i ndagine sul settore dell ` industria nautica nelle
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INDAGINE SUL SETTORE DELL’INDUSTRIA NAUTICA NELLE MARCHE APRILE, 2004 1 L’INDUSTRIA NAUTICA IN ITALIA LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 3 I RISULTATI IL COMPARTO SUPERYACT TAB. 10 - I “BIG FOUR” EUROPEI, OVVERO I PRIMI QUATTRO GRUPPI EUROPEI TAB. 11 - I PRINCIPALI GRUPPI ITALIANI IL 2004 PER L’ITALIA LE ALTRE AZIENDE ITALIANE MATRICE SWOT DEL SETTORE NAUTICO ALTRI SEGMENTI DI MERCATO PREVISIONI PER IL SETTORE 3 4 4 6 10 10 10 10 12 13 13 LA SITUAZIONE DELLA REGIONE MARCHE 14 I PRINCIPALI CANTIERI MARCHIGIANI GRUPPO FERRETTI CRC SPA DI ANCONA (GRUPPO FERRETTI) GRUPPO RODRIGUEZ ISA -INTERNATIONAL SHIPYARDS ANCONA- (GRUPPO RODRIGUEZ) IL CANTIERE MONTANARI 14 14 14 15 15 15 EVENTI ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 16 GLI EVENTI INNOVAZIONE A BORDO TECNOLOGIA E DESIGN IL GRUPPO AZIMUT IL GRUPPO FERRETTI LA CNA NAUTICA 16 17 18 19 19 19 FONTI 21 ALLEGATO 1 22 I CANTIERI NAVALI MARCHIGIANI FONTE: PAGINE GIALLE 22 22 ALLEGATO 2 30 LEGGE 172/2003 -LE NUOVE NORME SULLA NAUTICA- 30 I PUNTI PRINCIPALI 30 INDUSTRIA NAUTICA DA DIPORTO 2 L’INDUSTRIA NAUTICA IN ITALIA LO SCENARIO DI RIFERIMENTO Il settore dell’industria nautica italiana ricopre ormai un ruolo di primo piano nello scenario mondiale, ha infatti consolidato la leadership europea nel settore della produzione delle imbarcazioni, collocandosi su scala mondiale al secondo posto dopo gli Stati Uniti (vedi Tab. 1). Tab. 1 – L’industria navale nel mondo: confronto tra i principali paesi produttori PAESE CANTIERI ADDETTI FATTURATO FATTURATO PER CANTIERE PRODUZIONE IN MILIONI DI € DI UNITÀ DA DIPORTO FATTURATO PER DIPENDENTE ADDETTI PER CANTIERE VALORE MEDIO 69.981 IMBARCAZIONI ITALIA 660 6.000 1.561 2.365.152 22.306 262.353 9 GERMANIA 443 5.750 - - 25.332 - 13 REGNO UNITO 400 7.800 919 2.297.866 13.296 117.389 20 69.119 FRANCIA 120 7.210 816 6.800.000 69.765 113.176 60 11.696 EUROPA 1.869 29.929 3.643 1.949.434 168.585 121.738 16 21.609 - 760.400 - - 13.215 STATI UNITI 1.100 10.049 Fonte: UCINA – La nautica in cifre, 2003 La crescita annua del settore si è attestata sul 10% e nel 2002 ha rappresentato un contributo al prodotto interno lordo pari a 1.953 milioni di euro (1.777 milioni nel 2001). Il valore della produzione di imbarcazioni da diporto si è attestato nel 2002 a 1.561 milioni di euro, con una progressione del 12,5% rispetto ai 1.388 milioni di euro dell'anno precedente. Tab. 2 – Evoluzione dei risultati dell’industria navale in Italia RISULTATI 2001 2002 Contributo al PIL Valore della produzione 1.777 milioni di € 1.388 milioni di € 1.953 milioni di € 1.561 milioni di € Variazione rispetto all’anno precedente 10 % 12,5 % Fonte: UCINA – La nautica in cifre, 2003 Le barche italiane, insieme all'abbigliamento, sono divenute la bandiera dell'estro e della genialità nazionale e hanno lasciato la loro impronta nella storia del diporto, con uno stile inconfondibile, l’Italian Style. E a questo stile si sono ispirati e uniformati, in pochi anni, i cantieri inglesi e scandinavi, che hanno tralasciato l'impostazione nordica delle loro costruzioni per dar vita a imbarcazioni "mediterranee". Una specificità del comparto nautico italiano è che questo è costituito essenzialmente da imprese di ridotte dimensioni, nove dipendenti in media, al di sotto del valore medio dei Paesi considerati (vedi Tab. 1): la piccola media industria riveste, anche in questo settore industriale, il ruolo di protagonista. C’è però da rilevare che la cantieristica italiana è caratterizzata da due aspetti completamente differenti: • crisi ormai irreversibile per la grande cantieristica (navi cisterna, container e passeggeri), • ottimi risultati per la nautica da diporto. 3 Come detto, la cantieristica pesante (con la sola eccezione di Fincantieri, che riesce ancora a stare “a galla”, grazie alle commesse per navi militari e ad alcuni ordini importanti, relativi alla costruzione di navi-traghetto) si trova ormai in una fase di difficile risoluzione. I cantieri dell’Estremo Oriente continuano, infatti, a incrementare le commesse e quindi la loro capacità produttiva. L’industria giapponese, al fine d’essere più competitiva, sta cercando addirittura di allineare i propri prezzi a quelli “ridottissimi” della cantieristica Coreana. In una situazione del genere, il portafoglio ordini della nostra industria è destinato ad esaurirsi entro il corrente anno. INDUSTRIA NAUTICA DA DIPORTO I RISULTATI Di tutt’altro tono, l’andamento congiunturale della nautica da diporto nazionale. In uno scenario internazionale non certamente positivo, la cantieristica da diporto conferma il suo ottimo stato di salute, raggiungendo, nel 2003, indici ragguardevoli: un incremento del 12,5% nella produzione e del 13,5% nel fatturato export. Tab. 3 - Le cifre della nautica da diporto in Italia FATTURATO in milioni di € EXPORT 2.142 78% principali destinazioni: di cui: • • • Unità da diporto Accessori Motori marini 1.388 670 84 • • • • Francia Regno Unito Stati Uniti Isole Varie 17% 13% 10% 27% Fonte: CNA NAUTICA La storia della cantieristica italiana è antica e affonda le sue radici nei tempi gloriosi della marineria velica, con generazioni di artigiani che nell'evoluzione dei tempi sono però sempre rimasti legati al mare e alle barche. E ciò spiega l'esistenza di numerose maestranze specializzate, in aree geografiche di antiche tradizioni marinare: Liguria, Triveneto, Toscana, Romagna, Lazio, Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Queste maestranze costituiscono un prezioso patrimonio che racchiude il segreto del successo italiano, al di là dei nomi prestigiosi di progettisti, stilisti e cantieri. 4 Tab. 4 – Distribuzione percentuale delle imprese e degli addetti dell’industria nautica nelle regioni italiane REGIONE Lombardia Liguria Toscana Emilia Romagna Campania Lazio Piemonte Veneto Sicilia Marche Friuli V.G. Puglia Sardegna Umbria Calabria Abruzzo Trentino A.A. IMPRESE 28,9 18,5 11,1 8,4 6,4 6,4 6 5,3 2,2 1,8 1,6 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4 0,2 ADDETTI 29,1 13,5 6,3 17,6 6 4,4 9,7 4,4 0,8 2,2 1,1 2,1 0,6 0,8 0,6 0,6 0,3 Fonte: CNA NAUTICA La produzione si concentra al Nord, in cui è presente il 60% delle imprese, contro il 30% dell’Italia Centrale. Un fenomeno che, negli ultimi tempi, sta assumendo sempre più consistenza è l’assorbimento all’interno di poli nautici integrati di cantieri specializzati in costruzioni mercantili oppure in tradizionali attività di riparazione navale, infatti: • a Livorno sta per essere definito il progetto di riuso in chiave nautica dei Cantieri navali Orlando, rilevati da Azimut-Benetti, • ad Ancona il gruppo Ferretti ha previsto l’integrazione di Crn con il cantiere navale Morini, • a La Spezia il cantiere Oram è stato trasformato in centro di costruzione e assistenza nautica, • a Messina il produttore di yacht Aicon ha acquisito le aree produttive del cantiere mercantile Smeb per utilizzare gli spazi per un centro di assistenza ai megayacht. E per la prima volta, nel 2003 dà segni di risveglio anche la domanda sul mercato nazionale, grazie agli effetti positivi delle nuove norme favorevoli in materia fiscale, di leasing e di semplificazione burocratica e procedurale. E’ questa un’indicazione incoraggiante che scaturisce sia dai dati sul leasing nautico, sia da quelli sulle importazioni. Secondo le più recenti rilevazioni di Assilea (Associazione italiana leasing), nel primo semestre 2003 il comparto nautica da diporto ha registrato una crescita superiore al 150% resa possibile dalle nuove norme in materia; norme che hanno consentito all’industria nazionale di recuperare terreno nel mercato del leasing dopo che per anni un regime analogo, varato con maggiore tempestività dalla Francia, aveva attirato decine e decine di imbarcazioni italiane oltralpe. Il controesodo verso l’Italia, che sta "drogando" i numeri relativi alle importazioni — cresciute del 13,1% — sta facendo emergere con forza, e non era mai accaduto in passato, una domanda nazionale sviluppatasi nel primo semestre del 10,7%. 5 Per la prima volta, quindi il settore può riporre le sue speranze sull’effetto-volano di una legge che ha già prodotto come risultato il consolidamento di un clima favorevole e di non-demonizzazione dell’industria e dell’utenza nautica (Legge 172/2003). Secondo le ultime rilevazioni il parco nautico italiano raggiunge in totale le 70.246 unità immatricolate, che salgono a 320mila considerando i natanti. Proprio in base alla nuova legge sulla nautica approvata nel luglio scorso, l’innalzamento a 10 metri dei limiti del natante sia a vela che a motore, dovrebbe favorire una crescita complessiva del parco nautico, con riduzione della quota delle unità immatricolate. IL COMPARTO SUPERYACT Lo yachting europeo, ovvero la costruzione di imbarcazioni con scafo di lunghezza superiore agli 80 piedi (24 metri), gode di ottima salute: • su 140 cantieri di costruzione navale, 77 sono europei, • su una produzione mondiale annunciata per il 2003 di 19.202 metri, il 62% è rappresentato da unità europee a motore di 24 metri e più. Queste cifre dimostrano che, pur con meno cantieri, l'Europa costruisce due volte più yacht del resto del mondo, anche considerando solo le unità a motore. Lo scarto diventa ancora più importante se si considera la costruzione di velieri di 24 metri e più. In effetti, l’Europa possiede ancora il controllo totale sul mercato degli yacht di oltre 24 metri, sia che si tratti di imbarcazioni a motore o a vela. Detiene inoltre alcuni primati mondiali, come ad esempio: 1. le tre unità di più di 122 metri tutte ordinate a Lürssen; questo cantiere tedesco possiede del resto più di 987 metri in costruzione per sole 12 unità, ovvero una media di 82 metri per imbarcazione. 2. il gruppo italiano Azimut - Benetti può esibire ordini per 1.757 metri in costruzione o da cominciare per un totale di 50 unità. 3. l'Europa regna indiscussa nel campo degli yacht semi-custom e custom, che siano in acciaio, alluminio o poliestere. Altro successo commerciale: gli yacht europei si esportano bene, con una presenza notevole sul mercato americano, prova anche della riconosciuta qualità di costruzione. Si può affermare che l'Europa sa imporre il suo stile. L'industria nautica italiana risulta essere, a livello statistico, quella che produce imbarcazioni con il valore medio più alto (vedi grafico 1) . Grafico 1 - Valore medio delle imbarcazioni prodotte, in euro 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Italia Regno Unito Francia Europa Stati Uniti 6 Ciò è dovuto proprio al notevole apporto della produzione di superyacht. Nella costruzione di questo specifico tipo di unità da diporto l'Italia si pone nelle posizione di leadership a livello mondiale come numero di progetti in costruzione. Secondo l'Order Book 2002-2003 pubblicato su numero di Gennaio 2003 della rivista ShowBoat International sono attualmente in costruzione nel mondo 482 superyacht: ben 178 di questi saranno varati da cantieri italiani. L'Italia detiene una quota del mercato mondiale, per numero di unità prodotte pari al 37% circa, superiore a quella degli Usa e dell’Olanda, due tra i maggiori paesi produttori (vedi tab.6). L'Italia ha affermato il proprio primato di maggiore produttore di superyacht nel 2000 superando gli Stati Uniti, fino ad allora leader incontrastati. Il periodo che va dal 1999 al 2003 è stato per i cantieri italiani estremamente positivo (vedi tab.5), registrando una crescita complessiva del 154% Tab. 5 Andamento della produzione dei superyacht in Italia ANNO SUPERYACHT IN PRODUZIONE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CRESCITA RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE VALORE ASSOLUTO VALORE % 70 100 140 170 178 190 30 40 30 8 12 42,9 40,0 21,4 4,7 6,7 Nel 1999 l'Italia aveva in produzione 70 superyacht e l'anno dopo 100 fino ad arrivare a 170 unità in produzione per il 2002 e 178 nel 2003: una crescita del 154% in soli 4 anni. Grafico 2 - Superyacht in produzione nei cantieri italiani nel periodo 1999-2004 190 200 170 178 140 150 100 100 70 50 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Gli ultimi anni hanno quindi visto incrementi a due, e questo tasso di crescita costante ha interessato sia gli yacht a vela che quelli a motore. Le cifre del 2003, pur più contenute, confermano la tendenza positiva per i costruttori italiani. L'Italia è infatti cresciuta non solo in termini di unità costruite (4,7%), ma anche per quanto riguarda il numero complessivo di metri in costruzione (12,2%). 7 Dopo tre anni di crescita record, il fatto che il mercato italiano della nautica si sia ora assestato su trend di sviluppo meno gonfiati e meno esasperati, è letto dagli esperti del settore come un segnale fortemente positivo. In uno scenario internazionale di riferimento in cui i venti della recessione soffiano anche su comparti trainanti come quello dei maxiyacht, il fatto che la cantieristica italiana confermi invece un ottimo stato di salute e centri il risultato di un più 12,5% nella produzione di unità da diporto, nonchè di un più 13,5% nel fatturato export, è interpretato come la prova di una solidità acquisita dal settore. Paolo Vitelli, presidente Ucina (Unione nazionale Cantieri e Industrie Nautiche e Affini) commenta così questi risultati: “Un rallentamento della crescita era fisiologico. E, da un certo punto di vista, auspicabile. Dopo curve di sviluppo simili a quelle raggiunte negli ultimi anni è giusto consolidarsi. Siamo in un mercato sempre più selettivo e la Gran Bretagna, nostro diretto concorrente, ha avuto risultati in linea con l’anno precedente. La nautica italiana, crescendo ancora, dimostra la sua forza. Ma le nostre industrie hanno bisogno di rafforzarsi, mettere radici solide e soprattutto sviluppare il mercato interno.” In termini di quote di mercato, i tre principali paesi costruttori, Italia, Stati Uniti e Olanda, hanno mantenuto il 65% del mercato mondiale misurato sia per unità che per metri lineari complessivi. Tab. 6 Order Book di superyachts dei principali Paesi produttori La crescita del settore interessa soprattutto le unità che si trovano in cima alla gamma delle imbarcazioni da diporto di lusso: il settore degli yacht di più di 45 metri registra una crescita del +11,3% nel 2003. 8 Tab. 7 - Yacht in costruzione per tipologia TIPO DI YACHT Da crociera A vela Open Spedizioni/esplorazioni Pesca sportiva Tab. 8 - Le prime 10 nazioni costruttrici di yacht Classifica Paese Numero di 2002 progetti 1 Italia 178 2 Stati Uniti 82 3 4 5 6 7 8 9 10 Paesi Bassi Inghilterra Germania Nuova Zelanda Taiwan Australia Turchia Canada 14 15 Proteksan Turquoise Christensen Palmer Johnson % 75% 14% 5,5% 4,5% 1% Lunghezza totale (in piedi) 19.836' 9.437' Lunghezza media (in piedi) 112' 115' 8.165' 3.435' 2.902' 2.660' 1.712' 1.781' 1.465' 1.354' 149' 101' 264' 121' 162' 164' 133' 113' 55 34 11 22 18 11 11 12 Tab. 9 - I primi 15 cantieri di costruzione Nome del Nazionalità 2003 Cantiere 1 Azimut/Benetti Italia 2 Lürssen Germania 3 Amels Paesi Bassi 4 Feadship Paesi Bassi 5 Perini Navi Italia 6 Oceanfast Nuova Zelanda 7 Royal Denship Danimarca 8 Trinity Stati Uniti 9 Heesen Paesi Bassi 10 Sensation Yacht Nuova Zelanda 11 Wally Principato di Monaco 12 Burger Stati Uniti 13 NUMERO 359 69 26 22 6 Numero di progetti 56 8 27 13 22 10 17 11 10 8 6 Lunghezza totale 6.008’ 2.429’ 2.421’ 2.353’ 1.957’ 1.890’ 1.558’ 1.470’ 1.285’ 1.218’ 1.154’ Lunghezza media 107’ 304’ 90’ 181’ 89’ 189’ 92’ 134’ 129’ 152’ 192’ 12 1.044’ 87’ Turchia 10 1.025’ 103’ Canada Stati Uniti 8 10 936’ 933’ 117’ 93’ 9 Tab. 10 - I “Big Four” europei, ovvero i primi quattro gruppi europei POSIZIONE GRUPPO NAZIONE 1 2 3 4 Azimut Ferretti Rodriguez Sunseeker Italia Italia Italia Regno Unito Le statistiche riflettono inoltre l'accresciuta influenza nel mercato dei "Big Four", i quattro protagonisti nella produzione di barche,che complessivamente, hanno registrato, nel 2003, una crescita degli ordini del 36%. Tab. 11 - I principali gruppi italiani Posizione Gruppo 1 Azimut - Benetti 2 Ferretti (Ferretti + CRN + Pershing + Riva) 3 Rodriguez Group (Overmarine + Arno + Isa + Astonda) 4 FIPA (Maiora + AB Yachts) Metri 1.757 m 1.253 m 892 m 253 m I tre più potenti gruppi italiani che sono Azimut- Benetti, Ferretti e Rodriguez possiedono da soli più di 3.902 metri di ordini di costruzione, ovvero più della metà di tutta la produzione italiana. IL 2004 PER L’ITALIA Il mercato dei superyacht continua a espandersi a un ritmo quasi impensabile per barche di tali dimensioni. Secondo fonti americane ed europee, per il 2004 ne saranno in costruzione circa 510, con un incremento di oltre il 5%, rispetto al 2003. Di queste 190 saranno prodotte da cantieri italiani, spicca naturalmente tra di essi Azimut- Benetti, leader mondiale con quasi 60 ordini, seguito dal Gruppo Ferretti con quasi 40, dal Gruppo Rodriguez con poco meno di 30, dal Gruppo FIPA con 15, dai Cantieri di Pisa con 7 e da Perini Navi con 6. Il processo di decollo della nautica italiana è coinciso con la creazione, in un periodo di tempo estremamente compresso, delle due grandi concentrazioni: Azimut-Benetti, cresciuta essenzialmente sui due marchi e attestatasi al vertice della classifica mondiale dei produttori di megayacht, e Ferretti, protagonista di uno shopping che ha fatto del gruppo di Forlì il più importante polo di aggregazione di grandi brand della nautica. Ma al di fuori dei due market leader si è sviluppata e si è specializzata, ottenendo riconoscimenti internazionali importanti, un’industria nautica che ha fatto e continua a fare del low profile una delle sue caratteristiche predominanti. LE ALTRE AZIENDE ITALIANE Un’industria che si è concentrata su un numero limitato di cantieri, ben noti agli appassionati della nautica e che spesso, come accaduto nel mondo della vela per Perini yacht, o in quello dei motori per marchi come Baglietto, ha giocato le sue carte sulla tecnologia d’avanguardia e sui materiali, oltre che sul design. Il settore delle grandi barche da diporto ha poi segnato la conferma di gruppi di 10 antico lignaggio come Codecasa o San Lorenzo — il primo fra l’altro accreditato di una possibile commessa in collaborazione con le Officine Mariotti di Genova per la costruzione del più grande yacht mai realizzato in Italia, un 130 metri — e il ritorno in campo di protagonisti dell’high tech sul mare, come il gruppo Rodriquez. Perini, che ha presentato le sue ultime novità al Salone della nautica di Montecarlo, si conferma leader mondiale del maxi yacht a vela, con una stupefacente quota di mercato pari al 63% nel settore delle imbarcazioni a vela sopra i 150 piedi di lunghezza. Perini ha rafforzato in modo decisivo la sua struttura produttiva, da un lato acquisendo i cantieri Beconcini di La Spezia (dove è pianificata l’installazione di una gru da 720 tonnellate) e potenziando le strutture del cantiere Picchiotti di Viareggio (dove possono essere costruiti yacht sino ai 68 metri di lunghezza); dall’altro, investendo risorse nel nuovo centro produttivo di Tusla, in Turchia, in grado, nel centro Yildiz, di realizzare megayacht sino a 100 metri di lunghezza. E i risultati più eclatanti, con una capacità produttiva saturata per i prossimi anni (sei grandi imbarcazioni in costruzione entro il 2005), sono forniti dal Felicita west, un’imbarcazione di 64 metri, un fast cruising ketch che è la più grande barca a vela in alluminio del mondo e in quanto tale pioniera di una nuova linea produttiva che il gruppo viareggino intende sviluppare in Turchia. Peraltro nello scalo di Yildiz è già in costruzione il gigantesco tre alberi a vela quadra lungo 87 metri, denominato Falcon e atteso da tutto il mondo della nautica come una sorta di prodigio del primo decennio degli anni 2000. Come detto, fra i cantieri non sotto controllo delle due concentrazioni spicca anche Baglietto che recentemente ha introdotto per primo una formula produttiva anomala nel mondo della grande nautica da diporto e quindi dei maxiyacht: finanziare e produrre in proprio le imbarcazioni (scafo, motorizzazione, componenti tecniche, linea complessiva) sino alla fase di preallestimento, quindi trovare il cliente-compratore e ultimarle secondo gusti di design e arredo del consumatore finale. Baglietto ha recentemente ultimato il processo di ristrutturazione dell’unità produttiva di La Spezia, dotata della più grande gru travel-lift (in grado di sollevare barche da 60-70 metri di lunghezza) operante in sud Europa nel mercato della nautica. Fra le linee produttive del cantiere spiccano anche gli yacht a grande dislocamento e le imbarcazioni veloci (sarà pronto nel 2004 un 40 metri in grado di navigare ad una velocità di 35 nodi). E affinità in questo senso esistono con il Gruppo Rodriquez di Messina, realtà industriale sempre più diversificata e caratterizzata comunque dall’applicazione di tecnologie di avanguardia nei settori di produzione che spaziano dalle unità militari, ai traghetti veloci sino agli yacht con una focalizzazione nelle imbarcazioni superiori agli 80 piedi in acciaio e in alluminio. In questo campo il gruppo di Messina che recentemente ha rilevato la Intermarine di La Spezia, applica proprio la tecnologia sviluppata nel settore dei fast ferries, realizzando imbarcazioni dalle prestazioni spinte. Inoltre attraverso il cantieri controllati Conam e cantieri di Pozzuoli, l’offerta è allargata agli yachts dai 16 ai 25 metri. Nonostante una sempre più evidente frenata in trend di crescita che ragionevolmente non potevano durare a lungo, il mercato dei maxiyacht sta comunque creando in Italia sempre nuovi spazi produttivi. E ancora in Sicilia in uno di questi spazi sembra collocarsi con grande convinzione il cantiere Aicon che recentemente ha presentato il progetto per la realizzazione di un centro specializzato nella progettazione, realizzazione, manutenzione e ristrutturazione di megayacht, nonché nell’assistenza tecnica e commerciale con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro e la creazione, a regime, di 250 nuovi posti di lavoro. Per centrare questo obiettivo Aicon utilizzerà il sito produttivo della Smeb, in anni passati uno dei centri più noti in Mediterraneo per la riparazione, la costruzione e anche la demolizione di navi mercantili. Con una attività di refitting rivitalizzata da gruppi come Ws di Savona, l’industria cantieristica 11 italiana sembra vivere una vera e propria età dell’oro, destinata a prolungarsi, specie per i produttori di grandi yacht, almeno sino ai primi mesi del 2006. MATRICE SWOT DEL SETTORE NAUTICO Le caratteristiche del settore sono quindi sintetizzabili nella seguente matrice SWOT: PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA Prevale la collocazione nella fascia alta di mercato Qualità e prestigio delle imbarcazioni prodotte Consolidata tradizione professionale Forte specializzazione e flessibilità Riconosciuti distretti industriali a livello internazionale Scarsi investimenti nella struttura aziendale per innovazione e formazione Difficoltà nel reperire aree con sbocco a mare e conseguenti carenze produttive, che ne limitano le opportunità Debolezza dell’offerta verso il mercato Carenze infrastrutturali: porti turistici, posti barca, servizi OPPORTUNITÀ MINACCE La domanda di imbarcazioni sempre più grandi, in termini di produzione e refiting, è in costante aumento Sta crescendo la vendita di imbarcazioni da noleggio (Charter), si vende la barca con l’equipaggio Il mercato tira per l’alta qualità del prodotto finale, per la riconosciuta professionalità e flessibilità, per la capacità innovativa, per la grande tradizione artigiana La nuova legge sulla nautica L.172/2003 Il made in Italy rappresenta un valore aggiunto riconosciuto a livello internazionale Aumenta la concorrenza internazionale Non è sufficientemente valorizzata la produzione di imbarcazioni di minori dimensioni Non emerge un ruolo di primaria importanza del tessuto produttivo delle PMI e delle imprese artigiane La produzione modulare presenta carenze organizzative e strutturali Mancano spinte innovative ed eventi rilevanti per la crescita e la valorizzazione del mercato interno 12 ALTRI SEGMENTI DI MERCATO Anche il segmento delle imbarcazioni medio-piccole, si conferma particolarmente vivace ed importante. L’attività produttiva fa registrare un incremento del 13,3%, con una crescita del fatturato interno del 2%, ma soprattutto dell’export (+29%). In questo comparto, comunque, la maggior parte della produzione (52%) viene ancora venduta in Italia. Rallenta, invece, il settore delle unità da diporto a vela. Nel corso del 2003, il trend è leggermente sceso, rispetto agli ottimi livelli raggiunti nell’anno precedente e in particolar modo nel 2001. Segnali positivi, infine, dal settore delle unità pneumatiche (gommoni), con indici in crescita per fatturato interno ed export. PREVISIONI PER IL SETTORE Proseguirà, anche nel 2004, l’ottimo andamento dell’industria nautica da diporto, con indici in crescita soprattutto per il mercato interno. Relativamente alla grande cantieristica, le prospettive positive sono ridotte al “lumicino” e se non interverranno politiche adeguate (soprattutto in ambito Ue) assisteremo alla chiusura, salvo pochissime eccezioni, di molti importanti e storici cantieri italiani. 13 LA SITUAZIONE DELLA REGIONE MARCHE Nelle Marche la cantieristica navale è presente nei comuni di Pesaro e Fano (costruzioni navali in vetroresina ed allestimento interno di imbarcazioni in legno) e in Ancona, con una concentrazione del 98% del totale provinciale del settore. I PRINCIPALI CANTIERI MARCHIGIANI GRUPPO FERRETTI Nel 1968 i fratelli Ferretti creano una divisione nautica nell’azienda di famiglia che commercializzava automobili. Inizia quindi una storia imprenditoriale fatta di successi ed iniziata dal primo motorsailer di 10 metri marchiato proprio Ferretti e successivamente attraverso le imbarcazioni a motore che confermarono il successo ottenuto nella vela. Dal 1997 inizia un percorso strategico incentrato nelle acquisizioni di prestigiosi cantieri fino ad arrivare allo stato attuale per cui da piccola azienda degli anni ’70, si trasforma in “Gruppo Ferretti” composto da: Ferretti Yachts, Pershing, Bertram, Riva, Apreamare, Mochi Craft, Custom Line, Crn (di Ancona). Dagli open della Pershing, ai mega yachts della Ferretti Custom Line e della CRN, dai fisherman della Bertram, passando attraverso i motor yachts della Ferretti per finire alla "leggenda" Riva, il gruppo Ferretti è arrivato a coprire con le sue molteplici tipologie di scafi l'intero segmento di imbarcazioni di lusso. Le tre sedi, Forlì, S.Giovanni in Marignano, e Cattolica si dividono la costruzione delle diverse tipologie di imbarcazioni della gamma Ferretti, permettendo grazie agli avanzati sistemi produttivi, la realizzazione di più modelli. Il nuovissimo cantiere di Cattolica, sicuramente uno dei più moderni al mondo dove è possibile costruire contemporaneamente 16 motor/yachts da 25 a 30 metri, si affianca al cantiere storico di S. Giovanni in Marignano e all'Headquarters di Forlì, sede degli uffici amministrativi. Recentemente ha inoltre concluso un importante accordo di esclusiva per l’Europa con la MHI, Mitsubishi Heavy Industries Ltd fino al 2006, per l’installazione di un particolare sistema di stabilizzazione detto ARG, Anti Rolling Gyros, su navi prodotte dalle compagnie facenti parte del Gruppo. Altro importante accordo concluso in precedenza ed in esclusiva dal Gruppo è quello stipulato con MarineMax, la più importante organizzazione americana di distribuzione della nautica da diporto negli USA, per la distribuzione dei prodotti costruiti dal Gruppo nel suo insieme. Ferretti Group è una delle società leader al mondo nella progettazione, costruzione e vendita di motor yacht di lusso. Un dato indicativo di tale successo è fornito dal risultato registrato al 31 agosto 2003 che registra ricavi consolidati per circa 385 milioni di euro ed un portafoglio ordini di oltre 430 milioni di euro per i prossimi esercizi. CRC SPA DI ANCONA (GRUPPO FERRETTI) Con una flotta di 115 superyachts, il cantiere CRN di Ancona è dal 1963 uno dei principali produttori mondiali di yachts di lusso in acciaio e alluminio. Riconoscibili per la caratteristica prua, le imbarcazioni CRN sono da sempre un simbolo indiscusso di lusso. Produttore dei migliori mega yachts del mondo, CRN può vantare una struttura produttiva tra le più moderne e tecnologicamente avanzate. Con l’acquisizione, nel marzo 2003, del cantiere navale Mario Morini lo stabilimento di Ancona raggiunge i 74 mila mq (di cui 25 mila coperti) e si dota di piazzali esterni equipaggiati con mezzi di sollevamento e movimentazione di altissimo livello mentre il numero di dipendenti tocca complessivamente quota 350 (cui devono aggiungersi 400 persone d’indotto). L’ampliamento dello stabilimento dorico sposa l’esigenza di accrescere la 14 capacità produttiva Crn considerando che il portafoglio ordini della divisione superyacht copre attualmente il 100% delle consegne previste fino al 2005. Direttamente affacciato sul mare il cantiere si doterà nei prossimi mesi di una nuova banchina privata oltre a quelle di 82 e 100 metri che già possiede. GRUPPO RODRIGUEZ Con un giro d'affari di 168,4 milioni di euro, il Gruppo Rodriguez, società francese quotata in borsa, è tra i leader mondiale nella produzione di imbarcazioni da diporto, con uffici e cantieri dislocati in tutto il mondo, dalla costa Azzurra a Londra, da Ginevra a Miami fino al Messico. Il programma di espansione e sviluppo delle proprie attività ha portato il Gruppo in Ancona, che per concretizzare il progetto superyacht ha deciso di avvalersi delle competenze dell’ISA (International Shipyards Ancona) che da almeno 20 anni si occupa di progettazione, costruzione e riparazione di motor yacht e progettazione, organizzazione e gestione di servizi inerenti il settore nautico in generale. ISA -INTERNATIONAL SHIPYARDS ANCONA- (GRUPPO RODRIGUEZ) Nel maggio 2002 è stata ufficialmente presentata la società del Gruppo che si occuperà della produzione di yacht di lusso: la Isa, International Shipyards Ancona. Una rivoluzione e una riconferma per la secolare cantieristica anconetana che vanta una sua flotta e il famoso arsenale fin dai tempi delle repubbliche marinare. La ISA nasce dalla scissione dell'ex CRN, storico cantiere fondato da Sanzio Nicolini, che già da vari anni costruiva barche per il gruppo francese. Quando il CRN è passato al gruppo Ferretti, alcuni dipendenti tra cui l’attuale direttore commerciale della ISA, Marcello Maggi e l'attuale presidente della società Gianluca Fenucci, hanno preferito costituire una società e affiliarsi ai fratelli Rodriguez, con cui c'era già un'ottima intesa. Società di giovani, l'età media dello staff manageriale è sotto i quarant'anni, per lo più anconetani, ma già con importanti esperienze di formazione e lavoro all'estero alle spalle. Tra le loro realizzazioni una barca di 62 metri, il Vagabondo, destinata all'emiro del Qatar, realizzata impiegando le maestranze degli ex cantieri Tommasi e Castracani, ristrutturati e occupati dal nuovo cantiere. I cantieri ISA si occupano della realizzazione delle barche in toto, dall'esterno agli interni, studiati da architetti e personalizzati per ogni acquirente. IL CANTIERE MONTANARI La società è stata fondata dal Capitano marittimo Giovanni Montanari nel 1889, nella provincia pesarese, a Fano, trova la sua sede, collegata alla sede di Trieste. L’azienda ha cominciato ad ottenere i suoi primi successi negli anni ’60 e ’70, specializzandosi nel settore del trasporto marittimo di carichi liquidi. Nel 1997 la società acquisisce la Alta Italia Spa di Genova fino ad arrivare al periodo attuale con la seguente struttura proprietaria: 65,86% G&A Montanari Spa, 3,15% Generali Asset Management Sgr Spa, 2,63% Francesco Brioschi, 2,03& Sofia Holding e per il 26,33% nel mercato. I successi di questa società si presentano ancora in modo importante: l’esercizio 2003 presenta un aumento del 10,9% dei ricavi netti, pari a 145,8 milioni di euro. 15 EVENTI ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica è importante sottolineare che la Commissione europea ha adottato regole meno rigide sul sostegno all’innovazione nelle costruzioni navali. Rispetto al regolamento del 1998 sulla costruzione navale, infatti, la nuova disciplina contiene una definizione di “innovazione”, concepita specificamente per gli speciali bisogni dell’industria delle costruzioni navali. Inoltre, la percentuale di sostegno statale per la spesa destinata agli investimenti necessari per finanziare gli aspetti innovativi del progetto viene raddoppiata e passa del 10% al 20%. Secondo il commissario per l’Unione europea alla concorrenza, Mario Monti, la disciplina che verrà attuata si pone come promotore dello sviluppo della competitività dell’intero settore cantieristico, perché fa leva proprio sull’innovazione. In effetti le nuove regole forniscono condizioni favorevoli per quanto riguarda il finanziamento della ricerca innovativa e dello sviluppo e riconosce il contenuto tecnologicamente elevato della costruzione navale. Tra le nuove disposizioni che sostengono l’innovazione vi è l’iniziativa per la cantieristica “Leadership 2015” che si basa proprio sull’aumento della competitività. I finanziamenti per l’innovazione saranno forniti solo nel caso in cui il prodotto sviluppato costituisca una novità, ecco perché solo un progetto veramente innovativo otterrà una percentuale di finanziamento più elevata rispetto a quella prevista dal regolamento del 1998 sugli aiuti alla costruzione navale. Vi sarà la possibilità di ottenere una quota massima del 20% per le spese innovative, invece della precedente fissata al 10%. GLI EVENTI L’evento italiano di maggior rilievo nel settore nautico rimane il Salone Nautico di Genova arrivato alla sua quarantatreesima edizione. L’importanza della fiera deriva in particolar modo dall’integrazione delle associazioni nautiche italiane ed europee che espongono alle autorità i loro specifici problemi e dalla presentazione al pubblico, composto da aziende, autorità e privati dei nuovi modelli delle imbarcazioni e delle nuove tecnologie utilizzate nella progettazione e nella produzione. A Marina di Carrara si tiene il Seatec la rassegna delle tecnologie e della subfornitura per la cantieristica navale e da diporto. Nell’edizione 2004 è stato presentato una interessante realizzazione di un cantiere di Massa Carrara, il motoscafo ecologico il cui motore è alimentato a nitrogeno, cioè azionato mediante azoto liquido. Al “Nauticsud 2004” alla trentacinquesima edizione svoltasi nella città di Napoli nel mese di marzo, invece, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i Materiali Compositi e Biomedici ha presentato una relazione sulla tecnologie dei materiali compositi, precisando che lo sviluppo di questi materiali è attuato soprattutto nelle industrie aeronautiche e spaziali, per le quali si cerca di ottenere materiali con elevate proprietà meccaniche e peso specifico contenuto, ottenendo quindi un elevato valore aggiunto. Visti i notevoli risultati raggiunti nel campo l’Istituto ha adattato e affrontato ulteriori studi per poter utilizzare detti materiali nel settore nautico. …………. ………… ………… 16 INNOVAZIONE A BORDO A proposito di innovazione tecnologica le nuove frontiere sono barche che si manovrano come fossero un videogioco, capaci di riconoscere gli ostacoli, annullare gli effetti del moto ondoso per offrire più comfort agli occupanti, dotate di impianti di illuminazione intelligenti e della connessione Internet in tutte le cabine. Le applicazioni di strumenti elettronici e informatici sulle barche da diporto, in particolare quelle a motore di dimensioni maggiori, seguono diversi filoni di evoluzione che corrispondono ad altrettante esigenze: rendere l’imbarcazione più semplice da manovrare, soprattutto durante manovre complesse come quelle in porto; centralizzare la gestione di tutte le componenti e degli impianti di bordo; fare degli ambienti interni un luogo estremamente confortevole. Ci sono due filoni di sviluppo per quanto riguarda gli accessori che fanno comfort. Il primo è una nuova generazione di strumentazione elettronica che punta al controllo totale della barca attraverso pochi comandi in "rete". L'obiettivo finale, da qualcuno già raggiunto, è un unico video centrale su cui si concentrano le funzioni principali per la navigazione e il controllo della barca. Controllo dei motori, dei consumi, delle rotte in funzione delle prestazioni, della cartografia in funzione delle rotte. La scommessa è rendere semplice all'uso una cosa che non lo è. Ma la via è segnata e in pochi anni ci saranno grosse novità, Sea Ray che è uno dei più grandi cantieri americani sta per presentare un avveniristico sistema di controllo della sua unità da quindici metri che prevede anche la visione di foto da satellite dei porti in cui si sta per entrare. L'italiana Naviop ha lavorato negli anni scorsi per arrivare alla gestione di tutte le funzioni elettriche ed elettroniche da uno o più video touch screen che possono essere in plancia ma anche in camera da letto, con un sistema molto elastico che si adatta a imbarcazioni di ogni dimensione. Per il momento il consiglio da dare è di montare strumenti "monomarca" per iniziare la costituzione di un "sistema" compatibile. L'errore di solito è affollare la plancia di strumenti che non si parlano e che vengono utilizzati saltuariamente. L'altro filone della barca intelligente è quello che vede diventare economici o quasi impianti che un tempo erano di esclusivo impiego sulle barche più grandi. Parliamo ad esempio dei dissalatori che, con l'ultima generazione alimentata a tensione continua, sono divenuti una dotazione accessibile anche a barche medie, dai dodici metri in su. La libertà che dà la possibilità di produrre acqua dolce allunga la vacanza. Della stessa filosofia, cioè la ricerca della autonomia e indipendenza, ci sono piccoli e silenziosi generatori di tensione, caricabatteria e inverter ad alta efficienza. In barca aumentano le esigenze, ma non sempre i consumi, anche perché quell'elettronica che controlla la barca controlla anche i motori e la loro erogazione. Nella ricerca di un maggiore confort a bordo, il mondo delle auto è un settore di ispirazione, ma non solo. Già da qualche tempo alcune case automobilistiche si erano avvicinate alla nautica con la sponsorizzazione di importanti eventi velici. Come nel caso della Volvo, che ha legato il suo nome alla Ocean Race, il giro del mondo di vela a tappe. Esempio seguito dalla Bmw impegnata nella Coppa America a fianco del team Oracle. E nell’elenco figurano anche Audi e Alfa Romeo. Ma negli ultimi anni questo rapporto è diventato più fitto. Il cantiere Azimut si presenterà sul mercato con una gamma di imbarcazioni open che introducono sulla scena numerosi elementi di chiara impronta automobilistica. Come il Park distance control che, sul nuovo Azimut 68s avrà il compito di avvertire chi sta al timone dell’approssimarsi della banchina durante le fasi d’ormeggio. 17 Lo stesso modello sarà dotato di un sistema d’apertura del tetto simile all’hard top montato sulla Mercedes Sl. Inoltre le prese d’aria dell’Azimut 68s si apriranno e chiuderanno automaticamente in funzione della velocità, come sulla Lamborghini Murcielago. Gli ingegneri della Bmw, invece, hanno fatto tesoro dell’esperienza in Coppa America. Lavorando col team di progettisti dell’imbarcazione Oracle, hanno portato a termine una serie di test d’aerodinamica, i cui risultati sono stati impiegati per lo sviluppo dell’ultima monoposto di Formula Uno. Non solo. I maghi dell’elettronica del centro ricerche Bmw hanno sviluppato un nuovo sistema di visualizzazione dei dati della barca su appositi occhiali in dotazione all’equipaggio di Oracle. Lo stesso dispositivo Hud (Head-up Display) equipaggerà, a breve, alcuni yacht permettendo così al comandante di avere sul parabrezza le informazioni necessarie. La Coppa America è stata un banco di prova anche per la Bridgestone i cui battistrada per il bagnato sfruttano lo stesso principio degli scafi dell’America’s Cup. Ma non c’è solo il sottile filo della tecnologia a tenere unite l’auto e la nautica. Chris Bangle, car designer di Bmw si è ispirato alla pinna di uno squalo per l’antenna del Gps montata sui nuovi modelli. La Lancia Y propone, su alcune versioni, rivestimenti per gli interni che evocano le vele in carbonio. Ma c’è chi si è spinto oltre. L’inglese Gibbs Technologies ha di recente introdotto sul mercato, l’Aquada, un mezzo a metà tra un auto e una barca, dal costo di 150mila sterline. TECNOLOGIA E DESIGN L'uso di materiali innovativi ha consentito di alleggerire i pesi, garantendo prestazioni sempre più aggressive e liberando spazi per un utilizzo più efficace degli interni. La rivoluzione è avvenuta grazie all'utilizzo dei nuovi materiali compositi e, soprattutto, all'avvento massiccio dell'elettronica di bordo, che consente di allungare i tempi di permanenza in mare. Tecnologie di prodotto e di processo che hanno consentito anche un altro, significativo passo avanti. La possibilità di trasferire su barche di dimensioni minori il comfort e la fruibilità che fino a qualche anno fa erano appannaggio dei megayacht. Si cerca di sfruttare al massimo gli spazi - rileva Stefano Righini che collabora da un decennio con il gruppo Azimut - senza penalizzare l'estetica della barca. L'ideale è riuscire a ottenere visivamente l'effetto di un unico volume da prora a poppa, utilizzando ad esempio porte a scomparsa che riescano a trasformare la sala da pranzo in terrazza, senza soluzione di continuità o dislivelli». Difficile individuare uno stile predominante. Se per Righini «alcune sono solo mode», Giovanni Zuccon, progettista del gruppo Ferretti saluta con favore la «pluralità di soluzioni, la compresenza di stili diversi, testimone di culture che si intersecano». Per Carlo Nuvolari - "firma", insieme al socio Dan Leonard, di molte imbarcazioni made in Usa - i gusti «non sono cambiati granché, tendenzialmente restano classici» anche per il timore di vanificare con scelte troppo azzardate, e quindi difficilmente "rivendibili", il forte impegno economico legato all'acquisto di una barca. «Quel che è certo - continua - è che gli armatori oggi sono più preparati a livello tecnico, non si limitano a comprare il marchio, hanno un atteggiamento più "americano". Ma anche nel design delle barche c'è sempre meno distanza tra le due sponde dell'Oceano, proprio come è avvenuto per le automobili». Altrettanto decisivi, sottolinea Righini, sono stati gli interventi sul layout esterno: il flying diventa il luogo dove passare la giornata, una vera e propria zona living con barbecue e jacuzzi. Ma anche qui, grazie a soluzioni tecniche, quelle che hanno consentito di «nascondere a poppa i tender», anche su 18 barche di piccole dimensioni. A riprova che non è lo stile a dettar legge va citato il caso da manuale dei Wally, gli scafi a vela costruiti da Luca Bassani. «Per noi viene prima di tutto la funzione conferma Bassani - abbiamo cercato di garantire le prestazioni di una barca da regata su scafi che fossero confortevoli e facili da manovrare. Questo ha portato automaticamente a una serie di semplificazioni: l'estetica è il risultato di scelte funzionali». IL GRUPPO AZIMUT Il Gruppo ha sviluppato un sistema di ausilio alla navigazione che viene comandato tramite un joystick, del tutto simile a quelli dei videogiochi, che consente al comandate di effettuare con semplicità le manovre di ormeggio semplicemente impostando la direzione. Il sistema agisce direttamente sulle eliche di propulsione e su quelle direzionali per completare la manovra che può essere facilmente portata a termine anche in situazioni limite dove i moli di ormeggio sono molto vicini tra loro o in caso di vento sostenuto. Azimut ha sperimentato questo sistema su una barca che funge da vero e proprio laboratorio tecnologico e che ha anche permesso di mettere a punto un’altra novità: i sensori di prossimità. Azimut ha verificato l’affidabilità dei sensori che inizialmente verranno montati sul modello 68s e saranno accoppiati a un segnalatore acustico con frequenza che cresce all’avvicinarsi dell’ostacolo e a una voce sintetizzata che indica la distanza in metri. Da segnalare, infine, il nuovo sistema anti-rollio che Azimut sta mettendo a punto sulle sue barche. Si tratta di un sistema basato su giroscopi e quindi capace di contrastare la spinta delle onde anche quando la barca è ferma, per esempio quando è ormeggiata in rada per la notte. IL GRUPPO FERRETTI Il Gruppo Ferretti punta sull’integrazione tra gli strumenti che hanno per esempio permesso la creazione delle mappe attive che sovrappongono la carta elettronica all’immagine radar. Integrazione che si estende sia ai sistemi di navigazione, come il pilota automatico, sia alla gestione di tutti gli impianti dell’imbarcazione: dai motori con i relativi livelli di consumo, ai frigoriferi di bordo passando per l’illuminazione e gli impianti audio e video. Comfort di bordo. A rendere più piacevole la vita di bordo sono dedicati strumenti come quello che consente di programmare diversi livelli di illuminazione ai quali associare la musica più adatta che possono essere attivati richiamandoli dalla memoria scegliendo quello più adatto alle circostanze. Vi sono poi il circuito televisivo interno che consente di diffondere i dati di navigazione in tutte le cabine, la connessione Internet, completi sistemi di audio e video e di condizionamento dell’aria. Tutto gestito elettronicamente in modo integrato e attraverso interfacce che ricordano molto quelle a icone e finestre di un personal computer. A questo proposito si ricorda l’accordo stipulato tra il Gruppo Ferretti di Ancona e Mitsubishi Heavy Industries per l’applicazione dell’innovativo sistema stabilizzatore ARG Anti Rolling Gyros. Si tratta di un accordo tecnologico in esclusiva per il mercato europeo, valido fino al 2006 per cui ad ogni imbarcazione prodotta dal gruppo anconetano sarà installato questo nuovo sistema capace di ridurre del 50% il rollio delle navi determinato del moto ondoso. Il congegno renderà maggiormente piacevole la permanenza a bordo durante la crocera, sia fermi in rada, sia in porto. Il sistema è stato sviluppato dalla Mitsubishi sulla base delle tecnologie di controllo dei satelliti. Mediante un sistema giroscopico contenuto in un telaio sorretto da smorzatori, il congegno permette all’imbarcazione di ridurre naturalmente l’effetto rollio con una rotazione opposta a quella delle onde. Come riferito dal presidente del colosso giapponese, Hiroo Ishii durante l’intervento presso i cantieri Crn, il Gruppo Ferretti rappresenta il loro primo partner estero per quanto riguarda l’applicazione del nuovo congegno. LA CNA NAUTICA 19 Proprio al fine di sostenere ed incentivare lo sviluppo delle aziende del settore è nata, con sede a Livorno, la CNA Nautica che tra l’altro sostiene la nascita della filiera nautica del made in Italy che unirà i distretti di Toscana, Emilia Romagna, Marche e Liguria. Al comitato nazionale di Cna Nautica fanno parte due imprenditori anconetani, Busco e Mainero in rappresentanza delle Marche. 20 FONTI • • • • • • • Dossier Nautica - Il Sole 24 Ore La nautica in cifre 2003 - Ucina Classifica delle principali imprese manifatturiere marchigiane, 2002 – Fondazione A. Merloni Nasce la filiera nautica made in Italy - Italia Oggi - Dicembre 2003 La Nautica una risorsa per l’Italia -CNA Nautica- Novembre 2003 ………………………………………….. http://www.ucina.net/ucina/italiano/home - Unione nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini – • http://www.nautica.it • http://www.isayachts.com/ • http://www.monacoyachtshow.org/home_ita.htm • http://www.ibinews.com/ibinews/index.html - Sito dell'industria nautica internazionale • • 21 ALLEGATO 1 I CANTIERI NAVALI MARCHIGIANI FONTE: PAGINE GIALLE MODEL CRAFT sas di GASPARINI MARCO & C. 61040 Monte Porzio (PU) - v. dell' Industria tel: 0721 956042 - fax: 0721 956835 ELMEA INT. srl 60125 Ancona (AN) - 4, v. Pantaleoni - z.i. Portuale tel: 071 201840 - fax: 071 206027 CANTIERE NAVALE MARIO MORINI spa 60125 Ancona (AN) - 20, v. Mattei (Z.I.P.A.) tel: 071 204806 - fax: 071 205995 COOP. ING. G. TOMMASI CANTIERE NAVALE soc.coop.r.l. 60125 Ancona (AN) - 14, v. Mattei tel: 071 202473 - fax: 071 54211 3B CRAFT DI SBREGA MACARIO 61032 Fano (PU) - VIA LA MALFA UGO 3 tel: 0721 855920 3B CRAFT DI SBREGA MACARIO 61032 Fano (PU) - VIA LA MALFA UGO 3 tel: 0721 855171 A.C.T. GROUP S.R.L. 61040 Mondavio (PU) - CONTRADA PIANACCIO tel: 0721 987041 ACT GROUP S.R.L. 61040 Mondavio (PU) - CONTRADA PIANACCIO tel: 0721 987013 ACT GROUP S.R.L. 61040 Mondavio (PU) - CONTRADA PIANACCIO tel: 0721 987014 ADRIA SAIL SRL 61032 Fano (PU) - VIA TURATI FILIPPO 12 tel: 0721 855178 ADRIA SAIL SRL 61032 Fano (PU) - VIA TURATI FILIPPO 10 tel: 0721 855596 BITECNOMARE 61100 Pesaro (PU) - VIA DIVISIONE JULIA 7 tel: 0721 283135 BUGARI CUSTOM YACHT SRL 61032 Fano (PU) - LUNGO MARE MEDITERRANEO 3 tel: 0721 809989 22 C. & G. GROUP S.R.L. 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 48 tel: 0721 405654 C.N.B. S.R.L. 61032 Fano (PU) - VIA FILIPPINI 16 tel: 0721 855450 C.N.B. S.R.L. 61032 Fano (PU) - VIA FILIPPINI 16 tel: 0721 855144 C.N.B. S.R.L. 61032 Fano (PU) - VIA FILIPPINI 16 tel: 0721 855102 C.N.B. SRL 61032 Fano (PU) - VIA BELGATTO 61 tel: 0721 820338 C.N.B. SRL 61032 Fano (PU) - VIA BELGATTO 57 tel: 0721 820518 C.P.N. S.R.L. 60100 Ancona (AN) - VIA MATTEI 36 tel: 071 2076106 CAMM S.N.C. DI ASTUNI ALESSIO & C. 61032 Fano (PU) - VIA TONIOLO 1/C tel: 0721 855645 CAMM S.N.C. DI ASTUNI ALESSIO & C. 61032 Fano (PU) - VIA TONIOLO 18/20 tel: 0721 855660 CAMM S.N.C. DI ASTUNI ALESSIO & C. 61032 Fano (PU) - VIA TONIOLO 18 tel: 0721 855802 CANIGGIA ANTONIO 60019 Senigallia (AN) - VIA DELLA DARSENA tel: 071 63439 CANIGGIA ANTONIO ANTONIO 60125 Ancona (AN) - VIA MATTEI ENRICO 42 tel: - fax: 071 893750 CANTIERE DI LEVANTE SNC DI RICCI C. E BELLUCCI S. 61030 Bellocchi (PU) - VIA ALBERTARIO tel: 0721 855895 CANTIERE NAUTICO 7 MARI DI SIGNORETTI FRANCO 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 30 tel: 0721 25651 23 CANTIERE NAUTICO AZZURRO 61035 Marotta (PU) - VIA LITORANEA 165 tel: 0721 969458 CANTIERE NAUTICO FRATELLI JURINI 60026 Numana (AN) - VIA DEL PORTO 5 tel: 071 9331391 CANTIERE NAUTICO S. GIORGIO 63017 Porto San Giorgio (AP) - LUNGO MARE GRAMSCI ANTONIO tel: 0734 679717 CANTIERE NAVALE - MARCHEGIANI 63039 San Benedetto Del Tronto (AP) - VIA FALIERO tel: 0735 583764 CANTIERE NAVALE ANCONETANI LUIGI & PIETRO (S.R.L.) 62012 Civitanova Marche (MC) - VIA MOLO SUD tel: 0733 812577 CANTIERE NAVALE ASCOLANI FRANCESCO S.R.L. 63039 San Benedetto Del Tronto (AP) - VIA MARINAI D'ITALIA 11 tel: 0735 592243 CANTIERE NAVALE CIAVAGLIA P.& GAGGI D. SNC 61032 Fano (PU) - VIALE ADRIATICO 1 tel: 0721 804615 CANTIERE NAVALE DI PESARO (S.R.L.) 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 48 tel: - fax: 0721 24679 CANTIERE NAVALE DI PESARO SRL 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 48 tel: 0721 405015 CANTIERE NAVALE DI PESARO SRL 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 58 tel: - fax: 0721 403522 CANTIERE NAVALE GAETANI ANGELO 62012 Civitanova Marche (MC) - VIALE MATTEOTTI GIACOMO 139 tel: 0733 812810 CANTIERE NAVALE GHETTI MARIO S.R.L. 61032 Fano (PU) - VIA MOLO LEVANTE tel: 0721 809991 CANTIERE NAVALE GIOACCHINI SRL 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 43 tel: 0721 25690 CANTIERE NAVALE MARIO MORINI (S.P.A.) 60125 Ancona (AN) - VIA MATTEI ENRICO 20 tel: 071 204806 24 CANTIERE NAVALE PESARO SRL 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 48 tel: 0721 42581 CANTIERE NAVALE SAN GIORGIO DEGLI EREDI DI CANALETTI MARIANO 62012 Civitanova Marche (MC) - VIA LEONARDO DA VINCI 21 tel: 0733 812896 CANTIERE NAVALE SANTINI DI SANTINI GERARDO E C. 62012 Civitanova Marche (MC) - VIA MAZZINI GIUSEPPE 83 tel: 0733 816772 CANTIERE NAVALMECCANICO DI SENIGALLIA (S.R.L.) 60019 Senigallia (AN) - LUNGO MARE MAMELI G. 1 tel: 071 63227 CANTIERE NAVALMECCANICO DI SENIGALLIA (S.R.L.) 60019 Senigallia (AN) - LUNGO MARE MAMELI G. 1 tel: 071 63237 CANTIERE RADDOBBO ASSISTENZA IMBARCAZIONI - CRAI 62012 Civitanova Marche (MC) - VIA CAPPONI PIER tel: 0733 813869 CANTIERI ING. MOSCHINI S.P.A. 61032 Fano (PU) - VIA PAPIRIA 65 tel: 0721 855809 CANTIERI ING. MOSCHINI SPA 61032 Fano (PU) - VIA DE NICOLA ENRICO 5 tel: 0721 856611 CANTIERI ING.MOSCHINI S.P.A. 61032 Fano (PU) - VIA PAPIRIA 65 tel: 0721 855816 CANTIERI NAVALI DEL TIRRENO SRL 60010 Monterado (AN) - VIA ENZO TOMMASETTI tel: - fax: 071 7950415 CANTIERI NAVALI GAETANI ING. ANGELO 62012 Civitanova Marche (MC) - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI tel: 0733 811129 CARVER ITALIA L.L.C. 61032 Fano (PU) - VIA PAPIRIA 63 tel: 0721 855058 CATANI ANDREA 61024 Mombaroccio (PU) - VIA CAIRO 147/D tel: 0721 470544 CO. BRIN MONTAGGI SRL 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 48 tel: 0721 259115 25 CONSORZIO CANTIERI NAVALI MARCHIGIANI (S.R.L.) 61032 Fano (PU) - VIALE ADRIATICO 50 tel: 0721 827082 CONSORZIO REGIONALE CANTIERISTICO MARCHIGIANO SOC CONS ARL 61032 Fano (PU) - VIALE ADRIATICO 50 tel: - fax: 0721 808479 COOP NAUTICA SOC.COOP.A.R.L. 61040 San Michele Al Fiume (PU) - VIA CESANENSE 169 tel: 0721 979715 COSTRUZIONI NAUTICHE - NOVELLI TEODORICO 61100 Pesaro (PU) - CALATA CAIO DUILIO 41 tel: 0721 400018 COSTRUZIONI NAUTICHE - NOVELLI TEODORICO 61025 Montelabbate (PU) - VIA PELLICCIA tel: 0721 499267 CUSTOM LINE-FERRETTI GROUP 61032 Fano (PU) - VIA DE NICOLA ENRICO 5 tel: 0721 855710 D'AURIA GROUP SRL 60123 Ancona (AN) - VIALE DELLA VITTORIA 49 tel: - fax: 071 3580523 DEMONT S.R.L. 60125 Ancona (AN) - VIA MATTEI ENRICO 20 tel: 071 2089001 DEMONT S.R.L. 60121 Ancona (AN) - LUNGO MARE VANVITELLI LUIGI 80 tel: 071 2075960 DOMINATOR SRL 61030 Bellocchi (PU) - VIA ALBERTARIO 41 tel: 0721 856119 EUROMARE (S.R.L.) 62012 Civitanova Marche (MC) - VIA LEONARDO DA VINCI tel: 0733 815693 EUROVELA SRL 62012 Civitanova Marche (MC) - VIALE MATTEOTTI GIACOMO 147 tel: 0733 811447 FERRETTI S.P.A. 60125 Ancona (AN) - VIA MATTEI ENRICO 26 tel: 071 5011111 FERRETTI S.P.A. 61037 Mondolfo (PU) - VIA BRODOLINI 15 tel: 0721 961340 26 FERRETTI S.P.A. 61032 Fano (PU) - VIA FILIPPINI 13 tel: 0721 855135 FERRETTI S.P.A. 61037 Mondolfo (PU) - VIA CESANENSE 10/B tel: 0721 930387 FERRETTI S.P.A. 61032 Fano (PU) - VIA DE NICOLA ENRICO 5 tel: 0721 855743 FERRETTI S.P.A. 61037 Mondolfo (PU) - VIA CESANENSE 10/B tel: 0721 930379 FERRI CANTIERI NAVALI (S.R.L.) 61032 Fano (PU) - VIA ALBERTARIO DAVIDE 16 tel: 0721 854580 FERRI CANTIERI NAVALI (S.R.L.) 61032 Fano (PU) - VIA ALBERTARIO DAVIDE 16 tel: 0721 854896 FINCANTIERI C.N.I. (S.P.A.) 60121 Ancona (AN) - LUNGO MARE VANVITELLI LUIGI 80 tel: 071 5951 GIORGI NEW SRL 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 63 tel: 0721 25666 GIOVANETTI ELVIDIO & C. SAS 61037 Mondolfo (PU) - VIALE DELL' ARTIGIANATO 48 tel: 0721 930362 GIOVANETTI ELVIDIO & C. SAS 61040 Monte Porzio (PU) - VIALE MARCHE 6 tel: - fax: 0721 955949 GIOVANETTI ELVIDIO & C. SAS 60010 Monterado (AN) - VIA PADANA tel: 071 7950538 GIOVANETTI ELVIDIO & C. SAS 61040 Monte Porzio (PU) - VIA PADANA tel: - fax: 0721 955716 IMPIANTISTICA NAVALE MARCHIGIANA SRL 60121 Ancona (AN) - LUNGO MARE VANVITELLI LUIGI tel: 071 2070854 27 ISA PRODUZIONE SRL 60125 Ancona (AN) - VIA MATTEI ENRICO tel: 071 502191 ISA PRODUZIONE SRL 60125 Ancona (AN) - VIA MATTEI ENRICO 26 tel: 071 54635 J.S.D. SRL 61030 Cartoceto (PU) - VIA 11 SETTEMBRE 2001 15 tel: - fax: 0721 899215 LANDINI RODOLFO 61030 Saltara (PU) - VIA VITTORIO VENETO 3 tel: 0721 894376 LEGHE LEGGERE YACHTS SRL 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 59 tel: 0721 25539 MARLIN CRAFT 60019 Cesano (AN) - STRADA DELLA BRUCIATA 8/4 tel: 071 6609029 MAUSER YACHTS DI SANTINI SERGIO 61100 Pesaro (PU) - VIA METAURO 24 tel: 0721 279828 MBM S.C.R.L. 60019 Senigallia (AN) - VIA MONTENERO 1 tel: 071 60352 MENGASCINI LUIGI & C. S.N.C. 60125 Ancona (AN) - VIA MATTEI ENRICO tel: 071 201821 MY-MULTI YACHT COMPOSITI S.R.L. 60019 Senigallia (AN) - VIA MAMIANI 67 tel: 071 7930751 MY-MULTI YACHT COMPOSITI S.R.L. 60019 Senigallia (AN) - VIA MAMIANI 67 tel: 071 7931192 MY-MULTI YACHT COMPOSITI S.R.L. 60019 Senigallia (AN) - VIA MAMIANI 67 tel: 071 7915154 NAUTICA CANIGGIA ANTONIO 60016 Marina Di Montemarciano (AN) - VIA MARINA 64 tel: 071 9194140 NAVALTECNICA - COSTRUZIONI NAVALI - S.R.L. 63039 San Benedetto Del Tronto (AP) - VIA MARINAI D'ITALIA 12 tel: - fax: 0735 584800 28 NUOVA CAMET 60037 Monte San Vito (AN) - VIA STRADA STATALE 76 tel: 071 743700 O.M.F. SNC DI BACCHIOCCHI ELVIDIO & C. 61037 Mondolfo (PU) - VIA DE GASPERI ALCIDE 19 tel: 0721 957411 OFFICINE MENGARELLI DI MENGARELLI MARZIO 60026 Marcelli (AN) - VIA ZONA INDUSTR. CIAN tel: 071 7391444 OMICCIOLI SRL 61032 Fano (PU) - VIA TURATI FILIPPO 11 tel: 0721 855971 PANICALI TERENZIO 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 31 tel: - fax: 0721 25723 PERSHING FERRETTI GROUP SPA 61040 Monte Porzio (PU) - VIALE MARCHE 2 tel: 0721 956211 RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE (S.R.L.) 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 51 tel: 0721 24847 RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE S.P.A. 61100 Pesaro (PU) - VIA TOSCANA 5 tel: 0721 455545 RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA 61100 Pesaro (PU) - VIA TOSCANA 5 tel: 0721 451630 RESIN SYSTEM-FERRETTI GROUP 61032 Bellocchi (PU) - VIA FILIPPINI 13 tel: 0721 856103 SEMPRUCCI FRANCO 61100 Pesaro (PU) - STRADA TRA I DUE PORTI 34 tel: 0721 25697 STYL CRAFT DI TOLLINI L.-TOMMASINI G. & C. SAS 61100 Pesaro (PU) - VIA DELL' INDUSTRIA 53 tel: 0721 482428 TESEI GIOVANNI 62012 Civitanova Marche (MC) - VIA CAPPONI PIER 25 tel: 0733 812578 29 ALLEGATO 2 LEGGE 172/2003 -LE NUOVE NORME SULLA NAUTICAI punti principali Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2003, n.161 la legge 8 luglio 2003, n.172 che contiene l’attesissima normativa sulla nautica da diporto e sul turismo nautico. Il provvedimento, approvato quasi all’unanimità dalla Camera il 24 giugno (con la sola astensione dei verdi), introduce moltissime novità abrogando disposizioni ormai obsolete e quelle contrastanti con la direttiva 94/25/CE recepita dall'Italia con la legge 6 febbraio 1996, n. 52. La legge "disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" in vigore dal 29 luglio 2003, introduce innanzitutto una notevole diminuzione degli adempimenti amministrativi: scomparirà infatti la "tassa di stazionamento", introdotta dalla legge 6 marzo 1976 n. 51 in sostituzione del preesistente bollo di circolazione, già modificata e poi soppressa dal 2000, limitatamente ai natanti da diporto; viene ampliata la categoria dei natanti da diporto, in modo da comprendere anche le unità a motore di lunghezza compresa fra 7,51 e 10 metri. Tale provvedimento è di vastissima portata in quanto le imbarcazioni che potranno chiedere la cancellazione dai registri sono oltre 20.000 su un totale di circa 70.000. Modifiche interessanti anche per il regime delle immatricolazioni: chi vorrà effettuare la prima immatricolazione di un’unità da diporto, potrà farlo semplicemente presentando insieme alla domanda la copia della fattura, la dichiarazione di conformità, la dichiarazione di potenza del motore e una speciale dichiarazione di assunzione di responsabilità per l’esercizio della barca da parte dell’intestatario della fattura. Il perfezionamento dell’atto di proprietà potrà essere rinviato entro i sei mesi successivi. Decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non avvenuta e la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza dovranno essere restituiti all’ufficio che li ha rilasciati. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell’apparato motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione autorizzata. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. Novità importanti anche in materia di sanzioni: la conduzione senza patente viene depenalizzata, così come tutte le infrazioni connesse con l’utilizzo di unità da diporto, ponendo fine alle precedenti multe elevatissime o alle sanzioni penali. Norme anche per la tutela dei parchi marini o tutela dei diportisti i quali spesso sconfinavano inconsapevolmente in aree protette; ora i limiti geografici delle aree marine protette entro i quali la navigazione è vietata dovranno essere segnalati sul posto, conformemente alla normativa internazionale. Questa legge pone così la nostra normativa al passo con quella degli altri Paesi europei e troverà il suo completamento con un "Testo Unico", è infatti prevista una delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto che coordini e armonizzi tutte le normative nazionali e comunitarie rilevanti nella materia della nautica da diporto e che semplifichi e snellisca le relative procedure. 30 LEGGE 8 luglio 2003, n.172. Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Articolo 1 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50). 1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 1 é sostituito dal seguente: "ART. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne. 2. É navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. 3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell’articolo 13 della presente legge. 4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l’insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell’allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. 6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 31 b) l’articolo 5 é sostituito dal seguente: "ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri é approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono. 2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto. 3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l’acquirente deve chiedere l’assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata: a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa; b) dichiarazione di conformità; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4. 4. L’assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Contestualmente all’iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. 5. Decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all’ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell’unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3. 6. Per trasferire ad altro ufficio l’iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l’avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all’ufficio di iscrizione. 7. L’avente diritto che intende alienare o trasferire all’estero la propria unità da diporto deve chiedere l’autorizzazione alla dismissione di bandiera. 8. L’avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui 32 al comma 1 nei seguenti casi: a) per perdita effettiva o presunta; b) per demolizione; c) per trasferimento o vendita all’estero; d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti"; c) l’articolo 7 é sostituito dal seguente: "ART. 7. - 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all’articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta. 2. L’elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia. 4. I cittadini italiani residenti all’estero che intendono iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all’articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta"; d) l’articolo 8 é sostituito dal seguente: "ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità. 2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità. 3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime. 4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono: 33 a) per le unità senza marcatura CE: 1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime; b) per le unità con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni"; e) l’articolo 9 é sostituito dal seguente: "ART. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12. 2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall’articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell’unità, il nome del proprietario, il nome dell’unità, se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull’unità di cui é stata chiesta la trascrizione. 3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell’apparato motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione autorizzata. 4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità. 5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici"; 34 f) l’articolo 12 é sostituito dal seguente: "ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso é rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478"; g) l’articolo 13 é sostituito dal seguente: "ART. 13. - 1. Sono natanti: a) le unità da diporto a remi; b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne. 2. I natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 5, della licenza di navigazione di cui all’articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. 3. I natanti non marcati CE possono navigare: a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa; b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo. 4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. 5. L’utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale é disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario"; h) l’articolo 33 é sostituito dal seguente: "ART. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l’autorità che rilascia la licenza di 35 navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l’iscrizione dell’unità. 2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili é documentato come segue: a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; b) per le unità non munite di marcatura CE: 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore; 2) se non omologate, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478. 3. É responsabilità del comandante o del conduttore dell’unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l’equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri"; i) l’articolo 35 é sostituito dal seguente: "ART. 35. - 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina. 2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna. 3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età"; l) l’articolo 37 é sostituito dal seguente: "ART. 37. - 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell’equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all’autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell’iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento"; m) l’articolo 39 é sostituito dal seguente: "ART. 39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il 36 comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione é raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. 2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell’utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto é commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione é ridotta alla metà. 4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall’autorità competente in base alla presente legge é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione é riportato sulla licenza di navigazione medesima"; n) il primo comma dell’articolo 47 é sostituito dal seguente [1]: "La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, é regolata dall’articolo 2054 del codice civile"; o) il primo e il secondo comma dell’articolo 48 sono sostituiti dai seguenti [2]: "Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all’articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati"; p) l’articolo 49 é sostituito dal seguente: "ART. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri é fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall’autorità competente. 2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, é fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall’autorità competente. 3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal 37 collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell’apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell’autorità competente. 4. L’istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, rivolta all’autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, é presentata all’ufficio di iscrizione dell’unità, che provvede: a) all’assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all’autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio. 5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza é riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed é sostituita solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso. 6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, é presentata all’ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità in cui l’apparato viene installato. 7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all’obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone. 8. I contratti per l’esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta é inviata all’autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assunzione di responsabilità della funzionalità dell’apparato e l’impegno ad utilizzare l’apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione. 9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l’impiego dell’apparato ai fini della sicurezza della navigazione. 10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell’amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti"; q) l’articolo 54 é sostituito dal seguente: "ART. 54. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge"; 38 r) dopo l’articolo 54, é inserito il seguente: "ART. 54-bis. - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta". 2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all’articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti. Articolo 2 (Unità da diporto impiegate in attività di noleggio). 1. La lettera b) del comma 8 dell’articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, é sostituita dalla seguente [3]: "b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio". 2. É istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti: a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2; b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l’equipaggio, d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto; d) l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo. 4. Il comma 13 dell’articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, é abrogato. 5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del 39 personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio é disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo. Articolo 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche). 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni [4], ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. 2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale: a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l’equipaggio; b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, é emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all’equipaggio componenti di altra nazionalità. 5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c). 7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l’anno 2003, 7,288 milioni di euro per l’anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 40 occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 4 (Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine). 1. All’articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 é aggiunto il seguente è [5]: "9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali é vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell’Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall’Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)". 2. All’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, é inserito il seguente [6]: "1-bis. Qualora l’area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all’articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un’unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all’articolo 19, comma 3, lettera e), é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro". 3. All’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, é inserito il seguente: "2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 é determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l’area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all’articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell’unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area". Articolo 5 (Modifiche al codice della navigazione). 1. Al primo comma dell’articolo 146 del codice della navigazione [7], le parole: "e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate". 2. Dopo il primo comma dell’articolo 1164 del codice della navigazione, é aggiunto il seguente [8]: "Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro". Articolo 6 (Delega al Governo per l’emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie). 1. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 41 legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto; b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure: 1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali; 2) revisione dell’obbligo di stazzatura per le unità da diporto; 3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l’accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni; 4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni; 5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all’utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto; c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure: 1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto; 2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto; d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell’utenza; e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall’Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili; f) previsione dell’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico; g) previsione dell’emanazione delle norme regolamentari necessarie all’adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l’altro, l’uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici 42 in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori; h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 é adottato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [9]. 3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall’assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall’assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo. 6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto. 7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall’amministrazione regionale. 8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Articolo 7 (Unità navali storiche). 1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all’articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti: 43 a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati; b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari; c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti; d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese; e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici. 2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su: a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1; b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1; c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d’ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1. 4. Dall’attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, é emanato il regolamento per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo. Articolo 8 (Ordinanze di polizia marittima). 1. In deroga all’articolo 59 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 [10], le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo. Articolo 9 (Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione). 1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del 44 Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto. Articolo 10 (Modifica all’articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814). 1. All’articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma é sostituito dal seguente [11]: "I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili". Articolo 11 (Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali). 1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l’apertura di procedimento penale, l’inchiesta formale di cui all’articolo 579 del codice della navigazione [12] é disposta solo ad istanza degli interessati. Articolo 12 (Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici). 1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all’utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Articolo 13 (Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turisticoricreative nonché l’esercizio di attività portuali). 1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell’articolo 01 del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01. [12] 2. Al comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84". 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con 45 modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, é aggiunto il seguente comma: "2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza". 4. Al comma 7 dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 [13], é aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo". Articolo 14 (Sgravi contributivi). 1. I benefici di cui all’articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti. Articolo 15 (Disposizioni abrogative). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni; b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni; c) l’articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni; d) il comma 3-bis dell’articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni; e) i commi 6 e 12-bis dell’articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; f) l’articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni; g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all’articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non é più dovuta. 3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 46 2003, allo scopo utilizzando: a) quanto a 2.941.000 euro per l’anno 2003, 2.120.000 euro per l’anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall’anno 2005, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 7.929.000 euro per l’anno 2003, 5.456.000 euro per l’anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; c) quanto a 3.294.000 euro per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli 47