Regolamento att. serv. educativo domiciliare-IED
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Regolamento att. serv. educativo domiciliare-IED
Piano Sociale di Zona 2005-2007 AMBITO TERRITORIALE DI LARINO Comuni di: Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Lupara, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi COMUNE CAPOFILA: LARINO Regolamento Attuativo del servizio di Intervento Educativo Domiciliare Approvato dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 72 il 9 febbraio 2007 Premessa Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del servizio IED (intervento educativo domiciliare) le cui finalità rientrano nello spirito della Legge 328/00, del Piano Sociale Regionale 2004/2006 e della Legge 285/97-art.4. Il servizio IED concerne l’area prioritaria di intervento afferente ai Minori del Piano Sociale di Zona 2005-2007 dell’Ambito Territoriale di Larino e della sua rimodulazione, approvata dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 59 il 15 dicembre 2006. Art. 1 Definizione Il servizio IED si configura come azione di contrasto all’inserimento dei minori in istituti e alla deresponsabilizzazione dei genitori, intervenendo nel recupero di situazioni critiche temporanee o strutturate che incrinano il nucleo familiare compromettendo il benessere psico-fisico dei minori. Il mondo dei minori presenta diverse problematiche, poiché la fascia d’età che abbraccia è molto ampia: un minore di 17 anni è certamente diverso da uno di 2 anni. Le problematiche stesse della società, inerenti la condizione economica, il mondo del lavoro, la gestione familiare, seppure rappresentino tematiche che riguardano direttamente il mondo degli adulti, influiscono in modo consistente sulla crescita e sullo sviluppo del minore. Non basta, dunque, occuparsi direttamente del minore, ma sarebbe certamente più fruttuoso creare e sostenere delle politiche di tutela della famiglia. Il servizio IED si struttura, pertanto, come un sistema di interventi a carattere psico-socioeducativo, mirato alla tutela del benessere del minore e, contemporaneamente, esso funge, direttamente e indirettamente, da supporto al nucleo familiare che versa in condizioni di difficoltà. Art. 2 Obiettivi Il servizio IED persegue i seguenti obiettivi: o promuovere il matenimento del minore nel nucleo familiare d’origine; o sostenere e promuovere i processi di socializzazione del minore nel rapporto con il gruppo dei pari e nell’integrazione con il territorio; o favorire l’autonomia del minore attraverso la responsabilizzazione e il sostegno al processo di individuazione; o favorire nel minore l’acquisizione e l’interiorizzazione del sistema di regole; o stimolare e sostenere il minore nel percorso scolastico e/o lavorativo; o sostenere la famiglia nel proprio ruolo educativo in situazioni di temporanea o strutturata difficoltà psicologica e socio-economica; o ricostruire l’intero sistema relazionale della famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali; o sostenere il minore in situazioni di deprivazione educativa ed affettiva; o contrastare l’isolamento sociale dei nuclei familiari in difficoltà attraverso interventi mirati e specifici. Art. 3 Utenza Il servizio si rivolge ai minori e ai nuclei familiari in condizioni di disagio socio-ambientale, segnalati dai servizi sociali territoriali, comunali e da altre istituzioni. Art. 4 Modalità organizzative del servizio IED Il servizio IED si esplica attraverso due prestazioni correlate: o accompagnare ed aiutare il minore nella sua crescita psico-fisica, con l’obiettivo di accrescere le sue capacità a relazionarsi con gli altri e, per converso, contrastare ogni rischio di emarginazione; o sostenere l’azione educativa dei genitori, rafforzandone il ruolo attraverso la “ricostruzione” del rapporto e della dinamica familiare. L’erogazione dell’intervento prevede la costituzione di un’équipe professionale, deputata a seguire i singoli casi specifici e formata da: o 1 psicologo o 6 operatori Con gli operatori suddetti l’Ambito provvederà a stipulare apposite convenzioni. Se nel corso dell’anno l’équipe costituita dovesse risultare insufficiente a seguire i casi segnalati, l’ambito si riserva di incrementare la stessa, avuto riguardo delle eventuali risorse disponibili. Art. 5 Modalità di erogazione del servizio IED I processi di attuazione del servizio prevedono la suddivisione in fasi di lavoro che ne determinano la metodologia organizzativa e dunque la sua efficacia ed efficienza. 1 fase La segnalazione viene effettuata dal servizio sociale municipale e/o d’ambito, o da altre istituzioni, che provvedono a fornire, attraverso l’analisi della domanda, il maggior numero di informazioni disponibili, finalizzate alla valutazione condivisa (scheda di Valutazione Iniziale) della eventuale presa in carico del caso. L’assistente sociale municipale o d’ambito, che diventa da subito il coordinatore e la figura di riferimento dell’intervento, condivide con l’équipe professionale la valutazione iniziale del caso, disegnando la rete dei servizi in cui il nucleo o il minore è inserito, ad esempio mediante un “sociodramma”, consistente nella descrizione del rapporto che intercorre tra il minore e i componenti della rete parentale. Nella fase immediatamente successiva e comunque precedente l’avvio dell’intervento educativo domiciliare, l’équipe professionale dovrà trasmettere tutte le informazioni riguardanti il caso all’Ufficio di Piano, che, a sua volta, sbrigherà le pratiche per la presa in carico del caso segnalato. 2 fase Successivamente l’équipe del servizio individua l’operatore che per competenze, caratteristiche professionali, formative e personali, può rispondere alle esigenze specifiche della situazione segnalata. Il profilo dell’operatore è importante perché la peculiarità del servizio è data dalla sua presenza al domicilio e nella quotidianità familiare e di vita del minore. La specificità del servizio, infatti, consiste nell’assicurare l’intervento al domicilio della famiglia presa in carico, e, contemporaneamente, in ambiti extra-domestici, sino a quando il progetto individuale non abbia fornito i risultati attesi. 3 fase Subito dopo l’operatore domiciliare, lo psicologo e l’assistente sociale di riferimento pianificano il primo incontro con la famiglia. Nell’incontro di presentazione si esplicitano le fasi dell’intervento e il ruolo degli operatori coinvolti nel progetto, dando inizio ad una costruzione di alleanza con la famiglia, affinché quest’ultima possa essere soggetto attivo dell’intervento. In questa fase, infatti, la famiglia è direttamente coinvolta nella pianificazione del primo cambiamento (la quotidianità subisce infatti una trasformazione per l’ingresso di un elemento di novità, l’educatore, all’interno del nucleo). Considerato il delicato equilibrio di tale cambiamento, è necessario che si stabilisca fin da subito una relazione di fiducia, costruita sulla trasparenza degli obiettivi, delle funzioni, e dei ruoli. Data la complessità del servizio, la particolarità dell’intervento è intimamente connessa alla specificità di ogni singolo nucleo familiare, il quale richiede un progetto specifico e personalizzato, il PEI (progetto educativo individuale), che formalizza questa fase e che definisce, sulla base della scheda di Valutazione Iniziale e sul primo incontro con la famiglia: o gli obiettivi di lavoro, a breve, medio e lungo termine; o i tempi e le modalità dell’intervento educativo domiciliare; Tale fase è costantemente attraversata da momenti di osservazione e verifica, che si concretizzano con incontri periodici dello staff professionale che segue il caso (l’assistente sociale di riferimento, lo psicologo, l’educatore). Sarà compito dello staff trasmettere copia del PEI, accompagnato da una relazione, all’Ufficio di Piano, che dovrà comunque essere informato di ogni modifica apportata al progetto individuale. Si specifica, inoltre, che l’intervento nelle prime settimane si configura come una fase di osservazione utile a: o confrontare la realtà del quotidiano con quella descritta dalle informazioni dei servizi invianti; o aggiungere dati significativi o smentirne altri; o verificare se il progetto ipotizzato in base alle prime informazioni è praticabile e coerente con ciò che si osserva. L’osservazione è un momento di grande importanza nell’intervento educativo domiciliare, in quanto essa consente al progetto di mantenersi flessibile e di cambiare seguendo i processi di trasformazione della famiglia. 4 fase La fase di verifica è tesa a monitorare l’intervento durante il suo strutturarsi e durante l’intero percorso evolutivo. È possibile distinguere tre modalità in base alle quali effettuare la verifica dell’intervento e la valutazione del servizio. o Verifica in itinere: consiste in un incontro periodico, con cadenza mensile, tra l’ assistente sociale di riferimento, l’educatore e lo psicologo. L’incontro è finalizzato alla ridefinizione in itinere degli obiettivi a breve, medio e lungo termine. o Verifica intermedia: si caratterizza per l’elaborazione di relazioni trimestrali volte ad aggiornare il lavoro con il nucleo familiare e a verificare gli obiettivi stabiliti dal PEI. o Verifica conclusiva: è la fase in cui viene pianificato il processo di dimissione, attraverso la stesura di una relazione finale, con la quale è possibile evidenziare la corrispondenza fra aspettative progettuali ed esito effettivo dell’intervento. Art. 6 Gestione del servizio per l’utenza attualmente in carico Le figure dell’équipe professionale, oltre che seguire i nuovi casi, potranno essere impiegate a supporto degli interventi in essere nei Comuni dell’Ambito, su richiesta dell’operatore e/o operatori, che seguono le singole situazioni, all’Ufficio di Piano. Il Responsabile Amministrativo dell’Udp, accertata l’opportunità della richiesta, previa valutazione del caso da parte dello Psicologo dell’udp, provvede a ratificare la domanda. Nella fase immediatamente successiva alla stesura del PEI, il nuovo staff dovrà trasmettere all’Ufficio di Piano copia dello stesso. Considerata la delicatezza dell’intervento, i Comuni dovranno comunque garantire, per il benessere e la tutela del minore, la continuità dell’intervento in essere assicurando al minore e alla famiglia la figura dello stesso operatore e/o operatori domiciliari che dall’inizio li ha seguiti. Si specifica che l’eventuale avvicendamento dell’operatore domiciliare, da realizzarsi compatibilmente con le risorse disponibili, dovrà avvenire gradualmente, limitando al minimo i possibili rischi che un tale cambiamento potrebbe causare. Art.7 Tutela dei dati Tutti i dati acquisiti in virtù del presente regolamento saranno trattati secondo il D.lgs 196/03 e successive modiche ed integrazioni. Art.8 Pubblicità Il presente regolamento dopo essere stato approvato dal Comitato dei Sindaci, sarà trasmesso all’A.S.ReM. – Distretto Basso Molise e alla Provincia di Campobasso per gli adempimenti di competenza. Lo stesso dovrà essere trasmesso ai Comuni per essere adottato e pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della pubblicità e trasparenza. Copia dello stesso dovrà, altresì, essere tenuto a disposizione dei singoli cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento. Art.9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Comitato dei Sindaci.