Linee di indirizzo 4

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Linee di indirizzo 4
LINEE DI INDIRIZZO 4
1. ESONERI - NORME GENERALI
1.1 Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno
solare successivo a quello di inizio periodo esonero.
1.2 Il periodo di esonero deve consistere in un numero intero di mesi ed esclude il giorno di fine
periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).
1.3 Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 giugno 2015
e fine 11 giugno 2016) i 2,5 CFP previsti per singolo mese saranno attribuiti solo per i mesi con un
numero di giorni di esonero superiore a 15;
1.4 Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.
2. ESONERO PATERNITA’/MATERNITA’
2.1 L’esonero per paternità/maternità può essere richiesto una sola volta per singolo figlio ed essere
inferiore a 12 mesi, l’esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed
escludere il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia 10/01/16 terminerà il
09/04/16 incluso).
2.2 L’esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i
genitori iscritti all’ALBO. In tal caso il periodo può essere frazionato una sola volta e i due periodi
possono non essere continuativi.
2.3 Nel caso di adozione, l’esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni
dalla data di adozione, indipendentemente dall’età del bambino.
3. ESONERO CONCESSO PER MALATTIA CRONICA GRAVE O ASSISTENZA PERSONE CON MALATTIA
CRONICA GRAVE
3.1 L'esonero è concesso senza una scadenza, e si intende automaticamente rinnovato all’inizio di ogni
anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. Il numero di crediti da dedurre ogni anno
è indipendente dalla data di concessione dell’esonero. La procedura di rinnovo è gestita in
automatico della piattaforma www.formazionecni.it.
3.2 Assistenza a persone con grave malattia cronica: l’esonero è concesso anche per l’assistenza al
coniuge. In caso di assistenza a genitori è concesso solo se il genitore risulta essere convivente con
il professionista, da comprovare con autocertificazione o stato di famiglia.
4. ESONERO PER LAVORO ALL’ESTERO
4.1 La richiesta di esonero per lavoro all’estero deve essere inoltrata alla fine del periodo di
permanenza all’estero.
4.2 Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 novembre
2015 e fine 11 maggio 2016) devono essere presentate due istanze. Nel caso in cui il periodo
relativo alla prima parte (periodo che termina al 31 dicembre) risultasse essere inferiore ai sei mesi,
è consentito concedere l’esonero a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno successivo il
professionista inoltri richiesta di esonero per un periodo pari ad almeno il numero di mesi restanti
per raggiungere il minimo previsto. In caso di assenza di tale richiesta l’esonero concesso sarà
revocato in automatico dall’anagrafe nazionale dei crediti.
4.3 Nel caso in cui il professionista richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza,
questo può essere riconosciuto solo a condizione che il professionista autodichiari di non aver
svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia.
5. EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI ALL’ESTERO
5.2 È possibile riconoscere CFP per eventi organizzati all’Estero da soggetti autorizzati dal CNI sulla base
dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale. Le modalità di
riconoscimento dei CFP coincidono con quelle previste per eventi organizzati sul territorio nazionale.
5.3 Per eventi diversi da quelli sopra indicati, sono riconosciuti i crediti solo se gli eventi rilasciano
crediti universitari con esame finale o crediti formativi professionali riconosciuti nell’ambito di un
analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri.
Il riconoscimento dei CFP avviene nelle seguenti modalità:
- se il corso rilascia crediti universitari: 1 cfp = 1 cfu con il massimo di 10 CFP per corso;
- se il corso è accreditato nell’ambito di un analogo programma nazionale di formazione
obbligatoria per professionisti ingegneri 1 cfp = 1 credito evento.
5.4 L’istanza di riconoscimento può essere inoltrata al proprio Ordine di appartenenza o al CNI.
6. CREDITI FORMALI
Le istanze di riconoscimento di crediti formali devono essere inviate al proprio Ordine di appartenenza
entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il corso è terminato.
7. MASTER
Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un
conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500
ore) svolti in Italia e all’estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD. Per tutti i Master sono
attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata
in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.
8. BREVETTI
Sono concessi CFP oltre al titolare anche all’inventore, purché indicato nel brevetto.
9. STAGE e TIROCINII
9.1 Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all’ingegneria di durata minima di 3 mesi e
frequenza di almeno 20 ore settimanali, possono essere riconosciuti i seguenti CFP:
- 5 CFP per stage, alla data di conclusione;
- massimo uno stage per anno solare;
- nel caso di stage svolti all’estero è possibile assegnare i 5 CFP per stage di durata minima di due
mesi.
9.2 Ai fini del riconoscimento dei CFP occorre inviare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui è
stato terminato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza completa di:
- descrizione tirocinio svolto;
- lettera a firma del legale rappresentante o suo delegato dell’Ente/azienda che ha ospitato il
professionista attestante il reale svolgimento dello Stage;
-
relazione del tutor assegnato durante lo stage che attesti e relazioni sulla tipologia di stage
effettuato.
10. RILASCIO ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
10.1 Gli attestati di partecipazione sono rilasciati su richiesta dei partecipanti utilizzando un modello
standard valido su tutto il territorio nazionale come da schema allegato (all.1 – Attestato di
partecipazione). L’attestato può essere rilasciato esclusivamente a firma del legale rappresentante del
Provider o Ordine.
10.2 Nel caso di eventi organizzati con il supporto di partner e/o sponsor è vietato inserire
nell’attestato i loro loghi/Ragione Sociale/nome Ente. È fatto divieto per i partner e sponsor rilasciare
attestati di partecipazione anche se distinti da quello rilasciato dal Provider.
11. RILASCIO CFP PER CORSI ABILITANTI RELATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 818 /84
È possibile rilasciare CFP per corsi base e di aggiornamento previsti dalla legge 818/84 solo ed
esclusivamente se il provider coincide con uno dei soggetti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 del
Ministero dell’Interno all’art. 4 comma 3.
12. RILASCIO CERTIFICATO ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO
12.1 Su richiesta degli iscritti, gli Ordini rilasciano una certificazione utilizzando il modello unico
nazionale allegato (all.2 – Certificato assolvimento obbligo formativo), sulla base delle informazioni
contenute nell’Anagrafe nazionale dei crediti istituita dal CNI.
12.2 I certificati relativi all’anno in corso hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno di emissione.
Possono essere rilasciati certificati secondo i seguenti casi:
- CASO A “Certificazione storica di assolvimento obbligo formativo relativo alla annualità richiesta”:
attraverso tale certificazione è possibile attestare per il singolo anno di riferimento l’assolvimento
dell’obbligo formativo da parte del professionista. In caso di professionisti che hanno assolto
all’obbligo formativo a partire da una data successiva all’1 gennaio dell’anno richiesto, il certificato
sarà emesso indicando la data a partire dalla quale il professionista ha assolto all’Obbligo.
- CASO B “Certificazione assolvimento obbligo formativo ad una specifica data”: in questo caso il
certificato sarà emesso attestando l’assolvimento dell’obbligo formativo a partire dalla data
richiesta.
12.3 Su richiesta degli iscritti gli Ordini possono rilasciare una attestazione con indicato il numero di
CFP totali validati il 31 dicembre del singolo anno di riferimento secondo il modello in allegato (all.3 Certificazione crediti formativi).
13 CFP PER CERTIFICAZIONE COMPETENZA PROFESSIONALE
13.1 È possibile riconoscere CFP a certificazioni di competenze emesse da soggetti diversi dall’Agenzia
Nazionale della Certificazione delle Competenze istituita dal CNI e denominata CERTING, qualora le
suddette certificazioni che rispondano ai seguenti prerequisiti:
- durata certificazione di minimo di tre anni;
- certificazione ottenuta frequentando corsi che non rilasciano crediti formativi.
13.2 Spetta al CNI su richiesta dell’ente certificatore riconoscere i crediti formativi nel limite massimo di
15 e minimo 5 CFP per ogni tipologia di certificazione emessa. I CFP per certificazioni delle competenze
sono caricati nell’anagrafe esclusivamente dall’Ente certificatore riconosciuto dal CNI. I CFP sono
riconosciuti una sola volta per tutta la durata della certificazione.
13.3 Nel caso di certificazioni multiple possono essere acquisiti max 15 CFP per anno.
13.4 Il numero di CFP si intende acquisito alla data di certificazione.
14 RICONOSCIMENTO DI CFP PER DIPENDENTI ATTRAVERSO CONVENZIONE
14.1 La formazione erogata dal datore di lavoro per i propri dipendenti in convenzione con CNI o
Ordine territoriale, non può essere riconosciuta se organizzata da soggetti esterni all’azienda non
autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza
Professionale.
14.2 È possibile riconoscere eventi organizzati dal datore di lavoro con l’utilizzo di docenti esterni
qualora questi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l’azienda o sia in vigore una convenzione
con l’Ente/azienda in cui presta lavoro.
15 OBBLIGO DI INDICARE LA CLASSIFICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DELL’EVENTO FORMATIVO
Nel caricare l’evento nella piattaforma www.formazionecni.it è obbligatorio inserire la classificazione
delle tematiche trattate dal corso.
16 MANCATO ASSOLVIMENTO OBBGLIO FORMAZIONE SU ETICA E DEONTOLOGIA
16.1 Per gli iscritti successivi alla data dell’1 gennaio 2014 che non rispettano l’obbligo del
conseguimento dei 5 CFP sull'etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a
quello di iscrizione, sono previste le sanzioni descritte all’art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento
della competenza professionale. Per coloro che alla data del 31 dicembre non hanno assolto all’obbligo
di cui sopra, è possibile acquisire successivamente i CFP necessari, fermo restando il regime
sanzionatorio previsto.
16.2 I CFP relativi ai corsi per deontologia sono riconosciuti a tutti i partecipanti indipendentemente
dalla data di iscrizione all’ALBO.
17 UTILIZZO LOGO DEL CNI
Ai soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza
Professionale non è consentito l’utilizzo del logo del CNI nel materiale di comunicazione dell’evento o
presentazione dell’Ente/azienda. È possibile inserire il riferimento al CNI esclusivamente nelle seguenti
frasi:
- Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del _____________.
- Riconosciuti n. CFP per Ingegneri con delibera del________________.
18 REGISTRI PRESENZA DA UTILIZZARE PER RILASCIO CREDITI FORMATIVI
Il registro presenza deve contenere per ogni partecipante l’orario di entrata e l’orario di uscita
definitiva.
19 ISCRIZIONE ALL’ALBO DI INGEGNERI STRANIERI
A tutti gli ingegneri stranieri che si iscrivono all’Albo presso uno degli Ordini provinciali, alla data di
iscrizione sono riconosciuti 60 CFP iniziali indipendentemente dalla data di laurea/esame di stato
20 APPRENDIMENTO INFORMALE: Pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria.
Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi)
pubblicati su riviste indicizzate da SCOPUS o Web of Science e/o inserite nell’elenco dall’ANVUR per
l’area di ricerca Area 8 - Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e
dell'informazione, relative alla VQR 2004-2010. Sono altresì riconosciuti articoli pubblicati su riviste
ufficiali del CNI o di Ordini provinciali degli ingegneri.
21 RICONOSCIMENTO CFP PER EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI ALL’INTERNO DI MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE/MOSTRE CONVEGNO
21.1 Gli eventi formativi che si svolgono all’interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e
similari, indipendentemente dalla struttura dell’evento, sono classificati sempre come Convegni. È fatto
divieto organizzare eventi all’interno di stand di Aziende/ENTI.
21.2 Possono inoltrare istanza di riconoscimento CFP per eventi formativi anche soggetti non in
possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza
Professionale, previo invio al CNI della richiesta di riconoscimento con almeno 30 gg di anticipo sulla
data dell’evento.
21.3 In caso di soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 7 di cui sopra, la richiesta di riconoscimento può
essere inoltrata in alternativa all’Ordine territoriale competente.
22 RICONOSCIMENTO CFP PER CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
22.1 In caso di Congressi Nazionali o Internazionali, o eventi nazionali, di alta rilevanza per il settore
dell’ingegneria è possibile riconoscere CFP anche nel caso di organizzatori non autorizzati dal CNI ai
sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale.
22.2 La richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata al CNI con almeno 30 gg di anticipo sulla data
dell’evento.
22.3 Il riconoscimento dei CFP è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale.
23 RICONOSCIMENTO CFP PER DIMOSTRAZIONI TECNICHE
23.1 Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione di particolari soluzioni tecniche o
tecnologiche innovative riguardanti prodotti e/o servizi, organizzati dall’azienda produttrice o da
rivenditori. In tali casi il riconoscimento di CFP sarà così ripartito:
- 1 Credito formativo professionale = 1 ora evento;
- Massimo 2 Crediti formativi professionali per singolo evento;
- Categoria Crediti formativi professionali = Convegni;
- Divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore.
23.2 Le aziende interessate devono essere accreditate dal CNI per l’organizzazione di tali eventi in
specifici ambiti tecnologici. Tale autorizzazione riguarda esclusivamente eventi sopra descritti e non
può essere assimilata all’autorizzazione di cui all’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della
Competenza Professionale.
23.3 Successivamente all’autorizzazione di cui sopra, il riconoscimento dei Crediti formativi
professionali sarà a cura del CNI e degli Ordini territoriali. I CFP sono caricati nell’Anagrafe dai soggetti
organizzatori.
24 RICONOSCIMENTO CFP PER FORMAZIONE POST VENDITA
24.1 Nel caso di formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware
che software, è possibile riconoscere CFP come segue:
- n. 1 CFP per ora di formazione per max 5 CFP anno;
- il riconoscimento può avvenire solo se la formazione è svolta dall’azienda produttrice/rivenditrice o
da soggetto da esse autorizzato.
24.2 I CFP sono caricati nell’anagrafe dal soggetto organizzatore previa autorizzazione da parte del CNI.
25 EVENTI CON SPONSOR e/o Partner.
25.1 Nel caso di eventi svolti con sponsor, è vietata la partecipazione come relatori, per una durata
complessiva superiore al 50% della durata dell’evento, di personale legato allo sponsor da contratto di
lavoro dipendente o di altro tipo di collaborazione stabile. Tale limitazione non è prevista nel caso di
sponsor/partner coincidente con un Ente pubblico.
25.2 La collaborazione con aziende private deve essere sempre classificata come sponsorizzazione,
indipendentemente dalla forma con cui viene attuata. Pertanto nelle locandine di eventi deve essere
sempre usata la dicitura “Sponsor” e non può essere usata la dicitura generica “in collaborazione con” o
similari.
24.3 Nelle locandine e programmi i loghi degli sponsor devono essere preceduti dalla seguente scritta:
“Evento realizzato con il contributo incondizionato di NOME SPONSOR”.
(Approvate dal Consiglio Nazionale Ingegneri in data 27 aprile 2016)
Schemi in allegato
AlI. 1- FACSIMILE ATIESTATO DI PARTECIPAZIONE
LOGO ORDINE/PROVIDER
Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri
Regolamento pubblicato in data 15 luglio 2013
Premesso che l'evento: convegno/corso/seminario/ ...
dal titolo:
"Attività Nucleari: La Qualificazione Degli Operatori"
è stato accreditato quale attività formativa con codice
è
stato organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ........ .1 NOME PROVIDER e si
è tenuto a ............ il .............. per la durata complessiva di ore XX
Verificata la corretta partecipazione
SI ATTESTA CHE
l'Ing......................... nato a ..... iL .... . C.F............................. . iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di ....... al n ....... sezione ... settore....................... .
ha acquisito:
n..• a
XXXXXX, lì ...... .
( ... )
Crediti formativi per l'anno ...
FIRMA E TIMBRO
Legale rappresentante
Ordin~l.E!ovider
(\
"'---~
AlI. 2 - FACSIMILE CERTIFICATO DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO
LOGO ORDINE
Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri
Certificazione di rispetto della normativa
Preso atto delle informazioni alla data .......... , presenti nell' Anagrafe Nazionale dei Crediti
Formativi Professionali, relative alla formazione effettuata dal professionista ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale,
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ........ . CERTIFICA
che l'Ing. NOME COGNOME, nato a ............ .il. ............ C.F ............ . iscritto all' Albo al nO ................sezione ................settore .............. .. CASO A) ha assolto alle disposizioni previste dalle norme in materia di Aggiornamento della Competenza Professionale per l'anno .... CASO B) ha assolto alle disposizioni previste dalle norme in materia di Aggiornamento della Competenza Professionale per l'anno ... a partire dalla data del ..... XXXXXX, lì ....... Il Presidente
xxxxxxxxxxx
Ali. 3 -CERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI
LOGO ORDINE
Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri
Attestazione di acquisizione dei crediti formativi professionali
Preso atto delle informazioni alla data ........, presenti nell'Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi
Professionali, relative alla formazione effettuata dal professionista ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale,
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ••.••••••
CERTIFICA che l'Ing. NOME COGNOME, nato a.................il. ...................iscritto a questo Albo al nO ........... .sezione ...................... .settore .................................. C.F ....................... . ha conseguito n..... Crediti Formativi Professionali alla data del ..... necessaria per il rispetto
del regolamento pubblicato il...............................ed è quindi in regola con gli
adempimenti previsti.
XXXXXX, lì ....... Il Presidente
xxxxxxxxxxx