Fascicolo Informativo habit@t

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Fascicolo Informativo habit@t
ASSICURATI, CONNESSI
E PROTETTI
Fascicolo Informativo
(Modello HAFCAR0715 - edizione: luglio 2015)
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa e Glossario
• Condizioni di Assicurazione
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CLIENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
cardif.it
Indice
Nota informativa e Glossario
Nota Informativa A. La compagnia assicurativa B. Il contratto di assicurazione C. Liquidazioni e reclami Glossario 1 di 7
Il contratto di assicurazione Quali sono le garanzie di base e quali le garanzie opzionali? Da quando decorre e quanto dura l’Assicurazione? A quanto ammonta e come si paga il Premio? Se sottoscrivo la Polizza, posso poi ripensarci? Posso recedere dall’Assicurazione dopo un Sinistro? Le mie dichiarazioni sulle circostanze del rischio possono incidere sul diritto all'Indennizzo? Cosa devo fare se il rischio si modifica? Posso stipulare altre assicurazioni per lo stesso rischio? Cosa devo fare se cambio casa o ne modifico l’uso? Dopo il pagamento dell'Indennizzo, Cardif si rivarrà verso il responsabile del Sinistro? Cardif può ispezionare la Casa e il suo Contenuto? A chi devo inviare un eventuale reclamo? Come comunico con Cardif? Oneri Quale legge si applica a questo contratto? 1 di 19
Sezione Assistenza Casa 4 di 19
In cosa consiste la garanzia? Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla garanzia? Quando ho diritto alla garanzia? 4 di 19
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Condizioni di Assicurazione
Le garanzie, una per una Condizioni generali
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Prestazioni 4 di 19
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Sezione danni alla casa e danni al contenuto 6 di 19
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PRESTAZIONI "AREA ACCESSI" Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza Invio di un sorvegliante per interventi di emergenza Invio di un vetraio per interventi di emergenza PRESTAZIONI "AREA IDRAULICA"
Invio di un idraulico per interventi di emergenza PRESTAZIONI "AREA ELETTRICA"
Invio di un elettricista per interventi di emergenza PRESTAZIONI “AREA GAS”
Invio di un termoidraulico/tecnico gas Spese d’albergo Rientro anticipato PRESTAZIONI “ALLARMI IN CASA”
Segnalazione di situazioni di potenziale allarme Condizioni generali
Quali beni posso assicurare? Quali sono i limiti dell'Indennizzo? Esiste una Franchigia sull'Indennizzo? Quando ho diritto alle garanzie? 6 di 19
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Habit@t - Fascicolo Informativo - Modello HAFCAR0715
Cosa succede in caso di dolo e colpa grave? 7 di 19
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Garanzie della Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto GARANZIA “DANNI DA INCENDIO”
Cosa indennizza Cardif? Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? GARANZIA “RISCHIO LOCATIVO”
Cosa indennizza Cardif? Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? GARANZIA “DANNI DA FENOMENO ELETTRICO” Cosa indennizza Cardif? Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? GARANZIA “DANNI DA ACQUA E DA EVENTI NATURALI”
Cosa indennizza Cardif? Sono indennizzabili anche le spese di ricerca e riparazione dei guasti e ripristino? Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? GARANZIA “FURTO E RAPINA”
Cosa indennizza Cardif? Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? Quali requisiti di chiusura e protezione devono avere i locali perché la garanzia sia valida? Che succede se gli strumenti di chiusura e protezione non sono conformi? 8 di 19
Sezione responsabilità civile 11 di 19
Cosa risarcisce Cardif? Con quali Franchigie e Massimali? Quali soggetti non sono considerati "terzi"? Quando ho diritto alle Garanzie? 11 di 19
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Condizioni generali
Garanzie della Sezione Responsabilità Civile GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA”
Chi sono gli Assicurati? Cosa indennizza Cardif? In quali Paesi è valida l'assicurazione della responsabilità civile? Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO” Chi è l'Assicurato? Cosa indennizza Cardif? Quali eventi o situazioni sono esclusi dalla copertura? Norme in caso di sinistro Sezione responsabilità civile Cosa devo fare in caso di Sinistro? E se non usufruisco delle Prestazioni? Sezione danni alla casa e danni al contenuto Cosa devo fare in caso di Sinistro? Cosa rischio se esagero la portata del danno o fornisco informazioni false o parziali? Come si valuta il danno? Cosa fanno i periti? Come si determina l'ammontare del danno? Chi è titolare dei diritti che derivano dal contratto? E a quali condizioni Cardif paga l’Indennizzo? Che succede se i beni rubati vengono recuperati? Sezione responsabilità civile Cosa devo fare in caso di Sinistro? Cosa fare in caso di vertenza legale? E chi paga le spese? Habit@t HOMEBOX Installazione, uso e restituzione del dispositivo Comodato d'uso del dispositivo 11 di 19
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Nota Informativa e Glossario
Nota Informativa
Prima di concludere l’Assicurazione legga attentamente
questa Nota Informativa e le Condizioni di
Assicurazione.
Cardif Assurances Risques Divers ha redatto questa
Nota Informativa secondo lo schema elaborato
dall'ISVAP, ora IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni, che ne stabilisce ma non ne approva i
contenuti.
Troverà sul sito www.bnpparibascardif.it le
modifiche al Fascicolo Informativo che non derivano
da innovazioni normative.
A - La compagnia assicurativa
1.Informazioni generali sulla Compagnia
La Compagnia assicurativa è Cardif Assurances
Risques Divers, che ha la sede sociale in
Boulevard Haussmann 1, Parigi (Francia).
La Polizza è stipulata con la Rappresentanza
Generale per l’Italia della Compagnia.
La Rappresentanza Generale per l’Italia, soggetta
a Direzione e Coordinamento di BNP Paribas
Cardif, opera in Italia in regime di stabilimento ed
è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità francese
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel e de
Résolution).
• Sede legale: Via Tolmezzo 15 , 20132 Milano.
•P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano:
08916500153.
• REA: 1254536.
• Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DM del 27.2.1989 e iscritta nell'Elenco I
annesso all’Albo delle imprese di assicurazione
e riassicurazione con il n° I.00011.
• Email: [email protected]
• PEC: [email protected]
• Telefono: 02.77.2241
• Sito web: www.bnpparibascardif.it .
2.Situazione patrimoniale della Compagnia
Cardif Assurance Risques ha un patrimonio netto
pari a 301,237 Milioni di Euro, di cui
16,876 Milioni di Euro di Capitale Sociale e 284,361
Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali
(dati dall'ultimo bilancioapprovato).
B - Il contratto di assicurazione
Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
3.Le garanzie – Limitazioni ed Esclusioni
Con la sottoscrizione dell’Assicurazione, il Cliente
acquista un pacchetto base di garanzie:
•garanzia di Assistenza (per i dettagli: Sezione
Assistenza Casa)
•garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da
fenomeno elettrico”, “Danni da acqua e da
eventi naturali”, che riguardano esclusivamente
il Contenuto e non la Casa (per i dettagli:
Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto)
Il Cliente, in base alla sua condizione di
proprietario, proprietario non dimorante (cioè
che non vive nella Casa assicurata) o Affittuario,
può inoltre acquistare altre garanzie opzionali:
•le garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da
fenomeno elettrico”, “Danni da acqua e da
eventi naturali”, che riguardano la Casa e non
il Contenuto (per i dettagli: Sezione Danni alla
Casa e Danni al Contenuto)
•la garanzia “Rischio Locativo” (per i dettagli:
Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto)
•la garanzia “Furto e Rapina”, eventualmente
estesa anche ai Preziosi (per i dettagli: Sezione
Danni alla Casa e Danni al Contenuto)
•
le garanzie “Responsabilità civile della
famiglia” e “Responsabilità civile del proprietario”
(per i dettagli: Sezione Responsabilità Civile).
Per i dettagli: tabella all'art. 2 delle Condizioni di
Assicurazione.
Per ricevere alcune prestazioni della Sezione
Assistenza Casa, è necessario che i rilevatori
elettronici wireless del dispositivo Habit@t
HOMEBOX, consegnato in Comodato d'uso,
siano correttamente installati in Casa e
regolarmente funzionanti.
Il Modulo di Polizza indica le garanzie e le
Somme
Assicurate/Massimali
per
ciascun
contratto di Assicurazione.
3.1 Sezione Assistenza Casa
Attraverso le Strutture Organizzative di Assistenza e
di Supporto, Cardif mette a disposizione del Cliente
una serie di Prestazioni di Assistenza che consistono
in un avviso o aiuto immediato in situazioni di
particolare difficoltà (per i dettagli: artt. da 17 a 28
delle Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie
(per i dettagli: artt. 17-18-19 delle Condizioni di
Assicurazione).
Il Cliente ha l'obbligo di installare in Casa il
dispositivo Habit@t HOMEBOX, e avviarne il
funzionamento entro 30 giorni dalla data in cui lo
riceve e di mantenerlo regolarmente funzionante
per tutto il periodo di validità dell’Assicurazione. Le
Prestazioni di Assistenza Allarmi in casa possono
essere infatti fornite solo se l’unità centrale e i
rilevatori elettronici wireless del dispositivo sono
correttamente installati in Casa e regolarmente
funzionanti.
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Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è offerto in
Comodato d’uso gratuito. Con la cessazione
dell'Assicurazione – per qualunque motivo –, si
estingue anche il Comodato e il Cliente è obbligato a
restituire entro 45 giorni il dispositivo integro e
funzionante, a parte il deterioramento dovuto al
normale uso.
Quando sottoscrive l'Assicurazione,
il Cliente
concede a Cardif il diritto di richiedere l’addebito di
una penale in caso di:
•mancata restituzione del dispositivo Habit@t
HOMEBOX
• restituzione di un dispositivo non funzionante
per dolo, colpa grave o negligenza dell'Assicurato,
a parte il normale deterioramento dovuto all'uso.
L'addebito avviene con le stesse modalità del
pagamento del Premio (per i dettagli: artt. 68-69
delle Condizioni di Assicurazione).
3.2 Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto
Con le garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da
fenomeno elettrico”, “Danni da acqua ed eventi
naturali” è possibile assicurare sia la Casa sia il suo
Contenuto. Con la garanzia “Furto e Rapina”, il solo
Contenuto. Con la garanzia “Rischio Locativo”, è
assicurata la persona fisica che abita la Casa senza
esserne proprietaria.
Garanzia Danni da incendio
Cardif indennizza, fino alla Somma Assicurata, i
danni materiali alla Casa e/o al Contenuto causati
direttamente da eventi quali: Incendio; Esplosione o
Scoppio; Implosione; Fulmine; Bang Sonico; caduta
di aeromobili; rovina ascensori; meteoriti; corpi e
velivoli spaziali, e cose da questi trasportate; urto di
veicoli; fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito di
questi eventi; atti dolosi di terzi.
La garanzia è a Primo Rischio Assoluto (per i
dettagli: art. 34 delle Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie
(per i dettagli: artt. 30-31-34-35 delle Condizioni di
Assicurazione).
Garanzia Rischio locativo
Cardif indennizza, fino alla Somma Assicurata, i
danni alla Casa a seguito di Incendio, Esplosione,
Scoppio, fumo derivante da tali eventi, se il
responsabile è lo stesso Assicurato (artt. 1588, 1589
e 1611 del Codice Civile)(per i dettagli: art. 36 delle
Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie
(per i dettagli: artt. 30-31-35-37 delle Condizioni di
Assicurazione).
Garanzia Danni da fenomeno elettrico
Cardif indennizza, fino alla Somma Assicurata, i
danni materiali e diretti agli impianti fissi della Casa
o agli apparecchi mobili elettrici o elettronici presenti in Casa, causati da correnti, scariche o altri
fenomeni elettrici provocati da qualunque causa,
anche da un Fulmine o dall’elettricità atmosferica.
La garanzia è a Primo Rischio Assoluto. (per i
dettagli: art. 38 delle Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie
(per i dettagli: artt. 30-31-35-39 delle Condizioni di
Assicurazione).
Garanzia Danni da acqua e da eventi naturali
Cardif indennizza, fino alla Somma Assicurata, i
danni materiali direttamente causati alla Casa o al
suo Contenuto da:
• fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura
accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari,
di riscaldamento o di condizionamento al servizio
della Casa. Se il Sinistro è indennizzabile,
rimborsa anche le spese sostenute per riparare o
sostituire le parti di tubazione e i loro raccordi nei
muri e nei pavimenti, incluse le spese per la
ricerca della rottura, la demolizione e il ripristino
funzionale di parti della Casa, necessarie per
riparazioni e sostituzioni.
•
uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria,
grandine, vento e cose trasportate – quando la
violenza di questi eventi si riscontra su più parti
della proprietà dell'Assicurato, assicurate e non
–, Sovraccarico di Neve.
Le garanzie sono a Primo Rischio Assoluto (per i
dettagli: artt. 40-41 delle Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie
(per i dettagli: artt. 30-31-35-40-41-42 delle
Condizioni di Assicurazione).
Garanzia Furto e Rapina
Cardif indennizza, fino alla Somma Assicurata, i
danni materiali e diretti al Contenuto della sola
Prima Casa causati da:
• Furto all’interno della Casa con violazione delle
difese esterne e/o dei mezzi di protezione e
chiusura, con particolare agilità personale, in
modo clandestino o con uso di chiavi vere, smarrite
o sottratte
• Rapina all’interno della Casa.
La garanzia è a Primo Rischio Assoluto (per i
dettagli: art. 43 delle Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie
(Per i dettagli: artt. 44 e 46 delle Condizioni di
Assicurazione).
3.3 Sezione Responsabilità Civile
Garanzia Responsabilità civile della famiglia
Cardif indennizza l'Assicurato per il risarcimento
(capitale, interessi e spese) che questi è tenuto a
pagare quale civilmente responsabile per aver
involontariamente causato danni a terzi, in
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cardif.it
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conseguenza di un fatto accidentale che si è
verificato nell’ambito della vita privata. Tutti i rischi
che riguardano le attività professionali sono esclusi.
Il risarcimento può arrivare al limite del Massimale
e copre i danni per morte, lesioni personali,
danneggiamenti a cose. (per i dettagli: artt. 50-5152 delle Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie
(per i dettagli: artt. 47-48-51-53 delle Condizioni di
Assicurazione).
Garanzia Responsabilità civile del proprietario
Cardif indennizza l'Assicurato per il risarcimento
(capitale, interessi e spese) che questi è tenuto a
pagare quale civilmente responsabile per aver
involontariamente causato danni a terzi
in
conseguenza di un fatto accidentale che si è
verificato in relazione alla proprietà della Casa.
Il risarcimento può arrivare al limite del Massimale
e copre i danni per morte, lesioni personali,
danneggiamenti a cose. (per i dettagli: artt. 54-55
delle Condizioni di Assicurazione).
La copertura ha limitazioni, Esclusioni e Franchigie
(Per i dettagli: artt. 47-48-55-56 delle Condizioni di
Assicurazione).
ESEMPI
Franchigia
È la parte del danno che rimane a carico
dell’Assicurato. Il suo importo è fisso e viene dedotto
dal danno accertato per determinare l’importo da
liquidare.
Franchigia
Danno accertato
Danno liquidato
€ 100
€ 1000
€ 900
€ 100
€ 85
Nessuno
Scoperto
È la parte variabile del danno che rimane a carico
dell’Assicurato. Espressa in percentuale, viene
dedotta dal danno accertato per determinare
l’importo da liquidare.
Ad esempio:
Scoperto
Danno accertato
Danno liquidato
10%
€ 1000
€ 900
10% con il minimo di € 100
€ 500
€ 400
10% con il minimo di € 100
€ 2000
€ 1800
10% con il minimo di € 100
€ 85
Nessuno
Massimale
È la somma massima oltre cui Cardif non è tenuta
ad alcun pagamento.
Ad esempio:
Massimale
Danno accertato
Danno liquidato
€ 100.000
€ 75.000
€ 75.000
€ 100.000
€ 125.000
€ 100.000
4.Dichiarazioni del Cliente
Al momento della conclusione del contratto il
Cliente deve fornire informazioni vere e precise. Le
conseguenze di dichiarazioni false o reticenti
possono essere gravi, compreso il mancato
pagamento dell'Indennizzo (per i dettagli: art. 7
delle Condizioni di Assicurazione).
5.Modifica del rischio Il Cliente deve comunicare per iscritto a Cardif ogni
aggravamento del rischio. Per esempio, per la
garanzia Furto costituisce aggravamento del rischio
il cambio della Casa assicurata in una Zona
Territoriale diversa dalla precedente (per i dettagli:
art. 8 delle Condizioni di Assicurazione).
6.Premi
Il Premio è annuale e si paga in anticipo con carta di
credito accettata da Cardif o attraverso il circuito
PayPal (per i dettagli: art. 4 delle Condizioni di
Assicurazione). Potrà essere applicato uno sconto di
Premio ai Clienti che usufruiscono di codici
promozionali personali o convenzioni.
7.Rivalse
Tranne che in caso di dolo, Cardif rinuncia al diritto
di surrogazione, cioè al diritto di rivalersi verso il
responsabile del Sinistro al posto dell'Assicurato
(art. 1916 del Codice Civile). La rinuncia è valida
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti alcuna
azione verso il responsabile. (per i dettagli: art. 11
delle Condizioni di Assicurazione).
8.Diritto di recesso
Dopo la denuncia di un Sinistro e fino al 60° giorno
dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, sia il
Cliente sia Cardif possono recedere dal contratto. Il
recesso deve essere comunicato all'altra Parte con
lettera raccomandata. Se a recedere è il Cliente, il
contratto si conclude il giorno in cui Cardif riceve la
lettera; se a recedere è Cardif, dopo 30 giorni dal
giorno in cui il Cliente riceve la lettera.
Il Cliente ha inoltre diritto al ripensamento: entro
30 giorni dalla data di pagamento del Premio può
recedere dal contratto comunicandolo per iscritto a
Cardif. (per i dettagli: art. 6 delle Condizioni di
Assicurazione).
9.Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due
anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. Per la
responsabilità civile, i due anni decorrono dal
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all’Assicurato o ha promosso nei suoi confronti
l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
10. Legge applicabile e lingua del contratto
Al contratto di Assicurazione si applica la legge itaPagina 3 di 7
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liana. La lingua in cui si svolgono tutte le comunicazioni che lo riguardano per tutta la durata della
copertura assicurativa è l'italiano.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto alla normativa fiscale
italiana, che per le coperture assicurative di questa
Assicurazione prevede sui Premi pagati un'imposta del:
• 21,25%, più un’addizionale antiracket dell’1,00%,
per un totale del 22,25% del Premio imponibile
per le garanzie “Danni alla Casa e Danni al
Contenuto” e “Responsabilità Civile”
•10,00% del Premio imponibile per la garanzia
Assistenza Casa.
C - Liquidazioni e reclami
12. Liquidazione del Sinistro
Per i Sinistri della garanzia della Sezione Assistenza
Casa il Cliente/Assicurato deve contattare la
Struttura Organizzativa di Assistenza con una delle
seguenti modalità:
• premere il pulsante di chiamata sul dispositivo
Habit@t HOMEBOX per richiedere di essere
richiamato
• telefonare al Servizio Clienti: 800 97 97 47 da rete
fissa, 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall’estero.
È il Servizio Clienti a trasferire la chiamata alla
Struttura Organizzativa di Assistenza, disponibile
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Per le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in casa” la
Struttura Organizzativa di Supporto fornisce
direttamente la Prestazione, allertata dall’unità
centrale o dai rilevatori elettronici wireless del
dispositivo Habit@t HOMEBOX, purché correttamente
installati in Casa e regolarmente funzionanti.
Per i Sinistri delle garanzie “Danni alla Casa”,
“Danni al Contenuto” e “Responsabilità Civile”,
il Cliente/Assicurato deve contattare il Servizio
Clienti il più presto possibile e comunque entro 3
giorni da quando ne viene a conoscenza (art. 1913
del Codice Civile) ai numeri 800 97 97 47 da rete
fissa, 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall’estero.
Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00
alle 13.00.
Il Servizio Clienti fornirà tutte le informazioni
necessarie per la denuncia del Sinistro.
(per i dettagli: artt. da 57 a 67 delle Condizioni di
Assicurazione).
13. Reclami
Reclami alla Compagnia
Se il reclamo riguarda il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri, è necessario inviare una
comunicazione scritta per posta, email o fax
all'Ufficio Reclami della Compagnia:
Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza
Generale per l’Italia - Ufficio Reclami Via Tolmezzo
15, Palazzo D 20132 Milano email [email protected]
fax 02.77.224.265
Cardif si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal
ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto
dall'esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro ad opera di Cardif nel termine massimo
sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale
21, 00187 Roma, secondo le modalità sottoelencate per
i reclami presentati direttamente all’IVASS ed inviando
altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché
dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
Se il Cliente ritiene che la Compagnia non abbia
rispettato la normativa di settore, deve rivolgersi
direttamente all'IVASS (via del Quirinale 21, 00187
Roma). Per la stesura del reclamo presentato a
IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile
sul sito www.ivass.it e sul sito di Cardif
www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai
reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il nome, cognome e indirizzo del Cliente
• la Compagnia o i soggetti nei confronti dei quali si
reclama
•i motivi del reclamo e la documentazione a
supporto.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all'istituto
della mediazione come disciplinato dal D.Lgs. n°28
del 4 marzo 2010 e di adire l’Autorità giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia
assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e il
Cliente risiede in Italia, questi può presentare il
reclamo a:
• l’autorità di vigilanza o al sistema competente
del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può
individuarlo su www.ec.europa.eu/fin-net)
•
l’IVASS, che lo inoltrerà all'autorità estera
informando il Cliente per conoscenza.Autorità di
vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution) alla quale possono essere inviati
reclami seguendo la procedura indicata sul sito
http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacp.html.
14. Arbitrato
Per i Sinistri delle garanzie Danni alla Casa e Danni
al Contenuto Cardif e il Cliente possono richiedere a
un collegio di periti di risolvere la loro controversia.
(per i dettagli: art. 61 delle Condizioni di
Assicurazione).
In ogni caso il Cliente si può sempre rivolgere
all'autorità giudiziaria.
Le informazioni contenute in questa Nota Informativa
sono complete e corrette e Cardif Assurances
Risques Divers ne è responsabile.
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Glossario
Affittuario
La persona fisica che ha in uso la Casa sulla base di
un valido titolo di godimento diverso dalla proprietà
(principalmente locazione ma anche sub-locazione,
comodato, usufrutto, uso, abitazione ecc.).
Anno Assicurativo
Periodo continuativo di 12 mesi che inizia alle ore
24.00 della Data di Decorrenza, cioè dal giorno in
cui le garanzie diventano efficaci.
Assicurazione
Contratto con il quale la Compagnia presta le
coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni
di Assicurazione.
Assicurato
Soggetto per il quale è prestata l’assicurazione.
Assistenza
Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito
all’Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di un
evento fortuito.
Bang Sonico
Onda sonica determinata da aeromobili o da oggetti
in moto a velocità supersonica.
Cardif
La società Cardif Assurances Risques Divers,
Rappresentanza Generale per l’Italia, soggetta a
Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas
Cardif.
• Sede legale: Via Tolmezzo 15, Palazzo D, 20132
Milano.
• PEC: [email protected]
• Capitale sociale: 16.875.840,00 euro.
• P. IVA, C.F e iscrizione al Reg. Imprese di Milano:
n° 08916500153.
• R.E.A:. n° 1254536
• Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione:
n° 1.00011.
Casa
Intero immobile (o anche porzione di immobile
costituita da locali intercomunicanti tra loro) ubicato
nella Repubblica Italiana,e indicato nel Modulo di
Polizza, oggetto di assicurazione con tutte le relative
opere murarie e di finitura, compresi:
• fissi, infissi, opere di fondazione e interrate,
impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, di
riscaldamento, di condizionamento d’aria, di
segnalazione e comunicazione o comunque al
servizio dell’immobile
•recinzioni, cancelli anche automatici, strade e
viali privati
•ascensori, montacarichi, scale mobili e altri
impianti e installazioni immobili per natura o per
destinazione, antenne radiotelericetrasmittenti,
affreschi e statue senza valore artistico
•
pertinenze/dipendenze, anche in corpo separato,
destinate a contenere cose di normale dotazione di
un’abitazione – compresi l’attrezzatura per attività
del tempo libero e i veicoli privati – o animali
domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi.
Ai fini dell’Assicurazione la Casa può distinguersi in:
• Prima Casa: la residenza anagrafica dell’Assicurato
o, in alternativa, l’abitazione dove egli abita
abitualmente per la maggior parte dell’anno,
come dichiarato nel Modulo di Polizza.
• Seconda Casa: l'abitazione saltuaria dell’Assicurato
che non costituisce, in ogni caso, la sua residenza
anagrafica, come dichiarato nel Modulo di Polizza.
Cliente
Persona fisica che stipula il contratto di assicurazione
sottoscrivendo il Modulo di Polizza.
Collaboratore Domestico
Prestatore di lavoro assunto con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano e addetto al funzionamento
della vita della famiglia di cui l'Assicurato fa parte.
Contenuto
Insieme dei beni mobili della Casa, di proprietà
dell’Assicurato o di terzi, per uso domestico e/o
personale, e più precisamente:
• mobilio, arredamento, vestiario e libri
• elettrodomestici, audiovisivi, cineprese e macchine
fotografiche e altri apparecchi elettrici ed
elettronici per uso di casa e personale (compresi
impianti di allarme e antenne non centralizzate
per la ricezione radiotelevisiva) non fissi e non
facenti parte della Casa
• pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti
d’arte, raccolte e collezioni di pregio, oggetti e
servizi di argenteria, oggetti di antiquariato,
Preziosi e Valori
•mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario,
provviste, attrezzi e cicli che si trovano nelle
dipendenze, anche staccate, situate negli spazi
adiacenti e pertinenti alla Casa.
Sono in ogni caso esclusi i beni registrati al Pubblico
Registro Automobilistico o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di assicurazione
(artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 209/2005).
Comodato
Contratto in base al quale il Cliente riceve e ha in
uso il dispositivo Habit@t HOMEBOX (artt. 1803 e
seguenti del Codice Civile).
Condizioni di Assicurazione
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cardif.it
Habit@t - Nota Informativa e Glossario - Modello HAFCAR0715
Parte del Fascicolo Informativo che contiene l’insieme
delle clausole del contratto di assicurazione.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e
pressione, dovuto a reazione chimica, che si
autopropaga con elevata velocità.
Fascicolo Informativo
Documento consegnato al Cliente prima della
sottoscrizione del contratto di assicurazione. È
previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 e contiene:
la Nota informativa, il Glossario e le Condizioni di
Assicurazione.
Firma Elettronica Avanzata
Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure
collegati a un documento informatico che consentono
di identificare il firmatario del documento e
garantiscono la connessione univoca al firmatario,
creati con strumenti sui quali il firmatario può
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati
ai quali la firma si riferisce in modo da consentire di
rilevare se gli stessi dati stessi stati successivamente
modificati.
Firma Elettronica Qualificata
Particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata
su un certificato qualificato e creata con un dispositivo
sicuro.
Franchigia
Condizione contrattuale che limita la garanzia
prestata da Cardif, facendo sì che una parte del
danno rimanga in ogni caso a carico dell’Assicurato
Fulmine
Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.
Furto
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene, per trarne profitto per sé o per altri.
Guasto
Mancato funzionamento, rottura e/o otturazione
accidentale di impianti fissi (idrici, igienici ed
elettrici), oppure manomissione o rottura delle
serrature, dei serramenti, delle aperture o degli
accessi della Casa.
Habit@t HOMEBOX
Dispositivo elettronico concesso in Comodato d’uso
al Cliente, che consente di entrare in contatto con
Cardif e ottenere alcune delle Prestazioni previste
dall’Assicurazione.
Implosione
Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi o
contenitori in genere per carenza di pressione interna
di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori
di appropriato focolare, che può autoestendersi e
propagarsi.
Incombustibilità
Proprietà di sostanze e prodotti di non generare
manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica
alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo
di prova è quello adottato dal Centro Studi
Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione)
Somma liquidabile da Cardif in caso di sinistro. Per
la sola Sezione Assistenza Casa la prestazione consiste
nell’Assistenza che la Struttura Organizzativa
fornisce all’Assicurato.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che
svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle
imprese di assicurazione.
Lastre
Tutte le lastre piane o curve, fisse nelle loro
installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo,
mezzo cristallo, specchio e vetro, stabilmente
collocate in posizione verticale o orizzontale,
appartenenti alla Casa o in essa contenute.
Massimale
Importo fino al quale, per ciascun Sinistro e per
ciascun Anno Assicurativo, Cardif indennizza
l'Assicurato per il risarcimento che questi è tenuto a
pagare quale civilmente responsabile. È riportato
nel Modulo di Polizza.
Modulo di Polizza
Documento sottoscritto dal Cliente per accedere
alle coperture assicurative. Riporta i suoi dati
anagrafici e quelli necessari alla gestione del
contratto, le sue dichiarazioni, i dati identificativi
del rischio, il Premio, le Somme Assicurate e i
Massimali.
Parti
Cliente, Assicurato, Cardif.
Premio
Costo della copertura assicurativa, cioè la somma
che si paga a Cardif per avere diritto alle prestazioni
previste dall’Assicurazione.
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cardif.it
Habit@t - Nota Informativa e Glossario - Modello HAFCAR0715
Preziosi
Oggetti totalmente o parzialmente lavorati di
metallo prezioso o raro – quali oro, platino, corallo,
avorio) – o montati su questi materiali, pietre
preziose, perle naturali o di coltura.
Primo Rischio Assoluto
Forma di assicurazione con la quale Cardif non
indennizza in base alla regola proporzionale indicata
all’art, 1907 del Codice Civile, ma indennizza il
danno nei limiti della Somma Assicurata, con
l’applicazione di eventuali ulteriori e più stringenti
limiti, Scoperti e Franchigie.
Rapina
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene, mediante violenza alla persona o
minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto.
Scoperto
Parte del danno, espressa in percentuale, che rimane
a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di
pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.
Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non
sono considerati scoppio.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall'assicurazione.
Solaio
Complesso degli elementi che costituiscono la
separazione orizzontale tra i piani, escluse
pavimentazioni e soffittature.
Somma Assicurata
Importo riportato nel Modulo di Polizza, fino al
quale, per ciascun Sinistro e per Anno Assicurativo
in caso di più Sinistri, possono essere indennizzati i
danni diretti subiti dai beni assicurati per gli eventi
previsti in Polizza.
operatori specializzati, in funzione 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno.
Cardif se ne avvale per organizzare ed erogare le
Prestazioni della Sezione Assistenza Casa diverse
dalle Prestazioni “Allarmi in casa”.
Sede Legale e Operativa: Piazza Indro Montanelli 20
- 20099 Sesto San Giovanni (Mi).
Struttura Organizzativa di Supporto
Struttura di LIS Srl, costituita da operatori
specializzati, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno.
Cardif se ne avvale per organizzare ed erogare le
Prestazioni “Allarmi in casa” della Sezione Assistenza
Casa e per l'assistenza tecnica relativa al dispositivo
Habit@t HOMEBOX.
Sede legale: SS.33 del Sempione - 21052 Busto
Arsizio (Va).
Superficie
Area abitabile della Casa, espressa in metri quadrati,
dichiarata dal Cliente nel Modulo di Polizza,
complessivamente calpestabile (quindi con
esclusione dei muri interni e perimetrali), Include il
50% dell’area calpestabile di garage, cantine,
sottotetti ed eventuali ulteriori pertinenze; esclude
l’area calpestabile di terrazze e balconi aperti su
uno o più lati.
Tecnica di Comunicazione a Distanza
Strumento per concludere il contratto senza la
presenza fisica e simultanea di Cardif e del Cliente.
Tetto
Insieme delle strutture portanti e non portanti,
destinate a coprire e proteggere la Casa dagli
agenti atmosferici.
Valori
Denaro, titoli di credito in genere e ogni carta
rappresentante un valore.
Sovraccarico di Neve
Crollo o sfondamento del Tetto provocato dall’azione
immediata e diretta della neve accumulatasi sul
Tetto stesso, compresi i conseguenti danni da
bagnamento e/o allagamento, ma esclusi i danni da
gelo.
Struttura Organizzativa di Assistenza
Struttura di IMA Servizi Scarl (Gruppo IMA Italia
Assistance SpA), costituita da medici, tecnici e
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cardif.it
Habit@t - Nota Informativa e Glossario - Modello HAFCAR0715
Condizioni di Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Articolo 1. Quali garanzie mi offre Cardif con
l'assicurazione Habit@t?
•una garanzia di Assistenza, per avere aiuto
immediato o essere avvisato in situazioni di
particolare difficoltà
(> Sezione Assistenza Casa)
• una serie di garanzie per i danni materiali alla
Casa e/o al Contenuto causati da alcuni eventi,
oltre alla garanzia in caso di responsabilità
dell'Assicurato non proprietario della Casa (cd.
“Rischio Locativo”, artt. 1588, 1589 e 1611 del
Codice Civile)
(> Sezione Danni alla Casa e Danni al Contenuto)
•alcune garanzie in caso di responsabilità civile
dell'Assicurato per un fatto accidentale avvenuto
sia nella vita privata sia in relazione alla proprietà
della Casa.
(> Sezione Responsabilità Civile)
proprietario non dimorante (cioè che non vive nella
Casa assicurata) o Affittuario, secondo la Tabella
Garanzie sottostante.
Per ricevere alcune prestazioni della Sezione
Assistenza Casa, è necessario che sia l’unità centrale
sia i rilevatori elettronici wireless del dispositivo
Habit@t HOMEBOX, consegnato in Comodato d'uso,
siano correttamente installati in Casa e regolarmente
funzionanti.
Il Modulo di Polizza indica le garanzie e le Somme
Assicurate/Massimali per ciascun contratto di
assicurazione.
Articolo 3. Da quando decorre e quanto dura
l’Assicurazione?
Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati
pagati, le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del
giorno indicato nel Modulo di Polizza, altrimenti
dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto di Assicurazione si conclude con Tecnica
di Comunicazione a Distanza: con Firma Elettronica
Qualificata sul sito web www.cardif.it oppure firmando di proprio pugno e rinviando a Cardif per email o
per posta il Modulo di Polizza (> art.14).
L’Assicurazione dura un anno a partire dalla data di
decorrenza indicata nel Modulo di Polizza e non
prevede tacito rinnovo. Vuol dire che cessa comunque
alle ore 24 della data di scadenza indicata nel
Modulo di Polizza.
Articolo 2. Quali sono le garanzie di base e quali le
garanzie opzionali?
Con un adeguato anticipo rispetto alla scadenza
annuale, Cardif può proporle di rinnovare
l’Assicurazione per un ulteriore anno a decorrere
dalla data di scadenza della Polizza.
Quando sottoscrive l’Assicurazione, lei acquista un
pacchetto base di garanzie, cui può aggiungerne altre
opzionali in base alla sua condizione di proprietario,
TABELLA GARANZIE
Sezione di polizza
Garanzie
Assistenza casa
Assistenza casa
(con homebox)
Danni alla casa e danni
al contenuto
Responsabilità civile
Proprietario non dimorante
Proprietario
Affittuario
Danni da incendio al
contenuto
Danni da fenomeno elettrico
al contenuto
Pacchetto base garanzie
sempre operanti
Pacchetto base garanzie
sempre operanti
Pacchetto base garanzie
sempre operanti
Furto e rapina
Non Disponibile
Opzionale
Opzionale
Furto e rapina preziosi
Non Disponibile
Acquistabile solo con "Furto
e rapina"
Acquistabile solo con "Furto
e rapina"
Rischio Locativo
Non Disponibile
Non Disponibile
Opzionale
Danni da incendio alla casa
Opzionale
Opzionale
Non Disponibile
Danni da acqua e da eventi
naturali alla casa
Opzionale
Opzionale
Non Disponibile
Opzionale
Opzionale
Non Disponibile
Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale
Opzionale
Non Disponibile
Danni da fenomeno elettrico
alla casa
Responsabilità Civile della
famiglia
Responsabilità Civile del
proprietario
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cardif.it
Habit@t - Condizioni di Assicurazione - Modello HAFCAR0715
Articolo 4. A quanto ammonta e come si paga il
Premio?
Il Premio è annuale e si paga in anticipo. L'importo è
indicato nel Modulo di Polizza.
Può pagare con carta di credito accettata da Cardif o
circuito PayPal; il pagamento, effettuato con queste
modalità, costituisce a tutti gli effetti regolare
quietanza.
Quando sottoscrive l’Assicurazione, lei concede a
Cardif il diritto di richiedere l’addebito di 70 euro di
penale in caso di:
•mancata restituzione del dispositivo Habit@t
HOMEBOX
• restituzione di un dispositivo non funzionante per
dolo, colpa grave o negligenza dell'Assicurato, a
parte il normale deterioramento dovuto all'uso (>
art. 69).
L'addebito avviene con le stesse modalità del
pagamento del Premio.
Articolo 5. Se sottoscrivo la Polizza, posso poi
ripensarci?
Sì, può ripensarci ma deve comunicarlo a Cardif
entro 30 giorni dalla data di pagamento del Premio
(> art. 14)
Con il recesso, le coperture assicurative cessano
dalla data di decorrenza. Il Premio pagato le viene
restituito, al netto delle imposte assicurative di
legge. Lei, a sua volta, deve restituire il dispositivo
Habit@t HOMEBOX (> art. 69).
Se denuncia un Sinistro prima dei 30 giorni utili,
rinuncia al diritto di recesso.
Articolo 6. Posso recedere dall’Assicurazione dopo
un Sinistro?
Dopo la denuncia di un Sinistro e fino al 60° giorno
dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, sia il
Cliente sia Cardif possono recedere dall’Assicurazione.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con
lettera raccomandata (> art. 14).
Se a recedere è il Cliente, l’Assicurazione cessa il
giorno in cui Cardif riceve la lettera; se a recedere è
Cardif, dopo 30 giorni dal giorno in cui il Cliente riceve
la lettera.
In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data
della cessazione dell’Assicurazione, Cardif rimborsa al
Cliente la parte di Premio relativa al periodo di rischio
non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi che sono
scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque
altra iniziativa delle due Parti non potranno essere
interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.
Articolo 7. Le mie dichiarazioni sulle circostanze
del rischio possono incidere sul diritto
all'Indennizzo?
Sì, possono incidere e per questo è importante che
al momento della sottoscrizione lei fornisca
informazioni vere e precise. Dichiarazioni inesatte
e reticenze possono influire sulla valutazione del
rischio e comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'Indennizzo, e persino la cessazione
dell'Assicurazione (art. 1892 e 1893 del Codice Civile).
Il Premio per le garanzie “Danni da Incendio” e
“Danni da Acqua e da Eventi Naturali” riferite alla
Casa e per la garanzia “Rischio Locativo” è
determinato sulla base della Superficie dichiarata
nel Modulo di Polizza. La tolleranza ammessa è fino
al 10%: se la Superficie dichiarata, aumentata del
10%, risulta inferiore a quella effettiva, l'Indennizzo
è in proporzione del rapporto fra la Superficie
dichiarata, aumentata del 10%, e quella che risulta
al momento del Sinistro.
Articolo 8. Cosa devo fare se il rischio si modifica?
Se il rischio si aggrava, deve sempre comunicarlo
per iscritto a Cardif. Se Cardif non conosce o non
accetta gli aggravamenti di rischio, ciò può
comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo e la cessazione dell’Assicurazione
(art. 1898 del Codice Civile).
Potrà comunque comunicare per iscritto a Cardif
anche ogni diminuzione del rischio.
Articolo 9. Posso stipulare altre assicurazioni
per lo stesso rischio?
Sì, può farlo e non ha l'obbligo di comunicarlo a
Cardif
al
momento
della
sottoscrizione
dell’Assicurazione. In caso di sinistro ha però
l'obbligo di avvisare tutte le imprese di
assicurazione, indicando a ciascuna il nome delle
altre. Se intenzionalmente non lo facesse, Cardif
potrebbe non pagare l'Indennizzo (art. 1910 del
Codice Civile).
Articolo 10. Cosa devo fare se cambio casa o ne
modifico l’uso?
Se durante il periodo di validità della Polizza lei
cambia Casa o ne modifica l’uso (da Prima Casa a
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cardif.it
Habit@t - Condizioni di Assicurazione - Modello HAFCAR0715
Seconda Casa), lo deve comunicare per iscritto a
Cardif.
Cardif si riserva il diritto di recedere dal contratto,
se ci sono le condizioni previste dalla legge (artt.
1897 e 1898 del Codice Civile).
Articolo 11. Dopo il pagamento dell'Indennizzo,
Cardif si rivarrà verso il responsabile del Sinistro?
No. Tranne che in caso di dolo, Cardif rinuncia al
diritto di surrogazione, cioè al diritto di rivalersi
verso il responsabile del Sinistro al posto
dell'Assicurato (art. 1916 del Codice Civile). La
rinuncia è valida purché l’Assicurato, a sua volta,
non eserciti alcuna azione verso il responsabile.
Articolo 12. Cardif può ispezionare la Casa e il suo
Contenuto?
Sì, Cardif ha sempre diritto di visitare le cose
assicurate e lei ha l’obbligo di fornire tutte le
informazioni richieste.
Articolo 13. A chi devo inviare un eventuale
reclamo?
Reclami alla Compagnia
Se il reclamo riguarda il rapporto contrattuale o la
gestione dei Sinistri, deve inviare una comunicazione
scritta per posta, email, o fax all'Ufficio Reclami
della Compagnia:
Cardif
Assurances
Risques
Divers
Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio
Reclami Via Tolmezzo 15, Palazzo D 20132 Milano
email: [email protected] fax: 02.77.224.265
Cardif si impegna a dare riscontro entro 45
giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora
l'esponente
non
si
ritenga
soddisfatto
dall'esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro ad opera di Cardif nel termine massimo
sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS, via del
Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità
sottoelencate per i reclami presentati direttamente
all’IVASS ed inviando altresì copia del reclamo
presentato all’Impresa nonché dell’eventuale
riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
Se ritiene che la Compagnia non abbia rispettato la
normativa di settore, deve rivolgersi direttamente
all'IVASS (via del Quirinale 21, 00187 Roma).
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.
ivass.it e sul sito di Cardif www.bnpparibascardif.it
nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il suo nome, cognome e indirizzo
• la Compagnia o i soggetti nei confronti dei quali
reclama
•i motivi del reclamo e la documentazione a
supporto.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere
all'istituto della mediazione come disciplinato dal
D.Lgs. n°28 del 4 marzo 2010 e di adire l’Autorità
giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una Compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e lei
risiede in Italia, può presentare il reclamo a:
• l’autorità di vigilanza o il sistema competente del
Paese in cui ha sede legale la Compagnia (può
individuarlo su www.ec.europa.eu/fin-net)
•l’IVASS, che lo inoltrerà all'autorità estera
informandola per conoscenza.
Autorità di vigilanza del paese di origine di Cardif è
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution), cui può sempre inviare un reclamo
seguendo le indicazioni del sito http://acpr.banquefrance.fr/en/protection-de-la-clientele/commentcontacter-lacp.html
Articolo 14. Come comunico con Cardif?
Se non indicato diversamente nelle Condizioni di
Assicurazione, può inviare le sue comunicazioni per
posta, email o fax:
Cardif - Back Office Protezione Via Tolmezzo 15,
Palazzo D 20132 Milano email: informazioni@cardif.
com fax: 02.30329809
Deve allegare copia di un documento di identità
valido e del codice fiscale. Se usa l'email, deve
scansionare e allegare anche la comunicazione da
lei firmata.
Cardif le invierà le sue comunicazioni all'ultimo
indirizzo che ha fornito.
Sul sito www.bnpparibascardif.it potrà accedere alla
sua area riservata per consultare la sua posizione
assicurativa secondo le modalità previste
dall'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Al primo accesso, in occasione della registrazione, le
verrà fornita una password che potrà utilizzare e, se
del caso, modificare.
Articolo 15. Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio,
alle Prestazioni, alla Polizza e agli atti che ne
derivano sono a carico del Cliente.
Articolo 16. Quale legge si applica a questo
contratto?
Al contratto si applica la legge italiana.
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cardif.it
Habit@t - Condizioni di Assicurazione - Modello HAFCAR0715
Le garanzie, una per una
SEZIONE ASSISTENZA CASA
a
Condizioni generali
Articolo 17. In cosa consiste la garanzia?
La garanzia consiste in una serie di Prestazioni di
Assistenza, cioè di aiuto o avviso immediato in
particolari situazioni di difficoltà.
Se lei sostenesse delle spese per ottenere
autonomamente interventi analoghi alle Prestazioni
di Assistenza, potrà chiederne il rimborso solo se
aveva prima contattato la Struttura Organizzativa di
Assistenza e ottenuto la sua autorizzazione. Fanno
eccezione i casi che la Struttura ritenga di forza
maggiore a suo insindacabile giudizio.
Per le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in casa”
non è previsto alcun rimborso.
Articolo 18. Quali eventi o situazioni sono esclusi
dalla garanzia?
Tutte le Prestazioni di Assistenza non sono dovute
per eventi provocati o dipendenti da:
1.atti di guerra, servizio militare, insurrezioni,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni
militari, invasioni
2.eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria,
uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti,
fenomeni naturali con caratteristiche di calamità
naturale
3.sviluppo di energia nucleare o di radioattività
comunque generato, controllato o meno
4.dolo o fatto illecito da parte dell’Assicurato
5.suicidio o tentato suicidio commesso dall’Assicurato
6.sinistri provocati dall’Assicurato conseguenti da
abuso di alcolici, psicofarmaci, uso non
7.uso terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
8.sinistri derivanti da atti avventati da parte
dell’Assicurato
9.eventi accaduti fuori dal periodo di copertura.
Se vi sono casi che portano a ulteriori Esclusioni,
questi sono indicati negli articoli dedicati alle
singole Prestazioni.
Le Strutture Organizzative di Assistenza e di
Supporto non assumono alcuna responsabilità per
danni che si sono verificati perché esse non sono
intervenute o sono intervenute in ritardo, se ciò è
dipeso da circostanze fortuite o imprevedibili,
oppure se non sono intervenute perché
un'Esclusione ha reso inoperante la garanzia.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento e/o
informazioni sulle Prestazioni di Assistenza,
l’Assicurato può rivolgersi direttamente, a seconda
dei casi, alle Strutture Organizzative di Assistenza
o di Supporto.
Ogni diritto attivabile tramite le Strutture
Organizzative di Assistenza e di Supporto si
prescrive entro due anni dalla data del Sinistro
(art. 2952 del Codice Civile).
Articolo 19. Quando ho diritto alla garanzia?
Ha sempre diritto alla garanzia della Sezione
Assistenza
Casa
con
la
sottoscrizione
dell’Assicurazione.
Per alcune Prestazioni di Assistenza è necessario
che sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici
wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX,
consegnato in Comodato d’uso, siano correttamente
installati in Casa e regolarmente funzionanti.
Prestazioni
PRESTAZIONI "AREA ACCESSI"
Articolo 20. Invio di un fabbro/serramentista per
interventi di emergenza
La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un
fabbro/serramentista a seguito di:
•Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura
delle chiavi, Guasto della serratura, purché non
elettronica, che rendano impossibile entrare in
Casa
• Furto o tentato Furto, rottura delle chiavi, Guasto
della serratura o dei serramenti che abbiano
compromesso la funzionalità della porta di
accesso o dei serramenti nella Casa in modo tale
da non garantirne la sicurezza.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni
festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene il
costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della
manodopera fino a un massimo di 500 euro,
compresa iva, per un massimo di tre Sinistri per
Anno Assicurativo.
La Struttura Organizzativa di Assistenza può
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cardif.it
Habit@t - Condizioni di Assicurazione - Modello HAFCAR0715
richiedere all’Assicurato la copia della denuncia di
Furto o tentato Furto presentata all’autorità
giudiziaria.
Articolo 21. Invio di un sorvegliante per interventi
di emergenza
La Struttura Organizzativa di Assistenza contatta
una società di vigilanza che invia una persona a
garantire la sicurezza della Casa se, in caso di Furto
o tentato Furto o malfunzionamento, i mezzi di
chiusura non garantiscono più la sicurezza della
Casa.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni
festivi.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua
richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un
recapito telefonico.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene le
spese del servizio per un periodo fino a 8 ore.
La Struttura Organizzativa di Assistenza può
richiedere all’Assicurato la copia della denuncia di
Furto o tentato Furto presentata all’autorità
giudiziaria.
Articolo 22. Invio di un vetraio per interventi di
emergenza
La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un
vetraio a riparare immediatamente un vetro rotto
durante un Furto o tentato Furto.
L'intervento è assicurato entro le 24 ore successive
alla segnalazione esclusi sabato, domenica e
festivi.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua
richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un
recapito telefonico.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene il
costo di uscita, del vetro e della manodopera fino a
un massimo di 500 euro, compresa iva, per Sinistro
e per un massimo di 2 volte per Anno Assicurativo.
La Struttura Organizzativa di Assistenza può
richiedere all’Assicurato la copia della denuncia di
Furto o tentato Furto presentata all’autorità
giudiziaria.
PRESTAZIONI "AREA IDRAULICA"
Articolo 23. Invio di un idraulico per interventi di
emergenza
La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un
idraulico a seguito di:
• allagamento o infiltrazione o mancanza d’acqua
nella Casa o in quella dei vicini provocate da una
rottura, un’otturazione, un Guasto di tubature
fisse dell’impianto idraulico della Casa.
Sono esclusi: i sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi
natura degli apparecchi utilizzatori come le
lavatrici; l’interruzione della fornitura da parte
dell’ente erogatore; la rottura delle tubature esterne
all’edificio.
• mancato scarico delle acque nere degli impianti
igienico-sanitari, provocato da un’otturazione alle
tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico
della Casa.
Sono esclusi: l’otturazione a partire dalla colonna
centrale (parti condominiali); il trabocco dovuto a
rigurgito di fogna.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni
festivi.
L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua
richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico
in cui si trova.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene il
costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della
manodopera fino a un massimo di 500 euro,
compresa iva, per Sinistro e per un massimo di 3
volte per Anno Assicurativo.
PRESTAZIONI "AREA ELETTRICA"
Articolo 24. Invio di un elettricista per interventi
di emergenza
La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un
elettricista in caso di Guasto all’impianto elettrico
della Casa che blocchi l’erogazione della corrente e
ne renda impossibile il ripristino, o che comporti
pericolo d’Incendio o di scossa elettrica.
Sono esclusi tutti gli interventi richiesti per:
•interruzione della fornitura elettrica da parte
dell’ente erogatore
• guasti al cavo di alimentazione dei locali della
Casa a monte del contatore
• guasti degli apparecchi elettrici.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni
festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene il
costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della
manodopera fino a un massimo di 500 euro,
compresa iva, per Sinistro e per un massimo di 3
volte per Anno Assicurativo.
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PRESTAZIONI “AREA GAS”
Articolo 25. Invio di un termoidraulico/tecnico gas
La Struttura Organizzativa di Assistenza invia un
termoidraulico o un tecnico gas in caso di fuga di
gas all’interno della Casa, mancato funzionamento
di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35
kw) o piano cottura, ma solo dopo l'intervento
dell’ente erogatore.
Sono esclusi tutti gli interventi richiesti per:
•interruzione della fornitura gas da parte
dell’ente erogatore
• guasti delle tubature a monte del contatore.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni
festivi.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene il
costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della
manodopera fino a un massimo di 500 euro,
compresa iva, per Sinistro e per un massimo di 3
volte per Anno Assicurativo.
PRESTAZIONI “ALTRI SERVIZI”
Articolo 26. Spese d’albergo
La Struttura Organizzativa di Assistenza cura la
sistemazione dell'Assicurato ed eventualmente del
suo nucleo familiare in un albergo se la Casa è
inagibile o inaccessibile in seguito a Incendio,
Fulmine, Esplosione, Scoppio o a un Sinistro coperto
dalla Polizza.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sostiene le
spese di pernottamento e prima colazione fino a un
massimo di 300 euro, compresa iva, per Sinistro e
nucleo familiare, e per un massimo di 2 volte per
Anno Assicurativo. È esclusa ogni altra spesa.
Articolo 27. Rientro anticipato
(Garanzia valida a oltre 50 chilometri dalla Casa)
La Struttura Organizzativa di Assistenza organizza il
rientro dell’Assicurato se questi è in viaggio e deve
rientrare immediatamente a Casa perché – a seguito
di Furto, tentato Furto o Incendio, Fulmine,
Esplosione, Scoppio – questa è stata danneggiata
con una gravità tale da richiedere la sua presenza.
La Struttura Organizzativa di Assistenza sceglie per
il rientro il mezzo che ritiene più adatto (treno
prima classe o aereo classe turistica o altro) e
sostiene le spese fino a un massimo di 300 euro,
compresa iva, e per un massimo di 2 volte per
Anno Assicurativo.
PRESTAZIONI “ALLARMI IN CASA”
Articolo 28. Segnalazione di situazioni di potenziale
allarme
Se i rilevatori elettronici wireless del dispositivo
Habit@t HOMEBOX (due rilevatori acqua e un
rilevatore fumo) riscontrano fumo o acqua esterna
al suolo nei locali della Casa in cui sono installati, la
Struttura Organizzativa di Supporto telefona subito
al Cliente. Dopo tre tentativi per ciascun numero
telefonico comunicato, invia un SMS agli stessi
numeri e un'email.
Se l’unità centrale della Habit@t HOMEBOX riscontra
l’assenza di corrente elettrica all’interno della Casa
per più di 30 minuti ininterrotti, la Struttura
Organizzativa di Supporto invia al Cliente un SMS di
avviso a ciascun numero telefonico comunicato. Se
non ha un numero di telefono cellulare, contatta il
Cliente al telefono fisso.
Gli SMS possono essere inviati solo se il Cliente ha
fornito almeno un numero di telefono cellulare.
Per aver diritto alle Prestazioni “Allarmi in casa”, Il
Cliente ha l'obbligo di installare e rendere operativo
il dispositivo Habit@t HOMEBOX all’interno della
Casa entro 30 giorni dalla data in cui lo riceve e di
mantenerlo regolarmente funzionante per tutto il
periodo di validità dell’Assicurazione (artt. 68-69).
Tali Prestazioni possono essere infatti fornite solo
se sia l’unità centrale sia i rilevatori elettronici
wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX sono
correttamente installati in Casa e regolarmente
funzionanti.
SEZIONE DANNI ALLA CASA
E DANNI AL aCONTENUTO
Condizioni generali
Articolo 29. Quali beni posso assicurare?
Può assicurare:
La Casa, purché essa o l'immobile di cui fa parte:
• non sia in fase di costruzione
•si trovi in buone condizioni di statica e
manutenzione
• abbia strutture portanti verticali
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• sia costruita con materiali incombustibili, a parte:
- solaio e strutture portanti del Tetto
-pareti esterne e manto di copertura del Tetto
fino a un terzo delle singole superfici
-manto di copertura del Tetto se in tegole
bituminose
-soppalchi
-materiali usati per impermeabilizzazioni o
rivestimenti.
• si trovi nel territorio della Repubblica Italiana.
•disti almeno 20 metri da siti industriali e/o
depositi
commerciali
che
potrebbero
accidentalmente provocare danni al bene
assicurato.
Può assicurare immobili o porzioni di immobile –
comprese le eventuali spettanti quote di proprietà
delle parti comuni – che siano adibiti a civile abitazione, anche con eventuale studio professionale annesso e intercomunicante che però non ne cambi la
destinazione abitativa. Se l'Assicurazione riguarda
una porzione di immobile, l’intero immobile deve
essere adibito per almeno tre quarti ad uso di civile
abitazione.
Il Contenuto della Casa.
Per la sola garanzia “Rischio Locativo” è assicurabile
la persona fisica che ha in uso la Casa sulla base un
valido titolo di godimento diverso dalla proprietà,
principalmente locazione ma anche sub-locazione,
comodato, usufrutto, uso, abitazione ecc...
Articolo 30. Quali sono i limiti dell'Indennizzo?
I limiti dell'Indennizzo sono quelli delle Somme
Assicurate indicate nel Modulo di Polizza per
ciascuna garanzia e categoria di beni assicurati,
salvo che ricorrano i casi indicati dall'art. 1914 del
Codice Civile.
Le garanzie di questa Sezione hanno inoltre i
seguenti limiti di Indennizzo:
Garanzie “Danni da Incendio”, “Danni da fenomeno
elettrico”, “Danni da acqua ed eventi naturali”
• 5.000 euro per singolo oggetto
Gli oggetti possono essere pellicce, tappeti, arazzi,
quadri, sculture e opere d’arte, raccolte e
collezioni, pezzi e servizi di argenteria, pezzi di
antiquariato, orologi da polso e da tasca, Preziosi.
Raccolte, collezioni e servizi sono considerati un
unico oggetto.
• 1.500 euro per i Valori
Se il Sinistro avviene nelle pertinenze/dipendenze
della Casa, il limite dell'Indennizzo è il 10% della
Somma Assicurata, con un massimo di 500 euro
per singolo oggetto.
Garanzia “Furto e Rapina”
• 5.000 euro per singolo oggetto
Gli oggetti possono essere pellicce, tappeti, arazzi,
quadri, sculture e opere d’arte, raccolte e
collezioni, pezzi e servizi di argenteria, pezzi di
antiquariato, orologi da polso e da tasca. Raccolte,
collezioni e servizi sono considerati un unico
oggetto.
Se il Sinistro avviene nelle pertinenze/dipendenze
della Casa, il limite dell'Indennizzo è di 500 euro.
Per le singole garanzie le Condizioni di Assicurazione
potrebbero prevedere limiti specifici ed ulteriori di
Indennizzo. In tal caso, questi tali limiti riguardano
sia il singolo Sinistro, sia l'Anno Assicurativo nel
caso di più sinistri.
Articolo 31. Esiste una Franchigia sull'Indennizzo?
Sì, la Franchigia minima è di 250 euro. Per alcune
garanzie può essere stabilita una Franchigia
maggiore, in deroga alla Franchigia minima.
Articolo 32. Quando ho diritto alle garanzie?
Ha sempre diritto alle garanzie “Danni da Incendio”,
“Danni da fenomeno elettrico”, “Danni da acqua e
da eventi naturali”, riferite al Contenuto, con la
sottoscrizione dell’Assicurazione. Le stesse garanzie
riferite alla Casa potrà sceglierle opzionalmente,
salvo che la Casa non sia di sua proprietà.
La garanzia “Furto e Rapina” si riferisce solo al
Contenuto e ne ha diritto se l’avrà scelta come
indicato nel Modulo di Polizza.
Ha diritto alla garanzia “Rischio locativo” solo se è
Affittuario della Casa e l'ha scelta come indicato nel
Modulo di Polizza.
Le garanzie opzionali scelte al momento della
sottoscrizione dell’Assicurazione sono indicate sul
Modulo di Polizza insieme alle relative Somme
Assicurate.
In ogni caso l'Assicurazione è prestata a Primo
Rischio Assoluto.
Articolo 33. Cosa succede in caso di dolo e colpa
grave?
Cardif indennizza i danni materiali e diretti ai beni
assicurati
causati
dagli
eventi
coperti
dall’Assicurazione anche se avvenuti con:
•colpa, anche grave, dell’Assicurato e dei suoi
familiari conviventi; il dolo è escluso in ogni caso,
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tranne quanto previsto al punto seguente
•dolo e colpa grave dei soggetti dei quali
l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, a
eccezione della garanzia Furto e Rapina (> art.44,
punto 4, lettera c).
Garanzie della Sezione Danni
alla Casa e Danni al Contenuto
GARANZIA “DANNI DA INCENDIO”
Articolo 34. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza, alle condizioni indicate e fino alla
Somma Assicurata, i danni materiali direttamente
causati ai beni assicurati da:
1.Incendio
2.Esplosione o Scoppio non causati da ordigni
esplosivi
3.Implosione
4.Fulmine
5.Bang Sonico
6.caduta di aeromobili, ascensori, meteoriti, corpi e
velivoli spaziali, comprese le cose trasportate,
esclusi la caduta di ordigni esplosivi e/o radioattivi
e i loro effetti
7.urto di veicoli stradali o natanti non di proprietà
dell’Assicurato o in uso a quest’ultimo, e/o non in
uso ai familiari conviventi o alle persone di cui
deve rispondere per legge
8.fumo sviluppatosi a seguito degli eventi indicati ai
punti precedenti che abbiano colpito i beni
assicurati o altre parti della proprietà
dell'Assicurato che si trovano entro 20 metri di
distanza, oppure fuoriuscito a causa di Guasto
improvviso e accidentale negli impianti per la
produzione di calore che fanno parte o di
pertinenza della Casa, purché collegati ad
appropriati camini con condutture adeguate.
Se i danni sono causati da Incendio, Esplosione o
Scoppio che si verificano in conseguenza di atti
dolosi di terzi, scioperi, tumulti popolari o sommosse,
atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, il
limite di Indennizzo è del 70% della Somma
Assicurata, lo Scoperto del 10%.
In caso di Sinistro indennizzabile secondo la garanzia
Danni da Incendio, Cardif, nei limiti della Somma
Assicurata:
• indennizza anche i danni eventualmente arrecati
ai beni assicurati per ordine o comunque a causa
dell’Autorità interessata allo scopo di impedire o
arrestare l’Incendio
•
rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per
demolire, sgomberare e trasportare i residui del
Sinistro alla discarica autorizzata più vicina, fino
a un massimo del 10% della Somma Assicurata
del bene assicurato cui i residui si riferiscono.
Articolo 35. Quali eventi o situazioni sono esclusi
dalla copertura?
Cardif non indennizza i danni:
1. conseguenza di terremoto, maremoto, eruzione
vulcanica, bradisismo, inondazione, allagamento,
alluvione, formazione di ruscelli, accumulo
esterno di acqua, mareggiata, marea e
penetrazione di acqua marina, franamento,
assestamento, cedimento o smottamento del
terreno, valanghe e slavine, gelo, umidità,
stillicidio
2. conseguenza di guerra dichiarata e non, guerra
civile, occupazione militare e non militare,
invasione, requisizione, nazionalizzazione e
confisca, rivoluzione, insurrezione, serrata,
sequestro, a meno che l’Assicurato provi che il
Sinistro non ha alcuna relazione con questi
eventi
3. verificatisi in occasione di Esplosione o di
emanazione di calore o di radiazioni provenienti
da trasmutazione del nucleo dell’atomo o causati
da radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche, a meno che
l’Assicurato provi che il Sinistro non ha alcuna
relazione con questi eventi
4. a pannelli solari e fotovoltaici, attrezzature di
giardini e parchi, campi da tennis, piscine,
attrezzature sportive e da gioco
5. alla macchina o all’impianto nel quale si sia
verificato uno Scoppio o un’Implosione se l’evento
è determinato da usura, corrosione o difetti di
materiale
6.indiretti in genere, quali cambiamenti di
costruzione, mancanza di locazione, godimento o
reddito commerciale o industriale, sospensione
di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la
materialità delle cose assicurate
7. causati da perdita, alterazione o distruzione di
dati, programmi di codifica o software,
indisponibilità di dati e malfunzionamento di
hardware e software
8. determinati da dolo dell’Assicurato o dei familiari
suoi conviventi, a meno che si tratti di persone di
cui è responsabile per legge.
Per quanto riguarda il Contenuto, Cardif non indennizza:
9. i danni a beni di uso professionale e, comunque,
non destinati a uso domestico e personale e in
genere quanto non è compreso nella definizione
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di Contenuto
10. la perdita, distruzione o deterioramento di
Valori
11. lo smarrimento o il Furto avvenuto in occasione
degli eventi assicurati.
GARANZIA “RISCHIO LOCATIVO”
Articolo 36. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza, alle condizioni indicate e fino alla
Somma Assicurata, i danni alla Casa a seguito di
Incendio, Esplosione, Scoppio, fumo derivante da
tali eventi, se ne è responsabile lo stesso Assicurato
(artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile).
Articolo 37. Quali eventi o situazioni sono esclusi
dalla copertura?
La garanzia “Rischio locativo” ha le stesse Esclusioni
elencate all’Art. 35.
GARANZIA “DANNI DA FENOMENO ELETTRICO”
Articolo 38. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza, alle condizioni indicate e fino alla
Somma Assicurata, i danni materiali e diretti agli
impianti fissi della Casa (l'impianto elettrico e ogni
altro impianto inserito all'interno dei muri) o agli
apparecchi mobili elettrici o elettronici presenti in
Casa, provocati da correnti, scariche o altri fenomeni
elettrici provocati da qualunque causa.
Articolo 39. Quali eventi o situazioni sono esclusi
dalla copertura?
La garanzia “Danni da fenomeno elettrico” ha le
stesse Esclusioni elencate all’Art. 35.
In più sono esclusi i danni:
• a tubi catodici, valvole, lampade elettriche e altre
fonti di luce, resistenze elettriche scoperte,
pannelli solari e fotovoltaici, trasformatori
elettrici e generatori di corrente posti all’aperto
e/o all’esterno della Casa
•causati da usura o manomissione o difetto di
materiale, imperizia o negligenza degli addetti
alla riparazione o manutenzione dei beni interessati
• derivanti da fasi di montaggio, prova, collaudo e
manutenzione
GARANZIA “DANNI DA ACQUA E DA EVENTI NATURALI”
Articolo 40. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza, alle condizioni indicate e fino alla
Somma Assicurata, i danni materiali direttamente
causati ai beni assicurati da:
•fuoriuscita di acqua condotta – esclusa quella
comunque fuoriuscita dagli impianti di scarico
dell’acqua piovana – a seguito di rottura
accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari,
di riscaldamento o di condizionamento al servizio
della Casa
• uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine,
vento e cose trasportate, quando la violenza di
questi eventi naturali si riscontra su una pluralità
di beni nella zona in prossimità della Casa e
Sovraccarico di Neve. Per i danni causati dai
predetti eventi naturali, si precisa che:
- sono comunque esclusi i danni subiti da tende,
veneziane, gazebo, pergolati e beni posti
all’aperto, Case aperte su uno o più lati o
sprovvisti di serramenti totalmente o
parzialmente. Per i danni da Sovraccarico di
Neve sono esclusi quelli alle Case non conformi
alle norme relative ai sovraccarichi di neve
vigenti al momento della costruzione o della
più recente ristrutturazione del Tetto.
- per questa garanzia il limite d’Indennizzo è il
70% della Somma Assicurata, lo Scoperto del
10%
- per i danni da grandine a tettoie, serramenti,
Lastre, il limite di Indennizzo è pari all’1%
della Somma Assicurata con il massimo .di
2.500 euro per Sinistro e Anno Assicurativo nel
caso di più sinistri
- i danni da bagnamento o allagamento all’interno
della Casa sono indennizzabili esclusivamente
se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni
provocate dalla violenza degli eventi naturali
al Tetto, alle pareti, ai serramenti o ad ogni
altra apertura comunque protetta, anche da
solo vetro. Non sono quindi indennizzabili i
danni da impermeabilizzazioni difettose e/o
infiltrazioni d’acqua per omesso o insufficiente
scarico dell’acqua piovana dai sistemi di scarico
o da rottura, rigurgito e/o occlusione di
condutture.
Articolo 41. Sono indennizzabili anche le spese di
ricerca e riparazione dei guasti e ripristino?
Nel caso di fuoriuscita di acqua condotta – esclusa
quella fuoriuscita dagli impianti di scarico
dell’acqua piovana – a seguito di rottura accidentale
degli
impianti
idrici,
igienico-sanitari,
di
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riscaldamento o di condizionamento, se il Sinistro è
indennizzabile Cardif rimborsa anche le spese di
riparazione e sostituzione. Queste riguardano le
parti di tubazione e i loro raccordi nei muri e nei
pavimenti, e includono le spese per la ricerca della
rottura, per la demolizione e il ripristino funzionale
di parti della Casa.
Il limite del rimborso è di 1.000 euro per Anno
Assicurativo.
È in ogni caso escluso il rimborso delle spese
necessarie per adeguare gli impianti alle normative
vigenti.
Articolo 42. Quali eventi o situazioni sono esclusi
dalla copertura?
La garanzia “Danni da acqua e da eventi naturali”
ha le stesse Esclusioni elencate all’Art. 35.
In più sono esclusi i danni causati da:
•rigurgito, traboccamento e/o occlusione di
condutture
•gelo, umidità o stillicidio, usura, corrosione o
difetti di materiale
• rotture o da occlusioni di: impianti di irrigazione,
impianti di piscine o tubazioni o condutture
interrate o installate all’esterno della Casa
• rottura di apparecchi elettrodomestici e relativi
raccordi in gomma e flessibili.
GARANZIA “FURTO E RAPINA”
Articolo 43. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza, alle condizioni indicate e fino alla
Somma Assicurata per Sinistro e per Anno
Assicurativo in caso di più Sinistri, i danni materiali
al Contenuto direttamente causati da:
1.Furto all’interno della Casa, se l’autore del Furto
si è introdotto nei locali dove si trovavano i beni
assicurati
a.violandone le difese esterne e/o i mezzi di
protezione e chiusura con rottura, scasso,
rimozione, uso fraudolento di chiavi,
grimaldelli o arnesi simili; praticando aperture
o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti;
attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti
con rottura del solo vetro retrostante
b.
attraverso vie d'accesso non ordinarie
superando ostacoli o ripari con mezzi artificiosi
o particolare agilità personale
c.in modo clandestino, cioè entrando mentre
l’Assicurato si trova in casa ed uscendo con la
refurtiva attraverso porte o finestre a insaputa
dell’Assicurato stesso
d. con le chiavi vere, smarrite o sottratte in modo
fraudolento agli Assicurati o a persone alle
quali gli Assicurati le abbiano affidate, purché
lo smarrimento o la sottrazione siano stati
denunciati all’autorità giudiziaria. In tal caso
l’Assicurazione è operante dal momento della
denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno
successivo.
2.Rapina all’interno della Casa, anche se le persone
sono costrette a entrare in Casa dall'esterno con
minacce o violenza.
La garanzia è valida solo se il Furto o la Rapina
sono compiuti all’interno di una Prima Casa, con
esclusione di qualsiasi evento avvenga all’interno
di Seconde Case.
Si indennizzano anche i danni:
3.causati al Contenuto per commettere o tentare di
commettere il Furto o la Rapina
4.da atti vandalici al Contenuto, tentati o consumati,
compiuti dai ladri in occasione di Furto o Rapina
5.
per i guasti alla Casa che contiene le cose
assicurate, in occasione di Furto o Rapina, tentati
o consumati, con il limite del 10% della Somma
Assicurata per questa garanzia.
La garanzia non è valida per le Case in stato di
abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione
(se non abitate e/o prive di mezzi di chiusura o non
in funzione) o non completamente finite.
I Preziosi e i Valori sono compresi solo se la relativa
copertura è stata acquistata. In questo caso i limiti
sono quelli della Somma Assicurata, con un
sottolimite di 500 euro per i Valori.
L’uso fraudolento di bancomat e di carte di credito
è sempre escluso.
Articolo 44. Quali eventi o situazioni sono esclusi
dalla copertura?
Cardif non indennizza i danni:
1.conseguenza diretta di atti di guerra, anche non
dichiarata, insurrezione, invasione, requisizione o
confisca, sequestro, terrorismo, sabotaggio,
scioperi, rivolte, sommosse, tumulti popolari,
occupazione militare e non
2.
direttamente causati da Incendi, Esplosioni,
Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive,
terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri
sconvolgimenti della natura
3.
ai beni assicurati posti nelle pertinenze /
dipendenze della Casa, ma non comunicanti
direttamente con essa (es. box, soffitta e cantina)
4.provocati o agevolati, con dolo o colpa grave da:
a.l’Assicurato
b.persone che abitano od occupano a qualsiasi
titolo la Casa
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c. persone di cui l’Assicurato è responsabile
d. incaricati della sorveglianza dei beni assicurati
o della Casa
e.persone legate all’Assicurato da vincoli di
parentela o affinità, anche se non vivono con lui
f. Collaboratori Domestici, anche mentre svolgono
le loro mansioni nella Casa
5.indiretti, quali profitti sperati, mancato uso o
godimento e qualsiasi danno che non riguardi la
materialità dei beni assicurati
6.
avvenuti a partire dalle ore 24 del
quarantacinquesimo giorno, se la Casa rimane per
più di 45 giorni consecutivi disabitata o incustodita.
Per i Preziosi e i Valori la garanzia non è più valida
dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle
ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in
cassaforte.
Articolo 45. Quali requisiti di chiusura e protezione
devono avere i locali perché la garanzia sia valida?
La garanzia è valida solo se le aperture della Casa
sono adeguatamente protette. Porte, tapparelle,
persiane e serramenti devono essere almeno della
tipologia normalmente installata nelle abitazioni
private.
Se le aperture della Casa si trovano a meno di 4
metri di altezza dal suolo, o da superfici praticabili,
e nella Casa non vi è nessuno, porte, tapparelle,
persiane e serramenti devono essere chiusi con
congegni praticabili solo dall’interno, oppure chiusi
con serrature o lucchetti.
Articolo 46. Che succede se gli strumenti di chiusura
e protezione non sono conformi?
Se i mezzi di protezione e chiusura non sono conformi
alle indicazioni dell'art. 45, in caso di Sinistro Cardif
paga:
•l’Indennizzo in ogni caso, se le aperture non
conformi non sono quelle usate dai ladri
oppure
• l’Indennizzo applicando uno Scoperto del 20%, se
- i ladri sono entrati:
•rompendo e scassinando le aperture non
conformi
•
rompendo
soltanto
vetri
–
non
antisfondamento (vetro stratificato di
sicurezza antintrusione) –, posti a meno di 4
metri di altezza dal suolo o da superfici
praticabili
•utilizzando
impalcature
temporanee,
installate per lavori di manutenzione a
ridosso della Casa successivamente alla data
di effetto della copertura
-i mezzi di protezione e chiusura erano non
operanti o non conformi, ma l’Assicurato o un
componente del suo nucleo familiare erano
presenti in casa.
Sono esclusi in ogni caso i Furti resi possibili dalla
mancanza di mezzi di protezione e chiusura o
avvenuti attraverso porte, finestre o inferriate,
senza manomissione o effrazione delle strutture o
dei congegni di chiusura.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Condizioni generali
Articolo 47. Cosa risarcisce Cardif? Con quali
Franchigie e Massimali?
Cardif risarcisce il danno che l'Assicurato ha procurato
a terzi entro il limite del Massimale per ogni Sinistro e
per Anno Assicurativo nel caso di più sinistri. Se la
domanda di risarcimento riguarda un danno di cui
sono corresponsabili contemporaneamente più
Assicurati, il Massimale resta in ogni caso unico.
Se la domanda di risarcimento riguarda un evento
che vede la corresponsabilità dell’Assicurato o di più
Assicurati insieme ad altri soggetti non assicurati, il
risarcimento è commisurato alla sola quota di
responsabilità a carico dell’Assicurato o degli
Assicurati, escluso ogni maggior onere derivante
dall’applicazione della disciplina sulla corresponsabilità
tra soggetti danneggianti.
Per alcune garanzie, se specificamente previsto, Cardif
può fare una deroga e stabilire un Massimale inferiore.
Per i Sinistri relativi a danni a cose, Cardif paga
l'Indennizzo applicando una Franchigia minima di
150 euro. Per alcune garanzie Cardif può stabilire
Franchigie maggiori, o differenti.
Se al momento del Sinistro ci sono altre
assicurazioni, valide e operanti, per lo stesso
rischio, anche stipulate da terzi, Cardif risarcisce la
parte di danno eventualmente non risarcita dalle
altre assicurazioni per la presenza di limiti di
risarcimento, franchigie, scoperti, ecc. previsti nelle
relative condizioni di polizza. In questo caso Cardif
non applica Franchigie né Scoperti, se comunque
parte del danno è già stato risarcito da un'altra
Compagnia.
Se questa clausola è presente anche nelle altre
assicurazioni, ciascuna Compagnia pagherà
l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto,
purché le somme riscosse complessivamente da
tutte le Compagnie non superino l’ammontare del
danno (art. 1910 del Codice Civile).
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Articolo 48. Quali soggetti non sono considerati
"terzi"?
Non sono considerati "terzi" e quindi non sono
indennizzabili:
• gli Assicurati
• i genitori non conviventi degli Assicurati
• i figli non conviventi degli Assicurati
• le Società e le persone giuridiche il cui patrimonio
non è separato da quello dell’Assicurato
• le Società e le persone giuridiche di cui l’Assicurato
è titolare, socio illimitatamente responsabile o
amministratore.
Articolo 49. Quando ho diritto alle Garanzie?
Ha diritto alle Garanzie se le ha scelte. In questo caso
sono indicate sul Modulo di Polizza insieme ai
Massimali.
Garanzie della Sezione
Responsabilità Civile
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA”
Articolo 50. Chi sono gli Assicurati?
Gli Assicurati sono il Cliente, il coniuge o il convivente
more uxorio e tutti i componenti del suo nucleo
familiare (compresi parenti e affini), purché il certificato
di Stato di Famiglia dimostri che vivono stabilmente
con lui al momento del Sinistro.
Si considerano Assicurati anche i figli dei componenti
del nucleo familiare che risiedono altrove per motivi
di studio, purché abbiano meno di 26 anni.
Articolo 51. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza l'Assicurato per il risarcimento
(capitale, interessi e spese) che questi è tenuto a
pagare quale civilmente responsabile per aver
involontariamente causato danni a terzi, in
conseguenza di un fatto accidentale che si è
verificato nell’ambito della vita privata. Tutti i rischi
che riguardano le attività professionali sono esclusi.
Il risarcimento può arrivare al limite del Massimale
e copre i danni per morte, lesioni personali,
danneggiamenti a cose.
La garanzia comprende in ogni caso la responsabilità
per i danni causati da:
1. un fatto colposo o doloso da parte di persone di
cui l’Assicurato è responsabile per legge
2. la pratica di sport, bricolage, hobby, giardinaggio,
attività ricreative e di volontariato, pesca (tranne
quella subacquea), uso di apparecchiature
domestiche, campeggio
3. l'organizzazione di feste di famiglia o tra amici
4. figli minorenni, anche se temporaneamente
affidati a terzi, purché l’affidamento sia a titolo
gratuito e/o di cortesia; sono esclusi i danni alle
cose dei terzi a cui i minori sono affidati
5. figli minorenni non conviventi dell’Assicurato
perché affidati al coniuge a seguito di separazione
legale o divorzio
6.figli naturali minorenni non conviventi
dell'Assicurato, purché da questi legalmente
riconosciuti al momento del Sinistro
7. minorenni temporaneamente affidati all’Assicurato
a titolo gratuito, di cortesia o in affidamento
familiare
limitatamente
al
periodo
dell’affidamento.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità per:
8. i danni connessi alla conduzione della Prima Casa
e delle Seconde Case (anche residence e camere
d’albergo), compresi i danni dovuti a spargimento
di acqua per la rottura accidentale di
apparecchiature domestiche o relativi raccordi
alle condutture del fabbricato
9. i danni che derivano dalla committenza di lavori
di ordinaria manutenzione e dalla loro esecuzione
in economia, comprese la morte e le lesioni
personali gravi o gravissime (come definite
dall’art. 583 Codice Penale) subite da operai
impegnati nei lavori. Questa garanzia è prestata
nei limiti del 50% del Massimale.
10.i danni a cose di terzi causati da Incendio,
Esplosione, Scoppio e sviluppo di gas, vapori e
fumo in:
• seconde case di villeggiatura non di proprietà,
camere di albergo, residence, e relativi
impianti e contenuto, in uso/locazione per un
periodo continuativo non superiore a 30 giorni
•cose mobili detenute e/o di proprietà
dell’Assicurato
• locali, e relativi impianti, in uso ai figli degli
appartenenti al nucleo familiare assicurato,
di età non superiore a 26 anni e non
conviventi perché residenti altrove per motivi
di studio. Questa garanzia è prestata nei
limiti del 20% del Massimale.
11.i danni causati da addetti ai servizi domestici,
anche occasionali, quali babysitter, dogsitter,
persone alla pari, badanti, giardinieri
12.gli infortuni sul lavoro subiti da addetti ai
servizi domestici, anche occasionali, quali
babysitter, dogsitter, persone alla pari, badanti,
giardinieri, purché siano in regola con gli
obblighi assicurativi di legge; Cardif indennizza Pagina 12 di 19
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l'Assicurato per il risarcimento dovuto a:
• l’azione di rivalsa da parte di Inail o Inps
• morte o lesioni personali che abbiano portato a
un’invalidità permanente non inferiore al 5%
(allegato 1 del D.P.R. 1124/65), non indennizzati
da Inail e Inps, se l’Assicurato è tenuto al
risarcimento dei danni secondo il Codice Civile.
Sono in ogni caso escluse le malattie professionali.
L’assicurazione sulla responsabilità per gli infortuni
sul lavoro copre gli addetti ai servizi domestici anche
quando questi non sono dipendenti dell’Assicurato, se
il Sinistro ne ha provocato la morte o lesioni personali
gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 Codice
Penale.
13.i danni che derivano dalla proprietà o dall’uso
di golfcar e mezzi a motore per invalidi, mezzi a
motore per giardinaggio, biciclette (anche a
pedalata assistita), natanti non a motore di
lunghezza non superiore a 6.5 metri, tavole da
surf o windsurf
14.i danni causati in qualità di trasportato di
autoveicoli a motore, tranne i danni all’autoveicolo
15.l’azione di rivalsa da parte di Compagnie
assicurative con cui è stata contratta
l’assicurazione obbligatoria
di veicoli e/o
natanti a motore non di proprietà dell'Assicurato,
se a guidare il mezzo siano stati:
• minori o incapaci dei quali l'Assicurato debba
rispondere, purché il fatto avvenga a sua
insaputa. L'assicurazione obbligatoria sui rischi
di responsabilità civile derivante dalla
circolazione deve essere valida e operante.
•l’Assicurato stesso, per le rivalse che
riguardano le limitazioni alla guida, quali
condizioni di “guida esclusiva” e/o “guida
esperta”, o formule con franchigia, previste
dalla polizza di assicurazione dei rischi di
responsabilità civile dalla circolazione, che
deve essere valida e operante. Questa
garanzia è prestata nei limiti di 50.000 euro.
Sono in ogni caso esclusi i danni causati al veicolo
e/o natante.
16.la responsabilità che deriva da proprietà,
detenzione e uso non professionale di cani,
gatti o altri animali domestici. Questa garanzia
non opera per i cani soggetti all’obbligo
assicurativo previsto dall’art. 3 comma 4
dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3
marzo 2009 (G.U. 29.03.2009) e le razze canine
dogo, pittbull, rottweiler e dobermann.
17.la responsabilità per danni a terzi provocati in
occasione di tirocini e/o stage presso enti
pubblici o privati, a eccezione dei danni alle
cose dell’ente
18.la responsabilità per danni che derivano da
inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria e
del suolo, purché l'Assicurato abbia ricevuto la
richiesta di risarcimento entro la data di
scadenza della Polizza. Questa garanzia è
prestata nei limiti del 10% del Massimale; vi si
applica, con un minimo di 5.000 euro, uno
Scoperto del 10%.
19.la responsabilità per danni che derivano da
interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di
attività industriali, artigianali, commerciali,
professionali, agricole e di servizi, in seguito a
un Sinistro indennizzabile a persone e/o cose
secondo questa garanzia. Il risarcimento non
può superare 10% del Massimale; vi si applica,
con un minimo di 5.000 euro, uno Scoperto del
10%.
Articolo 52. In quali Paesi è valida l'assicurazione
della responsabilità civile?
L’assicurazione è valida in tutto il mondo, tranne
per gli eventi dannosi accaduti negli Stati Uniti
d’America e in Canada.
Articolo 53. Quali eventi o situazioni sono esclusi
dalla copertura?
Sono esclusi dalla garanzia i danni che derivano da:
1.Furto
2. fatti dolosi, a meno che la responsabilità sia di
persone di cui l’Assicurato è responsabile per
legge
3. proprietà o uso di veicoli a motore soggetti
all’obbligo assicurativo indicato all’art. 122 del
D.Lgs. 209/2005, tranne i danni indicati al punto
10 dell’art. 51
4. proprietà o uso di: velivoli e aeromobili di
qualsiasi tipo, a motore e non (anche quelli
soggetti al D.P.R. 404/88 e successive
modificazioni – volo diporto e sportivo); natanti
a motore e non a motore, questi ultimi solo se
più lunghi di 6,5 metri
5. attività professionali retribuite, anche sportive,
attività industriali, artigianali, commerciali,
professionali, agricole e di servizi; affitti e
locazioni
6. pratica di sport con mezzi a motore
7. pratica del modellismo, relativamente ai danni
ai modelli
8. attività di volontariato medica o infermieristica
9. proprietà di immobili e fabbricati in genere
10. attività venatoria o uso di cani durante la caccia
11.detenzione illegale di armi e munizioni o uso di
armi; sono esclusi i casi di legittima difesa e
della pratica di tiro a segno e tiro a volo
12.detenzione e/o dall’impiego di esplosivi
13. proprietà, detenzione e uso di animali diversi da
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quelli indicati al punto 16 dell'art. 51, , quali i
cavalli e altri animali da sella
14.detenzione o impiego di sostanze radioattive o
di apparecchi per l’accelerazione di particelle
atomiche o da fenomeni di trasmutazione del
nucleo dell’atomo o a radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche
15. amianto e/o a prodotti contenenti, direttamente
o indirettamente, e di qualunque natura
16.emissione di onde e/o campi elettromagnetici,
magnetici, elettrici o radianti
17.inquinamento e contaminazione, tranne quanto
previsto dal punto 18 dell’art. 51
18.fumo passivo
19.utilizzo di Internet, posta elettronica e social
network; perdita, alterazione, indisponibilità,
distruzione di dati o di programmi software;
malfunzionamento di hardware, software e chip
impressi.
Sono esclusi dalla garanzia anche i danni a:
20. cose in uso, consegna e/o custodia all’Assicurato,
a qualsiasi titolo o destinazione, tranne i danni
indicati al punto 10 dell'art. 51 e gli impianti di
proprietà di società di erogazione di pubblici
servizi (quali luce, gas, acqua, telefono) al servizio
della Casa
21. cose altrui, quando derivano da Incendio di cose
di proprietà dell’Assicurato o custodite da lui,
tranne i danni indicati al punto 10 dell’art. 51.
Sono esclusi in ogni caso:
22.la responsabilità contrattuale dell’Assicurato
e/o derivante da inadempienza di obblighi fiscali
23. il pagamento di multe, ammende, contravvenzioni,
penali o altre sanzioni pecuniarie inflitte a
qualunque titolo, anche punitivo o esemplare.
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE
DEL PROPRIETARIO”
Articolo 54. Chi è l'Assicurato?
L'Assicurato è la persona fisica proprietaria della
Casa.
Articolo 55. Cosa indennizza Cardif?
Cardif indennizza l'Assicurato per il risarcimento
(capitale, interessi e spese) che questi è tenuto a
pagare quale civilmente responsabile per aver
involontariamente causato danni a terzi in
conseguenza di un fatto accidentale che si è
verificato in relazione alla proprietà della Casa.
Se l’Assicurazione è stipulata da un condomino per
la parte di sua proprietà, essa comprende sia la
responsabilità per i danni dei quali deve rispondere
in proprio sia la quota a suo carico per i danni dei
quali deve rispondere la proprietà comune. È escluso
il maggior onere che l'Assicurato deve
eventualmente pagare in partecipazione con gli
altri condomini per le spese che derivano dal
Sinistro.
La garanzia comprende in ogni caso la responsabilità
per i danni causati da:
1.giardini, parchi, alberi, orti, aree private,
attrezzature sportive/gioco e piscine ad uso
privato, se per uso e caratteristiche costituiscono
pertinenza della Casa
2. fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura, rigurgito
o occlusione accidentale di condutture di
impianti al servizio della Casa.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità per
i danni:
3. che derivano dalla committenza di lavori di
ordinaria manutenzione e dalla loro esecuzione
in economia, comprese la morte e le lesioni
personali gravi o gravissime (come definite
dall’art. 583 Codice Penale) subite da operai
impegnati nei lavori. Questa garanzia è prestata
nei limiti del 50% del Massimale.
Questa garanzia è prestata a condizione che:
• l’Assicurato non assuma la direzione dei lavori
e venga nominato un “Responsabile dei lavori”,
se previsto dalla L. 81/2008 e successive
integrazioni e modifiche
• la durata dei lavori non sia ragionevolmente
superiore a 15 giorni lavorativi.
4. a cose di terzi da Incendio, Esplosione, Scoppio
e sviluppo di gas, vapori e fumo, della Casa e
relativi impianti; se l’Assicurato ha affittato la
Casa a terzi, i danni subiti dai beni mobili di
contenuti in Casa. Questa garanzia è prestata
nei limiti del 20% del Massimale.
5. che derivano da beni mobili contenuti, di
proprietà dell’Assicurato e in uso ai terzi, se la
Casa è affittata a terzi
6. alle parti comuni da parte di un abitante che
non sia né proprietario né affittuario, per quanto
possa essere imputabile all’Assicurato, se la
Casa è affittata a terzi e fa parte di un condominio
7.da inquinamento accidentale dell’acqua,
dell’aria e del suolo, purché l'Assicurato abbia
ricevuto la richiesta di risarcimento entro la
data di scadenza della Polizza. Questa garanzia
è prestata nei limiti del 10% del Massimale e vi
si applica, con un minimo di 5.000 euro, uno
Scoperto del 10%.
8. che derivano da interruzioni o sospensioni,
totali o parziali, di attività industriali, artigianali,
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commerciali, professionali, agricole e di servizi,
in seguito a un Sinistro indennizzabile a persone
e/o secondo i termini di questa garanzia. Questa
garanzia è prestata nei limiti del 10% del
Massimale, con applicazione di uno Scoperto
del 10% e vi si applica, con un minimo di 5.000
euro, uno Scoperto del 10%.
In deroga all’art. 48, ai fini della garanzia
“Responsabilità Civile del Proprietario” si considerano
"terzi" anche i figli e i genitori dell'Assicurato che
non convivono con lui nei seguenti casi:
• morte o lesioni personali gravi o gravissime,
come definite dall’art. 583 Codice Penale
• danni ai beni per i fatti indicati ai precedenti
punti 2 e 4, purché su tali beni non vi siano
quote di proprietà dell’Assicurato.
Articolo 56. Quali eventi o situazioni sono esclusi
dalla copertura?
La garanzia “Responsabilità Civile del proprietario”
ha tutte le Esclusioni indicate all’Art. 53 , tranne
quelle indicate al punto 11 dello stesso articolo.
Sono esclusi, inoltre, i danni che si verificano in
relazione o in seguito a:
1. proprietà di Case non destinate a uso abitativo
2.proprietà di parti della Casa annesse e
intercomunicanti con la Casa stessa e non
destinate ad uso abitativo, anche se non ne
hanno modificato la destinazione abitativa
3. proprietà di Case non in buone condizioni di
statica e manutenzione oppure in corso di
costruzione
4. gelo di condutture di impianti al servizio della
Casa che siano esterne o in locali privi di
riscaldamento da più di 48 ore
5. umidità e stillicidio, o insalubrità dei locali della
Casa
6. perdita di liquidi fuoriusciti da condutture
interrate e/o impianti di irrigazione e/o piscine
7. interruzioni o sospensioni di attività industriali,
artigianali, commerciali, professionali, agricole
e di servizi
8. inquinamento o contaminazione di qualsiasi
forma, tranne quanto previsto al punto 7
dell'art. 55.
Norme in caso di sinistro
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Articolo 57. Cosa devo fare in caso di Sinistro?
Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo
personale, deve contattare la Struttura Organizzativa
di Assistenza (artt. 1913 e 1915 del Codice Civile).
Per farlo può:
• premere il pulsante di chiamata sul dispositivo
Habit@t HOMEBOX per attivare la richiesta; sarà
richiamato dalla Struttura Organizzativa di
Supporto che potrà eventualmente passarle la
Struttura Organizzativa di Assistenza
• telefonare al Servizio Clienti: 800 97 97 47 da rete
fissa, 02 77 22 44 04 da rete mobile o dall’estero.
È il Servizio Clienti a trasferire la chiamata alla
Struttura Organizzativa di Assistenza, disponibile
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Alla Struttura Organizzativa di Assistenza deve fornire
tutte le informazioni utili o necessarie sul Sinistro e
sulla garanzia, e in ogni caso:
• il tipo di Assistenza di cui ha bisogno
• nome e cognome
• l’indirizzo del luogo in cui si trova
• il numero telefonico cui la Struttura Organizzativa
di Assistenza potrà richiamarla.
Deve inoltre fornire integralmente ogni ulteriore documentazione che la Struttura Organizzativa di Assistenza ritiene necessaria.
La Struttura Organizzativa di Assistenza rimborsa
solo gli interventi che ha esplicitamente autorizzato.
Per questo è essenziale che lei richieda l'autorizzazione
prima di qualsiasi iniziativa personale.
Dovrà poi fornire tutti i giustificativi di spesa – fatture
e ricevute – in originale (non le fotocopie).
Per le Prestazioni “Allarmi in casa” è la Struttura
Organizzativa di Supporto a fornirle direttamente la
Prestazione, allertata dall’unità centrale o dai
rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t
HOMEBOX, purché correttamente installati in Casa
e regolarmente funzionanti.
Articolo 58. E se non usufruisco delle Prestazioni?
In questo caso, la Struttura Organizzativa di Assistenza
non è tenuta a fornirle indennizzi o prestazioni
alternative di alcun genere come compensazione.
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SEZIONE DANNI ALLA CASA
E DANNI AL CONTENUTO
Articolo 59. Cosa devo fare in caso di Sinistro?
In caso di Sinistro deve, nell'ordine:
1. fare il possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese sono a carico di Cardif nei limiti di
quanto prevede l’art. 1914 del Codice Civile.
2. telefonare al Servizio Clienti il più presto
possibile, e comunque entro 3 giorni da quando
ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice
Civile):
800 97 97 47 da rete fissa, 02 77 22 44 04 da
rete
mobile
o
dall’estero
Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle
9.00 alle 13.00.
Il Servizio Clienti le fornirà tutte le informazioni
necessarie per la denuncia del Sinistro.
3. se per lo stesso rischio ha sottoscritto più polizze
con più Compagnie, comunicare il Sinistro a
tutte le Compagnie, indicando a ciascuna il
nome delle altre (art. 1910 del Codice Civile)
4. inviare la denuncia scritta a Cardif Back Office
Protezione - Gestione sinistri MRH per posta o
per email:
Via Tolmezzo, 15 20132 Milano
email: [email protected]
Può utilizzare il modulo fornito dal Servizio Clienti o
scaricarlo dal sito www.cardif.it. Vi deve indicare:
luogo, giorno e circostanze del Sinistro, cause
presunte e importo approssimativo del danno.
Non adempiere anche a uno di questi obblighi può
comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Dovrà inoltre:
• su richiesta di Cardif, e comunque sempre in
caso di Incendio, Furto, Rapina o Sinistro presumibilmente doloso, inviare copia della denuncia
all’autorità giudiziaria, oppure i verbali di intervento
delle Autorità
• conservare le tracce e i residui del Sinistro fino
al termine del lavoro dei periti e, comunque, per
il solo tempo ragionevolmente necessario a
effettuare correttamente la perizia del danno.
Cardif non è tenuta a rimborsare le spese
sostenute per la conservazione dei residui.
• predisporre un elenco dettagliato dei danni
subiti, precisando qualità, quantità e valore
delle cose distrutte o danneggiate e mettendo a
disposizione conti, fatture, ricevute, fotografie, e
qualsiasi altro documento che Cardif o i periti
possano ragionevolmente richiedere per le loro
indagini e verifiche
• per i titoli di credito, denunciare il Sinistro al
debitore e svolgere la procedura di
ammortamento, se consentita per legge.
Articolo 60. Cosa rischio se esagero la portata del
danno o fornisco informazioni false o parziali?
L'Assicurato perde ogni diritto all'Indennizzo se:
• esagera dolosamente l’ammontare del danno
• dichiara il furto o la distruzione di cose inesistenti
al momento del Sinistro
• nasconde, sottrae o manomette cose non rubate o
salvate
• si giustifica con mezzi o documenti menzogneri o
fraudolenti
• altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali
del Sinistro.
Articolo 61. Come si valuta il danno?
L’ammontare del danno è concordato in un'unica
soluzione attraverso l'accordo diretto tra Cardif, o un
suo incaricato, e l’Assicurato o una persona da lui
designata. Se una delle Parti lo richiede, l'accordo può
essere definito da due periti nominati rispettivamente
da Cardif e dall'Assicurato.
Se i due periti sono in disaccordo, o anche prima se
uno di loro lo richiede, devono nominarne un terzo. Il
terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le
decisioni sui punti controversi sono prese a
maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e
coadiuvare nelle perizie da altre persone, che però non
hanno potere decisionale. Se Cardif o l’Assicurato non
nominano il proprio perito o se i periti non si accordano
sulla nomina del terzo, a scegliere sarà il Presidente
del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il
Sinistro, su richiesta di una delle Parti.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio
perito; quelle dell’eventuale terzo sono ripartite a
metà. Se il Sinistro è indennizzabile, Cardif rimborsa le
spese e gli onorari del perito scelto dall’Assicurato e la
metà degli onorari del terzo perito, nei limiti del 5%
dell’Indennizzo e comunque entro un massimo di
2.500 euro.
Articolo 62. Cosa fanno i periti?
I periti devono:
1. indagare circostanze, natura, causa e modalità del
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Sinistro
2. verificare se le descrizioni e le dichiarazioni
presenti negli atti contrattuali sono esatte e se al
momento del Sinistro esistevano circostanze che
avevano mutato il rischio e non erano state
comunicate
3. verificare se il Cliente/Assicurato ha adempiuto
agli obblighi indicati all’art. 57
4. verificare esistenza, qualità, quantità e valore dei
beni assicurati al momento del Sinistro
5. stimare e liquidare il danno e delle spese.
I risultati delle perizie cui sono giunti i periti, o la
maggioranza in caso di perizia collegiale, devono
essere riportati in un apposito verbale, che allega le
stime dettagliate ed è redatto in doppia copia, una per
ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni indicate ai punti 4 e 5 sono
vincolanti per le Parti, che rinunciano fin d’ora a
qualsiasi impugnativa, a parte i casi di dolo, errore,
violenza o violazione del contratto. In ogni caso,
rimane possibile qualsiasi azione o obiezione che
riguardi l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si
rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato
dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I
periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità
di legge.
Articolo 63. Come si determina l'ammontare del
danno?
Cardif determina il danno sulla base del valore “a
nuovo”.
Per la Casa
L'ammontare del danno si determina valutando la
spesa per costruire a nuovo le parti distrutte e
riparare quelle danneggiate. La valutazione esclude
il valore dell’area, gli oneri fiscali, se detraibili, e le
spese di demolizione e sgombero. Dal risultato della
valutazione si deduce il valore che si può ottenere
dai recuperi.
La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari,
l’utilizzo di materiali diversi, la modifica delle
caratteristiche costruttive non possono comportare
spese aggiuntive per Cardif, a meno che la variazione
sia necessaria per rispettare norme di legge o di
regolamenti, anche locali.
Per il Contenuto
Per determinare l'ammontare del danno di beni
distrutti e/o sottratti, si valuta il costo di sostituzione
delle cose danneggiate con altre nuove, uguali o
equivalenti (per rendimento economico, tipo, qualità,
funzionalità). Dal risultato della valutazione si
deduce il valore che si può ottenere dai recuperi.
Se il bene è solo danneggiato, il danno è invece pari
alle spese di riparazione. Il bene si considera
danneggiato quando le spese di riparazione sono
inferiori al costo di sostituzione.
L’Assicurato ha diritto al pagamento dell’intero
Indennizzo, purché la sostituzione e/o la riparazione
del Contenuto o la ricostruzione e/o la riparazione
della Casa avvengano entro 12 mesi dalla data
dell’atto di Liquidazione amichevole o dal verbale
definitivo di perizia.
Se ciò non avviene, Cardif limita l’Indennizzo delle
Cose al valore dello “stato d’uso” al momento del
Sinistro. Il valore si ottiene deducendo dal valore “a
nuovo” un “deprezzamento” stabilito in base all'età,
al grado di conservazione/manutenzione, all’uso e/o
destinazione, alla qualità e funzionalità, e a ogni
altro elemento che possa influirvi.
A parziale deroga di quanto previsto per il Contenuto,
in caso di Danni da fenomeno elettrico a impianti
audiofonovisivi (quali televisori, stereo e home
theater, computer e relativi schermi) di età
superiore a un anno al momento del Sinistro
(secondo la data di acquisto), l’Indennizzo sarà
limitato al valore allo “stato d’uso”.
Il calcolo degli Indennizzi esclude sempre ogni
valore di affezione, artistico, scientifico o commerciale
e comunque diverso dai costi di riparazione, sostituzione o ricostruzione.
Per le raccolte e le collezioni, in caso di danno
parziale, Cardif indennizza soltanto il valore dei
singoli pezzi danneggiati, distrutti o sottratti,
escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della
raccolta o collezione o delle rispettive parti non
danneggiate.
Per i titoli di credito:
• Cardif non pagherà l’importo liquidato prima
della scadenza di ogni titolo
• l’Assicurato deve restituire a Cardif l’Indennizzo
ottenuto non appena i titoli di credito sono
divenuti inefficaci, per effetto della procedura di
ammortamento, se consentita
• il loro valore è dato dalla somma portata.
Per gli effetti cambiari l’Assicurazione vale soltanto
per gli effetti per i quali sia possibile esercitare
l'azione cambiaria.
Articolo 64. Chi è titolare dei diritti che derivano
dal contratto? E a quali condizioni Cardif paga
l’Indennizzo?
Le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dal contratto
possono essere esercitati unicamente dal Cliente e da
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Cardif.
Spetta in particolare al Cliente compiere gli atti
necessari all’accertamento ed alla liquidazioni dei
danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni
così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato,
restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non potrà
essere versato se non nei confronti o con il consenso
dei titolari dell’interesse assicurato.
Cardif paga l'Indennizzo entro 30 giorni dopo aver
verificato l’operatività della garanzia, valutato il
danno, verificata la titolarità dell’interesse
assicurato, e ricevuta la documentazione sul
Sinistro, sempre che nessuno abbia fatto opposizione
ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile.
Se sulla causa del Sinistro è stato aperto un
procedimento penale, Cardif paga l'Indennizzo se il
procedimento non evidenzia uno dei casi indicati al
punto 9 dell'art. 35 e al punto 4 dell'art. 44.
Articolo 65. Che succede se i beni rubati vengono
recuperati?
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in
parte, l’Assicurato lo deve comunicare a Cardif
appena ne viene a conoscenza. Se il danno è stato
indennizzato integralmente, le cose recuperate
divengono di proprietà di Cardif. Se è stato
indennizzato parzialmente, il valore delle cose
recuperate è ripartito tra l’Assicurato e Cardif in
proporzione tra l’Indennizzo e il valore dei beni.
L'Assicurato può trattenere i beni recuperati ma
deve restituire a Cardif la somma che ha ricevuto
come Indennizzo.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Articolo 66. Cosa devo fare in caso di Sinistro?
In caso di Sinistro deve, nell'ordine:
1. fare il possibile per evitare o diminuire il danno
(art. 1914 del Codice Civile).
2. telefonare al Servizio Clienti Cardif il più presto
possibile, e comunque entro 3 giorni da quando
ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice
Civile):
800 97 97 47 da rete fissa, 02 77 22 44 04 da
rete mobile o dall’estero.
Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Il Servizio Clienti le fornirà tutte le informazioni
necessarie per la denuncia del Sinistro.
3. se per lo stesso rischio ha sottoscritto più
polizze con più Compagnie, comunicare il
Sinistro a tutte le Compagnie, indicando a
ciascuna il nome delle altre (art. 1910 del
Codice Civile).
4. inviare la denuncia scritta a Cardif Back Office
Protezione - Gestione sinistri MRH per posta o
per email:
Via Tolmezzo, 15 20132 Milano
email: [email protected]
Nella denuncia di Sinistro deve indicare luogo,
giorno, ora, cause e descrizione dell’evento, sue
conseguenze ed eventuali testimoni (nome e
indirizzo). Deve inoltre inviare a Cardif, anche in
seguito, ogni documentazione o informazione sul
sinistro, e segnalare qualsiasi fatto o circostanza
che possa far presumere una sua responsabilità
anche se non c'è stata alcuna richiesta di
risarcimento.
Non adempiere anche a uno di questi obblighi può
comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Articolo 67. Cosa fare in caso di vertenza legale?
E chi paga le spese?
L’Assicurato deve immediatamente informare Cardif
delle procedure civili e penali promosse contro di
lui, inviare ogni atto o istanza entro 5 giorni dalla
notifica, fornire tutti i documenti e le prove utili alla
difesa, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo
e registro.
Cardif può assumere, fino a quando ne ha interesse,
la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato, in
sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale. Può
designare legali e tecnici e avvalersi di tutti i diritti
e le azioni che spettano all’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione
o riconoscimento della propria responsabilità senza
il consenso di Cardif.
Cardif sostiene le spese per resistere all’azione
promossa contro l’Assicurato entro il limite di un
quarto del Massimale stabilito nel Modulo di Polizza
per il danno di riferimento. Se la somma dovuta al
danneggiato supera il Massimale, le spese sono
ripartite fra Cardif e l'Assicurato in proporzione al
rispettivo interesse. Cardif non riconosce le spese
sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che
non abbia essa stessa designato, non risponde di
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multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Habit@t HOMEBOX
Articolo 68. Installazione, uso e restituzione
del dispositivo
Il Cliente ha l'obbligo di installare in Casa e rendere
operativo il dispositivo Habit@t HOMEBOX entro 30
giorni dalla data in cui lo riceve, e di mantenerlo
regolarmente in funzione per tutto il periodo di
validità dell’Assicurazione.
Solo a queste condizioni potrà ottenere le
Prestazioni di Assistenza “Allarmi in casa” e
utilizzare le funzionalità di contatto diretto con
Cardif attraverso il pulsante di chiamata.
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX è costituito da:
• 1 unità centrale GSM, con la SIM per contattare
telefonicamente gli operatori premendo il
pulsante di chiamata
• 2 rilevatori wireless di presenza di acqua
• 1 rilevatore wireless di fumo.
Il Cliente non sostiene alcuna spesa per la spedizione,
l'utilizzo, l'installazione e la disinstallazione del
dispositivo; solo la spesa di spedizione per restituire
il dispositivo alla fine del Comodato.
Il Cliente può installare e disinstallare il dispositivo
in autonomia, seguendo le istruzioni che ha ricevuto
insieme al dispositivo o può chiedere assistenza agli
operatori della Struttura Organizzativa di Supporto,
il cui numero telefonico è indicato nelle istruzioni.
Per malfunzionamenti è possibile farsi contattare
dalla struttura Organizzativa di Supporto premendo
il pulsante di chiamata o telefonando al numero
indicato nelle istruzioni di installazione e
manutenzione.
Il Cliente è tenuto a custodire e a conservare il
dispositivo Habit@t HOMEBOX con diligenza e a
farne un uso riconducibile esclusivamente alle
coperture di Polizza. Sono vietati subcomodato,
sublocazione e cessione, anche parziale, cambio
della destinazione d’uso e qualunque intervento
diretto o indiretto sul dispositivo Habit@t HOMEBOX.
Il dispositivo Habit@t HOMEBOX rileva e segnala
autonomamente alla Struttura Organizzativa di
Supporto situazioni di potenziale allarme nei luoghi
in cui è installato, l’esaurimento delle batteria e la
mancanza di segnale..
La Struttura Organizzativa di Supporto contatta il
Cliente segnalando la possibile situazione di allarme
(prestazioni Allarmi in casa) o dando supporto per
funzionamento del dispositivo.
Con la cessazione, per qualunque motivo,
dell’Assicurazione si estingue anche il Comodato.
Pertanto, entro 45 giorni dalla cessazione, il Cliente
deve restituire per posta il dispositivo Habit@t
HOMEBOX all'indirizzo:
Con il pulsante di chiamata è possibile farsi contattare dalle strutture competenti per denunciare un
Sinistro, richiedere le Prestazioni di Assistenza
(diverse da Allarmi in Casa), ottenere supporto per
il corretto funzionamento di Habit@t HOMEBOX.
Qualora il pulsante non sia funzionante è disponibile
un numero verde dedicato.
Il Cliente non è tenuto a restituire il dispositivo
Habit@t HOMEBOX se questo è stato distrutto
durante un Sinistro o se è stato rubato.
Il dispositivo deve essere restituito integro e
funzionante, a parte il deterioramento dovuto al
normale uso.
Se il dispositivo Habit@t HOMEBOX (e le sue
apparecchiature) non è installato o non funziona
per cause riconducibili al Cliente, Cardif non può
erogare le Prestazioni di Assistenza Allarmi in Casa
e attivare le funzionalità del dispositivo Habit@t
HOMEBOX tramite il pulsante di chiamata. Né è
tenuta a erogare le prestazioni o ad assicurare le
funzionalità in altro modo.
Articolo 69. Comodato d'uso del dispositivo
Cardif offre al Cliente il dispositivo Habit@t
HOMEBOX in Comodato d’uso gratuito.
Digicom S.p.A.
Via Alessandro Volta 39
21010 Cardano al Campo (VA).
Al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione
il Cliente concede a Cardif il diritto di addebitare –
con gli stessi mezzi mezzi di pagamento del Premio
– 70 euro di penale se non restituisce il dispositivo,
oppure se lo restituisce non funzionante per dolo,
colpa grave o negligenza.
Se il mezzo di pagamento non è più valido, la penale
potrà essere versata sul conto corrente bancario
IT58J0100501608000000000557
Per quanto non è previsto in queste Condizioni di
Assicurazione, si rinvia agli artt. 1803 e seguenti del
Codice Civile.
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