Regolamento att. serv. educativo domiciliare-IED

Transcript

Regolamento att. serv. educativo domiciliare-IED
Piano Sociale di Zona 2005-2007
AMBITO TERRITORIALE DI LARINO
Comuni di:
Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Lupara, Montelongo,
Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni,
Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis,
Santa Croce di Magliano, Ururi
COMUNE CAPOFILA:
LARINO
Regolamento Attuativo del servizio
di Intervento Educativo Domiciliare
Approvato dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 72 il 9 febbraio 2007
Premessa
Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del servizio IED (intervento educativo
domiciliare) le cui finalità rientrano nello spirito della Legge 328/00, del Piano Sociale Regionale
2004/2006 e della Legge 285/97-art.4.
Il servizio IED concerne l’area prioritaria di intervento afferente ai Minori del Piano Sociale di Zona
2005-2007 dell’Ambito Territoriale di Larino e della sua rimodulazione, approvata dal Comitato dei
Sindaci con delibera n. 59 il 15 dicembre 2006.
Art. 1
Definizione
Il servizio IED si configura come azione di contrasto all’inserimento dei minori in istituti e alla
deresponsabilizzazione dei genitori, intervenendo nel recupero di situazioni critiche temporanee o
strutturate che incrinano il nucleo familiare compromettendo il benessere psico-fisico dei minori.
Il mondo dei minori presenta diverse problematiche, poiché la fascia d’età che abbraccia è molto
ampia: un minore di 17 anni è certamente diverso da uno di 2 anni. Le problematiche stesse della
società, inerenti la condizione economica, il mondo del lavoro, la gestione familiare, seppure
rappresentino tematiche che riguardano direttamente il mondo degli adulti, influiscono in modo
consistente sulla crescita e sullo sviluppo del minore. Non basta, dunque, occuparsi direttamente
del minore, ma sarebbe certamente più fruttuoso creare e sostenere delle politiche di tutela della
famiglia.
Il servizio IED si struttura, pertanto, come un sistema di interventi a carattere psico-socioeducativo, mirato alla tutela del benessere del minore e, contemporaneamente, esso funge,
direttamente e indirettamente, da supporto al nucleo familiare che versa in condizioni di difficoltà.
Art. 2
Obiettivi
Il servizio IED persegue i seguenti obiettivi:
o promuovere il matenimento del minore nel nucleo familiare d’origine;
o sostenere e promuovere i processi di socializzazione del minore nel rapporto con il gruppo
dei pari e nell’integrazione con il territorio;
o favorire l’autonomia del minore attraverso la responsabilizzazione e il sostegno al processo
di individuazione;
o favorire nel minore l’acquisizione e l’interiorizzazione del sistema di regole;
o stimolare e sostenere il minore nel percorso scolastico e/o lavorativo;
o sostenere la famiglia nel proprio ruolo educativo in situazioni di temporanea o strutturata
difficoltà psicologica e socio-economica;
o ricostruire l’intero sistema relazionale della famiglia attraverso il rafforzamento delle figure
parentali;
o sostenere il minore in situazioni di deprivazione educativa ed affettiva;
o contrastare l’isolamento sociale dei nuclei familiari in difficoltà attraverso interventi mirati e
specifici.
Art. 3
Utenza
Il servizio si rivolge ai minori e ai nuclei familiari in condizioni di disagio socio-ambientale, segnalati
dai servizi sociali territoriali, comunali e da altre istituzioni.
Art. 4
Modalità organizzative del servizio IED
Il servizio IED si esplica attraverso due prestazioni correlate:
o accompagnare ed aiutare il minore nella sua crescita psico-fisica, con l’obiettivo di
accrescere le sue capacità a relazionarsi con gli altri e, per converso, contrastare ogni
rischio di emarginazione;
o sostenere l’azione educativa dei genitori, rafforzandone il ruolo attraverso la “ricostruzione”
del rapporto e della dinamica familiare.
L’erogazione dell’intervento prevede la costituzione di un’équipe professionale, deputata a seguire
i singoli casi specifici e formata da:
o 1 psicologo
o 6 operatori
Con gli operatori suddetti l’Ambito provvederà a stipulare apposite convenzioni.
Se nel corso dell’anno l’équipe costituita dovesse risultare insufficiente a seguire i casi segnalati,
l’ambito si riserva di incrementare la stessa, avuto riguardo delle eventuali risorse disponibili.
Art. 5
Modalità di erogazione del servizio IED
I processi di attuazione del servizio prevedono la suddivisione in fasi di lavoro che ne determinano
la metodologia organizzativa e dunque la sua efficacia ed efficienza.
1 fase
La segnalazione viene effettuata dal servizio sociale municipale e/o d’ambito, o da altre istituzioni,
che provvedono a fornire, attraverso l’analisi della domanda, il maggior numero di informazioni
disponibili, finalizzate alla valutazione condivisa (scheda di Valutazione Iniziale) della eventuale
presa in carico del caso. L’assistente sociale municipale o d’ambito, che diventa da subito il
coordinatore e la figura di riferimento dell’intervento, condivide con l’équipe professionale la
valutazione iniziale del caso, disegnando la rete dei servizi in cui il nucleo o il minore è inserito, ad
esempio mediante un “sociodramma”, consistente nella descrizione del rapporto che intercorre tra
il minore e i componenti della rete parentale. Nella fase immediatamente successiva e comunque
precedente l’avvio dell’intervento educativo domiciliare, l’équipe professionale dovrà trasmettere
tutte le informazioni riguardanti il caso all’Ufficio di Piano, che, a sua volta, sbrigherà le pratiche
per la presa in carico del caso segnalato.
2 fase
Successivamente l’équipe del servizio individua l’operatore che per competenze, caratteristiche
professionali, formative e personali, può rispondere alle esigenze specifiche della situazione
segnalata. Il profilo dell’operatore è importante perché la peculiarità del servizio è data dalla sua
presenza al domicilio e nella quotidianità familiare e di vita del minore. La specificità del servizio,
infatti, consiste nell’assicurare l’intervento al domicilio della famiglia presa in carico, e,
contemporaneamente, in ambiti extra-domestici, sino a quando il progetto individuale non abbia
fornito i risultati attesi.
3 fase
Subito dopo l’operatore domiciliare, lo psicologo e l’assistente sociale di riferimento pianificano il
primo incontro con la famiglia. Nell’incontro di presentazione si esplicitano le fasi dell’intervento e il
ruolo degli operatori coinvolti nel progetto, dando inizio ad una costruzione di alleanza con la
famiglia, affinché quest’ultima possa essere soggetto attivo dell’intervento. In questa fase, infatti, la
famiglia è direttamente coinvolta nella pianificazione del primo cambiamento (la quotidianità
subisce infatti una trasformazione per l’ingresso di un elemento di novità, l’educatore, all’interno
del nucleo). Considerato il delicato equilibrio di tale cambiamento, è necessario che si stabilisca fin
da subito una relazione di fiducia, costruita sulla trasparenza degli obiettivi, delle funzioni, e dei
ruoli.
Data la complessità del servizio, la particolarità dell’intervento è intimamente connessa alla
specificità di ogni singolo nucleo familiare, il quale richiede un progetto specifico e personalizzato,
il PEI (progetto educativo individuale), che formalizza questa fase e che definisce, sulla base della
scheda di Valutazione Iniziale e sul primo incontro con la famiglia:
o gli obiettivi di lavoro, a breve, medio e lungo termine;
o i tempi e le modalità dell’intervento educativo domiciliare;
Tale fase è costantemente attraversata da momenti di osservazione e verifica, che si
concretizzano con incontri periodici dello staff professionale che segue il caso (l’assistente sociale
di riferimento, lo psicologo, l’educatore).
Sarà compito dello staff trasmettere copia del PEI, accompagnato da una relazione, all’Ufficio di
Piano, che dovrà comunque essere informato di ogni modifica apportata al progetto individuale.
Si specifica, inoltre, che l’intervento nelle prime settimane si configura come una fase di
osservazione utile a:
o confrontare la realtà del quotidiano con quella descritta dalle informazioni dei servizi
invianti;
o aggiungere dati significativi o smentirne altri;
o verificare se il progetto ipotizzato in base alle prime informazioni è praticabile e coerente
con ciò che si osserva.
L’osservazione è un momento di grande importanza nell’intervento educativo domiciliare, in quanto
essa consente al progetto di mantenersi flessibile e di cambiare seguendo i processi di
trasformazione della famiglia.
4 fase
La fase di verifica è tesa a monitorare l’intervento durante il suo strutturarsi e durante l’intero
percorso evolutivo. È possibile distinguere tre modalità in base alle quali effettuare la verifica
dell’intervento e la valutazione del servizio.
o Verifica in itinere: consiste in un incontro periodico, con cadenza mensile, tra l’ assistente
sociale di riferimento, l’educatore e lo psicologo. L’incontro è finalizzato alla ridefinizione in
itinere degli obiettivi a breve, medio e lungo termine.
o Verifica intermedia: si caratterizza per l’elaborazione di relazioni trimestrali volte ad
aggiornare il lavoro con il nucleo familiare e a verificare gli obiettivi stabiliti dal PEI.
o Verifica conclusiva: è la fase in cui viene pianificato il processo di dimissione, attraverso la
stesura di una relazione finale, con la quale è possibile evidenziare la corrispondenza fra
aspettative progettuali ed esito effettivo dell’intervento.
Art. 6
Gestione del servizio per l’utenza attualmente in carico
Le figure dell’équipe professionale, oltre che seguire i nuovi casi, potranno essere impiegate a
supporto degli interventi in essere nei Comuni dell’Ambito, su richiesta dell’operatore e/o operatori,
che seguono le singole situazioni, all’Ufficio di Piano. Il Responsabile Amministrativo dell’Udp,
accertata l’opportunità della richiesta, previa valutazione del caso da parte dello Psicologo dell’udp,
provvede a ratificare la domanda. Nella fase immediatamente successiva alla stesura del PEI, il
nuovo staff dovrà trasmettere all’Ufficio di Piano copia dello stesso.
Considerata la delicatezza dell’intervento, i Comuni dovranno comunque garantire, per il
benessere e la tutela del minore, la continuità dell’intervento in essere assicurando al minore e alla
famiglia la figura dello stesso operatore e/o operatori domiciliari che dall’inizio li ha seguiti. Si
specifica che l’eventuale avvicendamento dell’operatore domiciliare, da realizzarsi compatibilmente
con le risorse disponibili, dovrà avvenire gradualmente, limitando al minimo i possibili rischi che un
tale cambiamento potrebbe causare.
Art.7
Tutela dei dati
Tutti i dati acquisiti in virtù del presente regolamento saranno trattati secondo il D.lgs 196/03 e
successive modiche ed integrazioni.
Art.8
Pubblicità
Il presente regolamento dopo essere stato approvato dal Comitato dei Sindaci, sarà trasmesso
all’A.S.ReM. – Distretto Basso Molise e alla Provincia di Campobasso per gli adempimenti di
competenza. Lo stesso dovrà essere trasmesso ai Comuni per essere adottato e pubblicato
all’Albo Pretorio ai fini della pubblicità e trasparenza. Copia dello stesso dovrà, altresì, essere
tenuto a disposizione dei singoli cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi
momento.
Art.9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del
Comitato dei Sindaci.