2016_10_26_risposte ai quesiti

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2016_10_26_risposte ai quesiti
RISPOSTE AI QUESITI al 21.10.2016
QUESITO n.1
Quesito n.1: Nel caso di un ingegnere edile, partecipante a un raggruppamento
temporaneo costituendo, che sia in possesso di una certificazione rilasciata dal
MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, nella quale si
attesta che la Laurea in Ingegneria Edile, conseguita preso l’Università degli Studi
de l’Aquila, è stata rilasciata in seguito ad un percorso di studi che ha previsto
obblighi formativi ed attività didattiche coerenti con i requisiti minimi previsti dalle
direttive comunitarie nel settore dell’architettura, il suddetto Ingegnere può eseguire
la progettazione architettonica, non solo in E.13, ma anche in E.22, fermo restando
la presenza all’interno del raggruppamento temporaneo in questione di Architetti
comunque iscritti all'Albo Architetti Sez. A?
Tale richiesta nasce inoltre dal fatto che l’Ingegnere possiede certificazioni rilasciate
dal MIBAC- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, relative ad
interventi su edifici vincolati, quindi a tutti gli effetti il Curriculum e le certificazioni su
tale categoria ci sono.
Quesito n.2: All’interno della struttura operativa del raggruppamento temporaneo
costituendo, la figura di Ingegnere può rivestire il ruolo di capogruppo per la gara in
oggetto fermo restando che nel raggruppamento ci sono altri architetti?
Quesito n.3: Sempre in merito al capogruppo, quest’ultimo deve necessariamente
possedere i requisiti tecnico-economici in misura maggioritaria all’interno del
raggruppamento temporaneo, non essendo precisato nel bando?
RISPOSTA n.1
Quesito n.1:
L'art. 52, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, riserva alla categoria professionale degli
Architetti la competenza sulle opere “… di edilizia civile che presentano rilevante
carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20
giugno 1909, n. 364 (oggi 42/04 n.d.r.), per l'antichità e le belle arti,…”.
E’ stato ribadito anche con sentenza del C.d.S dd. 09.01.2014 n.12 che l’art. 52
sopra citato non è incompatibile con la direttiva comunitaria 85/384/CEE che
impone soltanto agli Stati membri di non escludere da tale accesso coloro che
siano in possesso di un titolo di studio rilasciato da un’altro Stato membro che
abilita, secondo la normativa di quello Stato membro, all’esercizio della professione
di Architetto.
In Italia la professione di Architetto è esercitabile solo per gli iscritti al rispettivo
Ordine Professionale e quindi a quello degli Architetti.
Pertanto la progettazione e direzione lavori di interventi di restauro su immobili
vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. deve ritenersi, per i soggetti sottoposti
alla normativa italiana in merito al diritto di accesso alle professioni, riservata agli
Architetti.
Per i professionisti provenienti da altri Stati membri, possono eseguire la
progettazione degli interventi di restauro su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs.
42/04 e s.m.i., coloro che siano in possesso di un titolo di studio rilasciato da
un’altro Stato membro che abilita, secondo la normativa di quello Stato membro,
all’esercizio della professione di Architetto.
Quesito n.2:
Sì, il DLgs. 50/2016 e il bando di gara non prevedono particolari attribuzioni per il
soggetto capogruppo, fermo restando che il professionista coordinatore della
progettazione e quello incaricato della progettazione architettonica devono
verificare quanto espresso in risposta al quesito n.1 di cui sopra.
Quesito n.3:
No, il DLgs. 50/2016 e il bando di gara non prevedono che il soggetto capogruppo
debba possedere i requisiti tecnico-economici in misura maggioritaria all’interno del
raggruppamento temporaneo.
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QUESITO n.2
Con riferimento alle categorie delle Opere indicate si chiede:
la categoria classificata E.22 è stata ricondotta alla Id (ex L. 143/39) e non alla Ie
come da Tabella Tavola Z-1 del D.M. 143/2013, è corretto? La Id è riferita ad un
grado di complessità inferiore e non può comprovare requisiti che dovrebbero
essere soddisfatti dalla Ie.
RISPOSTA n.2
Nel caso specifico la classe e categoria ex Ie “Costruzioni di carattere prettamente
artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti
commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed
arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in
vetro, ecc.” non appare aderente al caso in questione, infatti non ci si trova di fronte
prettamente ad un manufatto di carattere “prettamente artistico e monumentale”
quale sopra di seguito evidenziato, ma piuttosto ad un edificio ricompreso nella
definizione della classe e categoria ex Id “Palazzi e case signorili, ville e villini
signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche,
alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere
tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni
industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri
artistici e piani regolatori parziali”.
Prima del D.M. 143/2013 gli interventi tipologicamente simili a quello oggetto della
presente gara ovvero ristrutturazione, restauro, conservazione tipologica,
ampliamento, ecc. di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.,
sono stati ampiamente e diffusamente posti in gara e/o comunque classificati in
categoria ex Id secondo la L.143 del 1949.
Pertanto, pur ammettendo la qualificazione anche con la classe e categoria ex Ie
(di cui all’allegato Z1), si ritiene, per l’intervento specifico oggetto della gara,
maggiormente qualificante e pertanto ammessa la produzione di requisiti
prevedenti interventi su edifici classificati con la ex Id.
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QUESITO n.3
Quesito n.1: In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, la figura del
giovane professionista deve considerarsi inclusiva nel numero minimo di personale
stimato pari a 5 unità (quindi 4 operatori più il giovane professionista) o aggiuntiva
(ossia 5 operatori più il giovane professionista)?
Quesito n.2: Sempre nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo, il
giovane professionista deve essere considerato necessariamente come mandante
portatore di requisiti economici all’interno del raggruppamento o può essere
considerato come una figura professionale da promuovere e proprio per questo non
è necessario che apporti dei requisiti economici (come la definizione stessa di
giovane professionista suggerirebbe)?
RISPOSTA n.3
Quesito n.1: le cinque figure professionali ritenute necessarie dal bando di gara (a
mero titolo esemplificativo uno o più architetti, uno o più ingegneri e un geologo)
possono comprendere il giovane professionista, anzi auspicabilmente dovrebbe
farne parte e sottoscrivere con la relativa responsabilità il progetto o parti dello
stesso.
Quesito n.2: il giovane professionista non deve necessariamente essere mandante
portatore di requisiti economici, ma deve essere “interno” al raggruppamento
partecipante e pertanto in qualità di mandante, socio di società partecipante,
dipendente o consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti di uno dei
professionisti o società partecipanti una quota superiore al 50 per cento del proprio
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
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QUESITO n.4
I servizi da presentare per il Merito tecnico devono comprendere 3 incarichi di
progettazione e CSP contestuale nel medesimo servizio o possono essere riferiti a
incarichi distinti di progettazione e di CSP, quindi 6 servizi complessivi? Ovvero i tre
servizi da presentare possono essere di sola progettazione o di solo CSP o di
progettazione con CSP ma per complessivi 3 incarichi?
Analoga richiesta per la Direzione lavori e CSE.
In luogo delle tre facciate in formato A4 è possibile presentare 1 Formato A4 + 1
Formato A3 per ogni servizio da presentare?
Rinnovo la richiesta del chiarimento sull’associazione della categoria E.22 alla Ex
classe ID (ex L.143/39), la categoria corretta dovrebbe essere la Ie
RISPOSTA n.4
I servizi da presentare per il merito tecnico devono riguardare incarichi professionali
distinti (ad esempio può essere presentato il medesimo progetto se sono stati
assegnati separatamente l’incarico di progettazione definitiva e quello d
progettazione esecutiva) e devono essere inerenti solo 3 (tre) incarichi.
Naturalmente è possibile presentare un unico incarico professionale comprendente
tutte le prestazioni oggetto di gara riferite al singolo sub-criterio di valutazione (ad
esempio un incarico comprendente progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza definirà un’unica scheda in relazione al sub-criterio
B1.1).
Si fa presente che, come previsto dal disciplinare di gara, fini dell’attribuzione del
punteggio stabilito per i sub elementi di valutazione B1.1 e B1.2 la Commissione
terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di
importanza:
• attinenza delle opere oggetto degli incarichi svolti per congruità importo e natura
dei lavori rispetto a quelli posti a base di gara;
• complessità degli incarichi svolti.
Tale precisazione a valere tanto per il sub-criterio B1.1 che per sub-criterio B1.2 del
disciplinare di gara.
In luogo delle tre facciate in formato A4 è possibile presentare 1 formato A3 + 1
formato A4.
Vedi risposta al Quesito n.2.
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QUESITO n.5
1) Se il sopralluogo obbligatorio può essere eseguito da un ns. tecnico di fiducia da
noi delegato.
2) Se puo' cortesemente indicare le modalità atte a poter prenotare il sopralluogo
obbligatorio.
RISPOSTA n.5
1) Il sopralluogo e la presa visione del progetto preliminare deve essere eseguito
dal legale rappresentante dello studio o della società concorrente. In alternativa,
può essere conferita una delega, su carta intestata dello studio o della società, al
direttore tecnico od altro tecnico purché siano soci o dipendenti. In questo caso, la
delega deve avere la forma di una dichiarazione di atto notorio dove si dichiara che
tizio è un proprio dipendente con mansione tecnica specializzata.
In caso di raggruppamenti temporanei (costituiti o da costituirsi) e consorzi il
sopralluogo e la presa visione del progetto preliminare possono essere svolti, con
le medesime regole di cui sopra, da qualunque soggetto appartenente al
raggruppamento temporaneo o al consorzio, fermo restando che il soggetto
(professionista, studio o società) che eseguirà il sopralluogo dovrà poi essere
presente nel raggruppamento temporaneo o consorzio partecipante.
2) Sono indicate nel bando di gara.
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QUESITO n.6
In riferimento ai Sub criteri B1.1 e B1.2 descritti alle pagine 12 e 13 del Disciplinare
di Gara ed in particolare all’arco temporale in cui i 3 servizi devono ricadere, si
richiede se “gli ultimi 10 anni” sono da considerarsi le annualità dal 2006 al 2015
oppure le annualità dal 2007 al 2016?
RISPOSTA n.6
Dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e pertanto dal 28
settembre 2006.
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QUESITO n.7
In riferimento ai Sub criteri B1.1 e B1.2 descritti alle pagine 12 e 13 del Disciplinare
di Gara ed in particolare ai 3 incarichi di progettazione e ai 3 incarichi di D.L., si
richiede se i suddetti incarichi debbano necessariamente essere certificati tramite
un “certificato di regolare esecuzione” dell’incarico stesso.
RISPOSTA n.7
No. Ma potranno essere eseguite verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato.
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QUESITO n.8
Alla risposta numero cinque è stato indicato che le sole figure delegate atte al
sopralluogo sono riferita ai socia o ai dipendenti, a tal propocito si chiede se oltre le
suddette figure è ammesso un procurato speciale.
RISPOSTA n.8
Procurato speciale con atto notarile sempre ammesso.
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QUESITO n.9
In riferimento alla gara indicata in oggetto e più precisamente alla figura del
restauratore di beni culturali, richiesta come figura professionale necessaria, con la
presente siamo a chiedere se tale figura può essere ricoperta da un professore
universitario che insegna restauro. Si chiede altresì di specificare il requisiti
richiesto con riferimento alla legislazione vigente.
RISPOSTA n.9
Si rimanda agli artt. 146 e 147 del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 9-bis e 182 del Codice
dei Beni Culturali.
Il MiBACT, con decreto 77/2016, ha pubblicato l'elenco di coloro che risultano
essere in possesso del diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, L'elenco è
pubblicato nella rete intranet e nel sito del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo ed è accessibile a tutti gli interessati. Tale elenco parziale “… anticipa
il riconoscimento della qualifica di restauratore agli aventi diritto in quanto diplomati
nelle Scuole di Alta Formazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo …”.
In ossequio a quanto previsto dall’art. 9-bis del Codice dei Beni Culturali, in
assenza di un elenco “definitivo” dei restauratori da perfezionarsi a seguito del
concorso attualmente in atto, “fatte salve le competenze degli operatori delle
professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e
conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla
fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice,
sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze,
di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici,
restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in
possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.”
Sta ai professionisti del restauro, per i singoli campi di competenza, dimostrare
attraverso il curriculum di essere “in possesso di adeguata formazione ed
esperienza professionale” per le opere di restauro da eseguire sul manufatto
oggetto di gara come previste dal progetto preliminare.
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QUESITO n.10
In riferimento alla Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art 31, comma 8, si
richiede se all’interno del raggruppamento RTI sia necessario inserire la figura
professionale del geologo per per la stesura delle relazioni geologiche.
RISPOSTA n.10
Come da norma e’ vietato il “subappalto” per la fattispecie della redazione della
relazione geologica.
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QUESITO n.11
Diamo per chiara e ormai sufficientemente acquisita la risposta pubblicata al
quesito n.1: L'art. 52, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, riserva alla categoria
professionale degli Architetti la competenza sulle opere “… di edilizia civile che
presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici
contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364 (oggi 42/04 n.d.r.), per l'antichità e le
belle arti,…”. In Italia la professione di Architetto è esercitabile solo per gli iscritti al
rispettivo Ordine Professionale e quindi a quello degli Architetti.
Pertanto la progettazione e direzione lavori di interventi di restauro su immobili
vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. deve ritenersi, per i soggetti sottoposti
alla normativa italiana in merito al diritto di accesso alle professioni, riservata agli
Architetti.
Ciò detto, chiediamo se, come avvenuto già per altre gare e in caso di opere
pubbliche eseguite, nel raggruppamento temporaneo costituendo, data la presenza
di Architetti iscritti al rispettivo ordine Sez. A che comunque firmano la
progettazione architettonica in E.22 e in E.13 ci sia la possibilità per l’ingegnere
edile, dotato di requisiti e certificazioni nelle già citate classi e categorie, di poter
cofirmare la progettazione architettonica come co-progettista.
Qualora, invece, ciò non sia ritenuto da Voi possibile per entrambe le categorie,
chiediamo se l’ingegnere con esperienza in progettazione architettonica può
occuparsi della categoria E.13.
RISPOSTA n.11
Nessuna norma vieta la co-progettazione fermo restando quanto già specificato
nella risposta al QUESITO n.1.
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QUESITO n.12
Buongiorno, nel caso di raggruppamento temporaneo tra uno studio associato di
architetti (capogruppo) e una società di ingegneria (mandante), in cui la
progettazione edile E.13 sia curata dalla società di ingegneria mentre quella E.22
dallo studio associato di architetti, così come la D.L., si pongono i seguenti quesiti:
1. per quanto riguarda i requisiti dei lavori di classe E.12 ed E.22 di cui al punto 7.2
del Disciplinare di gara, essi devono essere soddisfatti dallo stesso soggetto
all'interno del raggruppamento o possono essere in capo a due soggetti differenti
del raggruppamento?
2. per quanto riguarda il subcriterio B1.1, i 3 incarichi da presentare devono essere
stati svolti dallo stesso soggetto all'interno del raggruppamento o possono essere
stati svolti da più soggetti (nel nostro caso, ad esempio, n.2 dallo studio associato
di architetti e n.1 dalla società di ingegneria)?
3. per quanto riguarda il subcriterio B1.2, i 3 incarichi relativi alla DL da presentare
devono essere stati svolti dallo stesso soggetto all'interno del raggruppamento o
possono essere stati svolti da più soggetti (nel nostro caso, ad esempio, n.2 dallo
studio associato di architetti e n.1 dalla società di ingegneria)?
4. è necessaria la presenza del giovane professionista all'interno del
raggruppamento temporaneo?
RISPOSTA n.12
1. L’unico requisito non frazionabile (all’interno della stessa classe e categoria) è
quello previsto al punto 7.2 del disciplinare nel merito avvenuto svolgimento
negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare. Al di fuori di questa fattispecie i requisiti possono essere
soddisfatti da più soggetti.
2. Possono essere presentati e svolti anche da più soggetti.
3. Possono essere presentati e svolti anche da più soggetti.
4. Il D.Lgs. 50/2016 non prevede l’obbligo della presenza del giovane
professionista nei raggruppamenti temporanei e l’art. 253 del D.P.R. 207/2010
(che prevedeva tale obbligo per i raggruppamenti temporanei) è stato
espressamente abrogato dalla nuova norma lasciando invece in vigore gli
articoli successivi (requisiti per società e consorzi), il disciplinare si è
conformato a tale dettato normativo non prevedendo espressamente l’obbligo di
tale presenza, ma prevedendo nel disciplinare di gara, quale criterio di
valutazione (tra gli altri) per il Sub criterio B2.1, che “l’eventuale presenza
nell’organigramma di giovani professionisti con responsabilità di progettazione
(a mero titolo esemplificativo coprogettisti o progettisti di singole parti) o di
direzione lavori (a mero titolo esemplificativo direttori operativi) sarà tenuta in
particolare considerazione nella valutazione”.
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QUESITO n.13
Buongiorno, con riferimento alla pubblicazione delle risposte ai quesiti presentati al
11.10.2016 si segnala che quanto riferito al Quesito n° 1 punto 3 delle risposte date
(il Dlgs 50/2016 e il bando di gara non prevedono che il soggetto capogruppo
debba possedere i requisiti tecnico-economici in misura maggioritaria all’interno del
raggruppamento temporaneo) sia in contrasto con le linee guida di attuazione del
D.lgs 50/2016 n° 1 pubblicate dall’ANAC dove all’art. 2.2.3 si precisa che la
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto
a ciascuna della mandanti.
RISPOSTA n.13
Ringraziamo per la segnalazione, tuttavia le linee guida citate, pur essendo un
valido indirizzo, non costituiscono “norma” o “legge” in merito.
Nel bando di gara tale fattispecie non è stata inserita quale “lex specialis” per
favorire la più ampia partecipazione.
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QUESITO n.14
Con riferimento alla gara CUP C21E14000200002 E CIG 6813195A5E si richiede
se, ferma restando la progettazione a firme di architetto, il capogruppo può essere
un laureato in ingegneria ?
RISPOSTA n.14
Si veda la risposta al QUESITO n.1
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QUESITO n.15
Si precisa che il costituendo RTP, formato dai soggetti sopra elencati, potrebbe
ancora essere ampliato con l’aggiunta di ulteriori figure professionali utili allo
svolgimento dell’incarico: naturalmente al momento l’incaricato del sopralluogo
potrebbe disporre delle sole deleghe dei soggetti già confermati.
Si chiede pertanto conferma che l’aggiunta di nuove figure successivamente al
sopralluogo non costituisca motivo di esclusione rispetto all’attestazione di
sopralluogo da allegare alla documentazione di gara.
RISPOSTA n.15
Si veda la risposta al QUESITO n.5 e i CHIARIMENTI DEL RUP_01 pubblicati sul sito
della stazione appaltante.
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QUESITO n.16
Sono a chiedervi in riferimento alla gara in oggetto, di voler cortesemente dare
riscontro ai seguenti quesiti:
1) ho svolto sopralluogo nei giorni scorsi. Nella dichiarazione di avvenuto
sopralluogo, a fronte di quanto riporta l’art.9 mi sono qualificato come mandante di
un raggruppamento temporaneo da costituire, presentando una delega a nome di
ulteriori cinque professionisti. Nel rileggere la risposta n.5 nel sito dedicato al bando
vedo che sarebbe stato corretto che mi qualificassi come titolare/libero
professionista, poi presente nel RTP. Inoltre la delega che abbiamo fornito non
ricomprendeva il restauratore come richiesto dal bando, non avendo colto da una
prima lettura non attenta tale richiesta. L’istanza è: posso mantenere la
dichiarazione di avvenuto sopralluogo, soprassedendo alla delega presentata e
quindi incrementando il RTP, oppure devo rifare il sopralluogo alfine non si creino
situazioni di incertezza sulla cosa. Sarò ovviamente presente nel RTP da
costituire?
2) quando
all’art. 7.2 del disciplinare di gara si richiama la possibilità di
ricomprendere nei servizi utili a dimostrare i requisiti anche “gli studi di fattibilità
economico finanziaria”, si può intendere, facendo riferimento lo stesso disciplinare
a servizi svolti nei dieci anni, vanno intesi i soli “vecchi” progetti preliminari, oppure
anche studi di fattibilità che non si sono poi tradotti in una progettazione
preliminare. L’istanza è: valgono i progetti preliminari e anche i “vecchi” studi di
fattibilità?
3) per la presentazione dei requisiti, ho progettato e diretto il restauro di un edificio
destinato a museo, parimenti ho progettato e diretto il restauro di un edificio da
destinare a centro culturale giovanile, in entrambi i casi su edifici tutelati. Premetto
che gli interventi venivano classificati Id, che la funzione finale non pre-esisteva e ci
sono stati anche ampliamenti ex novo: tali servizi mi sono stati certificati come E22,
in quanto grado di complessità maggiore (G=1,55). L’istanza è: posso qualificarli
come E13 considerata la reale tipologia della destinazione funzionale del progetto e
considerata la complessità G maggiore a quella richiesta?. A quel punto lo stesso
servizio non verrebbe ovviamente presentato tra i requisiti per la categoria E22;
4) l’art. 10 riferito ai documenti da presentare nella Busta A, rileva: 1) istanza di
partecipazione; 2) Modello A. L’istanza è: esiste un modulo disponibile definito
“istanza di partecipazione”?
5) nonostante l’aspetto sia stato già oggetto di quesito, per ragione di maggior
chiarezza. Per quanto concerne l’art. 11. E’ corretto presentare 3 (tre) relazioni per
il sub criterio B1.1 e quindi altre 3 relazioni per il sub criterio B1.2, per un totale di 6
(sei) relazioni ciascuna di massimo 3 A4? Ed è possibile che lo stesso servizio
venga descritto rispetto due aspetti diversi (progettazione e D.L. e CSE) su due
relazioni diverse?
6) la relazione potrà essere costituita da un massimo di 10 formati A4 + 3 formati
A3 + (stimando di presentarsi con 5 operatori economici) 5 formati A4, per un totale
di 15 formati A4 e 3 formati A4. E’ corretto?
7) quando nel DGUE si evidenzia a pag. 4: “Se pertinente: l'operatore economico è
iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o
possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo
90 del Codice ?” e “L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire
informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati
nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?”, si fa
riferimento anche all’iscrizione all’ordine professionale e quindi alla certificazione
INARCASSA, oppure esclusivamente ad altre e diverse certificazioni di cui si è in
possesso?;
8) quando nel DGUE si evidenzia a pag. 5: “Se pertinente, indicare il lotto o i lotti
per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta”, è corretto giudicare
la cosa non pertinente, rispetto quanto espresso del progetto preliminare?
9) nel DGUE, pag. 15, tutti gli operatori economici facenti parte del RTP devono
evidenziare i dati del fatturato, oppure potrebbe essere sufficiente presentare i
fatturati di alcuni membri del RTP (compreso quello del capogruppo) utili per il
raggiungimento dei requisiti evidenziati? Esistono dei requisiti riferiti al fatturato da
dimostrare (mi scuso per l’eventuale lettura non attenta del bando)? In caso
contrario, la sezione potrà non essere compilata?
RISPOSTA n.16
1) Si veda la risposta al QUESITO n.5 e i CHIARIMENTI DEL RUP_01 pubblicati
sul sito della stazione appaltante.
2) Sì se conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 nel merito dei contenuti
degli studi di fattibilità economico finanziaria.
3) Tutti servizi da ritenersi qualificanti per la E13 sono quelli indicati nel D.M. e
pertanto “Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede
congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico
o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo
monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese” se
certificati in classe e categoria ex Id della L. 143/49 o maggiori per grado di
complessità. La medesima opera non può essere ovviamente qualificante per
più di una singola categoria edilizia (E).
4) Non era prevista in origine e doveva essere elaborato dal soggetto partecipante
Considerate le numerose richieste è stato predisposto un fac-simile pubblicato
unitamente alle presenti risposte ai requisiti.
5) Corretto: 3 pagine A4 per ogni singolo lavoro presentato e lo stesso lavoro può
essere presentato per il sub-criterio B.1.1 e per il B.1.2..
6) Interpretazione corretta.
7) Nel merito della compilazione del DGUE si rimanda alle “Linee guida n. 3 del 18
luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara
unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione del 5 gennaio 2016”.
8) Nel merito della compilazione del DGUE si rimanda alle “Linee guida n. 3 del 18
luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara
unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione del 5 gennaio 2016”.
9) Nel merito della compilazione del DGUE si rimanda alle “Linee guida n. 3 del 18
luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara
unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione del 5 gennaio 2016”.
Non vi sono requisiti richiesti in merito al fatturato.
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QUESITO n.17
Questito1
In riferimento al contenuto della busta B, al subcriterio B1.1 (ma la domanda vale
anche per il subcriterio B1.2) il numero di relazioni da produrre in merito ai singoli
servizi espletati è da intendersi a 3 per ogni servizio? Ad esempio: 3 relazioni da 3
pagine ciascuna per incarichi di progettazione definitiva, 3 relazioni da 3 pagine
ciascuna per incarichi di progettazione esecutiva, 3 relazioni da 3 pagine ciascuna
per incarichi di coordinamento in fase di progettazione?
Questito 2
All’interno del modello D ' Offerta Economica e Temporale' a pag. 3 paragrafo B, la
cifra da indicare all'interno della tabella del ribasso percentuale è da intendersi
come la somma dei tempi necessari al concorrente per l’espletamento delle due
progettazioni esecutiva e definitiva in rapporto alla somma dei giorni massimi
indicati dal disciplinare di gara per le due progettazioni (105 gg.)?
RISPOSTA n.17
Quesito1
Vedi risposta al QUESITO n.16.
Quesito2
Il ribasso sui tempi di progettazione è unico, deve essere espresso con una
percentuale sulla quale sarà poi calcolato il punteggio da assegnare per la gara. La
suddivisione dei tempi risultanti dall’applicazione del ribasso sui giorni totali a base
di gara (105) per la progettazione definitiva ed esecutiva, ha funzione unicamente
ed esclusivamente di contrattualizzare correttamente el tempistiche.
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QUESITO n.18
1. con riferimento all’art. 10 - Contenuto della Busta “ A- Documenti amministrativi”
si chiede alla Stazione Appaltante di rendere disponibile il seguente modulo,
attualmente non presente sul sito: Istanza di partecipazione;
2. con riferimento all’art. 11 – Contenuto della busta “B- Offerta tecnica”, per il
criterio criterio di valutazione B2 (Relazione tecnica illustrativa e metodologica) si
chiede:
- è possibile assemblare le 10 facciate previste in formato A4 in 5 facciate in
formato A3?
- In caso di risposta affermativa al precedente quesito, è possibile presentare
un’unica relazione costituita da n.8 facciate A3 (5 A3 della domanda precedente +
3 A3 previsti dal Disciplinare)?
- E’ possibile assemblare anche gli allegati riportanti i curricula professionali in
facciate in formato A3 in modo da avere sempre 2 curricula in formato A4
assemblati su una singola facciata in formato A3?
RISPOSTA n.18
1. Non era prevista in origine e doveva essere elaborato dal soggetto partecipante
Considerate le numerose richieste è stato predisposto un fac-simile pubblicato
unitamente alle presenti risposte ai requisiti.
2.
- si conferma che è possibile assemblare le 10 facciate previste in formato A4 in 5
facciate in formato A3 (ferma restando la limitazione in termini di caratteri e righe
imposta dal disciplinare);
- si conferma che è possibile presentare un’unica relazione costituita da n.8
facciate A3 (ferma restando la limitazione in termini di caratteri e righe imposta dal
disciplinare);
- non è possibile assemblare anche gli allegati riportanti i curricula professionali in
facciate in formato A3; ogni professionista singolo o studio associato o società di
ingegneria o consorzio devono avere il loro curriculum su singola facciata A4.
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QUESITO n.19
In riferimento al bando di gara che richiede a pag.2 la presenza all’interno
dell'ufficio della direzione lavori un "restauratore di beni culturali qualificato ai sensi
della normativa vigente" e dopo aver preso visione del progetto preliminare
all'interno della cui relazione (pag.22) tra gli interventi si riporta "restauro e
manutenzione degli elementi principali dell'edificio esistente" oltre che "Restauro
degli infissi esterni", si richiede cortesemente se è possibile avere una precisazione
degli elementi principali da restaurare e delle tipologie di materiali.
Tutto ciò per individuare il restauratore che possa intervenire al meglio sui
particolari elementi facenti parte del progetto.
RISPOSTA n. 19
Si veda la risposta al QUESITO n.9.
Tutti gli elementi inerenti le opere da eseguire sull’immobile devono essere tratti dal
progetto preliminare posto a base di gara.
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QUESITO n.20
1) il modello DGUE quanto vado ad inserirlo nel sito ec.europa.eu ...... dice che non
lo legge !!! Mi consigliate di usare solo ed esclusivamente il Vostro ?
2) Nel bando vengono richiesti all'art. 7.2. i REQUISITI ECONOMICO
FINANZIARI..... , nella risposta al quesito 16 rispondente che non serve il fatturato :
quindi la PARTE B DELLA PARTE IV NON DEVE ESSERE COMPILATO ? ANCHE
LA PARTE D ?
RISPOSTA n.20
1) Si veda la risposta al QUESITO n.16, il DGUE pubblicato sul sito della stazione
appaltante è appositamente in formato editabile. L’obbligatorietà della
compilazione del DGUE esclusivamente in formato elettronico parte dal 18
aprile 2018.
2) Si veda la risposta al QUESITO n.16, il DGUE posto quale modello da
compilare per la presentazione dell’offerta è quello integrale approvato dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio
2016; nello specifico si ribadisce che la stazione appaltante non ha richiesto
requisiti inerenti al fatturato.
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QUESITO n.21
Con la presente siamo a richiedere se tra I professionisti deve essere presente la
figura di un GEOLOGO, in quanto nella “parcella prestazioni professionali” non
trovo indicata tale prestazione nella progettazione definitiva (QbII.13).
RISPOSTA n.21
Si veda la risposta al QUESITO n.10. Si fa presente che la redazione della
relazione geologica è elemento fondamentale per la redazione della relazione
geotecnica e di quella sismica entrambe previste dalla parcella posta a base di
gara e indispensabili per la progettazione strutturale delle nuove sale. Il piano
regolatore della Città di Udine è dotato di una relazione geologica descrittiva.
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QUESITO n.22
Con la presente si chiede se è possibile ricevere via mail gli allegati al disciplinare
di gara in formato editabile.
RISPOSTA n.22
Sono pubblicati sul sito.
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QUESITO n.23
Con riferimento a quanto prescritto dall'Art.11 – CONTENUTO DELLA BUSTA
“B - Offerta tecnica” :
1) E’ corretto desumere che i servizi di referenza portati a soddisfacimento
del Criterio di valutazione B1 – “Merito tecnico” (Sub criteri B.1.1 e B.1.2 ) in
considerazione dei Criteri di valutazione indicati (pag 18 DdG: attinenza delle
opere oggetto degli incarichi svolti per congruità importo e natura dei lavori rispetto
a quelli posti a base di gara; complessità degli incarichi svolti) debbano riguardare
servizi svolti con preferenza su edifici vincolati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
42/04 e s.m.i., considerato che gli interventi posti a base di gara sono su un
bene sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.?
2) per il Criterio di valutazione B2 – “Caratteristiche qualitative e
metodologiche del servizio” si precisa a pag 14 del DdG : << (…) La relazione
deve essere costituita da un massimo di nr. 10 (dieci) facciate in formato A4 e
nr. 3 (tre) facciate A3, oltre ai curriculum professionali in n.1 facciata A4 per
ciascun professionista, studio professionale associato o società partecipante (nota:
per i consorzi, gli studi associati, le società di progettazione ed in genere tutti gli
studi professionali aggregati con diverse modalità, è possibile produrre
esclusivamente n.1 facciata A4 come per i liberi professionisti singoli, un numero
maggiore di facciate di curriculum oltre la prima non saranno valutate). Le parti
dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, con scrittura
carattere “Arial” in corpo non inferiore a 11 punti. Sono ammessi, all’interno delle
cartelle di cui sopra, inserti di tabelle, grafici, schemi, diagrammi, disegni, fotografie,
ecc.; >>
Potete chiarire:
a) se esiste un numero minino di pagine da rispettare per ognuno dei Subcriteri
indicati (Sub criterio B2.1 – Team dedicato al servizio / Sub criterio B2.2 –
Progettazione definitiva / Sub criterio B2.3 – Progettazione esecutiva / Sub
criterio B2.4 – Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in
Esecuzione ), fermo restando il totale delle 10 facciate in formato A4, e i vincoli di
righe e carattere già fissati nel Disciplinare?
b) cosa devono contenere le 3 facciate in A3 ?
c) è corretto interpretare che in caso di partecipazione in RTP costituendo bisogna
produrre un CV di massimo 1 facciata A4 per tutti i soggetti che si raggrupperanno
come Mandataria o Mandanti?
d) la copertina/indice della relazione vengono conteggiate nelle 10 facciate A4?
e) le richieste “schede – curriculum di tutte le professionalità impiegate nel
team dedicato al servizio volte a dimostrare il possesso di una esperienza
professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico” nel Sub criterio
B2.1 – Team dedicato al servizio, sono cosa diversa rispetto al CV di massimo
1A4 previsto nel conteggio totale?
Inoltre cortesemente si prega di confermare se :
3) sia sufficiente a soddisfare la presenza del professionista qualificato come
"restauratore di beni culturali “ un professionista in possesso di Laurea in Restauro
e Conservazione dei Beni Culturali, già in possesso di abilitazione all’esercizio della
professione di restauratore rilasciato dall’I.C.R.?
Inoltre è possibile indicare tale professionista come CONSULENTE
SPECIALISTICO a servizio dell’Ufficio di Direzione lavori, che sarà puntualmente
contrattualizzato ad hoc in caso di aggiudicazione eventuale in capo al RTP
Costituendo concorrente?
ovvero è necessario che tale soggetto sia già un consulente continuativo e
contrattualizzato di uno dei soggetti che si raggruppano?
4) sia necessario prevedere un professionista geologo nel Costituendo
Raggruppamento Temporaneo che parteciperà alla gara? in caso affermativo tale
professionista deve essere individuato come Mandante?
RISPOSTA n.23
1) Il grado di “attinenza delle opere oggetto degli incarichi svolti per congruità
importo e natura dei lavori rispetto a quelli posti a base di gara; complessità
degli incarichi svolti” sarà valutato dalla Commissione Giudicatrice sulla base di
quanto previsto dal Disciplinare di Gara; risulta evidente che l’attinenza delle
opere riguarda tanto quelle di restauro sull’edificio storico vincolato, quanto
quelle inerenti l’ampliamento.
2)
a) NO.
b) Contenuto libero fermo restando in caso di caratteri scritti le regole generali.
c) SI.
d) NO.
e) Sono la medesima cosa. Saranno valutati solo ed esclusivamente i
curriculum in relazione alle professionalità indicate in relazione al punto 2.1, gli
eventuali professionisti/società/ studi associati facenti parte dell’RTP e che non
abbiano professionalità indicate al punto 2.1 non sono obbligati a produrre la
scheda curriculum.
3) vedi risposta al QUESITO n.9. Nel merito della possibilità di “indicare tale
professionista come CONSULENTE SPECIALISTICO a servizio dell’Ufficio di
Direzione lavori, che sarà puntualmente contrattualizzato ad hoc in caso di
aggiudicazione eventuale in capo al RTP Costituendo concorrente” si specifica
che l’art. 147 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 recita “La direzione dei lavori, il
supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo
di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi
della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri
professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio
con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze
coerenti con l’intervento.” e l’art. 31, comma 8 specifica che “L’affidatario non
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”
da cui si rende evidente che le prestazioni in capo ad “un restauratore di beni
culturali qualificato ai sensi della normativa vigente” non possono essere
subappaltate e pertanto lo stesso dovrà far parte dell’RTP.
4) vedi risposta al QUESITO n.21.