1 DELIBERA N. 10/2008 Il Consiglio dell`Ordine dei Giornalisti del

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1 DELIBERA N. 10/2008 Il Consiglio dell`Ordine dei Giornalisti del
DELIBERA N. 10/2008
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige
riunitosi – in sede disciplinare - nella sede di via Bomporto n. 19
in data 9 gennaio 2008 alle ore 9.30 e composto dai Consiglieri
Basso, Detomas, Franchi, Giroldi, Grones, Lando, Sembenotti,
Sinn e Vontavon, ha assunto la seguente
DECISIONE
nel procedimento disciplinare aperto con delibera n. 108/2007
dd.15.06.2007 a carico di
OBERHOFER ARTHUR
nato a Brunico (BZ) il 30.10.1966, residente a Bolzano in via
Druso n. 124, per la
seguente
incolpazione, come integrata
giusta delibera n.155/2007 dd.12.10.2007:
- violazione degli artt. 2 e 48 della Legge 3.2.1963, n.69, nonché
della Carta dei doveri del giornalista,
per avere, nell’articolo
intitolato ‘’Sexgau im Vinschgau’’pubblicato sul quotidiano ‘’Die
Neue Sudtiroler Tageszeitung’’ del 02.02.2007, leso il decoro e la
dignità professionale propria,
dell’Ordine e dell’intera classe
giornalistica, nonché la moralità e la dignità della persona indicata
nell’articolo quale ‘’ giovane cameriera che lo scorso anno aveva
lavorato presso il bar dell’impianto sportivo’’, attraverso l’utilizzo
di una terminologia scorretta e volgare, ravvisabile in particolare
nei seguenti passi:
-‘‘diese
offenherige
‘’Biene’’
war
fur
die
Dorf-Clintons
das
klassische Kneipen –Luderchen , unter deren Kellnerschurze sie
ihre schmutzigen Phantasien ausleben sowie Alltagsfrust und die
klebrigen Spuren abwischen konnten (questa candida ‘’ape’’ era,
per i novelli ‘’Clinton’’, la classica puttanella da birreria, sotto il cui
grembiule potevano dare libero sfogo alle proprie sporche fantasie
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o
cancellare
le
frustrazioni
quotidiane
e
pulire
le
tracce
appiccicose delle loro avventure);
-‘’Die Sport-Bar war monatelang der discrete Treff der geilen
Zoche’’
(Il bar in questione si era trasformato per mesi nel ritrovo
discreto di questi arrapati stalloni..);
-‘’ In der Schlafkammer soll denn auch reger Parteienverkehr
geherrscht haben: Zipfl eini, Zipfl aussi. Der nachste bitte …’’ (E
in quella camera da letto ci deve essere stato davvero un bel
traffico: spingi dentro, tira fuori…..avanti il prossimo);
-‘’Doch seit einigen Wochen stehen die Mitglieder der einstmals
fidelen Beischlafgesellschaft in Reih und mit schlaffem Glied da..’’.
(Fatto sta che
da alcune settimane i membri dell’allora brigata
del sesso, si trovavano ora tutti schierati e con il membro
floscio..)
Fatto e svolgimento del processo
Con delibera n.108/2007 dd. 15.06.2007 il Consiglio dell’Ordine
dei Giornalisti del Trentino Alto Adige disponeva l’apertura di un
procedimento disciplinare nei confronti del giornalista Arthur
Oberhofer, contestandogli, in merito ad un articolo da lui redatto
e pubblicato sul quotidiano ‘’Die Neue Sudtiroler Tageszeitung’’
del 02.02.2007, la violazione dell’art. 2 Legge 3.2.1963 n.69 e
della Carta dei doveri del giornalista, per non avere osservato i
limiti della libertà di informazione e critica, dettati a tutela della
personalità altrui, attraverso l’utilizzo di un linguaggio scorretto e
volgare, inteso a descrivere il comportamento di una giovane
donna locale,
e per avere in tal modo leso il decoro e la
reputazione dell’Ordine dei Giornalisti e della relativa categoria
degli iscritti, nonché la dignità della predetta persona.
In particolare trattavasi di un articolo intitolato ‘’Sesso a go-go in
val Venosta’’, nel quale veniva narrata – con un linguaggio
apparso pesantemente volgare - la vicenda di una cameriera
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venostana che, secondo l’Oberhofer, aveva chiesto il test di
paternità a 13 uomini, tra cui due assessori comunali, un noto
imprenditore della zona e mezza squadra di calcio, per sapere chi
l’aveva messa incinta. A parte i dubbi circa la veridicità della
notizia, ciò che aveva determinato l’apertura, d’ufficio, del
procedimento disciplinare era stato, come detto, il linguaggio
indiscutibilmente volgare, utilizzato nella narrazione dall’autore
dell’articolo.
L’Oberhofer veniva pertanto invitato a comparire dinanzi al
Consiglio dell’Ordine per la seduta del giorno 25.07.2007,
successivamente
rinviata
al
27.09.2007.
A
tale
seduta
l’Oberhofer compariva assistito dal proprio difensore, avv. Fabio
Valcanover, che depositava memoria difensiva dd. 27.09.2007.
Ascoltato sui fatti di cui al capo di incolpazione, l’Oberhofer
respingeva le contestazioni, asserendo che l’articolo incriminato
era da intendersi scritto in tono ‘’satirico’’, esattamente secondo
lo stile proprio del quotidiano ‘’Die Neue Sudtiroler Tageszeitung’’.
Il difensore, richiamandosi alle deduzioni di cui alla memoria dd.
27.09.2007, ribadiva trattarsi di satira, intesa a prendere di mira
la ‘’casta’’ della zona, identificata, tra l’altro, in un gruppo di
amministratori pubblici della Val Venosta (prov. BZ), dei quali si
intendeva evidenziare il comportamento decisamente
ravvisabile
nelle
contrastavano,
in
abitudini
tutta
sessuali
evidenza,
con
disinibito,
spregiudicate,
la
che
posizione
di
responsabilità che essi rivestivano nella società civile.
Da qui il tono scanzonato, certamente sopra le righe, utilizzato
dall’articolista incolpato, ma scevro da contenuti offensivi.
Il difensore eccepiva, inoltre, la genericità delle contestazioni
formulate a carico dell’Oberhofer nella delibera di apertura del
procedimento e quindi l’impossibilità di approntare un’adeguata
difesa.
A conclusione della seduta, il Consiglio dell’Ordine si riservava la
decisione.
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A scioglimento della predetta riserva, il Consiglio, riunitosi in data
12.10.2007, deliberava (delibera n.155/2007) l’integrazione del
capo di incolpazione, contestando all’Oberhofer la violazione
dell’art. 48 Legge 03.02.1969, n.63, in relazione a specifici passi
contenuti nell’articolo in questione, ritenuti lesivi della reputazione
e
della
dignità
dell’Ordine
professionale,
della
categoria
giornalistica e dello stesso incolpato e quindi fissava, per la
prosecuzione del giudizio, nel rispetto dei termini a difesa, la
seduta del 03.12.2007.
In
tale data
l’incolpato
ed
il suo
difensore,
regolarmente
comparsi, ribadivano la linea difensiva già esposta alla seduta del
27.09.’07, sostenendo, in particolare, che molti dei vocaboli e dei
passaggi dell’articolo, ritenuti lesivi del decoro professionale, in
realtà erano stati tratti da una canzone popolare sudtirolese
(riprodotta
su
caratterizzata
un
da
compact
un
-
linguaggio
disc
depositato
popolare
e
da
in
atti),
contenuti
pacificamente satirici.
Sosteneva il difensore che, ad esempio, il vocabolo ‘’Luderchen’’,
indicato nel capo di incolpazione quale termine scorretto e
volgare, in realtà non starebbe a significare ‘’puttanella’’, come
tradotto
negli atti del procedimento disciplinare, bensì ‘’donna
leggerotta’’, termine, quest’ultimo, che andava inteso e letto nel
contesto dell’intero articolo de quo, da considerarsi di costume,
caratterizzato da un linguaggio metaforico, volutamente colorito e
leggero.
Il difensore, sulla base delle esposte considerazioni, concludeva
chiedendo l’archiviazione del procedimento disciplinare.
Il Consiglio dell’Ordine si riuniva nuovamente in data 18.12.007 e
09.01.2008 per deliberare.
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Diritto
Il dibattimento ha accertato che sussistono tutte le violazioni di
cui al capo di incolpazione, come modificato all’esito della seduta
del 27.09.2007.
I
passi
dell’articolo
incriminato
paiono
infatti,
nella
loro
oggettività, offendere il decoro professionale dell’Ordine dei
Giornalisti, quale organo di rappresentanza della generalità degli
iscritti e dello stesso incolpato, nonché anche ledere l’onorabilità
della persona (cameriera presso il bar dell’impianto sportivo di
Malles Venosta), protagonista principale, suo malgrado, della
narrazione contenuta nell’articolo de quo.
Le espressioni linguistiche utilizzate non possono infatti essere
lette ed
interpretate -
contrariamente a
quanto
sostenuto
dall’Oberhofer e dal suo difensore - in chiave di satira.
Posto che per satira deve intendersi quella manifestazione del
pensiero che nei tempi si è addossata il compito di castigare
ridendo mores, ovvero di indicare alla pubblica opinione aspetti
criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il
riso suscitato, un esito finale di carattere etico
(così Corte di
Cassazione sent. 24.02 – 26.03.2006 n.9246), è facile verificare
come, nel caso che ci occupa, tale atteggiamento di critica
indirizzato nei confronti dei ‘’potenti’’ della vallata (val Venosta –
BZ), abbia finito per esporre al pubblico ludibrio soltanto la
‘’vittima’’ dei comportamenti disinvolti dei primi.
Più chiaramente va detto che se l’intento dichiarato dall’articolista
era quello di mettere in ridicolo i ‘’potenti’’ della cittadina
venostana (Malles Venosta), attraverso la dettagliata descrizione
di comportamenti sconvenienti da essi posti in essere nelle ore di
libertà, è del tutto evidente come tale scopo non sia stato affatto
raggiunto, dal momento che il tono ed il linguaggio utilizzati
hanno
prodotto
il
diverso
(ed
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unico)
risultato
di
ledere
pesantemente l’immagine di una giovane ed indifesa cameriera
del luogo,
dipinta come donna di facili costumi, avvezza a
pratiche sessuali incontrollate
ragazza,
un’immagine
e di fornire quindi, della stessa
assolutamente
spregevole
e
non
rispettabile.
Si ricordi, per tutte, la sintetica quanto incredibilmente volgare
descrizione
della
giovane,
offerta
dal
seguente
passo
dell’articolo:’’ questa candida ‘’ape’’ era, per i novelli ‘’Clinton’’, la
classica puttanella da birreria, sotto il cui grembiule potevano
dare libero sfogo alle proprie sporche fantasie o cancellare le
frustrazioni quotidiane e pulire le tracce appiccicose delle loro
avventure’’. E ancora: ‘’ E in quella camera da letto ci deve essere
stato davvero un bel traffico: spingi dentro, tira fuori ……avanti il
prossimo !’’
Inoltre, dal contesto dell’articolo, è la cameriera ( e non i politici)
ad emergere come attore principale della vicenda narrata. Si
legge infatti, testualmente, che ‘’la protagonista della vicenda è
una giovane cameriera che l’anno scorso aveva lavorato presso il
bar dell’impianto sportivo’’.
L’Oberhofer, dunque, nel tentativo di esercitare una critica ironica
e/o sarcastica nei confronti dei politici locali, ha finito per violare il
rispetto dovuto ai valori fondamentali di una persona – la
cameriera - estranea alla ‘’casta’’, ovvero a quel gruppo di politici
che egli intendeva ridicolizzare, esponendola, attraverso un
linguaggio inutilmente volgare, al disprezzo dei lettori.
In tal modo l’Oberhofer ha palesemente superato quel limite
invalicabile al diritto di critica, rappresentato dalla correttezza
formale dell’esposizione dei fatti, limite imposto dall’esigenza,
costituzionalmente garantita (art.2 Cost.), di tutela della persona
umana.
In particolare il superamento di detto limite è ravvisabile in tutti i
passaggi dell’articolo citati nel capo di incolpazione, nei quali sono
costantemente presenti l’attribuzione alla giovane donna di
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qualità apertamente disonorevoli, nonché riferimenti denigratori
non provati.
Da ultimo va considerato che le censure sollevate da questo
Consiglio
nei
confronti
dell’operato
dell’Oberhofer,
non
perderebbero la loro validità anche qualora – per mera ipotesi –
l’articolo in questione fosse da ritenersi ’satirico’’. Posto, infatti,
che il linguaggio simbolico e frequentemente paradossale della
satira è svincolato da forme convenzionali, non va dimenticato
che, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, anche la
satira non può mai superare il rispetto dei valori fondamentali,
esponendo al disprezzo la persona umana. E nel nostro caso,
come ampiamente provato, la cameriera, ‘’protagonista della
vicenda’’,
appare
pesantemente
lesa
nella
propria
dignità
personale e nella propria stessa femminilità.
Accertata,
dunque,
la
piena
responsabilità
disciplinare
dell’incolpato, ritiene questo Consiglio che la sanzione più congrua
da infliggersi sia quella della sospensione per la durata di mesi
due
dall’esercizio
della
professione
giornalistica.
Di
fronte
all’evidente e gravissima lesione dell’immagine e del decoro
professionale dell’Ordine dei Giornalisti, dell’intera categoria di
riferimento ed anche propria, nonché della dignità personale della
giovane donna di cui si narra nell’articolo, causate dall’Oberhofer
attraverso la citata narrazione, del tutto insufficiente appare
infatti
la
sanzione
di
minore
gravità
della
censura
che,
risolvendosi in un semplice rimprovero, ancorché scritto, si
rivelerebbe, nel caso di specie,
assolutamente inadeguata a
ristabilire il primato dell’etica professionale, così pesantemente
violata.
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Ciò premesso, visti gli artt. 2, 48, 51, 54 legge 3.02.1963 n.69,
nonché la Carta dei doveri del Giornalista, il Consiglio dell’Ordine
dei Giornalisti del Trentino Alto Adige
infligge
al
sig.
Arthur
Oberhofer
la
sanzione
disciplinare
della
sospensione dall’esercizio professionale per la durata di
mesi 2 (due).
Così deciso in Trento il 09.01.2008
Il segretario
Mauro Lando
Il presidente
Fabrizio Franchi
Ai sensi dell’art. 60 della legge 3.21963 n. 69 avverso la presente
delibera può essere presentato ricorso al Consiglio nazionale dell’Ordine
dei giornalisti nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica secondo le
modalità previste dagli artt. 59, 60 e 61 Dpr 4.2.1965 n. 115 e
successive modificazioni e integrazioni, di cui all’allegato.
La presente delibera è composta da 8 fogli ed è copia conforme
all’originale.
Il segretario
Mauro Lando
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