Numero 85 - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano

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Numero 85 - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
Notizie
Quindicinale di
informazione
previdenziale a
c u r a d e l l ’ I N C ACGIL Milano
25 gennaio 2006
Indennità di disoccupazione a requisiti
ridotti e indennità di maternità
Numero 85
www.cgil.milano.it/inca
(Circolare INPS n. 4 del 9 gennaio 2006)
Secondo il comma 4 art. 24 d. lgs. 151/2001
"Qualora il congedo di maternità abbia inizio
trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del
rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione , ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione."
Aderendo ad un'interpretazione restrittiva,
l'Inps con le circ. n. 254 del 1994 e n. 60 del
2002, riconosceva il diritto all'indennità di
maternità solo alle lavoratrici che all'inizio del
periodo di congedo fossero in godimento
(anche solo teorico) dell'indennità di disoccupazione ordinaria e non già della disoccupazione con requisiti ridotti.
La ratio di questa interpretazione stava nel fatto che l'Inps sosteneva "l'impossibilità di individuare sic et simpliciter il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione ex
comma 4 citato, trattandosi di giornate indennizzabili senza un riferimento ad un periodo
individuabile cronologicamente tra una data
iniziale e una finale del calendario".
Tuttavia, con le sentt. n. 12778 e n. 14846 del
2003 la Cassazione , sostenendo il principio
per cui "…il legislatore non ha inteso introdurre un'indennità di natura diversa per i lavoratori precari, ma ha voluto allargare a tale
categoria la stessa indennità", si è pronunciata a favore dell'applicabilità dell'art. 24 c. 4
anche in favore delle lavoratrici aventi diritto
all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
Con questa circolare l’Istituto aderisce al principio affermato dalla suprema corte.
Per cui, vedendo decaduto il suo diritto all'indennità di maternità in quanto trascorsi più
di sessanta giorni dal licenziamento e non
avendo essa diritto alla disoccupazione ordinaria in quanto non può vantare almeno 52
settimane lavorate negli ultimi due anni, la
lavoratrice può adesso presentare domanda
di indennità di maternità all'Inps in quanto
avente diritto alla disoccupazione a requis iti ridotti.
Quindi, allo scopo di quantificare il periodo di godimento della disoccupazione con
requisiti ridotti ai fini del riconoscimento
dell'indennità di maternità occorre ricordare che le giornate di non occupazione devono collocarsi tutte prima del 31 dicembre
dell'anno di riferimento. Laddove il congedo di maternità abbia inizio nell'anno successivo, l'indennità di maternità non sarà
riconosciuta in quanto impossibile verific are il godimento in atto della disoccupazione.
Qualora il congedo inizi nello stesso anno
in cui si è svolta l'attività lavorativa, allora
l'indennità di maternità verrà riconosciuta
in sostituzione del trattamento di disoccupazione.
Il numero delle giornate indennizzabili per
disoccupazione a requisiti ridotti corrisponde a quelle effettivamente lavorate nell'anno solare di riferimento (da un minimo di
78 giorni ad un massimo di 156) perciò, nel
caso in cui durante l'anno la lavoratrice abbia avuto un solo rapporto di lavoro , tali
giornate devono essere conteggiate dal primo giorno immediatamente successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro (incluso
domeniche e festivi).
In caso di più rapporti di breve durata le
giornate indennizzabili sono quelle dei periodi di inattività tra un lavoro e l'altro a
partire dal primo giorno di inoccupazione
successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro che, insieme agli altri, ha consentito
il raggiungimento dei 78 giorni complessivi.
Sommario:
Sommario:
Lavoro e patologie oncologiche
P. 2
Decreto sul lavoro accessorio
P. 3
Comunicato di
M. Piccinini
sulla legge in
materia di risparmio e previdenza complementare
P. 3
Aumenti delle
indennità antitubercolari
P. 4
Finanziaria
2006:
riduzione del
costo del lavoro
P. 4
Pagina 2
Notizie
Lavoro e patologie oncologiche
(Circolare Ministero del Lavoro n. 40 del 22 dicembre 2005 )
L’ ordinamento giuridico ha recentemente introdotto importanti istituti a garanzia di una tutela più efficace ed effettiva per i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Codesti istituti risultano però ancora
poco conosciuti anche per la mancanza di un quadro di riferimento unitario. Tali strumenti risultano finalizzati da un lato all’adeguamento del periodo di comporto con le necessità connesse allo stato di malattia , dall’ altro all’ incentivazione della flessibilità della prestazione lavorativa a favore del prestatore
di lavoro, mediante il diritto a svolgere prestazioni di lavoro a tempo parziale per conciliare esigenze di
cura e mantenimento del posto di la voro.
La circolare in esame interviene considerando tre aspetti della questione :
a ) periodo di comporto e ruolo della contrattazione collettiva
L’ art. 2118 del Codice Civile prevede che il datore di lavoro, in caso di malattia del lavoratore, ha diritto di recedere dal contratto solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme
corporative, attribuendo alla contrattazione collettiva l’ individuazione del ‘periodo di comporto’. La
contrattazione collettiva ha altresì la possibilità di estendere il suddetto periodo nei casi di malattie lunghe, con necessità di cure post-operatorie o terapie salva- vita. Nella circolare in esame, si ricorda inoltre
la facoltà di prevedere il diritto del lavoratore di richiedere al datore di lavoro, il godimento di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, al fine di garantire una tutela del lavoratore limitando il rischio di licenziamento.
b ) invalidità e stato di handicap grave
oltre al periodo di comporto e all’ aspettativa non retribuita regolamentata dalla contrattazione collettiva,
il legislatore prevede una ulteriore possibilità di astensione dalla attività lavorativa per il lavoratore affetto da patologie oncologiche a cui vengano riconosciute due tipologie di benefici : 1 ) benefici previsti
in caso di riconoscimento di invalidità civile ai sensi della legge 118 / 1971 e successive modificazioni.
Infatti nel caso in cui al lavoratore sia riconosciuta l ’ invalidità civile, l ’ art. 10 del d. lgs. 509 / 1988
dispone che possa usufruire di un congedo straordinario per cure, non superiore a 30 giorni( previsto
dall’ art. 26 della legge 118 /1971 )nel caso in cui sia riconosciuta allo stesso un ’ invalidità pari al cinquanta per cento.2 ) benefici previsti per coloro che sono stati riconosciuti in stato di handicap grave ai
sensi della legge 104 / 1992 ;questi lavoratori possono usufruire alternativamente di 2 ore al giorno oppure di tre giornate mensili di permesso retribuito. Lo stesso diritto è riconosciuto anche ad un familiare
del malato per l’ assistenza nelle cure, previa domanda da inoltrare all’ Inps.
c ) lavoro a tempo parziale
l’ art. 46 comma 1, lettera t) del d. lgs. 276 / 2003 prevede in capo ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale o orizzontale. Il diritto del lavoratore o della lavoratrice, a richiedere la trasformazione del contratto, è un diritto soggettivo che mira a tutelarne la professionalità e la partecipazione al lavoro. Per
questi motivi il legislatore lo configura come una potestà che non può essere negata sulla base di contrastanti esigenze aziendali. All’ accordo tra le parti è rimessa la quantificazione dell’ orario ridotto e la
scelta tra part-time orizzontale o part-time verticale, fermo restando, data la ratio dell’ istituto, che
l’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata considerando prioritariamente le esigenze
individuali del lavoratore o della lavoratrice. Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore, quando il suo stato di
salute lo renderà possibile.
Notizie
Pagina 3
Decreto sul lavoro accessorio
(D.M. 30 settembre 2005, Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005)
La disciplina di lavoro accessorio è stata introdotta dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in
particolare dagli articoli 70-74, ed è stata modificata dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.
Per prestazioni di natura accessoria s’intendono, ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276
del 2003 come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 251 del 2004, attività lavorative di
natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito di alcune attività indicate nell'articolo della norma.
Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, assumono forma di rapporti di natura puramente
occasionale e accessoria, come confermato anche dalla Circolare INPS n. 18/2005. Queste occupazioni
devono coinvolgere il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare e in ogni caso, non dovranno dare complessivamente luogo a compensi superiori a 5
mila euro sempre nel corso dell'anno solare.
Il decreto del Ministro del lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2005 ed ormai in vigore, ha fissato in 13 euro il valore nominale dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui carnet
potrà essere acquistato presso le rivendite autorizzate.
Il prestatore di lavoro accessorio riceve il compenso presso il concessionario all'atto della restituzione
dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il concessionario, nella fase di
pagamento è autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il 5% del valore nominale del buono.
Il concessionario effettua per questi lavoratori il versamento dei contributi per fini previdenziali presso
l'Istituto, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono (pari a euro 1,69), e per i fini assicurativi contro
gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono (pari a euro 0,91).
Il decreto infine, come previsto dal comma 5 dell’articolo 72, come sostituito dall'articolo 17 del decreto
legislativo n. 251, ha individuato come aree di sperimentazione le città di Milano, Venezia, Varese, Treviso, Bolzano, Lucca, Latina, Bari, Catania e Verbania.
Infine, si legge nel decreto che la scelta del concessionario del servizio per la fase di sperimentazione, è
effettuata con l’espletamento di una gara, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, cui provvede la società Italia lavoro SpA.
Sulla previdenza complementare:
Legge risparmio rende impraticabile equiparazione fra diverse forme di
previdenza complementare
Riportiamo il comunicato di Morena Piccinini del 18 gennaio 2006:
“Aumenta la confusione e aumentano le ambiguità in materia di previdenza complementare – è quanto
afferma in una dichiarazione il segretario confederale della Cgil Morena Piccinini - . Con un utilizzo
strumentale di alcuni contenuti della legge sul risparmio si rimette in discussione l’unitarietà del ruolo
della Covip riconoscendo di nuovo all’Isvap competenze nella gestione degli investimenti finanziari delle forme pensionistiche individuali. Tale scelta per quanto ci riguarda rende impraticabile l’attuazione di
una reale equiparazione tra le diverse forme di previdenza complementare. In queste condizioni – conclude Piccinini - non può essere reso disponibile l’utilizzo del trattamento di fine rapporto per le forme
di previdenza individuali”.
Notizie
Pagina 4
Aumenti delle indennità antitubercolari
(Circolare INPS n. 5 del 9 gennaio 2005)
A seguito degli aumenti previsti dagli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 18 novembre
2005 (2% dal 1° gennaio 2005 e, in via provvisoria, 1,7% dal 1° gennaio 2006), ecco i relativi importi delle indennità
antitubercolari a carico del FPLD per gli anni 2005 e 2006:
1° gennaio 2005
1° gennaio 2006
(già utilizzati)
Indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di assicurati
Euro 11,02
Euro 11,21
Indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di familiari
di assicurato, per i pensionati o titolari di rendita e per
i loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni
antitubercolari ex art. 1 l. n. 419/1975
Euro 5,51
Euro 5,60
Indennità post-sanatoriale per gli assistiti in qualità
di assicurati (giornaliera)
Euro 18,36
Euro 18,67
Euro 9,18
Euro 9,34
Indennità post-sanatoriale per gli assistiti in qualità
di familiari di assicurato, per pensionati o titolari
di rendita e per i loro familiari ammessi a fruire delle
prestazioni antitubercolari ai sensi
dell'art. 1 l. n. 419/1975 (giornaliera)
Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
Euro 74,02
Euro 75,28
L'Inps ricorda che l'aggiornamento di cui sopra opererà a decorrere dal 1° gennaio 2006 anche sulle indennità giornaliere in
corso di godimento a questa data. In ogni caso dovrà essere assicurata l'erogazione dell'indennità giornaliera nella misura
fissa di Euro 11,21.
Riduzione del costo del lavoro
(Circolare INPS n. 3 del 5 gennaio 2006)
Con il vigore dei commi 361 e 362 dell'articolo unico della l. 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006) il legislatore introduce l'esonero
dal versamento dei contributi sull'aliquota destinata al finanziamento degli ANF. Tuttavia, qualora il datore di lavoro interessato, per
effetto del pregresso esonero già consentito dalla l. 388 versi già in misura inferiore al 1%, la riduzione in parola si estenderà alla
contribuzione per le indennità di maternità e disoccupazione. Nel caso di ulteriore impossibilità ad esaurire l'aliquota di esonero, la
riduzione toccherà a cascata le altre assicurazioni (CIG per gli operai dell'industria, CIG per i lavoratori dell'edilizia e lapidei, CIG per
lavoratori agricoli, trattamenti economici della malattia).
In ogni caso, la riduzione contributiva non può essere applicata:
al contributo per il Fondo di garanzia del Trattamento di Fine Rapporto;
al contributo integrativo della disoccupazione involontaria finalizzato ad attività formative a favore dei lavoratori (art. 25 c. 4 l. n.
845/1978) e versato ai Fondi Interprofessionali per la formazione continua (art. 118 l.388/2000).
I beneficiari della disposizione di cui trattiamo sono solamente i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi per ANF ex art. 24
legge citata. Sono esclusi le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici, nonché tutti quei datori di lavoro che provvedono direttamente
all'erogazione ai propri dipendenti dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore al minimo di legge (sindacati, associazioni di
categoria, partiti politici) e le aziende operanti in Paesi esteri con cui non vige alcun accordo di sicurezza sociale.
Al fine di fruire di questa riduzione contributiva i datori di lavoro dovranno fare riferimento alle modalità riportate nella circ.
Inps n. 15 del 2005 sulla nettizzazione dei contributi. Dovranno cioè indicare la contribuzione dovuta già al netto della
riduzione di contributi.
Patronato INCA-CGIL Milano
INCAnotizie
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Quindicinale di informazione previdenziale a cura
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