ALIMENTARI E PANIFICAZIONE

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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE
INDICE
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE Artigianato
Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 novembre 1998
Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 2 bis - Clausola di salvaguardia
Art. 3 - Reclami e controversie
Art. 4 - Decorrenza e durata
Art. 5 - Relazioni sindacali - Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati - Pari
opportunità
Art. 6 - Formazione professionale
Art. 7 - Accordo interconfederale
Art. 7 bis - Fondi di categoria
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 10 - Contributi sindacali
Art. 11 - Quota di servizio contrattuale
Art. 12 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 13 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 14 - Lavoratori stranieri
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Art. 15 - Lavoratori studenti
Art. 16 - Diritto allo studio
Art. 17 - Ambiente di lavoro
Art. 18 - Sistema contrattuale
Art. 19 - Assunzione
Art. 19 bis - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 20 - Visita medica
Art. 21 - Periodo di prova
Art. 22 - Classificazione del personale del settore alimentare
Art. 22 bis - Classificazione del personale delle imprese di panificazione
Art. 22 ter - Composizione delle squadre nella panificazione - Parte speciale
Art. 22 quater - Disciplina dei turnisti panettieri - Parte speciale
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore
Art. 24 bis - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale per le imprese di panificazione e
riposo settimanale compensativo
Art. 25 - Flessibilità dell' orario di lavoro
Art. 25 bis - Flessibilità dell' orario di lavoro per imprese di panificazione
Art. 25 ter - Gestione dei regimi di orario
Art. 26 - Riposo settimanale per le imprese del settore alimentare
Art. 27 - Riposo per i pasti
Art. 28 - Festività
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Criteri di calcolo dei ratei di maturazione
Art. 30 bis - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 31 - Minimi contrattuali
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Art. 32 - Valori della ex indennità di contingenza per il settore alimentare al 30-6-1993
Art. 32 bis - Valori della ex indennità di contingenza per il settore della panificazione al 31-7-1995
Art. 33 - Aumenti periodici di anzianità per il settore alimentare
Art. 33 bis - Aumenti periodici di anzianità per il settore della panificazione - Parte speciale
Art. 33ter - Indennità speciale per i lavoratori addetti nelle imprese di panificazione - Parte speciale
Art. 34 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 35 - Gratifica natalizia
Art. 36 - Part-time
Art. 37 - Contratto a tempo determinato
Art. 38 - Stagionalità
Art. 39 - Indennità maneggio denaro e cauzione - Escluso per il settore della panificazione
Art. 40 - Trasferte - Escluso per il settore panificazione
Art. 41 - Servizio militare
Art. 42 - Assenze e recuperi
Art. 43 - Permessi
Art. 44 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 44bis - Gravidanza e puerperio
Art. 45 - Molestie sessuali
Art. 46 - Congedo matrimoniale
Art. 47 - Indumenti di lavoro
Art. 48 - Rapporti in azienda
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Art. 50 - Licenziamento senza preavviso
Art. 51 - Cessione, trapasso, trasformazione o cessazione di azienda
Art. 52 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 53 - Trattamento di fine rapporto
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Art. 54 - Disciplina dell' apprendistato
Art. 55 - Ferie apprendisti
Art. 56 - Apprendisti impiegati
Art. 57 - Inquadramento apprendisti settore alimentare
Art. 57bis - Inquadramento apprendisti settore panificazione
Art. 58 - Retribuzione apprendista settore alimentare
Art. 58bis - Retribuzione apprendista settore panificazione
Art. 59 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 60 - Apprendisti assunti con età superiore ai 24 anni fino ai 29 per il settore alimentare
Art. 60bis - Apprendisti assunti con età superiore ai 24 anni fino ai 29 per il settore panificazione
Art. 61 - Norme particolari per i Quadri del settore alimentare
Art. 62 - Previdenza complementare
Allegato 1 - Omissis
Allegato 1 - Procotollo d'intesa
Accordo interconfederale di armonizzazione
Allegato 3 - Omissis
Allegato 4 - Omissis
Allegato 5 - Omissis
Allegato 6 - Omissis
Allegato 7 - Omissis
ACCORDI
Verbale di accordo 26 luglio 2001 per il riallineamento delle retribuzioni del settore
Accordo 4 ottobre 2002 per i dipendenti da imprese artigiane del settore alimentare e della
panificazione
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Accordo 30 giugno 2004
Accordo 6 luglio 2004
Accordo 5 ottobre 2004 - Previdenza integrativa
Accordo di rinnovo 24 gennaio 2008
Accordo 3 aprile 2008 - Modifiche all'accordo 24 gennaio 2008
Accordo 15 dicembre 2009 - Trattamento economico e bilateralità
Accordo di rinnovo 27 aprile 2010
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti da imprese artigiane
del settore alimentare e della panificazione
23 NOVEMBRE 1998 (*)
(Decorrenza: 1º luglio 1997 - Scadenza: 30 giugno 2001)
rinnovato
24 GENNAIO 2008 (**)
(Decorrenza: 1º gennaio 2005 - Scadenza: 31 dicembre 2008)
rinnovato
27 APRILE 2010
(Scadenza: 31 dicembre 2012)
Parti stipulanti
CNA
CONFARTIGIANATO
CASARTIGIANI
CLAAI
e
FLAI-CGIL
FAI-CISL
UILA-UIL
---------(*) Integrato dagli accordi 26 luglio 2001, 4 ottobre 2002 e 6 luglio 2004 per l'adeguamento economico e dagli accordi 30
giugno e 5 ottobre 2004 in materia di previdenza integrativa.
(**) Modificato dal verbale di accordo 3 aprile 2008 e dal verbale di accordo 15 dicembre 2009 in materia di trattamento
economico e bilateralità.
Testo del c.c.n.l.
Premessa
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Le Organizzazioni artigiane e sindacali, con la firma del presente c.c.n.l., hanno realizzato
la confluenza del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese artigiane di panificazione nella
regolamentazione contrattuale del settore artigiano dell'alimentazione, come previsto nella
premessa del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese artigiane di panificazione 1º dicembre 1994-30
giugno 1997.
Pertanto, il presente c.c.n.l. contiene disposizioni speciali per gli addetti al settore della
panificazione, da considerarsi peculiari al settore medesimo per le sue caratteristiche tecnicoproduttive e contrattuali. Tali specifiche norme costituiscono parte integrante del contratto stesso.
Art. 1
(Sfera di applicazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane alimentari
iscritte all'Albo delle imprese artigiane in base alla L. n. 443 dell'8 agosto 1985 ed esercenti le
seguenti attività:
- acque minerali e bibite in acqua minerale;
- alcolici in generale ed acqueviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.);
- alimenti zootecnici;
- apicultura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate;
- budella e trippa;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero-casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni bovine, suine, equine, avicole;
- molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
- olii e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentari varie;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente
attività di produzione;
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thè;
- jogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti.
Il presente c.c.n.l. disciplina anche il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente
da aziende di panificazione artigiane ai sensi della L. n. 443 dell'8 agosto 1985 anche per attività
collaterali e complementari, nonchè da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e
vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia,
avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per
l'impresa familiare.
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---------N.d.R.: L'accordo 27 aprile 2010 prevede quanto segue:
Nuovo art. 1 - Sfera di applicazione
Settore alimentare
Il presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane alimentari iscritte all'albo delle imprese
artigiane così come definite dalle normative, esercenti le seguenti attività:
- acque minerali e bibite in acqua minerale;
- alcolici in generale ed acquaviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.);
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate;
- involucri naturali per salumi;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero-casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni bovine, suine, equine, avicole;
- molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
- oli e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentari varie;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thè;
- yogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti;
- produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
- produzione di ghiaccio.
Settore panificazione
Il presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e
complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di
panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità
previsti per l'impresa familiare.
Dichiarazione delle parti
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2010 per verificare le modalità utili a realizzare la copertura contrattuale
delle piccole imprese del settore alimentare.
Art. 2
(Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore)
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non
ne è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o
agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da enti pubblici
nazionali o regionali o della CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione
delle norme del c.c.n.l. e di legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il
presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in
forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam".
In materia di usi, le parti fanno riferimento all'art. 2978 cod. civ.
I trattamenti collettivi di miglior favore derivanti dall'applicazione di accordi stipulati fra le
parti a livello decentrato saranno oggetto di verifica a livello regionale.
Art. 2 bis
(Clausola di salvaguardia)
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Le parti si impegnano ad armonizzare il presente c.c.n.l. con le eventuali modifiche che
potranno essere introdotte in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 3 agosto-3
dicembre 1992 e del Protocollo per la Politica dei redditi del 23 luglio 1993.
Art. 3
(Reclami e controversie)
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che
disciplinano il rapporto di lavoro, dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica
escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all'Autorità giudiziaria o a forme di
azione sindacale.
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello
svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per
esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani
e dei lavoratori.
Art. 4
(Decorrenza e durata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente c.c.n.l. decorre dal 1º luglio 1997 ed avrà validità fino al 30 giugno 2001.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Decorrenza e durata
Il presente accordo, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dal 1º gennaio 2005 e
scadrà il 31 dicembre 2008.
---------N.d.R.: L'accordo 27 aprile 2010 prevede quanto segue:
Durata e scadenza
Le parti, in considerazione della fase di transizione, convengono che il presente c.c.n.l. scadrà il 31 dicembre 2012.
Il c.c.n.l. ha durata triennale.
Di norma la contrattazione collettiva regionale si colloca a metà del triennio.
Sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste dal presente accordo per i singoli istituti.
Art. 5
(Relazioni sindacali - Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati - Pari opportunità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività
imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli
imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato dei lavoratori, le parti, valutata
l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del
settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle
materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che
investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli
occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese
artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e
delle loro autonomie.
Le Associazioni artigiane e le OO.SS. concordano sulla istituzione di un sistema organico di
relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità,
persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive
Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale, che veda, nel
reciproco confronto, uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
Osservatori
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali concordano di apprendere e
sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo
svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel c.c.n.l.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori nazionale e regionali" di settore uno
strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli Osservatori possono essere
costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed
occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei vari settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per
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quanto riguarda l'andamento degli investimenti, la consistenza dei settori, le trasformazioni
e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative
scelte di politica economica;
- l'andamento congiunturale con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
- l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del settore, anche al
fine di fornire supporti all'attuazione dell'Accordo interconfederale del 3 agosto/3 dicembre 1992;
- gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo
produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento ai C.f.l., al part-time,
all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno,
disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti parttime, ecc.), per donne-uomini e livelli di inquadramento;
- l'andamento del costo del lavoro, - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati
donne-uomini e livelli di inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che
non sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra questo e la
legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica nonchè le problematiche
poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione di una competitività
internazionale;
- l'entità globale dei contributi a Fondo perduto o a tasso agevolato erogati dallo Stato e
dalle regioni, alle imprese artigiane dei settori interessati;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a
situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli
enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra
descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.;
- migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare
l'occupazione;
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di
favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnicoorganizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste
dalle leggi vigenti.
Gli incontri tra le parti sulle materie affidate all'Osservatorio si svolgeranno con cadenza di
norma semestrale.
Rapporti decentrati
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello
decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli Osservatori
e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative
congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonchè le possibili soluzioni ai
problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le
politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi
alle imprese, innovazione tecnologica);
- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o
penalizzanti nei confronti del settore e dell'occupazione;
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;
- il possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi produttive;
- formazione professionale.
Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti
l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e
direttive CEE recepite dallo Stato italiano in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla
opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive
e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomodonna nel lavoro nonchè ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della
persona in base alle disposizioni legislative in materia al fine di una opportuna sensibilizzazione
negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro,
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nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica
nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle OO.SS.) alla
quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività
professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per
maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro
anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare, con riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, ipotesi di schemi per la
promozione di iniziative di azioni positive.
2. Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale 21 luglio 1988, di cui all'art. 7
del presente c.c.n.l. in materia di occupazione femminile.
---------N.d.R.: L'accordo 27 aprile 2010 prevede quanto segue:
Nuovo art. 5 - Relazioni sindacali - Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati - Pari opportunità
Sezione "Osservatori"
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali concordano di sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello
nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel c.c.n.l.
Nell'ambito degli Osservatori regionali le parti potranno indicare soluzioni idonee alla diffusione dei servizi e delle
prestazioni, prevedendone anche forme di adesione e partecipazione dei lavoratori.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori nazionale e regionali" di settore uno strumento idoneo al
perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è
giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano
l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei vari settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento
degli investimenti, la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero,
con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento congiunturale con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
- le normative europee e l'impatto degli adempimenti in esse previsti sulle imprese;
- l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del settore;
- gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo, di sviluppo sperimentale o
volta al risparmio di energia o di materie prime;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato
e alle relative tematiche formative;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di
rapporto di lavoro (contratti part-time, ecc.), per donne-uomini e livelli di inquadramento;
- l'andamento del costo del lavoro, - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati donne-uomini e livelli di
inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che non sono determinate da contrattazione collettiva
di categoria - il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica nonché le
problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione di una competitività internazionale;
- l'entità globale dei contributi a fondo perduto o a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni, alle imprese artigiane
dei settori interessati;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente
critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti
pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.;
- migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento,
compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a
fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Gli incontri tra le parti sulle materie affidate all'Osservatorio si svolgeranno con cadenza di norma semestrale.
Le parti, nel darsi reciprocamente atto dell'importanza che l'Osservatorio nazionale riveste per il sistema informativo del
settore, individuano nell'Ente bilaterale nazionale dell'artigianato (EBNA) la sede nella quale avviare le attività del suddetto
Osservatorio.
Nell'ambito dei contributi rinvenienti dai settori dell'alimentazione e della panificazione per effetto del sistema bilaterale,
l'EBNA individuerà le risorse destinate al finanziamento dei progetti, attività e studi che verranno presentati
congiuntamente dalle parti per l'approvazione.
Sezione "Pari opportunità"
1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in
armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in
tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla
promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità
uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle
disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, della
Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Organizzazioni artigiane e 6 designati dalle
Segreterie nazionali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL) alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la
professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla
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diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare, con riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni
positive;
g) studiare il fenomeno del "mobbing", giungendo ad una sua definizione ed elaborando proposte condivise da recepire
nelle norme contrattuali.
2) Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale 21 luglio 1988, di cui all'art. 7 del presente c.c.n.l. in materia di
occupazione femminile.
Art. 6
(Formazione professionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A livello regionale, al fine di favorire e promuovere in accordo con l'ente regionale, o con
l'ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale, le parti si impegnano a
presentare congiuntamente proposte ed indicazioni in merito. Le parti firmatarie del presente
c.c.n.l. dichiarano altresì la propria disponibilità a partecipare alla programmazione ed
organizzazione dei corsi stessi.
A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare le
lavorazioni e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per
valutare verso quali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'ente regione o all'ente
locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i
programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da
effettuarsi a carico della regione e dell'ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica
da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica
non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che
frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a
disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei
giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione
pratica.
L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di
occupazione di 6 (sei) mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Nuovo articolo
(Congedi per formazione)
Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda
può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera
vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dal datore di lavoro.
La richiesta di congedo potrà essere differita o negata.
Implicano il diniego della richiesta i casi di:
- oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
- mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.
In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno
essere superiori a:
- 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato.
Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o
frazioni.
Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare.
La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri
congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l.
Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata
per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
Nuovo articolo
(Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000)
1. Ai sensi dell'art. 6, della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire i percorso di formazione per
tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali
assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni
dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di
attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in
ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere
predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza
con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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2. Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della
contrattazione collettiva di secondo livello come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006.
3. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il
diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Nuovo articolo
(Formazione continua/aggiornamento professionale)
1. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 20 annue a condizione che il corso abbia durata
almeno doppia.
2. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati
con il datore di lavoro.
3. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi
per le imprese.
4. Resta inteso che, in caso di finanziamento pubblico, la totalità delle ore di formazione sarà normalmente retribuita
dall'impresa.
Le parti concordano nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di
formazione continua.
Art. 7
(Accordo interconfederale)
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo
interconfederale del 21 luglio 1988, come modificato dall'accordo interconfederale del 22 giugno
1993, per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali,
che si intendono da esso sostituite.
Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'accordo decorrono, per le
imprese del settore alimentare a far data dal 20 luglio 1993 e per quelle della panificazione a
partire dal 1996.
Relazioni sindacali
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni
congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla
Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e
metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione
congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e
sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli
argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria,
politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante
di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno
all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello
nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le
parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale,
con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello
nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale
dell'artigianato, nonchè sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla
legge e dai c.c.n.l.;
b) la promozione di Sedi bilaterali di confronto che svolgono un ruolo propositivo verso le
istituzioni ed il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità
e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo
locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo
dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria
artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai
problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli
andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da
parte delle imprese, le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente
definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica
contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato
qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si
incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto
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precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per
l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando
le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27 febbraio 1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni
sindacali CGIL, CISL e UIL concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni
sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive
strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti Rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del
presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle
rispettive Federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane
di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di
incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le
Rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza
delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in
precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di
contrattazione previsti dai c.c.n.l. dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non
comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I Rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane,
verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel
Fondo di cui al punto 5). Detti Rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di
5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21 dicembre 1983 tutte le
imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei c.c.n.l. dei settori artigiani che hanno recepito
il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le
attività di cui al 1º comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle
quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili, dette quantità saranno ragguagliate
rispettivamente:
- a lire 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1º comma, punto 1);
- a lire 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle Sedi
bilaterali (2º comma, punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra
le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del
presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica
ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente,
sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per
garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non
si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per
quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera
delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai c.c.n.l. artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo;
analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I Rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica almeno un
anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in
materia - legge n. 300/1970 - legge n. 604/1966 - legge n. 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 del
codice civile.
Dichiarazione a verbale del Ministro
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il
proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i Rappresentanti sindacali di cui al
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punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie
del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana
eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL
presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per
tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la
conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3º e 4º comma, dell'art. 31 della
legge n. 300/1970 - Statuto di diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL
La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre
OO.SS. i propri Rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i Rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la
CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle
aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della
rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
Protocollo per il regolamento del Fondo
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto
5) del presente accordo interconfederale viene costituito un Fondo regionale gestito dalle OO.AA.
e controllato dalle OO.SS.
2) Le imprese verseranno le quote al Fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e
secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31 luglio 1989, il
versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo
INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità
equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai
versamenti di cui sopra.
6) Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini,
individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30
giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il Fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore
merceologico.
8) Il Fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali stipulanti i dati di
rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in
data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità
della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalle
OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono
decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che
saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle
Sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2º comma, del presente accordo interconfederale al
fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni
assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato
al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1, del punto 7), resta inteso che le imprese
artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del
Fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del Fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale
CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il
sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
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La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle Rappresentanze sindacali di bacino,
prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo
III della legge 20 maggio 1970, n. 300.
***
Le Confederazioni artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per queste ultime le
Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il
riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di
salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale,
indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività date le specificità che connotano le
imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema
impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro
dipendente ad imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un
Fondo intercategoriale.
2) Il Fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali
delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro il 30 ottobre 1989 in un apposito incontro
definiranno le norme di funzionamento e gli Organi di gestione del Fondo medesimo.
3) Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad
erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzioni
di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai
punti 7), 9), 11), 12).
4) Il Fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani
e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16), comma 2.
5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti, a livelli regionale,
laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni
subregionali del Fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da c.c.n.l. artigiani stipulati, ai sensi
dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, dalle Organizzazioni firmatarie del presente
accordo, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione.
7) Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei
casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la
sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni
all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non
legati al sistema economico produttivo e di mercato.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi
assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8) (Cassato).
9) Per tutti gli eventi considerati, la durata nonchè l'entità degli interventi del Fondo saranno
stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle
richieste di intervento.
10) Il Fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli
interventi.
11) Per ogni Fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà
in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli
eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il Fondo è costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal Fondo all'impresa, e tramite quest'ultima ai
lavoratori interessati.
13) La gestione del Fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per
controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14) Entro il 30 settembre 1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che,
entro il 15 novembre 1989, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di
sostegno del Fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale Commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e fornirà
indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a
livello territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al Fondo con una quantità pari a
10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, richiamati al
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punto 3) e al punto 4).
Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al
Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il Fondo in tutte le regioni entro la stessa
data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dal 1º gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994 è
fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
A partire dal 1º gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1996 tale importo è elevato a lire 84.000
per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei Fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per casi di
crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al
punto 19).
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno
al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che
andranno individuati tra i seguenti:
- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione e riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per
la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.
17) Il Fondo sarà collocato all'interno dell'Ente bilaterale regionale.
18) Le provvidenze del Fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli
obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali relativi alle prestazioni di cui ai
punti 3) e 4) verrà destinata ad un Fondo nazionale collocato all'interno dell'Ente bilaterale
nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito
pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto Fondo nazionale
saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
20) A carico del Fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a
garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui
al punto 14).
21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione al
fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli
enti pubblici, per interventi a sostengo delle finalità per cui il Fondo e costituito, fermo restando
quanto previsto in termini di gestione al punto 2).
23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e
saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello
stesso anno nell'impresa artigiana per le ore 10 previste, calcolate secondo quanto previsto al
punto 15) ultimo comma.
Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1989 e
sarà riferito, con criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30 ottobre 1989.
24) Il Fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del
presente accordo, i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio.
A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree
territoriali.
25) Nel caso di Fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente
accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire le modalità di armonizzazione con il Fondo
di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e
che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno
per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del Fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze.
Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate, nel
limite delle sue disponibilità economiche ed escludono, pertanto, qualsiasi diritto del singolo
lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le
normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
Occupazione femminile
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni
positive.
A tale scopo saranno costituiti Comitati paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS. ed
OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse
dei vari enti pubblici.
Tutela dei tossicodipendenti
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1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare
le realtà ove costituire Comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i
soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e
inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1) Tali Comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle
comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2) Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in
materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre
congiuntamente agli enti locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di
comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1) qualora si rendesse
necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità,
per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1) L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture
terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2) Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase
conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1)
che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso i
centri pubblici o privati di cui al punto 1.1), per il periodo di sostegno, espressamente richiesto
dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive,
permessi non retribuiti o orari particolari.
4) I Comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si
adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento
lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere
volontariamente nel senso auspicato.
5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno
essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai
sensi dell'art. 23, L. n. 56/1987.
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per
valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei
lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e
per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o
che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed
associazioni di invalidi.
Mercato del lavoro
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune
intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del
confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione
complessiva.
In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1987, nelle
parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di
coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in
particolare la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un
ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo,
in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese
artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti,
previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in
cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi.
Riguardo all'apprendistato, e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori
essenziali:
- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere
ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di
inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro.
Le parti ritengono, pertanto, che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la
ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente accordo interconfederale ha durata triennale.
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Esso s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei)
mesi dalla scadenza.
L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la
sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo.
Allegato
Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988,
dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero del lavoro - che ha già dichiarato
una propria disponibilità di massima - affinchè lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministri
interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le
imprese artigiane.
Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988
Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese
per procedere alla definizione di un regolamento applicativo del presente accordo.
Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in
ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
Art. 7 bis
(Fondi di categoria)
Le parti convengono di delegare al livello regionale, l'opportunità di costituire, sempre a tale
livello regionale, Fondi di categoria.
In ogni caso, la costituzione dei suddetti Fondi, da realizzare sulla base di quanto
convenuto nell'ambito della contrattazione di secondo livello, dovrà avvenire nel pieno rispetto dei
principi e delle norme sancite negli accordi interconfederali vigenti in materia e recepiti dal
presente c.c.n.l.
In particolare l'eventuale costituzione di tali Fondi non deve stravolgere l'applicazione della
regolamentazione degli istituti contrattuali disciplinati nel presente c.c.n.l.
Art. 8
(Assemblea)
Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per
ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si
terranno preferibilmente all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma, in presenza di locali idonei,
può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso
di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 9
(Permessi retribuiti per cariche sindacali)
I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle
Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo annuo di ore 5 per ciascun
dipendente, di permessi retribuiti con un minimo di 20 ore annue.
Per le imprese della panificazione è stabilito che per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche
direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori oppure chiamati a ricoprire
cariche pubbliche elettive si fa riferimento all'art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
I permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta per iscritto,
con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla
normale attività di altri lavoratori.
Art. 10
(Contributi sindacali)
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che facciano
richiesta mediante consegna in una delega dagli stessi sottoscritta debitamente.
Per le deleghe esistenti e per quelle future il valore del contributo è fissato nell'1%
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dell'ammontare virtuale lordo delle seguenti voci retributive contrattuali che hanno carattere
continuativo: minimo ed ex contingenza.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato a cura dell'azienda sui conti correnti indicati
dalle Federazioni nazionali congiuntamente stipulanti il presente contratto.
Le deleghe in atto e quelle future sono valide fino a revoca del lavoratore interessato.
Si conviene, inoltre, che vengano forniti alle OO.SS. competenti per territorio gli elenchi dei
rispettivi lavoratori iscritti.
Art. 11
(Quota di servizio contrattuale)
Sulla base delle intese intercorse in occasione della stipula del c.c.n.l. per le imprese
artigiane del settore alimentare si è convenuto quanto segue:
1) Le aziende effettueranno una ritenuta di lire 40.000 sulla retribuzione del mese di
dicembre 1998 per la realizzazione e diffusione del testo contrattuale.
2) Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, ai quali la quota
associativa viene trattenuta sulla retribuzione, tale prelievo non sarà operato in quanto già
compreso nella normale quota associativa mensile che continuerà ad essere trattenuta e versata
secondo le misure in atto.
3) Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 10 dicembre
1998 il testo del presente articolo, con ogni adeguato mezzo, preferibilmente mediante affissione.
4) Entro il termine perentorio del 20 dicembre 1998 il lavoratore potrà fare espressa
rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa dell'azienda, inviata solo per
conoscenza alle OO.SS. regionali FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.
5) La materia in oggetto è di competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non
comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno, pertanto, all'applicazione della procedura
di trattenuta e versamento.
6) Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra sul conto corrente bancario
aperto da FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL nazionali direttamente o per tramite delle loro
Associazioni.
7) Nel caso di versamento diretto dell'azienda singola dovrà essere specificato il numero
dei dipendenti a cui si riferiscono le quote e la ragione sociale dell'impresa.
8) Nel caso di versamento tramite le Associazioni artigiane, le Associazioni stesse
dovranno specificare il numero delle aziende, il numero totale dei lavoratori aderenti e l'esatta
denominazione ed indirizzo dell'Associazione artigiana che effettua il versamento.
9) Le imprese consegneranno il testo contrattuale ai lavoratori ai quali è stata effettuata la
trattenuta di cui al presente articolo.
10) Di norma, salva diversa pattuizione tra le parti intervenute a livello regionale, il testo
contrattuale sarà distribuito alle imprese dalle OO.AA. sulla base delle quote versate e della
documentazione pervenuta.
11) Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, il testo contrattuale
verrà fornito dalle OO.SS.
Art. 12
(Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche)
Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti
nazionali dei lavoratori, oppure chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento
all'art. 31 della L. n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 13
(Tutela dei licenziamenti individuali)
Le parti, in attuazione della L. n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti
individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di
favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge
stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale-intercategoriale del 21
luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche
Commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi
componenti a livello territoriale.
Art. 14
(Lavoratori stranieri)
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(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le aziende favoriranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, il
rispetto delle esigenze e consuetudini religiose dei lavoratori stranieri, delle quali gli stessi
informeranno preventivamente l'azienda.
Verrà altresì consentito il godimento di 4 settimane di ferie consecutive, da concordare a
livello aziendale e su richiesta del singolo lavoratore extracomunitario, per favorire il ritorno nel
Paese di origine, di cui va fornita documentazione.
Per i lavoratori extracomunitari che debbano assolvere agli obblighi di leva militare verso i
rispettivi Paesi di origine, obblighi che debbono essere certificati da apposita ed idonea
documentazione, è prevista la conservazione del posto.
Le parti convengono di incontrarsi all'inizio di ogni anno a livello regionale per:
- esaminare l'andamento occupazionale dei lavoratori extracomunitari sulla base dei dati
qualitativi forniti dalle aziende;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative
tendenti a realizzare la completa integrazione dei lavoratori extracomunitari.
---------N.d.R.: L'accordo 27 aprile 2010 prevede quanto segue:
Articolo nuovo - Lavoratori immigrati
Le parti, in considerazione della crescente presenza dei lavoratori stranieri, convengono sull'opportunità di favorire un
proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità culturali e alla reciproca correttezza.
Pertanto, al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, il datore di lavoro, a seguito di formale
richiesta e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative nonché di picchi di attività dell'impresa, potrà
riconoscere l'utilizzo cumulativo di ferie e ROL maturati.
Ai fini di quanto stabilito al comma precedente il lavoratore dovrà fornire apposita ed idonea documentazione.
Per i lavoratori extracomunitari che debbano assolvere gli obblighi di leva militare nei rispettivi Paesi di origine, da
comprovare con idonea documentazione, è previsto il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Al termine del servizio
di leva il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro il certificato di congedo rilasciato dal Paese di origine, pena la
risoluzione del rapporto di lavoro.
Le parti convengono di incontrarsi all'inizio di ogni anno a livello regionale per:
- esaminare l'andamento occupazionale dei lavoratori extracomunitari sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative tendenti a realizzare la completa
integrazione dei lavoratori extracomunitari.
Art. 15
(Lavoratori studenti)
In quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio,
saranno immessi, su loro richiesta in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione degli esami.
Sempre su loro richiesta, saranno esonerati da prestare lavoro straordinario o durante i
riposi settimanali. I lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove
d'esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Ai giovani apprendisti che, in accordo col datore di lavoro, frequenteranno e,
conseguentemente, documenteranno la partecipazione a corsi professionali in scuole riconosciute
da enti pubblici statali, regionali o locali, saranno concessi permessi utili alla frequenza e saranno
retribuiti regolarmente.
Art. 16
(Diritto allo studio)
Al fine di contribuire al miglioramento culturale dei lavoratori, le imprese concederanno, nei
casi ed alle condizioni di cui ai commi successivi permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che
intendano frequentare corsi di studio svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite
ogni tre anni, godibili anche in un solo anno e semprechè il corso in oggetto abbia durata almeno
doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito.
Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate:
a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 6 a 10 dipendenti aventi diritto;
b) 2 lavoratori nelle imprese che occupano oltre 10 dipendenti aventi diritto.
Hanno diritto a frequentare corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici
enunciati tutti i lavoratori dipendenti.
Resta inteso che gli apprendisti soggetti ad obbligo di frequenza dei corsi professionali
previsti dalla legge del 19 gennaio 1955 e dalla eventuale legislazione regionale non godranno del
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diritto di cui al presente articolo contemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti
nell'arco dello stesso anno scolastico.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio
del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i
certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito
l'ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di
orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova
applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Chiarimento a verbale
Agli effetti della presente normativa le ore di permesso retribuite devono intendersi quelle
coincidenti con l'orario di lavoro. E' conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo
di viaggio - purchè coincidente con l'orario di lavoro - necessario per raggiungere la sede del
corso, o il luogo di lavoro, entro i limiti del monte ore previsto.
Art. 17
(Ambiente di lavoro)
Le Organizzazioni artigiane, firmatarie del presente accordo, nei confronti delle aziende
artigiane associate, si impegnano a rafforzare l'iniziativa rivolta a un generale rispetto delle norme
relative allo smaltimento dei rifiuti speciali ed eventuali tossici e nocivi; ad estendere la stipula di
convenzioni con centri autorizzati per il controllo dell'ambiente di lavoro in specifico su: microclima
e naturalità dell'ambiente di lavoro e per il controllo delle condizioni ambientali di lavoro ai fini della
tutela e prevenzione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori con particolare attenzione agli
effetti derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie elettroniche biologiche e chimiche.
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale, su richiesta di
una delle parti, per valutare, sulla base dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane, le modalità
del processo produttivo e delle sostanze utilizzate nelle imprese artigiane alimentari, anche per la
tutela dei lavoratori e del consumatore.
Nel caso in cui aziende artigiane utilizzino sostanze tossiche e nocive ai sensi della legge n.
833 del 23 dicembre 1978, tale uso va portato a conoscenza dei lavoratori dipendenti, mettendo a
disposizione i materiali protettivi necessari comprese le norme di precauzione sulla
manipolazione. Al riguardo potrà essere richiesto l'intervento degli enti o centri autorizzati così
come definito dal primo capoverso. Se tali enti riterranno necessari controlli o visite specialistiche,
ai lavoratori verranno concessi i necessari permessi usufruibili anche in orario di lavoro e
regolarmente retribuiti.
Inoltre le aziende sosterranno eventuali spese per ottenere o rinnovare da parte dei
lavoratori in forza il tesserino sanitario previsto dalla legge.
Art. 18
(Sistema contrattuale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche
di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori
artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei c.c.n.l.;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Livello decentrato di categoria
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La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni
regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i c.c.n.l. alle realtà regionali di settore e di
comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema
artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su
esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato
alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal
contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture
territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei c.c.r.i.l. non siano definiti dai c.c.n.l. di riferimento, le parti
convengono che le trattative per la realizzazione dei c.c.r.i.l. siano comunque avviate in ogni
regione entro 2 anni dalla decorrenza del c.c.n.l.
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato,
mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in
tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a
ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinchè sia garantita la
continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria
- Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima
della data di scadenza; il c.c.n.l. mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza
prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo
prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e
di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro
di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un
accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le
parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento
delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si
richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad
avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che
l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel
rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è
impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i
termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di
ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale,
ove spettante, di cui al successivo titolo) nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti
da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un
riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si
determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai
lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà
corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme
ove successive, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai
minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione
programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza
contrattuale cessa di essere erogata.
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Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Livello decentrato di categoria
La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La
definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della
data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e
di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro
di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un
accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le
parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento
delle categorie nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si
richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è
abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che
l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel
rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è
impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i
termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di
ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti
da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un
riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si
determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di
piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque
corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. a titolo di
acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
In base all'Accordo interconfederale del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, a livello regionale,
le parti valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce
di interventi e di progetti specifici per l'artigianato dell'area alimentare, tesi ad accrescere la
produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
A tal fine dovrà altresì essere orientata l'attività degli Osservatori regionali di settore, di cui
all'art. 5 del presente c.c.n.l., affinchè, anche in collegamento con gli Enti bilaterali regionali,
possano essere raccolti ed elaborati i dati utili alla lettura degli indicatori individuati dalle parti,
sempre a livello regionale.
Ai fini della contrattazione regionale di secondo livello, le parti valutano comunque utile la
presa in considerazione dell'andamento tendenziale del settore derivante dai seguenti indicatori:
- PIL regionale e valore aggiunto per addetto (fonte: Istituto G. Tagliacarne);
- andamento occupazionale (fonti: INPS, EE.BB.);
- andamento del settore in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. e variazioni delle
imprese, n. e variazioni degli addetti; andamento della media dimensionale delle imprese, ecc.
(fonti: INPS, CCIAA).
Le parti nazionali si impegnano a favorire la diffusione del secondo livello di contrattazione,
attraverso un monitoraggio periodico.
Contrattazione regionale in vigenza del presente c.c.n.l.
L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la
contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi
pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel
momento.
---------N.d.R.: L'accordo 27 aprile 2010 prevede quanto segue:
Contrattazione collettiva regionale - Dichiarazione delle parti
Nel quadro del rinnovato sistema di relazioni sindacali nel comparto, le parti attribuiscono fondamentale importanza alla
contrattazione collettiva regionale e auspicano che venga avviata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
A tal fine, anche attraverso un apposito monitoraggio che verrà realizzato dall'Ente bilaterale nazionale a metà della
vigenza del c.c.n.l., le parti si incontreranno, su richiesta di una delle parti stesse, per un esame della situazione e
all'occorrenza indicare proposte congrue finalizzate alla diffusione della contrattazione regionale.
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Art. 19
(Assunzione)
L'assunzione del lavoratore è fatta in conformità alle norme di legge.
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di legge.
All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà al lavoratore:
- località alla quale è destinato;
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- la qualifica e la categoria alla quale è assegnato;
- il trattamento economico;
- l'eventuale periodo di prova.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- carta d'identità o documento equipollente;
- libretto di lavoro;
- modello 01/M;
- stato di famiglia per il capofamiglia;
- documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto);
- numero codice fiscale.
Il datore di lavoro potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga utili in relazione alle
mansioni cui il lavoratore è assegnato (es. certificato penale per i viaggiatori o piazzisti, cassieri,
ecc.).
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi
mutamenti.
Art. 19 bis
(Esclusione dalle quote di riserva)
Ai sensi del 2º comma, dell'art. 25, della legge n. 223/1991, non sono computabili ai fini
della determinazione della riserva:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nel settore
alimentazione nei livelli 1S, 1, 2, 3A, 3, 4, e nel settore panificazione nei livelli A1S, A1, A2, B1,
B2;
- sono comunque esclusi i lavoratori assunti e da adibire a mansioni di custodia, fiducia e
sicurezza;
- i lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5º comma, dell'articolo 25 della
legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai
commi 1 e 6 del citato art. 25, anche quando sono inquadrati nelle qualifiche precedentemente
individuate.
Art. 20
(Visita medica)
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti
pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui
diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Art. 21
(Periodo di prova)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa nè la protrazione, nè la
rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in
qualsiasi momento ad iniziative di ciascuna delle parti senza preavviso nè indennità.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore
diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
La durata del periodo di prova rientra nell'effettivo servizio ed è regolata come segue:
Tabella settore alimentare
Livello 1º S
Livello 1º
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6 mesi
6 mesi
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Livello 2º
Livello 3º A
Livello 3º
Livello 4º
Livello 5º
Livello 6º
Apprendisti
5 mesi
4 mesi
3 mesi
2 mesi
1 mese e mezzo
1 mese
1 mese
Tabella settore panificazione
Livello A1 S
Livello A1
Livello A2
Livello A3
Livello A4
Livello B1
Livello B2
Livello B3
Livello B4
Apprendisti
3 mesi
2 mesi
1 mese e mezzo
1 mese e mezzo
1 mese
3 mesi
2 mesi
1 mese e mezzo
1 mese
1 mese
La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di
prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito
massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 44; al termine del periodo di
astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di
sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattie professionali.
---------N.d.R.: L'accordo 27 aprile 2010 prevede quanto segue:
Art. 21 - Periodo di prova (da inserire alla fine della norma)
Le parti convengono che, in caso di riassunzione di personale già occupato nei 24 mesi precedenti presso la stessa
azienda con identica qualifica e mansione, il periodo di prova sarà considerato già espletato.
Art. 22
(Classificazione del personale del settore alimentare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli sulla base di declaratorie
articolate. Le mansioni non esemplificate o le mansioni obiettivamente nuove, derivanti da
innovazioni tecnologiche o nuove forme di organizzazione del lavoro, verranno inquadrate
nell'ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla
base delle declaratorie.
Primo livello super - Quadri
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le
caratteristiche proprie del 1º livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato
esercizio delle funzioni, sono preposti al coordinamento e controllo delle attività di unità
organizzative ed operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed
articolazione.
Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle
direttive generali impartite dai titolari dell'azienda.
Primo livello (impiegati)
Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni
direttive che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di
determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1º livello
super o dai titolari dell'azienda.
Secondo livello (impiegati)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo
e coordinamento che comportino iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate
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attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri;
- il viaggiatore o piazzista di 1ª categoria, comunque denominato, assunto stabilmente
dall'azienda con incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa,
per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l'incarico.
Terzo livello A (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le
caratteristiche proprie del terzo livello:
- svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle
quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica
lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di
autonomia operativa e facoltà di iniziative adeguate che presuppongono la conoscenza delle
normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
- i lavoratori che sulla base della compiuta conoscenza di tutte le fasi del ciclo produttivo
aziendale guidano e coordinano, con autonomia operativa e con responsabilità dei risultati
produttivi, l'attività produttiva di squadre di altri lavoratori;
- i lavoratori che eseguono compiutamente ed autonomamente tutte le operazioni del
laboratorio, con funzioni che comportano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo della
unità organizzativa aziendale con ampia autonomia di decisione.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- primo pasticcere;
- primo cuoco;
- primo gelatiere;
- primo banconiere.
Terzo livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori addetti a mansioni amministrative che richiedono una buona discrezionalità
nell'ambito di un ampio ma prestabilito schema di lavoro, di procedura, e una notevole esperienza
nella pratica e nelle procedure di ufficio;
- i lavoratori che sulla base delle indicazioni generiche del datore di lavoro, sono in grado di
realizzare con perizia tutti i prodotti finiti della linea produttiva dell'azienda e parimenti qualsiasi
alimento della loro specializzazione anche non contemplato nella linea produttiva aziendale. Tali
lavoratori sono in grado di servirsi, di manutenzionare e pulire congiuntamente tutti gli apparati
produttivi a disposizione delle aziende e di esercitare inoltre una certa autonomia ed iniziativa per
la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori altamente specializzati che eseguono tutte le operazioni del laboratorio e che,
oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche del quarto livello, coordinano l'attività di altri
lavoratori, senza la responsabilità dell'unità organizzativa aziendale;
- il viaggiatore piazzista di 2ª categoria, comunque denominato, assunto stabilmente
dall'azienda con incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda
contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- secondo pasticcere;
- secondo gelatiere;
- secondo banconiere.
Quarto livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa
che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori specializzati che nella realizzazione del prodotto finito svolgono attività tecnico
pratiche nelle operazioni di manutenzione e di conduzione di impianti di produzione o macchine
complesse con capacità di regolazione e messa a punto;
- i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica del lavoro attribuito ai
fini della sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione e agli indirizzi del datore di lavoro o di chi
ne fa le veci.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- pasticcere finito;
- gelatiere finito;
- cuoco finito;
- banconiere finito;
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- sfoglina finita.
Quinto livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che:
- svolgono attività amministrative di ufficio di natura esecutiva semplice con procedure
prestabilite;
- svolgono attività che richiedono un adeguato tirocinio o un normale addestramento pratico
e corrispondenti conoscenze professionali;
- nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni,
macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- pasticcere;
- gelatiere;
- cuoco;
- banconiere;
- commesso;
- cassiere;
- magazziniere;
- sfoglina;
- autista;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
Sesto livello (operai)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non
occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica: dopo un periodo di 12
mesi, tali lavoratori verranno inquadrati nel livello superiore. Tale periodo, per i lavoratori privi di
conoscenze professionali, assunti a norma dell'art. 38 (stagionalità), si computa anche cumulando
più campagne svolte nello stesso settore merceologico;
- i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici, per le
quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza
anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini.
Profili esemplificativi:
- ausiliari comuni alla produzione;
- fattorini;
- addetti agli imballaggi;
- addetti alle pulizie;
- conducenti di motocicli;
- addetti al carico e scarico, consegna interna ed esterna delle merci, dei prodotti e delle
materie prime;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Classificazione
E' istituita una Commissione paritetica per l'esame delle proposte di modifica della classificazione e relative valutazioni di
merito rispetto ai nuovi profili professionali ed alle nuove declaratorie. Tale Commissione si riunirà entro 90 giorni dalla
stipula del presente accordo.
---------N.d.R.: L'accordo 27 aprile 2010 prevede quanto segue:
Classificazione del personale
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente c.c.n.l., una apposita Commissione paritetica istituita dalle parti
provvederà ad elaborare una proposta per l'aggiornamento della classificazione del personale, con riferimento specifico
alla polivalenza e polifunzionalità delle figure professionali di questi settori.
Art. 22 bis
(Classificazione del personale delle imprese di panificazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il personale di cui al presente contratto si distingue in:
Gruppo A
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Personale operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o
manifatturiera:
A1 Super;
A1: operaio specializzato;
A2: operaio qualificato di 1ª categoria;
A3: operaio qualificato di 2ª categoria;
A4: operaio generico e/o comune.
Gli operai di cui sopra, pur restando ciascuno di essi adibito alle specifiche mansioni per cui
è stato assunto, hanno l'obbligo di coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento delle
produzioni.
Detti operai devono essere adibiti esclusivamente alla produzione e non potranno essere
impiegati in lavori di facchinaggio od in altri lavori esterni, salvo quanto previsto per le mansioni
dell'operaio generico e/o comune.
Essi sono tenuti solo al trasporto delle materie prime ed eventualmente del combustibile dal
magazzino al laboratorio, purchè il magazzino sia posto nello stesso caseggiato in cui risiede il
panificio.
Ove il magazzino si trovasse in altro caseggiato, il compenso da corrispondere per i
trasporti di cui sopra sarà determinato nei contratti integrativi.
L'operaio è pure tenuto al trasporto dei prodotti dal laboratorio all'annesso negozio di
vendita.
E' vietato al datore di lavoro adibire normalmente ad operazioni inerenti le produzioni il
personale incaricato della distribuzione.
Declaratorie gruppo A
A1 Super
Vi appartengono i lavoratori che, oltre al possesso della professionalità prevista per tutte le
mansioni del livello A1 e di una notevole esperienza acquisita a seguito di un prolungato esercizio
delle funzioni, vengono espressamente incaricati alla direzione delle operazioni dell'intero ciclo
produttivo, con incarico e responsabilità dirette a coordinare e dirigere l'opera di altri lavoratori
addetti alle varie fasi produttive, in assenza e per incarico del titolare.
Esemplificazione:
- lavoratori con capacità a livello di specializzazione di intervenire direttamente o dirigere
l'attività produttiva di altri lavoratori qualora espressamente incaricati.
Il presente livello viene concordato a titolo sperimentale.
Le verifiche del suo utilizzo sono demandate agli incontri fra le parti a livello regionale o
provinciale.
A1
Vi appartengono i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista nel livello A2,
intervengono in piena autonomia a svolgere, direttamente o coadiuvati da altri lavoratori, mansioni
relative ad una fase di lavorazione del ciclo produttivo.
Esemplificazione:
- caposquadra - impastatore - fornaio.
A2
Vi appartengono i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista al livello A3,
eseguono direttamente operazioni di una o più fasi produttive, diretti e coordinati dal titolare o dai
lavoratori di livello superiore, o svolgono attività di ausilio nella preparazione delle fasi di
lavorazione.
Esemplificazione:
- formatore - aiuto impastatore - aiuto fornaio.
A3
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono mansioni per le quali è necessaria
una esperienza pratica di intervento, subordinato ad altri lavoratori di livello superiore, nelle varie
fasi di produzione che richiedono una capacità qualificata.
Esemplificazione:
- aiuto formatore - addetto ad attività varie.
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A4
Appartengono a questo livello lavoratori addetti ad attività che non richiedono esperienza
particolare.
Esemplificazione:
- addetti a lavori di manovalanza.
Gruppo B
Personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione:
B1: gerente, gestore, direttore;
B2: commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista;
B3: aiuto commesso, confezionatore;
B4: personale di fatica, fattorino.
Si precisa che il personale elencato ai punti B1 e B2, con eccezione dell'autista, è da
considerare a tutti gli effetti personale impiegatizio.
Declaratorie gruppo B
Gerente, gestore, direttore
E' il prestatore d'opera che ha la direzione e/o la preposizione commerciale e
amministrativa dell'esercizio, lo ha in consegna e provvede anche alla vendita e a ogni altra
operazione necessaria al buon andamento della gestione; deve seguire le direttive del titolare
dell'azienda e dei suoi legali rappresentanti verso i quali è responsabile anche per le merci
assunte in carico.
Commesso
E' il prestatore d'opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di
rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti
esistenti nell'esercizio nonchè all'invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il
magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine.
Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti
mansioni inerenti a qualifica superiore. Per commessi di negozio possono intendersi i datori di
lavoro ed i loro familiari, nonchè il gestore, quando esercitino le suddette mansioni in via normale
o continuativa.
Cassiere
E' il prestatore d'opera che provvede all'incasso delle somme ed alla registrazione dei
crediti, nonchè al pagamento su autorizzazione del proprietario e del gestore.
Contabile
E' il prestatore d'opera che provvede alla tenuta della contabilità nelle sue varie forme ed
adempimenti.
Magazziniere
E' il prestatore d'opera che provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con
autoveicolo, con relative responsabilità.
Autista
E' il prestatore d'opera che provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con
autoveicolo, con relative responsabilità.
Aiuto commesso
E' il prestatore d'opera che, oltre al lavoro di preparazione dei generi ed al riordino del
negozio, coadiuva in tutte le mansioni il commesso di vendita o il datore di lavoro o i suoi familiari
o il gestore, quando questi attendono direttamente alla vendita. L'aiuto commesso può compiere
funzioni di vendita.
In ogni esercizio di vendita non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni
commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il
gestore quando adempia normalmente alle funzioni proprie del commesso in forma continuativa.
Confezionatore
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E' il prestatore d'opera che provvede al confezionamento in serie dei prodotti o come attività
prevalente al confezionamento dei prodotti in genere.
Personale di fatica, fattorino
E' il prestatore d'opera addetto alla pulizia dei locali e/o al carico, scarico, trasporto e
consegna delle merci anche con l'uso di bicicletta, tricicli, motocicli e motofurgoni.
Nota a verbale
Fermo restando che all'atto della confluenza del presente c.c.n.l. in quello
dell'alimentazione artigiana, la classificazione del personale di cui al presente articolo andrà
inserita in una sezione speciale del contratto, relativa alle norme specifiche per il settore della
panificazione, le parti convengono di verificare la sussistenza delle condizioni, nonchè
l'opportunità, di procedere alla definizione di una classificazione unica di tutto il personale.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Classificazione
E' istituita una Commissione paritetica per l'esame delle proposte di modifica della classificazione e relative valutazioni di
merito rispetto ai nuovi profili professionali ed alle nuove declaratorie. Tale Commissione si riunirà entro 90 giorni dalla
stipula del presente accordo.
---------N.d.R.: L'accordo 27 aprile 2010 prevede quanto segue:
Classificazione del personale
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente c.c.n.l., una apposita Commissione paritetica istituita dalle parti
provvederà ad elaborare una proposta per l'aggiornamento della classificazione del personale, con riferimento specifico
alla polivalenza e polifunzionalità delle figure professionali di questi settori.
Art. 22 ter
(Composizione delle squadre nella panificazione - Parte speciale)
Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero
di lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane.
Comunque in ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione, deve esistere un
operaio specializzato.
Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un secondo operaio
specializzato, l'informatore o l'impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
E' implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo
familiare, quando questi partecipi, in via normale e continuativa, alla produzione con le mansioni
proprie della qualifica che ha assunto.
La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve
essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e poichè le varie
operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi
unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra, questi hanno l'obbligo di dispiegare una
vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.
Art. 22 quater
(Disciplina dei turnisti panettieri - Parte speciale)
Per turnisti si intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi in caso
di loro assenza dal lavoro, o assunti per un periodo limitato o comunque con contratto a breve
termine.
Ad essi spetta la retribuzione contrattuale riservata al lavoratore che sostituiscono o quella
prevista per le mansioni effettivamente svolte.
Le competenze dovute all'operaio turnista per la 13ª mensilità, l'indennità speciale, le
festività infrasettimanali e nazionali, le ferie e il t.f.r., comportano un compenso aggiuntivo alle
spettanze dovute per la prestazione di lavoro pari, in valori globali, al 37% delle spettanze
medesime.
Le parti, a livello regionale, verificheranno l'entità del ricorso a tale figura e definiranno le
eventuali necessarie coerenze tra gli aspetti applicativi del presente articolo e le caratteristiche del
mercato locale del lavoro.
Le parti, in tale sede, potranno altresì verificare l'armonizzazione di eventuali trattamenti in
atto discendenti dall'art. 17, c.c.n.l. 1º luglio 1991, la cui normativa, con l'entrata in vigore del
presente contratto, si considera superata.
Art. 23
(Orario di lavoro)
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(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'orario di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme legislative - è
fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3º turno è di 36 ore settimanali a
parità di retribuzione.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario
giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno
lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale.
Le parti convengono che a partire dal 1º luglio 1993 ogni lavoratore avrà diritto a permessi
retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente
o collettivamente.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi
considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell'anno. La parte eventualmente non
utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Nuovo articolo da inserire dopo l'art. 23
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario - di cui
al comma 2, art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo
straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.
Tale periodo potrà essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
l'organizzazione del lavoro.
Art. 24
(Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore)
E' considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore
giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giornate settimanali), o l'orario
giornaliero stabilito o le 40 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare
obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non
ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo
compensativo o nelle festività.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono
del riposo compensativo in altro giorno della settimana, fatta salva la maggiorazione.
Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno sono corrisposte le seguenti
maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione oraria
individuale:
- lavoro straordinario diurno: 30%;
- lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): 50%;
- lavoro compiuto nei giorni festivi: 40%;
- lavoro straordinario festivo e domenicale: 60%;
- lavoro domenicale festivo con riposo compensativo: 10%;
- lavoro notturno: 30%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 60%;
- lavoro a turni in ciclo continuo notturno: 30%;
Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la
maggiore assorbe la minore.
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte,
compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni secondo le
modalità di cui al presente articolo, se risultante da atto sottoscritto tra impresa e lavoratore, può
avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione
oraria della corrispondente maggiorazione.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto
di cui al precedente comma, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta
ciclica dell'attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore
interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
L'azienda dovrà evidenziare mensilmente, in busta paga, la quantità di ore di straordinario
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accantonata ai fini del presente istituto.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al
monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data; tale importo sarà calcolato sulla
base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Per ogni ora prestata ed accantonata, ai fini del presente istituto, verrà riconosciuta, in
aggiunta alla relativa maggiorazione contrattuale prevista nel presente articolo una ulteriore quota
oraria pari al 4%.
Sono ammesse, in sede di confronto a livello regionale, diverse regolamentazioni del
recupero del lavoro supplementare e straordinario di cui al presente articolo e, comunque, nel
caso di costituzione di meccanismi di gestione di banca-ore, tale recupero seguirà la
regolamentazione e le modalità operative previste per la stessa banca-ore.
Salvo revoca di una delle parti, alla scadenza dell'atto sottoscritto il medesimo si intende
tacitamente rinnovato.
Art. 24 bis
(Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale per le imprese di panificazione e riposo
settimanale compensativo)
Ai soli fini contrattuali il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le
40 settimanali e può essere considerato solo in caso di comprovata necessità per un massimo di
due ore al giorno.
Il lavoro straordinario sarà compensato con una maggiorazione del 30% sulla retribuzione
normale corrispondente.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle ore 21 alle ore 4, sarà
compensato con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione normale corrispondente.
Il lavoro prestato in giornate festive nazionali ed infrasettimanali ai sensi di legge sarà
retribuito in misura delle effettive prestazioni con la maggiorazione del 20%.
Al personale impegnato in giornate domenicali nella produzione, nel confezionamento, nella
distribuzione e nella vendita del pane, anche nel caso di godimento del riposo compensativo
settimanale in altro giorno della settimana o di apertura domenicale delle aziende conseguente
anche a turni di chiusura nel corso della settimana, competerà una maggiorazione del 75% sulla
retribuzione spettantegli.
Al personale in servizio alla domenica, per la produzione e la vendita di generi diversi dal
pane, competerà una maggiorazione del 30% sulla retribuzione spettantegli.
La maggiorazione del 75% non è cumulabile.
Le altre maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%.
Art. 25
(Flessibilità dell'orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità
dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene
introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa,
l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento
dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 56 ore annue.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi
successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale
recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale
sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da
calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 24.
Le modalità attuative di quanto previsto al 2º comma del presente articolo, relative alla
distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario
compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i
lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe
individuali motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali ed in presenza di regime
straordinario nelle prestazioni orarie di lavoro individuali.
Diversi regimi di flessibilità e relative condizioni potranno essere oggetto di negoziato a
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livello regionale.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Art. 25
(Flessibilità dell'orario di lavoro)
Rimane invariato tranne che il secondo capoverso viene così modificato "per un massimo di 80 ore"
Art. 25 bis
(Flessibilità dell'orario di lavoro per imprese di panificazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nelle aree soggette a consistenti variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici, sono
ammesse prestazioni domenicali in regime di flessibilità. In tale caso, le ore prestate nel corso
della giornata domenicale, oltre l'orario contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del
30%.
Nelle stesse aree è ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità, di cui al 2º
comma dell'art. 25, fino ad un massimo di 96 ore.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 56 ore,
allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute ulteriori
8 ore di permessi retribuiti.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Art. 25 bis
(Flessibiltà dell'orario di lavoro per imprese di panificazione)
Rimane invariato tranne che il secondo capoverso viene così modificato "fino ad un massimo di 112 ore".
Art. 25 ter
(Gestione dei regimi di orario)
Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al
fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di
congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e
del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali
fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa
retribuzione tenendo conto delle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi,
oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari diversi dell'orario
di lavoro, nonchè modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore
corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o
in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonchè le
caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i
tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore"
con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Art. 26
(Riposo settimanale per le imprese del settore alimentare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il personale in attesa o
custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il riposo settimanale può cadere in giornata
non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo".
In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'impresa dovrà
preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.
In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore il lavoratore che presterà la sua
opera nella giornata di riposo compensativo, avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella per il
lavoro festivo.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Riposo settimanale per le imprese del settore alimentare (ex art. 26)
La prima frase dell'art. 26 c.c.n.l. 1º luglio 1997 viene sostituita dalla seguente:
"Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica ma può essere fissato in giorno diverso per esigenze tecnico
organizzative ed attuato anche mediante turni.
Eventuali modifiche in merito dovranno essere comunicate con preavviso di 48 ore.".
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Art. 27
(Riposo per i pasti)
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 23 viene effettuato in due riprese, dovrà
essere concessa una adeguata somma per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di
lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 con
orario di lavoro di 8 ore consecutive, ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile 1934, il riposo
intermedio è di mezz'ora che sarà computata ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestato.
Per gli uomini addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora
per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati
di 8 consecutive, quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà
corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità
già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.
Art. 28
(Festività)
Sono considerate festività:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della Liberazione (25 aprile);
c) il 1º maggio;
d) Capodanno (1º gennaio);
e):
- Epifania;
- lunedì di Pasqua (mobile);
- Assunzione (15 agosto);
- Ognissanti (1º novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- S. Stefano (26 dicembre);
f) la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a cadere in giornate di festività nazionale
e/o infrasettimanale, la sostituzione con altra giornata sarà concordata nell'ambito delle imprese.
Festività soppresse
In relazione alle quattro festività religiose soppresse dalla legge n. 54/1977 e successive
modificazioni (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) si conviene che i
lavoratori fruiranno di altrettanti permessi giornalieri retribuiti.
Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Pietro e Paolo, i
lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.
Le modalità di godimento dei permessi giornalieri di cui sopra, da usufruire individualmente
o collettivamente, saranno concordati tra datore di lavoro e lavoratori tenendo presente le
particolari esigenze dell'azienda.
Detti permessi non potranno essere usufruiti in periodi immediatamente precedenti o
successivi ai periodi feriali.
Il godimento dei permessi di cui sopra deve realizzarsi entro il 31 dicembre di ogni anno e
non è cumulabile di anno in anno.
Per quanto riguarda le 2 festività civili (2 giugno e 4 novembre) le medesime verranno
retribuite come festività coincidenti con la domenica.
Art. 29
(Ferie)
I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi
presso la stessa azienda, hanno diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la retribuzione
commisurata all'orario contrattuale pari a 173 ore a far data dal 1º luglio 1993, e per il settore della
panificazione a far data dal 1º gennaio 1995.
Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni, la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14
della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 30 giorni.
Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere,
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spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
Si computano nell'anzianità, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie, i periodi di
assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e
per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.
Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo
trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
Per i lavoratori del settore della panificazione in forza al 31 dicembre 1994 resta fermo
quanto previsto all'art. 19 del c.c.n.l. della panificazione 1º luglio 1991 (vedi Allegato).
Art. 30
(Criteri di calcolo dei ratei di maturazione)
Per tutti gli istituti contrattuali che maturano in ragione d'anno, in caso di inizio o di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti
dodicesimi dei predetti istituti per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa. A tal fine
le frazioni di mese, pari o superiori a 15 giorni, daranno luogo alla maturazione di 1/12.
Art. 30 bis
(Determinazione della retribuzione oraria)
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Art. 31
(Minimi contrattuali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I nuovi minimi di retribuzione riportati nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del
presente contratto, derivano dalla somma dei minimi di retribuzione in vigore alla data di stipula
del presente accordo e degli incrementi retributivi di seguito riportati.
Ai sensi e per gli effetti dell'accordo interconfederale vigente in materia di riforma della
struttura della retribuzione, sottoscritto il 3 agosto-3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini
della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi d'inflazione
programmata:
2º semestre:
- 1997-1998: 2,65%;
- 1999: 1,5%;
- 2000: 1,5%;
1º semestre 2001: 0,75%.
Premesso che l'I.v.c. cessa di essere erogata dal 1º gennaio 1998, a decorrere dalla stessa
data saranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi
retributivi corrispondenti ai tassi d'inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi.
Incrementi retributivi
Tabella A - Alimentazione
Livelli
1.1.1998
1.3.1999
1.11.2000
1.6.2001
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
104.000
87.000
75.000
66.000
59.500
55.000
50.000
76.000
63.000
55.000
48.000
43.000
40.000
36.000
76.000
63.000
55.000
48.000
43.000
40.000
36.000
37.500
31.500
27.000
24.000
21.500
20.000
18.000
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Totale
a regime
293.500
244.500
212.000
186.000
167.000
155.000
140.000
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6º
43.500
31.500
31.500
15.500
122.000
Tabella B - Panificazione
Cat.
1.1.1998
1.3.1999
1.11.2000
1.6.2001
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
64.000
56.000
50.000
42.000
37.500
62.000
43.000
38.000
34.000
38.500
34.000
30.000
25.500
22.500
37.000
26.000
22.500
20.000
38.500
34.000
30.000
25.500
22.500
37.000
26.000
22.500
20.000
25.500
22.500
20.000
17.000
15.000
24.500
17.000
15.000
13.500
Totale
a regime
166.500
146.500
130.000
110.000
97.500
160.500
112.000
98.000
87.500
La somma forfettaria di lire 20.000 mensili, erogata a decorrere dal mese di gennaio 1993 a
titolo di E.d.r., sarà mantenuta separata all'interno della busta paga sotto la voce E.d.r., pur
considerandola utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di
contingenza di cui alla legge n. 38/1986.
Eventuali aumenti corrisposti a qualsiasi titolo, in previsione del presente rinnovo, saranno
assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente c.c.n.l.
Tabella nuovi minimi alimentaristi
Livelli
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
1.1.1998
1.657.000
1.394.000
1.202.000
1.064.000
960.500
888.500
808.500
700.500
1.3.1999
1.733.000
1.457.000
1.257.000
1.112.000
1.003.500
928.500
844.500
732.000
1.11.2000
1.809.000
1.520.000
1.312.000
1.160.000
1.046.500
968.500
880.500
763.500
1.6. 2001
1.846.500
1.551.500
1.339.000
1.184.000
1.068.000
988.500
898.500
779.000
Tabelle nuovi minimi panificatori
Cat.
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
1.1.1998
1.298.500
1.139.500
1.013.000
854.000
764.000
1.246.000
870.000
769.500
685.000
1.3.1999
1.337.000
1.173.500
1.043.000
879.500
786.500
1.283.000
896.000
792.000
705.000
1.11.2000
1.375.000
1.207.500
1.073.000
905.000
809.000
1.320.000
922.000
814.500
725.000
1.6.2001
1.401.000
1.230.000
1.093.000
922.000
824.000
1.344.500
939.000
829.500
738.500
Nota a verbale
Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti
secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto
1992 e 3 dicembre 1992 per cui rispondono, pur ricompresi in un unico importo di minimo
contrattuale, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente
svolto dall'indennità di contingenza.
In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi,
prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri
sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.
In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano
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di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media
nazionale (paga base ed ex indennità di contingenza) in vigore nell'anno precedente.
Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno allo scopo di stabilire le
modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
A partire dal mese di gennaio 2000 si darà luogo all'eventuale riallineamento relativo al
biennio 1998-1999.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione
programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà
luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata.
Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all'1%,
le parti si incontreranno entro dicembre.
Le parti convengono che quanto stabilito in materia di riallineamento dovrà comunque
essere verificato alla luce dell'armonizzazione che le Confederazioni artigiane e CGIL, CISL e UIL
definiranno tra l'accordo interconfederale, sottoscritto in data 3 agosto e 3 dicembre 1992 e
l'accordo generale sul costo del lavoro e la politica dei redditi del 23 luglio 1993.
Dichiarazione delle parti
Se per ragioni tecniche l'incremento retributivo relativo al mese di gennaio 1998, previsto
dal presente c.c.n.l. non potrà essere erogato alla scadenza prevista, lo stesso sarà corrisposto
con la retribuzione del mese di febbraio 1998.
In tal caso l'I.v.c., qualora erogata nel mese di gennaio, sarà assorbita con la
corresponsione dell'incremento salariale relativo al mese di febbraio 1998.
---------N.d.R.: Il Verbale di accordo 26 luglio 2001 prevede quanto segue:
C.c.n.l. Alimentazione 23 novembre 1998
ALIMENTARISTI
Retribuzione di riferimento
Cat.
1ºS
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
1.733.000 +
1.457.000 +
1.257.000 +
1.112.000 +
1.003.500 +
928.500 +
844.500 +
732.000 +
1.018.015 =
1.018.015 +
1.011.464 +
1.005.489 +
1.001.632 +
996.079 +
993.123 +
989.847 +
2.751.015 x
2.475.015 x
2.268.464 x
2.117.489 x
2.005.132 x
1.924.579 x
1.837.623 x
1.721.847 x
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
Riallineamento
Lire
Euro
27.500
14,20
25.000
12,91
23.000
11,88
21.000
10,85
20.000
10,33
19.000
9,81
18.500
9,55
17.000
8,78
Nuovi minimi in vigore dal 1º settembre 2001
Cat.
1ºS
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
1.846.500 +
1.551.500 +
1.339.000 +
1.184.000 +
1.068.000 +
988.500 +
898.500 +
779.000 +
27.500 =
25.000 =
23.000 =
21.000 =
20.000 =
19.000 =
18.500 =
17.000 =
Lire
1.874.000
1.576.500
1.362.000
1.205.000
1.088.000
1.007.500
917.000
796.000
Euro
967,84
814,19
703,41
622,33
561,91
520,33
473,59
411,10
PANIFICATORI
Retribuzione di riferimento
Cat.
A1S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
1.337.000 +
1.173.500 +
1.043.000 +
879.500 +
786.500 +
1.283.000 +
896.000 +
792.000 +
705.000 +
1.011.691 =
1.010.796 =
1.004.095 =
996.738 =
992.140 =
1.016.990 =
996.738 =
991.653 =
987.545 =
2.348.691 x
2.184.296 x
2.047.095 x
1.876.238 x
1.778.640 x
2.299.990 x
1.892.738 x
1.783.653 x
1.692.545 x
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
Riallineamento
Lire
Euro
23.500
12,14
22.000
11,36
20.500
10,59
19.000
9,81
18.000
9,30
23.000
11,88
19.000
9,81
18.000
9,30
17.000
8,78
Nuovi minimi in vigore dal 1º settembre 2001
Cat.
A1S
TuttoLavoroOro 11/2010
1.401.000 +
23.500 =
INDICITALIA
Lire
1.424.500
Euro
735,69
Pagina 37 di 126
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
1.230.000 +
1.093.000 +
922.000 +
824.000 +
1.344.500 +
939.000 +
829.500 +
738.500 +
22.000 =
20.500 =
19.000 =
18.000 =
23.000 =
19.000 =
18.000 =
17.000 =
1.252.000
1.113.500
941.000
842.000
1.367.500
958.000
847.500
755.500
646,60
575,07
485,99
434,86
706,25
494,77
437,70
390,18
---------N.d.R.: L'accordo 4 ottobre 2002 prevede quanto segue:
Alimentaristi
Retribuzione di riferimento
Cat.
1ª S
1ª
2ª
3ª A
3ª
4ª
5ª
6ª
Importi
967,84 + 525,76 + 10,33 =
814,19 + 525,76 + 10,33 =
703,41 + 522,38 + 10,33 =
622,33 + 519,29 + 10,33 =
561,91 + 517,30 + 10,33 =
520,33 + 514,43 + 10,33 =
473,59 + 512,91 + 10,33 =
411,10 + 511,21 + 10,33 =
1.503,93
1.350,28
1.236,12
1.151,95
1.089,54
1.045,09
996,83
932,64
Euro
42,11
37,81
34,62
32,26
30,51
29,27
27,92
26,12
Nuovi minimi in vigore dall'1 ottobre 2002
Cat.
1ª S
1ª
2ª
3ª A
3ª
4ª
5ª
6ª
Importi
967,84 + 42,11 =
814,19 + 37,81 =
703,41 + 34,62 =
622,33 + 32,26 =
561,91 + 30,51 =
520,33 + 29,27 =
473,59 + 27,92 =
411,10 + 26,12 =
Euro
1.009,95
852,00
738,03
654,59
592,42
549,60
501,51
437,22
Panificatori
Retribuzione di riferimento
Cat.
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Importi
735,69 + 522,49 + 10,33 =
646,60 + 522,03 + 10,33 =
575,07 + 518,57 + 10,33 =
485,99 + 514,77 + 10,33 =
434,86 + 512,40 + 10,33 =
706,25 + 525,23 + 10,33 =
494,77 + 514,77 + 10,33 =
437,70 + 512,15 + 10,33 =
390,18 + 510,02 + 10,33 =
1.268,51
1.178,96
1.103,97
1.011,09
957,59
1.241,81
1.019,87
960,18
910,53
Euro
35,52
33,01
30,92
28,31
26,82
34,77
28,56
26,89
25,49
Nuovi minimi in vigore dall'1 ottobre 2002
Cat.
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Importi
735,69 + 35,52 =
646,60 + 33,01 =
575,07 + 30,92 =
485,99 + 28,31 =
434,86 + 26,82 =
706,25 + 34,77 =
494,77 + 28,56 =
437,70 + 26,89 =
390,18 + 25,49 =
Euro
771,21
679,61
605,99
514,30
461,68
741,02
523,33
464,59
415,67
---------N.d.R.: L'accordo 6 luglio 2004 prevede quanto segue:
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza
dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
Così come previsto dall'accordo interconfederale 17 marzo 2004, a partire dal 1º luglio 2004 cessa di essere corrisposta
l'indennità di vacanza contrattuale.
Ad integrale copertura del periodo dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione
del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfettario "una tantum" pari a euro 300 lordi, suddivisibile in quote
mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle
sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in
TuttoLavoroOro 11/2010
INDICITALIA
Pagina 38 di 126
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
occasione della erogazione della prima tranche di "una tantum" prevista con le retribuzioni del mese di ottobre 2004
(ovvero della seconda tranche nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di ottobre 2004),
una quota dell'importo "una tantum" pari a euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di
settore.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:
- € 215,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004;
- € 80,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2005.
I restanti € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta
che saranno definite, come sopra stabilito.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" euro
232,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, in due rate
pari a:
- 165,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004;
- € 62,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2005.
I restanti € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta
che saranno definite, come sopra stabilito.
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", parttime, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed
indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo
di indennità di vacanza contrattuale, nel periodo 1º aprile 2002-30 giugno 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli
importi di I.v.c. erogata da detrarre vengono quantificati pari a euro 130,00 in misura uguale per tutti i livelli di
classificazione. Per gli apprendisti l'importo di I.v.c. erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a euro 101,00. La
detrazione dell'I.v.c., nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di "una
tantum".
C.c.n.l. alimentazione
Settore alimentaristi
Incrementi salariali
Livello
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
Incremento
95,70
85,92
78,66
73,30
69,33
66,50
63,43
59,35
Prima tranche 1.7.2004
59,00
52,97
48,49
45,19
42,74
41,00
39,10
36,59
Seconda tranche 1.1.2005
36,70
32,95
30,17
28,11
26,59
25,50
24,33
22,76
Nuovi minimi in vigore dal 1º luglio 2004
Livello
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
Paga base in vigore
1.009,95
852,00
738,03
654,59
592,42
549,60
501,51
437,22
Incrementi
59,00
52,97
48,49
45,19
42,74
41,00
39,10
36,59
Totale
1.068,95
904,97
786,52
699,78
635,16
590,60
540,61
473,81
Retribuzione in vigore dal 1º luglio 2004
Livello
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
Paga base
1.068,95
904,97
786,52
699,78
635,16
590,60
540,61
473,81
Ex contingenza
525,76
525,76
522,38
519,29
517,30
514,43
512,91
511,21
E.d.r.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Retribuzione
1.605,04
1.441,06
1.319,23
1.229,40
1.162,79
1.115,36
1.063,85
995,35
Incrementi salariali
Livello
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
Incremento
95,70
85,92
78,66
73,30
69,33
66,50
63,43
TuttoLavoroOro 11/2010
Prima tranche 1.7.2004
59,00
52,97
48,49
45,19
42,74
41,00
39,10
INDICITALIA
Seconda tranche 1.1.2005
36,70
32,95
30,17
28,11
26,59
25,50
24,33
Pagina 39 di 126
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
6º
59,35
36,59
22,76
Nuovi minimi in vigore dal 1º gennaio 2005
Livello
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
Paga base in vigore
1.068,95
904,97
786,52
699,78
635,16
590,60
540,61
473,81
Incrementi
36,70
32,95
30,17
28,11
26,59
25,50
24,33
22,76
Totale
1.105,65
937,92
816,69
727,89
661,75
616,10
564,94
496,57
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2005
Livello
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
Paga base
1.105,65
937,92
816,69
727,89
661,75
616,10
564,94
496,57
Ex contingenza
525,76
525,76
522,38
519,29
517,30
514,43
512,91
511,21
E.d.r.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Retribuzione
1.641,74
1.474,01
1.349,40
1.257,51
1.189,38
1.140,86
1.088,18
1.018,11
C.c.n.l. alimentazione
Settore panificatori
Incrementi salariali
Livello
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Incremento
80,72
75,02
70,25
64,34
60,93
79,02
64,90
61,10
57,94
Prima tranche 1.7.2004
49,76
46,25
43,31
39,67
37,56
48,72
40,01
37,67
35,72
Seconda tranche 1.1.2005
30,96
28,77
26,94
24,67
23,37
30,30
24,89
23,43
22,22
Nuovi minimi in vigore dal 1º luglio 2004
Livello
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Paga base in vigore
771,21
679,61
605,99
514,30
461,68
741,02
523,33
464,59
415,67
Incrementi
49,76
46,25
43,31
39,67
37,56
48,72
40,01
37,67
35,72
Totale
820,97
725,86
649,30
553,97
499,24
789,74
563,34
502,26
451,39
Retribuzione in vigore dal 1º luglio 2004
Livello
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Paga base
820,97
725,86
649,30
553,97
499,24
789,74
563,34
502,26
451,39
Ex contingenza
522,49
522,03
518,57
514,77
512,40
525,23
514,77
512,15
510,02
E.d.r.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Retribuzione
1.353,79
1.258,22
1.178,20
1.079,07
1.021,97
1.325,30
1.088,44
1.024,74
971,74
Incrementi salariali
Livello
A1 S
A1
A2
Incremento
80,72
75,02
70,25
TuttoLavoroOro 11/2010
Prima tranche 1.7.2004
49,76
46,25
43,31
INDICITALIA
Seconda tranche 1.1.2005
30,96
28,77
26,94
Pagina 40 di 126
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
A3
A4
B1
B2
B3
B4
64,34
60,93
79,02
64,90
61,10
57,94
39,67
37,56
48,72
40,01
37,67
35,72
24,67
23,37
30,30
24,89
23,43
22,22
Nuovi minimi in vigore dal 1º gennaio 2005
Livello
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Paga base in vigore
820,97
725,86
649,30
553,97
499,24
789,74
563,34
502,26
451,39
Incrementi
30,96
28,77
26,94
24,67
23,37
30,30
24,89
23,43
22,22
Totale
851,93
754,63
676,24
578,64
522,61
820,04
588,23
526,59
473,61
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2005
Livello
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Paga base
851,93
754,63
676,24
578,64
522,61
820,04
588,23
526,59
473,61
Ex contingenza
522,49
522,03
518,57
514,77
512,40
525,23
514,77
512,15
510,02
E.d.r.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Retribuzione
1.384,75
1.286,99
1.205,14
1.103,74
1.045,34
1.355,60
1.113,33
1.049,07
993,96
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Parte economica
Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli
incrementi retributivi a partire dal 1º marzo 2008 e dal 1º dicembre 2008 sulla base dei seguenti tassi di inflazione
concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura:
- 2005: 2%;
- 2006: 2,1%;
- 2007: 2,6%;
- 2008: 2.5%.
Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2005 al 29 febbraio 2008, ai soli lavoratori in forza alla data di
sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 412 lordi, suddivisibile
in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate così suddivise:
- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di giugno 2008;
- € 12 (dodici), composti da € 6 a carico dei lavoratori ed € 6 a carico dei datori di lavoro, che saranno versati entro il 31
luglio 2008 sul c/c di cui all'articolo "Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali" del presente
accordo. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai
lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum";
- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di febbraio 2009.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" gli importi
di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi di "una tantum" saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "postpartum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed
indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti
contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo.
Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum". In considerazione di quanto sopra tali importi
cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008.
La detrazione dall'"una tantum" degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura
del 50% in occasione della erogazione della prima tranche di "una tantum" e nella misura del 50% in occasione della
erogazione della seconda tranche di "una tantum".
Alimentari
Liv.
1º s
1º
2º
3º
A
Incrementi
dall'1/3/2008
75,55
67,83
62,10
Incrementi
dall'1.12.2008
75,55
67,83
62,10
Totale
Liv.
151,11
135,67
124,20
1ºs
1º
2º
Nuovi minimi
all'1/3/2008
1.181,20
1.005,75
878,79
57,87
57,87
115,74
3ºA
785,76
TuttoLavoroOro 11/2010
INDICITALIA
Nuovi minimi
all'1/12/2008
1.256,76
1.073,59
940,89
843,63
Pagina 41 di 126
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
3º
4º
5º
6º
54,74
52,50
50,08
46,85
54,74
52,50
50,08
46,85
109,47
105,00
100,16
93,71
3º
4º
5º
6º
716,49
668,60
615,02
543,42
771,22
721,10
665,10
590,28
Incrementi
dall'1/3/2008
Incrementi
dall'1.12.2008
Totale
Liv.
Nuovi minimi
all'1/3/2008
Nuovi minimi
all'1/12/2008
63,73
63,73
127,45
915,66
979,38
59,23
55,46
50,79
48,11
62,38
51,24
48,24
45,74
59,23
55,46
50,79
48,11
62,38
51,24
48,24
45,74
118,46
110,92
101,59
96,21
124,77
102,47
96,47
91,48
813,87
731,70
629,43
573,40
882,42
639,47
573,93
519,35
873,10
731,70
680,23
621,51
882,42
690,70
622,16
565,09
Panificazione
Liv.
a1
s
a1
a2
a3
a4
b1
b2
b3
b4
a1
s
a1
a2
a3
a4
b1
b2
b3
b4
---------N.d.R.: L'accordo 3 aprile 2008 prevede quanto segue:
3. Nuova tabella retributiva settore panificazione
Categorie
A1S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Dal 1.3.2008
915,66
813,87
731,70
629,43
570,72
882,42
639,47
573,93
519,35
Dal 1.12.2008
979,38
873,10
787,16
680,23
618,83
944,80
690,70
622,16
565,09
--------N.d.R.: L'accordo 15 dicembre 2009 prevede quanto segue:
Tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli
livelli, a partire dal 1º gennaio 2010.
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a
concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei c.c.n.l. d'area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi
interconfederali in materia.
***
In applicazione degli accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'accordo
interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel c.c.n.l.
che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende dei settori Alimentari e Panificazione:
A) il punto 3 dell'accordo interconfederale del 23 luglio 2009;
B) contrattualizzazione del diritto alle prestazioni bilaterali:
1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti
e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il
trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.
2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni
singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema
bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate
dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia
nei confronti dei lavoratori.
3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente
dedicate ad ogni singola prestazione.
4. A decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno
erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.
Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del t.f.r. dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e
mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui
al punto 2.
C.c.n.l. Alimentari e Panificazione
Settore Alimentare
Incrementi salariali
Livello
1ºs
1º
2º
TuttoLavoroOro 11/2010
Paga base al 31.12.2009
€
1.256,76
1.073,59
940,89
INDICITALIA
Pagina 42 di 126
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
3ºA
3º
4º
5º
6º
Livello
1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
843,63
771,22
721,10
665,10
590,28
Incremento in vigore dall'1.1.2010 €
26,89
24,15
22,10
20,60
19,48
18,69
17,83
16,68
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2010
Livello
Nuova paga base dall'1.1.2010
€
1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
1.283,65
1.097,74
962,99
864,23
790,70
739,79
682,93
606,96
Ex contingenza
€
525,76
525,76
522,38
519,29
517,30
514,43
512,91
511,21
E.d.r.
€
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Minimi retributivi dall'1.1.2010
€
1.819,74
1.633,83
1.495,70
1.393,85
1.318,33
1.264,55
1.206,17
1.128,50
Settore Panificazione
Livello
Paga base al 31.12.2009
€
979,38
873,38
787,16
680,23
618,83
944,80
690,70
622,16
565,09
A1ºs
A1º
A2º
A3º
A4º
B1º
B2º
B3º
B4º
Livello
A1ºs
A1º
A2º
A3º
A4º
B1º
B2º
B3º
B4º
Livello
A1ºs
A1º
Nuova paga base
dall'1.1.2010
€
1.003,48
895,78
TuttoLavoroOro 11/2010
Incremento in vigore dall'1.1.2010
€
24,10
22,40
20,98
19,22
18,20
23,59
19,38
18,26
17,31
Ex
contingenza
€
522,49
522,03
E.d.r.
€
10,33
10,33
INDICITALIA
Indennità
speciale
€
94,77
88,06
Minimi retributivi
dall'1.1.2010
€
1.631,07
1.515,92
Pagina 43 di 126
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
A2º
A3º
A4º
B1º
B2º
B3º
B4º
808,14
699,45
637,03
968,39
710,08
640,42
582,40
518,57
514,77
512,40
525,23
514,77
512,15
510,02
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
82,63
75,92
72,05
92,19
76,44
72,56
68,69
1.419,67
1.300,47
1.231,81
1.596,14
1.311,62
1.235,46
1.171,44
---------N.d.R.: L'accordo 27 aprile 2010 prevede quanto segue:
Parte economica
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1º maggio 2010, dal 1º maggio 2011 e dal 1º marzo 2012,
così come da tabelle allegate.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 € già erogati nell'anno 2009, ai soli
lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari
ad € 52 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in un'unica soluzione con la retribuzione di settembre 2010.
Tale importo è comprensivo dei € 12 (dodici), composti da € 6 a carico dei lavoratori e € 6 a carico dei datori di lavoro, che
saranno versati sul c/c di cui all'articolo rubricato "Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali"
del presente accordo. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui al periodo che precede, dovrà essere
integralmente corrisposta direttamente ai lavoratori.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui
sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "postpartum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed
indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti
contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo.
Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto
sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2010.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a decorrere dal 1º luglio 2010 le
imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di
retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.
Conglobamento
Sono conglobati in un'unica voce denominata "Retribuzione tabellare" i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo
tabellare); ex indennità di contingenza; Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.).
Il conglobamento non dovrà modificare l'attuale situazione in materia di riflessi economici dei vari istituti retributivi.
Settore alimentazione
Livello
1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
Retribuzione tabellare
all'1.1.2010
€
1.819,74
1.633,83
1.495,70
1.393,85
1.318,33
1.264,55
1.206,17
1.128,50
Incremento a regime
€
Retribuzione tabellare a regime
€
124,10
111,43
102,01
95,00
89,90
86,20
82,26
76,96
1.943,84
1.745,26
1.597,71
1.488,85
1.408,23
1.350,80
1.288,43
1.205,46
Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo
dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello
1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
Retribuzione
tabellare
al30.4.2010
€
1.819,74
1.633,83
1.495,70
1.393,85
1.318,33
1.264,55
1.206,17
1.128,50
TuttoLavoroOro 11/2010
Prima tranche di incremento
dall'1.5.2010
€
39,12
35,13
32,16
30,00
28,34
27,19
25,93
24,26
INDICITALIA
Retribuzione tabellare
dall'1.5.2010
€
1.858,86
1.668,96
1.527,86
1.423,82
1.346,67
1.291,74
1.232,10
1.152,76
Pagina 44 di 126
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
Livello
1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
Livello
1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
Retribuzione
tabellare
al 30.4.2011
€
1.858,86
1.668,96
1.527,86
1.423,82
1.346,67
1.291,74
1.232,10
1.152,76
Seconda tranche di
incremento
dall'1.5.2011
€
45,86
41,17
37,69
35,03
33,22
31,87
30,40
28,44
Retribuzione
tabellare
al 29.2.2012
€
1.904,72
1.710,13
1.565,55
1.458,85
1.379,89
1.323,61
1.262,50
1.181,20
Terza tranche di incremento
dall'1.3.2012
€
39,12
35,13
32,16
30,00
28,34
27,19
25,93
24,26
Retribuzione tabellare
dall'1.5.2011
€
1.904,72
1.710,13
1.565,55
1.458,85
1.379,89
1.323,61
1.262,50
1.181,20
Retribuzione tabellare
dall'1.3.2012
€
1.943,84
1.745,26
1.597,71
1.488,85
1.408,23
1.350,80
1.288,43
1.205,46
Settore panificazione
Livello
A1 s
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Retribuzione
tabellare
dall'1.1.2010
€
1.536,30
1.427,86
1.337,04
1.224,55
1.159,76
1.503,95
1.235,18
1.162,90
1.102,75
Incremento retributivo a
regime
€
Retribuzione tabellare a
regime
€
105,00
98,00
92,00
84,00
80,00
103,00
85,00
80,00
76,00
1.641,30
1.525,86
1.429,04
1.308,55
1.239,76
1.606,95
1.320,18
1.242,90
1.178,75
Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo
dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello
A1 s
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Livello
Retribuzione tabellare
al 30.4.2010
€
1.536,30
1.427,86
1.337,04
1.224,55
1.159,76
1.503,95
1.235,18
1.162,90
1.102,75
Prima tranche di incremento
dall'1.5.2010
€
33,00
31,00
29,00
26,00
25,00
32,00
27,00
25,00
24,00
Minimi retributivi
dall'1.5.2010
€
1.569,30
1.458,86
1.366,04
1.250,55
1.184,76
1.535,95
1.262,18
1.187,90
1.126,75
Retribuzione tabellare
al 30.4.2011
€
Seconda tranche di incremento
dall'1.5.2011
€
Minimi retributivi
dall'1.5.2011
€
TuttoLavoroOro 11/2010
INDICITALIA
Pagina 45 di 126
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
A1 s
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Livello
A1 s
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
1.569,30
1.458,86
1.366,04
1.250,55
1.184,76
1.535,95
1.262,18
1.187,90
1.126,75
39,00
36,00
34,00
32,00
30,00
39,00
31,00
30,00
28,00
1.608,30
1.494,86
1.400,04
1.282,55
1.214,76
1.574,95
1.293,18
1.217,90
1.154,75
Retribuzione tabellare
al 29.2.2012
€
1.608,30
1.494,86
1.400,04
1.282,55
1.214,76
1.574,95
1.293,18
1.217,90
1.154,75
Terza tranche di incremento
dall'1.3.2012
€
33,00
31,00
29,00
26,00
25,00
32,00
27,00
25,00
24,00
Minimi retributivi
dall'1.3.2012
€
1.641,30
1.525,86
1.429,04
1.308,55
1.239,76
1.606,95
1.320,18
1.242,90
1.178,75
Indennità speciale
Livello
Indennità speciale
€
94,77
88,06
82,63
75,92
72,05
92,19
76,44
72,56
68,69
A1 s
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Art. 32
(Valori della ex indennità di contingenza per il settore alimentare al 30 giugno 1993)
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
1.018.015
1.018.015
1.011.464
1.005.489
1.001.632
996.079
993.123
989.847
Art. 32 bis
(Valori della ex indennità di contingenza per il settore della panificazione al 31 luglio 1995)
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
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L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
1.011.691
1.010.796
1.004.095
996.738
992.140
1.016.990
996.738
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B3
B4
L.
L.
991.653
987.545
Art. 33
(Aumenti periodici di anzianità per il settore alimentare)
Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un
massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
65.000
56.000
48.000
42.000
37.000
34.000
31.000
28.000
Tutti i lavoratori, compresi quelli attualmente in forza, esclusi gli apprendisti, hanno diritto a
maturare 5 aumenti periodici di anzianità.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1º giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti maturati sarà
rivalutato secondo la cifra indicata in tabella e corrispondente al nuovo livello.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro
frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile secondo la
normativa.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della
maturazione del successivo scatto di anzianità.
Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito nè questi
potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.
Norma transitoria
AI lavoratori che al 1º luglio 1993 avessero maturato, in seguito all'applicazione di qualsiasi
normativa, importi a titolo di aumenti periodici di anzianità tali cifre verranno congelate ad
personam e concorreranno al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal c.c.n.l. per il
livello nel quale sono inquadrati.
Per l'aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà riconosciuto alla normale
scadenza (prevista precedentemente alla data di stipula del presente c.c.n.l.) con la
corresponsione dell'importo previsto, per il livello di appartenenza dal presente articolo.
Art. 33 bis
(Aumenti periodici di anzianità per il settore della panificazione - Parte speciale)
A decorrere dal 1º gennaio 1996, i lavoratori, esclusi gli apprendisti, hanno diritto a
maturare aumenti periodici di anzianità per ogni biennio di servizio prestato successivamente al
gennaio 1996 presso la stessa azienda, fino ad un massimo di 5 bienni.
L'importo degli aumenti, in cifra fissa - rapportata a mese -, differenziata per ciascun livello
retributivo, è il seguente:
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
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L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
42.000
37.000
34.000
31.000
28.000
42.000
37.000
31.000
28.000
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Gli aumenti periodici decorreranno dal 1º giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore, il valore degli scatti maturati sarà
rivalutato secondo la cifra indicata in tabella e corrispondente al nuovo livello.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro
frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile secondo la
normativa.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della
maturazione del successivo scatto di anzianità.
Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito nè questi
potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.
Art. 33 ter
(Indennità speciale per i lavoratori addetti nelle imprese di panificazione - Parte speciale)
A partire dalla retribuzione relativa al mese di agosto 1995, ai lavoratori verrà corrisposto un
importo mensile, differenziato per ciascun livello retributivo, a titolo di indennità speciale, per le
particolari e specifiche caratteristiche dell'attività svolta nelle imprese di panificazione.
Pertanto, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º agosto 1995, viene a cessare, per
tutti i lavoratori, la maturazione dei ratei relativi alla ex 14ª mensilità prevista dall'art. 13 del c.c.n.l.
1º luglio 1991.
L'importo mensile della suddetta indennità, da considerarsi utile ai fine del calcolo del t.f.r.,
viene incrementata a decorrere dal 1º giugno 1999, rispetto agli importi indicati all'art. 32 del
c.c.n.l. panificazione del 1º dicembre 1994, nelle seguenti misure:
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
11.500
10.500
10.000
9.000
8.500
10.500
9.000
8.500
8.000
Pertanto i nuovi importi mensili sono i seguenti:
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
183.500
170.500
160.000
147.000
139.500
178.500
148.000
140.500
133.000
L'importo dell'indennità speciale corrisposta al lavoratore appartenente alla categoria A3
viene considerato utile ai fini dell'applicazione delle percentuali indicate agli artt. 58 bis e 60 bis
per il calcolo della retribuzione degli apprendisti.
Ai lavoratori che avessero già maturato, alla data del 1º agosto 1995, il rateo della ex 14ª
mensilità, di cui al c.c.n.l. 1º luglio 1991, riferito al mese di luglio 1995, verrà liquidata una somma
pari all'importo mensile dell'indennità speciale corrispondente alla categoria di appartenenza.
Tale somma, che ha valore transattivo, verrà erogata in due tranche, pari ognuna al 50%
dell'importo, in coincidenza con la corresponsione della retribuzione di novembre 1995 e di aprile
1996.
Art. 34
(Cumulo di mansioni e passaggio di categoria)
Il lavoratore, in relazione alle esigenze impreviste dell'azienda, può essere assegnato
saltuariamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purchè ciò non comporti
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una diminuzione della retribuzione globale.
Quando è destinato a compiere mansioni rientranti in categoria superiore a quella di
appartenenza, al lavoratore dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla
differenza fra il minimo contrattuale percepito e quello della predetta categoria superiore.
Decorsi i tre mesi consecutivi nello svolgimento di mansioni inerenti alla categoria
superiore, il lavoratore avrà diritto al passaggio definitivo alla categoria superiore ed alla relativa
retribuzione contrattuale salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia,
infortunio, gravidanza, e chiamata alle armi, richiamo alle armi di durata non superiore a 7 mesi. In
tal caso il compenso di cui al comma precedente spetterà per tutta la durata della sostituzione,
senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di
diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore semprechè
quest'ultima abbia almeno carattere di equivalenza di tempo.
Art. 35
(Gratifica natalizia)
In occasione della ricorrenza del Santo Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in
prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle
prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonchè dovute a
malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in
applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti
preposti.
Art. 36
(Part-time)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per lavoro a tempo parziale si fa riferimento a quanto disposto dalla legge n. 863/1984 ed
eventuali successive integrazioni e si intende un rapporto di lavoro prestato con orario giornaliero,
settimanale, mensile o annuale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 23 del presente contratto.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto e dovrà
contenere:
a) le mansioni;
b) in riferimento alla legge n. 863/1984, la distribuzione precisa dell'orario di lavoro dovrà
essere regolata nel rispetto delle disposizioni previste.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
1) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni
previste dalla classificazione unica del presente accordo;
2) volontarietà di entrambe le parti;
3) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle
esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere,
fermo restando la reciproca volontarietà;
4) in caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza
nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale con priorità per coloro che, già
dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
5) in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano
il settore è consentita, con l'accordo degli interessati, la prestazione di lavoro supplementare
rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 4 della L. 19
dicembre 1984, n. 863;
6) per quanto non previsto dal presente articolo si fa espressamente riferimento alla legge
n. 863/1984 ed alle successive integrazioni.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Lavoro a tempo parziale (part time)
Art. 28
Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione
della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale, nell'ambito di un
corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed
organizzativi per le aziende e di dare al tempo stesso un contributo all'occupazione.
Con riferimento all'art. 1, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per
tempo parziale si intende l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti
comunque inferiore a quello indicato dall'art. 23 del presente contratto.
Definizioni
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Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a) "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
b) "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese e
dell'anno.
c) c.d. "misto".
Instaurazione e trasformazione del rapporto
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, a tempo
determinato o indeterminato, deve essere stipulato per iscritto ai fini probatori. In esso devono essere indicate le mansioni,
l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente
contratto per il rapporto a tempo pieno.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione
unica del seguente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, tenuto conto delle esigenze aziendali
tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;
d) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a
tempo pieno.
e) i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti
invalidanti delle terapie salvavita, accertata da una struttura del competente Servizio Sanitario pubblico, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro
a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Lavoro supplementare e straordinario
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la
prestazione di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato.
Il lavoro supplementare è ammesso fino al raggiungimento del 85% dell'orario a tempo pieno settimanale di cui all'art. 23.
Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10%.
Nel caso di superamento del limite di cui al comma precedente e fino al raggiungimento dell'orario pieno settimanale, il
lavoro supplementare sarà retribuito con una maggiorazione pari al 20%.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la stessa disciplina prevista per i lavoratori a tempo pieno
dall'art. 24.
L'eventuale rifiuto del lavoratore all'effettuazione di lavoro supplementare e straordinario non può integrare in alcun caso
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Il lavoratore può esimersi dall'effettuazione di prestazioni supplementari o straordinarie unicamente dal momento in cui
sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:
a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza
nell'ambito familiare, affetti da gravi malattie (*) o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di
riabilitazione per tossicodipendenti;
b) instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante con la diversa collocazione
dell'orario comunicata;
c) precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attuato ai sensi dell'art. 46, comma
1, lettera t) del D.Lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche;
d) accudire i figli fino al compimento di 7 anni;
e) studio, connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di 2º grado o del diploma universitario o
di laurea.
Clausole elastiche e flessibili
In applicazione della normativa vigente, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione nel
contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di:
- clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da
un part-time orizzontale a verticale o viceversa;
- nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata
della prestazione lavorativa.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il
consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro.
L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva.
Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera
di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come
modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale
dell'orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in
aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part time verticali o misti):
- comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso:
- di almeno 5 giorni lavorativi;
- comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive;
- erogando al lavoratore una maggiorazione del:
- 10% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di
comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso;
- 15% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di
comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso.
Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell'orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui
sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:
a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza
nell'ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di
riabilitazione per tossicodipendenti;
b) instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante con la diversa collocazione
dell'orario comunicata;
c) precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attuato ai sensi dell'art. 46, comma
1, lettera t) del D.Lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche;
d) accudire i figli fino al compimento di 7 anni;
e) studio, connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di 2º grado o del diploma universitario o
di laurea.
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Principio di non discriminazione
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e
normativo non meno favorevole, rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in
particolare per quanto riguarda:
- l'importo della retribuzione oraria;
- la durata del periodo di prova e delle ferie annuali riproporzionate in base all'orario svolto;
- la maternità;
- la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
- l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l'accesso ai servizi aziendali;
- i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente c.c.n.l.;
- i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.
Qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di
conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende proporzionalmente ridotta.
Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in
particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della
retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e
maternità.
Computo dei lavoratori a tempo parziale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della
consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti
in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario
eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Le parti in sede regionale, o su mandato delle parti, a livello territoriale, di norma annualmente procederanno a verificare
l'efficacia e la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno.
Le parti si incontreranno entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo per procedere ad eventuali armonizzazioni della
disciplina contrattuale con le sopraggiunte norme di legge in materia.
Art. 37
(Contratto a tempo determinato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi dell'art. 23, 1º comma, della L. n. 56/1987, fermo restando le ipotesi individuate
dalla L. n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dall'art. 8 bis della L. n.
79/1983, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei casi di
seguito elencati:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in
dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivate da richiesta di mercato che non sia possibile evadere
con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni
richieste;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella
normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione
all'esecuzione di lavori particolari;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa,
con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa
(compresa l'attività di manutenzione);
- assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è prevista la sostituzione dal lavoro;
l'affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a
conoscenza della eventuale futura sostituzione da effettuare.
Nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a
tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore a termine.
Per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione
di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 3 o frazione dipendenti in forza.
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine
sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul
territorio, le parti confermano che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di
confronto anche a livello regionale di categoria.
Sono pertanto fatte salve le pattuizioni già convenute, ovvero da definire, in merito ad
ulteriori casistiche, nonché a diverse proporzioni numeriche, che garantiscano più ampie
opportunità di lavoro a termine.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Contratto a termine
Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato
sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo
determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le
esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
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a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di personale assente per malattia, maternità/paternità, aspettativa, ferie;
2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale
produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse
eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse
particolari.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è consentito un periodo di
affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di
quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
b) Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratore a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a
tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) e 2) del
presente articolo.
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4 è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le
aziende prive di dipendenti.
c) A livello regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
Ai sensi del comma 7, lett. A) dell'art. 10, D.Lgs. n. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti
a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in
funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
A seguito delle modifiche legislative intervenute in materia le parti si incontreranno entro 60 giorni dalla stipula del presente
accordo al fine di armonizzare il presente testo con le disposizioni di legge, anche in relazione alla definizione delle attività
stagionali.
Le parti si incontreranno entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo per procedere ad eventuali armonizzazioni della
disciplina contrattuale con le sopraggiunte norme di legge in materia.
---------N.d.R.: L'accordo 27 aprile 2010 prevede quanto segue:
Nuovo art. 37 - Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma
comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica
dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di personale assente per malattia, maternità/paternità, aspettativa, ferie;
2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale
produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse
eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse
particolari.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario
tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di
consentire il passaggio delle consegne. Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di affiancamento del
lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 3 mesi.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi
ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a
tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà
essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
b) Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a
tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1 e 2 del presente
articolo.
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4 è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le
aziende prive di dipendenti.
c) A livello regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
Ai sensi del comma 7, lett. A) dell'art. 10, D.Lgs. n. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti
a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in
funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, il
contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione
che intercorrono tra un contratto e l'altro. Superato tale periodo, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato una volta
decorsi i termini previsti dal comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 368/2001.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 5, comma 4-bis,
terzo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine
tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la
stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante
di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto
o conferisca mandato.
Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa
per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore
di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine, a
condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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Art. 38
(Stagionalità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di una elevata e stabile
occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei problemi occupazionali connessi
all'utilizzazione di manodopera con rapporto stagionale, dandosi reciprocamente atto della
difficoltà di una soluzione immediata e globale di tali problemi, riconoscono l'esigenza di
sviluppare ogni iniziativa utile ai fini sopra indicati.
Pertanto, le parti, a livello regionale, individueranno le specifiche lavorazioni presenti nella
regione per le quali, dato il carattere ricorrente delle punte di più intensa attività, sia reso possibile
il ricorso all'assunzione di lavoratori stagionali.
Tale individuazione verrà effettuata sulla base delle seguenti fattispecie:
- particolari produzioni stagionali agricole e di allevamento;
- particolari consumi alimentari legati a ricorrenti festività o tradizioni;
- particolari consumi legati alle fasi climatiche;
- consistenti variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici.
---------N.d.R.: L'accordo 27 aprile 2010 prevede quanto segue:
Art. 38 - Stagionalità (Sostituire il testo con il seguente)
In considerazione delle particolarità del settore alimentare e della panificazione e della sua maggiore ricorrenza, le parti si
danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l'occupazione e uno strumento per quelle
aziende la cui produzione è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore e dalle disponibilità delle materie
prime in alcuni periodi dell'anno.
Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile oltre che per le
attività previste dal D.P.R. n. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro
riconducibili alla attività stagionale in senso ampio, ossia quella concentrata in periodi dell'anno e finalizzata a rispondere
all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi,
tradizionali e promozionali.
A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:
1) produzioni stagionali principalmente legate al settore agricolo;
2) produzioni connesse a ricorrenze, cerimonie, eventi e manifestazioni di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale,
sportivo, ricreativo;
3) produzioni legate a consumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldi o freddi);
4) produzioni per consistenti variazioni di consumi collegate ai flussi turistici;
5) produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a qualificare e promuovere la
tipicità;
6) unità locali i cui periodi di apertura al pubblico limitatamente ad alcuni periodi all'anno, in località anche distinte da quelle
della sede principale, quand'anche situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici
stagionali.
La possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguarda i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento,
movimentazione e relative modalità accessorie, ivi compresa l'amministrazione e la vendita.
Ulteriori specifiche lavorazioni verranno individuate dalle parti a livello regionale, anche in considerazione delle punte di più
intensa attività legate alle produzioni locali.
Le parti stabiliscono anche che nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per
ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-ter, Parte seconda, del D.Lgs. n. 368/2001 le parti concordano che la
disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. n.
368/2001, non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai commi precedenti.
Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza, rispetto a
nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando
l'identità di mansioni. Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà
entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionali.
Il periodo di prova per il personale stagionale assunto in forza del presente articolo è ridotto in misura del 70% rispetto al
periodo di prova stabilito dal presente c.c.n.l. per la generalità dei lavoratori.
Art. 39
(Indennità maneggio denaro e cauzione - Escluso per il settore della panificazione)
Il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per la riscossione e
pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità
mensile pari al 7% del minimo di categoria e della ex indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere
depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune
gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore stesso.
Art. 40
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(Trasferte - Escluso per il settore panificazione)
Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori dalla giurisdizione
del comune ove ha sede l'impresa presso la quale sono in forza, sarà rimborsato l'importo delle
spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità liquidato in base a nota
documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate.
Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un
massimo di otto ore.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la
durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.
L'importo approssimativo delle spese di cui al 1º comma dovrà essere anticipato dal datore
di lavoro, salvo conguaglio alla fine della trasferta.
Nota a verbale
Il presente articolo non si applica al personale viaggiante ed a quello addetto ai trasporti ed
alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà concordato in sede aziendale.
Art. 41
(Servizio militare)
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi, per adempiere agli obblighi di
leva o servizi sostitutivi, disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge a norma delle quali il
rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto.
Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'impresa. Per il computo
del t.f.r. detto periodo sarà utile ai fini della sola rivalutazione dello stesso.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto, oltre che alla
conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo
alle armi.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, e previo preavviso da darsi
al datore di lavoro entro 10 giorni dalla data del congedo, il lavoratore è tenuto a presentarsi
all'imprenditore entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, salvo che trattasi di
richiamo non superiore a 30 giorni nel qual caso si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
In caso contrario il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Art. 42
(Assenze e recuperi)
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Ogni assenza non giustificata potrà essere punita ai sensi dell'art. 49 riguardante i
provvedimenti disciplinari.
Le giustificazioni devono essere presentate nel giorno successivo al primo giorno di
assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza
maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, purchè esso sia contenuto nei limiti
di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta
l'interruzione.
Art. 43
(Permessi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità
familiari.
Potranno altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per
giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le
ore perdute potranno essere recuperate.
Compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, detti permessi potranno, su richiesta del
lavoratore, essere considerati in conto ferie, previo accordo tra le parti.
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N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Nuovo articolo
(Permessi retribuiti straordinari)
Con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di
un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente "more uxorio") verrà concesso un permesso
straordinario retribuito di tre giorni lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4 della suddetta
legge e all'art. 1 del D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278.
Art. 44
(Trattamento in caso di malattia ed infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il
secondo giorno dall'inizio dell'assenza. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore
l'invio del certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato
impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n.
300/1970.
In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non
in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad
un arco temporale pari a 24 mesi.
Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di
tutti gli istituti contrattuali entro il limite della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto
comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà
assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di
fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i
seguenti importi:
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 7 giorni, le aziende garantiranno
ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1º giorno e
fino al 180º giorno;
- in caso di malattia di durata inferiore o pari a 7 giorni viene riconosciuta al lavoratore una
integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a
partire dal 4º giorno.
Le parti convengono che a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere
su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza
maturazione di alcun istituto contrattuale.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che
regolano la materia.
Affinchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le
denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa,
deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al
lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di
soccorso.
In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà
attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo.
Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla
conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a
quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto fino a guarigione clinica.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia
professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla
guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico
dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del
lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.
Norma transitoria per il settore della panificazione
Fino al 31 dicembre 1997 per le prime tre giornate di malattia non indennizzate dal
competente Istituto, verrà corrisposto al lavoratore malato per un periodo superiore a 7 giorni, da
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parte del datore di lavoro, il 100% della paga globale come se lavorasse.
Nel caso di malattia di durata inferiore o pari a 7 giorni, la retribuzione di cui al precedente
comma sarà corrisposta soltanto per il secondo ed il terzo giorno.
A decorrere dal 1º gennaio 1998, il trattamento delle prime tre giornate di malattia sarà
regolato secondo quanto previsto al 4º comma del presente articolo.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Trattamento malattia
Art. 44
(Trattamento in caso di malattia ed infortunio)
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro - In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore
deve avvertire l'azienda di norma entro il giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato
impedimento o cause di forza maggiore. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato
medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata
ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300/1970.
In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto su indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24
mesi.
Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i
limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal
lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico
dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli
conseguire complessivamente i seguenti importi:
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione
economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1º giorno e fino al 180º giorno;
- in caso di malattia di durata inferiore o pari a 6 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a
carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4º giorno.
Le parti convengono che a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore
un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul
lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore
all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più
vicino posto di soccorso.
In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste
dal presente articolo.
Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a
guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità
temporanea prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione
clinica.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale ad integrazione di quanto
percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL, e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un
trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del
lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.
Art. 44 bis
(Gravidanza e puerperio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso alla lavoratrice
assente nei due mesi prima del parto, e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta
un'integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 90% della retribuzione netta di fatto.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Art. 44 bis
(Gravidanza e puerperio)
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
A partire dal 1º marzo 2008 durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, e comunque per un periodo di 5 mesi,
alle lavoratrici sarà erogata un'integrazione del trattamento corrisposto dall'istituto assicuratore fino a garantire il 100%
della retribuzione di fatto netta mensile.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio, della gratifica natalizia e delle
ferie.
Art. 45
(Molestie sessuali)
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità
della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale
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non gradito ed offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici e i
lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato
al rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità
- organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i
singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi.
Art. 46
(Congedo matrimoniale)
Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un periodo di
congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Durante il periodo di congedo per gli
impiegati decorrerà la normale retribuzione di fatto mensile; gli operai e gli apprendisti hanno
diritto al pagamento di quanto avrebbero percepito se avessero lavorato.
Per questi ultimi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda in via
anticipata ed è comprensivo dell'assegno INPS.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore, salvo casi eccezionali, con
un anticipo di 6 giorni di calendario. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata
entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio.
Art. 47
(Indumenti di lavoro)
Le aziende forniranno ai lavoratori di norma annualmente, salvo diversi accordi tra le parti,
secondo le esigenze, previa restituzione di quelli usati, indumenti in uso gratuito idonei allo
svolgimento delle specifiche lavorazioni.
I lavoratori sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme igieniche ed alla adeguata cura degli
indumenti loro forniti.
Art. 48
(Rapporti in azienda)
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale
saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare il lavoratore deve:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il
controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le
disposizioni del presente contratto;
c) conservare assoluta segretezza sugli interessi della azienda, non trarre profitto, con
danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere
attività contraria agli interessi della produzione aziendale, non abusare in forma di concorrenza
sleale dopo risolto il contratto di lavoro delle notizie attinte durante il servizio. L'azienda peraltro
non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività, successiva alla
risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui sopra e comunque previsti dall'art.
2115 cod. civ.;
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti, degli indumenti
di lavoro a lui affidati e non apportare ad essi modifiche. I danni che comportino trattenute per il
risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a
conoscenza. Tali trattenute non potranno superare il 10% della retribuzione mensile.
Art. 49
(Provvedimenti disciplinari)
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda
della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile,
con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di danno dovranno
essere versati all'INPS.
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Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore
che:
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare
permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione od
occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcooliche, senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed
alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Art. 50
(Licenziamento senza preavviso)
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una
causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave
nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre
volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o le ferie; assenza per simulata malattia;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente
affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro
da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o
compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa di lavorazione o
danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 49 (Provvedimenti
disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso
articolo nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza
degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l'autorizzazione della
Direzione:
- di oggetti e opere per uso proprio o di terzi all'interno dell'azienda;
- di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta per conto di terzo fuori dell'azienda;
g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
h) furto nell'azienda;
i) trafugamento o riproduzione di modelli, schizzi, disegni od altri oggetti e documenti
dell'azienda;
l) insubordinazione verso i superiori;
m) rissa nell'interno dell'azienda.
Art. 51
(Cessione, trapasso, trasformazione o cessazione di azienda)
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di
diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva, nei confronti del nuovo titolare, i
diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente c.c.n.l. e dalla contrattazione regionale.
Nel caso di licenziamento per cessazione o liquidazione di azienda (escluso il fallimento e
la liquidazione forzata) il periodo di preavviso di cui all'art. 52 sarà portato a quattro settimane.
Art. 52
(Preavviso di licenziamento e dimissioni)
Il licenziamento del lavoratore non in prova nel rispetto delle vigenti norme di legge o le sue
dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
Livello
1º S
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Operai
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Impiegati
3 mesi
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1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
1 mese
1 mese
15 giorni (di calendario)
15 giorni (di calendario)
15 giorni (di calendario)
2 mesi
1 mese
1 mese
1 mese
1 mese
1 mese
-
Settore panificazione
A1S, A1
A2, A3, A4
B1, B2
B3, B4
1 mese
15 giorni (di calendario)
1 mese
15 giorni (di calendario)
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve
corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio che nel
corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso
non compiuto.
Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Tanto il licenziamento che le dimissioni dovranno essere comunicati per iscritto.
Art. 53
(Trattamento di fine rapporto)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un trattamento di fine
rapporto da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297.
Per l'anzianità precedentemente al 31 dicembre 1989 valgono in ogni caso, le norme
contrattuali applicate o comunque indicate nelle dichiarazioni obbligatorie (INPS - INAIL Ispettorato del lavoro, ecc.) oppure nelle contrattazioni regionali e territoriali, fra le parti, a quella
data in vigore.
Per le imprese di panificazione vale quanto pattuito all'art. 48 del c.c.n.l. panificazione del 1º
dicembre 1994.
Art. 54
(Disciplina dell'apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed in
particolare alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, salvo quanto disposto
dai seguenti commi e dalle disposizioni del presente accordo che recepisce quanto previsto in
materia dall'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983.
La durata dell'apprendistato, l'inquadramento alla scadenza del periodo suddetto, le relative
retribuzioni, ivi comprese l'indennità di contingenza, sono tutte riportate nella tabella di seguito.
Gli eventuali periodi di addestramento, effettivamente compiuti presso altre imprese,
verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto,
semprechè si riferiscano alla stessa attività di produzione e non siano intercorse, fra l'uno e l'altro
periodo, interruzioni superiori a 18 mesi.
I minimi retributivi dell'apprendista sono quelli percentuali indicati nelle tabelle ivi riportate e
sono riferiti alla retribuzione globale di fatto del lavoratore qualificato, al lordo delle ritenute
previdenziali.
Il periodo di prova avrà la durata di un mese.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti, potrà recedere dall'accordo senza
l'obbligo di preavviso e d'indennità, con il pagamento all'apprendista delle ore di lavoro
effettivamente prestate, compresi i ratei mensili maturati per gli istituti previsti.
Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni non danno diritto alle maturazioni dei suddetti istituti.
Il periodo di prova sarà computato sia agli effetti del periodo di apprendistato, sia
dell'anzianità presso l'impresa.
Oltre alle normali registrazioni, sul libretto dell'apprendista sarà rilasciato dall'impresa, in
caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già
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compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
---------N.d.R.: L'accordo 24 gennaio 2008 prevede quanto segue:
Regolamentazione dell'apprendistato
Premessa
Premesso che nell'ambito della riforma dei contratti a contenuto formativo il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo le seguenti tre diverse tipologie (modalità di
svolgimento) dello stesso, differenziate in relazione agli obiettivi formativi perseguiti:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
Considerato che, allo stato, non è ancora pienamente operativa la disciplina legislativa dell'apprendistato per il dirittodovere, strettamente connessa alla riforma dei cicli scolastici, le parti contraenti con il presente accordo danno concreta
attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni
e province italiane, sia in quelle che legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica regolamentazione.
Art. 1
(Norme generali)
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato al conseguimento di una
qualificazione superiore rispetto al patrimonio professionale iniziale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di
competenze di base trasversali e tecnico professionalizzanti.
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del
presente accordo e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli
apprendisti le norme del vigente c.c.n.l.
Art. 2
(Età di assunzione)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i
ventinove anni.
L'assunzione potrà essere effettuata fino al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Art. 3
(Forma e contenuto del contratto)
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e
lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di
formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto
dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere
instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 1º s al 5º livello e per le relative mansioni
relativamente al settore alimentari e per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal A1 s al A3 e dal
livello B1 al B3 per il settore panificazione.
Art. 4
(Periodo di prova)
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore a quanto previsto per i
lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell'apprendista.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del
preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate.
Art. 5
(Apprendistato presso altri datori di lavoro)
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella
nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto nell'ambito del diritto-dovere di
formazione, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i
periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Art. 6
(Durata dell'apprendistato professionalizzante)
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla
qualificazione da raggiungere:
Settore alimentare
- 1º gruppo (livelli 1º, 1º s): durata: 5 anni e 6 mesi;
- 2º gruppo (livelli 2º, 3ºa, 3º, 4º): durata: 5 anni;
- 3º gruppo (livello 5º): durata: 3 anni.
Panificazione gruppo A
- 1º gruppo (livelli A1, A1 s): durata: 5 anni;
- 2º gruppo (livello A2): durata: 4 anni e 6 mesi;
- 3º gruppo (livello A3): durata: 3 anni.
Panificazione gruppo B
- 1º gruppo (livelli B1): durata: 5 anni;
- 2º gruppo (livello B2): durata: 4 anni e 6 mesi;
- 3º gruppo (livello B3): durata: 3 anni.
Art. 7
(Retribuzione)
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla
retribuzione contrattuale (minimi, ex contingenza ed E.d.r.) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta
del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a
godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Settore alimentare
Gruppi
I
sem
II
sem
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III
sem
IV
sem
V
sem
VI
sem
VII sem
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VIII sem
IX
sem
X
sem
XI
sem
XII
sem
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1º
2º
3º
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
95
2º liv.
2º liv.
100
2º liv.
1º liv.
100
II
sem
70
70
70
III
sem
75
75
75
IV
sem
75
75
95
V
sem
2º liv.
2º liv.
100
VI
sem
2º liv.
2º liv.
100
2º liv.
1º liv.
1º liv.
1º liv.
VII sem
VIII sem
1º liv.
1º liv.
1º liv.
100
1º liv.
100
100
100
100
IX
sem
100
100
X
sem
100
XI
sem
Settore panificazione
Gruppi
1º
2º
3º
I
sem
70
70
70
XII
sem
Chiarimento a verbale
Nella tabella sopra riportata, relativa alla progressione retributiva degli apprendisti, le caselle contrassegnate
dall'indicazione "2 liv." determinano l'applicazione della retribuzione (paga base + ex contingenza + E.d.r.) di due livelli
inferiore rispetto al livello da conseguire alla fine del periodo in apprendistato. Analogamente, con l'indicazione "1 liv." si
intende la retribuzione (paga base + ex contingenza + E.d.r.) di un livello inferiore rispetto al livello di destinazione
dell'apprendista. Resta inteso che al momento dell'applicazione del meccanismo del sottoinquadramento, la retribuzione
dell'apprendista non potrà essere in ogni caso inferiore a quella precedentemente determinata attraverso il meccanismo
della percentualizzazione.
Art. 8
(Piano formativo individuale)
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla
qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le
modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa
anche su istanza del tutor.
Art. 9
(Formazione dell'apprendista)
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto
all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico professionali.
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed
economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro, (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza
devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed in ogni caso entro il primo anno del contratto
stesso);
2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza
dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della
professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di
sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, di cui una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e la
restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità
formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali:
affiancamento on the job, aula, elearning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e o interne all'azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Art. 10
(Capacità formativa dell'impresa)
Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare
interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
- capacità di progettazione della formazione da erogare.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.
Nel primo anno di apprendistato la formazione, esclusivamente a seguito di accordi regionali in materia tra Istituzioni e le
parti firmatarie del presente accordo, potrà avvenire esternamente all'azienda o internamente attraverso l'ausilio di
strutture esterne.
Art. 11
(Tutor)
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor
aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il
titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle
imprese artigiane.
Art. 12
(Profili formativi)
Ai sensi delle disposizioni vigenti, ferma restando la competenza delle regioni in materia da realizzarsi previa intesa con le
Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente c.c.n.l., per quanto attiene ai profili formativi per l'apprendistato
professionalizzante si fa riferimento agli Allegati 1 e 2. Le parti si incontreranno entro il 29 febbraio 2008 per eventuali
modifiche o integrazioni a quanto contenuto nei menzionati allegati.
Art. 13
(Attribuzione della qualifica)
Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuita la qualifica e livello per i quali ha effettuato
l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in merito alla possibilità per il datore di lavoro
di recedere dal rapporto di lavoro con preavviso ai sensi dell'art. 2118 cod. civ.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre
che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente c.c.n.l.
Art. 14
(Decorrenza)
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La presente disciplina decorre dal 1º marzo 2008 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati dopo quella data.
Norma transitoria
Gli apprendisti assunti prima del 1º marzo 2008 continueranno a seguire la disciplina prevista dal c.c.n.l. 23 novembre
1998.
Le medesime regole si applicano altresì agli apprendisti minori di età compresa fino a 18 anni fino alla data di entrata in
vigore della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003.
Norme finali
Le parti a fronte della soluzione raggiunta con il presente accordo, la ritengono transitoria anche in relazione ai confronti in
essere a livello interconfederale, nonché in relazione al prossimo rinnovo contrattuale.
A tal fine le parti si incontreranno entro la vigenza contrattuale.
Le parti si danno atto che l'apprendistato nell'artigianato ha tradizionalmente rappresentato uno strumento unico e speciale
di trasmissione delle competenze, di elevato valore sociale.
Si danno altresì atto che l'apprendistato nell'artigianato è uno strumento di rilevanza strategica per garantire buona e
stabile occupazione.
Le parti, nell'ambito delle attività previste dagli osservatori, si incontreranno per monitorare l'andamento delle attribuzioni
delle qualifiche e conseguenti trasformazioni dei rapporti per i lavoratori che abbiano terminato il periodo di apprendistato.
Le parti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo per disciplinare l'apprendistato per alta
formazione.
Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a
seguito della emanazione e piena operatività della relativa norma di attuazione.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e
di legge.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il
periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 52 del c.c.n.l. 23 novembre 1998.
---------N.d.R.: Per i profili formativi si veda l'accordo in calce al c.c.n.l.
---------N.d.R.: L'accordo 3 aprile 2008 prevede quanto segue:
1. Profili formativi del settore alimentazione
Nel profilo 3:
a) sostituire il titolo "Addetto alla produzione" con "Operatori di produzione compresi i pasticceri"
e su
b) competenze tecnico professionali di profilo
sostituire il primo punto "Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi del settore" con "Conoscenza delle
materie prime, dei prodotti e dei servizi del settore comprese le materie del settore dolciario".
2. Apprendistato
a) Art. 7 - Retribuzione:
sostituire le prime tre righe dell'articolo con:" La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione
delle seguenti percentuali sulla retribuzione globale, prevista dal presente c.c.n.l., per il livello di inquadramento di uscita
del lavoratore, al lordo delle ritenute previdenziali."
b) Dopo l'art. 13 inserire:
Art. 13 bis - Trattamento economico per malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti trova applicazione quan to previsto in materia dal presente
c.c.n.l. rispettivamente per operai e per gli impiegati.
Art. 55
(Ferie apprendisti)
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, agli apprendisti di età non superiore
ai 16 anni verrà concesso, per ogni anno di servizio, un periodo feriale retribuito di 30 giorni di
calendario, mentre per gli apprendisti che hanno superato i 16 anni, valgono le norme previste per
gli operai.
All'apprendista non in prova che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero
periodo di ferie, per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi
presso l'impresa, di norma spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi
di servizio prestato.
In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie, in
proporzione ai dodicesimi maturati.
Art. 56
(Apprendisti impiegati)
Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 196/1997 le parti concordano nel prevedere, per tutti i
settori, la possibilità di assumere apprendisti impiegati.
Art. 57
(Inquadramento apprendisti settore alimentare)
Nello spirito dell'art. 5 del citato accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, a seconda
del contenuto professionale, si distinguono 3 gruppi la cui appartenenza e le relative modalità e
durata sono quelle di seguito elencate:
Operai
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Gruppo 1º
Durata: anni 5
Appartengono a questo gruppo i lavoratori destinati ad acquisire la necessaria
professionalità per la realizzazione del ciclo completo di produzione:
- settore lattiero-caseario-casaro;
- settore degli insaccati (salumi);
- settore stagionatura prosciutti - addetti a lavorazioni congiunte di salagione, disosso e
controllo celle di stagionatura;
- pasticceri, gelatieri, cuochi di gastronomia e similari.
Gruppo 2º
Durata: anni 3 e mesi 6
Appartengono a questo gruppo i lavoratori addetti:
- conserve animali (spolpatori - lavorazioni sottoprodotti macellazione - selezionatori stagionatori addetti a singole operazioni ed attività simili in aziende salumiere);
- conserve vegetali - pastifici - molini - vini e liquori - aceti - sott'olio e sottaceti - dolciari;
- alimenti zootecnici - zuccheri - lieviti - dadi - alimentari vari e simili;
- pasta fresca, piadina e prodotti similari, pizza a taglio, commessi e banconieri di tutti i
settori;
- addetti sala plansister o rotostaggio;
- settore lattiero-caseario: stagionatore - selezionatore.
Gruppo 3º
Durata: anni 1 e mesi 6
- acque minerali e bevande, ecc.
Impiegati
Durata: anni 2
Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel 5º livello.
Art. 57 bis
(Inquadramento apprendisti settore panificazione)
Nello spirito dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, a seconda del contenuto
professionale, si distinguono 3 gruppi la cui appartenenza e le relative modalità e durata sono
quelle di seguito elencate:
Operai
Gruppo 1º
Durata: 4 anni e 6 mesi
Appartengono a questo gruppo i lavoratori apprendisti destinati ad acquisire la necessaria
professionalità per l'espletamento di mansioni riferite alle categorie A1 Super, A1, B1.
Gruppo 2º
Durata: 3 anni e 8 mesi
Appartengono a questo gruppo i lavoratori apprendisti destinati ad acquisire la necessaria
professionalità per l'espletamento di mansioni riferite alle categorie A2, B2.
Gruppo 3º
Durata: 3 anni
Appartengono a questo gruppo i lavoratori apprendisti destinati ad acquisire la necessaria
professionalità per l'espletamento di mansioni riferite alle categorie A3, B3.
Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel livello
corrispondente alle mansioni che verranno loro assegnate.
Impiegati
Durata: anni 2
Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel gruppo B2.
Art. 58
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(Retribuzione apprendista settore alimentare)
La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle seguenti
percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali prevista dal presente
c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel 5º livello.
Le parti concordano che la retribuzione dell'apprendista non potrà superare la retribuzione
del lavoratore in qualifica inquadrato nel 5º livello al netto delle ritenute previdenziali.
Percentuali di retribuzione
Gruppo 1º (5 anni):
1º semestre
2º semestre
3º semestre
4º semestre
3º anno
4º anno
5º anno
50%
56%
62%
68%
75%
85%
90%
Gruppo 2º (3 anni e 6 mesi):
1º semestre
2º semestre
3º semestre
4º semestre
3º anno
ultimo semestre
50%
56%
65%
75%
85%
90%
Gruppo 3º (1 anno e 6 mesi):
1º semestre
2º semestre
3º semestre
50%
75%
90%
Apprendisti impiegati (2 anni):
1º semestre
2º semestre
3º semestre
4º semestre
50%
65%
75%
90%
Art. 58 bis
(Retribuzione apprendista settore panificazione)
La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle seguenti
percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali prevista dal presente
c.c.n.l. per i lavoratori inquadrati nella cat. A3 o B3, a seconda che l'apprendista sia destinato ad
acquisire la professionalità necessaria per l'espletamento di mansioni riferibili all'area di
inquadramento A o B.
Le parti concordano che la retribuzione dell'apprendista non potrà superare, al netto delle
ritenute previdenziali, la retribuzione del lavoratore in qualifica inquadrato nelle cat. A3 o B3.
Percentuali di retribuzione
Gruppo 1º (4 anni e 6 mesi):
1º semestre
2º semestre
3º semestre
4º semestre
3º anno
4º anno
ultimi 6 mesi
56%
62%
68%
75%
80%
85%
90%
Gruppo 2º (3 anni e 8 mesi):
1º semestre
2º semestre
3º semestre
4º semestre
5º semestre
56%
62%
68%
75%
80%
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Gruppo 3º (3 anni):
6º semestre
ultimo 8 mesi
85%
90%
1º semestre
2º semestre
3º semestre
4º semestre
5º semestre
6º semestre
56%
62%
68%
75%
85%
90%
Art. 59
(Malattia e infortunio non sul lavoro)
In caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro, all'apprendista verrà riconosciuto un
trattamento economico che comporti per l'impresa oneri percentuali pari a quelli sostenuti per i
lavoratori non apprendisti.
Norma transitoria per il settore alimentare
La presente normativa si applica agli apprendisti assunti dal 1º luglio 1993; gli apprendisti in
forza al 30 giugno 1993 manterranno il trattamento economico e normativo ad essi applicato.
Il trattamento economico di cui sopra sarà quello risultante dall'applicazione delle
percentuali riconosciute all'apprendista, precedentemente alla entrata in vigore del presente
c.c.n.l. per tutto il periodo di apprendistato, sul 5º livello retributivo determinato ai sensi dell'art. 31
del presente c.c.n.l.
Nel caso in cui l'apprendista percepisca al 30 giugno 1993 retribuzioni superiori a quella
sopra indicata, le eventuali differenze verranno congelate "ad personam" e verranno riassorbite
fino a concorrenza.
Norma transitoria per il settore panificazione
La normativa di cui al presente c.c.n.l., riferita alla disciplina dell'apprendistato, si applica
agli apprendisti assunti a partire dal 1º agosto 1995.
Agli apprendisti in forza al 31 luglio 1995:
- qualora, alla stessa data, abbiano superato la metà del periodo di apprendistato per essi
previsto dal c.c.n.l. 1º luglio 1991, continuerà ad essere applicato il trattamento economico e
normativo di cui al suddetto c.c.n.l.;
- qualora, alla stessa data, non abbiano superato la metà del periodo di apprendistato per
essi previsto del c.c.n.l. 1º luglio 1991, verranno applicati il trattamento economico e normativo,
nonchè le durate, previste dalla disciplina di cui al presente c.c.n.l.
In particolare, il trattamento economico di cui sopra sarà quello derivante dall'applicazione
delle percentuali di retribuzione previste dal presente c.c.n.l. sul livello retributivo determinato per
la categoria A3.
Nel caso in cui, al 31 luglio 1995, l'apprendista percepisca una retribuzione superiore a
quella sopra indicata, le eventuali differenze verranno congelate "ad personam" e verranno
riassorbite fino a concorrenza.
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano,
si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali
del rapporto di apprendistato.
Art. 60
(Apprendisti assunti con età superiore ai 24 anni fino ai 29 per il settore alimentare)
Le parti, nel concorde intento di dare applicazione al 5º comma dell'art. 21 della legge n.
56/1987 e dell'art. 16 della legge n. 196/1997 convengono quanto segue:
a) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le figure
professionali di cui al primo gruppo;
b) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 26 anni per le figure
professionali di cui al secondo gruppo;
c) ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al primo gruppo (5 anni) per
gli apprendisti assunti tra i 24 ed i 29 anni, il calcolo della retribuzione sulla retribuzione globale
del 5º livello verrà effettuato secondo le seguenti progressioni percentuali:
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1º semestre
2º semestre
3º semestre (e seguenti)
70%;
80%;
90%;
d) per gli apprendisti di cui al primo gruppo assunti tra i 22 ed i 24 anni, il calcolo della
retribuzione sulla retribuzione globale del 5º livello verrà effettuato secondo le seguenti
progressioni percentuali:
1º semestre
2º semestre
3º semestre
4º semestre
3º anno
4º anno
5º anno
55%;
60%;
65%;
70%;
75%;
85%;
90%.
Per gli apprendisti del 3º gruppo vale l'estensione dei limiti dei età per l'assunzione di cui
all'articolo 16 della legge n. 196/1997.
Al termine del periodo di apprendistato di cui sopra, gli apprendisti saranno inquadrati al 5º
livello.
Art. 60 bis
(Apprendisti assunti con età superiore ai 24 anni fino ai 29 per il settore panificazione)
Le parti, nel concorde intento di dare applicazione al 5º comma dell'art. 21 della legge n.
56/1987 e dell'art. 16 della legge n. 196/1997 convengono quanto segue:
a) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le figure
professionali di cui al primo gruppo;
b) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 26 anni per le figure
professionali di cui al secondo gruppo;
c) ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al primo gruppo (4 anni e 6
mesi) per gli apprendisti assunti tra i 24 ed i 29 anni, il calcolo della retribuzione sulla retribuzione
globale della cat. A3 o B3 verrà effettuato secondo le seguenti progressioni percentuali:
1º semestre
2º semestre
3º semestre (e seguenti)
70%
80%
90%
d) per gli apprendisti di cui al primo gruppo assunti tra i 22 e i 24 anni, il calcolo della
retribuzione sulla retribuzione globale della cat. A3 o B3, verrà effettuato secondo le seguenti
progressioni percentuali:
1º semestre
2º semestre
3º semestre
4º semestre
3º anno
4º anno
ulteriori 6 mesi
58%
64%
70%
75%
80%
85%
90%
La categoria di riferimento (A3 o B3) è definita sulla base della professionalità necessaria
per l'espletamento di mansioni riferibili rispettivamente all'area d'inquadramento A o B.
Per gli apprendisti del terzo gruppo vale l'estensione dei limiti di età per l'assunzione di cui
all'art. 16 della legge n. 196/1997.
Art. 61
(Norme particolari per i Quadri del settore alimentare)
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Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica il quadro personale con funzioni
direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità
gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è
chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con
carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali
obiettivi.
Ai lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza
assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali
per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con
l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio
responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ed iniziative di formazione ed
aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento
alle specifiche attività svolte.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore
è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione
normativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle
specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 190, in materia di
riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art.
2590 cod. civ. e del R.D. 29 giugno 1932.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla
sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione
della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
A far data dal 1º aprile 1994 al personale con qualifica di quadro sarà riconosciuta una
indennità di funzione di lire 70.000 con assorbimento del superminimo individuale fino a
concorrenza del 50% di tale importo.
Per il lavoro straordinario si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto
al quadro a livello aziendale.
Norma transitoria
La determinazione di requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è stata effettuata
dalle parti con stipula del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai
lavoratori interessati a far data dal 1º ottobre 1994.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di
quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto
disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
Art. 62
(Previdenza complementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premesso
- che la normativa su Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi
decreti di attuazione;
- che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di
previdenza complementare;
- che, infine, si intende contribuire d'un più elevato livello di copertura previdenziale in
aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso;
- che in data 8 settembre 1998 è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale
intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di
ARTIFOND,
le parti FEDAL-Confartigianato, FIAAL-CNA, FNA-CASA, CLAI e FLAI-CGIL, FAT-CISL,
UILA-UIL
recependo le modalità di cui all'accordo nazionale interconfederale intercategoriale dell'8
settembre 1998, e di cui all'intesa allegata all'accordo stesso,
concordano
1) di aderire come parti istitutive, alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione
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complementare nazionale per l'artigianato;
2) che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più
E.d.r., è così determinata:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;
- 16% del t.f.r. maturando.
Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente,
sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del t.f.r. maturando.
Per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione
sarà dovuta a decorrere dal 28 agosto 1999.
Ferma restando la contribuzione così come sopra definita, i lavoratori di prima occupazione
possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra
definita;
3) che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa,
rientra nei costi contrattuali, per la previdenza complementare, che saranno stabiliti da
ARTIFOND;
4) che il versamento dell'1% a carico delle imprese ad ARTIFOND decorrerà dal 1º aprile
2001 con le modalità stabilite dallo stesso ARTIFOND;
5) che, entro giugno 1999, le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di
attuazione di ARTIFOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i
lavoratori del settore alimentare e panificazione.
---------N.d.R.: L'accordo 30 giugno 2004 prevede quanto segue:
1) l'importo di "una tantum", autonomamente determinato dalle categorie interessate nell'ambito dei negoziati per il rinnovo
della parte economica del c.c.n.l., potrà prevedere un importo a titolo di versamento della quota a carico dell'impresa ai
sensi del punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999.
Per i negoziati di rinnovo già conclusi, le categorie interessate potranno incontrarsi al fine di valutare le modalità di
applicazione del presente accordo.
2) Il suddetto importo, pari a 5,00 euro, costituisce la quota di iscrizione "una tantum" a carico delle imprese, finalizzata alla
copertura delle spese di costituzione e gestione dei Fondi di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori.
Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di adesione già
stabilita dall'accordo interconfederale 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionale
ex accordo interconfederale 17 marzo 2004.
3) Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell'intera
"una tantum" ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l'obbligo previsto dal punto 17, comma 3, dell'accordo
interconfederale 11 febbraio 1999.
4) Le quote di cui sopra saranno versate su appositi c/c suddivisi per singole regioni al fine di garantire l'utilizzo delle
risorse per il decollo dei fondi costituiti ai sensi della lett. F) dall'accordo interconfederale 17 marzo 2004.
A tal fine le parti proporranno agli Organi dell'EBNA di assumere la titolarità dei suddetti c/c, le cui risorse potranno essere
utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite.
Potranno essere concordate modalità di raccolta diverse per le regioni che si siano avvalse della facoltà prevista, dalla lett.
F), punto b) dell'accordo 17 marzo 2004.
5) Le parti sociali firmatarie del presente accordo si impegnano fin d'ora ad individuare gli strumenti e gli adempimenti che
si rendessero necessari per il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di cui sopra.
6) La quota di cui sopra non è dovuta per i lavoratori per i quali sia già stata versata la quota di adesione al fondo di cui al
punto 1 del presente accordo.
7) In attesa della effettiva disponibilità delle risorse derivanti da quanto sopra, le parti concordano sulla possibilità di
proporre agli Organismi del Fondo sostegno al reddito l'utilizzazione, a titolo di prestito, di risorse da parte del Fondo
stesso.
8) Con la sottoscrizione del presente verbale, è abrogato l'accordo stipulato tra le parti sociali nazionali in data 23
novembre 1999.
9) I legali rappresentanti di Artifond sono autorizzati a richiedere alla COVIP il nulla-osta per l'avviamento della fase
elettorale del Fondo nel rispetto delle seguenti cadenze temporali:
- entro il 15 febbraio 2005 si terranno le elezioni degli Organi di Artifond;
- entro il 15 marzo 2005 avverrà l'insediamento degli Organi definitivi di Artifond;
- entro il 31 marzo 2005 sarà presentata la richiesta di autorizzazione alla COVIP da parte del Consiglio di
amministrazione eletto dall'Assemblea di Artifond.
---------N.d.R.: L'accordo 5 ottobre 2004 prevede quanto segue:
Accordo 5 ottobre 2004
in materia di previdenza integrativa
Verbale di accordo
Le Associazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,
dando corso agli impegni assunti con l'accordo interconfederale 17 marzo 2004 in materia di previdenza integrativa per i
lavoratori artigiani, hanno convenuto con specifica intesa del 30 giugno 2004, di porre in essere pratiche iniziative al
rilancio della previdenza complementare, onde avviarne l'operatività nei prossimi primi mesi del 2005.
A seguito di tale intesa i rinnovi contrattuali sottoscritti hanno previsto un contributo a carico delle imprese, pari a 5 euro
per lavoratore, da corrispondere in occasione della erogazione dell'"una tantum", per sostenere le spese per favorire lo
sviluppo e l'avvio della previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori.
Va precisato altresì che il versamento di 5 euro non costituisce base imponibile per la contribuzione al Fondo di solidarietà
di cui al 2º comma, art. 9-bis, legge n. 166/1991, in quanto l'importo in oggetto ha la sola finalità di finanziare la
promozione e l'avvio del Fondo e non prestazioni future ai lavoratori.
Gli accordi contrattuali stipulati fino alla data odierna prevedono il versamento della quota in occasione della
corresponsione della prima tranche di "una tantum". I cc.cc.nn.l. che, ad oggi, hanno previsto tale opzione sono i seguenti:
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C.c.n.l.
Alimentazione - Panificazione
Legno - Arredamento
Metalmeccanici e impiantisti
Pulitintolavanderie
Imprese di pulizia
Lapidei
Ceramica
Mese corresponsione "una tantum"
Ottobre 2004
Ottobre 2004
Novembre 2004
Novembre 2004
Novembre 2004
Novembre 2004
Novembre 2004
Quanto previsto dal presente accordo trova applicazione anche nei cc.cc.nn.l. in corso di definizione.
L'EBNA, a seguito dell'incarico conferitogli nell'accordo tra le parti sociali, ha provveduto ad aprire i seguenti conti correnti
postali, titolati a singola e specifica regione:
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Valle d'Aosta
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Piemonte
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Liguria
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lombardia
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Veneto
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Friuli-Venezia Giulia
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Trento
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Bolzano
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Emilia-Romagna
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Toscana
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Umbria
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Marche
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lazio
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Abruzzo
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Molise
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Campania
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Puglia
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Basilicata
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Calabria
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sicilia
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sardegna
n. c/c 57862633
n. c/c 57862740
n. c/c 57862856
n. c/c 57862930
n. c/c 57862997
n. c/c 57863201
n. c/c 57863367
n. c/c 57863458
n. c/c 57863565
n. c/c 57863821
n. c/c 57863896
n. c/c 57863961
n. c/c 57864084
n. c/c 57864175
n. c/c 57864282
n. c/c 57864365
n. c/c 57864449
n. c/c 57864597
n. c/c 57864662
n. c/c 57864746
n. c/c 57864837
Le somme a favore del sostegno e sviluppo della previdenza complementare dovranno essere versate nel corso del mese
successivo alla corresponsione della tranche di "una tantum" rispettando i termini relativi ai normali obblighi contributivi
(giorno 16 del mese successivo).
I versamenti potranno essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale, mediante bollettino postale, ovvero con giroconto per i titolari di conto corrente postale -, od attraverso bonifico bancario. Il documento di versamento dovrà contenere: il
nome dell'impresa, il numero delle quote versate e la causale "Fondo sostegno previdenza complementare - .... (nome
regione)".
Al fine di non gravare con costi aggiuntivi sulle imprese si è convenuto di consentire l'accredito cumulativo. Per la
necessaria contabilizzazione dei versamenti di singola impresa, tale procedura dovrà, obbligatoriamente, prevedere il
contemporaneo invio ad EBNA della fotocopia dell'attestato di versamento, con allegata distinta riportante il nominativo
della singola impresa versante ed il correlato numero di versamenti.
I versamenti cumulativi non potranno, in ogni caso, riguardare imprese operanti in diverse regioni. In tal caso dovranno
essere effettuati più versamenti riferiti ad ogni singola regione.
Si rammenta che con tale versamento l'impresa è sollevata dall'onere del pagamento della quota di adesione prevista
dall'accordo 11 febbraio 1999, per i lavoratori che aderiranno al Fondo.
Si rammenta, inoltre, che la quota di cui trattasi è parte integrante dell'"una tantum" sottoscritta dai cc.cc.nn.l. e quindi va
comunque erogata.
L'EBNA svolgerà l'esclusivo compito di veicolazione delle risorse per le finalità previste dall'accordo del 30 giugno u.s.,
provvedendo a dare debita informazione degli esiti finali dell'iniziativa alle scriventi, alle imprese ed ai lavoratori.
Del presente accordo le parti firmatarie daranno la massima diffusione ed informativa alle aziende ed ai lavoratori
interessati nonchè, anche attraverso l'EBNA ed il sistema degli Enti bilaterali regionali dell'artigianato, a tutti i soggetti
interessati, pur nelle diverse competenze e funzioni.
Allegato 1
(Omissis)
Allegato 2
Protocollo d'intesa
Le Confederazioni dell'artigianato Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni
sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL,
- premesso che il risanamento economico e finanziario del Paese presuppone un impegno
generale per il contenimento dell'inflazione, per la riduzione del deficit pubblico, per la
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qualificazione dei servizi pubblici, per la valorizzazione ed il potenziamento dell'apparato
produttivo e dei livelli occupazionali;
- posto che per recuperare la vitalità e la competitività del sistema dell'artigianato e delle
piccole imprese deve essere impostata ed attuata una adeguata politica di sostegno attraverso
iniziative in campo economico, occupazionale e sociale capaci di esaltarne e rafforzarne il ruolo
sui mercati interno ed internazionale;
- in considerazione dell'impegno a promuovere l'ampio e qualificato patrimonio di normative
contrattuali specifiche per l'artigianato;
- in conformità e coerenza con il modello di contrattazione che si fonda sul pieno
riconoscimento della titolarità sindacale e dell'autonomia negoziale delI'artigianato in funzione
della sua specificità e della sua importanza nell'ambito del sistema economico ed occupazionale
italiano;
convengono di istituire, nell'ambito delle relazioni sindacali, un sistema permanente di
confronto sui temi di politica economica generale che interessano e coinvolgono direttamente e
specificatamente l'artigianato e la piccola impresa.
In tale quadro le parti concordano di avviare immediatamente il confronto sulle tematiche di
seguito indicate e valutate come prioritarie ed urgenti.
1. Politica dello sviluppo
Le parti si impegnano ad un confronto per individuare interventi congiunti in materia di
politica industriale, specificatamente indirizzati al consolidamento ed allo sviluppo del tessuto
produttivo in cui operano l'imprenditoria minore ed artigiana da sottoporre a Governo e
Parlamento.
In tale ambito si collocano le azioni e gli interventi per la crescita economica ed
occupazionale dell'artigianato e delle piccole imprese del mezzogiorno.
Nell'immediato, le parti si impegnano ad operare per un congruo rifinanziamento dei
provvedimenti già esistenti a sostegno del comparto ed in particolare, della legge n. 399/1987
(Fondo nazionale) della legge n. 317/1991 (consorzi per i servizi, consorzi per il credito,
riorganizzazione del Ministero dell'industria e attivazione della Direzione generale per
l'artigianato), che peraltro risultano in parte ancora inattuate per inerzia delle pubbliche
amministrazioni.
Allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo di supporto alle iniziative, anche legislative,
finalizzate alla realizzazione di una politica congiunta per lo sviluppo del comparto, le parti
ritengono altresì prioritaria la riforma delle rilevazioni ISTAT, affinchè siano tarate sulle effettive
dinamiche economiche ed occupazionali delI'artigianato.
Nell'ambito del confronto permanente per la politica dello sviluppo, si colloca, altresì,
l'impegno delle parti ad esaminare interventi a sostegno e qualificazione delle professionalità
artigiane e per il riconoscimento dell'efficacia costitutiva delle deliberazioni delle CPA.
Tali interventi di sostegno risultano tanto più necessari, alla luce della imminente
integrazione dei mercati comunitari: al riguardo, le parti si impegnano affinchè, nell'ambito
dell'attuazione del dialogo sociale europeo, l'artigianato possa svolgere, a pieno titolo, il ruolo di
partner attivo nella individuazione delle politiche legislative e contrattuali.
2. Politica creditizia
Le parti rilevano che l'attuale pesante stretta creditizia e l'elevato costo del denaro
penalizzano soprattutto le piccole imprese, rischiando di soffocarne l'attività operativa e le
possibilità di sviluppo.
Appare, perciò, indispensabile ed indifferibile ricostituire un'adeguata offerta di credito ed
una contestuale riduzione dei tassi d'interesse al fine di ricondurre il costo del denaro a livelli
fisiologici per il mondo produttivo.
Le parti riconoscono, inoltre, all'Artigiancassa un ruolo insostituibile in materia di credito
speciale per il sostegno e la crescita dell'artigianato, convenendo sull'esigenza di una riforma
coerente con i principi ispiratori dell'istituto e con il ruolo storicamente esercitato in favore delle
imprese artigiane, con la partecipazione diretta del mondo artigiano.
Preso atto della politica di privatizzazione delle partecipazioni statali che interessa
direttamente anche vari istituti di credito, le parti si impegnano, infine, affinchè nell'ambito della
trasformazione del sistema creditizio siano garantiti in ogni caso alla piccola impresa mezzi e
condizioni operative idonee alle sue esigenze di sviluppo.
3. Politica occupazionale
Constatato, con grande preoccupazione, che la crisi del sistema produttivo italiano colpisce,
in modo assai più grave che nel passato, le imprese artigiane, mettendo in pericolo la
sopravvivenza economica ed i livelli occupazionali di migliaia e migliaia di imprese e di lavoratori
dipendenti, le parti ritengono indispensabile ed urgente sviluppare una azione comune per
sollecitare l'adozione da parte del Governo di provvedimenti e misure idonee a salvaguardare la
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vitalità delle imprese e la tenuta dell'occupazione del settore.
A tal fine le parti concordano di sviluppare congiuntamente ogni azione che consenta
all'artigianato di partecipare, a pieno titolo e con progetti specifici, alle iniziative che Governo e
Parlamento si apprestano ad adottare a sostegno delI'occupazione.
4. Politica fiscale
Le parti individuano nella lotta all'evasione ed all'elusione fiscale uno degli impegni prioritari
da sviluppare congiuntamente per garantire l'equità fiscale nelI'intero sistema ed a difesa del ruolo
economico e delle capacità imprenditoriali dell'artigianato.
Ciò premesso, le parti convengono di istituire un tavolo permanente di confronto sui temi di
politica fiscale e tributaria.
Le parti ritengono altresì necessari lo snellimento e la semplificazione dei numerosissimi
obblighi formali e procedurali attualmente a carico della impresa minore.
5. Lotta all'abusivismo
Premesso che il fenomeno dell'abusivismo professionale e del lavoro "nero" ed irregolare
crea inaccettabili condizioni di concorrenza sleale e di evasione fiscale, contributiva e contrattuale,
le parti dichiarano il proprio impegno per la promozione e lo sviluppo di azioni ed iniziative comuni,
sia a livello legislativo che amministrativo, contro l'abusivismo imprenditoriale e tutte le forme di
lavoro "nero".
6. Efficacia generale degli accordi
Le parti convengono sulla necessità di pervenire ad un sistema di relazioni sindacali
fondato sull'efficacia generale dei contratti e degli accordi sottoscritti.
In questo quadro, le parti si impegnano ad operare congiuntamente affinchè vengano
assunti nelle sedi istituzionali provvedimenti, anche parziali, in tale direzione.
Nello spirito di quanto sopra concordato, le parti convengono che le decisioni in sede
istituzionale che coinvolgano direttamente l'artigianato debbano essere assunte previa
consultazione delle rappresentanze del mondo artigiano.
Le parti stabiliscono di effettuare, ai massimi livelli di rappresentanza, verifiche semestrali
dello stato di attuazione del presente Protocollo e dell'andamento generale del comparto.
La prima verifica avverrà entro il 30 giugno 1993.
Accordo interconfederale di armonizzazione
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL, in ottemperanza alla clausola di
armonizzazione di cui al 3º comma della "Norma transitoria" al Capitolo 1, dell'accordo
interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto e 3 dicembre 1992 ed in coerenza con
quanto congiuntamente dichiarato nella "nota" di cui al Capitolo 2, del Protocollo sulla politica dei
redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo del 3 luglio 1993, concordano quanto segue.
Al Capitolo 3, dell'accordo interconfederale sottoscritto in data 3 agosto e 3 dicembre 1992,
"Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati", paragrafo "Livello nazionale di categoria", dopo
le parole "... le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale", i periodi che seguono sono
così sostituiti:
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel
rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è
impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i
termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di
ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale,
ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti
da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un
riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si
determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai
lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà
corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme
ove successive, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai
minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
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Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione
programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza
contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Allegato 3
(Omissis)
Allegato 4
(Omissis)
Allegato 5
(Omissis)
Allegato 6
(Omissis)
Allegato 7
(Omissis)
I
Verbale di accordo 26 luglio 2001
per il riallineamento delle retribuzioni del settore
Il giorno 26 luglio 2001, si sono incontrate
le Organizzazioni artigiane CNA ALIMENTARE, CASARTIGIANI, CLAAI
e
le Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL
per procedere alla effettuazione del riallineamento delle retribuzioni del settore relativo
all'anno 2000, così come previsto dall'art. 31 del c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti del settore
alimentare e della panificazione.
A tal fine, le parti:
- preso atto del verbale di riunione 12 luglio 2001;
- considerato che lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale dell'anno
2000 è stato individuato in misura pari all'1%;
hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, i quali
decorreranno dal 1º settembre 2001.
C.c.n.l. Alimentazione 23 novembre 1998
ALIMENTARISTI
Retribuzione di riferimento
Cat.
1ºS
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
1.733.000 +
1.457.000 +
1.257.000 +
1.112.000 +
1.003.500 +
928.500 +
844.500 +
732.000 +
TuttoLavoroOro 11/2010
1.018.015 =
1.018.015 +
1.011.464 +
1.005.489 +
1.001.632 +
996.079 +
993.123 +
989.847 +
2.751.015 x
2.475.015 x
2.268.464 x
2.117.489 x
2.005.132 x
1.924.579 x
1.837.623 x
1.721.847 x
INDICITALIA
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
Riallineamento
Lire
Euro
27.500
14,20
25.000
12,91
23.000
11,88
21.000
10,85
20.000
10,33
19.000
9,81
18.500
9,55
17.000
8,78
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Nuovi minimi in vigore dal 1º settembre 2001
Cat.
1ºS
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
1.846.500 +
1.551.500 +
1.339.000 +
1.184.000 +
1.068.000 +
988.500 +
898.500 +
779.000 +
27.500 =
25.000 =
23.000 =
21.000 =
20.000 =
19.000 =
18.500 =
17.000 =
Lire
1.874.000
1.576.500
1.362.000
1.205.000
1.088.000
1.007.500
917.000
796.000
Euro
967,84
814,19
703,41
622,33
561,91
520,33
473,59
411,10
PANIFICATORI
Retribuzione di riferimento
Cat.
A1S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
1.337.000 +
1.173.500 +
1.043.000 +
879.500 +
786.500 +
1.283.000 +
896.000 +
792.000 +
705.000 +
1.011.691 =
1.010.796 =
1.004.095 =
996.738 =
992.140 =
1.016.990 =
996.738 =
991.653 =
987.545 =
2.348.691 x
2.184.296 x
2.047.095 x
1.876.238 x
1.778.640 x
2.299.990 x
1.892.738 x
1.783.653 x
1.692.545 x
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
1% =
Riallineamento
Lire
Euro
23.500
12,14
22.000
11,36
20.500
10,59
19.000
9,81
18.000
9,30
23.000
11,88
19.000
9,81
18.000
9,30
17.000
8,78
Nuovi minimi in vigore dal 1º settembre 2001
Cat.
A1S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
1.401.000 +
1.230.000 +
1.093.000 +
922.000 +
824.000 +
1.344.500 +
939.000 +
829.500 +
738.500 +
23.500 =
22.000 =
20.500 =
19.000 =
18.000 =
23.000 =
19.000 =
18.000 =
17.000 =
Lire
1.424.500
1.252.000
1.113.500
941.000
842.000
1.367.500
958.000
847.500
755.500
Euro
735,69
646,60
575,07
485,99
434,86
706,25
494,77
437,70
390,18
II
Accordo 4 ottobre 2002
per i dipendenti da imprese artigiane
del settore alimentare e della panificazione
Le Organizzazioni artigiane CNA alimentare, Confartigianato alimentazione, Casartigiani e
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL;
Visto l'accordo interconfederale 20 maggio 2002;
Considerato che il c.c.n.l. alimentazione e panificazione dell'artigianato è scaduto in data 30
giugno 2001;
Tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai
singoli livelli e settori, a partire dal 1º ottobre 2002;
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti dei minimi
contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente
accordo.
Considerato che la presente intesa interviene a copertura del periodo 1º luglio 2001-30
giugno 2002, continuerà ad essere erogata l'indennità di vacanza contrattuale.
***
Ad integrale copertura del periodo dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002, ai soli lavoratori in
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forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario
"una tantum" pari a euro 155 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata
del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di
febbraio 2003.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a
titolo di "una tantum" euro 120 lordi alle stesse date e modalità di cui ai commi precedenti.
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza
facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo
degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni
corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1º luglio 2001-30
giugno 2002. A titolo convenzionale gli importi di I.v.c. erogata da detrarre vengono quantificati
pari ad euro 65 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione.
Per gli apprendisti l'importo di I.v.c. erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a
52,50 euro.
Alimentaristi
Retribuzione di riferimento
Cat.
1ª S
1ª
2ª
3ª A
3ª
4ª
5ª
6ª
Importi
967,84 + 525,76 + 10,33 =
814,19 + 525,76 + 10,33 =
703,41 + 522,38 + 10,33 =
622,33 + 519,29 + 10,33 =
561,91 + 517,30 + 10,33 =
520,33 + 514,43 + 10,33 =
473,59 + 512,91 + 10,33 =
411,10 + 511,21 + 10,33 =
1.503,93
1.350,28
1.236,12
1.151,95
1.089,54
1.045,09
996,83
932,64
Euro
42,11
37,81
34,62
32,26
30,51
29,27
27,92
26,12
Nuovi minimi in vigore dall'1 ottobre 2002
Cat.
1ª S
1ª
2ª
3ª A
3ª
4ª
5ª
6ª
Importi
967,84 + 42,11 =
814,19 + 37,81 =
703,41 + 34,62 =
622,33 + 32,26 =
561,91 + 30,51 =
520,33 + 29,27 =
473,59 + 27,92 =
411,10 + 26,12 =
Euro
1.009,95
852,00
738,03
654,59
592,42
549,60
501,51
437,22
Panificatori
Retribuzione di riferimento
Cat.
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
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Importi
735,69 + 522,49 + 10,33 =
646,60 + 522,03 + 10,33 =
575,07 + 518,57 + 10,33 =
485,99 + 514,77 + 10,33 =
434,86 + 512,40 + 10,33 =
706,25 + 525,23 + 10,33 =
494,77 + 514,77 + 10,33 =
437,70 + 512,15 + 10,33 =
390,18 + 510,02 + 10,33 =
INDICITALIA
1.268,51
1.178,96
1.103,97
1.011,09
957,59
1.241,81
1.019,87
960,18
910,53
Euro
35,52
33,01
30,92
28,31
26,82
34,77
28,56
26,89
25,49
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Nuovi minimi in vigore dall'1 ottobre 2002
Cat.
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Importi
735,69 + 35,52 =
646,60 + 33,01 =
575,07 + 30,92 =
485,99 + 28,31 =
434,86 + 26,82 =
706,25 + 34,77 =
494,77 + 28,56 =
437,70 + 26,89 =
390,18 + 25,49 =
Euro
771,21
679,61
605,99
514,30
461,68
741,02
523,33
464,59
415,67
III
Accordo 30 giugno 2004
in materia di previdenza integrativa
Le parti hanno individuato una procedura di raccolta della quota "una tantum" a carico delle
imprese per l'adesione ai fondi, che si esplica nell'ambito dei costi dei rinnovi contrattuali di cui
sopra, così articolata:
1) l'importo di "una tantum", autonomamente determinato dalle categorie interessate
nell'ambito dei negoziati per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l., potrà prevedere un
importo a titolo di versamento della quota a carico dell'impresa ai sensi del punto 17, comma 3,
dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999.
Per i negoziati di rinnovo già conclusi, le categorie interessate potranno incontrarsi al fine di
valutare le modalità di applicazione del presente accordo.
2) Il suddetto importo, pari a 5,00 euro, costituisce la quota di iscrizione "una tantum" a
carico delle imprese, finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi di
previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Conseguentemente, con il
versamento di cui sopra si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di adesione già
stabilita dall'accordo interconfederale 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei
fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17 marzo 2004.
3) Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al
pagamento al lavoratore dell'intera "una tantum" ove stabilita in sede contrattuale e mantengono
l'obbligo previsto dal punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999.
4) Le quote di cui sopra saranno versate su appositi c/c suddivisi per singole regioni al fine
di garantire l'utilizzo delle risorse per il decollo dei fondi costituiti ai sensi della lett. F) dall'accordo
interconfederale 17 marzo 2004.
A tal fine le parti proporranno agli Organi dell'EBNA di assumere la titolarità dei suddetti c/c,
le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite.
Potranno essere concordate modalità di raccolta diverse per le regioni che si siano avvalse
della facoltà prevista, dalla lett. F), punto b) dell'accordo 17 marzo 2004.
5) Le parti sociali firmatarie del presente accordo si impegnano fin d'ora ad individuare gli
strumenti e gli adempimenti che si rendessero necessari per il corretto utilizzo delle risorse per le
finalità di cui sopra.
6) La quota di cui sopra non è dovuta per i lavoratori per i quali sia già stata versata la
quota di adesione al fondo di cui al punto 1 del presente accordo.
7) In attesa della effettiva disponibilità delle risorse derivanti da quanto sopra, le parti
concordano sulla possibilità di proporre agli Organismi del Fondo sostegno al reddito
l'utilizzazione, a titolo di prestito, di risorse da parte del Fondo stesso.
8) Con la sottoscrizione del presente verbale, è abrogato l'accordo stipulato tra le parti
sociali nazionali in data 23 novembre 1999.
9) I legali rappresentanti di Artifond sono autorizzati a richiedere alla COVIP il nulla-osta per
l'avviamento della fase elettorale del Fondo nel rispetto delle seguenti cadenze temporali:
- entro il 15 febbraio 2005 si terranno le elezioni degli Organi di Artifond;
- entro il 15 marzo 2005 avverrà l'insediamento degli Organi definitivi di Artifond;
- entro il 31 marzo 2005 sarà presentata la richiesta di autorizzazione alla COVIP da parte
del Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea di Artifond.
IV
Accordo 6 luglio 2004
per l'adeguamento economico
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Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali
saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo,
secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
Così come previsto dall'accordo interconfederale 17 marzo 2004, a partire dal 1º luglio
2004 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.
Ad integrale copertura del periodo dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2004, ai soli lavoratori in
forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfettario "una
tantum" pari a euro 300 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del
rapporto nel periodo interessato.
In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le
Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce
parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della prima
tranche di "una tantum" prevista con le retribuzioni del mese di ottobre 2004 (ovvero della
seconda tranche nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di
ottobre 2004), una quota dell'importo "una tantum" pari a euro 5,00, verrà destinata a sostegno
della previdenza complementare di settore.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:
- € 215,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004;
- € 80,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2005.
I restanti € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore,
secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a
titolo di "una tantum" euro 232,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla
durata del rapporto nel periodo interessato, in due rate pari a:
- 165,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004;
- € 62,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2005.
I restanti € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore,
secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito.
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza
facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo
degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni
corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale, nel periodo 1º aprile 200230 giugno 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di I.v.c. erogata da detrarre vengono
quantificati pari a euro 130,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli
apprendisti l'importo di I.v.c. erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a euro 101,00.
La detrazione dell'I.v.c., nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione
della prima tranche di "una tantum".
C.c.n.l. alimentazione
Settore alimentaristi
Incrementi salariali
Livello
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
Incremento
95,70
85,92
78,66
73,30
69,33
66,50
63,43
59,35
Prima tranche 1.7.2004
59,00
52,97
48,49
45,19
42,74
41,00
39,10
36,59
Seconda tranche 1.1.2005
36,70
32,95
30,17
28,11
26,59
25,50
24,33
22,76
Nuovi minimi in vigore dal 1º luglio 2004
Livello
1º S
1º
2º
TuttoLavoroOro 11/2010
Paga base in vigore
1.009,95
852,00
738,03
INDICITALIA
Incrementi
59,00
52,97
48,49
Totale
1.068,95
904,97
786,52
Pagina 76 di 126
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
3º A
3º
4º
5º
6º
654,59
592,42
549,60
501,51
437,22
45,19
42,74
41,00
39,10
36,59
699,78
635,16
590,60
540,61
473,81
Retribuzione in vigore dal 1º luglio 2004
Livello
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
Paga base
1.068,95
904,97
786,52
699,78
635,16
590,60
540,61
473,81
Ex contingenza
525,76
525,76
522,38
519,29
517,30
514,43
512,91
511,21
E.d.r.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Retribuzione
1.605,04
1.441,06
1.319,23
1.229,40
1.162,79
1.115,36
1.063,85
995,35
Incrementi salariali
Livello
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
Incremento
95,70
85,92
78,66
73,30
69,33
66,50
63,43
59,35
Prima tranche 1.7.2004
59,00
52,97
48,49
45,19
42,74
41,00
39,10
36,59
Seconda tranche 1.1.2005
36,70
32,95
30,17
28,11
26,59
25,50
24,33
22,76
Nuovi minimi in vigore dal 1º gennaio 2005
Livello
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
Paga base in vigore
1.068,95
904,97
786,52
699,78
635,16
590,60
540,61
473,81
Incrementi
36,70
32,95
30,17
28,11
26,59
25,50
24,33
22,76
Totale
1.105,65
937,92
816,69
727,89
661,75
616,10
564,94
496,57
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2005
Livello
1º S
1º
2º
3º A
3º
4º
5º
6º
Paga base
1.105,65
937,92
816,69
727,89
661,75
616,10
564,94
496,57
Ex contingenza
525,76
525,76
522,38
519,29
517,30
514,43
512,91
511,21
E.d.r.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Retribuzione
1.641,74
1.474,01
1.349,40
1.257,51
1.189,38
1.140,86
1.088,18
1.018,11
C.c.n.l. alimentazione
Settore panificatori
Incrementi salariali
TuttoLavoroOro 11/2010
INDICITALIA
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
Livello
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Incremento
80,72
75,02
70,25
64,34
60,93
79,02
64,90
61,10
57,94
Prima tranche 1.7.2004
49,76
46,25
43,31
39,67
37,56
48,72
40,01
37,67
35,72
Seconda tranche 1.1.2005
30,96
28,77
26,94
24,67
23,37
30,30
24,89
23,43
22,22
Nuovi minimi in vigore dal 1º luglio 2004
Livello
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Paga base in vigore
771,21
679,61
605,99
514,30
461,68
741,02
523,33
464,59
415,67
Incrementi
49,76
46,25
43,31
39,67
37,56
48,72
40,01
37,67
35,72
Totale
820,97
725,86
649,30
553,97
499,24
789,74
563,34
502,26
451,39
Retribuzione in vigore dal 1º luglio 2004
Livello
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Paga base
820,97
725,86
649,30
553,97
499,24
789,74
563,34
502,26
451,39
Ex contingenza
522,49
522,03
518,57
514,77
512,40
525,23
514,77
512,15
510,02
E.d.r.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Retribuzione
1.353,79
1.258,22
1.178,20
1.079,07
1.021,97
1.325,30
1.088,44
1.024,74
971,74
Incrementi salariali
Livello
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Incremento
80,72
75,02
70,25
64,34
60,93
79,02
64,90
61,10
57,94
Prima tranche 1.7.2004
49,76
46,25
43,31
39,67
37,56
48,72
40,01
37,67
35,72
Seconda tranche 1.1.2005
30,96
28,77
26,94
24,67
23,37
30,30
24,89
23,43
22,22
Nuovi minimi in vigore dal 1º gennaio 2005
Livello
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
TuttoLavoroOro 11/2010
Paga base in vigore
820,97
725,86
649,30
553,97
499,24
789,74
INDICITALIA
Incrementi
30,96
28,77
26,94
24,67
23,37
30,30
Totale
851,93
754,63
676,24
578,64
522,61
820,04
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
B2
B3
B4
563,34
502,26
451,39
24,89
23,43
22,22
588,23
526,59
473,61
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2005
Livello
A1 S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Paga base
851,93
754,63
676,24
578,64
522,61
820,04
588,23
526,59
473,61
Ex contingenza
522,49
522,03
518,57
514,77
512,40
525,23
514,77
512,15
510,02
E.d.r.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Retribuzione
1.384,75
1.286,99
1.205,14
1.103,74
1.045,34
1.355,60
1.113,33
1.049,07
993,96
V
Accordo 5 ottobre 2004
in materia di previdenza integrativa
Verbale di accordo
Le Associazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL, dando corso agli impegni assunti con l'accordo interconfederale 17
marzo 2004 in materia di previdenza integrativa per i lavoratori artigiani, hanno convenuto con
specifica intesa del 30 giugno 2004, di porre in essere pratiche iniziative al rilancio della
previdenza complementare, onde avviarne l'operatività nei prossimi primi mesi del 2005.
A seguito di tale intesa i rinnovi contrattuali sottoscritti hanno previsto un contributo a carico
delle imprese, pari a 5 euro per lavoratore, da corrispondere in occasione della erogazione
dell'"una tantum", per sostenere le spese per favorire lo sviluppo e l'avvio della previdenza
complementare cui aderiranno i singoli lavoratori.
Va precisato altresì che il versamento di 5 euro non costituisce base imponibile per la
contribuzione al Fondo di solidarietà di cui al 2º comma, art. 9-bis, legge n. 166/1991, in quanto
l'importo in oggetto ha la sola finalità di finanziare la promozione e l'avvio del Fondo e non
prestazioni future ai lavoratori.
Gli accordi contrattuali stipulati fino alla data odierna prevedono il versamento della quota in
occasione della corresponsione della prima tranche di "una tantum". I cc.cc.nn.l. che, ad oggi,
hanno previsto tale opzione sono i seguenti:
C.c.n.l.
Alimentazione - Panificazione
Legno - Arredamento
Metalmeccanici e impiantisti
Pulitintolavanderie
Imprese di pulizia
Lapidei
Ceramica
Mese corresponsione "una tantum"
Ottobre 2004
Ottobre 2004
Novembre 2004
Novembre 2004
Novembre 2004
Novembre 2004
Novembre 2004
Quanto previsto dal presente accordo trova applicazione anche nei cc.cc.nn.l. in corso di
definizione.
L'EBNA, a seguito dell'incarico conferitogli nell'accordo tra le parti sociali, ha provveduto ad
aprire i seguenti conti correnti postali, titolati a singola e specifica regione:
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Valle d'Aosta
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Piemonte
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Liguria
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lombardia
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Veneto
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Friuli-Venezia Giulia
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Trento
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INDICITALIA
n. c/c 57862633
n. c/c 57862740
n. c/c 57862856
n. c/c 57862930
n. c/c 57862997
n. c/c 57863201
n. c/c 57863367
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Bolzano
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Emilia-Romagna
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Toscana
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Umbria
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Marche
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Lazio
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Abruzzo
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Molise
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Campania
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Puglia
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Basilicata
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Calabria
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sicilia
EBNA - Fondo sostegno previdenza complementare - Sardegna
n. c/c 57863458
n. c/c 57863565
n. c/c 57863821
n. c/c 57863896
n. c/c 57863961
n. c/c 57864084
n. c/c 57864175
n. c/c 57864282
n. c/c 57864365
n. c/c 57864449
n. c/c 57864597
n. c/c 57864662
n. c/c 57864746
n. c/c 57864837
Le somme a favore del sostegno e sviluppo della previdenza complementare dovranno
essere versate nel corso del mese successivo alla corresponsione della tranche di "una tantum"
rispettando i termini relativi ai normali obblighi contributivi (giorno 16 del mese successivo).
I versamenti potranno essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale, mediante bollettino
postale, ovvero con giroconto - per i titolari di conto corrente postale -, od attraverso bonifico
bancario. Il documento di versamento dovrà contenere: il nome dell'impresa, il numero delle quote
versate e la causale "Fondo sostegno previdenza complementare - .... (nome regione)".
Al fine di non gravare con costi aggiuntivi sulle imprese si è convenuto di consentire
l'accredito cumulativo. Per la necessaria contabilizzazione dei versamenti di singola impresa, tale
procedura dovrà, obbligatoriamente, prevedere il contemporaneo invio ad EBNA della fotocopia
dell'attestato di versamento, con allegata distinta riportante il nominativo della singola impresa
versante ed il correlato numero di versamenti.
I versamenti cumulativi non potranno, in ogni caso, riguardare imprese operanti in diverse
regioni. In tal caso dovranno essere effettuati più versamenti riferiti ad ogni singola regione.
Si rammenta che con tale versamento l'impresa è sollevata dall'onere del pagamento della
quota di adesione prevista dall'accordo 11 febbraio 1999, per i lavoratori che aderiranno al Fondo.
Si rammenta, inoltre, che la quota di cui trattasi è parte integrante dell'"una tantum"
sottoscritta dai cc.cc.nn.l. e quindi va comunque erogata.
L'EBNA svolgerà l'esclusivo compito di veicolazione delle risorse per le finalità previste
dall'accordo del 30 giugno u.s., provvedendo a dare debita informazione degli esiti finali
dell'iniziativa alle scriventi, alle imprese ed ai lavoratori.
Del presente accordo le parti firmatarie daranno la massima diffusione ed informativa alle
aziende ed ai lavoratori interessati nonchè, anche attraverso l'EBNA ed il sistema degli Enti
bilaterali regionali dell'artigianato, a tutti i soggetti interessati, pur nelle diverse competenze e
funzioni.
VI
Verbale di accordo 24 gennaio 2008
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti
da imprese artigiane del settore alimentare
e della panificazione
Decorrenza e durata
Il presente accordo, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti,
decorre dal 1º gennaio 2005 e scadrà il 31 dicembre 2008.
Nuovo articolo
(Permessi retribuiti straordinari)
Con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 al lavoratore che sia colpito
da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella,
convivente "more uxorio") verrà concesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni
lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4 della suddetta legge e
all'art. 1 del D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278.
Nuovo articolo
TuttoLavoroOro 11/2010
INDICITALIA
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
(Congedi per formazione)
Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di
anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o
frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
La richiesta di congedo potrà essere differita o negata.
Implicano il diniego della richiesta i casi di:
- oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
- mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante
l'obbligo di frequenza ai corsi.
In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per
l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:
- 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i
lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i
lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo
di un lavoratore ogni 3 o frazioni.
Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il
mese solare.
La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un
preavviso di almeno sessanta giorni.
Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie,
con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente c.c.n.l.
Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21
luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
Nuovo articolo
(Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000)
1. Ai sensi dell'art. 6, della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire
i percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul
territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge
24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di
attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti
come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad
autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi
aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal
citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno
definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello come definita dall'accordo
interconfederale del febbraio 2006.
3. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di
orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova
applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Nuovo articolo
(Formazione continua/aggiornamento professionale)
1. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 20 annue a
condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
2. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di
formazione continua concordati con il datore di lavoro.
3. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non
comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
4. Resta inteso che, in caso di finanziamento pubblico, la totalità delle ore di formazione
sarà normalmente retribuita dall'impresa.
Le parti concordano nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via
prioritaria per le predette attività di formazione continua.
TuttoLavoroOro 11/2010
INDICITALIA
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato
contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale
all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all'art. 54, comma
1 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto di inserimento di cui al presente c.c.n.l., può essere applicato, alle seguenti
condizioni:
- forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il
contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato;
- durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono
ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge;
- periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito;
- per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata
massima può essere estesa fino a 36 mesi;
- durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà inferiore di due livelli
a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50%
della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 50% di
durata del contratto;
- definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto
lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato
il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della
formazione;
- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione
antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed
Organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite
eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell'adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del
rapporto;
- la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata,
a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo;
- nella definizione del progetto di inserimento, i lavoratori con disbilità psichiche potranno
essere assistiti dai servizi pubblici locali competenti in materia.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di
inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali,
quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente
corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni
connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente
contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
E' previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento un periodo di
conservazione del posto di lavoro pari a giorni settanta, da computarsi per sommatoria nel caso di
più periodi di malattia. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico
eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato, il
periodo di inserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla
legge e dal contratto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato
al Titolo VI, Capo II del D.Lgs. n. 276/2003 e all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004.
Le parti si incontreranno tempestivamente per armonizzare la normativa contrattuale con
eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire.
Lavoro a tempo parziale (part time)
Art. 28
Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale
alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle
esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a
tempo parziale, nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la
soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende e di dare
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INDICITALIA
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
al tempo stesso un contributo all'occupazione.
Con riferimento all'art. 1, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 61/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, per tempo parziale si intende l'orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato dall'art. 23
del presente contratto.
Definizioni
Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a) "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
b) "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese e dell'anno.
c) c.d. "misto".
Instaurazione e trasformazione del rapporto
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato, deve essere stipulato per iscritto ai fini
probatori. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione
anche articolata nel corso dell'anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto per il
rapporto a tempo pieno.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni
previste dalla classificazione unica del seguente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, tenuto conto
delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere
fermo restando la reciproca volontarietà;
d) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da
tempo parziale in rapporto a tempo pieno.
e) i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, accertata da una struttura
del competente Servizio Sanitario pubblico, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Lavoro supplementare e straordinario
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il
settore, è consentita la prestazione di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o
misto, anche a tempo determinato.
Il lavoro supplementare è ammesso fino al raggiungimento del 85% dell'orario a tempo
pieno settimanale di cui all'art. 23. Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni
di miglior favore, con la maggiorazione del 10%.
Nel caso di superamento del limite di cui al comma precedente e fino al raggiungimento
dell'orario pieno settimanale, il lavoro supplementare sarà retribuito con una maggiorazione pari al
20%.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la
stessa disciplina prevista per i lavoratori a tempo pieno dall'art. 24.
L'eventuale rifiuto del lavoratore all'effettuazione di lavoro supplementare e straordinario
non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Il lavoratore può esimersi dall'effettuazione di prestazioni supplementari o straordinarie
unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti
documentate ragioni:
a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna
possibilità alternativa di assistenza nell'ambito familiare, affetti da gravi malattie (*) o portatori di
handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
b) instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante
con la diversa collocazione dell'orario comunicata;
c) precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
attuato ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera t) del D.Lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti
da patologie oncologiche;
d) accudire i figli fino al compimento di 7 anni;
e) studio, connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di 2º
grado o del diploma universitario o di laurea.
Clausole elastiche e flessibili
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In applicazione della normativa vigente, le parti interessate, con specifico patto scritto,
potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di
lavoro a termine, di:
- clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche
determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa;
- nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, clausole elastiche relative alla
variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole
flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico
patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva.
Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario
potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal
lavoratore.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25
febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il datore di
lavoro può modificare la collocazione temporale dell'orario (clausola di flessibilità) ovvero variare,
anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della
prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part time verticali o misti):
- comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso:
- di almeno 5 giorni lavorativi;
- comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di particolari esigenze organizzative e
produttive;
- erogando al lavoratore una maggiorazione del:
- 10% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di
legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso;
- 15% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di
legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso.
Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell'orario precedentemente accettata
unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti
documentate ragioni:
a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna
possibilità alternativa di assistenza nell'ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di
handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
b) instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante
con la diversa collocazione dell'orario comunicata;
c) precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
attuato ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera t) del D.Lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti
da patologie oncologiche;
d) accudire i figli fino al compimento di 7 anni;
e) studio, connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di 2º
grado o del diploma universitario o di laurea.
Principio di non discriminazione
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un
trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quelli corrisposti al
dipendente di pari livello e mansione.
In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a
tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
- l'importo della retribuzione oraria;
- la durata del periodo di prova e delle ferie annuali riproporzionate in base all'orario svolto;
- la maternità;
- la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul
lavoro, malattie professionali;
- l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro;
- l'accesso ai servizi aziendali;
- i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente c.c.n.l.;
- i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni.
Qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la
durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende
proporzionalmente ridotta.
Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità
della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e
delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti
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economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Computo dei lavoratori a tempo parziale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda
necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono
computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto,
rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario
eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario
a tempo pieno.
Le parti in sede regionale, o su mandato delle parti, a livello territoriale, di norma
annualmente procederanno a verificare l'efficacia e la corretta applicazione della presente
normativa e l'evoluzione del fenomeno.
Le parti si incontreranno entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo per procedere ad
eventuali armonizzazioni della disciplina contrattuale con le sopraggiunte norme di legge in
materia.
Nuovo articolo da inserire dopo l'art. 23
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore
comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 - la durata media
settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con
riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.
Tale periodo potrà essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale a fronte di ragioni
obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro.
Art. 25
(Flessibilità dell'orario di lavoro)
Rimane invariato tranne che il secondo capoverso viene così modificato "per un massimo di
80 ore"
Art. 25 bis
(Flessibiltà dell'orario di lavoro per imprese di panificazione)
Rimane invariato tranne che il secondo capoverso viene così modificato "fino ad un
massimo di 112 ore".
Trattamento malattia
Art. 44
(Trattamento in caso di malattia ed infortunio)
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro - In caso di malattia o di infortunio
non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda di norma entro il giorno in cui si verifica
l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore.
Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato medico attestante la
malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato
impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n.
300/1970.
In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non
in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto su indicati si intendono riferiti ad
un arco temporale pari a 24 mesi.
Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di
tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto
comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà
assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di
fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i
seguenti importi:
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni le aziende garantiranno
ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1º giorno e
fino al 180º giorno;
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- in caso di malattia di durata inferiore o pari a 6 giorni viene riconosciuta al lavoratore una
integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a
partire dal 4º giorno.
Le parti convengono che a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere
su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza
maturazione di alcun istituto contrattuale.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni di legge che
regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le
denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa,
deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al
lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di
soccorso.
In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà
attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo.
Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla
conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a
quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto fino a guarigione clinica.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia
professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL, e fino alla
guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico
dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del
lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.
Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali
Le parti, al fine di promuovere le imprese ed i lavoratori del comparto attraverso la
realizzazione di azioni finalizzate ad implementare le relazioni sindacali e a favorire lo sviluppo
della contrattazione collettiva, convengono di attivare un sistema che opererà all'interno della
bilateralità nazionale e che si esplicherà, in particolare, attraverso lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) sostegno dei costi connessi ai rinnovi contrattuali ed alla stampa dei contratti;
b) supporto e sostegno alla contrattazione collettiva regionale;
c) definizione di un sistema di conciliazione delle vertenze individuali e collettive;
d) promozione di iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione
professionale, anche in collaborazione con Fondartigianato;
e) raccolta ed analisi degli accordi realizzati a livello territoriale dalle parti;
f) altri argomenti concordati tra le parti.
Le parti convengono che il finanziamento per lo sviluppo del sistema di relazioni di cui al
presente articolo venga equamente ripartito fra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine, in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum", pari a € 212,00, i
datori di lavoro verseranno una quota dell'importo "una tantum" (comprensiva sia della parte a
carico dei lavoratori - 6 € - che di quella a carico dei datori di lavoro - 6 €) complessivamente pari
a € 12.
Il versamento avverrà su un apposito c/c che sarà indicato entro 90 giorni. A tal fine le parti
proporranno agli Organi dell'EBNA di assumere la titolarità del suddetto c/c, le cui risorse
potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite.
Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere
integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di "una
tantum".
Il finanziamento delle attività di cui sopra si realizza attraverso la suddivisione in parti uguali
fra rappresentanze dei datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. degli
importi versati sul c/c appositamente predisposto.
Classificazione
E' istituita una Commissione paritetica per l'esame delle proposte di modifica della
classificazione e relative valutazioni di merito rispetto ai nuovi profili professionali ed alle nuove
declaratorie. Tale Commissione si riunirà entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo.
Art. 44 bis
(Gravidanza e puerperio)
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I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed
economica delle lavoratrici madri.
A partire dal 1º marzo 2008 durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, e
comunque per un periodo di 5 mesi, alle lavoratrici sarà erogata un'integrazione del trattamento
corrisposto dall'istituto assicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta
mensile.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio,
della gratifica natalizia e delle ferie.
Regolamentazione dell'apprendistato
Premessa
Premesso che nell'ambito della riforma dei contratti a contenuto formativo il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto una nuova disciplina di legge
dell'apprendistato, prevedendo le seguenti tre diverse tipologie (modalità di svolgimento) dello
stesso, differenziate in relazione agli obiettivi formativi perseguiti:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
Considerato che, allo stato, non è ancora pienamente operativa la disciplina legislativa
dell'apprendistato per il diritto-dovere, strettamente connessa alla riforma dei cicli scolastici, le
parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione all'apprendistato
professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e
province italiane, sia in quelle che legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica
regolamentazione.
Art. 1
(Norme generali)
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista
finalizzato al conseguimento di una qualificazione superiore rispetto al patrimonio professionale
iniziale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e
tecnico professionalizzanti.
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme
legislative, dalle disposizioni del presente accordo e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e
contratti regionali.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni
contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente c.c.n.l.
Art. 2
(Età di assunzione)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età
compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
L'assunzione potrà essere effettuata fino al compimento del trentesimo anno di età (ovvero
fino a 29 anni e 364 giorni).
Art. 3
(Forma e contenuto del contratto)
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in
forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà
essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la
retribuzione e ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come
parte integrante dello stesso il piano formativo. Il contratto di apprendistato può essere instaurato
per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 1º s al 5º livello e per le
relative mansioni relativamente al settore alimentari e per i profili dei lavoratori operai, intermedi
ed impiegati dei livelli dal A1 s al A3 e dal livello B1 al B3 per il settore panificazione.
Art. 4
(Periodo di prova)
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non
superiore a quanto previsto per i lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli di destinazione
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dell'apprendista.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di
lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore
o le giornate di lavoro effettivamente prestate.
Art. 5
(Apprendistato presso altri datori di lavoro)
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve
essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e
l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per
intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto nell'ambito del diritto-dovere di formazione,
sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12
mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve
documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di
apprendistato da svolgere.
Art. 6
(Durata dell'apprendistato professionalizzante)
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti
misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
Settore alimentare
- 1º gruppo (livelli 1º, 1º s): durata: 5 anni e 6 mesi;
- 2º gruppo (livelli 2º, 3ºa, 3º, 4º): durata: 5 anni;
- 3º gruppo (livello 5º): durata: 3 anni.
Panificazione gruppo A
- 1º gruppo (livelli A1, A1 s): durata: 5 anni;
- 2º gruppo (livello A2): durata: 4 anni e 6 mesi;
- 3º gruppo (livello A3): durata: 3 anni.
Panificazione gruppo B
- 1º gruppo (livelli B1): durata: 5 anni;
- 2º gruppo (livello B2): durata: 4 anni e 6 mesi;
- 3º gruppo (livello B3): durata: 3 anni.
Art. 7
(Retribuzione)
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle
percentuali riportate di seguito sulla retribuzione contrattuale (minimi, ex contingenza ed E.d.r.)
del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute
contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa
regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime
contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Settore alimentare
Gruppi
1º
2º
3º
IV
III
II
I
sem sem sem sem
70
70
75
75
70
70
75
75
70
70
75
95
VI
V
sem sem
2º liv. 2º liv.
2º liv. 1º liv.
100
100
VII sem
VIII sem
2º liv.
1º liv.
1º liv.
1º liv.
XI
X
IX
sem sem sem
1º liv. 100 100
100 100
XII
sem
Settore panificazione
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Gruppi
1º
2º
3º
I
sem
70
70
70
II
sem
70
70
70
III
sem
75
75
75
IV
sem
75
75
95
V
VI
sem sem
2º liv. 2º liv.
2º liv. 2º liv.
100
100
VII sem
VIII sem
1º liv.
1º liv.
1º liv.
100
IX
sem
100
100
X
sem
100
XI
sem
XII
sem
Chiarimento a verbale
Nella tabella sopra riportata, relativa alla progressione retributiva degli apprendisti, le
caselle contrassegnate dall'indicazione "2 liv." determinano l'applicazione della retribuzione (paga
base + ex contingenza + E.d.r.) di due livelli inferiore rispetto al livello da conseguire alla fine del
periodo in apprendistato. Analogamente, con l'indicazione "1 liv." si intende la retribuzione (paga
base + ex contingenza + E.d.r.) di un livello inferiore rispetto al livello di destinazione
dell'apprendista. Resta inteso che al momento dell'applicazione del meccanismo del
sottoinquadramento, la retribuzione dell'apprendista non potrà essere in ogni caso inferiore a
quella precedentemente determinata attraverso il meccanismo della percentualizzazione.
Art. 8
(Piano formativo individuale)
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il
profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già
possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della
formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni
dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.
Art. 9
(Formazione dell'apprendista)
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo
la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico
professionali.
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione
formale:
1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze
relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro,
(almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del
contratto di apprendistato ed in ogni caso entro il primo anno del contratto stesso);
2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da
raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione
delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei
metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela
ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, di cui una parte relativa alle tematiche di
base di tipo trasversale e la restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove
questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere
altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, elearning, seminari,
esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative
esterne e o interne all'azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto
formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 10
(Capacità formativa dell'impresa)
Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità
dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
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- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di
trasferire competenze;
- capacità di progettazione della formazione da erogare.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di
strutture formative esterne.
Nel primo anno di apprendistato la formazione, esclusivamente a seguito di accordi
regionali in materia tra Istituzioni e le parti firmatarie del presente accordo, potrà avvenire
esternamente all'azienda o internamente attraverso l'ausilio di strutture esterne.
Art. 11
(Tutor)
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le
competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e
dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio od un
familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese
artigiane.
Art. 12
(Profili formativi)
Ai sensi delle disposizioni vigenti, ferma restando la competenza delle regioni in materia da
realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente c.c.n.l.,
per quanto attiene ai profili formativi per l'apprendistato professionalizzante si fa riferimento agli
Allegati 1 e 2. Le parti si incontreranno entro il 29 febbraio 2008 per eventuali modifiche o
integrazioni a quanto contenuto nei menzionati allegati.
Art. 13
(Attribuzione della qualifica)
Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuita la qualifica e livello per i
quali ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in
merito alla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro con preavviso ai
sensi dell'art. 2118 cod civ.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato
nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e
disciplinati dal presente c.c.n.l.
Art. 14
(Decorrenza)
La presente disciplina decorre dal 1º marzo 2008 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati
dopo quella data.
Norma transitoria
Gli apprendisti assunti prima del 1º marzo 2008 continueranno a seguire la disciplina
prevista dal c.c.n.l. 23 novembre 1998.
Le medesime regole si applicano altresì agli apprendisti minori di età compresa fino a 18
anni fino alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003.
Norme finali
Le parti a fronte della soluzione raggiunta con il presente accordo, la ritengono transitoria
anche in relazione ai confronti in essere a livello interconfederale, nonché in relazione al prossimo
rinnovo contrattuale.
A tal fine le parti si incontreranno entro la vigenza contrattuale.
Le parti si danno atto che l'apprendistato nell'artigianato ha tradizionalmente rappresentato
uno strumento unico e speciale di trasmissione delle competenze, di elevato valore sociale.
Si danno altresì atto che l'apprendistato nell'artigianato è uno strumento di rilevanza
strategica per garantire buona e stabile occupazione.
Le parti, nell'ambito delle attività previste dagli osservatori, si incontreranno per monitorare
l'andamento delle attribuzioni delle qualifiche e conseguenti trasformazioni dei rapporti per i
lavoratori che abbiano terminato il periodo di apprendistato.
Le parti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo per disciplinare
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l'apprendistato per alta formazione.
Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione a seguito della emanazione e piena operatività della relativa norma di
attuazione.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili
ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato
professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui
all'art. 52 del c.c.n.l. 23 novembre 1998.
Contratto a termine
Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di
lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di
lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica
dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle
aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di personale assente per malattia, maternità/paternità, aspettativa,
ferie;
2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere
con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni
richieste;
4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in
dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella
normale produzione;
6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione
all'esecuzione di commesse particolari.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è
consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi
l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle
consegne.
b) Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a
tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è
consentita l'assunzione di 2 lavoratore a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione
di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con
arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla
lettera a) punti 1) e 2) del presente articolo.
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4 è consentita l'assunzione di 1 lavoratore
con contratto a termine per le aziende prive di dipendenti.
c) A livello regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a
tempo determinato.
Ai sensi del comma 7, lett. A) dell'art. 10, D.Lgs. n. 368/2001, sono in ogni caso esenti da
limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di
avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o
di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
A seguito delle modifiche legislative intervenute in materia le parti si incontreranno entro 60
giorni dalla stipula del presente accordo al fine di armonizzare il presente testo con le disposizioni
di legge, anche in relazione alla definizione delle attività stagionali.
Le parti si incontreranno entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo per procedere ad
eventuali armonizzazioni della disciplina contrattuale con le sopraggiunte norme di legge in
materia.
Nuovo articolo
(Sostegno al reddito)
Le parti, nel prendere atto della rilevanza strategica del sostegno al reddito e della
bilateralità per i lavoratori del settore e per i datori di lavoro del settore, rinviano la discussione ad
un prossimo incontro, che si terrà entro il mese di giugno 2008 alla luce degli esiti del confronto
interconfederale in atto in materia.
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Riposo settimanale per le imprese del settore alimentare (ex art. 26)
La prima frase dell'art. 26 c.c.n.l. 1º luglio 1997 viene sostituita dalla seguente:
"Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica ma può essere fissato in
giorno diverso per esigenze tecnico organizzative ed attuato anche mediante turni.
Eventuali modifiche in merito dovranno essere comunicate con preavviso di 48 ore.".
Parte economica
Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio
2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1º marzo 2008 e dal 1º
dicembre 2008 sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti
nella seguente misura:
- 2005: 2%;
- 2006: 2,1%;
- 2007: 2,6%;
- 2008: 2.5%.
Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2005 al 29 febbraio 2008, ai soli lavoratori
in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario
"una tantum" pari ad euro 412 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla
durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate così suddivise:
- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di giugno 2008;
- € 12 (dodici), composti da € 6 a carico dei lavoratori ed € 6 a carico dei datori di lavoro,
che saranno versati entro il 31 luglio 2008 sul c/c di cui all'articolo "Azioni per lo sviluppo del
sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali" del presente accordo. Qualora la suddetta quota
non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in
occasione della erogazione della prima rata di "una tantum";
- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di febbraio 2009.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a
titolo di "una tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze
sopra stabilite.
Gli importi di "una tantum" saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio
militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro
concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo
degli stessi.
L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a
titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi
di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla
stessa "una tantum". In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti
con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008.
La detrazione dall'"una tantum" degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti
contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della prima
tranche di "una tantum" e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda
tranche di "una tantum".
Alimentari
Liv.
1º s
1º
2º
3º
A
3º
4º
5º
6º
Incrementi
dall'1/3/2008
75,55
67,83
62,10
Incrementi
dall'1.12.2008
75,55
67,83
62,10
Totale
Liv.
151,11
135,67
124,20
1ºs
1º
2º
Nuovi minimi
all'1/3/2008
1.181,20
1.005,75
878,79
Nuovi minimi
all'1/12/2008
1.256,76
1.073,59
940,89
57,87
57,87
115,74
3ºA
785,76
843,63
54,74
52,50
50,08
46,85
54,74
52,50
50,08
46,85
109,47
105,00
100,16
93,71
3º
4º
5º
6º
716,49
668,60
615,02
543,42
771,22
721,10
665,10
590,28
Nuovi minimi
Nuovi minimi
Panificazione
Incrementi
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Incrementi
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Liv.
a1
s
a1
a2
a3
a4
b1
b2
b3
b4
dall'1/3/2008
dall'1.12.2008
Totale
63,73
63,73
127,45
59,23
55,46
50,79
48,11
62,38
51,24
48,24
45,74
59,23
55,46
50,79
48,11
62,38
51,24
48,24
45,74
118,46
110,92
101,59
96,21
124,77
102,47
96,47
91,48
Liv.
a1
s
a1
a2
a3
a4
b1
b2
b3
b4
all'1/3/2008
all'1/12/2008
915,66
979,38
813,87
731,70
629,43
573,40
882,42
639,47
573,93
519,35
873,10
731,70
680,23
621,51
882,42
690,70
622,16
565,09
Nuovo articolo
(Recepimento accordo interconfederale sul telelavoro)
Visto l'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra
UNICE/UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a seguito dell'invito rivolto alle
parti sociali dalla Commissione delle Comunità europee - nell'ambito della seconda fase della
consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare
negoziati in tema di telelavoro;
Vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti l'accordo-quadro europeo sul
telelavoro hanno annunciato che all'attuazione di tale accordo negli Stati membri, negli Stati
appartenenti allo Spazio economico europeo. nonché nei Paesi candidati, provvederanno le
Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali
proprie delle parti sociali;
Considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce per le imprese
una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del
lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare
l'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei
compiti loro affidati;
Considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite nella società
dell'informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale
da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle
persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro;
Considerato che l'accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a livello europeo;
Le parti in epigrafe riconoscono che:
1) il presente accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139, paragrafo 2, del
Trattato che istituisce la Comunità europea, dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a
Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES di cui si allega il testo nella
traduzione in lingua italiana così come concordata fra le parti in epigrafe;
2) il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida
espansione. Per tale motivo le parti hanno individuato nell'accordo una definizione del telelavoro
che consente di considerare diverse forme di telelavoro svolte con regolarità;
3) l'accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello
nazionale al quale le Organizzazioni aderenti alle parti in epigrafe daranno applicazione
conformemente alle prassi e procedure usuali proprie delle stesse parti sociali;
4) l'applicazione dell'accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale
di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell'accordo medesimo. Peraltro, nel
procedere alla sua applicazione si eviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie
imprese;
Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe concordano:
Art. 1
(Definizione e campo di applicazione)
1 Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si
avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in
cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene
regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
2. Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro
nel senso precedentemente definito.
Art. 2
(Carattere volontario)
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1. Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore
interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore
ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
2. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative
informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al
contratto collettivo applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del
telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all'unità produttiva cui il
telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può
rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare
riferimento.
3. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell'attività lavorativa e
qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o
respingere tale offerta.
4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore,
l'imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.
5. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di una diversa
modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del
lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di
lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
6. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione
lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o
collettivo. La reversibilità può comportare il ritorno all'attività lavorativa nei locali del datore di
lavoro su richiesta di quest'ultimo o del lavoratore.
Art. 3
(Condizioni di lavoro)
1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti,
garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore
comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa.
Art. 4
(Protezione dei dati)
1. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per
quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal
telelavoratore per fini professionali.
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di
legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati.
3. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
4. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni
eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali
internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla
contrattazione collettiva.
Art. 5
(Diritto alla riservatezza)
1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
2. L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata
all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Art. 6
(Strumenti di lavoro)
1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere
chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e
dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal
senso previsto dal successivo comma 5.
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'istallazione e della
manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il
telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
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3. Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla
compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi
alla comunicazione.
4. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento
della prestazione lavorativa.
5. Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla legislazione e dai
contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ai sensi del comma 1 del presente articolo,
si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei
dati utilizzati dal telelavoratore.
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà
darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
7. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né
diffonderà materiale illegale via Internet.
Art. 7
(Salute e sicurezza)
1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale
del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari
come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al video. Il telelavoratore applica
correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute
e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno
accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è
subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi.
4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Art. 8
(Organizzazione del lavoro)
1. Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il
telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
2. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a
quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa.
3. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del
telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi
regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.
Art. 9
(Formazione)
1. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo
sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono
sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una
formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle
caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi
colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma
di lavoro e per la sua gestione.
Art. 10
(Diritti collettivi)
1. I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno
dell'azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
2. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le
istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
3. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli Organismi di
rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi.
4. L'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi
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diritti collettivi, è precisata fin dall'inizio.
5. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del
telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite ed ai
contratti collettivi.
Art. 11
(Contrattazione collettiva)
1. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il
telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o
integrino i principi ed i criteri definiti con il presente accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli
accordi collettivi già conclusi in materia.
2. La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il lavoratore,
deve prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 6, la reversibilità della decisione di passare al
telelavoro con indicazione delle relative modalità.
3. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad
accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
Art. 12
(Applicazione e verifica dell'accordo)
1. In caso di controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente
accordo interconfederale le parti interessate potranno rivolgersi congiuntamente o separatamente
alle parti firmatarie richiamate in epigrafe.
2. Ai fini della relazione da rendere ad UNICE/UEAPME, CEEP e CES circa l'attuazione in
sede nazionale dell'accordo-quadro europeo ed alla sua eventuale revisione prevista per il luglio
2007, le articolazioni territoriali/categoriali aderenti alle Confederazioni di rappresentanza delle
imprese così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a CGIL, CISL, UIL,
provvederanno a comunicare con periodicità annuale alle parti in epigrafe, la conclusione di
accordi e contratti collettivi in materia di telelavoro ed ogni utile informazione circa l'andamento di
tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Allegato 1
1. Profilo tipo: addetto all'amministrazione e gestione aziendale
Figure professionali di riferimento
Tecnici di amministrazione/finanza/controllo di gestione.
Operatori di contabilità.
Tecnici di gestione/sviluppo di personale.
Operatori di segreteria.
Area di attività
Amministrazione e gestione aziendale
Settore: alimentare
Competenze tecnico-professionali generali
Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, dei prodotti e dei servizi di settore.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità.
Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro.
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari
e strumenti di lavoro).
Conoscere e utilizzare le misure e i dispositivi di prevenzione e di sicurezza individuale e di
tutela ambientale.
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e
protezione dagli incendi.
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla soddisfazione del cliente.
Competenze tecnico-professionali di profilo
Conoscere e saper applicare principi, metodi e tecniche di contabilità generale.
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da interpretare lettere e
redigere documenti amministrativi.
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Conoscere e saper utilizzare tecniche di gestione aziendale, di archiviazione, di selezione
del personale, di sviluppo organizzativo e tecnica bancaria.
Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni
di calcolo e di videoscrittura.
Saper organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico.
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e
protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione dagli incendi.
2. Profilo tipo: addetto alla ricerca e sviluppo del prodotto/processo
Figure professionali di riferimento
Tecnici acquisti, tecnici di ricerca sviluppo alimentare.
Disegnatori/progettisti CAD.
Tecnologi di industrializzazione di prodotto/processo.
Tecnici di sistemi qualità di processo e di prodotto.
Tecnici di laboratorio.
Tecnici di ambiente e sicurezza.
Area di attività: ricerca e sviluppo del prodotto/processo.
Settore: alimentare
Competenze tecnico-professionali generali
Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, dei prodotti e dei servizi di settore.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità.
Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro.
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari
e strumenti di lavoro).
Conoscere e utilizzare le misure e i dispositivi di prevenzione e sicurezza individuale e di
tutela ambientale.
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e
protezione dagli incendi.
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla soddisfazione del cliente.
Competenze tecnico-professionali di profilo
Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi del settore.
Leggere e interpretare il disegno tecnico.
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera.
Conoscere e saper applicare le tecniche, i metodi di lavoro e i sistemi di autocontrollo
HCCP (Hazard Analysis Critical Control Points) degli alimenti.
Saper predisporre i campioni da analizzare e le relative strumentazioni. Saper leggere e
interpretare, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e statistici, i risultati relativi alle
prove effettuate, conoscendo le normative di riferimento.
Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni
di calcolo e di videoscrittura.
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e
protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione dagli incendi.
Conoscere e saper applicare le disposizioni in materia di tutela ambientale.
3. Profilo tipo: addetto alla produzione
Figure professionali di riferimento
Tecnici di programmazione della produzione.
Tecnici di produzione (addetti alla gestione di reparto/unità operativa).
Conduttori di processi e sistemi automatizzati.
Operatori di produzione.
Area di attività: produzione.
Settore: alimentare
Competenze tecnico-professionali generali
Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, dei prodotti e dei servizi di settore.
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità.
Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro.
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari
e strumenti di lavoro).
Conoscere e utilizzare le misure e i dispositivi di prevenzione e di sicurezza individuale e di
tutela ambientale.
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e
protezione dagli incendi.
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità secondo le procedure previste.
Competenze tecnico-professionali di profilo
Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi del settore.
Leggere e interpretare il disegno tecnico.
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera.
Conoscere e saper applicare le tecniche, i metodi di lavoro e i sistemi di autocontrollo
HCCP (Hazard Analysis Critical Control Points) degli alimenti.
Tracciabilità e sicurezza alimentare.
Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni
di calcolo e di videoscrittura.
Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni
di calcolo e di videoscrittura.
Conoscere e saper applicare le disposizioni in materia di ecologia e di tutela ambientale.
4. Profilo tipo: addetto alla logistica
Figure professionali di riferimento
Tecnici di programmazione della logistica.
Tecnici di approvvigionamenti.
Magazzinieri.
Operatori della produzione e stoccaggio.
Area di attività: logistica.
Settore: alimentare
Competenze tecnico-professionali generali
Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, dei prodotti e dei servizi di settore.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità.
Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro.
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari
e strumenti di lavoro).
Conoscere e utilizzare le misure e i dispositivi di prevenzione e sicurezza individuale e di
tutela ambientale.
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e
protezione dagli incendi.
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità secondo le procedure previste.
Competenze tecnico-professionali di profilo
Conoscenza delle materie prime, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi
del settore.
Conoscere e saper applicare le tecniche, i metodi di lavoro e i sistemi di autocontrollo
HCCP (Hazard Analysis Critical Control Points) degli alimenti.
Conoscere e saper utilizzare i metodi e le tecniche di magazzino e di stoccaggio.
Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni
di calcolo e di videoscrittura.
Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni
di calcolo e di videoscrittura.
Conoscere e saper applicare le disposizioni in materia di ecologia e di tutela ambientale.
5. Profilo tipo: addetto ai sistemi informativi
Figure professionali di riferimento
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Tecnici di sistema informativo aziendale.
Tecnici di informatica industriale.
Area di attività: sistemi informativi
Settore: alimentare
Competenze tecnico-professionali generali
Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, dei prodotti e dei servizi di settore.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità.
Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro.
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari
e strumenti di lavoro).
Conoscere e utilizzare le misure e i dispositivi di sicurezza e prevenzione individuale.
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e
protezione dagli incendi.
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità secondo le procedure previste.
Competenze tecnico-professionali di profilo
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche dell'informatica applicata ai
prodotti e ai servizi del settore.
Conoscere e utilizzare i principi basilari della programmazione e la terminologia tecnica
della propria area di attività.
Conoscere i sistemi di elaborazione elettronica di dati o i mezzi periferici che interagiscono
con il sistema operativo principale.
Conoscere e applicare le tecniche di sicurezza informatica.
Conoscere i processi e le procedure che caratterizzano l'attività di assistenza telematica.
6. Profilo tipo: addetto commerciale e comunicazione
Figure professionali di riferimento
Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite.
Operatori dei servizi commerciali.
Venditori (distribuzione e assistenza clienti).
Tecnici di comunicazione e immagine.
Area di attività: commerciale e comunicazione
Settore: alimentare
Competenze tecnico-professionali generali
Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, dei prodotti e dei servizi di settore.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità.
Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro.
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari
e strumenti di lavoro).
Conoscere e utilizzare le misure e i dispositivi di prevenzione e sicurezza individuale.
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e
protezione dagli incendi.
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla soddisfazione del cliente e del
consumatore.
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità secondo le procedure previste.
Competenze tecnico-professionali di profilo
Conoscenza dei prodotti e dei servizi del settore.
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera.
Conoscere e saper applicare le tecniche di comunicazione, di ricerca di mercato, di vendita,
di marketing e di servizio clienti.
Conoscere e utilizzare gli strumenti di lavoro.
Conoscere i principi e le tecniche di informatica e telematica applicate al settore.
Allegato 2
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Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: addetto alla caldaia
Profilo: addetto montatore manutentore impianti termofluidici
Capacità: (competenze)
Organizzazione delle fasi di lavoro (montaggio e manutenzione).
Assemblaggio di parti e controllo funzionale.
Riconoscimento delle anomalie dell'impianto.
Manutenzione ordinaria e straordinaria.
Rapporti interpersonali a monte ed a valle e con i livelli di responsabilità.
Previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Disegno tecnico (lettura); impiantistica meccanica; impiantistica termoidraulica; impiantistica
oleodinamica; sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi (fasi e flussi).
Fasi del montaggio dei pezzi; strumenti ed attrezzature per il montaggio e misurazione.
La manutenzione preventiva.
Basi di informatica ed uso del PC.
Contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro.
Igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: addetto macchinario interno
Profilo: addetto fornaio panificatore
Capacità: (competenze)
Informatica di base.
Applicare le norme sull'igiene e sicurezza sul lavoro.
Saper condurre un negozio e i rapporti con i fornitori.
Saper utilizzare le materie prime e agenti lievitanti; dosaggi e impasti.
Saper valutare i tempi di cottura e di lievitazione.
Capacità di valutare e di realizzare i dosaggi più opportuni fra le materie prime, e le
eventuali varianti, funzionali all'avvio del processo di lavorazione.
Capacità di avviare il processo di lavorazione degli impasti e di monitorare processi di
lavorazione attuati dai macchinari.
Saper utilizzare i macchinari e gli strumenti di lavorazione.
Seguire le tendenze del gusto.
Approntare e realizzare prodotti innovativi e nuove merceologie.
Sapersi rapportare e soddisfare la clientela.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Conoscenza della normativa sulla sicurezza. Conoscenza dei rischi specifici. Capacità di
adottare comportamenti adeguati.
Elementi generali legati alla conduzione del negozio. Aspetti relativi alla mediazione e alla
contrattazione con i fornitori.
Comunicazione e rapporti interpersonali fra colleghi.
Relazioni con la clientela nel punto vendita.
Conoscenza, capacità di scegliere ed utilizzare in maniera appropriata i vari tipi di farina, il
lievito, le uova, il latte e le altre sostanze alimentari eventualmente impiegate nel processo di
produzione dei vari tipi di pane.
Conoscenza dei tempi e delle temperature richieste per il processo di cottura.
Conoscenza dei tempi e delle modalità corrette di lievitazione degli impasti.
Conoscenza dei macchinari e degli strumenti di supporto al processo di lavorazione del
pane. Capacità di utilizzare al meglio macchinari e strumenti.
Conoscenza e capacità di applicare le migliori tecniche manuali di modellamento dei
prodotti.
Il rapporto con la clientela. Nuove tendenze del gusto e riflessi sul processo di lavorazione
e preparazione.
I prodotti tipici e le nuove merceologie. Nuovi supporti per la lavorazione.
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Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: addetto preparazione lieviti
Profilo: addetto fornaio panificatore
Capacità: (competenze)
Informatica di base.
Applicare le norme sull'igiene e sicurezza sul lavoro.
Saper condurre un negozio e i rapporti con i fornitori.
Saper utilizzare le materie prime e agenti lievitanti; dosaggi e impasti.
Saper valutare i tempi di cottura e di lievitazione.
Capacità di valutare e di realizzare i dosaggi più opportuni fra le materie prime, e le
eventuali varianti, funzionali all'avvio del processo di lavorazione.
Capacità di avviare il processo di lavorazione degli impasti e di monitorare processi di
lavorazione attuati dai macchinari.
Saper utilizzare i macchinari e gli strumenti di lavorazione.
Seguire le tendenze del gusto.
Approntare e realizzare prodotti innovativi e nuove merceologie.
Sapersi rapportare e soddisfare la clientela.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Conoscenza della normativa sulla sicurezza. Conoscenza dei rischi specifici. Capacità di
adottare comportamenti adeguati.
Elementi generali legati alla conduzione del negozio. Aspetti relativi alla mediazione e alla
contrattazione con i fornitori.
Comunicazione e rapporti interpersonali fra colleghi.
Relazioni con la clientela nel punto vendita.
Conoscenza, capacità di scegliere ed utilizzare in maniera appropriata i vari tipi di farina, il
lievito, le uova, il latte e le altre sostanze alimentari eventualmente impiegate nel processo di
produzione dei vari tipi di pane.
Conoscenza dei tempi e delle temperature richieste per il processo di cottura.
Conoscenza dei tempi e delle modalità corrette di lievitazione degli impasti.
Conoscenza dei macchinari e degli strumenti di supporto al processo di lavorazione del
pane. Capacità di utilizzare al meglio macchinari e strumenti.
Conoscenza e capacità di applicare le migliori tecniche manuali di modellamento dei
prodotti.
Il rapporto con la clientela. Nuove tendenze del gusto e riflessi sul processo di lavorazione
e preparazione.
I prodotti tipici e le nuove merceologie. Nuovi supporti per la lavorazione.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: aiutante qualificato in panificazione
Profilo: addetto fornaio panificatore
Capacità: (competenze)
Informatica di base.
Applicare le norme sull'igiene e sicurezza sul lavoro.
Saper condurre un negozio e i rapporti con i fornitori.
Saper utilizzare le materie prime e agenti lievitanti; dosaggi e impasti.
Saper valutare i tempi di cottura e di lievitazione.
Capacità di valutare e di realizzare i dosaggi più opportuni fra le materie prime, e le
eventuali varianti, funzionali all'avvio del processo di lavorazione.
Capacità di avviare il processo di lavorazione degli impasti e di monitorare processi di
lavorazione attuati dai macchinari.
Saper utilizzare i macchinari e gli strumenti di lavorazione.
Seguire le tendenze del gusto.
Approntare e realizzare prodotti innovativi e nuove merceologie.
Sapersi rapportare e soddisfare la clientela.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Conoscenza della normativa sulla sicurezza. Conoscenza dei rischi specifici. Capacità di
adottare comportamenti adeguati.
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Elementi generali legati alla conduzione del negozio. Aspetti relativi alla mediazione e alla
contrattazione con i fornitori.
Comunicazione e rapporti interpersonali fra colleghi.
Relazioni con la clientela nel punto vendita.
Conoscenza, capacità di scegliere ed utilizzare in maniera appropriata i vari tipi di farina, il
lievito, le uova, il latte e le altre sostanze alimentari eventualmente impiegate nel processo di
produzione dei vari tipi di pane.
Conoscenza dei tempi e delle temperature richieste per il processo di cottura.
Conoscenza dei tempi e delle modalità corrette di lievitazione degli impasti.
Conoscenza dei macchinari e degli strumenti di supporto al processo di lavorazione del
pane. Capacità di utilizzare al meglio macchinari e strumenti.
Conoscenza e capacità di applicare le migliori tecniche manuali di modellamento dei
prodotti.
Il rapporto con la clientela. Nuove tendenze del gusto e riflessi sul processo di lavorazione
e preparazione.
I prodotti tipici e le nuove merceologie. Nuovi supporti per la lavorazione.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: aiutante qualificato in pasticceria
Profilo: addetto pasticcere
Capacità: (competenze)
Controllo e gestione delle materie prime; programmazione e controllo delle scorte; gestione
del magazzino; organizzazione delle fasi di lavoro; manipolazione e trasformazione, a prodotto
finito, della materia prima; utilizzo delle macchine; preparazione di elaborati dolci e salati;
decorazione degli elaborati; riassetto dei locali e degli strumenti; rapporti interpersonali a monte e
a valle e con i livelli di responsabilità, previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Merceologia delle materie del settore dolciario; scienza dell'alimentazione lingua straniera;
ciclo di lavorazione; contabilità aziendale; organizzazione del magazzino; macchine e attrezzi del
settore; informatica di base; contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: aiutante qualificato in pasticceria
Profilo: addetto fornaio panificatore
Capacità: (competenze)
Informatica di base.
Applicare le norme sull'igiene e sicurezza sul lavoro.
Saper condurre un negozio e i rapporti con i fornitori.
Saper utilizzare le materie prime e agenti lievitanti; dosaggi e impasti.
Saper valutare i tempi di cottura e di lievitazione.
Capacità di valutare e di realizzare i dosaggi più opportuni fra le materie prime, e le
eventuali varianti, funzionali all'avvio del processo di lavorazione.
Capacità di avviare il processo di lavorazione degli impasti e di monitorare processi di
lavorazione attuati dai macchinari.
Saper utilizzare i macchinari e gli strumenti di lavorazione.
Seguire le tendenze del gusto.
Approntare e realizzare prodotti innovativi e nuove merceologie.
Sapersi rapportare e soddisfare la clientela.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Conoscenza della normativa sulla sicurezza. Conoscenza dei rischi specifici. Capacità di
adottare comportamenti adeguati.
Elementi generali legati alla conduzione del negozio. Aspetti relativi alla mediazione e alla
contrattazione con i fornitori.
Comunicazione e rapporti interpersonali fra colleghi.
Relazioni con la clientela nel punto vendita.
Conoscenza, capacità di scegliere ed utilizzare in maniera appropriata i vari tipi di farina, il
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lievito, le uova, il latte e le altre sostanze alimentari eventualmente impiegate nel processo
di produzione dei vari tipi di pane.
Conoscenza dei tempi e delle temperature richieste per il processo di cottura.
Conoscenza dei tempi e delle modalità corrette di lievitazione degli impasti.
Conoscenza dei macchinari e degli strumenti di supporto al processo di lavorazione del
pane. Capacità di utilizzare al meglio macchinari e strumenti.
Conoscenza e capacità di applicare le migliori tecniche manuali di modellamento dei
prodotti.
Il rapporto con la clientela. Nuove tendenze del gusto e riflessi sul processo di lavorazione
e preparazione.
I prodotti tipici e le nuove merceologie. Nuovi supporti per la lavorazione.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: aiutanti macchine automatiche di confezione
Profilo: addetto conduzione impianti e macchine utensili
Capacità: (competenze)
Leggere e interpretare documentazione tecnica di pertinenza relativi al ciclo di lavoro
compresa la scheda tecnica di qualità, scheda utensili e origini pezzo.
Saper intervenire sull'impianto utilizzato con operazioni di carico e scarico anche utilizzando
apparecchiature di sollevamento.
Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita compilando la scheda di
autocontrollo con i dati rilevati.
Utilizzare macchine anche a CNC e capacità di lavoro della macchina.
Essere in grado di collaborare con l'attrezzista per le operazioni di installazione degli
attrezzi sulle macchine.
Organizzare il posto di lavoro, identificare e predisporre gli utensili e i macchinari per
l'esecuzione delle lavorazioni.
Registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo.
Collaborare con i tecnici della manutenzione e saper effettuare interventi di manutenzione
ordinaria.
Saper utilizzare le attrezzature necessarie al processo produttivo.
Utilizzare supporti informatici per ottenere informazioni necessarie per lo svolgimento della
propria attività.
Comprendere le specifiche degli standard di sicurezza in relazione al proprio ed altrui
lavoro.
Applicare la normativa vigente in materia d'igiene, prevenzione e sicurezza del luogo di
lavoro.
Applicare la normativa antinfortunistica relativa alla propria e all'altrui sicurezza.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro.
Conoscere le caratteristiche del settore.
Conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda.
Conoscere il ciclo di produzione: fasi, attività e tecnologie.
Conoscere le basi di disegno tecnico.
Conoscere nuove leghe metalliche ed uso di polveri sintetizzate.
Conoscere gli elementi di base della tecnologia dei macchinari utilizzati.
Conoscere le caratteristiche, la composizione fisico-chimica, il comportamento e la
lavorabilità dei materiali utilizzati.
Conoscere tutta la documentazione necessaria alla tipologia di lavoro.
Conoscere le innovazioni tecnologiche di processo, di prodotto e di contesto.
Conoscere i principi base di logistica industriale e elementi di programmazione della
produzione.
Conoscere le norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni: dispositivi di protezione
individuali e comuni.
Conoscere le norme sulla tutela della salubrità e i servizi di emergenza nei luoghi di lavoro.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: aiuto elettricista
Profilo: addetto all'installazione e manutenzione di impianti elettrici
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Capacità: (competenze)
Lettura ed interpretazione di schemi elettrici.
Corretta scelta dei cavi; installazione di impianti civili ed industriali.
Montaggio di organi di manovra e protezione.
Controllo della funzionalità delle apparecchiature e degli impianti; rapporti interpersonali a
monte e a valle e con i livelli di responsabilità.
Previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Elettrotecnica generale.
Disegno di schemi elettrici; macchine elettriche; impiantistica civile ed industriale.
Norme nazionali ed internazionali sulla sicurezza degli impianti; contratto di lavoro e
principali normative regolanti il rapporto di lavoro.
Igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: aiuto meccanico
Profilo: addetto al montaggio ed alla manutenzione di sistemi ed attrezzature meccaniche
Capacità: (competenze)
Organizzazione delle fasi di lavoro (montaggio e manutenzione).
Esecuzione della tracciatura secondo le indicazioni del disegno.
Sagomatura a mano o a macchina del metallo alle dimensioni prescritte; assemblaggio.
Controllo e messa in opera di parti meccaniche con strumenti meccanici ed elettrici;
riconoscimento delle anomalie della macchina.
Riconoscimento delle difettosità ricorrenti nei pezzi da montare.
Manutenzione ordinaria e straordinaria, rapporti interpersonali a monte ed a valle e con i
livelli di responsabilità.
Previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Disegno tecnico.
Disegno meccanico.
Impiantistica meccanica; impiantistica termoidraulica; impiantistica oleodinamica; tecnologia
dei metalli; tipologie di produzione: serie e commessa.
Fasi del montaggio dei pezzi; strumenti ed attrezzature per il montaggio.
La saldatura.
La misurazione e il controllo; messa a punto del montaggio; manutenzione preventiva.
Basi di informatica ed uso del PC.
Contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro.
Igiene del lavoro.
Prevenzione e pronto soccorso.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: aiuto meccanico
Profilo: addetto elettromeccanico elettronico
Capacità: (competenze)
Lettura ed interpretazione del disegno di impianti e di costruzioni elettromeccaniche.
Lettura ed interpretazione di semplici disegni meccanici.
Elaborazione di semplici impianti elettromeccanici elettronici; esecuzione, montaggio,
controllo funzionale e manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche elettriche.
Esecuzione di semplici lavorazioni meccaniche al banco e alle macchine utensili.
Uso degli attrezzi e strumenti del settore.
Rapporti interpersonali a monte e a valle e con i livelli di responsabilità.
Previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Elementi di elettrotecnica, elettronica e meccanica.
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
Disegno meccanico ed elettrico; materiale elettrico ed elettronico.
Servomeccanismi e loro controllo; cablaggio ed interfaccia mento; schemi e tabelle relativi
ad impianti elettromeccanici elettronici.
Applicazione dell'informatica all'industria.
Strumenti di misura e di controllo.
Attrezzi e materiale necessari alla lavorazione.
Normativa CEI relativa al settore; contratto di lavoro e principali normative regolanti il
rapporto di lavoro.
Igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: cassiere
Profilo: addetto alle vendite settore commerciale
Capacità: (competenze)
Saper comprendere il funzionamento di un'Organizzazione aziendale.
Saper individuare ruoli e funzioni delle figure professionali che operano all'interno
dell'azienda.
Saper interpretare i processi aziendali.
Essere in grado di gestire una conversazione telefonica.
Saper comunicare in maniera efficace.
Saper comunicare con tutto lo staff aziendale.
Saper capire ed accontentare il cliente.
Saper migliorare il servizio offerto.
Essere in grado di rivedere e razionalizzare il modo di porsi agli altri, di vestirsi, di muoversi.
Conoscere e saper applicare le principali strategie di web marketing.
Saper svolgere attraverso il supporto informatico alcune importanti funzioni aziendali
(gestione dei costi, delle derrate, del magazzino, ecc.).
Saper cogliere le caratteristiche psicologiche, le esigenze, i gusti del cliente e rapportarsi
alle stesse attraverso comportamenti funzionali, utilizzando un appropriato stile comunicativo.
Essere in grado di preparare ed approntare le merci per la vendita.
Essere in grado di preparare la presentazione ottimale.
Saper allestire esposizioni diverse, il rifornimento degli scaffali, realizzazione degli
allestimenti.
Essere in grado di fornire assistenza e consulenza tecnica al cliente.
Saper stipulare contratti di vendita.
Saper ricevere ed evadere ordinazioni e le scorte.
Essere in grado di rilasciare documenti contabili.
Essere in grado di acquisire le regole e le conoscenze fondamentali del marketing.
Saper promuovere le vendite.
Saper curare ed approfondire i rapporti con i clienti.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Rapporti di lavoro e normativa: diritti e doveri, contratti di lavoro, la retribuzione, normativa
previdenziale.
Sicurezza sul lavoro: D.Lgs. n. 626/1994.
Rischi specifici e misure di prevenzione.
Procedure, obblighi e responsabilità.
Dispositivi di protezione individuali.
Pronto soccorso e prevenzione incendi.
Informatica: concetti teorici di base, gestione dei documenti, elaborazione testi, foglio
elettronico, Internet e la posta elettronica.
Organizzazione e processi: definizione di una organizzazione, ruoli e mansioni, i processi
aziendali.
Tecniche di comunicazione.
Strategie per il superamento dei problemi.
Strategie di comunicazione efficace: l'immagine personale: tecniche di cura del corpo,
comportamento.
Informatica a supporto del settore commerciale: web marketing; accenni ai programmi
specifici per la fatturazione, gestione delle scorte, pagamenti e rapporti con le banche.
Tecniche e psicologia di vendita: la qualità del servizio, le leggi fondamentali della tecnica
della trattativa, la gestione del reclamo.
Vetrinistica, visual merchandising e layout punto vendita; il ruolo e le caratteristiche della
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vetrina, strutturazione della vetrina, illuminotecnica, tecnica dei colori, le regole
fondamentali dell'esposizione.
Contratto di compravendita.
Merceologia.
La formazione del prezzo.
I mezzi e gli strumenti di pagamento.
La politica del prezzo e del prodotto.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: centralinista
Profilo: addetto centralinista
Capacità: (competenze)
Conversare con proprietà di linguaggio e padronanza delle informazioni da dare o da
chiedere.
Uso della macchina da scrivere. Uso dei tasti della centralina. Uso della lista di attesa
(Hold).
Riconoscimento del segnale libero e occupato.
Comunicazione interna, urbana ed interurbana.
Gestione completa di un centralino complesso.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Normativa e regolamenti sulla comunicazione telefonica; problematiche relative alla
funzione assolta da un centralino telefonico quale mezzo di comunicazione di una unità produttiva
o di servizio.
Vari tipi di centralino telefonico.
Organizzazione del centralino telefonico in relazione al volume e alla tipologia delle
comunicazioni.
Struttura gerarchica dei vari livelli di responsabilità in un'unità produttiva o in un servizio di
tipo medio.
Servizi telefonici ausiliari, speciali ed opzionali teleselezione e fasce orarie.
Tariffe ordinarie, ridotte e di ore di punta.
Segreterie telefoniche e chiamate d'urgenza.
Contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro.
Igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: commesso
Profilo: addetto alle vendite settore commerciale
Capacità: (competenze)
Saper comprendere il funzionamento di un'Organizzazione aziendale.
Saper individuare ruoli e funzioni delle figure professionali che operano all'interno
dell'azienda.
Saper interpretare i processi aziendali.
Essere in grado di gestire una conversazione telefonica.
Saper comunicare in maniera efficace.
Saper comunicare con tutto lo staff aziendale.
Saper capire ed accontentare il cliente.
Saper migliorare il servizio offerto.
Essere in grado di rivedere e razionalizzare il modo di porsi agli altri, di vestirsi, di muoversi.
Conoscere e saper applicare le principali strategie di web marketing.
Saper svolgere attraverso il supporto informatico alcune importanti funzioni aziendali
(gestione dei costi, delle derrate, del magazzino, ecc.).
Saper cogliere le caratteristiche psicologiche, le esigenze, i gusti del cliente e rapportarsi
alle stesse attraverso comportamenti funzionali, utilizzando un appropriato stile comunicativo.
Essere in grado di preparare ed approntare le merci per la vendita.
Essere in grado di preparare la presentazione ottimale.
Saper allestire esposizioni diverse, il rifornimento degli scaffali, realizzazione degli
allestimenti.
Essere in grado di fornire assistenza e consulenza tecnica al cliente.
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
Saper stipulare contratti di vendita.
Saper ricevere ed evadere ordinazioni e le scorte.
Essere in grado di rilasciare documenti contabili.
Essere in grado di acquisire le regole e le conoscenze fondamentali del marketing.
Saper promuovere le vendite.
Saper curare ed approfondire i rapporti con i clienti.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Rapporti di lavoro e normativa: diritti e doveri, contratti di lavoro, la retribuzione, normativa
previdenziale.
Sicurezza sul lavoro: D.Lgs. n. 626/1994.
Rischi specifici e misure di prevenzione.
Procedure, obblighi e responsabilità.
Dispositivi di protezione individuali.
Pronto soccorso e prevenzione incendi.
Informatica: concetti teorici di base, gestione dei documenti, elaborazione testi, foglio
elettronico, Internet e la posta elettronica.
Organizzazione e processi: definizione di una organizzazione, ruoli e mansioni, i processi
aziendali.
Tecniche di comunicazione.
Strategie per il superamento dei problemi.
Strategie di comunicazione efficace: l'immagine personale: tecniche di cura del corpo,
comportamento.
Informatica a supporto del settore commerciale: web marketing; accenni ai programmi
specifici per la fatturazione, gestione delle scorte, pagamenti e rapporti con le banche.
Tecniche e psicologia di vendita: la qualità del servizio, le leggi fondamentali della tecnica
della trattativa, la gestione del reclamo.
Vetrinistica, visual merchandising e layout punto vendita; il ruolo e le caratteristiche della
vetrina, strutturazione della vetrina, illuminotecnica, tecnica dei colori, le regole fondamentali
dell'esposizione.
Contratto di compravendita.
Merceologia.
La formazione del prezzo.
I mezzi e gli strumenti di pagamento.
La politica del prezzo e del prodotto.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: dattilografo
Profilo: addetto alle attività di segreteria
Capacità: (competenze)
Gestione documenti in entrata ed in uscita.
Realizzazione di documenti informativi.
Gestione delle comunicazioni telefoniche ed interpersonali.
Tenuta dell'agenda e gestione impegni conto terzi.
Gestione di attività economiche di comune livello.
Utilizzo dei sistemi informativi per la realizzazione del compito.
Utilizzo dei più diffusi strumenti di comunicazione commerciale (telex, telefax, spedizionieri,
fotoriproduttori); rapporti interpersonali a monte ed a valle e con i livelli di responsabilità.
Previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Dattilografia.
Basi di informatica ed uso del PC (foglio elettronico, data base, wordprocessor).
Logica dell'office automation; rilevazione, classificazione, gestione e spedizione documenti.
Basi di organizzazione del lavoro d'ufficio.
Cenni di time management.
Comunicazione e gestione dei rapporti.
Contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro.
Igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
Comparto:
Qualifica: elettricista
Profilo: addetto all'installazione e manutenzione di impianti elettrici
Capacità: (competenze)
Lettura ed interpretazione di schemi elettrici.
Corretta scelta dei cavi; installazione di impianti civili ed industriali.
Montaggio di organi di manovra e protezione.
Controllo della funzionalità delle apparecchiature e degli impianti; rapporti interpersonali a
monte e a valle e con i livelli di responsabilità.
Previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Elettrotecnica generale.
Disegno di schemi elettrici; macchine elettriche; impiantistica civile ed industriale.
Norme nazionali ed internazionali sulla sicurezza degli impianti; contratto di lavoro e
principali normative regolanti il rapporto di lavoro.
Igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: gestore di laboratorio
Profilo: addetto fornaio panificatore
Capacità: (competenze)
Informatica di base.
Applicare le norme sull'igiene e sicurezza sul lavoro.
Saper condurre un negozio e i rapporti con i fornitori.
Saper utilizzare le materie prime e agenti lievitanti; dosaggi e impasti.
Saper valutare i tempi di cottura e di lievitazione.
Capacità di valutare e di realizzare i dosaggi più opportuni fra le materie prime, e le
eventuali varianti, funzionali all'avvio del processo di lavorazione.
Capacità di avviare il processo di lavorazione degli impasti e di monitorare processi di
lavorazione attuati dai macchinari.
Saper utilizzare i macchinari e gli strumenti di lavorazione.
Seguire le tendenze del gusto.
Approntare e realizzare prodotti innovativi e nuove merceologie.
Sapersi rapportare e soddisfare la clientela.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Conoscenza della normativa sulla sicurezza. Conoscenza dei rischi specifici. Capacità di
adottare comportamenti adeguati.
Elementi generali legati alla conduzione del negozio. Aspetti relativi alla mediazione e alla
contrattazione con i fornitori.
Comunicazione e rapporti interpersonali fra colleghi.
Relazioni con la clientela nel punto vendita.
Conoscenza, capacità di scegliere ed utilizzare in maniera appropriata i vari tipi di farina, il
lievito, le uova, il latte e le altre sostanze alimentari eventualmente impiegate nel processo di
produzione dei vari tipi di pane.
Conoscenza dei tempi e delle temperature richieste per il processo di cottura.
Conoscenza dei tempi e delle modalità corrette di lievitazione degli impasti.
Conoscenza dei macchinari e degli strumenti di supporto al processo di lavorazione del
pane. Capacità di utilizzare al meglio macchinari e strumenti.
Conoscenza e capacità di applicare le migliori tecniche manuali di modellamento dei
prodotti.
Il rapporto con la clientela. Nuove tendenze del gusto e riflessi sul processo di lavorazione
e preparazione.
I prodotti tipici e le nuove merceologie. Nuovi supporti per la lavorazione.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: addetto macchinario interno
Profilo: addetto conduzione impianti e macchine utensili
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Capacità: (competenze)
Leggere e interpretare documentazione tecnica di pertinenza relativi al ciclo di lavoro
compresa la scheda tecnica di qualità, scheda utensili e origini pezzo.
Saper intervenire sull'impianto utilizzato con operazioni di carico e scarico anche utilizzando
apparecchiature di sollevamento.
Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita compilando la scheda di
autocontrollo con i dati rilevati.
Utilizzare macchine anche a CNC e capacità di lavoro della macchina.
Essere in grado di collaborare con l'attrezzista per le operazioni di installazione degli
attrezzi sulle macchine.
Organizzare il posto di lavoro, identificare e predisporre gli utensili e i macchinari per
l'esecuzione delle lavorazioni.
Registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo.
Collaborare con i tecnici della manutenzione e saper effettuare interventi di manutenzione
ordinaria.
Saper utilizzare le attrezzature necessarie al processo produttivo.
Utilizzare supporti informatici per ottenere informazioni necessarie per lo svolgimento della
propria attività.
Comprendere le specifiche degli standard di sicurezza in relazione al proprio ed altrui
lavoro.
Applicare la normativa vigente in materia d'igiene, prevenzione e sicurezza del luogo di
lavoro.
Applicare la normativa antinfortunistica relativa alla propria e all'altrui sicurezza.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro.
Conoscere le caratteristiche del settore.
Conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda.
Conoscere il ciclo di produzione: fasi, attività e tecnologie.
Conoscere le basi di disegno tecnico.
Conoscere nuove leghe metalliche ed uso di polveri sintetizzate.
Conoscere gli elementi di base della tecnologia dei macchinari utilizzati.
Conoscere le caratteristiche, la composizione fisico-chimica, il comportamento e la
lavorabilità dei materiali utilizzati.
Conoscere tutta la documentazione necessaria alla tipologia di lavoro.
Conoscere le innovazioni tecnologiche di processo, di prodotto e di contesto.
Conoscere i principi base di logistica industriale e elementi di programmazione della
produzione.
Conoscere le norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni: dispositivi di protezione
individuali e comuni.
Conoscere le norme sulla tutela della salubrità e i servizi di emergenza nei luoghi di lavoro.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: impastatore
Profilo: addetto fornaio panificatore
Capacità: (competenze)
Informatica di base.
Applicare le norme sull'igiene e sicurezza sul lavoro.
Saper condurre un negozio e i rapporti con i fornitori.
Saper utilizzare le materie prime e agenti lievitanti; dosaggi e impasti.
Saper valutare i tempi di cottura e di lievitazione.
Capacità di valutare e di realizzare i dosaggi più opportuni fra le materie prime, e le
eventuali varianti, funzionali all'avvio del processo di lavorazione.
Capacità di avviare il processo di lavorazione degli impasti e di monitorare processi di
lavorazione attuati dai macchinari.
Saper utilizzare i macchinari e gli strumenti di lavorazione.
Seguire le tendenze del gusto.
Approntare e realizzare prodotti innovativi e nuove merceologie.
Sapersi rapportare e soddisfare la clientela.
Contenuti formativi: (conoscenze)
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Conoscenza della normativa sulla sicurezza. Conoscenza dei rischi specifici. Capacità di
adottare comportamenti adeguati.
Elementi generali legati alla conduzione del negozio. Aspetti relativi alla mediazione e alla
contrattazione con i fornitori.
Comunicazione e rapporti interpersonali fra colleghi.
Relazioni con la clientela nel punto vendita.
Conoscenza, capacità di scegliere ed utilizzare in maniera appropriata i vari tipi di farina, il
lievito, le uova, il latte e le altre sostanze alimentari eventualmente impiegate nel processo di
produzione dei vari tipi di pane.
Conoscenza dei tempi e delle temperature richieste per il processo di cottura.
Conoscenza dei tempi e delle modalità corrette di lievitazione degli impasti.
Conoscenza dei macchinari e degli strumenti di supporto al processo di lavorazione del
pane. Capacità di utilizzare al meglio macchinari e strumenti.
Conoscenza e capacità di applicare le migliori tecniche manuali di modellamento dei
prodotti.
Il rapporto con la clientela. Nuove tendenze del gusto e riflessi sul processo di lavorazione
e preparazione.
I prodotti tipici e le nuove merceologie. Nuovi supporti per la lavorazione.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: infornatore
Profilo: addetto fornaio panificatore
Capacità: (competenze)
Informatica di base.
Applicare le norme sull'igiene e sicurezza sul lavoro.
Saper condurre un negozio e i rapporti con i fornitori.
Saper utilizzare le materie prime e agenti lievitanti; dosaggi e impasti.
Saper valutare i tempi di cottura e di lievitazione.
Capacità di valutare e di realizzare i dosaggi più opportuni fra le materie prime, e le
eventuali varianti, funzionali all'avvio del processo di lavorazione.
Capacità di avviare il processo di lavorazione degli impasti e di monitorare processi di
lavorazione attuati dai macchinari.
Saper utilizzare i macchinari e gli strumenti di lavorazione.
Seguire le tendenze del gusto.
Approntare e realizzare prodotti innovativi e nuove merceologie.
Sapersi rapportare e soddisfare la clientela.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Conoscenza della normativa sulla sicurezza. Conoscenza dei rischi specifici. Capacità di
adottare comportamenti adeguati.
Elementi generali legati alla conduzione del negozio. Aspetti relativi alla mediazione e alla
contrattazione con i fornitori.
Comunicazione e rapporti interpersonali fra colleghi.
Relazioni con la clientela nel punto vendita.
Conoscenza, capacità di scegliere ed utilizzare in maniera appropriata i vari tipi di farina, il
lievito, le uova, il latte e le altre sostanze alimentari eventualmente impiegate nel processo di
produzione dei vari tipi di pane.
Conoscenza dei tempi e delle temperature richieste per il processo di cottura.
Conoscenza dei tempi e delle modalità corrette di lievitazione degli impasti.
Conoscenza dei macchinari e degli strumenti di supporto al processo di lavorazione del
pane. Capacità di utilizzare al meglio macchinari e strumenti.
Conoscenza e capacità di applicare le migliori tecniche manuali di modellamento dei
prodotti.
Il rapporto con la clientela. Nuove tendenze del gusto e riflessi sul processo di lavorazione
e preparazione.
I prodotti tipici e le nuove merceologie. Nuovi supporti per la lavorazione.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: meccanico
Profilo: addetto al montaggio ed alla manutenzione di sistemi ed attrezzature meccaniche
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Capacità: (competenze)
Organizzazione delle fasi di lavoro (montaggio e manutenzione).
Esecuzione della tracciatura secondo le indicazioni del disegno;
Sagomatura a mano o a macchina del metallo alle dimensioni prescritte;
Assemblaggio;
Controllo e messa in opera di parti meccaniche con strumenti meccanici ed elettrici;
riconoscimento delle anomalie della macchina;
Riconoscimento delle difettosità ricorrenti nei pezzi da montare;
Manutenzione ordinaria e straordinaria rapporti interpersonali a monte ed a valle e con i
livelli di responsabilità;
Previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Disegno tecnico;
Disegno meccanico;
Impiantistica meccanica; impiantistica termoidraulica; impiantistica oleodinamica; tecnologia
dei metalli; tipologie di produzione: serie e commessa;
Fasi del montaggio dei pezzi; strumenti ed attrezzature per il monitoraggio;
La saldatura;
La misurazione e il controllo; messa a punto del montaggio; manutenzione preventiva;
Basi di informatica ed uso del P.C.;
Contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
Igiene del lavoro;
Prevenzione e pronto soccorso.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: meccanico
Profilo: addetto elettromeccanico elettronico
Capacità: (competenze)
Lettura ed interpretazione del disegno di impianti e di costruzioni elettromeccaniche.
Lettura ed interpretazione di semplici disegni meccanici.
Elaborazione di semplici impianti elettromeccanici elettronici; esecuzione, montaggio,
controllo funzionale e manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche elettriche.
Esecuzione di semplici lavorazioni meccaniche al banco e alle macchine utensili.
Uso degli attrezzi e strumenti del settore.
Rapporti interpersonali a monte e a valle e con i livelli di responsabilità.
Previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Elementi di elettrotecnica, elettronica e meccanica.
Disegno meccanico ed elettrico; materiale elettrico ed elettronico.
Servomeccanismi e loro controllo; cablaggio ed interfaccia mento; schemi e tabelle relativi
ad impianti elettromeccanici elettronici.
Applicazione dell'informatica all'industria.
Strumenti di misura e di controllo.
Attrezzi e materiale necessari alla lavorazione.
Normativa CEI relativa al settore; contratto di lavoro e principali normative regolanti il
rapporto di lavoro.
Igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: mulettista
Profilo: addetto al magazzino, logistica e movimentazione merci
Capacità: (competenze)
Utilizzare gli strumenti e le tecnologie della propria attività.
Applicare i principi della logistica e le tecniche di magazzinaggio delle merci
(movimentazione, accettazione, conservazione).
Definire la movimentazione interna dei grezzi, semilavorati, commerciali, prodotti finiti, sulla
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base della convenienza economica.
Determinare i magazzini: accettazione, semilavorati, finiti, materie ausiliarie alla produzione.
Saper scegliere i mezzi idonei da utilizzare per il carico, lo scarico, la movimentazione e
l'immagazzinamento dei prodotti.
Trattare adeguatamente in base alle sue caratteristiche il prodotto da movimentare.
Curare lo spostamento dei materiali anche attraverso l'uso di sistemi per la movimentazione
delle merci (carri-ponte, carrelli elevatori, ecc.).
Utilizzare gli strumenti e le tecnologie della propria attività (registrazioni arrivi-partenze,
bolle accompagnamento, documenti necessari al trasporto della merce, ecc.).
Applicare le tecniche di stoccaggio e di conservazione, igienico-sanitarie in caso di derrate
deperibili.
Confezionare e imballare la merce in partenza secondo le buone tecniche di imballaggio, a
seconda del vettore e delle tratte da percorrere.
Provvedere alla consegna delle merci, adottando tutte le cautele per garantirne la
conservazione e l'integrità.
Applicare la normativa vigente in materia d'igiene, prevenzione e sicurezza del luogo di
lavoro.
Applicare la normativa antinfortunistica relativa alla propria e all'altrui sicurezza.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro.
Conoscere le caratteristiche del settore.
Conoscere il proprio ruolo all'interno dell'azienda.
Conoscere il ciclo di produzione: fasi, attività e tecnologie.
Conoscere tutta la documentazione necessaria alla tipologia di lavoro e i prodotti informatici
necessari.
Conoscere i principi e le tecniche della logistica, del carico, dello scarico, dello stoccaggio e
della movimentazione relative al suo settore produttivo.
Conoscere elementi di merceologia, e tecniche di tenuta e conservazione della merce in
caso di derrate alimentari o deperibili.
Conoscere le macchine, i materiali e il loro utilizzo.
Conoscere le innovazioni tecnologiche di processo, di prodotto e di contesto.
Conoscere le tecniche e le caratteristiche dei materiali per il confezionamento e
l'imballaggio.
Conoscere elementi di motoristica e possedere nozioni essenziali per la manutenzione
ordinaria delle macchine.
Conoscere le norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni: dispositivi di protezione
individuali e comuni.
Conoscere le norme sulla tutela della salubrità e i servizi di emergenza nei luoghi di lavoro.
Informazioni profilo
Contratto: panificazione
Comparto:
Qualifica: stenodattilografo
Profilo: addetto alle attività di segreteria
Capacità: (competenze)
Gestione documenti in entrata ed in uscita.
Realizzazione di documenti informativi.
Gestione delle comunicazioni telefoniche ed interpersonali.
Tenuta dell'agenda e gestione impegni conto terzi.
Gestione di attività economiche di comune livello.
Utilizzo dei sistemi informativi per la realizzazione del compito.
Utilizzo dei più diffusi strumenti di comunicazione commerciale (telex, telefax, spedizionieri,
fotoriproduttori); rapporti interpersonali a monte ed a valle e con i livelli di responsabilità.
Previsione dell'evoluzione del proprio ruolo professionale.
Contenuti formativi: (conoscenze)
Dattilografia.
Basi di informatica ed uso del PC (foglio elettronico, data base, wordprocessor).
Logica dell'office automation; rilevazione, classificazione, gestione e spedizione documenti.
Basi di organizzazione del lavoro d'ufficio.
Cenni di time management.
Comunicazione e gestione dei rapporti.
Contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro.
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Igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso.
VII
Verbale di accordo 3 aprile 2008
Modifiche al verbale di accordo 24 gennaio 2008
1. Profili formativi del settore alimentazione
Nel profilo 3:
a) sostituire il titolo "Addetto alla produzione" con "Operatori di produzione compresi i
pasticceri"
e su
b) competenze tecnico professionali di profilo
sostituire il primo punto "Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi del
settore" con "Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi del settore comprese le
materie del settore dolciario".
2. Apprendistato
a) Art. 7 - Retribuzione:
sostituire le prime tre righe dell'articolo con:" La retribuzione dell'apprendista viene
determinata mediante l'applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione globale, prevista
dal presente c.c.n.l., per il livello di inquadramento di uscita del lavoratore, al lordo delle ritenute
previdenziali."
b) Dopo l'art. 13 inserire:
Art. 13 bis - Trattamento economico per malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti trova applicazione quan to
previsto in materia dal presente c.c.n.l. rispettivamente per operai e per gli impiegati.
3. Nuova tabella retributiva settore panificazione
Categorie
A1S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Dal 1.3.2008
915,66
813,87
731,70
629,43
570,72
882,42
639,47
573,93
519,35
Dal 1.12.2008
979,38
873,10
787,16
680,23
618,83
944,80
690,70
622,16
565,09
VIII
Verbale di accordo 15 dicembre 2009
per il trattamento economico e la bilateralità
Considerato che il c.c.n.l. per i lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori Alimentari e
Panificazione è scaduto il 31 dicembre 2008;
Visto quanto stabilito dal punto 1) dall'accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con
la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi
retributivi dei c.c.n.l. artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento,
su paga base, ex contingenza ed E.d.r., e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere
dal 1º gennaio 2010;
Considerato quanto stabilito dall'accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia
di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati
incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1º gennaio 2010.
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali
saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo,
secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei c.c.n.l. d'area, per il triennio 2010-2012, così
come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.
***
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
In applicazione degli accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e,
da ultimo, dell'accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti
concordano di recepire quanto segue nel c.c.n.l. che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti
delle aziende dei settori Alimentari e Panificazione:
A) il punto 3 dell'accordo interconfederale del 23 luglio 2009;
B) contrattualizzazione del diritto alle prestazioni bilaterali:
1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che
coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga
prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo
del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.
2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un
diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti
delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da
parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali
nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve
ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse
disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.
4. A decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano
il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi
mensili.
Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del t.f.r. dovrà essere erogato con
cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute
ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.
C.c.n.l. Alimentari e Panificazione
Settore Alimentare
Incrementi salariali
Livello
Paga base al 31.12.2009
€
1.256,76
1.073,59
940,89
843,63
771,22
721,10
665,10
590,28
1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
Livello
1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
Incremento in vigore dall'1.1.2010€
26,89
24,15
22,10
20,60
19,48
18,69
17,83
16,68
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2010
Livello
Nuova paga base dall'1.1.2010
€
Ex contingenza E.d.r.
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Minimi retributivi dall'1.1.2010
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1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
1.283,65
1.097,74
962,99
864,23
790,70
739,79
682,93
606,96
€
525,76
525,76
522,38
519,29
517,30
514,43
512,91
511,21
€
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
€
1.819,74
1.633,83
1.495,70
1.393,85
1.318,33
1.264,55
1.206,17
1.128,50
Settore Panificazione
Livello
A1ºs
A1º
A2º
A3º
A4º
B1º
B2º
B3º
B4º
Livello
A1ºs
A1º
A2º
A3º
A4º
B1º
B2º
B3º
B4º
Livello
A1ºs
A1º
A2º
A3º
A4º
B1º
B2º
B3º
B4º
Nuova paga base
dall'1.1.2010
€
1.003,48
895,78
808,14
699,45
637,03
968,39
710,08
640,42
582,40
Paga base al 31.12.2009
€
979,38
873,38
787,16
680,23
618,83
944,80
690,70
622,16
565,09
Incremento in vigore dall'1.1.2010 €
24,10
22,40
20,98
19,22
18,20
23,59
19,38
18,26
17,31
Ex
contingenza
€
522,49
522,03
518,57
514,77
512,40
525,23
514,77
512,15
510,02
E.d.r.
€
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Indennità
speciale
€
94,77
88,06
82,63
75,92
72,05
92,19
76,44
72,56
68,69
Minimi retributivi
dall'1.1.2010
€
1.631,07
1.515,92
1.419,67
1.300,47
1.231,81
1.596,14
1.311,62
1.235,46
1.171,44
IX
Ipotesi di accordo 27 aprile 2010
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti
da imprese artigiane del settore alimentare
e della panificazione
Durata e scadenza
Le parti, in considerazione della fase di transizione, convengono che il presente c.c.n.l.
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scadrà il 31 dicembre 2012.
Il c.c.n.l. ha durata triennale.
Di norma la contrattazione collettiva regionale si colloca a metà del triennio.
Sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste dal presente accordo per i singoli
istituti.
Nuovo art. 1 - Sfera di applicazione
Settore alimentare
Il presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane alimentari
iscritte all'albo delle imprese artigiane così come definite dalle normative, esercenti le seguenti
attività:
- acque minerali e bibite in acqua minerale;
- alcolici in generale ed acquaviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.);
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate;
- involucri naturali per salumi;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero-casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni bovine, suine, equine, avicole;
- molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
- oli e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentari varie;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente
attività di produzione;
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thè;
- yogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti;
- produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
- produzione di ghiaccio.
Settore panificazione
Il presente c.c.n.l. si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per
attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari,
annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere
titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa
familiare.
Dichiarazione delle parti
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Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2010 per verificare le modalità utili a
realizzare la copertura contrattuale delle piccole imprese del settore alimentare.
Classificazione del personale
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente c.c.n.l., una apposita Commissione
paritetica istituita dalle parti provvederà ad elaborare una proposta per l'aggiornamento della
classificazione del personale, con riferimento specifico alla polivalenza e polifunzionalità delle
figure professionali di questi settori.
Nuovo art. 5 - Relazioni sindacali - Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati Pari opportunità
Sezione "Osservatori"
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali concordano di sviluppare i reciproci
rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo
sviluppo del sistema di informazione individuato nel c.c.n.l.
Nell'ambito degli Osservatori regionali le parti potranno indicare soluzioni idonee alla
diffusione dei servizi e delle prestazioni, prevedendone anche forme di adesione e partecipazione
dei lavoratori.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori nazionale e regionali" di settore uno
strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli Osservatori possono essere
costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed
occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei vari settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per
quanto riguarda l'andamento degli investimenti, la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i
nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di
politica economica;
- l'andamento congiunturale con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
- le normative europee e l'impatto degli adempimenti in esse previsti sulle imprese;
- l'andamento della produttività ed il livello di efficienza e competitività del settore;
- gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo
produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento al part-time,
all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno,
disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti part-time, ecc.), per donne-uomini e livelli
di inquadramento;
- l'andamento del costo del lavoro, - con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati
donne-uomini e livelli di inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che
non sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra questo e la
legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica nonché le problematiche
poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione di una competitività
internazionale;
- l'entità globale dei contributi a fondo perduto o a tasso agevolato erogati dallo Stato e
dalle regioni, alle imprese artigiane dei settori interessati;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a
situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli
enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra
descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.;
- migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare
l'occupazione;
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di
favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnicoorganizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste
dalle leggi vigenti.
Gli incontri tra le parti sulle materie affidate all'Osservatorio si svolgeranno con cadenza di
norma semestrale.
Le parti, nel darsi reciprocamente atto dell'importanza che l'Osservatorio nazionale riveste
per il sistema informativo del settore, individuano nell'Ente bilaterale nazionale dell'artigianato
(EBNA) la sede nella quale avviare le attività del suddetto Osservatorio.
Nell'ambito dei contributi rinvenienti dai settori dell'alimentazione e della panificazione per
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effetto del sistema bilaterale, l'EBNA individuerà le risorse destinate al finanziamento dei
progetti, attività e studi che verranno presentati congiuntamente dalle parti per l'approvazione.
Sezione "Pari opportunità"
1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti
l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e
direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene
sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni
positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità
uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità
della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna
sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito
dell'Osservatorio nazionale, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6
designati dalle Organizzazioni artigiane e 6 designati dalle Segreterie nazionali FAI-CISL, FLAICGIL e UILA-UIL) alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività
professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per
maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro
anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare, con riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, ipotesi di schemi per la
promozione di iniziative di azioni positive;
g) studiare il fenomeno del "mobbing", giungendo ad una sua definizione ed elaborando
proposte condivise da recepire nelle norme contrattuali.
2) Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale 21 luglio 1988, di cui all'art. 7
del presente c.c.n.l. in materia di occupazione femminile.
Contrattazione collettiva regionale - Dichiarazione delle parti
Nel quadro del rinnovato sistema di relazioni sindacali nel comparto, le parti attribuiscono
fondamentale importanza alla contrattazione collettiva regionale e auspicano che venga avviata in
maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
A tal fine, anche attraverso un apposito monitoraggio che verrà realizzato dall'Ente
bilaterale nazionale a metà della vigenza del c.c.n.l., le parti si incontreranno, su richiesta di una
delle parti stesse, per un esame della situazione e all'occorrenza indicare proposte congrue
finalizzate alla diffusione della contrattazione regionale.
Nuovo articolo - Molestie sessuali
Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al
rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato
basato sul sesso e lesivo della dignità personale, anche ai sensi del decreto legislativo n.
145/2005.
Sono considerate molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione
sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la
dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del
rispetto della persona.
Nuovo articolo - "Mobbing"
Le parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della
dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o
morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi
comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti
di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono di
affidare all'Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare
riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano
determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte
alle parti firmatarie il presente c.c.n.l. per prevenire e reprimere tali situazioni.
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Nuovo art. 37 - Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e
continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti
a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed
attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di personale assente per malattia, maternità/paternità, aspettativa,
ferie;
2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere
con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni
richieste;
4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in
dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella
normale produzione;
6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione
all'esecuzione di commesse particolari.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di
affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi
l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle
consegne. Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di affiancamento del
lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali
quelle superiori a 3 mesi.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia
stata programmata per più congedi ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico in materia di
tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per
ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere
prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per
l'allattamento.
b) Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a
tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è
consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione
di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con
arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla
lett. a), punti 1 e 2 del presente articolo.
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4 è consentita l'assunzione di 1 lavoratore
con contratto a termine per le aziende prive di dipendenti.
c) A livello regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a
tempo determinato.
Ai sensi del comma 7, lett. A) dell'art. 10, D.Lgs. n. 368/2001, sono in ogni caso esenti da
limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di
avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o
di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato
dalla legge n. 247/2007, il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni
equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono
tra un contratto e l'altro. Superato tale periodo, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato una
volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 368/2001.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio legislativo
previsto dall'art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla
legge n. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere
stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula
avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di
un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda,
abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine, a condizione che
manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione
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del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 38 - Stagionalità (Sostituire il testo con il seguente)
In considerazione delle particolarità del settore alimentare e della panificazione e della sua
maggiore ricorrenza, le parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono
una risorsa per l'occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione è fortemente
condizionata dalla domanda del consumatore e dalle disponibilità delle materie prime in alcuni
periodi dell'anno.
Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente,
è possibile oltre che per le attività previste dal D.P.R. n. 1525/1963, e successive modifiche ed
integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale in senso ampio,
ossia quella concentrata in periodi dell'anno e finalizzata a rispondere all'intensificazione della
domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi,
tradizionali e promozionali.
A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:
1) produzioni stagionali principalmente legate al settore agricolo;
2) produzioni connesse a ricorrenze, cerimonie, eventi e manifestazioni di carattere civile,
religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo;
3) produzioni legate a consumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldi o freddi);
4) produzioni per consistenti variazioni di consumi collegate ai flussi turistici;
5) produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a
qualificare e promuovere la tipicità;
6) unità locali i cui periodi di apertura al pubblico limitatamente ad alcuni periodi all'anno, in
località anche distinte da quelle della sede principale, quand'anche situate nello stesso comune,
provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
La possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguarda i lavoratori addetti alla
produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, ivi compresa
l'amministrazione e la vendita.
Ulteriori specifiche lavorazioni verranno individuate dalle parti a livello regionale, anche in
considerazione delle punte di più intensa attività legate alle produzioni locali.
Le parti stabiliscono anche che nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva
massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-ter, Parte seconda, del D.Lgs. n.
368/2001 le parti concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo
determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. n. 368/2001, non trova applicazione per le
attività stagionali di cui ai commi precedenti.
Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha
diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attività stagionali, ferma restando l'identità di mansioni. Per accedere a tale
diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre mesi
dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionali.
Il periodo di prova per il personale stagionale assunto in forza del presente articolo è ridotto
in misura del 70% rispetto al periodo di prova stabilito dal presente c.c.n.l. per la generalità dei
lavoratori.
Articolo nuovo - Lavoratori immigrati
Le parti, in considerazione della crescente presenza dei lavoratori stranieri, convengono
sull'opportunità di favorire un proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità culturali
e alla reciproca correttezza.
Pertanto, al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, il datore di
lavoro, a seguito di formale richiesta e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative
nonché di picchi di attività dell'impresa, potrà riconoscere l'utilizzo cumulativo di ferie e ROL
maturati.
Ai fini di quanto stabilito al comma precedente il lavoratore dovrà fornire apposita ed idonea
documentazione.
Per i lavoratori extracomunitari che debbano assolvere gli obblighi di leva militare nei
rispettivi Paesi di origine, da comprovare con idonea documentazione, è previsto il diritto alla
conservazione del posto di lavoro. Al termine del servizio di leva il lavoratore dovrà consegnare al
datore di lavoro il certificato di congedo rilasciato dal Paese di origine, pena la risoluzione del
rapporto di lavoro.
Le parti convengono di incontrarsi all'inizio di ogni anno a livello regionale per:
- esaminare l'andamento occupazionale dei lavoratori extracomunitari sulla base dei dati
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qualitativi forniti dalle aziende;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative
tendenti a realizzare la completa integrazione dei lavoratori extracomunitari.
Art. 21 - Periodo di prova (da inserire alla fine della norma)
Le parti convengono che, in caso di riassunzione di personale già occupato nei 24 mesi
precedenti presso la stessa azienda con identica qualifica e mansione, il periodo di prova sarà
considerato già espletato.
Articolo nuovo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato nei settori
dell'alimentazione e della panificazione è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non
aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di "welfare" contrattuale che
sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto
all'interno dei contratti collettivi di categoria.
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un
diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti
delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da
parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali
nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve
ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
A decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il
relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi
mensili.
Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del t.f.r., dovrà essere erogato con
cadenza mensile al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad
ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.
Articolo nuovo - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i
lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa
contribuzione a favore del Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l'artigianato,
la cui istituzione, da parte delle Confederazioni artigiane Confartigianato imprese, CNA,
Casartigiani, CLAAI e delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL è in corso di
completamento.
A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a
cui trova applicazione il presente c.c.n.l. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico
dell'azienda pari a 10,00 € mensili per 12 mensilità.
Per i lavoratori con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, il contributo a carico
dell'azienda è pari a 7,00 € mensili per 12 mensilità.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici
accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute.
Il diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie è un diritto contrattuale dei lavoratori di cui
ai commi che precedono. Pertanto, l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è
responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie,
salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo Statuto e dal regolamento
dello stesso che si intendono recepiti.
Nuovo articolo - Formazione continua e aggiornamento professionale
Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla
competizione di mercato e dall'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono
necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in
azienda.
Pertanto, le parti concordano nell'individuare la formazione continua e quella professionale
quali strumenti per la crescita dei lavoratori e delle imprese.
Le parti, nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le
predette attività, concordano nella necessità di ampliare il piano formativo settoriale, con
particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lo stesso potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati dalle categorie a
livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più specifico gli
indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento,
quali sistemi produttivi locali o distretti industriali.
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Pertanto, viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 28 annue a
condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di
formazione continua con il datore di lavoro.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro non
comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Resta inteso che, in caso di finanziamento pubblico, la totalità delle ore di formazione sarà
normalmente retribuita dall'impresa.
Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali
Le parti, al fine di promuovere le imprese ed i lavoratori del comparto attraverso la
realizzazione di azioni finalizzate ad implementare le relazioni sindacali e a favorire lo sviluppo
della contrattazione collettiva, convengono di attivare un sistema che opererà all'interno della
bilateralità nazionale e che si esplicherà, in particolare, attraverso lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) sostegno dei costi connessi ai rinnovi contrattuali ed alla stampa dei contratti;
b) supporto e sostegno alla contrattazione collettiva regionale;
c) definizione di un sistema di conciliazione delle vertenze individuali e collettive;
d) promozione di iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione
professionale, anche in collaborazione con Fondartigianato;
e) raccolta ed analisi degli accordi realizzati a livello territoriale dalle parti;
f) altri argomenti concordati tra le parti.
Le parti convengono che il finanziamento per lo sviluppo del sistema di relazioni di cui al
presente articolo venga equamente ripartito fra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine, entro il 31 gennaio 2011 i datori di lavoro verseranno la quota dell'importo "una
tantum" (comprensiva sia della parte a carico dei lavoratori - 6,00 € - che di quella a carico dei
datori di lavoro - 6,00 €) complessivamente pari a € 12,00.
Il versamento avverrà sull'apposito c/c IBAN: IT50 X031 2705 011C C157 0003 000, le cui
risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite.
Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere
integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di "una
tantum".
Il finanziamento delle attività di cui sopra si realizza attraverso la suddivisione in parti uguali
fra rappresentanze dei datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. degli
importi versati sul c/c appositamente predisposto.
Allegato 1
"Bilateralità"
Le prestazioni erogate dagli Enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse
disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.
Le parti, nel confermare l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni
sindacali ai vari livelli, considerata l'incertezza del contesto economico, i cui riflessi potrebbero
condizionare negativamente l'avvio di una nuova stagione per la bilateralità nell'artigianato,
concordano che l'effettiva attuazione dei nuovi istituti bilaterali sarà avviata dal 1º luglio 2010.
Pertanto, convengono su una quota onnicomprensiva, costituente la somma degli importi
annui di seguito riportati, determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un
imponibile medio di 12.500 €, ferme restando le intese regionali in materia e la conseguente
possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori a quelli definiti dal presente accordo:
a) rappresentanza sindacale: 0,10% - 12,5 €;
b) rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza: 0,15% - 18,75 €;
c) Ente bilaterale nazionale: 0,01% - 1,25 €;
d) rappresentanza imprese: 0,25% - 31,25 €;
e) Fondo sostegno al reddito: 0,49% - 61,25 €;
(questo importo è comprensivo dei 29 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della
quota relativa alla gestione).
Gli importi di cui sopra sostituiscono quelli stabiliti dalle previgenti intese.
La voce di cui alla lett. b) dà piena attuazione all'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni.
Parte economica
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1º maggio 2010, dal 1º
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maggio 2011 e dal 1º marzo 2012, così come da tabelle allegate.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 € già erogati
nell'anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà
corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad € 52 lordi, suddivisibile in quote mensili, o
frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in un'unica soluzione con la retribuzione
di settembre 2010.
Tale importo è comprensivo dei € 12 (dodici), composti da € 6 a carico dei lavoratori e € 6 a
carico dei datori di lavoro, che saranno versati sul c/c di cui all'articolo rubricato "Azioni per lo
sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali" del presente accordo. Qualora la
suddetta quota non venga versata ai fini di cui al periodo che precede, dovrà essere integralmente
corrisposta direttamente ai lavoratori.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo
di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra
stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio
militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro
concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo
degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a
titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi
di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla
stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di
essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2010.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a
decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo
contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili
per ciascun livello di inquadramento.
Conglobamento
Sono conglobati in un'unica voce denominata "Retribuzione tabellare" i seguenti istituti
retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; Elemento distinto della
retribuzione (E.d.r.).
Il conglobamento non dovrà modificare l'attuale situazione in materia di riflessi economici
dei vari istituti retributivi.
Settore alimentazione
Livello Retribuzione tabellare Incremento a regime
1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
all'1.1.2010
€
1.819,74
1.633,83
1.495,70
1.393,85
1.318,33
1.264,55
1.206,17
1.128,50
€
Retribuzione tabellare a
regime
€
124,10
111,43
102,01
95,00
89,90
86,20
82,26
76,96
1.943,84
1.745,26
1.597,71
1.488,85
1.408,23
1.350,80
1.288,43
1.205,46
Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non
versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad €
25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello
Retribuzione
tabellare
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Prima tranche di
incremento
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Retribuzione tabellare
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1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
Livello
1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
Livello
1ºs
1º
2º
3ºA
3º
4º
5º
6º
al30.4.2010
€
1.819,74
1.633,83
1.495,70
1.393,85
1.318,33
1.264,55
1.206,17
1.128,50
dall'1.5.2010
€
39,12
35,13
32,16
30,00
28,34
27,19
25,93
24,26
Retribuzione
tabellare
al 30.4.2011
€
1.858,86
1.668,96
1.527,86
1.423,82
1.346,67
1.291,74
1.232,10
1.152,76
Seconda tranche di
incremento
dall'1.5.2011
€
45,86
41,17
37,69
35,03
33,22
31,87
30,40
28,44
Retribuzione
tabellare
al 29.2.2012
€
1.904,72
1.710,13
1.565,55
1.458,85
1.379,89
1.323,61
1.262,50
1.181,20
Terza tranche di
incremento
dall'1.3.2012
€
39,12
35,13
32,16
30,00
28,34
27,19
25,93
24,26
dall'1.5.2010
€
1.858,86
1.668,96
1.527,86
1.423,82
1.346,67
1.291,74
1.232,10
1.152,76
Retribuzione tabellare
dall'1.5.2011
€
1.904,72
1.710,13
1.565,55
1.458,85
1.379,89
1.323,61
1.262,50
1.181,20
Retribuzione tabellare
dall'1.3.2012
€
1.943,84
1.745,26
1.597,71
1.488,85
1.408,23
1.350,80
1.288,43
1.205,46
Settore panificazione
Livello
A1 s
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Retribuzione
tabellare
dall'1.1.2010
€
1.536,30
1.427,86
1.337,04
1.224,55
1.159,76
1.503,95
1.235,18
1.162,90
1.102,75
Incremento retributivo a
regime
€
Retribuzione tabellare a
regime
€
105,00
98,00
92,00
84,00
80,00
103,00
85,00
80,00
76,00
1.641,30
1.525,86
1.429,04
1.308,55
1.239,76
1.606,95
1.320,18
1.242,90
1.178,75
Nota: A decorrere dal 1º luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non
versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad €
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello
A1 s
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Livello
A1 s
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Livello
A1 s
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
Retribuzione tabellare
al 30.4.2010
€
1.536,30
1.427,86
1.337,04
1.224,55
1.159,76
1.503,95
1.235,18
1.162,90
1.102,75
Prima tranche di incremento
dall'1.5.2010
€
33,00
31,00
29,00
26,00
25,00
32,00
27,00
25,00
24,00
Minimi retributivi
dall'1.5.2010
€
1.569,30
1.458,86
1.366,04
1.250,55
1.184,76
1.535,95
1.262,18
1.187,90
1.126,75
Retribuzione tabellare Seconda tranche di incremento Minimi retributivi
al 30.4.2011
dall'1.5.2011
dall'1.5.2011
€
€
€
1.569,30
39,00
1.608,30
1.458,86
36,00
1.494,86
1.366,04
34,00
1.400,04
1.250,55
32,00
1.282,55
1.184,76
30,00
1.214,76
1.535,95
39,00
1.574,95
1.262,18
31,00
1.293,18
1.187,90
30,00
1.217,90
1.126,75
28,00
1.154,75
Retribuzione tabellare
al 29.2.2012
€
1.608,30
1.494,86
1.400,04
1.282,55
1.214,76
1.574,95
1.293,18
1.217,90
1.154,75
Terza tranche di incremento
dall'1.3.2012
€
33,00
31,00
29,00
26,00
25,00
32,00
27,00
25,00
24,00
Minimi retributivi
dall'1.3.2012
€
1.641,30
1.525,86
1.429,04
1.308,55
1.239,76
1.606,95
1.320,18
1.242,90
1.178,75
Indennità speciale
Livello
A1 s
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
TuttoLavoroOro 11/2010
Indennità speciale
€
94,77
88,06
82,63
75,92
72,05
92,19
76,44
72,56
INDICITALIA
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ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Aziende artigiane del 27/04/2010 - CCNL
B4
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68,69
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