Linee di indirizzo 4
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LINEE DI INDIRIZZO 4 1. ESONERI - NORME GENERALI 1.1 Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio periodo esonero. 1.2 Il periodo di esonero deve consistere in un numero intero di mesi ed esclude il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso). 1.3 Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 giugno 2015 e fine 11 giugno 2016) i 2,5 CFP previsti per singolo mese saranno attribuiti solo per i mesi con un numero di giorni di esonero superiore a 15; 1.4 Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso. 2. ESONERO PATERNITA’/MATERNITA’ 2.1 L’esonero per paternità/maternità può essere richiesto una sola volta per singolo figlio ed essere inferiore a 12 mesi, l’esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso). 2.2 L’esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i genitori iscritti all’ALBO. In tal caso il periodo può essere frazionato una sola volta e i due periodi possono non essere continuativi. 2.3 Nel caso di adozione, l’esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione, indipendentemente dall’età del bambino. 3. ESONERO CONCESSO PER MALATTIA CRONICA GRAVE O ASSISTENZA PERSONE CON MALATTIA CRONICA GRAVE 3.1 L'esonero è concesso senza una scadenza, e si intende automaticamente rinnovato all’inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione dell’esonero. La procedura di rinnovo è gestita in automatico della piattaforma www.formazionecni.it. 3.2 Assistenza a persone con grave malattia cronica: l’esonero è concesso anche per l’assistenza al coniuge. In caso di assistenza a genitori è concesso solo se il genitore risulta essere convivente con il professionista, da comprovare con autocertificazione o stato di famiglia. 4. ESONERO PER LAVORO ALL’ESTERO 4.1 La richiesta di esonero per lavoro all’estero deve essere inoltrata alla fine del periodo di permanenza all’estero. 4.2 Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 novembre 2015 e fine 11 maggio 2016) devono essere presentate due istanze. Nel caso in cui il periodo relativo alla prima parte (periodo che termina al 31 dicembre) risultasse essere inferiore ai sei mesi, è consentito concedere l’esonero a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno successivo il professionista inoltri richiesta di esonero per un periodo pari ad almeno il numero di mesi restanti per raggiungere il minimo previsto. In caso di assenza di tale richiesta l’esonero concesso sarà revocato in automatico dall’anagrafe nazionale dei crediti. 4.3 Nel caso in cui il professionista richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che il professionista autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia. 5. EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI ALL’ESTERO 5.2 È possibile riconoscere CFP per eventi organizzati all’Estero da soggetti autorizzati dal CNI sulla base dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale. Le modalità di riconoscimento dei CFP coincidono con quelle previste per eventi organizzati sul territorio nazionale. 5.3 Per eventi diversi da quelli sopra indicati, sono riconosciuti i crediti solo se gli eventi rilasciano crediti universitari con esame finale o crediti formativi professionali riconosciuti nell’ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri. Il riconoscimento dei CFP avviene nelle seguenti modalità: - se il corso rilascia crediti universitari: 1 cfp = 1 cfu con il massimo di 10 CFP per corso; - se il corso è accreditato nell’ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri 1 cfp = 1 credito evento. 5.4 L’istanza di riconoscimento può essere inoltrata al proprio Ordine di appartenenza o al CNI. 6. CREDITI FORMALI Le istanze di riconoscimento di crediti formali devono essere inviate al proprio Ordine di appartenenza entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il corso è terminato. 7. MASTER Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore) svolti in Italia e all’estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD. Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo. 8. BREVETTI Sono concessi CFP oltre al titolare anche all’inventore, purché indicato nel brevetto. 9. STAGE e TIROCINII 9.1 Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all’ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali, possono essere riconosciuti i seguenti CFP: - 5 CFP per stage, alla data di conclusione; - massimo uno stage per anno solare; - nel caso di stage svolti all’estero è possibile assegnare i 5 CFP per stage di durata minima di due mesi. 9.2 Ai fini del riconoscimento dei CFP occorre inviare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui è stato terminato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza completa di: - descrizione tirocinio svolto; - lettera a firma del legale rappresentante o suo delegato dell’Ente/azienda che ha ospitato il professionista attestante il reale svolgimento dello Stage; - relazione del tutor assegnato durante lo stage che attesti e relazioni sulla tipologia di stage effettuato. 10. RILASCIO ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 10.1 Gli attestati di partecipazione sono rilasciati su richiesta dei partecipanti utilizzando un modello standard valido su tutto il territorio nazionale come da schema allegato (all.1 – Attestato di partecipazione). L’attestato può essere rilasciato esclusivamente a firma del legale rappresentante del Provider o Ordine. 10.2 Nel caso di eventi organizzati con il supporto di partner e/o sponsor è vietato inserire nell’attestato i loro loghi/Ragione Sociale/nome Ente. È fatto divieto per i partner e sponsor rilasciare attestati di partecipazione anche se distinti da quello rilasciato dal Provider. 11. RILASCIO CFP PER CORSI ABILITANTI RELATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 818 /84 È possibile rilasciare CFP per corsi base e di aggiornamento previsti dalla legge 818/84 solo ed esclusivamente se il provider coincide con uno dei soggetti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell’Interno all’art. 4 comma 3. 12. RILASCIO CERTIFICATO ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO 12.1 Su richiesta degli iscritti, gli Ordini rilasciano una certificazione utilizzando il modello unico nazionale allegato (all.2 – Certificato assolvimento obbligo formativo), sulla base delle informazioni contenute nell’Anagrafe nazionale dei crediti istituita dal CNI. 12.2 I certificati relativi all’anno in corso hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno di emissione. Possono essere rilasciati certificati secondo i seguenti casi: - CASO A “Certificazione storica di assolvimento obbligo formativo relativo alla annualità richiesta”: attraverso tale certificazione è possibile attestare per il singolo anno di riferimento l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte del professionista. In caso di professionisti che hanno assolto all’obbligo formativo a partire da una data successiva all’1 gennaio dell’anno richiesto, il certificato sarà emesso indicando la data a partire dalla quale il professionista ha assolto all’Obbligo. - CASO B “Certificazione assolvimento obbligo formativo ad una specifica data”: in questo caso il certificato sarà emesso attestando l’assolvimento dell’obbligo formativo a partire dalla data richiesta. 12.3 Su richiesta degli iscritti gli Ordini possono rilasciare una attestazione con indicato il numero di CFP totali validati il 31 dicembre del singolo anno di riferimento secondo il modello in allegato (all.3 Certificazione crediti formativi). 13 CFP PER CERTIFICAZIONE COMPETENZA PROFESSIONALE 13.1 È possibile riconoscere CFP a certificazioni di competenze emesse da soggetti diversi dall’Agenzia Nazionale della Certificazione delle Competenze istituita dal CNI e denominata CERTING, qualora le suddette certificazioni che rispondano ai seguenti prerequisiti: - durata certificazione di minimo di tre anni; - certificazione ottenuta frequentando corsi che non rilasciano crediti formativi. 13.2 Spetta al CNI su richiesta dell’ente certificatore riconoscere i crediti formativi nel limite massimo di 15 e minimo 5 CFP per ogni tipologia di certificazione emessa. I CFP per certificazioni delle competenze sono caricati nell’anagrafe esclusivamente dall’Ente certificatore riconosciuto dal CNI. I CFP sono riconosciuti una sola volta per tutta la durata della certificazione. 13.3 Nel caso di certificazioni multiple possono essere acquisiti max 15 CFP per anno. 13.4 Il numero di CFP si intende acquisito alla data di certificazione. 14 RICONOSCIMENTO DI CFP PER DIPENDENTI ATTRAVERSO CONVENZIONE 14.1 La formazione erogata dal datore di lavoro per i propri dipendenti in convenzione con CNI o Ordine territoriale, non può essere riconosciuta se organizzata da soggetti esterni all’azienda non autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale. 14.2 È possibile riconoscere eventi organizzati dal datore di lavoro con l’utilizzo di docenti esterni qualora questi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l’azienda o sia in vigore una convenzione con l’Ente/azienda in cui presta lavoro. 15 OBBLIGO DI INDICARE LA CLASSIFICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DELL’EVENTO FORMATIVO Nel caricare l’evento nella piattaforma www.formazionecni.it è obbligatorio inserire la classificazione delle tematiche trattate dal corso. 16 MANCATO ASSOLVIMENTO OBBGLIO FORMAZIONE SU ETICA E DEONTOLOGIA 16.1 Per gli iscritti successivi alla data dell’1 gennaio 2014 che non rispettano l’obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull'etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, sono previste le sanzioni descritte all’art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. Per coloro che alla data del 31 dicembre non hanno assolto all’obbligo di cui sopra, è possibile acquisire successivamente i CFP necessari, fermo restando il regime sanzionatorio previsto. 16.2 I CFP relativi ai corsi per deontologia sono riconosciuti a tutti i partecipanti indipendentemente dalla data di iscrizione all’ALBO. 17 UTILIZZO LOGO DEL CNI Ai soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale non è consentito l’utilizzo del logo del CNI nel materiale di comunicazione dell’evento o presentazione dell’Ente/azienda. È possibile inserire il riferimento al CNI esclusivamente nelle seguenti frasi: - Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del _____________. - Riconosciuti n. CFP per Ingegneri con delibera del________________. 18 REGISTRI PRESENZA DA UTILIZZARE PER RILASCIO CREDITI FORMATIVI Il registro presenza deve contenere per ogni partecipante l’orario di entrata e l’orario di uscita definitiva. 19 ISCRIZIONE ALL’ALBO DI INGEGNERI STRANIERI A tutti gli ingegneri stranieri che si iscrivono all’Albo presso uno degli Ordini provinciali, alla data di iscrizione sono riconosciuti 60 CFP iniziali indipendentemente dalla data di laurea/esame di stato 20 APPRENDIMENTO INFORMALE: Pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria. Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o inserite nell’elenco dall’ANVUR per l’area di ricerca Area 8 - Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione, relative alla VQR 2004-2010. Sono altresì riconosciuti articoli pubblicati su riviste ufficiali del CNI o di Ordini provinciali degli ingegneri. 21 RICONOSCIMENTO CFP PER EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI ALL’INTERNO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE/MOSTRE CONVEGNO 21.1 Gli eventi formativi che si svolgono all’interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e similari, indipendentemente dalla struttura dell’evento, sono classificati sempre come Convegni. È fatto divieto organizzare eventi all’interno di stand di Aziende/ENTI. 21.2 Possono inoltrare istanza di riconoscimento CFP per eventi formativi anche soggetti non in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale, previo invio al CNI della richiesta di riconoscimento con almeno 30 gg di anticipo sulla data dell’evento. 21.3 In caso di soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 7 di cui sopra, la richiesta di riconoscimento può essere inoltrata in alternativa all’Ordine territoriale competente. 22 RICONOSCIMENTO CFP PER CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 22.1 In caso di Congressi Nazionali o Internazionali, o eventi nazionali, di alta rilevanza per il settore dell’ingegneria è possibile riconoscere CFP anche nel caso di organizzatori non autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale. 22.2 La richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata al CNI con almeno 30 gg di anticipo sulla data dell’evento. 22.3 Il riconoscimento dei CFP è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale. 23 RICONOSCIMENTO CFP PER DIMOSTRAZIONI TECNICHE 23.1 Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione di particolari soluzioni tecniche o tecnologiche innovative riguardanti prodotti e/o servizi, organizzati dall’azienda produttrice o da rivenditori. In tali casi il riconoscimento di CFP sarà così ripartito: - 1 Credito formativo professionale = 1 ora evento; - Massimo 2 Crediti formativi professionali per singolo evento; - Categoria Crediti formativi professionali = Convegni; - Divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore. 23.2 Le aziende interessate devono essere accreditate dal CNI per l’organizzazione di tali eventi in specifici ambiti tecnologici. Tale autorizzazione riguarda esclusivamente eventi sopra descritti e non può essere assimilata all’autorizzazione di cui all’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale. 23.3 Successivamente all’autorizzazione di cui sopra, il riconoscimento dei Crediti formativi professionali sarà a cura del CNI e degli Ordini territoriali. I CFP sono caricati nell’Anagrafe dai soggetti organizzatori. 24 RICONOSCIMENTO CFP PER FORMAZIONE POST VENDITA 24.1 Nel caso di formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, è possibile riconoscere CFP come segue: - n. 1 CFP per ora di formazione per max 5 CFP anno; - il riconoscimento può avvenire solo se la formazione è svolta dall’azienda produttrice/rivenditrice o da soggetto da esse autorizzato. 24.2 I CFP sono caricati nell’anagrafe dal soggetto organizzatore previa autorizzazione da parte del CNI. 25 EVENTI CON SPONSOR e/o Partner. 25.1 Nel caso di eventi svolti con sponsor, è vietata la partecipazione come relatori, per una durata complessiva superiore al 50% della durata dell’evento, di personale legato allo sponsor da contratto di lavoro dipendente o di altro tipo di collaborazione stabile. Tale limitazione non è prevista nel caso di sponsor/partner coincidente con un Ente pubblico. 25.2 La collaborazione con aziende private deve essere sempre classificata come sponsorizzazione, indipendentemente dalla forma con cui viene attuata. Pertanto nelle locandine di eventi deve essere sempre usata la dicitura “Sponsor” e non può essere usata la dicitura generica “in collaborazione con” o similari. 24.3 Nelle locandine e programmi i loghi degli sponsor devono essere preceduti dalla seguente scritta: “Evento realizzato con il contributo incondizionato di NOME SPONSOR”. (Approvate dal Consiglio Nazionale Ingegneri in data 27 aprile 2016) Schemi in allegato AlI. 1- FACSIMILE ATIESTATO DI PARTECIPAZIONE LOGO ORDINE/PROVIDER Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri Regolamento pubblicato in data 15 luglio 2013 Premesso che l'evento: convegno/corso/seminario/ ... dal titolo: "Attività Nucleari: La Qualificazione Degli Operatori" è stato accreditato quale attività formativa con codice è stato organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ........ .1 NOME PROVIDER e si è tenuto a ............ il .............. per la durata complessiva di ore XX Verificata la corretta partecipazione SI ATTESTA CHE l'Ing......................... nato a ..... iL .... . C.F............................. . iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di ....... al n ....... sezione ... settore....................... . ha acquisito: n..• a XXXXXX, lì ...... . ( ... ) Crediti formativi per l'anno ... FIRMA E TIMBRO Legale rappresentante Ordin~l.E!ovider (\ "'---~ AlI. 2 - FACSIMILE CERTIFICATO DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO LOGO ORDINE Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri Certificazione di rispetto della normativa Preso atto delle informazioni alla data .......... , presenti nell' Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi Professionali, relative alla formazione effettuata dal professionista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ........ . CERTIFICA che l'Ing. NOME COGNOME, nato a ............ .il. ............ C.F ............ . iscritto all' Albo al nO ................sezione ................settore .............. .. CASO A) ha assolto alle disposizioni previste dalle norme in materia di Aggiornamento della Competenza Professionale per l'anno .... CASO B) ha assolto alle disposizioni previste dalle norme in materia di Aggiornamento della Competenza Professionale per l'anno ... a partire dalla data del ..... XXXXXX, lì ....... Il Presidente xxxxxxxxxxx Ali. 3 -CERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI LOGO ORDINE Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri Attestazione di acquisizione dei crediti formativi professionali Preso atto delle informazioni alla data ........, presenti nell'Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi Professionali, relative alla formazione effettuata dal professionista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ••.•••••• CERTIFICA che l'Ing. NOME COGNOME, nato a.................il. ...................iscritto a questo Albo al nO ........... .sezione ...................... .settore .................................. C.F ....................... . ha conseguito n..... Crediti Formativi Professionali alla data del ..... necessaria per il rispetto del regolamento pubblicato il...............................ed è quindi in regola con gli adempimenti previsti. XXXXXX, lì ....... Il Presidente xxxxxxxxxxx