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PTCP 2007
gruppo di lavoro pTcp
Franco Tinti (coordinatore) †
Rudi Fallaci
Tecnicoop Scarl
Approfondimenti tematici
Michela Valentini
S.L. & A. srl
Romeo Farinella
Marco Zaoli
Università di Ferrara
Dip. Arch. /Citer
Sergio Signanini
Fabio Tunioli
Tecnicoop Scarl
Contributi specialistici
Valter Pagnini
Daniela Tonini
Lea Ermeti
Servizio Pianificazione
Territoriale e urbanistica
Fabio Tomasetti (dirigente)
Roberta Laghi
Paolo Setti
Ufficio Pianificazione
Massimo Filippini
Ufficio Difesa del suolo
Giuseppe Fuschillo
Gabriele Sartini
Ufficio Situa
Servizio Agricoltura
Servizio Ambiente
Servizio Mobilità
Rossella Salvi
Ufficio Statistica
VARIANTE 2012
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
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norme di attuazione
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
INDICE
PARTE I
GENERALITÀ
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Finalità
Contenuti e campo di interesse
Elaborati
Efficacia
Rapporti con altri strumenti di pianificazione
Prevalenza tra contenuti
Misure di salvaguardia
Disposizioni transitorie
Disposizioni specifiche per i Comuni dell’Alta Valmarecchia
PARTE II TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELL’INTEGRITÀ FISICA, DELL’IDENTITÀ
CULTURALE E DELLA BIODIVERSITÀ DEL
TERRITORIO
TITOLO 1 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
PAESAGGISTICHE: OBIETTIVI E STRUMENTI
Articolo 1.1
Articolo 1.2
Articolo 1.3
Articolo 1.4
Articolo 1.5
Articolo 1.6
Obiettivi
Sistema collinare - montano e dei crinali
Sistema costiero
Unità di paesaggio
Rete ecologica territoriale e strumenti di gestione ambientale
I Progetti di valorizzazione ambientale
TITOLO 2 - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ
IDRAULICA
Articolo 2.1
Articolo 2.2
Articolo 2.3
Articolo 2.4
Articolo 2.5
Disposizioni generali
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua
Aree esondabili
Fasce arginali e riparali
Mitigazione del rischio idraulico e funzionalità idraulica
TITOLO 3 - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A
VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA
Articolo 3.1
Articolo 3.2
Zone di tutela delle acque sotterranee e superficiali
Disposizioni generali relative alle zone di protezione delle acque
sotterranee
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Articolo 3.3
Articolo 3.4
Articolo 3.5
Articolo 3.6
Articolo 3.7
norme di attuazione
Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all’alveo ARA
Aree di ricarica diretta della falda - ARD e Aree di alimentazione
delle sorgenti - AS
Aree di ricarica indiretta della falda - ARI , e bacini imbriferi - BI.
Bacini imbriferi immediatamente a monte delle captazioni ad uso
idropotabile (BI10)
Aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti
TITOLO 3 bis – DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI QUALITA’ PER I CORPI IDRICI
Articolo 3bis.1 Norme finalizzate alla riduzione dei carichi versati
Articolo 3bis.2 Norme finalizzate alla tutela quantitativa dei corpi idrici
Articolo 3bis.3 Norme finalizzate ad aumentare la capacità auto depurativa del
territorio
TITOLO 4 - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ
GEOMORFOLOGICA E RISCHIO SISMICO
Articolo 4.1
Articolo 4.2
Articolo 4.3
Direttive e prescrizioni per gli assetti geologici
Abitati da consolidare
Riduzione del rischio sismico
TITOLO 5 - SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA
FORMA DEL TERRITORIO ED ELEMENTI DI
SPECIFICO INTERESSE STORICO O
NATURALISTICO
Articolo 5.1
Articolo 5.2
Articolo 5.2 b
Articolo 5.3
Articolo 5.4
Articolo 5.5
Articolo 5.6
Articolo 5.7
Articolo 5.8
Articolo 5.9
Articolo 5.10
Articolo 5.11
Sistema forestale boschivo
Zone di tutela naturalistica
Zone di tutela agronaturalistica
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi
d'acqua
Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione
dell’immagine turistica
Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non
urbane
Elementi di interesse storico-testimoniale
Colonie marine
Zone gravate da usi civici
TITOLO 6 - DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DI
SETTORE
Articolo 6.1
Articolo 6.2
Pianificazione di settore in materia di attività estrattive
Pianificazione di settore in materia di gestione rifiuti
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Articolo 6.3
Articolo 6.4
Articolo 6.5
Articolo 6.6
Articolo 6.7
norme di attuazione
Pianificazione di settore in materia di localizzazione degli impianti
di emittenza radio e televisiva
Pianificazione di settore in materia di protezione civile
Pianificazione di settore in materia di risparmio energetico e uso
razionale dell’energia
Pianificazione di settore in materia di qualità dell’aria
Programma rurale integrato provinciale (PRIP)
PARTE III EVOLUZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E
DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE
TITOLO 7 - TERRITORIO URBANO
Articolo 7.1
Articolo 7.2
Articolo 7.3
Articolo 7.4
Articolo 7.5
Articolo 7.6
Obiettivi del PTCP riguardo all’evoluzione degli insediamenti urbani
e direttive alla programmazione di settore
Riequilibrio e specializzazione della rete urbana provinciale
Disposizioni generali riguardo alle previsioni di sviluppo urbano
Disposizioni specifiche per i subsistemi urbani
Disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi
Indirizzi per i servizi di livello sovracomunale
TITOLO 8 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI
Articolo 8.1
Articolo 8.2
Articolo 8.3
Articolo 8.4
Articolo 8.5
Articolo 8.6
Disposizioni in materia di poli funzionali
Disposizioni in materia di insediamenti commerciali
Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive
di rilievo sovracomunale.
Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive
di rilievo comunale
Procedure per la realizzazione e caratteristiche delle aree
ecologicamente attrezzate
Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
TITOLO 9 - TERRITORIO RURALE
Articolo 9.1
Articolo 9.2
Definizione di territorio rurale e contenuti del PTCP
Indirizzi e direttive agli strumenti di pianificazione ed a quelli di
programmazione del settore agricolo
Articolo 9.3
Insediamenti ammissibili negli ambiti rurali
Articolo 9.4
Disposizioni generali per gli interventi edilizi in funzione delle
attività produttive agricole
Articolo 9.5
Disposizioni riguardo all’uso e riuso del patrimonio edilizio esistente
per funzioni non connesse con l’attività agricola
Articolo 9.6
Articolazione del territorio rurale in ambiti agricoli
Articolo 9.7
Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico
Articolo 9.7 bis Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico in ambito
montano
Articolo 9.8
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
Articolo 9.9
Ambiti agricoli periurbani
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norme di attuazione
TITOLO 10- DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ
DEGLI INSEDIAMENTI
Articolo 10.1
Articolo 10.2
Dotazioni ecologiche e ambientali
Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e
depurazione dei reflui e gestione delle acque meteoriche
Articolo 10.3 Requisiti degli insediamenti in materia di gestione dei rifiuti
Articolo 10.4 Requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle risorse
idriche
Articolo 10.5 Requisiti degli insediamenti in materia di clima acustico
Articolo 10.6 Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento
elettromagnetico
Articolo 10.7 Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica
Articolo 10.8 Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell’aria
Articolo 10.9 Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dei suoli
Articolo 10.10 Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento luminoso
Articolo 10.11 Disposizioni per la sostenibilità degli edifici, la promozione della
bio-architettura e di altre buone pratiche costruttive.
TITOLO 11- MOBILITÀ E INFRASTRUTTURAZIONE DEL
TERRITORIO
Articolo 11.1
Efficienza della rete infrastrutturale e dei sistemi di trasporto:
obiettivi e componenti
Articolo 11.2 Corridoio adriatico, A 14, aeroporto
Articolo 11.3 Reti ed attrezzature di trasporto su ferro
Articolo 11.4 Reti ed attrezzature di trasporto su strada
Articolo 11.5 Organizzazione del trasporto collettivo
Articolo 11.6 Mobilità lenta pedonale e ciclistica
Articolo 11.7 Cabotaggio marittimo
Articolo 11.8 Gestione della mobilità
Articolo 11.9 Classificazione funzionale delle strade, fasce di rispetto stradali e
ferroviarie e criteri di salvaguardia
Articolo 11.10 Infrastrutture a rete: corridoi, fasce di rispetto e criteri di
salvaguardia.
TITOLO 12-PEREQUAZIONE TERRITORIALE
Articolo 12.1
Perequazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi
insediamenti.
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norme di attuazione
PARTE I GENERALITÀ
Articolo 1
Finalità
1.
La Provincia di Rimini con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) intende aprire una nuova stagione della pianificazione, incentrata sul
principio della sostenibilità come regola dello sviluppo possibile, sull’arresto del
consumo del territorio, sulla tutela e la valorizzazione del paesaggio, sulla difesa
dell’identità e della bellezza del territorio, sulla riqualificazione della città costruita,
sul passaggio dalla quantità alla qualità come chiave strategica del futuro del
Sistema Rimini.
2.
Il PTCP, elaborato secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 20/2000,
svolge le funzioni assegnate dalla legge, articola nel nostro territorio le linee
d’azione della programmazione regionale, persegue i seguenti obiettivi strategici:
a) sostenere il notevole dinamismo economico, sociale e culturale del territorio
riminese proseguendo e rafforzando le azioni di innovazione del sistema
turistico, promuovendo il comparto strategico degli “altri servizi”,
salvaguardando la multisettorialità produttiva e qualificando le risorse umane;
b) promuovere un forte radicamento dei principi della sostenibilità e della qualità
dello sviluppo nelle pratiche della pianificazione, recuperando migliori equilibri
ambientali nel sistema territoriale e urbano, sviluppando una attiva azione di
creazione e valorizzazione del paesaggio, rurale ed urbano;
c) riconoscere la saturazione insediativa del territorio provinciale, perseguire
l’arresto dell’ulteriore consumo di territorio rurale, sostenere la riqualificazione
urbana e territoriale contrastando la dispersione insediativa.
Articolo 2
Contenuti e campo di interesse
1.
I contenuti del PTCP riguardano i compiti propri in materia di pianificazione e
gestione del territorio attribuiti alla Provincia dalla legislazione regionale e
nazionale unitamente agli adempimenti richiesti dal Piano Territoriale Regionale
(PTR), dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e dai piani di settore
regionali. Detti compiti delimitano il campo d'interessi provinciali oggetto del
presente Piano.
2.
Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di
pianificazione che definisce l’assetto del territorio con riferimento agli interessi
sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione
regionale.
3.
Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e
strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.
A tal fine il Piano:
a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al
sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;
b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale,
ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di
assetto e di utilizzazione del territorio;
c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e
servizi di interesse provinciale e sovracomunale;
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norme di attuazione
d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole
parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele
paesaggistico ambientali;
e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del
loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e
ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti
effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.
4.
Il PTCP specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali di cui al Capo AV dell'Allegato della LR 20/2000, indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati
nel sistema insediativo.
5.
Per coordinare un'efficace attuazione delle proprie previsioni, il PTCP definisce
con i Comuni modalità e termini per l'adeguamento dei piani comunali. Il PTCP
coordina l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la
realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da
inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della
Provincia.
Articolo 3
1.
Elaborati
Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:
a) Quadro Conoscitivo, i cui elaborati sono elencati nella Relazione generale
del Piano;
b) Relazione Generale;
c) Norme di Attuazione;
d) Elaborati grafici , elencati al punto successivo.
e) Valsat – Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.
2.
Gli elaborati grafici del PTCP sono i seguenti:
- Tavola A
Assetto evolutivo del sistema provinciale - scala 1:50.000
- Tavola B
Tutela del patrimonio paesaggistico - scala 1:25.000
- Tavola C
Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico-culturali - scala
1:25.000
- Tavola D
Rischi ambientali - scala 1:25.000
- Tavola D/a Rischi ambientali – Zone di protezione delle acque sotterranee in
territorio montano - scala 1:25.000
- Tavola E
Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti - scala 1:25.000
3.
Tutti gli elaborati suelencati sono riprodotti sia in forma cartacea che in forma di
files digitali riproducibili.
4.
La Tavola A – Assetto evolutivo del sistema provinciale, scala 1:50.000 è la
rappresentazione ideogrammatica delle strategie del PTCP 2007: tutti gli elementi
grafici che la compongono (campiture piene e a retino, perimetri, linee di diverso
tipo, numeri, lettere e simboli vari) indicano ambiti in cui si sviluppano le scelte
strategiche del Piano e non costituiscono individuazione cartografica di zone di
tutela, di zonizzazione e destinazione urbanistica, di limite o tracciato prescrittivi.
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Articolo 4
norme di attuazione
Efficacia
1.
Il PTCP ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione,
trasformazione e gestione del territorio di soggetti pubblici o privati che investa il
campo degli interessi provinciali di cui all'art. 2. In particolare il PTCP ha efficacia
nei confronti dei piani, programmi e progetti settoriali e nei confronti degli strumenti
urbanistici comunali nei termini disposti dalla LR n. 20/2000.
2.
Le disposizioni della Parte II e III delle presenti Norme sono espresse in forma di
Indirizzi, Direttive e Prescrizioni:
a) per Indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la
predisposizione dei piani sottordinati e dei piani settoriali del livello di
pianificazione provinciale, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella
specificazione e integrazione delle previsioni e nell’applicazione dei contenuti
alle specifiche realtà locali;
b) per Direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella
elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e dei piani settoriali del livello
di pianificazione provinciale;
c) per Prescrizioni si intendono le disposizioni, predisposte nell’osservanza degli
ambiti delle materie di pertinenza del Piano, che incidono direttamente sul
regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le
trasformazioni consentite, ferme restando le disposizioni transitorie di cui ai
successivi artt. 8 e 9.
3.
Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da
parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano, e
prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di
pianificazione e negli atti amministrativi attuativi; gli enti pubblici, ai sensi della LR
n. 20/2000, provvedono all’adeguamento delle previsioni degli strumenti di
pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le
prescrizioni del PTCP.
4.
I commi contenenti prescrizioni sono indicati nelle presenti norme con (P); i commi
contenenti direttive sono indicati con (D). I commi senza indicazione ed il
contenuto propositivo della Relazione generale costituiscono indirizzi.
5.
Le previsioni del PTCP inerenti beni appartenenti al demanio pubblico ed al
patrimonio indisponibile dello Stato sono oggetto, di volta in volta, di accordo con
le Amministrazioni dello Stato interessate. Le previsioni del PTCP costituiscono
base di riferimento per i pareri e le intese di cui all'art. 81, commi 2,3,4 del D.P.R.
616/77, per quanto d'interesse provinciale.
6.
Le previsioni del PTCP che interagiscono o specificano con decisioni più generali
regionali o di Enti pubblici settoriali sovraordinati e con altre Province limitrofe
sono oggetto, ai fini dell'attuazione del Piano e di volta in volta, di concertazione,
accordi di programma, intese o convenzioni, ai sensi delle vigenti disposizioni di
leggi nazionali e regionali.
Articolo 5
1.
Rapporti con altri strumenti di pianificazione
Il PTCP disciplina il concorso della provincia alla determinazione degli obiettivi,
indirizzi e programmi d’intervento statali e regionali. In particolare provvede, in
riferimento al proprio ambito di applicazione e di competenze, alla valutazione di
coerenza territoriale e di sostenibilità delle proprie scelte strategiche, nonché alla
specificazione ed attuazione dei piani e programmi dello Stato e della Regione.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
2.
norme di attuazione
Il PTCP in particolare:
a) recepisce e coordina le disposizioni del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca e s.i.
(d’ora in poi Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino);
b) costituisce adesione alle Linee Guida per la gestione integrata delle zone
costiere (GIZC) ai sensi del punto 3 della Delibera del Consiglio regionale
n.645 del 20 gennaio 2005.
c) Recepisce le disposizioni di tutela delle acque derivanti dal Piano di tutela delle
acque (PTA) regionale approvato con delibera di Assemblea Legislativa n. 40
del 21/12/2005 e del Piano di gestione dell’Autorità di Distretto dell’Appennino
Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale del 24.02.2010.
3.
I Piani settoriali provinciali che hanno rilevanza territoriale devono esser adeguati
al PTCP. Fino al loro adeguamento conservano la loro validità ed efficacia.
4.
Il PTCP è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica
comunale ed intercomunale.
Articolo 6
Prevalenza tra contenuti
1.
Nel caso di contraddizioni di previsioni tra il testo delle Norme di attuazione e gli
elaborati grafici prevale quanto contenuto nelle Norme di attuazione.
2.
Nel caso di contrasto tra norme generali e le norme specifiche prevalgono queste
ultime.
3.
Nel caso di ambiti, zone, aree, oggetti puntuali, interessati da più disposizioni
normative, fermo restando il diverso contenuto di efficacia di Indirizzi, Direttive e
Prescrizioni, prevalgono quelle maggiormente restrittive e cautelative.
Articolo 7
1.
Misure di salvaguardia
Alle prescrizioni contenute nel PTCP si applicano dall'adozione del Piano le misure
di salvaguardia di cui all'art. 12 della LR n. 20/2000, ferme restando le peculiari
disposizioni di cui ai successivi art. 8 e 9.
Articolo 8
Disposizioni transitorie
1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 11, 41, 42 e 43 della LR n. 20/2000,
i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica agli
indirizzi e alle direttive del PTCP entro quattro anni dalla data della sua entrata in
vigore fatto salvo quanto specificato al successivo art. 9.
2.
Gli strumenti urbanistici comunali adottati dopo l’entrata in vigore del PTCP
devono essere conformi allo stesso.
3.
Sono fatte salve, fino all’adeguamento al presente Piano, le previsioni contenute
negli strumenti urbanistici generali vigenti approvati in conformità al PTPR e le
previsioni dei Piani urbanistici attuativi di cui all’art. 31, 2° comma, della LR n.
20/2000, ivi compresi quelli formati ai sensi della LR n. 47/78 e s.m.i., ove
l’approvazione o la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data
antecedente all’adozione del PTCP, ferme restando le disposizioni dell’art.11 della
LR 20/2000 e fatto salvo quanto specificato al successivo art. 9 .
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
Articolo 9
norme di attuazione
Disposizioni specifiche per i comuni dell’Alta Valmarecchia
1
Fanno parte dell’Alta Valmarecchia i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo e Talamello ricadenti nella Comunità
Montana Alta Valmarecchia.
2
I Comuni di cui al precedente comma 1, per effetto della legge regionale n.
17/2009 e dell’Accordo territoriale sottoscritto il 29.12.2010, adeguano i loro
strumenti urbanistici in conformità alle disposizioni della Lr 20/00 e del presente
piano entro un anno dalla adozione della Variante al Ptcp 2007 adottata con
delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 31.07.2012.
3
Ai sensi dell’Accordo territoriale di cui al precedente comma, il Ptcp individua il
territorio dell’Alta Valmarecchia quale ambito di cooperazione per la
predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica in forma associata ai
sensi dell’art. 13 comma 3 della Lr 20/2000.
4
Fino all’adeguamento di cui al precedente comma 2 le previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti si considerano compatibili se non in contrasto con le prescrizioni
del presente piano fatto salvo quanto specificato all'art. 5.3 comma 11 bis e all'art.
5.4 comma 13 bis.
5
Per i Comuni di cui al comma 1, ogni qualvolta nel testo delle presenti norme
ricorra il riferimento alla data di adozione o di approvazione del Piano Territoriale
Paesistico Regionale (PTPR) o “del presente piano”, tale data deve intendersi
riferita alla data di adozione (31.07.2012) o di approvazione (23.04.2013) della
Variante al Ptcp 2007.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
PARTE II TUTELA ED EVOLUZIONE DELL’INTEGRITÀ
FISICA, DELL’IDENTITÀ CULTURALE E DELLA
BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO
TITOLO 1 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
PAESAGGISTICHE: OBIETTIVI E STRUMENTI
Articolo 1.1
1.
Obiettivi
Per la tutela e la salvaguardia dell’assetto ambientale il PTCP fa propri i seguenti
obiettivi generali come proposti dal PTPR:
a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi
rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
b) garantire la qualità dell’ambiente, naturale e antropizzato, e la sua fruizione
collettiva;
c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie fisiche,
morfologiche e culturali;
d) individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l’integrazione
dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici
piani e progetti.
2.
In funzione delle predette finalità il presente Piano provvede, con riferimento
all'intero territorio provinciale, a dettare disposizioni volte alla tutela:
a) dell'identità culturale dei territorio provinciale, cioè delle caratteristiche
essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile
l'interesse
per
ragioni
ambientali,
paesaggistiche,
naturalistiche,
geomorfologiche, paleontologiche, storico - archeologiche, storico - artistiche,
storico - testimoniali;
b) dell'integrità fisica del territorio provinciale.
3.
In particolare, il PTCP persegue per il sistema ambientale della provincia di Rimini
le seguenti strategie:
a) passaggio da una visione che considera rilevanti solo le "emergenze"
ambientali, paesistiche o storiche di valore straordinario, alla considerazione
dell'intero territorio nella gradualità dei valori presenti, anche se modesti e di
connessione, e dei processi trasformativi naturali ed antropici in corso;
b) adozione di un approccio sistemico alle risorse, per superare i rischi di
insularizzazione delle aree protette e i problemi di settorialità normativa e
diversità di regimi (ambientale, paesistico, ecc.), spesso sovrapposti sugli
stessi beni;
c) attribuzione ai luoghi tutelati di funzioni sociali ed economiche compatibili che
ne consentano un adeguato livello di fruizione;
d) realizzazione di un "sistema verde" provinciale o di una "rete ecologica" che si
ponga come invariante di recupero e di qualificazione ambientale dell'intero
territorio provinciale (costa - collina) ed elemento ordinatore e di selezione
delle scelte insediative in grado anche di favorire e indirizzare forme nuove di
occupazione rivolta ad attività di tutela e salvaguardia del territorio in ambito
locale. Tale territorio deve conseguire nell’arco di valenza del piano la
percentuale di territorio tutelato in linea con la media regionale (15%) e deve
11
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
essere tutelato come previsto dalla legge regionale n. 6 del 2005 in coerenza
con lo schema fornito dalla tavola A;
e) promozione e progettazione di "reti fruitive" ambientali territoriali, quali sistemi
di mete privilegiate (beni naturalistici e storici culturali) e percorsi preferenziali
(a mobilità lenta e trasporto collettivo);
f) assunzione dei criteri di responsabilità ambientale e di sviluppo sostenibile
come condizione prioritaria di valutazione delle trasformazioni territoriali e di
selezione dei progetti di intervento mantenendo un adeguato livello di
attenzione a che non vengano introdotti modelli di sviluppo e di fruizione (ad
esempio turistico) incompatibili con il criterio della sostenibilità ambientale.
Articolo 1.2
Sistema collinare - montano e dei crinali
1.
Il PTCP individua nella Tavola B la perimetrazione del Sistema collinare montano (Unità di paesaggio della collina e Unità di Paesaggio della alta collina e
della montagna), attestandolo sul limite morfologico delle formazioni marine ai
margini della pianura alluvionale, comprensivo del sistema dei crinali quale
sistema di configurazione del territorio e di connotazione paesaggistica.
2.
Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento degli assetti
e dei caratteri ambientali e paesaggistici del sistema collinare e montano e del
sistema dei crinali e alla limitazione delle trasformazioni antropiche che possono
alterarne l'assetto fisico e morfologico.
3.
Gli strumenti di pianificazione comunale:
4.
-
devono definire le limitazioni e prescrizioni relative alle caratteristiche
tipologiche e formali dei manufatti edilizi (altezza massima, ecc.) al fine di
assicurare il loro appropriato inserimento nel contesto paesaggistico e la
salvaguardia dell’assetto morfologico e idrogeologico del territorio collinare,
tenendo conto altresì delle tipologie costruttive e dei caratteri tradizionali
prevalenti nell'edilizia;
-
devono tutelare i crinali, dettando specifiche disposizioni volte a
salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista. Per i crinali
particolarmente significativi dal punto di vista paesaggistico e per quelli
storicamente liberi da insediamenti, i Comuni devono definire un'adeguata
fascia di rispetto pari almeno a m 20 di dislivello. Lungo i crinali che hanno
costituito la matrice dello sviluppo della viabilità degli insediamenti storici si
consente di intervenire, nel rispetto della tipologia urbanistica degli
insediamenti, solo in aderenza alle aree già edificate.
-
devono assumere i contenuti del “Regolamento provinciale in materia di difesa
del suolo” approvato con atto de Consiglio provinciale n.25 del 9.04.2001 al
fine di disciplinare le modalità di conduzione agricola dei terreni per garantire
una corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale.
In conformità agli obiettivi posti al precedente comma e fermo restando il rispetto
delle disposizioni dettate dal PTCP per specifiche zone ed elementi ricadenti nel
sistema collinare – montano e dei crinali, valgono, per la pianificazione e la
programmazione comunale e intercomunale, i seguenti indirizzi:
a) è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento,
quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto,
nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non
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norme di attuazione
superiore a 4 metri lineari, che non comportino l'impermeabilizzazione del
suolo;
b) è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di
difesa dei suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché
le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse e la realizzazione di
impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento
idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio
forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate
dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati,
di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività
di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
c) le opere di cui alla precedente lettera b) nonché le strade poderali ed
interpoderali di cui alla lettera a) non devono in ogni caso avere caratteristiche,
dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare
negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e
geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di
esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della LR 4
settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali
piani regolarmente approvati;
d) la nuova edificazione per le funzioni di servizio pubblico, o d'uso collettivo o
privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, deve essere
prioritariamente realizzata all'interno della perimetrazione del territorio
urbanizzato. L'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove
si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno
della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il
sistema insediativo esistente. L'edificazione diffusa in zona agricola
comprensiva di annessi rustici aziendali ed interaziendali è ammessa
limitatamente alle necessità di conduzione del fondo e alle esigenze abitative
dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi
delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro
nuclei familiari, e con i limiti di cui al successivo Titolo 9;
e) per l'edificazione esistente è ammesso qualsiasi intervento qualora definito
ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alla LR n.
20/2000;
f) è comunque consentito il completamento delle opere pubbliche in corso,
purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
g) nel sistema collinare - montano ed in particolare negli ambiti del medesimo
sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923, gli interventi
edilizi devono essere attuati nel rispetto della morfologia originale del territorio,
escludendo, di norma, movimentazioni di terra quali sterri e riporti e in
applicazione della disciplina di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
1117/2000.
h) L’ Unità di paesaggio della collina e l’Unità di paesaggio della alta collina e
della montagna sono ambiti preferenziali per la localizzazione di attrezzature
culturali, per l’assistenza sociale, ricreative e di servizio alle attività per il tempo
libero e di attività ricettive a basso impatto ambientale quali ad esempio
campeggi o agriturismo.
5.(P)
NeIl'ambito del sistema collinare - montano e dei crinali come definito al
precedente comma 1 vale inoltre la prescrizione per la quale la realizzazione di
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norme di attuazione
infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata
alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od
infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le
procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della
sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa
sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo
metropolitano;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento,
nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento
dei reflui e la gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi;
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei
semilavorati;
e) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico;
g) impianti di risalita e piste sciistiche.
6.(P)
La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di
pianificazione di cui al quinto comma non si applica alla realizzazione di strade,
impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei
reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto
dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della
popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due
comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto
ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie,
nazionali o regionali.
7. (P) Nell'ambito del sistema collinare - montano e dei crinali come definito al precedente
comma 1, per le porzioni di territorio poste ad altezze superiori ai 1200 metri,
sempre fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal PTCP per
specifiche zone ed elementi ricadenti nel sistema collinare e dei crinali, vale la
prescrizione per cui possono essere realizzati, mediante interventi di nuova
costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione
regionali o subregionali, oltre che le infrastrutture e le attrezzature di cui al
precedente comma 5, solamente: rifugi e bivacchi, strutture per l'alpeggio, percorsi
e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.
Articolo 1.3
Sistema costiero
1.
Il PTCP individua nella Tavola B il Sistema costiero(Unità di paesaggio della
costa) quale porzione di territorio che (per genesi o per tipo di fruizione) mantiene
un rapporto ed è influenzata dal mare e la cui delimitazione si attesta su elementi
naturali ove esistenti e in corrispondenza della costruzione urbana consolidata
della costa.
2.
Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla
ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione
degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto
ambientale dell'entroterra nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero
per il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per
servizi.
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3.
norme di attuazione
In particolare per il mantenimento del sistema ambientale valgono i seguenti
indirizzi:
a) deve essere assicurata la possibilità di accesso alla fascia balneare e favorito il
collegamento visuale tra l'entroterra e il mare, l'interruzione della continuità
edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività per il
tempo libero, nel rispetto della conservazione di eventuali elementi naturali
relitti o spontaneamente riformatisi;
b) nelle operazioni di riordino insediativo devono essere mantenuti i varchi a mare
(individuati nella Tavola A e specificati nel Quadro conoscitivo) e ne deve
essere favorito l’ampliamento privilegiando gli sbocchi a mare dei corsi
d'acqua, i punti di maggiore rilevanza paesistica e visuale, le aree dove si è
ricostituito un ambiente pseudo naturale;
c) le strutture per la balneazione e per la vita di spiaggia devono essere
organizzate sulla base di progetti complessivi attraverso la redazione degli
strumenti urbanistici di cui all’art. 5.6. Nell’ambito di tali strumenti è necessario
prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo
operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia;
d) gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono
essere rivolti a conferire una maggiore flessibilità alle variazioni indotte dalla
dinamica costiera al fine di evitare interventi di protezione della spiaggia ad
elevato impatto ambientale comportanti effetti negativi dal punto di vista
paesaggistico e della qualità dell'acqua di balneazione e la mitigazione
dell'erosione in porzioni dell'arenile non protette;
e) è ammessa la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di
canalizzazione, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di
esercizio e di manutenzione delle stesse;
f) è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine
elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per
l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di
esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari,
strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei
beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli
incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
Le opere suddescritte nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in
ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro
realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico,
naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.
4.
Per il riordino del sistema insediativo costiero e per il controllo delle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie valgono i seguenti indirizzi:
a) le previsioni relative ad attrezzature ed a impianti di interesse sovracomunale
devono essere coerenti con gli obiettivi di qualificazione e decongestionamento
della fascia costiera e contemplare nuove realizzazioni ove siano direttamente
finalizzate a tali obiettivi;
b) deve essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera favorendo
la riqualificazione dei tessuto urbano esistente attraverso interventi di recupero
e reperimento al suo interno degli standard per servizi, arredo e realizzazione
di parchi urbani;
c) deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di
tutela, in special modo delle colonie marine ed i loro spazi liberi di pertinenza,
con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il
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norme di attuazione
tempo libero, ed il recupero e conservazione degli edifici e dei contesti urbani
delle prime residenze turistiche(ville villini e loro aggregati urbani).
E’ perseguita la pedonalizzazione del lungomare per permettere la continuità fra la
spiaggia e l’edificato retrostante. A tal fine il traffico veicolare dovrà essere
trasferito su tracciati alternativi arretrati, anche mediante la realizzazione di tratti di
viabilità sotterranea, prevista la realizzazione di aree adeguate di parcheggi a raso
che comunque salvaguardino la permeabilità dei terreni, o interrati in punti
strategici di accesso alla spiaggia e perseguita la specializzazione dei traffici nel
rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5.6 e 5.7 delle presenti norme. Tali
interventi non dovranno comunque impedire il normale deflusso delle acque
meteoriche né interferire negativamente con gli equilibri idrici nel sottosuolo.
5.(D)
Le strutture portuali, commerciali e/o industriali di interesse nazionale, le
attrezzature e gli impianti ad esse connesse, possono essere realizzate nel
rispetto delle disposizioni delle leggi e dei piani vigenti in materia. Particolare
attenzione andrà posta nella realizzazione di strutture provvisorie e temporanee
nelle aree portuali necessarie per la commercializzazione diretta del pescato.
6.(D)
La valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e sub
regionale, ed il potenziamento e la riorganizzazione dell’offerta della portualità
turistica, e delle attrezzature connesse, devono avvenire prioritariamente mediante
l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare
ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso in coerenza con le disposizioni del
presente Piano e con la pianificazione e la programmazione di settore;
7.(P)
Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto
delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed
elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la
realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso
indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione
nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto
ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti,
nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le
quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria,
nonché aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed
aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento,
nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e la
gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi;
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei
semilavorati;
e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico.
8.
La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al precedente
comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per
l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le
telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non
più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.
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Articolo 1.4
1.
norme di attuazione
Unità di paesaggio
Il PTCP individua nella Tavola C le unità di paesaggio e le sub unità di
paesaggio di rango provinciale ed in particolare:
-
Unità di paesaggio:
1. Unità di paesaggio della conurbazione costiera;
2. Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intravalliva;
3. Unità di paesaggio della collina;
4. Unità di paesaggio dell’alta collina e della montagna
-
Sub–unità di paesaggio
1.a
Sub–unità di paesaggio dell’arenile;
1.b
Sub–unità di paesaggio delle foci fluviali;
1.c
Sub–unità di paesaggio dei varchi a mare;
2.a
Sub–unità di paesaggio del corso del fiume Marecchia;
2.b
Sub–unità di paesaggio del corso del fiume Conca;
2.c
Sub–unità di paesaggio del corso del torrente Marano;
2.d
Sub–unità di paesaggio del corso del torrente Uso;
2.e
Sub–unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Marecchia
e dell’Uso;
2.f
Sub–unità di paesaggio della pianura alluvionale intravalliva del
Marecchia;
2.g
Sub–unità di paesaggio della pianura alluvionale costiera intermedia e
dei colli;
2.h
Sub–unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Conca;
2.i
Sub–unità di paesaggio della pianura alluvionale intravalliva del Conca;
3.a
Sub–unità di paesaggio della bassa collina del Marecchia e dell’Uso;
3.b
Sub–unità di paesaggio della bassa collina di Ausa, Marano e Melo;
3.c
Sub–unità di paesaggio della bassa collina di Conca, Ventina e Tavollo;
3.d
Sub–unità di paesaggio delle Rupi calcaree di Torriana, Montebello e
Verucchio;
3.e
Sub–unità di paesaggio del sistema collinare calcareo–arenaceo della
zona sud;
4.a Sub-unità di paesaggio dell’alta collina e della montagna marecchiese;
4.b Sub-unità di paesaggio della montagna del crinale appenninico;
4.c
Sub-unità di paesaggio dell’alto corso del fiume Marecchia.
Le unità di paesaggio e le sub-unità di paesaggio sono insiemi territoriali coerenti e
identificabili secondo criteri specifici di omogeneità, originalità, tipicità, valore
storico–culturale e qualità paesistico e ambientale così come descritto nel Quadro
conoscitivo – Sistema ambientale.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
2.(D)
norme di attuazione
Le Unità di paesaggio e le Sub-unità di paesaggio costituiscono ambiti privilegiati
di concertazione per la gestione di politiche territoriali intercomunali volte alla
valorizzazione e alla messa a sistema delle risorse paesistiche (naturalistiche –
ambientali e storico–culturali) locali per il perseguimento della diversificazione e
della qualificazione dell’offerta di fruizione del territorio.
In particolare devono essere perseguiti il mantenimento, la tutela e la
valorizzazione dei caratteri e degli elementi componenti distintivi dei valori
ambientali, paesaggistici, storico testimoniali e percettivi di ciascuna Unità e Sub
unità di paesaggio così come evidenziati nel Quadro conoscitivo –
Approfondimento n. 2 – Sistema ambientale e nel Quaderno del Quadro
Conoscitivo Integrazione Alta Valmarecchia .
Le politiche di promozione territoriale attuabili nelle Unità di paesaggio e nelle
Sub-unità di paesaggio possono riguardare:
-
l’individuazione delle emergenze paesistiche più rilevanti per le quali proporre
modalità di gestione integrata per l’ottimizzazione di un’offerta turistica eco compatibile;
-
l’attuazione di azioni di creazione e ricostruzione attiva degli elementi
paesaggistici strutturali di carattere storico - testimoniale e naturalistico ambientale;
-
il coordinamento di azioni volte ad indagare e mitigare i fattori di rischio
relativamente agli assetti geologici ed idrogeologici del territorio.
Le Sub unità di paesaggio delle foci fluviali (Sub – unità 1.b), dei varchi a mare
(sub - unità1.c), dei corsi fluviali (Sub – unità 2.a, 2.b, 2.c, 2.d e 4.c), delle Rupi
calcaree di Torriana, Montebello e Verucchio (Sub – Unità 3.d), e del sistema
collinare calcareo – arenaceo della zona sud (Sub – Unità 3.e) e della montagna
del crinale appenninico (Sub – unità 4.b) unitamente alle aree di rete natura 2000
e alle aree protette, rappresentano elementi portanti della rete ecologica
provinciale di cui al successivo art. 1.5 e sono ambiti preferenziali per lo sviluppo
di progetti di valorizzazione intercomunali e per la costruzione del sistema delle
aree protette provinciale.
3.(D)
Nella redazione dei propri strumenti generali di pianificazione i Comuni
provvedono a meglio specificare le Sub-unità di paesaggio di cui alla Tavola C e i
paesaggi identitari di cui alla tavola S.A. 4.1 del Quadro conoscitivo
predisponendo specifiche norme di tutela e valorizzazione nel rispetto delle
specificità già individuate nel Quadro conoscitivo – Approfondimento n. 2 –
Sistema ambientale e nel Quaderno del Quadro Conoscitivo - Integrazione Alta
Valmarecchia. In particolare i comuni integrano il quadro conoscitivo della
pianificazione locale con uno studio di dettaglio degli elementi caratterizzanti il
paesaggio, delle sue qualità e criticità al fine di definire azioni di pianificazione
coerenti con le indicazioni contenute nella Convenzione europea del Paesaggio.
Articolo 1.5
1.
Rete ecologica territoriale e strumenti di gestione ambientale
Il PTCP, al fine di preservare e incrementare le risorse naturalistiche e ambientali
del territorio e di perseguire gli obiettivi di tutela a valorizzazione di cui all’art. 1.1,
individua nella Tavola A gli elementi portanti della rete ecologica provinciale. Essa
si configura come un sistema territoriale di nodi e corridoi di varia consistenza e
rilevanza caratterizzati dalla reciproca integrazione e dall’ampia ramificazione
territoriale al fine di accrescere la biodiversità del territorio e favorire i processi di
riproduzione delle risorse faunistiche e vegetazionali. I principali areali di interesse
naturalistico e ambientale e i principali ambiti fluviali interessati dal sistema
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
consolidato delle tutele costituiscono i nodi e i corridoi strategici della rete che si
basa però anche sul potenziamento delle risorse naturali residue e sul
rafforzamento delle dotazioni ambientali dei territori, periurbani e pedecollinari,
dove l’antropizzazione esprime i suoi massimi effetti pervasivi sia come
sfruttamento agricolo sia come espansione del sistema insediativo.
2.
Le principali linee di azione per la promozione della rete ecologica a scala
territoriale e locale sono:
a) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali
caratterizzati da specie autoctone e da buona funzionalità ecologica e
rafforzare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo
ecologico diffuso;
b) promuovere in tutto il territorio l’interconnessione fra i principali spazi naturali e
seminaturali, a costituire un sistema integrato di valenza non solo ecologica
ma anche fruitiva, capace di accrescere le potenzialità di sviluppo sostenibile
del territorio;
c) potenziare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua e dai
canali, prevedendone ogni forma di rinaturalizzazione compatibile con la
sicurezza idraulica, e riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela
fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d’acqua.
3.(D)
Il PTCP promuove sulla base dello schema portante fornito dalla Tavola A la
realizzazione di progetti di dettaglio, da sviluppare anche a scala intercomunale e
comunale, volti a definire gli elementi di fragilità e di discontinuità, le condizioni di
trasformazione e le misure di intervento finalizzate alla conservazione degli habitat
esistenti, alla creazione di nuovi habitat e alla deframmentazione dei corridoi e
delle aree di collegamento ecologico con particolare riferimento alle criticità
rilevabili in relazione al sistema insediativo e alle interferenze con il sistema
infrastrutturale esistente e programmato.
4.(D)
Per garantire l’attuazione della rete ecologica intesa come scenario ecosistemico
nel quale i diversi elementi costitutivi assumono specifici ruoli funzionali il PTCP,
coerentemente alle disposizioni di cui al comma 3 e con riferimento agli strumenti
offerti dal quadro istituzionale e normativo vigente, individua:
a) Componenti istituzionali:
-
Rete natura 2000 (SIC e ZPS) e aree protette. Il Piano individua nella
Tavola A:
- i SIC di “Torriana, Montebello e fiume Marecchia” e di Monte s. Silvestro,
Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno;
- i SIC – ZPS delle Rupi e Gessi della Valmarecchia, del Fiume Marecchia
a Ponte Messa e dei Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente
Messa, Poggio di Miratoio;
- le aree protette vigenti rappresentate dal Parco del Sasso Simone e
Simoncello, dalla Riserva Orientata di Onferno e dal Paesaggio Protetto
del Torrente Conca.
Per i SIC e i SIC-ZPS la Provincia predispone, in coerenza alla legislazione
regionale vigente, le misure di conservazione e per i siti non già ricompresi
all’interno delle aree protette, anche i piani di gestione. Negli strumenti
urbanistici e negli atti regolamentari i Comuni assumono, per le aree
interessate dalla Rete Natura 2000, le disposizioni contenute nelle misure di
conservazione e nei piani di gestione e ne tengono conto ai fini delle
valutazioni di incidenza, ferma restando la prevalenza delle eventuali
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
prescrizioni in essi contenute ai sensi della direttiva regionale di cui alla DGR
n. 1191/2007.
b) Componenti progettuali:
-
Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale. Il Piano individua le
Aree di protezione naturalistica e ambientale (Aree PAN) in qualità di aree
di collegamento ecologico funzionale di rilevanza regionale ai sensi della
LR 6/05. Esse comprendono l’insieme delle emergenze naturalistiche
collinari e montane e i principali ambiti fluviali della provincia e
costituiscono ambiti privilegiati per la concertazione istituzionale finalizzata
alla valorizzazione ambientale e alla definizione di progetti di fruizione a
basso impatto ambientale a rete e di rilevanza territoriale. Al fine di
garantire la trattazione unitaria e raccordata dei singoli ambiti territoriali,
stabilire buone pratiche d’uso comuni e repertori di progetti compatibili e
integrati sul territorio la Provincia promuove il coordinamento alle direttive
regionali in corso di definizione ai sensi dell’art.7 della LR 6/2005 del
Regolamento allegato al Quadro conoscitivo –sistema ambientale, quale
strumento di riferimento per l’adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali e intercomunali.
-
Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale. Il Piano individua
inoltre, ambiti di collegamento ecologico di carattere prettamente locale la
cui salvaguardia e regolamentazione dovrà essere sviluppata dai Comuni
nella redazione dei PSC in conformità agli obiettivi del presente articolo.
-
Aree meritevoli di tutela. Il PTCP individua, prioritariamente nell’ambito
delle Aree di protezione ambientale e naturalistica così come riportato nella
Tavola A, le aree che per caratteristiche geomorfologiche, faunistiche,
vegetazionali e funzionali sono meritevoli di specifica tutela e
valorizzazione ai sensi delle categorie offerte dalla LR 6/05. Lo schema
definito dal Piano si pone l’obiettivo di raggiungere la media regionale di
territorio tutelato e costituisce scenario programmatico di riferimento al fine
della precisa individuazione e perimetrazione delle proposte provinciali per
la formazione del Programma regionale per il sistema delle aree protette
previsto dalla LR 6/05 e relative linee guida.
-
Direttrici da potenziare e Corridoio trasversale. La provincia promuove la
realizzazione a livello intercomunale delle Direttrici da potenziare e del
corridoio trasversale di media collina finalizzato alla salvaguardia dei valori
ambientali e delle visuali paesaggistiche.
5. (D) I Comuni, sulla base dello schema fornito dal PTCP nella Tavola A, nella
redazione degli strumenti urbanistici elaborano a scala di dettaglio la rete
ecologica locale garantendo:
-
la continuità degli elementi portanti della rete ecologica di rilevanza
territoriale;
-
la valorizzazione dei territori rurali in qualità di aree a connettività diffusa
con particolare riferimento agli ambiti periurbani;
-
il rafforzamento del sistema del verde urbano come sistema continuo e
integrato di spazi di rigenerazione ambientale ad alta densità di
vegetazione.
I Comuni provvedono inoltre all’assunzione di idonei atti regolamentari al fine
garantire la tutela diffusa, anche in ambito urbano, della fauna (stanziale e
migratrice) e della flora autoctona.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
Articolo 1.6
1.(D)
norme di attuazione
Progetti di valorizzazione ambientale
Il Piano promuove la realizzazione a livello locale e intercomunale di progetti di
valorizzazione naturalistica-ambientale e storico–culturale con particolare
riferimento all’ambito costiero, che rappresenta a sua volta elemento trasversale
fondamentale del sistema ambientale provinciale, e ai seguenti ambiti progettuali:
a) Varchi a mare . I varchi a mare costituiscono le uniche porzioni residue di
territorio inedificato ricomprese nel tessuto edilizio molto denso della
conurbazione costiera e rappresentano occasione unica per garantire
l’attestazione al mare e all’arenile della rete ecologica provinciale. Sulla base
degli approfondimenti condotti nel Quadro conoscitivo relativamente ai varchi a
mare e agli ambiti di valore connettivo per la rete ecologica e fruitiva, il PTCP
nella Tavola A opera una prima individuazione di massima e promuove la
realizzazione di progetti specifici volti al recupero delle aree degradate, alla
salvaguardia delle aree libere da edificazione, al potenziamento e alla
valorizzazione delle connessioni, all’integrazione del sistema fruitivi costiero e
alla rete di spazi interstiziali e rurali periurbani. I Comuni nella redazione degli
strumenti urbanistici e nella specificazione della rete ecologica locale, devono
comunque fare riferimento agli approfondimenti contenuti nel Quadro
conoscitivo – Sistema Ambientale del Piano.
b) Città delle colonie. La Provincia promuove l’elaborazione di programmi pubblici
unitari nel rispetto delle disposizioni dettate in merito dal presente Piano nel
perseguimento dei seguenti obiettivi:
2.(D)
-
mantenimento degli spazi liberi di pertinenza delle colonie per favorire il
collegamento alle aree di particolare interesse paesaggistico – ambientale
soprattutto in corrispondenza dei varchi a mare;
-
il mantenimento dei caratteri tipologici – architettonici rilevanti e
l’eliminazione delle superfetazioni;
-
limitazione degli interventi di impermeabilizzazione dei suoli, adottando
adeguate soluzioni tecniche per le aree di sosta consentite.
La Provincia sostiene la realizzazione di progetti di valorizzazione e protezione
della flora e della fauna e di educazione ambientale anche con il coinvolgimento
delle rappresentanze locali delle associazioni ambientaliste e culturali interessate.
In particolare a tutela della specie ittica ormai in via di estinzione a livello regionale
dello Gasterosteus aculeatus (Spinarello) la Provincia promuove uno specifico
progetto di salvaguardia della residua popolazione rinvenuta nel fosso Calastra e
del particolare habitat che lo ospita.
3. (D) la Provincia promuove la realizzazione di specifici progetti di valorizzazione
dell’ambito montano ricadente nella Unità di Paesaggio dell’alta collina e della
montagna con riferimento alle linee programmatiche fornite dalla Relazione –
Integrazione Alta Valmarecchia e la valorizzazione degli elementi distintivi e di
pregio evidenziati nel Quaderno del Quadro Conoscitivo – Integrazione Alta
Valmarecchia.
21
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
TITOLO 2 - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ
IDRAULICA
Articolo 2.1
Disposizioni generali
1.
Il PTCP, anche in adeguamento alle disposizioni del Piano Stralcio dell’Autorità di
Bacino, individua e tutela il reticolo idrografico provinciale, principale e minore, e i
territori di pertinenza fluviale al fine di ridurre il rischio idraulico e di salvaguardare
e valorizzare le aree fluviali sia per gli aspetti di funzionalità idraulica sia per gli
aspetti morfologici e di qualità paesaggistica e naturalistica - ambientale.
2.(D)
I territori di cui al precedente comma rappresentano ambiti privilegiati per lo
sviluppo di progetti di tutela e valorizzazione e di recupero della funzionalità
fluviale nonché per l’applicazione di misure ed incentivi per il mantenimento dei
caratteri ambientali dei corsi d’acqua derivanti da fonti di finanziamento regionali,
nazionali ed europee.
3.(P)
Nel territorio di pertinenza fluviale di cui agli articoli 2.2, 2.3, 2.4 e nelle aree di
ricarica idrogeologicamente connesse all’alveo di cui all’ art. 3.3, nonché nelle
aree del demanio idrico non sono ammesse nuove attività comportanti l’estrazione
di materiale litoide e non ad eccezione delle fattispecie previste dell’art. 12 bis
comma 2 del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino.
Articolo 2.2
1.
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua
Il Ptcp individua nella tavola D gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua,
con riferimento al reticolo idrografico principale e minore, quali porzioni di territorio
interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque delimitate dal ciglio di
sponda o, nel caso di tratti arginati con continuità, delimitate dalla parete interna
del corpo arginale.
Rientrano nell’alveo tutte le aree morfologicamente
appartenenti al corso d’acqua in quanto sedimi storicamente già interessati dal
deflusso delle acque riattivabili o sedimi attualmente interessabili dall’andamento
pluricorsale del corso d’acqua e dalle sue naturali divagazioni.
1bis(D) I comuni nel recepimento della tavola D nell'ambito della predisposizione degli
strumenti urbanistici riportano a scala di dettaglio l'esatta delimitazione degli alvei
del reticolo idrografico minore assumendo i criteri identificativi definiti al
precedente comma 1, secondo il criterio morfologico, o, nei casi in cui il criterio
morfologico non sia utilizzabile, attraverso l’individuazione delle aree interessate
da portate con tempi di ritorno 3/5 anni.
2.(P)
Nelle aree di cui al comma 1, oltre alle disposizioni di cui al precedente articolo
2.1, valgono le seguenti prescrizioni:
a) Non sono consentiti:
-
interventi edilizi, interventi di impermeabilizzazione e trasformazioni
morfologiche di qualsiasi natura che non siano connessi a interventi
idraulici predisposti dalle Autorità competenti;
-
le colture agricole e le attività zootecniche;
-
la dispersione dei reflui non adeguatamente trattati;
-
le discariche di qualunque tipo, gli impianti di trattamento e lo stoccaggio di
rifiuti, gli impianti di trattamento delle acque reflue;
-
il deposito anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura;
22
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
-
norme di attuazione
qualunque tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi,
campeggi).
b) Sono fatti salvi, previo parere vincolante dell’ente preposto al rilascio del nulla
osta idraulico, i seguenti interventi, opere e attività qualora previsti dagli
strumenti urbanistici generali:
-
interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a
nuove infrastrutture in attraversamento che non determino rischio idraulico
e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo;
-
mantenimento e potenziamento della portualità turistica esistente,
attrezzature amovibili per la pesca e il ricovero di piccole imbarcazioni.
c) Per i manufatti edilizi presenti negli alvei sono consentiti solo interventi di
demolizione senza ricostruzione. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica
o testimoniale.
d) Gli interventi di tombinatura di tratti del reticolo idrografico minore sono vietati
ad eccezione degli attraversamenti strettamente necessari a garantire
l’accessibilità ad insediamenti esistenti non altrimenti raggiungibili. Eventuali
interventi di interramento e/o deviazione di tratti del reticolo idrografico minore
sono consentiti esclusivamente se funzionali all’attuazione di previsioni
contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente
Piano e previo parere vincolante dell’Autorità Idraulica competente. Sono fatti
salvi gli interventi da parte delle autorità idrauliche competenti finalizzati alla
eliminazione o riduzione del rischio idraulico o comunque di rischi connessi alla
tutela della pubblica incolumità.
3.(D)
Gli alvei sono destinati al libero deflusso delle acque e al recepimento delle
dinamiche evolutive del corso d’acqua e sono luogo dei naturali processi biotici dei
corpi idrici (autodepurazione, mantenimento di specifici ecosistemi acquatici). La
gestione degli alvei deve essere quindi finalizzata esclusivamente al
mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale e
si attua attraverso:
a) interventi manutentivi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle
caratteristiche morfologiche e geometriche dell’alveo ottimali ai fini della
funzionalità idraulica e/o del ripascimento costiero;
b) adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano rischio
idraulico;
c) interventi di manutenzione e di costituzione e ripristino della vegetazione
fluviale (da realizzare anche contestualmente agli interventi di messa in
sicurezza idraulica) che consentano all’alveo di funzionare come corridoio
ecologico;
d) interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati.
Tutti gli interventi di cui la presente comma devono essere realizzati secondo i
criteri di bassa artificialità e d’ingegneria naturalistica e secondo le ulteriori
disposizioni definite dalla direttiva approvata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino interregionale Marecchia e Conca con deliberazione n. 3 del 30
novembre 2006.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
Articolo 2.3
norme di attuazione
Aree esondabili
1.
Il PTCP individua nella Tavola D le aree esondabili assumendo per la rete
idrografica principale le fasce di territorio di pertinenza fluviale con probabilità di
inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni. Tali ambiti
costituiscono l’ambito naturale per il deflusso delle piene e hanno la funzione di
contenimento e laminazione naturale delle stesse e, congiuntamente alle fasce
ripariali e alle fasce arginali, hanno la funzione della salvaguardia della qualità
ambientale dei corsi d'acqua.
2.(P)
Per le aree di cui al presente articolo, oltre alle disposizioni di cui al precedente
articolo 2.1, valgono le seguenti prescrizioni:
a) non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi ivi comprese le
strutture precarie di servizio all’attività agricola; sono inoltre vietate: l’attività
agricola, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da
legno;
b) non è ammesso il deposito, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi genere
ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti dalle presenti norme e le
trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso;
c) relativamente ai manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di
conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari e interventi a carattere
obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a
ridurre la vulnerabilità dell’edificio e mutamenti degli usi residenziali e produttivi
in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona;
d) al fine di salvaguardare la ricarica della falda e il sostegno alle portate di magra
dei corsi d’acqua, non sono consentiti gli interventi di riduzione della
permeabilità del suolo nonché l’interramento, l’interruzione e/o la deviazione
delle falde acquifere sotterranee;
e) al fine di tutelare la qualità delle acque dei corsi d’acqua non sono consentiti la
dispersione di reflui non adeguatamente trattati, lo spandimento di liquami
zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche di qualunque tipo, gli
impianti di trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti, lo stoccaggio di prodotti o
sostanze chimiche pericolose, i serbatoi interrati per idrocarburi, i centri di
raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in
grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. E' tuttavia consentito il
recupero delle acque reflue prodotte dalle aziende del settore agroalimentare,
così come previsto dal decreto del ministero delle politiche agricole e
alimentari e forestali del 7 aprile 2006.
Sono fatti salvi i seguenti interventi, opere e attività:
f) modificazioni morfologiche che non comportino una diminuzione della capacità
di invaso;
g) casse di espansione per la laminazione delle piene;
h) interventi di sistemazione idraulica (rafforzamento o innalzamento argini, difese
spondali; interventi specifici) finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei
edilizi in situazioni di rischio previsti dal Piano Stralcio dell’Autorità di bacino;
i) interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti o a nuove
infrastrutture che non comportino rischio idraulico e per le quali sia dimostrata
l’impossibilità di localizzazione alternativa;
j) interventi relativi ad attività di tempo libero e sportive compatibili con la
pericolosità idraulica della zona, che non comportino riduzione della
funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie, ad
esclusione degli interventi di sola manutenzione, nonché di opere comportanti
modifiche alla funzionalità idraulica non previste nei programmi e nel Piano
Stralcio dell’Autorità di Bacino è comunque subordinata al parere vincolante
dell’Autorità di Bacino.
3.(D)
Per le aree non già ricomprese nelle fasce ripariali di cui al successivo articolo 2.4
devono essere promossi i seguenti interventi finalizzati alla salvaguardia della
qualità ambientale: il mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e
delle aree boscate; la riduzione dei fitofarmaci e dei fertilizzanti utilizzati nelle
coltivazioni agrarie.
3bis (D) Le attività di gestione e gli interventi di manutenzione e sistemazione delle aree
esondabili, quali aree di naturale espansione delle acque, devono essere svolte
secondo i criteri e le disposizioni della direttiva approvata dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca con
deliberazione n. 3 del 30 novembre 2006.
4.(D)
Gli interventi ammessi di cui al precedente comma 2 devono essere compatibili
con le caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, con
particolare riferimento alle sub unità di paesaggio dei territori fluviali individuate
nella Tavola C del presente Piano.
5.(D)
Nelle aree che, a seguito dell’aggiornamento del Piano Stralcio dell’Autorità di
Bacino effettuato ai sensi dell’art. 9 comma 4 lettera e. dello stesso Piano,
risultassero escluse dalla perimetrazione delle fasce con probabilità di inondazione
corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, decadono le
disposizioni di cui al presente articolo, ferme restando le ulteriori eventuali
normative di zona del presente Piano.
6.(D)
Il piano riporta nella tavola S.A.8 e nella tavola Tqc 6 del quadro conoscitivo le
fasce con probabilità di inondazione corrispondenti a piene con tempi di ritorno di
500 anni come definite dal Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino al fine della
predisposizione dei piani di emergenza della protezione civile. I Comuni
definiscono nell'ambito degli strumenti urbanistici eventuali disposizioni specifiche
in merito alle attività e agli interventi edilizi ammissibili.
Articolo 2.4
Fasce arginali e riparali
1.(P)
Nelle fasce riparali quali parti di territorio di profondità non inferiore a 10 metri
calcolata dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua e nelle fasce arginali quali parti di
territorio adiacenti all’alveo comprensive degli argini e delle fasce con profondità
minima di 10 metri dal piede esterno degli argini valgono le prescrizioni di cui al
comma 2 del precedente articolo 2.3 e le ulteriori disposizioni dei seguenti commi.
2.(D)
Nelle fasce arginali sono ammessi interventi finalizzati ad assicurare la piena
funzionalità degli argini nel rispetto della normativa vigente. La realizzazione di
opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dalla Autorità
di Bacino sono subordinate al parere vincolante dell’ente preposto al rilascio del
nulla osta idraulico.
3.(D)
Nelle fasce ripariali devono essere promossi interventi finalizzati alla salvaguardia
della qualità ambientale quali il mantenimento e il ripristino della vegetazione
autoctona spontanea con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di
origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della
biodiversità. In particolare dovranno essere realizzati adeguati ambiti di
autodepurazione e zone tampone secondo i criteri e le disposizioni della direttiva
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
approvata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino interregionale
Marecchia e Conca con deliberazione n. 3 del 30 novembre 2006.
Articolo 2.5
1.(P)
Mitigazione del rischio idraulico e funzionalità idraulica
I Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici generali e comunque
entro due anni dall’entrata in vigore del presente Piano, redigono uno studio
generale volto alla individuazione delle eventuali aree urbane esposte al rischio
idraulico connesso allo smaltimento delle acque meteoriche e assumono idonee
misure di mitigazione in particolare prevedendo la localizzazione e la realizzazione
di sistemi di raccolta delle acque a servizio di più ambiti o complessi insediativi,
esistenti e di previsione, in accordo con le Autorità competenti individuando gli
interventi a carico dei soggetti privati.
2. (P) In assenza dello studio generale di cui al precedente comma 1, negli interventi
attuativi di trasformazione urbana e di nuova urbanizzazione devono essere
previsti, quali opere di presidio idraulico, invasi di laminazione tali da garantire un
rilascio al corpo idrico ricettore non superiore a 10 l/s per ettaro di superficie
drenata interessata dall’intervento ed in ogni caso con capacità pari almeno a 350
m³ per ogni ettaro di superficie effettivamente impermeabilizzata. Il corretto
dimensionamento delle opere di presidio idraulico e delle opere di recapito al
corpo idrico ricettore dovranno essere determinate con specifico studio idraulico.
Nel caso in cui dal calcolo del volume di laminazione necessario a garantire il
rispetto del rilascio massimo ammissibile di 10 l/sec per ettaro di superficie
drenata, risultasse un valore superiore ai 350 m³ per ogni ettaro di superficie
impermeabilizzata, si procederà al conseguente maggiore dimensionamento delle
opere di laminazione. Se viceversa il volume di laminazione necessario risultasse
inferiore a 350 m³ per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata, non potendo
derogare alla capacità minima delle opere di laminazione, sarà necessario ridurre
di conseguenza il rilascio sul ricettore terminale.
Le opere di laminazione possono avere capacità inferiore a 350 m³ per ettaro di
superficie impermeabilizzata o possono non essere previste (solo per interventi
inferiori a 5.000 m2 di superficie territoriale), se il loro dimensionamento viene
verificato da apposito studio specifico che documenti la modalità di smaltimento
delle acque meteoriche in rapporto alle caratteristiche e alla capacità di
smaltimento delle portate di piena dei corpi idrici ricettori fino al ricettore finale e
alle eventuali criticità connesse al rischio idraulico dell’area urbana afferente ai
medesimi ricettori.
3.(P)
Nell’attuazione delle previsioni urbanistiche, nonché negli interventi di
riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti esistenti e nei singoli
interventi edilizi, deve essere ridotta al minimo l’impermeabilizzazione dei suoli
prevedendo usi che non ne pregiudichino la permeabilità e perseguendo la
tendenziale riduzione della superficie impermeabile. I Comuni definiscono la
percentuale di superficie (non inferiore al 30% della superficie territoriale) che
deve essere mantenuta permeabile in profondità e la realizzazione di opere di
compensazione per la riduzione degli effetti dovuti alla impermeabilizzazione. Tali
opere sono definite dai Comuni sulla base delle indicazioni dell’Autorità di Bacino
interregionale Marecchia e Conca e dei gestori della rete scolante.
4.(D)
Nella realizzazione di interventi edilizi, anche singoli, di riqualificazione o di nuova
costruzione i Comuni devono prevedere la realizzazione di idonei sistemi di
raccolta e riutilizzo delle acque piovane al fine di ridurre il rischio idraulico
connesso al deflusso delle acque meteoriche e di favorire il risparmio idrico.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
5.(D)
Per quanto riguarda le modalità di gestione delle acque di prima pioggia, anche in
relazione agli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, si rinvia alle disposizioni
dell’art. 10.2 delle presenti norme.
6.(P)
Nel territorio agricolo deve essere mantenuta, a carico dei conduttori dei fondi, la
rete scolante superficiale. In caso di sostituzione dei fossi con drenaggi tubolari
interrati devono essere realizzati invasi con capacità corrispondente al volume
della rete scolante eliminata al fine di garantire la permanenza di acqua di
superficie nel territorio agricolo.
7.(D)
I Comuni assumono nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) norme organiche
e di dettaglio in attuazione delle finalità e delle disposizioni di cui al presente
articolo; per il territorio agricolo faranno riferimento anche al “Regolamento
provinciale in materia di difesa del suolo” approvato dal Consiglio provinciale con
delibera n.25 del 9 aprile 2001.
TITOLO 3 - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A
VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA
Articolo 3.1
1.
Zone di tutela delle acque sotterranee e superficiali
Il PTCP, in adeguamento alle disposizioni del Piano stralcio dell’Autorità di Bacino
e del Piano territoriale di Tutela delle Acque (PTA) , con particolare riferimento agli
adempimenti previsti all’art. 86 comma 4, individua nella Tavola D e nella Tavola
D/a le seguenti aree che costituiscono le zone di protezione delle acque
sotterranee e superficiali in territorio di pianura:
- Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all’alveo (ARA)
- Aree di ricarica diretta della falda (ARD)
- Aree di ricarica indiretta della falda (ARI)
- Bacini imbriferi (BI)
o
Bacino imbrifero immediatamente a monte della captazione (BI10)
e le seguenti aree in territorio collinare-montano:
-
Rocce magazzino (RM)
-
Zone di riserva (ZR)
-
Aree di alimentazione delle sorgenti (AS)
Sono inoltre individuati gli Ambiti di approfondimento (AP): aree caratterizzate da
situazioni geologicamente favorevoli alla presenza di acqua sotterranea che
devono essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dei Comuni.
2.(D)
Ai sensi dell’art.45 comma 2 del PTA regionale, gli articoli successivi dispongono
anche in merito alle misure per la messa in sicurezza dei “centri di pericolo” definiti
in allegato 1 del PTA regionale, all’interno delle zone di tutela di cui al comma 1. I
Comuni nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici assumono le misure
necessarie per la delocalizzazione e messa in sicurezza dei “centri di pericolo”
riportati negli articoli successivi.
27
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
Articolo 3.2
norme di attuazione
Disposizioni generali relative alle zone di protezione delle
acque sotterranee
1.(P)
Nelle aree di ricarica ARA, ARD, ARI è vietato l'interramento, l'interruzione e/o la
deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle
alimentanti acquedotti per uso idropotabile.
2.(P)
Nelle aree di ricarica ARA e nelle aree di alimentazione delle sorgenti AS non
sono consentite discariche e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti di
qualunque tipo. Nelle aree di ricarica ARD non sono consentite discariche di
qualunque tipo e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi. Nelle aree
di ricarica ARI e nelle aree delimitanti le Rocce magazzino RM e le zone di riserva
ZR sono consentite discariche limitatamente ai rifiuti non pericolosi
subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala
areale.
3.(P)
È vietato il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di
appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi
sono comunque esclusi nelle aree ARA e nelle “Zone di tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”.
4. (P) Le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e
devono essere assoggettate alla definizione di progetti di recupero ambientale da
effettuarsi alla cessazione della attività. Non sono comunque ammessi
tombinamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla
colonna A del DM 471/99. Nei settori di ricarica ARA non sono ammesse nuove
attività comportanti l’estrazione di materiale litoide e non ad eccezione delle
fattispecie previste dell’art. 12 bis comma 2 delle norme del Piano stralcio
dell’Autorità di bacino per l’assetto idrogeologico. Nelle aree di alimentazione
delle sorgenti (AS) le attività estrattive non devono comportare interferenza con le
sorgenti (contaminazione e/o riduzione delle portate).
5.(D)
Nella formazione di progetti di recupero ambientale e di eventuale riutilizzo dei
bacini di ex cava potrà essere valutato il loro potenziale utilizzo come bacini di
ricarica della falda e/o come bacini di accumulo della risorsa idrica.
6.(P)
Il potenziale utilizzo dei bacini di ex-cava per fattispecie previste dal precedente
comma 5 non dovrà comunque comportare interventi di artificializzazione e
impermeabilizzazione.
Articolo 3.3
1.(P)
Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse
all’alveo – ARA
Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque
nonché di garantire la tutela della dinamiche fluviali e la salvaguardia della qualità
ambientale dei territori di pertinenza fluviale, nelle aree di cui al presente articolo,
ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2.1 comma 3 e 3.2,
valgono le seguenti prescrizioni:
a) non sono consentiti interventi di nuova urbanizzazione, fatto salvo quanto stabilito
al successivo comma 2;
b) non sono consentiti interventi di riduzione della permeabilità del suolo ad
eccezione delle fattispecie di cui alla successiva lettera f);
c) sono inoltre vietati: lo scarico su suolo di acque reflue anche se depurate, lo
spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, l’accumulo a piè di
campo di fertilizzanti, concimi chimici e prodotti fitosanitari, lo stoccaggio di
prodotti o sostanze chimiche pericolose e radioattive, i serbatoi interrati per
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
idrocarburi e biomasse liquide, le aree cimiteriali, i centri di raccolta e rottamazione
di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze
inquinanti nel sottosuolo;
d) Per le tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua devono essere utilizzati
materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo e curato in modo
particolare il collegamento tra i manufatti. Va inoltre prevista la verifica periodica di
eventuali perdite.
e) Per
le
fondazioni
profonde
devono
essere
previsti
sistemi
di
isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto rispetto
all’acquifero. E’ vietato l’utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante
le operazioni di perforazione.
f) sono consentiti nuovi manufatti edilizi limitatamente alle seguenti fattispecie: se
strettamente funzionali all’attività agricola e con i limiti di cui ai successivi articoli
9.3 e 9.4 e 9.7 bis; se insistenti su aree già impermeabilizzate con regolare
autorizzazione alla data di adozione dell’integrazione del Piano Stralcio (15
dicembre 2004) purché non comportino l’alterazione dell’equilibrio idrogeologico
del sottosuolo e previo parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino
interregionale Marecchia e Conca come specificato dalle norme dello stesso Piano
Stralcio;
g) sui manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di conservazione e modesti
ampliamenti purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
2.(P)
Sono fatti salvi i seguenti interventi, opere e attività:
a) gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi
essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture
tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a
quelle per le quali sia dimostrata l’impossibilità di alternative di localizzazione.
Le previsioni delle nuove infrastrutture nonché i progetti preliminari relativi ad
interventi di ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti sono
comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino
interregionale Marecchia e Conca;
b) gli interventi e le trasformazioni d’uso che determinino un miglioramento della
qualità ambientale delle acque nel caso di attività ed usi esistenti che risultano
non compatibili al perseguimento della qualità ambientale e della sicurezza
idraulica;
c) gli interventi finalizzati alla tutela e alla salvaguardia della qualità ambientale di
cui al comma 4 nonché gli interventi di mitigazione del rischio idraulico di cui al
precedente articolo 2.5;
d) gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o
adottati prima della data di adozione del presente Piano conformi al Piano
Stralcio dell’Autorità di Bacino, fermo restando quanto specificato al seguente
comma 3.
3.(P)
L’insediamento di nuove attività industriali è consentito esclusivamente nelle aree
per le quali le opere di urbanizzazione di cui all’art. A-23 della L.r. 20/2000 siano
già state realizzate alla data di approvazione del Piano di Tutela delle Acque
regionale (21 dicembre 2005) e alla data di adozione della variante al Ptcp 2007
(31.07.2012) per i Comuni dell’Alta Valmarecchia. Sono ammessi interventi relativi
alle attività industriali esistenti conformi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
29
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
Gli interventi ammessi ai sensi del presente comma sono comunque subordinati al
rispetto delle seguenti condizioni verificate da apposito studio di dettaglio :
a) che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale
da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
b) che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque
reflue di lavorazione e che la rete fognante di comparto e generale abbia delle
caratteristiche di tenuta (come ad es. doppia camicia, cavidotto affogato in
bentonite, giunti stagni, pozzetti impermeabilizzati, ecc.);
c) che siano assunte idonee misure per l’eliminazione di eventuali rischi di
contaminazione accidentali in relazione alla effettiva ridotta protezione della
risorsa idrica;
d) che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato, attraverso
apposito studio idrogeologico da sottoporre alla Autorità idraulica competente,
alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale e con le
tendenze evolutive della falda a scala di conoide interessata o di porzione di
essa nel tempo e in relazione agli effetti di prelievo.
3 bis (P) Non sono comunque ammesse attività fortemente idroesigenti e aziende ad
elevato rischio di incidente rilevante con attività che possano incidere sulla qualità
delle acque.
4.
Ai fini della tutela e salvaguardia della qualità ambientale sono realizzabili
interventi di conservazione e ripristino delle caratteristiche idromorfologiche e
idrogeologiche, di mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, di impianto di
formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, di conversione
dei seminativi in prati permanenti, di introduzione nelle coltivazioni agricole delle
tecniche di produzione biologica o integrata.
5.
Gli interventi ammessi di cui ai precedenti commi devono essere compatibili con le
caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, con
particolare riferimento alle sub unità di paesaggio dei territori fluviali individuate
nella Tavola C del presente Piano.
6.(D) Nelle aree urbanizzate o destinate ad interventi di urbanizzazione conformemente
alle disposizioni del presente articolo nonché nelle aree rurali con particolare
riferimento ai nuclei isolati, i Comuni devono prevedere misure per la tutela quali–
quantitativa della risorsa idrica e assumere idonei provvedimenti per garantire che
le stesse aree siano provviste di rete fognaria separata, con possibilità di
allacciamento di tutti gli insediamenti alla rete nera, a perfetta tenuta, recapitante a
un adeguato impianto di trattamento in relazione alla potenzialità dell’agglomerato
ed alla capacità autodepurativa del corpo idrico ricettore. Devono essere previsti
sistemi di gestione delle acque meteoriche, adottando pratiche e strategie per la
riduzione dei contaminanti trasportati dalle acque di pioggia (riportate nelle Linee
guida del “Piano di indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia” di cui
all’art.10.2 comma 8), escludendo quei sistemi che prevedono l’infiltrazione nel
sottosuolo delle acque di dilavamento potenzialmente inquinate. Inoltre deve
essere prevista la messa in sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e viarie,
prevedendo per le strade classificate A (autostrade), B (Strade extraurbane
principali) e C (Strade extraurbane secondarie) dispositivi per il controllo delle
acque di prima pioggia e degli sversamenti accidentali. I Comuni assumono le
misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
anche attraverso l’adeguamento degli strumenti urbanistici definendo le
disposizioni di dettaglio.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
7.(D)
Le aree di sosta dovranno essere realizzate con superfici permeabili o
semipermeabili, garantendo la presenza di almeno 1 metro di spessore di terreno
che fungerà da strato filtrante rispetto al massimo livello piezometrico della falda.
Qualora si dimostri l’impossibilità di rispettare tale condizione i parcheggi saranno
realizzati con pavimentazioni impermeabili e, se di superficie superiore a 500 m2,
dovranno garantire il trattamento delle acque di prima pioggia o il loro
convogliamento in fognatura nera, previo consenso del gestore del Servizio Idrico
Integrato.
Articolo 3.4
1.(P)
norme di attuazione
Aree di ricarica diretta della falda - ARD e Aree di
alimentazione delle sorgenti - AS
Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque,
all’interno delle aree di ricarica diretta della falda oltre alle disposizioni di cui al
precedente art. 3.2 valgono le seguenti disposizioni:
a) Sono consentiti interventi di nuova urbanizzazione non altrimenti localizzabili e
di limitata estensione in continuità al territorio urbanizzato esistente, nel
rispetto delle disposizioni relative al sistema insediativo e ambientale del
presente Piano;
b) Sono vietati: lo scarico su suolo di acque reflue anche se depurate, lo
stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, i serbatoi interrati per
idrocarburi e biomasse liquide e le attività e gli usi potenzialmente in grado di
infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo, l’accumulo a piè di campo di
fertilizzanti, concimi chimici e prodotti fitosanitari.
c) Per le tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua devono essere
utilizzati materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo e curata in
modo particolare il collegamento tra i manufatti. Va inoltre prevista la verifica
periodica di eventuali perdite.
d) Per le fondazioni profonde devono essere previsti sistemi di
isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto
rispetto all’acquifero. E’ vietato l’utilizzo di additivi contenenti sostanze
pericolose durante le operazioni di perforazione.
2.(P)
Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data
di adozione del presente Piano fermo restando quanto specificato al seguente
comma 3.
3.(P)
L’insediamento di nuove attività industriali, la trasformazione e l’eventuale
ampliamento di quelle esistenti sono subordinate al rispetto delle condizioni di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 del precedente articolo 3.3.
4.(D)
Al fine di limitare il rischio idraulico derivante dallo smaltimento delle acque
meteoriche operano le prescrizioni di cui al precedente articolo 2.5. Inoltre,
limitatamente alle ARD, i Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici
generali, a compensazione di eventuali nuove impermeabilizzazioni individuano le
aree da destinare a ripascimento della falda per un’estensione di norma non
inferiore al doppio di quella di nuova impermeabilizzazione, fermo restando
l'obbligo di gestione delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 10.2 delle
presenti norme.
5.(D)
Nelle aree urbanizzate e nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti
urbanistici vigenti o che saranno destinate all’urbanizzazione in conformità al
comma 1, nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei sparsi
valgono le disposizioni di cui al comma 6 e 7 del precedente articolo 3.3.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
Articolo 3.5
1.(D)
norme di attuazione
Aree di ricarica indiretta della falda - ARI e bacini imbriferi – BI
Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque,
ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 3.2, all’interno delle aree di
ricarica indiretta della falda e dei bacini imbriferi valgono le seguenti disposizioni:
a) sono ammessi interventi di nuova urbanizzazione di norma in continuità al
territorio urbanizzato esistente nel rispetto delle disposizioni relative al sistema
insediativo e ambientale del presente Piano;
b) al fine di limitare il rischio idraulico derivante dallo smaltimento delle acque
meteoriche operano le prescrizioni di cui al precedente articolo 2.5. Inoltre
nelle Aree di ricarica indiretta (ARI) i Comuni, nella predisposizione degli
strumenti urbanistici generali, a compensazione di eventuali nuove
impermeabilizzazioni individuano le aree da destinare a ripascimento della
falda per un’estensione di norma non inferiore a quella di nuova
impermeabilizzazione, fermo restando l'obbligo di gestione delle acque di
prima pioggia ai sensi dell'art. 10.2 delle presenti norme;
c) nelle aree urbanizzate e nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli
strumenti urbanistici vigenti o che saranno destinate all’urbanizzazione,
nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei sparsi valgono le
disposizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 3.3.
Articolo 3.6
Bacini imbriferi immediatamente a monte delle captazioni ad uso
idropotabile (BI10)
1.
Il piano individua nella tavola D i bacini imbriferi immediatamente a monte delle
captazioni di acqua superficiale ad uso idropotabile di estensione pari a 10 km2.
2.(P)
Negli ambiti di cui al precedente comma 1 come perimetrati nella tavola D,
valgono le seguenti prescrizioni :
a)
Nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti urbanistici vigenti o
che saranno destinate all’urbanizzazione i Comuni indicano le attività
consentite con divieto di quelle comportanti scarichi pericolosi.
b)
Sono ammessi scarichi industriali solo se assimilati ai domestici.
c)
Non sono ammessi scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane a
servizio di agglomerati superiori a 200 a.e.
d)
L’Autorità competente, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico di
acque reflue urbane, può imporre limiti più restrittivi e trattamenti più spinti
rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale.
Articolo 3.7
Aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile e delle
sorgenti
1.
Nella apposita Tavola S.A.6 del Quadro conoscitivo del PTCP sono localizzati i
pozzi ad uso idropotabile con le rispettive zone di tutela assoluta e zone di rispetto
delimitate ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs 152/2006.
2.(P)
La zona di tutela assoluta deve essere adeguatamente protetta e adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio.
3.(P)
Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
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norme di attuazione
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di
tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico Piano di
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili,
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e
strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
k) pozzi perdenti;
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di
azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto.
4.(D)
Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 3, preesistenti, ove possibile e
comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, i Comuni adottano le misure per il
loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
5.(P)
Nelle tavole Tqc 7a e 7b (carte delle risorse idriche sotterranee) del Quadro
conoscitivo - Integrazione Alta Val Marecchia del PTCP sono localizzati i pozzi e le
sorgenti/emergenze naturali della falda dei comuni dell’alta Valmarecchia, con la
rispettiva zona di rispetto (raggio di 200 metri dal punto di captazione). Nelle zone
di rispetto sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e le attività di cui al
comma 3.
6.(P)
Per le emergenze naturali della falda di pregio naturalistico-ambientale o
testimoniale, individuate nelle tavole Tqc 7a e 7b del Quadro conoscitivo –
Integrazione Alta Val Marecchia del PTCP vanno preservati gli elementi di
carattere storico, naturalistico e ambientale, ed è vietato il prelievo di acqua in un
raggio di 500 metri.
7. (D) I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, verificano le
localizzazioni dei pozzi e delle sorgenti/emergenze naturali della falda di cui alle
citate tavole Tqc 7a e 7b apportando eventuali motivate modifiche ed individuano
ulteriori eventuali zone interessate da sorgenti/emergenze naturali della falda, in
particolare negli Ambiti di Approfondimento (AP). Provvedono, inoltre, a dettare le
disposizioni volte a tutelare l'integrità e gli aspetti ambientali e testimoniali dei
pozzi e delle sorgenti/emergenze naturali della falda, in coerenza con le
disposizioni del presente articolo.
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norme di attuazione
TITOLO
3
bis
DISPOSIZIONI
FINALIZZATE
AL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER I CORPI
IDRICI
Articolo 3bis.1
Norme finalizzate alla riduzione dei carichi versati
1.(P)
Quando l’adeguamento fognario/depurativo di un agglomerato o nucleo isolato
viene ottenuto attraverso una separazione della rete o un nuovo collettore, è
obbligatorio il corretto allaccio dei singoli fabbricati. Spetta ai Comuni disporre in
merito all’osservanza di tale obbligo.
2.(P)
Gli interventi di riassetto depurativo di agglomerati, in seguito ad adeguamento,
ampliamento, ricostruzione degli impianti, dovranno essere coerenti con le misure
individuate nella Relazione del presente Piano in particolare riguardo al riutilizzo
delle acque reflue, e comunque ottenere una riduzione del carico inquinante
versato.
3.(P)
I Comuni nella predisposizione degli strumenti urbanistici per le nuove
urbanizzazioni devono valutare le ricadute sul sistema fognario dovute all’aumento
del carico e disporre in merito agli eventuali adeguamenti degli impianti di
depurazione.
4.(D)
La Provincia in sede di rilascio di autorizzazioni allo scarico in corpo idrico
superficiale o suolo valuta la compatibilità degli scarichi industriali con il
raggiungimento degli obiettivi di qualità sui corpi idrici superficiali e sotterranei
ricettori; qualora il recapito avvenga su corpi idrici che necessitano di
miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, la Provincia può
prescrivere limiti di concentrazione più restrittivi di quelli stabiliti dalla normativa
nazionale e regionale o altre specifiche misure di mitigazione degli impatti.
5.(D) Ai fini della riduzione del carico diffuso proveniente dal settore agricolo e zootecnico
concorrono gli interventi di diffusione di fasce tampone vegetate per l’abbattimento
degli inquinanti di cui si promuove la realizzazione. I Comuni, a livello del tutto
indicativo possono individuare nell’ambito degli strumenti urbanistici le aree
preferenziali alla localizzazione delle fasce tampone che non siano già interessate
dall’applicazione degli obblighi di condizionalità previsti dalla Politica agricola
comunitaria (PAC) sulla base delle specifiche tecniche contenute nell’Allegato 2
“Fasce Tampone” alla relazione del presente piano.
6.(P) I Comuni dell’alta Valmarecchia sono tenuti a censire entro 12 mesi
dall’approvazione della Variante al Ptcp 2007 (23.04.2013), gli scarichi e le relative
reti fognarie, provenienti dagli agglomerati urbani. Entro la stessa data dovranno
essere presentate le domande di autorizzazione alla Provincia di Rimini. Dopo
quella data gli scarichi in pubblica fognatura non censiti e per i quali non è stata
presentata domanda di autorizzazione, saranno considerati privi di autorizzazione.
Articolo 3bis.2
1.(P)
Norme finalizzate alla tutela quantitativa dei corpi idrici
Le concessioni di derivazione da acque superficiali devono essere adeguate nel
rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nelle modalità e nei tempi previsti dal
PTA regionale; in particolare per il fiume Marecchia, nelle more della definizione
completa del DMV da parte della Regione, si fa riferimento ai valori di DMV
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
approvati dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Marecchia-Conca con
delibera n.6 del 11/12/2007.
2.(P)
Le concessioni ai prelievi di acqua sotterranea vanno rilasciati compatibilmente al
bilancio idrogeologico dell’acquifero sfruttato. In particolare per la conoide del
Marecchia, si può fare riferimento alle indicazioni dello studio “Le acque di
sottosuolo della conoide del Marecchia: Elementi utili al rilascio o al rinnovo delle
concessioni di sfruttamento delle acque sotterranee” allegato 1 alla Relazione di
piano.
3.(P)
Ferme restando le norme regionali inerenti il risparmio idrico in ambito agricolo, al
fine di favorire la ricarica della falda deve essere evitata l’impermeabilizzazione dei
canali irrigui nell’area di ricarica diretta. A tale misura si attiene anche il Consorzio
di bonifica individuando nell’ambito della predisposizione del piano di
conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, come previsto dall’Articolo 68
delle norme del PTA regionale, i tratti non idonei all’impermeabilizzazione.
4.(D) La Provincia ed i Comuni nell’ambito delle autorizzazioni allo scarico delle attività
industriali prescrivono l’obbligo di riciclo delle acque reflue e di riutilizzo delle
acque piovane, qualora sussistano le condizioni di fattibilità tecnica.
5.(D) Eventuali incentivi erogati da Provincia e Comuni alle aziende che adottano i
sistemi di qualità ISO 14001 ed EMAS avranno quale criterio preferenziale, il
ricircolo e il riutilizzo delle acque.
Articolo 3bis.3
Norme
depurativa del territorio
1.(P)
finalizzate
ad
aumentare
la
capacità
auto
Gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei e delle fasce ripariali dei
fiumi e dei canali di bonifica dovranno essere realizzati secondo criteri di bassa
artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica come da delibera del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Marecchia-Conca n.3 del 30 novembre 2006 e
da delibera della Giunta regionale 3939/1994 e secondo le Linee guida per la
riqualificazione ambientale dei canali di bonifica di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 246/2012.
TITOLO 4 - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ
GEOMORFOLOGICA E RISCHIO SISMICO
Articolo 4.1
1.
Direttive e prescrizioni per gli assetti geologici
Il PTCP individua nella Tavola D gli assetti geologici attraverso le seguenti zone
ed elementi di tutela:
a) zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare;
b) zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (a rischio molto elevato e a
pericolosità molto elevata);
c) aree di possibile influenza di frane da crollo (a rischio molto elevato e a
pericolosità molto elevata)
d) calanchi;
e) zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare;
35
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
f) zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (a rischio elevato e a
pericolosità elevata)
g) aree potenzialmente instabili;
h) depositi di versante (verificati e da verificare);
i) depositi eluvio-colluviali e antropici;
l) scarpate.
2.
Le zone e gli elementi che costituiscono gli assetti geologici per la definizione delle
tutele di cui al presente Articolo sono documentati e riportati nel Quadro
conoscitivo Approfondimento n. 2 – capitolo “Pericolosità geomorfologica, rischio
sismico e attività estrattive” e tav. SA 9 nonché nel Quaderno del quadro
conoscitivo e nella tavola Tqc 3b per il territorio dell’Alta Valmarecchia .
3. (P) Per le zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati e da verificare, per le
aree di possibile influenza di frane di crollo e per i calanchi così come individuati
nella Tavola D, valgono le seguenti prescrizioni:
a1) per le zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati e da verificare e
per i calanchi, non sono ammessi nuovi manufatti edilizi e nuove infrastrutture
tecnologiche e viarie.
a2) per le aree di possibile influenza di frane di crollo non sono ammessi nuovi
manufatti edilizi. Sono fatti salvi gli interventi relativi a infrastrutture
tecnologiche e a infrastrutture viarie esistenti o di nuova previsione
limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l’impossibilità di alternative.
La realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche e viarie
è subordinata alla realizzazione di interventi sul fenomeno franoso e sulle
infrastrutture che portino alla minimizzazione del rischio in relazione all’opera
prevista; il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica che
dimostri la minimizzazione del rischio ed è subordinato al parere vincolante
dell’Autorità di Bacino ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’art. 15 delle
NTA del PAI;
b) per gli edifici esistenti sono consentiti solo interventi di demolizione senza
ricostruzione, interventi di conservazione volti alla riduzione della vulnerabilità
dell’edificio, interventi per adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi
a carattere obbligatorio prescritti da specifiche norme di settore, interventi
finalizzati alla tutela della pubblica incolumità;
c) non sono ammesse destinazioni d’uso incompatibili con il grado di vulnerabilità
degli edifici esistenti non sono comunque ammessi cambi di destinazione
d’uso che aumentino il numero delle persone esposte al rischio;
d) non sono ammessi movimenti del terreno che non siano connessi ad opere di
regimazione idraulica, a interventi di consolidamento o che non siano
funzionali agli interventi consentiti dalle presenti norme;
e) sono ammessi interventi di manutenzione, ripristino e adeguamento delle
infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti. I progetti di tali interventi, ad
esclusione di quelli di sola manutenzione, sono comunque assoggettati a
parere
obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino interregionale
Marecchia e Conca;
f) sono ammessi interventi di regimazione delle acque superficiali e profonde e
degli scarichi che riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto;
g) sono ammessi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti nonché gli
interventi di gestione di cui ai successivi commi 4 e 7.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
Le prescrizioni di cui al presente comma si estendono a tutte le zone di possibile
ulteriore evoluzione del fenomeno franoso, cioè al perimetro sotteso alla zona di
accumulo, nonché al limite di eventuale massima invasione di blocchi rocciosi per
frane di crollo. In sede di redazione degli strumenti urbanistici è necessario
procedere alla delimitazione delle aree interessate dalle possibili evoluzioni dei
fenomeni franosi (retrogressione o perimetro sotteso alla zona di accumulo
nonché di massima invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo) e delle aree in
cui sia in atto una progressione dell'erosione (ad esempio al coronamento delle
aree calanchive). Per tali aree si applicano le prescrizioni del presente comma. La
Provincia emanerà apposita direttiva sulle modalità di individuazione di detti
ambiti.
4.(P)
Nei calanchi, così come individuati nella Tavola D, deve essere promossa la
conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici nonché il naturale
processo evolutivo dei versanti. Interventi di consolidamento e bonifica, a basso
impatto ambientale, sono ammessi solo qualora l’evoluzione dei calanchi metta a
rischio la pubblica incolumità o infrastrutture tecnologiche o viarie esistenti. È
inoltre vietata qualunque piantagione e/o coltivazione a scopo agricolo o
produttivo.
5.(P)
Per le zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare ai sensi del
successivo comma 8, così come individuati nella Tavola D, valgono le seguenti
prescrizioni:
a) non sono ammessi nuovi manufatti edilizi fatta eccezione per i servizi agricoli
ricadenti in territorio extraurbano purché di modeste dimensioni;
b) non sono ammessi cambi di destinazione d’uso che aumentino il numero delle
persone esposte al rischio;
c) non sono ammessi movimenti del terreno che non siano connessi ad opere di
regimazione idraulica o a interventi di consolidamento o che non siano
funzionali agli interventi consentiti dalle presenti norme;
d) per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di conservazione, interventi per
adeguamenti igienico-sanitari ed in genere interventi a carattere obbligatorio
prescritti da specifiche norme di settore, interventi finalizzati a ridurre la
vulnerabilità dell’edificio e modesti ampliamenti di servizi agricoli oltre che
interventi (canalizzazione acque meteoriche, canalizzazione scarichi) che
riducano le interferenze peggiorative dello stato di dissesto;
e) Non sono ammesse nuove infrastrutture viarie. Nuove infrastrutture
tecnologiche sono ammesse se non altrimenti localizzabili. Le previsioni e i
progetti devono essere corredate da studi di dettaglio che definiscano gli
interventi di mitigazione del rischio. I progetti sono comunque soggetti al
parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino;
f) sono ammessi interventi di manutenzione, ripristino e adeguamento delle
infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti. I progetti di tali interventi, ad
esclusione di quelli di sola manutenzione, sono comunque assoggettati a
parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino;
g) sono ammessi gli interventi per la stabilizzazione dei dissesti nonché gli
interventi di gestione di cui al successivo comma 7.
6.(P)
Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati così come
indicate nella Tavola D e in quelle che risultino tali a seguito delle verifiche di cui al
successivo comma 8 valgono le disposizioni di cui al precedente comma 5. Sono
inoltre ammessi:
a) interventi relativi ad attrezzature e impianti pubblici essenziali;
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norme di attuazione
b) nuove infrastrutture viarie e tecnologiche non altrimenti localizzabili. Le
previsioni e i progetti di tali infrastrutture devono essere corredati da studi di
dettaglio che definiscano gli interventi di mitigazione del rischio. I progetti sono
comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Bacino.
nonché i seguenti interventi per le aree ricadenti all’interno del perimetro del
territorio urbanizzato:
c) interventi di nuova urbanizzazione solo se previsti da strumenti urbanistici
vigenti o adottati alla data di adozione del progetto di piano stralcio dell’Autorità
di Bacino ovvero 28 maggio 2001;
d) interventi di nuova costruzione all’interno del tessuto urbano già dotato di
opere di urbanizzazione;
e) interventi di ampliamento degli edifici esistenti;
f) interventi di nuove infrastrutture e servizi di interesse pubblico.
Gli interventi di nuova costruzione e di urbanizzazione ammessi devono essere
preceduti da specifiche analisi geologiche e, se necessario, da interventi di
consolidamento, che comportino la mitigazione della pericolosità e compatibilità
degli interventi.
Tutti gli interventi ammessi devono comunque essere realizzati con modalità che
non determinino situazioni di pericolosità. In particolare: non è consentita la
movimentazione di terra che non sia connessa ad opere di regimazione idraulica o
agli interventi consentiti dalle presenti norme; deve essere effettuata la
canalizzazione delle acque meteoriche; le reti acquedottistiche e le fognature
devono essere a perfetta tenuta; deve essere garantito il rispetto delle norme
sismiche previo approfondimento dell’interazione tra i caratteri litologici dell’area e
le sollecitazioni sismiche.
7. (D) Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi (verificati e da verificare), nelle
zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti (verificate e da verificare) e nei
calanchi, fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, deve essere
perseguita la tutela dell’ambiente, della conservazione del suolo e dai rischi di
dissesto attraverso interventi di:
a) stabilizzazione dei fenomeni di dissesto in atto e consolidamento dei versanti
interessati da fenomeni di dissesto quiescente preferibilmente con criteri di
ingegneria naturalistica;
b) regimazione delle acque superficiali e profonde;
c) mantenimento e ripristino dei caratteri geomorfologici, vegetazionali
(formazioni boschive o arbustive, elementi isolati, siepi e filari) e paesaggistici
con particolare riferimento alle unità di paesaggio e alle aree di tutela
individuate nella Tavola B e C del presente Piano;
d) rinaturalizzazione e sistemazioni a verde con esclusivo uso di associazioni
vegetali autoctone e incentivazione alla diffusione spontanea di specie
autoctone.
I Comuni nella predisposizione degli strumenti urbanistici possono individuare aree
caratterizzate da emergenze ambientali o da fenomeni di dissesto attivi in rapida
evoluzione che non interessano né direttamente né indirettamente insediamenti o
infrastrutture nelle quali deve essere favorito il naturale processo evolutivo dei
versanti.
Nelle zone instabili per fenomeni di dissesto attivi (verificati e da verificare) non
sono ammesse piantagioni e/o coltivazioni a scopo agricolo e produttivo.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
Le pratiche colturali eventualmente in atto, nelle zone instabili per fenomeni di
dissesto quiescenti (verificate e da verificare) devono essere coerenti con il
riassetto idrogeologico e con le caratteristiche ambientali delle aree interessate ed
essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idraulica superficiale. I
Comuni in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici generali definiscono
le norme di dettaglio relative al controllo delle lavorazioni agricole in relazione alla
natura dei terreni e alle pendenze dei versanti con particolare riferimento al
controllo della profondità massima delle lavorazioni agricole in rapporto alle
estensioni delle superfici e alle aree di divieto delle lavorazioni agricole (scarpate
adiacenti ai corsi d’acqua e alle infrastrutture con idonea fascia di rispetto e suoli
con pendenza superiori al 30% non interessati da sistemazioni esistenti a terrazzi
e ciglioni) . Deve essere inoltre favorita il mantenimento e la diffusione dei prati
montani e prati – pascoli e la conversione dei seminativi in prati e/o pascoli
estensivi.
8.(D) I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici (PSC,
POC,) di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, provvedono a
conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo e alle
relative disposizioni. In tali ambiti i Comuni possono condurre la verifica delle zone
instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare e delle zone instabili per
fenomeni di dissesto quiescenti da verificare come individuate nella tavola D,
avvalendosi di uno studio geologico eseguito secondo la metodologia di cui alla
direttiva provinciale approvata con deliberazione di C.P. n.47 del 25 giugno 2003 e
previa l’acquisizione del parere vincolante dell’Autorità di Bacino interregionale
Marecchia e Conca ai sensi dell’art. 17 delle norme del Piano stralcio dell’Autorità
di Bacino. Le aree che a seguito della verifica di cui al presente comma
risultassero interessate da fenomeni di disseto attivi sono soggette alle
disposizioni di cui ai commi 3 e 7, quelle risultanti interessate da fenomeni di
dissesto quiescenti sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Per le
parti del territorio a destinazione agricola interessate da zone instabili per
fenomeni di dissesto attivi da verificare o da zone instabili per fenomeni di dissesto
quiescenti da verificare, la procedura di verifica si esaurisce con l’eventuale
recepimento di cui all’art. 17, comma 3 lettera a) delle NTA del PAI. Il Ptcp è
periodicamente aggiornato attraverso il recepimento delle ridefinizioni degli ambiti
di dissesto o di reale attività dei fenomeni approvate contestualmente agli
strumenti urbanistici comunali.
I fenomeni di dissesto attivi e quiescenti verificati e i calanchi come individuati
nella tavola D nonché i fenomeni di dissesto attivi e quiescenti che verranno
verificati e approvati ai sensi del presente comma potranno essere soggetti a
eventuali ulteriori proposte di modifica ai sensi delle procedure previste all’art. 22
della lr 20/2000 nonché delle procedure previste all’art. 6 comma 3 delle norme del
Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino.
9.(P)
Nelle aree potenzialmente instabili, così come individuate nella Tavola D, ogni
trasformazione, nonché ogni previsione assunta dagli strumenti urbanistici
comunali che implichi interventi di nuova costruzione o di ampliamento dei
manufatti esistenti è subordinata alla realizzazione di un rilevamento geologico di
dettaglio seguito da indagini geognostiche appropriate che chiariscano gli aspetti
di stabilità, idrogeologici e geotecnici di un adeguato intorno territoriale. A risultato
di tali indagini, nel caso di comprovata insussistenza delle condizioni di instabilità
sono ammessi tutti gli interventi di trasformabilità sia urbanistica sia edilizia
compatibilmente con le specifiche norme di zona. Nel caso invece di rilevamento
di condizioni di instabilità attiva o potenziale o di evoluzione dei fenomeni franosi
operano le rispettive norme di cui ai precedenti commi 3, 4, e 6. Sono comunque
ammessi gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
10.(P) I depositi di versante da verificare, così come individuati nella Tavola D, sono
assoggettati alle prescrizioni di cui al precedente comma 5 al fine di prevenire
utilizzi del territorio non compatibili con le reali situazioni di dissesto
geomorfologico eccezion fatta per la procedura di acquisizione del parere di cui
alla lettera e).
I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici (PSC, POC)
avvalendosi di uno studio geologico condotto secondo la metodologia di cui alla
direttiva provinciale approvata con deliberazione di C.P. n.47 del 25 giugno 2003,
conducono motivati approfondimenti dei depositi di versante da verificare di cui al
presente comma. Agli elementi geomorfologici che a seguito di tali
approfondimenti risultassero classificabili come frane quiescenti si applicano le
disposizioni di cui al precedente comma 6, agli elementi che risultassero
classificabili come depositi di versante verificati si applicano invece le disposizioni
di cui al successivo comma 11.
Per le parti del territorio a destinazione agricola interessate da depositi di versante
da verificare, lo strumento urbanistico comunale deve disporre che la domanda del
titolo abilitativo per un intervento di trasformazione edilizia sia corredata da uno
studio geologico-geotecnico, redatto secondo le disposizioni normative vigenti in
materia, riguardante le aree del deposito coinvolte dall’intervento ed un
significativo intorno, finalizzato alla definizione della compatibilità dell’intervento
con l’effettiva pericolosità geomorfologica del deposito e senza che questo
determini una sua diversa classificazione o esclusione dalla classificazione.
11.(P) I depositi di versante verificati così come individuati nella Tavola D o che
risultassero tali a seguito degli approfondimenti di cui al precedente comma 10
sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
a) qualsiasi intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di
infrastrutture, deve essere supportato da un’attenta analisi geologica e
geomorfologia di dettaglio da estendersi ad un intorno significativo dell’area di
interesse e deve essere analizzata la stabilità del versante sia prima che a
seguito della realizzazione dell’intervento;
b) la progettazione dell’intervento edificatorio deve essere supportata dalla
progettazione delle opere atte alla regimazione delle acque di scorrimento
superficiale e di infiltrazione nel primo sottosuolo;
c) i movimenti terra devono essere limitati alla realizzazione degli interventi
ammessi.
12.(P) Nei depositi eluvio colluviali e antropici così come individuati nella Tavola D
valgono le disposizioni di cui al precedente comma 11.
13.(P) Il presente Piano delimita nella Tavola D le scarpate definite come quegli oggetti
morfologici aventi altezza > di 10 m e pendenza > 45°.
In adiacenza alle scarpate non è consentito alcun intervento di nuova edificazione,
ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall’orlo superiore delle
scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all’altezza delle scarpate
sottese e a partire dal piede delle scarpate e per una fascia di larghezza non
inferiore all’altezza delle scarpate sovrastanti.
I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici (PSC,
POC,) di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, provvedono ad
individuare le ulteriori scarpate non cartografate dal presente Piano in quanto non
significative a scala territoriale, o a diversamente delimitare quelle presenti nella
Tavola D previa dimostrazione supportata da adeguato rilievo topografico di
dettaglio.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
Articolo 4.2
1.(D)
2.(P)
Abitati da consolidare.
Per gli abitati da consolidare di cui alla Legge 445/1908 e perimetrati ai sensi
dell’art. 29 del Ptpr, così come individuati nella tavola D e per gli abitati da
consolidare ricadenti in territorio dell’Alta Valmarecchia come individuati nel
Quaderno del Quadro Conoscitivo – Sistema ambientale – dissesto
geomorfologico – abitati da consolidare, operano le disposizioni urbanistiche
vigenti alla data di adozione del presente piano. Le nuove perimetrazioni di abitati
da consolidare e da delocalizzare e le eventuali variazioni delle perimetrazioni
esistenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908 n.
445, sono realizzate secondo le procedure disposte dall'art. 25 della L. r. 14 aprile
2004 n. 7.
Articolo 4.3
1.(P)
norme di attuazione
Riduzione del rischio sismico.
Ai fini di rispondere all’esigenza della riduzione del rischio sismico i Comuni, in
sede di elaborazione del PSC, sulla base di quanto contenuto nella Tavola n.
S.A.11 “Carta provinciale delle zone suscettibili di effetti locali” del Quadro
Conoscitivo del PTCP e della Tavola Tqc n. 5 del Quadro Conoscitivo Integrazione
Alta Valmarecchia, elaborano la “Carta comunale delle zone suscettibili di effetti
locali” riportante le parti del territorio caratterizzate dai differenti scenari di
pericolosità sismica locale (primo livello di approfondimento); in particolare
dovranno essere individuate le aree che per essere urbanizzabili o in cui poter
modificare le destinazioni d’uso non necessitano di approfondimento e quelle che
necessitano di approfondimenti (microzonazione sismica) da effettuarsi in base
all’atto regionale di indirizzo e coordinamento tecnico redatto ai sensi dell’art. 16,
comma 1, della LR 20/2000 (Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia-Romagna n. 112/2007). Nelle aree che, secondo tale carta
comunale, necessitano di secondo livello di approfondimento, il PSC dovrà
realizzare l’analisi semplificata della risposta sismica locale e la carta di
microzonazione sismica secondo le procedure indicate dalla direttiva regionale
(Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.
112/2007).
Sulla base delle suddette carte di primo e secondo livello il PSC dovrà fornire
indirizzi e prescrizioni necessari alla progettazione attuativa/operativa assegnata al
RUE e al POC per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a
pericolosità sismica e che necessitano di un terzo livello di approfondimento.
I Comuni devono perseguire la messa in sicurezza sismica degli edifici esistenti
anche individuando, nell’ambito degli strumenti urbanistici, le porzioni di tessuto
urbano consolidato, assimilabile al tessuto storico, da sottoporre a specifica
disciplina particolareggiata.
La “Carta provinciale delle zone suscettibili di effetti locali” distingue le aree sulla
base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico. L’Allegato n.1 riportato nel
Quadro Conoscitivo al capitolo “Rischio sismico” indica, per ciascuna di esse, le
necessarie indagini e analisi di approfondimento che devono essere effettuate
nelle fasi di pianificazione a scala comunale.
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norme di attuazione
TITOLO 5 - SISTEMI, ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA
FORMA DEL TERRITORIO ED ELEMENTI DI
SPECIFICO
INTERESSE
STORICO
O
NATURALISTICO
Articolo 5.1
1.
Sistema forestale boschivo
Il PTCP individua nella Tavola B e nel Quadro conoscitivo (Allegato Carta
Forestale e Carta Forestale per le Attività Estrattive);
a) i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale
e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente
privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati
dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali od interventi antropici totalmente o
parzialmente distruttivi;
b) gli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari, tutelati e meritevoli di
tutela;
c) le siepi e i filari quali elementi lineari di fondamentale funzione ecologica e
paesaggistica.
2.
3.(P)
Il PTCP conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di
protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turisticoricreativa, oltreché produttiva e persegue l’obiettivo della ricostruzione del
patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale e dell’aumento delle
aree destinate a verde, anche per accrescere l’assorbimento della CO2 al fine di
rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto.
Allo scopo di perseguire le finalità di cui al precedente comma 2. e per impedire
forme di utilizzazione che possano alterare negativamente la presenza delle
specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al primo comma sono ammesse
esclusivamente:
a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di
forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese
le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di
manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e
regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al
piano regionale forestale di cui alla delibera di approvazione n. 90 del
23/11/2006 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, alle
prescrizioni di massima di polizia forestale ed ai piani economici di coltura e
conservazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n.
30;
b) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente descritti nell’Allegato
alla LR 31/2002 lettere a), b), c), d) in conformità agli art. 17 e A-21 della lr
20/2000 ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal
D.Lgs.n.42/2004 smi (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del
bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni
specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed
ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti
regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera
a);
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela
naturalistica e paesaggistica.
4.(P)
Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dal PTCP, è ammessa la
realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di
natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano
esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali,
provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del
presente Piano provinciale. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di
impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie,
nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e
regionale possono delimitare zone in cui la qualità forestale e ambientale o per la
fragilità territoriale sono esclusi dagli interventi di cui sopra.
5.(P)
La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura
tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 4 per la cui attuazione la legislazione
vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione
territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è
subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale
effettuata dal Comune nell’ambito delle ordinarie procedure abilitative
dell’intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto
ambientale.
6.(P)
Anche nel caso di cui al comma 5. dovrà essere assicurato il rispetto degli
eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal Piano provinciale, al fine di
evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura
tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l’assetto paesaggistico,
idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.
7.(P)
Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono comunque avere caratteristiche,
dimensioni e densità tali da:
-
rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l’aspetto degli abitati, i
luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
-
essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti
anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
-
essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la
minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso
le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi,
le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.
Inoltre, le opere di cui al comma 5., nonché quelle di cui alla lettera a) del comma
3, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la
loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico,
paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare
le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non
devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare
l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore
al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate
a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge
regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale
possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente
approvati.
I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 4 e 5,
devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità
della realizzazione delle opere stesse, sia dall’insussistenza di alternative, e
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti
negativi derivanti dell’intervento.
Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in
are forestale o boschiva ai sensi dei commi 4 e 5, deve contemplare, altresì, gli
interventi compensativi dei valori compromessi.
8.(P)
I Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici generali,
provvedono ad assoggettare a specifica disciplina tutti gli esemplari arborei, gruppi
o filari di cui al comma 1 lettera b). Tali elementi non potranno pertanto essere
danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad
interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni
fitosanitarie, per la sicurezza di persone e di cose eventualmente minacciate, si
rendano necessari interventi (potatura, puntellamento, ed eccezionalmente
abbattimento) sugli esemplari arborei, i gruppi o i filari di cui al comma 1 lettera b)
non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali
interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione da parte di Provincia e
Comunità Montana nei terreni soggetti alle Prescrizioni di Massima di Polizia
Forestale (P.M.P.F.) e, nel restante territorio, da parte del Comune competente.
Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filare tutelati
con specifico decreto regionale ai sensi della LR 2/1977 e s.m.i. dovranno
rispettare le prescrizioni ivi contenute. I Comuni provvedono inoltre a individuare
eventuali ulteriori esemplari da assoggettare a provvedimenti di particolare tutela
di cui alla citata lr 2/1977.
8 bis (P) I Comuni provvedono, sempre nella formazione degli strumenti urbanistici, a
meglio specificare, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 227/2001,
l'individuazione del sistema degli elementi lineari di cui al comma 1 lettera c) e
all'Allegato Carta forestale e Carta Forestale Attività Estrattive del presente piano.
Tali elementi devono essere tutelati e preservati per la loro funzione ecologica e
paesaggistica. A tal fine, tenuto conto anche degli obblighi di condizionalità previsti
dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) e delle Prescrizioni di massima e di
polizia forestale (PMPF), i Comuni possono assumere le necessarie misure di
valorizzazione, conservazione e gestione nell’ambito degli strumenti urbanistici e
dei regolamenti del verde e provvedono ad assoggettare a procedura autorizzativa
comunale ogni altra attività non compatibile, disponendo anche gli interventi
compensativi in caso di danneggiamenti anche parziali. Sono comunque vietati gli
interventi agronomici che comportino il danneggiamento della vegetazione. Per le
alberature stradali ricadenti nel sistema degli elementi lineari di cui al presente
comma, e per quelle di particolare pregio paesaggistico, nella gestione,
manutenzione e progettazione stradale deve essere perseguito il mantenimento
delle alberature. Ove ciò non fosse possibile, deve essere previsto il reimpianto
con essenze di analogo valore ambientale e paesaggistico sulla base di specifici
elaborati tecnici agronomici (contenenti anche le modalità di gestione e
manutenzione) che dovranno essere valutati nell’ambito del rilascio delle
autorizzazioni di cui all’art. 148 della lr 3/1999, fermo restando il rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza stradale.
9.(D)
Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
a) l’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le
mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di
servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività
agricole, zootecniche e forestali, nonché per l’esecuzione, l’esercizio,
l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica
utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l’alpeggio, annessi rustici
ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti,
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
ed infine per l’espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria
e veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle
mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di
servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l’affissione di appositi
segnali;
c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l’installazione di
apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi
diritto.
10.(D) I Comuni possono proporre, in sede di redazione o adeguamento degli strumenti
urbanistici, motivate integrazioni o modifiche alle perimetrazioni di cui al comma 1.
del presente articolo e provvedono altresì, ai sensi della LR n. 20/2000 e in
coerenza con le disposizioni del presente articolo, a specificare la relativa
disciplina in merito alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili con
le esigenze di tutela e di valorizzazione.
La Provincia cura, anche a seguito delle comunicazioni effettuate dai Comuni
l’aggiornamento periodico della carta forestale. Le modificazioni comportanti
aumento dei terreni aventi le caratteristiche di cui al 1° comma, in conseguenza di
attività antropiche o di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento
tecnico.
11.(P) Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre
1923, n. 3267 e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126, nonché nelle aree forestali
ricadenti nei territori dei Comuni inclusi nel Piano regionale vigente di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi si applicano le Prescrizioni di
massima e di polizia forestale approvate con deliberazione del Consiglio regionale
n. 2354 del 1/3/1995.
12.(D) Nei boschi ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero, nelle zone di tutela
della costa e dell’arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini
e corsi d’acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nelle Tavola
B, devono essere osservate le seguenti direttive:
a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su
superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di
una fascia erborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono
essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni
allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale
sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie
vegetali autoctone;
b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale
o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle
prescrizioni di massima e di polizia forestale sono favoriti i tagli di conversione
all’alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e
disciplinate dagli Enti delegati di cui all’articolo 16 della legge regionale 4
settembre 1981, n. 3, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in
relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano
forestale della Regione Emilia-Romagna.
Articolo 5.2
1.
Zone di tutela naturalistica
Il PTCP individua nella Tavola B le Zone di tutela naturalistica comprensive delle
emergenze naturalistiche e geomorfologiche contigue, degli areali dei boschi e di
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norme di attuazione
un adeguato intorno territoriale indispensabile perché le caratteristiche biologiche
delle aree non vadano ad affievolirsi.
2.
Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla conservazione del suolo,
del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e
la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché
attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una
controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione,
escursionistiche, venatorie e ricreative. Le aree di cui al primo comma
costituiscono, insieme ai principali corsi d'acqua, la struttura portante della rete
ecologica provinciale di cui alla Parte II Titolo 1 delle presenti Norme.
3.
I Comuni negli strumenti urbanistici definiscono in conformità con le disposizioni di
cui all’Articolo 1.5:
a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle
componenti naturali e dei relativi equilibri;
b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione
collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta,
individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto
motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale
fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o
mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di
conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di
vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture
eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a
scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano
assolutamente insufficienti;
c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni
idropotabili;
d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e
l'accensione di fuochi all'aperto;
e) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di valore storicotestimoniale, volti al mantenimento degli elementi tipologici, formali e
strutturali, nonché la realizzazione di servizi igienico sanitari e tecnologici
che non alterino i volumi e le superfici degli edifici stessi. Gli edifici esistenti
possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza; a
funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona con
particolare riferimento all’agriturismo, alla realizzazione di centri studi
biologici, pubblici esercizi, attività di ristorazione e ricettiva, nonché al
ripristino della destinazione d’uso residenziale;
f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale,
delle attività zootecniche ed itticole, di tipo non intensivo qualora di nuovo
impianto;
g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo,
strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente
lettera f), con i limiti fissati dalle disposizioni del successivo Titolo 9 –
Territorio rurale e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali
prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e
dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui
alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta
eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per
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norme di attuazione
questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o
regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 5.1, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle
specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del
sottobosco;
k) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di
bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di
miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e
ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di
sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di
inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite
subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento
paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la
possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
4.(P)
Fino all’approvazione degli strumenti urbanistici generali di cui ai comma 3 nelle
zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le
trasformazioni seguenti:
a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione
finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
b) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c),
d), e) ed f) dell’Allegato della L.R. 31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21
della L.R 20/2000, ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal
D.Lgs. 42/2004 smi;
c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione
delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed
osservazione.
d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente
diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle
infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli
altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e
di difesa del suolo;
e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui
suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di
destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli
e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente connesso all’attività agricola; L'esercizio delle attività itticole,
esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività erano già in atto alla data di
adozione del PTPR;
f) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'ottavo
comma dell'art. 5.1;
g) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle
condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
h) le attività escursionistiche, la fruizione a scopo ricreativo ed educativo di ogni area
protetta con la creazione di centri visita, attività didattiche, area sosta, nella fascia
esterna o contigua all’area, ciò anche allo scopo di diminuire l’afflusso verso le
aree più sensibili, soddisfacendo i bisogni ricreativi nella sola fascia esterna;
i)
gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.
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norme di attuazione
5.(P)
Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o
previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o
mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e
vegetali spontanee non autoctone. Eventuali introduzioni di fauna selvatica
alloctona devono essere preventivamente autorizzate dall’INSV – Istituto
Nazionale Fauna Selvatica.
6.
Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di
salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al
presente articolo.
Articolo 5.2 b Zone di tutela agronaturalistica
1.
Le zone di tutela agronaturalistica, individuate cartograficamente nella Tavola B,
riguardano aree in cui le caratteristiche di naturalità convivono e si integrano con
la presenza di attività antropiche e centri storici tipologicamente caratterizzanti
l’Alta Valmarecchia. Nelle zone di tutela agronaturalistica di cui al presente
comma, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di tutela all’interno della
perimetrazione del centro storico di cui al successivo art. 5.8, al fine di
salvaguardare il rapporto tra gli insediamenti storici individuati e il loro contesto
naturalistico e paesaggistico di riferimento, si applicano le prescrizioni dei
successivi commi 2, 3, 6, 8 e le direttive di cui ai successivi commi 4, 5 e 7. Gli
interventi e le attività che vi possono essere esercitate sono finalizzate alla
conservazione e al ripristino, là dove necessario, delle componenti naturali e dei
relativi equilibri, armonicamente coordinati con l'ordinaria utilizzazione e fruizione
del suolo e degli insediamenti, comunque rispettose delle caratteristiche
ambientali, paesaggistiche e storiche presenti in tali zone.
2. (P) Nelle zone di tutela agronaturalistica sono consentite esclusivamente le attività e le
trasformazioni seguenti, ove non venga diversamente disposto da piani,
programmi, misure di conservazione e regolamenti delle "aree protette" e dei siti
di "Rete Natura 2000":
a. gli interventi e attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle
componenti naturali e dei relativi equilibri;
b. le opere, gli interventi e le reti tecnologiche necessarie al soddisfacimento dei
fabbisogni locali e, in generale, a garantire una corretta dotazione di opere di
urbanizzazione al servizio degli insediamenti che ricadano in tali zone di tutela
o ai margini della stessa;
c. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione
degli edifici esistenti con possibilità di ampliamento di modesta entità, fatte
salve le limitazioni di cui all’art. 9.5 comma 6. In merito agli usi consentiti, non
sono ammesse attività produttive di tipo industriale;
d. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, l'adeguamento di strade poderali e
interpoderali di larghezza non superiore a quattro metri lineari, la realizzazione
di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente
connesse alla conduzione delle aziende agricole ai sensi del successivo Titolo
9 nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e morfologiche dei
luoghi, nonché in coerenza con le caratteristiche tipologiche, costruttive e
formali degli insediamenti esistenti salvaguardando la percezione complessiva
dell'ambiente circostante;
e. la gestione dei boschi, nel rispetto di quanto disposto al comma 12 dell'articolo
5.1;
f. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle
condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
g. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti stabiliti dal Piano faunistico
48
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norme di attuazione
venatorio provinciale;
h. gli interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica
e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e
adeguamento in sede per le infrastrutture stradali esistenti.
i. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo,
ristrutturazione edilizia, nonché i modesti ampliamenti delle attrezzature
pubbliche esistenti, nel rispetto delle finalità di cui al 1° comma del presente
articolo.
3. (P) Nelle zone di tutela Agronaturalistica non possono in alcun caso essere consentiti, o
previsti, l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici,
botanici e faunistici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche
e vegetali spontanee non autoctone, o comunque non tradizionalmente presenti in
loco.
4. (D) A tale scopo i Comuni individuano, in sede di formazione di PSC, le attività ed i
manufatti edilizi ritenuti incongrui con le caratteristiche delle zone di tutela
Agronaturalistica, definendo le modalità di recupero, l'eventuale diversa
localizzazione o il trasferimento delle attività e dei relativi volumi al di fuori delle
zone stesse, in coerenza con le disposizioni di cui al Titolo 9 – Territorio Rurale.
5. (D) Nelle zone di tutela Agronaturalistica, sempre secondo le finalità previste nei
precedenti commi ed in relazione al pubblico interesse alla fruizione e
valorizzazione dei luoghi, i Comuni possono inserire nei propri strumenti urbanistici
previsioni relative a funzioni fruitive, ricreative, ricettive e di servizi alla persona,
privilegiando il recupero di manufatti edilizi esistenti. L'inserimento negli strumenti
urbanistici di tali previsioni è subordinato alla predisposizione di un apposito
progetto di valorizzazione paesaggistica-ambientale con cui definire le
caratteristiche dell'intervento per quanto attiene dimensionamento, fattibilità e
sostenibilità, e bacino di riferimento dell'intervento stesso. I progetti di intervento
nelle aree in oggetto devono essere basati su di una accurata analisi dei caratteri
del contesto territoriale interessato, sulla verifica dei rapporti visuali e formali, sul
controllo delle altezze dei fabbricati, dei profili, delle coperture, dei materiali e dei
colori.
6. (P) In sede di formazione dei PSC i Comuni, negli insediamenti ricadenti all'interno
delle zone di cui al presente articolo, sono tenuti a verificare la perimetrazione del
centro storico e la relativa disciplina particolareggiata in conformità con le
disposizioni dell’articolo 5.8 delle norme di Ptcp e dell’art.A-7 della L.R. 24 marzo
2000, n.20 e smi.
7.
(D) Nelle zone di cui al presente articolo le pubbliche Autorità competenti possono,
in relazione a particolari necessità di salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di
categorie di mezzi motorizzati.
8. (P) Nelle zone di cui al presente articolo sono fatte salve le previsioni inserite negli
strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente
Piano relative al territorio urbanizzato avente le caratteristiche di cui all’art. A-5 della
Lr 20/2000 nonché i piani attuativi approvati e convenzionati alla data di adozione
del presente piano.
Articolo 5.3
1.
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
Il PTCP individua nella Tavola B le Zone di particolare interesse paesaggisticoambientale comprendenti ambiti territoriali caratterizzati da aspetti di pregio sia per
49
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norme di attuazione
le componenti geologiche, vegetazionali e percettive sia per le componenti storicotestimoniali.
2.
Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla
valorizzazione dei caratteri ambientali di pregio dei territori di cui al comma 1. e al
controllo delle trasformazioni antropiche e morfologiche che possono alternarne
l'equilibrio. Gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con le disposizioni del
presente articolo, provvedono a specificare la disciplina delle zone in merito alle
attività e alle trasformazioni ammesse.
3.(D)
Al fine di favorire la valorizzazione e la frequentazione delle zone di interesse
paesaggistico-ambientale il PTCP individua l’Unità di paesaggio della collina così
come individuata nella Tavola C quale ambito preferenziale per la localizzazione
di:
a) attrezzature culturali, per l’assistenza sociale, ricreative e di servizio alle attività
per il tempo libero;
b) attività ricettive a basso impatto ambientale quali ad esempio campeggi o
agriturismo.
4.(P)
Le attività di cui alla lettera a) e b) del precedente comma ricadenti nelle zone di
cui al presente articolo sono di norma localizzate negli edifici esistenti. Nuovi
manufatti sono ammessi quali ampliamenti di edifici esistenti nel rispetto delle
caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
5.(P)
La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti
derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle
aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei
valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, zone alberate di nuovo impianto,
percorsi e spazi di sosta strettamente funzionali ad attività di tempo libero, le cui
attrezzature ove non preesistenti siano mobili od amovibili e precarie, purché tali
interventi siano realizzati con tecniche a basso impatto ambientale.
6.(P)
Nelle aree di cui al presente articolo sono comunque consentiti:
a) sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all’Allegato della LR n.
31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della lr 20/2000. Gli interventi di
nuova costruzione di cui alla lettera g) dell’Allegato citato potranno essere
esclusivamente in ampliamento di edificio esistente, nel rispetto delle tipologie
costruttive tradizionale locali prevalenti; tali interventi sono specificati e
precisati in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali nel contesto
delle operazioni e in conformità alle disposizioni di cui al precedente secondo
comma;
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate
alla data di adozione del PTPR;
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento,
quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto,
nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non
superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di
altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo
principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende
agricole e dei loro nuclei familiari, con i limiti fissati dalle disposizioni del
successivo Titolo 9 - Territorio rurale;
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del
suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di
esercizio e di manutenzione delle stesse;
50
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche,
cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per
l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di
esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari,
strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei
beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli
incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
7.(P)
Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui
alla lettera c) del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche,
dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente
l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti
territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale,
qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e
conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono
essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
8.(P)
Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo
metropolitano,
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento,
nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni,
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e la
gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi,
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei
semilavorati,
e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico,
sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste in
strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di
tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche
ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere
dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra
disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto
ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
9.(P)
La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di
pianificazione e/o di programmazione di cui all’ottavo comma non si applica alla
realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo
smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il
trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al
servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della
popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a
valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
10.
Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di
salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al
presente articolo.
11.(P) Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11 bis non sono soggette alle
disposizioni del presente articolo, ancorché ricadenti nelle Zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale così come individuate nella Tavola B, le
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente
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norme di attuazione
Piano, e - nei seguenti casi - le previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione
del PTPR:
a) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per
l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli
insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla
data di adozione del PTPR;
b) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di
adozione del PTPR;
c) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi
dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di
lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive
modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia
intercorsa in data antecedente a quella di adozione del PTPR.
11 bis (P) Per i Comuni dell'Alta Valmarecchia , le previsioni vigenti alla data di adozione
della Variante al Ptcp 2007 (delib n. 35 del 31.07.2012) si considerano compatibili
fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici attuato nelle modalità e nei termini
di cui all'art. 9 comma 2 delle presenti norme e comunque per non più di un anno
dalla data di adozione della Variante al Ptcp.
Non sono comunque soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le
previsioni vigenti alla data di adozione della Variante al Ptcp 2007 ricadenti;
-
nel perimetro del territorio urbanizzato (definito ai sensi dell'art. A-5 della lr
20/00);
-
in piani particolareggiati di iniziativa pubblica vigenti alla data di adozione
della Variante al Ptcp 2007;
-
in piani particolareggiati di iniziativa privata vigenti per i quali la stipula delle
relative convenzioni sia intercorsa prima della data di adozione della
Variante al Ptcp 2007.
I Comuni di cui al presente comma nella predisposizione degli strumenti urbanistici
in forma associata di cui al precedente art. 9 comma 3 provvedono ad attuare
eventuali politiche perequative, ai sensi dell'art. 7 della lr 20/00, per le previsioni
vigenti in contrasto con le prescrizioni di cui al presente comma. Provvedono
inoltre ad effettuare la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. A-5
della lr 20/00.
12.(P) Nelle zone di tutela che interessano la paleofalesia ricadente nel sistema costiero
sono escluse tutte le movimentazioni di terreno che portino alla modifica
dell'andamento plano - altimetrico rilevabile dal Piano di campagna.
13.
Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere
favorevole della Provincia in sede di Conferenza di pianificazione, da parte degli
strumenti di pianificazione comunali o intercomunali, ulteriori aree a destinazione
d’uso extragricola diverse da quelle di cui al comma 5, oltre alle aree di cui al
comma 11, solamente ove si dimostri l’esistenza e/o il permanere di quote di
fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonché la compatibilità delle predette
individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti
interessati e con quella dei singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse
culturale in essi presenti. Nelle Unità di paesaggio della Costa e della Pianura,
come individuate nella Tavola C, la compatibilità è valutata considerando almeno
tutta la Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale avente carattere di
continuità con l’area per la quale si propone una destinazione non agricola; la
individuazione di dette aree è inoltre subordinata alla applicazione della
perequazione, che deve consentire al Comune di aumentare, nell’ambito della
52
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norme di attuazione
specifica zona di particolare interesse paesaggistico, la quantità di aree pubbliche
per dotazioni territoriali.
Articolo 5.4
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi
d'acqua
1.
Il PTCP nella Tavola B individua e perimetra le Zone di tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua quali aree che, per caratteristiche
morfologiche e vegetazionali, appartengono agli ambiti fluviali del reticolo
idrografico principale e minore.
2.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla
valorizzazione delle zone di cui al comma 1, che costituiscono la struttura portante
della rete ecologica provinciale. Gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con
le disposizioni del presente articolo, provvedono a specificare la individuazione e
la disciplina delle zone in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività
e agli interventi ammessi in quanto compatibili.
3.(P)
La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti
derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano può prevedere
nelle aree di cui al presente articolo:
a) parchi, le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, corridoi ecologici,
percorsi, spazi di sosta e sistemazioni a verde funzionali ad attività di tempo
libero, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di
suoli;
b) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie nonché depositi di materiali
necessari per la manutenzione delle attrezzature di cui alla precedente lettera
a);
c) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al successivo
comma 11.
4.(P)
Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi
terzo, decimo, e undicesimo, sono comunque consentiti:
a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere da a) a f)
dell’Allegato alla LR n.31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della lr
20/2000 e, previa valutazione dell’inserimento ambientale e dell’assenza di
rischio idraulico, di ampliamento di cui alla lettera g.1) del suddetto Allegato,
dei servizi tecnologici e delle attività e funzioni compatibili con la disciplina di
tutela; tali interventi sono specificati e precisati in sede di redazione degli
strumenti urbanistici comunali nel contesto delle operazioni e in conformità alle
disposizioni di cui al precedente secondo comma;
b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano
rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate
alla data di adozione dei PTPR;
d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento,
quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto,
nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non
superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di
altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze
abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai
sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei
53
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norme di attuazione
loro nuclei familiari con i limiti fissati dalle disposizioni del successivo Titolo 9 Territorio rurale;
e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del
suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di
esercizio e di manutenzione delle stesse;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche,
cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per
l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di
esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari,
strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei
beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli
incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
5.(P)
Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui
alla lettera d) del quarto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche,
dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente
l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti
territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale,
qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e
conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono
essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
6.(P)
Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi
ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al primo comma, e fossero già
insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di
ammodernamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di
qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio
termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione
strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o
ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura
urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti
esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti
programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in
conformità alle disposizioni del precedente Titolo 3 ed alla disciplina urbanistica ed
edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
7.(D)
Nelle zone di cui al presente articolo ricomprese nell’ambito dell’Unità di
paesaggio della collina, gli strumenti di pianificazione comunale possono, previo
parere favorevole della Provincia espresso in sede di Conferenza di pianificazione,
prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l’esistenza di
un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l’assenza di rischio idraulico,
purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore
e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.
8.(D)
I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, individuano:
a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del
presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone,
essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a
fenomeni erosivi;
b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di
cui alla precedente lettera a. potendosi, se del caso, procedere ai sensi
dell'articolo 31, 2° comma lettera c) della legge regionale n. 20/2000.
c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del
presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla
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norme di attuazione
loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo
comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi
turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle
zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo
distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate
dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi;
l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di
naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova
realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere
della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non
nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di
cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro
rinaturalizzazione;
f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi
turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e
b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero
quelle di riassetto, fermo restando che essi:

non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni
comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di
proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali
investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai
requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi
insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile
dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;

sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite
specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni
comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per
i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra;
h) gli interventi di recupero, di cui alle lettere da a) a f) dell’Allegato alla LR
n.31/2002 smi, e di modifica della destinazione d’uso dei manufatti edilizi
esistenti connessi ad attività dismesse o incongrue rispetto alle esigenze di
tutela ambientale, finalizzati ad eliminare condizioni di abbandono o di degrado
edilizio, igienico e ambientale e all’insediamento di funzioni connesse
all’istruzione, al tempo libero, alla ristorazione, al turismo ambientale, alla
cultura e all’assistenza sociale; sugli stessi manufatti esistenti sono consentiti
interventi di ampliamento di cui alla lettera g.1) dell’Allegato alla LR n.31/2002
smi, in conformità agli art. 17 e A-21 della lr 20/2000, nel caso di attività
connesse all’istruzione, al tempo libero, al turismo ambientale, alla cultura e
all’assistenza sociale indispensabili per la funzionalità delle predette attività e
attuati in aree non esondabili e non soggette a rischio idraulico; non sono
comunque consentiti ampliamenti di allevamenti zootecnici intensivi;
i) i manufatti edilizi connessi ad attività dismesse e le attività esistenti che
devono essere trasferiti in aree esterne alle presenti zone, in quanto non
compatibili con le esigenze di tutela, essendo comunque tali quelli insistenti su
aree esondabili, soggette a rischio idraulico o a fenomeni erosivi, disciplinando
gli interventi di demolizione e trasferimento dei manufatti edilizi, individuando le
aree idonee per le nuove localizzazioni, e definendo gli interventi, da effettuarsi
55
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norme di attuazione
contestualmente ai trasferimenti, di sistemazione delle aree liberate e volti alla
loro rinaturalizzazione.
9.(P)
Dalla data di entrata in vigore del PTPR a quella di entrata in vigore delle
disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto
insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad
adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa
disciplina.
10.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed
idroviaria;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento
nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
c) invasi ad usi plurimi;
d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle
acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei
semilavorati;
f) approdi e porti per la navigazione interna;
g) aree attrezzabili per la balneazione;
h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico;
sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in
strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. In assenza di tali
previsioni, i progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed
economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche
del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con
riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno,
anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni
comunitarie, nazionali o regionali.
11.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di
pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per
l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo
smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non
più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella
definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle
infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve evitare che
essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua fatte salve particolarissime situazioni
in cui sia dimostrata la impossibilità di ogni altro tracciato. Resta comunque ferma
la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa
sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
12.(D) Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di
salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui
al presente articolo.
13.(P) Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13 bis, non sono soggette alle
disposizioni del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di tutela dei
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua così come individuate nella
Tavola B le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del
presente Piano e -nei seguenti casi- le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
alla data di adozione del PTPR:
a) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per
l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli
insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla
data di adozione PTPR;
b) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di
adozione del PTPR;
c) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi
dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di
lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive
modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia
intercorsa in data antecedente a quella di adozione PTPR.
13 bis (P) Per i Comuni dell'Alta Valmarecchia , le previsioni vigenti alla data di adozione
della Variante al Ptcp 2007 (delib n. 35 del 31.07.2012) si considerano compatibili
fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici attuato nelle modalità e nei termini
di cui all'art. 9 comma 2 delle presenti norme e comunque per non più di un anno
dalla data di adozione della Variante al Ptcp. Non sono comunque soggette alle
disposizioni di cui al presente articolo le previsioni vigenti alla data di adozione
della Variante al Ptcp 2007 ricadenti;
-
nel perimetro del territorio urbanizzato (definito ai sensi dell'art. A-5 della lr
20/00);
-
in piani particolareggiati di inziativa pubblica vigenti alla data di adozione
della Variante al ptcp 2007;
-
in piani particolareggiati di inziativa privata vigenti per i quali la stipula delle
relative convenizioni sia intercorsa prima della data di adozione della
variate al Ptcp 2007.
I comuni di cui al presente comma nella predisposizione degli strumenti urbanistici
in forma associata di cui al precedente art. 9 comma 3 provvedono ad attuare
eventuali politiche perequative, ai sensi dell'art. 7 della lr 20/00, per le previsioni
vigenti in contrasto con le prescrizioni di cui al presente comma. Provvedono
inoltre ad effettuare la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. A5 della lr 20/00.
14.
Nei casi in cui le disposizioni del presente articolo prevedano che gli interventi di
trasformazione urbanistica o edilizia sono ammessi previa verifica di assenza del
rischio idraulico, la stessa andrà effettuata da parte della Provincia, in sede di
istruttoria sugli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.
Articolo 5.5
Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
1.
Il PTCP individua nella Tavola C i beni di interesse storico-archeologico provinciali
attribuibili alle seguenti categorie: aree di concentrazione di materiali archeologici
o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la
salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari
attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.
1bis.
Il Ptcp individua inoltre, nella tavola C, le aree ad elevata sensibilità archeologica
ricadenti nel territorio dell’Alta Valmarecchia.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
2.
Le aree di cui ai precedenti commi 1 e 1 bis possono essere incluse in parchi
regionali, provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli
beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori
eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e
valori.
3.
Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree di cui ai precedenti
commi 1 e 1 bis, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla
pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti
pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione
con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della
collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione
Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle condizioni ed
ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la
realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio,
osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori
tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la
realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti
tecnici di modesta entità.
4.
I piani o progetti di cui al precedente comma possono motivatamente, a seguito di
adeguate ricerche, variare la delimitazione delle aree di cui al primo comma sia nel
senso di variarne la categoria di appartenenza, classificandole eventualmente
come “complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione
(abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come
un sistema articolato di struttura”, sia nel senso di riconoscere che le aree
individuate nella Tavola C non possiedono le caratteristiche motivanti tale
appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.
5.
Al fine di permettere la fruizione dei beni di cui al primo comma la Provincia
promuove, di concerto con i Comuni interessati e l’Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, progetti di ricerca e
valorizzazione per tutto il territorio provinciale.
5 bis
I Comuni, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici, elaborano la
“Carta delle potenzialità archeologiche” nell’ambito della predisposizione del PSC
e assumono nel POC e nel RUE adeguate norme attuative di intervento relative
alle aree a potenziale archeologico differenziato di cui ai precedenti commi 1 e
1bis. Le “Aree ad elevata sensibilità archeologica” individuate a motivo di
un’elevata concentrazione di rinvenimenti, dell’importanza storica – testimoniale
dei siti, o delle maggiori probabilità di trasformazione del sottosuolo, costituiscono
il riferimento preliminare per condurre i necessari approfondimenti.
6.(P)
Fatta salva ogni ulteriore disposizione dei piani o progetti di cui al terzo comma,
nelle aree di cui al precedente comma 1 possono essere attuate le previsioni dei
vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è
subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la
competente Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di
materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di
tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di
potenziale valorizzazione e/o fruizione.
7.(D)
Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di
salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al
presente articolo.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
Articolo 5.6
norme di attuazione
Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
1.
Il PTCP individua nella Tavola B le zone di cui al presente articolo che riguardano
l'arenile nei tratti già compromessi da utilizzazioni turistico - balneari e le aree ad
esso direttamente connesse prevalentemente inedificate o scarsamente edificate.
2.
A specificazione ed integrazione delle finalità poste dall'Art. 1.3 le disposizioni del
presente articolo perseguono i seguenti obiettivi:
a) la riqualificazione ambientale della costa e la restituzione all’arenile degli spazi
che gli sono propri;
b) il miglioramento dell’immagine turistica e della qualità ambientale, urbana ed
architettonica della costa;
c) la conservazione di elementi naturali relitti nonché la loro ricostituzione e
fruizione;
d) il trasferimento e distanziamento dalla battigia, l'accorpamento e la
qualificazione architettonica dei volumi edilizi esistenti;
e) il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionali
all'apparato ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia
retrostante dell’arenile da usi ed elementi incongrui.
3.(P)
Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed
edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree
connesse all’arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi dai varchi
a mare e dalle aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la
battigia e la prima strada ad essa parallela. In tali casi è ammesso un
incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga assicurata la
rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
b) qualora il trasferimento si realizzi nell’ambito delle “Zone urbanizzate in ambito
costiero” è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito
purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dimesse.
Qualora i trasferimenti di volumi, di cui alla lettera a) ed alla presente,
riguardino edifici ricadenti in aree a rischio di erosione o aree particolarmente
compromesse sotto il profilo paesaggistico-ambientale, l’incremento del
volume trasferito riedificabile dovrà essere correlato all’ampiezza dell’area di
arenile che viene recuperata con il trasferimento stesso. Dette previsioni
devono inoltre essere oggetto di Piano urbanistico attuativo;
c) Gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti
di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così come definita al punto
a), al fine del miglioramento della qualità architettonica e percettiva, sono
ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
adeguamento ai requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione edilizia,
accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti aumento del
volume complessivo e a condizione che determini una visuale libera del fronte
mare superiore alla somma delle visuali libere preesistenti;
d) Per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono
comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini
del miglioramento degli standards di servizio e dell'adeguamento alle
normative di sicurezza e igienico sanitarie previste dalla legislazione
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque comportare
incrementi del numero dei posti letto;
e) Nelle zone incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi
percorsi per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi
comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli.
Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi e incentivata la conversione
in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.
4.(D)
Il riordino e la riqualificazione dei servizi e delle strutture per la balneazione e la
vita di spiaggia si attua mediante la redazione degli strumenti urbanistici comunali
-strutturali, operativi ed attuativi- preferibilmente riferiti all’intero ambito comunale e
comunque ad ambiti sufficientemente estesi e significativi rispetto alle
caratteristiche del tessuto urbano retrostante, che perseguono anche
l’integrazione fra arenile, strutture per la mobilità litoranea e primo fronte costruito,
nel rispetto degli obiettivi del presente articolo. In particolare deve essere
perseguita:
a) la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di
intervento;
b) la visuale libera della battigia e del mare dalla prima infrastruttura per la
mobilità, carrabile e/o pedonale, parallela alla battigia stessa;
c) il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia
direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi
incongrui;
d) contenimento al massimo possibile delle altezze dei manufatti.
e) l’accorpamento dei manufatti esistenti destinati a servizi ed attività connesse
alla balneazione ed alla vita di spiaggia, il loro distanziamento dalla battigia, la
riduzione della superficie attualmente coperta di almeno il 10%;
f) l’utilizzo di una gamma di materiali ecologicamente e paesaggisticamente
compatibili con una riqualificazione delle strutture per la balneazione e la vita di
spiaggia, prevedendo legno e suoi derivati per tutte le pavimentazioni esterne
e limitando l’uso di murature e c.a. alle sole costruzioni ammissibili e non
altrimenti realizzabili;
g) la diversificazione e riqualificazione dell’offerta di attrezzature e servizi balneari
e per la vita di spiaggia innovativi e di dimensione e capacità attrattiva
finalizzati al servizio di ampie porzioni di arenile e delle aree ad esso
connesse.
In assenza degli strumenti di cui al presente comma è consentita esclusivamente
la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti.
Nei tratti di arenile privi di strutture per la balneazione è possibile intervenire nel
rispetto degli obiettivi e dei principi di cui alle precedenti lettere a) e b) attraverso
gli strumenti di cui al presente comma, escludendo la realizzazione di nuove
strutture e manufatti non amovibili.
Qualora in corrispondenza degli edifici delle città delle colonie marine la spiaggia
fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere favorito l’utilizzo delle
aree di pertinenza degli edifici come arenile e degli edifici stessi come contenitori
per servizi e strutture complementari alla balneazione.
5.(D)
Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi
turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima
compatibilizzazione attraverso interventi che limitino l’impermeabilizzazione del
suolo e prevedano il massimo dìstanziamento dalla battigia delle attrezzature di
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
base e dei servizi. Deve essere favorito ed incentivato il trasferimento dei
complessi ricadenti nelle aree dei varchi a mare e previsto il trasferimento dei
complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi
d’acqua.
Articolo 5.7
Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione
dell’immagine turistica.
1.
Il PTCP individua nella Tavola B le zone urbanizzate in ambito costiero quali aree
caratterizzate da un'elevata densità edificatoria con prevalenza di strutture non
connesse alla residenza stabile e da un'insufficiente dotazione di standard urbani
collegabili alle attività di fruizione turistica, nonché ambiti di qualificazione
dell’immagine turistica quali aree di frangia contigue alle precedenti.
2.
Conformemente a quanto stabilito dall'Art. 1.3 le trasformazioni consentite nelle
zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) riduzione della occupazione delle aree;
b) valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la
qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento
della qualità urbana;
c) diversificazione degli usi e delle funzioni;
d) realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della LR 20/2000;
e) realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di
pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con
l'entroterra.
3.(D) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le
seguenti direttive:
a) nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l’accorpamento degli
edifici a destinazione ricettiva-turistica finalizzato al recupero ed incremento di
spazi comuni di soggiorno all’aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse
e/o pubblici all’interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I
Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque
non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi:
-
condizioni urbane di fatto;
-
grado di riqualificazione richiesto all’intervento privato;
-
relazione inversa alla densità edilizia esistente;
-
relazione diretta alla dimensione dell’area oggetto dell’intervento.
-
grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo
urbano e miglioramento della mobilità.
b) Le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero
aventi carattere di continuità di superficie inferiore a 8.000 mq possono essere
destinate a:
-
zone prevalentemente alberate ed allestite a verde, con attrezzature per
attività per il tempo libero;
-
dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di
norma, per gli interventi e funzioni rivolte all’utenza turistica e con limitate
esigenze edificatorie.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
c) Nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero
aventi carattere di continuità di superficie superiore a 8.000 mq sono consentiti
interventi di nuova edificazione. La superficie complessivamente investita dagli
interventi non potrà essere comunque superiore al 40% dell’intera area
destinando la rimanente superficie alla realizzazione di dotazioni territoriali di
cui al Capo A-V della LR 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e
funzioni con limitate esigenze edificatorie. Il Comune potrà consentire l’utilizzo
del sottosuolo dell’area destinata a dotazioni territoriali per interventi di
iniziativa privata purchè convenzionati e volti ad ampliare o articolare l’offerta
dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini in riferimento a quanto disposto
all’Art. A-6 LR 20/2000.
d) Nelle aree individuate nella Tavola B come “ambiti di qualificazione
dell’immagine turistica” sono consentiti interventi di nuova edificazione purchè
ricompresi in programmi generali di riqualificazione riferiti a sezioni territoriali
strategiche, localizzate in punti di discontinuità dell’edificato costiero
all’attestamento del “sistema verde principale di interesse naturalistico e
paesistico” che consistono nei “varchi a mare” e nelle “città delle colonie”. Tali
programmi definiscono le aree da sottoporre a progettazione unitaria
stabilendo le modalità di intervento relativamente all’assetto ambientale,
insediativo e relazionale ed assumono anche il valore dei programmi di cui al
comma 8 dell’articolo 5.10. Le previsioni urbanistiche di nuova edificazione
rispettano i limiti e le disposizioni dei cui alla precedente lettera c) e sono
preferibilmente attuate applicando la perequazione urbanistica all’ambito del
programma, anche in riferimento all’art.7 LR 20/2000.
e) I programmi di cui alla precedente lettera d) e i relativi interventi devono essere
elaborati in accordo fra la Provincia ed i Comuni interessati, possono essere
promossi dalla Provincia, per le sezioni territoriali di carattere intercomunale, e
sono subordinati ad un Accordo territoriale (art.15 LR 20/2000) col quale la
Provincia garantisce l’obiettivo della continuità tra il sistema verde trasversale
e l’arenile e la valorizzazione del centro urbano costiero attraverso la
redefinizione funzionale e morfologica delle frange e dei margini urbani in
continuità con il sistema ambientale
f) Per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti ammissibili dagli
strumenti urbanistici comunali.
Articolo 5.8
Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non
urbane
1.
Il PTCP individua con appositi simboli grafici nella Tavola B gli “Insediamenti
urbani storici e le strutture storiche non urbane”. Tale individuazione costituisce un
primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio
provinciale. Per le località individuate valgono le disposizioni di cui ai successivi
commi.
2.(D)
I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del
proprio territorio, dettando una specifica disciplina in conformità alle disposizioni
del Capo A-II della legge regionale n. 20/2000.
3.(D)
I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate nelle tavole di cui al primo
comma, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione,
nei propri strumenti urbanistici, provvedono ad approfondire lo studio del proprio
territorio, assumendo le indicazioni fornite dalla predetta cartografia, al fine di
verificare la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture
insediative storiche non urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
verifiche, alla conseguente perimetrazione, anche avvalendosi della
collaborazione dell'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione
Emilia - Romagna.
4.(D)
I medesimi Comuni, con riferimento agli insediamenti urbani storici e/o alle
strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrate a norma del
precedente comma per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata di
cui all'articolo 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, provvedono a
dettare, attraverso i propri strumenti urbanistici la disciplina di cui al capo A-II della
LR n. 20/2000.
5.(D)
I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal terzo comma sono
approvati quali “varianti specifiche di recepimento” di cui all’art. 41, 2° comma,
della legge regionale n. 20/2000.
6.(P)
Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal terzo comma,
nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri
abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti
d'uso consentiti devono essere in ogni caso autorizzati, non valendo quanto
disposto dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Successivamente
all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno
della perimetrazione stessa fino a quando non sia vigente la disciplina
particolareggiata di cui al quarto comma.
Articolo 5.9
Elementi di interesse storico - testimoniale
1.
Il PTCP individua nella Tavola B i tratti di viabilità storica extraurbana di rilevanza
territoriale con riferimento alla cartografia I.G.M. di primo impianto e nella Tavola C
il tracciato della Fossa Viserba SX Marecchia e Patara Dx Marecchia e delle tratte
ferroviarie storiche.
2.(D)
E' fatto obbligo agli strumenti di pianificazione comunale di sottoporre a specifiche
prescrizioni di tutela la viabilità storica individuata dal presente Piano e gli ulteriori
tratti di viabilità storica di rilevanza locale individuata nella redazione degli
strumenti urbanistici. Detta viabilità, individuata nella cartografia del primo catasto
dello stato nazionale per la parte più propriamente urbana e nella cartografia
I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana, non può essere soppressa né
privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di
pubblica incolumità. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle
piazze, ricadente nei Centri storici, negli Ambiti urbani consolidati ed in quelli da
riqualificare degli strumenti urbanistici, è regolata dalla disciplina particolareggiata
prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla
sagoma ed ai tracciati. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto
concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze. In
particolare sarà cura degli strumenti comunali l'individuazione di adeguate fasce di
rispetto e la selezione dei tracciati storici che possono costituire assi di
connessione secondari della rete ecologica implementata a livello locale.
3. (D) Il Ptcp promuove il recupero e la salvaguardia delle Fosse dei Mulini, delle
pertinenze, delle fasce di rispetto, dei mulini e degli altri manufatti idraulici storici
anche attraverso la realizzazione di progetti territoriali e intercomunali di
valorizzazione e promozione ambientale. I Comuni completano ed integrano la
prima individuazione effettuata dal Ptcp e, nella predisposizione degli strumenti
urbanistici, salvaguardano le preesistenze e promuovono il ripristino dell’intero
sistema delle fosse in relazione a tutto l’ambito fluviale.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
4. (D) I tracciati delle tratte storiche ferroviarie e i relativi manufatti, ivi comprese le
stazioni e i relitti di opere d’arte, rappresentano ambiti privilegiati per la
realizzazione di percorsi dedicati alla mobilità lenta ciclopedonale escursionistica
di interesse ambientale. La provincia promuove interventi di recupero e di
progettazione integrata al sistema di percorsi di rilevanza provinciale e alla
valorizzazione ambientale comprendente i sistemi delle fosse di cui al precedente
comma 3. I Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici,
salvaguardano gli elementi
costituitivi dei tracciati e ne promuovono la
valorizzazione e la riconoscibilità territoriale.
5.
ll PTCP individua nella Tavola B e nella Tavola C le strade panoramiche di
rilevanza provinciale, i punti visuali d’interesse lungo dette strade e lungo la costa,
i punti panoramici della bassa e della media collina, ed i punti visuali d’interesse
lungo le strade di pianura e fondovalle.
6.(D)
È fatto obbligo agli strumenti di pianificazione comunali, di definire le misure di
protezione delle visuali così come sopra individuate, da osservarsi nella
edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati relative ai tratti di viabilità
panoramica ed ai punti visuali individuati dal presente Piano e agli ulteriori tratti
individuati a scala locale.
7.
Il PTCP individua nella Tavola C, e nelle schede descrittive contenute del data
base allegato al Quadro Conoscitivo, l’insieme dei beni architettonici storicoculturali (singoli ed aggregati) che costituiscono il Sistema insediativo costiero
storico delle prime residenze turistiche (ville e villini, ospizi e colonie), il Sistema
insediativo rurale delle residenze ed annessi agricoli ed i beni isolati a particolare
destinazione (paleo-industriale, residenziale, religiosa, militare). Per tali beni e per
le relative pertinenze devono essere preservati e ripristinati i caratteri identitari
originali e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi,
urbanistici e di inserimento ambientale. Per il sistema insediativo rurale deve
essere favorito il riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo
dove possibile il ripristino delle destinazioni d’uso originali e limitando la
realizzazione di nuove costruzioni, I Comuni integrano il sistema dei beni storiciculturali fornito dalla tavola C, assumendo la stessa metodologia fornita dal
Quadro Conoscitivo, e definiscono, in forma singola o associata negli ambiti
definiti dalle unità di paesaggio, specifiche disposizioni d'uso e tutela dei beni
individuati in conformità alle disposizioni del presente comma. In particolare i
Comuni definiscono, nel Quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici e in
accordo con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio, una
banca dati aggiornata degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04
(e s. m.) e/o catalogati per il loro interesse storico architettonico nonché dei beni di
interesse culturale sottoposti ope legis alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/04 (e
s.m.).
8. (D) A integrazione degli elementi storici e testimoniali individuati nella tavola C è fatto
obbligo ai comuni di individuare nei propri strumenti urbanistici e di sottoporre a
specifiche prescrizioni strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville
comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche,
sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi,
botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici
termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della
zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni; ponti e
navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali
idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
Articolo 5.10 Colonie marine
1.
Il PTCP individua nella Tavola B e C le colonie marine presenti sul territorio
provinciale con le rispettive aree di pertinenza e i perimetri dei sottoelencati ambiti
territoriali caratterizzati da una rilevante concentrazione di edifici di colonie marine
denominati “città delle colonie”:
a) Misano;
b) Riccione Sud;
c) Marano;
d) Bellaria-Igea Marina.
2.(D)
Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie e sulle città delle
colonie sono rivolti a:
a) conservare le testimonianze storico-architettoniche, con riferimento agli edifici
di maggior pregio;
b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e l'arenile;
c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e delle aree di
pertinenza per dotare di servizi e qualità turistico-abitativa l'attuale
conurbazione costiera.
3.
Le colonie marine sono classificate in:
A) colonie marine di interesse storico-testimoniale suddivise in:
A.1) di complessivo pregio architettonico;
A.2) di limitato pregio architettonico.
B) colonie marine prive di interesse storico-testimoniale.
4.(D)
Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo
pregio architettonico (tipo A1) ricadenti nella Provincia di Rimini e individuati nella
Tavola B sono i seguenti:
1. Ferrovieri Opafs, Bellaria;
2. Soresinese, Rimini;
3. Comasco-de Orchi, Rimini;
4. Murri, Rimini;
5. Patronato scolastico, Rimini;
6. Forlivese, Rimini;
7. Novarese, Rimini;
8. Bolognese, Rimini;
9. Reggiana, Riccione;
10. Burgo, Riccione;
11. Le navi, Cattolica;
12. Ferrarese, Cattolica;
Gli interventi ammessi, per gli edifici di cui al presente comma devono essere
coerenti con i criteri e i metodi del restauro finalizzati a mantenere l’integrità
materiale, ad assicurare la tutela e conservazione dei valori culturali e la
complessiva funzionalità dell’edificio, nonché a garantire il suo miglioramento
65
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
strutturale in riferimento alle norme sismiche.
5.(D)
Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di limitato pregio
architettonico (tipo A2) ricadenti nella Provincia di Rimini e individuati nella Tavola
B sono i seguenti:
1. Villaggio Ragazzi Bresciana, Rimini;
2. Enel, Rimini;
3. Villa Margherita Rimini ;
4. Opafs Ferrovieri, Riccione;
5. Adriatica Soliera-Carpi, Riccione;
6. Primavera, Riccione;
7. Bertazzoni, Riccione;
8. Fusco, Misano;
Per gli edifici delle colonie di cui al presente comma il progetto deve individuare gli
elementi architettonici di pregio che devono essere conservati, attraverso il loro
restauro, in rapporto spaziale e volumetrico coerente con l’assetto originario
dell’edificio.
6.(D)
Gli strumenti di pianificazione comunale precisano le modalità di intervento sugli
edifici e le aree di pertinenza delle colonie marine di complessivo e di limitato
pregio architettonico di cui ai precedenti commi 4 e 5, con riferimento alle
specifiche caratteristiche degli immobili ubicati nel proprio territorio nel rispetto
delle seguenti direttive:
a) il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia l’edificio che la
sua area di pertinenza secondo una visione unitaria;
b) dovrà essere assicurata la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi
architettonici, sia esterni che interni, che abbiano valore storico, artistico, o
documentario.
Fino all’approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici delle colonie marine di
complessivo e di limitato pregio architettonico sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sui progetti relativi alle suddette colonie marine deve essere acquisito il parere
della competente Sopraintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici nei casi
previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgs n.42/2004 smi.
7(D)
Sono compatibili con le caratteristiche degli edifici di cui ai tipi A1 e A2 le
utilizzazioni per:
a) Attività ricettive a gestione unitaria: turistiche, specialistiche, residenze
collettive quali collegi, studentati, residenze protette;
b) Strutture culturali, per l’istruzione e per il tempo libero, comprensive di ogni
attrezzatura complementare, di servizio e di supporto;
c) Attività di servizio, terziarie e commerciali finalizzate alla qualificazione e
diversificazione dell’offerta turistica ed alla riqualificazione dell’ambiente
urbano.
8.(D)
Le trasformazioni nelle aree di pertinenza degli edifici delle colonie marine di
interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio
architettonico, sono prioritariamente rivolte alla conservazione e/o ripristino, in
quanto tali aree costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
preesistenze edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell’ambito di una
progettazione unitaria comprendente l’edificio e l’intera area di pertinenza, così
come storicamente documentata ed individuata, in tali aree sono ammessi
interventi aventi un carattere accessorio e di integrazione funzionale rispetto alla
destinazione d’uso principale dell’edificio. La progettazione unitaria deve
assicurare l’eliminazione dei manufatti esistenti incongrui. Ove non sia possibile,
per le caratteristiche delle colonie, recuperare le volumetrie nell’area di pertinenza,
le stesse potranno essere trasferite in altra area nel rispetto delle disposizioni di
zona.
Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso complessivo delle
acque meteoriche nel sottosuolo:
a) percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente indispensabile a
servire gli esistenti edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale,
con tracciati che evitino al massimo del possibile di interessare arenili;
b) parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
relazione alla specifica utilizzazione proposta per l’edificio e che non sia
possibile reperire mediante diverse soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In
ogni caso i parcheggi interrati non devono mai interessare arenili o apparati
dunosi esistenti o ricostituibili;
c) elementi di arredo, amovibili e/o precari.
9.(D)
Negli ambiti denominati “città delle colonie” e perimetrati con l'apposito segno
grafico nelle Tavole B e C, ogni trasformazione, fisica e/o funzionale è subordinata
alla formazione di programmi unitari di qualificazione e/o di diversificazione
dell’offerta turistica, anche attraverso il recupero dell’identità e della riconoscibilità
locale. Tali programmi devono perseguire la generale finalità del ripristino della
conformazione naturale del le aree comprese nei perimetri degli ambiti, con
particolare riferimento per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od
apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili. I programmi di cui al presente
comma sono ricompresi in quelli di cui all’art.5.7 comma 3 quando la “città delle
colonie” è parte dell’ambito di tali Programmi generali. Tali previsioni saranno
attuate a seguito dell’aggiornamento della Valsat e della verifica di conformità alle
linee guida Gizc.
Nelle aree ricomprese nel perimetro della “città delle colonie” di Bellaria IgeaMarina gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere, in relazione a
documentate esigenze di riqualificazione di parti urbanizzate e compromesse nei
loro valori ambientali di dette aree, limitate quote di nuova edificazione finalizzate
alla riqualificazione del sistema costiero ed alla effettiva attuazione del programma
della città delle colonie interessata, anche applicando la perequazione urbanistica
di cui all’art 7 della LR 20/2000.
10.(D) I programmi di cui al precedente comma definiscono: l’assetto generale dell’area
tenendo conto dell’inserimento nel contesto in termini di accessibilità, servizi e
aspetti paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle rispettive
aree di pertinenza, nonché di eventuali ulteriori aree ed edifici ricadenti all’interno
delle città delle colonie, oggetto di intervento; gli strumenti attuativi prescelti per
l’attuazione del programma; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al
programma ed i reciproci impegni.
Per gli edifici, che non siano colonie di tipo A1 e A2, originariamente compresi nel
perimetro delle città delle colonie ma non ricomprese nel programma valgono le
previsioni degli strumenti urbanistici comunali in conformità a quanto disposto dalla
normativa di zona del presente Piano.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
11.(D) Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 9 e nella
redazione dei programmi unitari di cui al precedente comma 10, le colonie marine
prive di interesse storico-testimoniale e gli eventuali altri edifici non classificati
come colonie e facenti parte del programma possono essere oggetto di:
a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione;
b) accorpamento in loco di 2 o più edifici all’interno del sedime originario senza
incremento del volume complessivo;
c) demolizione e trasferimento del volume all’esterno delle zona di cui all’art.5.6,
con incremento del volume demolito del 15%;
d) demolizione e trasferimento del volume all’interno delle zone di cui all’art.5.6,
escluse le aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima strada parallela
al mare, con un incremento del volume demolito del 5%;
12.(D) Prima dell’approvazione definitiva da parte del Comune il Programma è inviato alla
Provincia per un parere sugli aspetti ed argomenti di rilevanza sovracomunale.
13.(D) In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 8 e 9 non è consentita
alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli edifici classificati come colonie,
che non siano classificate di tipo A1 e A2, ad eccezione della manutenzione
ordinaria e della demolizione senza ricostruzione.
14.(D) Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al presente articolo possono
prevedere motivate rettifiche dei perimetri di tali ambiti, sia per portarli a coincidere
con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala
maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove ciò consenta di meglio
perseguire le finalità e gli obiettivi di cui al precedente comma 9.
15.(D) Gli edifici delle colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e le rispettive
aree di pertinenza, non ricadenti nei perimetri delle città delle colonie, individuate
nella Tavola C, sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunale nel
rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano per il sistema e per le zone
entro cui ricadono ed utilizzate prioritariamente per migliorare la qualità urbanistica
ed ambientale dell’area costiera. Deve essere favorita la demolizione senza
ricostruzione in loco degli edifici insistenti in aree incongrue ricomprese fra la
battigia e la prima strada ad essa parallela e ricadenti nei varchi a mare così come
individuati nella Tavola A.
Articolo 5.11 - Zone gravate da usi civici
1.
Le aree gravate da usi civici sono zone sottoposte a speciali regimi giuridici di
antico diritto soggetti a vincolo paesaggistico in ragione del particolare interesse
storico-testimoniale.
2. (D) I Comuni interessati nel tempo dall'esistenza di usi civici, devono verificare
l'attuale sussistenza di tali regimi giuridici sul proprio territorio e individuarne nel
PSC la perimetrazione con riferimento alla documentazione atta a dimostrare le
verifiche effettuate.
3. (D) Il PSC approfondisce la conoscenza della caratterizzazione paesaggistica e
dell'organizzazione territoriale storica delle aree gravate da usi civici e sottopone
tali aree a specifica disciplina nel rispetto delle seguenti disposizioni, oltre che di
eventuali condizioni e limiti derivanti da altre tutele del presente Piano sulle stesse
aree:
a) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli eventuali
elementi di organizzazione storica e di caratterizzazione paesaggistica;
b) gli eventuali interventi di nuovi manufatti devono essere coerenti con i caratteri
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
paesaggistici del contesto e di norma costituire unità accorpate con
l’edificazione preesistente;
c) qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie e tecnologiche di
rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di
pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve
essere complessivamente coerente con i caratteri del paesaggio;
d) la valorizzazione dell'interesse storico-testimoniale delle zone gravate da usi
civici può essere attuata con l'individuazione di forme di fruizione tematica
compatibili con i diritti derivati da tali regimi giuridici.
TITOLO 6 - DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DI
SETTORE
Articolo 6.1
Pianificazione di settore in materia di attività estrattive
1.(D)
La Provincia elabora il Piano di settore denominato “Piano infraregionale delle
attività estrattive” (PIAE) ai sensi della LR 18 luglio 1991, n.17 e successive
modificazioni, nonché dell'art. 146 della LR 21 aprile 1999, n.3 e successive
modificazioni comunque nel rispetto dell’art. 35 del Ptpr vigente. Il PIAE disciplina
le attività estrattive nel territorio provinciale salvo che nelle aree del demanio
fluviale e lacuale nonché in quelle definite ed individuate come ”Invasi ed alvei di
laghi, bacini e corsi d’acqua” ai sensi del precedente articolo 2.2. L’estrazione di
materiali inerti nelle suddette aree non di competenza del PIAE è disciplinata
dall'art. 2 della LR 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché, conseguentemente, dai Piani di Bacino per l’assetto idrogeologico redatti
dalle Autorità di Bacino.
2.
Il PIAE è elaborato dalla Provincia nel rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi
espressi nella Relazione generale del PTCP ed in particolare dovrà:
a) tener conto dell’individuazione delle aree non idonee e delle aree
potenzialmente idonee alla localizzazione di attività estrattive riportata negli
schemi allegati al Quadro Conoscitivo- Approfondimenti n. 2, Cap. “Pericolosità
geomorfologica, Rischio sismico e Attività estrattive;
b) promuovere politiche e azioni volte a incrementare l’utilizzo di materiali
alternativi e di recupero;
c) la VALSAT del PIAE dovrà, in particolare, verificare le condizioni per la
permanenza delle aree di frantoio (lavorazione e stoccaggio degli inerti
provenienti da altri siti) al fine di agevolare il recupero dei sistemi naturali degli
ambiti perifluviali.
3 (D)
Per i Comuni dell’Alta Valmarecchia, fermo restando quanto previsto dall’art. 35
del PTPR, è fatta salva la pianificazione di settore vigente alla data di adozione
della Variante al Ptcp 2007 (31/07/2012).
Articolo 6.2
Pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti
1.(D)
La Provincia elabora il Piano di settore denominato “Piano Provinciale di Gestione
dei Rifiuti” (PPGR) ai sensi dell'art. 128 della LR 21 aprile 1999, n.3 e successive
modificazioni nonché della LR 12 luglio 1994, n.27 e successive modificazioni.
2.
Il PPGR è elaborato dalla Provincia nei rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi
espressi nella Relazione generale del PTCP.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
3.(P)
norme di attuazione
Il PTCP individua nella Tavola E l’insieme delle seguenti aree nelle quali è vietata
la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali:
a) le seguenti aree tutelate dal PTCP individuate nella Tavola B:
-
Sistema forestale e boschivo ( Articolo 5.1);
-
Zone di tutela naturalistica (Articolo 5.2);
-
Zone di tutela agronaturalistica (Articolo 5.2 b)
-
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (Articolo 2.2);
-
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Articolo 5.3) per la
sola parte esterna all’Unità di paesaggio 3 della collina;
-
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d’acqua
(Articolo 5.4);
-
Zone di interesse storico-archeologico (Articolo 5.5);
-
Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (Articolo 5.6);
b) le aree ricomprese nelle seguenti unità e sub-unità di paesaggio individuate
nella Tavola C del presente Piano:
-
l’area della Sub-unità di paesaggio 3.e del “sistema collinare calcareoarenaceo della zona sud”;
-
la parte della Sub-unità di paesaggio 2.g della pianura alluvionale-costiera
intermedia e dei colli ricompresa nella Unità di paesaggio 3 della collina;
c) le aree ricomprese nei seguenti ambiti rurali individuati nella Tavola A del
presente Piano:
-
ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Articolo 9.8);
-
ambiti agricoli periurbani (Articolo 9.9);
d) le seguenti tipologie di aree di tutela dei dissesti e delle acque superficiali e
sotterranee come individuate nella Tavola D e D/a in applicazione del Piano di
Tutela delle Acque e del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino:
-
le aree soggette a movimenti franosi attivi e quiescenti o interessate da
calanchi, come individuate nella Tavola D (Articolo 4.1):
-
aree esondabili (Articolo 2.3);
-
aree di ricarica idrogeologicamente connesse all’alveo-ARA (Articolo 3.3);
-
aree di alimentazione delle sorgenti-AS (Articolo 3.4)
e) le seguenti aree di cui all’art. 94 del DLgs 152/2006 e s.m.i, in via provvisoria
come individuate nel PTCP secondo il criterio geometrico, e da perimetrare in
via definitiva negli strumenti urbanistici comunali secondo le disposizioni di cui
al precedente Articolo 3.7 :
f)
-
zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni;
-
zone di rispetto delle captazioni e derivazioni;
-
zone di rispetto delle sorgenti e delle emergenze naturali della falda;
le seguenti aree soggette a disposizioni di protezione sovraordinati, una volta
istituite:
-
Aree naturali protette ai sensi della LR 6/2005 s.m.i.;
70
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
Aree di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte III del D.Lgs.
42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
4.(P)
norme di attuazione
Il PTCP, inoltre, individua nella Tavola E l’insieme delle seguenti aree nelle quali è
vietata esclusivamente la realizzazione di impianti di smaltimento finale (discariche
e inceneritori) di rifiuti urbani e/o speciali:
-
Zone urbanizzate di ambito costiero e ambiti di qualificazione dell’immagine
turistica (Articolo 5.7);
-
Poli funzionali (Articolo 8.1) e aree produttive (Articoli 8.3 e 8.4);
-
Zone SIC e ZPS;
-
Aree urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate per funzioni
prevalentemente residenziali ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti( centri
storici, ambiti urbani consolidati, ambiti da riqualificare, ambiti per nuovi
insediamenti).
-
aree di ricarica diretta delle falde-ARD (Articolo 3.4) con le ulteriori
limitazioni riferite agli impianti di trattamento e stoccaggio di cui all’art. 3.2
comma 2 .
4bis.(P)Nelle aree ARI (art.3.5) e nelle aree delimitanti le Rocce magazzino RM e le zone
di riserva ZR sono ammesse discariche limitatamente ai rifiuti non pericolosi
subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala
areale.
5.(P)
Gli impianti esistenti che svolgono attività di gestione dei rifiuti e che ricadono nelle
aree di cui agli articoli 3.4, 5.4, 5.5, 5.6, 9.8, 9.9 e nelle aree individuate al
precedente punto 3 b), possono essere oggetto di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione, che non comportino comunque
aumento di superficie utile, nonché di interventi di adeguamento alle disposizioni di
legge in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente o finalizzati ad incentivare il
recupero dei rifiuti.
6.(P)
Gli impianti esistenti che svolgono attività di gestione dei rifiuti che ricadono nelle
aree di cui agli articoli 3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.2 b e nelle aree di cui al Titolo 2,
possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
che non comportino comunque aumento di superficie utile, di adeguamento alle
disposizioni di legge in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente o finalizzati ad
incentivare il recupero dei rifiuti.
7.(P)
Negli impianti esistenti per lo smaltimento dei reflui sono consentiti, nei limiti
previsti dalle normative vigenti, anche interventi per lo svolgimento delle attività di
gestione dei rifiuti.
8.(D)
Il PPGR dovrà garantire il rispetto dei territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità di cui all’art. 21 del D.Lgs n. 228/01.
Articolo 6.3
Pianificazione di settore in materia di localizzazione degli
impianti di emittenza radio e televisiva
1.(D)
La Provincia elabora il Piano di settore denominato “Piano Provinciale di
Localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva” (PLERT) ai sensi della
LR 31 ottobre 2000, n.30 e successive modificazioni.
2.
Il PLERT è elaborato dalla Provincia nel rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi
espressi nella Relazione generale del PTCP ed in particolare perseguendo
71
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
l’obiettivo generale consistente nel soddisfare in massimo grado possibile diversi
obbiettivi specifici che si possono presentare conflittuali tra loro quali:
a) garantire la salute dei cittadini;
b) garantire la libertà di comunicazione e informazione;
c) tutelare le risorse naturali e paesaggistiche;
d) garantire la libertà di impresa.
3.
Il PLERT pur privilegiando e predisponendo le procedure per una attuazione delle
modificazioni impiantistiche e dei trasferimenti che avvenga su base volontaria e
tramite accordi tra Comuni e Gestori, prevederà la possibilità, in analogia con altre
opere di interesse pubblico, che il Comune, in quanto titolare delle funzioni
amministrative, di vigilanza e controllo, assuma l’iniziativa degli interventi
necessari, intervenendo coattivamente per superare inerzie o disaccordi.
Articolo 6.4
Pianificazione di settore in materia di protezione civile
1.(D)
La Provincia, ai sensi della LR 7 febbraio 2005, n.1 e successive modificazioni,
elabora il “Programma di previsione e prevenzione di protezione civile” che
costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala
provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale, nonché il
“Piano provinciale di emergenza”.
2.
Il programma e il Piano di cui al primo comma sono elaborati dalla Provincia nel
rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi espressi nella Relazione generale del
PTCP.
3.(P)
I PSC dovranno coordinarsi con i Piano comunali di Protezione civile in modo da
tutelare e rendere efficienti le “vie di fuga” e mantenere e rendere agevolmente
fruibili le “Aree di ammassamento”.
Articolo 6.5
Pianificazione di settore in materia di risparmio energetico e
uso razionale dell’energia
1.(D)
La Provincia, ai sensi della LR 23 dicembre 2004, n.26 e successive modificazioni,
elabora il “Piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell’uso
razionale dell’energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l’ordinato sviluppo
degli impianti e delle reti di interesse provinciale”.
2.
Le azioni di promozione del risparmio energetico e delle Fonti Energetiche
Rinnovabili del Piano-programma di cui al primo comma sono elaborate dalla
Provincia di concerto con i Comuni in coerenza con gli obiettivi generali ed indirizzi
espressi nella Relazione generale del PTCP, nonché degli indirizzi di cui al
successivo art. 10.7.
Articolo 6.6
Pianificazione di settore in materia di qualità dell’aria
1.(D)
La Provincia elabora, ai sensi del D.Lgs. 351/1999, dei successivi decreti
applicativi e della LR 3/1999, il Piano di Gestione della Qualità dell’Aria (PGQA).
2.
Il Piano di cui al primo comma è elaborato dalla Provincia nel rispetto degli obiettivi
generali ed indirizzi espressi nella Relazione generale del PTCP.
3.
Il PGQA individua le zone del territorio provinciale nelle quali è elevato il rischio di
superamento dei valori limite delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, le
zone nelle quali il rischio è basso e le zone nelle quali il rischio di insorgenza di
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
episodi acuti di inquinamento atmosferico, nelle quali adottare le misure di cui al
comma 3.
4.(D)
il PGQA individua le misure e le azioni per:
a)
rimuovere le cause che portano al superamento dei valori limite delle
concentrazioni di inquinanti in atmosfera e delle relative soglie di allarme nelle
zone in cui il rischio di insorgenza di episodi acuti di inquinamento atmosferico,
assumendo il ruolo di Piano di Azione (ai sensi dell’art. 7, d. lgs. n. 351/99 e
s.m.i.);
b)
prevenire il superamento dei valori limite delle concentrazioni di inquinanti in
atmosfera nelle zone in cui tale rischio è elevato, assumendo il ruolo di Piano di
Risanamento (ai sensi dell’art 8 del D. Lgs. 351/99 e s.m.i.);
c)
assicurare il mantenimento della qualità dell’aria conservando i livelli di
concentrazione degli inquinanti in atmosfera al di sotto dei valori limite nelle zone
in cui il rischio di superamento è basso, assumendo il ruolo di Piano di
Mantenimento (ai sensi dell’art 9 del D. Lgs. 351/99 e s.m.i.).
5.
IL PGQA per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati è articolato in misure
e azioni che concorrono nel loro insieme alla riduzione delle emissioni degli
inquinanti o dei loro precursori e alla adozione di tecnologie o destinazioni dei suoli
che facilitino l’assorbimento o la dispersione di tali inquinanti.
6.(D)
Il PGQA individua le proprie modalità di monitoraggio e verifica dei risultati e di
aggiornamento delle misure e delle azioni.
7. (P) I PSC, i POC e i PUA dovranno prevedere soluzioni distributive dei nuovi
insediamenti che consentano il contenimento dei consumi energetici e le emissioni
in atmosfera, a tal fine gli strumenti urbanistici potranno utilizzare lo strumento
della perequazione territoriale ed urbanistica per compensare le eventuali
previsioni incongrue.
Il PTCP individua nei successivi articoli indirizzi sinergici al raggiungimento degli
obiettivi del PGQA relativamente ai contenuti dei RUE e predispone misure
transitorie di salvaguardia dall’edificazione in aree dove le concentrazioni di
inquinanti sono stabilmente superiori ai valori limite a causa della vicinanza di
importanti fonti di emissione.
Articolo 6.7
Programma rurale integrato provinciale (PRIP)
1.
La Provincia elabora il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) in
attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna
(PSR) ed in coerenza con gli obiettivi generali del PTCP, nonché degli indirizzi di
cui al successivo articolo 9.2 (Indirizzi e direttive agli strumenti di pianificazione ed
a quelli di programmazione del settore agricolo).
2.
Il PRIP è un documento programmatico che, partendo dalle specificità locali,
dettaglia le scelte strategiche regionali al fine di promuovere una lettura integrata
degli interventi territoriali sia interna allo sviluppo rurale, sia con altri interventi
comunitari, regionali e provinciali attivati a livello locale.
3.
Nell’ambito delle strategie di intervento locali, derivanti dall’attuazione del PSR, il
PRIP provvede ad armonizzare la zonizzazione regionale con le politiche di
sviluppo e pianificazione territoriale definite nel PTCP, che costituisce quadro di
riferimento generale ed in particolare per i criteri per attuare una riqualificazione
urbana e territoriale; le regole per la costruzione di nuovi edifici abitativi e/o a
servizio dell’agricoltura; l’assetto idrogeologico, il dissesto, la vulnerabilità
idrogeologica, la rete ecologica ed il paesaggio.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
PARTE III EVOLUZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E
DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE
TITOLO 7 - TERRITORIO URBANO
Articolo 7.1
Obiettivi del PTCP riguardo all’evoluzione degli insediamenti
urbani e direttive alla programmazione di settore
1.(D)
I Piani generali, comunali e intercomunali, i piani e programmi di settore,
provinciali, intercomunali e comunali, e tutti gli atti di programmazione della
Provincia e degli altri enti e amministrazioni pubbliche, nella misura in cui possano
avere influenze significative sull’evoluzione degli insediamenti urbani, devono
tener conto degli obiettivi riferiti al sistema insediativo illustrati nella Relazione del
PTCP e devono contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli, nel
rispetto delle norme del presente Titolo.
2.(D)
I programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, aventi per oggetto:
-
l’erogazione di risorse e incentivi per la riqualificazione urbana,
-
l’erogazione di risorse per l’edilizia residenziale pubblica ovvero per la
formazione di un’offerta abitativa con caratteristiche sociali,
-
lo sviluppo, la distribuzione territoriale, la razionalizzazione dell’offerta di servizi
pubblici o di pubblica utilità,
-
lo sviluppo o il reinsediamento territoriale di funzioni generatrici di elevata
mobilità,
-
l’erogazione di risorse per la valorizzazione commerciale delle aree urbane,
nonché ogni altro atto di programmazione che attenga all’erogazione di risorse che
possano avere influenza sull’evoluzione dell’assetto insediativo, devono tener
conto degli obiettivi riferiti al sistema insediativo illustrati nella Relazione del PTCP
e devono contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
Articolo 7.2
Riequilibrio e specializzazione della rete urbana provinciale
1.
Il PTCP persegue il potenziamento ed il riequilibrio della rete urbana provinciale
attraverso un modello organizzativo dell'offerta di funzioni di servizio alle famiglie
ed alle imprese concentrando le funzioni di servizio nei centri, migliorando il
collegamento dei centri al territorio ed al sistema produttivo locale, promuovendo
rapporti di specializzazione e complementarità tra i centri di tipo reticolare.
2.(D)
La rete urbana provinciale è programmaticamente così specializzata:
- “centro regionale" di offerta delle funzioni di servizio di livello regionale,
provinciale e locale: Rimini, nodo-porta specializzata del sistema policentrico
urbano dell'Emilia Romagna e centro ordinatore di riferimento delle funzioni ed
attività del territorio provinciale.
- "centri intermedi" di offerta dei servizi provinciali, intercomunali e locali alla "città
della costa" (nord e sud): Bellaria, Riccione, Cattolica;
74
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
- "centri intermedi" di offerta dei servizi provinciali, intercomunali e locali al
territorio collinare e montano ed alle valli fluviali della Marecchia e del Conca:
Coriano-Cerasolo, Santarcangelo di R., Verucchio, Morciano di R., S. Giovanni
in Marignano e Novafeltria;
- "centri di base" per l'offerta dei servizi locali e turistici con politiche di
cooperazione intercomunale: Misano Adriatico, Torriana, Poggio Berni, S.
Clemente, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, Montefiore Conca, Gemmano,
Montescudo, Montecolombo, Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, San Leo,
Sant’Agata Feltria, Talamello.
3.
La Provincia ed i Comuni nell'ambito dei rispettivi compiti promuovono relazioni di
cooperazione tra i centri ai fini dell'offerta dei servizi alla popolazione ed alle
imprese, favorendo:
a) l'integrazione funzionale della rete urbana provinciale con i centri e direttrici
extraprovinciali: Cesenatico-Ravenna, Savignano-Cesena, Novafeltria Sarsina, San Marino, Urbino, Tavullia, Pesaro;
b) l'integrazione funzionale preferenziale tra i centri intermedi con
specializzazione dei ruoli: "centri costa nord", "centri costa sud", "centri
collinari", centri direttrici vallive del Marecchia e del Conca;
c) l’integrazione trasversale di tipo metropolitano fra i centri costieri per la
specializzazione funzionale e la distribuzione coerente delle funzioni
qualificanti nel settore turistico e nei conseguenti servizi rari a favore anche
della popolazione residente;
d) l'integrazione funzionale tra i centri di base con i centri intermedi e tra di loro
con iniziative di cooperazione intercomunale in riferimento alle seguenti "Aree
Funzionali Locali" (A.F.L.) individuate dal Piano per il coordinamento
dell'offerta dei servizi, delle sedi produttive dei centri minori, delle aree per le
funzioni centrali e la residenza, e del trasporto pubblico locale:
-
A.F.L./1 - Bellaria-lgea Marina, Rimini, Santarcangelo di R., Poggio
Berni, Torriana e Verucchio
-
A.F.L./2 - Riccione, Coriano, Misano Adriatico, Montescudo e Monte
Colombo
-
A.F.L./3 – Cattolica, S. Giovanni in M., Morciano di R., S. Clemente,
Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, Montefiore C., Gemmano,
Montescudo, Monte Colombo.
-
A.F.L./4 - Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata
Feltria, Talamello.
In particolare per ciascuna A.F.L. si dovrà perseguire:
-
Il rafforzamento dei centri intermedi di Santarcangelo di R., Coriano e
Morciano di R. e Novafeltria in termini di dotazione e accessibilità ai servizi
alle imprese e alle famiglie (socio sanitarie e scolastici) al fine di non
orientare l’offerta esclusivamente sui centri costieri e di promuovere
un’organizzazione interna a rete per ciascuna area funzionale;
-
l’aggregazione delle attività economiche negli ambiti specializzati per le
attività produttive di rilevanza sovralocale individuate per ciascuna area
funzionale;
75
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
4.(D)
norme di attuazione
-
l’organizzazione del trasporto pubblico e collettivo interno a ciascuna area
funzionale secondo lo schema che prevede l’attestamento dell’utenza
collinare e montana sul centro intermedio e da questo verso la costa
anche attraverso l’adozione di servizi innovativi e flessibili e con
particolare attenzione ai poli produttivi, scolastici e sanitari;
-
la promozione, nelle aree collinari e montane, del turismo “verde” su target
specializzati legati alla fruizione delle risorse ambientali e culturali del
territorio;
-
il potenziamento, nell’entroterra, del commercio al dettaglio legato al
turismo verde e alla produzione di prodotti tipici di qualità e promozione di
questi ultimi nella filiera della ristorazione e dell’ospitalità;
-
lo sviluppo a rete, con particolare valorizzazione dei centri collinari e
montani, dei servizi culturali (biblioteche, cinema/teatri, coordinamento
eventi) e degli impianti sportivi con valorizzazione degli spazi aperti e
specializzati e dei parchi urbani e territoriali;
-
il coordinamento per area funzionale finalizzato alla gestione integrata
delle aree meritevoli di tutela come individuate dal PTCP nell’ambito delle
Aree di protezione naturalistica e ambientale (Aree PAN).
La specializzazione funzionale dei centri va perseguita attraverso le seguenti
direttive generali, espresse per sistemi di funzioni e attività:
a) nei "centri intermedi della costa":
-
ristrutturazione dei servizi di area vasta alla popolazione (amministrativi,
sanitari, scolastici, sportivi, culturali, assistenziali) e parziale
decentramento delle dotazioni eccedenti i fabbisogni delle aree funzionali
locali;
-
decentramento delle nuove attività legate alla produzione e riaggregazione
delle attività esistenti; riordino delle sedi degli uffici privati e dei servizi alle
imprese in alcuni distretti urbani specializzati;
-
sostegno ad un equilibrato sviluppo delle sedi per le diverse tipologie di
attività commerciali, con particolare attenzione alla qualificazione degli assi
e piazze commerciali;
-
potenziamento e qualificazione ambientale dei servizi urbani connessi alla
funzione turistica (ricettivi, commerciali, balneari, ricreativi, culturali,
sportivi);
b) nei "centri intermedi del territorio collinare - montano e vallivo":
-
potenziamento dei servizi di area vasta alla popolazione in rapporto alla
domanda dell'area funzionale locale;
-
assunzione di un ruolo di sostegno per l'offerta di servizi del sistema
insediativo minore o diffuso; riaccentramento di detta offerta oggi tendente
a disperdersi lungo le strade interurbane;
-
potenziamento dei servizi alle imprese; sostegno e sviluppo delle filiere
produttive locali;
-
sviluppo equilibrato delle diverse tipologie di sedi per attività commerciali
con particolare attenzione a progetti di valorizzazione e qualificazione delle
aree centrali e degli insediamenti commerciali esistenti;
76
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
-
norme di attuazione
potenziamento dei servizi connessi alla fruizione turistica, integrativi di
quelli della costa; promozione di attività naturalistiche, ricreativo-culturali,
sportive di valorizzazione del corridoio ecologico collinare e delle aree
protette;
c) nei "centri di base":
-
sviluppo delle iniziative di cooperazione intercomunale per la realizzazione
e gestione dei servizi locali;
-
promozione nelle strutture urbane minori, anche storiche, dell'artigianato di
servizio urbano e di quello per le produzioni artistiche; servizi di appoggio
alle attività agricole specializzate e a quelle connesse all'ambiente;
-
qualificazione ed integrazione delle attività commerciali con progetti di
valorizzazione dei centri e, nei centri minori dell’ambito collinare, con la
presenza di esercizi commerciali polifunzionali; sostegno delle fiere e delle
sedi per le manifestazioni espositive dei prodotti tipici;
-
potenziamento selettivo dei servizi urbani al turismo connesso alla fruizione
ambientale e culturale dei territorio; dotazione di servizi ricettivi e di ristoro
nei centri storici compatibili con la salvaguardia delle residenza e delle
attività permanenti; attrezzature del territorio ai fini della fruizione culturale
dei beni storici e naturalistici;
d) localizzazione preferenziale di aree per i servizi provinciali della Protezione
Civile nei territori dei Comuni di Rimini, Santarcangelo di R. e, S. Giovanni in
Marignano e Novafeltria.
Articolo 7.3
Disposizioni generali riguardo alle previsioni di sviluppo
urbano
1.(D)
Relativamente all’evoluzione del sistema insediativo, in conformità agli obiettivi al
riguardo definiti nella Relazione generale del PTCP, nella formazione e
aggiornamento degli strumenti urbanistici generali la Provincia e i Comuni
perseguono l’obiettivo dell’arresto e della tendenziale riduzione dell’ulteriore
espansione urbana su aree esterne al Territorio Urbanizzato, privilegiando nel
contempo la ricerca di nuove potenzialità insediative entro il medesimo Territorio
Urbanizzato tramite gli interventi di recupero e riqualificazione urbana, nel rispetto
dei valori storico-testimoniali e ambientali.
2.(D)
Ai fini del rispetto dell’obiettivo di cui al precedente comma, l’estensione massima
degli ambiti per nuovi insediamenti, di cui all’art A-12 della LR 20/2000, prevista
dai PSC in aree esterne al perimetro del Territorio Urbanizzato, non potrà essere
superiore all’estensione delle zone C residue non attuate previste dagli strumenti
urbanistici comunali vigenti.
3.(D)
Sono fatti salvi dall’applicazione del precedente comma:
-
i PSC per i quali sia già stata aperta la Conferenza di Pianificazione prima
dell’approvazione del presente PTCP;
-
gli ambiti per nuovi insediamenti da introdurre negli strumenti urbanistici in
applicazione di Accordi territoriali relativi allo sviluppo di Poli funzionali o di
Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale previsti dal
PTCP nonché l’area denominata “Centro commerciale Riccione Sud”;
77
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
4.(D)
norme di attuazione
-
gli ampliamenti di Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale
nei limiti di cui al successivo articolo 8.4 e previa valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale;
-
le esigenze di realizzazione di nuovi servizi pubblici e infrastrutture non
diversamente localizzabili previa valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale.
Le aree residue destinate allo sviluppo urbano e non attuate, di cui al comma 2,
potranno essere confermate nella localizzazione prevista dagli strumenti
urbanistici comunali vigenti, previa valutazione favorevole in sede della VALSAT
richiesta dalla scheda n. 9 del GIZC; potranno altresì essere diversamente
dislocate nel rispetto delle disposizioni del presente Piano e con l’osservanza dei
seguenti criteri:
-
nuova localizzazione nel medesimo centro urbano, o loro trasferimento da
centri urbani minori e meno dotati di servizi a centri urbani provvisti di maggiori
dotazioni territoriali, comprendenti quanto meno scuola materna e scuola
elementare;
-
ubicazione comunque strettamente contigua al Territorio Urbanizzato, di cui la
previsione deve rappresentare un’organica e compatta addizione;
-
valutazione favorevole in sede Valsat del PSC.
5.(D)
Non potrà essere aumentata l’estensione delle aree residue destinate allo sviluppo
urbano e non attuate, di cui al comma 2, ricadenti negli “ambiti ad alta vocazione
produttiva agricola” cartografati nella Tavola A del PTCP; in tali aree, confermate
nella localizzazione vigente o diversamente dislocate, non potrà essere aumentato
il carico urbanistico né la superficie destinata a insediamenti residenziali e attività
produttive.
6.(D)
Per assicurare una stretta coerenza fra le politiche relative alla dislocazione dei
servizi e le eventuali potenzialità insediative, con l’obiettivo di ridurre al minimo la
necessità dell’uso dell’automobile per gli spostamenti a maggiore frequenza, si
richiede ai Comuni di valutare, in sede di conferenza di pianificazione per la
formazione del PSC, la dotazione di servizi pubblici e privati in essere in ciascun
centro abitato, le condizioni di accessibilità, le prospettive concrete di
mantenimento nel tempo dei servizi e di eventuale apertura di nuovi servizi, in
stretto coordinamento, per quanto riguarda i servizi sanitari e socio-assistenziali,
con la programmazione di settore.
7.
Le potenzialità residue di cui al comma 2 localizzate dagli strumenti urbanistici
vigenti in località non dotate di una gamma completa di servizi di base a maggiore
frequenza d’uso (quali l’intero ciclo della scuola dell’obbligo, medie strutture di
vendita alimentari, sportello bancario, servizi socio-assistenziali, farmacia), o
quanto meno di scuola materna ed elementare, sono da rilocalizzare
preferibilmente entro centri urbani dotati di queste tipologie di servizi.
8. (D) Per assicurare un’adeguata qualità sociale allo sviluppo urbano, i Comuni, tramite i
propri strumenti urbanistici, perseguono l’obiettivo che il 20% del
dimensionamento complessivo della nuova offerta insediativa residenziale,
realizzabile negli ambiti di nuovo insediamento, sia costituita da Edilizia
Residenziale Sociale (ERS), nella forma prevalente degli alloggi, pubblici o privati,
con vincolo, permanente o di durata almeno venticinquennale, di destinazione
all’affitto e a canone concordato, calmierato o sociale. L’obiettivo complessivo del
20% potrà essere modulato, differenziandolo da comune a comune, sulla base di
un accordo territoriale sottoscritto dalla Provincia, dalla Regione e da tutti i Comuni
interessati.
78
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
9. (D) I PSC dei Comuni precisano gli obiettivi del Comune in materia di ERS, potendo
specificare le diverse altre forme di offerta abitativa che possono concorrere al
raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma precedente, ferma restando il criterio
di prevalenza di cui al comma precedente.
10.(D) L’obiettivo di cui al comma 8, come eventualmente modificato con le procedure di
cui al medesimo comma, è rispettato nel dimensionamento di ciascun POC.
Articolo 7.4
1.
Disposizioni specifiche per i subsistemi urbani
Il PTCP individua nel territorio provinciale cinque sub-sistemi urbani, con forti
caratteri di identità e tendenza all'aggregazione reciproca:
1) la città della costa (centri urbani costieri e della fascia litoranea d'insediamento
turistico),
2) i centri della Val Marecchia,
3) i centri dell’Alta Valmarecchia
4) i centri della bassa Val Conca,
5) i centri e gli insediamenti del territorio collinare intermedio,
6) i centri storici collinari.
Per tali sub-sistemi si formulano specifici indirizzi, direttive e criteri a cui orientare
la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli
insediamenti urbani.
2.
Per la città della costa occorre operare con azioni di concertazione intercomunale
per favorire una maggiore separazione-diversità d'impianto urbanistico e
specializzazione funzionale dei singoli centri urbani e della fascia turistica; nel
contempo, occorre favorire una maggiore relazione funzionale tra le stesse
componenti, attraverso la prevista linea del TRC, attrezzata con parcheggi
scambiatori, migliorando la viabilità di attestamento urbano dalla nuova S.S. 16,
riqualificando in senso urbano e per il trasporto pubblico gli assi viari intercentri,
liberati dal traffico di attraversamento territoriale.
Per i singoli centri urbani della costa, occorre innescare processi di riordino, di
consolidamento dei margini e di qualificazione urbana interna, mantenendo
coerenti le regole della costruzione urbana, operando sui luoghi centrali, gli spazi
pubblici e le aree dismesse e la maggiore gerarchia della rete stradale.
È necessario altresì assicurare, o recuperare ove occorra, standard elevati di
qualità ambientale urbana, con particolare riferimento alla salubrità dell’aria, al
clima acustico e alla sicurezza, attraverso le misure di contenimento del traffico
nelle aree centrali e l’agevolazione delle modalità di spostamento non motorizzate.
Va nel contempo perseguita la riduzione della pressione degli insediamenti sui
sistemi naturali ed ambientali, anche attraverso la mitigazione degli impatti e il
contenimento dei consumi, secondo le linee guida del progetto di gestione
Integrata delle Zone Costiere (GIZC) di cui alla delibera della Giunta Regionale
29/11/2004 n.2406.
Occorre potenziare le funzioni urbane, di servizio alle imprese ed al turismo e
commerciali, in particolare di Rimini, favorire i processi di innovazione e
diversificazione dell’offerta turistico-ricettiva, decentrare in aree attrezzate le
funzioni logistiche, industriali improprie e artigianali, nonché definire i criteri per il
loro insediamento basati sull’impatto prodotto dal ciclo produttivo (emissioni in
atmosfera, rumore, scarichi ecc.).
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
La capacità ricettiva delle attrezzature alberghiere potrà essere incrementata,
anche con la realizzazione di grandi strutture di rilevante significato innovativo e di
diversificazione tipologica dell’offerta ricettiva, integrate con altri servizi e
attrazioni, capaci di intercettare nuovi segmenti della domanda turistica.
Gli intorni urbani delle stazioni ferroviarie e delle fermate del TRC devono
rappresentare ambiti privilegiati di concentrazione di funzioni urbane, comprese
quelle residenziali, sinergiche all’uso del trasporto pubblico, e di recupero di
connessioni qualificate fra i tessuti urbani a mare e a monte dell’asse ferroviario,
per il quale andranno altresì adottate le opportune misure di contenimento
dell’impatto acustico.
Il sistema del verde deve costituire elemento ordinatore del sistema costruito,
valorizzando i canali verdi trasversali residui tra i centri per le connessioni
ambientali con il territorio, proteggendo le aree agricole periurbane ed i fronti
collinari prospicienti le città. Per la fascia litoranea, la qualificazione
dell'insediamento turistico sarà perseguita: accentuando le diversità tipologiche e
d'impianto; caratterizzando maggiormente gli spazi pubblici e i lungomare;
sviluppando percorsi trasversali pedonali commerciali-ricreativi di connessione tra
la riviera ed i centri urbani; valorizzando spazi e canali verdi di discontinuità e le
colonie dismesse; incrementando e specializzando l'offerta di attrezzature
balneari, nautiche e per il divertimento.
Per le “zone urbanizzate in ambito costiero” si richiamano inoltre le disposizioni di
cui all’articolo 5.7.
3.(D)
Ove non risultino insostituibili per le esigenze della mobilità veicolare, i lungomare
andranno tendenzialmente trasformati in aree a verde pubblico e per la fruizione
pedonale-ciclabile, opportunamente integrate sia all’arenile e alle sue sistemazioni
per l’uso balneare che al tessuto urbano retrostante.
4.
Per i centri della Val Marecchia, l'attenzione va posta sul riordino del sistema
insediativo intercomunale che, facendo perno sui centri storici o consolidati di
Santarcangelo, Poggio Berni, Torriana e Verucchio, si sviluppa in forme lineari e
nucleari, con consistenti sedi produttive, lungo la S.S.258 e la S.P.14 in riva destra
e sinistra dell'alveo fluviale di rilevante interesse ambientale. Il sistema richiede
regole generali di riaggregazione insediativa sui centri urbani e di contenimento e
riordino delle aree produttive. L’eventuale nuova domanda di insediamenti
produttivi insorgente localmente va soddisfatta entro gli ambiti specializzati per
attività produttive di rilievo sovracomunale.
4.bis(D) Per i centri dell’Alta Valmarecchia nel riordino insediativo da attuare nell’ambito
della predisposizione del PSC associato deve essere rafforzato il sistema dei
centri storici principali e perseguito il contenimento e la riqualificazione degli
insediamenti lineari di fondovalle interferenti con l’ambito fluviale.
5.
Per i centri della bassa Val Conca (S.Giovanni in Marignano, Morciano,
S.Clemente), poiché i centri di S. Giovanni in M. e Cattolica si sono pressoché
congiunti tramite la grande area industriale, sono necessarie da parte dei rispettivi
PSC previsioni coordinate relative ai rapporti fra le reti per la mobilità e
all’integrazione dei servizi e dei corridoi ambientali urbani e periurbani, tenendo
anche conto delle connessioni in atto di questi centri con i centri della provincia di
Pesaro. Morciano deve conservare il suo carattere di centro concluso in riva
destra, riferimento di percorsi e frazioni minori; mentre, risalendo la valle,
richiedono direttive di riordino e contenimento gli insediamenti produttivi e
residenziali disposti in modo discontinuo sulla provinciale 18. L’eventuale nuova
domanda di insediamenti produttivi insorgente localmente va soddisfatta entro gli
ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale.
80
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
6.(D)
Lungo le intere vallate del Marecchia e del Conca vanno salvaguardate le
discontinuità inedificate fra centri e nuclei urbani, in particolare i residui varchi
inedificati lungo le principali strade vallive, sia quali scansioni fra abitato e abitato,
utili alla conservazione delle reciproche identità, sia quali visuali aperte verso il
paesaggio rurale e collinare, sia infine quali eventuali opportunità di connessioni
della rete ecologica. A tali fini vanno preferibilmente conservate all’uso agricolo e
vanno evitate sia utilizzazioni comportanti edificazione, sia altre opere presso la
strada che comunque possano disturbare il rapporto visivo fra chi percorre l’arteria
e il paesaggio agricolo e/o collinare circostante, ivi compresi distributori di
carburanti, cartellonistica pubblicitaria, tralicci, siepi alte e simili.
7.
Il territorio collinare intermedio tra il Marecchia ed il Conca è oggetto di uno
sviluppo insediativo costante e diffuso di tipo urbano che dà luogo, oltre alla
crescita dei due centri maggiori (Coriano e Cerasolo) e dei numerosi nuclei abitati
e frazioni periferiche appartenenti anche ai comuni della costa, alla formazione di
trame di insediamenti minori lineari lungo la viabilità locale e ad aree di diffusione
della casa sparsa. Occorre operare su questo territorio favorendo la
ricentralizzazione ed il riordino degli insediamenti, escludendo l’ulteriore crescita
delle case sparse e dei piccoli nuclei. L’eventuale nuova domanda di insediamenti
produttivi insorgente localmente va soddisfatta entro gli ambiti specializzati per
attività produttive di rilievo sovracomunale.
8.
Per i due gruppi di centri storici sui fronti collinari dell'alta Val Conca in riva sinistra
(Montescudo e Monte Colombo) e in riva destra (Gemmano, Montefiore Conca,
Saludecio, Mondaino, Montegridolfo), gli indirizzi da perseguire riguardano il
mantenimento dei rapporti con il contesto paesistico e la connessione attraverso
itinerari storico-ambientali che ne consentano la valorizzazione. Occorre
sviluppare operazioni urbanistiche coordinate per il contenimento ed il riordino
degli insediamenti minori produttivi o residenziali che tendono a svilupparsi in
forma lineare lungo la viabilità di accesso ai centri, spesso in posizioni di pregio
paesistico. Per questi centri sono da promuovere in modo diffuso, e quale cardine
dello sviluppo economico, le attività economiche e di servizio connesse al turismo,
al salutismo e alla fruizione delle risorse ambientali e del tempo libero; sono altresì
da promuovere forme di gestione associata o di coordinamento reciproco delle
decisioni di comune interesse, relative anche ai servizi ed alla valorizzazione
dell'ambiente. In particolare, mentre si ritiene compatibile il mantenimento ed il
sostegno nei centri delle attività artigianali tradizionali e di servizio urbano,
l’eventuale nuova domanda di insediamenti di carattere più propriamente
produttivo insorgente localmente va soddisfatta entro gli ambiti specializzati per
attività produttive di rilievo sovracomunale.
9.
Con riferimento ai centri urbani principali, e in particolare ai centri costieri, il PTCP
individua nella Tavola A le seguenti ulteriori previsioni specifiche volte ad orientare
l’organizzazione morfologica degli insediamenti:
a) Margini urbani: individua le parti degli insediamenti da assoggettare a
progettazione unitaria per concludere in modo formalmente compiuto il
margine urbano edificato, in coerenza con i caratteri del territorio rurale
periurbano e delle valenze ambientali circostanti; l’indicazione riguarda in
particolare i margini urbani verso i corsi d’acqua nei quali mettere in atto
interventi volti a ricostruire i rapporti di visibilità e di fruizione fra ambiente
urbano e sponda fluviale.
b) Varchi di discontinuità urbana da salvaguardare: individua i principali varchi, o
discontinuità del sistema insediativo da salvaguardare nei termini di cui al
precedente comma 6; tali varchi sono individuati in particolare lungo le
81
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
principali strade di fondovalle ma anche in altre situazioni ove è presente il
rischio di tendenziale saldatura fra centri e nuclei.
c) Assi di accesso e distribuzione urbana: sono indicati in forma orientativa per
favorire la progettazione della struttura urbana attraverso punti di accesso
privilegiati dalla viabilità primaria.
10.(D) I Comuni interessati dai vari sub-sistemi urbani di cui al presente articolo, nella
redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PTCP, organizzano le
rispettive previsioni insediative del territorio in forma coordinata e concertata, ai
sensi degli artt. 13 14, 32 e A-4 della LR n. 20/2000, facendo riferimento quanto
meno ai comuni confinanti.
Articolo 7.5
Disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi
collettivi
1.(D)
Le dotazioni minime di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi,
di cui all’art. A-24 della LR 20/2000, sono articolate e specificate dal PTCP come
segue, ai sensi del comma 4 del citato articolo.
2.(D)
Per quanto riguarda l’insieme degli insediamenti residenziali, la popolazione
effettiva e potenziale a cui applicare le dotazioni minime pro-capite, ai sensi del
comma 8 del già citato art. A-24 della LR 20/2000, va calcolata in sede di
formazione del PSC comprendendo l’entità delle seguenti componenti, ciascuna
misurata o valutata sulla base dei più attendibili dati a disposizione:
a)
la popolazione residente, ivi compresa quella residente nel territorio rurale;
b)
la popolazione presente, per la quota che risulti superiore alla popolazione
residente secondo i dati censuari;
c)
la popolazione che entra nel Comune quotidianamente per motivi di studio o
lavoro, ovvero che entra saltuariamente per fruire di servizi pubblici e collettivi
di rilievo sovracomunale o di poli funzionali ivi presenti;
d)
la popolazione presente stagionalmente o periodicamente in relazione alla
fruizione turistica – climatica o per motivi di studio o lavoro.
Tutte le componenti di cui sopra vanno misurate o valutate nella loro consistenza
al momento del Piano e in quella potenziale che potrà determinarsi a seguito
dell’attuazione delle previsioni del Piano.
3.(D)
Per quanto riguarda l’insieme degli insediamenti residenziali, il PSC stabilisce la
dotazione-obiettivo (ovvero ‘standard’) di aree di proprietà pubblica per
attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale, nel rispetto dei seguenti valori
minimi, da applicarsi in tutti i Comuni:
-
per le componenti di popolazione di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma: 30 mq. pro-capite;
-
per la componente di popolazione di cui alla lettera d) del precedente comma:
20 mq. pro-capite, destinati a verde e parcheggi pubblici;
-
per le componenti di popolazione di cui alla lettera c) del precedente comma il
PSC può stabilire le dotazioni obiettivo in relazione alle specifiche
caratteristiche di frequenza ed intensità dei flussi, individuati e descritti dal
QC; per tali componenti della popolazione andranno previste dotazioni in
misura proporzionalmente non inferiori al 30% di quelle previste per la
popolazione residente.
82
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
4.(D)
norme di attuazione
Il raggiungimento della dotazione-obiettivo (standard) di cui al comma 3 va
verificato nel complesso del territorio comunale e per i singoli centri urbani. Fermo
restando il raggiungimento del valore obiettivo come sopra definito per l’intero
territorio comunale, il PSC può stabilire valori-obiettivo inferiori per i centri abitati
con popolazione inferiore a 1500 abitanti.
Per i centri urbani di Rimini e Riccione, il calcolo della popolazione di riferimento,
la verifica delle dotazioni in essere e del raggiungimento del valori-obiettivo vanno
opportunamente articolati per zone urbane o quartieri.
5.(D)
Nella verifica delle dotazioni esistenti e previste di aree per attrezzature e spazi
collettivi riferiti agli insediamenti residenziali non si tiene conto:
-
delle aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni
di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali;
-
dei parcheggi di urbanizzazione primaria di cui all’art. A-23 della LR 20/2000;
-
dei parcheggi a servizio specifico di grandi attrezzature a carattere
sovracomunale, salvo che con riferimento alle esigenze di cui al precedente
comma 2 lettere c) e d);
-
delle aree che, ai sensi del DPR 142/2004 ricadano all’interno delle fasce di
pertinenza (fascia A) di strade di tipo A, B, C, D ed E, salvo che siano
destinate a parcheggi;
-
delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e
accumulo delle acque piovane;
-
delle aree comprese all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti definite
ai sensi della LR 30/2000 e della Delibera della Giunta regionale n.197/2001
contenente le direttive applicative, e successive modificazioni, salvo che siano
destinate a parcheggi;
-
delle aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche
o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili
per alcuna delle funzioni elencate all’art. A-24 comma 2 della LR 20/2000;
-
delle aree a parco pubblico ma collocate in contesto extraurbano.
Tali aree possono viceversa essere considerare fra le dotazioni ecologiche.
6.(D)
Per quanto riguarda l’insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e
commerciali, siano essi compresi all’interno di insediamenti urbani o di ambiti
specializzati per attività produttive o poli funzionali, il PSC stabilisce la dotazioneobiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto
comunque del valore minimo di 100 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di
pavimento, da applicarsi in tutti i Comuni.
7.(D)
Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e per il
commercio all’ingrosso inseriti in ambiti specializzati per attività produttive, il PSC
stabilisce la dotazione-obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e
spazi collettivi, nel rispetto della misura minima del 15% della superficie territoriale
complessiva destinata a tali insediamenti, da applicarsi in tutti i Comuni.
8.(D)
Le dotazioni minime di cui ai precedenti commi 3, 6 e 7 costituiscono inoltre l’entità
della dotazione minima di aree da sistemare e da cedere al Comune da parte di
ciascun intervento, in relazione alle funzioni previste, quale concorso alla
realizzazione delle dotazioni territoriali ai sensi dell’art. A-26 della LR 20/2000.
83
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9.(D)
norme di attuazione
Il PSC contiene:
-
la valutazione quantitativa, qualitativa e della distribuzione nel territorio delle
dotazioni in essere e in corso di attuazione;
-
la stima della popolazione di riferimento di cui al comma 2;
-
la definizione dei valori–obiettivo di cui ai commi 3, 6 e 7 per quanto riguarda
l’insieme degli insediamenti esistenti e previsti, e dei requisiti qualitativi da
raggiungere nelle diverse aree urbane;
-
la stima delle dotazioni che potranno essere realizzate direttamente dai
soggetti attuatori nel corso dell’attuazione delle previsioni del PSC;
-
la stima delle eventuali ulteriori dotazioni, qualora necessarie per raggiungere
la dotazione-obiettivo, che dovranno essere realizzate direttamente da parte
del Comune, e, in tal caso,
-
l’indicazione di massima degli obiettivi intermedi da realizzare con i POC.
Articolo 7.6
Indirizzi per i servizi di livello sovracomunale
1.
La Provincia, nel programmare l’organizzazione e la dislocazione territoriale dei
servizi di interesse pubblico di livello sovracomunale, individua gli ambiti subprovinciali ottimali per la gestione di ciascun tipo di servizio, ricercando, in linea di
tendenza, un’articolazione territoriale che sia il più possibile omogenea per i
diversi settori (distretti scolastici, distretti sanitari, ‘piani di zona’ per gli interventi e i
servizi sociali e socio-assistenziali, bacini per l’impiego, ecc.), e che tenga conto,
ove ragionevole, delle costituite Associazioni o Unioni di Comuni.
2.
La programmazione della dislocazione logistica dei servizi di tipo socioassistenziale è effettuata in sede di ‘piani di zona’ e quella dei servizi sanitari in
sede di programmazione sanitaria, con l’obiettivo di agevolare massimamente
l’accessibilità ai servizi da parte degli utenti, con particolare riferimento a quelli con
ridotte opportunità di mobilità quali gli anziani, compatibilmente con le condizioni di
sostenibilità economica dei servizi.
3.
La programmazione della dislocazione logistica dei servizi scolastici superiori
all’obbligo è effettuata in sede di programmazione dei distretti scolastici con
l’obiettivo di favorire massimamente l’uso del trasporto pubblico da parte degli
utenti.
TITOLO 8 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI
Articolo 8.1
1.
Disposizioni in materia di poli funzionali
In materia di poli funzionali il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:
a) valorizzare alla dimensione regionale/nazionale ciascuna delle funzioni di
eccellenza che qualificano il sistema economico e territoriale riminese;
84
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
b) contenere e ridurre l’impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il
consumo di risorse non rinnovabili; migliorare le condizioni di compatibilità con
le funzioni del contesto circostante;
c) sviluppare le funzioni e la capacità dei poli funzionali esistenti e di quelli
progettati, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro impatti
ambientali, e favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità,
l’integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più
funzioni attrattive nell’ambito dello stesso polo;
d) migliorare l’accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla
scala territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello
privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di
ciascun polo;
e) sviluppare l’integrazione e le sinergie fra i diversi poli funzionali;
2.(D)
Il PTCP, in applicazione dell’art. A-15 della LR 20/2000, e sulla base di criteri di
definizione e valutazione di cui al Quadro Conoscitivo e alla Relazione generale
del PTCP, individua i poli funzionali esistenti, o in corso di realizzazione, da
consolidare, sviluppare, riqualificare, qui di seguito elencati, e individuati, con
grafie puramente simboliche, nella Tavola A del PTCP:
N.
Denominazione del funzioni
polo
Scelte strategiche e indicazioni
della Valsat
1
Città della Fiera - Polo esistente: comprende la
Rimini
nuova sede fieristica, associata
a strutture ricettive e altre
attività terziarie, non presenta le
caratteristiche
di
polo
funzionale per
le
attività
commerciali.
Prevalentemente da consolidare.
Migliorare l’inserimento e il
raccordo del Polo con la realtà
circostante, intervenendo
sull’accessibilità veicolare e le
aree di parcheggio; i
consolidamenti dovranno
prevedere l’attenuazione
dell’impatto sulle falde e la
realizzazione di connessioni
ecologiche con l’area del
Marecchia.
2
Centro congressi Polo esistente
- Rimini
fiera, Centro
auditorium
3
Università
ex-sede della Da riqualificare con la
congressi e costruzione del nuovo Centro
congressi e Auditorium per la
promozione della nuova offerta e
adeguamenti funzionali realizzati
congiuntamente al
miglioramento delle connessioni
(TRC, Interventi sulla viabilità,
ecc.)
Polo esistente, comprende più Perseguire il consolidamento e
sedi dislocate nel centro storico diversificazione, una maggiore
di Rimini
visibilità e integrazione nel
sistema dei servizi di eccellenza
per cittadini ed imprese, anche
85
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
con parziali polarizzazioni.
4
Polo Direzionale
Area
Commerciale Rimini
Polo
esistente
comprende
attrezzature
varie
della
Pubblica Amministrazione, Area
commerciale di livello superiore
(“Le Befane”) e grandi strutture
ricreative;
Area in prevalenza consolidata
con contenute esigenze di
completamento e
diversificazione; esigenze di
riqualificazione dell’accessibilità
e, dal punto di vista
paesaggistico, dei margini
occidentali.
5
Aeroporto
“F.Fellini”
Polo
esistente
comprende
Aeroporto e relativi servizi
complementari, servizi non
aviation, centro servizi per
l’accoglienza e l’orientamento
del turismo e di supporto alle
relazioni d’affari di respiro
internazionale; servizi per la
logistica ed i trasporti urbani e
territoriali.
Polo da consolidare – Appare
strategico il completamento della
rete infrastrutturale per i
passeggeri (TRC, miglioramento
dell’accessibilità stradale, anche
in relazione alla nuova gerarchia
della viabilità, connessa alla
realizzazione della nuova SS16.
6
Porto di Rimini
Polo
esistente
comprende
Attrezzature portuali, darsena
turistica e relativi servizi
complementari
7
Stazione FS di
Rimini
Il consolidamento, la
riqualificazione e il
potenziamento dei servizi e delle
funzioni portuali dovrà essere
affiancato da una politica di
salvaguardia e sostenibilità
ambientale sia nei confronti
dell’ambiente marino e della
spiaggia sia nei confronti
dell’ambiente urbano che
circonda su tre lati la parte più
antica del porto.
Si ritiene opportuno quindi
prevedere interventi di
mitigazione della
movimentazione dei natanti
(quali presidi per gli scarichi dei
reflui e per le riserve di
carburante), interventi di
raccordo con la spiaggia e a
livello di arredo urbano con
l’urbanizzato denso;
Condizionante le ipotesi di
sviluppo appare il miglioramento
della accessibilità e della
capacità di sosta dell’area
portuale.
Polo
esistente
comprende Combinazione di strategie di
Stazione, servizi complementari consolidamento e
e aree dismesse dell’ex scalo riqualificazione, anche con
merci
l’introduzione di funzioni urbane
e di accoglienza e servizio alla
persona e di sviluppo della
conoscenza e della cultura;
86
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
ricercare una integrazione
bivalente con le politiche
infrastrutturali (es. TRC) e di
facilitazione della accessibilità;
gli interventi dovranno perseguire
il miglioramento del clima
acustico e la riduzione delle
discontinuità.
Area in prevalenza consolidata
con limitate possibilità di
espansione accompagnata dalla
riqualificazione dell’accessibilità
e dei margini – Migliorare il
rapporto con ambiente fluviale
del rio Melo, delle connessure
ecologiche con il paesaggio
rurale pedecollinare.
8
Polo Area
commerciale di
Cerasolo-Ausa
Polo esistente comprende Area
commerciale integrata non
alimentare di livello superiore
con medie e grandi strutture di
vendita e altre attività produttive
nei comuni di Coriano e di
Rimini
9
Autodromo di
Santamonica
Polo
esistente
comprende Riqualificazione delle funzioni
Autodromo
e
servizi sportive e sviluppo delle
complementari
e
parco potenzialità attrattive a tema;
tematico dei motori
riqualificazione dei margini con
finalità paesaggistiche, acustiche
ed ecologiche
Misano Adriatico
10
Polo dei Parchi
tematici di
Riccione
Polo esistente comprende i Riqualificazione e
Parchi tematici della collina di consolidamento delle iniziative in
Riccione
atto, attraverso il miglioramento
infrastrutturale. Gli interventi
dovranno tendenzialmente
prevedere la realizzazione di una
fascia di ambientazione con una
duplice funzione: paesaggistica e
di ricostruzione della rete
ecologica.
11
‘Porta Nord’ e
Polo logistico
commerciale
integrato di
Rimini
Nord/Santarcan=
gelo
Polo esistente comprende l’
Area per la logistica e altre
funzioni produttive ricompresa
nell’ambito produttivo di rilievo
sovra comunale Valmarecchia
di cui al successivo art. 8.3.
L’articolazione
funzionale
comprende
un’area
commerciale integrata di livello
superiore per l’insediamento di
grandi strutture di vendita di
livello superiore non alimentare,
aree per l’autotrasporto, aree
per
la
filiera
logistica
produzione-distribuzione. area
autoportuale e dogana, Centro
Agroalimentare
e
area
intermodale
con
piccolo
terminal per il trasporto e la
distribuzione
urbana
delle
87
Strategia di completamento e
consolidamento della parte
produttiva e ampliamento delle
funzioni logistiche al servizio
della città e dell’impresa e
commerciali. Gli interventi
dovranno perseguire
prioritariamente la protezione
delle falde scarsamente protette,
adottando le soluzioni più
idonee: protezione dei sistemi
fognari e depurativi rispetto a
possibili inquinamenti, limitazioni
verso delle attività produttive che
comportino stoccaggio,
lavorazione e trasporto di grandi
quantità di sostanze pericolose,
in particolare in fase liquida,
limitare e compensare
impermeabilizzazioni estese e
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
merci, servizi e depositi,
macello
provinciale,
aree
produttive in stretta relazione
con l’ambito produttivo di rilievo
sovra comunale.
continue, adottare soluzioni
tecniche per il ravvenamento
delle falde con acque sicure e
controllate.
Le aree di nuova attuazione
dovranno presentare le
caratteristiche di APEA,
coinvolgendo se possibile le aree
già attuate e dovranno
presentare delle fasce di
raccordo con gli ambiti agricoli
latistanti, finalizzate anche alla
ricostruzione di efficienti reti.
12
Polo logistico
Gros - Rimini
Polo esistente comprende il
Centro grossisti di Rimini e
nuova area di integrazione per
funzioni logistiche e altri servizi
complementari
Area in prevalenza consolidata –
limitate esigenze di
riqualificazione dell’accessibilità
e, dal punto di vista
paesaggistico dei margini
occidentali.
13
‘Porta Sud’ e
Polo logistico
integrato di
Cattolica-San
Giovanni in M.
Polo esistente comprende l’
Area per la logistica e altre
funzioni
integrate.
L’articolazione
funzionale
comprende aree di sosta per
l’autotrasporto e di deposito,
centro servizi alle imprese e
attrezzature di appoggio alla
grande distribuzione e alle
attività economiche insediate,
aree produttive in stretta
relazione
con
l’ambito
produttivo di rilievo sovra
comunale.
Riqualificazione delle rete
viabilistica, connessa alla
ristrutturazione della dorsale
A14-SS16, prevalgono gli
interventi di espansione e di
ampliamento, in particolare
nell’area più vicina al Tavollo.
I condizionamenti ambientali da
rispettare nella attuazione sono
limitati e connessi alla necessità
di realizzare delle fasce filtro con
le aree agricole circostanti e le
limitazioni connesse alla tutela
del Tavollo (presidi e limitazioni
in presenza di attività con forti
emissioni o produzioni liquide).
14
Polo Area
commerciale di
Misano Adriatico
– zona Statale
Adriatica
Polo esistente comprende l’
Area commerciale integrata non
alimentare di livello superiore
con medie e grandi strutture di
vendita e altre attività produttive
nel comune di Misano Adriatico
Promuovere un programma
unitario di completamento ed
espansione che si ponga come
obiettivo prioritario la
razionalizzazione
dell’accessibilità all’area. Gli
interventi dovranno tenere conto
dei condizionamenti ambientali,
tra i quali il rispetto delle funzioni
di connessione litorale-collina e
di ricarica delle falde.
15
Centro sportivo Riccione
Polo
esistente
comprende
impianti sportivi per calcio,
tennis, pattinaggio, nuoto, ecc.
integrati con piscina olimpica
coperta
Prevedere una fascia di verde
verso la strada statale e ricercare
una continuità funzionale con la
vasta area verde a nord-ovest.
88
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
16
Palazzo dei
Congressi Riccione
norme di attuazione
Polo esistente comprende il L’intervento è stato completato e
nuovo Centro Congressi in le attenzioni e limitazioni valgono
corso di ultimazione
solo nel caso di futuri
ampliamenti che appaiono
condizionati dal mantenimento
degli attuali standard di
parcheggi e dal miglioramento
della accessibilità pedonale con
la stazione FS e le fermate del
TRC, eventualmente integrate da
navette con l’aeroporto e la
Stazione FS.
2bis(P) Gli interventi attuativi di tali ambiti sono subordinati alla preventiva realizzazione
delle condizioni di sostenibilità contenute nel documento di Valsat.
3.(D)
Per ciascuno dei poli funzionali elencati ai commi precedenti deve essere
sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell’art. 15 della LR 20/2000 fra la
Provincia, il Comune o i Comuni nel quale il polo ricade, nonché la Regione nei
casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze. L’accordo, a partire dalle
risultanze della Valsat del presente Piano, considera e riguarda:
-
la perimetrazione delle aree interessate e interessabili dalle funzioni che
costituiscono il polo funzionale, a precisazione, integrazione e individuazione
di quanto elencato nelle norme del PTCP;
-
la definizione delle linee evolutive del polo, ivi compresa la precisazione delle
tipologie di attività insediabili;
-
la definizione degli interventi necessari, in relazione alle condizioni e alle
problematiche specifiche del polo, per perseguire gli obiettivi di cui al primo
comma e gli indirizzi specifici espressi, con riferimento a determinati poli, nella
Relazione generale del PTCP;
-
gli interventi necessari riguardo alle infrastrutture per la mobilità delle merci e
delle persone, nonché gli interventi gestionali per l’ottimizzazione
dell’accessibilità attraverso i servizi di trasporto collettivo locale, il mobility
management di area e le opportunità di razionalizzazione della logistica;
-
gli interventi necessari per l’ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici,
attraverso azioni e modalità di gestione finalizzate al risparmio all’efficienza
energetica e al riutilizzo di tali risorse nonché alla riduzione e riciclaggio dei
rifiuti, in applicazione degli indirizzi di cui ai successivi degli artt. 10.3, 10.4 e
10.7;
-
gli interventi per il miglioramento della qualità ecologica dell’insediamento e
del contesto, attraverso le dotazioni ecologiche dell’insediamento stesso,
anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per
attrezzature e spazi collettivi;
-
le eventuali previsioni di espansioni insediative, qualora necessarie oltre a
quanto già previsto negli strumenti urbanistici vigenti, e le condizioni di
infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui
l’attuazione di tali espansioni è subordinata;
89
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
-
le più idonee forme di gestione unitaria, tenendo conto dell’essenziale
unitarietà funzionale del polo;
-
la definizione delle risorse necessarie in relazione agli interventi previsti, delle
fonti finanziarie, e in particolare le forme di contribuzione finanziaria da parte
dei soggetti gestori del polo funzionale;
-
l’adesione dei Comuni firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle
risorse derivanti dagli insediamenti produttivi secondari e terziari di cui al
Titolo 12;
-
gli aspetti riguardanti la programmazione temporale e l’attuazione degli
interventi, nonché, ove opportuno, quelli relativi alla gestione delle opere
realizzate.
4.
L’Accordo territoriale può utilmente recepire e assumere specifici accordi fra gli
Enti locali e i soggetti gestori delle funzioni del polo. Gli Accordi già sottoscritti
possono essere soggetti ad aggiornamenti e integrazioni nel tempo che
considerino anche le risultanze della Valsat.
5.(D)
Il Piano individua inoltre nella Tavola A con un simbolo le due “Porte” del territorio
provinciale:
-
la “Porta Nord”, in relazione al casello autostradale di Rimini Nord, al Polo
logistico commerciale integrato di Rimini Nord/Santarcangelo n.11 di cui al
precedente comma 2 e all’ambito produttivo di rilievo sovracomunale
“Valmarecchia” di cui al successivo art. 8.3;
-
la “Porta Sud” in relazione al casello autostradale di Cattolica/S.Giovanni, al
Polo logistico integrato di Cattolica-S. Giovanni in M. n.13 di cui al precedente
comma 2 e all’ambito produttivo di rilievo sovracomunale “Valconca” di cui al
successivo art. 8.3.
6.(D)
Le “Porte”, in quanto collocate in punti strategici del territorio provinciale
caratterizzati dalla compresenza di grandi piattaforme per la produzione e lo
scambio e di importanti nodi della viabilità di rango regionale e nazionale, devono
svolgere il ruolo di condensatori di funzioni e devono garantire prestazioni di
interesse provinciale nelle attività di accoglienza, interconnessione, scambio,
collegamento, integrazione funzionale, infrastrutturale e logistica, del territorio
provinciale, e con le province e regioni limitrofe. La definizione delle prestazioni
territoriali da assicurare nelle due “Porte”, dei contenuti funzionali e urbanistici e
delle aree interessate, sono parte integrante degli Accordi territoriali relativi
rispettivamente all’Ambito Valmarecchia-Polo funzionale logistico n. 11 e Polo
funzionale logistico n. 13, ovvero al loro aggiornamento.
7.(D)
Fino all’approvazione dell’Accordo territoriale, gli strumenti urbanistici comunali
disciplinano le attività dei poli funzionali esistenti elencati al comma 2 e possono
dare attuazione alle previsioni dei piani urbanistici vigenti che li riguardano ed
apportare modifiche, coerenti con le presenti disposizioni, che non comportino un
rilevante ampliamento delle aree individuate negli stessi piani vigenti. Dopo
l’approvazione dell’Accordo territoriale, gli strumenti urbanistici comunali
provvedono a precisare e a disciplinare dal punto di vista urbanistico, edilizio e
infrastrutturale gli interventi di trasformazione, sviluppo o qualificazione stabiliti
nell’Accordo, a precisare i livelli prestazionali da raggiungere per garantire
l’accessibilità e la compatibilità ambientale, a specificare le opere di
infrastrutturazione necessarie.
90
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
8.
In sede di formazione del Piano Strutturale Comunale di un Comune
comprendente uno o più dei Poli funzionali di cui al comma 2, si suggerisce che
l’Accordo territoriale, ove non già sottoscritto in precedenza, sia elaborato in
concomitanza con la conferenza di pianificazione e sia sottoscritto prima
dell’approvazione del PSC.
Articolo 8.2
1.(P)
2.(P)
norme di attuazione
Disposizioni in materia di insediamenti commerciali
Gli insediamenti commerciali, nel rispetto della normativa in materia di commercio,
sono in particolare regolamentati dalle seguenti disposizioni, comprese le loro
successive modificazioni e integrazioni:
-
Decreto legislativo n.114 del 1998;
-
Legge Regionale n. 14 del 5 luglio 1999 “Norme per la disciplina del
commercio in sede fissa in attuazione del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
-
Delibera Consiglio Regionale n. 1253 del 23/9/1999 “Criteri di pianificazione
territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in
applicazione dell'art. 4 della LR 5 luglio 1999, n. 14”;
-
Delibera Consiglio Regionale n. 1410 del 29/02/2000 “Criteri e condizioni per
regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in
attuazione dell'art. 3 comma 2 lett. b) della LR 5 luglio 1999, n. 14”;
-
Delibera della Giunta Regionale n. 1705 del 10/10/2000 “LR 5 luglio 1999 n.
14: art. 11 - approvazione modulistica”.
Ai sensi della LR 14/1999 art. 3 comma 5, il PTCP individua:
-
un’unica area metropolitana omogenea comprendente l’intero territorio
provinciale;
-
due ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione degli
insediamenti commerciali in sede fissa:
a) Val Marecchia e Uso: comprende i Comuni di Rimini, Bellaria,
Santarcangelo di R., Verucchio, Poggio Berni e Torriana e i comuni
dell’Alta Val Marecchia di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San
Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, che costituiscono un sub-ambito
territoriale coincidente con il territorio della Comunità Montana Alta Val
Marecchia;
b) Val Conca e Marano: Comuni di Riccione, Misano A., Cattolica, Coriano,
S.Giovanni in M., Morciano di R., San Clemente, Monte Colombo,
Montescudo, Saludecio, Montefiore C., Mondaino, Gemmano e
Montegridolfo.
-
come aree, centri minori e nuclei abitati nei quali non risulti possibile garantire
un’adeguata presenza di esercizi di vicinato, ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998 le località
collinari, rurali e di minore consistenza demografica, dei seguenti comuni:
Poggio Berni, Torriana, Saludecio, Montescudo, Montecolombo, Montefiore
Conca, Mondaino, Gemmano e Montegridolfo, Verucchio e San Clemente
nonché i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant’Agata Feltria e Talamello dell’Alta Val Marecchia.
91
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
3.(P)
norme di attuazione
Ai sensi dell’art. 5 della LR 14/1999, si definisce che le strutture di vendita e gli
insediamenti commerciali, oltre a quelli indicati al seguente punto 4, assumono
rilevanza sovracomunale, per dimensionamento e collocazione, nei seguenti casi:
a) grandi strutture di vendita di livello inferiore e centri commerciali di livello
inferiore ;
b) medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari, localizzate al di fuori
delle zone individuate come aree urbane centrali e della periferia urbana con
una consolidata presenza commerciale;
c) medio-grandi strutture di vendita non alimentari, localizzate in prossimità dei
confini comunali, in aree in cui gli effetti sulla viabilità ricadono anche sulla
viabilità dei comuni vicini;
d) aree commerciali integrate di livello inferiore;
e) aggregazione di più esercizi commerciali di qualunque tipologia in un’unica
area, o comunque di più esercizi fra loro in contiguità fisico-spaziale, anche
attraverso fasi successive di accrescimento, quando la superficie di vendita
complessiva prevista risulti superiore ai 5.000 mq, oppure quando la superficie
territoriale sia superiore a 1,5 ha.
In tutti gli altri casi le medie strutture di vendita sono da considerarsi di rilevanza
comunale e sono pertanto governate dagli strumenti urbanistici comunali.
4.(P)
Le tipologie di grandi strutture di livello superiore:
-
grandi strutture di vendita di prodotti alimentari o misti di livello superiore, con
almeno 4.500 mq di superficie di vendita;
-
grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari di livello superiore, con
almeno 10.000 mq di superficie di vendita;
-
centri commerciali di attrazione di livello superiore;
-
aree commerciali integrate di livello superiore (ossia di oltre 5 ettari di
superficie territoriale),
individuate come poli funzionali commerciali, sono ammissibili esclusivamente
nell’ambito di uno dei poli funzionali a caratterizzazione commerciale, indicati al
precedente articolo 8.1, e possono attuarsi solo sulla base dell’Accordo territoriale
fra la Provincia e il Comune che ospita il polo funzionale, di cui all’articolo 8.1
commi 3 e 4.
La superficie di vendita delle grandi strutture, per non ricadere nella definizione di
Polo funzionale, non può superare i 4.500 mq per le strutture alimentari e i 10.000
mq per le strutture non alimentari. Qualora trattasi di strutture comprendenti sia il
settore alimentare che non alimentare la s.v. non può superare i 4.500 mq per il
settore alimentare e i 10.000 mq per il settore non alimentare.
5.(D)
Il PTCP individua, nella Tavola A, una nuova area denominata “Centro
commerciale Riccione Sud” idonea per l’insediamento di un Centro commerciale di
attrazione di livello inferiore con una superficie di vendita complessiva inferiore a
mq 10.000, di cui la parte alimentare inferiore a mq 4.500. L’attuazione della
previsione del Centro commerciale è subordinata alla realizzazione della nuova
sede della SS 16 prevista nel PTCP e delle opere di raccordo locale con la viabilità
provinciale e comunale. Inoltre, sulla base degli esiti di uno specifico
approfondimento alla Valsat da condurre preliminarmente all’attuazione di tale
area, dovrà essere garantita la conservazione delle visuali libere verso la costa, la
92
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
salvaguardia delle aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale
ponendo attenzione a non alterare le distanze esistenti dai margini urbani edificati.
6.(P)
Possono essere introdotte in sede di formazione degli strumenti urbanistici
comunali sulla base di un Accordo territoriale sottoscritto dalla Provincia e dai
Comuni nell’Ambito territoriale sovracomunale di cui al precedente comma 2,
lettere a) e b), nuove previsioni urbanistiche, non contemplate nel presente Piano
previa valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, in coerenza con i criteri
localizzativi stabiliti dalla Regione , e nelle determinazioni approvate in data
21.06.2000 in sede di Conferenza provinciale dei servizi di cui all’art. 7 della LR
14/1999, relative alle seguenti strutture di rilevanza sovracomunale:
a) grandi strutture di vendita di livello inferiore;
b) centri commerciali di attrazione di livello inferiore;
c) aree commerciali integrate di livello inferiore che consentano la realizzazione
di grandi strutture di vendita di livello inferiore, o di medio-grandi strutture
alimentari o miste;
d) aggregazioni di più esercizi commerciali comprendenti più medie strutture, di
superficie superiore a 5.000 mq o che occupino una superficie territoriale
superiore a 1,5 ettari.
7.(P)
Le altre tipologie di strutture, definite di rilevanza sovracomunale ai sensi del
comma 3, e non rientranti fra i casi disciplinati dai commi 4, 5 e 6, non contemplate
nel presente Piano e nelle determinazioni approvate in data 21.06.2000 in sede di
Conferenza provinciale dei servizi di cui all’art. 7 della LR 14/1999, e cioè:
a) medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari, localizzate al di fuori
delle zone individuate come aree urbane centrali e della periferia urbana con
una consolidata presenza commerciale;
b) medio-grandi strutture di vendita non alimentari, localizzate in prossimità dei
confini comunali, in aree in cui gli effetti sulla viabilità ricadono anche sulla
viabilità dei comuni vicini;
possono essere introdotte negli strumenti urbanistici in sede di formazione e
approvazione dei PSC ed eventuali successive varianti, sulla base di un Accordo
territoriale sottoscritto dalla Provincia, dal Comune interessato e dai Comuni
adiacenti e di preventiva valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.
8.(P)
Le disposizioni previste dai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 non trovano applicazione
nei seguenti casi:
a) in presenza di strumenti urbanistici attuativi approvati precedentemente
all’entrata in vigore della presente disposizione, che contemplino la dettagliata
previsione delle diverse strutture di vendita da insediare;
b) in presenza di specifiche varianti allo strumento urbanistico generale,
approvate precedentemente all’entrata in vigore della presente disposizione,
con previsioni di intervento edilizio diretto e con l’indicazione delle tipologie di
strutture di vendita da insediare nell’area oggetto di variante;
c) per la realizzazione di insediamenti commerciali previsti e approvati nell’ambito
delle decisioni finali della Conferenza dei servizi svolta a livello provinciale, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 7 della legge regionale n. 14 del 1999, e non
ancora realizzati.
9.(P)
In materia di previsioni urbanistiche per l’insediamento di grandi strutture di
vendita e di medie strutture di vendita di rilevanza sovracomunale restano inoltre
93
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
valide le determinazioni approvate in data 21.06.2000 in sede di Conferenza
provinciale dei servizi di cui all’art. 7 della LR 14/1999.
10.(P) Ai sensi della delibera del Consiglio regionale n.1410 del 29/02/2000, il PTCP
stabilisce la programmazione dell’incremento massimo della superficie di vendita
delle grandi strutture di vendita, a cui attenersi in sede di rilascio di autorizzazioni
per il triennio 2007/2009, riportata nella seguente tabella:
DEFINIZIONE DELL’INCREMENTO MASSIMO
PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Superfici per grandi strutture di vendita validate in sede di
Conferenza di servizi del 2.000
98.500
Superfici previste per la I applicazione triennale
32.833
Superfici impegnate per autorizzazioni concesse nel periodo
tra la Conferenza di servizi e il presente PTCP
18.615
Superfici residue al 31.12.2006
14.218
Superfici previste per la II applicazione triennale
32.833
Incremento massimo per le grandi strutture di vendita:
non alimentare
mq.
40.000
alimentare
mq.
7.051
TOTALE
mq.
47.051
La priorità di attuazione verrà applicata per ordine cronologico di presentazione
delle domande, fino al momento in cui la somma delle autorizzazioni richieste
comporterebbe il superamento del valore massimo di variazione della dotazione,
definito per l’intera provincia.
Sarà data priorità ad interventi per la ristrutturazione della rete esistente e, poi, alle
strutture comprese nei poli funzionali a caratterizzazione logistico commerciale.
Nel caso di ampliamento e trasformazione -anche attraverso trasferimento- di una
media struttura di vendita in un centro commerciale di livello superiore sarà
conteggiata solo la superficie aggiuntiva rispetto a quella originaria, prima di
eventuali ampliamenti di cui al comma successivo.
11.(P) Anche in deroga alle determinazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 10, gli strumenti
urbanistici comunali possono prevedere l’ampliamento una tantum di grandi
strutture di vendita autorizzate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 31/03/1998
n.114, fino alla misura massima del 10% della superficie di vendita
precedentemente autorizzata. La superficie di tali ampliamenti non si computa ai
fini del rispetto dei tetti massimi di incremento della superficie di vendita delle
grandi strutture stabilito al precedente comma 10.
12.
Le disposizioni del presente Articolo sono integrate dagli “Indirizzi generali per la
programmazione urbanistica commerciale” di cui al capitolo 3 della Relazione
generale del presente Piano.
13 (D) Per i Comuni dell'alta Valmarecchia il Ptcp promuove il rafforzamento dei centri
commerciali naturali con la qualificazione dei centri e nuclei storici, la
valorizzazione del sistema commerciale su aree pubbliche (fiere, mercati e altre
manifestazioni) soprattutto in una struttura di filiera con la produzione locale, la
qualificazione polifunzionali delle attività commerciali nelle località rurali con anche
servizi di pubblica utilità e di supporto alla fruizione turistica. Le disposizioni del
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norme di attuazione
presente comma si intendono integrate con gli indirizzi strategici e programmatici
forniti dalla Relazione di piano – integrazione Alta Valmarecchia.
Articolo 8.3
1.(D)
Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività
produttive di rilievo sovracomunale e intercomunale
Il PTCP definisce “parco di attività economiche della Valmarecchia” l’insieme degli
ambiti specializzati per attività produttive ricadenti nel territorio della Bassa
Valmarecchia comprensiva dei comuni di Rimini, Santarcangelo, Bellaria I.M.,
Poggio Berni, Torriana, Verucchio e nel territorio della Alta Valmarecchia
comprensiva dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata
Feltria, San Leo e Talamello; il PTCP definisce “parco di attività economiche della
Valconca” l’insieme degli ambiti specializzati per attività produttive ricedenti nei
comuni di Cattolica, S.Giovanni in M., Morciano , S.Clemente, Saludecio.
2.(D) Il PTCP, in applicazione dell’art. A-13 della LR 20/2000, individua gli ambiti
specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale. Tali ambiti, selezionati
sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione e nel Quadro conoscitivo
del PTCP, sono rappresentati, con grafia puramente simbolica, nella Tavola A del
PTCP e sono di seguito elencati:
-
Ambito “Valmarecchia”(lettera A e Polo n. 11), ricadente presso il confine
fra i comuni di Rimini e Santarcangelo, quale fulcro di sviluppo del “parco di
attività economiche” della Valmarecchia;
-
Ambito “Valconca”(lettera C e polo n. 13), costituito da due distinti ambiti
ricadenti rispettivamente a cavallo dei comuni di Cattolica e S.Giovanni
Marignano e presso la località S.Andrea nel comune di S.Clemente, quali
fulcri di sviluppo del “parco di attività economiche” della Valconca;
-
Ambito “Raibano”(lettera B), ricadente a confine dei comuni di Coriano,
Riccione e Misano Adriatico, quale area privilegiata di riconcentrazione e
riallocazione di attività produttive artigianali, industriali, commerciali
all’ingrosso e terziarie connesse con le esigenze del sistema urbano costiero.
2 bis (D) Il Ptcp individua inoltre gli ambiti specializzati per attività produttive di rilevanza
intercomunale del territorio della Alta Valmarecchia. Tali ambiti, individuati sulla
base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione e nel Quadro conoscitivo integrazione Alta Valmarecchia, sono rappresentati, con grafia puramente
simbolica, nella Tavola A.
3.(D)
Il PTCP riconosce e individua gli ambiti di cui al comma precedente 2 come quelli
nei quali concentrare l’offerta insediativa per attività produttive, per lo sviluppo e
modernizzazione del sistema industriale della provincia e in risposta all’eventuale
ulteriore domanda futura di insediamento.
4.
Per gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale, di cui al comma 2, anche sulla
base della Valsat, si formulano i seguenti indirizzi generali:
-
l’ambito “Valmarecchia” e l’ambito “Valconca” devono costituire il recapito per
l’offerta di nuovi insediamenti industriali per tutti i comuni rispettivamente
ricadenti nei “parchi di attività economiche” di cui al comma 1;
-
l’ambito “Raibano” deve costituire il recapito per l’offerta di nuovi insediamenti
industriali per i Comuni interessati dall’ambito stesso e per la riallocazione di
attività produttive urbane che si delocalizzano dalla fascia costiera;
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norme di attuazione
-
ciascuno dei tre ambiti deve caratterizzarsi in base alle proprie condizioni
peculiari e potenzialità evolutive, definendo di conseguenza il mix più
opportuno delle attività economiche ammissibili oltre a quelle strettamente
manifatturiere, e i requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili;
-
in particolare, nell’Accordo territoriale deve essere definita per ciascuno dei tre
ambiti l’idoneità o non idoneità per l’insediamento di stabilimenti a rischio di
incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di
insediamento anche in relazione al sistema della viabilità d’accesso,
all’esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli
impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di
produzione;
-
devono essere completate e qualificate le dotazioni infrastrutturali ed
ecologiche, i servizi comuni alle imprese e i servizi ai lavoratori;
-
le aree e gli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione vanno
riutilizzati ancora per attività di tipo produttivo (secondarie o terziarie);
-
le condizioni di accessibilità per le merci e per le persone vanno ottimizzate,
attraverso i servizi di trasporto collettivo locale, il mobility management di area
e le opportunità di razionalizzazione della logistica;
-
va perseguita l’ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici e la riduzione e
il riciclaggio dei rifiuti, in applicazione degli indirizzi di cui al successivo Titolo
10;
-
va perseguito il miglioramento dell’immagine complessiva degli insediamenti
in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di
mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni
ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni
prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi;
-
va perseguito il miglioramento della qualità ecologica dell’insediamento e del
contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche
dell’insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di
eventuali elementi funzionali di rete ecologica;
-
va promossa l’informazione e l’assistenza alle imprese per l’accesso ai
finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività
produttive; l’accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e
audit ambientale (“EMAS”, ISO 14000); vanno inoltre promosse forme di
certificazione ambientale riferite all’area produttiva nel suo complesso oltre
che alla singola impresa;
-
vanno promosse iniziative di marketing territoriale.
4 bis (D) Negli gli ambiti specializzati di rilievo intercomunale, di cui al comma 2 bis, va
perseguito il riordino e la riqualificazione delle attività esistenti compatibilmente
con le caratteristiche ambientali e con le disposizioni di tutela di cui al presente
piano. A tal fine nella predisposizione del Psc associato i comuni operano
un’adeguata ricognizione dell’offerta residua e dismessa dell’intero territorio
definendo il dimensionamento complessivo delle aree di rilevanza intercomunale e
comunale sulla base del fabbisogno produttivo e di servizio stimato con riferimento
alle dinamiche socio – economiche in atto descritte nel Quadro Conoscitivo –
Integrazione Alta Valmarecchia e sulla base delle strategie di sviluppo della valle.
I Comuni definiscono, altresì le misure di riqualificazione da adottare con
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norme di attuazione
rifermento alle buone pratiche di qualificazione insediativa fornite dal Quaderno del
Quadro conoscitivo – integrazione Alta Valmarecchia. Le aree di cui al presente
comma devono assumere la qualificazione di Apea ai sensi del successivo articolo
8.5. Compatibilmente con le direttive di cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui al successivo art. 8.4.
5.(D)
Negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale di cui al precedente comma 2, per
le aree di nuovo impianto deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e
delle prestazioni di “area ecologicamente attrezzata”, di cui all’art. 8.5. Per le
porzioni già insediate deve essere favorita la riqualificazione delle prestazioni
ambientali finalizzata all’assunzione dei caratteri di “area ecologicamente
attrezzata” di cui al medesimo art. 8.5.
6.(D)
Le azioni per l’attuazione, la qualificazione e lo sviluppo di ciascuno dei tre ambiti
specializzati di rilievo sovracomunale di cui al comma 2 e più in generale per la
qualificazione del sistema produttivo dei due “parchi di attività economiche” di cui
al comma 1, sono definite attraverso un Accordo territoriale, ai sensi dell’art. 15
della LR 20/2000 fra la Provincia, i Comuni nel quale l’ambito ricade e gli altri
comuni ricompresi nei “parchi di attività economiche” di cui al comma 1, nonché,
nel tempo, attraverso successivi aggiornamenti e integrazioni dell’Accordo stesso.
7.(D)
L’Accordo comprende:
-
la definizione delle aree produttive interessate da ciascun ambito, a
precisazione di quanto indicato nel PTCP;
-
la definizione delle linee evolutive di ciascun ambito, ivi compresa la
fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili;
-
la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle
condizioni specifiche dell’ambito, per perseguire efficacemente gli obiettivi di
del PTCP;
-
le condizioni di sostenibilità ambientale e di compatibilità paesaggistica degli
interventi da condividere anche con la Soprintendenza peri Beni Architettonici
e per il Paesaggio in sede di conferenza di servizi istruttoria;
-
le linee di indirizzo di politica ambientale per la definizione delle caratteristiche
prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate di nuovo impianto e per la
riqualificazione delle aree preesistenti di cui al precedente comma 5;
-
la definizione degli interventi necessari riguardo alle infrastrutture per la
mobilità delle merci e delle persone, nonché gli interventi gestionali per
l’ottimizzazione dell’accessibilità attraverso i servizi di trasporto collettivo
locale, il mobility management di area e le opportunità di razionalizzazione
della logistica;
-
la definizione degli interventi necessari per l’ottimizzazione dei consumi idrici
ed energetici, attraverso azioni e modalità di gestione finalizzate al risparmio,
all’efficienza energetica e al riutilizzo di tali risorse nonché alla riduzione e
riciclaggio dei rifiuti, in applicazione degli indirizzi di cui ai successivi degli artt.
10.3, 10.4 e 10.7;
-
la definizione della più idonea forma di gestione unitaria, anche attraverso
convenzioni o la costituzione di società o consorzi;
-
le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a
cui le espansioni sono subordinate;
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norme di attuazione
-
la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti
riguardanti la programmazione temporale, l’attuazione e la gestione degli
interventi previsti;
-
gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là
degli oneri di urbanizzazione, per la realizzazione degli interventi previsti;
-
l’armonizzazione delle scelte urbanistiche relative alle aree produttive di rilievo
comunale dei comuni interessati, con le determinazioni concordate per
l’ambito o gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale;
-
l’adesione dei Comuni firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle
risorse derivanti dagli insediamenti produttivi secondari e terziari di cui al
Titolo 12.
8.(D)
Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le aree specializzate per attività
produttive ricadenti negli ambiti di rilievo sovracomunale in conformità all’Accordo
territoriale di cui al comma 6.
9.(D)
Nel caso di presenza o insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
si applicano le disposizioni di cui all’art. 8.6.
Articolo 8.4
Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività
produttive di rilievo comunale
1.
Le aree specificamente destinate ad attività produttive previste nei piani urbanistici
vigenti e non considerate facenti parte degli ambiti specializzati di rilievo
sovracomunale, qualora vengano confermate nella loro destinazione, sono
considerate ambiti produttivi di rilievo comunale.
2.(D)
Per gli ambiti produttivi di rilievo comunale si indicano le seguenti direttive:
3.
-
l’utilizzo delle potenzialità insediative residue previste dagli
urbanistici vigenti e di quelle derivanti da dismissioni va
privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di
reinsediamento di attività produttive già insediate nell’ambito o nel
cui l’ambito ricade;
-
eventuali ulteriori espansioni insediative, oltre a quanto già previsto al
momento dell’adozione del presente Piano, devono essere motivate in
relazione a esigenze, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività
produttive già insediate nell’ambito, che debbano ampliarsi o trasferirsi, o
ancora di realizzazione di servizi tecnici, di servizi alle imprese o di impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti;
-
qualora si preveda un’espansione dell’ambito motivata in risposta ad esigenze
di sviluppo o di trasferimento di specifiche aziende, gli impegni relativi a tali
sviluppi o trasferimenti devono formare oggetto di appositi accordi preventivi
con le aziende interessate ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000.
strumenti
governato
eventuale
comune in
Per gli ambiti produttivi di rilievo comunale ricompresi nei “parchi di attività
economiche” della Valmarecchia o della Valconca o nell’Ambito di Raibano di cui
ai commi 1 e 2 dell’articolo 8.3, eventuali determinazioni riguardanti l’utilizzo e
l’eventuale ampliamento non previsti dalle disposizioni di cui al comma precedente
sono ammesse solo se concordate e condivise in sede di Accordo territoriale di cui
al comma 6 del medesimo articolo 8.3.
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norme di attuazione
4.(D)
In relazione alle caratteristiche e alla localizzazione di ciascuna area, i Comuni
valutano quali delle aree produttive di rilievo comunale debbano mantenere in
prospettiva una caratterizzazione prevalentemente manifatturiera, quali possano
evolvere nella direzione di aree per attività miste secondarie, terziarie,
commerciali, ecc. definendo comunque i limiti alle possibilità di insediamento di
attività commerciali, e quali possano eventualmente, in caso di dismissione,
essere progressivamente trasformate per nuove e diverse funzioni urbane.
5.(D)
In sede di formazione del PSC, il Quadro Conoscitivo preliminare deve contenere
una scheda di analisi di ciascuna area produttiva di rilievo comunale, sulla base
della quale nel Documento Preliminare sono formulate le proposte riguardo alla
caratterizzazione evolutiva di ciascuna area ai sensi del precedente comma 4.
6.(D)
Nel caso di presenza o di ipotesi di insediamento di stabilimenti a rischio di
incidente rilevante si applicano le disposizioni di cui all’art. 8.6.
7.(D)
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle aree di rilevanza
comunale vigenti ricadenti nel territorio della Alta Valmarecchia, qualora
riconfermate nella loro destinazione coerentemente con le disposizioni di cui
all’art. 8.3 comma 4 bis. Nella predisposizione del Psc associato i Comuni
individuano le aree di rilevanza comunale per le quali promuovere la qualificazione
ad Apea ai sensi del successivo art. 8.5 comma 3 tenendo conto delle condizioni
di pregio e di fragilità ambientale delle singole aree.
Articolo 8.5
1.(D)
2.
Procedure per la realizzazione e caratteristiche delle aree
ecologicamente attrezzate
Per la qualificazione di “area ecologicamente attrezzata” si applicano le
disposizioni dello “Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla
realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate” (DCR n. 118 del 13 giugno
2007) come specificato ai seguenti commi.
L’individuazione, nonché la disciplina e la regolamentazione delle APEA nuove di
rilievo sovracomunale è effettuata dal PTCP al precedente comma 2 del punto
8.3.; la definizione delle caratteristiche prestazionali dell’area ecologicamente
attrezzata è operata nell’ambito degli accordi territoriali di iniziativa provinciale di
cui al precendente art. 8.3 comma 7 e si attua attraverso i conseguenti
adeguamenti urbanistici comunali. Le funzioni di indirizzo e controllo di queste
aree spettano alla Provincia, d’intesa con i Comuni territorialmente interessati, ai
sensi del punto 3.2 dell’Atto di indirizzo.
3. (D) L’individuazione, nonché la disciplina e la regolamentazione delle APEA esistenti e
delle APEA di rilievo comunale è effettuata dai Comuni tramite il PSC secondo le
direttive e gli indirizzi del precedente punto 8.4. le funzioni di indirizzo e controllo di
queste aree spetta al Comune ai sensi del punto 3.2 dell’Atto di indirizzo.
4. (D) Le caratteristiche urbanistiche ed ambientali delle APEA devono essere definite in
conformità a quanto indicato al capitolo 4 dell’Atto di indirizzo che si intende
integralmente richiamato.
5. (D) Gli accordi territoriali di cui al precedente art. 8.3 comma 7 definiscono il soggetto
gestore responsabile delle aree ecologicamente attrezzate ai sensi del capitolo 3
dell’Atto di indirizzo.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
Articolo 8.6
1.(D)
norme di attuazione
Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente
rilevante
Il PTCP individua nella apposita cartografia del Quadro Conoscitivo e del Quadro
Conoscitivo – Integrazione alta Valmarecchia e nella tavola D gli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio
2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.
Nella medesima Tavola la localizzazione di tali stabilimenti è relazionata con i
principali elementi di vulnerabilità ambientale e territoriale.
Ai fini dell’obbligo di adeguamento del Piano urbanistico comunale e degli altri
obblighi previsti dal D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia
di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante” e dagli articoli 12, 13 e 18 della LR n° 26, del 17
dicembre 2003 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose”, l’individuazione delle aree di danno e dei
comuni interessati da tali aree di danno, ancorché originate da stabilimenti posti al
di fuori del comune stesso, è contenuta nell’elaborato “Individuazione delle aree di
danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del DM LL. PP.
09/05/01” facente parte del Quadro conoscitivo.
Gli elaborati di cui sopra del Quadro Conoscitivo sono stati prodotti sulla base
degli elementi conoscitivi disponibili ed aggiornati alla data di adozione delle
presenti norme
2. (D) I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
ovvero dalle aree di danno di uno stabilimento ubicato in altro comune, sono
soggetti all’obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali, a norma
dell’articolo 14 del D.Lgs. 334/99 e dell’articolo 12 della LR n° 26 del 17 dicembre
2003, secondo i criteri di cui al DM 09/05/2001 ed in conformità alle disposizioni di
cui all’articolo A-3 bis della LR n° 20 del 24 marzo 2000, introdotto dalla LR
n°26/2003.
3.(D)
A tal fine, i Comuni sono tenuti a verificare ed aggiornare l’individuazione delle
aree di danno riportata nell’elaborato del Quadro conoscitivo e nel Quadro
Conoscitivo – Integrazione alta Valmarecchia del PTCP e a regolamentare gli usi e
le trasformazioni ammissibili all’interno di tali aree, verificando la compatibilità degli
stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili,
coerentemente ai contenuti del PTCP e della pianificazione di emergenza esterna
ed in conformità ai criteri stabiliti dal DM 9 maggio 2001. Tale regolamentazione
deve essere compiuta nell’ambito dell’apposito Elaborato Tecnico “Rischio di
Incidenti Rilevanti” (RIR), previsto all’articolo 4 del DM 9 maggio 2001.
4. (D) Sulla base dell’individuazione delle aree di danno riportata nel soprarichiamato
allegato, sono soggetti agli obblighi di cui al precedente comma i Comuni di
Novafeltria e Torriana. Nel caso in cui le aree di danno coinvolgano il territorio di
più comuni, la verifica della compatibilità di cui al comma precedente e le
determinazioni conseguenti devono essere concertate fra le amministrazioni
comunali coinvolte.
5.
Ai fini della verifica della compatibilità ambientale e territoriale degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante, nell’ambito dell’adeguamento dei piani urbanistici
comunali di cui al precedente comma 2, i principali elementi ambientali e territoriali
da considerarsi vulnerabili sono riconducibili alle seguenti categorie,
a) per il contesto ambientale si considerano come principali elementi vulnerabili:
-
gli elementi che compongono il sistema idrografico,
100
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norme di attuazione
-
le aree che compongono il sistema provinciale delle aree naturali protette,
-
le aree e gli elementi che compongono il sistema Rete Natura 2000,
-
le ulteriori zone tutelate di interesse naturale e paesaggistico, di cui al
precedente Titolo 5.
b) per il contesto territoriale sono considerati principali elementi vulnerabili:
-
i poli funzionali (esistenti e previsti),
-
i servizi sanitari e scolastici,
-
le strutture commerciali (intese come grandi strutture di vendita),
-
il sistema delle infrastrutture per la mobilità,
-
le linee di distribuzione energetica ad alta tensione e relative cabine di
trasformazione,
-
i centri abitati.
I suddetti principali elementi ambientali e territoriali vulnerabili considerati sono tutti
evidenziati, in relazione a ciascun insediamento a rischio, nell’elaborato del
Quadro Conoscitivo.
In sede di verifica ed aggiornamento per l’adeguamento del Piano urbanistico, i
Comuni sono tenuti ad approfondire e verificare, ovvero ad implementare, tali
elementi di vulnerabilità in relazione alle caratteristiche del territorio e alle
ipotetiche conseguenze derivanti dalle diverse tipologie di scenario incidentale e di
sostanza pericolosa coinvolta, stabilendone nel contempo la disciplina di tutela e
le eventuali misure di prevenzione e mitigazione atte a ridurre il danno e a
garantire la protezione dell’ambiente e della popolazione.
6. (D) Fino all’adeguamento del Piano urbanistico generale, il territorio interessato dalle
aree di danno è soggetto ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3b del DM
09/05/2001, secondo quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale e
dall’articolo 13 della LR n° 26/2003.
TITOLO 9 - TERRITORIO RURALE
Articolo 9.1
Definizione di territorio rurale e contenuti del PTCP
1.(D) Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e non
destinato ad essere urbanizzato, e si caratterizza per la prevalenza del paesaggio
agricolo e/o seminaturale.
2.(D) Devono essere considerati parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le
infrastrutture che, pur essendo elementi estranei al sistema agricolo, non alterano
le caratteristiche di dominanza del territorio rurale stesso.
3.(D) Il PSC definisce e dettaglia alla scala comunale i limiti del territorio rurale,
considerando tale tutto il territorio non disciplinato ai sensi del Capo A-III della LR
20/2000.
4.(D) Con riguardo al territorio rurale il PTCP:
101
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
-
individua, in applicazione dell’art. A-17 della LR 20/2000, le aree di valore
naturale e ambientale; in particolare nella Tavola B e nella Tavola C recepisce
ed integra le aree tutelate individuate dal PTPR. Il PTCP persegue la
salvaguardia delle aree di valore naturale ed ambientale secondo quanto
disposto dalle presenti norme nella Parte II Titoli 1 e 5;
-
effettua, come previsto all’art. A-16 comma 2 della LR 20/2000, una prima
individuazione, nella Tavola A e nello schema “Ambiti rurali” contenuto nella
Relazione di piano, degli ambiti del territorio rurale diversamente caratterizzati
dal punto di vista dell’economia agricola, di cui al successivo art. 9.6;
-
articola il territorio in Unità e Sub-unità di Paesaggio, individuate nelle Tavole
B e C, e ne descrive nel relativo capitolo del Quadro conoscitivo le rispettive
risorse storiche, archeologiche e paesaggistiche che le caratterizzano, ai fini
della loro salvaguardia attiva e valorizzazione.
5.
Il PTCP riconosce l'attività agricola come componente determinante del sistema
produttivo provinciale e principale condizione per la tutela attiva dei valori naturali,
ambientali e paesistici del territorio rurale, formula direttive e promuove azioni
progettuali per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile di detta attività e delle
funzioni e utilizzazioni del suolo complementari e integrative nonché per la tutela e
valorizzazione del paesaggio rurale.
6.
Per il territorio dell’Alta Val Marecchia si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo e ai successivi articoli 9.2, 9.3 e 9.7 bis.
Articolo 9.2
1.
Indirizzi e direttive agli strumenti di pianificazione ed a quelli
di programmazione del settore agricolo
Il PTCP costituisce il quadro di riferimento per le politiche volte a garantire lo
sviluppo di attività agricole sostenibili e per la programmazione degli interventi nel
territorio rurale. In particolare il PTCP sviluppa le strategie e gli obiettivi generali
relativi al settore agricolo contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) in
ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell’art. 13 della LR 30 maggio
1997, n.15.
2.(D) Le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale di cui all’art. 13 lettera a) della
LR 30/05/97 n. 15, sono tutte quelle ricomprese nel territorio rurale, esclusi gli
invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, l’arenile e le aree che ospitano
funzioni non agricole compatibili con il territorio rurale di cui al successivo art. 9.3
comma 1.
3.(D) La Provincia esercita le proprie competenze in materia di programmazione e di
sostegno al settore agricolo sulla base degli obiettivi e delle politiche per il territorio
rurale illustrate nella Relazione generale del PTCP ed in particolare persegue il
rafforzamento della competitività del sistema agricolo e forestale attraverso
l'integrazione tra i soggetti operanti nell’ambito delle diverse filiere, l'innovazione di
prodotto e di processo, il trasferimento delle conoscenze, la qualità intesa come
distintività e tutela a livello di mercato, la promozione del territorio e dei prodotti
agricoli, la certificazione di qualità degli stessi (DOC, DOP, IGP, DOCG).
4.(D) Gli strumenti urbanistici comunali, sulla base degli obiettivi e delle politiche per il
territorio rurale illustrate nella Relazione generale del PTCP e delle disposizioni del
presente Titolo, definiscono le azioni e disciplinano gli interventi effettuabili, in
relazione:
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norme di attuazione
-
alle condizioni di insediamento di infrastrutture e impianti di pubblica utilità o
comunque compatibili con i caratteri del territorio rurale;
-
alle esigenze di sviluppo delle imprese agricole;
-
al riuso del patrimonio esistente.
5.(D) I Comuni recepiscono, ed eventualmente approfondiscono e precisano, nel PSC
l’articolazione del territorio in ambiti rurali diversamente caratterizzati di cui all’art.
9.6. I Comuni, ovvero le Unioni e Associazioni di Comuni, indicano inoltre le
eventuali aree da interessare con progetti di tutela recupero e valorizzazione,
nonché le aree più idonee per la localizzazione delle dotazioni ecologiche ed
ambientali di cui all’art. A-25 della LR 20/2000.
Articolo 9.3
Insediamenti ammissibili negli ambiti rurali.
1.(D) Nel territorio rurale, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del PTCP e nei limiti
della coerenza e congruenza con gli obiettivi e le politiche illustrate nella Relazione
generale del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le condizioni e i
limiti per la realizzazione delle seguenti opere o l’insediamento delle seguenti
attività:
a) nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli e all’esercizio
delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti e alle condizioni di cui alla
LR 20/2000 e ai successivi articoli del presente titolo;
b) opere di urbanizzazione;
c) infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche;
d) impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;
e) impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti e alle condizioni stabilite
nel PPGR;
f) attività di estrazione e di eventuale trattamento degli inerti estratti, nei limiti di
cui agli specifici piani di settore, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie
e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all’esaurimento
dell’attività ;
g) campeggi e campi attrezzati per la sosta dei nomadi;
h) altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità;
i) riqualificazione ed adeguamenti normativi di allevamenti zootecnici esistenti e
nuovi impianti di allevamento zootecnico di tipo estensivo;
j) attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
k) attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;
l) aziende faunistico-venatorie e aziende turistico-venatorie nei limiti delle
disposizioni normative di settore;
m) attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la
costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate;
n) attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare
o connesse ad attività agrituristiche, quali piscine, campi da bocce e simili,
non comportanti la realizzazione di edifici;
o) campi da golf con relativa club-house, solo sulla base di uno specifico Accordo
territoriale con la Provincia;
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norme di attuazione
p) impianti di microgenerazione di energia elettrica, di cui all’Art. 1comma 85-bis
della Legge 23 Agosto 2004 n. 239 come modificato dal Decreto Legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, con capacità di generazione non superiore ad un MW
elettrico;
q) Al fine di promuovere lo sfruttamento dell'energia solare e
contemporaneamente salvaguardare il paesaggio del territorio provinciale,
sono ammessi impianti fotovoltaici non integrati (art. 2 comma B1 DM
19/02/07)
con
potenze
inferiori
ai
100
kWp.
Tale soglia non si applica per gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati(art.
2 comma B2 DM 19/02/07) e con integrazione architettonica (art. 2 commaB3
DM 19/02/07) su strutture esistenti.
r) impianti di cogenerazione e teleriscaldamento per la produzione e trasporto di
energia elettrica ai sensi dell’art. 2 DLgs. 20/2007;
s) impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art.
2 del DLgs 29/12/2003, n. 387, con capacità di generazione non superiore a 3
MW elettrici.
t) Impianti di geoscambio (geotermia a bassa entalpia) biomassa come il cippato
o il biogas.
2.(D) Gli strumenti urbanistici comunali classificano e disciplinano nel territorio rurale le
preesistenti attività agro-industriali di gestione e trasformazione dei prodotti agroalimentari svolte in maniera associata dai produttori agricoli e collocate al di fuori di
ambiti specializzati per attività produttive; possono consentire inoltre la
realizzazione di nuove attività con le suddette caratteristiche e di impianti di
produzione di energia da biomasse di cui alla lettera b) del comma 1 dell’Art. 2 del
DLgs 29/12/2003, n. 387, da localizzare preferibilmente in aree contigue a
stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive, e a
condizione che la produzione di energia da biomasse sia determinata da biomassa
agricola o forestale proveniente per almeno il 50% da una area limitrofa
all’impianto valutata in km.50 di raggio rispetto alla centrale a biomassa, e che sia
verificata l’adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai carichi attesi.
Articolo 9.4
Disposizioni generali per gli interventi edilizi in funzione delle
attività produttive agricole.
1.(D) Nel definire la disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale, gli strumenti
urbanistici comunali perseguono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio
esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione.
2.(D)
In particolare gli strumenti urbanistici comunali disciplinano il soddisfacimento delle
esigenze abitative degli imprenditori agricoli di norma attraverso il riuso e
l’adeguamento degli edifici esistenti. L’eventuale soddisfacimento di esigenze
abitative temporanee per lavoratori stagionali (foresterie) potrà essere consentito
esclusivamente tramite interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente nei
termini di cui al successivo art. 9.5.
3.(D) I Comuni individuano nel Quadro Conoscitivo del PSC le aree del territorio rurale
che hanno usufruito di finanziamenti per il rimboschimento o per la
rinaturalizzazione, e le aree di riequilibrio ecologico. In tali aree gli strumenti
urbanistici comunali escludono di norma previsioni di trasformazione urbanistica
per usi urbani.
4.
I Comuni, con riferimento a specifiche porzioni di territorio rurale, promuovono
accordi con aziende o gruppi di aziende per lo sviluppo di attività complementari e
104
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norme di attuazione
integrative di quella agricola quali attività turistiche, sportive ricreative e per il
tempo libero, e di valorizzazione economica delle risorse ambientali e culturali.
5.(D) La costruzione di nuovi edifici a servizio dell’agricoltura e della zootecnia potrà
essere prevista solo per aziende condotte da un Imprenditore Agricolo
Professionale, come definito dal DLgs. n. 99 del 29/03/2004 e successive
modifiche e integrazioni (DLgs. n.99/2004 smi).
6.
Nella fascia del territorio collinare, in attesa che la Provincia si doti di un
“programma di realizzazione di invasi a basso impatto ambientale” per il risparmio
idrico in agricoltura, i Comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici la
realizzazione di invasi idrici per usi plurimi, quali l’irrigazione, la laminazione delle
piene, il sostegno delle portate di magra, l’alimentazione di reti idrauliche ad uso
non potabile, le attività ricreative e del tempo libero, sulla base di accordi con le
competenti Autorità idrauliche e la Provincia.
Articolo 9.5
Disposizioni riguardo all’uso e riuso del patrimonio edilizio
esistente per funzioni non connesse con l’attività agricola
1.(D) Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le condizioni di permanenza e di
eventuale adeguamento di tutte le attività e funzioni già presenti nel territorio
rurale, se considerate compatibili, e le condizioni di insediamento di nuove attività
e funzioni attraverso il riuso di edifici preesistenti, sulla base delle seguenti
disposizioni.
2.(D) Deve essere favorita la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storicoarchitettonico, di quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dei
restanti edifici esistenti aventi tipologia originaria abitativa, fermo restando che per
questi ultimi, privi di pregio storico-culturale e testimoniale, va ammessa anche la
demolizione senza ricostruzione, in particolare negli ambiti ad alta vocazione
produttiva.
3.(D) Deve essere evitato che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle
caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto
ambientale rurale, e che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi
eccessivi della popolazione residente sparsa, e in particolare incrementi di carico
eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali.
4.
Per tali fini i Comuni, in sede di elaborazione del PSC si attengono ai seguenti
indirizzi:
-
definire le condizioni di sostenibilità per gli interventi di riuso nel territorio
rurale, in termini di soglie massime, di condizioni minime di infrastrutturazione,
ecc., anche per porzioni territoriali;
-
definire precise limitazioni al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun
edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare lo snaturamento della
tipologia stessa e da contenere l’entità dei nuovi carichi urbanistici;
-
delimitare con attenzione le destinazioni d’uso ammissibili negli interventi di
riuso, disciplinando in particolare, e differenziando in relazione agli usi, le
condizioni minime necessarie di infrastrutturazione e i requisiti della rete
stradale e delle altre infrastrutture a rete, ed escludendo in linea generale la
possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove attività extra-agricole
con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del
territorio;
105
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-
norme di attuazione
subordinare l’attuazione dei singoli interventi di riuso al rispetto dei requisiti di
sostenibilità ambientale di cui al Titolo 10.
5.(D) In particolare deve essere escluso nel territorio rurale l’insediamento di nuove
attività produttive artigianali o industriali, e di nuove attività commerciali, al di là di
quelle già presenti, e al di là della vendita diretta dei loro prodotti da parte delle
aziende agricole e vivaistiche. Sulle attività artigianali o industriali già presenti
sono consentiti interventi di ammodernamento, e/o di riassetto organico, sulla base
di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una
dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi
previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad
adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i
conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad
ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio
comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi
provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia
comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
6.(D) Le possibilità di ampliamento assentibili ai sensi dell’art. A-21, comma 2, lettera d)
della LR 20/2000 sono applicabili ai soli casi di edifici abitativi composti da
un’unica unità immobiliare di dimensione inadeguata, e non compresi fra quelli di
interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.
L’intervento non deve dare luogo a nuove unità immobiliari, ed è limitato a
raggiungere una dimensione massima dell’alloggio, stabilita dal Comune in
rapporto alle esigenze di una famiglia media.
7.
Ferma restando la tutela degli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio
storico-culturale e testimoniale, possono essere consentite possibilità di
adeguamento con ampliamento per edifici ospitanti attività che forniscono servizi
coerenti con la valorizzazione del territorio rurale quali pubblici esercizi, attività
ristorative e ricettive, attività ricreative, culturali, religiose, assistenziali e sociali.
Tali interventi vanno subordinati all’esistenza della dotazione minima di
infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e
territoriale delle attività stesse. Tali interventi vanno comunque effettuati nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche, costruttive e morfologiche delle edilizia
tradizionale locale.
8.(D) Per quanto riguarda gli immobili di tipologia non abitativa e non di pregio storicoculturale o testimoniale (ad esempio gli immobili produttivi agricoli o zootecnici di
tipologia non tradizionale o di costruzione posteriore alla metà del secolo scorso),
in caso di dismissione deve essere favorito in primo luogo il riuso ancora per
funzioni connesse all’agricoltura o comunque compatibili in relazione alle loro
caratteristiche tipologiche e costruttive, quali il deposito di materiali, macchinari o
veicoli, e in secondo luogo la demolizione senza ricostruzione. L’eventuale
concessione di contropartite di natura edilizia per favorirne la demolizione, ovvero
diritti edificatori, ai sensi dell’art. A-21, comma 2, lettera c) della LR 20/2000, può
essere prevista dai Comuni solo nel caso di immobili ricadenti in contesti di
particolare pregio paesaggistico, ambientale o storico, qualora la permanenza
dell’immobile abbia un sensibile impatto negativo sulla qualità del contesto e la sua
demolizione contribuisca efficacemente al miglioramento della qualità ambientale e
paesaggistica. I casi nei quali ricorrano tali condizioni vanno individuati nel PSC e
l’attuazione dell’intervento va disciplinata nel POC. L’entità di tali diritti edificatori
deve essere di norma particolarmente contenuta, rapportata a una frazione della
superficie coperta dell’edificio da demolire, e la loro utilizzazione deve essere
condizionata alla demolizione dell’esistente, alla bonifica del sito, al ripristino
dell’uso agricolo o delle condizioni naturali del suolo, nonché al trasferimento dei
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norme di attuazione
diritti edificatori stessi in ambiti per nuovi insediamenti urbani limitrofi a centri
abitati.
9.(D) È fatto obbligo ai Comuni di riportare nel RUE le disposizioni applicative delle
norme di cui alla LR 20/2000 art. A-21 comma 3 e 4, riguardanti i limiti alla nuova
edificazione nelle unità fondiarie agricole in caso di riuso per funzioni diverse da
quelle agricole di edifici che erano precedentemente asserviti a tali unità fondiarie,
anche a seguito di frazionamento.
Articolo 9.6
Articolazione del territorio rurale in ambiti agricoli
1.(D) Il PTCP, in relazione alla capacità d’uso dei suoli, alla presenza di produzioni
tipiche, alle dinamiche settoriali in atto, nonché alla presenza e densità di elementi
d’interesse naturale e ambientale, individua tre tipologie di territorio in cui
rispettivamente sono dominanti l’alta vocazione produttiva, ovvero il rilievo
paesaggistico, ovvero i caratteri periurbani. Tale individuazione, come riportata
nella Tavola A e nello schema “Ambiti rurali” contenuto nella Relazione di piano ,
costituisce una prima individuazione degli ambiti agricoli del territorio rurale,
prevista ai sensi del comma 2 dell’art. A-16 della LR 20/2000; a tali ambiti fanno
riferimento le disposizioni di cui ai seguenti articoli 9.7, 9.8 e 9.9.
2.(D) I PSC effettuano l’individuazione definitiva degli ambiti agricoli di cui al comma
precedente, che potrà discostarsi da quella effettuata dal PTCP sulla base di
approfondimenti di analisi, tenendo comunque conto dell’articolazione del territorio
in unità di paesaggio e sotto-unità di paesaggio di cui alla Tavola C, del Piano
Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) e del relativo Programma Rurale Integrato
Provinciale (PRIP).
3.
I PSC nella definizione degli ambiti agricoli di cui al comma 1 del presente articolo
terranno conto della zonizzazione regionale a supporto del PRSR e del PRIP, al
fine di agevolare la applicazione delle misure previste dai suddetti piani di sviluppo
rurale e di evitare incoerenze normative.
Articolo 9.7
Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico
1.
Gli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico sono parti del territorio rurale
particolarmente caratterizzate dall’integrazione del sistema ambientale e del
relativo patrimonio naturale con l’azione dell’uomo volta alla coltivazione e
trasformazione del suolo.
2.
Negli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e
urbanistica assicura:
3.
-
la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente
sostenibili e dei valori naturalistici, antropologici, archeologici, storici e
architettonici presenti nel territorio;
-
la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo
patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi
habitat, e delle associazioni vegetali;
-
la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e
idrogeologici e degli equilibri ecologici.
In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale e la programmazione
settoriale:
107
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norme di attuazione
-
promuovono e favoriscono una effettiva multifunzionalità dell’impresa agricola,
espressa attraverso la produzione di servizi quali: la manutenzione degli
assetti idrogeologici e delle aree forestali, la promozione delle vocazioni
produttive, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari
locali, la gestione degli equilibri faunistici, la sviluppo della biodiversità,
l’offerta all’utenza turistica di servizi ristorativi, ricettivi, ricreativi, sportivi e
simili;
-
perseguono la riconversione delle pratiche agricole che ostacolano la tutela
delle aree naturali e di elevata qualità paesaggistica;
-
incentivano il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e
architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
-
applicano le linee guida del progetto di Gestione Integrata delle Zone Costiere
(GIZC) di cui alla delibera della Giunta Regionale 29/11/12004 n. 2406, in
particolare di quelle che prevedono lo svolgimento di attività a supporto ed
integrazione del turismo.
4.(D) Ai sensi dell’art. A-18 comma 3 della LR 20/2000, in questi ambiti, le seguenti
trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo sono ammesse previa specifica
valutazione della loro sostenibilità ambientale:
-
attività agricole per la cui predisposizione siano necessarie alterazioni
significative della morfologia naturale del terreno, purché finalizzate alla
realizzazione di produzione tipiche o coerenti con le caratteristiche pedoclimatiche del sito interessato;
-
attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o
paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del
terreno;
-
apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre;
-
interventi per attività di cui all’articolo 9.3.
5.
Nella utilizzazione del patrimonio edilizio esistente va favorito lo sviluppo di attività
agrituristiche, di fattorie didattiche e del turismo rurale nel rispetto delle leggi di
settore.
6.
Per lo sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura,
l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero, il turismo rurale e
l’agriturismo, il PSC può individuare gli ambiti più idonei per la relativa
localizzazione, ovvero quelli in cui tali attività sono escluse; il RUE disciplina gli
interventi edilizi necessari, che devono riguardare esclusivamente il patrimonio
edilizio esistente.
7.(D) La costruzione di nuovi edifici a servizio dell’agricoltura e della zootecnia potrà
essere prevista solo per le esigenze di aziende agricole che abbiano i requisiti di
competitività e sostenibilità di cui al PRSR. Ai fini del contenimento dei processi di
ulteriore frazionamento delle aziende agricole, i Comuni individuano nel PSC la
dimensione minima che l’azienda agricola deve possedere in relazione alle
specifiche caratteristiche del territorio e al tipo di edifici da realizzare (edifici di
servizio, edifici zootecnici, serre con struttura e/o copertura rigida).
8.(P)
Non è comunque ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo
intensivo, intendendosi come quelli nei quali l’azienda agricola non abbia la
potenzialità produttiva sufficiente a soddisfare almeno il 25% del fabbisogno
alimentare dei capi allevati, calcolata secondo le normative di settore vigenti.
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norme di attuazione
Inoltre l’impresa agricola dovrà dimostrare di poter disporre di superfici idonee
all’utilizzazione agronomica degli effluenti prodotti sulla base dei limiti previsti dalla
delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del
16/01/2007, identificati in 170 Kg N/Ha per le “zone vulnerabili” e 340 Kg N/Ha per
le “zone non vulnerabili. Per gli allevamenti zootecnici esistenti le norme del RUE
possono prevedere la possibilità di ampliamenti una tantum fino ad un massimo
del 20% della potenzialità produttiva preesistente finalizzati all’adeguamento della
struttura alle disposizioni igienico-sanitarie, al miglioramento dell’impatto
ambientale, al miglioramento qualitativo delle produzioni e del benessere degli
animali.
9.(D) La costruzione di nuovi edifici abitativi è ammessa solo per le esigenze di
Imprenditori Agricoli Professionali, come definiti dal Dlgs n.99/2004 smi, in aziende
che siano già dotate di un centro aziendale comprensivo di un’unità immobiliare
abitativa, ai fini dell’ampliamento ovvero ricostruzione dell’abitazione stessa,
mentre non è ammessa in aziende sprovviste di abitazione.
10.
In relazione al riuso di edifici preesistenti per attività turistiche ricettive, ristorative,
ricreative e sportive, culturali e sociali, o per la custodia e l’allevamento di animali
d’affezione, gli strumenti urbanistici comunali possono disciplinare la possibilità di
realizzazione di manufatti, quali piazzole per tende o caravan, piccole attrezzature
sportive e ricreative ad uso degli ospiti, recinti per animali, tettoie aperte, box per
cavalli, definendone le caratteristiche e i limiti dimensionali in modo da garantire
un basso impatto ambientale e paesaggistico.
Articolo 9.7 bis
montano.
1.
Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico in ambito
Gli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico dell’ambito montano sono
quelli ricadenti nell’Unità di Paesaggio dell’alta collina e della montagna come
individuata nella Tavola C del presente piano.
2. (D) In tali ambiti obiettivo prioritario della pianificazione territoriale ed urbanistica è
quello di coniugare la funzione produttiva agricola e la funzione ambientale di
presidio del territorio e di conservazione del paesaggio. In particolare va favorito il
mantenimento e lo sviluppo di nuove attività agricole, anche di piccole dimensioni,
per il recupero di tecniche e di varietà colturali locali, per la realizzazione di filiere
produttive integrate e per il mantenimento e il ripristino della biodiversità. I
successivi commi 3, 4, 4 bis e 5 definiscono gli interventi edilizi ammissibili qualora
vengano verificate le condizioni di sostenibilità di cui al successivo comma 6
nonché le condizioni generali di ammissibilità di cui al successivo comma 7. Nel
caso tali condizioni non vengano definite all’interno degli strumenti urbanistici, nel
territorio rurale di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti gli interventi edilizi devono
comunque essere realizzati con il ricorso alle migliori tecniche costruttive per
l'efficienza energetica e la sicurezza sismica.
3. (D) In merito agli interventi edilizi connessi alle attività produttive agricole e delle attività
integrative ad essa connesse valgono le seguenti disposizioni:
a. Edifici funzionali: va privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente
con anche la conservazione degli edifici di interesse storico architettonico e
la valorizzazione degli elementi di pregio testimoniale. Gli interventi di
nuova costruzione e di ampliamento sono consentiti solo in assenza o
insufficienza di edifici esistenti recuperabili. Tali interventi devono essere
coerenti con il Piano di Riconversione e Ammodernamento (PRA)
aziendale di cui al successivo comma 8, con le caratteristiche
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norme di attuazione
paesaggistiche e ambientali dei luoghi e con le tecniche costruttive locali.
Deve essere perseguita la diminuzione dei manufatti precari comunque
non recuperabili;
b. Edifici abitativi: per le necessità abitative connesse all’esercizio delle attività
di cui alla precedente lettera a. sono ammessi esclusivamente interventi di
recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente secondo le modalità di cui
al successivo comma 5 nonché gli interventi di recupero di cui al
successivo comma 4 bis. Gli interventi edilizi comportanti interventi di
ampliamento devono essere valutati all’interno del PRA.
4. (D) In merito agli interventi edilizi non connessi alle attività produttive agricole valgono
le seguenti disposizioni:
a. Edifici a fini abitativi: sono ammessi esclusivamente interventi di recupero e
riuso del patrimonio edilizio esistente già di originaria destinazione abitativa
secondo le modalità di cui al successivo comma 5, nonché gli interventi di
recupero di cui al successivo comma 4 bis. Gli interventi edilizi comportanti
interventi di ampliamento devono essere soggetti alla stipula della
convenzione di cui al successivo comma 8.
b. Edifici ospitanti attività di turismo rurale e attività e servizi coerenti con la
valorizzazione del territorio rurale e ad esso compatibili: sono ammessi gli
interventi di recupero e riuso di cui al successivo comma 5. Gli interventi
edilizi comportanti interventi di ampliamento dell’esistente sono soggetti
alla stipula della convenzione di cui al successivo comma 8. Sono
comunque consentiti gli interventi di cui all’art. 9.7 comma 10.
4 bis (D) Gli edifici ad originaria destinazione non abitativa di interesse storico architettonico possono essere recuperati, oltre che a fini funzionali:
- a fini abitativi connessi all’attività agricola e relative attività integrative
purché ricompresi nel PRA di cui al successivo comma 8;
- a fini abitativi non connessi all’attività agricola purché soggetti alla stipula
della convenzione di cui al successivo comma 8;
- per le attività di cui al precedente comma 4 lettera b purché soggetti alla
stipula della convenzione di cui al successivo comma 8.
Per gli edifici di cui al presente comma sono ammessi esclusivamente interventi
conservativi, senza ampliamento, come definiti dagli abachi di cui al successivo
comma 7.
Per edifici ad originaria destinazione non abitativa non di interesse storico –
architettonico non più funzionali all’attività agricola e a quelle ad essa connesse,
valgono le disposizioni di cui all’art. 9.5 comma 8.
5. (D) Al fine di perseguire il riordino e la razionalizzazione degli assetti insediativi ed
attivare processi di miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica i
Comuni operano il censimento degli edifici sparsi in territorio rurale, storici e non,
attribuendo le possibilità di recupero secondo le seguenti fattispecie:
a) per gli edifici di “interesse storico architettonico” sono ammessi interventi
conservativi;
b) per gli edifici di “pregio storico – culturale e testimoniale” sono ammessi
interventi di recupero tipologico e modesto ampliamento con riferimento a
specifici abachi delle tipologie edilizie rurali predisposti dai comuni ai sensi
del successivo comma 7 fatta salva la valorizzazione degli elementi e degli
aspetti di pregio testimoniali;
c) per gli edifici privi di pregio sono ammessi:
110
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norme di attuazione
- interventi di modesto ampliamento, con le limitazioni di cui all’art. 9.5
comma 6;
- interventi di recupero tipologico anche attraverso interventi di demolizione
e ricostruzione, ed eventuale modesto ampliamento, con riferimento agli
abachi tipologici di cui al successivo comma 7.
6. (D) Gli interventi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 4 bis sono ammissibili se risultano
verificate le condizioni di sostenibilità di cui all’art. 9.5 comma 4 specificate a livello
locale, nella predisposizione del PSC e del RUE, tenendo conto: degli assetti
insediativi (assetto morfologico e nuclei rurali, valutazione dell’offerta insediativa
sparsa nell’ambito del dimensionamento del fabbisogno abitativo, prossimità ai
centri di servizio,….); delle condizioni ambientali (rischi idrogeologici, rischio
sismico,…); delle dotazioni di rete (accessibilità, reti di servizio, ….).
7. (D) I Comuni stabiliscono, nella redazione del PSC e del RUE, oltre alle condizioni di
cui al precedente comma 6, le seguenti condizioni generali di ammissibilità degli
interventi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 4 bis :
- l’estensione minima (condizioni di continuità e regime proprietario) del fondo
con riferimento alle dimensioni medie comunali o intercomunali per la quale
sono ammissibili gli interventi edilizi;
- le condizioni di asservimento degli interventi al fondo che escludano, in caso di
ulteriore frazionamento, il riconoscimento per le unità eventualmente scorporate
di ulteriori diritti edificatori e che definiscano il rispetto delle condizioni di cui
all'art. A 21 commi 3 e 4 della lr 20/2000;
-
i censimenti degli edifici rurali sparsi atti ad individuare: la tipologia edilizia, la
qualità architettonica con evidenziazione degli edifici di “interesse storico
architettonico” e di quelli di “pregio storico – culturale e testimoniale”, gli usi
ammissibili, le categorie di intervento ammissibili, le condizioni di recuperabilità
per gli edifici parzialmente crollati e per i ruderi;
- gli abachi ai quali fare riferimento per gli interventi di recupero e ampliamento
contenenti la definizione delle tipologie edilizie, le unità abitative massime
ammissibili per tipologia edilizia, le modalità di ampliamento dei volumi originari
e i limiti quantitativi dell’ampliamento comunque di modesta entità;
- la dimensione massima per unità abitativa.
8. (D) Gli interventi edilizi comportanti interventi di ampliamento o nuova edificazione ai
sensi dei precedenti commi 3 e 4 sono soggetti a presentazione del Piano di
Ammodernamento e Recupero Aziendale (PRA) o a stipula di specifica
Convenzione. Il PRA deve contenere tutti gli elementi dimostrativi delle necessità
economiche aziendali che comportano interventi edilizi funzionali o abitativi
necessari alla conduzione del fondo e/o alla gestione delle filiere connesse di
prodotti e deve definire anche gli impegni “ambientali” relativi alla condizionalità e
alle buone pratiche agronomiche, alla manutenzione del territorio e al
mantenimento della biodiversità del fondo. La Convenzione deve stabilire gli
impegni ambientali di sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici e di
gestione e manutenzione del fondo di pertinenza. I Comuni nella predisposizione
del RUE definiscono lo schema di PRA e di Convenzione sulla base delle
indicazioni fornite nel Quadro conoscitivo (Allegati) e di eventuali ulteriori direttive
fornite dalla Provincia.
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norme di attuazione
9. (D) Nel territorio di cui al presente articolo valgono comunque le disposizioni di cui
all’art. 9.5 comma 5.
10. (D) In merito agli allevamenti zootecnici valgono le disposizioni di cui all’art. 9.7
comma 8 con la specifica per cui le limitazioni relative agli ampliamenti una tantum
sono riferiti agli allevamenti di tipo intensivo.
11. (D) I pascoli montani e i prati pascoli costituiscono un importante elemento di
diversificazione ambientale e la loro conservazione deve essere garantita
attraverso le attività di allevamento, bovino e ovino, al fine di impedire nel tempo la
colonizzazione da parte di vegetazione arbustiva e arborea. In tali aree sono
vietati: il dissodamento del terreno e il cambio di coltura, esclusi gli interventi
ordinari di miglioramento e manutenzione dei prati pascoli, nonché quelli volti al
recupero ambientale e alla difesa del suolo; qualunque intervento edilizio e di
infrastrutturazione, nonché la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra. Sono
comunque ammessi interventi per l’abbeveraggio (abbeveratoi, pozze o simili)
comprese le opere di derivazione e captazione d’acqua, purché realizzate in
coerenza col paesaggio. I Comuni, nella predisposizione del PSC procedono alla
identificazione delle aree a pascolo e ad attuarne le prescrizioni di tutela.
Articolo 9.8
1.
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono quelle parti del territorio rurale
particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo
svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e
concentrazione, e nelle quali la multifunzionalità delle aziende può essere di
ostacolo all’esplicarsi di tutte le potenzialità o è utile che assuma solo un ruolo
interstiziale e complementare; in tali ambiti possono comunque essere presenti
aree di valore naturale e ambientale e valori paesaggistici da salvaguardare.
2.(D) In questi ambiti la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di
settore:
3.
-
favoriscono il consolidamento e potenziamento dell'azienda produttiva
specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e
tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al
miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza
alimentare dei prodotti;
-
applicano le linee guida del progetto di Gestione Integrata delle Zone Costiere
(GIZC) di cui alla delibera della Giunta Regionale 29/11/12004 n. 2406, in
particolare quelle rivolte alla riduzione degli impatti dell’attività agricola sul
sistema litoraneo e quelle che prevedono, a fini irrigui, il riutilizzo delle acque
di trattamento dei reflui.
In tali ambiti possono operare anche aziende multifunzionali, orientate all'offerta di
servizi agro-ambientali agrituristici e ricreativi, ancorché di norma non assumano
un ruolo preminente a livello territoriale.
4.(D) In questi ambiti la pianificazione provinciale e comunale tutela e conserva il
sistema dei suoli agricoli produttivi evitandone la compromissione a causa
dell'insediamento di attività non di interesse pubblico e non strettamente connesse
con la produzione agricola. La sottrazione di suoli agricoli produttivi per nuove
funzioni urbane è ammissibile nella misura strettamente indispensabile in relazione
alla dimostrata assenza di alternative tecnicamente valide.
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5.
norme di attuazione
Gli strumenti urbanistici comunali devono tendere a limitare i conflitti tra le attività
proprie del settore agricolo e le altre funzioni insediate e insediabili, attraverso una
chiara esplicitazione della primaria funzione produttiva agricola e l’eventuale
individuazione di idonee misure di mitigazione ambientale degli impatti.
6.(D) La costruzione di nuovi edifici a servizio dell’agricoltura potrà essere prevista solo
per le esigenze di aziende agricole che abbiano i requisiti di competitività e
sostenibilità di cui al PRSR. Ai fini del contenimento dei processi di ulteriore
frazionamento delle aziende agricole, i Comuni individuano nel PSC la dimensione
minima che l’azienda agricola deve possedere in relazione alle specifiche
caratteristiche del territorio e al tipo di edifici da realizzare (edifici di servizio, serre
con struttura e/o copertura rigida, ecc.).
7.(P)
Non è comunque ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo
intensivo, intendendosi come quelli nei quali l’azienda agricola non abbia la
potenzialità produttiva sufficiente a soddisfare almeno il 25% del fabbisogno
alimentare dei capi allevati, calcolata secondo le normative di settore vigenti.
Inoltre l’impresa agricola dovrà dimostrare di poter disporre di superfici idonee
all’utilizzazione agronomica degli effluenti prodotti sulla base dei limiti previsti dalla
delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del
16/01/2007, identificati in 170 Kg N/Ha per le “zone vulnerabili” e 340 Kg N/Ha per
le “zone non vulnerabili. Per gli allevamenti zootecnici esistenti le norme del RUE
possono prevedere la possibilità di ampliamenti una tantum fino ad un massimo
del 20% della potenzialità produttiva preesistente finalizzati all’adeguamento della
struttura alle disposizioni igienico-sanitarie, al miglioramento dell’impatto
ambientale, al miglioramento qualitativo delle produzioni e del benessere degli
animali.
8.(D) Nel caso di aziende agricole sprovviste di abitazione, la costruzione di un nuovo
edificio abitativo è ammessa solo qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
-
su richiesta di un imprenditore di età inferiore a 40 anni che abbia già
maturato i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale, come definiti dal
Dlgs n.99/2004 smi;
-
in azienda con superficie accorpata minima di 5 ettari;
-
sulla base della presentazione di un Piano di investimento aziendale che
dimostri il raggiungimento o la presenza di requisiti di competitività e
sostenibilità dell’azienda previsti per l’Asse1 del PRSR.
Articolo 9.9
1.
Ambiti agricoli periurbani
Gli ambiti rurali a prevalente carattere periurbano possono presentare
contemporaneamente caratteristiche di cui ai precedenti articoli 9.7 e 9.8; il
carattere periurbano è riconosciuto da precisi rapporti spaziali di contiguità,
inclusione o complementarietà con l’urbanizzato o le sue espansioni pianificate.
Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue il mantenimento della
conduzione agricola dei fondi, e la promozione di attività integrative del reddito
degli operatori agricoli dirette:
a) a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la
realizzazione di dotazioni ecologiche, di cui all'art. A-25 della LR 20/2000, e di
servizi ambientali, compresi gli interventi per l’incremento della biomassa in
funzione ecologica;
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norme di attuazione
b) a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero, sia all’aria
aperta, purché a basso impatto ambientale, che attraverso il recupero di edifici
esistenti;
c) al mantenimento dei caratteri consolidati del paesaggio rurale;
d) a valorizzare la vicinanza con i mercati di sbocco, attraverso il potenziamento
delle filiere presenti, l’innalzamento della qualità e il contenimento degli impatti
anche in relazione alle altre pressioni presenti in queste aree.
2.(D) Il PTCP individua ambiti agricoli periurbani solo nella fascia di territorio rurale
retrostante la conurbazione costiera.
3.
Il PSC specifica gli indirizzi del presente Piano riferiti agli ambiti agricoli periurbani
adattandoli alle condizioni territoriali proprie in considerazione della natura
paesaggistica o produttiva del territorio interessato.
4.
Il PSC definisce obiettivi, prestazioni e interventi ammessi, individuando in
particolare quali dotazioni ecologiche siano da incentivare per concorrere a
migliorare l’ambiente urbano. Tali previsioni specifiche del PSC costituiscono
criteri di priorità ai fini dell'attribuzione alle aziende operanti negli ambiti agricoli
periurbani di specifici contributi finalizzati a compensarle per lo svolgimento di
funzioni di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale.
5.(D) La costruzione di nuovi edifici a servizio dell’agricoltura potrà essere prevista solo
per le esigenze di aziende agricole che abbiano i requisiti di competitività e
sostenibilità di cui al PRSR. Ai fini del contenimento dei processi di ulteriore
frazionamento delle aziende agricole, i Comuni individuano nel PSC la dimensione
minima che l’azienda agricola deve possedere in relazione alle specifiche
caratteristiche del territorio e al tipo di edifici da realizzare (edifici di servizio, edifici
zootecnici, serre con struttura e/o copertura rigida, ecc.).
6.(P)
Non è comunque ammessa la realizzazione di edifici adibiti ad ospitare
allevamenti zootecnici; per quelli esistenti le norme del RUE possono prevedere la
possibilità di ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della
potenzialità produttiva preesistente correlati all’adeguamento della struttura alle
disposizioni igienico-sanitarie, al miglioramento dell’impatto ambientale, al
miglioramento qualitativo delle produzioni e del benessere degli animali.
7.(D) La costruzione nuovi edifici abitativi è ammessa solo per le esigenze di
Imprenditori Agricoli Professionali, come definiti dal Dlgs n.99/2004 smi, in aziende
che siano già dotate di un centro aziendale comprensivo di un’unità immobiliare
abitativa, ai fini dell’ampliamento ovvero ricostruzione dell’abitazione stessa,
mentre non è ammessa in aziende sprovviste di abitazione.
8.
In relazione al riuso di edifici preesistenti per attività turistiche ricettive, ristorative,
ricreative e sportive, culturali e sociali, o per la custodia e l’allevamento di animali
d’affezione, gli strumenti urbanistici comunali possono disciplinare la possibilità di
realizzazione di manufatti, quali piccole attrezzature sportive e ricreative ad uso
degli ospiti, recinti per animali, tettoie aperte, box per cavalli, definendone le
caratteristiche e i limiti dimensionali in modo da garantire un basso impatto
ambientale e paesaggistico. Non è comunque ammessa la realizzazione di
piazzole per tende o caravan.
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norme di attuazione
TITOLO 10- DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ
DEGLI INSEDIAMENTI
Articolo 10.1 Dotazioni ecologiche e ambientali
1.
Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme
degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle
infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi
collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti
negativi e sono requisito necessario per la realizzazione di insediamenti
ambientalmente e territorialmente sostenibili. Le dotazioni ecologiche e ambientali
contribuiscono alla realizzazione degli standard di qualità urbana ed ecologico –
ambientale, intesi come il grado di riduzione della pressione del sistema
insediativo sull’ambiente.
2.(D)
Le dotazioni ecologiche ed ambientali costituiscono una condizione di sostenibilità
ambientale e territoriale in generale e quindi anche per le aree ecologicamente
attrezzate. Esse devono essere realizzate dal soggetto attuatore dell’intervento
contestualmente alla realizzazione degli insediamenti a cui ineriscono.
3.
Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà
privata che concorrono al raggiungimento delle finalità attraverso le specifiche
modalità di sistemazione delle aree di pertinenza stabilite da ciascun Comune.
4.
Le dotazioni ecologico-ambientali e i requisiti prestazionali degli insediamenti di cui
al presente titolo, con riferimento alle principali componenti ambientali, sono
finalizzati a:
a) per la componente acqua: controllare l’inquinamento, migliorare la qualità dei
corpi idrici superficiali e sotterranei, migliorare il funzionamento dei corpi idrici
superficiali (sicurezza idraulica, MDV, ecc.), tutelare le risorse e le riserve
idriche, ridurre i consumi e gli sprechi;
b) per la componente aria: mantenere o migliorare la qualità dell’aria locale in
relazione alle differenze evidenziate dal PGQA, ridurre le emissioni di
inquinanti atmosferici;
c) per la componente suolo, sottosuolo e territorio: tutelare la fertilità dei suoli,
preservare i suoli da processi erosivi e da contaminazioni, garantire la stabilità,
non alterare la permeabilità superficiale del bacino o sottobacino limitando
l’impermeabilizzazione nelle aree vulnerabili; limitare il consumo di inerti da
cava;
d) per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti, aumentare il recupero,
diminuirne la pericolosità;
e) per la componente rumore: ridurre l’esposizione della popolazione ad alti livelli
acustici;
f) per la componente energia: ridurre le emissioni climalteranti, minimizzare l’uso
di fonti fossili, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e
valorizzare il potenziale rinnovabile, attivare tutte le azioni di recupero
energetico e di produzioni da fonti alternative compatibili con le tipologie
dell’insediamento;
g) per la componente elettromagnetismo: ridurre l’esposizione della popolazione
a campi elettromagnetici eccedenti i livelli di attenzione;
115
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norme di attuazione
h) per la componente ambiente naturale ed ecosistemi: promuovere il riequilibrio
ecologico dell'ambiente urbano, conservare l’estensione e la varietà di
ambienti naturali, tutelare le specie rare e vulnerabili, tutelare/migliorare la
biodiversità, aumentare la dotazione di verde urbano, favorire la ricostituzione
nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione
di reti ecologiche di connessione, mantenere o creare spazi aperti all'interno
del territorio urbano e periurbano;
i) per la componente sicurezza, comfort e salubrità: tutelare e migliorare la
situazione sanitaria e di sicurezza dei cittadini, conservare il patrimonio
culturale, migliorare la qualità dell’ambiente percepita, garantire e mantenere
appropriati spazi edificati per usi sociali in localizzazioni adeguate ed
accessibili.
Articolo 10.2 Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e
depurazione dei reflui e gestione delle acque meteoriche
1.(D)
Con riguardo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto alla capacità delle reti di
smaltimento dei reflui e delle acque meteoriche, in tutto il territorio provinciale si
deve tendere a garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
a) le reti e gli impianti dovranno essere adeguati per consentire l’allacciamento di
tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbano e dei nuclei insediativi del
territorio rurale, l’adeguamento dovrà consentire la possibilità di allacciamento
di tutti gli ambiti per nuovi insediamenti alla rete fognaria recapitante ad un
impianto di trattamento e depurazione adeguato alla potenzialità
dell’agglomerato; l’impianto dovrà avere caratteristiche tecniche tali da
consentire la capacità autodepurante del corpo ricettore; gli insediamenti rurali
isolati potranno utilizzare impianti di fitodepurazione per il trattamento delle
acque nere;
b) officiosità idraulica delle reti fognarie principali adeguata ai deflussi di acque
bianche e nere in essere e previsti, anche nei momenti di punta;
c) potenzialità dell'impianto o degli impianti di depurazione adeguata ai carichi
idraulici e inquinanti in essere e previsti, con utilizzo delle migliori tecnologie
esistenti nel rispetto della Delibera della Giunta Regionale n.1053/2003;
realizzazione, ove possibile ed opportuno, di sistemi di fitodepurazione come
ulteriore stadio del processo di depurazione;
d) portata di magra dei recettori finali degli scarichi in uscita dagli impianti di
depurazione tale da garantire un livello di diluizione e di qualità delle acque
adeguato agli obiettivi di qualità stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque e
comunque adeguato agli usi a cui sono destinate;
e) officiosità dei corpi idrici ricettori finali adeguata alla portata di piena delle
acque meteoriche, in rapporto alla estensione delle impermeabilizzazioni
esistenti e previste.
f)
2.(D)
Sistemi di gestione delle acque meteoriche, finalizzati al recupero, riutilizzo,
contenimento del deflusso e dell’inquinamento, con particolare riguardo alle
linee guida del “Piano di indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia”
di cui al successivo comma 8.
Il Piano Operativo Comunale, qualora intenda porre in attuazione previsioni di
urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da
determinare significativi incrementi di carico idraulico sulle reti artificiali e naturali
di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, deve
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norme di attuazione
contenere adeguata documentazione comprovante la sostenibilità di tali previsioni
insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti
a cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti, nel rispetto dei cinque requisiti di
cui al comma precedente.
In particolare devono essere illustrati:
a) tracciato e capacità dei collettori fognari principali interessati dalle previsioni
insediative;
b) capacità ed efficienza degli impianti di depurazione;
c) capacità della rete scolante;
d) eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi
insediamenti ai fini della sostenibilità degli stessi;
e) eventuali progetti di completamento o potenziamento degli impianti suddetti,
finanziamenti e tempi di attuazione programmati, e relazioni temporali fra
l'attuazione di tali progetti e l'attuazione dei nuovi insediamenti urbani;
f)
eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente
gestore della rete fognaria e del servizio di depurazione.
g) Sistemi di gestione delle acque meteoriche adottati.
Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla
preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali
condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme del
POC.
3.(P)
Per i Comuni non dotati dei nuovi strumenti urbanistici di cui alla LR20/2000, per le
previsioni edificatorie già vigenti nel PRG le verifiche di sostenibilità di cui al
precedente comma devono essere effettuate in sede di approvazione del Piano
Attuativo; nel caso di introduzione di nuove previsioni tramite variante al PRG, le
verifiche di sostenibilità devono essere effettuate in sede di elaborazione della
Variante.
4.
Nei nuovi insediamenti urbani e produttivi e nei casi di estesa trasformazione o
sostituzione degli insediamenti esistenti devono essere realizzate reti fognarie di
tipo separato, anche se confluenti in via transitoria in reti miste. Le Amministrazioni
Comunali devono porre al centro degli obiettivi degli interventi di riqualificazione
urbana la realizzazione di reti fognarie di tipo separato, per favorire l’adeguato
trattamento delle acque nere.
5.(D)
Per quanto riguarda le modalità di gestione delle acque meteoriche connesse alla
problematica del rischio idraulico si richiama il rispetto delle disposizioni e delle
prescrizioni di cui all’art. 2.5 delle presenti norme.
6.(D)
Per quanto riguarda le modalità di gestione delle acque di prima pioggia e delle
acque meteoriche di dilavamento si applicano le disposizioni della “Direttiva
concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree
esterne” approvata con delibera della Giunta regionale n. 286 del 14 febbraio
2005, della successiva delibera di Giunta regionale n.1860/2006 e del “Piano di
indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia” di cui al successivo comma
8.
7.(P) Fatte salve le disposizioni della delibera di G.R. n.286/2005 punto 8 relativamente
agli interventi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia o di
dilavamento derivanti dagli stabilimenti o insediamenti produttivi, nelle aree a
destinazione produttiva/commerciale, per le aree comuni (strade e parcheggi),
dovrà essere prevista la gestione delle acque di prima pioggia e di eventuali
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norme di attuazione
sversamenti, qualora la superficie insediativa complessiva sia superiore a 3 ha, o
qualora lo richieda la Provincia per esigenze di tutela del corpo idrico ricettore. La
gestione delle acque di prima pioggia dovrà avvenire preferibilmente con sistemi
naturali. Per le aree esclusivamente residenziali, si dovrà prevedere, ove possibile
in relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica, il
completo smaltimento in loco delle acque meteoriche. Lo stesso principio vale per
le aree produttive/commerciali relativamente alle acque meteoriche non suscettibili
di contaminazione.
8.
Ai sensi della Direttiva di cui al comma 6, la Provincia di concerto con l’Agenzia
d’Ambito e con al collaborazione del Gestore del servizio idrico integrato, elabora
ed approva un “Piano di indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia,
anche con riferimento al progressivo adeguamento delle reti ed impianti
preesistenti, quale strumento che concorre all’attuazione delle misure previste dal
PTA per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali.
Articolo 10.3 Requisiti degli insediamenti in materia di gestione dei rifiuti
1.
Con riguardo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto alla gestione dei rifiuti, in
tutto il territorio provinciale si deve tendere a garantire per tutti gli insediamenti
idonee modalità di raccolta dei rifiuti, intesa come fase della gestione dei rifiuti
propedeutica al loro successivo corretto trattamento e destinazione finale, nel
rispetto delle norme di settore; in particolare la raccolta non deve:
-
determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, l’uomo, la flora e la fauna;
-
causare inconvenienti da rumore o odori;
-
danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, storico-testimoniale o
archeologico; la collocazione e sistemazione di cassonetti e raccoglitori per
rifiuti deve perciò rispondere a criteri di buon inserimento estetico nel contesto
territoriale ed urbano.
Altresì, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve rispondere a criteri di efficienza,
efficacia ed economicità.
2. (D) I Comuni, avvalendosi dell’Agenzia d’Ambito, con apposita delibera, individuano i
rifiuti speciali assimilati agli urbani per quantità e qualità sulla base della normativa
nazionale e del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui
all’articolo 6 della L.r. n. 25/1999 e agli articoli 198 e 201 del D. Lgs n. 152/2006;
3.
4.
I Comuni, anche attraverso i propri strumenti urbanistici e in particolare il RUE,
favoriscono, con le modalità stabilite dal PPGR e dal Piani d’Ambito, inoltre:
-
le raccolte differenziate delle frazioni merceologiche recuperabili tradizionali
(carta, cartone, plastica, vetro), nonché della frazione organica costituita
dagli scarti alimentari e dalle frazioni ligneo-cellulosiche e dagli sfalci;
-
la demolizione selettiva degli edifici ed ogni altra misura utile a produrre
frazioni di rifiuti il più possibile omogenee per composizione;
-
l’adozione di tecniche costruttive che facciano minor ricorso alle materie
vergini e prevedano l’utilizzo dei materiali aggregati riciclati, qualora ne siano
certificate le caratteristiche prestazionali;
-
l’aumento della quota di rifiuti conferiti a centri autorizzati di trattamento e
riciclaggio.
I nuovi strumenti urbanistici e le varianti agli strumenti vigenti regolamentano,
nell’ambito delle proprie competenze, i siti idonei per attività di recupero e messa
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norme di attuazione
in riserva di rifiuti urbani e speciali, prioritariamente nelle aree produttive, in
osservanza al Piano di Gestione Rifiuti della Provincia ed in particolare nel rispetto
delle perimetrazioni riportate nella Tavola 2 del Piano Provinciale di Gestione dei
Rifiuti Urbani e Speciali.
Articolo 10.4 Requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle
risorse idriche
1.(D)
Si indirizzano i Comuni ad introdurre nei propri Regolamenti Edilizi e nei RUE i
requisiti volontari degli edifici di cui alla delibera della Giunta Regionale
n.268/2000, e ad individuare le modalità per incentivarne l’applicazione, con
particolare riferimento per i requisiti della Famiglia 8 – Uso razionale delle risorse
idriche. In particolare va incentivata nei nuovi edifici la realizzazione di impianti
idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi e il recupero e riutilizzo delle
acque bianche e grigie, quali l’alimentazione delle cassette di scarico con acque
grigie, cassette a flusso di scarico differenziato, riduttori di flusso, ecc.
2.(D)
Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani o produttivi di dimensione più rilevante
e negli ambiti di riqualificazione urbana più rilevanti ove la riqualificazione comporti
la prevalente sostituzione degli insediamenti preesistenti, devono essere previsti i
sistemi di accumulo delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo dell’acqua per
l’irrigazione delle aree verdi, per operazioni di pulizia e lavaggi e altri usi non
potabili.
3.(D)
Negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e nei poli
funzionali, nell’ambito degli Accordi territoriali finalizzati al loro sviluppo e
qualificazione, deve essere analizzata l’entità e le caratteristiche dei consumi idrici
e valutate le opportunità di risparmio, di riciclo, di riuso in uscita per usi irrigui,
lavaggi, ecc., nonché le eventuali opportunità di realizzazione di reti idriche
dedicate, alimentate con acque grezze e/o depurate per gli usi diversi da quelli
civili.
4.(D)
I Comuni dovranno altresì verificare, in accordo con ATO e il gestore del Servizio
idrico integrato, le possibili fonti di approvvigionamento idrico alternative alla rete
acquedottistica e alle acque sotterranee, in grado di soddisfare gli usi meno
esigenti, attraverso l’impiego preferenziale delle acque di riciclo.
Articolo 10.5 Requisiti degli insediamenti in materia di clima acustico
1.
In tutti gli insediamenti esistenti del territorio provinciale si deve tendere a garantire
condizioni di clima acustico conformi ai valori limite fissati sulla base della
“classificazione acustica” del territorio elaborata ai sensi della LR 15 del
19/05/2001. A tal fine devono essere redatti da parte dei Comuni i piani di
risanamento acustico, per individuare le azioni necessarie. Nei nuovi insediamenti,
oltre al rispetto dei valori limite, si deve tendere a garantire il rispetto di valori di
qualità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 art. 7.
2.
Per perseguire obbiettivi di qualità in materia di clima acustico deve essere
assicurata la coerenza fra le previsioni degli strumenti urbanistici e la
classificazione acustica del territorio. In particolare, con riferimento alle relazioni
fra gli insediamenti e le infrastrutture per la mobilità, deve essere perseguita la
coerenza fra le destinazioni d’uso previste in ciascun insediamento, la
classificazione acustica attribuita, e le funzioni assegnate e il livello d’uso di
ciascuna infrastruttura che interferisca con l’insediamento stesso. Al fine di
verificare e mantenere nel tempo tale coerenza, alle variazioni degli strumenti
urbanistici devono essere strettamente correlate, ove necessarie, le corrispondenti
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norme di attuazione
e coerenti variazioni della classificazione acustica e degli strumenti di
regolamentazione della circolazione.
3.(D)
La pianificazione attuativa di nuovi insediamenti urbani, sia mediante
urbanizzazione di nuove aree sia mediante interventi di trasformazione urbana di
aree a precedente diversa destinazione, deve essere accompagnata da una
documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità
acustica dell’insediamento con il contesto, tenendo conto anche delle infrastrutture
per la mobilità interne o esterne al comparto attuativo, esistenti o di cui sia stato
approvato almeno il progetto preliminare, o di cui sia prevista la progettazione e
realizzazione contestualmente al comparto stesso. Nella realizzazione di tali
insediamenti, sono poste a carico dei soggetti attuatori tutte le opere e misure di
mitigazione necessarie per rispettare la normativa; tali opere sono da prevedersi
nel Piano attuativo del comparto nel quadro delle opere di urbanizzazione
primaria. Nella progettazione degli insediamenti si dovrà perseguire il
raggiungimento del clima acustico idoneo principalmente attraverso una corretta
organizzazione dell’insediamento e localizzazione degli usi e degli edifici; gli
interventi di mitigazione, quali ad esempio i terrapieni integrati da impianti vegetali
o le eventuali barriere, dovranno in ogni caso essere adeguatamente progettati dal
punto di vista dell’inserimento architettonico-paesaggistico e realizzati prima
dell’utilizzazione degli insediamenti.
4.(D)
Nelle aree che rientrano nelle fasce A e B di pertinenza acustica delle
infrastrutture stradali ai sensi del D.P.R. 142/2004, l’introduzione negli strumenti
urbanistici comunali di nuove previsioni di insediamenti residenziali o contenenti
altre destinazioni d’uso sensibili è ammissibile a condizione che siano previste
norme che pongono in carico ai soggetti attuatori dell’intervento edilizio tutte le
opere e misure di mitigazione necessarie al rispetto dei valori di qualità di cui al
D.P.C.M. 14/11/1997 art. 7. Nel caso di assenza di zonizzazione acustica per gli
insediamenti residenziali si fa riferimento ai valori di qualità della classe III. Nelle
aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie
vale quanto previsto dal DPR 459/98 e dal DGR del 9/19/2001 n. 2053 e dalla L.r.
15/2001.
5.
Le previsioni di insediamenti urbani comprendenti funzioni anche residenziali
ovvero altri recettori sensibili, che siano già contenute nei PRG vigenti all’entrata in
vigore delle presenti norme e ricadano in aree classificate secondo la
classificazione acustica in classe IV ovvero in fasce di pertinenza acustica A o B
delle infrastrutture stradali, qualora non si ritenga possibile una modifica della loro
destinazione, sono attuate assumendo le più opportune ed efficaci misure di
contenimento dell’inquinamento acustico, fermo restando quanto previsto per la
progettazione e successiva attestazione di realizzazione dal DPCM del 5.12.1997.
6.
La realizzazione di barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali, è da
considerare soluzione accettabile, unicamente nel caso non esistano altre
soluzioni progettuali fattibili, per ottenere il rispetto delle soglie di clima acustico
prescritte ai sensi della classificazione acustica e delle norme nazionali nei
seguenti casi:
a) risanamento di situazioni preesistenti,
b) realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità in prossimità di edifici
preesistenti,
c) realizzazione di nuovi insediamenti o interventi di trasformazione urbana già
previsti nei PRG vigenti al momento dell’entrata in vigore delle presenti norme,
mentre non è da considerare soluzione qualitativamente accettabile nel caso di
nuovi insediamenti comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori
120
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
sensibili, la cui previsione venga introdotta negli strumenti urbanistici con atti
successivi all’entrata in vigore delle presenti norme.
7.(D)
In sede di formazione del PSC, la zonizzazione acustica vigente, le mappature del
clima acustico già prodotte e gli eventuali piani di risanamento approvati fanno
parte del Quadro Conoscitivo. Qualora non sia ancora dotato di tali strumenti, il
Comune elabora la proposta di zonizzazione acustica come parte degli elaborati
per la Conferenza di pianificazione, quale elaborato utile alla valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale delle proposte.
8.
Anche la mappatura del clima acustico va di preferenza prodotta già in sede di
elaborati preliminari per la conferenza di pianificazione del PSC.
Articolo 10.6 Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento
elettromagnetico
1.
In tutti gli insediamenti del territorio provinciale si deve tendere ad assicurare il
rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, elettromagnetici e
magnetici ai sensi del due DPCM 8 luglio 2003, della LR 30/2000 s.m.i., e delle
direttive di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.197/2001 s.m.i..
2.(D)
Per le finalità di cui al primo comma il Quadro Conoscitivo dei Piani Strutturali
comunali deve contenere i seguenti elementi:
-
la localizzazione dei siti per l’emittenza radio e televisiva, previsti dalla
pianificazione provinciale di settore;
-
la localizzazione dei siti per impianti di telefonia cellulare esistenti comprensivi
di stazioni radio base, micro celle e Hub con riferimento al “Programma delle
installazioni puntuali e delle aree di r5icerca previste per l’anno successivo” di
cui alla lr 30/2000 più recente;
-
la localizzazione degli impianti esistenti per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione dell’energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 volt;
-
l’individuazione delle relative fasce di rispetto, o, in via transitoria in assenza di
elementi sufficienti alla esatta definizione della fascia di rispetto,
l’individuazione di una fascia di attenzione di ampiezza cautelativa;
-
la localizzazione, anche sulla base della pianificazione provinciale, dei corridoi
di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione
di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non
conformi ai valori limite fissati dalla normativa statale vigente;
-
le proposte dei soggetti gestori delle reti elettriche riguardo ai programmi di
sviluppo delle reti stesse e riguardo ai nuovi fabbisogni infrastrutturali indotti
dalle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Articolo 10.7 Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione
energetica
1.
In riferimento al “Piano-programma per la promozione del risparmio energetico e
dell’uso razionale dell’energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l’ordinato
sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale” da elaborarsi ai sensi
della LR 23 dicembre 2004, n.26, si forniscono le seguenti indicazioni riguardo alle
121
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
prestazioni energetiche da perseguire nei nuovi insediamenti e negli usi energetici
in generale.
2.(D)
Assetto degli insediamenti (Lay-out urbano). La progettazione dei Piani Urbanistici
attuativi, dovrebbe tendere a recuperare in forma “passiva” la maggior parte
dell’energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali
(riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.) privilegiando prioritariamente
l’attenta integrazione tra sito ed involucro e, in seconda fase, compiere le scelte di
carattere tecnologico - impiantistico.
A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della
disposizione delle strade e degli edifici, va effettuata l’analisi del sito come
descritta nella delibera della Giunta Regionale n.268/2000 (clima igrotermico, e
precipitazioni, disponibilità di risorse rinnovabili, disponibilità di luce naturale),
quale pre-requisito per una corretta applicazione dei requisiti volontari degli
insediamenti di cui al comma seguente.
3.(D)
Risparmio energetico. I Comuni introducono nei propri Regolamenti Edilizi e nei
RUE i requisiti volontari degli edifici di cui alla delibera della Giunta Regionale
n.268/2000, e ad individuare le modalità per incentivarne l’applicazione, con
particolare riferimento per i requisiti della Famiglia 6 – Uso razionale delle risorse
climatiche ed energetiche (Allegato B allo schema di regolamento edilizio tipo della
Regione Emilia-Romagna), ed incentivi per la realizzazione di Edifici residenziali
Classe E1 ad elevata efficienza energetica ovvero di efficienza superiore rispetto
agli standard minimi definiti dal DLgs 192/2005 e dalla normativa regionale.
4.
Ad integrazione e specificazione di quanto contenuto nella delibera regionale
sopracitata si forniscono ai Comuni i seguenti indirizzi:
a)
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: privilegiare il ricorso ad impianti
centralizzati, con contabilizzazione individuale del calore, a servizio di singoli
edifici o di più edifici (piccole reti di teleriscaldamento). In particolare dove si
sta progettando una rete di teleriscaldamento o un impianto di cogenerazione
di quartiere, il ricorso alle caldaie singole per appartamento è del tutto
controindicato e dovrà essere disincentivato, richiedendo comunque la
predisposizione della singola abitazione all'allaccio e l'installazione delle
caldaie più performanti sul mercato (caldaie a condensazione per impianti a
bassa temperatura o premiscelate a basso NOx) per impianti tradizionali.
b)
COLLEGAMENTI AL TELERISCALDAMENTO: nelle aree per le quale è
previsto un Piano di sviluppo di una rete di teleriscaldamento, prevedere tutti
gli impianti necessari per il collegamento alla rete stessa (scambiatori di
calore, distribuzione e contabilizzazione individuale del calore).
c)
CONTROLLO DELL’APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO
ESTIVO (ombreggiamento): favorire la climatizzazione estiva in modo
naturale, sfruttando il corretto orientamento dell’organismo edilizio, la
posizione e le caratteristiche delle aperture e la progettazione di opportuni
elementi ombreggianti architettonici, di finitura o naturali.
d)
USO DELL’APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO INVERNALE:
valorizzare l’apporto solare sulle superfici finestrate, sfruttando l’orientamento
dell’edificio e delle finestre, le caratteristiche delle finestre e la possibilità di
modificare, in inverno, la posizione delle schermature ombreggianti.
e)
VENTILAZIONE NATURALE ESTIVA: sfruttare la ventilazione naturale, il preraffrescamento dell’aria immessa negli spazi di vita dell’organismo edilizio,
l’uso di sistemi di ventilazione naturale forzata (camini di ventilazione che
captano aria preraffrescata, ad es. nei locali interrati).
122
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
f)
PROTEZIONE DAI VENTI INVERNALI: favorire la climatizzazione invernale
anche attraverso la protezione delle pareti dell’organismo edilizio più esposte
ai venti invernali con elementi architettonici o vegetazionali esterni.
g)
RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE: progettare gli
edifici in modo tale da ridurre la dispersione termica dell’involucro edilizio,
aumentando l’inerzia termica ed inoltre incentivando un maggior rendimento
globale dell’impianto termico e gli apporti energetici gratuiti (serre, vetrate
opportunamente esposte, ecc.).
h)
USO DELL’INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA: limitare
le oscillazioni di temperatura dell’aria all’interno dell’organismo edilizio
sfruttando la massa superficiale delle pareti che delimitano ciascuno spazio.
i)
USO DELL’ENERGIA SOLARE PER IL RISCALDAMENTO DELL’ACQUA:
progettare gli impianti idrici per usi sanitari che utilizzino esclusivamente
l’energia ottenuta da pannelli solari, nel periodo estivo, e l’integrazione del
contributo dei pannelli solari con l’impianto termico nel periodo invernale,
tramite l’installazione di sistemi solari termici per il riscaldamento dell’acqua
sanitaria per una dimensione minima di 2 mq o di accumulo termico di almeno
150 litri per ogni unità abitativa.
j)
FOTOVOLTAICO: prevedere nel RUE che le nuove costruzioni siano dotate
di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nella misura
minima di 1Kw per singole abitazioni o piccoli edifici fino a 5 unità immobiliari
e 0,2 Kw per ciascuna unità abitativa in edifici composti da più di 5 unità
immobiliari. La potenza installata può essere concentrata su un unico
soggetto proprietario o in capo al condominio.
k)
COGENERAZIONE: nel caso di ristrutturazione di edifici o di progetti di nuovi
impianti con potenzialità calcolata pari o superiore ad 1MW termico per
riscaldamento ambienti, considerare la possibilità di realizzare impianti di
cogenerazione o meglio di trigenerazione (produzione di energia elettrica,
calore e raffrescamento). Per soluzioni di questo tipo non sarà necessaria
l'installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici, se utilizzano come
combustibile gas naturale e biomassa locale o pelets in maniera combinata.
l)
IMPIANTI PRODUTTIVI E INSEDIAMENTI TERZIARI E RICETTIVI: nella
progettazione di impianti produttivi o di insediamenti terziari considerare i
seguenti elementi:
-
tipologia delle fonti energetiche utilizzate per gli edifici e nei processi
produttivi in relazione all’ottimizzazione delle modalità di reperimento
delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricitàcalore, utilizzo di calore di processo, ecc.);
-
criteri di scelta in merito alle tecnologie utilizzate, con riferimento alla
valutazione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista
energetico e delle emissioni di gas climalteranti;
-
criteri di scelta in merito alla gestione dell’intera filiera produttiva,
raffrontando la soluzione prescelta con le possibili alternative;
-
negli insediamenti produttivi, quantificazione dei consumi energetici
previsti suddivisi per tipo di fonte utilizzata e per unità di prodotto.
-
negli edifici terziari: quantificazione dei consumi energetici previsti
suddivisi per tipo di fonte utilizzata e per unità di superficie.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
m) AREE PRODUTTIVE: nella progettazione di aree produttive negli ambiti
produttivi di rilievo sovracomunale, prevedere la valutazione della fattibilità
tecnico-economica:
n)
-
dell’uso della cogenerazione per la soddisfazione, elettrica e termica, dei
fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell’area;
-
dell’uso di scarti di calore da processi produttivi per la soddisfazione dei
fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell’area;
-
della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti previsti
nell’area proposta all’insieme di fabbisogni civili presenti nell’intorno
dell’area in oggetto.
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA. considerare come criteri di scelta
preferenziale i seguenti:
-
la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo del calore sia nel
settore civile che produttivo;
-
l’ubicazione in contesti particolarmente energivori;
-
l’ubicazione prioritaria in ambiti specializzati per attività produttive di
rilievo sovracomunale di cui all’art. 8.3;
-
la funzionalità dell’impianto termoelettrico ad un Piano di sviluppo
industriale complessivo dell’area;
-
l’ubicazione in aree tali da minimizzazione gli impatti ambientali delle
infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione.
All’interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, i
sistemi che utilizzano fonti rinnovabili sono da ritenersi comunque prioritari.
Nel casi di sistemi di produzione energetica da biomassa, si considera come
requisito preferenziale l’ubicazione dell’impianto all’interno di un ambito
territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con
la capacità rigenerativa della stessa.
Articolo 10.8 Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell’aria
1.
I Comuni, anche recependo le indicazioni del Piano di risanamento della qualità
dell’aria di cui all’art. 6.6, promuovono attraverso i propri regolamenti i seguenti
indirizzi:
-
nella progettazione degli insediamenti va impiegata convenientemente la
vegetazione nelle aree interne ai complessi insediativi di ogni tipo, al loro
contorno e lungo le strade con il compito di limitare la diffusione delle polveri
totali;
-
In sede di pianificazione attuativa vanno valutati i movimenti dell’aria nell’area
dell’insediamento per indurre una ventilazione naturale alle unità abitative;
-
negli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici devono essere
privilegiati sistemi ad alta efficienza che minimizzino le emissioni in atmosfera;
-
nella costruzione degli edifici e dei relativi impianti tecnologici deve essere
privilegiato l’uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas e sostanze
inquinanti.
-
l’adozione di pavimentazioni pedonali e stradali con effetti di attenuazione
delle concentrazioni degli inquinanti critici individuati dal PGQA.
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
2. (D) Fino alla attuazione delle misure e delle azioni previste dal PGQA di cui all’art.
6.6, o fino a quando i risultati del monitoraggio della qualità dell’aria non avranno
mostrato uno stabile rientro dei principali inquinanti (NO2, PM10, O3) al disotto dei
valori limite previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, la Provincia e i
Comuni si attengono in linea di massima al criterio di non approvare nuove
previsioni urbanistiche di insediamenti che comportino il permanere prolungato
della persone (usi abitativi, scolastici, sanitari di lavoro) a distanze inferiori alle
seguenti:
-
m 200 dal confine stradale delle autostrade e delle strade, esistenti o
progettate, classificate come “grande rete” di interesse nazionale/regionale
ove siano in affiancamento alla autostrada;
-
m 100 dal confine stradale delle altre strade, esistenti o progettate, classificate
come “grande rete” di interesse nazionale/regionale.
3.
La pianificazione e la progettazione di infrastrutture stradali (fatti salvi i progetti
preliminari già approvati), nell’individuazione del tracciato con il minor impatto
ambientale tra le possibili alternative di localizzazione, dovrà perseguire, tra gli
altri, l’obiettivo di minimizzare il numero di edifici residenziali, sanitari o scolastici, a
distanza dalla strada inferiore a quelle indicate nel comma precedente in relazione
alla gerarchia stradale:
4.(D)
Nella attuazione delle viabilità di cui al comma 2 del presente articolo, all’esterno
dei limiti della viabilità andranno realizzati delle fasce di ambientazione,
prevalentemente boscate, utilizzando direttamente o in convenzione con i frontisti,
le aree di inedificabilità selettiva di cui al primo e secondo alinea del comma 2 del
presente articolo.
Articolo 10.9 Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dei suoli
1.
In tutti i titoli abilitativi (permessi di costruire e denunce di inizio attività) riguardanti
attività industriali o artigianali, deve essere compresa una specifica prescrizione in
base alla quale l’intestatario o suo avente causa, in caso di dismissione, deve
provvedere ad accertare lo stato di qualità del suolo e del sottosuolo dell’area
interessata, facendo riferimento ai livelli di contaminazione previsti dal
DLgl.n.152/2006.
2.
Nell’ambito delle procedure che comportano variazioni di destinazione d’uso di
suoli o immobili da uso industriale o artigianale ad uso residenziale o a servizi o a
verde, il Comune deve assicurarsi che sia stata accertata attraverso un’idonea
indagine ambientale, la caratterizzazione del livello di eventuale contaminazione
del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un’areale
presumibilmente interessato dalle attività che vi si sono svolte. Per l’esecuzione
della suddetta indagine ambientale si può fare riferimento agli Allegato parte IV,
titolo V, Allegato 2 del DLgl.n.152/2006, in materia di bonifica di siti inquinati.
3.
I progetti che prevedano operazioni di riutilizzo di terre e rocce di scavo non
contaminate ai sensi del D.Lgs n. 152/06 devono essere approvati dal Comune,
previa verifica che le operazioni previste non determinino un peggioramento delle
condizioni ambientali presenti sul sito interessato al riutilizzo. A tal fine, in
mancanza di dati conoscitivi sullo stato di qualità dei suoli, le caratteristiche
chimico-fisiche del materiale di scavo conferito devono rispettare le concentrazioni
limite dell’Allegato parte IV, titolo V, allegato 5, per siti ad uso verde pubblico,
privato e/o residenziale.
125
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
4.
norme di attuazione
Il materiale pregiato (ghiaia e sabbia) proveniente da scavi conseguenti a
interventi attuati previa autorizzazione comunale e non configurabili come attività
estrattiva, deve essere ceduto gratuitamente al Comune stesso per essere
utilizzato in interventi di pubblico interesse, quali, ad es., il ripascimento della
costa.
Articolo 10.10 Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento
luminoso
1.
2.
3.
4.
Il PTCP, ai sensi della LR 29.09.2003, n. 19 e della Direttiva applicativa a tale
legge (Delibera G.R. n. 2263 del 29.12.2005), tutela dall’inquinamento luminoso il
sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della rete Natura 2000 e gli
osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di
rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di
divulgazione.
Nella Provincia di Rimini rientrano in tale fattispecie: la Riserva Orientata di
Onferno a Gemmano, il parco “Sassi Simone e Simoncello” e il Paesaggio naturale
e seminaturale protetto “Torrente Conca”; i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di
“Torriana, Montebello, Fiume Marecchia” e di “Monte San Silvestro, Monte Ercole
e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno”; i Siti di importanza comunitaria – Zone di
Protezione Speciale (SIC – ZPS): “Rupi e gessi della Val Marecchia”, “Fiume
Marecchia e Ponte Messa”, “Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente
Messa, Poggio del Miratoio”; l’Osservatorio Astronomico “Gruppo Astrofili N.
Copernico” in località Santa Maria del Monte a Saludecio, così come rappresentati
nelle Tavole A e B.
Il PTCP istituisce una Zona di Protezione dall’inquinamento luminoso, in
osservanza della LR 29.09.2003, n. 19 e della Direttiva applicativa a tale legge
(D.G.R. n. 2263 del 29.12.2005), pari alla superficie delle aree protette e dei siti di
rete Natura 2000 di cui al precedente comma 2. La Zona di protezione
dall’inquinamento luminoso per l’Osservatorio Astronomico “Gruppo Astrofili N.
Copernico” è pari ad un raggio di 10 Km attorno all’Osservatorio, fatti salvi i confini
regionali.
Ai Comuni competono le funzioni di cui all’art. 4 della LR 19/2003 nonché
l’applicazione degli indirizzi di buona amministrazione indicati nella direttiva
regionale per l’applicazione della stessa LR.
Articolo 10.11 Disposizioni per la sostenibilità degli edifici, la promozione
della bio-architettura e di altre buone pratiche costruttive
1.(D)
Le disposizioni riguardo la sostenibilità degli insediamenti di cui al presente Titolo
sono recepite negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, con
particolare riferimento alla sostenibilità degli edifici, nelle regole urbanistiche ed
edilizie contenute nel RUE, nelle indicazioni costruttive e di buone pratiche, nella
formazione e aggiornamento dei tecnici delle strutture pubbliche preposte alla
progettazione degli interventi edilizi ed alle relazioni con i progettisti e i realizzatori
degli interventi privati.
2.
La Provincia promuove l’applicazione delle tecniche della bio-architettura e la
diffusione dell’esperienza dell’Agenzia CasaClima con modalità ed iniziative
concordate con i Comuni, le associazioni culturali, le categorie economiche e
professionali interessate. La Provincia si propone come esempio e occasione di
sperimentazione delle suddette buone pratiche progettuali e costruttive
applicandole alle proprie realizzazioni.
126
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
3.(D)
I Comuni prevedono nei propri strumenti urbanistici che nella progettazione e
realizzazione degli edifici pubblici siano applicate e sperimentate le tecniche della
bio-architettura e di CasaClima e che una quota degli interventi edilizi privati sia
riservata a progetti e realizzazioni che applicano le suddette tecniche sostenibili.
4.(D)
I Comuni perseguono il risparmio energetico nel campo dell’edilizia, in particolare
residenziale, introducendo nei propri Regolamenti Edilizi e nei RUE i requisiti
volontari degli edifici di cui alla delibera della Giunta Regionale n.268/2000, ed
individuando le modalità per incentivarne l’applicazione, con particolare riferimento
per i requisiti della Famiglia 6 – Uso razionale delle risorse climatiche ed
energetiche (Allegato B allo schema di regolamento edilizio tipo della Regione
Emilia-Romagna), ed incentivi per la realizzazione di Edifici residenziali Classe E1
ad elevata efficienza energetica ovvero di efficienza superiore rispetto agli
standard minimi definiti dal D.Lgs. 192/2005 e dalla normativa regionale.
4bis.
Ad integrazione e specificazione di quanto contenuto nella delibera regionale
sopracitata si forniscono ai Comuni i seguenti indirizzi:
a) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: privilegiare il ricorso ad impianti centralizzati,
con contabilizzazione individuale del calore, a servizio di singoli edifici o di più
edifici (piccole reti di teleriscaldamento). In particolare dove si sta progettando
una rete di teleriscaldamento o un impianto di cogenerazione di quartiere, il
ricorso alle caldaie singole per appartamento è del tutto controindicato e dovrà
essere disincentivato, richiedendo comunque la predisposizione della singola
abitazione all'allaccio e l'installazione delle caldaie più performanti sul mercato
(caldaie a condensazione per impianti a bassa temperatura o premiscelate a
basso NOx) per impianti tradizionali.
b) COLLEGAMENTI AL TELERISCALDAMENTO: nelle aree per le quale è
previsto un Piano di sviluppo di una rete di teleriscaldamento, prevedere tutti
gli impianti necessari per il collegamento alla rete stessa (scambiatori di calore,
distribuzione e contabilizzazione individuale del calore).
c) CONTROLLO DELL’APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO
ESTIVO (ombreggiamento): favorire la climatizzazione estiva in modo naturale,
sfruttando il corretto orientamento dell’organismo edilizio, la posizione e le
caratteristiche delle aperture e la progettazione di opportuni elementi
ombreggianti architettonici, di finitura o naturali.
d) USO DELL’APPORTO ENERGETICO DA SOLEGGIAMENTO INVERNALE:
valorizzare l’apporto solare sulle superfici finestrate, sfruttando l’orientamento
dell’edificio e delle finestre, le caratteristiche delle finestre e la possibilità di
modificare, in inverno, la posizione delle schermature ombreggianti.
e) VENTILAZIONE NATURALE ESTIVA: sfruttare la ventilazione naturale, il preraffrescamento dell’aria immessa negli spazi di vita dell’organismo edilizio,
l’uso di sistemi di ventilazione naturale forzata (camini di ventilazione che
captano aria preraffrescata, ad es. nei locali interrati).
f) PROTEZIONE DAI VENTI INVERNALI: favorire la climatizzazione invernale
anche attraverso la protezione delle pareti dell’organismo edilizio più esposte
ai venti invernali con elementi architettonici o vegetazionali esterni.
g) RISPARMIO ENERGETICO NEL PERIODO INVERNALE: progettare gli edifici
in modo tale da ridurre la dispersione termica dell’involucro edilizio,
aumentando l’inerzia termica ed inoltre incentivando un maggior rendimento
globale dell’impianto termico e gli apporti energetici gratuiti (serre, vetrate
opportunamente esposte, ecc.).
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provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
h) USO DELL’INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA: limitare
le oscillazioni di temperatura dell’aria all’interno dell’organismo edilizio
sfruttando la massa superficiale delle pareti che delimitano ciascuno spazio.
i) USO DELL’ENERGIA SOLARE PER IL RISCALDAMENTO DELL’ACQUA:
progettare gli impianti idrici per usi sanitari che utilizzino esclusivamente
l’energia ottenuta da pannelli solari, nel periodo estivo, e l’integrazione del
contributo dei pannelli solari con l’impianto termico nel periodo invernale,
tramite l’installazione di sistemi solari termici per il riscaldamento dell’acqua
sanitaria per una dimensione minima di 2 mq o di accumulo termico di almeno
150 litri per ogni unità abitativa
j) FOTOVOLTAICO: prevedere nel RUE che le nuove costruzioni siano dotate di
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nella misura minima
di 1Kw per singole abitazioni o piccoli edifici fino a 5 unità immobiliari e 0,2 Kw
per ciascuna unità abitativa in edifici composti da più di 5 unità immobiliari. La
potenza installata può essere concentrata su un unico soggetto proprietario o
in capo al condominio.
k) COGENERAZIONE: nel caso di ristrutturazione di edifici o di progetti di nuovi
impianti con potenzialità calcolata pari o superiore ad 1MW termico per
riscaldamento ambienti, considerare la possibilità di realizzare impianti di
cogenerazione o meglio di trigenerazione (produzione di energia elettrica,
calore e raffrescamento). Per soluzioni di questo tipo non sarà necessaria
l'installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici, se utilizzano come
combustibile gas naturale e biomassa locale o pelets in maniera combinata.
5.(D)
I Comuni perseguono il risparmio delle risorse idriche nel campo dell’edilizia, in
particolare residenziale, introducendo nei propri Regolamenti Edilizi e nei RUE i
requisiti volontari degli edifici di cui alla delibera della Giunta Regionale
n.268/2000, ed individuando le modalità per incentivarne l’applicazione, con
particolare riferimento per i requisiti della Famiglia 8 – Uso razionale delle risorse
idriche. In particolare va incentivata nei nuovi edifici la realizzazione di impianti
idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi e il recupero e riutilizzo delle
acque bianche e grigie, quali l’alimentazione delle cassette di scarico con acque
grigie, cassette a flusso di scarico differenziato, riduttori di flusso, ecc.
6.(D)
I Comuni sostengono nel campo dell’edilizia, in particolare residenziale, la
riduzione e la gestione sostenibile dei rifiuti, anche attraverso il RUE, favorendo:
-
la raccolta monomateriale delle frazioni merceologiche recuperabili
tradizionali (carta, cartone, plastica, vetro), nonché della frazione organica
costituita dagli scarti alimentari e dalle frazioni ligneo-cellulosiche e dagli
sfalci, anche tramite modalità di tipo porta a porta prevedendo la
realizzazione negli edifici residenziali di appositi locali d’uso condominiale;
-
la demolizione selettiva degli edifici ed ogni altra misura utile a produrre
frazioni di residui il più possibile omogenee per composizione;
-
l’adozione di tecniche costruttive che facciano minor ricorso alle materie
vergini e prevedano l’utilizzo dei materiali aggregati riciclati, qualora ne siano
certificate le caratteristiche prestazionali.
7.(D) I Comuni ricadenti nell'Agglomerato di cui al D.Lgs. n. 351/99 e della L.R. n. 3/99,
fino alla completa attuazione del PGQA e al rientro nei limiti previsti dal DLgs e
dalla LR citati:
-
dovranno inserire nei RUE norme di indirizzo per l'adozione di materiali con
caratteristiche fotochimiche tali da neutralizzare i principali inquinanti critici
(PM10, NOx);
128
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
-
i comuni dovranno altresì vigilare affinché nella attuazione delle opere di
urbanizzazione e nelle opere infrastrutturali (viabilità, ferrovie, ecc.) che
interessano i relativi territori, ove sia tecnicamente possibile, senza ridurre le
prestazioni dei materiali si adottino materiali con le caratteristiche descritte
nell'alinea precedente;
-
i comuni potranno autorizzare trattamenti delle pareti degli edifici interessati
dalle urbanizzazioni o dalle riqualificazioni, con vernici aventi i medesimi
requisiti descritti nel primo alinea, in sostituzione di pavimentazioni stradali o
altri manufatti a sviluppo orizzontale.
8.(D) I Comuni che hanno già adottato RUE contenenti delle previsioni di adesione
volontaria a tecniche di bioedilizia o di risparmio energetico, collegate o meno alla
concessione di quantità edificatorie accessorie maggiori dell’ordinariamente
ammesso dalle norme, dovranno individuare quali di quelle evidenziate nel comma
3 dell’articolo 10.7 e nel precedente comma 4 del presente articolo, possono
essere individuate come requisiti cogenti
TITOLO 11- MOBILITÀ E INFRASTRUTTURAZIONE DEL
TERRITORIO
Articolo 11.1 Efficienza della rete infrastrutturale e dei sistemi di trasporto:
obiettivi e componenti
1.
Il PTCP in merito all’organizzazione della mobilità provinciale persegue i seguenti
obiettivi:
a) più efficace coordinamento tra politiche provinciali per la mobilità e politiche
per il riordino del sistema insediativo e per l’integrazione delle funzioni centrali
e produttive di rilievo provinciale.
b) maggiore apertura del sistema della mobilità provinciale alle relazioni regionali,
nazionali e transnazionali, nella prospettiva di una sua piena integrazione entro
una riaffermata nozione di “corridoio adriatico” come grande sistema di
infrastrutture e servizio per le relazioni fra centro Europa e sponda meridionale
del Mediterraneo;
c) maggiore specializzazione delle reti e dei servizi e più efficiente interazione
delle diverse modalità di trasporto;
d) recupero di competitività del trasporto pubblico e collettivo attraverso
l’innovazione tecnico organizzativa del settore e la realizzazione di un efficace
sistema in sede propria;
e) gestione della domanda di mobilità al fine di contenere gli effetti negativi del
traffico veicolare relativamente a : emissioni di inquinanti atmosferici,
occupazione di suolo pubblico, consumi energetici e rumore.
Lo schema strategico proposto dal Piano si fonda sulla costruzione di un sistema
plurimodale integrato a tutte le scale territoriali, sia per il trasporto persone che per
il trasporto merci, e sulla correlata riorganizzazione territoriale della logistica e
delle grandi funzioni a forte attrattività.
2.
Il PTCP individua e organizza le seguenti componenti del sistema relazionale
provinciale:
129
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
3.

Corridoio adriatico

reti e attrezzature per il trasporto su ferro

reti e attrezzature per il trasporto su gomma

trasporto collettivo

mobilità ciclopedonale

cabotaggio marittimo
norme di attuazione
Le proposte e le strategie del PTCP per il sistema della mobilità sono sintetizzate
nella Tavola A che contiene l’individuazione orientativa dei tracciati e rappresenta
il sistema delle relazioni fra reti infrastrutturali e scelte localizzative (di servizio e di
specializzazione produttiva) di rilevanza sovralocale.
Articolo 11.2 Corridoio adriatico, A 14, E45, aeroporto
1.(D)
Il PTCP condivide la necessità di rilanciare nelle relazioni internazionali lo sviluppo
del corridoio adriatico da perseguirsi soprattutto con interventi risolutivi sulle reti
della mobilità provinciale che restituiscano efficienza e specializzazione sui traffici
a lunga percorrenza alle infrastrutture nazionali esistenti.
2.(D)
A questi fini il PTCP assume e promuove:
a) Il potenziamento del servizio ferroviario nazionale passeggeri veloce,
comprendente l’ipotesi di prolungamento sul versante adriatico del servizio di
alta capacità-velocità;
b) il recupero di efficienza dell’A14 orientata al servizio dei traffici di lunga e
media percorrenza attraverso l’adeguamento del tratto Rimini nord – Cattolica
a tre corsie / senso e la ristrutturazione degli attuali caselli con anche la
realizzazione di funzionali parcheggi di scambio modale;
c) il rafforzamento del collegamento fra l'ambito costiero e il centro Italia
attraverso il sistema della Sp 258 e la E45 previsto quale asse di funzione
autostradale nello schema della grande viabilità regionale promosso dal nuovo
Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2020);
d) il potenziamento dell’Aeroporto “Federico Fellini” nel suo ruolo internazionale e
come parte del sistema aeroportuale emiliano – romagnolo, attraverso
interventi di adeguamento tecnologico, di ampliamento dei servizi interportuali
e delle condizioni di accessibilità territoriale, di trasformazione dei sistemi di
gestione secondo modalità più competitive ed integrate con la rete delle
concessioni nazionali. L’aeroporto valorizzato e interconnesso efficacemente
con la rete stradale e con la rete ferroviaria costituisce punto di riferimento per
la localizzazione di funzioni rare e specialistiche e per un nuovo processo di
riqualificazione dell’intorno urbano e territoriale.
Articolo 11.3 Reti ed attrezzature di trasporto su ferro
1.
L’ipotesi di assetto organizzativo del sistema su ferro mira ad un sostanziale
recupero di competitività del mezzo pubblico nei confronti del trasporto privato e
individuale relativamente alla mobilità che si svolge tra i poli regionali e tra questi e
i più importanti poli del territorio esterno. Sul Piano funzionale il trasporto
ferroviario deve essere caratterizzato da servizi nazionali, regionali e metropolitani
con adeguate prestazioni in termini di qualità, frequenza e affidabilità rispetto alle
esigenze sia dell’utenza sistematica sia dell’utenza turistica e occasionale. In
particolare il territorio provinciale deve essere interessato da:
130
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
a) servizi di collegamento interregionali e regionali veloci con i poli principali della
direttrice Milano – Ancona;
b) servizi di collegamento regionali e metropolitani sulla direttrice costiera
Ravenna - Rimini – Pesaro;
c) servizi di appoggio di distribuzione locale (T.R.C. e ottimizzazione del trasporto
collettivo) in grado di garantire accessibilità territoriale diffusa al servizio
ferroviario.
2.(D)
Il riordino e il potenziamento dei servizi ferroviari richiede la riqualificazione urbana
delle stazioni principali con anche la valorizzazione a prevalenza ambientale delle
aree ferroviarie in dismissione con particolare riferimento alla stazione ferroviaria
di Rimini qualificata dal Piano polo funzionale ai sensi dell’art.8.1. Analogamente
al fine di promuovere un sistema metropolitano di trasporto ferroviario integrato
deve essere perseguita la rifunzionalizzazione di stazioni e fermate minori con
anche il miglioramento dell’immagine urbana e tenuto conto delle risultanze di
studi e approfondimenti effettuati dalla Regione. In particolare dovrà essere
rafforzato il servizio regionale nelle stazioni di Bellaria, Riccione, Misano Adriatico
e Cattolica. Nella tratta Rimini – Bellaria il potenziamento del servizio passeggeri
assume il ruolo di completamento del servizio metropolitano di costa potendo
contare su un sistema di stazioni locali ravvicinate ulteriormente incrementabile,
previa le necessarie verifiche di fattibilità, con le fermate di Viserbella e Rivabella.
Nella tratta Rimini–Cattolica assume funzione strategica la stazione di Miramare a
servizio dell’aeroporto, che insieme alla stazione Fiera e alla stazione di Rimini
compone il sistema di attestazioni privilegiate anche dei traffici extraregionali.
3.(D) Le Amministrazioni Locali per quanto riguarda interventi relativi a nuove stazioni,
fermate, collegamenti o servizi ferroviari acquisiscono il preventivo assenso della
Regione. La fattibilità di tali interventi è subordinata a specifiche analisi e verifiche
volte ad accertare la convenienza realizzativa e la compatibilità con l’esercizio dei
servizi ferroviari di interesse regionale.
4.
La Provincia promuove in collaborazione con i Comuni la valorizzazione del
sistema delle piccole stazioni ferroviarie.
Articolo 11.4 Reti ed attrezzature di trasporto su strada
1.
Le proposte del PTCP per le infrastrutture della viabilità sono finalizzate a:
a) organizzare la rete infrastrutturale
a supporto dei traffici nazionali e
internazionali, regionali e provinciali, locali di sostegno ai sistemi insediativi;
b) sviluppare prevalentemente interventi di potenziamento, di ammodernamento
e messa in sicurezza degli itinerari con limitati interventi di nuovo tracciato
all’interno dei corridoi infrastrutturali esistenti e in condizioni accertate di
compatibilità ambientale.
2.(D)
Rete della viabilità principale di interesse regionale e provinciale.
L’assetto di previsione della rete della viabilità principale si incentra sul
potenziamento del grande canale infrastrutturale longitudinale di interesse
nazionale e regionale costituito, oltre che dall’autostrada A 14, dalla nuova SS 16
in continuità con la variante alla SS 9, sul rafforzamento delle tre principali direttrici
trasversali rappresentate dalla Sp 258 Marecchiese, dalla SS 72 per San Marino e
dalla Sp 17 Fondovalle del Conca, quali componenti primarie della viabilità di
rilievo interprovinciale e provinciale, nonché sul potenziamento del collegamento
fra la Sp 258 e la E45 nel tratto Novafeltria – Sarsina (Romagnano) in attuazione
delle previsioni del nuovo Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2020)
secondo le modalità e le condizioni di realizzazione ivi contenute.
131
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
In merito alle principali direttrici longitudinali sono previsti:

la realizzazione della nuova SS 16 interamente prevista, salvo brevi tratti, in
tracciato accostato all’autostrada a costituire una piattaforma infrastrutturale
sostanzialmente unitaria che deve essere dotata di adeguate fasce laterali di
ambientazione destinate sia a interventi mitigativi di riduzione dell’impatto
acustico e aeriforme sia ad un appropriato inserimento paesaggistico e
ambientale;

la connessione, in prossimità del casello autostradale di Rimini Nord, della
nuova SS 16 alla variante alla SS 9 a completamento di una più ampia
previsione che si estende nell’attiguo territorio forlivese e che dovrà attuarsi in
accordo con la Regione Emilia Romagna e con la Provincia di Forlì – Cesena.
In merito alle principali direttrici trasversali e di raccordo al fascio infrastrutturale
longitudinale primario sono previsti:
3.(D)

per la Valmarecchia il completamento del nuovo sistema tangenziale di
Santarcangelo che, con il raccordo alla Sp 14, alla Sp 49 e alla Sp 258,
garantisce la diretta accessibilità all’autostrada e al sistema nuova SS 16 –
variante SS 9 dell’intera vallata e il completamento del processo già avviato di
prevalente adeguamento in sede della Sp 258 Marecchiese;

per l'Alta Valmarecchia, il potenziamento in sede della Sp 258 con particolare
riferimento al tratto Novafeltria – Ponte Messa anche in funzione del nuovo
asse di collegamento Novafeltria – Sarsina (Romagnano) di interesse
regionale al fine di rafforzarne il ruolo di supporto anche al settore più alto della
valle;

per l’asse di collegamento con San Marino, la riqualificazione in sede della
statale integrata con una nuova bretella di supporto alla migliore accessibilità
all’aeroporto;

per la Valconca la realizzazione di un duplice raccordo periurbano di
connessione fra la Statale 16, la Sp 17 e la prevista variante alla Sp 58 a
sgravio dell’attuale unico raccordo fortemente congestionato e il
completamento del tracciato della Sp 17 con il nuovo attraversamento del
torrente Conca all’altezza di Morciano e la circonvallazione di tale abitato.
Rete della viabilità di interesse intercomunale e locale
Le componenti primarie della viabilità extraurbana riguardano l’assetto delle
principali vallate e gli itinerari trasversali intercomunali. In particolare il Piano
promuove:

la riqualificazione della Sp 14 in connessione alla Sp 13 per la quale è
ipotizzabile, a lungo termine, il raccordo alla variante alla SS 9;

la riqualificazione della Sp 35 anche a servizio dell’area produttiva di rilevanza
sovralocale in località Sant’Andrea;

la riqualificazione della Sp 8 tratto Sant'Agata - Romagnano;

il collegamento longitudinale pedecollinare rappresentato dalla Sp 49 che
intercetta tutte le direttrici di vallata e presenta uno spiccato interesse anche
turistico;

la rifunzionalizzazione della attuale statale 16 a servizio dei centri costieri
contestualmente alla realizzazione della variante e al declassamento
funzionale dell’attuale tracciato.
132
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
Per tali viabilità sono previsti interventi di razionalizzazione in sede volti in
particolare alla messa in sicurezza degli attraversamenti urbani (traverse) e delle
intersezioni (nodi) assumendo i principi di progetto meglio specificati al successivo
comma 6.
4.(D)
Assi di accesso e distribuzione
Il Piano individua nella Tavola A i principali punti di raccordo fra la grande viabilità
e la viabilità di distribuzione locale al fine di garantire adeguata accessibilità ai poli
funzionali e agli ambiti specializzati per le attività produttive di rilievo
sovracomunale e di favorire la progettazione urbana coordinata.
5.(D)
Itinerari di interesse paesistico
Il PTCP individua nella Tavola B i principali itinerari di interesse paesistico(Viabilità
storica e panoramica), e per essi la Provincia e i Comuni interessati promuovono
programmi di valorizzazione e di intervento assicurandone la tutela dei tracciati e
dei contesti ambientali e prevedono di:
6.(D)

limitare il traffico veicolare privilegiando il trasporto pubblico;

migliorare le attrezzature di percorso e sosta pedonale e ciclabile;

incrementare le dotazioni ambientali, di arredo e segnaletica turistica.
Criteri di intervento
Il PTCP assume, per gli interventi riferiti alla rete della viabilità intercomunale e
locale, i principi generali della moderazione del traffico e i seguenti obiettivi definiti
dal Piano provinciale della Viabilità e della sicurezza extraurbana (Ppvss):

per i nodi: miglioramento della sicurezza del transito veicolare; miglioramento
della sicurezza degli attraversamenti pedonali; miglioramenti della fluidità
soprattutto nei nodi semaforizzati; diminuzione della velocità di transito sulle
strade con diritto di precedenza;

per le traverse: moderazione della velocità all’interno degli abitati in modo da
creare un ambiente di vita sicuro; miglioramento della fluidità; miglioramento
della sicurezza delle intersezioni; protezione rafforzata della mobilità pedonale
e ciclabile, in modo da ridurre il traffico locale motorizzato e difendere gli utenti
deboli; protezione degli ingressi dei servizi principali (scuole, chiese, giardini,
municipio,…).
Il Ppvss dovrà tener conto, nelle fasi di aggiornamento, dello schema principale
definito dal PTCP al fine di garantire, nel tempo, la coerenza degli interventi e
promuovere la messa a sistema degli interventi locali sulla base dei criteri
progettuali specifici promossi dallo stesso Ppvss.
Negli interventi di nuova costruzione o di riqualificazione di tratti stradali esistenti
dovranno essere attuati interventi di mitigazione relativamente all’impatto
ambientale e paesaggistico (anche con interventi di inserimento e di ricostruzione
attiva degli elementi ambientali e paesaggistici tipici), all’inquinamento acustico ed
alla contaminazione degli acquiferi superficiali e sotterranei attraverso idonei
sistemi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.
I Comuni nella realizzazione degli interventi sulla viabilità locale assumono i criteri
di intervento di cui al presente comma e concorrono alla realizzazione di una rete
viabilistica efficiente a livello locale e provinciale.
7.(D)
Risanamento acustico
133
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
La Provincia sviluppa sulla base delle indicazioni della normativa nazionale e
regionale vigente il Piano di risanamento acustico delle strade provinciali
stabilendo le priorità di intervento.
Articolo 11.5 Organizzazione del trasporto collettivo
1.
2.(D)
Il PTCP promuove il recupero di competitività del trasporto collettivo
riduzione del traffico veicolare privato perseguibili attraverso:
e la

la realizzazione e il potenziamento dei servizi in sede propria (Trasporto rapido
costiero - Trc - e servizio ferroviario) integrati con le linee di autobus urbane ed
extraurbane;

la creazione e potenziamento su tutto il territorio provinciale di nodi di scambio
modale tra le reti di trasporto in sede propria, il trasporto pubblico su gomma,
la rete viaria ed il sistema delle soste, la rete delle piste ciclabili e le aree a
traffico limitato o pedonali;

l’integrazione tra tutti i servizi di trasposto collettivo (reti, tariffe, orari e
cadenzamenti) per la copertura combinata di una rete efficace e leggibile;

il potenziamento dei percorsi preferenziali per il TPL ed incremento della
accessibilità non motorizzata (pedonale e ciclabile) alle fermate con lo sviluppo
delle piste ciclabili e delle aree pedonali e a traffico limitato;

il trasferimento sul trasporto collettivo di parte degli spostamenti effettuati in
auto e gravitanti sui principali ambiti funzionali ad elevata domanda di mobilità;

la definizione di uno schema funzionale per un trasporto pubblico flessibile e
integrato implementabile nel tempo coerentemente con le previsioni
infrastrutturali;

la promozione di forme innovative di trasporto collettivo e sostenibile;

la promozione di sistemi tariffari e di titoli di viaggio coordinati e integrati;

miglioramento urbano delle fermate del trasporto pubblico anche in qualità di
centri di informazione e servizi della mobilità.
Trasporto rapido costiero
Il tracciato del Trc, in qualità di linea dedicata priva di rotture di carico,
rappresentato nella Tavola A si estende dalla Fiera di Rimini in direzione sud fino
a Cattolica e si compone delle tratte:

Rimini stazione Fs - Riccione stazione Fs;

Rimini Fiera - Rimini stazione Fs;

Riccione stazione Fs - Cattolica.
Il potenziamento del trasporto ferroviario locale tra Rimini e Ravenna completa
l’offerta di trasporto di tipo metropolitano a servizio dell’area costiera.
Eventuali diramazioni del servizio verso le principali vallate o su attrattori specifici
di traffico e poli funzionali e della mobilità potranno essere valutati in una
prospettiva di implementazione del servizio con appropriate tecnologie e modalità.
Il Trc rappresenta il cardine per il riordino complessivo della mobilità
costiera e deve garantire:
134
urbana
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
a) L’interconnessione con le stazioni ferroviarie e l’efficace integrazione coi
servizi ferroviari regionali, in termini di organizzazione fisica dei punti di
interscambio, di coordinamento dei servizi e di integrazione tariffaria;
b) Riorganizzazione della rete di autoservizi da orientare prevalentemente nello
sviluppo trasversale di adduzione al sistema delle fermate del Trc;
c) Qualificazione urbana delle fermate attrezzate per il recapito di varie modalità
di trasporto (tpl, mobilità ciclo pedonale, stazioni di car sharing e di taxi);
d) Riorganizzazione della sosta per incentivare l’interscambio fra auto privata e
mezzo pubblico.
3.(D)
Assetto del trasporto pubblico
Lo schema di assetto per il trasporto pubblico di collegamento intercomunale
proposto dal Piano, e sintetizzato dallo schema Sr14 della relazione del Quadro
conoscitivo e nel Quaderno del Quadro Conoscitivo – integrazione Alta
Valmarecchia sezione Mobilità e trasporti, è perseguibile anche in attesa
dell’operatività del Trc e si basa sul potenziamento dell’asse urbano portante fra
Rimini e Riccione quali principali centri di raccolta delle linee costiere (da Bellaria e
da Cattolica) e delle linee di vallata in particolare provenienti da centri di raccolta
intermedi (Santarcangelo di R. Novafletria e Morciano) dai quali organizzare
servizi, innovativi e flessibili, per le aree collinari ad utenza debole. A livello urbano
dovrà essere garantita l’accessibilità ai poli funzionali e agli ambiti specializzati
per le attività produttive di rilevanza provinciale individuati dal Piano.
4.
Trasporto collettivo e sostenibile
Il PTCP promuove lo sviluppo delle forme innovative di trasporto collettivo e
sostenibile ad integrazione e flessibilizzazione dell’offerta tradizionale di trasporto
pubblico con particolare riferimento al car sharing, quale servizio riconosciuto di
pubblica utilità dal Ministero dell’Ambiente, e alle modalità di trasporto a chiamata
soprattutto nelle aree dell’entroterra collinare a utenza debole.
Articolo 11.6 Mobilità lenta pedonale e ciclistica
1.
Il PTCP promuove il recupero di spazi pubblici alla mobilità ciclo pedonale
attraverso la qualificazione degli spazi urbani di centralità funzionale, degli assi di
concentrazione commerciale e della rete urbana minore per l’uso pedonale e
ciclabile. Il Piano promuove inoltre l’adozione di misure e strategie a favore delle
utenze deboli quali la diffusione del bike sharing e l’adozione di misure di
calmierazione del traffico in tutti i contesti urbani.
2.(D)
Nell’ambito urbano costiero, i Comuni, nella redazione degli strumenti urbanistici e
negli strumenti di gestione della mobilità, dovranno perseguire:
a) la realizzazione di un sistema di scorrimento e distribuzione urbana e di
attestamento a monte dei settori turistici;
b) la protezione dei settori turistici con opportune misure di selezione e
disincentivazione del traffico;
c) la regolamentazione dei traffici di distribuzione merci con particolare
riferimento alla filiera Ho.re.ca. (hotel-restaurant-catering);
d) l’eliminazione della viabilità di scorrimento ed attraversamento lungomare.
3.(D)
Il PTCP sostiene l’utilizzo della bicicletta per le attività legate alla fruizione turistica
e ricreativa del territorio e come mezzo di trasporto per gli spostamenti quotidiani
di breve percorrenza in alternativa all’utilizzo individuale dell’auto privata. In
135
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
particolare il Piano promuove il recupero e la formazione di una rete integrata,
continua e in sicurezza di percorsi ciclabili che a livello extraurbano assuma
valenza turistico – ricreativa ma anche di collegamento casa – lavoro e casa –
scuola e definisce nella Tavola A lo schema dei principali itinerari di rilevanza
provinciale di tipo funzionale di collegamento fra i centri e di tipo escursionistico.
Coerentemente con le linee guida per l’aggiornamento del Piano provinciale delle
piste ciclabili il PTCP individua e promuove:

gli elementi portanti della rete funzionale di collegamento urbano costiero e di
vallata;

gli elementi portanti della rete escursionistica di fruizione paesistica e storico –
testimoniali di vallata e collinari;

il territorio collinare quale ambito privilegiato per lo sviluppo di politiche di
convivenza delle diverse componenti di traffico a tutela delle componenti lente
(parco ciclistico diffuso);

l’adozione estensiva di provvedimenti a favore della ciclabilità (moderazione
del traffico, isole ambientali, zone 30 e strade residenziali) in particolare nei
territori urbani densi e nella fascia costiera.
La Provincia realizza, coerentemente alle finalità del presente articolo il nuovo
Piano della mobilità ciclistica con particolare attenzione alla accessibilità ai poli
funzionali e agli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale. Al Piano provinciale
sono inoltre affidate: la valutazione dello stato di attuazione e degli elementi di
criticità della rete principale proposta dal PTCP; la definizione delle priorità di
intervento per la messa a sistema dei percorsi; l’individuazione delle possibili
ulteriori implementazioni della rete.
I Comuni nella redazione dei piani locali di mobilità ciclistica e/o negli strumenti di
gestione della mobilità garantiscono la continuità delle reti provinciali e la
connessione fra queste e le reti locali e urbane che dovranno prioritariamente
svilupparsi in corrispondenza dei principali servizi pubblici, delle stazioni ferroviarie
e dei principali nodi del trasporto pubblico, dei parcheggi e delle aree di sosta, dei
principali poli del tempo libero e del loisir.
Articolo 11.7 Cabotaggio marittimo
1.
Il PTCP promuove lo sviluppo del cabotaggio marittimo merci e passeggeri
nell’alto arco adriatico facendo riferimento per quanto riguarda gli spostamenti a
medio e lungo raggio al Porto di Rimini, qualificato come polo funzionale ai sensi
dell’articolo 8.1 del presente Piano, e allo stesso porto di Rimini assieme a quelli
di Bellaria, Riccione e Cattolica per gli spostamenti a corto raggio.
2.
I porti dovranno essere ripensati come specifici nodi delle reti di trasporto
intermodale e dovranno essere dotati di adeguata accessibilità all’interno delle
strutture urbane.
3.
Ai fini del dimensionamento delle aree portuali il PTCP assume i parametri
quantitativi definiti dal Prit.
Articolo 11.8 Gestione della mobilità
1.
Strumenti locali.
136
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
Il PTCP promuove la realizzazione coordinata degli strumenti locali in grado di
incidere sulla gestione della mobilità urbana e di orientare le modalità di
frequentazione dei luoghi centrali (Piani urbani della mobilita, Piani urbani del
traffico, Piani degli orari) nel rispetto e nell’attuazione delle disposizioni del
presente titolo e con particolare attenzione all’area urbana costiera.
2.
Mobility management
Al fine di perseguire l’obiettivo di attrarre utenti e consenso all’utilizzo di modalità
di trasporto alternative all’uso individuale dell’auto privata, il PTCP sostiene lo
sviluppo di politiche di gestione della domanda di mobilità attraverso la diffusione
del Mobility management per il coordinamento degli spostamenti casa – lavoro e
casa – scuola soprattutto negli ambiti territoriali a maggiore attrazione di mobilità
(ambiti specializzati per le attività economiche di rilievo sovracomunale e distretti
scolastici).
3.
Logistica urbana
Al fine di migliorare la qualità territoriale dell’area turistica, il PTCP promuove la
riorganizzazione della distribuzione urbana delle merci attraverso l’attuazione dei
poli logistici integrati quali poli funzionali ai sensi dell’art. 8.1 e la diffusione di
misure volte alla regolamentazione degli accessi urbani, all’ottimizzazione dei
viaggi (frequenze e carichi) e alla sostituzione dei mezzi circolanti con veicoli a
basso impatto ambientale.
Articolo 11.9 Classificazione funzionale delle strade, fasce di rispetto
stradali e ferroviarie e criteri di salvaguardia
1.(D)
2.(P)
Ai fini della classificazione stradale e della definizione delle fasce di rispetto
previste dal Nuovo codice della strada opera la seguente corrispondenza:
-
itinerari di interesse nazionale (A14): A (autostrada);
-
itinerari di interesse regionale e provinciale (SS 16, SS 9, SS 72, Sp258, Sp
17V): B (strade extraurbane principali);
-
itinerari di interesse intercomunale (Sp 14, Sp 13, Sp 35, Sp 49): C (strade
extraurbane secondarie).
Con riferimento alla classificazione di cui al punto 1., i Comuni interessati
dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici, per i tratti di viabilità esterni ai
centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del DLgs 285/1992, incrementati
come prescritto dal PRIT ai punti 8.7.8 e 8.7.10, ossia:
-
per gli itinerari di interesse nazionale: metri 70 per lato;
-
per gli itinerari di interesse regionale e provinciale: metri 45 per lato.
Per le altre strade e valori minimi sono quelli indicati nel DLgs 285/1992 smi.
3.(P)
Lungo il tracciato della nuova strada statale 16 e della variante alla strada statale 9
nonché in corrispondenza dei corridoi infrastrutturali individuati nella Tavola A, in
assenza della progettazione esecutiva, è istituita una fascia di salvaguardia di 100
metri (centrati sull’asse dei tracciati) per l’attuabilità degli interventi.
4.(D)
Nelle strade extraurbane di tipo B e C deve essere evitata la saldatura lineare
degli insediamenti e perseguito il mantenimento delle discontinuità con anche
riferimento a quelle principali individuate nella Tavola A. Inoltre i Comuni, nella
redazione degli strumenti urbanistici, non devono porre ulteriori urbanizzazioni a
diretto aggravio dei traffici veicolari interessanti le strade di tipo B con particolare
riferimento alle direttrici di vallata.
137
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
5.(P)
La provincia formula i propri programmi e piani di settore nel rispetto dello schema
infrastrutturale (itinerari e corridoi) fornito dal PTCP. I Comuni nella revisione ed
adeguamento degli strumenti urbanistici assumono le previsioni del PTCP nonché
la classificazione stradale e le fasce di salvaguardia di cui ai precedenti commi 1.
e 2.
6.(D)
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 753/1980 e
s.m..
Articolo 11.10 Infrastrutture a rete: corridoi, fasce di rispetto e criteri di
salvaguardia
1.
Il PTCP nella Tavola S.T.6 del Quadro conoscitivo riporta i tracciati delle principali
reti infrastrutturali di rango ed interesse provinciale, quali le linee elettriche AT e
ATT, il tracciato del progetto del Canale Emiliano Romagnolo, la rete principale del
gas-metanodotto, il sistema fognario. I Comuni adeguano i propri strumenti
urbanistici alle seguenti disposizioni su corridoi, fasce di rispetto e di salvaguardia.
2.(D)
Lungo il tracciato del Canale Emiliano Romagnolo (CER) è istituita una fascia di
salvaguardia delle seguenti dimensioni: nei tratti in cui il Canale è interrato in
condotta la fascia è di metri 15 misurati su ciascun lato della tubazione a partire
dall’asse della stessa; nei tratti del Canale a cielo aperto la fascia è di metri 20
misurati su ciascun lato del canale a partire dall’asse dello stesso; in
corrispondenza di ogni impianto indicato lungo il tracciato un’area quadrata con
lato di metri 100 centrata sull’impianto stesso. Nelle suddette fasce ed aree i
Comuni non prevedono nuovi interventi edificatori e dettano norme per gli
interventi sugli edifici esistenti che non aggravino la fattibilità dell’infrastruttura.
3.(D)
I corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o
superiore a 15.000 volt, di cui al capo IV della LR 30/2000, sono costituiti
dall’insieme dei tracciati delle linee esistenti e di progetto cosi come forniti dal
proprietario-gestore della rete e riportati nella tavola S.T.6.
4.(D)
Per il tracciato del metanodotto valgono le norme di cui al DM 24 novembre 1984
e s.m.i..
TITOLO 12 – PEREQUAZIONE TERRITORIALE
Articolo 12.1 Perequazione territoriale delle risorse derivanti dai nuovi
insediamenti
1.(D)
In applicazione dell’art. 15 comma 3 della L.R. 20/2000, dell’art. A-13 comma 10 e
dell’Art. A-17 comma 8 dell’Allegato della medesima legge, la Provincia promuove
con i Comuni, l’applicazione del criterio della perequazione territoriale, attraverso
la costituzione e gestione di un fondo di compensazione finanziato con risorse
derivanti ai Comuni dagli oneri di urbanizzazione e dall’ICI dei nuovi insediamenti,
nonché con eventuali ulteriori risorse.
2.
La perequazione territoriale ha lo scopo di sostanziare il principio della
sussidiarietà fra gli Enti Locali ed è finalizzata a compensare le differenti
potenzialità e modalità di intervento derivanti dagli obiettivi del PTCP, che
prevedono di concentrare l’attività edilizia negli ambiti urbani consolidati e di
maggiori dimensioni e dotazioni di servizi, ed i nuovi insediamenti produttivi,
138
provincia di rimini - PTCP 2007 - VARIANTE 2012
norme di attuazione
commerciali e terziari negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo
sovracomunale e nei poli funzionali, ossia in alcuni comuni, in particolare quelli
costieri, e non in altri. La costituzione del fondo è finalizzata a redistribuire fra tutti i
Comuni aderenti gli introiti derivanti dai nuovi insediamenti, nonché i relativi costi
(di infrastrutturazione, gestione e manutenzione), al fine di compensare, per
quanto riguarda gli effetti sulla finanza dei Comuni, la localizzazione degli
insediamenti stessi in determinati comuni piuttosto che altri.
3.
La costituzione del fondo di compensazione e l’adesione di tutti i Comuni è
promossa dalla Provincia in sede di Conferenza dei Sindaci.
4.(D)
I Comuni aderiscono al fondo volontariamente con propria delibera. L’adesione al
fondo di compensazione e l’accettazione degli impegni relativi è comunque una
condizione necessaria, per i Comuni interessati, in occasione della sottoscrizione
ovvero dell’aggiornamento o integrazione degli Accordi territoriali relativi ai poli
funzionali o agli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale di cui ai precedenti artt.
8.1, 8.2 e 8.3.
5.(D)
La gestione del fondo è esercitata collegialmente dai legali rappresentanti dei
Comuni aderenti e dal legale rappresentante della Provincia. La Provincia, sentiti i
Comuni, provvede con proprio atto a formulare e proporre alla Conferenza dei
Sindaci il Regolamento di gestione del fondo, per disciplinare:
6.
-
le modalità di gestione del fondo e la costituzione e funzionamento degli
organi di gestione;
-
la precisazione delle tipologie di insediamenti che generano le risorse da
conferire al fondo, sia produttivi (secondari, commerciali, ricettivi e terziari) che
residenziali;
-
i criteri e le modalità di quantificazione economica dei servizi eco sistemici resi
dal capitale naturale da valutare in termini di risorsa da conferire al fondo; la
specificazione della tipologia ed entità delle risorse da conferire al fondo;
-
le regole per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse conferite al
fondo;
-
le modalità di assunzione delle decisioni quando non si raggiunga l’unanimità.
Sulla base delle determinazione degli organi collegiali di gestione, le risorse
conferite al fondo sono destinate, anche pro-quota:
-
a finanziare la realizzazione degli interventi ambientali, infrastrutturali e
organizzativi individuati negli accordi di cui agli artt. 8.1, 8.2 e 8.3, per la
qualificazione dei poli funzionali e degli ambiti produttivi sovracomunali;
-
a finanziare la realizzazione di altre opere ambientali o infrastrutturali di
interesse sovracomunale, ovvero servizi di interesse sovracomunale;
-
ad essere ridistribuite ai Comuni aderenti in relazione alla funzione e ruolo
assegnato dal PTCP, sia in proporzione al peso demografico di ciascuno.
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