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OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell
Comunicazioni Assofiduciaria
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Comunicazioni Assofiduciaria
venerdì 29 aprile 2016 15:45
APPROFONDIMENTI_COM_2016_068: "Temi di interesse – In breve"
A tutte le Associate
- Loro Sedi -
OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”
Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:
> Trust sociali
È necessaria una più analitica delineazione del trattamento fiscale previsto dall’art. 6 del Disegno di Legge
n. 2232 in materia di trust istituiti a favore di soggetti con disabilità grave, al fine di prevenire il consolidarsi
di (ulteriori) incertezze interpretative. Lo ha sottolineato il CNDCEC nel corso dell’audizione in
Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato sul disegno di legge recante “Disposizioni in materia
di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha approfondito il dato testuale di cui all’art. 6,
comma 1, del disegno di legge che stabilisce un’esenzione fiscale dall’imposta sulle donazioni e successioni
in relazione all’atto di apporto al trust e all’eventuale trasferimento del patrimonio residuo ai beneficiari
finali.
Fonte: Stefano Loconte e Claudia Nouvion, Trust sociali: sulla fiscalità indiretta incertezze interpretative da
prevenire, in Quotidiano IPSOA, 14 aprile 2016.
> Azimut Glass Lewis e Iss mollano Timone
La società del risparmio gestito e fondi comuni, Azimut, non piace ai fondi comuni. Sembra un paradosso
ma per molti aspetti è proprio così: in occasione della prossima assemblea, infatti, i due più potenti “proxy
advisor” al mondo che danno pareri agli investitori indipendenti, Iss e Glass Lewis, hanno consigliato di
votare contro la lista per il rinnovo del cda presentata da Timone Fiduciaria, cioè dal socio di riferimento di
Azimut con il 13,17% (i manager-promotori del gruppo, compreso il fondatore Pietro Giuliani). Anche le
politiche di remunerazione dei dirigenti e i bonus di fine mandato a manager e collegio sindacale hanno
sollevato molti dubbi da parte dei due proxy (che anche su altri punti hanno consigliato di votare contro).
Per quanto riguarda in particolare il numero degli indipendenti nel consiglio dopo questo voto, sottolinea
Iss, questo resterà al di sotto degli standard di corporate governance per le società del Ftse Mib.
Fonte: Vittoria Puledda, Azimut Glass Lewis e Iss mollano Timone, in Repubblica.it, www.repubblica.it, 18
aprile 2016.
> Società fiduciarie ed evasione
Quattro società fiduciarie ufficialmente con sede nel Liechtestein e in Svizzera ma, in realtà, operative in
Costa Smeralda, in Sardegna, sono coinvolte in un’operazione condotta dalla Guardia di finanza di Sassari
per contrastare un’evasione fiscale internazionale milionaria. In particolare, con un’attività di intelligence
sul territorio, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Sassari hanno constatato l’omessa dichiarazione
di redditi imponibili, per un ammontare di circa 15,6 milioni e mancati pagamenti Iva per circa 3,2 milioni.
Due intermediari residenti in Gallura sono indagati.
Sono state controllate migliaia di movimentazioni finanziarie transitate nei conti correnti delle quattro
società tutte intestatarie di lussuose ville in Porto Cervo: si dichiaravano formalmente «enti non
commerciali» residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ma operavano in Italia nel settore delle locazioni
immobiliari e nella gestione di beni immobili di lusso.
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Fonte: Enrico Bronzo, Costa Smeralda: evasione fiscale da 3,2 milioni di Iva su ville di lusso, passa di
mano, in Il Sole 24Ore, 20 aprile 2016.
> La polemica sui Ceo «incastra» BlackRock
C’è maretta sugli stipendi dei manager delle grandi società a Wall Street. L’autorità di regolamentazione ha
proposto di differire il pagamento di almeno la metà dei bonus dei dirigenti per quattro anni, un anno in più
di quanto già accade nel settore industriale. Come risposta agli sconquassi generati dalla crisi del 2008.
In questo contesto di “stretta a bonus e stipendi”, spulciando tra i documenti pubblicati sul sito della Sec
(Security exchange commission), la Consob statunitense, emerge un dato abbastanza curioso. BlackRock una delle più grandi società di gestione del risparmio al mondo, con partecipazioni e diritto di voto in
svariate società (italiane comprese) - nel 2015 non si è quasi mai opposta ai premi riconosciuti ai Ceo delle
società che compongono l’indice S&P 500. Società in cui la stessa BlackRock investe i soldi dei
risparmiatori.
Dallo studio commissionato dalla società “Stephen M Silberstein Revocable Trust” emerge che nel 99% dei
casi BlackRock ha approvato lo status quo degli stipendi dei manager delle società di Wall Street, contro
una media del 90%.
Per questo è stato aperto un file alla Sec intitolato “Fallimento del dovere fiduciario”. Le società di
investimento, infatti, hanno una responsabilità fiduciaria ad agire per tutelare gli interessi dei loro clienti e
l’obbligo di votare di conseguenza.
Fonte: Negli Usa è polemica sui Ceo e un file «incastra» BlackRock: non si oppone (quasi) mai ai superbonus, in Il Sole 24Ore, 22 aprile 2016.
> La Procura Nazionale Antimafia sul caso Panama Papers
Il procuratore antimafia Franco Roberti commenta l’inchiesta internazionale a cui ha partecipato l’Espresso
e annuncia che anche la Dna chiederà di esaminare la banca dati al centro dello scandalo, precisando che “i
titolari di qualsiasi società devono essere identificati: è un obbligo di legge, in vigore dal 1991. In Italia tutte
le azioni sono nominative. Le intestazioni anonime non sono ammesse. È la regola base, fissata già dalla
prima convenzione internazionale contro il riciclaggio di denaro sporco, applicata in tutti i Paesi civili da
più di 25 anni”.
Fonte: Panama Papers, l'attacco di Franco Roberti: "Quelle 500 offshore anonime sono fuorilegge", in
L’Espresso, 22 aprile 2016.
> Così Ubi cambierà pelle
Il presidente del Consiglio di Sorveglianza Andrea Moltrasio precisa che “i fondi non sono ostacoli ma
alleati per accentuare la redditività, e non comandano loro ma i clienti, Moratti è una garanzia”. Ubi prepara
l’addio al modello federale (e alle Spa controllate, dal Banco di Brescia alla Banca di Vallecamonica) entro
fine anno, anche se le storiche insegne non saranno ammainate.
Fonte: Massimo Tedeschi, Così Ubi cambierà pelle, Moltrasio: «Addio al modello federale», in
Corriere.it<http://corriere.it>, 23 aprile 2016.
> I fari dell’Ecofin sui Trust
La commissione accelera sulla revisione della direttiva antiriciclaggio e sulle misure che consentiranno di
conoscere anche ai fini fiscali il reale proprietario dei trust. A conclusione dell’Ecofin di ieri, Jeroen
Dijsselbloem, presidente Ecofin e ministro delle finanze olandese, ha ribadito la strada intrapresa
dall’Europa 28 sui passi intrapresi in materia di contrasto all’elusione internazionale. L’Ecofin dà il
benvenuto al fatto che tutti gli Stati membri abbiano dato l’adesione al progetto pilota sullo scambio
automatico di informazioni sull’ultimo proprietario effettivo. I Ministri sono del parere che uno dei prossimi
passi dovrebbe andare al di là di modifiche annunciata dalla Commissione nel mese di febbraio, si punta
infatti a far si che la Commissione inserisca degli emendamenti al fine di prendere in considerazione alcune
questioni legate specificamente al riciclaggio di denaro. Le nuove regole riguarderanno anche la
registrazione dei requisiti per i trust, per accelerare l’interconnessione dei registri nazionali sulla proprietà
effettiva. Ci sarà una promozione per lo scambio automatico di informazioni sempre sui proprietari effettivi,
e rafforzare per i clienti le regole di diligenza.
Fonte: Cristina Bartelli, I fari dell’Ecofin sui trust, in ItaliaOggi, 23 aprile 2016.
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> L’opzione di vendita parasociale e divieto di patto leonino
Opzione di vendita (put) e divieto di patto leonino sono al centro della vicenda giunta all’esame della Corte
d’Appello di Milano e definita nella sentenza n. 636/2016.
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 15833/2011, aveva stabilito che il patto parasociale tra Alfa e Beta
– che prevedeva un’opzione put su azioni di Gamma a prezzo prestabilito, pari a tutto quanto pagato o
conferito dal socio in favore del quale l’opzione era disposta – escludeva Alfa dalla possibilità di partecipare
alle perdite, con conseguente nullità per contrasto con il divieto del patto leonino di cui all’art. 2265 c.c.,
applicabile anche alle società di capitali nonché alle pattuizioni parasociali ad esse connesse.
Contrariamente a quanto sostenuto da Alfa – che aveva agito in giudizio in seguito alla totale assenza di
riscontro da parte di Beta rispetto alla propria volontà di esercitare l’opzione – il mero richiamo alla natura
di “trasferimento di partecipazioni” dell’opzione put, riconosciuta nell’accordo parasociale, non era reputato
idoneo a sottrarre il contenuto dello stesso alla sanzione di nullità ex art. 2265 c.c. Ciò in quanto, nel caso di
specie, il negozio di cessione di azioni risultava un mero strumento per la realizzazione dell’effetto vietato
dalla legge, cosicché la natura del negozio utilizzato per realizzarlo appariva irrilevante ai fini della
valutazione della sua illiceità. Dagli accordi intercorsi tra le parti, inoltre, non emergeva alcuno specifico
interesse connesso al buon esito dell’andamento dell’impresa sociale attraverso il quale neutralizzare il
divieto di cui all’art. 2265 c.c. (Cass. n. 8927/1994). Tale decisione veniva impugnata da Alfa, sostenendosi
una distorta applicazione dei principi affermati dalla Cassazione n. 8927/1994 e che la pattuizione con
effetti leonini non potesse ritenersi nulla tout court. L’esclusione della partecipazione dagli utili e dalle
perdite, infatti, avrebbe dovuto avere carattere di “assolutezza” e “costanza”. Ma essa, innanzitutto, non
poteva considerarsi “assoluta”. Ciò perché se nel periodo tra la sottoscrizione dell’accordo e il termine
assegnato alla controparte per procurare la cessione Gamma avesse subito la riduzione o l’azzeramento del
capitale, con necessità di ricostituzione, il rischio sarebbe restato in capo ad Alfa, che, per mantenere
operante l’accordo, avrebbe dovuto sottoscrivere la ricostituzione. E neppure l’esclusione poteva
considerarsi “costante”, dal momento che non si accompagnava all’intera durata della partecipazione di Alfa
in Gamma; se Beta avesse procurato l’acquirente ad Alfa, e questa avesse deciso di non vendere, la stessa
avrebbe perso il diritto di trasferire la partecipazione ad un prezzo prestabilito. In ogni caso, sarebbe stata
comunque necessaria un’analisi specifica volta ad accertare se, nel caso concreto, la funzione del patto fosse
proprio quella di eludere il divieto o se, invece, lo stesso avesse un’autonoma funzione meritevole di tutela
alla luce del principio generale di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. Da questo punto di vista, si
contestava al giudice di primo grado la “sottovalutazione” e il parziale “fraintendimento” del profilo della
causa dell’operazione, consistente nell’interesse di Beta ad avere un socio finanziariamente forte e affidabile
nella compagine di Gamma; interesse che trovava come corrispettivo il diritto di Alfa di ritrasferire la
propria partecipazione ad un certo prezzo e dopo un certo termine.
La Corte d’Appello rigetta il ricorso. L’assolutezza dell’esclusione dalla partecipazione alle perdite è la
conseguenza di un accordo integrativo nel quale era prevista l’inclusione degli importi corrisposti da Alfa a
Gamma come corrispettivo per aumenti di capitale, finanziamenti a fondo perduto o altri conferimenti senza
diritto di rimborso nel prezzo base della put. E ciò integra anche il requisito della costanza; con l’accordo
integrativo, infatti, Alfa avrebbe potuto votare in assemblea e versare qualsiasi importo senza alcun rischio
di diluizione o di perdita del proprio investimento. E ciò – sottolinea la Corte d’Appello – è da escludere che
possa essere ritenuto compatibile con la ratio ispiratrice dell’art. 2265 c.c..
In conclusione, è ravvisata un’assoluta e costante esclusione dell’alea tipica dell’investimento finanziario,
che, come tale, può essere vista come tentativo di eludere il divieto del patto leonino attraverso un accordo
esterno al contratto societario e non meritevole di tutela nemmeno ex art. 1322 c.c..
Fonte: Maurizio Meoli, Anche l’opzione di vendita parasociale non deve presentare effetti «leonini», in
Eutekne, 26 aprile 2016.
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