Carta dei Servizi

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Carta dei Servizi
Carta dei Servizi
rev. 4 del 1 marzo 2011
Servizio di
Medicina Legale
Azienda ULSS n. 22 – Bussolengo VR
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Medicina Legale
Centro Polifunzionale di Valeggio sul Mincio
Via S. M. Crocefissa di Rosa, 37067 Valeggio sul Mincio
Reponsabile: dott. Domenico Valentini
ORARI DELLO SPORTELLO PER IL PUBBLICO
Presso il centro polifunzionale di Valeggio sul Mincio
lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Presso il centro polifunzionale di Bussolengo
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Telefono
N. 045/6338634 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Sito internet:
www.ulss22.ven.it>Sportello per il cittadino>Invalidità civile e Medicina legale
LA NOSTRA ATTIVITÀ
Servizio di
Medicina Legale
Il Servizio di Medicina Legale si occupa degli aspetti inerenti l’accertamento degli stati di invalidità civile e di disabilità e di tutte le attività
richiedenti una valutazione o parere di natura medico-legale.
Il Servizio di Medicina Legale svolge le seguenti attività:
•Certificazioni medico legali relative ai riconoscimenti degli stati di:
- invalidità civile (L. 295/90 e successive modificazioni)
- stato di handicap (L. 104/92)
- disabilità ai fini lavorativi (L. 68/99)
- stato di sordo (già stato di sordomutismo) L. 381/70
•Riconoscimento dell’idoneità alle mansioni lavorative (ex art. 5 L.
300/70)
•Certificazione delle “gravi patologie”
•Ricorsi contro il non riconoscimento dell’idoneità al porto d’armi (art.
4 D.M. 28.4.1998)
•Vigilanza sugli esercenti le professioni sanitarie e le arti sanitarie ausiliarie
•Verifica dello stato di malattia nei confronti dei lavoratori (visite fiscali)
•Polizia mortuaria: pareri sull’organizzazione e l’utilizzo dei servizi
mortuari e cimiteriali, coordinamento per l’applicazione della L.R.
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•Rilascio di certificazioni connesse con la tenuta del Registro di Morte
•A livello distrettuale vengono effettuate le visite per:
- patenti di guida
- porto d’armi
- patentini per idoneità gas tossici
- patentini per conduttori di caldaie a vapore
- esenzione dall’uso delle cinture
- contrassegno invalidi, in relazione alle barriere architettoniche e alla
difficoltà a deambulare
- patenti nautiche
- certificati attitudinali per mansioni lavorative e adozioni
- accertamenti necroscopici
•Collaborazione con gli organi inquirenti per sopralluoghi nel territorio
dell’Ulss
Il Servizio ha la sede presso la sede Polifunzionale di Valeggio sul Mincio.
Presso gli uffici amministrativi dei distretti socio-sanitari è possibile ritirare la modulistica per le gravi patologie e per il ricorso avverso il
parere negativo di idoneità per il porto d’armi.
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I NOSTRI SERVIZI
ACCERTAMENTO DELL’ INVALIDITÀ CIVILE (L. 295/90)
Si definiscono invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o
acquisite, che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non
inferiore ad un terzo.
Per i minorenni e i cittadini ultrasessantacinquenni ci si riferisce non più
alla riduzione della capacità lavorativa, ma alla valutazione delle difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
Il riconoscimento dell’invalidità civile permette di accedere a vari benefici
economici e non, previsti dalla legge in base alla percentuale accertata,
come ad esempio: l’erogazione di presidi sanitari (letto, pannoloni, sedia a
rotelle, protesi…); l’iscrizione alle liste speciali per il collocamento mirato al lavoro; l’assegno di invalidità o la pensione di inabilità, l’erogazione
dell’indennità di accompagnamento, ecc.
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP (L. 104/92)
Per stato di handicap si intende la condizione di svantaggio sociale o
emarginazione, causata da una difficoltà di apprendimento, relazione o
integrazione lavorativa e conseguente ad una minorazione fisica, psichica
o sensoriale.
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Il riconoscimento di persona con handicap grave è uno dei requisiti necessari per accedere:
- alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dalla Legge quadro
sull’handicap n. 104/92
- all’esenzione dal pagamento del bollo auto (disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, disabili
con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni)
- ai contributi previsti dalla Legge 21/5/1998, n. 162 in materia di sostegno in favore di persone con handicap grave (detraibilità dei sussidi
tecnici ed informatici, deducibilità delle spese di assistenza specifica,
esenzione dal pagamento del bollo auto, ecc.)
ACCERTAMENTO DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA (L.68/99)
Si tratta dell’iter previsto per il riconoscimento del diritto al collocamento
al lavoro mirato ai sensi della Legge n. 68/99, riservato ai disabili a cui sia
riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 45% o con invalidità riconosciuta dall’I.N.A.I.L. non inferiore al 33%.
Per collocamento lavorativo mirato si intende l’inserimento di una persona disabile nel mondo del lavoro. Le persone riconosciute disabili ai sensi
della Legge n. 68/99, possono iscriversi nelle liste speciali presso il Centro
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per l’impiego con la possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro in
occupazioni che tengano particolarmente conto delle abilità residue.
Nel caso che si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute del dipendente assunto come invalido o nel caso di cambiamento dell’organizzazione della ditta si può chiedere, con apposito modulo in distribuzione
agli sportelli, la valutazione del lavoratore sia da parte del datore di lavoro
che dell’invalido, in base all’art. 10 della stessa Legge.
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO
DELLO STATO DI SORDO (L. 381/70)
Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità
congenita o acquisita durante l’età evolutiva (0 -12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di
guerra, di lavoro o di servizio.
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO
DELLO STATO DI CIECO CIVILE (L. 382/70)
Per cieco civile si intende una persona colpita da cecità assoluta o con un
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione.
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La legge considera:
a) ciechi parziali le persone affette da una minorazione che comporta un
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione oppure persone il cui residuo perimetrico
binoculare è inferiore al 10%
b) ciechi assoluti le persone con visus bilateralmente spento o limitato a
percezione della luce o moto della mano oppure persone il cui residuo
perimetrico binoculare è inferiore al 3%
La cecità può essere congenita o contratta in vita, ma non deve essere dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
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CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA PER IL
RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE, DELLO
STATO DI HANDICAP (L. 104/92) E DELLO STATO
DI DISABILITÀ (L. 68/99) E DEL RICONOSCIMENTO
DELLO STATO DI SORDO (L. 381/70)
Possono presentare la domanda:
1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, di qualsiasi età,
che abbiano minorazioni che riducano o limitino la loro autonomia
e/o capacità lavorativa, purchè le stesse non siano già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro, da causa di servizio o da causa
di guerra
2. I cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno, del
permesso di soggiorno CE di lunga durata o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
Le persone con infermità che hanno ottenuto un riconoscimento di invalidità per cause di lavoro (infortunio o malattia professionale), di servizio o di guerra, non possono chiedere il riconoscimento dello stato di invalido civile per le stesse patologie, mentre possono presentare domanda
di accertamento dell’handicap.
Gli invalidi di lavoro, di guerra o di servizio possono richiedere l’accertamento dello stato di disabilità (L. 68/99) presso gli Enti Pubblici di
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riferimento (INAIL, Commissione medica ospedaliera).
I pazienti con patologia oncologica hanno diritto all’applicazione della
Legge 80/2006 che prevede procedure abbreviate nell’iter di riconoscimento dell’invalidità i cui benefici hanno efficacia immediata (art. 6, c.
3-bis Legge 80/2006). La Regione Veneto, con Deliberazione N. 3701
del 2006, ha definito pazienti oncologici i soggetti affetti da una patologia tumorale in fase acuta con documentata necessità di un trattamento
radioterapico o chemioterapico o in fase avanzata, con necessità di un
trattamento palliativo e/o assistenziale.
COSA DEVE FARE IL CITTADINO
1. Recarsi dal medico curante per la compilazione telematica del certificato medico
2. Recarsi da un Patronato abilitato o da una Associazione di categoria
che provvederà alla compilazione della pratica ed al relativo invio
telematico all’INPS
OPPURE,
3. Collegarsi al sito www.inps.it - Servizi on-line – dove è possibile,
dopo aver richiesto il proprio PIN, trovare il modulo scaricarlo, compilarlo e collegandolo al certificato medico, trasmetterlo telematicamente all’INPS
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4. Attendere l’invito per la visita medica, che verrà fissata, di norma, entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Se l’interessato non si
presenta a visita nella data fissata verrà convocato una seconda volta;
se assente anche alla seconda convocazione in modo non giustificato,
la pratica verrà archiviata;
5. Presentarsi alla visita medica munito di documento d’identità e di
ogni documentazione sanitaria ritenuta utile in originale e in copia.
Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
N.B: Si ricorda che la domanda deve essere sottoscritta dall’interessato,
o se minore da un genitore o, se incapace, dal tutore, amministratore di
sostegno o curatore.
L’eventuale certificazione del medico circa la non trasportabilità del paziente nel caso di richiesta di visita a domicilio può essere prodotta anche
successivamente direttamente al Servizio di Medicina Legale.
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COSA AVVIENE DOPO LA VISITA
Nei giorni successivi alla visita medica la pratica viene inviata alla Commissione Medica di Verifica dell’I.N.P.S. che ha il compito di esprimere,
un parere vincolante sulla decisione della Commissione di prima istanza.
Solo allora l’accertamento sanitario potrà dirsi concluso e il verbale verrà
inviato al domicilio dell’interessato.
TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di accertamento sanitario dell’invalidità civile (dalla presentazione della domanda alla conclusione dell’accertamento sanitario,
compresa la fase, qualora prevista, dei benefici economici), deve concludersi entro 120 giorni.
Nel caso di patologie oncologiche (in atto) i pazienti hanno diritto ai benefici di cui alla Legge 80/2006 che prevede procedure abbreviate nell’iter
di riconoscimento dell’invalidità i cui benefici hanno efficacia immediata,
comunque subordinato alla conferma della C.M.V. dell’I.N.P.S.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 21.9.1994, n. 698, qualora la data
della visita medica non venga fissata entro tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento dell’invalidità, l’interessato può presentare
all’assessorato Regionale alla Sanità una diffida in carta semplice. In tal
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caso la data della visita andrà stabilita entro il termine di nove mesi, ovvero
entro il termine di novanta giorni se la diffida è presentata oltre il sesto mese
dalla data della domanda.
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE
DI PERSONA DECEDUTA (“POST MORTEM”)
Qualora sia stata presentata domanda di riconoscimento di invalidità civile
e l’interessato sia deceduto prima di essere sottoposto alla visita, ai sensi
dell’art. 1, c. 8, D.P.R. n. 698/94, gli aventi diritto all’eredità possono presentare richiesta all’I.N.P.S. che il caso venga comunque valutato.
La domanda deve essere corredata di documentazione sanitaria del defunto
e, qualora non specificato nella stessa, certificato sanitario di morte.
La pratica seguirà quindi la procedura prevista per le pratiche di invalidità
civile.
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PROCEDURE PER IL PAGAMENTO DELLE PROVVIDENZE
ECONOMICHE SPETTANTI AGLI INVALIDI CIVILI
Nel caso di riconoscimento di benefici economici (che decorrono dal primo
giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) l’interessato riceverà al proprio domicilio una serie di moduli da restituire compilati
all’I.N.P.S.
La compilazione di questi moduli è necessaria per l’eventuale pagamento
dei benefici economici, che verranno successivamente erogati dall’I.N.P.S.
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INFORMAZIONI SULLO STATO DELLE PRATICHE...
Il diretto interessato o persona da lui indicata, munita di apposita delega
scritta e documento di riconoscimento del delegante, può ottenere
informazioni sullo stato della propria pratica presentandosi direttamente
allo sportello per il cittadino che è aperto:
Presso il centro polifunzionale di Valeggio sul Mincio
il lunedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Presso il centro polifunzionale di Bussolengo
il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Telefonando al numero 045 6338634 (dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì
al giovedì) si possono ottenere informazioni circa i tempi di attesa per le visite,
i tempi generali per il disbrigo delle pratiche, gli orari di apertura al pubblico
degli sportelli, le informazioni relative alla presentazione delle pratiche.
A seguito delle recenti disposizioni legislative, il Servizio non è più in grado
di dare informazioni relativamente :
- a eventuali ritardi della chiamata a visita nel caso di patologie oncologiche,
qualora non segnalate nella fase di trasmissione da parte dell’I.N.P.S.;
- a eventuali ritardi nell’invio dei verbali a domicilio dell’interessato dopo la
visita (in quanto il controllo dei verbali e la loro trasmissione è svolta a cura
dell’I.N.P.S.)
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RICHIESTA DI VISITA FISCALE NEI CONFRONTI DEI
LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA
Si tratta della richiesta della verifica dello stato di malattia dei Lavoratori
da parte del Datore di lavoro.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Le richieste devono essere inviate dai Datori di lavoro pubblici o privati, al
Servizio tramite fax al n. 045 6338567 (sempre operativo), con l’indicazione
del nome e dell’indirizzo del Lavoratore, la data di inizio della malattia e la
relativa prognosi, se conosciuta.
Le richieste di visita senza prognosi e quelle che pervengono entro le ore 9.30
vengono effettuate, se possibile, in giornata.
Le visite vengono effettuate nelle seguenti fasce orarie:
a)per i Dipendenti del settore privato e per il Personale non contrattualizzato
del settore pubblico dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00;
b)per il Personale contrattualizzato del settore pubblico, dalle ore 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Il medico che effettua la visita rilascia al dipendente in stato di malattia il referto medico che verrà spedito anche al datore di lavoro attraverso fax.
È previsto per i datori di lavoro il pagamento di una tariffa stabilita dal Tariffa
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ario Regionale. La segnalazione per il relativo versamento viene inviata tramite il Servizio Economico Finanziario dell’Ulss.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (art. 2 D.M.
18.12.2009 Min. per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione) i Dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita
b) infortuni sul lavoro
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
(tali cause di esclusione devono essere segnalate nella richiesta di visita
fiscale).
Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la
visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI GRAVE PATOLOGIA
Questa certificazione viene rilasciata da un Sanitario del Servizio di Medicina Legale, su richiesta dell’interessato e nei casi previsti dai rispettivi
Contratti Collettivi di Lavoro.
È prevista per i periodi di malattia, nei quali, a causa di gravi patologie, la
patologia viene sottoposta a terapie fisicamente impegnative (emodialisi,
chemioterapia, altre terapie salvavita).
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L’apposito modulo di richiesta è disponibile presso gli sportelli del Servizio di Medicina Legale.
È previsto il versamento della cifra stabilita dal Tariffario Regionale (€.
15,00) da versare agli sportelli di cassa dell’Ulss oppure attraverso bollettino di c/c.
RICORSO CONTRO IL NON RICONOSCIMENTO
DELL’IDONEITÀ AL PORTO D’ARMI
È il ricorso che può essere presentato nel caso di non riconoscimento all’idoneità al Porto d’Armi da parte del medico del distretto. A tale scopo si
compila l’apposito modulo che si può richiedere alla Segreteria del Servizio durante gli orari di sportello.
È previsto il versamento della cifra stabilita dal Tariffario Regionale (€.
77,00) da versare agli sportelli di cassa dell’Ulss oppure attraverso bollettino di c/c.
L’interessato verrà convocato a visita collegiale.
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RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ ALLE
MANSIONI LAVORATIVE AI SENSI EX ART. 5 L. 300/70
La richiesta può essere presentata dal Datore di lavoro.
Le informazioni necessarie vengono fornite direttamente dal Servizio
durante gli orari di sportello o telefonando allo 045 6338634.
È previsto il versamento della cifra stabilita dal Tariffario Regionale
(€. 77,00) da versare agli sportelli di cassa dell’Ulss oppure attraverso
bollettino di c/c.
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IMPEGNI NEI CONFRONTI
DEGLI UTENTI
Accoglienza e orientamento
•
Il personale del Servizio di Medicina Legale è tenuto a fornire
informazioni e chiarimenti nel rispetto delle norme sul diritto di
accesso (dell’interessato o su suo consenso esplicito)
•
Gli operatori dello sportello per il pubblico sono identificabili
•
Copia della carta dei servizi viene messa a disposizione di ogni
utente che accede al Servizio
Tempestività, regolarità e puntualità
•
È previsto che l’iter della pratica di invalidità civile, compreso il
riconoscimento di eventuali benefici economici, debba completarsi nell’arco di quattro mesi. Eventuali prolungamenti dei tempi
possono essere previsti nel caso venga richiesta documentazione
integrativa o per disfunzioni organizzative, motivabili, del Servizio di Medicina Legale o dell’INPS
•
Nel caso di patologie oncologiche (L. 80/2006) la convocazione a
visita avviene in tempi abbreviati e le relative certificazioni (su
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scettibili però di modifiche in sede INPS) vengono inviate al domicilio dell’invalido nei tempi più brevi possibili
Note generali
•
Il personale affronta i problemi a lui sottoposti dall’utenza secondo l’ordine di presentazione delle domande e, comunque, secondo
l’ordine di trasmissione delle stesse da parte dell’I.N.P.S.
•
I moduli, a loro volta, riportano le informazioni essenziali circa le
procedure previste per le pratiche relative
•
A richiesta possono essere date informazioni che permettono la
lettura e la comprensione degli esiti degli accertamenti
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•
Segnalazioni e reclami degli utenti sono considerati come utili
contributi al miglioramento del servizio: si possono formulare,
verbalmente o in forma scritta, ai seguenti indirizzi:
Servizio di Medicina Legale
Responsabile: Dott. Domenico Valentini
Via S.M. Crocifissa di Rosa, presso Centro Polifunzionale
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda ULSS n. 22
Via Ospedale, 28 - 37012 Bussolengo (VR)
Telefono: 045 6712666
e-mail: [email protected]
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Questa Carta dei Servizi è stata realizzata dal personale del servizio in
collaborazione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il Servizio Infermieristico e l’U.O.C. Qualità, Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale, avvalendosi del contributo e dei suggerimenti forniti dalle Associazioni di Volontariato e di Tutela dei Diritti, che collaborano con l’Azienda
nell’ambito della Conferenza dei Servizi.
www.ulss22.ven.it/associazioni di volontariato