Compiti e Funzioni della Consigliera di Parità

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Compiti e Funzioni della Consigliera di Parità
REGIONE SICILIANA
MINISTERO DEL LAVORO E
ASSESSORATO AL LAVORO
DELLE POLITICHE SOCIALI
Compiti e Funzioni
della Consigliera di
Parità
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La Consigliera di Parità: compiti e funzioni.
Il ruolo della Consigliera di Parità di parità per il contrasto delle
discriminazioni e della violenza di genere.
Casi sottoposti alla Consigliera di Parità
Messina, 21 gennaio 2016
Dott.ssa Mariella Crisafulli
Consigliera provinciale di parità
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CONSIGLIERE E CONSIGLIERI
DI PARITA’
(Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196
e succ. mod. e integr. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151)
Art. 12 Nomina
1.
A livello nazionale, regionale e provinciale (città metropolitana e degli enti di
area vasta) sono nominati una consigliere o un consigliere di parità. Per ogni
consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente, che
agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione
della medesima o del medesimo (in Sicilia solo effettivo/a);
2. La consigliera ed i consiglieri di parità regionali e provinciali*, effettivi, sono
nominati, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle pari opportunità (in Sicilia la nomina spetta alla
Regione Siciliana, Assessorato al Lavoro);
3. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali*, effettivi e
supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità, su designazione delle
regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e
provinciali tripartite;
4. In caso di mancata designazione provvede il Ministro del lavoro entro 60 gg
dalla scadenza del mandato;
5. I decreti di nomina con allegato curriculum professionale della persona nominato
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
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CONSIGLIERE E CONSIGLIERI
DI PARITA’
(Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196
e succ. mod. e integr.)
Art. 13 Requisiti e attribuzioni
1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di
specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro
femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché sul
mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
2. Le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono
funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di
uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne
nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite sono pubblici
ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei
reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.
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CONSIGLIERE E CONSIGLIERI
DI PARITA’
(Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196
e succ. mod. e integr.)
Art. 14 Mandato
modificato con art. 32 del D.Lgs. 151/2015
1. Il mandato ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola
volta e si computano i periodi svolti sia in qualità di consigliera
effettiva che supplente. (in Sicilia ha la durata di cinque anni e non è
rinnovabile ???);
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La Consigliera di Parità
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E’ la figura istituzionale preposta ad intervenire in modo specifico sulle
tematiche delle Pari Opportunità legate al mondo del lavoro;
Istituita dalla L. 125/91* (art. 8) e dal D.Lgs. 196/2000 “Disciplina
dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in
materia di azioni positive”, e successive modifiche con il D.Lgs.
198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”e D.Lgs.
5/2010 e D.Lgs 151/2015, vede tra i suoi obblighi quello di:
intraprendere iniziative a favore del rispetto del principio di non
discriminazione;
promozione delle pari opportunità per lavoratori/trici;
La Consigliera di Parità ha compiti di garanzia attraverso il controllo
e la vigilanza sul rispetto della normativa antidiscriminatoria e di
promozione delle P.O.
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Compiti e Funzioni delle
Consigliere di Parità
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rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere nell’accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi
compresa la progressione professionale e di carriera, la
retribuzione e in relazione alle forme pensionalistiche
complementari collettive;
Promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso
l’individuazione delle risorse dell’Unione Europea, nazionali e
locali finalizzate allo scopo;
Promozione della coerenza della programmazione delle politiche
di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell’UE e di quelli
nazionali e regionali in materia di PO;
Promozione delle politiche di pari opportunità nell’ambito delle
politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
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Le Consigliere di Parità
collaborano con:
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Direzioni Territoriali e interregionali del Lavoro
Assessorati al Lavoro
L’obiettivo è:
 La rilevazione delle violazioni nelle norme di parità e contro le
discriminazioni, anche attraverso l’intervento ispettivo del lavoro
e progettando appositi pacchetti formativi.
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Le Consigliere di Parità sono componenti di diritto
degli organismi di parità sul territorio
e delle commissioni deputate a individuare e
realizzare politiche attive sul lavoro:
 della
Commissione centrale per l’impiego;
 delle Commissioni regionali e provinciali
tripartite;
 delle Commissioni di parità e degli
organismi di parità del corrispondente
livello territoriale;
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La Consigliera di Parità e
le Azioni Positive
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promozione di progetti di azioni positive;
diffusione della conoscenza e dello scambio di buone
prassi;
informazione e formazione culturale;
verifica dei risultati dei Progetti di Azioni Positive e
controllo nelle PPAA dell’adozione dei Piani Triennali
di Azioni Positive;
formazione e divulgazione di tutto ciò che riguarda le
politiche delle pari opportunità nel mondo del lavoro;
attività di sensibilizzazione e comunicazione sul tema.
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Le Consigliere di Parità:
quante sono e dove contattarle?
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… una effettiva ed una supplente a livello nazionale ed una
effettiva ed una supplente per ogni Regione,Città
Metropolitana ed Enti di Area Vasta.
In Sicilia non è prevista la figura della supplente.
L’Ufficio della Consigliera provinciale di parità ha sede presso
il CENTRO PER L’IMPIEGO ex Ufficio provinciale del lavoro,
a Messina in via Dogali 1/D
L’Ufficio della Consigliera Regionale di parità ha sede presso
l’Assessorato Regionale al Lavoro.
L’Ufficio della Consigliera Nazionale ha sede presso il
Ministero del Lavoro
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CONSIGLIERA di PARITA'
NAZIONALE
Consigliera effettiva:
Francesca Bagni Cipriani
Consigliera supplente:
Daniela De Blasio
Sede: Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali presso la Direzione Generale per l'ImpiegoDivisione IV°- Via Flavia ,6 – 00192 Roma
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E’ istituita la Conferenza nazionale
delle consigliere e dei consiglieri di parità al posto della
Rete delle Consigliere di Parità
• La Conferenza nazionale è coordinata dalla Consigliera o dal
Consigliere Nazionale in collaborazione con due consigliere o
consiglieri di parità in rappresentanza del livello regionale, delle
città metropolitane e degli enti di area vasta.
• La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle
consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l’efficacia
della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni,
esperienze e buone prassi.
• ….dallo svolgimento delle attività del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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CONSIGLIERE di PARITA‘
REGIONE SICILIANA
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ATTIVITA’
ANTIDISCRIMINATORIA
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Le Consigliere di Parità operano sul territorio offrendo una
concreta ed adeguata assistenza ogni qualvolta una
lavoratrice/ore denuncia una violazione della normativa nello
svolgimento del rapporto di lavoro.
Nella massima privacy, le Consigliere di Parità sostengono la
lavoratrice/ore offrendo consulenze, incontrando le aziende,
promuovendo soluzioni transattive nell’ambito dell’azione
conciliativa e di mediazione (tentativo di conciliazione che
consente di definire in modo veloce ed evitare onerose
attività processuali) oppure ricorrendo in giudizio innanzi al
giudice del lavoro, o al Tar sia su delega della lavoratrice/ore
o intervenendo ad adiuvandum nei giudizi promossi
dall’interessata/o.
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COSA SI INTENDE PER DISCRIMINAZIONE
- diretta è qualsiasi atto che produca un effetto pregiudizievole o
discriminatorio in ragione del sesso, razza, orientamento religioso o
politico.
In una situazione di parità fra due lavoratori di sesso diverso il datore
di lavoro tratta meglio l'uno rispetto all'altro.
Es.: quando negli annunci di lavoro viene richiesta una "bella presenza",
chiaramente riferito all'ambito femminile, quindi discriminatoria
dell'uomo.
- indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto,
patto o comportamento apparentemente neutro mette o può mettere in
posizione di particolare svantaggio i lavoratori dell’altro sesso.
Es.: può essere la richiesta in un annuncio di una statura minima di 1.70,
escludendo così indirettamente molte persone, tra cui molte donne.
PUO’ ESSERE INDIVIDUALE O COLLETTIVA
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Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al
sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice
o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.
Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali,
ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale,
espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o
l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo.
Costituiscono discriminazione anche i trattamenti meno favorevoli
subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver
rifiutato molestie/molestie sessuali o di esservisi sottomessi.
Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro
dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti molesti
sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione
ai comportamenti medesimi
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4 marzo 2015.- Norme contro la discriminazione determinata
dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Istituzione
del registro regionale delle unioni civili
ART. 6
Le Consigliere di parità intervengono anche nei casi di
discriminazione motivate dall’orientamento sessuale o
dall’identità di genere, per accogliere e valutare
segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e
organizzazioni non governative che svolgano attività di
promozione del principio della parità di trattamento e non
discriminazione.
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Casi di discriminazioni
di genere nel lavoro
Tipologia casi
Conciliazione lavoro-famiglia: trasferimenti, diritti, congedi parentali, part-time,
Flessibilità orario, maternità
Casi multipli (es. violazione legge sulla maternità e rifiuto flessibilità orario
o part-time, demansionamento a seguito di un rientro da maternità
e contemporanea richiesta di trasferimento della lavoratrice ad altra sede)
Discriminazioni nell’accesso al lavoro, salariali, nell’avanzamento di carriera,
per l’età, relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro ecc.
Mobbing
Stalking
Demansionamento
Molestie sessuali
Molestie verbali
Casi di natura sindacale (inviati alle OOSS)
Casi di natura collettiva (inviati alla Consigliera Regionale)
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Alcuni casi….
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Casi frequenti di discriminazioni
 Una infermiera sola con un figlio alla quale l’ospedale nega il parttime;
 una operaia che non riesce ad ottenere dieci minuti di flessibilità
per portare il figlio al nido;
 una lavoratrice che subisce molestie sessuali;
 una neolaureata licenziata durante il periodo di prova perché
rimasta incinta;
 una lavoratrice rumena licenziata da una impresa di pulizie e causa
di 6 gg. di assenza per assistere la figlia in ospedale:
tutte donne che hanno caratteristica comune!
Sono vittime della più odiosa delle discriminazioni nel lavoro: quella
che colpisce le donne a causa della maternità.
Comportamenti contrari a leggi e contratti che possono essere
contrastati da appositi organismi ai quali è possibile ricorrere per
consulenza ed assistenza, sino all’azione in giudizio.
La stessa figura della Consigliera di parità che ha funzioni di
garanzia e controllo contro le discriminazioni è poco conosciuta!
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ANCHE I PAPA’ HANNO DIRITTO
AI PERMESSI PER L’ALLATTAMENTO
La Consigliera di Parità della Provincia di Venezia vince una causa di un
lavoratore del Ministero dell’Interno al quale erano stati negati i riposi
giornalieri per l’allattamento
Con sentenza n. 192/2012 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, ha accolto il
ricorso promosso nei confronti del Ministero dell'Interno accertando la natura
discriminatoria del diniego espresso al ricorrente in merito alla fruizione dei riposi ex art. 40
e del permesso di assentarsi per malattia del figlio ex art. 47 del TU n. 151/2001.
La decisione risulta particolarmente significativa per i seguenti motivi:
1. ha accertato la natura discriminatoria del comportamento tenuto dall’Amministrazione
consistito nel diniego al padre-lavoratore della possibilità di fruire dei permessi (due ore al
giorno di permesso retribuito nel primo anno di vita per l’allattamento) ex art. 40 e del
congedo di malattia figlio ex art. 47 del TU n. 151/2001 perché coniuge di moglie casalinga.
La discriminazione è stata ravvisata in quanto altre amministrazioni pubbliche e i datori
di lavoro privati, invece, riconoscono pacificamente tale diritto;
2. ha affermato che anche il lavoro della "casalinga" deve essere definito attività
lavorativa a tutti gli effetti;
3. ha liquidato una cifra in via equitativa a titolo di risarcimento del danno per il
mancato esercizio del lavoro di cura verso il proprio figlio.
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Caso di CONCILIAZIONE.
Oggetto: Richiesta di concessione di part-time
Lavoratrice dipendente nel
settore della grande
distribuzione, inquadrata al 2°
livello del CCN del Terziario,
con figlio minore disabile, non
ottiene il part-time a 30 ore
in una sede più vicina alla sua
residenza. La richiedente
dichiara la sua disponibilità al
demansionamento pur di
ottenere la riduzione di orario.
A seguito dell’azione di
Conciliazione attuato dalla
Consigliera di Parità
l’azienda
- concede il part-time e relativo
accordo sulla turnazione;
- vincola il periodo per due anni,
- verifica la possibilità di
collocazione in alta sede,
- concede possibilità di rinnovo,
- inquadra la lavoratrice al 3°
livello retributivo,
- valuta la possibilità di
riqualificare la lavoratrice al
termine del part-time.
Evoluzione:
La lavoratrice alla scadenza del periodo
del part-time, sempre con intervento di
Conciliazione della Consigliera di Parità, ne
ottiene il rinnovo per il biennio successivo.
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I casi sottoposti alla Consigliera di Parità
della provincia di Messina nell’anno 2015:
Conciliazione 22%
Rientro dalla maternità 17%
Tutela della maternità 41%
Progressione di carriera 2%
Mobbing e molestie 5%
Altro 13%
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CHI SI PUO’ RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA’?
LA LAVORATRICE O IL
LAVORATORE
che ritiene di aver subito una discriminazione di genere nell’accesso al
lavoro, nella formazione professionale, nella carriera, nella
retribuzione, accesso alle forme pensionistiche complementari
collettive, molestie o mobbing sul luogo di lavoro, licenziamento o
dimissione forzate conseguenza di discriminazione diretta o
indiretta, in relazione alla maternità o all’ambiente di lavoro.
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CHI SI PUO’ RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA’?
I SOGGETTI ISTITUZIONALI LOCALI
•per presentare il PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE, obbligo
previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 196/2000.
Sono PIANI volti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono
la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne;
•per istituire organismi di parità come il COMITATO UNICO DI
GARANZIA (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni
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CHI SI PUO ’ RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA’?
I CITTADINI
per ricevere chiarimenti e tutela in
caso di discriminazioni sul lavoro o
violazione della normativa di pari
opportunità
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CHI SI PUO’ RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA’?
I SOGGETTI SINDACALI
per segnalare casi di discriminazione e
collaborare alla tutela dei lavoratori e
delle lavoratrici
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CHI SI PUO’ RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA’?
LE AZIENDE PUBBLICHE E/O
PRIVATE
per ricevere consulenza, per avere
informazioni sui finanziamenti destinati
alla promozione di azioni positive a
favore delle P.O.
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STRUMENTI
Le Consigliere di parità possono proporre interventi di
mediazione, conciliazione e sono legittimate a proporre
ricorso giudiziale anche in via di urgenza per tutti i casi
di discriminazione, diretta e indiretta, davanti al
giudice del lavoro o al TAR
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Attività di informazione e
promozione sul territorio
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Attività di informazione e
promozione sul territorio
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Attività di informazione e
promozione sul territorio
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Azioni per la promozione del Lavoro e
delle Pari Opportunità nella
Rete Educativa
…. attraverso incontri con gli studenti per
conoscere le regole del lavoro,
inserimento e crescita occupazionale e
le politiche attive del lavoro offerte da
soggetti pubblici e privati
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DONNE IN RETE
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Azioni di informazione per la tutela dei diritti e
contro ogni forma di discriminazione
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Azioni di sensibilizzazione e in-formazione per prevenire e
contrastare ogni forma di forma di violenza
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Azioni di vigilanza e denuncia per combattere e contrastare ogni forma di
pubblicità sessista e lesiva della dignità delle persone e delle donne in
particolare
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Osservatorio sull’attività
di Conciliazione e
Banca Dati
Discriminazioni sul Lavoro
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Si tratta di strumenti nuovi per facilitare
il lavoro delle Consigliere di Parità, ma anche
di tutti gli operatori del diritto:
Avvocati, ispettori del lavoro, giudici,
Esperti e studiosi della materia.
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La Banca-Dati sulle Discriminazioni
contiene una raccolta sistematica di sentenze,
decreti d’urgenza e provvedimenti
di conciliazione e transazione nei casi di
contenzioso in materia di discriminazioni
sul lavoro e di mancata applicazione
delle norme con particolare riferimento
alle donne.
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www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale
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…in collaborazione con UNAR
L’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica è stato istituito con
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva
comunitaria n. 2004/43 CE ed opera nell’ambito del Dipartimento per le
Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
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L’UNAR
ha la funzione di garantire, in
piena autonomia di giudizio e in condizioni
di imparzialità, l’effettività del principio di
parità di trattamento fra le persone, di
vigilare sull’operativi degli strumenti di
tutela vigenti contro le discriminazioni e di
contribuire a rimuovere le discriminazioni
fondate sulla razza e l’origine etnica
analizzando il diverso impatto che le stesse
hanno sul genere e il loro rapporto con le
altre forme di razzismo di carattere
culturale e religioso.
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Grazie per
l’attenzione!
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