5046-infiltrazioni-nulla-delibera-che-carica-i

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N.R.G. 57171/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Il Giudice di Pace di Milano, dotto Giorgio Di Giorgi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nel procedimento iscritto al n. 57171/14 del Ruolo Gen. e promosso con
atto di citazione notificato in data 27/06/2014
da
-attrice -
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contro
- convenuto -
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in dat a 27/fl.,nrl1
in giudizio
Imnv"n iva
_ _ _ accertata la sussistenza dei
presupposti costitutivi della domanda introduttiva, quest'ultimo sentisse pronunciare
nei propri confronti le conclusioni più oltre riportate.
Costituitosi regolarmente il condominio convenuto, non ammesse le ista nze
istruttorie richi este dall e parti, autorizzate quest'ultime al deposito di note
conclusive, all'udienza del 19/04/2016, precisate le conclusioni come di seguito
riportate, la causa veniva trattenuta a sentenza.
Conclusioni per l'attrice
"In via preliminare, ordinare la
sospensione delle delibere come sopra indicate nrl,ottootp l
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all'assemblea condominiale del 29/05/2014 per la
parte in cui si imputa e si addebita alla sig.ra
spesa di Euro
4.424,20= quale addebito personale; in via principale e nel merito dichiarare lo nullità
o annullare
le delibere relative a analisi e approvazione consuntivo spese gestione
,
ordinaria 2013 e relativo riparto, analisi e approvazione preventivo spese gestione
,I
ordinaria 2014 e relativo riparto ad'otl'atel
di via delle Rose
all'assemblea condominiale del 29/05/2014 per la parte in cui
si imputa e si addebita alla sig.
di Euro 4.424,20= quole
addebito personale. Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio, nonché
rifusione interale delle spese di mediazione sostenute dall'attrice, ivi comprese quelle
per l'assistenza legale avanti l'Organismo di Conciliazione."
Conclusioni per il convenuto
"Nel merito: Rigettare tutte
le domande proposte dall'attrice.
scrivente insta affinché l'attrice
renda interpello sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che l'unità immobiliare della
signora
è munita di riscoldamento autonomo; vero che la
produzione di acqua calda all'interno della proprietà della
s/(]nOI'Cl
è autonoma".
Motivi della decisione
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della validità della delibera
condominiale adottata in data 29/05/2014 dall'assemblea dei condominio convenuto
nella quale veniva imputato, in via esclusiva, alla condomina
addebito
personale
pari
ad
Euro 4.424,20= quale pagamento
un
di lavori
di
manutenzione eseguiti all'interno della propria unità abitativa. L'attrice ha eccepito
l'invalidità della richiamata delibera in quanto l'esclusiva imputazione a sé della spesa
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, \
~'fstenuta dal condominio per i lavori di manutenzione, sarebbe ingiustificata.
j Costituisce circostanza incontroversa ed incontestata che nel luglio dell'anno 2013
presso le unità immobiliari della attrice e di altra condomina, sono stati eseguiti dei
lavori di manutenzione straordinaria, resisi necessari per l'individuazione e per
l'eliminazione delle cause di infiltrazioni d'acqua, E' altresì incontroverso che tale
intervento manutentivo ha determinato una spesa di Euro 4.424,20= anticipata dal
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Condominio.
Ciò premesso, la domanda attrice è fondata e va accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta, non emerge alcuna motivazione in
ragione della quale l'assemblea condominiale abbia imputato in via esclusiva e
"I
personale all'attrice, il costo dell'intervento manutentivo "de quo". Peraltro,
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ne: mmeno in sede di mediazione e nell'odierno giudizio, il Condominio convenuto ha
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fo~nito
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alcuna prova (o ha avanzato istanze istruttorie sul punto) della ragione per le
quali invece di distribuire proporzionalmente tra i condomini una spesa sostenuta da
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quest'ultimo, abbia inteso attribuirla in modo esclusivo a solo uno di essi.
Poichè "esula dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare, con efficacia
vincolante propria della delibera assembleare, al singolo condomino una determinata
spesa pretesamente individuale non potendosi ravvisare una sorta di autotutela
dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore" (Cass. Civ.
sez. Il n.10196/2013), la delibera impugnata è nulla, ed improduttiva di effetti. Nel
caso di specie, infatti, l'assemblea ha derogato al disposto dell'art.1123 c.c. secondo il
quale "le spese necessarie per lo conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio, per lo prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale
al valore della proprietà di ciascuno, salva diversa convenzione". L'inciso finale del
primo comma dell'art. 1123 c.c. "salvo diversa convenzione" ha portata generale e
comporta che solamente con l'accordo di tutti i condomini è possibile derogare a
quanto stabilito dalla norma in materia di ripartizione delle spese condominiali. Nel
c~so
di specie, non solo la condomina attrice non ha prestato il consenso a che
fossero addebitate a sè i costi della manutenzione, (il suo
infatti, ha dissentito in sede di votazione della delibera), ma la totale assenza di
motivazione della delibera sul punto, si è tradotta in un intollerabile mero arbitrio
dell'assemblea condominiale, il cui amministratore in nessuna sede ha fornito le
ragioni per le quali quell'intervento manutentivo fosse da imputare in modo esclusivo
all'attrice. In conclusione la domanda attrice è fondata e va accolta.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
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P.Q.M .
Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, accogli e la domanda
attrice, dichiara la nullità della delibera adottata
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29/05/2014 nella parte in cui si imputa e si addebita alla sig.ra
in data
la
spesa di Euro 4.424,20= quale addebito personale; condanna
rifondere le spese di lite soste nute dall'attrice e che si liquidano in complessivi
Euro 1.397,93=, di cui Euro 144,93= per spese esenti, oltre accessori di legge.
Milano, li 02 Maggio 2016
Il Giudice i Pace
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