2016_10_26_risposte ai quesiti
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RISPOSTE AI QUESITI al 21.10.2016 QUESITO n.1 Quesito n.1: Nel caso di un ingegnere edile, partecipante a un raggruppamento temporaneo costituendo, che sia in possesso di una certificazione rilasciata dal MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, nella quale si attesta che la Laurea in Ingegneria Edile, conseguita preso l’Università degli Studi de l’Aquila, è stata rilasciata in seguito ad un percorso di studi che ha previsto obblighi formativi ed attività didattiche coerenti con i requisiti minimi previsti dalle direttive comunitarie nel settore dell’architettura, il suddetto Ingegnere può eseguire la progettazione architettonica, non solo in E.13, ma anche in E.22, fermo restando la presenza all’interno del raggruppamento temporaneo in questione di Architetti comunque iscritti all'Albo Architetti Sez. A? Tale richiesta nasce inoltre dal fatto che l’Ingegnere possiede certificazioni rilasciate dal MIBAC- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, relative ad interventi su edifici vincolati, quindi a tutti gli effetti il Curriculum e le certificazioni su tale categoria ci sono. Quesito n.2: All’interno della struttura operativa del raggruppamento temporaneo costituendo, la figura di Ingegnere può rivestire il ruolo di capogruppo per la gara in oggetto fermo restando che nel raggruppamento ci sono altri architetti? Quesito n.3: Sempre in merito al capogruppo, quest’ultimo deve necessariamente possedere i requisiti tecnico-economici in misura maggioritaria all’interno del raggruppamento temporaneo, non essendo precisato nel bando? RISPOSTA n.1 Quesito n.1: L'art. 52, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, riserva alla categoria professionale degli Architetti la competenza sulle opere “… di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364 (oggi 42/04 n.d.r.), per l'antichità e le belle arti,…”. E’ stato ribadito anche con sentenza del C.d.S dd. 09.01.2014 n.12 che l’art. 52 sopra citato non è incompatibile con la direttiva comunitaria 85/384/CEE che impone soltanto agli Stati membri di non escludere da tale accesso coloro che siano in possesso di un titolo di studio rilasciato da un’altro Stato membro che abilita, secondo la normativa di quello Stato membro, all’esercizio della professione di Architetto. In Italia la professione di Architetto è esercitabile solo per gli iscritti al rispettivo Ordine Professionale e quindi a quello degli Architetti. Pertanto la progettazione e direzione lavori di interventi di restauro su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. deve ritenersi, per i soggetti sottoposti alla normativa italiana in merito al diritto di accesso alle professioni, riservata agli Architetti. Per i professionisti provenienti da altri Stati membri, possono eseguire la progettazione degli interventi di restauro su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., coloro che siano in possesso di un titolo di studio rilasciato da un’altro Stato membro che abilita, secondo la normativa di quello Stato membro, all’esercizio della professione di Architetto. Quesito n.2: Sì, il DLgs. 50/2016 e il bando di gara non prevedono particolari attribuzioni per il soggetto capogruppo, fermo restando che il professionista coordinatore della progettazione e quello incaricato della progettazione architettonica devono verificare quanto espresso in risposta al quesito n.1 di cui sopra. Quesito n.3: No, il DLgs. 50/2016 e il bando di gara non prevedono che il soggetto capogruppo debba possedere i requisiti tecnico-economici in misura maggioritaria all’interno del raggruppamento temporaneo. ————————————————————————————————————— QUESITO n.2 Con riferimento alle categorie delle Opere indicate si chiede: la categoria classificata E.22 è stata ricondotta alla Id (ex L. 143/39) e non alla Ie come da Tabella Tavola Z-1 del D.M. 143/2013, è corretto? La Id è riferita ad un grado di complessità inferiore e non può comprovare requisiti che dovrebbero essere soddisfatti dalla Ie. RISPOSTA n.2 Nel caso specifico la classe e categoria ex Ie “Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.” non appare aderente al caso in questione, infatti non ci si trova di fronte prettamente ad un manufatto di carattere “prettamente artistico e monumentale” quale sopra di seguito evidenziato, ma piuttosto ad un edificio ricompreso nella definizione della classe e categoria ex Id “Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali”. Prima del D.M. 143/2013 gli interventi tipologicamente simili a quello oggetto della presente gara ovvero ristrutturazione, restauro, conservazione tipologica, ampliamento, ecc. di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono stati ampiamente e diffusamente posti in gara e/o comunque classificati in categoria ex Id secondo la L.143 del 1949. Pertanto, pur ammettendo la qualificazione anche con la classe e categoria ex Ie (di cui all’allegato Z1), si ritiene, per l’intervento specifico oggetto della gara, maggiormente qualificante e pertanto ammessa la produzione di requisiti prevedenti interventi su edifici classificati con la ex Id. ————————————————————————————————————— QUESITO n.3 Quesito n.1: In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, la figura del giovane professionista deve considerarsi inclusiva nel numero minimo di personale stimato pari a 5 unità (quindi 4 operatori più il giovane professionista) o aggiuntiva (ossia 5 operatori più il giovane professionista)? Quesito n.2: Sempre nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo, il giovane professionista deve essere considerato necessariamente come mandante portatore di requisiti economici all’interno del raggruppamento o può essere considerato come una figura professionale da promuovere e proprio per questo non è necessario che apporti dei requisiti economici (come la definizione stessa di giovane professionista suggerirebbe)? RISPOSTA n.3 Quesito n.1: le cinque figure professionali ritenute necessarie dal bando di gara (a mero titolo esemplificativo uno o più architetti, uno o più ingegneri e un geologo) possono comprendere il giovane professionista, anzi auspicabilmente dovrebbe farne parte e sottoscrivere con la relativa responsabilità il progetto o parti dello stesso. Quesito n.2: il giovane professionista non deve necessariamente essere mandante portatore di requisiti economici, ma deve essere “interno” al raggruppamento partecipante e pertanto in qualità di mandante, socio di società partecipante, dipendente o consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti di uno dei professionisti o società partecipanti una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. ————————————————————————————————————— QUESITO n.4 I servizi da presentare per il Merito tecnico devono comprendere 3 incarichi di progettazione e CSP contestuale nel medesimo servizio o possono essere riferiti a incarichi distinti di progettazione e di CSP, quindi 6 servizi complessivi? Ovvero i tre servizi da presentare possono essere di sola progettazione o di solo CSP o di progettazione con CSP ma per complessivi 3 incarichi? Analoga richiesta per la Direzione lavori e CSE. In luogo delle tre facciate in formato A4 è possibile presentare 1 Formato A4 + 1 Formato A3 per ogni servizio da presentare? Rinnovo la richiesta del chiarimento sull’associazione della categoria E.22 alla Ex classe ID (ex L.143/39), la categoria corretta dovrebbe essere la Ie RISPOSTA n.4 I servizi da presentare per il merito tecnico devono riguardare incarichi professionali distinti (ad esempio può essere presentato il medesimo progetto se sono stati assegnati separatamente l’incarico di progettazione definitiva e quello d progettazione esecutiva) e devono essere inerenti solo 3 (tre) incarichi. Naturalmente è possibile presentare un unico incarico professionale comprendente tutte le prestazioni oggetto di gara riferite al singolo sub-criterio di valutazione (ad esempio un incarico comprendente progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza definirà un’unica scheda in relazione al sub-criterio B1.1). Si fa presente che, come previsto dal disciplinare di gara, fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per i sub elementi di valutazione B1.1 e B1.2 la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza: • attinenza delle opere oggetto degli incarichi svolti per congruità importo e natura dei lavori rispetto a quelli posti a base di gara; • complessità degli incarichi svolti. Tale precisazione a valere tanto per il sub-criterio B1.1 che per sub-criterio B1.2 del disciplinare di gara. In luogo delle tre facciate in formato A4 è possibile presentare 1 formato A3 + 1 formato A4. Vedi risposta al Quesito n.2. ————————————————————————————————————— QUESITO n.5 1) Se il sopralluogo obbligatorio può essere eseguito da un ns. tecnico di fiducia da noi delegato. 2) Se puo' cortesemente indicare le modalità atte a poter prenotare il sopralluogo obbligatorio. RISPOSTA n.5 1) Il sopralluogo e la presa visione del progetto preliminare deve essere eseguito dal legale rappresentante dello studio o della società concorrente. In alternativa, può essere conferita una delega, su carta intestata dello studio o della società, al direttore tecnico od altro tecnico purché siano soci o dipendenti. In questo caso, la delega deve avere la forma di una dichiarazione di atto notorio dove si dichiara che tizio è un proprio dipendente con mansione tecnica specializzata. In caso di raggruppamenti temporanei (costituiti o da costituirsi) e consorzi il sopralluogo e la presa visione del progetto preliminare possono essere svolti, con le medesime regole di cui sopra, da qualunque soggetto appartenente al raggruppamento temporaneo o al consorzio, fermo restando che il soggetto (professionista, studio o società) che eseguirà il sopralluogo dovrà poi essere presente nel raggruppamento temporaneo o consorzio partecipante. 2) Sono indicate nel bando di gara. ————————————————————————————————————— QUESITO n.6 In riferimento ai Sub criteri B1.1 e B1.2 descritti alle pagine 12 e 13 del Disciplinare di Gara ed in particolare all’arco temporale in cui i 3 servizi devono ricadere, si richiede se “gli ultimi 10 anni” sono da considerarsi le annualità dal 2006 al 2015 oppure le annualità dal 2007 al 2016? RISPOSTA n.6 Dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e pertanto dal 28 settembre 2006. ————————————————————————————————————— QUESITO n.7 In riferimento ai Sub criteri B1.1 e B1.2 descritti alle pagine 12 e 13 del Disciplinare di Gara ed in particolare ai 3 incarichi di progettazione e ai 3 incarichi di D.L., si richiede se i suddetti incarichi debbano necessariamente essere certificati tramite un “certificato di regolare esecuzione” dell’incarico stesso. RISPOSTA n.7 No. Ma potranno essere eseguite verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato. ————————————————————————————————————— QUESITO n.8 Alla risposta numero cinque è stato indicato che le sole figure delegate atte al sopralluogo sono riferita ai socia o ai dipendenti, a tal propocito si chiede se oltre le suddette figure è ammesso un procurato speciale. RISPOSTA n.8 Procurato speciale con atto notarile sempre ammesso. ————————————————————————————————————— QUESITO n.9 In riferimento alla gara indicata in oggetto e più precisamente alla figura del restauratore di beni culturali, richiesta come figura professionale necessaria, con la presente siamo a chiedere se tale figura può essere ricoperta da un professore universitario che insegna restauro. Si chiede altresì di specificare il requisiti richiesto con riferimento alla legislazione vigente. RISPOSTA n.9 Si rimanda agli artt. 146 e 147 del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 9-bis e 182 del Codice dei Beni Culturali. Il MiBACT, con decreto 77/2016, ha pubblicato l'elenco di coloro che risultano essere in possesso del diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, L'elenco è pubblicato nella rete intranet e nel sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed è accessibile a tutti gli interessati. Tale elenco parziale “… anticipa il riconoscimento della qualifica di restauratore agli aventi diritto in quanto diplomati nelle Scuole di Alta Formazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo …”. In ossequio a quanto previsto dall’art. 9-bis del Codice dei Beni Culturali, in assenza di un elenco “definitivo” dei restauratori da perfezionarsi a seguito del concorso attualmente in atto, “fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.” Sta ai professionisti del restauro, per i singoli campi di competenza, dimostrare attraverso il curriculum di essere “in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale” per le opere di restauro da eseguire sul manufatto oggetto di gara come previste dal progetto preliminare. ————————————————————————————————————— QUESITO n.10 In riferimento alla Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art 31, comma 8, si richiede se all’interno del raggruppamento RTI sia necessario inserire la figura professionale del geologo per per la stesura delle relazioni geologiche. RISPOSTA n.10 Come da norma e’ vietato il “subappalto” per la fattispecie della redazione della relazione geologica. ————————————————————————————————————— QUESITO n.11 Diamo per chiara e ormai sufficientemente acquisita la risposta pubblicata al quesito n.1: L'art. 52, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, riserva alla categoria professionale degli Architetti la competenza sulle opere “… di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364 (oggi 42/04 n.d.r.), per l'antichità e le belle arti,…”. In Italia la professione di Architetto è esercitabile solo per gli iscritti al rispettivo Ordine Professionale e quindi a quello degli Architetti. Pertanto la progettazione e direzione lavori di interventi di restauro su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. deve ritenersi, per i soggetti sottoposti alla normativa italiana in merito al diritto di accesso alle professioni, riservata agli Architetti. Ciò detto, chiediamo se, come avvenuto già per altre gare e in caso di opere pubbliche eseguite, nel raggruppamento temporaneo costituendo, data la presenza di Architetti iscritti al rispettivo ordine Sez. A che comunque firmano la progettazione architettonica in E.22 e in E.13 ci sia la possibilità per l’ingegnere edile, dotato di requisiti e certificazioni nelle già citate classi e categorie, di poter cofirmare la progettazione architettonica come co-progettista. Qualora, invece, ciò non sia ritenuto da Voi possibile per entrambe le categorie, chiediamo se l’ingegnere con esperienza in progettazione architettonica può occuparsi della categoria E.13. RISPOSTA n.11 Nessuna norma vieta la co-progettazione fermo restando quanto già specificato nella risposta al QUESITO n.1. ————————————————————————————————————— QUESITO n.12 Buongiorno, nel caso di raggruppamento temporaneo tra uno studio associato di architetti (capogruppo) e una società di ingegneria (mandante), in cui la progettazione edile E.13 sia curata dalla società di ingegneria mentre quella E.22 dallo studio associato di architetti, così come la D.L., si pongono i seguenti quesiti: 1. per quanto riguarda i requisiti dei lavori di classe E.12 ed E.22 di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, essi devono essere soddisfatti dallo stesso soggetto all'interno del raggruppamento o possono essere in capo a due soggetti differenti del raggruppamento? 2. per quanto riguarda il subcriterio B1.1, i 3 incarichi da presentare devono essere stati svolti dallo stesso soggetto all'interno del raggruppamento o possono essere stati svolti da più soggetti (nel nostro caso, ad esempio, n.2 dallo studio associato di architetti e n.1 dalla società di ingegneria)? 3. per quanto riguarda il subcriterio B1.2, i 3 incarichi relativi alla DL da presentare devono essere stati svolti dallo stesso soggetto all'interno del raggruppamento o possono essere stati svolti da più soggetti (nel nostro caso, ad esempio, n.2 dallo studio associato di architetti e n.1 dalla società di ingegneria)? 4. è necessaria la presenza del giovane professionista all'interno del raggruppamento temporaneo? RISPOSTA n.12 1. L’unico requisito non frazionabile (all’interno della stessa classe e categoria) è quello previsto al punto 7.2 del disciplinare nel merito avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. Al di fuori di questa fattispecie i requisiti possono essere soddisfatti da più soggetti. 2. Possono essere presentati e svolti anche da più soggetti. 3. Possono essere presentati e svolti anche da più soggetti. 4. Il D.Lgs. 50/2016 non prevede l’obbligo della presenza del giovane professionista nei raggruppamenti temporanei e l’art. 253 del D.P.R. 207/2010 (che prevedeva tale obbligo per i raggruppamenti temporanei) è stato espressamente abrogato dalla nuova norma lasciando invece in vigore gli articoli successivi (requisiti per società e consorzi), il disciplinare si è conformato a tale dettato normativo non prevedendo espressamente l’obbligo di tale presenza, ma prevedendo nel disciplinare di gara, quale criterio di valutazione (tra gli altri) per il Sub criterio B2.1, che “l’eventuale presenza nell’organigramma di giovani professionisti con responsabilità di progettazione (a mero titolo esemplificativo coprogettisti o progettisti di singole parti) o di direzione lavori (a mero titolo esemplificativo direttori operativi) sarà tenuta in particolare considerazione nella valutazione”. ————————————————————————————————————— QUESITO n.13 Buongiorno, con riferimento alla pubblicazione delle risposte ai quesiti presentati al 11.10.2016 si segnala che quanto riferito al Quesito n° 1 punto 3 delle risposte date (il Dlgs 50/2016 e il bando di gara non prevedono che il soggetto capogruppo debba possedere i requisiti tecnico-economici in misura maggioritaria all’interno del raggruppamento temporaneo) sia in contrasto con le linee guida di attuazione del D.lgs 50/2016 n° 1 pubblicate dall’ANAC dove all’art. 2.2.3 si precisa che la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna della mandanti. RISPOSTA n.13 Ringraziamo per la segnalazione, tuttavia le linee guida citate, pur essendo un valido indirizzo, non costituiscono “norma” o “legge” in merito. Nel bando di gara tale fattispecie non è stata inserita quale “lex specialis” per favorire la più ampia partecipazione. ————————————————————————————————————— QUESITO n.14 Con riferimento alla gara CUP C21E14000200002 E CIG 6813195A5E si richiede se, ferma restando la progettazione a firme di architetto, il capogruppo può essere un laureato in ingegneria ? RISPOSTA n.14 Si veda la risposta al QUESITO n.1 ————————————————————————————————————— QUESITO n.15 Si precisa che il costituendo RTP, formato dai soggetti sopra elencati, potrebbe ancora essere ampliato con l’aggiunta di ulteriori figure professionali utili allo svolgimento dell’incarico: naturalmente al momento l’incaricato del sopralluogo potrebbe disporre delle sole deleghe dei soggetti già confermati. Si chiede pertanto conferma che l’aggiunta di nuove figure successivamente al sopralluogo non costituisca motivo di esclusione rispetto all’attestazione di sopralluogo da allegare alla documentazione di gara. RISPOSTA n.15 Si veda la risposta al QUESITO n.5 e i CHIARIMENTI DEL RUP_01 pubblicati sul sito della stazione appaltante. ————————————————————————————————————— QUESITO n.16 Sono a chiedervi in riferimento alla gara in oggetto, di voler cortesemente dare riscontro ai seguenti quesiti: 1) ho svolto sopralluogo nei giorni scorsi. Nella dichiarazione di avvenuto sopralluogo, a fronte di quanto riporta l’art.9 mi sono qualificato come mandante di un raggruppamento temporaneo da costituire, presentando una delega a nome di ulteriori cinque professionisti. Nel rileggere la risposta n.5 nel sito dedicato al bando vedo che sarebbe stato corretto che mi qualificassi come titolare/libero professionista, poi presente nel RTP. Inoltre la delega che abbiamo fornito non ricomprendeva il restauratore come richiesto dal bando, non avendo colto da una prima lettura non attenta tale richiesta. L’istanza è: posso mantenere la dichiarazione di avvenuto sopralluogo, soprassedendo alla delega presentata e quindi incrementando il RTP, oppure devo rifare il sopralluogo alfine non si creino situazioni di incertezza sulla cosa. Sarò ovviamente presente nel RTP da costituire? 2) quando all’art. 7.2 del disciplinare di gara si richiama la possibilità di ricomprendere nei servizi utili a dimostrare i requisiti anche “gli studi di fattibilità economico finanziaria”, si può intendere, facendo riferimento lo stesso disciplinare a servizi svolti nei dieci anni, vanno intesi i soli “vecchi” progetti preliminari, oppure anche studi di fattibilità che non si sono poi tradotti in una progettazione preliminare. L’istanza è: valgono i progetti preliminari e anche i “vecchi” studi di fattibilità? 3) per la presentazione dei requisiti, ho progettato e diretto il restauro di un edificio destinato a museo, parimenti ho progettato e diretto il restauro di un edificio da destinare a centro culturale giovanile, in entrambi i casi su edifici tutelati. Premetto che gli interventi venivano classificati Id, che la funzione finale non pre-esisteva e ci sono stati anche ampliamenti ex novo: tali servizi mi sono stati certificati come E22, in quanto grado di complessità maggiore (G=1,55). L’istanza è: posso qualificarli come E13 considerata la reale tipologia della destinazione funzionale del progetto e considerata la complessità G maggiore a quella richiesta?. A quel punto lo stesso servizio non verrebbe ovviamente presentato tra i requisiti per la categoria E22; 4) l’art. 10 riferito ai documenti da presentare nella Busta A, rileva: 1) istanza di partecipazione; 2) Modello A. L’istanza è: esiste un modulo disponibile definito “istanza di partecipazione”? 5) nonostante l’aspetto sia stato già oggetto di quesito, per ragione di maggior chiarezza. Per quanto concerne l’art. 11. E’ corretto presentare 3 (tre) relazioni per il sub criterio B1.1 e quindi altre 3 relazioni per il sub criterio B1.2, per un totale di 6 (sei) relazioni ciascuna di massimo 3 A4? Ed è possibile che lo stesso servizio venga descritto rispetto due aspetti diversi (progettazione e D.L. e CSE) su due relazioni diverse? 6) la relazione potrà essere costituita da un massimo di 10 formati A4 + 3 formati A3 + (stimando di presentarsi con 5 operatori economici) 5 formati A4, per un totale di 15 formati A4 e 3 formati A4. E’ corretto? 7) quando nel DGUE si evidenzia a pag. 4: “Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?” e “L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?”, si fa riferimento anche all’iscrizione all’ordine professionale e quindi alla certificazione INARCASSA, oppure esclusivamente ad altre e diverse certificazioni di cui si è in possesso?; 8) quando nel DGUE si evidenzia a pag. 5: “Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta”, è corretto giudicare la cosa non pertinente, rispetto quanto espresso del progetto preliminare? 9) nel DGUE, pag. 15, tutti gli operatori economici facenti parte del RTP devono evidenziare i dati del fatturato, oppure potrebbe essere sufficiente presentare i fatturati di alcuni membri del RTP (compreso quello del capogruppo) utili per il raggiungimento dei requisiti evidenziati? Esistono dei requisiti riferiti al fatturato da dimostrare (mi scuso per l’eventuale lettura non attenta del bando)? In caso contrario, la sezione potrà non essere compilata? RISPOSTA n.16 1) Si veda la risposta al QUESITO n.5 e i CHIARIMENTI DEL RUP_01 pubblicati sul sito della stazione appaltante. 2) Sì se conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 nel merito dei contenuti degli studi di fattibilità economico finanziaria. 3) Tutti servizi da ritenersi qualificanti per la E13 sono quelli indicati nel D.M. e pertanto “Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese” se certificati in classe e categoria ex Id della L. 143/49 o maggiori per grado di complessità. La medesima opera non può essere ovviamente qualificante per più di una singola categoria edilizia (E). 4) Non era prevista in origine e doveva essere elaborato dal soggetto partecipante Considerate le numerose richieste è stato predisposto un fac-simile pubblicato unitamente alle presenti risposte ai requisiti. 5) Corretto: 3 pagine A4 per ogni singolo lavoro presentato e lo stesso lavoro può essere presentato per il sub-criterio B.1.1 e per il B.1.2.. 6) Interpretazione corretta. 7) Nel merito della compilazione del DGUE si rimanda alle “Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”. 8) Nel merito della compilazione del DGUE si rimanda alle “Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”. 9) Nel merito della compilazione del DGUE si rimanda alle “Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”. Non vi sono requisiti richiesti in merito al fatturato. ————————————————————————————————————— QUESITO n.17 Questito1 In riferimento al contenuto della busta B, al subcriterio B1.1 (ma la domanda vale anche per il subcriterio B1.2) il numero di relazioni da produrre in merito ai singoli servizi espletati è da intendersi a 3 per ogni servizio? Ad esempio: 3 relazioni da 3 pagine ciascuna per incarichi di progettazione definitiva, 3 relazioni da 3 pagine ciascuna per incarichi di progettazione esecutiva, 3 relazioni da 3 pagine ciascuna per incarichi di coordinamento in fase di progettazione? Questito 2 All’interno del modello D ' Offerta Economica e Temporale' a pag. 3 paragrafo B, la cifra da indicare all'interno della tabella del ribasso percentuale è da intendersi come la somma dei tempi necessari al concorrente per l’espletamento delle due progettazioni esecutiva e definitiva in rapporto alla somma dei giorni massimi indicati dal disciplinare di gara per le due progettazioni (105 gg.)? RISPOSTA n.17 Quesito1 Vedi risposta al QUESITO n.16. Quesito2 Il ribasso sui tempi di progettazione è unico, deve essere espresso con una percentuale sulla quale sarà poi calcolato il punteggio da assegnare per la gara. La suddivisione dei tempi risultanti dall’applicazione del ribasso sui giorni totali a base di gara (105) per la progettazione definitiva ed esecutiva, ha funzione unicamente ed esclusivamente di contrattualizzare correttamente el tempistiche. ————————————————————————————————————— QUESITO n.18 1. con riferimento all’art. 10 - Contenuto della Busta “ A- Documenti amministrativi” si chiede alla Stazione Appaltante di rendere disponibile il seguente modulo, attualmente non presente sul sito: Istanza di partecipazione; 2. con riferimento all’art. 11 – Contenuto della busta “B- Offerta tecnica”, per il criterio criterio di valutazione B2 (Relazione tecnica illustrativa e metodologica) si chiede: - è possibile assemblare le 10 facciate previste in formato A4 in 5 facciate in formato A3? - In caso di risposta affermativa al precedente quesito, è possibile presentare un’unica relazione costituita da n.8 facciate A3 (5 A3 della domanda precedente + 3 A3 previsti dal Disciplinare)? - E’ possibile assemblare anche gli allegati riportanti i curricula professionali in facciate in formato A3 in modo da avere sempre 2 curricula in formato A4 assemblati su una singola facciata in formato A3? RISPOSTA n.18 1. Non era prevista in origine e doveva essere elaborato dal soggetto partecipante Considerate le numerose richieste è stato predisposto un fac-simile pubblicato unitamente alle presenti risposte ai requisiti. 2. - si conferma che è possibile assemblare le 10 facciate previste in formato A4 in 5 facciate in formato A3 (ferma restando la limitazione in termini di caratteri e righe imposta dal disciplinare); - si conferma che è possibile presentare un’unica relazione costituita da n.8 facciate A3 (ferma restando la limitazione in termini di caratteri e righe imposta dal disciplinare); - non è possibile assemblare anche gli allegati riportanti i curricula professionali in facciate in formato A3; ogni professionista singolo o studio associato o società di ingegneria o consorzio devono avere il loro curriculum su singola facciata A4. ————————————————————————————————————— QUESITO n.19 In riferimento al bando di gara che richiede a pag.2 la presenza all’interno dell'ufficio della direzione lavori un "restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente" e dopo aver preso visione del progetto preliminare all'interno della cui relazione (pag.22) tra gli interventi si riporta "restauro e manutenzione degli elementi principali dell'edificio esistente" oltre che "Restauro degli infissi esterni", si richiede cortesemente se è possibile avere una precisazione degli elementi principali da restaurare e delle tipologie di materiali. Tutto ciò per individuare il restauratore che possa intervenire al meglio sui particolari elementi facenti parte del progetto. RISPOSTA n. 19 Si veda la risposta al QUESITO n.9. Tutti gli elementi inerenti le opere da eseguire sull’immobile devono essere tratti dal progetto preliminare posto a base di gara. ————————————————————————————————————— QUESITO n.20 1) il modello DGUE quanto vado ad inserirlo nel sito ec.europa.eu ...... dice che non lo legge !!! Mi consigliate di usare solo ed esclusivamente il Vostro ? 2) Nel bando vengono richiesti all'art. 7.2. i REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI..... , nella risposta al quesito 16 rispondente che non serve il fatturato : quindi la PARTE B DELLA PARTE IV NON DEVE ESSERE COMPILATO ? ANCHE LA PARTE D ? RISPOSTA n.20 1) Si veda la risposta al QUESITO n.16, il DGUE pubblicato sul sito della stazione appaltante è appositamente in formato editabile. L’obbligatorietà della compilazione del DGUE esclusivamente in formato elettronico parte dal 18 aprile 2018. 2) Si veda la risposta al QUESITO n.16, il DGUE posto quale modello da compilare per la presentazione dell’offerta è quello integrale approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016; nello specifico si ribadisce che la stazione appaltante non ha richiesto requisiti inerenti al fatturato. ————————————————————————————————————— QUESITO n.21 Con la presente siamo a richiedere se tra I professionisti deve essere presente la figura di un GEOLOGO, in quanto nella “parcella prestazioni professionali” non trovo indicata tale prestazione nella progettazione definitiva (QbII.13). RISPOSTA n.21 Si veda la risposta al QUESITO n.10. Si fa presente che la redazione della relazione geologica è elemento fondamentale per la redazione della relazione geotecnica e di quella sismica entrambe previste dalla parcella posta a base di gara e indispensabili per la progettazione strutturale delle nuove sale. Il piano regolatore della Città di Udine è dotato di una relazione geologica descrittiva. ————————————————————————————————————— QUESITO n.22 Con la presente si chiede se è possibile ricevere via mail gli allegati al disciplinare di gara in formato editabile. RISPOSTA n.22 Sono pubblicati sul sito. ————————————————————————————————————— QUESITO n.23 Con riferimento a quanto prescritto dall'Art.11 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B - Offerta tecnica” : 1) E’ corretto desumere che i servizi di referenza portati a soddisfacimento del Criterio di valutazione B1 – “Merito tecnico” (Sub criteri B.1.1 e B.1.2 ) in considerazione dei Criteri di valutazione indicati (pag 18 DdG: attinenza delle opere oggetto degli incarichi svolti per congruità importo e natura dei lavori rispetto a quelli posti a base di gara; complessità degli incarichi svolti) debbano riguardare servizi svolti con preferenza su edifici vincolati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., considerato che gli interventi posti a base di gara sono su un bene sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.? 2) per il Criterio di valutazione B2 – “Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio” si precisa a pag 14 del DdG : << (…) La relazione deve essere costituita da un massimo di nr. 10 (dieci) facciate in formato A4 e nr. 3 (tre) facciate A3, oltre ai curriculum professionali in n.1 facciata A4 per ciascun professionista, studio professionale associato o società partecipante (nota: per i consorzi, gli studi associati, le società di progettazione ed in genere tutti gli studi professionali aggregati con diverse modalità, è possibile produrre esclusivamente n.1 facciata A4 come per i liberi professionisti singoli, un numero maggiore di facciate di curriculum oltre la prima non saranno valutate). Le parti dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, con scrittura carattere “Arial” in corpo non inferiore a 11 punti. Sono ammessi, all’interno delle cartelle di cui sopra, inserti di tabelle, grafici, schemi, diagrammi, disegni, fotografie, ecc.; >> Potete chiarire: a) se esiste un numero minino di pagine da rispettare per ognuno dei Subcriteri indicati (Sub criterio B2.1 – Team dedicato al servizio / Sub criterio B2.2 – Progettazione definitiva / Sub criterio B2.3 – Progettazione esecutiva / Sub criterio B2.4 – Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione ), fermo restando il totale delle 10 facciate in formato A4, e i vincoli di righe e carattere già fissati nel Disciplinare? b) cosa devono contenere le 3 facciate in A3 ? c) è corretto interpretare che in caso di partecipazione in RTP costituendo bisogna produrre un CV di massimo 1 facciata A4 per tutti i soggetti che si raggrupperanno come Mandataria o Mandanti? d) la copertina/indice della relazione vengono conteggiate nelle 10 facciate A4? e) le richieste “schede – curriculum di tutte le professionalità impiegate nel team dedicato al servizio volte a dimostrare il possesso di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico” nel Sub criterio B2.1 – Team dedicato al servizio, sono cosa diversa rispetto al CV di massimo 1A4 previsto nel conteggio totale? Inoltre cortesemente si prega di confermare se : 3) sia sufficiente a soddisfare la presenza del professionista qualificato come "restauratore di beni culturali “ un professionista in possesso di Laurea in Restauro e Conservazione dei Beni Culturali, già in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di restauratore rilasciato dall’I.C.R.? Inoltre è possibile indicare tale professionista come CONSULENTE SPECIALISTICO a servizio dell’Ufficio di Direzione lavori, che sarà puntualmente contrattualizzato ad hoc in caso di aggiudicazione eventuale in capo al RTP Costituendo concorrente? ovvero è necessario che tale soggetto sia già un consulente continuativo e contrattualizzato di uno dei soggetti che si raggruppano? 4) sia necessario prevedere un professionista geologo nel Costituendo Raggruppamento Temporaneo che parteciperà alla gara? in caso affermativo tale professionista deve essere individuato come Mandante? RISPOSTA n.23 1) Il grado di “attinenza delle opere oggetto degli incarichi svolti per congruità importo e natura dei lavori rispetto a quelli posti a base di gara; complessità degli incarichi svolti” sarà valutato dalla Commissione Giudicatrice sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di Gara; risulta evidente che l’attinenza delle opere riguarda tanto quelle di restauro sull’edificio storico vincolato, quanto quelle inerenti l’ampliamento. 2) a) NO. b) Contenuto libero fermo restando in caso di caratteri scritti le regole generali. c) SI. d) NO. e) Sono la medesima cosa. Saranno valutati solo ed esclusivamente i curriculum in relazione alle professionalità indicate in relazione al punto 2.1, gli eventuali professionisti/società/ studi associati facenti parte dell’RTP e che non abbiano professionalità indicate al punto 2.1 non sono obbligati a produrre la scheda curriculum. 3) vedi risposta al QUESITO n.9. Nel merito della possibilità di “indicare tale professionista come CONSULENTE SPECIALISTICO a servizio dell’Ufficio di Direzione lavori, che sarà puntualmente contrattualizzato ad hoc in caso di aggiudicazione eventuale in capo al RTP Costituendo concorrente” si specifica che l’art. 147 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 recita “La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.” e l’art. 31, comma 8 specifica che “L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.” da cui si rende evidente che le prestazioni in capo ad “un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente” non possono essere subappaltate e pertanto lo stesso dovrà far parte dell’RTP. 4) vedi risposta al QUESITO n.21.