determinazione n. 59 del 25 ottobre 2011 è stata notificata la revoca del
contratto. Sono state altresì riconosciute a DEC le somme per l’espletazione di uno
studio di fattibilità per varianti migliorative e il rimborso delle spese sostenute per le
polizze fideiussorie prestate.
Oltre agli importi riconosciuti dall’Amministrazione, DEC ritiene di aver diritto
al riconoscimento del decimo dell’importo delle opere non eseguite nonché agli importi notificati nelle riserve. A tal proposito, è stato promosso presso il Tribunale di
Roma un giudizio contro il Ministero della Difesa per il riconoscimento delle somme
cui la DEC ritiene di avere diritto. Il giudizio è in fase istruttoria e il legale di riferimento è l’avvocato Arturo Cancrini di Roma.
Agli atti della procedura è conservata la nota dello Studio Cancrini indicante lo
stato del giudizio.
3.3.- Le cause del dissesto indicate dalla Proponente
La Proponente ha indicato le cause della crisi nella quale essa è
precipitata muovendo dalla fase di estrema difficoltà che caratterizza
l'economia italiana, in genere, e il settore edile in particolare. Il settore
delle costruzioni è considerato il motore dell’economia, in quanto è in
grado di generare flussi finanziari consistenti, ma, al contempo, è
estremamente sensibile alle perturbazioni economiche e alle variazioni
congiunturali.
Lo scenario macroeconomico nel quale si colloca la crisi della
DEC risulterebbe pertanto caratterizzato da forti elementi di criticità e
di tensione finanziaria che hanno avuto ripercussioni negative sia sul
settore delle costruzioni sia sulle previsioni originariamente effettuate
36
per gli interventi realizzati secondo lo schema del project financing.
I dati pubblicati dai principali enti di ricerca (Banca d’Italia,
Unioncamere, Ance, Cresme) testimoniano, del resto, come le tensioni
finanziarie manifestatesi a partire dall’autunno del 2007 ed esplose
negli anni successivi si stiano ripercuotendo sull’attività economica delle maggiori economie.
La Proponente fa notare che da un’analisi svolta dall’Ance emerge che dal 2008 al 2012 il settore delle costruzioni avrebbe perso il
24% in termini di investimenti. Risultati molto negativi si registrano
anche nella produzione delle nuove abitazioni che, nell'ultimo quinquennio, ha perso circa il 40%; in forte calo anche l’edilizia non residenziale privata, con una diminuzione del 23,3%. Per i lavori pubblici
la riduzione degli investimenti, nello stesso periodo, si attesterebbe al
37,2%. Solo il comparto della riqualificazione degli immobili residenziali mostrerebbe segnali positivi.
I fattori di maggiore criticità che caratterizzano il settore sarebbero: l’aumento del costo delle materie prime e dell’energia;
l’inasprimento delle condizioni di concessione di finanziamenti da parte
delle istituzioni creditizie; la mancanza di una politica industriale efficace.
Negli anni passati sono state affrontate numerose problematiche
connesse all’industria delle costruzioni ma con provvedimenti isolati e
scollegati, e non rientranti in un quadro sistemico di più ampio respiro
che possa dare al settore l’occasione per un vero e radicale cambiamento. A pesare maggiormente nel settore edile è l'andamento in di-
37
scesa dell'edilizia tradizionale. Tra i due grandi comparti dell'edilizia
tradizionale, le nuove costruzioni e il "rinnovo", è questo secondo a
essere tornato nettamente in testa.
Il rimescolamento delle carte fra tradizionale e innovativo vale
anche per le opere pubbliche, dove anzi le nuove tendenze si manifestano con maggiore intensità. C'è, però, anzitutto, lo spaccato dimensionale da segnalare: sempre più grandi opere, a danno delle reti urbane, anche per effetto dei vincoli del patto di stabilità che produce
una riduzione di investimenti dei Comuni ormai da cinque anni.
Nell’ultimo anno, in particolare, la DEC avrebbe subito pesantemente e in maniera repentina gli effetti della grave crisi mondiale, finanziaria ed economica, risentendo della congiuntura economica e
dell’irrigidimento nell’erogazione delle risorse finanziarie da parte del
sistema bancario, accompagnata dal progressivo peggioramento delle
condizioni applicate per la concessione del credito. Lo stallo dei mercati avrebbe inoltre comportato la contrazione dei ricavi attesi dagli ultimi investimenti realizzati con lo schema del project financing, prolungandone il periodo di start-up ed aggravando ulteriormente lo stato di
illiquidità della società Proponente.
Tale situazione ha generato difficoltà operative e la realizzazione
di perdite economiche ingenti, tali da intaccare in modo sostanziale
l’intero patrimonio sociale, raggiungendo un’entità tale da rendere impossibile, in capo ai soci, un’azione di ricapitalizzazione. Le difficoltà
operative, derivanti principalmente dalla mancanza di liquidità da destinare alla produzione, e l’ormai insostenibile indebitamento comples-
38
sivo raggiunto sia verso i fornitori sia verso il sistema bancario hanno
portato, nella descrizione della Proponente, sin dall’ultimo trimestre
dell’esercizio 2011, prima ad un sensibile rallentamento della produzione, poi all’interruzione dell'esecuzione dei lavori di alcune importanti
commesse.
Al fine di recuperare la liquidità necessaria per poter proseguire
la produzione, la Società ha messo sul mercato i suoi assets, tra i quali
alcune partecipazioni di società titolari dei parcheggi realizzati tramite
lo schema del project financing, ricevendo dal mercato alcune manifestazioni di interesse; le trattative con le varie controparti interessate
all'acquisto, ancorché ben avviate, non si sono tuttavia concluse nei
ristretti tempi necessari per consentire l'immediato rilancio dell'attività
della DEC.
A partire dai primi mesi del 2012, in particolare, una serie concatenata di eventi, tra cui il mancato incasso di alcuni crediti nei confronti delle committenti, e da ultimo, la già ricordata indagine penale riguardante alcuni soci della DGE Holding s.r.l. e taluni dipendenti della
DEC, ha di fatto determinato progressivamente sempre maggiori difficoltà sino al fermo dei cantieri, determinando, in alcuni casi, la richiesta di risoluzione dei contratti da parte dei committenti (v. supra).
La crisi di liquidità è stata altresì acuita, come detto,
dall’allungarsi dei tempi per la conclusione delle trattative con i soggetti che avevano manifestato interesse all'acquisto di alcuni beni della
DEC, mentre il deterioramento dei rapporti con alcuni committenti ha
comportato l’irrecuperabilità di una situazione finanziariamente com-
39
promessa. Espone la Proponente che produzioni con marginalità già
modeste, accompagnate dalla stretta creditizia e dalla difficoltà di incassare i corrispettivi dai committenti in ragione di alcune problematiche (quali ad esempio l'impossibilità di fornire al committente pubblico, ai sensi dell'art. 118 del Codice degli Appalti, copia delle fatture dei
subappaltatori debitamente quietanzate), avrebbero generato un circolo vizioso che non ha più permesso di far fronte agli impegni a breve.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, insediatosi il 5 febbraio 2012, ha posto in essere una serie di iniziative volte a tutelare i
valori aziendali, le residue commesse e, per quanto possibile, il personale dipendente, che contava circa 230 dipendenti di sede e in cantiere.
Nel mese di agosto 2011 si era già provveduto a richiedere il
Contratto di Solidarietà per i 54 dipendenti di sede, in modo tale da
tutelare il loro posto di lavoro, ma nel contempo ridurre il costo aziendale, divenuto non più sostenibile, nell'auspicio di riuscire a superare
la particolare congiuntura del mercato di riferimento. La grave situazione in cui si è ritrovata l’azienda nell’ultimo periodo avrebbe di fatto
impedito di poter proseguire con questo contratto e, al fine di attivare
tutti gli strumenti di tutela del personale dipendente, si è richiesta la
Cassa Integrazione Speciale per Crisi per Cessazione in data 15 giugno
2012, risolvendo pertanto il precedente Contratto di Solidarietà.
Al fine di salvaguardare il valore dell’avviamento costituito dal residuo portafoglio lavori e di tutelare l’interesse dei propri creditori, la
40
DEC ha stipulato in data 5 luglio 2012, un contratto di affitto di ramo
d’azienda con la Nuova DEC s.r.l., come s’è detto in apertura, società
di nuova costituzione interamente controllata dalla stessa DEC.
3.4.- Le cause del dissesto nella valutazione dei Commis-
sari
Nel corso della loro attività, i Commissari hanno potuto constatare che fra le cause del dissesto hanno avuto un’incidenza rilevante e
anzi decisiva le vicende enunciate dalla Proponente, che del resto interessano, notoriamente e sull’intero territorio nazionale, tutto il settore
edile e delle costruzioni, con una particolare criticità nel settore delle
opere pubbliche e comunque nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Senza dire, poi, dell’altra ragione decisiva dell’acuirsi della crisi
d’impresa, ossia la ben nota la rigidità del sistema bancario in presenza di criticità e indebitamenti significativi delle imprese, tanto più se in
procedura concorsuale (come è il caso, al momento, della DEC).
Questa situazione di generale difficoltà nell’ottenere finanziamenti si può dire che si sia ulteriormente acuita nel caso di specie, assai
verosimilmente, anche a seguito delle vicende penali che hanno interessato i vertici della DEC, tanto che il previsto finanziamento di 3 milioni di Euro previsto nella proposta, per il finanziamento della Nuova
DEC, non è stato mai erogato, nonostante il Tribunale avesse concesso la prededuzione nel decreto di apertura della procedura.
Analoghe rigidità, cui si sono aggiunti talvolta comportamenti
opportunistici (anch’essi purtroppo frequenti nei confronti delle impre-
41
se in crisi), sono state riscontrate con riferimento alla maggior parte
dei committenti, in relazione alla ultimazione dei lavori in corso e/o alle definizioni transattive di posizioni creditorie della DEC. Nel complesso, tale scenario si è confermato, si diceva, anche successivamente
all’ammissione alla procedura e alla nomina dei sottoscritti Commissari
avvenuta il 22 ottobre 2012.
Per concludere sul punto, si deve rilevare che, anche in considerazione dell’enorme mole di lavoro svolto, in meno di 6 mesi, e in presenza delle indagini penali allo stato totalmente coperte da segreto
istruttorio, i Commissari non sono allo stato in condizioni di valutare
l’esistenza e soprattutto l’incidenza di eventuali episodi distrattivi ovvero pregiudizievoli per l’integrità del patrimonio sociale, ai fini della ricostruzione delle cause della crisi, riservandosi di considerare tali elementi ai fini delle eventuali azioni recuperatorie e/o risarcitorie
nell’interesse del ceto creditorio.
42
4.- Esame della proposta concordataria
4.1.- Il contenuto della proposta
4.1.1.- Natura ed obbiettivi del piano
La proposta concordataria presentata da DEC spa in data 11 luglio 2012 presenta, così come previsto dall’art. 160 LF, varie modalità
di soddisfacimento dei creditori. Elemento fondamentale per la lettura
e per la valutazione della proposta è che la stessa è stata predisposta
facendo riferimento ad una situazione patrimoniale aggiornata alla data del 31 dicembre 2011.
La DEC, infatti, pur essendo in una situazione di insolvenza, è
tuttora un’azienda in evoluzione per alcune attività, quali, per esempio, la gestione e la definizione dei contratti di appalto in essere (che
risultano essere una parte fondamentale dell’attivo e del passivo concordatario e di cui si dirà in modo più approfondito in seguito).
I valori che i Commissari esporranno nella presente relazione saranno quindi aggiornati ad una situazione patrimoniale, finanziaria e
contrattuale:
-
alla
data
dell’11
luglio
2012,
per
quanto
riguarda
l’accertamento del passivo;
- e ad una data più recente, il 28 febbraio 2013, per quanto riguarda gli assets attivi della proposta.
Di questo i Commissari, nelle loro verifiche e valutazioni, hanno
tenuto conto (sul punto, si tornerà in seguito, durante l’analisi detta-
43
gliata delle varie poste patrimoniali).
Il Concordato proposto da DEC è identificato come un concordato con cessione di beni.
La società intende soddisfare i propri creditori, senza la loro suddivisione in classi, cedendo agli stessi tutte le attività ed i beni posseduti, i quali verranno liquidati, previa omologazione del concordato,
secondo le modalità dell’art. 182 LF e sotto la gestione del Commissario Liquidatore che verrà nominato.
La DEC, con la presentazione di questo concordato in alternativa
ad una procedura di amministrazione straordinaria (ricorrendo i presupposti legislativi per entrambe le procedure), ha ritenuto di offrire ai
propri creditori maggiori vantaggi in termini di percentuale e tempistica di soddisfacimento.
Il piano concordatario prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati, mentre la percentuale offerta ai creditori chirografari
varia tra il 21% e il 27% in funzione dell’attività che Nuova DEC s.r.l. condizionatamente all’erogazione di un finanziamento ponte di euro 3
milioni in prededuzione (che non è stato tuttavia erogato, come si vedrà) - sarebbe riuscita a svolgere.
Un aspetto fondamentale dell’attività di DEC ai fini della predisposizione della proposta, è la gestione dei contratti di appalto in essere (da completare e da definire), al fine sia di poter dare ai creditori
un potenziale maggior attivo sia, soprattutto, di evitare un potenziale
maggior passivo per effetto delle escussioni delle fidejussioni rilasciate
44
in favore dei committenti nell’ambito dei diversi contratti di appalto.
A tale scopo, gli estensori del piano concordatario, come già rappresentato nella ricostruzione della proposta, hanno fatto confluire le
commesse ritenute strategiche in un ramo d’azienda che è stato oggetto di un contratto di affitto stipulato da DEC con una newco (appunto la Nuova DEC s.r.l.) partecipata al 100% dalla stessa DEC:
l’attività della newco avrebbe dovuto consentire la prosecuzione, dove
possibile e conveniente, degli appalti, anche al fine di assicurare a
DEC, come evidenziato nella proposta, la disponibilità finanziaria immediata (mediante il pagamento di un canone di locazione del ramo
d’azienda), per far fronte alla gestione ordinaria del concordato.
Sul (mancato) start-up della Nuova DEC s.r.l. e sulle ripercussioni
sul piano concordatario si dirà nei paragrafi successivi in maniera più
dettagliata.
DEC e i suoi consulenti hanno dichiarato che, nel valutare tutte la
varie componenti della proposta, si è comunque applicato un principio
prudenziale, presentando ai creditori l’evoluzione più negativa in termini di realizzo dell’attivo e accertamento del passivo.
4.1.2.- Liquidazione dell’attivo e affitto del ramo di azienda a
Nuova DEC s.r.l.
L’attivo della proposta concordataria presentata dalla DEC ammonta ad Euro 140,3 milioni suddivisi secondo il seguente prospetto
relativo alle categorie di assets con il rispettivo valore concordatario:
45
-
Immobilizzazioni materiali
euro 2,6 milioni
-
Immobilizzazioni finanziarie
euro 47,1 milioni
-
Rimanenze lavori in corso
euro 15,6 milioni
-
Crediti commerciali
euro 25,0 milioni
-
Crediti per riserve
euro 16,1 milioni
-
Crediti infragruppo
euro 21,2 milioni
-
Crediti diversi
euro 2,2 milioni
-
Titoli e liquidità
euro 4,1 milioni
-
Ramo d’azienda
euro 6,5 milioni
Nella proposta sono stati evidenziati anche i possibili tempi di
realizzo dei vari assets concordatari secondo lo schema seguente:
Attivo
Valori di stima
Stima tempi (anni)
Crediti per versam enti ancora dovuti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
di cui terreni e fabbricati
di cui impianti, macchinari, attrezzature e automezzi
2,6
1-2
2,5
0,1
(*)
Rimanenze
di cui prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
di cui prodotti finiti, merci e acconti
15,6
15,0
0,6
Crediti vs clienti
25,0
Altre attività
97,1
di cui immobilizzazioni finanziarie
di cui crediti tributari e altri crediti
di cui crediti vs società del Gruppo
di cui altro
di cui claims
- Ospedali Riuniti di Bergamo
- Afragola
di cui cessione partecipazione Nuova DEC
TOTALE
1-2
1-2
47,1
3-4
2,3
1-2
21,2
3-4
4,0
16,1
1
3-4
15,3
0,8
6,5
140,3
3-4
46
Come si dirà infra (trattando il tema della fattibilità del piano), i
Commissari ritengono che la stima effettuata da DEC sui tempi di realizzo di alcuni assets sia stata sotto diversi profili ottimistica, anche alla
luce dell’evoluzione della Procedura dall’11 luglio 2012 ad oggi: ed infatti, poiché una parte rilevante dell’attivo concordatario dipende da
contenziosi in corso, i tempi di eventuale realizzo potrebbero essere
anche più lunghi di quelli ipotizzati dalla società.
Peraltro, un eventuale allungamento dei tempi potrà comportare,
come si vedrà di seguito nel dettaglio della Relazione, anche un aggravio della massa passiva privilegiata in virtù dei maggiori interessi
che continuano a maturare durante la Procedura, fino al soddisfacimento.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, trattasi in
parte di attrezzature e impianti specifici di cantiere dislocati nei vari siti
dove DEC svolgeva gli appalti.
Il valore di tali beni (circa 80 mila euro), già soggetti a svalutazione variabile dal 50% al 100% rispetto al loro valore netto contabile,
risulta essere comunque poco rilevante nell’ambito della massa attiva
messa a disposizione dei creditori.
Le altre immobilizzazioni materiali consistono in immobili commerciali e abitativi di proprietà della società nel Comune di Terlizzi e di
Martina Franca che verranno venduti nella fase liquidatoria della procedura.
Anche questi beni sono stati svalutati prudenzialmente di oltre il
47
30%, anche in considerazione dell’andamento del mercato immobiliare
generale.
Le immobilizzazioni finanziarie consistono in partecipazioni di
DEC in società di capitali di scopo che possono ricondursi, nella maggior parte dei casi, al gruppo De Gennaro.
Le imprese partecipate da DEC si dividono in:
-
controllate, dove la partecipazione è superiore al 50% (per arrivare anche al 100%) e DEC ne ha anche il controllo in termini di
amministrazione;
-
collegate, dove vi è partecipazione inferiore al 50%, ma il controllo appartiene a soggetto che comunque controlla anche DEC;
-
altre imprese, dove la partecipazione è minima (anche solo
dell’1%) ai soli fini dell’utilizzo delle autorizzazioni SOA in avvalimento.
Nella predisposizione della proposta, DEC ha incaricato Protos
s.p.a. (società indipendente di Technical Advisoring) per la valutazione
degli assets posseduti dalle società controllate e collegate al fine di poter poi indicare un valore della partecipazione. Laddove, pur in presenza di un valore positivo dell’asset posseduto, si è in presenza di
perdite durevoli della partecipata, DEC ha prudenzialmente svalutato
integralmente la partecipazione.
In particolare, per le società controllate, si evidenzia che:
-
per Area Bersaglio: l’asset, consistente nella concessione per lo
sfruttamento di un complesso immobiliare nel quartiere San Pao-
48
lo del Comune di Bari, è stato valutato Euro 24 milioni. La partecipazione è stata quindi valutata di conseguenza con la precisazione che il debito bancario verso MPS assistito da garanzia fideiussoria con pegno sul 100% delle quote della stessa Area
Bersaglio, è stato inserito nella domanda di concordato come
creditore privilegiato;
-
per Gestipark: l’asset è stato valutato tra Euro 33,8 ed Euro 37,8
milioni; la partecipazione è stata prudenzialmente esposta al valore del Patrimonio Netto risultante dall’ultimo bilancio della società partecipata (31.12.2011) rettificato con il valore dell’asset
periziato;
-
per Gestipark San Raffaele: l’asset è stato valutato tra Euro 21,6
ed Euro 23,8 milioni; la partecipazione è stata interamente svalutata in considerazione delle passività in essere risultanti
dall’ultimo bilancio della società partecipata al 31 dicembre 2011;
-
per Nicolaus Malpensa Gestioni: l’asset è stato valutato tra Euro
46,2 ed Euro 50,1 milioni; la partecipazione è stata interamente
svalutata in considerazione delle passività in essere risultanti
dall’ultimo bilancio della società partecipata al 31 dicembre 2011;
-
per Gestipark Battisti: l’asset è stato valutato tra Euro 6,1 ed Euro 6,7 milioni; la partecipazione è stata interamente svalutata in
considerazione delle passività in essere risultanti dall’ultimo bilancio della società partecipata al 31 dicembre 2011;
-
per Gestipark Giulio Cesare: l’asset è stato valutato tra Euro 2,2
49
ed Euro 2,5 milioni; la partecipazione è stata interamente svalutata in considerazione delle passività in essere risultanti
dall’ultimo bilancio della società partecipata al 31 dicembre 2011.
Le altre partecipazioni in società minori sono state interamente
svalutate in considerazione delle passività in essere risultanti dagli ultimi bilanci depositati.
Per le società collegate si evidenzia:
-
per Noema Immobiliare: i terreni edificabili sono stati valutati Euro 53,5 milioni. La partecipazione quindi è stata valutata al minor
valore tra il costo storico e la quota (27,34%) di Patrimonio Netto risultante dall’ultimo bilancio (31.12.2011);
-
per Divian Trading: l’asset è stato valutato nel 2010 Euro 24,4
milioni e il suo valore ai fini della proposta è stato adeguato alla
più recente situazione di crisi immobiliare. La partecipazione è
stata quindi valutata al valore della quota (30,9%) di Patrimonio
Netto risultante dall’ultimo bilancio (31.12.2011);
-
per S. Girolamo s.r.l.: la partecipazione è stata valutata al costo
storico anche in considerazione degli esigui importi.
Le restanti partecipazioni in imprese collegate sono state pruden-
zialmente svalutate integralmente anche in considerazione degli esigui
importi.
L’asset rappresentato dalle partecipazioni ha una incidenza rilevante nella proposta concordataria: esso vale infatti Euro 47,1 milioni,
importo composto principalmente dalle valutazioni di 4 partecipazioni
50
di cui si è detto sopra.
Proprio per tale rilevanza, i Commissari, ai fini della loro valutazione, hanno richiesto al Giudice Delegato l’autorizzazione a far redigere un’ulteriore perizia sulle partecipazioni che, visti i tempi ristretti, valutasse la congruità dei valori espressi nella proposta.
Sul punto, si tornerà in maniera più approfondita nel successivo
paragrafo 5.2.2..
Le rimanenze di lavori in corso, inserite nel piano per Euro
15,6 milioni, si riferiscono:
- in parte (circa Euro 4,5 milioni) ai costi sostenuti per la costruzione
di unità abitative nel comune di Bari quartiere S. Anna – Japigia valutate in base ai valori di vendita di altre unità del lotto avvenute nel
primo semestre 2012;
- in parte (Euro 10,6 milioni) alla valorizzazione dell’area fabbricabile
denominata “Capitolo Metropolitano” in località Poggiofranco che, pur
essendo stato oggetto di perizia e valutato euro 14,6 milioni, è, ad oggi, oggetto di contenzioso con la Curia (ex proprietaria) che ne ha richiesto la restituzione per inadempienza contrattuale. Sulla valutazione
e aggiornamento di tale contenzioso si dirà nei paragrafi successivi.
I crediti per riserve su commesse consistono in quegli importi a
credito iscritti in seguito allo svolgimento di un appalto che - pur non
essendo presenti nel bilancio di riferimento della proposta (31 dicembre 2011) in quanto prive di riscontro positivo della committente -, nel
piano sono state valutate euro 16,1 al netto delle somme cedute alle
51
banche.
Tali crediti da riserve si riferiscono all’appalto per il Nuovo Ospedale di Bergamo (stimati da Protos in Euro 15,3 milioni) ed all’appalto
per la stazione Alta Velocità di Afragola (stimati da Protos in Euro 0,8
milioni).
Gli altri crediti di DEC inseriti nella proposta sono di varie tipologie:
-
Commerciali – relativi a fatture da incassare per un importo totale di euro 25 milioni, al netto degli importi ceduti per anticipazioni bancarie e cessioni pro solvendo antecedenti la procedura. Ai
fini della proposta, DEC ha applicato prudenzialmente una svalutazione che varia dal 20% al 100% secondo criteri relativi
all’importo, all’anzianità e alla esigibilità del credito stesso. In tale
voce compare una macro-voce denominata “Fatture da emettere”, di cui si dirà in modo più approfondito nei paragrafi successivi, che si riferisce alle fatture che DEC ha emesso successivamente al 31 dicembre 2011 (data di riferimento della proposta) e
fino alla data dell’11 luglio 2012 (data di presentazione del concordato) per prestazioni di servizi già effettuate;
-
Crediti verso imprese controllate – tali crediti sono stati svalutati
tenendo presente la situazione patrimoniale della stessa controllata (già oggetto di valutazione tra le immobilizzazioni finanziarie) e la effettiva esigibilità. Pertanto, l’importo totale pari ad Euro 14,4 milioni, è composto principalmente dai crediti nei con-
52
fronti di Consorzio Sviluppo e Costruzioni, Ges.Nob., Gestipark e
Borgo Venusio (per un totale di Euro 13,6 milioni), in quanto società con concrete possibilità di produrre reddito per poter far
fronte ai loro debiti;
-
Crediti verso imprese collegate – tali crediti, per un importo totale di Euro 6,7 milioni, sono stati valutati secondo criteri di presumibile realizzo. Si evidenzia che AL.MA. scarl è stata dichiarata
fallita in data 20 marzo 2013 e i Commissari, nel prendere atto di
tale evento, non possono non procedere ad una ulteriore svalutazione del credito, esposto nel piano per oltre Euro 2,5 milioni.
I crediti per disponibilità liquide e titoli esposti per un valore
di Euro 4,1 milioni sono stati stimati al valore di mercato (per i titoli in
portafoglio) e in base agli estratti conto (per i depositi bancari). La situazione all’11 luglio 2012 è ovviamente variata rispetto alla data di riferimento della proposta (31 dicembre 2011) e i Commissari ne prenderanno atto nelle loro valutazioni finali.
Il ramo d’azienda oggetto del contratto di affitto stipulato con
Nuova DEC s.r.l., è stato valutato Euro 6,7 milioni al lordo del finanziamento ponte che, tramite DEC, è stato richiesto agli istituti bancari
per avviare l’attività della newco , portando quindi, nel caso di esito
positivo dell’erogazione, un beneficio di Euro 3,7 milioni all’attivo concordatario.
4.1.3.- Le previsioni della Proponente sulle percentuali di soddi-
53
sfacimento dei creditori
Il piano concordatario, come già detto nel paragrafo 4.1.1., prevede due ipotesi di soddisfacimento dei creditori chirografari (fermo
restando il soddisfacimenti integrale dei creditori privilegiati):
-
27% nel caso di erogazione del finanziamento-ponte di Euro 3
milioni (che nel decreto di ammissione alla procedura è stato riconosciuto in prededuzione in quanto funzionale all’attività) e
conseguente avvio di Nuova DEC s.r.l. con la gestione del ramo
d’azienda previsto dal contratto di cui si è detto in precedenza
(quindi con un valore dell’asset previsto in Euro 6,7 milioni, al
netto del finanziamento di Euro 3 milioni, così per un valore
dell’asset di euro 3,7 milioni);
-
21% nel caso di mancata concessione del finanziamento-ponte,
ma soprattutto senza l’avvio dell’attività di Nuova DEC s.r.l., con
un azzeramento del valore dell’asset e un peggioramento del
passivo concordatario in virtù delle potenziali escussioni di fidejussioni per risoluzione contrattuale (per un importo massimo di
Euro 41,1 milioni) e perdita delle riserve iscritte da DEC relative
agli appalti che avrebbero dovuto essere continuati da Nuova
DEC (pari ad Euro 3,9 milioni).
Ad oggi, i Commissari hanno potuto constatare che il finanzia-
mento ponte richiesto alle banche non è stato perfezionato ed è stato
di fatto abbandonato.
La Nuova DEC s.r.l. è diventata comunque assegnataria delle au-
54
torizzazioni SOA per l’espletamento e la continuazione dell’attività e
parrebbe pronta per svolgere e portare a termine, come da richiesta
presentata ai Commissari, alcuni degli appalti di competenza della
DEC.
4.2.- Le garanzie offerte
In generale le garanzie offerte dalla proponente nei confronti dei
suoi creditori consistono nell’intero complesso, senza esclusione alcuna, di beni immateriali, materiali (mobili e immobili), partecipazioni,
crediti certi e potenziali, disponibilità liquide intestate e facenti capo
alla proponente, valutato nel piano Euro 140,3 milioni alla data
del 31 dicembre 2011.
In particolare, i crediti assistiti da garanzie reali (ipoteche e pegni) ammontano ad Euro 26,5 milioni (di cui circa 1,8 milioni in favore
di Banca Apulia con ipoteca sugli immobili) ed Euro 24,7 circa in favore di MPS con pegno sulle quote di Area Bersaglio. Infatti, come già
anticipato nel paragrafo 4.1.2. in relazione alla partecipazione di DEC
in Area Bersaglio, il valore delle quote imputato nell’attivo del piano
viene totalmente compensato dal debito pignoratizio in favore di MPS
esposto nel passivo privilegiato pignoratizio. Di tale posizione si dirà in
modo più dettagliato nel paragrafo dedicato alla valorizzazione delle
immobilizzazioni finanziarie.
Altra garanzia nei confronti dei creditori, in particolare nei confronti del ceto bancario, è data dai contratti di cessione dei crediti op-
55
ponibili alla Procedura, in quanto stipulati con data certa prima del deposito della domanda di concordato e in un periodo “non sospetto” rispetto alla situazione di crisi dell’azienda (e dunque in linea di principio
non assoggettabili ad azione revocatoria nel caso di eventuale fallimento).
Tale debito di DEC nei confronti delle banche, ammontante a oltre Euro 31 milioni, è stato indicato nel piano a diminuzione dei crediti
di DEC nei confronti dei debitori ceduti che quindi sono esposti già al
netto di questa decurtazione.
56
5.- Esame situazione patrimoniale di riferimento e
valutazione delle poste attive e passive
5.1.- Analisi dei bilanci depositati in Camera di Commer-
cio
Come già accennato nei precedenti capitoli, la DEC ha predisposto la proposta concordataria sulla base di una situazione patrimoniale
al 31 dicembre 2011; il bilancio a tale data è stato poi approvato
dall’assemblea in data 19 dicembre 2012 e successivamente depositato presso la Camera di Commercio di Bari.
Analizzando i bilanci degli ultimi anni della DEC (periodo 2008 –
2011), allegati alla proposta e messi a disposizione dei Commissari con
tutti i documenti che li compongono, si evince come l’evoluzione economico-patrimoniale della società abbia avuto una forte contrazione
tra il 2010 e il 2011 in termini di valore della produzione e risultato
d’esercizio: in quel periodo si registra una riduzione del fatturato che
va oltre il dimezzamento dello stesso ed un passaggio da un pur minimo utile ad una perdita di oltre 20 milioni di euro.
Di seguito, si espone la tabella riassuntiva del quadriennio con i
dati estrapolati dai bilanci allegati alla proposta e depositati presso la
Camera di Commercio.
anno
Val. produzione
2008
2009
2010
206.703.571 200.344.428 194.302.650
2011
85.506.160
57
Utile / (perdita)
3.992.797
19.187.250
187.692
Patrimonio netto
42.670.797
61.858.047
62.045.739
Debiti
634.294.432 703.451.340
(20.155.644)
41.890.095
726.353.507 665.428.959
I dati relativi all’esercizio 2011 inseriti in tabella si riferiscono al
bilancio utilizzato ai fini della proposta depositata in data 11 luglio
2012, prima dell’approvazione del bilancio definitivo che ha recepito ai
fini civilistici la proposta concordataria.
Preso atto dei dati esposti nel prospetto precedente, è corretto
ritenere che la crisi economica generale ed in particolare quella del
settore delle costruzioni ed appalti pubblici in cui operava la DEC, abbia iniziato ad avere i suoi effetti, per la stessa DEC, nel corso del
2011, contribuendo enormemente alla negativa evoluzione economicofinanziaria alla quale poi è arrivata la società.
Come evidenziato dagli stessi legali di DEC a pag. 26 della proposta, “a partire dai primi mesi del 2012 una serie concatenata di
eventi, tra cui il mancato incasso di alcuni crediti nei confronti delle
committenti, e da ultimo, l’indagine penale riguardante alcuni soci della DGE Holding e taluni dipendenti della società, ha di fatto determinato progressivamente il fermo dei cantieri generando, in taluni casi, la
risoluzione dei contratti”.
La conseguente crisi finanziaria e lo stato d’insolvenza ormai
consolidato hanno quindi imposto il ricorso ad uno strumento concorsuale al fine di poter offrire ai creditori una proposta di rientro (che
58
prevedeva un soddisfacimento integrale per i privilegiati e parziale per
i chirografari).
5.2.- Analisi delle poste attive indicate nella proposta e
criticità rilevate
5.2.1.- Valorizzazione delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali consistenti in:
• attrezzature, impianti, arredi e macchinari;
• unità immobiliari;
non sono state oggetto di nuove perizie da parte dei Commissari: ai
fini di effettuare ogni opportuna valutazione si è proceduto ad un
esame critico di quelle fatte redigere da DEC ai fini della piano, anche
per non gravare la Procedura di ulteriori costi.
I valori della proposta, che i Commissari hanno confermato nella
presente Relazione, sono quelli che fanno riferimento ad un mercato
(in particolare quello immobiliare) a livelli molto bassi già da almeno
due anni e tengono conto delle operazioni di vendita di unità della
stessa tipologia avvenute nello stesso periodo in zone similari.
I valori delle attrezzature e del materiale da cantiere, relativamente di poca rilevanza rispetto al totale dell’attivo concordatario, sono stati inseriti nel prospetto finale della presente Relazione con gli
stessi importi della proposta, nonostante ci sia stata già, nel mese di
marzo, l’autorizzazione del sig. Giudice Delagato, ai sensi dell’art. 167
LF, per la vendita di alcuni di questi beni attraverso una gara informa-
59
le. La vendita, al momento della chiusura della presente relazione, non
era ancora stata perfezionata e quindi non è stata numericamente recepita nella contabilità del concordato e nei prospetti finali.
Di seguito si riporta il prospetto relativo alle immobilizzazioni materiali:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Valore proposta
FABBRICAT I
COST RUZIONI LEGGERE
LOCALI ED APPART AMENT I
T ERRENI
IMPIANT I SPECIFICI E MACCHINE OPERAT
IMPIANT I E MACCHINARI GENERICI
IMPIANT I DI CONDIZIONAMENT O
IMPIANT I GENERICI (INF.€ 516)
AT T REZZAT URA VARIA E MINUT A
AT T REZZAT URA VARIA E MIN.(INF.€ 516)
CASSEFORMI E PALANCOLE MET ALLICHE
AT T REZZAT URE VARIE (CB)
CASSEFORMI E PALANC.MET .(INF.€ 516)
MACCHINE UFFICIO ELET T RONICHE
MACCHINE UFF.ELET T RONICHE(INF.€ 516)
AUT OVET T URE
ARREDAMENT I
AUT OVEICOLI DA T RASPORT O
ARREDAMENT I (CB)
ARREDAMENT I (INF. € 516)
MACCHINE UFFICIO ELET T RONICHE (CB)
MOT OVEICOLI
Totale immobilizzazioni materiali
Valore rel. Art. 172
2.000.000
26.362
350.400
87.600
9.164
20.423
2.882
445
22.137
3.123
8.509
11.628
2.132
3.995
1.563
265
63
2.550.691
2.000.000
26.362
350.400
87.600
9.164
20.423
2.882
445
22.137
3.123
8.509
11.628
2.132
3.995
1.563
265
63
2.550.691
5.2.2.- Valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie, consistenti nelle partecipazioni
nelle imprese collegate e controllate, pari ad Euro 47,1 milioni, sono
state oggetto di perizia, autorizzata dal Giudice Delegato in data 17
gennaio 2013, per verificare la congruità dei valori espressi nel piano.
60
Il consulente tecnico nominato, considerato che le partecipazioni
erano state valutate con riferimento ai bilanci approvati al 31 dicembre
2011, ha ritenuto di verificare la congruità dei valori espressi verificando, tra l’altro, anche i dati di bilancio delle società partecipate al 31
dicembre 2012, laddove disponibili.
Sono stati presi in considerazione, inoltre, i bilanci di esercizio relativi agli anni 2009 e 2010, in modo da desumere il reddito medio
prospettico normalizzato, atteso che, come indicato nelle note metodologiche, occorre tenere conto altresì della capacità dell'azienda di
generare un c.d. “sovrareddito”.
La valutazione riportata nel piano, pari ad euro 47,1 milioni,
può così suddividersi:
partecipazioni in società controllate
euro 37.900.000
partecipazione in società collegate
euro
9.164.444
partecipazioni in altre società
euro
4.750
totale
euro
47.069.194
E’ necessario confrontare questi valori con la valutazione effettuata dal consulente tecnico.
Le partecipazioni oggetto di specifica valutazione sono evidenziate nel prospetto seguente, che si riporta nuovamente per comodità di
lettura, in quanto evidenzia le partecipazioni di DEC indicando la ri-
61
spettiva quota di capitale sociale posseduta:
DEC S.p.A.
CONTROLLATE
COLLEGATE
ALTRE IMPRESE
Area Bersaglio Srl
AL.MA. Scarl
Lordes
(100,00%)
(40,00%)
Bari Park Srl Srl
Consorzio Degennaro
(100,00%)
(20,00%)
Bergamos Scarl
Consorzio Mottola
(55,40%)
(34,00%)
Biomedica Scarl
Consorzio Stabile Infra
(30,00%)
Des Energia Dieci
Cultura Trento Scarl
(40,40%)
Des Energia 11
(70,00%)
Consorzio Sviluppo e
Costruzioni
Divian Trading Srl
(30,90%)
Des Energia 12
DEC Stazioni Scarl
Emmedi Scarl
(50,00%)
Des Energia 13
New Gest Srl
(33,30%)
Des Energia 14
(55,10%)
Borgo Venusio Scarl
(55,00%)
Ges.nob. Srl
(83,20%)
Gestipark Battisti Srl
(99,50%)
Gestipark Bitonto Srl
(99,50%)
Città Giardino Foggia
Des Energia Nove
Noema Immobiliare Srl
(27,30%)
San Girolamo Srl
(44,40%)
Gestipark Cavour Srl
(99,80%)
Gestipark Giulio Cesare
Srl
(99,50%)
Gestipark San Raffaele
Srl
Gestipark Srl
(100,00%)
Milano Dibit Srl
(100,00%)
MM.NN.FF. Scarl
(80,00%)
Nicolaus Malpensa
Gestioni Srl
(90,00%)
No.Vi.Gal.Scarl
(66,90%)
Tavernelle Persiceto
Scarl
(62,00%)
Ciò detto, in primo luogo, si ritiene opportuno svolgere alcuni
sintetici cenni sui metodi di valutazione utilizzati.
62
Come noto, in tema di valutazione d’azienda, la dottrina ha elaborato diversi metodi applicabili quali: il metodo patrimoniale, il metodo reddituale, il metodo misto e il metodo finanziario.
-
metodo patrimoniale: si basa sul principio di valutazione analitica
dei singoli elementi dell’attivo e del passivo componenti il capitale;
-
metodo reddituale: si basa sulla considerazione che il valore attribuibile ad una azienda non possa essere altro che il valore attuale dei redditi prospettici;
-
metodo misto: permette di considerare contemporaneamente gli
aspetti reddituali e patrimoniali;
-
metodo finanziario: si basa sul principio che il valore attribuito ad
una azienda sia determinato dai flussi di cassa prodotti dalla gestione nel periodo di previsione, tenuto conto dei valori terminali,
delle attività e degli indebitamenti.
In considerazione del tipo di attività oggetto di valutazione, della
consistenza patrimoniale del Gruppo e della molteplicità delle aziende
partecipate, anche diverse tra loro, il consulente tecnico ha giudicato
opportuno optare per un metodo misto di valutazione che ha portato
ad ottenere un valore complessivo di tutte le partecipazioni pari ad
Euro 45.800.000,00 (comprensivo del valore della società Club One
acquisita nel corso del primo semestre 2012 al valore di Euro 3,8 milioni), come sintetizzato nel seguente prospetto:
63
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Valore proposta
AREA BERSAGLIO SRL C/PART.(CONTR.TA)
GESTIPARK SRL C/PARTECIP.(CONTR.TA)
GESTIPARK S.RAFFAELE C/PART.CONTR.TA
NICOL.MALPENSA GEST.SRL C/PART.(CONT
GESTIPARK BATTISTI SRL C/PART.(CON.T
GESTIPARK G.CESARE SRL C/PART.(CO.TA
GES.NOB.SRL C/PARTEC.(CONTR.TA)
MILANO DIBIT SRL C/PART.(CONTR.TA)
GESTIPARK BITONTO SRL C/PART.(CON.TA
GESTIPARK CAVOUR SRL C/PART.(CONT.TA
BARI PARK C/PARTEC.(CONTROLLATA)
MM.FF.NN. SCARL C/PART.(CONTR.TA)
BORGO VENUSIO SCRL C/PART.(CONTR.TA)
NO.VI.GAL.SCARL C/PARTECIP.(CONTR.TA
TAVERNELLE PERS.SCARL C/PART.(CONTRO
BERGAMOS SCARL C/PARTEC.(CONTR.TA)
BIOMEDICA SCARL C/PART.CONTROLLATA
DEC STAZIONI C/PARTEC.(CONTROLLATA)
CONS.SVILUPPO COSTRUZ.C/PART.CONTROL
NOEMA IMMOBILIARE SRL C/PART.(COLLEG
DIVIAN TRADING C/PART.COLL.TA
S.GIROLAMO SRL C/PARTECIP.(COLLEGATA
NEWGEST SRL C/PARTECIP.(COLLEGATA)
CONSORZIO MOTTOLA C/PARTEC.COLLEGATE
EMMEDI SCARL C/PARTEC.COLLEGATA
CULTURA TRENTO SCARL C/PART.(COLLEG)
AL.MA.SCARL C/PARTEC.(COLLEGATA)
CONSOR.STABILE INFRA C/PART.COLLEGAT
CONSORZIO DEGENNARO C/PART.(COLLEG
LOURDES C/PARTECIPAZIONI (TERZI)
CITTA'GIARDINO FOGGIA C/PART.(TERZI)
DES ENERGIA NOVE C/PARTEC.(TERZI)
DES ENERGIA DIECI C/PART.(TERZI)
DES ENERGIA 11 C/PART.(TERZI)
DES ENERGIA 12 C/PART.(TERZI)
DES ENERGIA 13 C/PART.(TERZI)
DES ENERGIA 14 C/PART.(TERZI)
CLUB ONE C/PARTECIPAZIONE CONTROLLAT
VILLA CAMILLA C/PART.COLL.TA
Totale immobilizzazioni finanziarie
24.800.000
13.100.000
5.900.000
3.200.000
44.444
20.000
-
47.064.444
Valore rel. Art. 172
20.000.000
13.100.000
5.900.000
3.000.000
3.800.000
45.800.000
5.2.3.- I crediti: consistenza ed esigibilità
Come già detto nel precedente capitolo, tutti le voci economicopatrimoniali (attive e passive) del bilancio di DEC - che nella proposta
erano state esposte con i valori di riferimento al 31 dicembre 2011 -
64
sono state prima di tutto aggiornate contabilmente al 28 febbraio 2013, in funzione delle variazioni intervenute nel periodo successivo al 1° gennaio 2012.
Inoltre, si è preso atto - adeguando e rettificando gli importi indicati in proposta - delle procedure concorsuali richieste ed intervenute
dall’11 luglio 2012 ad oggi a carico di soggetti a qualsiasi titolo inseriti
nel piano. Ed infatti:
-
in data 20 marzo 2013 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento di AL.MA scarl, società consortile partecipata da DEC;
-
in data 31 ottobre 2012 il Consorzio Sviluppo e Costruzioni (consorzio in cui DEC riveste la qualifica di capogruppo) ha presentato domanda di concordato preventivo;
-
in data 3 aprile 2013 il Tribunale di Bari ha dichiarato
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo della società Istria Sviluppo s.r.l.
Andando ad analizzare le varie poste relative ai crediti, si eviden-
zia che i crediti commerciali sono stati modificati in funzione sia degli incassi intervenuti nel corso dell’anno 2012, sia della registrazione
delle nuove fatture emesse da DEC nei confronti dei suoi clienti per
servizi non ancora fatturati alla data del 31 dicembre 2011. Buona parte di queste fatture emesse nel 2012 era già ricompresa in proposta
nella macro-voce “fatture da emettere”, voce che è stata quindi totalmente dettagliata ed inserita nei conti dei vari clienti.
Un’altra parte della voce “crediti verso clienti” è stata invece in-
65
serita ex novo , in quanto trattasi di fatture per lavori svolti da DEC che
al momento della redazione della proposta non erano ancora quantificabili: trattasi dei cosiddetti SIL (cioè Stati Interni di Lavorazione: il più
conosciuto SAL è composto da più SIL) che, pur non essendo certificati dal committente, sono comunque registrati nella contabilità di cantiere e corrispondono ad un ricavo/credito. Anche questa voce, ad oggi, non è totalmente dettagliata e imputata tra i vari clienti ed ammonta ad Euro 3,7 milioni, con un probabile suo aumento di valore in considerazione delle valutazioni degli stati di consistenza dei lavori effettuati nei vari appalti attualmente ancora in corso.
Siamo quindi in presenza di un aumento dell’attivo concordatario
che non era stato previsto nel piano e che, al netto di eventuali diminuzioni, potrebbe portare un beneficio ai creditori chirografari in termini di percentuale di soddisfacimento.
Altro aspetto importante da evidenziare per quanto riguarda la
valutazione dei crediti commerciali consiste nel fatto che gli importi
sono stati esposti al netto delle cessioni notarili in favore degli istituti
bancari, risultanti con data certa anteriore all’ammissione alla procedura. L’importo totale - pari ad oltre Euro 20 milioni - è stato considerato
in una unica macro-voce in diminuzione del debito di DEC nei confronti
delle banche chirografarie.
Di seguito si riporta il prospetto dettagliato relativo ai crediti
commerciali:
66
CREDITI VERSO CLIENTI
Valore proposta
FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE DEL M
FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI TERZI
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MINISTERO DELLA DIFESA 8 DIVISIONE
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUOR
RIO FORCELLA S.P.A.
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
GRANDI STAZIONI S.P.A.
LABORAF DIAGNOSTICA E RICERCA S.RAFF
PROVINCIA DI MATERA
FERROTRANVIARIA S.P.A.
POLICLINICO SAN MATTEO
NICOTEL HOLDING S.A.
BUSI IMPIANTI S.P.A.
UNIVERSITA' CA' FOSCARI
TECNIMONT S.P.A.
UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
RITEN.CONTR.V/CL.CLINICA S.CARLO
FONDAZIONE DI RICERCA E CURA GIOVANN
NOTE CREDITO DA RICEVERE DA TERZI
METALCOP S.R.L.
CONSORZIO EDILIZIO SANT'ANNA
CELMACS S.R.L.
TERMIGAS BERGAMO S.P.A.
FONDAZIONE C.N.A.O.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
RITEN.CONTR.V/CL.OSPED.BERGAMO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N"4 "CHIAVA
BORTOLI ETTORE S.R.L.
RITEN.CONTR.V/CL.POLICL.S.MATTEO PV
TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
SIEMENS S.P.A.
CASTELLANO COSTRUZIONI GENERALI S.R.
RITEN.CONTR.V/CL.COLL.AEROST.PALESE
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIMI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERISTARIA CO
RITEN.CONTR.V/CL.URB.S.ANNA JAPIGIA
LUCE SCARL
MM IMMOBILIARE S.R.L.
MA.FRA. GESTIONI SRL
GUERRATO SPA
RITEN.CONTR.V/CL.ANAS ALTAM-MT
COMMISSARIATO STRAORDINARIO EX ART.1
COMUNE DI COMO
RITEN.CONTR.V/CL.AEROP.CENTOCELLE
RITEN.CONTR.V/CL.RAPALLO GE
KONE ASCENSORI S.P.A.
ANAS S.P.A.
RITEN.CONTR.V/CL.UNIV.CA'FOSCARI
RITEN.CONTR.V/CL.BRESCIA FIERA
RITEN.CONTR.V/CL.UNIVERS.BARI
2.557.089
145.836
2.307.927
2.896.878
2.652.896
2.168.775
417.184
830.102
272.011
1.377.230
- 1.235.381
1.107.989
852.206
639.133
574.787
546.593
357.896
370.071
259.902
176.402
265.142
128.026
152.185
167.657
212.435
99.715
178.976
136.722
71.771
86.812
83.155
126.502
56.141
52.878
105.516
91.323
43.158
67.387
76.909
76.445
61.726
Valore rel. Art. 172
3.733.615
5.693.624
3.051.186
484.790
3.114.249
465.514
385.156
2.652.896
1.165.780
1.383.137
741.143
959.845
177.230
120.902
1.268.665
2.251.227
39.900
235.822
571.306
546.593
371.222
512.825
176.402
266.529
128.026
220.881
148.874
178.976
136.722
71.771
86.812
39.930
126.502
52.878
105.516
43.158
84.234
78.262
76.445
61.726
67
RITEN.CONTR.V/CL.CENTRO RIC.POVO (TN
COIM DI MONTEREALE TOMMASO & C. SAS
FINCAST SRL
OSTUNI TORRI SRL IN LIQ.NE
RITEN.CONTR.V/CL.LAV.INTEGR.BERGAMO
CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTI
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
BORGO S.R.L.
RITEN.CONTR.V/CL.PARCH.S.CARLO
RITEN.CONTR.V/CL.COMPARTO OP.RICCION
RITEN.CONTR.V/CL.VOGHERA
VILLA CAMILLA S.S.D A R.L.
SRB COSTRUZIONI SRL
SO.G.I.N. SPA
RIVA DEL SOLE SRL
VENETA COSTRUZIONI S.R.L.
HEDAR EDILIZIA METALLICA S.R.L.
FONDAZIONE MANTOVANI
OMEGA COSTRUZIONI SRL
CREHABIT S.R.L.
RITEN.CONTR.V/CL.STRADA CAVONICA
COELNA IMPIANTI S.P.A.
RITEN.CONTR.V/CL.COL.MONZESE
COPIETRA SUD S.R.L.
RITEN.CONTR.V/CL.EDIL.RESID.COMO
RITEN.CONTR.V/CL.IKEA PARMA
RITEN.CONTR.V/CL.C.RIC.CAMPOBASSO
COMUNE DI BARI
CO.S.VER. S.R.L.
RITEN.CONTR.V/CL.NODO VIARIO GALLITE
POLY PROJECT S.R.L.
CARPEM S.R.L.
LA GRIGLIERIA S.R.L.
FONDAZIONE OPERA S.MEDICI COSMA E DA
RITEN.CONTR.V/CL.1°PERIZ.CECCHIGNOLA
RITEN.CONTR.V/CL.LAV.COMPL.GEMELLI
LEVRATTI S.R.L.
DEBAR COSTRUZIONI SPA
ZAMAR DI ZAMBRINI GIUSEPPE
IKEA ITALIA RETAIL SRL
MINISTERO DELLE INFRASTR.E DEI TRASP
BELGIOVINE VINCENZO
GUASTAMACCHIA S.P.A.
SALVATORE MATARRESE S.P.A
BARILE COLOMBA
3D S.R.L.
3°REPARTO INFRASTRUTTURE
DG BUSINESS SRL
GENERAL TECNO IMPIANTI SRL
LDS S.R.L.
IMMOBILIARE BRINDISI CASALE
DE SARIO ANNA
CAMASSO PASQUALE
BRUCOLI ANNA
CO.R.MET. SERVIZI AMBIENTALI
Valore proposta
57.655
27.374
27.299
25.823
49.811
39.248
37.613
23.620
46.907
45.496
41.002
22.739
18.000
27.923
27.220
15.885
15.921
15.448
15.384
15.107
28.263
12.160
22.817
10.735
19.201
18.213
17.079
12.960
8.122
14.521
6.886
6.080
5.890
5.400
9.956
9.102
3.468
5.164
5.035
4.933
2.972
3.715
3.873
3.873
3.182
1.991
2.662
2.640
1.581
1.500
2.364
2.318
1.993
2.125
1.309
Valore rel. Art. 172
57.655
27.374
27.299
49.811
474.951
37.613
23.620
46.907
45.496
41.002
18.000
49.005
15.885
15.921
15.448
15.384
15.107
28.263
22.817
19.201
18.213
25.575
12.960
16.243
14.521
6.886
6.080
5.890
9.956
9.102
5.164
5.035
6.254
5.945
8.648
3.873
3.873
5.260
1.991
12.676
3.299
1.581
1.500
6.789
2.165
5.700
-
68
NOUS SRL
MALERBA LOREDANA
SIDERURGICA SIGNORILE SNC
MINISTERO DELLA DIFESA COM.DEL RAGGR
ALTAMURA FRANCESCO
RUBINI BERARDINO
VENDOLA MARIO
RITEN.CONTR.V/CL.PARCH.AER.PALESE
MEMOLA NICOLA
LAURETUM HOTELS SPA
BALI MEREME
CAGNETTA LOREDANA
RITEN.CONTR.V/CL.PAL.UFF.POL.PAVIA
TANGARO ANGELO
MALERBA FRANCESCO
ALLEGRETTA ANTONIA
LA TEGOLA EMANUELE
DE NICOLO LEONARDO
GRIECO PIETRO
TEMPESTA LUCIA
CISTERNINO GIUSEPPE
TESTONE MARIA
FALCONIERI MICHELE
LONGO CHIARA
PUSTERLA FRANCESCO
BRATTOLI GIUSTINA
PROGETTO CASA SRL
MORTELLO FEDELE
NUOVA OCIM S.R.L.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
RITEN.CONTR.V/CL.MANUT.CECCHIGNOLA
EMME.CI. S.R.L.
F.LLI RISALITI S.N.C.
BORAGINE CHIARA
LAGRARI FATIHA
CIOCE TOMMASO
VINO MARGHERITA
DE NICOLO VITTORIO COSIMO
GIRASOLI CATALDO
PANSINI MARIA
DE LUCIA PAOLO
CELA BUKURIJE
PALERMO FRANCESCO
RITEN.CONTR.V/CL.G.D.F.BRINDISI
F.INV.IMM. S.R.L.
NAUSICA DOMUS SRL
D'ELIA MARIA
D'ELIA FRANCESCO
FIORE SIMONA
DE SIMINE VINCENZO
DE LEO GIOVANNA
TANGARI PASQUALE
RIT.CONTR.LI LAV.ADEG.POL.BARI
COSTRUZIONI INNOVATIVE SRL
MANAGEMENTE & MAINTENANCE SRL
Valore proposta
1.262
1.827
1.182
1.142
1.654
1.818
1.590
2.139
1.652
1.023
1.618
1.604
1.946
1.405
1.448
1.438
1.274
1.336
1.328
1.324
1.308
1.284
1.280
1.272
1.260
1.256
780
1.244
768
709
1.405
700
689
1.100
1.072
1.046
1.046
1.037
1.037
1.032
1.030
1.027
1.027
1.253
600
600
803
-
Valore rel. Art. 172
5.066
2.284
2.282
1.818
2.253
2.139
3.245
1.023
1.734
7.252
1.946
1.590
2.172
1.122
1.132
1.002
996
1.324
1.605
4.827
335
1.260
942
780
1.244
768
709
1.405
825
1.678
1.635
654
675
1.296
1.317
966
321
3.237
1.253
600
1.004
1.034
786
1.225
511
671
850
-
69
SVINCOLO TACCONE SCARL IN LIQUIDAZ.
CONSORZIO EGNATIA
INMACO SRL
VIDE SRL
AEREDIL S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE
CIPRIANI ANDREA
SOL.EDIL DI CANDELA RICCARDO MARIA &
CONSORZIO AIRVIM PUGLIA IN LIQUIDAZ.
DEAS SRL
PRIMOS ENGINEERING SRL
ARGO NAVIS S.R.L.
METALRECUPERI S.R.L.
SANMARCO SCARL IN LIQUIDAZIONE
PIP CASSANO S.R.L.
LUEMANN SRL
DG SVILUPPO IMMOBILIARE S.R.L.
COMED S.R.L.
C.ENERGIA PUGLIA SUD SCARL
PAOLA VIAGGI S.A.S.
NICOLAUS VIAGGI SRL
PROMETEO DOMUS SRL IN LIQUIDAZIONE
SANTA ROSA S.C.A R.L.
GIORGIO BERTORELLI S.N.C.
ISTRIA SVILUPPO SRL
DELLO RUSSO VINCENZO
PANSINI GIOVANNI
IPA INTERNATIONAL RAIL SYSTEM TECHNO
PAGLIARI/CANNONE LORETA
DILILLO/PERAGINE MARINA
TANZI NICOLA/ATTOLICO ANNA DANIELA
NBI S.R.L.
CAPONE NUNZIA
BRESCIA ANTONIO
DELL'AQUILA FRANCESCO
ESIM S.R.L.
CARNIMEO LUIGI/GAROFALO LUCREZIA
DES SOLAR SRL
RIT.CONTR.LI V/CL.TORINO STURA
RITEN.CONTR.V/CL.AFRAGOLA
GUERRATO SPA
TANGARI DANIELE
LONGO CHIARA
SOGEDA SRL
Valore proposta
-
Totale crediti verso clienti
25.004.104
Valore rel. Art. 172
99.220
34
1.037
3.600
19.610
10.000
12.646
590
21
2.674
4.000
1.043
679
335
3.438
33.254.121
Per quanto riguarda le altre voci relative ai crediti in proposta
(crediti verso altri, tributari, infragruppo), si fa presente che sono stati rettificati in virtù delle movimentazioni intervenute nel periodo
successivo alla presentazione del concordato.
70
Di seguito si riporta anche il prospetto riassuntivo relativo a tali crediti:
Valore proposta
2.246.632
CREDITI VERSO ALTRI
12.600
ANTICIPI A FORNITORI
-
CREDITI TRIBUTARI
14.417.738
CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE
Totale
Valore rel. Art. 172
568.888
78.488
14.715.669
6.783.165
474.966
23.460.135
15.838.011
Le disponibilità liquide e i titoli della DEC, indicati nel piano
in Euro 4,1 milioni, si sono ovviamente modificate in virtù di tutte le
movimentazioni bancarie e di cassa intervenute dal 1° gennaio 2012 al
28 febbraio 2013 nonchè per effetto della realizzazione dei titoli in
portafoglio nello stesso periodo.
Nel mese di dicembre 2012 i Commissari hanno preso in carico il
deposito cauzionale stabilito dal Tribunale di Bari pari ad Euro
400.000,00, depositandolo presso Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 22, piazza Mazzini Roma. Anche il deposito cauzionale della procedura ha avuto delle variazioni in virtù delle uscite per spese della procedura autorizzate dal GD.
Di seguito si riportano i prospetti relativi alle disponibilità liquide
e ai titoli :
TITOLI
Valore proposta
OBBLIGAZIONI ITALIA MPS
2.000.000
POLIZZA A PREMIO UNICO M.PASCHI VITA
692.900
OBBLIGAZ.ITALIANE MPS CASAFORTE SRL
300.000
POL.A PREMIO UNICO GENERALIV. 73433
297.372
OBBLIGAZIONI MPS
150.000
AZIONI BANCO POPOLARE
Totale Titoli
Valore rel. Art. 172
692.900
150.000
9.938
9.938
3.450.210
852.838
71
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Valore proposta
Valore rel. Art. 172
B.P.MILANO C/C 436 ORD.LE CASCINE
431.877
UNICREDIT C/C 30107774 MALPENSA
15.823
120
BANCOPOSTA C/C 41732496
8.248
764
EMIL RO FACT.C/C 2499/431 ANT.FT.UNI
8.174
UNICREDIT DEC CENTOCELLE C/30107805
6.133
UNICREDIT C/30107866 GLOBAL CB
4.820
33.618
B.POP.NOVARA C/22000 SAN CARLO
3.428
-
M.P.S. OSTUNI C/C 46889.16
2.186
1.965
FACTORIT C/60019999 ANT.FT.SAN CARLO
669
B.POP.MIL.C/C 866 ORDIN.GUIDONIA
574
250
BANCA POP.DEL MEZZOGIORNOC/C 9347285
539
-
B.POP.DEL MEZZ.S.ANNA C/C 916711
406
-
B.P.LANCIANO E SULM.C/C ORD.510641
26
CASSA
66.887
CASSA CAMPOBASSO
28.422
87
-
BANCA FEDERICIANA SPA C/C 10036374
-
BANCA DI CRED.COOPERAT.C/C 100358
17.702
B.N.L. C/C 1365 ORDINARIO AFRAGOLA
7.518
B.POP.NOVARA C/C 22000 SAN C.(SOFF)
3.248
BNL ROMA DEC CP
395.263
Totale disponibilità liquide
578.215
460.535
5.2.4. Riserve su commesse
Per quanto riguarda l’asset rappresentato dalle riserve su commesse - ammontante ad Euro 16,1 milioni - si fa presente che, come
indicato nella proposta, esso è composto unicamente dalle riserve
relative alle commesse dell’Ospedale di Bergamo e della Stazione Alta
Velocità di Afragola:
RISERVE SU COMMESSE
Nuovo Ospedale di Bergamo
Stazione Alta Velocità Napoli Afragola
Totale
Valore proposta
15.293.638
Val. relaz. Art.172
15.293.638
779.002
16.072.640
779.002
16.072.640
72
È opportuno specificare infatti che, in via prudenziale, nella piano
non sono state inserite altre riserve potenziali, tra le quali anche
ulteriori riserve relative alla commessa di Afragola che sono ancora da
quantificare.
Nel piano, DEC valuta questo attivo potenziale diverse decine di
milioni di euro, somme che potrebbero essere messe a disposizione del
ceto creditorio: tuttavia, i Commissari ritengono che, ad oggi, sia prematuro poter prevedere un beneficio per la massa.
In ogni caso, per comprendere quale possa essere l’impatto di
questo potenziale attivo sulla proposta concordataria può essere utile
evidenziare che le riserve possono in generale dividersi in due grandi
categorie:
-
riserve iscritte a seguito della mancata o minore contabilizzazione di lavori e/o attività eseguite dall’Appaltatore ed al medesimo non pagate;
-
riserve iscritte a seguito di maggiori spese e danni patiti e sopportati per il decorrere infruttuoso del tempo del contratto oppure per il protrarsi dei tempi di esecuzione dei lavori per cause
non riconducibili all’appaltatore, ovvero per spese e maggiori
oneri a seguito del verificarsi di fatti e condizioni imprevisti in
fase di offerta e che si ritengono di natura extracontrattuale.
Ebbene, mentre per la prima casistica ci si pone di fronte a circo-
stanze oggettive e che difficilmente possono essere motivo di valutazioni soggettive (di fatto deve definirsi solo se si tratta di opere contrattua-
73
li o meno), nel secondo caso risulta ben evidente come appaia di una
certa difficoltà definire univocamente la responsabilità delle cause che
portano a maggior durata dei lavori, con conseguenti maggiori oneri e
spese, ovvero se i generici maggiori oneri e spese che l’impresa lamenta aver imprevedibilmente sostenuto siano riconducibili a responsabilità
estranee all’appaltatore medesimo e quindi riconducibili alla Stazione
appaltante. Di conseguenza le procedure per dirimere bonariamente le
questioni in evidenza sono abbastanza complesse e tali da protrarsi nel
tempo.
In particolare, allorquando le riserve iscritte raggiungono la soglia del 10% dell’importo contrattuale, nel Codice degli Appalti di cui al
D.Lgs. 163/2006 è prevista la costituzione di una commissione ad hoc,
con due componenti rappresentanti di Impresa e Committente ed un
Presidente terzo, le cui determinazioni, solitamente non vincolanti, sono
presupposto per il componimento bonario delle liti. Laddove la proposta
per il componimento bonario non incontri il consenso delle parti, si apre
la vera e propria via contenziosa.
In termini statistici, le liti per riserve solitamente trovano composizione bonaria ex art. 240 D.lgs. 163/2006 in riconoscimenti oscillanti
fra
il
15%
ed
25%
degli
importi
originariamente
esposti
dall’appaltatore.
5.2.5.- Affitto del ramo di azienda a Nuova DEC s.r.l.
La DEC detiene il 100% del capitale sociale di Nuova DEC s.r.l.,
74
affittuaria del ramo d’azienda oggetto del contratto di affitto stipulato
in data 5 luglio 2012.
Il ramo d’azienda, valutato euro 6,7 milioni a seguito di perizia
redatta a giugno 2012, è composto da attrezzature, partecipazioni, autorizzazioni SOA e commesse già di competenza di DEC. Il canone di
affitto previsto contrattualmente sarebbe stato di Euro 479.000,00 annui, ma di fatto non è mai stato pagato, giacchè la newco non ha mai
iniziato l’attività prevista nella proposta.
Come si è detto, Nuova DEC s.r.l. avrebbe dovuto, per mezzo di
un finanziamento ponte di Euro 3 milioni, autorizzato in prededuzione,
gestire le attività per conto di DEC assicurando alla stessa un flusso finanziario costante (canone mensile) fino al momento in cui, nella fase
liquidatoria del concordato, si fosse proceduto alla vendita dell’asset.
Su questo tema si tornerà in maniera più approfondita nel successivo paragrafo 8.2.2.
5.3.- Analisi delle poste passive indicate nella proposta e
criticità rilevate
5.3.1.- Inquadramento generale
Anche per le poste passive è stato innanzitutto predisposto un
aggiornamento contabile alla data della presentazione della proposta (11 luglio 2012) rispetto alla situazione patrimoniale di riferimento
del piano (31 dicembre 2011).
Tale revisione ha interessato principalmente le voci riguardanti i
75
debiti verso i fornitori per le fatture ricevute dopo il 31 dicembre 2011,
i debiti nei confronti delle banche per la contabilizzazione delle competenze maturate e, in generale, tutte le voci del passivo che hanno avuto una movimentazione contabile nel corso del 1° semestre 2012.
Nella valutazione delle poste relative alle società consortili e ai
consorzi, i Commissari (come sarà specificato in modo più approfondito nel successivo capitolo 6), non hanno derogato ai principi applicati
da DEC nella redazione della proposta che prevedeva il mantenimento
dello stesso grado di privilegio:
-
la responsabilità solidale del socio DEC per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti dei subappaltatori e dei
fornitori;
-
la responsabilità solidale del socio DEC in proporzione alla quota
posseduta, per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei
confronti dei soggetti diversi dai subappaltatori e dai fornitori;
-
la responsabilità solidale della consorziata DEC per le obbligazioni
assunte dal consorzio per dare attuazione alla propria attività (ai
sensi dell’art. 2615, 2° comma, cod.civ.).
Altro aspetto rilevante con riferimento alla responsabilità solidale
di DEC nei confronti dei creditori diretti delle consortili e dei consorzi è
il principio che DEC, dovendo pagare in moneta concordataria questi
creditori “indiretti”, matura automaticamente un credito nei confronti
della stessa consortile (o consorzio) pari alla somma che andrà ad
erogare. Tale credito potrà quindi essere utilizzato da DEC portandolo
76
a diminuzione di un eventuale suo debito diretto nei confronti della
consortile (o consorzio) ovvero iscrivendo nell’attivo un credito realizzabile laddove si sia in presenza di consortili e consorzi con soci in bo-
nis sui quali si potrebbe ribaltare, secondo lo stesso principio applicato
per DEC, la responsabilità solidale.
Tale meccanismo consentirebbe di realizzare un miglioramento
della percentuale di soddisfacimento dei creditori. Di tale effetto non si
può dare, oggi, un’evidenza numerica, considerando che sarà possibile
aver contezza dell’importo finale solo in fase di riparto, ma si pone
l’attenzione sull’effetto positivo che potrebbe determinare.
Ciò detto, anche nell’esame delle poste passive, come è stato
fatto per i crediti, si è preso atto delle procedure concorsuali richieste
ed intervenute dall’11 luglio 2012 ad oggi a carico di soggetti a qualsiasi titolo inseriti nel piano, adeguando e rettificando gli importi indicati in proposta,:
-
in data 20 marzo 2013 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento di AL.MA scarl, società consortile partecipata da DEC;
-
in data 31 ottobre 2012 il Consorzio Sviluppo e Costruzioni (consorzio in cui DEC riveste la qualifica di capogruppo) ha presentato domanda di Concordato Preventivo;
-
in data 3 aprile 2013 il Tribunale di Bari ha dichiarato
l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo della società Istria Sviluppo s.r.l.
Nelle valutazioni delle varie poste del passivo i Commissari hanno
77
anche verificato, ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per
l’approvazione della proposta, l’appartenenza dei crediti alle varie categorie di privilegiati secondo i criteri di cui si dirà nei paragrafi successivi.
5.3.2.- Fornitori: attività di accertamento e corrispondenza fra di-
chiarazioni di credito e contabilità
Tutti i creditori della DEC sono stati informati, per mezzo della
comunicazione inviata ai sensi dell’art. 171 LF, di tutte le notizie rilevanti ai
fini
del
concordato:
contenuto della
proposta, data
dell’adunanza, istruzioni per la dichiarazione di credito, modulo per la
votazione, credenziali per l’accesso al portale sul web dedicato al concordato (dove sono stati pubblicati i documenti della proposta) con
istituzione della mail PEC della Procedura.
Le dichiarazioni di credito ricevute sia attraverso la mail PEC sia
attraverso i canali tradizionali (posta, telefax, deposito in Tribunale),
sono
state
quindi
confrontate
con
i
dati
contabili
forniti
dall’amministrazione della società ai Commissari.
Non tutti i creditori hanno provveduto ad inviare tale dichiarazione di credito: sono state infatti processate circa 750 dichiarazioni di
credito. Nei casi in cui il creditore non abbia inviato tale dichiarazione,
i Commissari hanno confermato, come debito, il dato fornito dalla società.
Le dichiarazioni di credito non corrispondenti al dato contabile
78
fornito da DEC sono state verificate sulla base della documentazione
allegata dal creditore e previa un’ulteriore verifica sulla base documentazione contabile della società.
La casistica riscontrata nell’analisi delle passività è stata varia e
anche complessa in alcuni casi.
Sono stati rettificati “a zero” creditori che prudenzialmente erano
stati inseriti nella massa, ma che dopo una approfondita analisi della
posizione sono risultati non legittimati al credito.
Sono stati rettificati parzialmente i creditori con richieste non corrispondenti al dato contabile della società e la cui documentazione
prodotta non era probatoria del credito richiesto.
5.3.3.- Voce “fatture da ricevere”: potenziali passività non risul-
tanti dalle scritture contabili
La voce “fatture da ricevere” è una macro-voce inserita nel debito verso i fornitori e comprende:
-
costi relativi a fatture non ancora ricevute e relative alla situazione al 31 dicembre 2011;
-
costi relativi al 1° semestre 2012 le cui fatture sono state ricevute anche successivamente alla data di presentazione del concordato.
I Commissari, con il supporto della struttura amministrativa di
DEC, hanno provveduto a scorporare la macro voce ed imputare questi costi ai corrispondenti fornitori/creditori al fine di avere una com-
79
pleta identificazione dell’importo con il creditore.
Negli allegati alla Relazione sono elencati i creditori - chirografari
e privilegiati - con i relativi importi, così come erano stati suddivisi da
DEC nel piano concordatario.
Nella proposta era stata inserita anche una voce di debito, denominata “Fondo copertura rischi”, tra i creditori privilegiati, pari ad
Euro 10 milioni che non risultava dalle scritture contabili della società.
Si tratta di un importo corrispondente a circa il 7% dell’attivo, per la
copertura di potenziali passività non risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2011 e consistenti principalmente in sanzioni
ed interessi forfettariamente calcolati sui debiti fiscali e contributivi.
Ai fini della presente Relazione, i Commissari hanno scorporato
l’importo totale imputandolo specificatamente alle singole voci di debiti
tributari.
DEC ha inoltre accantonato, in virtù di quanto disposto dagli artt.
2749, 2788 e 2855 cod.civ. e dall’art. 55 LF, gli interessi da corrispondere sulle passività privilegiate fino al riparto per un importo pari a Euro 2,7 milioni. Come già detto in precedenza, i Commissari ritengono
che l’accantonamento a titolo di interessi privilegiati calcolato da DEC
sia stato poco realistico, in quanto raffrontato a tempi di soddisfacimento dei creditori poco attuabili in considerazione sia della situazione
economica generale sia delle particolari situazioni di alcuni assets attivi
messi a disposizione dei creditori. Pertanto, tale accantonamento è
stato calcolato, al tasso legale del 2,5%, sulla base di un periodo più
80
lungo per un importo di Euro 3,2 milioni.
5.4. – Costi di gestione - Prededuzione
Nel piano concordatario DEC ha previsto e stimato in Euro 9,9
milioni - secondo il dettaglio indicato nell’allegato 10 della proposta le spese da soddisfare in prededuzione secondo il seguente dettaglio:
• Nuova finanza ponte per la Nuova DEC
euro 3 milioni;
• Compenso Commissario Giudiziale
euro 1,9 milioni
• Compenso Liquidatore Giudiziale
euro 1,9 milioni
• Compenso dell’asseveratore
euro 0,5 milioni
• Spese di gestione procedura
euro 2,6 milioni
In particolare, questa ultima voce si riferisce a costi complessivi di
gestione della società proponente (amministrazione, personale) da sostenersi per l’intera durata della procedura, costi che i Commissari
hanno valutato in base a due diversi principi:
-
a consuntivo per quanto riguarda il periodo dall’11 luglio 2012 al
28 febbraio 2013, riscontrabile dalla contabilità e dai documenti
della società;
-
prospettico per il periodo successivo ipotizzabile per la gestione
del concordato (3/4 anni).
Nei prospetti seguenti viene evidenziata in dettaglio la composi-
81
zione delle costi in prededuzione, con particolare riferimento alle spese
di gestione amministrativa della società durante la procedura.
Sono stati ipotizzati e imputati come costi in prededuzione le
spese relative ad una struttura amministrativa minima (ma sufficiente
a garantire al Commissario Liquidatore che verrà nominato in caso di
approvazione e di omologazione della proposta) nonché l’assistenza
utile e necessaria per la gestione e risoluzione delle problematiche che
si porranno nella fase liquidatoria.
Costi amministrazione e personale
Personale
Area legale
Oneri di gestione
Organi societari
Costi ribaltabili a nuova Dec
Canoni leasing
Totale costi gestione
Valore proposta
Valore rel. Art. 172
1.000.000
2.389.691
200.000
150.000
376.486
150.000
135.416
64.700
1.500.000
2.966.293
Per quanto riguarda i costi del personale, l’importo indicato è
stato considerato al lordo dei contributi previdenziali e comprende anche le retribuzioni non ancora pagate, relative al periodo già trascorso
dalla data di ammissione alla procedura.
Infatti, a causa delle scarsa disponibilità finanziaria e delle difficoltà di incasso riscontrate in tale periodo, la DEC non ha pagato tutte
le retribuzioni ai dipendenti ancora in forza omettendo anche i versamenti delle ritenute fiscali e contributive obbligatorie del periodo.
Tali irregolarità sono ovviamente sanabili attraverso lo strumen-
82
to del ravvedimento operoso nei termini di legge.
Nel prospetto che segue sono invece indicati i costi maturati (a
consuntivo per il periodo già trascorso e non ancora onorati) e futuri
(quale congruo accantonamento) relativi all’assistenza per la gestione
delle commesse da definire sia dal punto di vista tecnico che dal punto
di vista legale nel caso di contenzioso.
Costi assistenza tecnica e legale
Valore proposta
Valore rel. Art. 172
300.000
120.000
400.000
100.000
100.000
200.000
500.000
Assistenza contabile
Assistenza su dismissioni
Perizie e CTU
Spese legali
Totale Costi Professionisti in preded.
1.000.000
720.000
La finanza ponte prevista per Nuova DEC di fatto non è stata mai
erogata per le difficoltà di accordo riscontrate con gli istituti bancari.
Finanziamento NUOVA DEC srl
Valore proposta
3.000.000
Finanza NewCo.
FINANZA NEWCO.
Valore rel. Art. 172
-
3.000.000
-
Il compenso dell’asseveratore, riconosciuto in prededuzione nel
decreto di ammissione, ad oggi risulta inferiore in virtù dei pagamenti
effettuati da DEC prima della presentazione della domanda.
Costi Professionisti in prededuzione
Valore proposta
Professionista per relazione ex art. 161 l.fall.
Totale Costi Professionisti in preded.
Valore rel. Art. 172
500.000
350.000
500.000
350.000
83
Il costo del professionista che ha redatto la relazione di asseverazione del piano ai sensi dell’art. 161 LF, è diminuito dell’importo pari
agli acconti già erogati.
84
6.- Valutazioni critiche in merito ad alcune tipologie di crediti
6.1.- Crediti dei subappaltatori nell’ambito di contratti
pubblici: il problema della prededucibilità nei confronti
dell’appaltatore DEC s.p.a.
Trattasi di una problematica in astratto senza dubbio rilevante,
siccome foriera di potenziali implicazioni tutt’altro che secondarie per
la fattibilità del concordato.
Nei precedenti paragrafi, si è avuto modo di evidenziare come nel solco di quello che è sempre stato un principio sostanzialmente
pacifico - nella proposta di concordato i crediti dei subappaltatori sorti
prima del deposito della domanda sono stati qualificati come chirografari (ferme restando le specifiche cause di prelazione).
Siffatto principio sembrerebbe - almeno in apparenza - essere
stato messo in discussione da una recente sentenza della Corte di
Cassazione, di cui si intende dare doverosamente atto nella presente
Relazione (anche perché la questione è stata sollevata da alcuni creditori sociali nel corso dell’attività condotta dai deducenti Commissari).
La Suprema Corte ha sancito - si badi, in ambito fallimentare,
laddove invece la DEC si trova in concordato preventivo - un principio
sino ad oggi prospettato solo in determinate fattispecie, ovverosia
che: “ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario
collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale,
ora menzionato dall’art. 111 LF, va inteso non soltanto con riferimento
al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancor-
85
ché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e
dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla
gestione fallimentare” (Cass. 5 marzo 2012 n. 3402 in Giust. civ. Mass.
2012, 3, 271).
Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, “la prededuzione at-
tua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. (Nella specie, è stato ammesso in
prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di
riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il
pagamento di quest'ultimo risulta sospeso, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del d.lg. n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed
invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore)” (Cass. 5 marzo 2012, n. 3402, ivi)1.
In pratica, ad avviso della Suprema Corte, sarebbero “prededucibili” - cioè da porre al primo posto della graduatoria dei pagamenti,
prima dei crediti privilegiati - non soltanto le obbligazioni contratte direttamente dagli Organi della Procedura per gli scopi della Procedura
1
Per chiarezza espositiva, giova riportare testualmente anche l’art. 111, ult. comma, LF:
“sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di
legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente
legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)”.
86
stessa, ma anche i debiti relativi ad obbligazioni sorte prima: tanto,
nella misura in cui il pagamento integrale ed immediato di
quell’obbligazione, ancorché avente natura concorsuale, sarebbe funzionale agli interessi della massa.
Il
collegamento “occasionale” ovvero
“funzionale” indicato
dall’art. 111 L.Fall quale presupposto della prededuzione dovrebbe intendersi dunque riferito anche al nesso “strumentale” con i fini della
Procedura, secondo un principio di ordine generale che travalica quelle
che erano le fattispecie sino ad oggi previste in ambito fallimentare (ci
si riferisce essenzialmente all’art. 74 L.Fall. in materia di contratti ad
esecuzione periodica o continuata, per i quali è previsto l’obbligo per il
curatore che vi subentri di pagare integralmente, senza la falcidia concorsuale, anche il corrispettivo per i beni già consegnati od i servizi resi).
Nel caso di un contratto pubblico, il pagamento del credito del
subappaltatore sarebbe funzionale alla gestione fallimentare, nella misura in cui ciò andrebbe a costituire una condizione di esigibilità del
credito che la società fallita vanta a sua volta nei confronti della stazione appaltante.2
2
L’art. 118, 3° comma, D.Lgs. n. 163/2006 prevede infatti testualmente che “nel bando di
gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in
alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende
il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari
comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
87
Nell’ottica seguita dalla Corte di Cassazione, dunque, il pagamento integrale ed immediato del subappaltatore (possibile solo se si ritiene il detto credito assistito da prededuzione) si rivela caratterizzato da
un nesso di strumentalità con la soddisfazione del credito della fallita
e, quindi, risulta funzionale rispetto agli interessi della Procedura. In
quanto tale, esso viene considerato meritevole del rango preferenziale
rappresentato dalla prededucibilità.
Già in passato una parte della dottrina aveva evidenziato il fatto
che la nuova formulazione dell’art. 111 L.Fall. - diversa e più ampia
della precedente - dovrebbe consentire di includere nel beneficio della
prededuzione tutti i crediti occasionati dalla procedura fallimentare e,
quindi, sotto il profilo temporale, anche quelli sorti in periodo anteriore, purché collegabili alla Procedura da nesso di funzionalità, in genere
ravvisabile ogni qual volta la spesa sostenuta per l’attività che è fonte
del credito sia qualificarsi come “utile” per la massa dei creditori.
Ci si deve dunque domandare se e come un principio del genere
possa essere traslato nel concordato preventivo, come è stato prospettato da alcuni creditori della DEC.
6.1.1.- Soluzioni adottate
Ad avviso degli scriventi Commissari, la pronunzia della Suprema
Corte - seppur rispondente alle esigenze di una parte del ceto creditorio senza dubbio meritevole della più ampia tutela possibile - non si attaglia alla fattispecie concordataria e, pertanto, non pare applicabile al
caso di specie.
dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento”.
88
L’istituto del concordato preventivo - soprattutto dopo le riforme
del 2005, del 2007 e, da ultimo, del 2012 - costituisce ormai piena
espressione di autonomia negoziale tesa a liquidare o risanare
l’impresa in crisi: tale risultato viene raggiunto attraverso un procedimento che, pur inibendo ogni azione esecutiva e cautelare sul patrimonio del debitore, non prevede lo spossessamento dell’impresa, ma
la sua gestione sotto la vigilanza degli Organi della procedura, al fine
di assicurare il concorso dei creditori nel rispetto della par condicio
creditorum.
In un contesto del genere, l’ipotesi di “importare” nel concordato
preventivo il principio elaborato dalla Cassazione per una fattispecie
fallimentare pare una forzatura.
Tanto, per un molteplice ordine di ragioni.
La prima motivazione scaturisce dalla semplice considerazione
che l’estensione del beneficio della prededuzione a tutti i crediti vantati
dai subappaltatori di contratti pubblici farebbe venire meno proprio
uno dei presupposti del concordato preventivo, ovverosia la “cristallizzazione” dell’indebitamento al momento della pubblicazione del ricorso
nel Registro delle Imprese e l’apertura del concorso dei creditori.
Giova in proposito ricordare che, in materia di concordato preventivo, il primo obiettivo perseguito dal Legislatore è certamente individuabile nel superamento dello stato di crisi dell’imprenditore, obiettivo
ritenuto
meritevole
di
tutela
sotto
il
duplice
aspetto
dell’interpretazione della crisi come uno dei possibili e fisiologici esiti
della sua attività e della ravvisata opportunità di privilegiare soluzioni
89
di composizione idonee a favorire, per quanto possibile, la conservazione dei valori aziendali, altrimenti destinati ad un inevitabile quanto
inutile depauperamento3.
Laddove per i contratti pubblici questo effetto non si producesse,
verrebbe minata alla base l’essenza stessa del concordato preventivo,
rendendolo di fatto un istituto inutile (peraltro, nel caso della DEC,
questa conclusione appare vieppiù evidente, posto che la società concentra l’attività proprio nel settore degli appalti pubblici).
Ferma restando la considerazione che precede, è proprio il dato
normativo ad escludere in radice la possibilità di “estendere” al concordato preventivo il principio in commento.
Il nuovo art. 182quinquies L.Fall., prevede che:
- il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato
senza continuità aziendale preventivo può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi
dell’art. 111 L.Fall. (previa relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 67, 3° comma, lettera d, L.Fall., il quale
attesti
il
complessivo
fabbisogno
finanziario
dell’impresa
sino
all’omologazione);
- al contempo, il debitore che presenta domanda di ammissione al
concordato preventivo con continuità aziendale può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di
beni o servizi (sempre se il professionista attestatore dichiara che tali
prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa
3
Cfr. Cass. 23 gennaio 2013, n. 1521 in Red. Giust. civ. Mass. 2013, 1
90
e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori).
Risulta dunque chiaro che, ove si desse ingresso al principio elaborato dalla Corte di Cassazione per la diversa ipotesi fallimentare, tale decisione si porrebbe in contrasto con l’art. 182quinquies L.Fall.,
posto che tale norma prevede una mera facoltà per il debitore (peraltro assoggettata alla preventiva attestazione del professionista e, comunque, al vaglio autorizzativo del Tribunale), mentre l’orientamento
in parola pone un vero e proprio obbligo di pagare in prededuzione,
sempre e comunque, tutti i crediti maturati dai subappaltatori coinvolti
in contratti pubblici.
Né tanto basta, posto che l’art. 182quinquies L.Fall. prevede tale
facoltà solamente per il concordato in continuità, laddove nel caso della DEC si è al cospetto di un concordato avente natura e finalità
sostanzialmente liquidatorie. Ed allora, non vi è dubbio sul fatto che
tale disposizione rende possibile l’adempimento di debiti precedenti,
fuori dal concorso formale solo, quando il concordato contempla la
continuità aziendale4.
Esiste poi un ulteriore ostacolo di fonte normativa: il principio
enunziato dalla Suprema Corte - ove traslato in ambito concordatario si porrebbe in contrasto con l’art. 186bis introdotto dalla novella del
2012 in materia di concordato con continuità aziendale.
Nella detta norma è previsto che i contratti in corso di esecuzione
4
A questo proposito la migliore dottrina chiarisce peraltro che, con ogni probabilità, anche nel
concordato con continuità aziendale, l’autorizzazione riguarda il pagamento ma non la sua
misura che resta ancorata al contenuto della proposta e quindi alla percentuale che si offre
(PENTA, Il concordato preventivo con continuità aziendale, Dir.Fallim., 2012, I, 682, FABIANI,
Per una lettura costruttiva della disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo, in
www.ilcaso.it, 351, 2013)
91
alla data di deposito del ricorso, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura,
giacché l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici (se viene attestata la ragionevole capacità di adempimento).
Non solo, ma l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione dell’impresa in concordato a gare di assegnazione di contratti pubblici.
Ora, ognun s’avvede che - laddove l’impresa in crisi fosse tenuta
comunque a pagare in prededuzione tutti i crediti maturati dai subappaltatori prima della data di deposito del ricorso - la disposizione in
esame non avrebbe senso né di fatto alcuna utilità pratica.
Né tanto basta.
Il nuovo 169bis L.Fall., anch’esso introdotto con la novella del
2012, afferma che il debitore in concordato può chiedere al Tribunale
di sciogliersi dai contratti in corso e il conseguente indennizzo risarcitorio viene assoggettato alle regole fissate per il soddisfacimento dei
crediti concorsuali (cioè viene espressamente escluso il diritto al pagamento in prededuzione di tale indennizzo).
In un contesto del genere, è sin troppo evidente come non sia
logicamente ipotizzabile che:
- mentre un credito risarcitorio sorto dopo il deposito della domanda di
concordato viene trattato alla stregua di un credito concorsuale (e,
dunque, soggetto alla falcidia concorsuale);
- nell’ambito di contratti il cui rapporto non prevede alcuna esecuzione
92
che non sia il pagamento da parte del debitore concordatario di un
debito scaduto, tale credito sorto prima della domanda di concordato
sia pagato in prededuzione.
Trattasi di una conclusione che non pare condivisibile.
Ancora un rilievo.
Ad avviso dei sottoscritti Commissari, laddove si volesse “importare” l’orientamento della Cassazione anche nella presente sede concordataria, si porrebbe comunque un problema - rilevante sotto il profilo della legittimità costituzionale - rappresentato da una ingiustificata
disparità di trattamento rispetto ai subappaltatori operanti nell’ambito
di contratti di appalto con committenti privati.
Questa categoria di subappaltatori - il cui status soggettivo in
nulla differisce da quelli che lavorano nell’ambito di contratti pubblici si troverebbero infatti enormemente penalizzati, senza alcuna giustificazione, né logica né giuridica.
Tanto più che, a bene vedere, un profilo di “interesse” della Procedura si può benissimo ravvisare anche nella definizione degli appalti
privati tramite il pagamento dei subappaltatori (si pensi, ad esempio,
al fondamentale tema della consegna delle certificazioni degli impianti
realizzati, elemento assolutamente necessario per l’accettazione ed il
collaudo dell’opera).
6.1.1.- Segue: gli orientamenti giurisprudenziali
Le considerazioni sin qui svolte, peraltro, trovano conforto anche
in numerose pronunce da parte dell’Autorità Giudiziaria nonché di altre
Autorità competenti in materia.
93
Ci si riferisce innanzitutto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura, la quale in proposito ha chiarito
che: “[...] nei quesiti sottoposti al vaglio di questa Autorità, in partico-
lare, viene in rilievo la natura del credito del subappaltatore nei confronti dell’appaltatore. In merito si ritiene che, non avendo il legislatore disposto sul punto, non si possa sostenere che tali crediti siano assistiti da privilegio speciale mobiliare o che possano essere pagati in
prededuzione rispetto agli altri debiti. Accertato infatti che non avviene
alcuna novazione dei rapporti obbligatori tra i soggetti coinvolti,
l’eventuale pagamento della stazione appaltante disposto, anche a favore del subappaltatore, dopo la dichiarazione di fallimento o la richiesta di ammissione al concordato costituirebbe un vulnus al principio
della par condicio creditorum. Si verificherebbe, a fronte del depauperamento del patrimonio dell’imprenditore fallito, il soddisfacimento di
un debito che, nel silenzio del legislatore, deve essere considerato attratto alla falcidia fallimentare” (Atto AG 30/2011 in www.avcp.it).
Identico orientamento si registra da parte della giurisprudenza
che si è occupata della questione: “è inammissibile la domanda di con-
cordato preventivo che collochi come "prededucibili", con conseguente
pagamento integrale, i crediti riferibili a rapporti "strumentali" alla procedura concorsuale, in quanto trattasi di una collocazione illegittima
ed attuata in violazione delle norme stabilite in tema di concorso dei
creditori dalla disciplina del concordato preventivo. La disciplina del
concordato preventivo, infatti, non richiama le norme degli art. 72 e
ss. l. fall. tra quelle applicabili a seguito dell'ammissione alla procedura
94
e la prosecuzione dei rapporti pendenti e la loro integrale esecuzione
costituisce
la
regola”
(Trib.
Varese
11
aprile
2011
Riv. dottori comm. 2011, 3, 676).
E ancora: “la norma contenuta nel quarto comma dell'articolo
182 quinquies, legge fallimentare (che, nel concordato preventivo con
continuità aziendale, permette il pagamento di crediti anteriori per
prestazioni di beni o servizi) comporta una deroga al principio della
par condicio creditorum; essa ha, pertanto, natura eccezionale e non è
applicabile in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate. (Nel caso di specie, il Tribunale ha negato l'autorizzazione al pagamento dei dipendenti e della Cassa edile, in quanto detti soggetti
non possono qualificarsi come fornitori di beni e servizi nell'ambito di
un concordato di natura liquidatoria)” (Tribunale Modena, 15 dicembre
2012 in www.ilcaso.it, I, 8245).
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, i Commissari dopo aver dato doverosamente ampio risalto alla questione - ritengono che sia corretto qualificare come chirografari i crediti
vantati dai subappaltatori operanti nei pubblici appalti (fatte
ovviamente salve eventuali specifiche cause di prelazione).
6.2.- Crediti delle imprese associate in ATI
Trattasi, anche in questo caso, di una questione che è stata oggetto di segnalazioni e richieste da parte di alcuni creditori sociali e
che - seppure di portata economica assai inferiore a quella trattata nel
precedente paragrafo - merita ugualmente un approfondimento.
95
Alcune imprese mandanti riunite in associazione temporanea di
imprese con DEC (nella qualità di mandataria), hanno infatti rivendicato il diritto di ricevere il pagamento diretto dalla Stazione appaltante senza falcidia concordataria - di compensi relativi a stati di avanzamento lavori (SAL), maturati prima del deposito della domanda di concordato preventivo e non ancora pagati.
La motivazione addotta è stata generalmente fatta rinvenire nel
rilievo secondo cui le somme in questione sarebbero “di competenza”
della mandante, sì che l’eventuale incasso delle stesse da parte della
mandataria DEC - che poi le riverserebbe in moneta concordataria alle
mandanti - potrebbe addirittura integrare un’ipotesi di appropriazione
indebita.
Trattasi di una problematica su cui i Commissari - nel rispetto dei
criteri di massima chiarezza e completezza informativa cui si ispira la
presente Relazioni - ritengono giusto soffermarsi.
6.2.1.- Soluzioni adottate
Ad avviso dei Commissari, la pretesa avanzata dalle imprese
mandanti non è accoglibile.
In primo luogo, è bene precisare che il problema è circoscritto al
caso in cui i compensi in questione non siano già stati incassati dalla
DEC (e siano dunque ancora nella disponibilità della committente):
tanto, essenzialmente perché, in caso contrario, il problema non si
porrebbe neppure, trattandosi di un normale credito restitutorio ex
mandatu gravante sulla DEC nei confronti delle mandanti.
Senonché, a ben vedere, la soluzione non cambia anche laddove
96
le somme siano ancora nella disponibilità della Committente (e, dunque, non si siano ancora confuse nel patrimonio della DEC).
Al riguardo, giova prendere le mosse da una recente sentenza
della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: “in tema di appalto
di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, qualora la società capogruppo e mandataria sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, il nominato commissario, in deroga a quanto previsto dagli articoli 77, 78 ed 81 legge fall., deve considerarsi subentrato nell’ATI, assumendo la medesima posizione contrattuale già facente capo alla
predetta società in bonis, tanto nei rapporti con l'ente appaltante che
in quelli con le imprese mandanti. Ne consegue che il credito corrispondente alle somme complessivamente versate da detto ente alla
mandataria per lavori eseguiti e fatturati (ancorché anteriormente
all'inizio della procedura) da una delle imprese mandanti, di cui quest'ultima abbia chiesto l'ammissione al passivo della prima, deve qualificarsi come credito di massa (ed essere collocato in prededuzione)
nella sola misura concernente i pagamenti effettuati al commissario
dopo la data di inizio della descritta procedura, trovando esso titolo
non nel contratto di appalto stipulato dall'Ati con l'ente pubblico, bensì
nel mandato conferito alla capogruppo dalle partecipanti all'associazione, ed essendo sorto in capo alla mandataria, in parte qua, il corrispondente obbligo di trasferire alle mandanti gli importi riscossi in
nome e per conto loro contestualmente alla ricezione dei menzionati
pagamenti.” (Cass. 6 dicembre 2012 n. 21981 in Giust. civ. Mass.
97
2012, 12).
Ad avviso dei sottoscritti Commissari, la sentenza in questione seppur in apparenza potrebbe suffragare la tesi di coloro che rivendicano il diritto di ricevere il pagamento in prededuzione direttamente
dalla Stazione Appaltante - in realtà sancisce il principio contrario.
Il concordato preventivo della DEC - a differenza dalla fattispecie
esaminata dalla Corte di Cassazione (riguardante un’amministrazione
straordinaria con prosecuzione dell’esercizio dell'impresa) - si sostanzia
infatti in una procedura concorsuale avente finalità spiccatamente liquidatoria.
Nel caso di specie, dunque, non si è in presenza della prosecuzione dell’attività (non a caso, laddove si è posto un problema di prosecuzione del contratto di appalto, la DEC ha perfezionato con le imprese associate e/o con la Stazione appaltante specifici accordi transattivi, di portata novativa).
Ed allora, in assenza dello spossessamento del debitore e senza
la prosecuzione dell’attività di impresa, non pare esistere alcuna valida
ragione per cui i creditori concorsuali debbano farsi integralmente carico dei costi di uno o più specifici contratti di appalto, al fine di soddisfare integralmente alcuni creditori (anch’essi concorsuali) di ordine e
grado assolutamente identico a tutti gli altri.
Tale conclusione appare vieppiù evidente laddove si consideri
che, come si è già visto nei precedenti paragrafi, ai sensi del nuovo
art. 169bis L.Fall., sussiste in capo all’impresa in concordato il diritto di
realizzare il piano sciogliendosi dai contratti che ostacolano il processo
98
di ri-organizzazione, assoggettando alla falcidia concorsuale il diritto
all’indennizzo spettante al contraente in bonis per effetto del recesso
dal vincolo negoziale.
Orbene, se la legge fallimentare prevede che il “risarcimento del
danno” del contraente in bonis sia soggetto a falcidia concorsuale, ancora una volta ci si domanda come possa essere anche solo ipotizzabile che vi possano essere creditori che - nell’ambito di contratti che non
prevedono alcuna esecuzione che non sia il pagamento da parte del
debitore concordatario di un debito scaduto - possano avere il diritto
di vedere integralmente pagato in prededuzione il proprio credito per
prestazioni rese in epoca anteriore al deposito alla domanda di concordato.
Così evidentemente non si ritiene possa essere.
Sicché la società in concordato deve ritenersi pienamente legittimata a riscuotere i crediti maturati prima del deposito della domanda,
per poi rimetterli a tutti i creditori sociali nel rispetto della par condicio
creditorum.
Alla stregua di tutto quanto precede, la conclusione dei sottoscritti Commissari è dunque che l’incasso dei crediti maturati
dall’ATI nei confronti della Stazione appaltante prima della
pubblicazione del decreto di ammissione nel Registro delle
Imprese venga effettuato dalla capogruppo mandataria DEC,
mentre il successivo pagamento alle imprese mandanti debba essere
effettuato secondo le regole del concorso, ovverosia con la falcidia concorsuale per i creditori chirografari (e fermo restando il rispetto
99
delle eventuali cause di prelazione).
6.3.- Società consortili: inquadramento generale sul pro-
blema della responsabilità solidale del socio DEC s.p.a.
Nei precedenti paragrafi della Relazione, si è dato atto del fatto
che la DEC, unitamente ad altre imprese raggruppate in ATI, ha costituito alcune società consortili a responsabilità limitata (s.c.a r.l.) al fine
di eseguire alcune commesse pubbliche, ai sensi degli artt. 93-96 DPR
554/1999.
La comune organizzazione era deputata alla prestazione di servizi
in favore delle imprese socie ed alla realizzazione delle opere affidate
dalla Stazione appaltante: la società consortile ha dunque come scopo
lo svolgimento dei lavori appaltati, cercando di conseguire, per il tramite dell’ottimizzazione delle capacità delle singole imprese, la compiuta attuazione delle obbligazioni assunte
La società (consortile a responsabilità limitata, nel caso che ne
occupa) subentra dunque, senza che ciò costituisca subappalto o cessione di contratto, nell’esecuzione del contratto, ma ferma restando la
responsabilità solidale di tutti i concorrenti riuniti in ATI o consorziati
ai sensi del predetto “Codice dei contratti pubblici”, a norma del quale
i concorrenti raggruppati o consorziati sono responsabili in solido nei
confronti della Stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori (e
tale responsabilità non viene meno neppure nell’ipotesi in cui i lavori
vengano eseguiti dagli aggiudicatari per il tramite di società consortili).
Le società in questione sono: Cultura Trento s.c. ar.l., DEC Sta-
100
zioni s.c.ar.l., MM.FF.NN. s.c. ar.l., Novigal s.c.ar.l., Tavernelle Persiceto s.c.ar.l., Biomedica s.c.ar.l., Bergamos s.c.ar.l. e ALMA s.c.ar.l.
Sulla scorta di quanto precede, nella domanda di concordato, la
DEC ha seguito un criterio prudenziale ai fini dell’indicazione nel passivo dei debiti connessi alla partecipazione nelle suddette società consortili.
In particolare, non solo sono stati inseriti nel passivo in forma integrale tutti i debiti delle società consortili verso i fornitori ed i subappaltatori, ma i detti crediti sono stati computati mantenendo il rispettivo rango originario (privilegiato o chirografario).
I debiti delle medesime società consortili nei confronti dei soggetti diversi dai fornitori e dai subappaltatori (oltre ai debiti di Borgo
Venusio s.c.ar.l., costituita per l’esecuzione di un appalto privato) sono
stati invece computati nel passivo concordatario come debito chirografario in proporzione alla quota detenuta dalla DEC nella consortile, in
virtù delle clausole di ribaltamento dei costi previste dagli statuti delle
singole società.
6.3.1.- Soluzioni adottate
I Commissari ritengono corretto mantenere fermo l’orientamento
seguito dalla debitrice nel calcolo dei passivo (che, si ricorda, in questa
sede rileva unicamente ai fini del voto in adunanza).
Tanto, in primo luogo perché la soluzione prescelta si rivela immune da vizi da un punto di vista giuridico, con riferimento al principio
della responsabilità solidale dei soci della consortile (fermo restando,
101
ben inteso, il diritto di regresso nei confronti delle altre socie delle
consortile, sulla cui solvibilità però nulla di concreto è dato sapere).
In proposito, la giurisprudenza è sostanzialmente univoca nel ritenere che: “in materia di società consortile costituita secondo il tipo
delle società di capitali (nella specie, s.r.l.), la causa consortile può
comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato,
qualora la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del
fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo
di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile
rispetto al corrispondente modello legale; tra i principi inderogabili
rientra quello recato dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù del quale
nella s.r.l., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il
suo patrimonio, salvo che la responsabilità dei consorziati consortile
sia prevista da specifiche norme, come nel caso di società consortile
r.l. appaltatrice di lavori pubblici” (Cass. n. 18113 del 27 novembre
2003 in Giust. civ. Mass. 2003, 11).
Appare invece in linea di principio più opinabile - ma comunque
condivisibile - la scelta della proponente di riconoscere lo stesso grado
(privilegiato o chirografario) ai debiti in questione: tali debiti sono infatti accollati dalla DEC unicamente in forza di una responsabilità solidale, sì che gli stessi potrebbero effettivamente essere qualificati anche semplicemente chirografari.
Senonché, considerata la già richiamata natura spiccatamente
privatistica della proposta di concordato preventivo, si ritiene esuli dal-
102
le prerogative dei Commissari di sostituirsi alla scelta della proponente, sulla base di valutazioni discrezionali di opportunità (suscettibili peraltro di innescare un contenzioso con i creditori più o meno ampio).
Ciò appare particolarmente evidente nella problematica in questione: la scelta fra la redazione di una proposta ispirata a criteri più o
meno prudenziali - che siano, ben inteso, in ogni caso veritieri e corretti da un punto di vista giuridico - è infatti appannaggio esclusivo del
proponente.
Ed allora, i Commissari ritengono corretto tenere fermo, ai fini
del voto, il criterio prudenziale seguito nella proposta sotto
ogni profilo (e, dunque, anche per la parte concernente il grado del credito).
In caso di omologa del concordato, peraltro, il nominando Liquidatore giudiziale ben potrà discostarsi da tale principio, adottando un
criterio più restrittivo (e ferma restando, ovviamente, la facoltà per i
creditori dissenzienti di far valere i propri diritti), criterio più restrittivo
che si risolverebbe evidentemente in un vantaggio per la massa dei
creditori.
6.4.- Consorzi: inquadramento generale sul problema del-
la responsabilità solidale del consorziato DEC s.p.a.
Per quanto riguarda i consorzi partecipati dalla DEC (trattasi del
Consorzio Sviluppo e Costruzioni, Consorzio Degennaro e Consorzio
Stabile Infra), nella determinazione del passivo è stato necessario affrontare il tema della responsabilità dei consorziati per le obbligazioni
103
del consorzio ai sensi dell’art. 2615 cod.civ.5
Nella proposta di concordato la DEC ha proceduto in questo modo:
- i debiti connessi a obbligazioni “strettamente consortili”, ossia quelle
assunte per l’esistenza stessa del consorzio (quali le spese per l’affitto
dei locali, quelle per il personale, per la pubblicità, etc.), sono stati
considerati nel passivo concordatario di DEC (al rango chirografario),
proporzionalmente alla quota di partecipazione nel consorzio. Tanto, in
virtù delle clausole statutarie di c.d. “ribaltamento dei costi” e della disciplina di cui all’art. 2615, primo comma, cod.civ. e quindi all’80% per
il Consorzio Sviluppo e Costruzioni ed al 20% per quel che riguarda il
Consorzio Degennaro (per quanto concerne il Consorzio Stabile Infra
non sono state individuate obbligazioni sussumibili nel primo comma
dell’art. 2615 cod.civ.);
- i debiti connessi alle obbligazioni contratte dal consorzio per dare attuazione alla propria attività (passività rientranti nella fattispecie di cui
al secondo comma dell’art. 2615 cod.civ.) sono stati invece considerati
per intero nel passivo di DEC (mantenendo il rango, privilegiato o chirografario, originario).
6.4.1.- Soluzioni adottate
5
La norma in commento prevede che: “1.- Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio
dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti
esclusivamente sul fondo consortile. 2.- Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio
per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e seguenti) col
fondo consortile. In caso d’insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si
ripartisce tra tutti in proporzione delle quote”.
104
I Commissari ritengono, alla stregua delle motivazioni esaminate
nel precedente paragrafo 6.3.1., che la valutazione operata dalla Proponente sia condivisibile: tanto, sia con riguardo alla responsabilità solidale sia con riferimento alla qualificazione del grado attribuito al credito stesso.
Ovviamente, tanto nel caso dei consorzi quanto per le società
consortili, rimangono ferme le valutazioni effettuate nei precedenti paragrafi in merito al fatto che DEC, dovendo pagare in moneta concordataria i creditori delle consortili e consorzi, maturerà conseguentemente un credito nei confronti della stessa consortile (o consorzio),
pari alla somma che andrà ad erogare: tale credito potrà quindi essere
utilizzato da DEC in compensazione di un eventuale suo debito diretto
nei confronti di ciascuna società consortile (o dei consorzi) ovvero
iscrivendo nell’attivo un credito realizzabile (stante il diritto di agire in
regresso nei confronti degli altri soci e/o consorziati).
6.5.- Artigiani e professionisti: privilegio del credito
Nei precedenti capitoli della Relazione si è già evidenziato che le
cause di privilegio sono state attribuite nel rispetto di quanto disposto
dagli artt. 2751 e ss cod.civ.
In particolare, per quanto riguarda i crediti vantati dalle imprese
artigiane, nella proposta di concordato la DEC ha ritenuto di seguire
un criterio essenzialmente formale per l’attribuzione del privilegio generale previsto dall’art. 2751bis, 1° comma, n. 5 cod.civ.6: si è infatti
6
La norma in commento prevede che: “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti: [...] n. 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni
105
avuto riguardo essenzialmente all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane (ora sostituito dalla sezione speciale del Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio) e, quale criterio sussidiario, al fatto di
essere costituite in forma di ditta individuale, di società di persone ovvero, infine, nella forma di società a responsabilità limitata con socio
unico che sia un artigiano.
Per quanto riguarda invece i crediti vantati dai professionisti per
prestazioni prestate in favore della società, nel piano è stato attribuito
il privilegio generale ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art.
2751bis, 1° comma, n. 2 cod.civ.7
6.5.1.- Soluzioni adottate
Ai fini del voto sulla proposta di concordato - che si ripete - è il
solo elemento che rileva in questa sede, i Commissari ritengono che il
criterio seguito dalla DEC per quanto riguarda le imprese artigiane sia
corretto.
Tanto, anche alla luce del fatto che l’art. 2751bis, 1° comma, n.
5, cod.civ., come sostituito dall’art. 36 del D.L. n. 5 del 2012, ha sancito un criterio discretivo di natura eminentemente formale, laddove ha
accordato il privilegio ai crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti”: pertanto, sì che pare legittimo discostarsi da un parametro discrezionale (di fatto inapplicabile) fondato
legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”
7
La norma in commento prevede che: “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti: [...] n. 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera
intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”
106
su un accertamento caso per caso circa la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’“impresa artigiana”, secondo i criteri generali fissati
dall’art. 2083 cod.civ.8, a cominciare dall’effettiva prevalenza nel contesto produttivo del lavoro personale dell'imprenditore e/o dei suoi
familiari.
Per quanto riguarda, invece, i crediti vantati dai professionisti, gli
scriventi i Commissari ritengono di adeguarsi all’orientamento giurisprudenziale più rigoroso: pertanto, il privilegio di cui all’art. 2751bis,
1° comma, n. 2 cod.civ. verrà riconosciuto unicamente per le prestazioni rese dalle persone fisiche e non da coloro che esercitano l’attività
professionale in forma collettiva (con esclusione cioè delle associazioni
professionali).
Ed infatti, il privilegio di cui all’art. 2751bis, n. 2, cod.civ. è ispirato all’esigenza di tutelare il credito in relazione alla fisionomia soggettiva del creditore e limitatamente a quanto spettante per l’esecuzione
della prestazione lavorativa personale.
Va notato, al riguardo, che i crediti del lavoratore autonomo sono
collocati subito dopo quelli del lavoratore subordinato e precedono tutte le altre ipotesi in cui l’attività lavorativa è svolta in forma d'impresa,
sicché l’esigenza sottesa a tale disciplina appare evidentemente quella
di tutelare il credito da prestazione d’opera, intellettuale o meno, in relazione alla individualità soggettiva del creditore.
8
La norma in commento prevede che: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo,
gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
107
Orbene, è certamente vero che lo svolgimento dell'attività di avvocato nell'ambito di un’associazione professionale non elimina la connotazione personale e fiduciaria del rapporto che lega il professionista
al cliente: senonché, l’associazione tra professionisti costituisce
un’entità soggettiva non riconducibile a quella che il legislatore ha inteso tutelare mediante l’introduzione dell’art. 2751bis, 1° comma, n. 2
cod.civ.
Considerato, poi, che il sistema dei privilegi non consente interpretazioni analogiche, si deve concludere che non risulta possibile
equiparare sic et simpliciter - ed in assenza di accertamenti caso per
caso, impossibili da effettuare in questa sede - al credito del professionista non associato, quello dell'associazione ovvero dei professionisti associati, senza determinare una forzata parificazione di tutela, che
si presta a censure per violazione del principio costituzionale di uguaglianza (fra le tante, si segnala in tal senso una sentenza del Tribunale
di Milano emessa il 27 novembre 2008 n. 14123 e pubblicata in Giusti-
zia a Milano 2008, 11, 78).
Si precisa infine che, in ogni caso, il riconoscimento del credito ai
fini del voto (indipendentemente dal grado) sarà limitato a quelle attività per le quali sia individuabile una apprezzabile attinenza con gli interessi della società debitrice nonché il conseguimento di un’effettiva
utilità per la stessa.
108
7.- Contenziosi attivi e passivi
7.1.- Considerazioni di ordine generale
Nell’attività di accertamento svolta negli ultimi mesi, i Commissari
hanno rilevato che la DEC presenta un contenzioso di valore tutt’altro
che trascurabile.
Nel precedente capitolo 3 (cui si rinvia per evitare inutili ripetizioni), sono state analiticamente individuate le singole commesse.
Per ciascuna commessa è stata effettuata una sintetica descrizione, unitamente all’evidenziazione dei profili critici, fra cui appunto
gli elementi di contenzioso con le singole Stazioni Appaltanti (rimane
escluso il problema dei pagamenti che verrà affrontato nei prossimi
capitoli).
In generale - fermo restando che il quadro complessivo è per sua
natura estremamente mutevole e soggetto a repentine evoluzioni - in
questa sede può dirsi che l’entità del contenzioso è da ritenersi tutto
sommato normale, essenzialmente per due ragioni:
- l’attività imprenditoriale svolta dalla DEC presenta tipicamente un significativo livello di conflittualità, legato sia alla gestione delle riserve
immancabilmente iscritte dall’appaltatore per ottenere il riconoscimento di ulteriori somme a titolo risarcitorio sia in conseguenza delle contestazioni per vizi più o meno gravi ovvero per i ritardi nella conclusione dell’opera che altrettanto immancabilmente vengono sollevate dalle
Stazioni Appaltanti;
- nel caso di specie, poi, la situazione appena descritta è stata enormemente amplificata dalla crisi della DEC, crisi che non solo ha molti-
109
plicato le contestazioni di inadempimento delle Stazioni Appaltanti
(agevolando altresì condotte dilatorie rispetto al pagamento dei corrispettivi già maturati), ma ha anche ostacolato i fisiologici processi finalizzati ad un componimento bonario fra le parti.
Con ogni probabilità, in caso di omologa del concordato, la successiva attività del Liquidatore richiederà dunque un’attenta gestione
del contenzioso.
I Commissari, nel rispetto del loro differente ruolo, hanno
espresso parere favorevole alla conclusione di accordi transattivi solamente nei casi in cui ciò appariva necessario, al fine di evitare un pregiudizio per la società, ma è chiaro che la gestione del contenzioso
dovrà essere uno degli aspetti più delicati del compito del Liquidatore.
In questa sede, la questione presenta tuttavia una rilevanza tutto
sommato relativa, essenzialmente in ragione del fatto che, nella proposta di concordato, la DEC ha seguito un criterio ispirato a criteri di
prudenza nella quantificazione delle conseguenze del contenzioso:
tanto quello attivo quanto quello passivo.
Ed infatti, come già evidenziato, sono state prudenzialmente tenute in considerazione, in sede di quantificazione dell’apposito fondo
rischi, tutte le passività potenzialmente rilevanti dalla escussione delle
polizze fideiussorie rilasciate in favore delle Stazioni Appaltanti a garanzia dell’esatto adempimento dei contratti di appalto (ciò, sia nello
“scenario” secondo cui avrebbe preso avvio l’attività di nuova DEC sia
in quello, ora assai più realistico, in cui tale eventualità non si fosse
potuta realizzare).
110
Dall’altro lato, per quanto concerne i potenziali crediti verso i
committenti derivanti da contenziosi attivi aventi ad oggetto riserve ed
altre richieste risarcitorie, nella proposta di concordato siffatti crediti
sono stati valutati pari a zero, non già per l’infondatezza delle relative
richieste risarcitorie, quanto piuttosto al fine - del tutto condivisibile di evitare di inserire nell’attivo concordatario somme il cui incasso risulta oggi del tutto incerto, sia in ordine all’an che al quantum.
Sul punto, di tornerà comunque nuovamente allorquando si affronterà il profilo della fattibilità del piano concordatario.
Per completezza, nel prosieguo si ritiene comunque opportuno
fornire uno schematico quadro di insieme del contenzioso, soffermarsi
su alcune commessa particolarmente significative.
7.2.- Il quadro di insieme del contenzioso e valutazioni su
alcune problematiche maggiormente significative
Per quanto concerne una visione sinottica del contenzioso complessivo che coinvolge la società proponente e le partecipate, si rinvia
al prospetto sub allegato 1: in tale prospetto sono analiticamente indicate le controparti, l’oggetto del giudizio, il valore di ciascuna posizione nonché alcune note esplicative ove necessario.
Sul punto, non si ritiene dunque necessario aggiungere alcunché.
Si ritiene invece opportuno fornire alcuni cenni ulteriori in merito
ad alcune posizioni più complesse.
A.- DEC / Fondazione Centro San Raffaele del Monte Ta-
bor in concordato preventivo (ripetizione di indebito - Trib.
111
Milano - R.G. n. 43969/11)
In data 29 settembre 2011 è stato notificato alla Fondazione
Centro San Raffaele del Monte Tabor atto di citazione avente ad oggetto la ripetizione dell’indebito pagamento dell’importo di Euro
28.800.000,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del
pagamento dell’indebito sino al saldo effettivo) che sarebbe stato erroneamente effettuato da DEC a favore della medesima Fondazione.
In data 10 novembre 2011, si è costituita in giudizio la Fondazione con comparsa di costituzione e risposta, chiamando in giudizio Milano Dibit s.r.l. e chiedendo: (a) di disporre la immediata trasmissione
del fascicolo di causa al Pubblico Ministero, al fine dell’intervento nel
giudizio pendente; (b) di respingere tutte le domande promosse da
DEC in quanto inammissibili; (c) di accertare e dichiarare la sussistenza di un credito da parte della Fondazione nei confronti di DEC e/o di
Milano Dibit dell’importo di Euro 2.000.000,00 (in quanto il credito
vantato originariamente era di Euro 26.000.000,00 oltre IVA) e per
l’effetto condannare quest’ultime al pagamento in solido tra di loro;
(d) in via riconvenzionale ed in subordine, nell’ipotesi in cui un siffatto
pagamento fosse stato ritenuto indebito, condannare DEC s.p.a. e/o
Milano Dibit S.r.l. al pagamento, a titolo di responsabilità contrattuale
e/o extracontrattuale e/o per qualsivoglia diverso titolo, quantomeno
per l’importo di Euro 26.000.000,00; e (e) in ogni caso, accertare e dichiarare che la DEC e la Milano Dibit avrebbero agito o resistito nel
presente giudizio con mala fede o colpa grave e, per l’effetto condannarle al risarcimento dei danni ex art. 96 cod.proc.civ., da liquidarsi
112
anche d’ufficio per una somma non inferiore ad Euro 30.000.000,00.
Dopo lo scambio delle memorie autorizzate, è stata fissata
l’udienza di ammissione delle prove per il 4 giugno 2013.
Ad avviso dei Commissari, trattasi di una vicenda che presenta,
rispetto al comportamento di entrambe le parti, diversi profili poco
convincenti, sì che risulta difficile effettuare previsioni (tanto più che la
causa non è stata neppure istruita).
Dato l’ingente ammontare della posizione, si è comunque ritenuto doveroso dare evidenza della posizione nella presente Relazione.
B.- DEC / Fondazione Centro San Raffaele del Monte Ta-
bor in concordato preventivo (esposto al Giudice delegato
della Procedura di concordato preventivo - Trib. Milano - R.G.
n. 58/11)
Sempre in relazione al contenzioso con la Fondazione Centro San
Raffaele del Monte Tabor in concordato preventivo (di seguito la "Fondazione"), DEC e Milano Dibit s.r.l. hanno sollecitato un incontro con i
vertici della Fondazione, segnalando che:
- DEC, nel corso degli anni, ha svolto a beneficio della Fondazione una
serie di lavori e servizi, che in parte traggono origine dal contratto di
appalto per il servizio di global service relativo al complesso denominato Dibit 2 ed in parte derivano da specifici ordini di volta in volta impartiti dalla Fondazione alla DEC;
- il credito accumulato dalla DEC nei confronti della Fondazione a fronte delle prestazioni di cui sopra è pari a Euro 14.382.381,00, oltre interessi; nell'ambito dei rapporti di factoring intrattenuti con il ceto ban-
113
cario i predetti crediti sono stati integralmente ceduti dalla DEC, a
fronte delle anticipazioni ricevute, a Banca Ifis S.p.a., a SACE Factoring S.p.a. ed a MPS Leasing & Factoring S.p.a.;
- DEC vanta un interesse concreto ed attuale a che i crediti ceduti alle
società di factoring vengano incassati al più presto e ciò sia perché
l'incasso diminuirebbe l'esposizione debitoria della DEC verso il factor
sia perché l'importo delle anticipazioni ricevute è inferiore all'ammontare dei crediti ceduti. Al momento dell'incasso, dunque, il factor restituirà alla DEC l'eccedenza tra il proprio credito e quanto pagato dalla
Fondazione;
- anche Milano Dibit s.r.l., società controllata al 100% dalla DEC, vanta
un credito di Euro 2.218.093,00 nei confronti della Fondazione, che
scaturisce dall'esecuzione lavori di progettazione e costruzione del
complesso di medicina molecolare denominato Dibit 2 appaltati in data
22 dicembre 2005:
- l’esistenza e l'ammontare dei predetti crediti trovano riscontro nella
contabilità della Fondazione ed infatti risultano dagli elenchi depositati
a corredo della proposta concordataria;
- a seguito dell'omologa del concordato della Fondazione il collegio dei
liquidatori ha predisposto, nel corso del 2012, un piano di riparto attraverso il quale sarebbero stati soddisfatti per intero i creditori privilegiati e, parzialmente, i creditori chirografari; più nel dettaglio, i creditori chirografari - secondo quanto risulta dai comunicati rilasciati
dall’organo liquidatorio - avrebbero ricevuto un acconto pari al 30%
dell’ammontare del credito falcidiato (corrispondente a circa il 20% del
114
valore nominale del credito anteriormente alla falcidia);
- benché sia stato recentemente dato corso, da parte del Collegio dei
liquidatori, al pagamento integrale dei debiti prededucibili e privilegiati
ed a quello parziale dei debiti chirografari, nulla è stato corrisposto a
Milano Dibit s.p.a. né alle banche cessionarie dei crediti originariamente vantati dalla DEC;
-
la mancata corresponsione degli importi dovuti è fonte di grave
pregiudizio per la DEC, ammessa alla procedura di concordato preventivo giusta decreto del Tribunale di Bari del 22 ottobre 2012, la quale
da un lato è tenuta ad onorare i debiti verso le banche cessionarie e,
dall'altro lato, ha diritto di ottenere dai cessionari il pagamento della
differenza tra l'ammontare delle somme cedute ed il debito maturato
nei loro confronti. Peraltro, nella proposta concordataria di DEC è prevista la cessione, in favore dei creditori, dell'intero attivo della società,
inclusa la partecipazione in Milano Dibit, il cui valore è naturalmente
influenzato dalla liquidità di cui può disporre.
Alla data di deposito della presente Relazione, i sottoscritti Commissari sono a conoscenza che, prima dell’adunanza, si terrà un incontro fra i rappresentanti di DEC ed i Liquidatori di Fondazione: del risultato di esso si darà comunque conto in adunanza.
Trattasi, in ogni caso, di una questione che meriterà un’attenta e
costante attenzione da parte del Liquidatore che dovesse essere nominato in seguito all’eventuale omologa.
C.- ATI DEC / Rete Ferroviaria Italiana - RFI s.p.a. (Pro-
gettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione
115
della Stazione Ferroviaria Alta Velocità Napoli Afragola)
Trattasi di lavori affidati da Rete Ferroviaria Italiana - RFI s.p.a.
all'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la DEC (capogruppo e mandataria) e le mandanti Hedar Edilizia Metallica s.r.l., Metalcop s.r.l., Celmacs s.r.l. (già Cel.mac.s. s.r.l.), Cogefa s.r.l., Site
s.r.l. (già Poly Project s.r.l.), Carpem s.r.l., Coelna s.p.a. (già Coelna
Impianti s.p.a.), con schema di convenzione n. 9/2009 del 7 luglio
2009.
La convenzione prevedeva un importo dell'appalto di Euro
74.046.853,24, di cui Euro 3.107.414,49 per oneri relativi alla sicurezza, Euro 1.035.710,35 per la progettazione esecutiva e di dettaglio,
Euro 69.241.231,18 per le lavorazioni compensate a corpo e per le
spese di progettazione esecutiva, nonché Euro 662.497,22 per lavorazioni compensate a misura.
Durante l'esecuzione delle lavorazioni sono emerse diverse difficoltà che hanno comportato una ridotta produzione ed un anomalo
andamento, tanto da determinare, poi, un fermo di fatto dei lavori.
Al fine di vedersi ristorare dei danni per tali ragioni subiti, l'appaltatore ha iscritto in contabilità n. 14 riserve per un ammontare complessivo pari ad Euro 47.904.500,21.
In ragione del persistere delle problematiche che impedivano la
prosecuzione dei lavori, anche sotto il profilo economico della commessa, in data 18 maggio 2012 l'appaltatore ha notificato ad RFI domanda di arbitrato con la quale ha chiesto la risoluzione del contratto
per grave inadempimento della committenza, le connesse voci di dan-
116
no, il riconoscimento delle riserve, il pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori non pagati.
RFI ha eccepito l’incompetenza del Tribunale arbitrale con atto
del 4 giugno 2012.
Pertanto, in data 18 maggio 2012, la DEC s.p.a. ha notificato atto
di citazione in giudizio ad RFI, con contestuale richiesta di accertamento tecnico preventivo, chiedendo di: - disporre una consulenza
tecnica di ufficio prima dell’instaurazione della causa e dei tempi dell'istruttoria della stessa; - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento di RFI ai sensi dell'art. 1453 e 1455
cod. civ. e le conseguenti voci di danno: Euro 5.939.872,88 a titolo di
mancato utile, pari al 10% dei lavori non eseguiti; Euro 5.852.559,64,
a titolo di valore venale delle opere; Euro 3.702.342,66 a titolo di perdita di chance e danno all'immagine; - il riconoscimento delle riserve
iscritte per un ammontare complessivo pari ad Euro 47.904.500,21; - il
pagamento della somma di Euro 2.921.022,12 a titolo di SAL non pagati fino a quella data.
Successivamente alla notifica dell'atto di citazione, RFI, con
provvedimento n. 24 del 18 luglio 2012, ha risolto il contratto per inadempimento dell’appaltatore.
Il giudizio pende dinanzi al Tribunale di Roma, sezione seconda,
R.G. 48164/2012. La prima udienza di comparizione si è tenuta il 26
marzo 2013.
Alla stregua degli elementi forniti dal legale officiato della difesa
della società, si può ipotizzare una previsione di realizzo pari a circa il
117
15%-20% del totale delle riserve formulate.
Per quanto riguarda le ulteriori domande azionate in giudizio, sulla base degli elementi in possesso dei Commissari non è possibile fare
previsioni, sebbene il legale officiato si sia mostrato moderatamente
ottimista sulla fondatezza della pretesa formulata dall’ATI DEC e sulla
conseguente infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento formulata dalla Stazione Appaltante.
D.- DEC / Ministero della difesa (Progettazione esecutiva
e esecuzione dei lavori di realizzazione di un villaggio residenziale presso la caserma "Ugo Mara” - Solbiate Olona (VA)
Trattasi di un contratto di appalto del 5 dicembre 2008 con cui il
Ministero della difesa ha affidato alla DEC s.p.a la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un villaggio residenziale per famiglie di militari presso la caserma "Ugo Mara” - Solbiate
Olona (VA), per l’importo complessivo di Euro 30.786.866,27.
L’appalto ha presentato diverse problematiche, sembrerebbe non
addebitali all'appaltatore, che hanno reso impossibile l'avvio dei lavori
e determinato solo parzialmente l'avvio della progettazione esecutiva.
In data 25 ottobre 2011, il Ministero è receduto dal contratto.
DEC, nel lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto ed
il recesso dell’amministrazione ha iscritto n. 6 riserve, di cui 2 rinunciate, per complessivi Euro 6.337.770,51.
La DEC, al fine di chiedere il riconoscimento di tali riserve nonché
altre somme di propria spettanza, ha evocato in giudizio il Ministero
della difesa dinanzi al Tribunale di Roma, sez. seconda, R.G.
118
33899/2012.
L’ultima udienza si è tenuta il 27 marzo 2013 per l’ammissione
dei mezzi istruttori.
Ai fini della valutazione della posizione, deve considerarsi che, nel
caso di specie, il contratto di appalto ha ad oggetto non solo
l’esecuzione dei lavori ma anche la progettazione esecutiva: ne consegue che, in corso di causa, potrebbero emergere profili di responsabilità dell’appaltatore proprio nella fase di redazione del progetto esecutivo.
Ciò premesso, alla stregua di quanto segnalato anche dal difensore officiato della difesa, è ipotizzabile che la domanda formulata dalla DEC sia fondata e che possa conseguentemente essere riconosciuta
uno quota del 20%-30% delle riserve formulate.
119
8.- Esecuzione del piano: fattibilità
8.1.- Premessa di ordine generale
In un contesto in cui il Giudice di legittimità, con la sentenza 23
gennaio 2013, n. 1521, ha sottratto al Tribunale qualsiasi potere di
sindacato sulla “fattibilità economica” della proposta di concordato
preventivo, appare di estrema importanza “fissare” chiaramente i parametri entro cui può svolgersi il sindacato di fattibilità da parte degli
Organi della Procedura.
Al riguardo, va innanzitutto premesso che la fattibilità non va
confusa con la convenienza della proposta (di cui ci si occuperà infra),
ovverosia con un giudizio di merito certamente sottratto al Tribunale
(salva l'ipotesi di cui all’art. 180, 4° comma, L.Fall.), così come analogamente non può essere identificata con un’astratta verifica in ordine
agli elementi dell’attivo e del passivo.
La fattibilità si traduce invece in una prognosi circa la possibilità
di realizzazione della proposta nei termini prospettati, restando preclusa ogni valutazione in relazione ad aspetti relativi alla fattibilità economica.
Quest’ultima è infatti legata ad un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore rischio per gli interessati:
alla stregua della natura eminentemente negoziale e privatistica della
procedura, è quindi ragionevole che di tale rischio si facciano esclusivo
carico i creditori, una volta che sia stata fornita una corretta informazione sul punto.
120
Estremamente chiara, in proposito, è la sentenza sopra richiamata, secondo cui: “in tema di concordato preventivo, il giudice ha il do-
vere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della
proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione
del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione
in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità
di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato
controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e
medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed
omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo,
e si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta:
quest’ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel
generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un
soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro” (Cass. 23 gennaio 2013, n. 1521 in Red. Giust. civ.
Mass. 2013, 1).
In pratica, la Suprema Corte afferma che, nel concordato con
cessione dei beni, il vaglio di ammissibilità del giudice non può estendersi alla convenienza ovvero alla congruità della percentuale offerta
ai creditori.
Il vaglio giudiziale dovrà quindi limitarsi alla verifica:
- della capacità della rappresentazione fornita nel ricorso e della relati-
121
va documentazione prodotta a fornire congrui e veritieri elementi di
giudizio ai creditori;
- dell’idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento della
causa concreta della procedura (ovverosia il conseguimento della migliore economicità realizzabile fra le diverse possibili alternative per la
composizione della crisi di impresa);
- della sola c.d. “fattibilità giuridica”, ovverosia della possibilità legale
di dare esecuzione al piano (verificando, ad esempio, se lo stesso presenti modalità attuative incompatibili con norme inderogabili). Resta
dunque preclusa una delibazione sulla concreta possibilità economica
di raggiungere gli obbiettivi di soddisfacimento indicati nella proposta,
valutazione rimessa esclusivamente ai creditori sociali. Mentre è da
considerare inclusa nel concetto di “fattibilità giuridica” sancito dal
Giudice di Legittimità l’idoneità della proposta concordataria a realizzare, sia pure al minimo, quell’effetto satisfattorio dei crediti, che ne costituisce causa imprescindibile. Il tutto, con la conseguenza che sarebbe da considerarsi “non fattibile” la proposta che, nella sostanza, dovesse prevedere l’impossibilità di soddisfare alcuni creditori.
In un contesto del genere, appare dunque evidente la necessità
che, da parte dei Commissari, venga fornita una rappresentazione il
più possibile chiara ed esaustiva, onde consentire ai creditori di esprimere il proprio voto in adunanza in maniera consapevole ed informata: è questo il fine precipuo della Relazione ex art. 172 LF.
Nel prosieguo, ci si soffermerà dunque su quelli che - ad avviso
dei Commissari - sono i principali profili di criticità che potrebbero im-
122
pedire il raggiungimento degli obbiettivi economici indicati nella proposta.
8.2.- Segue: profili di criticità in punto fattibilità
8.2.1.- Il problema della richiesta prededucibilità dei crediti matu-
rati dai subappaltatori nell’ambito di contratti pubblici
Nel precedente capitolo 6.1, gli esponenti hanno fornito un’ampia
panoramica del problema in questione, fornendo all’esito quella che è
- ad avviso degli stessi Commissari - la soluzione giuridicamente più
corretta.
Detta soluzione prevede, come detto, che i crediti vantati dai subappaltatori operanti nei pubblici appalti siano qualificati come chirografari (fatte ovviamente salve eventuali cause di prelazione).
Nell’ottica di fornire la maggiore ampiezza di informazioni possibili, i Commissari ritengono corretto segnalare comunque che - laddove si seguisse invece la soluzione propugnata dai creditori a ciò interessati (ovverosia la prededucibilità dei crediti in questione) - la fattibilità giuridica del piano apparirebbe sostanzialmente pregiudicata.
Ed infatti, lo “spostamento” dei crediti in parola dal chirografo alla prededuzione, eroderebbe in forma pressoché integrale tutto l’attivo
disponibile per i rimanenti creditori chirografari (la cui percentuale si
soddisfazione scenderebbe a zero) e potrebbe anche intaccare il pagamento di crediti privilegiati.
Si è ritenuto doveroso fornire anche questo ulteriore elemento di
123
valutazione.
8.2.2.- Avvio della Nuova DEC s.r.l.
Come già ricordato nei precedenti capitoli, al fine del mantenimento della continuità aziendale e per salvaguardare il valore
dell’avviamento, in data 5 luglio 2012, con atto a rogito del Notaio Michele Somma in Modugno, la DEC ha dato in affitto alla Nuova DEC
s.r.l. (interamente controllata dalla prima) il ramo di azienda comprendente: personale, attrezzature, requisiti tecnico-economici utili per
il conseguimento dell’attestazione SOA, rapporti contrattuali in essere
con committenti pubblici e privati.
Per sopperire alle esigenze finanziarie della Nuova Dec s.r.l., la
DEC ha richiesto agli Istituti di credito maggiormente esposti nei suoi
confronti l’erogazione di un finanziamento dell’importo di Euro
3.000.000,00 (tremilioni).
Il negoziato con gli Istituti di credito è finito nel nulla, a causa
delle garanzie richieste: non è stato dunque possibile far ripartire i lavori nei cantieri e questo anche a causa dei tempi particolarmente
lunghi per l’ottenimento dell’attestazione SOA in capo alla Nuova DEC
s.r.l. (infine conseguita il 12 febbraio 2013).
Nel frattempo, alcuni committenti, non essendo stati ripresi i lavori, hanno provocato la risoluzione per inadempimento dei contratti.
In particolare:
- il Comune di Potenza con delibera della Giunta Municipale n. 50 del
12 ottobre 2012 ha risolto ex art. 119 DPR 554/99 il contratto di ap-
124
palto ricompreso nel ramo di azienda affittato a Nuova DEC s.r.l.;
- l’Università del Sacro Cuore con determinazione dirigenziale del 17
ottobre 2012 (prot. 25057 del 18.10.2012) ha risolto ex art. 119 DPR
554/99 il contratto di appalto ricompreso nel ramo di azienda affittato
a Nuova DEC s.r.l.;
- in data 18 giugno 2012, l’Amministrazione Ferrotramviaria ha risolto
il contratto di appalto ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 163/2006;
- in data 9 agosto 2012 l’Università di Bari ha comunicato l’intervenuta
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006;
- in data 12 luglio 2012 la Clinica San Carlo Casa di Cura Privata Specialistica s.p.a. ha risolto ai sensi dell’art. 44 il Contratto d’Appalto stipulato il 29 luglio 2008;
- in data 18 luglio 2012 RFI ha provocato la risoluzione del contratto
n. 09/2009 ai sensi dell’art. 29 della Convenzione ed in forza degli artt.
59 e 60 delle Condizioni Generali di Contratto.
Inoltre, altre Stazioni Appaltanti hanno revocato l’aggiudicazione
dei lavori ovvero hanno avviato le procedure per recedere dai contratti
già sottoscritti. In particolare:
- il 9 novembre 2012 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale
Policlinico di Bari ha annullato in autotutela il contratto di appalto;
- il Ministero della Difesa è receduto dal contratto d’appalto relativo alla “progettazione ed esecuzione delle opere di completamento
dell’edificio Alti Comandi dell’Aeroporto di Centocelle” ai sensi dell’art.
157 R.L.G.M.
La DEC si è opposta ai succitati provvedimenti, al fine di ottener-
125
ne la revoca e conseguire il risarcimento dei danni subiti: tuttavia, gli
Organi della società in concordato hanno evidenziato la necessità di
modificare il contratto di affitto del ramo di azienda concesso a Nuova
DEC s.r.l., facendo luogo alla cessione di alcuni assets, a causa delle
difficoltà riscontrate nel reperimento delle risorse finanziarie occorrenti
per la ripresa dei lavori.
Al riguardo, la DEC s.p.a. ha rappresentato l’esistenza delle seguenti manifestazioni di interesse:
- il 14 novembre 2012 Intercantieri Vittadello s.p.a. ha manifestato interesse all’acquisto di quote azionarie di Nuova DEC s.r.l.;
- il 30 gennaio 2013 Lista Appalti s.r.l. ha formulato un’offerta economica vincolante per l’acquisizione di porzioni del ramo d’azienda affittato a Nuova DEC s.r.l.;
- Marziali s.p.a. ha manifestato interesse all’acquisto del ramo
d’azienda ricomprendente l’appalto per il raddoppio della linea ferroviaria Lunghezza – Guidonia;
- il Gruppo Fabiani ha manifestato interesse per l’acquisto di attrezzature giacenti nel cantiere di Centocelle;
- alcune aziende hanno manifestato interesse all’acquisizione di varie
attrezzature di cantiere.
In un contesto del genere, la società proponente ha rappresentato agli Organi della Procedura che, a fronte delle manifestazioni di interesse pervenute e tenuto conto delle esigenze specifiche di ciascun
cantiere (collegate ai rischi per omessa manutenzione ed omessa
messa in sicurezza), nonché in ragione delle esigenze di cassa per la
126
gestione ordinaria della società, sussisteva la necessità di dar corso ad
attività che consentissero un tempestivo reperimento di risorse finanziarie.
Tali attività sono state individuate dalla DEC nella cessione di
singoli rami o singoli assets patrimoniali, ricavabili dallo “smembramento” del ramo aziendale affittato alla Nuova DEC s.r.l.
Pertanto, con atto del 3 aprile 2013 è stato modificato l’oggetto
originario del contratto di affitto stipulato il 5 luglio 2012 (eliminando
alcune commesse ed inserendone altre).
Al contempo, è stato dato avvio alle procedure per dare corso alla cessione di alcune delle commesse sopra menzionate.
Orbene, alla stregua di tutto quanto precede, ad avviso degli
scriventi Commissari, l’effettiva possibilità per Nuova DEC s.r.l.
di iniziare i lavori rimane sotto molti versi un’incognita.
Ed infatti sulle concrete possibilità di avvio dell’attività della società pesa la gravissima mancanza di liquidità che attualmente caratterizza la DEC e, dunque, la Nuova DEC s.r.l.
Senonché, ai fini che rilevano nel presente capitolo (incentrato
essenzialmente sulla fattibilità del piano), il dato essenziale è rappresentato dal fatto che la DEC, nella domanda di concordato, ha già previsto l’eventualità che Nuova DEC s.r.l. fosse in concreto impossibilitata ad iniziare l’attività (in ragione della mancata erogazione del finanziamento di Euro 3.000.000,00).
Pertanto, le difficoltà sopra riportate non dovrebbero pregiudicare in maniera definitiva la fattibilità del piano, anche laddove si verifi-
127
casse lo scenario peggiore rappresentato dal definitivo insuccesso
dell’operazione “Nuova DEC”, essendo tale evento già stato previsto
nel piano stesso (con la precisazione che ciò avrebbe semplicemente
comportato una riduzione della percentuale di soddisfacimento dei
creditori chirografari dal 27% al 21%).
8.2.3.- Incasso dei crediti e liquidazione dell’attivo
Trattasi di un ulteriore tema sensibile.
Sin dall’assunzione della carica da parte dei sottoscritti Commissari, è infatti apparso evidente che uno dei temi essenziali per l’esito
del piano concordatario sarebbe stato rappresentato sia dall’incasso
degli ingenti crediti vantati dalla DEC nei confronti dei committenti sia
dai tempi di liquidazione dei beni della società.
Per questa ragione, è stato immediatamente posto in essere un
“piano” finalizzato all’implementazione dell’attività di incasso.
In proposito, il prospetto sub allegato n. 2 fornisce un quadro
esaustivo dell’attività espletata.
I risultati non sono stati tuttavia in linea con le aspettative.
Ed infatti, come evidenziato anche in altri capitoli della presente
relazione, le difficoltà economiche della DEC hanno fornito il pretesto
per quasi tutte le Stazioni Appaltanti per bloccare ogni pagamento.
Le motivazioni adottate sono state pressoché sempre le stesse:
- eccezioni di inadempimento (sovente accompagnate da richieste risarcitorie assolutamente esorbitanti);
- irregolarità o incompletezza della documentazione prevista dalla
128
normativa sugli appalti pubblici per fare luogo ai pagamenti
all’appaltatore.
Il risultato è stata una gravissima crisi si liquidità della DEC (tale
da impedire addirittura l’esatto adempimento delle obbligazioni previdenziali correnti, cioè quelle maturate dopo l’apertura della procedura).
Sarebbe senz’altro imprudente minimizzare la rilevanza di
questo tema.
Tanto, essenzialmente perché la situazione imporrà una gestione
del contenzioso particolarmente attenta e onerosa in capo al Liquidatore giudiziale dopo l’eventuale omologa, nella consapevolezza che da
tale attività dipenderà la concreta possibilità di adempiere il concordato.
Non solo, ma tutto ciò si ripercuote anche sui tempi necessari
all’esecuzione del concordato, sotto il concorrente profilo della liquidazione dell’attivo.
Le difficoltà di incasso dei crediti e l’“incaglio” degli stessi in diversi procedimenti arbitrali e giudiziali avrà infatti un impatto tutt’altro
che trascurabile.
Né tanto basta.
Sotto quest’ultimo profilo, le grandi difficoltà - ad oggi non superate - incontrate da Nuova DEC s.r.l. nell’avvio della propria attività (e,
dunque, nella ripresa delle commesse contemplate nel ramo di azienda concesso in affitto) potrebbero costituire un ulteriore elemento che
produrrà un allungamento dei tempi della liquidazione dell’attivo, poi-
129
chè DEC non disporrebbe di una società attiva da immettere sul mercato, ma solamente singole commesse in default.
Insomma, un “quadro” non privo di criticità.
È tuttavia necessario chiarire sin d’ora che non si vedono concrete alternative, posto che un’eventuale procedura fallimentare non velocizzerebbe certo l’espletamento delle attività in questione (anzi, con
ogni probabilità, le ostacolerebbe ulteriormente).
Sul punto, si tornerà comunque infra.
8.3.- Conclusioni sulla fattibilità del piano concordatario e
indicazione della percentuale di soddisfacimento concordataria
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i Commissari ritengono che il piano proposto dalla DEC può essere ritenuto fattibile,
sebbene sullo stesso pesi soprattutto l’incognita rappresentata
dall’incertezza sui tempi di incasso dei crediti.
Termini e condizioni di incasso, infatti, sono probabilmente l’aspetto più critico del piano.
Nella proposta, i tempi di esecuzione del piano vengono indicati
in tre/quattro anni: trattasi di una tempistica certo non breve, che tuttavia appare potenzialmente suscettibile di ulteriori allungamenti, in
relazione ai contenziosi più complessi.
In ogni caso, come si è visto, i tempi di una procedura di tipo fallimentare non sarebbero certo più contenuti.
In un contesto del genere, ai fini della valutazione di fattibilità,
130
un dato senz’altro positivo è invece rappresentato dal rilievo che le poste attive indicate nella proposta - ispirate, come si è visto, a criteri
tutto sommato prudenziali - sono da ritenere sufficientemente ponderate, sì da consentire di effettuare una valutazione prognostica favorevole in merito alla loro sussistenza anche all’esito dei contenziosi che si
preannunziano con le diverse Stazioni Appaltanti.
Non solo, ma - sempre ai fini della delibazione sulla fattibilità del
piano - vi è da rilevare come, nel caso di specie, non si pone un problema di certezza degli incassi, posto che la solvibilità delle Stazioni
Appaltanti dovrebbe essere, anche sul lungo periodo, prevedibilmente
sicura.
Da ultimo, per quanto concerne l’entità del soddisfacimento
prevista per i creditori, i Commissari sono in grado di formulare una
previsione sufficientemente attendibile in merito alla percentuale di
pagamento dei crediti chirografari (per i privilegiati viene confermato
infatti il pagamento integrale).
Tale previsione si fonda ovviamente sulle valutazioni delle poste
attive e passive del piano, analiticamente effettuate nel precedente
capitolo 5 (cui si rinvia per evitare inutili ripetizioni).
Ciò detto, come si esporrà in forma schematica nel successivo
capitolo 11, la previsione si soddisfacimento per i creditori chirografari è pari al 24,5% del credito vantato.
131
9.- L’esecuzione del piano: convenienza
9.1.- Premessa
Come si è avuto modo di chiarire anche nel precedente capitolo,
nel panorama della nuova disciplina fallimentare e, in particolare, in
quello del concordato preventivo, l’importanza determinante del ruolo
dei creditori ai fini dell’approvazione della proposta si esplica essenzialmente nella valutazione della convenienza della proposta stessa:
tale valutazione, vigente la precedente normativa, era rigorosamente
sottoposta al vaglio anche dell’Autorità giudiziaria, in tutte le fasi della
procedura concordataria, mentre allo stato attuale della legislazione è
prerogativa del ceto creditorio.
È per questo che, all’interno della relazione ex art. 172 L.Fall., le
valutazioni espresse dai Commissari circa la convenienza rappresentano uno capisaldi del lavoro che essi sono chiamati a svolgere.
Ciò perché, in sintesi:
- come si è visto nel precedente capitolo, le valutazioni sulla fattibilità
del piano sono soggette al vaglio discrezionale (ben inteso, nei soli limiti della discrezionalità giurisdizionale) del Tribunale, in sede del giudizio di omologazione;
- le valutazioni sulla convenienza sono invece oggetto di giudizio senza appello che si estrinseca nelle manifestazioni di voto dei creditori.
Sicché, per consentire ai creditori l’esercizio del diritto di voto in
piena consapevolezza ed informazione, è necessario che la Relazione
esprima, secondo il libero e cosciente convincimento del Collegio dei
commissari, un quadro chiaro ed articolatamente rappresentato circa
132
la sussistenza del requisito della convenienza della proposta concordataria.
La presente Procedura riguarda un numero di creditori assai più
rilevante rispetto a quanto di norma accade in un concordato preventivo e, probabilmente, molti di essi potrebbero non fare ricorso ad una
assistenza tecnica per formarsi un corretto convincimento circa la convenienza per i propri interessi della proposta concordataria: conseguentemente, per consentire ai creditori meno preparati di esprimere
la propria manifestazione di voto, si reputa utile dare una indicazione
semplice e chiara del percorso valutativo che il creditore è chiamato a
compiere per decidere se aderire o no alla proposta.
Il riferimento normativo è l’art. 180, 4° comma L.Fall. (nella formulazione previgente alla “novella” del 2012) che, nel delineare il concetto normativo di convenienza (sia pure riferito ad altro contesto, ma
certo di valore generale) lo individua nel giudizio secondo cui “il credi-
to possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore
alle alternative concretamente praticabili”.
La convenienza del concordato è dunque il risultato di un giudizio
prognostico e comparato, in forza del quale il creditore matura il convincimento che il grado di soddisfacimento del proprio diritto di credito
per effetto della esecuzione del concordato sarà superiore rispetto a
quello che si potrebbe realizzare laddove il concordato non fosse omologato.
Nel prosieguo di questo capitolo, si approfondirà questo aspetto.
L’ultima precisazione attiene a quella che è (inevitabilmente) la
133
differente ottica in cui i Commissari debbono porsi rispetto ai singoli
creditori, nell’effettuare una indagine sulla convenienza della proposta:
il creditore, infatti, all’interno di una procedura concorsuale – così come peraltro in generale all’interno di un qualsivoglia rapporto obbligatorio disciplinato dal codice civile – è portatore esclusivamente del
proprio egoistico interesse a vedere soddisfatto al meglio il credito di
cui è titolare.
Laddove, invece, i Commissari debbono inesorabilmente contemplare nelle proprie valutazioni sulla convenienza quello che è
l’interesse più generale della massa dei creditori, interesse che è, molto spesso, trascendente sotto diversi aspetti rispetto all’interesse al
soddisfacimento del credito.
Posta la premessa che precede, è possibile fare luogo ad una valutazione più analitica degli elementi che rilevano ai fini della formulazione del giudizio di convenienza.
9.2.- Potenziale attivo riveniente da azioni revocatorie
Il fallimento presenterebbe per i creditori concorsuali un unico
teorico elemento di vantaggio rispetto alla soluzione concordataria
(soprattutto se di tipo liquidatorio): tale elemento è rappresentato dal
fatto che l’apertura di un fallimento (ovvero di una amministrazione
straordinaria) renderebbe proponibili le azioni revocatorie ex art. 67
L.Fall., azioni revocatorie che, invece, non sarebbero esperibili in ambito concordatario, dal momento che la legge fallimentare non ne contempla la proponibilità se non in presenza della dichiarazione di falli-
134
mento.
Non può sfuggire,
peraltro, la
difficoltà, la
complessità,
l’onerosità e la durata di un contenzioso diretto a revocare pagamenti
e per il recupero di quanto già corrisposto.
L’esperienza permette di affermare che sovente tali azioni si concludono con transazioni, all’esito di un defatigante percorso, oltretutto
con ricadute rilevanti sulla durata e costo della liquidazione fallimentare.
Si è già chiarito in altri passaggi della presente Relazione che i
termini apposti alla offerta sottesa alla proposta concordataria nonché
la complessità ed il numero di operazioni non hanno certo facilitato un
esaustivo scrutinio in materia (sia per i tempi tecnici necessari che di
sovraccarico della struttura amministrativa della società).
Ciò non di meno, gli scriventi Commissari - con il necessario supporto degli Organi amministrativi della società - sono riusciti a ricostruire:
- tutte le movimentazioni di rientro effettuate da parte delle Banche
creditrici sui conti della DEC nei sei mesi anteriori al deposito della
domanda di concordato (allegato n. 3);
- tutti i pagamenti effettuati nell’anno anteriore alla deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (si precisa
che è stato preso in considerazione l’orizzonte temporale di un anno,
per ricomprendere tutte le possibili fattispecie di cui all’art. 67 L.Fall.;
inoltre, onde evitare di raccogliere una massa di dati eccessiva - e,
dunque, inutile - si sono presi in considerazione solo i pagamenti uni-
135
tari di importo superiore ad Euro 50.000,00) (allegato n. 4);
Come si potrà constatare dall’esame dei prospetti allegati, sussistono pagamenti che potrebbero astrattamente essere rilevanti ai fini
di un’azione revocatoria fallimentare.
Orbene, se si prova a valutare “indiscriminatamente” (senza cioè
procedere all’esame analitico di ciascuna operazione solutoria, anche
con riguardo ai presupposti soggettivi e oggettivi per fare luogo alla
revocabilità in sede fallimentare), il quadro complessivo dei pagamenti
effettuati da DEC nel semestre anteriore al deposito della proposta di
concordato, cioè nel cd. “periodo sospetto”, a termini di previsione
normativa si traggono le seguenti considerazioni di principio:
- vi sarebbero pagamenti a fornitori per circa 25 milioni di Euro (si badi, buona parte di essi paiono sin d’ora rientrare nell’esenzione prevista 67, 3° comma, lett. a, L.Fall., trattandosi di pagamenti nei termini
d’uso di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa);
- i rientri dai debiti verso banche emergono essenzialmente dai conti
anticipi intrattenuti presso Unicredit Factoring s.p.a. e Sace s.p.a. (e,
dunque, la loro revocabilità è tutt’altro che certa) per un ammontare
complessivo di circa 5 milioni di Euro;
- non risultano pegni ed ipoteche volontarie costituite nell’anno anteriore al deposito della domanda di concordato.
I dati appena descritti paiono eloquenti, poiché lasciano comprendere che:
- l’impatto negativo di azioni revocatorie, la cui esperibilità non appare
comunque sicura, sarebbe in massima parte nei confronti del ceto dei
136
fornitori, che sono quelli che hanno fruito di quasi tutti i pagamenti nel
semestre e che costituiscono proprio la parte più consistente dei creditori chirografari;
- l’esperibilità di azioni revocatorie nei confronti dei creditori finanziari
appare anch’essa incerta e, comunque, di valore non decisivo rispetto
all’entità complessiva del passivo;
- non risultano esservi privilegi revocabili.
9.3.- Potenziale attivo riveniente da azioni risarcitorie
Ai fini della valutazione della convenienza, in termini di comparazione tra attivo ricavabile in sede di esecuzione del concordato ed attivo ricavabile per effetto di una liquidazione in lato senso fallimentare,
è necessario esaminare anche le questioni teorico-pratiche che, nella
fattispecie concreta, assumono rilevanza nell’ottica di un ipotetico recupero di ulteriore attivo per effetto di iniziative risarcitorie o recuperatorie.
È convincimento del Collegio commissariale che un’informativa
completa al ceto creditorio non possa prescindere quanto meno da
una delineazione sia delle regole astrattamente applicabili alla fattispecie sia degli elementi concreti di valutazione che (nel pur breve arco di tempo decorso dall’apertura della procedura) possono considerarsi emersi ai fini dell’indagine che qui si compie.
Nel precedente capitolo 2 si è rappresentata nella forma più
schematica possibile l’estrema articolazione del Gruppo societario facente capo alla famiglia Degennaro.
137
In linea teorica, non si può escludere che, all’esito dell’auspicato
risanamento della società per effetto del concordato preventivo, il Liquidatore giudiziale della stessa possa valutare la ricorrenza di eventuali profili di responsabilità in capo a coloro che, nel corso degli anni,
abbiano gestito e/o controllato società facenti parte del Gruppo, assumendo le consequenziali iniziative risarcitorie.
Senonché, posto che i soci della DEC sono tutt’ora espressione
della famiglia Degennaro (e tenuto conto del fatto che, per giurispudenza dominante, il Liquidatore giudiziale non ha legittimazione autonoma circa la proposizione dell’azione di responsabilità), appare assai
probabile che - anche in futuro - non verranno deliberate azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori.
Del resto, nel piano non si fa alcun cenno all’attivo potenzialmente rinvenibile da azioni risarcitorie né è stata deliberata alcuna azione di responsabilità.
Di converso, in caso di fallimento, il Curatore potrebbe invece
esperire azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione
e di controllo.
Va peraltro considerato che sono tutt’ora in corso le indagini della Procura della Repubblica di Bari (sulle quali gli Organi inquirenti
hanno mantenuto, anche con gli scriventi Commissari, il più assoluto
riserbo, in ragione dei vincoli imposti dal segreto istruttorio).
Muovendo da tali premesse di fatto, va considerato che:
- sul piano della valutazione squisitamente civilistica, ove si verificasse
la sussistenza dei presupposti per l’esercizio di un’azione sociale di re-
138
sponsabilità ovvero dell’azione risarcitoria attribuita ai creditori sociali,
non vi è dubbio che, allo stato degli atti, la soluzione concordataria
non offre gli strumenti che possano consentire di realizzare le eventuali attività che, nello scenario fallimentare, potrebbero essere offerte
dall’esperimento dell’azione ex art. 146 LF;
- sul diverso piano della valutazione penalistica, invece, è da considerare che l’eventuale accertamento di responsabilità penali connesse alla gestione della DEC, soprattutto ove le stesse implicassero responsabilità ascrivibili nell’ampia categoria dei reati fallimentari, legittimerebbe in forma paritetica rispetto al Curatore sia i Commissari giudiziali
sia il Liquidatore giudiziale a costituirsi parte civile nell’interesse della
massa e, dunque, ad incrementare l’attivo per effetto degli importi riconosciuti a titolo risarcitorio.
Dalle pur sintetiche considerazioni che precedono, scaturisce come conseguenza che, all’interno della Procedura concordataria di cui si
parla, molto probabilmente, in termini di convenienza, lo scenario
fallimentare non presenta soluzioni più vantaggiose rispetto a
quello concordatario, nella misura in cui, per l’appunto, i crediti risarcitori che dovessero in futuro emergere potrebberoessere fatti valere anche dagli organi del concordato.
Resta il fatto che l’incremento dell’attivo per effetto dell’adozione
di iniziative risarcitorie in relazione ad atti di mala gestio di rilevanza
puramente civilistica e non fallimentare, cui si siano resi responsabili gli organi dell’ente, avrebbe una qualche rilevanza pratica solamente nell’ambito di uno scenario fallimentare.
139
A questo proposito, anche in ragione della risonanza mediatica
che la vicenda della DEC ha avuto (soprattutto in ambito meridionale,
ma non solo, operando la società sull’intero dell’intero territorio nazionale), i Commissari avvertono il dovere di chiarire che sulla stessa essi
non sono in grado di formulare alcuna valutazione ed alcun giudizio,
poiché - come detto - ci si muove sul terreno delle indagini penali coperte da assoluto riserbo.
Né vi sono elementi di certezza in merito alla capienza patrimoniale dei soggetti coinvolti nelle indagini.
9.4.- Conclusioni in merito al profilo della convenienza
Alla stregua di quanto precede, il tema dell’indagine si concentra
essenzialmente nell’illustrazione degli effetti della mancata omologa
(cioè la situazione che il legislatore con una formulazione molto neutra
sintetizza nell’espressione “alternative concretamente praticabili”, certo
a voler sottolineare che, nel nuovo sistema, differenza di quanto accadeva nella vigenza della legge del 1942, la mancata omologazione del
concordato non comporta la pronuncia di diritto della sentenza dichiarativa di fallimento o di quella dichiarativa dell’insolvenza e prodromica
all’amministrazione straordinaria).
Senonchè, in concreto, la mancata approvazione e/o la mancata
omologazione della proposta concordataria di cui si discute aprirà con
ogni probabilità una procedura fallimentare (o, più difficilmente,
un’amministrazione straordinaria ex art. 2 del D.Lgs. 270/1999).
In entrambe le ipotesi (si trascurano per brevità e chiarezza
140
espositiva le tematiche giuridiche procedurali) il rischio per i creditori è - in ragione della particolare composizione dell’attivo sociale,
rappresentato in parte considerevole da crediti relativi a contratti di
appalto - quello di trovarsi in un contesto meno idoneo alla gestione di quel genere di problematiche.
Ed allora, nell’ambito di una valutazione comparativa tra l’ipotesi
di esecuzione del piano concordatario oggetto della presente relazione
e l’ipotesi di liquidazione in senso ampio fallimentare:
- le iniziative revocatorie fallimentari, avrebbero probabilmente un
effetto differenziale sul piano della convenienza, quanto meno in termini teorici. Alla stregua però di quanto si è rilevato, sia pur molto
schematicamente, con riguardo al panorama di siffatte iniziative revocatorie, l’impatto astrattamente più favorevole della alternativa soluzione fallimentare risulterebbe significativamente attenuato (se non
addirittura annullato) dalla circostanza che i soggetti passivi di siffatte
iniziative revocatorie sarebbero proprio coloro che rappresentano, ampiamente, la maggioranza assoluta del ceto creditorio chirografario9.
Con la conseguenza che il maggiore attivo realizzabile dall’attivazione
dello strumento revocatorio, ove ne sussistessero in astratto i presupposti, risulterebbe certamente ad impatto negativo per il ceto chirografario il quale, per garantire la realizzazione del maggior attivo (con
moneta fallimentare) sarebbe inevitabilmente costretto a “rigurgitare”
9
Tanto, anche a non voler considerare il fatto che alcuni tra i soggetti passivi delle azioni
revocatorie fallimentari parrebbero essere allo stato attuale della conoscenza dei Commissari
proprio le società “collegate” a DEC, le quali molto difficilmente potrebbero sottrarsi all’effetto
di “insolvenza a catena” che scaturirebbe dal fallimento di DEC o dalla sottoposizione di essa a
procedura di amministrazione straordinaria.
141
in sede revocatoria, con “moneta buona”, ciò che aveva incassato da
DEC nel semestre anteriore alla formulazione della proposta di concordato, in una situazione in cui probabilmente conosceva lo stato di crisi
in cui versava la stessa DEC (in seguito anche all’arresto dei suoi alcuni esponenti aziendali).
- per le iniziative risarcitorie non è possibile fare alcuna previsione,
in primo luogo in ragione dell’assoluta incertezza in merito all’esito delle indagini penali in corso: si può senz’altro dire tuttavia che la solvibilità delle persone fisiche eventualmente interessate da provvedimenti
di condanna difficilmente potrebbe avere un effetto differenziale così
rilevante sul piano della convenienza.
Non solo, ma come si è avuto modo di evidenziare nel precedente capitolo 5, dalla riclassificazione dei bilanci non emergono elementi tali da evidenziare una responsabilità dell’Organo di
governo della società per aver procrastinato significativamente il ricorso ad una procedura concorsuale.
A questo proposito, peraltro, esemplificativo è il fatto che - al
netto di eventuali responsabilità penali per fatti di corruzione (di cui,
allo stato, nulla però è dato sapere) - negli anni precedenti
all’esplosione della crisi del 2012, la DEC doveva necessariamente presentare condizioni di affidabilità e solidità patrimoniale convincenti ed
in linea con quelle di altre grandi imprese del settore, giacché la sua
propria attività prevedeva la sistematica partecipazione a gare di appalto, molto spesso di evidenza pubblica.
Gli schematici rilievi che precedono, dunque, consentono al col-
142
legio dei Commissari di concludere che la proposta concordataria
di cui si discute, pur con le molteplici criticità evidenziate, appare tutto sommato più conveniente per i creditori, rispetto
ad una soluzione liquidatoria di tipo fallimentare.
143
10.- I creditori ammessi al voto
10.1.- L’elenco dei creditori allegato al ricorso e le verifi-
che compiute
Posti di fronte alla complessità ed alla molteplicità delle problematiche concernenti la posizione dei creditori rispetto al voto (problematiche a propria volta costituenti soltanto una minima parte degli innumerevoli problemi posti dall’intera procedura concordataria), i
Commissari hanno ritenuto di adottare, in linea generale, ma anche
con riguardo a ciascun distinto problema, la posizione più prudenziale e più idonea a tutelare gli interessi dei creditori; la rappresentazione complessiva della massa debitoria che grava su DEC, sia
pure soltanto ai fini dell’ammissione al voto, che i Commissari forniranno di seguito, recepisce sempre quella prudenziale e dunque “peggiorativa” per l’interesse di DEC.
Orbene, alla luce di tutte le considerazioni nei precedenti capitoli,
l’elenco complessivo dei creditori di DEC (indicati nell’allegato 8 della
proposta concordataria: 8a.- creditori con privilegio generale, 8b.creditori ipotecari e pignoratizi, 8c.- creditori chirografari), è stato rettificato secondo i prospetti di dettaglio di seguito elencati:
Creditori privilegiati
Creditori ipotecari e pignoratizi
-
Istituti Bancari
allegato 5.a
Creditori privilegiati generali
-
Tributari DEC
allegato 5.b
-
Tributari consortili
allegato 5.c
144
-
Dipendenti DEC
allegato 5.d
-
Collaboratori DEC
allegato 1.e
-
Dipendenti retr.diff. DEC
allegato 5.f
-
Dipendenti retr.diff. consort.
allegato 5.g
-
TFR DEC e consortili
allegato 5.h
-
Ist. Previd. DEC e consortili
allegato 5.i
-
Artigiani DEC
allegato 5.l
-
Artigiani consortili
allegato 5.m
-
Professionisti DEC
allegato 5.n
-
Professionisti consortili
allegato 5.o
Creditori chirografari
-
Banche e Leasing DEC
allegato 6.a
-
Fornitori DEC
allegato 6.b
-
Fornitori consortili
allegato 6.c
-
Vs partecipate DEC
allegato 6.d
-
Vs consortili e consorzi
allegato 6.e
-
Vs partecipate consortili
allegato 6.f
-
Fidejussioni
allegato 6.g
Il passivo concordatario totale ammonta quindi a complessivi Euro
286.341.498,00,
ai
quali
bisogna
aggiungere
Euro
7.836.293,00 di costi in prededuzione di procedura e di gestione del
concordato.
10.2.- Profili critici ai fini del voto e soluzioni adottate dai
145
Commissari
Si ritiene opportuno dare conto di alcune problematiche emerse
nella determinazione dei crediti da ammettere al voto.
Per i crediti oggetto di contestazione, fatti salvi i casi in cui il credito è stato ritenuto palesemente insussistente, si è seguito il criterio
più prudenziale e dunque il credito è stato considerato ai fini del calcolo della maggioranza.
Per i crediti ceduti, le società cessionarie sono state ammesse al
voto soltanto nei casi in cui sia stata prodotta la documentazione attestante l’effettiva notifica della cessione del credito a DEC. In caso contrario, il titolare del diritto di voto in adunanza è stato individuato dai
Commissari nell’originario titolare del credito.
Ovviamente, nei casi in cui vi è stata un’anticipazione su effetti,
non si è tenuto conto della quota di credito che la Banca incasserà direttamente dal debitore ceduto.
Per quanto attiene ai crediti dei subappaltatori, delle imprese
mandanti nell’ambito di ATI, delle società consortili, dei consorzi, nonché degli artigiani e dei professionisti si rinvia a quanto analiticamente
esposto nel precedente capitolo 6.
Da ultimo, per quanto concerne le fideiussioni, si è deciso di non
considerare ai fini del voto gli importi portati dalla fideiussioni non
escusse, mentre sono stati ovviamente ammessi al voto i fideiussori di
garanzie escusse.
10.3.- Elenco analitico dei crediti ai fini del calcolo della
146
maggioranza necessaria per l’approvazione della proposta
I crediti chirografari ammessi alla votazione del concordato in
base alle valutazioni e alle rettifiche dei Commissari ammontano in totale ad euro 166.916.962 secondo il seguente prospetto riassuntivo:
-
Istituti bancari
€ 51.724.203
-
Fornitori
€ 90.085.999
-
Debiti vs società partecipate
€
-
Debiti vs Soc. Cons.li e Consorzi € 20.800.793
4.305.968
Si fa presente che il debito verso gli istituti bancari è indicato al
netto degli importi garantiti dalle cessioni di credito aventi data certa e
opponibili al concordato.
Il dettaglio dei creditori chirografari con i relativi importi ammessi
al voto, secondo le risultanze delle verifiche e valutazioni dei commissari,
è
contenuto
nell’allegato
6
alla
presente
Relazione
(dall’allegato 6.a all’allegato 6.f).
Pertanto, ai sensi dell’art. 177 LF, l’importo dei crediti ai fini del
raggiungimento
della
maggioranza
necessaria
per
l’omologazione del concordato è pari ad Euro 83.458.482,00.
147
11.- Conclusioni
11.1.- Prospetto finale del piano concordatario
A conclusione delle analisi e delle valutazioni effettuate sulle poste dell’attivo e del passivo del piano concordatario, i Commissari
espongono il prospetto finale del concordato raffrontato ai valori del
piano proposto da DEC, con il risultato finale della percentuale di soddisfacimento che, al netto di successive verifiche e rettifiche durante la
fase liquidatoria, sarà attribuita ai creditori chirografari:
Prospetto finale Concordato Preventivo
Proposta
31-dic-11
Rel.172
28-feb-13
Attivo realizzabile
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazione finanziarie
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti verso altri
Crediti infragruppo
Anticipi a fornitori
Crediti tributari
Titoli
Disponibilità Liquide
Riserve su commesse
Ramo azienda Nuova DEC
2.550.691
47.064.444
15.605.042
25.004.104
2.246.632
21.200.903
12.600
Totale attivo realizzabile
3.450.210
578.215
16.072.640
6.500.000
2.550.691
45.800.000
12.143.006
33.254.121
568.888
15.190.635
78.488
852.838
460.535
16.072.640
2.520.000
140.285.481
129.491.843
148
Debiti privilegiati, ipotecari e pignoratizi
Debiti bancari ipotecari
Fideiussioni e pegni
Totale debiti ipotecari e pignoratizi
De biti privile giati
Debiti tributari
Tributari consortili
Debiti dipendenti
Dipendenti consortili
TFR
TFR consortili
Debiti istituti di previdenza
Istituti di previdenza consortili
Artigiani
Artigiani consortili
Professionisti
Professionisti consortili
Totale debiti privilegiati
De biti chirografari
Debiti verso banche
Banche consortili
Debiti verso società leasing
Società leasing consortili
Debiti verso fornitori
Fornitori consortili
Debiti verso società partecipate/collegate
Società correlate nelle consortili
Debiti verso società consortili e consorzi
Società consortili e consorzi con patrimonio autonomo
Potenziale escussione fideiussione DEC
Fondo Rischi generale
1.751.045
24.758.000
1.794.821
20.000.000
26.509.045
21.794.821
11.720.595
2.482.966
1.330.269
14.599
456.597
16.492
662.255
8.719
3.551.467
2.516.585
4.172.199
106.242
21.533.331
555.591
990.481
21.995
441.756
19.189
990.213
7.376
2.881.172
1.258.144
9.772.221
118.931
27.038.986
38.590.400
84.628.548
4.624.026
32.706
74.024.242
5.529.268
335.526
71.341.059
18.409.414
4.106.992
198.975
20.800.793
72.110.286
17.741.016
3.540.894
102.919
23.434.226
4.001.891
60.005.182
55.039.315
4.000.000
Totale debiti chirografari
270.221.693
253.785.583
Cessioni crediti e factoring (-)
31.900.000
27.829.306
Totale passivo chirografario
238.321.693
225.956.277
149
Costi in prededuzione
Costi organi proce dura
Compenso Commissario Giudiziale
Compenso Commissario liquidatore
Totale costi organi procedura
Professionista relazione art. 161 L.F.
Totale professionista relazione art.161 L.F.
Costi ge stione amministrativa (pre de duzione )
Personale
Area legale
Oneri di gestione
Organi societari
Leasing
Totale gestione amm.va
Costi assiste nza te cnica e le gale
Assistenza contabile
Assistenza su dismissioni
Perizie e CTU
Spese legali
Totale costi assistenza tecnica e legale
Nuova finanza pe r Ne wco
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
3.800.000
3.800.000
500.000
350.000
500.000
350.000
1.000.000
200.000
150.000
150.000
-
2.389.691
376.486
135.416
64.700
1.500.000
2.966.293
300.000
400.000
100.000
200.000
120.000
100.000
500.000
1.000.000
720.000
3.000.000
Totale finanza per Newco
3.000.000
Totale costi in prededuzione
9.800.000
7.836.293
2.700.000
3.267.459
10.000.000
2.671.344
Totale Passivo pagabile al 100%
76.048.030
74.160.316
Residuo per i creditori chirografari
64.237.451
55.331.526
Percentuale di pagamento chirografari %
27,0%
24,5%
Inte re ssi le gali su privile giati
Fondo rischi impre visti
-
11.2.- Brevi considerazioni conclusive ed indicazioni di
massima
Alcuni dati emergono immediatamente all’attenzione del lettore
della presente Relazione e di essi si deve dare necessariamente conto
nell’ambito di una valutazione conclusiva di sintesi.
Come si è cercato di sottolineare specificatamente in più passag-
150
gi del presente elaborato, la difficoltà principale di fronte alla quale ci
si è trovati nel ricostruire la situazione complessiva e nel tentare di
fornire ai creditori un quadro di valutazione che fosse il più chiaro ed il
più completo possibile, è certamente rappresentata:
- da un lato, dalla molteplicità dei riferimenti cronologici da utilizzare;
- e, dall’altro lato, dalla significativa variazione dei dati contabili che,
nell’arco del lungo tempo di riferimento, assumono rilevanza per una
valutazione conclusiva.
In termini più chiari e schematici, vale ricordare che:
- la proposta di concordato, pur depositata l’11 luglio 2012, assumeva
a riferimento dati contabili aggiornati al 31 dicembre 2011;
- essa proposta si fondava su un piano che assumeva quasi per certo
l’inizio dell’attività della Nuova DEC s.r.l., con tutto quanto ne sarebbe
conseguito in termini di maggiore attivo realizzabile;
- il provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo reca la data del 22 ottobre 2012 e, dunque, si riferisce ad
un’epoca significativamente successiva a quelle assunta a base della
proposta;
- i dati contenuti nella presente Relazione sono stati doverosamente
aggiornati al 28 febbraio 2013, e sono riferiti dunque ad un contesto
totalmente diverso da quello alla base della proposta, ma anche significativamente modificato rispetto a quello pronosticato nel piano.
Tutti questi elementi contribuiscono a spiegare le differenze significative che il lettore avrà colto nei prospetti riportati nel precedente paragrafo: essi elementi, peraltro, risultano determinanti ai fini di
151
comprendere quelle che, ad un esame superficiale, potrebbero apparire vere e proprie discrasie fra la prospettazione offerta dalla Proponente e le valutazioni elaborate da Collegio dei Commissari.
Sul punto, considerato che, correttamente, i singoli creditori sono
interessati a comprendere quale sia la percentuale di realizzo dei propri crediti e quante siano le probabilità che la percentuale indicata
possa realmente essere recuperata, in questa sede debbono essere
fornite alcune spiegazioni, essenzialmente allo scopo di chiarire appunto le ipotetiche discrasie.
Nella proposta, infatti, la DEC ipotizzava il soddisfacimento dei
creditori chirografari in una percentuale del 27% nel caso di conseguimento del finanziamento ponte e di avvio di Nuova DEC s.r.l., una
percentuale invece del 21% per il caso in cui Nuova DEC s.r.l. non fosse mai “partita”.
Negli scenari poco sopra prospettati dal Collegio dei Commissari
si ipotizza una percentuale di soddisfo del chirografo pari al 24,5%, in
un contesto in cui però di fatto l’operazione Nuova DEC s.r.l. non è
mai stata avviata: è necessario dunque esplicitare le ragioni per cui,
almeno in apparenza, la prognosi dei Commissari appare persino migliore di quella offerta dalla società.
In realtà, ciò che è accaduto è che la radicale modificazione del
contesto attuale rispetto a quello assunto a riferimento con la proposta, ha altrettanto radicalmente mutato le prospettive di realizzo.
Qui di seguito si offre una spiegazione sintetica dei dati che hanno subito le modificazioni più significative, sin da ora chiarendo che in
152
sede di adunanza potranno essere illustrati ulteriormente tutti gli elementi - anche contabili - forniti con la presente Relazione.
E’ dunque opportuno sinteticamente sottolineare che:
- quanto all’attivo, si è registrata una significativa contrazione dei crediti infragruppo (per la crisi che ha interessato diversi enti appartenenti al Gruppo), contrazione in parte compensata dall’incremento dei
crediti commerciali, ma poi incrementata dal mancato avvio di Nuova
DEC s.r.l.: il tutto, con una riduzione dell’attivo disponibile oggi previsto rispetto a quello ipotizzato nella proposta in una percentuale pari a
circa l’8%;
- quanto al passivo, risultano in primo luogo ridotte le esigenze finanziarie per costi in prededuzione, in una percentuale pari a circa il 20%,
essenzialmente in considerazione della mancata stipulazione del contratto di finanziamento prededucibile destinato a Nuova DEC s.r.l.;
- per ciò che attiene al passivo privilegiato, invece, si registra un significativo incremento dei debiti tributari, oltre che dei costi professionali,
solo in parte compensati dalla riduzione dell’ammontare delle fideiussioni e dei pegni, con un dato finale che registra un incremento di circa il 13%;
- quanto poi al passivo chirografario, esso registra una riduzione di circa il 5,5%, soprattutto in ragione della riduzione dei rischi di escussione di fideiussioni, a fronte dello scioglimento di alcuni contratti di appalto ed a fronte della contrazione delle esposizioni verso le banche;
- nel contempo, come sottolineato in più passaggi della presente Relazione, il Collegio dei Commissari ha stimato un significativo incremento
153
del peso degli interessi legali sui crediti privilegiati, in considerazione
del fatto che i tempi di realizzo dell’attivo (fortemente condizionati
dall’esito di controversie in parte ancora da promuoversi) risultano
considerati nella proposta in forma alquanto ottimistica;
- infine, tenuto conto che il decorso del tempo ha consentito di definire meglio in quadro complessivo, nella prospettazione contenuta nella
presente Relazione, si è ritenuto di potere ridurre di una percentuale
pari a circa il 75% il “Fondo rischi imprevisti” accantonato nei conti alla base della proposta.
Conclusivamente, la percentuale di realizzo ipotizzata dai Commissari (24,5%) appare migliorativa rispetto a quella ipotizzata nella
proposta con riguardo allo “scenario” di mancato avvio di Nuova DEC
s.r.l. (21%), essenzialmente in considerazione del fatto che, nel tempo
intercorso, si è registrata una contrazione del passivo chirografario e
sono stati rimodulati i rischi per imprevisti.
Un’ulteriore finale valutazione conclusiva si impone.
Con ogni probabilità, il limite principale che caratterizza la prognosi contenuta nella proposta è rappresentato da un calcolo dei tempi e delle condizioni di realizzo dell’attivo, entrambi eccessivamente ottimisti.
Nel contempo, tuttavia, un dato appare indiscutibile e cioè che,
per quella che è la composizione e la struttura dell’attivo, lo scenario
fallimentare non parrebbe minimamente idoneo a modificare in termini
migliorativi - né sotto il profilo temporale né sotto il profilo quantitativo
- quelle prospettive di realizzo.
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Anzi: probabilmente, la dichiarazione di fallimento determinerebbe, da parte del Curatore, non “assillato” dalla necessità del realizzo di
percentuali minime, una gestione troppo più prudenziale del contenzioso ed un eccessivo disimpegno da parte dei soci di riferimento, che
potrebbe paradossalmente condurre a risultati peggiorativi rispetto allo
scenario concordatario.
Bari, lì 15 aprile 2013
Prof. Avv. Francesco Macario
Avv. Salvatore Sanzo
Dott. Marco Imparato
ELENCO ALLEGATI
Allegato 1.- Prospetto contenziosi;
Allegato 2.- Prospetto incassi crediti;
Allegato 3.- Prospetto movimenti conti correnti;
Allegato 4.- Prospetto pagamenti superiori ad Euro 50.000,00;
Allegato 5.- Prospetto crediti privilegiati (5.a / 5.o)
Allegato 6.- Prospetto crediti chirografari (6.a / 6.g)