RINALDI, D. L. n. 132/2014, separazione e divorzio consensuali

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RINALDI, D. L. n. 132/2014, separazione e divorzio consensuali
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 16.9.2014
La Nuova Procedura Civile, 5, 2014
Editrice
D. L. n. 132/2014, separazione e divorzio consensuali: addio Tribunali?
Si va direttamente all’ufficiale dello stato civile.
Articolo di Manuela RINALDI1
Sommario: Introduzione. – 1. La negoziazione assistita. – 2. La procedura dinanzi all’ufficiale
di stato civile. Conclusioni
Introduzione
Alcune considerazioni di ordine generale prima di addentrarci nella tematica
oggetto di commento appaiono d’obbligo al fine di una migliore visione e
comprensione dell’argomento stesso.
La separazione2, come noto, consiste nella interruzione stabile ed effettiva
della convivenza coniugale che dà vita ad uno status giuridico dei rapporti
coniugali con carattere potenzialmente transitorio in quanto “potrebbe” cessare
1
Avvocato in Avezzano; Dottoranda di Ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa,
curriculum Diritto del lavoro, Univ. La Sapienza; Docente Tutor Diritto del lavoro c/o
Università Internazionale Telematica Uninettuno e già Docente Tutor in Diritto Civile;
Relatore a Convegni e Corsi di Formazione per Aziende e Professionisti; Autore di numerose
opere sia monografiche che collettanee.
2
Per approfondire l’argomento cfr. Bruno M., Separazione e divorzio, Giuffrè editore, 2014
in ogni momento senza alcun bisogno di nessuna formalità, bensì mediante
semplice riconciliazione.
La separazione dei coniugi non fa venir meno il vincolo coniugale stesso3.
Non va a cessare l’obbligo di collaborazione soprattutto con riguardo ai figli.
Il fulcro dell’istituto della separazione consensuale deve rinvenirsi nell’accordo
– avente carattere negoziale - con cui le parti, limitatamente agli interessi
disponibili, pongono le regole dei loro futuri rapporti.
L’accordo, in virtù della sua natura costituisce un atto di autonomia privata,
sottratta ad ogni ingerenza da parte dell’organo giudicante che dovrà
prenderne atto limitandosi ad un “mero” controllo di legalità e, con riguardo
agli interessi indisponibili, di opportunità.
Ovvero si dovrà verificare che le clausole pattuite non siano nulle per
contrarietà a norme imperative o all’ordine pubblico, con valutazione della
convenienza delle stesse per l’interesse morale e materiale dei figli minori; ciò
in quanto tale interesse, per espressa previsione legislativa viene sottratto alla
libera disponibilità delle parti4.
Arriviamo alle novità introdotte con la normativa del 2014 che qua si
commenta….
Niente giudici nelle separazioni e nei divorzi consensuali “potrebbe essere lo
slogan” del decreto legge n. 132/2014; sembrerebbe (il condizionale è
d’obbligo) che per divorziare non sarà, quindi, più necessario recarsi in
tribunale e nemmeno dall’avvocato…..!.
Novità assoluta per i nostri Tribunali, in quanto a partire dalla data del 12
settembre 2014 si potrà procedere alla separazione ed al divorzio 5 senza
passare “per il via” del Tribunale!!!.
Vi sono, però, come avremo modo di verificare nel prosieguo, ipotesi in cui non
sarà possibile “adottare” tale procedura di semplificazione, occorrendo, ancora,
il controllo del giudice6.
3
Essa determina la cessazione dell’obbligo di assistenza relativamente a quelle forme che
presuppongono la convivenza
4
Per approfondire la tematica della famiglia cfr. Oberto G. (a cura di) Famiglia e patrimonio,
rapporti patrimoniali fra coniugi e conviventi dalla conoscenza al matrimonio, alla
separazione e divorzio, alla morte, Cedam editore, II ed. 2014
5
Così come anche per le richieste di modifiche degli stessi
6
Per una garanzia piena e totale dei soggetti “indifesi” della separazione e del divorzio
Gli attori protagonisti della procedura che condurrà alla separazione o al
divorzio accelerati sono tre, ovvero l’avvocato, i coniugi e l’ufficiale dello stato
civile.
Due infatti, sono le procedure previste dal decreto in commento, ovvero una
con l’assistenza di un avvocato ed un’altra dinanzi all’ufficiale di stato civile
senza neppure la presenza di un difensore.
Un punto che il decreto n. 132/2014 non ha chiarito è quello concernente la
seguente questione, ovvero da quale data la separazione ed il divorzio
potranno dirsi perfezionati.
Nel menzionato decreto viene, solo, previsto che l’accordo così come raggiunto
produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale di separazione e
di divorzio.
A parere di chi scrive sembrerebbe ipotizzabile la soluzione per cui gli effetti
dell’accordo produrranno i propri effetti dalla data dello stesso accordo.
Come noto il menzionato Decreto legge del 12 settembre 2014 n. 132 7,
concernente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per
la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014 n. 2128.
Per quanto concerne l’oggetto della presente trattazione due sono i Capi che ci
riguardano, ovvero:

Capo II Procedura di negoziazione assistita da un avvocato, il cui
articolo 6 prevede la “convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio”;

Capo
III
Ulteriori
disposizioni
per
la
semplificazione
dei
procedimenti di separazione personale e divorzio, il cui articolo 12
prevede la “separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato
civile”.
7
8
Per il testo integrale cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=68667
L’entrata in vigore è il 13 settembre 2014
1. La negoziazione assistita
Anzitutto
occorre
precisare
che
la
negoziazione
assistita,
a
differenza
dell’arbitrato9, mira a trovare una “conciliazione”, una via bonaria alla vicenda.
Sono regolate, secondo quanto disposto nel Capo II all’articolo 6 del decreto
legge n. 132/2014 le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per
le soluzioni consensuali in tema di :
1. separazione personale
2. cessazione degli effetti civili
3. scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione
personale)
4. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Vi sono, come accennato in premessa, delle limitazioni – esclusioni; infatti, le
disposizioni previste in tale nuova disciplina non si applicano in presenza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
economicamente non autosufficienti.
Testualmente l’articolo 6 recita: “1. La convenzione di negoziazione assistita
da un avvocato puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3,
primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
economicamente non autosufficienti.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene
luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio.
9
Che quale scopo ha quello di trovare una soluzione giuridica della vicenda, ovvero di
stabilire chi, in base alle norme di diritto, ha ragione e chi ha torto.
L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci
giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o
trascritto,
copia,
autenticata
dallo
stesso,
dell'accordo
munito
delle
certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.
Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il
Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera
g), e' aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al
fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili
del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»; b) all'articolo 63, comma
1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi
raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento
del
matrimonio,
nonche'
di
modifica
delle
condizioni
di
separazione o di divorzio.»; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e'
aggiunta la seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al
fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio”.
In termini pratici avverrà questo:
l’avvocato dovrà redigere un accordo
ove verrà regolamentata la separazione o il divorzio.
L’ accordo verrà sottoscritto dai coniugi e tale sottoscrizione verrà autentica
dallo stesso legale che poi dovrà trasmetterlo, entro il termine di dieci giorni al
Comune in cui il matrimonio sia stato trascritto10 o iscritto11 in copia
autenticata dall’avvocato.
10
11
Se trattasi di matrimonio religioso.
Se trattasi di matrimonio civile.
L’ufficiale dello Stato civile completa la procedura ricevendo da ciascuna
delle due parti la dichiarazione inerente alla separazione e la sancisce.
Si può procedere anche alla modifica delle condizioni concordate di separazione
o di divorzio.
La mancanza di un’udienza di comparizione dei coniugi nell’ipotesi di
separazione consensuale tramite la procedura di negoziazione assistita da un
avvocato ha “imposto” la modifica dell’articolo 3, secondo comma, della legge
sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la proposizione della
domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra
dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita.
E’ inserita, quindi, nell’art. 69, comma 1, dell’ordinamento dello stato civile di
cui al D.P.R. n. 396/ 2000, la lettera d-bis) al fine di prevedere l’annotazione
negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione
consensuale di separazione o divorzio.
Per quanto riguarda, infatti, le modifiche alla legge n. 898/197012 è stato
previsto (articolo 3): “1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti
previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il
giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o
ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale
ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa
è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
12
Art. 12.
protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di
separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato
in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato
ovvero
dalla
data
dell’atto
contenente
l’accordo
di
separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte
convenuta”.
SCHEMA – Sintesi
Negoziazione assistita
↓
La convenzione in materia di separazione e divorzio13
↓
NON SI APPLICA
↓
1) Nel caso vi siano figli minori;
2) Nel caso vi siano figli maggiorenni incapaci;
3) Nel caso vi siano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
4) Nel caso vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave14.
L’accordo che viene raggiunto a seguito della convenzione produce gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti
di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio,
scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e
divorzio.
↓
13
Per approfondire in linea generale i punti della riforma si veda Buffone G., Schema delle
novità e tabella: DL riforma Giustizia, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2014.
14
Cfr. art. 37 disp. att. cod. civ.
L’avvocato dovrà trasmettere, entro 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del
Comune ove il matrimonio fu trascritto, una copia, autenticata dallo stesso,
dell’accordo raggiunto e munito delle certificazioni necessarie.
↓
Nel caso in cui il difensore non adempia a tale obbligo sarà applicata una
sanzione amministrativa da €. 5.000,00 ad €. 50.000,00
Competente all’irrogazione sarà il Comune ove devono essere eseguite le
annotazioni15.
2. La procedura dinanzi all’ufficiale di stato civile.
I coniugi potranno recarsi direttamente dall’ufficiale di stato civile al fine di
separarsi, divorziare, stipulare condizioni della separazione e del divorzio
oppure modificare quelle già stipulate…
Questa in sintesi la novità della normativa in commento…. Ma andiamo con
ordine.
Come già evidenziato in premessa al Capo III del D.L. n. 132/2014 nell’articolo
12 sono state previste disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di
separazione personale e di divorzio.
Nello specifico è stato previsto che i coniugi possano comparire innanzi
all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di
separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili
o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Ratio e scopo della semplificazione prevista nella disciplina16 si rinvengono
nella “sottrazione” di parte dei procedimenti concernenti la crisi di famiglia ai
tribunali al fine di indirizzarli verso una definizione privata, nel caso di accordi
redatti da legali, oppure ad una definizione meramente amministrativa nella
ipotesi di accordi che vengano redatti innanzi all’ufficiale di stato civile.
A sommesso parere di chi scrive sembra condivisibile la limitazione17 rispetto
all’ipotesi che gli accordi in questione riguardino i soggetti deboli, ovvero i figli;
la protezione di tali soggetti, infatti, (come si vedrà meglio nello schema di
15
16
17
Annotazioni previste ex art. 69 DPR 3 novembre 2000 n. 396.
Entrata in vigore, si ricorda, in data 13 settembre 2014.
Casi di non applicazione.
seguito
riportato)
rimane
demandata
alla
giurisdizione
dell’autorità
giudiziaria18.
La procedura sopra descritta, al precedente paragrafo, concernente la
negoziazione assistita con l’avvocato “viene applicata” anche alla procedura
prevista dall’articolo 12 del decreto legge n. 132/2014 con l’unica differenza
che tale procedura alternativa non è immediatamente operativa.
Si applicherà, infatti, una volta che siano decorsi trenta giorni dalla entrata in
vigore della legge di conversione del decreto n. 132/2014.
Duplice appare la competenza in tale ambito; ovvero l’ufficiale di stato civile
competente sarà quello dello stato civile del comune di residenza di uno dei
coniugi oppure quello del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di
matrimonio.
Vi è da precisare che la norma è applicabile a quelle separazioni, divorzi o
stipula di condizioni di separazione e divorzio e modifica di eventuali condizioni
che siano già state stipulate prima dell’entrata in vigore della legge.
In concreto la procedura avviene come di seguito: l’ufficiale di stato civile
dovrà ricevere, da ciascun coniuge, la volontà19 che intendono separarsi,
divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio20.
Dopo
aver
ricevuto
tale
dichiarazione
l’ufficiale
procedere
alla
stipula
dell’accordo che dovrà essere sottoscritto da quest’ultimo e ovviamente dai
coniugi.
Inoltre vi è da precisare che gli accordi in tal senso previsti non potranno
contenere patti di trasferimento patrimoniale21.
In pratica, nel caso in cui moglie e marito intendano separarsi cedendo l’uno
all’altra la casa coniugale non potranno farlo con la modalità sopra evidenziata
(di semplificazione).
Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato
18
Si veda Gragnani A., Niente giudici nella crisi di famiglia, in Il Sole 24 ore,
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-09-13/niente-giudici-crisi-famiglia081425.shtml?uuid=ABdN2MtB
19
Ovvero la dichiarazione resa dai coniugi.
20
Il procedimento si blocca se uno dei due coniugi non effettua la dichiarazione.
21
Gli accordi raggiunti in tale modo avranno gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali nella stessa
materia che equipareranno in ogni senso.
civile
1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del
comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o
trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero,
nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge
10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la
dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del
matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse
concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento
patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto
immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente
comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei
casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio.
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo
comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in
consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata
nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di
separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la
lettera g-bis), e' aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;»; b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g),
e' aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio;»; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis),
e' aggiunta la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11
delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da
esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di
separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo' essere
stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le
pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Appare, altresì, utile precisare che la semplificazione così come prevista in
tema di separazione e divorzio dal decreto legge n. 132 non modifica quelli che
sono i presupposti della separazione consensuale, ovvero il consenso dei
coniugi, e del divorzio, ovvero la precedente separazione22.
Ancora da ribadire che nulla è stato modificato per quanto concerne la
tempistica, ovvero i tempi del divorzio che potrà essere richiesto non prima di
tre anni dalla udienza presidenziale di separazione e, dalla entrata in vigore del
decreto legge n. 132/2014, dalla redazione dell’accordo, salva la riduzione del
termine del c.d. “imminente” divorzio breve.
Per quanto concerne, infine, come sopra già accennato,
i costi di tale
procedura, si deve precisare che alla tabella D, come allegata alla legge n.
604/196223 dopo il punto 11 delle norme speciali è stato inserito il punto 11
bis, ove si dispone quanto segue: “Il diritto fisso da esigere da parte dei
comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di
stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all’imposta
fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n
642”.
SCHEMA – Sintesi
I coniugi possono concludere un accordo di separazione personale o
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o ancora di modifica
delle condizioni di divorzio e separazione.
↓
22
23
Giudiziale o consensuale che la stessa sia stata.
L. 8 giugno 1962, n. 604.
L’accordo deve concludersi dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune di
residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto
di matrimonio.
↓
La convenzione in materia di separazione e divorzio24
NON SI APPLICA
1) Nel caso vi siano figli minori;
2) Nel caso vi siano figli maggiorenni incapaci;
3) Nel caso vi siano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
4) Nel caso vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave25
↓
L’ufficiale di stato civile riceve dalle parti personalmente la dichiarazione che
vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio oppure ottenere
lo scioglimento26
↓
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Conclusioni
Ricapitolando e cercando di fare un punto conclusivo sull’aspetto concernente
la separazione ed il divorzio consensuali si osserva quanto segue.
Punto 1) La procedura sarà più veloce di quella “da effettuarsi” in
Tribunale?...
A parere di chi scrive probabilmente no….
Vista la “responsabilità” che viene accollata al professionista, lo stesso dovrà,
comunque raccogliere nonché controllare tutta la documentazione, dovrà
indagare sulle condizioni dei figli maggiorenni e controllare la corrispondenza
alle norme imperative ed all’ordine pubblico dell’accordo che dovrà essere
redatto per poi essere trasmesso all’ufficiale di stato civile.
Punto 2) Non sembra essere chiara la norma attuale se la stessa si applica
anche alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio che siano state
24
25
26
Per approfondire in linea generale i punti della riforma si veda Buffone G., ult. op. cit.
Cfr. art. 37 disp. att. cod. civ.
Secondo le condizioni che le stesse avranno predisposto.
già omologate dal tribunale; in tal senso sembra “orientarsi” però lo stesso
decreto n. 132/2014 ove prevede che l’accordo stipulato presso l’ufficiale dello
stato civile tiene luogo
dei
provvedimenti
giudiziali
che definiscono,
i
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili
del
matrimonio, di
scioglimento
del
matrimonio
e
di
modifica
delle
condizioni di separazione o di divorzio.
A parere di chi scrive le ipotesi in cui si potrà ricorrere a questa procedura di
semplificazione sembrano essere di molto ridotte, in quanto si potrà accedere a
tale modalità solo se l’unica decisione da prendere è quella di porre fine al
matrimonio sic et simpliciter; eccezion fatta, anche se il punto non sembra
essere chiaro ma foriero di dubbi, per la previsione di un assegno di
mantenimento.
Punto 3) La norma sembrerebbe, però, avere un limite implicito, ovvero la
mancanza di contestazioni tra coniugi.
Pertanto si potrebbe andare dinanzi l’ufficiale di stato civile solo in presenza di
separazioni o divorzi consensuali ove i coniugi sono d’accordo su ogni aspetto
della separazione e non hanno altre pendenze.
A parere di chi scrive, quindi devono essere escluse le separazioni ed i divorzi
ove, ad esempio, viene contestato l’addebito oppure vi siano contestazioni
circa l’assegno di mantenimento, per l’ovvio fatto che l’ufficiale non può, non
essendo nelle sue competenze, decidere su tali aspetti.
Proseguendo, vi è
da dire che verranno, di certo, risparmiate, con tale
procedura di semplificazione le spese del contributo unificato, mentre per
quanto concerne le competenze del professionista si risparmierà sulla parte di
assistenza relativa al tribunale, che “verrà sostituita”dalla procedura prevista
dinanzi all’ufficiale di stato civile.
Insomma, non avere figli…….potrà rivelarsi fonte di risparmio nel momento
della fine del proprio matrimonio!!..
Ultima precisazione che a parere di chi scrive occorre effettuare nell’ambito
dell’argomento di cui trattiamo è un riferimento alla legge sul c.d. divorzio
breve, ovvero la riduzione del termine (dai precedenti tre anni) ad un anno27
27
Oppure 6 mesi nel caso in cui non ci siano figli minori.
nel caso in cui i coniugi siano consenzienti nel divorzio o meglio cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
La legge sul divorzio breve e la convenzione di negoziazione sono due cose del
tutto autonome e separate che “sembrano procedere, almeno per il momento
di pari passo” ma comunque su due binari paralleli.
Pare opportuno precisare che la negoziazione28 è una ipotesi particolare di
divorzio breve; la l’iter di approvazione della legge sul divorzio breve andrà
avanti per il suo corso.!!.
Editrice
28
La convenzione di negoziazione assistita.