tessile, abbigliamento, moda - pmi

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tessile, abbigliamento, moda - pmi
TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA - PMI
Ottobre 2016
ESTREMI E PARTI STIPULANTI
Accordo di rinnovo
Accordo di rinnovo
Accordo di rinnovo
CCNL
Campo di applicazione
Data di stipula
Decorrenza
Scadenza
12 ottobre 2016
1° aprile 2016
31 marzo 2019
Parti stipulanti
Uniontessile e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
7 ottobre 2013 (parte normativa)
1° aprile 2013
31 marzo 2016
26 novembre 2013 (tabelle
retributive)
Parti stipulanti
Uniontessile e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
22 luglio 2010
1° aprile 2010
31 marzo 2013
Parti stipulanti
Uniontessile e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil
8 luglio 2008
1° aprile 2008
31 marzo 2012
Parti stipulanti
Uniontessile e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Il c.c.n.l. si applica alle aziende industriali: - di confezione in serie di abbigliamento tradizionale, informale e sportivo, camiceria,
biancheria personale e da casa, confezioni in pelle e succedanei, divise ed abiti da lavoro, corsetteria, cravatte, sciarpe e foulards,
accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere; - della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia; - del cotone; - della lana; del feltro tessuto, feltro battuto ed articoli da caccia; - della canapa, lino, cocco e fibre dure, similari e succedanee; - della tintoria,
stamperia e finitura tessile; - della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; - della torcitura della seta e dei fili artificiali
e sintetici, della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta; - dei tessili vari; - della juta; - delle tende da campo, tele e
copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini; - del feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per
cappello; - dei berretti e copricapo diversi, fodere e marocchini; - delle trecce e cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini
da intreccio e delle trecce meccaniche; - del tessuto non tessuto; - dei bottoni ed articoli affini.
DATI RETRIBUTIVI
Minimi contrattuali
Elemento retributivo nazionale
Liv.
Ind. funz.
1.4.2015
1.4.2017
1.4.2018
1.1.2019
8
2.091,53
2124,24
2156,96
2189,67
7
1.976,20
2006,77
2037,34
2067,91
6
1.852,43
1881,43
1910,43
1939,42
5
1.735,46
1762,75
1790,03
1817,31
4
1.643,15
1668,86
1694,58
1720,29
3 bis
1.606,29
1631,29
1656,29
1681,29
3
1.569,47
1593,76
1618,04
1642,32
2 bis
1.524,68
1547,97
1571,25
1594,53
2
1.487,09
1509,23
1531,37
1553,51
1
1.191,41
1205,7
1219,98
1234,26
Liv.
8
7
6
5
Scatti di anzianità
Importo
Liv.
12,91
4
11,88
3
10,33
2
9,81
1
51,65
Importo
8,26
7,75
7,23
6,71
Maturazione: 4 scatti biennali. Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di
servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l’importo maturato e il numero degli scatti
che si considerano maturati viene ricalcolato.
Elemento di garanzia retributiva
fino al 2016
dal 2017
220,00
240,00
L’EGR viene erogato annualmente, con la retribuzione del mese di gennaio, ai dipendenti in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre
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DATI RETRIBUTIVI
Mensilità aggiuntive
Premio di risultato
Lavoro straordinario, notturno,
festivo
dell’anno precedente che non abbiano percepito importi aggiuntivi al trattamento minimo contrattuale (con assorbimento fino a
concorrenza di quanto individualmente erogato in aggiunta al minimo). Criteri di computo: l’importo è ragguagliato alla durata del
rapporto nell’anno di riferimento (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero) ed è riproporzionato per i
lavoratori a tempo parziale. L'importo è omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti legali e co ntrattuali, compreso il tfr. Criteri di
utilizzo: l’importo può essere utilizzato per l’istituzione di premi aziendali.
Nel settore è prevista l’erogazione, in occasione della ricorrenza natalizia, di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di
1/12 della retribuzione mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre (se il rapporto è
iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese non inferiore a due settimane è considerata mese intero). Periodi utili per la
maturazione della tredicesima: le sospensioni della prestazione dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell’ambito della
conservazione del posto, assenze giustificate nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche
disposizioni di legge.
La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche correlate al raggiungimento di obiettivi concordati rivolti ad
incrementare la produttività, a migliorare la qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla
combinazione di diversi parametri a carattere collettivo e/o individuale.
Il lavoro straordinario è ammesso entro il limite individuale di 250 ore annuali fino al raggiungimento di un monte ore complessivo
pari a 160 ore per dipendente. Le ore prestate tra le 160 e le 250 sono recuperate, a richiesta del lavoratore, attraverso
corrispondenti riposi compensativi da godere in date stabilite in quote eguali dall’azienda e dall’interessato. Nei regimi di orario
basati sui turni 6x6 non sono considerate straordinarie le ore prestate tra la 37a la 40a.
Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E’ considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata
sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali.
La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione di fatto, comprensiva della maggiorazione per gli addetti al
lavoro a squadre.
Tipo di prestazione
straordinario diurno: prime 5 ore settimanali
straordinario diurno: ore successive
straordinario notturno
straordinario festivo diurno
straordinario festivo notturno
notturno
notturno (6 x 6 a rotazione)
festivo diurno
festivo notturno
Altre voci
Parametri retributivi
Maggiorazione
35%
45%
56%
61%
66%
44%
38%
38%
54%
Per gli impiegati di 7° livello, non assoggettabili alle limitazioni di orario, il lavoro normalmente eccedente l'orario ordinario,
prestato con carattere di continuità per esigenze dell'azienda, viene compensato con una maggiorazione sull'elemento retributivo
nazionale nella misura convenuta tra le parti.
Maggiorazioni per lavoro a squadre: 1,38% della retribuzione di fatto. Nel caso di turni a scacchi la maggiorazione è pari all’1,64%
dell’elemento retributivo nazionale.
Indennità per pluralità di mansioni: viene riconosciuta ai lavoratori di 2° e 3° livello, che siano adibiti in modo continuativo ad
almeno 4 mansioni su impianti e/o macchine a contenuto tecnologico diverso, in misura pari a 6,20 euro/mese per il 2° livello e a
7,75 euro/mese per il 3° livello. L’indennità è riconosciuta al raggiungimento degli standard aziendalmente previsti.
Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 7,50% del minimo di paga contrattuale.
Indennità di cassa o maneggio denaro: spetta all’impiegato adibito al maneggio di denaro con responsabilità per errori, in misura
mensile pari al 6% dell’elemento retributivo nazionale.
Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173 (orario settimanale di 40 ore), 156 (turni 6x6).
Divisore per detrazioni (operai): il calcolo delle detrazioni per le ore di assenza viene effettuato dividendo la retribuzione di fatto
mensile per le ore lavorative del mese. Numero di mensilità: 13.
Retribuzione nazionale. È costituita dalle seguenti voci: elemento retributivo nazionale, scatti di anzianità, indennità di mensa e
indennità di funzione quadri.
Elementi aggiuntivi della retribuzione: - sono stabiliti dal contratto nazionale le maggiorazioni per lavoro a squadre, lavoro
notturno, lavoro domenicale e festivo, flessibilità, turni a scacchi; altre indennità previste dal c.c.n.l.; altri compensi, quote ed
eventuali relative maggiorazioni la cui entità sia stabilita direttamente o indirettamente dal c.c.n.l.; - sono stabiliti a livello aziendale
(l’elenco ha carattere esemplificativo) gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di
mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.); incentivi (cottimi) e mancato cottimo (concottimo); premi annui o
con altra periodicità; provvigioni e partecipazioni agli utili e ai prodotti. Omnicomprensività: gli elementi aggiuntivi non si computano
su nessun istituto indiretto o differito, né sul t.f.r.
Conteggio delle ore di lavoro (operai): in caso di ritardo fino a 30 minuti viene effettuata una trattenuta di un quarto d’ora o di
mezz’ora, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o sia superiore.
Interruzioni del lavoro (operai): in assenza di preavviso in tempo utile (nel corso della giornata precedente), le ore di interruzione
vengono recuperate a regime normale; in mancanza di recupero viene corrisposto l’80% della retribuzione di fatto per la prima
giornata di sospensione.
Anzianità di servizio: nel caso di passaggio di qualifica da operaio a intermedio e impiegato, l’anzianità trascorsa nella qualifica di
provenienza è utile ai fini delle ferie e del preavviso.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Categorie e qualifiche
Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli professionali (nell’ambito del 2°
e 3° livello la posizione “bis” ha valenza economica). Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 45
e Sezione II).
Laureati e diplomati: - l’impiegato laureato, assunto in primo impiego per mansioni attinenti al titolo di studio non può essere
assegnato a un livello inferiore al 6°; - l’impiegato diplomato, assunto in primo impiego per mansioni attinenti al titolo di studio non
può essere assegnato a un livello inferiore al 5°.
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito con continuità a mansioni relative a più livelli viene inquadrato nel livello corrispondente
alla mansione superiore, sempreché questa abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità.
Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative
mansioni di sei mesi continuativi ovvero in più periodi frazionati nell’arco di 24 mesi. Nel caso di sostituzione di altro lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, il nuovo livello è acquisito alla scadenza del termine di conservazione del posto
dell’assente. Il lavoratore riassegnato alle precedenti mansioni dopo aver sostituito per almeno 6 mesi un assente con diritto alla
conservazione del posto, conserva il 50% della differenza retributiva (elemento retributivo nazionale più elementi collettivi aziendali).
Svolgimento di mansioni inferiori. La permanenza nelle mansioni inferiori assegnate per esigenze di ordine tecnico e/o di modifica
degli assetti organizzativi, non può prolungarsi oltre 2 mesi nell’anno anche in periodi frazionati. Lo spostamento a mansioni inferiori
è consentito a tempo indeterminato se motivato da inidoneità fisica del lavoratore o necessità aziendale di riduzione del personale e
in assenza di altre soluzioni nell’ambito del livello di provenienza.
Periodo di prova
Livello
Durata *
7–8
6 mesi
5–6
4 mesi
4
3 mesi
3
2 mesi e mezzo
2
2 mesi
1
1 mese
* periodi di effettiva prestazione
Esclusione: non si applica il periodo di prova al lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa per le stesse mansioni,
qualora abbia prestato attività subordinata per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti.
Sospensione: la malattia e l’infortunio sopravvenuti durante il periodo di prova lo sospendono per tutta la durata dell’evento nei limiti
del periodo di conservazione del posto.
Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto: la durata del periodo di prova è computata in giornate lavorative, calcolandosi per
ogni mese 22 giornate e per ogni settimana 5 giornate (ovvero 26 giornate/mese e 6 giornate/settimana per i cicli 6x6).
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
Banca ore
Festività
Orario normale: 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere, distribuite di norma nei primi 5 giorni della settimana. Le aziende possono
adottare altre distribuzioni d’orario nell’ambito della settimana o in cicli plurisettimanali (l’orario viene realizzato come media in un
periodo non superiore a 12 mesi). Se il lavoro è organizzato su 6 giorni settimanali per un maggior utilizzo degli impianti, l’orario è
ridotto a 36 ore settimanali a parità di retribuzione. La durata massima dell’orario di lavoro non può superare 48 ore settimanali,
comprese le ore di lavoro straordinario, calcolate come media su un periodo di 6 mesi; tale periodo viene elevato a 12 mesi in caso
di incrementi di attività produttiva, termini di consegna tassativi, commesse eccezionali, lancio di nuove linee di prodotto, esigenze
legate alla sostituzione di una posizione rimasta vacante per risoluzione del rapporto, avvio di nuove attività, esigenze che non
possono essere soddisfatte con i normali assetti produttivi aziendali, fermi di produzione dovuti a cause di forza maggiore.
Flessibilità: per garantire l’ottimale utilizzo degli impianti e fronteggiare le variazioni dell’intensità produttiva, l’orario contrattuale
può essere superato fino al limite (elevabile con accordo aziendale) delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore all'anno.
Maggiorazioni per le ore prestate oltre l'orario contrattuale: - 17% per le prime 48 ore; - 20% per le ore successive.
Lavoratori discontinui. Sono assunti per un orario di lavoro fino a 48 ore medie settimanali (la media è calcolata con riferimento ad
un periodo di 12 mesi). Le ore prestate oltre la 40 a e fino all’orario normale contrattuale dei discontinui sono compensate con quote
di retribuzione ordinaria.
Lavoro a squadre. L’orario giornaliero è di 8 ore per turno, compreso il riposo di mezz’ora il cui compenso è già compreso nella
retribuzione mensile.
Possono confluire in banca ore le ore di recupero della flessibilità non utilizzate collettivamente, le ore di lavoro supplementare, le
giornate di riposo previste contrattualmente per usufruire di periodi di congedo retribuiti di lunga durata a fronte di particolari
esigenze familiari o personali.
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2
giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è
ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma).
Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile; - per le festività
coincidenti con la domenica o con il sabato spetta una quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla retribuzione
mensile.
Ferie
Anzianità di servizio
Durata
Operai
qualunque anzianità
4 settimane
Intermedi
fino a 12 anni
da 13 a 20 anni
oltre 20 anni
4 settimane
4 settimane e 1 giorno
5 settimane
Impiegati
fino a 10 anni
da 11 a 18 anni
oltre 18 anni
4 settimane
4 settimane e 1 giorno
5 settimane
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ORARIO DI LAVORO
Permessi ROL - Ex festività
Maturazione: per ogni anno di servizio. Per la maturazione sono considerate utili anche le assenze per malattia, infortunio,
nell’ambito del periodo di comporto, congedo matrimoniale, permessi retribuiti, assenze giustificate e le assenze per gravidanza e
puerperio secondo le specifiche disposizioni di legge. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la
frazione di mese pari o superiore a due settimane è considerata mese intero).
Permessi ROL
Lavoratori
Durata
giornalieri
56 ore
addetti al lavoro a squadre
52 ore
turnisti (5 x 8 con riposo a scorrimento)
64 ore
turnisti (6 x 6)
24 ore
I compensi per la coincidenza del 15 agosto con domenica o sabato o periodo feriale e per l’ex
festività del 4 novembre sono corrisposti in occasione del godimento delle r.o.l.
Settori abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende: il solo
compenso per l’ex festività del 4 novembre viene corrisposto in occasione del godimento delle r.o.l.
Maturazione: per ciascun anno di servizio, con esclusione dei periodi di assenza per maternità e servizio militare. Rapporti
iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata
mese intero).
Turnisti (5x8 con riposo a scorrimento): al raggiungimento di 50 notti di prestazione nell’anno, possono usufruire nell’anno
successivo di ulteriori 8 ore annue di permesso.
Permessi ex festività: - 32 ore per ogni anno di servizio in caso di orario distribuito su 5 giorni; - 30 ore/anno per orario distribuito
su 6 giorni. Criteri di maturazione: i medesimi criteri utilizzati per le ferie.
VICENDE DEL RAPPORTO
Malattia
Periodo di comporto
Per singola malattia: 13 mesi (= 394
giorni), prolungati a 15 mesi per le
gravi patologie elencate nel testo
contrattuale.
Nel caso di più malattie si sommano le
assenze comprese nell’arco dei 30
mesi (= 909 giorni) precedenti.
Periodo di assenza
Integrazione fino al
Operai
dal 1° al 3° giorno
dal 4° al 180° giorno
50%
100%
Intermedi e Impiegati
primi 4 mesi
mesi successivi fino al termine del
comporto
100%
50%
Retribuzione: la retribuzione comprende anche le maggiorazioni per lavoro a squadre o notturno qualora le prestazioni siano state
già programmate.
Operai dopo il 180° giorno. In caso di cessazione del trattamento a carico Inps, il datore di lavoro corrisponde il 50% della
retribuzione fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore con un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero
o di sottoposizione a terapie salvavita ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di quattro mesi.
L'aspettativa non comporta retribuzione né altri oneri per l'azienda, incluso il t.f.r. L'aspettativa per malattia è considerata come
periodo neutro per il calcolo dei limiti di 13 e di 30 mesi per la conservazione del posto.
Lavoro a tempo determinato: il periodo di comporto è complessivamente pari alla metà della durata del contratto con un minimo di
30 giorni; a tal fine si cumulano tutte le assenze per malattia.
Lavoro a tempo parziale: nel part-time verticale il periodo di comporto (13 mesi) e il periodo mobile (30 mesi) vengono
proporzionalmente ridotti in relazione al minor orario pattuito.
Maternità
Infortunio sul lavoro
Congedo matrimoniale
Servizio militare
Corsi di studio e attività formative
Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l’intera retribuzione per i primi cinque mesi di assenza. Lavoratrici in
forza al 27.9.1995 (intermedi e impiegati): viene corrisposto il 27% della retribuzione mensile di fatto per il primo mese di assenza
facoltativa.
Conservazione del posto: fino a guarigione clinica.
Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto.
La retribuzione comprende anche le maggiorazioni per lavoro notturno e per lavoro a squadre qualora le prestazioni siano state già
programmate.
In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di
fatto, ivi compresa la percentuale di lavoro notturno e la maggiorazione per lavoro a squadre qualora tali prestazioni siano state già
programmate per il periodo di congedo.
Settore confezioni in serie: per gli impiegati la durata del congedo matrimoniale è di 15 giorni lavorativi con decorrenza della
retribuzione di fatto.
Con riferimento alle attività di volontariato nazionale/internazionale il c.c.n.l. prevede la possibilità per le aziende di concedere
permessi non retribuiti e periodi di aspettativa fino a un massimo di 6 mesi.
Formazione continua. I lavoratori che, al fine di migliorare la preparazione professionale, intendono frequentare corsi di formazione
correlati all’attività dell’azienda, organizzati da enti pubblici o direttamente gestiti dalle Regioni ovvero che siano inviati dall’azienda a
frequentare corsi previsti da piani formativi concordati, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore
pro-capite, a carico di un monte ore determinato all’inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero dei dipendenti. Nelle
aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo avviene su base biennale. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non
possono superare il 2% dei dipendenti con un minimo di una unità.
Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio – diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale –
sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame, possono usufruire sia di
permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni precedenti la sessione di esami (non competono permessi per gli
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VICENDE DEL RAPPORTO
Altri permessi e aspettative
Trasferta
Trasferimento
esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico), sia di un monte ore fissato all’inizio di ogni anno
nella misura di 4 ore per dipendente. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo avviene su base biennale. I permessi
competono nella misura massima di 100 ore pro-capite e possono essere attribuiti anche a coloro che si iscrivono a corsi di
alfabetizzazione o che frequentano corsi di lingua italiana per stranieri (in questi casi la misura massima è elevata a 200 ore). Le
assenze contemporanee per i permessi di cui sopra (e per i congedi per la formazione di cui all’art. 5, L. n. 53/2000) non possono
superare il 2% dei dipendenti con un minimo di una unità (sono esclusi dal computo i lavoratori assenti per lo svolgimento di esami).
Gravi infermità e lutti familiari. Al lavoratore viene concesso un permesso retribuito per un massimo di 3 giorni nell’arco di un anno
in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente risultante da certificazione
anagrafica.
Permessi e aspettative. Permessi retribuiti per giustificati motivi: sono accordati, compatibilmente con le esigenze di servizio, agli
impiegati/intermedi che abbiano utilizzato per intero i permessi per r.o.l., ex festività e compensativi della flessibilità. Aspettativa per
gravi motivi familiari: può essere concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;
nell'ambito di questo periodo è concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi, per gravi necessità
personali di carattere straordinario. Alla lavoratrice madre adibita a lavoro a squadre che comprenda anche turni notturni (tra la
mezzanotte e le 6 del mattino) può essere concessa un’aspettativa per necessità di assistenza del bambino di età fino a 18 mesi.
Trattamento: le aspettative di cui sopra non comportano retribuzione né altri oneri per l’azienda, incluso il t.f.r.
Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi
sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un
periodo non superiore a tre anni. Al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le
tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente, l’azienda concede un periodo di
aspettativa fino a 3 mesi, fruibile anche per periodi frazionati (comunque non inferiori ad una settimana) compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive; l’aspettativa è concessa una sola volta per ogni familiare coinvolto. Durante i suddetti periodi di
aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto.
Lavoratori disabili. I permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili sono
regolati dall’art. 33, c. 3, L. n. 104/1992.
Il lavoratore inviato in trasferta fuori dai limiti del comune in cui svolge normalmente la sua attività ha diritto al rimborso delle spese
di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero nella misura stabilita preventivamente dalle parti. Per le trasferte occasionali, le ore di
viaggio eccedenti l’orario normale di lavoro sono compensate con il 100% dell’elemento retributivo nazionale (esclusi i lavoratori non
soggetti a limitazioni d’orario).
Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta un’indennità
commisurata al 50% della retribuzione mensile di fatto ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, al 100% della
medesima retribuzione. Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di
locazione e degli altri contratti di fornitura domestica. Il lavoratore che risolva il rapporto per dimissioni per giusta causa o venga
licenziato (non per giusta causa) entro 5 anni dal trasferimento ha diritto all’intera indennità che gli sarebbe spettata in caso di
trasferimento, purché rientri nella sede originaria entro 6 mesi.
DISCIPLINE SPECIALI
Apprendistato professionalizzante
Durata e retribuzione (apprendisti assunti dal 1.12.2016)
Livello (1)
Periodo (2) (mesi)
Progressione retr. (3)
8
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
25-36
1-12
13-24
25-36
1-12
13-36
1-12
6
7
8
5
6
7
4
5
6
3
4
5
2
3
4
1
2
3 bis
1
2
3
1
2 bis
1
7
6
5
4
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2 bis
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SINTESI CCNL - TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA - PMI
Ottobre 2016
DISCIPLINE SPECIALI
13-36
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista
(2) Durata dell'apprendistato (mesi)
(3) Livello di riferimento per la retribuzione
Altri tipi di apprendistato
Lavoro a tempo determinato
Lavoro a tempo parziale
Lavoro ripartito
2
Riduzione della durata: fino a 6 mesi, applicabili al terzo periodo, per gli apprendisti che abbiano in precedenza svolto presso la
stessa azienda uno stage o tirocinio di pari durata.
Formazione: sono dedicate alla formazione tra 80 e 120 ore medie annue, comprensive di quelle eventualmente previste dall’offerta
formativa pubblica. Malattia: si applica la disciplina generale. Recesso: in caso di dimissioni prima della scadenza del periodo di
apprendistato il preavviso è regolato dalle norme generali. Anzianità di servizio: è utile per la maturazione e la corresponsione degli
aumenti periodici di anzianità; gli aumenti sono erogati nelle misure previste dal livello di appartenenza.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Limiti. L’impresa può utilizzare nel corso dell’anno solare, per i due tipi di contratto a termine (contratto a tempo determinato e
somministrazione a termine) complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori non superiore al 25% del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione (le frazioni sono arrotondate all’unità superiore; la percentuale indicata
può essere elevata con accordo aziendale); è comunque consentita l’assunzione di almeno 5 lavoratori con contratto a tempo
determinato e/o somministrazione a termine. Esclusioni: sono escluse da limitazioni le assunzioni intervenute per le causali previste
dalla legislazione vigente ed i contratti a tempo determinato riferiti alle seguenti ipotesi: lavorazioni connesse all'aggiudicazione di
commesse pubbliche che presentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; particolari lavorazioni relative
ai riassortimenti non attinenti al normale portafoglio ordini; sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi
prodotti/lavorazioni; attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa. Sono altresì esclusi da
limitazioni i lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione per ragioni sostitutive o ai sensi della L. n.
68/1999.
Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni
se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: l’intervallo non
trova applicazione nell'ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive e nei casi di avvio di nuove
attività per la durata complessiva di 12 mesi (elevata a 18 mesi nel Mezzogiorno).
Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi
(comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può
essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata
massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la Dtl.
Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto, è consentito l’affiancamento del sostituito per un massimo di due mesi collocabili nel periodo
precedente e/o successivo all’assenza.
Particolarità: Malattia (vedi), Preavviso (vedi).
Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata, per una quantità non eccedente il 50% dell’orario contrattuale. Le
variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 3 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione
spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 15%.
Lavoro supplementare. Consentito con il consenso del lavoratore fino al raggiungimento dell’orario pieno settimanale, quando
ricorrono le seguenti fattispecie: incrementi di attività produttiva, di campionario, di inventario, di confezionamento e spedizione del
prodotto; sostituzione di lavoratori assenti; esecuzione di un incarico definito o predeterminato; formazione dei lavoratori neo assunti;
adeguamento dei programmi informatici aziendali; supporto tecnico in materia di sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti
organizzativi e/o produttivi; attività di riparazione e manutenzione; stati di necessità. Trattamento economico: il lavoro supplementare
è compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 24%.
Trasformazione del rapporto: le aziende sono tenute: - a valutare positivamente, ove non osti l’infungibilità delle mansioni, le
richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale entro il limite complessivo del 10% del personale in forza a
tempo indeterminato; - ad accogliere, entro il limite complessivo dell’8%, le richieste di trasformazione motivate da gravi problemi di
salute del richiedente o da necessità di assistere il coniuge o parenti di primo grado affetti da malattie che richiedano assistenza
continua nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua correlati
all’attività aziendale. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale
(e viceversa, se l’interessato ne fa successivamente richiesta); tali trasformazioni non sono considerate ai fini del raggiungimento del
limite percentuale da ultimo indicato.
Particolarità: Periodo di prova (vedi), Malattia (vedi).
Retribuzione: viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio
annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti. Lavoro straordinario e flessibilità: viene considerato lavoro
straordinario quello effettuato dal lavoratore che ha prolungato la prestazione oltre l'orario complessivo settimanale; si applica il
regime di flessibilità. Maturazione degli istituti: in deroga a quanto previsto in via ordinaria, la maturazione dei ratei mensili della
tredicesima mensilità, delle ferie e dei permessi per ex festività e per riduzione di orario avviene in misura direttamente
proporzionale al lavoro svolto da ogni coobbligato in ciascun mese.
Durata della prestazione: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale
che ciascun coobbligato si impegna a svolgere sono indicati nel contratto di lavoro, ferma restando la possibilità per i coobbligati di
determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione dell'orario, previa comunicazione al datore di lavoro (preavviso: una
settimana; le variazioni che non comportano modifiche durature all'orario concordato possono essere comunicate con un giorno di
preavviso). Le assenze per ferie, permessi (compresi permessi da banca ore e per riduzione di orario) e aspettative sono comunicate
con almeno due giorni di preavviso.
Sostituzioni: l’assenza di uno dei coobbligati trasferisce l'obbligo della prestazione all'altro lavoratore, che è pertanto tenuto a
sostituire l'assente senza soluzione di continuità. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia/infortunio, che non
consenta di avvisare tempestivamente l'altro coobbligato, la sostituzione può avvenire entro il giorno successivo a quello dell’evento.
Assenze di lunga durata: le parti possono concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore.
Risoluzione del rapporto con uno dei coobbligati: l'altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza
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Ottobre 2016
DISCIPLINE SPECIALI
Lavoro stagionale
Telelavoro
Somministrazione di lavoro
Lavoro a domicilio
dell'orario complessivo. Le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto a tempo pieno oppure il
proseguimento del rapporto ripartito con un nuovo coobbligato.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata con l’ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede di lavoro
aziendale. Tale modalità di esecuzione della prestazione deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e può essere svolta per
periodi predefiniti e/o in alternanza al lavoro effettuato presso l’azienda. Retribuzione: al telelavoratore compete la retribuzione
prevista dal c.c.n.l. e dagli accordi di secondo livello.
Orario di lavoro: al lavoratore in regime di telelavoro si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l., fermo restando che
azienda e lavoratore possono stabilire una diversa collocazione e durata della prestazione lavorativa nell'arco della giornata. Il
lavoratore deve rendersi disponibile in fasce orarie prestabilite per connessioni operative con l’azienda.
Limiti. Per la somministrazione a termine trovano applicazione i limiti previsti per il lavoro a tempo determinato (vedi).
Sostituzione di lavoratori assenti. La durata dei contratti di somministrazione a tempo determinato per sostituzione di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.
Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Ad
ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da
computarsi sull’ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento.
Maggiorazioni
Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, delle ferie e delle festività
Indennità forfettaria per periodi di incapacità lavorativa
Indennità sostitutiva del tfr
Rimborso spese per l’uso di macchine, locali, energia e accessori
%
22,00
0,50
7,40
2,00
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Attività sindacale
Permessi retribuiti
Assemblea: nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario
di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell’assemblea va comunicata all’azienda con un preavviso di almeno
2 giorni, riducibile a uno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le ore ancora disponibili nell’anno
possono essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo; qualora nell’anno le ore disponibili siano esaurite possono
essere anticipate, sempre nel limite di due, ore di pertinenza dell’anno successivo. Assemblee riguardanti più aziende che non
occupino ciascuna più di 50 dipendenti possono essere convocate congiuntamente dalle organizzazioni sindacali stipulanti.
Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970.
Componenti RSU: il numero dei componenti è stabilito con riferimento al numero dei dipendenti dell’unità produttiva: - 3
componenti nelle unità da 16 a 120 dipendenti; - 6 nelle unità da 121 a 360 dipendenti; - 9 nelle unità da 361 a 600 dipendenti; - 12
nelle unità da 601 a 840 dipendenti; - 15 nelle unità da 841 a 1.080 dipendenti; - il numero dei componenti aumenta di 3 unità per
scaglioni di 240 dipendenti nelle unità di maggiori dimensioni fino a 1.800 dipendenti.
Delegato d’impresa: viene eletto nelle imprese da 5 a 15 dipendenti.
Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti in numero di: - 1 nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti; - 2 nelle
unità che occupano da 121 a 200 dipendenti; - 3 nelle unità che occupano da 201 a 1.000 dipendenti; 6 nelle unità che occupano
oltre 1.000 dipendenti.
Dirigenti RSU: hanno diritto ai seguenti permessi retribuiti: - nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti, 2 ore
all’anno per ogni dipendente, ripartite in parti uguali tra tutti i componenti; - nelle unità produttive che occupano più di 120
dipendenti, 8 ore mensili per ciascun componente (cumulabili nell’arco dell’anno solare).
Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle
Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a una giornata al mese, cumulabili quadrimestralmente.
WELFARE CONTRATTUALE
Previdenza complementare
Assistenza integrativa
Polizze assicurative
Contributi contrattuali
Contribuzione al Fondapi. A carico azienda: 1,70% dell’elemento retributivo nazionale; a decorrere dall’1.1.2018 l’aliquota è elevata
all’1,80%. A carico lavoratore: 1,50% della stessa base di computo; a decorrere dall’1.1.2018 l’aliquota è elevata all’1,60%. E’
previsto inoltre il versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993
(2% dell’elemento retributivo nazionale se l’attività è iniziata in precedenza).
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Quadri e impiegati con funzioni direttive. Hanno diritto ad una copertura anche in forma assicurativa per le spese e l’assistenza
legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con
l’esercizio delle funzioni svolte.
L’azienda è altresì tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello
svolgimento delle proprie funzioni.
Contribuzione a carico delle aziende aderenti al sistema:
A) Fondo sicurezza: - 18 euro/anno (1,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le aziende prive del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le altre
aziende.
B) Fondo sviluppo bilateralità: - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno, per lo sviluppo
dell’apprendistato; - 3 euro/anno (0,25 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo parziale, per lo sviluppo
dell’apprendistato.
C) Fondo sostegno al reddito: 28 euro/anno (2,33 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore.
D) Osservatorio della contrattazione e del lavoro: - 8 euro/anno (0,66 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il
sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, per l’introduzione ed il sostegno
delle attività di rappresentanza sindacale territoriale, nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello; - 12 euro/anno (1
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WELFARE CONTRATTUALE
euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate di assistenza contrattuale.
Importo sostitutivo: i datori di lavoro che non aderiscono al sistema e non versano i relativi contributi erogano a ciascun lavoratore
un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear) pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Per i lavoratori
assunti a tempo parziale, l’importo è ragguagliato all’orario di lavoro.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Operai
Livello
3, 4, 5
1, 2
Periodo
2 settimane
1 settimana
Intermedi
Anzianità di servizio
Periodo
fino a 5 anni
1 mese
da 6 a 10 anni
1 mese e mezzo
oltre 10 anni
2 mesi
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Impiegati
Livello
Anzianità di servizio
fino a 5 anni
da 6 a 10 anni
7, 8
2 mesi
3 mesi
5, 6
1 mese e mezzo
2 mesi
2, 3, 4
1 mese
1 mese e mezzo
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Trattamento di fine rapporto
oltre 10 anni
4 mesi
3 mesi
2 mesi
Lavoro a tempo determinato: in caso di risoluzione anticipata ad opera del lavoratore la durata del preavviso è ridotta alla metà
entro il limite di durata del rapporto. Fanno eccezione le durate previste per gli operai che restano confermate nella misura ordinaria.
Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge.
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