1 DELIBERA N. 10/2008 Il Consiglio dell`Ordine dei Giornalisti del
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1 DELIBERA N. 10/2008 Il Consiglio dell`Ordine dei Giornalisti del
DELIBERA N. 10/2008 Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige riunitosi – in sede disciplinare - nella sede di via Bomporto n. 19 in data 9 gennaio 2008 alle ore 9.30 e composto dai Consiglieri Basso, Detomas, Franchi, Giroldi, Grones, Lando, Sembenotti, Sinn e Vontavon, ha assunto la seguente DECISIONE nel procedimento disciplinare aperto con delibera n. 108/2007 dd.15.06.2007 a carico di OBERHOFER ARTHUR nato a Brunico (BZ) il 30.10.1966, residente a Bolzano in via Druso n. 124, per la seguente incolpazione, come integrata giusta delibera n.155/2007 dd.12.10.2007: - violazione degli artt. 2 e 48 della Legge 3.2.1963, n.69, nonché della Carta dei doveri del giornalista, per avere, nell’articolo intitolato ‘’Sexgau im Vinschgau’’pubblicato sul quotidiano ‘’Die Neue Sudtiroler Tageszeitung’’ del 02.02.2007, leso il decoro e la dignità professionale propria, dell’Ordine e dell’intera classe giornalistica, nonché la moralità e la dignità della persona indicata nell’articolo quale ‘’ giovane cameriera che lo scorso anno aveva lavorato presso il bar dell’impianto sportivo’’, attraverso l’utilizzo di una terminologia scorretta e volgare, ravvisabile in particolare nei seguenti passi: -‘‘diese offenherige ‘’Biene’’ war fur die Dorf-Clintons das klassische Kneipen –Luderchen , unter deren Kellnerschurze sie ihre schmutzigen Phantasien ausleben sowie Alltagsfrust und die klebrigen Spuren abwischen konnten (questa candida ‘’ape’’ era, per i novelli ‘’Clinton’’, la classica puttanella da birreria, sotto il cui grembiule potevano dare libero sfogo alle proprie sporche fantasie 1 o cancellare le frustrazioni quotidiane e pulire le tracce appiccicose delle loro avventure); -‘’Die Sport-Bar war monatelang der discrete Treff der geilen Zoche’’ (Il bar in questione si era trasformato per mesi nel ritrovo discreto di questi arrapati stalloni..); -‘’ In der Schlafkammer soll denn auch reger Parteienverkehr geherrscht haben: Zipfl eini, Zipfl aussi. Der nachste bitte …’’ (E in quella camera da letto ci deve essere stato davvero un bel traffico: spingi dentro, tira fuori…..avanti il prossimo); -‘’Doch seit einigen Wochen stehen die Mitglieder der einstmals fidelen Beischlafgesellschaft in Reih und mit schlaffem Glied da..’’. (Fatto sta che da alcune settimane i membri dell’allora brigata del sesso, si trovavano ora tutti schierati e con il membro floscio..) Fatto e svolgimento del processo Con delibera n.108/2007 dd. 15.06.2007 il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige disponeva l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista Arthur Oberhofer, contestandogli, in merito ad un articolo da lui redatto e pubblicato sul quotidiano ‘’Die Neue Sudtiroler Tageszeitung’’ del 02.02.2007, la violazione dell’art. 2 Legge 3.2.1963 n.69 e della Carta dei doveri del giornalista, per non avere osservato i limiti della libertà di informazione e critica, dettati a tutela della personalità altrui, attraverso l’utilizzo di un linguaggio scorretto e volgare, inteso a descrivere il comportamento di una giovane donna locale, e per avere in tal modo leso il decoro e la reputazione dell’Ordine dei Giornalisti e della relativa categoria degli iscritti, nonché la dignità della predetta persona. In particolare trattavasi di un articolo intitolato ‘’Sesso a go-go in val Venosta’’, nel quale veniva narrata – con un linguaggio apparso pesantemente volgare - la vicenda di una cameriera 2 venostana che, secondo l’Oberhofer, aveva chiesto il test di paternità a 13 uomini, tra cui due assessori comunali, un noto imprenditore della zona e mezza squadra di calcio, per sapere chi l’aveva messa incinta. A parte i dubbi circa la veridicità della notizia, ciò che aveva determinato l’apertura, d’ufficio, del procedimento disciplinare era stato, come detto, il linguaggio indiscutibilmente volgare, utilizzato nella narrazione dall’autore dell’articolo. L’Oberhofer veniva pertanto invitato a comparire dinanzi al Consiglio dell’Ordine per la seduta del giorno 25.07.2007, successivamente rinviata al 27.09.2007. A tale seduta l’Oberhofer compariva assistito dal proprio difensore, avv. Fabio Valcanover, che depositava memoria difensiva dd. 27.09.2007. Ascoltato sui fatti di cui al capo di incolpazione, l’Oberhofer respingeva le contestazioni, asserendo che l’articolo incriminato era da intendersi scritto in tono ‘’satirico’’, esattamente secondo lo stile proprio del quotidiano ‘’Die Neue Sudtiroler Tageszeitung’’. Il difensore, richiamandosi alle deduzioni di cui alla memoria dd. 27.09.2007, ribadiva trattarsi di satira, intesa a prendere di mira la ‘’casta’’ della zona, identificata, tra l’altro, in un gruppo di amministratori pubblici della Val Venosta (prov. BZ), dei quali si intendeva evidenziare il comportamento decisamente ravvisabile nelle contrastavano, in abitudini tutta sessuali evidenza, con disinibito, spregiudicate, la che posizione di responsabilità che essi rivestivano nella società civile. Da qui il tono scanzonato, certamente sopra le righe, utilizzato dall’articolista incolpato, ma scevro da contenuti offensivi. Il difensore eccepiva, inoltre, la genericità delle contestazioni formulate a carico dell’Oberhofer nella delibera di apertura del procedimento e quindi l’impossibilità di approntare un’adeguata difesa. A conclusione della seduta, il Consiglio dell’Ordine si riservava la decisione. 3 A scioglimento della predetta riserva, il Consiglio, riunitosi in data 12.10.2007, deliberava (delibera n.155/2007) l’integrazione del capo di incolpazione, contestando all’Oberhofer la violazione dell’art. 48 Legge 03.02.1969, n.63, in relazione a specifici passi contenuti nell’articolo in questione, ritenuti lesivi della reputazione e della dignità dell’Ordine professionale, della categoria giornalistica e dello stesso incolpato e quindi fissava, per la prosecuzione del giudizio, nel rispetto dei termini a difesa, la seduta del 03.12.2007. In tale data l’incolpato ed il suo difensore, regolarmente comparsi, ribadivano la linea difensiva già esposta alla seduta del 27.09.’07, sostenendo, in particolare, che molti dei vocaboli e dei passaggi dell’articolo, ritenuti lesivi del decoro professionale, in realtà erano stati tratti da una canzone popolare sudtirolese (riprodotta su caratterizzata un da compact un - linguaggio disc depositato popolare e da in atti), contenuti pacificamente satirici. Sosteneva il difensore che, ad esempio, il vocabolo ‘’Luderchen’’, indicato nel capo di incolpazione quale termine scorretto e volgare, in realtà non starebbe a significare ‘’puttanella’’, come tradotto negli atti del procedimento disciplinare, bensì ‘’donna leggerotta’’, termine, quest’ultimo, che andava inteso e letto nel contesto dell’intero articolo de quo, da considerarsi di costume, caratterizzato da un linguaggio metaforico, volutamente colorito e leggero. Il difensore, sulla base delle esposte considerazioni, concludeva chiedendo l’archiviazione del procedimento disciplinare. Il Consiglio dell’Ordine si riuniva nuovamente in data 18.12.007 e 09.01.2008 per deliberare. 4 Diritto Il dibattimento ha accertato che sussistono tutte le violazioni di cui al capo di incolpazione, come modificato all’esito della seduta del 27.09.2007. I passi dell’articolo incriminato paiono infatti, nella loro oggettività, offendere il decoro professionale dell’Ordine dei Giornalisti, quale organo di rappresentanza della generalità degli iscritti e dello stesso incolpato, nonché anche ledere l’onorabilità della persona (cameriera presso il bar dell’impianto sportivo di Malles Venosta), protagonista principale, suo malgrado, della narrazione contenuta nell’articolo de quo. Le espressioni linguistiche utilizzate non possono infatti essere lette ed interpretate - contrariamente a quanto sostenuto dall’Oberhofer e dal suo difensore - in chiave di satira. Posto che per satira deve intendersi quella manifestazione del pensiero che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores, ovvero di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico (così Corte di Cassazione sent. 24.02 – 26.03.2006 n.9246), è facile verificare come, nel caso che ci occupa, tale atteggiamento di critica indirizzato nei confronti dei ‘’potenti’’ della vallata (val Venosta – BZ), abbia finito per esporre al pubblico ludibrio soltanto la ‘’vittima’’ dei comportamenti disinvolti dei primi. Più chiaramente va detto che se l’intento dichiarato dall’articolista era quello di mettere in ridicolo i ‘’potenti’’ della cittadina venostana (Malles Venosta), attraverso la dettagliata descrizione di comportamenti sconvenienti da essi posti in essere nelle ore di libertà, è del tutto evidente come tale scopo non sia stato affatto raggiunto, dal momento che il tono ed il linguaggio utilizzati hanno prodotto il diverso (ed 5 unico) risultato di ledere pesantemente l’immagine di una giovane ed indifesa cameriera del luogo, dipinta come donna di facili costumi, avvezza a pratiche sessuali incontrollate ragazza, un’immagine e di fornire quindi, della stessa assolutamente spregevole e non rispettabile. Si ricordi, per tutte, la sintetica quanto incredibilmente volgare descrizione della giovane, offerta dal seguente passo dell’articolo:’’ questa candida ‘’ape’’ era, per i novelli ‘’Clinton’’, la classica puttanella da birreria, sotto il cui grembiule potevano dare libero sfogo alle proprie sporche fantasie o cancellare le frustrazioni quotidiane e pulire le tracce appiccicose delle loro avventure’’. E ancora: ‘’ E in quella camera da letto ci deve essere stato davvero un bel traffico: spingi dentro, tira fuori ……avanti il prossimo !’’ Inoltre, dal contesto dell’articolo, è la cameriera ( e non i politici) ad emergere come attore principale della vicenda narrata. Si legge infatti, testualmente, che ‘’la protagonista della vicenda è una giovane cameriera che l’anno scorso aveva lavorato presso il bar dell’impianto sportivo’’. L’Oberhofer, dunque, nel tentativo di esercitare una critica ironica e/o sarcastica nei confronti dei politici locali, ha finito per violare il rispetto dovuto ai valori fondamentali di una persona – la cameriera - estranea alla ‘’casta’’, ovvero a quel gruppo di politici che egli intendeva ridicolizzare, esponendola, attraverso un linguaggio inutilmente volgare, al disprezzo dei lettori. In tal modo l’Oberhofer ha palesemente superato quel limite invalicabile al diritto di critica, rappresentato dalla correttezza formale dell’esposizione dei fatti, limite imposto dall’esigenza, costituzionalmente garantita (art.2 Cost.), di tutela della persona umana. In particolare il superamento di detto limite è ravvisabile in tutti i passaggi dell’articolo citati nel capo di incolpazione, nei quali sono costantemente presenti l’attribuzione alla giovane donna di 6 qualità apertamente disonorevoli, nonché riferimenti denigratori non provati. Da ultimo va considerato che le censure sollevate da questo Consiglio nei confronti dell’operato dell’Oberhofer, non perderebbero la loro validità anche qualora – per mera ipotesi – l’articolo in questione fosse da ritenersi ’satirico’’. Posto, infatti, che il linguaggio simbolico e frequentemente paradossale della satira è svincolato da forme convenzionali, non va dimenticato che, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, anche la satira non può mai superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo al disprezzo la persona umana. E nel nostro caso, come ampiamente provato, la cameriera, ‘’protagonista della vicenda’’, appare pesantemente lesa nella propria dignità personale e nella propria stessa femminilità. Accertata, dunque, la piena responsabilità disciplinare dell’incolpato, ritiene questo Consiglio che la sanzione più congrua da infliggersi sia quella della sospensione per la durata di mesi due dall’esercizio della professione giornalistica. Di fronte all’evidente e gravissima lesione dell’immagine e del decoro professionale dell’Ordine dei Giornalisti, dell’intera categoria di riferimento ed anche propria, nonché della dignità personale della giovane donna di cui si narra nell’articolo, causate dall’Oberhofer attraverso la citata narrazione, del tutto insufficiente appare infatti la sanzione di minore gravità della censura che, risolvendosi in un semplice rimprovero, ancorché scritto, si rivelerebbe, nel caso di specie, assolutamente inadeguata a ristabilire il primato dell’etica professionale, così pesantemente violata. 7 Ciò premesso, visti gli artt. 2, 48, 51, 54 legge 3.02.1963 n.69, nonché la Carta dei doveri del Giornalista, il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige infligge al sig. Arthur Oberhofer la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi 2 (due). Così deciso in Trento il 09.01.2008 Il segretario Mauro Lando Il presidente Fabrizio Franchi Ai sensi dell’art. 60 della legge 3.21963 n. 69 avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica secondo le modalità previste dagli artt. 59, 60 e 61 Dpr 4.2.1965 n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all’allegato. La presente delibera è composta da 8 fogli ed è copia conforme all’originale. Il segretario Mauro Lando 8