Guida alla richiesta di indennizzo e al risarcimento danni

Transcript

Guida alla richiesta di indennizzo e al risarcimento danni
EPATITE C
Guida alla richiesta di indennizzo e al
risarcimento danni
MARCO RAMADORI
Avvertenza importante
© 2013 Marco Ramadori
Le informazioni contenute in questo ebook hanno il solo e unico scopo di fornire informazioni e spunti di riflessione. I lettori non devono agire sulla base di notizie e informazioni presenti nello stesso senza un’adeguata consulenza legale, dal momento che ogni caso va studiato singolarmente nella sua specificità. L’autore, pur garantendo l’accuratezza del lavoro svolto, declina ogni responsabilità da eventuali errori o inesattezze contenute nel
testo e da qualunque iniziativa presa a partire dalle informazioni qui presenti. I contenuti dell’ebook non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti all’autore. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma. È vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti
non autorizzata espressamente dall’autore.
i
Indice
p. 3.....................................................................................................................................INTRODUZIONE
p. 5......................................................................RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA GRATUITA
p. 6..........................................L’INDENNIZZO DA CONTAGIO DA EPATITE C (EX LEGE 210/1992)
p. 10...................................................................L’AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DANNI
p. 13....................................................................................APPENDICE: LEGGE 25/02/1992 n. 210, G.U.
p. 20........................................................................................TABELLA A ALLEGATA AL DPR 834/1981
p. 30......................................................................FACSIMILE DOMANDA DI INDENNIZZO L. 210/92
p. 32..FACSIMILE DOMANDA ASSEGNO UNA TANTUM O ASSEGNO REVERSIBILE L. 210/92
p. 35.......................................................................................................L’AUTORE: MARCO RAMADORI
p. 36.....................................................................RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA GRATUITA
ii
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
Introduzione
Il virus dell’epatite C è, ancora oggi, una delle malattie infettive più diffuse a livello mondiale: si stima, infatti, che ne siano affetti 130-170 milioni di individui. È d’obbligo l’utilizzo del termine “stima” in quanto si tratta
di una malattia che, per parecchio tempo, può restare silente e non dare alcun sintomo, per questo molte persone scoprono di esserne affette solo molto dopo il contagio. In alcuni casi, invece, i sintomi ci sono, ma sono abbastanza generici e non è facile quindi ricondurli all'Hepatitis C Virus. Questi sintomi sono, ad esempio, la diminuzione dell'appetito, la nausea, la stanchezza, i dolori articolari o muscolari, la perdita di peso, l'ittero.
L’esistenza dell’epatite C, in origine chiamata “epatite non A non B”, è stata ipotizzata nel 1970 e confermata nel 1989. Si tratta quindi di una scoperta relativamente recente e la malattia, ad oggi, purtroppo non ha né
una cura né un vaccino.
Il virus si trasmette principalmente attraverso il contatto diretto con il sangue infetto e colpisce in primo luogo il fegato, col rischio di cicatrizzazioni e cirrosi, da cui in alcuni casi possono svilupparsi insufficienza epatica,
cancro al fegato, varici esofagee e gastriche. Sarebbe molto importante, quindi, una diagnosi precoce al fine di
guarire o quanto meno limitare i danni derivanti dal virus.
Ma come si diagnostica l'epatite C? È semplice, basta un prelievo del sangue. Le persone più a rischio, che
quindi dovrebbero assolutamente accertarsi di non essere infette, sono:
- chi ha subito una trasfusione
- i lavoratori del settore sanitario
- tutti quelli che si sono sottoposti a un intervento chirurgico
- chi fa uso di droghe
- i pazienti in emodialisi
- chi si è fatto piercings o tatuaggi
- chi ha subito somministrazioni di emoderivati (ad esempio i vaccini)
Tuttavia, vista la facilità della diagnosi, è bene che tutti periodicamente si sottopongano al controllo.
© 2013 Marco Ramadori
3
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
Anche se l'Egitto è il Paese che conta più casi di epatite C al mondo, la nostra cara Italia non può certo stare tranquilla: con un milione e mezzo di malati accertati, infatti, siamo il Paese europeo con più persone positive
al virus dell'HCV e con più morti per tumore primitivo al fegato. Di fatto, è la maggior causa di morte per malattie infettive trasmissibili. Tutto ciò è ancora più preoccupante se si pensa che, secondo le stime presentate al II
National Workshop o Economics and Drugs in Hepatology (febbraio 2012), solo il 40% dei casi viene diagnosticato.
Lo Stato italiano, consapevole delle proprie responsabilità oggettive per omesso controllo, ha emesso la legge n. 210 del 1992: tutti i malati contagiati dal virus in seguito a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati, nonché chi, lavorando nel settore sanitario, è entrato in contatto col sangue infetto
per colpa di una carenza della struttura ospedaliera, hanno diritto a un indennizzo.
Non solo: rivolgendosi a un avvocato esperto in materia è anche possibile, se ci sono i presupposti, chiedere
un risarcimento danni (art. 2043 del Codice Civile), oltre all’indennizzo.
In questo e-book troverete una spiegazione semplice e dettagliata su come ottenere l'indennizzo, attraverso
una serie di domande e risposte ai dubbi più frequenti in materia. Troverete anche le indicazioni per la richiesta
di risarcimento danni che, qualora sia possibile, è sempre consigliata.
Le lesioni alla salute umana non possono certo essere ripagate con i soldi. Tuttavia l’articolo 32 della nostra
Costituzione tutela la salute come “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”: è quindi giusto che chi subisce un danno, di cui è addirittura responsabile lo Stato, abbia diritto a un indennizzo ed eventualmente anche a un risarcimento.
© 2013 Marco Ramadori
4
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA GRATUITA
SULLA RICHIESTA DI INDENNIZZO DA CONTAGIO
DA EPATITE C E SULL’EVENTUALE RISARCIMENTO
DANNI
Esclusivamente nel campo dei danni alla salute, questo Studio offre consulenza gratuita e assistenza
giudiziaria senza nessun anticipo di compensi, su tutto il territorio nazionale.
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.” L’articolo 32 della Costituzione italiana tutela il diritto alla salute, ma troppo spesso il concreto risarcimento
di una lesione all’integrità fisica è estremamente difficile per il cittadino. Chi subisce un danno
alla salute non sempre è consapevole dei propri diritti, e rinuncia di fatto a massimizzare il giusto risarcimento
economico.
Se vuoi richiedere una consulenza gratuita sull’indennizzo da contagio da Epatite C e sull’eventuale risarcimento danni, o se sei comunque stato vittima di un danno alla salute, CLICCA SU QUESTO
LINK, compila i campi indicati e premi invia.
I nostri avvocati ti contatteranno telefonicamente e, se valuteranno il tuo caso fondato, ti richiederanno eventuale ulteriore documentazione.
Se tale nostra valutazione avrà un esito finale positivo, potrai essere assistito da questo Studio senza nessun
anticipo di compensi, con la sottoscrizione di un contratto che prevede il pagamento dei compensi solo con una
percentuale del risarcimento eventualmente ottenuto.
In caso di mancato ottenimento di un risarcimento, nulla sarà dovuto.
Studio Legale Ramadori
via Marcello Prestinari 13
00195 Roma
www.studioramadori.com
SI RICEVE ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO.
© 2013 Marco Ramadori
5
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
L’indennizzo da
contagio da Epatite C
(ex lege 210/1992)
1. CHI HA DIRITTO ALL’INDENNIZZO?
Hanno diritto all’indennizzo:
- le persone contagiate dai virus a seguito di somministrazione di sangue o derivati;
- tutte le persone che hanno riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione alla integrità psicofisica a seguito di vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie;
- il personale sanitario che ha contratto l’infezione durante il servizio;
- gli eredi della persona deceduta prima di aver percepito l'indennizzo, ma dopo aver presentato la domanda
- i parenti, qualora dalla infermità del congiunto sia derivata la morte (anche se non era stata presentata la
domanda di indennizzo)
- le persone che risultano contagiate dal coniuge (se questo percepisce l’indennizzo)
- i figli contagiati durante la gestazione
2. IN COSA CONSISTE L’INDENNIZZO?
L’indennizzo è un riconoscimento economico che consiste in un assegno bimestrale. L’assegno è esente da ritenute previdenziali o fiscali, ed è indipendente dalle condizioni economiche dei beneficiari. Inoltre, è compatibile
con altri riconoscimenti di invalidità, come ad esempio l'invalidità civile.
© 2013 Marco Ramadori
6
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
3. A CHI CI SI DEVE RIVOLGERE PER PRESENTARE DOMANDA DI INDENNIZZO?
La domanda si presenta all’ASL di residenza, dove si svolge l’istruttoria della pratica. Tutta la documentazione
viene poi inviata alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) per la redazione della relazione attestante o
meno la sussistenza del nesso causale tra infermità e contagio e il relativo inquadramento in una categoria della
tabella A allegata al DPR 834/1981 (vedi appendice di questo e-book).
4. QUALI SONO I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI INDENNIZZO?
Stato di nascita, residenza, stato di famiglia, documento identità, documentazione sanitaria per dimostrare la
trasfusione di sangue infetto (la cartella clinica) e attuali condizioni di salute (riscontrabili, ad esempio, con
un’ecografia epatica).
5. CHI VALUTA LA DOMANDA E CHI DECIDE SE SI HA DIRITTO ALL’INDENNIZZO?
La domanda viene esaminata dalla Commissione Medica Ospedaliera che, dopo aver visitato il richiedente, trasmette il parere alla ASL. Il verbale con il giudizio di accoglimento o di rigetto della domanda viene poi notificato all’interessato. In caso di parere positivo seguirà la corresponsione dell’indennizzo, con la liquidazione degli
arretrati calcolati dal momento della presentazione della domanda. Purtroppo i termini entro i quali la Commissione deve convocare il richiedente e la successiva comunicazione della ASL non sono indicati come perentori e
possono trascorrere anche parecchi mesi prima che la pratica si concluda. In caso di ritardi è consigliabile fare
un sollecito con raccomandata a/r.
6. C’È UN LIMITE DI TEMPO PER PRESENTARE LA DOMANDA DI INDENNIZZO DAL MOMENTO IN CUI SI SCOPRE DI AVERE LA MALATTIA?
La domanda firmata e i documenti allegati richiesti devono essere presentati alla ASL entro tre anni dalla
scoperta del contagio. Tre anni, dunque, non dall'avvenuto contagio, ma dalla scoperta di esso. Se tale scoperta è avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge, quindi prima del 25 febbraio 1992, la decorrenza del
termine triennale si deve far risalire alla data dell'entrata in vigore della legge, ossia al 25 marzo 1992. Il termine di decadenza triennale di cui all'art. 3 L. 210/92 non si applica a coloro che abbiano contratto un’epatite
post-trasfusionale in epoca anteriore al 1997, così come innovato dalla legge 238/1997. Per tali casi si applica il
termine decennale di prescrizione (tale orientamento è stato affermato dalla sentenza di Cassazione n. 6500/
2003).
7. COSA FARE SE VIENE RIGETTATA LA RICHIESTA DI INDENNIZZO?
In caso di rigetto della domanda di indennizzo perché giudicata non tempestiva, perché non sussiste il nesso cau
© 2013 Marco Ramadori
7
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
sale, perché l’infermità non rientra tra quelle previste dalla tabella A, o in più ipotesi, si può fare ricorso al Ministero della Salute entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del decreto di rigetto della domanda (termine considerato perentorio, pena la decadenza della domanda). Se anche il Ministero darà giudizio negativo, si potrà presentare ricorso avanti il Tribunale del Lavoro entro il termine di un anno. È opportuno farsi assistere da un avvocato esperto in materia, al fine di motivare e documentare al meglio le motivazioni del ricorso.
8. COME SI VALUTA L’ENTITÀ DELL’INDENNIZZO?
L’importo dell’indennizzo è variabile a seconda della gravità del danno e della categoria alla quale si viene ascritti. Le categorie, in tutto 8, sono elencate nella tabella A allegata al DPR 834/1981 (vedi appendice di questo ebook).
9. COME SI CALCOLA L'INDENNIZZO SE UNA PERSONA È AFFETTA DA DUE DIVERSE PATOLOGIE?
Se le patologie sono entrambe tra quelle indicate nella L. 210/92 – Hiv, Epatite C ed Epatite B - e quindi per
entrambe è previsto l'indennizzo, questo è cumulabile e si può richiedere un assegno aggiuntivo del 50% del valore dell'indennizzo.
10. VERRANNO PAGATI ANCHE GLI “ARRETRATI”?
Gli “arretrati”, che si conteggeranno a partire dalla data di presentazione della domanda, verranno pagati e rivalutati annualmente secondo la legge. Qualora ciò non avvenga è possibile fare ricorso avanti il Tribunale del Lavoro.
11. LA PERSONA CHE HA DIRITTO ALL’INDENNIZZO, HA ANCHE DELLE AGEVOLAZIONI
SULLE SPESE SANITARIE?
Si, i titolari del beneficio sono esenti da spese sanitarie e dalla quota fissa per la ricetta medica. L’esenzione, ovviamente, vale solo per la cura e la diagnosi della patologia per la quale si percepisce l'indennizzo.
12. SE LA MALATTIA PEGGIORA, SI HA DIRITTO A UN AUMENTO DELL’INDENNIZZO?
Si, occorre presentare domanda di aggravamento entro sei mesi dalla conoscenza dell’aggravamento. Con tale domanda di revisione si può ottenere l’ascrizione della infermità anche a una diversa categoria tabellare.
© 2013 Marco Ramadori
8
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
13. SE LA PERSONA CHE AVEVA DIRITTO ALL’INDENNIZZO MUORE, I SUOI EREDI HANNO DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNIZZO, INDIPENDENTEMENTE DALLA CAUSA DI
MORTE?
Agli eredi spettano i ratei dell’assegno scaduti prima della morte dell’avente diritto e un assegno una tantum di
77.000,00 euro (sempre che ne venga fatta richiesta), indipendentemente dal nesso causale tra decesso e patologia indicata nella legge 210/92.
14. SE SI VIENE CONTAGIATI IN SEGUITO A UN INTERVENTO CHIRURGICO (AD ESEMPIO CON UNO STRUMENTO INFETTO), SI HA DIRITTO ALL’INDENNIZZO?
No, solo il personale sanitario può ottenere l’indennizzo per contatto con materiale infetto durante il servizio
(art.1). Le altre persone (i pazienti) possono però instaurare un giudizio di responsabilità avanti il Tribunale Civile ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile. Per far ciò è opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in materia.
Sarà inoltre necessaria la perizia di un medico legale di parte che accerti il nesso causale tra contagio e intervento chirurgico con ferri sporchi e quantifichi il danno biologico subito a causa del contagio.
© 2013 Marco Ramadori
9
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
L’azione giudiziaria di
risarcimento danni
1. QUAL È LA DIFFERENZA TRA INDENNIZZO E RISARCIMENTO DANNI?
L’indennizzo ha natura previdenziale e l’iter istruttorio è amministrativo, ossia non avanti l’Autorità Giudiziaria
civile. Il risarcimento danni, invece, ha natura risarcitoria e si instaura da subito avanti il Tribunale civile. Mentre è possibile chiedere l’indennizzo personalmente, per ottenere il risarcimento danni è necessario rivolgersi a
un legale di fiducia, preferibilmente un avvocato esperto in materia. Un’azione non esclude l’altra.
2. IN QUALI CASI CONVIENE CHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI?
Conviene sempre chiedere il risarcimento danni al Ministero della Salute, responsabile per l’omessa vigilanza del sangue trasfuso. È necessario prima rivolgersi a un medico legale che redigerà una perizia attestante il nesso causale tra infermità e contagio per trasfusione e la percentuale del danno permanente, che verrà
poi “monetizzata” da un avvocato esperto in materia per quantificare il giusto risarcimento non patrimoniale.
3. IL RISARCIMENTO DANNI SI PUÒ CHIEDERE SOLO AL MINISTERO DELLA SALUTE?
No, nel caso di contagio derivante dall’utilizzo di ferri sporchi si può chiamare in giudizio anche l’Azienda ospedaliera.
4. CHI È OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO DANNI?
L’obbligo del pagamento per il risarcimento dei danni è a carico del Ministero della Salute, o anche l’Azienda
ospedaliera nel caso di “ferri sporchi”.
5. QUAL È L’IMPORTO CHE SI PUÒ CHIEDERE QUALE RISARCIMENTO DANNI?
© 2013 Marco Ramadori
10
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
Gli importi per il risarcimento danni sono di gran lunga superiori a quelli previsti per l’indennizzo ex L.210/92.
L’importo varia a seconda dell’età del danneggiato al momento del contagio e della gravità del danno subito (parametro, questo, che deve valutare il medico legale di parte).
6. QUALI SONO ALL'INCIRCA I TEMPI DI UN GIUDIZIO PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DANNI?
Avanti il Tribunale un giudizio può durare circa 3-4 anni, un po’ meno della durata media di una causa civile,
in quanto l’istruttoria si svolge con la sola redazione della consulenza medico legale d'ufficio, oltre ovviamente
all’intensa attività di scritti da parte degli avvocati. La consulenza medica valuterà, confermando o meno la perizia del medico di parte, se vi è nesso causale e la percentuale di invalidità permanente subita. Ultimamente il
Ministero della Salute sta predisponendo, solo per i giudizi instaurati avanti il Tribunale, delle transazioni che,
ovviamente, riducono di molto i tempi del pagamento.
7. IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DI TRE ANNI A PARTIRE DALLA SCOPERTA DEL CONTAGIO PER OTTENERE L’INDENNIZZO, VALE ANCHE PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI?
No, il termine per proporre l’azione risarcitoria è di 5 anni dalla scoperta del contagio o al più tardi dalla presentazione della domanda amministrativa ex L.210/1992. Nel solo caso di richiesta di risarcimento danni per ferri
sporchi contro l’ospedale, il termine per agire è di 10 anni.
8. IN CASO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIGETTO DELLA DOMANDA COSA SI PUÒ
FARE?
È sempre possibile, come per qualunque altra causa, proporre appello alla sentenza che non ha accolto la domanda risarcitoria. In questo caso l’avvocato presenterà appello avanti la Corte d'Appello territorialmente competente per cercare di ottenere la riforma della sentenza. In caso di esito negativo dell'appello, è possibile presentare ricorso avanti la Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio.
9. CHI CHIEDE E OTTIENE IL RISARCIMENTO DANNI DOVRÀ RINUNCIARE ALL'INDENNIZZO?
No, sono due azioni parallele che possono essere iniziate insieme o indipendentemente l’una dall’altra. Tuttavia
occorrerà scorporare, dalla somma richiesta quale risarcimento danni, l'importo eventualmente già ricevuto quale arretrato a titolo di indennizzo.
© 2013 Marco Ramadori
11
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
10. SE È STATO NEGATO L'INDENNIZZO, È PROBABILE CHE VERRÀ NEGATO ANCHE IL
RISARCIMENTO DANNI?
No, perché le due azioni si basano su presupposti diversi. La richiesta di indennizzo ha natura previdenziale, ossia si ottiene una “pensione” ed è sufficiente dimostrare l’avvenuta trasfusione di sangue e rispettare i termini di
prescrizione per la presentazione della domanda. L’azione di risarcimento danni per contagio da trasfusione,
invece, trova fondamento nella responsabilità extracontrattuale del Ministero per omessa vigilanza del sangue
infetto ed è a carico di chi instaura il giudizio l’onere di provare la responsabilità del Ministero. Tuttavia, recenti
orientamenti delle Corti di Cassazione hanno ritenuto sufficiente dimostrare l’avvenuto contagio con sangue infetto.
11. ESISTONO DEI CASI IN CUI, PUR AVENDO DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NON SI PUÒ
CHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI?
Purtroppo gli ultimi orientamenti dei Tribunali hanno negato, in molti casi, il risarcimento a coloro che, pur già
percependo l’indennizzo, non presentano danni epatici a causa della epatite contratta, perché per esempio la
malattia non è in replicazione virale.
© 2013 Marco Ramadori
12
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
APPENDICE:
Legge 25/02/1992 n.210, G.U.
Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (in Gazz. Uff., 6 marzo, n. 55). - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità
sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge
(1) (2).
NOTE:
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 1998, n. 27 (in Gazz. Uff. 4 marzo, n. 9), ha dichiarato l’illegittimità
del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. Successivamente, la stessa Corte,
con sentenza 16 ottobre 2000, n. 423, (in Gazz. Uff., 18 ottobre, n. 43), ha ribadito l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B, a partire dall'anno 1983. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 26 aprile 2012, n. 107 (in Gazz.
Uff., 2 maggio, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il diritto ad un
indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dal presente comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia.
(2) A norma dell’articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, l'indennizzo di cui al presente comma, spetta anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio
1959, n. 695.
13
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il
servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito
di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali (3) .
NOTE:
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 476 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 48), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli
operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica
conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26 gennaio 2009, n. 28 (in Gazz. Uff., 11 febbraio, n. 6), ha ribadito l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito
ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di
lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni
che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie (4).
NOTE:
(4) Per l’indennizzo di cui al presente articolo, vedi l’articolo 1, commi 1, 2 e 5 della legge 25 luglio 1997, n. 238.
Articolo 2
Art. 2.
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8
della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (1) .
NOTE:
(1) Per l’applicabilità dell’assegno di cui al presente comma, vedi l’articolo 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
2. L'indennizzo di cui al comma 1, è integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga
14
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel
caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum
nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria (2).
NOTE:
(2) A norma dell’articolo 11, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, le disposizioni di cui al presente comma si interpretano nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 2011, n. 78 (in Gazz. Uff., 16 novembre 2011, n. 48),
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte,
l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i
figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma
spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
parentale.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e
15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché del pagamento della
quota fissa per ricetta di cui al comma 16- ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per
la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.
6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di
cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito
invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2 (3) (4).
NOTE:
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 1996, n. 118, (in Gazz. Uff., 24 aprile, n. 117), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui escludeva, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi
15
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il
diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice civile - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a
causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza
personale diretta.
(4) Articolo sostituito dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548. Vedi inoltre i commi 2 e 3 dell’articolo 7
del D.L. 548/1996 medesimo.
Articolo 3
Art. 3.
1 . I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano alla USL competente
le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del
danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle
domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'art. 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità,
che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative (1).
NOTE:
(1) Comma sostituito dall’articolo 7, comma 4, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 e successivamente dall'articolo 1, comma 9,
della legge 25 luglio 1997, n. 238.
1-bis . Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure
occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata (2).
NOTE:
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 10, della legge 25 luglio 1997, n. 238.
2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.
3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data
di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonchè la data dell'avvenuta infezione da HIV.
16
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 3, è allegata la documentazione comprovante: la
data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda è allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione
della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonchè la data dell'avvenuto decesso.
5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'art. 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.
6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione.
7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la menomazione prevista dall'art. 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa (3).
NOTE:
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 1996, n. 118, (in Gazz. Uff., 24 aprile, n. 117), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice civile - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.
Articolo 4
Art. 4. (1)
NOTE:
(1) A norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 25 luglio 1997, n. 238, le commissioni medico-ospedaliere di cui al presente articolo, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
17
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio
diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.
3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio.
4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
Articolo 5
Art. 5.
1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il
ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
Articolo 6
Art. 6.
1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente entro sei mesi dalla data di conoscenza
dell'evento (1).
NOTE:
(1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 6, del D.L. 25 ottobre 1996, n. 548.
2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.
18
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
Articolo 7
Art. 7.
1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti
alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto.
2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e
complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in
genere.
3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da
vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.
Articolo 8
Art. 8.
1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità.
2.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per l'anno 1992 e in
lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
Tabella A allegata al DPR 834/1981
Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale
del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo
assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di
una mano e delle prime due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle
mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e
della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere a speciale
alimentazione.
16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
20
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e
funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale; (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti
di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e
sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e
permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta
e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da
1/100 a meno di 150.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e
B-c).
Seconda categoria:
21
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da
ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano
ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano
ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i
1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
22
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che
presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani
compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente,
con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
Quarta categoria:
1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
23
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
11) L'epilessia a meno che per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al
manico del martello, coesteatomi, granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra
4/50 e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro,
oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Quinta categoria:
1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
24
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e
permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50
cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini,
esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra
2/10 e 3/10 della normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone
più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo
stesso o settori equivalenti.
Sesta categoria:
1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza
disturbi funzionali del cervello.
2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la
perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro
pollice.
25
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la
perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma
ben funzionante.
15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascrivere a categoria superiore.
16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
17) Psico-nevrosi di media entità.
18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
Settima categoria:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo
estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali,
a meno che per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
4) La perdita totale dei due indici.
5) La perdita totale di un pollice.
6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
26
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di
sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro
dita di un piede.
13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
22) Laparocele voluminoso.
23) Gastroduodenite cronica.
24) Esiti di resezione gastrica.
25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
27) Isteronevrosi di media gravità.
28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.
29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio
medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un
metro.
27
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da
lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale
ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.
Ottava categoria:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola,
congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un
solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita
dei piedi comprese fra otto o sei.
11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali
nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare. 16) Gli esiti di empiema
non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
28
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90%
(voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabli di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
29
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
Facsimile Domanda indennizzo L.210/92
Domanda per danno irreversibile
correlato a trasfusione o somministrazione di emoderivati
ASL N° …....... DI …..............…................
Via..........................n°........Città...............................
Ai sensi e per gli effetti della Legge 25 febbraio 1992 n. 210, il sottoscritto .............................................................
in qualità di:
☐ - diretto interessato
☐ - esercente la patria potestà di ........................................................................................................................
☐ - erede/i di .....................................................................................................................................................
Chiede di ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1 della predetta Legge ritenendo di aver subito un danno irreversibile perché:
☐ A) contagiato da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati;
☐ B) operatore sanitario che, in occasione e durante il servizio, ha riportato danno permanente alla integrità psico-fisica con sangue o suoi derivati, perché provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV/HBV/
HCV;
☐ C) danneggiato irreversibilmente da epatite post-trasfusionale
All’uopo, dichiara di essere nato a .............................................................................................. prov. (..................)
il .................... e di risiedere in ............................................................................. via ..............................................
n° civico.................... n° telefono ........../.........................................
Allega inoltre:
30
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
Facsimile Domanda indennizzo L.210/92
☐ 1) scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione di emoderivati (in caso di
politrasfusi);
☐ 2) cartella clinica completa ed in copia conforme relativa al/ai ricovero/i in occasione dei quali è avvenuta la somministrazione di sangue/emoderivati (in caso di trasfusioni occasionali);
☐ 3) certificato di stato di famiglia o autocertificazione (1);
☐ 4) certificato di morte (2);
5) .....................................................................................................................................................................
6) .....................................................................................................................................................................
7) .....................................................................................................................................................................
8) .....................................................................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara altresì di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:
Via .......................................................................................................... n°.............. c. a. p. ..................................
città ............................................................................ prov. ...................... telefono ............/..................................
e di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.
........................................., li ................................
(data)
..................................................................
(firma)
(1) Se il danneggiato è minore o deceduto
(2) Se il danneggiato è deceduto
31
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
Facsimile domanda assegno una tantum o assegno reversibile L. 210/92
Domanda di una tantum
o di assegno reversibile
ex L. 210/ 92
Data di presentazione: |___|___|___| Protocollo n° ..................................... Pratica n° ......................................
ASL N° .......… DI …..............…................
Via..........................n°........Città...............................
Ai sensi e per gli effetti della L. 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche e integrazioni il sottoscritto
................................................................................, nato a .................................................... prov. .......................,
il ........................., residente a ......................................................................prov. ......................... cap ...................
Via ................................................................... n° civico ................................ n° telefono .........../.........................
fax ............................................ cod. fisc. |...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|
In qualità di:
A) avente diritto
☐ coniuge ☐figlio ☐genitore ☐fratello minorenne ☐fratello maggiorenne inabile al lavoro
B)esercente la potestà genitoriale o la tutela di
(cognome) ...................................................................... (nome) .......................................................................
nato a .............................................................................. prov. ........................ il ............................ residente
a .................................................................................. prov. .......................... cap. ...........................................
via ......................................... n° civico ........... cod. fisc. |...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|
CHIEDE
☐ l’assegno “una tantum” / ☐ l’assegno reversibile per 15 anni
32
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
Facsimile domanda assegno una tantum o assegno reversibile L. 210/92
come previsto all’articolo 2, comma 3 e 4 della L. 210/92, in conseguenza di decesso, determinato da vaccinazioni o dalle patologie previste dalla L. 210/92,
del Sig./Sig.ra ..................................................................................... nato a ..........................................................
prov. ........................ il ................................. deceduto il ................................ n° pratica di indennizzo .................
(Da compilare nel caso in cui il danneggiato deceduto non abbia mai inoltrato domanda di indennizzo ex L.
210/92) L’avente diritto a tal fine comunica che la persona deceduta era:
☐ soggetto sottoposto a vaccinazione obbligatoria per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria
☐ soggetto sottoposto a vaccinazioni, anche non obbligatorie, necessarie per motivi di lavoro o per incarico
del proprio ufficio, o per poter accedere a uno Stato estero
☐ soggetto a rischio operante nelle strutture sanitarie ospedaliere, che si è sottoposto a vaccinazioni anche
non obbligatorie
☐ soggetto non vaccinato che ha riportato, a seguito e in conseguenza di contatto con persona vaccinata,
lesioni o infermità, dalle quali ne è derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica
☐ soggetto contagiato da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati
☐ operatore sanitario che ha contratto l’infezione da HIV in occasione e durante il servizio, a seguito di
contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV
☐ soggetto con danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali
☐ coniuge contagiato da uno dei soggetti indicati ai punti precedenti, nonché figlio contagiato durante la
gestazione
Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
A) DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. ...............................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................................................
B) DOCUMENTI SANITARI
1. ...............................................................................................................................................................................
33
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
Facsimile domanda assegno una tantum o assegno reversibile L. 210/92
2. ...............................................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................................................
6. ...............................................................................................................................................................................
Dichiara altresì di voler ricevere ogni comunicazione al sottoindicato indirizzo e di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso:
Via ...................................................................................................... n° civico ................... cap. ......................
Città ........................................................................... prov. ..................... tel. .............../....................................
cell. ...................................................... fax ......................................................
..............................................., li ....................................
(data)
.........................................................................
(firma)
34
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
L’autore: Marco Ramadori
L’avvocato Marco Ramadori esercita in Roma, nel suo Studio Legale in
via Marcello Prestinari 13.
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma.
È iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti.
È presidente del CODACONS e coordinatore dell’Ufficio Legale Nazionale.
È consigliere del CNU, Consiglio Nazionale Utenti presso l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
È fondatore di ARTICOLO32, network nazionale di avvocati e di medici specializzati nel risarcimento del danno alla salute.
È presidente di CODACTION - Consumers’ Democracy in Action - il
network internazionale di associazioni dei consumatori europee.
È consigliere del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero delle Attività produttive.
È presidente dell’Osservatorio sulla Televisione e sullo Spettacolo del CODACONS.
È consulente di GEA Progetto Salute, onlus che svolge la sua attività nel campo della prevenzione medica e nella lotta contro il fumo.
Interviene in qualità di esperto di diritto della salute e dei consumatori in programmi televisivi e radiofonici, oltre che con interviste su quotidiani e periodici.
Da anni si occupa di azioni giudiziarie contro il fumo, assistendo sia i non-fumatori contro i datori di lavoro (per
la tutela dal fumo passivo), sia gli eredi dei fumatori deceduti (per il risarcimento dei danni relativi).
Impartisce lezioni in programmi di formazione di personale sanitario presso ospedali italiani.
© 2013 Marco Ramadori
35
E PAT I T E C - G U I DA A L L A R I C H I E S TA D I I N D E N N I Z Z O E A L R I S A RC I M E N TO DA N N I
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA GRATUITA
SULLA RICHIESTA DI INDENNIZZO DA CONTAGIO
DA EPATITE C E SULL’EVENTUALE RISARCIMENTO
DANNI
Esclusivamente nel campo dei danni alla salute, questo Studio offre consulenza gratuita e assistenza
giudiziaria senza nessun anticipo di compensi, su tutto il territorio nazionale.
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.” L’articolo 32 della Costituzione italiana tutela il diritto alla salute, ma troppo spesso il concreto risarcimento
di una lesione all’integrità fisica è estremamente difficile per il cittadino. Chi subisce un danno
alla salute non sempre è consapevole dei propri diritti, e rinuncia di fatto a massimizzare il giusto risarcimento
economico.
Se vuoi richiedere una consulenza gratuita sull’indennizzo da contagio da Epatite C e sull’eventuale risarcimento danni, o se sei comunque stato vittima di un danno alla salute, CLICCA SU QUESTO
LINK, compila i campi indicati e premi invia.
I nostri avvocati ti contatteranno telefonicamente e, se valuteranno il tuo caso fondato, ti richiederanno eventuale ulteriore documentazione.
Se tale nostra valutazione avrà un esito finale positivo, potrai essere assistito da questo Studio senza nessun
anticipo di compensi, con la sottoscrizione di un contratto che prevede il pagamento dei compensi solo con una
percentuale del risarcimento eventualmente ottenuto.
In caso di mancato ottenimento di un risarcimento, nulla sarà dovuto.
Studio Legale Ramadori
via Marcello Prestinari 13
00195 Roma
www.studioramadori.com
SI RICEVE ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO.
© 2013 Marco Ramadori
36