tribunale di modena sentenza - fondazione forense modenese
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tribunale di modena sentenza - fondazione forense modenese
Sentenza n. 1907/05 Pronunziata il 05/10/2005 Depositato il 10/11/2005 Assicurazione (contratto di) – Azione del danneggiato - Sinistro stradale - Dichiarazione di responsabilità del conducente danneggiante – Valore di piena prova del rapporto danneggiato danneggiante – Libero apprezzamento del Giudice verso altri soggetti - Modulo di contestazione amichevole – Presunzione - Inversione dell’onere della prova a sfavore dell’assicuratore – Prova contraria – Inottemperanza – Inefficacia nei confronti del proprietario litisconsorte Rif.Leg.artt.2054,2733 cc;art.5 L.857/76; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE PRIMA Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1347/02 R. G. promossa da XX IMPIANTI s.n.c. - Attore rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Jovino e M. Sandri del Foro di Modena CONTRO LLOYD ADRIATICO S.P.A. - Convenuto rappresentato e difeso dall'Avv. A. Sciascia del Foro di Modena; YY ZZ s.r.l. - Convenuti contumaci in punto a: risarcimento danni. All'udienza del 7/6/05 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 31/7/05 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 4/10/05 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: per parte attrice: "previa ogni declaratoria del caso, statuire e dichiarare che il sinistro in oggetto si è verificato per colpa esclusiva del Sig. YY; che il Sig. YY, in solido con la società ACROA s.r.l. e la compagnia di assicurazioni Lloyd Adriatico s.p.a., sia condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società XX IMPIANTI s.n.c. di Corrado Borghesi, quantificati per un totale di €. 16.839,52= (pari a lire 32.605.866), oltre interessi; che i convenuti siano condannati anche alle spese di lite, oltre IVA e C.P.A. come per legge"; per parte convenuta LLOYD ADRIATICO S.P.A.: "respingersi la domanda avanzata dalla società attrice non essendo sorretta da alcun elemento probatorio; col favore delle spese, competenze ed onorari di causa". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I. Con atto di citazione ritualmente notificato la società XX IMPIANTI s.n.c. di Corrado Borghesi conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modena YY, la società ZZ s.r.l. e la Lloyd Adriatico s.p.a. per accertare la responsabilità del convenuto YY in qualità di conducente del veicolo FIAT DUCATO di proprietà della ZZ s.r.l. ed assicurato presso la Lloyd Adriatico s.p.a., nel sinistro stradale avvenuto in data 30/9/2000, e di sentir condannare lo stesso, in solido con la ZZ s.r.l. e la Lloyd Adriatico s.p.a., al risarcimento del danno materiale subito dall'attrice, oltre alle spese sostenute, interessi e rivalutazione monetaria. 2. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in cancelleria la Lloyd Adriatico s.p.a. chiedendo al Giudice adito di rigettare la domanda di parte attrice perché non provata. Non si costituivano, venivano dichiarati contumaci, gli altri due convenuti. 3. La causa veniva istruita esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta ed interrogatorio formale, in quanto le prove per testi dedotte dalle parti venivano rigettate con ordinanza del 24/2/04, essendo inammissibile la prova per testi di parte attrice (per incapacità dell'unico teste indicato, conducente del veicolo attoreo) ed irrilevante la prova per testi richiesta dall'assicurazione (vertendo su fatti estranei alla causa). 4. All'udienza del 7/6/05 il convenuto YY, seppur ritualmente citato, non compariva a rendere interrogatorio formale. Venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Secondo le allegazioni di parte attrice, il convenuto YY si trovava alla guida del mezzo FIAT DUCATO targato *** di proprietà della società ZZ s.r.l. lungo l'autostrada Bologna-Roma, quando investiva la vettura MERCEDES SLK targata *** di proprietà della società attrice, provocando danni patrimoniali per un importo complessivo di €. 16.839,52. L'unico convenuto costituito, l'assicuratore, contesta la propria responsabilità asserendo che la dinamica dell'incidente non è sufficientemente provata sia nell'an sia nel quantum, non potendosi riconoscere efficacia probatoria nei suoi confronti alla dichiarazione sottoscritta da YY e prodotta in atti. In proposito va rilevato che in atti sono prodotti il modulo di constatazione amichevole (c.d. modulo blu), debitamente e compiutamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti, ed una dichiarazione sottoscritta da YY, corredata da fotocopia di carta d'identità e rilasciata a parte attrice, nella quale descrive l'incidente ed afferma di aver colpito la MERCEDES di proprietà della XX IMPIANTI s.n.c. Diverso è il valore probatorio di queste due scritture private nei confronti dell'assicuratore convenuto. Per quanto concerne la dichiarazione confessoria, essa ha valore di piena prova contro il suo autore ed a favore della persona alla quale è diretta, mentre nei confronti di ogni altro soggetto può essere liberamente apprezzata dal giudice e, quindi, in assenza di altri elementi probatori od indiziari, non è da sola sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità dell'assicuratore (cfr., ad es.: Cass. n. 3544/04; n. 7542/03; n. 2222/03; n. 17185/02; n. 6857/2000; n. 1471/98). Per quanto concerne la dichiarazione di cui al modulo previsto dall'art. 5 L. 23/12/76, n. 857, ai sensi del secondo comma della norma citata, detto modulo, debitamente compilato (come nel caso di specie), produce un'inversione dell'onere della prova a sfavore dell'assicuratore, facendo presumere che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. Pertanto, ove l'assicuratore non abbia fornito la prova contraria di cui è onerato, superando così la presunzione posta da detto modulo, esso è idoneo a fondare un'affermazione di responsabilità (cfr., ad es.: Cass. n. 8525/04; n. 4007/04; n. 2659/03; n. 9548/02). Non esplica, invece, la medesima efficacia nei confronti degli altri litisconsorti. Sulla base delle circostanze e considerazioni sopra esposte, e ribadito che nessuna prova contraria è stata fornita dall'assicuratore convenuto, nei confronti di quest'ultimo la domanda attorea è da ritenere fondata, anche nell'entità del richiesto, elemento sul quale, tra l'altro, vi sono ulteriori elementi indiziari attinenti alla documentazione delle riparazioni effettuate. Vi è solidarietà passiva tra i due convenuti condannati. 6. Analoga affermazione di responsabilità va fatta nei confronti del conducente convenuto contumace YY, che ha rilasciato due dichiarazioni aventi valore di confessione stragiudiziale nei confronti di parte attrice e, benché ritualmente citato, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, con conseguente valutazione ai sensi dell'art. 232 C.p.c. (consentita dagli altri elementi di prova appena sopra ricordati). 7. Non risulta, invece, provata la responsabilità del proprietario convenuto contumace società ZZ s.r.l., e ciò in conseguenza di quanto fino ad ora rilevato. Infatti, nessun ulteriore elemento di prova è stato fornito nei confronti di questo convenuto, verso il quale non esplica alcun effetto di prova legale né la confessione stragiudiziale del conducente né il modulo di constatazione amichevole. Nei confronti della società ZZ s.r.l., dunque, la domanda va respinta per difetto di prova. 8. In ordine alla quantificazione del danno, sull'entità del dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale é stata prodotta documentazione e, inoltre, va ricordato che l'effetto della norma di cui all'art. 5 L. n. 857/76 comprende anche l'entità del dovuto, in quanto conseguenza. In concreto, viene svolta domanda per il danno patrimoniale, per il quale, tutto quanto sopra considerato, pare adeguata la liquidazione nella misura richiesta da parte attrice: l'importo di €. 16.839,52 è stato documentato per mezzo della produzione della fatture (doc.2-4 di parte attrice), che descrivono in modo specifico i lavori eseguiti sulla MERCEDES di proprietà della XX IMPIANTI s.n.c.. Con il calcolo degli interessi dalla data di messa in mora (27/3/01, ricevimento della raccomandata di richiesta risarcitoria), attualmente il dovuto ammonta ad €. 19.005,13. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara obbligati e condanna YY e la Lloyd Adriatico s.p.a., in solido tra loro, a corrispondere alla società XX IMPIANTI s.n.c. la somma di €. 19.005,13; respinge la domanda svolta dalla società XX IMPIANTI s.n.c. verso la società ZZ s.r.l. con atto di citazione notificato in data 23/3/01; dichiara obbligati e condanna YY e la Lloyd Adriatico s.p.a., in solido tra loro, a rifondere alla società XX IMPIANTI s.n.c. le spese di causa, che liquida in complessivi €. 3.215,91, di cui €. 244,11 per esborsi, €. 1.191,60 per competenze e €. 1.4500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Modena, il 5/10/05. Consegnato per il deposito in Cancelleria il 2/11/2005 Il Giudice (Dr. G. Pagliani) Depositato in Cancelleria il 10/11/2005