COSA E` NECESSARIO FARE PER APRIRE UN FORNO ADIBITO

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COSA E` NECESSARIO FARE PER APRIRE UN FORNO ADIBITO
COSA E’ NECESSARIO FARE PER APRIRE UN FORNO ADIBITO ALLA
PANIFICAZIONE?
L’art. 4 del decreto legge n. 223/06 (poi convertito
in legge 248/06) ha abrogato la vecchia legge
1002/56 “liberalizzando” l'attività di panificazione.
Sono stati, pertanto, eliminati tutti quei
parametri e limiti riferiti alla “densità” (rapporto
tra volume di produzione reale dei panifici
autorizzati ad insediarsi in una determinata località
e il fabbisogno di pane della popolazione residente
nella località stessa) e al “volume” di produzione (il
quantitativo di pane che il forno produce) che in
precedenza determinavano il sistema autorizzatorio di competenza delle
Camere di Commercio.
Pertanto oggi per aprire un panificio è sufficiente presentare una
dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell’art. 19 della legge n.
241/1990, da presentare al Comune attestando soltanto il possesso dei
requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali.
Al momento della presentazione la dichiarazione dovrà essere accompagnata
da:
1. Notifica sanitaria (ex autorizzazione sanitaria)
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
3. Titolo abilitativo edilizio
4. Permesso di agibilità dei locali
5. L'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, ossia della persona
preposta ad assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza
delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto
finito.
La Dichiarazione di Inizio Attività, così come disciplinata dall’art.19 della l.
241/90 modificato dalla l. 69/09, consente l’avvio immediato dell’attività.
Spetta al Comune verificare, nei successivi 30 giorni, la sussistenza delle
condizioni per il legittimo esercizio dell’attività. In caso di accertata carenza di
condizioni, modalità e fatti legittimanti il Comune è tenuto a disporre un
provvedimento per il divieto di prosecuzione dell'attività.
Non esistendo una modulistica unificata a livello nazionale o regionale per
la presentazione della DIA, moduli e stampati elaborati dai singoli Comuni
possono presentare lievi ma non significative differenze.
N.B.: Ai fini dell’Albo delle imprese artigiane, quindi, la data di inizio attività
da indicare nella domanda di iscrizione deve necessariamente coincidere
con quella di presentazione al Comune della DIA per l’apertura del forno.
Non possono quindi essere prese in considerazione date diverse, come ad
esempio quella di apertura della partita IVA o quella in cui è stata acquistata o
affittata l’azienda da un’impresa preesistente.