speciale manovra estiva

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speciale manovra estiva
“Voci dalle associazioni”
Luglio 2011
PROVINCIA DI
FERRARA
SPECIALE FINANZIARIA.
Novità inquietanti per il terzo settore.
Bollettino realizzato nell’ambito del progetto per il piano di intervento per l’associazionismo annualità 2010
Approvata dal Parlamento la Legge n.111 del 16 luglio 2011, di conversione del decreto
legge n.98 del 30 giugno 2011, con le modifiche introdotte dal Senato.
Il provvedimento mira a conseguire il pareggio di bilancio nel 2014. Rispetto al testo varato
dal Consiglio dei Ministri, con la correzione dei conti pubblici di complessivi 43 miliardi negli
anni 2013 e 2014, la manovra pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è pari a circa 80 miliardi
negli anni dal 2011 al 2014 in termini di riduzione dell’indebitamento netto. Così commenta il Governo. La disposizione non risulta di chiara lettura per quelle agevolazioni non suscettibili di riduzioni in punti percentuali.
All’interno dell’articolato si evidenziano le seguenti disposizioni di interesse per il settore
non profit.
Una scure sul terzo settore?
Dal 2013 è prevista la riduzione/
abrogazione delle principali agevolazioni
riconosciute al settore. Il provvedimento
prevede però che detta disposizione non
troverà applicazione qualora siano adottati
- entro il 30 settembre 2013 - provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno
2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2014. È pertanto necessario attendere il 2013 per sapere se queste disposizioni troveranno applicazione o
se – in virtù di riforme assistenziali e fiscali
l’obiettivo di risparmio possa essere diversamente perseguito.
(…) sono stabilite le modalità tecniche per
l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati”.
I tagli riguardano sia le detrazioni/deduzioni
riconosciute alle persone fisiche che le disposizioni riguardanti la disciplina fiscale degli
enti non profit.
Quali sono gli ambiti che saranno soggetti a
tagli?
1) L’attività istituzionale diventa commerciale e così soggetta ad imposte (punto 166 della tabella)?
?
Si ipotizza di intervenire sull’articolo 148 del
Testo Unico delle imposte sui redditi che consente agli enti non commerciali di non versare le imposte sulle quote di adesione e agli
enti non commerciali di tipo associativo, in
possesso di determinati requisiti statutari (e
gestionali), di non pagare le imposte sui corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività riconducibili alle finalità istituzionali.
Entrando nel merito, il provvedimento prevede all’articolo 40 che “I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5% per l'anno
2013 e del 20% a decorrere dall'anno
2014. Per i casi in cui (detta) disposizione (…) non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti Il Governo – attraverso questo intervento del Ministro dell'economia e delle finanze ipotizza di conseguire un risparmio di 54,73
PROGETTO REALIZZATO DA
IN COLLABORAZIONE CON
ENDAS
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milioni
di
euro
(comprensivo
anche
dell’eliminazione dell’agevolazione fiscale riconosciuta alle ONLUS per le quali i proventi derivanti
dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito
imponibile).
2) Compensi sportivi (punto 61 della tabella). Tagli alla disposizione agevolativa (art.67, comma
1, lett.m e art.69, comma secondo del TUIR) che
prevede l’esenzione fiscale dei redditi diversi erogati da:
della tabella).. Il nostro ordinamento prevede un
complesso sistema di agevolazioni fiscali
(deduzioni e detrazioni) in capo a chi effettua erogazioni liberali ad enti non profit. Tra queste si
evidenziano le detrazioni previste per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche ad associazioni e società sportive dilettantistiche (ex
art.15, comma 1 lett.iter del Testo Unico delle
imposte sui redditi), ad associazioni di promozione sociale (ex art.15, comma 1 lett.i octies TUIR)
e le deduzioni previste per le erogazioni liberali
effettuate ad associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale (ex art.14 del DL
35/2005, meglio noto come più dai meno versi).
- associazione e società sportive dilettantistiche, Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riI tagli alle agevolazioni in capo ai donatori doconosciuti dal CONI, ad istruttori, allenatori, atleti, collaboratori amministrativo- vrebbero complessivamente determinare, come
effetto finanziario ex post, un risparmio di 135,39
gestionali, etc;
milioni di euro.
- cori, bande, filodrammatiche a direttori
5) Detrazioni dei costi per l’iscrizione a corsi sporartistici e collaboratori tecnici,
tivi di minori (punto 31 della tabella).. Numerose
per un importo pro capite annualmente non su- sono le spese che diventeranno non più detraibili
periore ad euro 7.500,00. L’intervento dovrà ga- per le persone fisiche. Tra queste i costi sostenuti
rantire, come effetto finanziario ex post, un ri- per l’iscrizioni di minori ad attività sportive, amsparmio di 10,2 milioni di euro.
messi alla detrazione ex art.15, comma 1, lett.i
quinquies
e comma 2 del TUIR. L’eliminazione
3) Quale futuro per i regimi di contabilità forfettaria (punti 168 e 172 della tabella)? Il prospetto dell’agevolazione dovrebbe determinare un riprevede interventi sulla Legge 398/1991 e sul sparmio di 55,3 milioni di euro.
regime introdotto all’articolo 145 del Testo unico 6) Ampliamento dei soggetti beneficiari del
delle imposte sui redditi che consentono una for- 5xmille (art.23 comma 46).. Il contribuente dal
fetizzazione delle imposte, per un risparmio com- 2012 potrà destinare la quota del 5xmille
plessivo di 35,40 milioni di euro.
dell’IRPEF anche al finanziamento delle attività di
4) Le erogazioni liberali al terzo settore non sa- tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturanno più fiscalmente agevolate (punti 104 - 122 rali e paesaggistici.
Disposizioni sul gioco
a) Tornei di poker sportivo non a distanza (art.24,
comma 34). I monopoli di Stato disciplineranno i
tornei non a distanza di poker sportivo individuando la quota di partecipazione. L’aliquota
d’imposta unica dovuta dal concessionario è stabilita nella misura del 3% della raccolta.
b) Giochi con vincite in denaro.
Iscrizione nell’apposito elenco (art.24, comma
41).. Le associazioni che detengono giochi che
prevedono vincite in denaro sono tenute ad iscriversi nell’"Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro"
tenuto dai Monopoli di Stato (vedi art.1, comma
533 Legge 266/2005, come modificato dalla
Legge 220/2010, e D.Dirett. 5 aprile 2011). Ter-
mine di iscrizione è il 31 ottobre 2011
(originariamente la scadenza era stata fissata al
30/06/2011 e poi prorogata al 15/11/2011
con il decreto direttoriale n.2011 del
22/06/2011). L’iscrizione è subordinata al versamento di un importo annuale di euro 150,00
(originariamente euro 100,00).
Innalzamento delle sanzioni per chi fa giocare
minorenni (articolo 24, commi 19 – 23). Innalzate le sanzioni pecuniarie per chi consente
l’utilizzo di giochi pubblici che prevedono vincite
in denaro a minorenni. La sanzione minima passa da 500 euro a 5mila euro, la massima da
1.000 euro a 20.000. Revocate le autorizzazioni
nel caso in cui siano accertate tre violazioni della disposizione in esame nell’arco di un triennio.
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La liberalizzazione del collocamento
L’articolo 29 della Finanziaria disciplina la liberalizzazione del collocamento, prevedendo che sono
autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione anche le associazioni senza fini di lucro
che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali,
la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.
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