REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE PRESSO

Transcript

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE PRESSO
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
Art. 1 – Istituzione ed ambito di applicazione.
1. 1.
Presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia è istituita la
CAMERA DI CONCILIAZIONE che ha come scopo l’attività di informazione, raccolta delle
domande di attivazione di una procedura di conciliazione per la risoluzione, in via non
contenziosa: a) delle controversie insorte in materia di subfornitura nelle attività produttive,
secondo quanto disposto dall’articolo 10 L. 18 giugno 1998, n. 192; b) delle controversie insorte
tra gli utenti e i soggetti esercenti attività di pubblico servizio secondo quanto disposto dall’art. 2
c. 24 L. 481/95; c) delle controversie promosse a tutela degli interessi dei consumatori secondo
quanto disposto dall’art. 3 c.2 L. n. 281/98; d) delle controversie insorte tra imprese e tra imprese
e consumatori ed utenti, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, della legge
29/12/1993, n. 580.
L’intervento della Camera può avvenire su richiesta di una o entrambe le parti sulla base di
norme di legge, in seguito alla sottoscrizione di una clausola contrattuale o con la sottoscrizione
congiunta o separata di moduli anche successivamente al verificarsi della controversia.
2. 2.
Le parti, aderendo alla procedura prevista, si impegnano a rispettare il presente regolamento,
con le eventuali modifiche tra loro concordate, le tariffe, i principi di comportamento e a dare
incarico alla Camera a designare il conciliatore.
3. 3.
Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, o nei diversi termini fissati dalle leggi vigenti, e possibilmente in un’unica seduta.
Art. 2 – Commissioni per la nomina del conciliatore
1. 1.
Per il servizio di conciliazione sono istituiti due organi collegiali distinti:
a) a)
una commissione per la conciliazione obbligatoria ex art. 10 della legge 18.6.1998, n. 192,
composta dal Presidente della Camera di Commercio o da un membro del Consiglio Camerale
che svolgerà le funzioni di Presidente e da due esperti, nominati dalla Giunta Camerale sentite le
Associazioni rappresentative dei committenti e dei sub-fornitori;
b) b) una commissione per la conciliazione facoltativa ex art. 2 della legge 29.12.1993, n. 580, ex
art. 2 c. 24 L. 481/95 e ex art. 3 c. 2 L. 281/98 composta dal Presidente della Camera di
Commercio o da un membro del Consiglio Camerale che svolgerà le funzioni di Presidente e da
due esperti, nominati dalla Giunta Camerale sentite le Associazioni rappresentative delle imprese
e dei consumatori e utenti.
2. 2.
Le Commissioni, nominate dalla Giunta Camerale, durano in carica due anni ed i suoi membri
possono essere riconfermati per due volte. Esse provvedono a:
-
selezionare i nominativi da inserire nell’elenco dei conciliatori, che viene periodicamente
aggiornato;
-
nominare il conciliatore per le procedure di conciliazione attivate, individuandolo di volta in
volta sulla base della natura della controversia, tenendo anche conto delle eventuali indicazioni
espresse dalle parti.
3. 3.
L’elenco dei conciliatori è unico
4. 4.
Le Commissioni intervengono tempestivamente per la sostituzione del conciliatore, in caso di
rifiuto, indisponibilità o in mancanza dei requisiti di imparzialità ed indipendenza.
5. 5.
I Commissari non possono svolgere la funzione di conciliatore.
Art. 3 – Ufficio di Segreteria
1. 1.
L’organizzazione amministrativa della procedura è attribuita ad un apposito ufficio di
Segreteria, affidato ad un funzionario responsabile del servizio nominato dalla Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
2. 2.
Il responsabile del servizio tiene i rapporti con il pubblico, assume le funzioni di segreteria
nel corso della procedura ed è responsabile della documentazione relativa ad uni singola
conciliazione. In particolare il funzionario è tenuto al rilascio dell’attestazione relativa alla data
di presentazione della domanda (modulo n. 2), alla comunicazione della risposta o mancata
risposta (modulo n. 3) e, su richiesta della parte, al rilascio dell’attestazione dell’avvenuto
decorso del termine previsto per la conclusione del tentativo di conciliazione.
3. 3.
La Segreteria provvede a:
- organizzare la ricezione dei diritti per il servizio di cui al successivo art. 7;
-
-
inviare tempestivamente tutte le comunicazioni necessarie alle parti ed al conciliatore;
-
-
mettere a disposizione i locali idonei e riservati all’interno della Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;
-
-
consegnare preventivamente alle parti copia del regolamento e del tariffario;
-
-
rispondere alle richieste di informazione avanzate dalle parti;
-
-
offrire collaborazione per il corretto adempimento dell’accordo di conciliazione.
4. 4.
Nelle varie fasi della procedura la Segreteria utilizza la modulistica allegata.
Art. 4 – Avvio della procedura
1. 1.
Per avviare la procedura la parte interessata può compilare il modulo n. 1, disponibile in Segreteria,
oppure presentare una domanda in carta semplice in cui appaiano:
a) a) la generalità delle parti;
b) b) la sintetica esposizione dei fatti;
c) c) le ragioni del contendere;
d) d) gli eventuali allegati;
e) e) il valore indicativo della controversia;
f) f)
la dichiarazione di voler perseguire la soluzione bonaria;
g) g) l’eventuale indicazione del conciliatore, concordata con l’altra parte;
h) h)
l’incarico alle Commissioni di cui all’articolo 2 perché procedano alla nomina del
conciliatore.
2.2.
La Segreteria dovrà inviare all’altra parte, entro 5 giorni dal deposito della domanda, con
raccomandata A.R., fax, telegramma o ogni altro mezzo idoneo a provare l’avvenuta ricezione,
copia della domanda e del modulo di accettazione.
3.3.
La parte che riceve l’invito a conciliare deve far pervenire la sua accettazione, entro 10 giorni
dal ricevimento della domanda, indicando gli stessi contenuti della domanda o compilando il
modulo n. 1, evidenziando soprattutto i casi di diversità di posizioni, per permettere la nomina
del conciliatore e la fissazione della seduta di conciliazione nel più breve tempo possibile,
4.4.
In caso di rifiuto espresso o di mancato ricevimento dell’accettazione nei 30 giorni dal
deposito della domanda, si considererà concluso il tentativo di conciliazione e di ciò la
Segreteria darà immediata comunicazione al proponente.
Art. 5 – Il conciliatore: requisiti, funzioni e limiti
1.
1.
Possono essere nominati conciliatori tutti i cittadini italiani e tutti i cittadini dell’Unione
Europea aventi la maggiore età che non siano stati condannati e non siano sottoposti a
procedimento penale per reati non colposi contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il
patrimonio, la persona e l’economia.
2.
2.
I conciliatori devono avere una adeguata esperienza nel settore specifico della controversia,
ovvero in campo giuridico od economico, nonché un’adeguata conoscenza delle tecniche
conciliative acquisite anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione.
3.
3.
Il conciliatore, presa visione della documentazione e delle caratteristiche della controversi
(natura di essa e identità delle parti), se accetta è tenuto a comunicare la propria accettazione
(modulo n. 4), impegnandosi a condurre il tentativo di conciliazione secondo il regolamento, i
principi di comportamento ed il compenso previsto dalla Camera di conciliazione.
4.
4.
Il conciliatore, inserito nell’elenco, se rifiuta è tenuto a comunicare i motivi che precludono
la possibilità di accettare la nomina.
5.
5.
Il conciliatore deve altresì dichiarare per iscritto la propria indipendenza, imparzialità e
neutralità sottoscrivendo apposita dichiarazione (modulo n. 4).
6.
6.
Il conciliatore ha la possibilità di ascoltare entrambe le parti anche separatamente e
l’obbligo di tenere segreto quanto appreso da tali incontri.
7.
7.
Il conciliatore non può mai svolgere, tra le stesse parti e per la stessa controversia, la
funzione di arbitro né quella di avvocato.
8.
8.
Il conciliatore viene nominato dalla Commissione di cui all’articolo 2 del presente
regolamento, scelto tra gli iscritti all’elenco della Camera di conciliazione o tra gli iscritti nel
sistema informativo dei conciliatori delle Camere di Commercio.
9.
9.
Le parti possono nominare di comune accordo il conciliatore anche al di fuori dell’elenco,
purchè dia garanzia di imparzialità ed indipendenza.
10.
10.
Il conciliatore potrà essere affiancato da un assistente, previo consenso scritto delle parti e
senza costi ed oneri aggiuntivi per le stesse.
Art. 6 – Incontri e conclusione della procedura
1.
1.
Di norma le parti devono essere presenti personalmente alle riunioni comuni e agli
eventuali incontri separati e possono farsi assistere da esperti per facilitare la conciliazione.
2.
In alternativa l’eventuale rappresentante nominato dalla parte deve essere munito di
2.
mandato scritto a transigere e a conciliare.
3.
3.
-
La procedura di conciliazione si conclude quando:
-
la parte che riceve l’invito a conciliare non fa pervenire l’accettazione nel termine stabilito o
non si presenta agli incontri;
-
-
le parti sulla base dei suggerimenti del conciliatore firmino l’accordo finale;
-
-
il conciliatore valuti che l’atteggiamento di una o entrambe le parti renda impossibile
raggiungere l’accordo, o che sia incompatibile con l’obbligo di cooperazione cui sono tenute le
parti stesse;
-
-
4.
una delle parti abbandoni la riunione durante la fase di conciliazione.
4.
La conclusione del tentativo di conciliazione deve essere dichiarata per iscritto dal
conciliatore e, in caso di avvenuta conciliazione, verrà redatto un verbale sottoscritto anche
dalle parti (modello n. 5).
Art. 7 – Diritti per il servizio
1.
1.
Per i servizi di conciliazione offerti dalla Camera di conciliazione le parti sono tenute,
secondo i tariffari allegati, al versamento di:
-
-
un diritto di segreteria per l’accesso al servizio;
-
-
un diritto fisso di conciliazione per la prima udienza davanti al conciliatore;
-
-
un diritto articolato per fasce e commisurato al valore della controversia per tutte le
eventuali udienze successive.
2.
2.
Il valore della controversia viene stabilito dal conciliatore sulla base della documentazione e
delle dichiarazioni delle parti.
3.
3.
Il diritto di segreteria deve essere versato nel momento in cui le parti presentano la
domanda o la risposta.
4.
4.
Il diritto di conciliazione deve essere versato dalle parti immediatamente dopo la risposta
positiva della parte convenuta ed in ogni caso prima che l’udienza di conciliazione abbia inizio.
Art. 8 – Integrazioni al presente regolamento
1.
1.
Alla Giunta camerale è assegnato il compito di elaborare le tariffe da applicare alle diverse
procedure di conciliazione; a tale scopo, pur tenendo in considerazione la specificità socio-economica
del territorio di riferimento, si dovrà tendere ad un servizio il più possibile uniforme a livello
nazionale.
2.
2.
Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, la Giunta Camerale può
altresì, osservando le procedure stabilite dalla legge, disciplinare specifiche questioni in materia di
conciliazione che necessitino interventi correttivi, purchè non si traducano in disposizioni ad esso
contrarie o modificazioni del medesimo.
TARIFFARIO DEI DIRITTI PER LA CONCILIAZIONE
OBBLIGATORIA EX ART. 10 L. 192/98
A) Diritto per la richiesta e l’accettazione della conciliazione
€ 15
B) Diritto per il primo incontro di conciliazione
€
250
C) Diritto per i successivi incontri in base al valore della controversia
a. da 0 a 25.000 euro
€ 150
b. da 25.000 a 50.000 euro
€ 250
c. da 50.000 a 100.000 euro
€ 800
d. da 100.000 a 250.000 euro
€ 1.600
e. oltre 250.000 euro
€ 1.600
oltre 5% sull’eccedenza
N.B.: i diritti devono essere versati da ciascuna parte e comprendono il compenso per il
conciliatore.
TARIFFARIO DEI DIRITTI PER LA CONCILIAZIONE
FACOLTATIVA EX ART. 2 L. 580/93
A) Diritto per la richiesta e l’accettazione della conciliazione
€
15
B) Diritto per il primo incontro di conciliazione in base al valore della controversia
1) fino a 500 euro
solo diritto di segreteria
2) da 500 a 1.500 euro
€ 25
3) da 1.500 a 5.000 euro
€ 50
4) da 5.000 a 15.000 euro
€ 100
5) da 15.000 a 25.000 euro
€ 150
6) oltre 25.000 euro
€ 250
C) Diritto per i successivi incontri in base al valore della controversia
1) fino a 1.500 euro
€ 25
2) da 1.500 a 5.000 euro
€ 50
3) da 5.000 a 15.000 euro
€ 100
4) da 15.000 a 25.000 euro
€ 150
5) da 25.000 a 50.000 euro
€ 250
6) da 50.000 a 100.000 euro
€ 800
7) da 100.000 a 250.000 euro
€ 1.600
8) oltre 250.000 euro
€ 1.600
oltre 5% sull’eccedenza
N.B.: i diritti devono essere versati da ciascuna parte e comprendono il compenso per il
conciliatore.
CODICE DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI
Preambolo
Tutti coloro i quali, come parti, conciliatori, funzionari ed impiegati, prendono parte alla
procedura di conciliazione organizzata presso la Camera di Commercio di Perugia sono tenuti, per
quanto di rispettiva pertinenza, all’osservanza dei principi di comportamento qui indicati.
Le parti
Il tentativo di conciliazione è coronato da successo nel solo caso che le parti in lite si
accordino anche sulla base dei suggerimenti indicati dal conciliatore: pertanto, se le parti, o una fra
esse, ritengono impossibile pervenire ad un accordo, la procedura non deve essere protratta
inutilmente per esclusivi fini dilatori.
Nel corso del tentativo di conciliazione le parti devono comportarsi correttamente, evitando
aggressività ed insolenze; il conciliatore potrà, se lo ritiene opportuno, allontanare dal luogo
dell’incontro chi, con il suo comportamento, compromette il clima di serena cooperazione
indispensabile alla ricerca di soluzioni proficuamente accettabili dalle parti in lite.
Raggiunto l’accordo conciliativo, le parti non possono sottrarsi all’obbligo di sottoscrivere il
verbale conclusivo della procedura e devono darvi successivamente tempestiva esecuzione.
I conciliatori
Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna situazione di antagonismo o, viceversa, di affinità
con gli interessi fatti valere dalle parti in lite.
Il conciliatore deve comunicare al responsabile del servizio l’eventuale venir meno, nel
corso della procedura, della propria indipendenza ed autonomia nei confronti delle parti; deve,
parimenti, comunicare al responsabile del servizio ogni tentativo di condizionamento nei suoi
confronti, da chiunque provenga.
Il conciliatore nell’espletare le sue funzioni deve essere e rimanere imparziale nei confronti
di tutte le parti in lite. Tale imparzialità comporta l’essere liberi da favoritismo o pregiudizi sia nelle
parole che nei fatti, e impegnarsi a fornire un servizio a tutte le parti in lite senza preferenza alcuna.
L’obiettivo del conciliatore è il raggiungimento dell’accordo fra le parti in lite ogniqualvolta
ciò risulti possibile.
Il conciliatore deve assicurarsi che tutte le parti comprendano la natura del procedimento ed
in particolare i suoi costi, il fatto che si basi sul principio di libera autodeterminazione, il ruolo del
conciliatore come terzo neutrale ed il suo rapporto con le parti.
Nei rapporti con le parti il conciliatore deve prestare la massima attenzione onde evitare
qualsiasi tipo di linguaggio tecnico od espressione specialistica che, non essendo d’uso comune,
risulti comprensibile con difficoltà alle parti in lite.
Il conciliatore non deve divulgare alcuna informazione ricavata nel procedimento senza aver
prima ottenuto il consenso della parte che l’ha rivelata.
Il conciliatore deve assicurarsi che tutte le parti assumano, nel corso della conciliazione,
decisioni con sufficiente cognizione di causa.
Il conciliatore deve organizzare la procedura nel modo più diligente e corretto, cercando di
renderla più spedita possibile, nel rispetto del principio di autodeterminazione delle parti.
Il conciliatore è tenuto ad aiutare le parti a raggiungere un accordo soddisfacente, e ad
avvisare le parti (se del caso ritirandosi dalla procedura) se ritiene che l’accordo violi la legge, sia
gravemente iniquo per una o più parti, sia basato su informazioni erronee, sia il risultato di negoziati
in mala fede, o non possa essere eseguito.