Profilo Professionale e Percorso Formativo M.C.B.
Transcript
Profilo Professionale e Percorso Formativo M.C.B.
PROFILO PROFESSIONALE DEL MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici e l’operatore sanitario, esercente un’arte sanitaria, che su prescrizione medica, nell’ambito delle proprie competenze, provvede direttamente alla cura del paziente mediante massoterapia, idroterapia e balneoterapia come indicato dal Regio Decreto 31 Maggio 1938, n. 1834 e dell’art. 6 del D.P.R. 14 Marzo 1974 n. 225. La sua arte è esercitabile, sia come libera professione in proprio “gabinetto massoterapico”(le cui modalità sono indicate nell’art. 11 lett. B della legge 5 Luglio 1961, n. 570) autorizzata nei termini di legge sia come dipendente in strutture pubbliche,convenzionate o di sanità privata. RIFERIMENTI LEGISLATIVI In Italia il Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici è stato istituito dalla legge 1964/27 e regolamentato in modo specifico dal R.D. 1334/28 e dal D.P.R. 225/74. Si tratta di un operatore sanitario,in quanto esercente un’arte sanitaria.Gli operatori stranieri possono operare in Italia ai sensi del D.L. 6 Novembre 2007, n. 206 in attuazione della direttiva 2005/36/CE. FONTI NORMATIVE PER IL MASSAGGIATORE E PER IL CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI - R.D. 31 Maggio 1928, n. 1334 art. 15 Soltanto sotto in controllo del medico curante è consentito agli infermieri di praticare: a) Medicazione di ulcere e piaghe esterne; b) Medicazioni vaginali e rettali; c) Massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano - D.P.R. 14 Marzo 1974, n. 225 art. 6 .... e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: a) clistere evacuativi,medicamentosi e nutritivi,rettoclisi; (idrocolonterapia) b) bagni terapeutici medicati, frizione; c) medicazioni semplici e bendaggi; d) pulizia,preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario; e) rilevamento e annotazione della temperatura,del polso e del respiro; f) somministrazione dei medicinali prescritti; g) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari; h) sorveglianza di fleboclisi; i) respirazione artificiale,massaggio cardiaco esterno,manovre emostatiche di emergenza. Per fugare ogni dubbio, si evidenzia che si parla di controllo del medico curante e non di presenza del medico. Il MASSAGGIATORE opera su prescrizione medica e provvede direttamente... Il Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici è un idroterapista e non va confuso con l’operatore termale. Il R.D. 28-9-1919 n. 1924 recante disposizioni per le acque termali e cure affini, all’art.14 specifica che sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico: Acque termali - fanghi sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili – stufe naturali e artificiali. Stabilimenti idroterapici,quelli nei quali a scopo terapeutico si fa uso di acqua comune; Stabilimenti di cure fisiche ed affini,quelli in cui si pratica il massaggio generale e parziale,la chinesiterapia,la meccanotarpia,la radioterapia, la radiumterapia,la fototerapia,la termoterapia,l’elettroterapia,la aeroterapia,l’elioterapia,le cure a base di regimi speciali dietetici e simili. LE PROFESSIONI SANITARIE DELL’AREA RIABILITIATIVA IL MASSAGGIATORE Il massaggiatore viene istituito con legge 23 giugno 1927 n. 1264. Questa legge non è mai stata brogata. I corsi furono attivati in virtù del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334. La durata del corso è biennale. IL FISIOKINESITERAPISTA Per sopperire alla carenza di massaggiatori diplomati da impiegare dalle strutture pubbliche e private ed in seguito all’introduzione nella riabilitazione oltre che al massaggio anche del movimento a scopo terapeuico,fu necessario istituire una nuova figura denominata Fisiokinesiterapista. Legge istitutiva Legge 31 agosto 1933, n. 1592 Legge 19 luglio 1940, n. 1090, art.3 Legge 19 gennaio 1942, n.86, art.1 Profilo professionale Non è regolamentato per legge,ma può essere quello del terapista della riabilitazione o di massofisoterapista. MASSOFISIOTERAPISTA Il massofisioterapista è stato istituito con la legge 5 luglio 1961, n.570.Quindi massaggiatore e massofisioterapista sono due operatori sanitari distinti. La legge istitutiva del massofisioterapista (570/61) è di 33 anni successiva a quella del massaggiatore (1264/27). La durata del corso è triennale. Profilo professionale Il profilo professionale del massofisioterapista è contemplato nel decreto 7 settembre 1976. ....”Pertanto esegue ed applica tute le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e terapista della riabilitazione.” IL MASSAGGIATORE SPORTIVO Il massaggiatore sportivo fu istituito con la legge 28/12/1950, n. 1055 abrogato dall’art. 13 legge 16/10/1971 n.1099. L’art.8 della legge 28/10/1971,n.1099 prevede che i possessori del titolo previsto dalla legge 19/05/1971,n.403 sono ammessi ai corsi per il conseguimento della licenza di massaggio sportivo. L’organizzazione, i programmi e i requisiti dei docenti sono stabiliti con D.M. 5 luglio 1975. IL TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE Il terapista della riabilitazione è stato istituito dall’art. 39 legge 12 febbraio 1968, n.1932.I corsi furono attivati con legge 30 marzo 1971, n.118 D.M. 10 febbraio 1974 D.P.R. 10 marzo 1972 n. 162 legge 11 novembre 1990, n.341. Durata del corso triennale. Profio Professionale E’ contemplato nell’art. 42 della legge 132/1968. IL FISIOTERAPISTA Istituito con Decreto 14 settembre 1994, n. 741 che ne prevede anche il profilo. Il conseguimento del diploma universitario fu istituito con D.M. 24 luglio 1996 di durata triennale. Il diploma universitario è stato trsformato in laurea di I° livello di fisioterapista. PERCORSO FORMATIVO MODULI BASE PROFESSIONALIZZANTE TIROCINIO PRATICO TOTALE ORE INSEGNAMENTO TEORIA (ORE) Comunicazione 30 e psicologia Psicosomatica 30 Igiene 30 Diritto 30 Psicologia clinica 30 Anatomia 70 Fisiologia 40 Patologia 70 Farmacologia 50 Massaggi 100 Idroterapia 160 Balneoterapia 160 800 ORE F.A.D. (ore) 10 10 20 10 20 20 20 20 10 30 30 200 200 200 - Il corso di Massaggiatore e Capo Bagnino per gli stabilimenti idroterapici si articola in 18 mensilità (biennale) sviluppato in 20 incontri da 40 ore cad. per la parte teorica, presso l’Ente di Formazione ATHENA Onlus con sede in Pozzilli (IS). Questo tipo di organizzazione consente di acquisire nuove competenze e capacità consentendo ai lavoratori la continuità d’esercizio. - Una sezione delle ore teoriche si possono seguire comodamente da casa, attraverso la F.A.D. (Formazione a Distanza) dal proprio pc, per un totale di 200 ore. - Il tirocinio pratico può essere svolto, a seguito di una preventiva convenzione stipulata tra ATHENA Onlus e il soggetto ospitante, nella regione di provenienza dell’allievo. Possono partecipare agli esami finali gli allievi che non hanno superato il 10% delle assenze totali nei tre moduli evidenziati in tabella. compilare ed inviare in allegato a: [email protected] SCHEDA DI PREISCRIZIONE Nome__________________________________Cognome______________________________ Nat a____________________________________ Il______________ Prov.______________ Residente a ________________________________ Prov.____ Via_______________________ Tel.___________________________________Cell.____________________________________ CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO DI : - M.C.B. Massaggiatore e Capo Bagnino per gli Stabilimenti idroterapici (durata 1200 ore) ; Il prezzo totale del corrispettivo del corso di cui sopra è pari ad Euro 3.500,00. TITOLO DI STUDIO [ ] - Qualifica professionale ; [ ] - Diploma scuola media superiore ; [ ] - Altro ____________________________ Sede del corso: Pozzilli (IS) Data: FIRMA DEL RICHIEDENTE __________________________________