novita-dal-2017 - Confartigianato Pavia
Transcript
novita-dal-2017 - Confartigianato Pavia
IMPRESE ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI PAVIA P A V I A Pavia, 28 Dicembre 2016 Pavia – Viale Cesare Battisti 76 – Tel. 0382 377511 – Fax 0382 302043 - www.confartigianatopavia.it Gentile associato/cliente, a seguito della Legge di stabilità 2016 e della conversione del DL 193/2016, sono state introdotte importanti novità fiscali che hanno una portata potenzialmente molto rilevante per la generalità dei contribuenti, siano essi privati, siano essi imprenditori commerciali o professionisti. A) E’ stata introdotta l’opzione per il cd. regime di tassazione per cassa ai fini dell’Irpef per gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata (sotto i 400.000 euro di ricavi per i prestatori di servizi); tale opzione consente di tassare il reddito solo sulla base dei costi monetariamente sostenuti e dei ricavi effettivamente incassati nell’anno. I beni strumentali ammortizzabili continueranno ad essere dedotti sulla base delle aliquote di ammortamento fiscale; le rimanenze di magazzino saranno invece irrilevanti e pertanto l’acquisizione di scorte di magazzino dovrebbe comportare l’abbassamento del reddito nell’anno, purchè il costo venga sostenuto entro la fine dell’anno. B) E’ stato introdotto obbligo di comunicazione della liquidazione IVA periodica (credito/debito) all’agenzia delle entrate, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di poter conoscere “quasi in diretta” l’importo dell’Iva da versare ed incrociare il dato con il relativo versamento. E’ verosimile che il mancato versamento dell’Iva possa essere contestato con maggiore rapidità e velocità dall’agenzia, essendo anticipata la conoscenza dell’omesso versamento del contribuente C) E’ stato introdotto obbligo per tutti i contribuenti titolari di partita Iva siano essi professionisti, imprenditori individuali o società (esclusioni previste per contribuenti nel regime dei minimi e forfetari) di trasmettere trimestralmente elenco delle fatture emesse e ricevute nel trimestre ad agenzia entrate (cd. “spesometro trimestrale”) . Ciò impone assolutamente la tempestività nella consegna dei documenti ed assoluta collaborazione tra associato/cliente e l’Associazione Artigiani al fine di poter dar luogo correttamente e nei termini all’adempimento. Aderente a D) Termine di scadenza della dichiarazione IVA: è stato anticipato il termine per la dichiarazione IVA 2017 relativamente alle operazioni effettuate nell’anno 2016. Il termine di scadenza è il 28/02/2017. Pertanto è necessario che vengano consegnate le fatture e la documentazione contabile del 2016 entro e non oltre il 31/01/2017 al fine di consentire allo studio sia di dar luogo alle registrazioni contabili sia all’adempimento relativo alla predisposizione e spedizione della dichiarazione IVA. E) Rottamazione dei ruoli: E’ stata introdotta la possibilità di rottamare gli importi iscritti a ruolo dal 01/01/2000 al 31/12/2016, stralciando in particolare sanzioni, interessi di mora e maggiorazioni. L’adesione può riguardare anche singoli importi iscritti a ruolo e non la totalità degli importi. Per le cartelle esattoriali per le quali si richiede la rottamazione è previsto il pagamento: o in un’unica soluzione entro luglio 2017; o in più soluzioni (comunque per il 70% entro 31/12/2017, per il 30% entro settembre 2018. F) Modalità di pagamento F24 contribuenti non titolari di Partita Iva: viene abolito l'obbligo, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, di presentare esclusivamente in via telematica i modelli F24 con un saldo finale superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate compensazioni, che era stato introdotto dall'1.10.2014. I soggetti non titolari di partita IVA possono quindi "ritornare" a presentare i modelli F24 in formato cartaceo, con un saldo finale di qualunque importo, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione. Per i soggetti titolari di partita IVA, sono confermati i precedenti obblighi di presentazione in via telematica dei modelli F24. BREVE RIEPILOGO SU F24 Modelli F24 con saldo a debito e compensazioni In relazione ai modelli F24 con un saldo a debito (di qualunque importo), ma che contengono uno o più crediti utilizzati in compensazione, resta fermo l'obbligo, per tutti i contribuenti (titolari o meno di partita IVA), di presentazione in via telematica, avvalendosi: - dei sistemi di home banking messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento; Aderente a - oppure dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (modalità obbligatoria in caso di compensazione di crediti IVA superiori a 5.000,00 euro annui). Modelli F24 "a saldo zero" Resta altresì fermo che i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, devono essere presentati: - esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, da parte di tutti i contribuenti (titolari o meno di partita IVA) Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti. Bernocchi Rag. Sergio Responsabile Area Iva-Tributario e Uffici Periferici Tel. 0382-377580 Aderente a