Aggiornato il tasso degli interessi legali. Nuovo valore anche per

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Aggiornato il tasso degli interessi legali. Nuovo valore anche per
Comunicazione CP n. 15 del 14/01/2011
Allegato 1
Aggiornato il tasso degli interessi legali. Nuovo valore anche per
nuda proprietà e usufrutto
Con il 1° gennaio 2011 cambia la percentuale da utilizzare per il calcolo degli interessi
legali da versare in caso di tardivi versamenti.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2010 ha, infatti,
modificato il tasso che passa dall’1% all’1,5%.
Il saggio degli interessi legali è calcolato sulla base del rendimento medio annuo lordo dei
titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell’anno.
Se tali coefficienti rimangono invariati, nulla cambia, mentre in caso contrario, in base
all’articolo 1284, comma 1, del codice civile, spetta al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ufficializzare la rettifica, attraverso un decreto di modifica da pubblicare entro il
15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui entrerà in scena il nuovo tasso.
La modifica del tasso incide, in campo fiscale, sul calcolo degli interessi dovuti in caso di
ravvedimento operoso, che devono essere conteggiati dal giorno successivo a quello
stabilito per il pagamento dell’imposta fino alla data effettiva di versamento.
Nella tabella sottostante sono riportati i tassi legali in vigore dal 1° gennaio 2001 ad oggi.
Periodo
Tasso
Decreto Ministeriale
Dal 01/01/2001
Al 31/12/2001
3,5%
DM 11/12/2000
Dal 01/01/2002
Al 31/12/2003
3%
DM 11/12/2001
Dal 01/01/2004
Al 31/12/2007
2,5%
DM 01/12/2003
Dal 01/01/2008
Al 31/12/2009
3%
DM 12/12/2007
Dal 01/01/2010
Al 31/12/2010
1%
DM 04/12/2009
1,5%
DM 07/12/2010
Dal 01/01/2011
Con l’aumento del tasso legale cambiano anche i moltiplicatori riferiti all’età del
beneficiario per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita.
Tale variazione è stata definita dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010.
Tenendo conto del nuovo saggio di interesse dell’1,5% è stato, quindi, aggiornato il
prospetto dei coefficienti allegato al TUR (Testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro - DPR 131/1986). I precedenti valori, con coefficienti calcolati in base
al tasso dell’1%, hanno trovato applicazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.
Nella tabella sottostante sono riportati i vecchi e i nuovi coefficienti.
Età del beneficiario
(anni compiuti)
Vecchio coefficiente
(dal 01/01 al 31/12/2010)
Nuovo coefficiente
(dal 01/01/2011)
da 0 a 20
95
63,50
da 21 a 30
90
60,00
da 31 a 40
85
56,50
da 41 a 45
80
53,00
da 46 a 50
75
49,50
da 51 a 53
70
46,00
da 54 a 56
65
42,50
da 57 a 60
60
39,00
da 61 a 63
55
35,50
da 64 a 66
50
32,00
da 67 a 69
45
28,50
da 70 a 72
40
25,00
da 73 a 75
35
21,50
da 76 a 78
30
18,00
da 79 a 82
25
14,50
da 83 a 86
20
11,00
da 87 a 92
15
7,00
da 93 a 99
10
4,00
Il prospetto deve essere utilizzato quando si acquista la nuda proprietà di un immobile per
il quale il venditore si riserva l’usufrutto, cioè il diritto ad abitarci per il resto della vita.
La base imponibile per il trasferimento della sola nuda proprietà è rappresentata dalla
differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48 del DPR
n. 131/1986).
Quest’ultimo si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile per il coefficiente
corrispondente all’età dell’usufruttuario.
La rendita annua, invece, è data dal valore della piena proprietà dell’immobile moltiplicato
per il tasso di interesse legale (1,5% dal 1° gennaio 2011).
Ad esempio:
► valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A)
► tasso di interesse legale: 1,5% (B)
► età del beneficiario dell’usufrutto: 54 anni
► coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 42,50 (C)
Rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B) = 300.000 x 1,5% =
4.500 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 4.500 X
42,50 = 191.250 (E)
Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 300.000 191.250 = 108.750