I Principi del Codice Deontologico

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I Principi del Codice Deontologico
ETICA E COMPLIANCE
Responsabilità e buone pratiche nel settore
dei servizi tecnici professionali
Seminario Formativo
Camera di Commercio di Brescia, 19 maggio 2014
PARTE I
L’etica, la deontologia e la compliance
nel settore dei servizi tecnici professionali
Avv. Rosalisa Lancia
www.legislazionetecnica.it
1
Agenda
L’ETICA E LA DEONTOLOGIA
LA COMPLIANCE NEL SETTORE DELLE
PROFESSIONALE
COSTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Definizioni
I tutori della deontologia
Il Codice Deontologico




Finalità
Natura giuridica
Forma
Enunciati
I principi del codice deontologico












Legalità
Lealtà, correttezza, trasparenza
Diligenza
Deliver on the promise
Responsabilità (Accountability e responsabilità
professionale)
Incompatibilità
Leadership
Aggiornamento delle competenze professionali
Concorrenza libera e leale
Gestione dei conflitti di interesse
Riservatezza e confidenzialità
Trasparenza nei rapporti con la PA
•
•
Definizioni e ambito di applicazione
Il danno reputazionale
Aree normative rilevanti
Non compliance
Le Autorità di vigilanza
Il rating di legalità
CSR – Corporate Social Responsibility


Lo standard UNI/ISO 260000
Gli standard SA8000 e AA100
BRC Project – Building Responsible
Competitiveness
Le esperienze dei paesi anglosassoni:
Construction Law
2
Agenda
L’ETICA E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
3
Introduzione
BEHAVING ETHICALLY IS AT THE HEART OF WHAT IT MEANS TO BE A PROFESSIONAL:
IT DISTINGUISHES PROFESSIONALS FROM OTHERS IN THE MARKETPLACE
PROFESSIONAL = (knowledge + Experience) x (ethics*character*attitude)
Dr. Sameer Shadeed, Introduction to Engineering and Professional Ethics, April 2014
4
L’etica e la deontologia professionale
Definizioni
DEONTOLOGIA
È l’insieme delle teorie secondo cui I fini e i mezzi sono strettamente correlati e dipendenti gli
uni dagli altri: il fine giusto sarà il risultato dell’utilizzo di mezzi giusti
.
ETICA
.
Branca della filosofia cui è demandata l’individuazione, a livello generale e astratto, dei
“mezzi giusti” con cui conseguire un risultato
PROFESSIONE
LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Branca della deontologia che ha come obiettivo la disciplina del comportamento del
professionista affinché il suo operato non si scontri con gli interessi dei soggetti con cui è in
rapporto e affinchè la sua attività sia coerente con i principi universalmente riconosciuti
come etici e moralmente accettati
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L’etica e la deontologia professionale
Definizioni
Etica
Etica Professionale
Morale comune
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L’etica e la deontologia professionale
Definizioni
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Codice deontologico
CODICE DEONTOLOGICO
Code of Conduct
Il Codice deontologico è il Codice di comportamento (o di condotta) dei
professionisti appartenenti ad una specifica industria o settore.
E’ costituito dall’insieme di enunciati, principi e direttive etiche, la cui
osservanza determina comportamenti deontologicamente corretti,
ovvero rispettosi della deontologia, dello scopo e dei valori
fondamentali dell’ente di appartenenza
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L’etica e la deontologia professionale
I tutori della deontologia
TUTORI DELLA
DEONTOLOGIA
Organo di
disciplina
Ordine /Collegio Professionale
Professionista
Cliente
Consociati e mercato
di riferimento
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L’etica e la deontologia professionale
I tutori della deontologia
ORDINE / COLLEGIO PROFESSIONALE
Diffusione e divulgazione
del Codice Deontologico e
dell’etica professionale
Controllo dell’aderenza
dei
professionisti
ai
precetti del Codice
Messa a disposizione ma
anche materiale consegna
del Codice
Monitoraggio e controllo
costante dell’aderenza degli
iscritti
al
codice
con
l’obiettivo di prevenire le
violazioni
Condivisione con gli iscritti
dell’approccio
adottato
dall’Ordine/Collegio verso i
precetti codicistici
Controllo ex post attraverso
il deferimento delle questioni
disciplinari all’organo di
disciplina
Monitoraggio
nel
continuo della validità ed
efficacia
dei
precetti
codicistici
Controllo nel tempo:
1.
2.
della
validità
ed
attualità dei precetti
Della
concreta
applicabilità
della
normativa (di etero regolamentazione)
dedotta nei precetti
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L’etica e la deontologia professionale
Il tutori della deontologia
CONSOCIATI E MERCATO DI RIFERIMENTO:
GLI STAKEHOLDERS
“Qualsiasi gruppo o individuo che può avere influsso o è influenzato dal raggiungimento dello scopo
dell’organizzazione (…)”
Freeman, R.E., Strategic Management: a stakeholder approach, 1984
Tutti i soggetti, individui o gruppi, portatori di interessi che dovrebbero essere attenzionati dal
professionista (nello svolgimento della sua attività professionale) e dall’Ordine/Collegio
professionale (nella sua attività di divulgazione dell’etica e di vigilanza).
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo sono stakeholders:
• Clienti
• Fornitori
• Enti finanziatori (istituti di credito/soci e azionisti)
• Residenti di aree limitrofe
• Gruppi locali (i.e ambiente)
• Collaboratori
• Titolari di partnership
• Creditori
• Dipendenti
• PPAA
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L’etica e la deontologia professionale
Il Codice Deontologico
FINALITÀ
SOSTANZA:
NATURA GIURIDICA
ENUNCIATI E
ED EFFICACIA
PRINCIPI
FORMA
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L’etica e la deontologia professionale
Finalità del Codice Deontologico
A. disciplina –attraverso regole generali- la condotta del professionista al
fine di guidarlo nell’esecuzione appropriata ed efficace del proprio lavoro
B. preserva la dignità e il decoro della professione, attraverso
l’individuazione a monte di regole di buona condotta che, se seguite,
fanno del professionista un buon professionista che, con il suo operato
etico, irrobustisce la dignità della categoria di appartenenza
C. veicola la fiducia nell’ente promanatore e contribuisce a mantenerne alta
la reputazione in quanto dimostra ai terzi che i destinatari del Codice si
impegnano ad adottare comportamenti eticamente corretti
nell’esecuzione della propria attività (i.e.: codice deontologico come
biglietto da visita della professione che disciplina)
D. tutela il committente (i.e. cliente) perchè mitiga l’asimmetria di
competenze naturalmente sussistente tra questi e il professionista,
preservandolo da un potenziale abuso di potere (i.e. sfruttamento
economico, fornitura di servizi professionali non necessari)
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L’etica e la deontologia professionale
Finalità del Codice Deontologico
Cfr. C
La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i
comportanti dei singolo professionisti costruendo così
l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità
(Codice deontologico degli architetti, Preambolo)
Cfr. D
Il professionista non deve consapevolmente consigliare
soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili
di nullità
(Codice Deontologico degli Architetti, art. 23, 2)
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L’etica e la deontologia professionale
Natura giuridica ed efficacia del Codice Deontologico
Il Codice deontologico è un atto con efficacia normativa ma non vincolante qualificabile
come atto di autoregolamentazione con valenza di soft law.
Non crea obblighi giuridici ma “impegni” il cui rispetto è rimesso alla mera volontà,
all’appartenenza ad una professione e all’effetto deterrente del procedimento disciplinare
e della comminazione di sanzioni in caso di sua violazione.
In mancanza efficacia vincolante diretta, la garanzia dell'osservanza delle norme del
Codice si attua attraverso:
1. il soggetto promanatore (Ordine/Collegio professionale) che coincide con il
destinatario (iscritti all’Ordine/al Collegio) con ciò creando il circolo virtuoso
dell’autoregolamentazione;
2. autorevolezza del soggetto che ha emanato il Codice e, di conseguenza, la sua forza
persuasiva
SOFT LAW
Espressione di difficile traduzione in italiano, indica una forma di regolamentazione
caratterizzata da produzione di norme prive di efficacia vincolante diretta. La ratio della soft
law risiede nell'esigenza di creare una disciplina flessibile, in grado di adattarsi alla rapida
evoluzione che caratterizza certi settori della vita economica o sociale. Attualmente per soft
law si intendono vari fenomeni normativi che vanno dai codici di autoregolamentazione
adottati da imprese oppure organizzazioni, ai codici deontologici, ad alcuni atti –tipici del
diritto internazionale- emanati da organizzazioni governative, internazionali,
sovranazionali.
Luogo e data
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L’etica e la deontologia professionale
Natura giuridica ed efficacia del Codice Deontologico
 Per lungo tempo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato
la natura extra-giuridica delle norme deontologiche, considerate mere
norme interne di autogoverno e organizzazione della categoria,
concludendo di conseguenza per l’insindacabilità nel giudizio di Cassazione
della loro applicazione ed interpretazione (ex multis Cass. 24392/2006; Cass.
5164/2004): in altri termini le norme deontologiche potevano essere
invocate in sede di merito ma non potevano essere sindacabili in sede di
legittimità.
 Nell’ultimo
decennio,
contestualmente
allo
sviluppo
dell’autoregolamentazione e della referenzialità degli enti rappresentativi,
si è fatta strada una progressiva affermazione della natura giuridica delle
disposizioni deontologiche.
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L’etica e la deontologia professionale
Natura giuridica ed efficacia del Codice Deontologico
Corte di Cassazione 4 luglio 2004 n. 13078
Con particolare riferimento alla deontologia nelle professioni tecniche, specificatamente
quella dei geometri, ha ribadito incontrovertibilmente che la norma deontologica assume
il rango di norma di diritto.
Tale conclusione si fonda sulla considerazione che la norma (interna) del codice
disciplinare, nell’individuare l’illecito disciplinare, ha riempito e concretizzato la clausola
generale prevista dall’art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, onde la detta norma
interna “ha assunto la funzione ed il rango di quest’ultima disposizione dell’ordinamento
generale dello Stato, che rientra sicuramente tra le “norme di diritto”, la cui violazione è
deducibile nel ricorso per cassazione”.
C. Cass SS UU 20 dicembre 2007, n. 26810
Ha rappresentato il punto di svolta poiché ha definito, ex art. 384 c.p.c. il principio di
diritto per cui “l’interpretazione delle norme deontologiche assurge a rango di quaestio
iuris, come tale prospettabile dinanzi al giudice di legittimità come violazione di legge, e
non una questione fattuale (quaestio facti) per la cui soluzione il sindacato della corte di
cassazione deve limitarsi al controllo sull’esistenza e la legalità della motivazione” (Cass.
civ., sez. III, 14 luglio 2004 n. 13078, in Giust. civ.).
Art. 384 c.p.c.
Enunciazione del principio di diritto e
decisione della causa nel merito
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L’etica e la deontologia professionale
La forma del Codice Deontologico
Nell’esperienza italiana il Codice Deontologico ha una forma prescrittiva,
evocativa di “norma” o “regolamento”; le modalità di redazione (suddivisione
in preamboli, titoli) e il wording utilizzato (“il professionista deve”, “il
professionista” ha l’obbligo) fanno pensare ad un “contratto” tra l’iscritto e
l’Ordine/Collegio di appartenenza, dove il beneficio dell’adempimento degli
impegni si estende anche di terzi, quali i consociati.
Nelle esperienze anglosassoni, al contrario, il codice etico è costruito come un
elenco di “impegni” che ogni membro si assume: questa tecnica redazionale
sottolinea un legame di tipo morale con la professione, qualificabile come
impegno e promessa.
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L’etica e la deontologia professionale
La forma del Codice Deontologico
La differenza risiede nel ruolo rivestito dall’Ordine/Collegio il Italia nei paesi
anglosassoni: mentre in Italia l’Ordine/Collegio è un ente pubblico non
economico di derivazione normativa, nei paesi anglosassoni è spesso costituito
sotto forma di Associazione e/o Sindacato.
Nel caso italiano l’Ordine/Collegio ha ex lege una connotazione pubblicistica e,
pertanto, ha poteri di direzione e coordinamento della categoria cui si rivolge
che esprime in vere e proprie “regole”; nel secondo caso, essendo le
associazioni/sindacati enti di matrice privatistica, la forza persuasiva del codice
si fonda sull’“impegno” che gli iscritti si assumono nel far parte della categoria.
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L’etica e la deontologia professionale
La forma del Codice Deontologico
Code Of Professional Conduct
Our Commitment to Professionalism
1.
Serve the public, employees, employers, clients, the Society, and the profession with fidelity, honesty,
and impartiality.
2. In all professional relationships, treat others with respect, civility, and without discrimination.
3. Abstain from behavior that will unjustly cause harm to the reputation of the Society, its members, and
the profession.
4. Continually improve professional knowledge, skills, competencies, and awareness of relevant new
developments through training, education, networking, and work experiences.
5. Consider qualifications before undertaking any professional activity and perform only those services
that may be handled competently.
6. Make informed decisions in the performance of professional duties that adhere to all relevant laws,
regulations, and recognized standards of practice.
7. Inform all appropriate parties when professional judgment indicates that there is an unacceptable
level of risk of injury, illness, property damage, or environmental harm.
8. Maintain the confidentiality of information acquired through professional practice that is designated
or generally recognized as non-public, confidential, or privileged.
9. Accurately represent professional qualifications including education, credentials, designations,
affiliations, titles, and work experience.
10. Avoid situations that create actual, potential or perceived conflicts between personal and professional
interests, and if a potential conflict of interest arises disclose all applicable facts to potentially affected
parties.
Approved by House of Delegates June 3, 2012
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L’etica e la deontologia professionale
La forma del Codice Deontologico
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Code of Ethics
We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the
quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to our profession, its
members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and
professional conduct and agree:
1.
to accept responsibility in making decisions consistent with the safety, health, and welfare of the
public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment;
2. to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected
parties when they do exist;
3. to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data;
4. to reject bribery in all its forms;
5. to improve the understanding of technology; its appropriate application, and potential
consequences;
6. to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for
others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations;
7. to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors,
and to credit properly the contributions of others;
8. to treat fairly all persons and to not engage in acts of discrimination based on race, religion,
gender, disability, age, national origin, sexual orientation, gender identity, or gender expression;
9. to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action;
10. To assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in
following this code of ethics.
(…)
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L’etica e la deontologia professionale
La forma del Codice Deontologico
RICS - the Royal Institution of Chartered Surveyors Ethic and professional standards
Take responsibility
Be accountable for all your actions - don't blame others if things go wrong, and if you suspect
something isn't right, be prepared to take action.
Treat others with respect
Treat everyone with courtesy, politeness and respect and consider cultural sensitivities and business
practices.
Always provide a high standard of service
Always ensure your client, or others to whom you have a professional responsibility, receive the best
possible advice, support or performance of the terms of engagement you have agreed to.
Act with integrity
Be honest and straightforward in all that you do.
Act in a way that promotes trust in the profession
Act in a manner, both in your professional life and private life, to promote you, your firm or the
organization you work for in a professional and positive way.
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L’etica e la deontologia professionale
La forma del Codice Deontologico
ARB – Architect Registration Board
Standard 1 – Be honest and act with integrity
You are expected at all times to act with honesty and integrity and to avoid any actions or situations
which are inconsistent with your professional obligations. This standard underpins the Code and will
be taken to be required in any consideration of your conduct under any of the other standards
(…)
Standard 8 – have appropriate insurance arrangements
You are expected to have adequate and appropriate insurance cover for you, your practice and your
employees. You should ensure that your insurance is adequate to meet a claim, whenever it is made.
You are expected to maintain a minimum level of cover, including run-off cover, in accordance with
the Board’s guidance.
(…)
Standard 12 – Have respect for others
You should treat everyone fairly and in line with the law. You should not discriminate because of
disability, age, gender, sexual orientation, ethnicity, or any other inappropriate consideration.
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L’etica e la deontologia professionale
Gli enunciati del Codice Deontologico
Codice di Deontologia Professionale dei Geometri
Delibera consiliare n. 5, 3 aprile 2007
Codice Deontologico degli Ingegneri e norme attuazione
approvati nella seduta di Consiglio 20 dicembre 2007
Codice Deontologico degli architetti, pianificatori, paesaggisti,
conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior italiani,
entrato in vigore nel gennaio 2014
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L’etica e la deontologia professionale
Gli enunciati del Codice Deontologico
CODICE DEONTOLOGICO DEI GEOMETRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
La professione è improntata ai doveri di probità, dignità e decoro ed esercitata secondo scienza,
coscienza e diligenza
Deve conformarsi ai principi di indipendenza di giudizio, autonomia professionale e imparzialità
Deve costantemente curare l’aggiornamento della propria preparazione professionale
Deve astenersi dall’esercitare attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista
Deve prestare un’adeguata garanzia per i danni eventualmente cagionati mediante apposita polizza
assicurativa o altre garanzie equivalenti
Deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale
Può effettuare solo pubblicità informativa
Deve comportarsi secondo correttezza, collaborazione e solidarietà con i colleghi;
Deve prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio
Nei rapporti coi praticanti è tenuto all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienza;
Deve riconoscere i limiti delle proprie competenze e declinare incarichi per cui non abbia sufficiente
dimestichezza
Deve mantenere il segreto professionale
Nei rapporti con la PA non deve trarre vantaggio da eventuali rapporti personali intercorrenti e deve
astenersi dall’utilizzare forme di collaborazione eccedente gli obblighi di ufficio
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L’etica e la deontologia professionale
Gli enunciati del Codice Deontologico
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello stato
Deve rispettare e far rispettare le norme del codice deontologico
Le norme di applicano sia per l’attività saltuaria che continuativa
Deve adempiere agli impegni assunti con cura e diligenza
Non può svolgere attività in condizioni di incompatibilità
Non può svolgere attività quando il proprio interesse o quello del committente diano in contrasto con i
propri doveri professionali
Rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e adeguata
potenzialità
Sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto
Deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli
committenti e della collettività;
Collabora con il consiglio dell’Ordine
Impronta i suoi rapporto con i colleghi alla massima lealtà e correttezza
Impronta il rapporto con il committente alla massima lealtà, chiarezza e correttezza
Svolge le proprie prestazioni tenuto conto della tutela della vita e della salute dell’uomo, alla tutela
dell’ambiente e alla conservazione dei beni culturali; massimizza le risorse naturali e riduce lo spreco
delle fonti di energia
Può effettuare solo pubblicità informativa
Non adotta comportamenti che possano tradursi in concorrenza illecita
Mantiene confidenzialità e riservatezza
Assolve agli impegni richiesti dagli organismi di autogoverno con trasparenza e tempestività
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L’etica e la deontologia professionale
Gli enunciati del Codice Deontologico
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Conforma la sua attività al principio di professionalità specifica
Ha l’obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale in cui opera; di
vigilare sull’impatto ambientale delle opere da lui realizzate, di rispettare le norme di legge e di
regolamento disciplinanti l’attività urbanistico-edilizia
Opera con lealtà e correttezza nei confronti del committente, colleghi e ordine professionale
Ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti di qualunque
natura
Mantiene confidenzialità e riservatezza
Rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere necessaria competenza e organizzazione
adeguata
Svolge la propria attività secondo scienza, coscienza e perizia qualificata
Ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza
Non produce falsi in documenti o dichiarazioni
Opera nel rispetto delle leggi dello stato, dell’ordinamento professionale e delle deliberazioni dell’ordine
Non adotta comportamenti che possano tradursi in concorrenza illecita
Collabora con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza
Impronta i suoi rapporto con i colleghi alla massima lealtà e correttezza
Nei rapporti con i tirocinanti presta in modo disinteressato il suo insegnamento
Non opera in situazioni di conflitto di interessei
Deve prestare un’adeguata garanzia per i danni eventualmente cagionati mediante apposita polizza
assicurativa o altre garanzie equivalenti
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L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
LEGALITÀ
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
(Leadership)
LEALTÀ, CORRETTEZZA, TRASPARENZA
AGGIORNAMENTO COMPETENZE
DILIGENZA
PROFESSIONALI
DELIVER ON THE PROMISE
CONCORRENZA LIBERA E LEALE
(Consapevolezza dei propri limiti)
RESPONSABILITÀ
Accountability
Responsabilità professionale
ADEGUATA GARANZIA
INCOMPATIBILITÀ
GESTIONE DEI CONFLITTI DI
INTERESSE
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ
TRASPARENZA NELLE NEGOZIAZIONI
CON PA E PRIVATI
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L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
“Professionals are competent, responsible, and strive to avoid
potential for arm and opt for doing good”
(Martin&Schinzinger, Ethics in engineering, 4th edition,2005)
Secondo le teorie più moderne dell’etica dell’ingegneria, i principi essenziali del codice
deontologico sono 3: competenza, responsabilità professionale, non provocare danni.
Tutti gli altri principi costituiscono una derivazione e specificazione di questi.
Competency, means having enough knowledge about the subject and the task and technology
to perform and also know what areas are not known or understood. So competency includes
knowledge and acknowledment of one limits.
Professional responsibility is to communicate what one knows, not to communicate is to is to
abdicate ones proper and unique role. This means that the professional has to take part in the
organisation decision making process and by so doing, through the use of exert power, become
responsible for those decision
To do no harm, relates to safety and more recently the natural environment. This places the
onus on the professional to identify and articulate the risks involved in and arising from what is
being undertaken. The communication of that knowledge should take place in the decision
making process. To remain silent about risks or worrysome data relating to risks is an abdication
of ones role as knowledge expert inside an organisation
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L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
LEGALITÀ
Rispetto e pratica delle leggi; conformità alle prescrizioni normative.
“Legge”: utilizzo ampio, include tutta la normativa di etero ed auto, inclusi i codici deontologici.
Il significato di legalità non deve fermarsi a “non commettere reati” (connotazione penalistica) ma
deve essere inteso con accezione positiva, ovvero comportarsi in maniera conforme alle regole, usi e
consuetudini.
La professione di ingegnere deve essere
esercitata nel rispetto delle leggi dello
Stato, dei principi costituzionali e
dell’Ordinamento Comunitario
(Cod. Deont. Ingegneri, 1.1.)
Il
Professionista
nell’esercizio
della
professione e nell’organizzazione della sua
attività è tenuto a rispettare le leggi dello
Stato, l’ordinamento professionale e le
deliberazioni dell’Ordine
(Cod. Deont. Architetti, art. 11, 1)
Le regole di deontologia professionale
costituiscono specificazione ed attuazione
del regolamento di categoria e delle leggi
che disciplinano l’attività del Geometra
iscritto all’albo
(Cod. Deont. Geometri, tit. I, 1)
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L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
LEALTÀ, CORRETTEZZA E TRASPARENZA
Principi morali universalmente riconosciuti, prescrivono di agire e comunicare in maniera sincera,
appropriata e chiara. Diversi, combinabili e talvolta succedanei, suggeriscono di astenersi da azioni
riprovevoli, sia in modo assoluto, sia avuto riguardo alla propria condizione, alla professione che si
esercita e all'ambiente in cui si vive.
Si contrappongono ai più comuni disvalori nei rapporti umani e la declinazione di questi principi può
condurre a comportamenti che integrano fattispecie di reato (i.e. corruzione, corruzione, sviamento di
clientela).
Permeano tutti i codici deontologici e tutti i rapporti ivi descritti: in alcuni vengono esplicitati, in altri
vengono dati per acquisiti propri o perché i generalissimi ed irrinunciabili.
Le norme sono preordinata al fine di
assicurare
l’esercizio
della
professione secondo canoni di
correttezza, decoro e dignità.
(Cod. Deon. Geometri, Introduzione)
Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della
sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei
colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti
(Cod. Deon. Architetti, art. 5, co.1)
Il geometra contrae con il committente un’obbligazione (…)
attraverso un rapporto (…) improntato ai principi di trasparenza ed
onestà.
(Cod. Deon. Geometri, Tit. III, 18)
Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali
con i colleghi alla massima lealtà e correttezza
(Cod. Deon. Ingegneri, 3.1)
Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve
essere improntato ala massima lealtà, chiarezza e correttezza.
(Cod. Deon. Ingegneri, 4.1)
Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge
il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e
trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle
modalità di espletamento dello stesso.
(Cod. Deon. Architetti, art. 22, co. 2)
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L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
DILIGENZA
È la “Cura volenterosa e scrupolosa nel fare qualcosa” che trova il suo fondamento giuridico nel
codice civile
ART. 1176 COD. CIV. - DILIGENZA DELL’ADEMPIMENTO
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di
un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell'attività esercitata
CO. 2 - DILIGENZA PROFESSIONALE
CO. 1 - DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA
Diligenza normalmente richiesta per l’esecuzione
di ciascuna obbligazione, che si attua usando un
livello medio di attenzione e prudenza
Diligenza richiesta avuto riguardo alla natura
dell’attività esercitata. E’ detta anche “diligenza
specifica” perché viene riferita ad un’attività
specifica/individuata.
Il livello di accuratezza atteso dal professionista è
quello mediamente richiesto per l’esecuzione
dell’attività professionale in questione
31
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
La diligenza professionale comprende e supera la diligenza media del buon padre di
famiglia ma deve essere comunque parametrata all’attività svolta: il professionista
intellettuale deve svolgere il proprio incarico con un grado di accuratezza e scrupolosità
tali da essere qualificati come diligenza media della professione di riferimento .
Diligenza professionale richiede la coesistenza di due profili:
Profilo soggettivo:
scrupolosità, attenzione, cura
Profilo Oggettivo:
“scienza” intesa come conoscenza di nozioni scientifiche, peculiari di ciascuna
professione, acquisite tramite il percorso di studi, le esperienze e la formazione
continua
32
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
Particolare
sforzo tecnico
Diligenza
PERIZIA
Complesso di cognizioni tecniche e professionali acquisite con lo studio e l’esperienza ed
espresse dal livello medio della categoria d’appartenenza, tali da consentire di eseguire la
prestazione secondo le c.d. regole dell’arte.
Declinazione puntuale della diligenza per le professioni tecniche e, direttamente costituisce
un elemento di professionalità
IMPERIZIA
parametro facilmente valutabile, poiché si riscontra in errori tecnici conseguenti alla
normale (i.e. media) preparazione tecnica del professionista
33
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
Il geometra componente il Consiglio Direttivo
di un collegio provinciale o circondariale, o
componente del Consiglio Nazionale deve
adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato
con diligenza ed obiettività (…)
(Cod. Deont Geometri, sez. V, 16)
L’ingegnere adempie agli impegni assunti con cura
e diligenza
(Cod. Deont. Ingegneri, 1.4)
Il professionista deve conformare la sua attività al principio di
professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l’incarico
professionale.
(Cod. Deont. Architetti, tit II, art. 2.2)
(…) Il geometra è tenuto ad espletare il proprio
incarico con la massima diligenza e con
l’impegno rigoroso di conoscenze scientifiche
appropriate per le preordinazione di elaborati
ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto
dell’incarico.
Il geometra (…) esercita l’attività professionale
secondo “scienza” ovvero preparazione,
competenza e capacità professionale a servizio
del committente
(Cod. Deont. Geometri, sez II, 5)
Il professionista deve svolgere l’attività professionale
secondo scienza, coscienza e perizia qualificata
(Cod. Deont. Architetti, tit. II, art. 8.3)
Il professionista deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia
richieste dalle norme che regolano la professione.
(….) in particolare è tenuto a:
1. Informare il committente sulle possibili conseguenze della
prestazione richiesta in tutti i profili connessi all’incarico
affidatogli e, se del caso, proporre al committente soluzioni
alternative;
2. Rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni
eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.
(Cod. Deont. Architetti, art. 27, co. 1 e 2)
34
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI LIMITI
DELIVER ON THE PROMISE
È il principio secondo cui ogni professionista deve accettare solo gli incarichi per i quali
ritiene di avere adeguata preparazione tecnica e adeguata potenzialità, in termini di
possibilità di riuscita e risorse.
È un principio connesso alla promessa (i.e.: dovere morale) di eseguire
professionalmente la propria prestazione e, pertanto, accede al tipico principio etico del
“deliver on the promise”
DELIVER ON THE
PROMISE ONLY WHAT YOU
PROMISE
EXPECT TO DELIVER
Oltre che in maniera autonoma il principio può essere letto anche come una
specificazione del principio di diligenza e del principio di coscienza, trasparenza ed
onestà (cfr. Cod. Deont. Ingegneri, 1.4; Cod. Deont. Geometri, combinato para. 5, 18 e 22; Cod. Deont. Architetti,
art. 8)
35
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i
quali ritenga di non avere adeguata
preparazione e/o per i quali ritenga di non avere
adeguata potenzialità per l’adempimento degli
impegni assunti (Cod. Deont. Ingegneri, 1.4.,
para 2)
Il professionista non deve accettare incarichi che
non possa svolgere con la necessaria competenza
e con un’organizzazione adeguata.
(…)
Il professionista ha l’obbligo di rifiutare l’incarico
quando riconosca di non poterlo svolgere con
sufficiente cura e con specifica competenza
(Cod. Deon. Architetti, art. 8, I e III para)
Al fine di evitare eventuali danni al
committente, il geometra deve riconoscere i
limiti delle proprie conoscenze e declinare
incarichi per il cui espletamento ritenga di
non avere sufficiente dimestichezza
(Cod. Deont. Geometri, titolo III, para 22)
Il professionista deve rapportare alle sue
effettive possibilità d’intervento ed ai mezzi di
cui può disporre, la quantità e la qualità degli
incarichi e deve rifiutare quelli che non può
espletare con sufficiente cura e specifica
competenza.
(Cod. Deont. Architetti, art. 14, para.2)
36
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
RESPONSABILITA’ (Accountability e responsabilità professionale)
È il principio secondo cui il professionista risponde del proprio operato (raggiungimento
del risultato, modalità utilizzate, inadempimento, danni)
Definizione
Accezione generale
Imputabilità
Situazione giuridica
La condizione di dovere rendere
conto di atti, avvenimenti e
situazioni in cui si ha un ruolo
determinante o una parte.
Consapevolezza delle conseguenze
dei propri comportamenti
Attribuzione di un determinato
comportamento
ad
una
determinata persona
Situazione per cui un soggetto è
tenuto all’adempimento di un
obbligo, oppure a rispondere della
violazione di un obbligo o di un atto
illecito
37
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
Responsabilità nel Codice Deontologico
ACCOUNTABILITY
RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE
38
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
Accountable: soggetto disponibile
a rendere conto
Accountability
Parola cardine del linguaggio aziendale con 2 significati:
1.
2.
Potere e dovere rendere puntuale conto del bilancio e, in generale, della correttezza ed efficacia
degli atti (significato letterale);
Potere e dovere rendere conto del proprio operato in relazione agli obiettivi prefissati (significato
aziendale, i.e. organizzazione)
Il termine ha acquisito una valenza etica, richiedendo relazioni di trasparenza, controllo e verificabilità
tra una parte che agisce e un’altra che è a vario titolo interessata (i.e. stakeholders) in relazione ai fini
raggiunti
Il concetto nasce nella metà degli anni 80 negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e ben
presto diventa una tendenza diffusa nel mondo occidentale, con lo scopo di
stimolare il passaggio da una gestione di tipo burocratico (basata sull’emanazione di
regole e prescrizioni e sul controllo esclusivamente formale della conformità ad esse
degli atti e dei comportamenti di funzionari ed operatori), ad una gestione di tipo
“post-burocratico” fondata essenzialmente sulla verifica ex post, di tipo
assolutamente sostanziale, dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi stabiliti 39
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
L’accountability rappresenta il passaggio dal vecchio modo di concepire l’incarico professionale o
di fare azienda (dove la responsabilità del raggiungimento dell’obiettivo non veniva considerata
un parametro di valutazione) ad un modo ultramoderno di fare business che fa leva su altri 2
concetti, quali l’engagement (lett. “partecipazione”) e il “committment" (lett. “impegno”).
I 3 concetti vanno letti in combinato disposto e consentono un nuovo modo di comunicare tra il
professionista/azienda e il cliente: la relazione.
Accountability
ERA DELL’INFORMAZIONE
Engagement
Committment
ERA DELLE RELAZIONI
40
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
La valenza etica del principio di accountability richiede la conoscenza e l’applicazione del concetto
chiave di Compliance (lett. conformità alle norme e principi che regolano l’industria di riferimento e
l’attività specifica) inteso sia come garanzia della legittimità dell’azione sia come adeguamento
dell’azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta.
Accountability
Principi etici
universalmente
riconosciuti
Compliance
Obbligo di “rendere conto” del proprio comportamento sotto il
profilo etico e deontologico
41
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
Responsabilità
civile
Responsabilità
penale
Responsabilità
amministrativa
Responsabilità
deontologica
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Valutazione e verifica della correttezza dell’operato del professionista, tenuto conto
• delle sue competenze, che devono essere costantemente aggiornate
• delle sue capacità professionali, che oltre alla diligenza richiedono la perizia
• della sua prestazione e della cura adottata in tutte le fasi dello svolgimento del suo
incarico
• dell'osservanza delle regole e delle norme di settore, anche etiche
42
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
RESPONSABILITÀ CIVILE
è la responsabilità conseguente
alla violazione di un obbligo
Art. 1173 c.c.
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
ART. 2043 C.C.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
È la responsabilità che deriva dalla violazione
di un contratto.
È la responsabilità che deriva da fatto illecito.
La violazione
inadempimento
adempimento.
Si spiega sul danno ingiusto occorso
può consistere
oppure in un
in un
inesatto
Alla
responsabilità
contrattuale
può
conseguire la risoluzione del contratto e/o il
risarcimento del danno
Alla responsabilità extracontrattuale consegue
il risarcimento del danno
43
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
Elementi necessari per la sussistenza di responsabilità civile:
• colpa o dolo del professionista (elemento soggettivo)
• Sussistenza del danno
• causalità tra il danno occorso e il comportamento del soggetto
che lo ha causato
A seconda del tipo di responsabilità (contrattuale/extracontrattuale)
che si deve accertare, questi elementi vengono declinati
differentemente oppure hanno pesi diversi
44
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
Colpa
Diligenza
professionale
La colpa si manifesta con comportamenti contrari ai precetti tipicamente
connessi all’esecuzione della prestazione professionale ma anche tipicamente
deontologici.
Colpa:
negligenza, imprudenza, imperizia
regolamenti, usi o consuetudini
o inosservanza di leggi,
Il professionista è responsabile dell’inadempimento contrattuale solo quando non
abbia usato la diligenza, perizia e la prudenza richieste per l’esecuzione dell’attività.
L’inadempimento non è imputabile se la mancata/incompleta esecuzione
dell’obbligazione sia occorsa nonostante il professionista dimostri il diligente
impegno profuso (obbligazione di mezzi + teoria soggettiva dell’inadempimento)
45
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
ART. 1218 COD. CIV.- RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE:
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del
danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile
TEORIA OGGETTIVA DELL’INADEMPIMENTO
Effetti devastanti per il professionista tecnico
TEORIA SOGGETTIVA DELL’INADEMPIMENTO
Tesi prevalente
Il
debitore
è
sempre
responsabile
dell'inadempimento contrattuale salvo che non
provi
l‘assoluta ed oggettiva impossibilità ad
adempiere derivante da causa non imputabile: in
nessun conto viene tenuta la condotta diligente
del debitore che avesse comunque tentato di
preservare le ragioni del creditore
il debitore è responsabile dell'inadempimento
contrattuale solo quando non abbia usato la
diligenza, perizia e la prudenza richieste per
l’esecuzione dell’attività. L’inadempimento non è
imputabile se la mancata/incompleta esecuzione
dell’obbligazione è occorsa
nonostante il
professionista dimostri il diligente impegno profuso
46
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
(…)
Il geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima diligenza e con l’impegno
rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti
adeguati a conseguire il risultato oggetto d’incarico.
Nessuna responsabilità (NRD: deontologica) può essere contestata o posta a carico del
geometra qualora, nonostante l’idoneità dell’operato e la insussistenza di gravi cause di
negligenza, l’inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non
sia conforme , in tutto o in parte, alle finalità oggetto dell’incarico salvo diversa pattuizione
redatta in forma scritta.
(Cod. Deont. Geometri, sez. II, 4)
Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento
dell’incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali
(Cod. Deont. Architetti, art. 30)
Luogo e data
47
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
RESPONSABILITÀ PENALE
è la responsabilità conseguente alla
violazione di norme penali
La norma penale è una norma imperativa, valutativa e ha carattere statuale: ciò significa che
impone un divieto/obbligo che va necessariamente osservato, valuta quando una condotta sia
antisociale e da punire e può essere emanata soltanto dallo Sato. È formata da due elementi:
precetto (praeceptum legis) che si identifica con il comando o il divieto imperativo (fattispecie
legale di reato) e da una sanzione (sanctio legis), ovvero la conseguenza giuridica derivante dalla
violazione del precetto (pena)
La violazione delle norme penali integra un illecito penale, ovvero un reato.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.
La differenza tra le 2 tipologie sta nella sanzione (delitti: ergastolo, reclusione, multa;
contravvenzioni: arresto e ammenda) e nell’elemento soggettivo (il delitto richiede il
dolo/colpa; la contravvenzione anche senza la valutazione del dolo/ colpa)
La responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.)
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima che il
fatto sia stato commesso (art. 25 Cost)
48
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
Reati e classi di reato nelle professioni tecniche
I. Esercizio abusivo della professione, art. 348 cod.pen.
II. Usurpazione di titoli ed onori, art. 498 cod. pen.
III. Reati di falso connessi ad asseverazioni richieste ex lege, art. 481 cod. pen. (SCIA, DIA,
etc)
IV. Reati ex Codice di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08)
V. Reati ex TU edilizia (DPR 380/01)
VI. Reati ex Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004)
VII. Reati ambientali
VIII. Reati di inquinamento e gestione di rifiuti non autorizzata (artt. 255 -258 cod. pen/
D.Lgs. 152/2006)
IX. Reati contro l’ incolumità pubblica (delitti artt.423 ss cod. pen/ contravvenzioni art.672
cod.pen.)
49
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
Codice Deontologico
Norme penali
I reati e le classi di reato sono oggetto di considerazione del Codice Deontologico:
 la norma penale, che configura la fattispecie di reato, tutela sotto il profilo
pubblicistico interessi generali riconoscendo disvalore ai comportamenti che
ledono o mettono a repentagli gli interessi stessi;
 Il codice deontologico tutela – sotto il profilo ordinistico - gli interessi generali
invitando gli iscritti ad astenersi da comportamenti che ledono o mettono a
repentaglio gli interessi stessi. In alcuni casi vengono specificatamente citate
norme penali da rispettare, in altri casi vale il principio di legalità per cui bisogna
operare nel rispetto della legge –in questo caso- penale
50
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.
(Cod. Deont. Architetti, art. 10)
Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il professionista cui sia imputabile un comportamento non colposo che
abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
(Cod. Deont. Architetti, art. 11, co.4)
Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale quanto si
riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria professionale
(Cod. Deont. Architetti, art. 11, co.5)
Costituisce grave violazione deontologica (…) ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità
organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell’associazione mafiosa
(Cod. Deont. Architetti, art. 11, 6, ).
Costituisce infrazione disciplinare l’evasione
professionale purchè definitivamente accertata
(Cod. Deont. Ingegneri, norme generali 4)
fiscale
nel
campo
Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche
quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della categoria (…).
Cod. Deont. Geometri, tit. I, sez. I, 3)
51
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
è la responsabilità che insorge a carico del soggetto
che, per azione od omissione, anche solo colposa,
cagiona un danno economico all'amministrazione,
che è tenuto a risarcire
Presenta gli stessi elementi della responsabilità civile (elemento soggettivo, nesso di causalità,
danno) ma in più richiede il rapporto di servizio (un rapporto di impiego) con la PA. E’ un tipo di
responsabilità patrimoniale prevista dagli ordinamenti giuridici posto in capo ad un dipendente
di una PA che si renda colpevole di un danno alle casse erariali.
Il danno deve essere cagionato dal dipendente nell'esercizio delle sue funzioni a seguito di una
condotta illegittima (dolo/colpa grave). Il danno alle casse erariali si può realizzare o perché il
dipendente ha danneggiato direttamente lo Stato o perché ha costretto lo stato a risarcire un
altro cittadino a causa di un errore del dipendente pubblico.
È una responsabilità che, oltre ai dipendenti della PA, si può estendere ai soggetti privati che
abbiano la gestione di risorse pubbliche per la realizzazione di finalità pubbliche.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (art. 28 Cost.)
Il giudizio sulla responsabilità amministrativa è di competenza della Corte dei Conti
52
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA
è la responsabilità conseguente a violazioni del
codice deontologico oppure a precetti (soprattutto
di ordine penale) che impattano sulla corretta
tenuta di comportamenti deontici
Viene valutata da soggetti appositamente incaricati, quali i Consigli di Disciplina istituiti presso
gli Ordini e Collegi, cui spettano i compiti di:
a. Valutazione in via preliminare della questione
b. Istruzione del procedimento disciplinare
c. Decisione delle questioni disciplinari
L’accertamento della responsabilità disciplinare segue procedure definite per il tramite di
apposita regolamentazione sia sulla composizione degli organi giudicanti che sulle regole
procedurali da seguire
A fronte dell’accertamento della responsabilità deontologica vengono comminate sanzioni
quali:
1. Avvertimento
2. Censura
3. Sospensione
4. cancellazione
La violazione può essere frutto di una condotta dolosa o colposa, e l’elemento soggettivo (così
come la recidiva) concorre ad identificare il tipo e l’intensità della sanzione
53
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Obbligo per tutti i professionisti (i.e. esercenti una professione
regolamentata) di:
1. stipulare entro il 13/08/2012 (poi 15/8/2013) una polizza assicurativa di
responsabilità civile a tutela della propria clientela a fronte di eventuali
errori e/o omissioni, esclusi i danni eventualmente provocati da
interventi dolosi.
2. rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli
estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il
relativo massimale
Art.3, co. 5, lettera e) del D.L. 138 del 13 agosto 2011 convertito, con modifiche, nella legge 148/2011,
pubblicata sulla G.U. in data 16 settembre 2011
Art.5, co. 1 del DPR 137/2012
La violazione dell’obbligo di stipulazione e di esibizione al cliente della
polizza assicurativa costituisce un illecito disciplinare
Art. 5, co. 2 DPR 137/2012
54
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
L’assicurazione obbligatoria rileva sotto due profili:
1. nell’ambito del rapporto di prestazione d’opera che si instaura tra il
professionista e il cliente
2. nell’ambito dei rapporti etico-deontologici che si instaurano tra il
professionista e l’ordine di appartenenza posto che la mancata
stipulazione (e non la mancata esibizione che ha un carattere
accessorio) configura un illecito disciplinare passibile di procedimento
La mancanza
responsabilità:
di
assicurazione
obbligatoria
produce
una
doppia
1. Verso il cliente (che potrebbe rifiutarsi di conferire l’incarico oppure
chiedere una riduzione del costo della prestazione professionale)
2. Verso l’Ordine/Collegio territoriale di appartenenza che ha l’obbligo di
facilitare la sottoscrizione dell’assicurazione, provvedere a monitorare
la sussistenza in capo agli iscritti e, se del caso, avviare un’azione
disciplinare
Luogo e data
55
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
AMBITO DI COPERTURA DELLA POLIZZA PROFESSIONALE
Responsabilità
civile
contrattuale
Responsabilità
civile
extracontrattuale
Responsabilità
penale
Responsabilità
deontologica
Responsabilità
amministrativa
coperto
non coperto
Potenzialmente copribile
56
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
Il professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni
cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare
idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall’esercizio
dell’attività professionale.
Il professionista deve rendere noti al committente, al momento
dell’assunzione del’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo
massimale e ogni variazione successiva
Cod. Deont. Architetti, art. 34
Il geometra deve poter prestare un’adeguata garanzia per i danni che
possa
eventualmente
cagionare
nell’esercizio
dell’attività
professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie
equivalenti.
Cod. Deont. Geometri, art. 9
•
Cod. Deontologico degli ingegneri non disciplina l’obbligo di assicurazione
•
5 marzo 2014, Linee di indirizzo sull’obbligo di assicurazione professionale (CNI,
c.r. 454)
•
Art. 6 Proposta di nuovo Codice deontologico degli ingegneri elaborata dal CNI
2012 (Assicurazione professionale)
L’ingegnere deve essere in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione. A
tal fine, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale.
L’ingegnere, al momento dell’assicurazione dell’incarico professionale, è tenuto a rendere noto al committente gli
estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale
Luogo e data
57
L’etica e la deontologia professionale
Il Codice Deontologico: i principi
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Professionisti autonomi
Professionisti che esercitano in modo effettivo e in forma autonoma l’attività riservata ex lege
Professionisti dipendenti
Il professionista che svolge la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro (pubblico/privato) non è
tenuto alla stipula di una polizza assicurativa posto che non è titolare dell’incarico ricevuto. Il datore di lavoro si
assumerà l’onere della copertura assicurativa. In nessun caso il committente potrà pretendere dal dipendente
l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione.
Professionista collaboratore /consulente di uno studio tecnico
La posizione di collaboratori e consulenti varia a seconda del rapporto che li lega allo studio tecnico. In ogni caso,
a fronte di attività di collaborazione con Partita IVA oppure di consulenza esterna, il professionista è tenuto alla
stipula della polizza che lo terrà indenne verso il suo unico committente (ovvero lo studio tecnico per ci presta
l’opera). È legittimo aspettarsi che anche al tecnico collaboratore/consulente possa estendersi la copertura
assicurativa già attiva per il titolare/soci dello studio professionale
Società tra professionisti
Quali soggetti unitari e autonomi sono tenuti alla sottoscrizione della polizza assicurativa che copra l’attività
professionale della società. I soci singoli risultano coperti dalla polizza della società, fatta eccezione per gli
incarichi assunti in nome e conto diverso da quello della Società.
Professionista tecnico che assume l’incarico di Consulente Tecnico
L’incarico di CTU (o anche CTP), essendo basato su generale dovere di diligenza, richiede la sottoscrizione di una
polizza assicurativa: eventuali danni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme,
devono trovare risarcimento verso le parti del giudizio lese da una consulenza inappropriata
58
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ATTIVITÀ COPERTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Esclusioni
Periodo di retroattività
Periodo di postuma
Estensione territoriale
Scoperti e franchigie
Responsabilità solidale
Estensioni possibili
Massimale
Sottolimiti delle estensioni
Assicurabilità ex D.Lgs. 163/2006
Conduzione dello studio (gestione
dell’immobile, danni accidentalmente
subiti dai clienti dello studio, danni
subiti dai collaboratori)
DENUNCIA SINISTRO
QUESTIONARIO
E’ un obbligo ed attività essenziale, deve essere
fatta
attraverso
un’informativa
esauriente,
contenente la descrizione della contestazione,
l’indicazione
del
rapporto
professionale
sussistente, le considerazioni dell’assicurato circa la
fondatezza delle pretese, la valutazione (anche se
approssimativa) del danno occorso, diretto ed
indiretto. L’invio del mero atto di citazione o ricorso
giudiziale, non assolve l’obbligo di denuncia.
La
non
corretta
compilazione
ostacola
l’ottenimento
della
copertura
assicurativa
riducendola o azzerandola. Costituisce:
• per gli Assicuratori uno strumento essenziale per
valutare la portata del rischio e definire un
premio congruo;
• per l’Assicurato un documento cruciale poiché:
(i)La conclusione del contratto e l’entità del
premio dipendono dalla valutazione del rischio
compiuta sulla base delle notizie fornite nel
questionario; (ii) La corrispondenza tra il rischio
reale e il rischio rappresentato nel questionario
è un presupposto di validità del contratto.
59
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
INCOMPATIBILITA’
È il principio secondo cui il Professionista deve astenersi dallo svolgere prestazioni professionali in
situazioni in cui possa essere compromessa la sua imparzialità e, conseguentemente, la sua serenità
di operatività e di giudizio.
L’Ingegnere adempie agli obblighi assunti con
cura e diligenza, non svolge prestazioni
professionali in condizioni di incompatibilità
con il proprio stato giuridico, né quando il
proprio interesse o quello del committente
siano in contrasto con i suoi doveri
professionali
(Cod. Deont. Ingegneri, Principi Generali, 1.4)
Il Geometra deve astenersi dall’esercitare, anche
temporaneamente, attività incompatibili con la
professione di geometra libero professionista, qualora
esse presentino finalità o modalità esplicative che
possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della
Categoria.
(Cod. Deont. Geometri, art. 8)
Il professionista non deve mai assumere incarichi
in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi
vigenti e del presente codice deontologico
(Cod. Deont. Architetti, art. 23. co. 4)
60
L’etica e la deontologia professionale
I princpi del Codice Deontologico
Codice deontologico
Non fornisce una definizione
generale ed omnicomprensiva di
incompatibilità
delinea il principio disponendo
l’astensione del professionista
dall’esecuzione di attività in
condizioni di incompatibilità
La normativa istitutiva delle professioni (RD 23.10.1925, n. 2537 per le
professioni di ingegnere ed architetto, art. 62, e RD 11 febbraio n. 274
del 1929, Regolamento per la professione di Geometra, art. 7) regola la
situazione di incompatibilità più comune (iscrizione all’albo, esercizio
della libera professione e assunzione di incarichi nell’ambito della PA)
stabilendo che non vi è un divieto assoluto ma vi sono cautele da
adottare, quali ottenimento di autorizzazione sotto il profilo gerarchico e
trasparenza informativa verso l’ordine di appartenenza.
Le Norme di attuazione del Codice deontologico degli ingegneri, al
paragrafo 1, forniscono un elenco esemplificativo di principali situazioni di
incompatibilità
Le condizioni di incompatibilità vanno desunte: (i) operando il rinvio ad
altre normative (i.e. TUEL relativo all’incompatibilità tra il professionista
tecnico e la carica di componente giunta comunale in materia di
urbanistica, edilizia e lavori pubblici); (ii) da atti di autoregolamentazione
(i.e. circolari interpretative dei Consigli nazionali, cfr. circolare CNG sulla
compatibilità tra geometra e mediatore immobiliare); (iii) dalla
giurisprudenza; (iv) da atti di interpello verso gli organi competenti.
61
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
È il principio secondo cui, nell’esercizio dell’attività professionale, il Professionista ha il
dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, e di
difenderla da condizionamenti esterni di qualsiasi natura.
Indipendenza di giudizio
LEADERSHIP
1. la capacità stessa di guidare altri (to lead)
2. l'azione o influenza necessaria per dirigere o
organizzare lo sforzo (comune) in un‘impresa di
carattere collettivo
3. la dignità, l'ufficio o la posizione di leader
.
Deriva dal verbo inglese to lead usato per tradurre il latino ducere, il che ha
influito sullo sviluppo storico della sua connotazione. Il significato grandemente
accettato oggi è quello che fa riferimento al punto 1 e la leadership è parte
fondante dell’organizzazione aziendale (anche perché il concetto di leader esige
specularmente e come complemento quello di follower, 'colui che segue’). Nelle
professioni tecniche era già noto ma la riforma sulle professioni , ponendolo
come un requisito dell’esercizio dell’attività professionale (cfr. art. 2 DPR
137/2012), ne ha fatto una regola comportamentale irrinunciabile. Ci sono 11
significati manualistici di leadership (B. Bass) a significare l’importanza
sociologica e strumentale del principio
62
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
LEADERSHIP: VALORE PERMEANTE DELL’INTERO CODICE DEONTOLOGICO
1.
2.
3.
E’ alla base di tutti i rapporti che il professionista mantiene con gli stakeholders
(collaboratori, committenti, colleghi,l’ordine di appartenenza, PA, consociati)
coadiuva il professionista nel raggiungimento del “migliore obiettivo” per il
committente
Facilita il rispetto di ulteriori principi della deontologia: competenza (scienza) e
diligenza
ATTITUDINE
Il professionista, per il
ruolo
che ricopre
nell’area di pertinenza,
deve porsi e deve
essere considerato una
guida
PRINCIPIO CONNOTANTE I
SOMMA DEI VALORI
VALORI DEONTOLOGICI
DEONTOLOGICI
Il leader deve essere
organizzato,
onesto,
trasparente,
leale,
rispettoso e conforme
alle
norme
di
riferimento
La coesistenza di tutti i
principi deontologici fa
si che un capo diventi
leader. Nel passaggio
da boss a leader è
essenziale il rispetto
dei
comportamenti
deontici
63
L’etica e la deontologia professionale
I Principi del Codice Deontologico
L’ingegnere assume la piena responsabilità dell’organizzazione
della struttura che utilizza per eseguire l’incarico affidatogli,
nonché del prodotto della organizzazione stessa; l’ingegnere
copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve
definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere
(Norme attuazione Cod Deont. Ingegneri, 3.2.)
L’ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia e
indipendenza di giudizio, tecnica ed intellettuale, rispetto a
qualsiasi forma di condizionamento esterno di qualunque natura
(Bozza di nuovo Codice Deont. Ingegneri art. 2.5)
Nei rapporti con i tirocinanti il professionista è
tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio
insegnamento della pratica professionale e a
compiere quanto necessario per assicurarne
l’adempimento, con particolare cura per le regole
deontologiche.
(Cod. Deont. Architetti, art. 22,1)
Il professionista deve rifiutarsi di accettare
l’incarico o di prestare la propria attività
quando possa fondatamente desumere da
elementi conosciuti che la sua attività concorra
ad operazioni illecite o illegittime.
(Cod. Deont. Architetti, art. 23, 3)
Ove non esegua personalmente la prestazione, il
ricorso a collaboratori e, più in generale, l’utilizzo
di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto
la propria direzione e responsabilità.
(Cod. Deont. Architetti, art.2, 3)
il professionista non deve proseguire l’incarico se
la condotta o le richieste del committente ne
impediscono il corretto svolgimento.
(Cod. Deont. Architetto, art, 28, co.2)
Nei rapporti con i praticanti, il geometra è tenuto all’insegnamento
delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a
realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’apprendimento da
parte dello stesso (…). In particolare il geometra deve favorire
l’acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici
della professione nonché dei principi di deontologia professionale .
(Cod. Deont. Geometri, tit II, sez VI, 17)
Per poter svolgere al meglio il suo compito, il professionista ha il dovere di
conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da
condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma dichiara e
rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione
espressa.
(Cod. deont. Architetti, preambolo, 4 cpv)
64
L’etica e la deontologia professionale
I Principi del Codice Deontologico
Il professionista che riceve un incarico congiunto deve
stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto
dei relativi compiti e competenze professionali. In
particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal
presente codice deontologico:
1. Deve concordare la condotta nonché la prestazione
da svolgere;
2. Deve evitare di stabilire contatti diretti con il
committente senza una intesa preventiva con il
collega;
3. Deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad
attirare il committente nella propria sfera
professionale.
(Cod. Deont. Architetti, art. 26)
Nell’esercizio della propria attività il geometra è tenuto a mantenere
rigorosamente il segreto professionale (…). Il geometra adotta altresì
ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell’obbligo di riservatezza
da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti.
(Cod. Deont. Geometri, tit III, sez. III, 24)
Il Professionista durante la partecipazione a commissioni
o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative
competenze professionali, deve attenersi ai principi di
autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti
a ci concorsi secondo quanto disposto dall’art. 51 del
Codice di procedura civile (NDR: ipotesi di astensione del
giudice)
Cod. Deont. Architetti, art. 16, 3)
Il geometra deve, altresì, informare il Presidente del Collegio in
merito a problemi di generale rilevanza per la categoria
(Cod. Deont. Geometri, tit. II, sez. V, 15, 2° cpv)
Il professionista, nei confronti dei propri collaboratori, è
tenuto a:
1. (…)
2. Ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
3. A concedere loro la possibilità di frequentare le attività
di aggiornamento professionale
(Cod. Deont. Architetti, art. 21, 3)
L’ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla
vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi
affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della
loro dignità
(Cod. Deont. Ingegneri, 5.2)
L’espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata
dal rapporto fiduciario con il committente. La facoltà di
avvalersi di collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la
complessiva connotazione personale che deve caratterizzare
l’esecuzione dell’incarico professionale.
(Cod. Deont. Geometri, tit. 3, sez I, 21)
65
L’etica e la deontologia professionale
I Principi del Codice Deontologico
AGGIORNAMENTO COMPETENZE
PROFESSIONALI
Obbligo per tutti i professionisti (i.e. esercenti una professione regolamentata) di curare
continuativamente e costantemente l’aggiornamento della propria competenza professionale.
La violazione dell’obbligo costituisce un illecito disciplinare (Art.7, co. 1 del DPR 137/2012)
Formazione:
da onere ad
obbligo
•
•
•
Non muta la ratio (che anzi si rafforza attraverso il
potere deterrente della sanzione)
cambiano modalità
aumentano gli owner
RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NEI PAESI UE
La direttiva 2005/36/ CE (D.lgs. 206/2007) ha stabilizzato in un unico testo le
precedenti normative sul regime generale di riconoscimento delle qualifiche
professionali e ha regolamentato la fattispecie dei professionisti che intendono
esercitare una professione regolamentata in uno Stato Membro diverso da quello in
cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi sia
come lavoratori dipendenti. La direttiva prevede oltre alla «libertà di stabilimento»
la possibilità della «libera prestazione di servizi» e presuppone che il professionista si
veda riconosciuto la propria qualifica professionale, attraverso uno dei tre regimi di
riconoscimento (sistema generale, riconoscimento automatico, riconoscimento in
base all'esperienza professionale).
Il riconoscimento delle qualifiche si basa su un’omogeneità dei criteri di formazione
(formazione plurifase, formazione mista) adottati negli stati membri e sulla
costanza e attualità della expertise delle professioni,
STRATEGIA DI LISBONA
Denominazione utilizzata per indicare le diverse azioni
implementative del progetto- discusso nel marzo 2000 a
Lisbona dai capi di stato e dall’Unione europea- finalizzato
rendere l’economia europea più competitiva. Tra le misure,
uno spazio cruciale è stato attribuito ad:
• aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e
di formazione nell’Unione europea;
• facilitare l’accesso ai sistemi di istruzione e di formazione;
• aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno
66
L’etica e la deontologia professionale
I Principi del Codice Deontologico
1. Garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale
2. Soddisfare al meglio l’interesse dell’utente
3. Consolidare la fiducia nella categoria di appartenenza del
professionista
4. Rendere i professionisti più competitivi sia nel proprio mercato di
riferimento sia in mercati diversi
Gli obiettivi 3 e 4 rispondono ad interessi generali e superiori, quindi:
• l’obbligo è agganciato ad una sanzione
• l’ownership è attribuita non solo al professionista ma anche all’Ordine o Collegio di
appartenenza/Consiglio Nazionale/Consiglio di Disciplina (per la fase patologica)
Formazione professionale continua come
valore e principio delle norme deontologiche
I regolamenti di formazione vanno considerati
parte integrale e sostanziale dei Codici
Deontologici
Il Consiglio Nazionale dell’ordine o collegio
disciplina con regolamento (…):
• Le modalità per l’assolvimento dell’obbligo
di aggiornamento da parte degli iscritti (…)
• I requisiti minimi, uniformi su tutto il
territorio
nazionale,
dei
corsi
di
aggiornamento
• il valore del credito formativo professionale
quale unità di misura della formazione
continua
67
L’etica e la deontologia professionale
I Principi del Codice Deontologico
ART. 8.2 - SANZIONI (LINEE GUIDA FORMAZIONE ARCHITETTI)
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7, 1, DPR
137/2012.
L’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare
in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un
ravvedimento operoso, nel termine perentorio di 6 mesi dalla scadenza triennale.
Tale inosservanza è valutata dal Collegio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo,
con avviso dell’azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l’inosservanza.
COMBINATO DISPOSTO
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE (REG. FORMAZIONE
GEOMETRI) E
ART. 27 - SANZIONI DISCIPLINARI (COD. DEONTOLOGICO
GEOMETRI
Il presente regolamento (NDR: formazione) è parte
integrante del Codice Deontologico ed è, quindi,
applicabile a tutti gli iscritti all’Albo.
ART. 12 – SANZIONI (REG. FORMAZIONE INGEGNERI)
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione (…) senza
aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza
professionale (…) il Consiglio dell’Ordine territoriale di
appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina
territoriale per le conseguenti azioni disciplinari
(…) per la violazione delle prescrizioni contenute nel
presente codice deontologico sono applicabili le
sanzioni disciplinari previste dall’articolo 11 del RD
11 febbraio 1929 n. 274 (I.e. Regolamento per la
professione del geometra)(NDR
68
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
MODALITÀ DI FORMAZIONE: Aula; E.Learning (FAD); Training on the job; Attività didattica e ricerca ; Eventi formativi all’estero
•
•
•
•
•
•
Corsi di formazione
Seminari
Relazioni in convegni/seminari
Pubblicazioni
Lezioni in corsi, master
Docenze presso istituti tecnici, universitari
ed enti equiparati
• Superamento di esami in corsi universitari
attinenti la professione
• Eventi formativi organizzati fuori dal
territorio italiano (istanza dell’iscritto e
valutazione CNG)
• Corsi di formazione (anche in FAD)
• master, dottorati, seminari, convegni,
giornate di studio, tavole rotonde,
conferenze, workshop e attività di
aggiornamento, corsi abilitanti
• attività ed eventi individuati dal CNAPPC
e/o dagli Ordini territoriali (Relazioni e/o
docenze in convegni, seminari validati)
• Attività con valenza formativa validabili a
posteriori dall’Ordine territoriale (Visite
documentate a mostre, Monografie,
articoli e saggi scientifici o di natura
tecnico-professionale, pubblicazione di
progetti derivanti da attività professionale
e/o concorsuale su riviste a diffusione
nazionale/internazionale
e
su
pubblicazioni
ufficiali
degli
Ordini
territoriali,
Viaggi
studio
organizzati/promossi dagli Ordini e/o da
associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di
Ordini territoriali;
• gruppi di lavoro, commissioni di studio del
CNAPP e degli Ordini Territoriali
• Partecipazione come docenti non retribuiti
ad eventi formativi promossi dall’Ordine;
• Attività di volontariato di protezione civile
• Eventi formativi fuori dal territorio italiano
(istanza dell’iscritto e valutazione CNAPP)
• Corsi e seminari (anche in FAD)
• Convegni, conferenze ed eventi individuati
dal CNI
• visite tecniche guidate a siti di interesse
• stages formativi
• Aggiornamento informale conseguente
all’attività
lavorativo-professionale
(attività
professionale
dimostrabile;
certificazione
delle
competenze
professionali da parte dell’Ordine)
• Aggiornamento informale conseguente a
studi, ricerche e brevetti
• Aggiornamento informale conseguente ad
attività organizzative, di coordinamento e
di studio (organismi, gruppi di lavoro,
commissioni tecniche e di studio in Italia e
all’estero purché riconosciuti da CNI,
partecipazione a commissioni per gli esami
di stato per l’esercizio della professione)
• Aggiornamento informale conseguente ad
attività di solidarietà effettuate in
occasioni di calamità
• Master di primo e secondo livello e
dottorato di ricerca
• Corsi universitari con esame finale
• Attività di docenza non ripetitiva
(Reg. Formazione Geometra)
(Reg. Formazione Architetti e Linee guida )
(Reg. Formazione Ingegneri e Linee guida)
69
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico: i principi
OWNERS
DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
Iscritto
Destinatario primario dell’obbligo di
formazione,
con
specifica
responsabilità di:
• Aggiornarsi continuativamente e
costantemente in conformità a
regolamenti e linee guida;
• Mappare i propri bisogni formativi
secondo le proprie competenze e
attitudini
• Non limitare scelta a corsi
obbligatori/abilitanti;
• Aggiornare costante del proprio cv
con la formazione conseguita
• Conservare la documentazione
attestante il conseguimento di CFP
(reg. Ingegneri)
• Comunicare all’Ordine i CFP
conseguiti per mezzo di attività
non organizzate dall’ordine (reg.
Ingegneri)
Consiglio Nazionale
Destinatario primario della normativa
sull’obbligo di formazione, con compiti di:
• Emanare regolamenti di formazione e
linee guida;
• Promuovere, monitorare e coordinare
l’attività formativa
• Valutare i POF degli Ordini territoriali
• Accreditare eventi formativi di terzi e
strutture formative
• Promuovere propri eventi
• Validare eventi svolti all’estero e attività
formative non tipizzate
• Organizzare
la
formazione
e
l'aggiornamento in tema di deontologia
e compensi
• Cooperare
con
l’Ordine/Collegio
territoriale
• Monitorare e valutare a fini statistici
l’assolvimento dell’obbligo;
• Istituire e gestire le banche dati
consultabili on-line
Consiglio territoriale
Trait d’Union tra i vari referenti (iscritto, CN,
enti terzi) e con specifici compiti di:
• Promuovere l’obbligo e la cultura della
formazione presso gli iscritti
• Veicolare, a livello locale, le direttive del
CN
• Strutturare e organizzare POF sulla base
dei bisogni formativi individuati e
sottoporli al CN
• Valutare, istruire e sottoporre al CN le
offerte formative di enti terzi
• Vigilare sugli eventi formativi territoriali
sia dal punto di vista formale che
sostanziale
• Scouting
di
attività
formative
contemperando
il
rapporto
costo/beneficio per gli iscritti
• Organizzare
la
formazione
e
l’aggiornamento in tema di deontologia e
compensi
• Cooperare con il CN
• Istruire e decidere le domande di
esonero
70
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
AREE FORMATIVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Discipline tecnico - scientifiche
Norme di deontologia ed ordinamento professionale
Lingue (disciplina funzionale)
Applicazioni informatiche (disciplina funzionale)
Comunicazione (disciplina funzionale)
Organizzazione dello studio professionale (disciplina funzionale)
Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti
all’attività professionale dell’architetto (…) nel rispetto delle
competenze e con particolare riferimento a:
• architettura, paesaggio, design, tecnologia
• Gestione della professione
• Norme professionali e deontologiche
• Sostenibilità
• Storia, restauro e conservazione
• Strumenti, conoscenza e comunicazione
• Urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio
(art. 3 Linee guida al Reg. formazione architetti)
71
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
EVIDENZA DELLA FORMAZIONE SVOLTA
Ordine/Collegio
Nazionale/territoriale
Professionista
Storage dei documenti comprovanti la
partecipazione (attestati)
Storage delle qualificazioni conseguite
(aggiornamento continuo inserimento in
cv, sui profili social)
Comunicazione di
iscrizione ai corsi
PEC
all’atto
Aggiornamento del registro della
Formazione professionale continua
(GEO)/Registro Unico (Arch.)/Anagrafe
nazionale dei CNP (Ing.)
Registri presenze, con indicazione degli
orari osservati e firme dei discenti
Tenuta di cv aggiornati dei professionisti
suddivisi per competenze
Copia Materiale didattico utilizzato
Verifiche di apprendimento
Copia attestati
di
Comunicazione di numero iscrizione
all’albo all’atto di iscrizione ai corsi
Ente Terzo formatore
Comunicazione agli enti /terzi degli
elenchi di iscritti che hanno adempiuto
agli obblighi previsti dal regolamento
(GEO/ Architetti); meccanismo premiale
Comunicazione agli enti degli elenchi
degli iscritti che hanno maturato crediti
extra e in quali settori (Reg. architetti);
meccanismo premiale
Copia documentazione utilizzata per
istruire la pratica di accreditamento
(programmi, cv relatori, checklist)
Copia provvedimento di accreditamento
evento
Copia lettera incarico relatori
72
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
ESONERO DALL’OBBLIGO DI FORMAZIONE
1. Ipotesi tassativamente individuate dai regolamenti
2. Maternità, grave malattia, grave infortunio, casi documentati
di forza maggiore,mancato esercizio della professione per
periodi tempo stabiliti che sia idoneamente documentato,
assenza dall’Italia (Reg. Arch); servizio militare volontario e
servizio civile (Reg. Ingegneri)
3. Su istanza dell’iscritto e su delibera del Consiglio dell’Ordine
Territoriali
4. Esonero temporaneo e proporzionale al periodo e al numero
dei crediti da maturare nel periodo di riferimento
73
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
CONCORRENZA LIBERA E LEALE
Fattore necessario per lo svolgimento di attività commerciali ed imprenditoriali
Deve essere esercitata in modo da:
I.
Non ledere gli interessi altrui
II. Non alterare gli equilibri del mercato di riferimento
III. Preservare gli interessi economici e di libera scelta degli utenti
La qualifica delle professioni tecniche come attività di impresa liberamente
esercitabili ha determinato l’applicabilità del concetto di concorrenza anche
all’operatività del professionista tecnico sotto i seguenti profili:
A. Statuendo la garanzia della libertà di accesso alle professioni
regolamentate (no limitazioni all’iscrizioni degli albi salvo che per
insussistenza di titoli per mancanza dei requisiti di onorabilità)
B. Disciplinando le modalità di operare del professionista nei confronti
degli stakeholders al fine di non configurare situazioni di asimmetria
qualificabili come comportamenti e pratiche scorrette (pubblicità
meramente informativa; pratiche scorrette verso colleghi; etc.)
74
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento
(comunitario e domestico) e dalle norme che lo attuano
PUBBLICITÀ
ACQUISIZIONE
COLLEGANZA
COMPENSI
POSIZIONE
CLIENTELA
Pubblicità
informativa: attività,
specializzazioni,titoli,
struttura dello studio
professionale e i
compensi
Divieto di pubblicità
comparativa
e
denigratoria
•Si attua in conformità
alla normativa sulla
concorrenza e alle
generali regole di
correttezza e al decoro
professionale.
•Attribuzione
di
incarico è rimessa alla
libera
scelta
del
committente
ABUSO DI
Divieto di condotte
denigratorie
nei
confronti di colleghi
e collaboratori
E’pratica scorretta e
distorsiva del mercato:
•Compensi sottostimati o
assenza di compensi
•Mancata specificazione
di anticipazioni, onorari e
spese, criteri di calcolo
•Mancata produzione di
documenti
fiscali
a
fronte delle prestazioni
rese
•Accettazione
di
compensi
diretti
o
indiretti da terzi senza
autorizzazione
del
committente
75
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
FORME DI MANIFESTAZIONE DELL’ILLECITA CONCORRENZA
Critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega
Offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per
autonoma iniziativa (i.e. senza esserne richiesto)
Operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale
Attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito il collaborazione, senza che sia chiarito l’effettivo apporto
dei collaboratori
Utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti pubblici per acquisire incarichi professionali
direttamente o per interposta persona
Partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi
che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del
concorso
Abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità
della professione
(Norme di attuazione del Cod. Deont. degli Ingegneri, 3.3)
COMPORTAMENTI CHE ASSUMONO RILEVANZA IN TERMINI
DI CONCORRENZA SLEALE
Attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro professionista
Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull’autore della prestazione professionale
La diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista idonei a determinare il discredito dello
stesso
Il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista
La qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente
identificabile la titolarità dello studio professionale
La rinuncia totale/parziale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente e oggettivamente inferiori a quelli
di loro produzione, quando non è supportata da comprovate ragioni atte a giustificarla
(Cod. Deont. Architetti, art.20)
76
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
GESTIONE CONFLITTI DI INTERESSE
ll conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario interferisce (o
potrebbe tendenzialmente interferire) con l’abilità di un soggetto ad agire in conformità
con l’interesse primario di un altro, assumendo che esista un dovere derivante dalla legge,
da un contratto o da regole di correttezza professionale nel fare ciò.
concetto presente in tutti i settori(economia, politica, contrattualistica disciplinato sia da
norme di autoregolamentazione che da norme di eteroregolamentazione).
PREVENIRE
GESTIRE
Principi cardine della regolamentazione
FARE DISCLOSURE
(rivelare)
ASTENERSI
77
L’etica e la deontologia professionale
I principi de Codice Deontologico
L’ingegnere è (…) tenuto ad
informare il committente,
nel caso abbia rapporti di
interesse su materiali o
procedimenti
costruttivi
proposti per lavori attinenti
il suo incarico professionale,
quando la natura e la
presenza di tali rapporti
possano
ingenerare
sospetto
di
parzialità
professionale o violazione
della norma etica
(Cod. Deont. Ingegneri, art.
4.6)
L’espletamento
della
prestazione
non
deve
essere, in ogni caso,
condizionato da indebite
sollecitazioni o interessi
personali,
di
imprese,
associazioni, organismi tesi
a ridurre o annullare il
contenuto intellettuale a
favore
della
anomala
economicità
della
prestazione.
(Cod. Deont. Geometri, tit.
III, sez. I, para 22)
(…) in particolare è tenuto
a:
(….)
In caso di più parti
interessate, ragguagliare i
committenti in merito alla
sopravvenuta sussistenza di
interessi contrapposti o
concomitanti che possano
influire sul consenso al
proseguimento dell’incarico
(Cod. Deont. Geometri; tit
III, sez, V, art. 26,b)
Il professionista non può,
senza l’esplicito assenso del
committente,
essere
compartecipe nelle imprese,
società e ditte fornitrici
dell’opera progettata o
diretta per conto del
committente. Nel caso
abbia ideato o brevettato
procedimenti
costruttivi,
materiali, componenti ed
arredi proposti per i lavori
da lui progettati o diretti, è
tenuto ad informarne il
committente.
(Cod. Deont. Architetti, art.
14,3)
Il professionista è tenuto ad
astenersi
dal
prestare
attività
professionale
quando abbia, per conto
proprio, di terzi o di soggetti
che
esercitano
attività
professionale negli stessi
locali, un interesse in
conflitto con quello di un
committente o che possa
condizionare il corretto
svolgimento
dell’incarico
(no chinese walls)
(Cod. Deont. Architetti, art.
31)
Costituisce
indebita
interferenza tra interessi
economici e professione,
rilevante ai sensi degli artt.
5 e 6, il comportamento del
Professionista che stabilisce
con imprese e società patti
attinenti i servizi da queste
ultime rese a favore del
proprio committente.
(Cod. Deont. Architetti, art.
32)
78
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA’
È il principio secondo cui il professionista, che esercita una professione basata sulla fiducia e
sull’intuitus personae, è tenuto a preservare le informazioni confidenziali di cui sia venuto a
conoscenza durante il proprio ufficio (verso i clienti, prospect, colleghi), sia in costanza di
rapporto professionale sia successivamente.
Codice Deontologico Geometri
Codice Deontologico Ingegneri
Segreto professionale
Codice Deontologico Architetti
Riservatezza
Segreto professionale è un obbligo normativo a carico
di alcune figure professionali di non rivelare o
pubblicizzare informazioni attinenti a sfera intima e
privata (stati psichici, fisici, familiari), delle quali esse
siano a conoscenza, per motivi di lavoro, per le quali vi è
imposto uno specifico obbligo di segretezza.
L'eventuale violazione del "segreto professionale o
industriale" ha conseguenze sanzionatorie sia sul piano
civile, sia sul piano penale (cfr. Art. 622 c.p)
Diritto alla riservatezza è il diritto a che informazioni,
previamente connotate come “riservate” non vengano
diffuse.
Informazione riservata: è l’informazione non
accessibile pubblicamente o non ancora accessibile ed è
diversa dall’informazione sensibile.
La violazione dell’obbligo di riservatezza ha conseguenze
sanzionatorie sul piano deontologico e sul piano
cntrattuale in caso di NDA (non disclosure Agreement)
79
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON PA E
PRIVATI
È il principio che impone di adottare, nei rapporti con il Committente, sia
pubblico che privato, comportamenti trasparenti e conformi alla normativa
“anticorruzione”.
L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione)
Ha riformato il sistema dei delitti di corruzione disciplinati dal codice penale e – per quanto
concerne la corruzione tra privati –l’art. 2635 del codice civile (corruzione tra privati).
L. 125/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni)
Ha ulteriormente rafforzato il principio mediante la creazione di un’Autorità ad hoc (ANAC) di
supervisione dell’operato della PA
DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
80
L’etica e la deontologia professionale
I principi del Codice Deontologico
CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI I PUBBLICI – DISPOSIZIONI PRINCIPALI
Divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché di accettare regali, compensi o altre
utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) - anche sotto forma di sconto. I regali e le
altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere
devoluti a fini istituzionali
Comunicazione del dipendente dell’adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici
politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio
La comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, di rapporti diretti/indiretti di collaborazione con soggetti
privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti
sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado)
Obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in
situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali
o dei superiori gerarchici
Ttracciabilità e trasparenza dei processi decisionali, garantita attraverso un adeguato supporto documentale
Obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa
Rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale/attrezzature assegnate ai dipendenti
Per i dirigenti, obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari
potenzialmente in conflitto d’interesse con le funzioni che svolgono; obbligo di fornire le informazioni sulla
propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si
diffondano notizie non vere sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri dipendenti.
81
Agenda
LA COMPLIANCE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
82
La Compliance nel settore delle costruzioni
Definizione e ambito di applicazione
La Compliance normativa è la conformità alle norme, primarie e secondarie,
di auto e di etero – regolamentazione, che regolano l’industria di riferimento
Normativa
Leggi e atti equiparati
Regolamenti
Usi e consuetudini
Buone prassi validate
Codici deontologici
Policy aziendali
Procedure aziendali
Non si riferisce alla normativa tecnica
(i.e. come costruire) ma è la normativa
pubblicistica che regola l’industria in cui
si opera e che punta a regolare interessi
generali e diffusi (fiscalità, tracciabilità
dei pagamenti, antiriciclaggio, tutela
della persona, tutela dell’ambiente,
tutela del consumatore, etc).
In ambito aziendale il controllo di
conformità viene affidato ad un soggetto
ad hoc, la Funzione di Compliance. (in
alcuni cai obbligatoria ex lege) che è
espressione
dell’organizzazione
aziendale e, più specificatamente del
sistema dei controlli interni.
La Funzione di Compliance ricopre anche
l’area dell’etica aziendale e il suo
compito è valutare, nel continuo, che le
policy e procedure aziendali siano
aderenti alla normativa di riferimento, al
fine di non incorrere in sanzioni, perdite
finanziarie e danni reputazionali
83
La Compliance nel settore delle costruzioni
Definizione e ambito di applicazione
normativa
Professionista
singolo
esercente
attività tecnica
Professionista con
interazioni
singolo
pubblicistiche
esercente
attività
tecnica
Professionista
singolo o
raggruppato in
forma associata
esercente
attività tecnica
in forma
imprenditoriale,
con inevitabili
interazioni
pubblicistiche
Professionista
singolo o
raggruppato in
forma associata
esercente
attività tecnica e
attività diversa
ma connesse o
collaterali (SGR
immobiliare; PF;
FM; advisor
finanziario) in
Italia e all’estero
con necessarie
interazioni
pubblicistiche
Professionista
singolo o
raggruppato
polifunzionale
esercente
attività tecniche
e strumentali in
forma
imprenditoriale
in un contesto
di riferimento
iper normato e
globalizzato
84
La Compliance nel settore delle costruzioni
Il danno reputazionale
Compliance come valore aggiunto
INCREMENTO DI PROFESSIONALITÀ E
COMPETENZE
VALORE ECONOMICO
PREVIENE/MITIGA IL DANNO
REPUTAZIONALE
Il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o
del capitale derivante da una percezione negativa
dell’immagine del professionista da parte di clienti,
controparti, azionisti, investitori o autorità di
vigilanza
85
La Compliance nel settore delle costruzioni
Il danno reputazionale
CALCOLO DEL DANNO REPUTAZIONALE
Il danno reputazionale è di difficile quantificazione poiché:
1. è una categoria di danno “giovane”
2. non ci sono parametri normativamente stabiliti
3. Non c’è sufficiente benchmark
PARAMETRI DI CALCOLO
DERIVANTI DALLA PRASSI
Flessione di utili:
Danno emergente
Interesse negativo
Perdita di chanche
86
La Compliance nel settore delle costruzioni
Il danno reputazionale
Ordine/Collegio emana il
Codice Deontologico
Professionista applica il
principio di legalità e
agisce conformemente alla
normativa vigente
La conformità alla
normativa vigente è un
principio del codice
deontologico (principio di
legalità)
Iscrizione del
Professionista
all’Ordine/Collegio
Ordine/Collegio vigila
sull’etica e sulla
deontologia attraverso il
controllo del rispetto del
Codice deontologico
LA NON COMPLIANCE DEL SINGOLO IMPATTA LA REPUTAZIONE DELLA CATEGORIA
87
La Compliance nel settore delle costruzioni
Aree normative rilevanti
AREE NORMATIVE RILEVANTI CUI
CONFORMARSI














NORMATIVA ANTICORRUZIONE (PA/SELEZIONE FORNITORI/ACQUISIZIONE CLIENTELA)
NORMATIVA FISCALE E CONTABILE
NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
NORMATIVA IN MATERIA DI CONCORRENZA
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
NORMATIVA APPALTI PUBBLICI
NORMATIVA RISORSE UMANE /NORMATIVA CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVA
NORMATIVA AMBIENTALE
NORMATIVA SUL DIRITTI D’AUTORE E OPERE D’INGEGNO
NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA E TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO
ABUSI DI MERCATO
NORMATIVA SOCIETARIA, INCLUSA LA CORRUZIONE TRA PRIVATI
NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE
PRIVACY & DATA SECURITY
88
La Compliance nel settore delle costruzioni
Non compliance
LA VIOLAZIONE DEI PRECETTI DELLE NORMATIVE
RILEVANTI PRODUCE, ALTERNATIVAMENTE O
CONGIUNTAMENTE, LE SEGUENTI CONSEGUENZA
Illecito penale,
sanzionato dal
giudice penale
llecito civile,
fonte di
responsabilità
patrimoniale
Ispezioni, rilievi e
sanzioni da parte
delle Autorità
garanti e autorità
di vigilanza
89
La Compliance nel settore delle costruzioni
Le Autorità di Vigilanza
AUTORITÀ GARANTE O AUTORITÀ DI VIGILANZA
Le Authorities (Autorità di vigilanza/Autorità garanti) :
 sono organismi amministrativa creati con legge istitutiva
sono istituiti per vigilare sullo svolgimento di attività caratterizzate da uno speciale interesse
generale
hanno lo scopo di salvaguardare cittadini e imprese da situazioni che li vede in posizione di
debolezza rispetto agli operatori che producono ed erogano i beni o i servizi, ovvero in quelle
situazioni in cui esistono forti asimmetrie informative
sono dotate di indipendenza, funzionale, di giudizio e organizzativa
sono titolari di poteri ispettivi e sanzionatori
non osservano il principio della separatezza dei poteri in base al quale le funzioni normative,
amministrative e giurisdizionali sono esercitate da apparati distinti
gli atti delle autorità sono veri e propri provvedimenti amministrativi, contro cui è ammessa
tutela giurisdizionale in sede amministrativa
Di derivazione anglosassone conseguenti alla deregulation, realizzata attraverso i processi di
liberalizzazione e privatizzazione, sono molto diffusi a livello domestico e la loro attività viene
considerata di normazione secondaria.
90
La Compliance nel settore delle costruzioni
Le Autorità di vigilanza
AVCP
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture
Organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici, dotato di indipendenza
funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa. I membri sono nominati dai Presidenti della Camera e del
Senato, Il Presidente è eletto tra i componenti.
Funzioni e competenze ex Cod. Contratti Pubblici (D.lgs. 163/2006)
 vigila sui contratti pubblici, anche regionali, per garantire correttezza e trasparenza nella scelta del contraente, di
economicità ed efficienza nell’ esecuzione dei contratti e per garantire il rispetto della concorrenza nelle procedure di gara;
 vigila sull'osservanza della legislazione per verificare la regolarità degli affidamenti e l'economicità di esecuzione dei
contratti, accertando che da questi non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
 vigila sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici;
 formula pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara;
 Ha poteri sanzionatori e ispettivi in relazione ai quali può:
 richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici;
 disporre ispezioni, anche su richiesta motivata con la eventuale collaborazione della Guardia di Finanza e di altri
organi dello Stato;
 disporre perizie, analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell'istruttoria;
 trasmettere gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e agli organi giurisdizionali competenti, in caso di
irregolarità rilevanti;
 irrogare sanzioni pecuniarie/sanzioni interdittive/sanzione di sospensione dalla partecipazione a procedure di
affidamento per sanzionare: le inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e
privati, la trasmissione di informazioni e di documentazione false, la mancata trasmissione dei requisiti di
partecipazione alle gare da parte delle imprese alle stazioni appaltanti e le società organismo di attestazione (SOA).
91
La Compliance nel settore delle costruzioni
Le Autorità di Vigilanza
AGCM
Autorità garante per la concorrenza e il mercato
Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere
esecutivo. Istituita con la legge n. 287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). E’ organo collegiale e le
sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di
Camera e Senato
Funzioni e competenze
 garantire la tutela della concorrenza e del mercato, garantendo il rispetto delle regole che vietano le intese
anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare
posizioni dominanti dannose per la concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini
 contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese
 tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa
 vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie
 vigilare sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo
 attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità
 comminare sanzioni pecuniarie/deliberare le misure cautelari a fronte di istruttorie che si concludono con
l’accertamento di situazioni anticoncorrenziali o di comportamenti in violazione alla normativa sul consumatore
92
La Compliance nel settore delle costruzioni
Il rating di legalità
AGCM E RATING DI LEGALITÀ
Art. 5-ter (Rating di legalità delle imprese) DL 1/2012 modificato dal DL 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla L. 62/2012
Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative
necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di
procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su
istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un
fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i
criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine
dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del
rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla
Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.
93
La Compliance nel settore delle costruzioni
Il rating di legalità
Tra i criteri per l’attribuzione del rating di legalità:
 utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori
rispetto a quelli fissati dalla legge
 adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità
delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un
modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001
 adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility
 essere iscritti in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
 avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle
associazioni di categoria
 rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero
dell’Interno e da Confindustria, e a livello locale dalle Prefetture e dalle
associazioni di categoria;
94
La Compliance nel settore delle costruzioni
CSR – Corporate Social Responsibility
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
Responsabilità sociale di impresa
“The responsibility of enterprises for their impacts on society”
“Enterprises should have in place a process to integrate social, environmental,
ethical human rights and consumer concerns into their business operations and
core strategy in close collaboration with their stakeholders"
(Commissione UE, Comunicazione del 25 ottobre 2011, n. 681)
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
95
La Compliance nel settore delle costruzioni
CSR – Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility: cos’è?
I.
II.
III.
impegno dell’impresa a comportarsi in modo etico e corretto, andando oltre il semplice rispetto della
legge, e arricchendo le scelte di gestione con considerazioni etiche, sociali e ambientali
forma di autoregolamentazione dell’impresa integrata nei modelli di business
processo finalizzato a rafforzare la responsabilità delle azioni sociali e ad incoraggiare un impatto
positivo delle azioni aziendali sull’ambiente, sui consumatori, sugli impiegati, sulla comunità, sugli
stakeholder e su tutti i soggetti che possano aver un interesse alle azioni sociali
Il concetto nasce negli anni 60 ma solo dal 2000, con l’Unione Europea, sta assumendo un significato
concreto e tangibile.
La UE ha fatto propri i principi della CSR ed è attore importante nell’indirizzo di politiche pubbliche e
comportamenti privati, attraverso:
• la promozione dei principi della CSR
• la diffusione delle pratiche della CSR
• l’omogenizzazione dei sistemi di valutazione delle buone prassi e il conseguente rafforzamento della
credibilità
• la veicolazione di politiche e strategie di CSR
96
La Compliance nel settore delle costruzioni
CSR – Corporate Social Responsibility
Temi della CSR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Innovazione in tecnologie, prodotti e servizi sostenibili e in campo ecologico
Sviluppo di competenze per favorire l’occupabilità
Pari opportunità e gestione della diversità
Salute e sicurezza
Tutela ambientale
Mainstreaming (allineamento di politiche e strategie; allineamento delle funzioni
aziendali rispetto alla CSR; traduzione della CSR in obiettivi, valutazioni, riconoscimenti)
Coinvolgimento degli stakeholder
Direzione e governance
Comunicazione e trasparenza
Cooperazione e alleanze fra imprese
Finalità della CSR per le imprese
Essere impresa accreditata nella società civile, dimostrando di essere un buon
«cittadino», ottenere fiducia e essere considerata partner affidabile nelle relazioni
commerciali;
97
La Compliance nel settore delle costruzioni
CSR – Corporate Sociale Responsibility
2 piani della CSR
Dimensione interna
• gestione delle risorse umane
• salute e la sicurezza sul lavoro
organizzazione aziendale
• gestione delle risorse naturali e
degli effetti sull’ambiente
Dimensione esterna
•
•
•
•
•
•
le comunità locali,
partner economici,
fornitori
clienti
consumatori
rispetto dei diritti umani lungo
tutta la filiera produttiva
• issues ecologiche
a livello
mondiale
98
La Compliance nel settore delle costruzioni
Lo standard UNI/ISO 26000
LO STANDARD UNI/ISO 26000 (NOVEMBRE 2010) – GUIDA ALLA RESPONSABILITÀ
SOCIALE
Cos’è?
•
•
•
•
•
standard internazionale volto a fornire gli strumenti per gestire al meglio i principi della CSR
standard applicabile a tutte le tipologie di Organizzazioni, approvato dai rappresentanti di 91 Paesi
del mondo sulla base delle migliori best practices
costituisce un modello per aiutare le Organizzazioni ad implementare le iniziative migliori al fine di
ottimizzare i processi interni e di operare in maniera socialmente responsabile nei confronti dei
propri stakeholder
standard che impone l’integrazione nelle pratiche aziendali dei principi contenuti nello standard
stesso
applicabile a tutte le tipologie di Organizzazioni, del settore privato, pubblico o appartenenti al Non
profit, sia di produzione che di servizi, piccole e grandi, governative e non
Principi
•
•
•
•
•
•
•
Responsabilità di rendere conto (Accountability)
Trasparenza
Comportamento etico
Rispetto degli Interessi degli Stakeholders
Rispetto del principio di legalità
Rispetto delle Norme Internazionali di comportamento
Rispetto dei Diritti Umani
99
La Compliance nel settore delle costruzioni
Lo standard UNI/ISO 26000
Diritti Umani
Rapporti e
condizioni di
lavoro
Coinvolgimento
e sviluppo
della comunità
Il sistema di Governo societario è il
cuore della CRS poiché è, al
contempo, il soggetto propulsore,
organizzatore e implementatore.
Governance
Consumatori
Ambiente
È, inoltre, l’unico in grado di avere
una visione d’insieme e l’unico che
concretamente può instillare la
cultura dell’etica e della conformità
Corrette prassi
gestionali
100
La Compliance nel settore delle costruzioni
Lo standard UNI/ISO 26000
Table 1 — ISO 26000 outline
Clause title
Clause
Description of clause contents
number
Scope
Terms and definitions
Clause 1
Clause 2
Understanding social
responsibility
Clause 3
Principles of social
responsibility
Recognizing social
responsibility and engaging
stakeholders
Clause 4
Guidance on social
responsibility core subjects
Clause 6
Guidance on integrating
social responsibility
throughout an organization
Clause 7
Examples of voluntary
initiatives and tools for
social responsibility
Abbreviated terms
Bibliography
Annex A
Clause 5
Annex B
Defines the scope of this International Standard and identifies certain limitations and exclusions.
Identifies and provides the definition of key terms that are of fundamental importance for
understanding social responsibility and for using this International Standard.
Describes the important factors and conditions that have influenced the development of social
responsibility and that continue to affect its nature and practice. It also describes the concept of
social responsibility itself - what it means and how it applies to organizations. The clause includes
guidance for small and medium-sized organizations on the use of this International Standard.
Introduces and explains the principles of social responsibility.
Addresses two practices of social responsibility: an organization's recognition of its social
responsibility, and its identification of and engagement with its stakeholders. It provides guidance
on the relationship between an organization, its stakeholders and society, on recognizing the core
subjects and issues of social responsibility and on an organization's sphere of influence.
Explains the core subjects and associated issues relating to social responsibility (see Table 2).
For each core subject, information has been provided on its scope, its relationship to social
responsibility, related principles and considerations, and related actions and expectations.
Provides guidance on putting social responsibility into practice in an organization. This includes
guidance related to: understanding the social responsibility of an organization, integrating social
responsibility throughout an organization, communication related to social responsibility,
improving the credibility of an organization regarding social responsibility, reviewing progress and
improving performance and evaluating voluntary initiatives for social responsibility.
Presents a non-exhaustive list of voluntary initiatives and tools related to social responsibility that
address aspects of one or more core subjects or the integration of social responsibility throughout
an organization.
Contains abbreviated terms used in this International Standard.
Includes references to authoritative international instruments and ISO Standards that are
referenced in the body of this International Standard as source material.
101
La Compliance nel settore delle costruzioni
Gli standard SA8000 e AA1000
Altri standard volti a favorire la responsabilità sociale sono
SA 8000 (Social Accountability), finalizzato ad assicurare nelle aziende condizioni di lavoro che
rispettino la responsabilità sociale, un approvvigionamento giusto di risorse ed un processo
indipendente di controllo per la tutela dei lavoratori, quali requisiti minimi in termini di diritti
umani e sociali
AA1000 (o Accountability 1000), elaborato per valutare i risultati delle imprese nel campo
dell'investimento etico e sociale e dello sviluppo sostenibile. Creato nel 1999 dalla britannica ISEA
(Institute of Social and Ethical Accountability) consente, alle organizzazioni che lo vogliano
adottare, la promozione della qualità dei processi di "social and ethical accounting, auditing and
reporting" in modo da garantire il miglioramento della responsabilità sociale dell’impresa.
Attraverso la AA1000 si può dimostrare l’impegno per il rispetto dei valori etici attraverso
strumenti oggettivi, imparziali e trasparenti.
102
La Compliance nel settore delle costruzioni
Il BRC Project – Building Responsible Competitiveness
BRC Project – Building Responsible Competitiveness
Il progetto BRC, finanziato dalla DG Imprese e Industria della Commissione Europea promuove la CSR nel
settore delle costruzioni coinvolgendo imprese (grandi, piccole e medie) e stakeholder (associazioni di
categoria, sindacati, mondo accademico) e indaga la correlazione tra comportamenti socialmente
responsabili e la competitività delle imprese, anche in relazione al territorio in cui operano.
Il progetto (2008 -2010) ha coinvolto 10 partner di 5 paesi europei (ITA/ES/AU/P/H) e si è concluso con la
predisposizione di un pacchetto di strumenti quali:
A.
B.
C.
un Set di indicatori per il monitoraggio periodico del rapporto CSR/competitività del settore, allo
scopo di fornire flag diagnostici per indirizzare le politiche di sviluppo settoriale e monitorarne
periodicamente l’impatto;
la realizzazione di Esperienze pilota per la sperimentazione del set di indicatori su un’area territoriale;
l’emanazione di “Linee guida per le imprese di costruzione” finalizzate ad individuare quali
comportamenti socialmente responsabili dovrebbero essere assunti. Le linee guida sono basate sulla
valutazione di 44 best practice appartenenti ai seguenti settori:
Salute e sicurezza
Gestione responsabile della catena di fornitura
Eco-compatibilità
Pari opportunità
103
La Compliance nel settore delle costruzioni
Il BRC Project – Building Responsible Competitiveness
Scopo del progetto
Verificare e dimostrare il potenziale competitivo derivante dall’adozione di comportamenti virtuosi e socialmente
condivisibili rispetto a comportamenti di dumping sociale
Metodologia del progetto: fasi e modalità
Sviluppo del
quadro teorico in
base a ricerche di
mercato “as is”
Analisi del
contesto esterno
Identificazione di
possibili soluzioni
che l’impresa può
adottare
Ruolo di
sindacati,
associazioni di
categoria, PA
Analisi
documentale
Approccio multistakeholders
Interviste agli
operatori
104
La Compliance nel settore delle costruzioni
Il BRC Project – Building Responsible Competitiveness
Linee guida BCR – Sintesi delle soluzioni individuate
Salute e sicurezza
Eco compatibilità
Formazione per i lavoratori volta
ad accrescere consapevolezza in
merito a salute e sicurezza, idonea
anche ai lavoratori stranieri
Sistemi di controllo volti ad
assicurare l’applicazione degli
standard di sicurezza, sia interni
all’azienda sia da parte delle
imprese fornitrici che operano nel
cantiere
Attrezzature
generazione
di
nuova
Miglioramento della salute fisica
dei lavoratori attraverso specifici
programmi di allenamento
Partnership con soggetti con
expertise
diverse
aventi
conoscenze per l’implementazione
di specifiche pratiche e attività in
materia di salute
Utilizzo
di
materiali
costruzione salubri
Sviluppo
di
edifici
compatibili (bio-ediliza)
eco-
Gestione
sostenibile
del
processo di costruzione e del ciclo
di vita dei materiali per ridurre i
consumi energetici, ottimizzazione
del
sistema
dei
trasporti,
smaltimento dei rifiuti
Implementazione dei sistemi di
gestione ambientale all’interno
della catena di fornitura
Coinvolgimento
degli
stakeholders in merito all’adozione
di pratiche sostenibili
Investimento
sviluppo
in
ricerca
Gestione responsabile della
catena di fornitura
Selezione dei fornitori sulla base
di specifici criteri RSI
Creazione
di
sistemi
di
monitoraggio
e
valutazione
continua dei fornitori
Sensibilizzazione
e
coinvolgimento attivo dei fornitori
nelle
promozione
di
comportamenti
socialmente
responsabili
Pari opportunità
Integrazione della promozione
delle pari opportunità nei principi
organizzativi dell’impresa e nella
governance (piani d’azione, codice
di condotta, formazione per
responsabili delle risorse umane)
Work balance, attivazione di
forme di conciliazione vita-lavoro
attraverso strutture di supporto o
strumenti di flessibilità
Limitazioni del numero massimo
di passaggi di subappalto
e
da
105
La Compliance nel settore delle costruzioni
Il BRC Project – Building Responsible Competitiveness
Linee guida BCR - Osservazioni
Salute e sicurezza
Eco compatibilità
Le iniziative non vanno oltre gli
obblighi normativi
L’energia impiegata nel settore
delle costruzioni è più del 40% del
consumo finale di energia nella UE
Il 99% delle best practise sono
ideate e implementate non dalle
imprese ma dalle PPAA/sindacati
Le piccole imprese sono
tendenzialmente
quelle
non
compliant alla normativa (i.e. costi)
I controlli sono difficili per la lunga
e frazionata catena di subfornitura
Ungheria: H&S è contrastato
dalla scarsa disponibilità di risorse
umane: lo stesso lavoratore è
assegnatario di più mansioni ed è
impossibile avere un RSPP
interamente dedicato
Austria: H&S molto attenzionata:
i dirigenti partecipano alle sessioni
formative, svolte in cantiere
Spagna: paese con maggior
frequenza di incidenti sul lavoro. Il
dibattito politico è acceso e
l’intervento dei sindacati è forte.
Quadro normativo in via di
definizione
Molta attenzione all’impatto
ambientale e ai prodotti ecocompatibili, visti come opportunità
(nuove chances/riduzione costi)
Le imprese vanno verso l’
adozione di sistemi di gestione
ambientale (EMAS) e coinvolgono
e formano anche i lavoratori
Gestione responsabile della
catena di fornitura
Non vi sono interventi normativi
ad hoc ma l’area è influenzata
trasversalmente dalle normative di
tutti gli altri settori
Complessità della catena e
scarsa maturità del settore verso la
RSI. Si richiede alle grandi imprese
più virtuose di assumere il ruolo di
“ambasciatori” e promuovere le
best practise
Ungheria:
cresce
la
consapevolezza ma non il rispetto
della
normativa.
Necessaria
un’azione più intensa del governo.
Ungheria: l’eccessiva lunghezza
della catena di subfornitura causa
l’indebitamento reciproco delle
imprese, facilitando la corruzione e
il riciclaggio
Austria:
stanno
sfruttando
l’opportunità e le imprese sono in
competizione
Spagna: richiesta dei sindacati di
un rafforzamento legislativo ma
l’ambito resta di difficile gestione
Spagna: il mercato non è ancora
maturo
Portogallo: non vi è normativa
Portogallo: alti costi e ritorni
lontani
nel
tempo
compromettono lo sviluppo del
settore
Austria: la disciplina del rapporto
tra
sub fornitori e general
contractor (che resta responsabile
del subfornitore) ha condotto ad
una forte selezione dei fornitori
Pari opportunità
Donne, minoranze, orientamenti
sessuali, religiosi e lavoratori
stranieri
Scarsa attenzione nel settore
costruzioni, dove non si riscontra
integrazione soprattutto del lavoro
femminile
Presenza femminile limitata ai
ruoli di amministrazione
Non vi sono norme specifiche
per facilitare il tema pari
opportunità nel settore costruzioni
Formazione (i.e. universitaria)
andrebbe incentivata
La situazione è analoga in tutti i
paesi oggetto della ricerca, tranne
in Ungheria dove l’occupazione
femminile presenta le stesse
problematiche di quella maschile
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La Compliance nel settore delle costruzioni
Le esperienze dei Paesi Anglosassoni: Construction Law
CONSTRUCTION LAW
Is a branch of law that deals with matters relating to building construction and
related fields. It is in essence an amalgam of contract law, commercial law,
planning law, employment law and tort. Construction law covers a wide range
of legal issues including contract, negligence, bonds and bonding, guarantees
and sureties, liens and other security interests, tendering, construction claims,
and related consultancy contracts. Construction law affects many participants
in the construction industry, including financial institutions, surveyors,
architects, builders, engineers, construction workers, and planners
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La Compliance nel settore delle costruzioni
Le esperienze dei Paesi Anglosassoni: Construction Law
Aree coperte
Autonoma branca del
diritto
Insieme di varie competenze
Diritto dei Contratti
Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto urbanistico
Responsabilità civile
Contrattualistica
Negligenza
Obbligazioni ed emissioni
Garanzie e cauzioni (penali)
Pegni/prelazione
Diritto di garanzia
Procedure di aggiudicazione
Reclami
consulenza
Soggetti attivi
Istituzioni finanziarie
Professionisti tecnici
Costruttori
Lavoratori edili
Esperti di urbanistica
Consulenti
Construction law si incardina nel sistema di Common Law: standard contrattuali e
precedenti giurisprudenziali costituiscono il fulcro del diritto. Alcuni requisiti legali
sono imposti per i contratti pubblici, mentre nei contratti privati i requisiti sono
negoziati tra le parti (dal 1998 i rimedi alle violazioni contrattuali ricadono nella sfera
della legge ordinaria (danni, rescissione, e risarcimento in forma specifica)
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La Compliance nel settore delle costruzioni
Le esperienze dei Paesi Anglosassoni: Construction Law
Mondo accademico
La Construction Law come
branca Autonoma del diritto è
oggetto di disamina da parte di:
Associazioni ed Enti con
finalità di studi e ricerca
Associazioni di categoria delle
professioni tecniche
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La Compliance nel settore delle costruzioni
Le esperienza dei Paesi Anglosassoni: Construction Law
ASSOCIAZIONI ED ENTI CON FINALITÀ DI STUDIO E RICERCA
SOCIETY OF CONSTRUCTION LAW, fondata nel 1983 in UK ha come oggetto l’attività di studio e ricerca nel campo del diritto delle
costruzioni. L’associazione è aperta a tutti i professionisti tecnici, oltre che ovviamente professionisti legali, ed ha un network
europeo ed asiatico.
http://www.scl.org.uk/
SOCIETY OF CONSTRUCTION LAW (GULF), è un’associazione indipendente che non persegue scopi di lucro. Non ha la finalità di
promuovere professionisti oppure attività commerciali ma di agire come forum e punto di riferimento per una migliore
comprensione della construction law e delle applicazioni pratiche nella regione del Golfo. Fino al 2008 l’associazione era
denominata Society of Construction Law (UAE), ma la denominazione è adesso mutata in “Gulf” per includere molti nuovi
membri residenti fuori dall’UAE ma attivi partecipanti alla vista associativa.
http://www.scl-gulf.org/
JOINT CONTRACTS TRIBUNAL, elabora standard contrattuali e linee guida per il settore delle costruzioni. Fondata nel 1930 dal Royal
Institute of British Architects (RIBA) e dalla National Federation of Building Trades Employers (NFBTE) è adesso una società di
capitali. Dal 1931 periodicamente pubblica form contrattuali, che sono considerati best practice nell’industria e che hanno ad
oggetto: Accordi di consulenza, Accordi tra lavoratori e contractor, Accordi tra il contractor e il sub-contractor;“design and build
agreement” (accordo in cui il contractor completa la progettazione cominciata dai progettisti incaricati dal datore di lavoro); Form
per indire gare , Form per costituire ipoteche e garanzie collaterali, Form per arbitrati
http://www.jctltd.co.uk/
Islamic economy is the knowledge and application of
injunctions and rules of the Shari’ah that prevent injustice in
the acquisition and disposal of material resources in order to
provide satisfaction to human beings and enable them to
perform their obligazion to Allah and the society
Luogo e data
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La Compliance nel settore delle costruzioni
Le esperienze dei Paesi anglosassoni: Construction Law
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LE PROFESSIONI TECNICHE
La tutela delle professioni tecniche in Italia e nel resto dell’Europa continentale è rimessa
agli Ordini e Collegi professionali che hanno una natura pubblica e che hanno origine
storica nelle corporazioni medioevali.
Nel modo anglosassone, invece, la tutela delle professioni è rimessa ad associazioni di
professionisti, di origine privatistica e con connotazioni di tipo sindacale, non previste da
leggi istitutive la cui iscrizione è di solito volontaria
Matrice
privatistica
Senza scopi di
lucro
(associazione,
charity)
Auto
regolamentazione
Auto
promozione
Forte
connotazione
etica
Forte
segmentazione
delle
professionalità
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La Compliance nel settore delle costruzioni
Le esperienze dei Paesi anglosassoni: Construction Law
NATIONAL SOCIETY OF PROFESSIONAL ENGINEERING
Associazione degli ingegneri professionisti (PE Professional engineers: i.e. abilitati, ovvero con laurea quadriennale, superamento
di 2 esami di Fundamentals of Engineering, apprendistato di almeno 4 anni presso un PE, esame di abilitazione finale), fondata
nel 1934 in NY, conta circa 35.000 membri. E’ una associazione di categoria con l’obiettivo primario di proteggere l’interesse della
categoria, rafforzare le competenze degli associati attraverso percorsi formativi, diffondere i valori dell’associazione, fare attività
di lobbying a tutela degli interessi dei propri iscritti. L’associazione propone un forte messaggio etico, sia attraverso l’istituzione e
l’aderenza ad un Code of Conduct, sia soprattutto con la creazione del Board of Ethical Review, commissione di 7 ingegneri esperti
nel campo dell’etica e deontologia che rispondono a quesiti in materia, creando precedenti e prassi omogenee, affinchè vi sia
certezza nei comportamenti e nelle scelte etiche.
http://www.nspe.org/sites/default/files/resources/pdfs/Ethics/CodeofEthics/Code-2007-July.pdf
AMERICAN SOCIETY OF CIVILEENGINEERS
Fondata nel 1852, rappresenta oltre 145.000 ingegneri civili in tutto il mondo ed è l’associazione di ingegneri più antica d’America.
È senza scopo di lucro, con governance molto articolata, e ha lo scopo di fornire valore ai propri membri e affiliati attraverso la
disamina e il lancio di teconologie avanzate, la promozione “a vita” della formazione, la promozione della professionalità, il
patrocinio e l’attività di lobby. “Raise the bar” è sia il loro motto sia la strategica adottata, che viene perseguita attraverso
standard di formazione e stardard contrattuali, oltre che standard comportamentali ed etici.
http://www.asce.org/
AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (AIA)
Fondata a NY nel 1857, è un’organizzazione tra licenced architect (architetti abilitati) con lo scopo di erogare formazione,
sostenere attività di lobbying (government advocacy), sviluppo della comunità, prestazione gratuita di servizi (public outreach) e
supporto ai professionisti dell’architettura con l’obiettivo di migliorare l’immagine pubblica della categoria. Ha circa 81.000
membri ed è un’organizzazione non profit.
http://www.aia.org/
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La Compliance nel settore delle costruzioni
Le esperienze dei Paesi anglosassoni: Construction Law
ASSOCIATED GENERAL CONTRACTORS OF AMERICA, costituita nel 1918, su richiesta del Presidente Woodrow Wilson che riconosceva
all’industria delle costruzioni un’importanza tale da volere un partner con cui il governo potesse discutere di piani di
miglioramento, è l’associazione leader dell’industria negli US. “Voice and choice of the construction industry” è il forum dei
general contractor e fornitori, ha la finalità di approntare una gamma completa di servizi ai propri associati (quali consulenza,
formazione, lobbying, revisione form) per perseguire il miglioramento della qualità delle costruzioni e, al contempo, proteggere
gli interessi generali pubblici. Conta circa 30.000 imprese associate.
http://www.agc.org/
ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECT (RIBA), fondata nel 1834 è l’associazione dei Chartered Architecs (architetto che ha superato
gli esami RIBA parte I, II e III, e che ha compeltato almeno 2 anni di pratica prima di poter chiedere l’iscrizione all’associazione)
Ha la forma di registered charity (ente non profit con scopi filantropici e scopi di promozione del benessere sociale a servizio
della comunità), conta circa 40.000 tra membri e sostenitori ed ha come oggetto sociale ‘…il Progresso dell’architettura civile, la
promozione e la veicolazione delle competenze di varie arti e scienze connesse”. Supporto agli iscritti -tramite formazione
networking, servizi- e tutela della collettività costituiscono gli obiettivi dell’ente.
http://www.architecture.com/
ROYAL INSTITUTE OF CHARTERED SURVEYORS (RICS), fu fondata nel Regno Unito nel 1868 è l’associazione dei Chartered Surveyors
(«misuratori» accreditati, dove la classe di accredito dipende dal titolo di studio e dagli anni di esperienza maturati). Ha circa
117.000 tra membri e sostenitori ed ha come target di riferimento i land surveyors (geometra, agrimensore, perito agrario),
property surveyors (lett. «misuratori di proprietà») e building/construction surveyors («misuratori di costruzioni, edifici»)
Gli obiettivi dell’associazione sono regolamentare e promuovere la professione, mantenere i più alti standards di formazione e
competenza professionale, garantire i clienti e i consumatori attraverso un severo codice etico, fornire pareri imparziali, analisi e
linee guida. Associazione molto attiva sotto il profilo dell’etica professionale, si è dotata di codice di condotta e di codice
disciplinare sia per i professionisti individuali sia per i professionisti operanti in forma di società
http://www.rics.org/
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L’etica e la deontologia professionale
Il Codice Deontologico: i principi
Avv. Rosalisa Lancia
Legislazione Tecnica
Direzione Generale Area Formazione
[email protected]
www.legislazionetecnica.it
it.linkedin.com/pub/rosalisa-lancia/71/688/6a7/
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