tratta e protezione internazionale - La Strada

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tratta e protezione internazionale - La Strada
LE POTENZIALI VITTIME DI TRATTA E
LA PROCEDURA PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Bolzano, 16 aprile 2016
Silvia Loschiavo
Eligibility Expert presso la Comm. Terr. per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona
[email protected]
Slides e contributi di Claudia Pretto, UNHCR Protection Associate, e Francesca Nicodemi, Expert Asylum and Trafficking
Apolide
Vittima di tratta
Minore non accompagnato
Rifugiato
In fuga da conflitti
Chi sono le vittime di
tratta?
Realtà consolidata in Italia, paese di transito e di destinazione, dei
sistemi di sfruttamento realizzati da organizzazioni criminali più o meno
strutturate
Ambiti di sfruttamento:
Sessuale
Lavorativo
Accattonaggio
Attività illegali
Espianto di organi
Adozioni illegali internazionali
Matrimoni forzati
Eterogeneità ed evolutività del
fenomeno
Dagli anni '90 ad oggi il fenomeno ha subito continue trasformazioni ed
evoluzioni in termini di
- Organizzazioni (collegamenti transnazionali)
- Tipologia di vittime (per nazionalità, genere, età, background socio culturale)
- Modalità di sfruttamento (sfruttamento negoziato o multiplo)
- Modalità di reclutamento (assenza di coercizione fisica - centralità del debito)
Flussi migratori misti: Sovrapposizione degli ambiti connessi alla protezione
internazionale e alla tratta
Quante sono le vittime di
tratta in Europa?
Difficoltà di fornire dati quantitativi precisi a causa della natura sommersa del
fenomeno e dell'assenza di sistemi di rilevazione
Periodo 2010-2012*:
Circa 30.000
vittime registrate (identificate e presunte) nei 28 paesi UE + 7 paesi non UE
80% di genere femminile
69% sfruttamento sessuale (di cui 95% di genere femminile), 19% sfruttamento
in ambito lavorativo (di cui il 71% di genere maschile), 12% altre forme
65% cittadini di paesi UE
* Fonte: Eurostat, Trafficking in human beings, Statistical working paper 2015
Da dove vengono e dove
vanno?
Provenienza*:
65% da paesi UE (Romania, Bulgaria, Ungheria e Polonia)
Non UE: Nigeria, Brasile, Cina, Vietnam Russia
Destinazione**:
Belgio, Germania, Italia, Grecia e Olanda
Austria, Spagna, Danimarca, Francia e Svizzera
* Fonte: Eurostat, Trafficking in human beings, Statistical working paper 2015
**Fonte: Rapporto di ricerca Cittalia 2014
La definizione
Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere persone
tramite l’impiego o la minaccia dell’impiego della forza o di altre forme di
coercizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di
vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il
consenso di una persona che ha l’autorità sull’altra a scopo di sfruttamento.
Questo comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre
forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso
l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche analoghe, la servitù, lo sfruttamento di
attività illecite o il prelievo di organi.
Irrilevanza del consenso ai fini della sussistenza del reato ove siano stati utilizzati
quei metodi coercitivi
Se la vittima è minore vi è tratta anche senza l'utilizzo di metodi di coercizione
Eterogeneità ed evoluzione
del fenomeno
Dagli anni '90 ad oggi il fenomeno della tratta degli esseri umani da certi paesi verso altri ha
subito continue trasformazioni ed evoluzioni in termini di:
- Ambiti di sfruttamento;
- Tipologia di vittime (per nazionalità, genere, età, background socio culturale);
- Modalità di sfruttamento (sfruttamento negoziato o multiplo)
Le cause della tratta degli esseri umani coincidono con i principali fattori che
favoriscono le migrazioni (povertà, disoccupazione, vulnerabilita’ persone parte di
gruppi portatori di esigenze particolari, situazione politica del paese di origine,
eventuale situazione etnica, religiosa, ecc) e in questo senso aumentano i casi di
vittime di grave sfruttamento pur in assenza di coercizione fisica o psicologica
(centralità del debito)
Sovrapposizione degli ambiti connessi alla protezione internazionale e alla tratta
Le principali fonti
internazionali ed
europee in materia di
Tratta degli esseri umani
Il protocollo ONU sul trafficking
Si riconosce lo status di vittime alle persone oggetto di tratta e si
impone agli Stati di approntare misure di protezione e assistenza
fisica, psicologica e sociale, anche mediante il rilascio di permessi
di residenza temporanei
Il protocollo sul trafficking: Protocollo addizionale per
prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in
particolare donne e bambini del 2000
Il Protocollo sul trafficking of human beings, inaugurando un approccio globale volto ad includere
misure volte a prevenire la tratta, punire i trafficanti e proteggere le vittime, ha individuato per la
prima volta le misure che gli Stati avrebbero dovuto adottare per garantire adeguata tutela
alle vittime:
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specifiche misure volte al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime,
la predisposizione di alloggio adeguato,
la consulenza e informazioni relative ai loro diritti,
l'assistenza medica, psicologica e materiale,
l'opportunità di impiego e di istruzione
la protezione delle vittime sotto il profilo della loro incolumità fisica
la possibilità di riconoscere alle vittime il risarcimento dei danni subiti .
Il Protocollo delle Nazioni Unite ha inoltre previsto l'adozione di un titolo di soggiorno che
autorizzi alle vittime di permanere regolarmente nello Stato parte ↔ Per la prima volta dunque
sono state introdotte misure volte ad evitare il rientro nel Paese di origine – e dunque rischio
di ritorsioni o una ri-vittimizzazione – quali misure anch'esse a tutela e protezione delle
vittime
Convenzione contro la tratta del
Consiglio d'Europa
Obbligo a carico degli Stati di realizzare un efficace sistema di contrasto
alla tratta attraverso meccanismi di protezione alle vittime secondo un
approccio fondato sui diritti umani e sul principio di non discriminazione
Introduzione di un sistema integrato di assistenza alle vittime attraverso
misure per la tutela dei dati personali, permessi di soggiorno speciali,
ammissione al gratuito patrocinio, costituzione di un fondo per le vittime.
Ratificata in Italia con legge 108 del 2.07.10
Le Direttive Europee
Direttiva UE 2004/81
Sul titolo di soggiorno da rilasciare ai
cittadini di paesi terzi vittime di tratta
o
coinvolti
in
azione
di
favoreggiamento dell’immigrazione
illegale che cooperino con le autorità
competenti
Direttiva UE 2011/36
Sulla prevenzione e la
repressione della tratta di
esseri
umani
e
la
protezione delle vittime
Direttiva UE 2004/81
• Periodo di riflessione – per consentire alla persona di riprendersi e sottrarsi
all'influenza degli autori dei reati.
• Previsione di misure volte a garantire assistenza anche prima del rilascio
del permesso di soggiorno (accesso a cure mediche urgenti, sussistenza,
sicurezza e protezione)
• Dopo il rilascio del permesso di soggiorno misure adeguate a consentire
l'inserimento nel contesto socio-lavorativo del paese di destinazione
Direttiva UE 2011/36
• Approccio ispirato a una visione integrata delle azioni a contrasto del
traffico di esseri umani ↔ (tratta e protezione internazionale)
• Compresenza di norme finalizzate alla repressione penale e norme
volte alla prevenzione e tutela delle vittime
• Sulla convinzione che i diritti delle vittime non possono essere tutelati
solo all'interno del circuito penale ma richiedono l'attivazione di azioni
coordinate, volte a garantire la protezione sociale, il sostegno e
l'inserimento sociale
La direttiva 2011/36 : Le principali disposizioni
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Definizione di tratta sulla scorta della Convenzione ONU e precisazione del concetto di
“posizione di vulnerabilità”;
Tutela delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali;
Imposizione di misure per l'assistenza e il sostegno alle vittime (non necessaria la
collaborazione con le Autorità; meccanismi di rapida identificazione; informazioni alle
vittime in particolare sul diritto alla protezione internazionale);
Presunzione della minore età della vittima e predisposizione di azioni specifiche per la
protezione e assistenza delle vittime minorenni;
Obbligo a carico degli Stati di consentire alle vittime accesso ai sistemi di risarcimento;
Predisposizione di misure per la prevenzione, tra cui formazione
funzionari che possono entrare in contatto con le vittime
regolare dei
Contrasto al fenomeno (Prosecution)
Prevenzione (Prevention)
Protezione delle vittime (Protection)
- Identificazione
- Protezione e Assistenza
- Inclusione
Identificazione
Gli Stati devono dotarsi di personale qualificato e formato
per l'identificazione delle vittime, adottando adeguati
meccanismi di “rapida identificazione” in collaborazione con
le organizzazioni di sostegno (rapporto GRETA)
Assistenza
Deve essere garantita non appena le Autorità abbiano un
ragionevole motivo di ritenere che una persona sia stata
vittima di tratta – Principio di non respingimento (periodo di
riflessione)
Le misure di assistenza devono essere fornite su base
consensuale e informata
Particolare attenzione nei confronti dei minori: presunzione
della minore età
Le vittime di tratta e la
protezione internazionale
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
 La Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
 Il Protocollo di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato dall’ordinamento italiano
con legge 146/2006;
 Le Linee Guida di Protezione Internazionale dell’UNHCR concernenti L’applicazione dell’articolo 1 A (2)
della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e
alle persone a rischio di tratta;
 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali; la
Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2008, ratificata dall’ordinamento italiano con
legge 108/2010;
 La Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; la direttiva 2009/52/UE (che introduce
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
 Nota UNHCR sulla trasposizione della Direttiva “2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
05 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime”
 La direttiva 2013/33/UE (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale rifusione);
 I decreti legislativi 251/2007 - 25/2008 e 18/2014; gli articoli 13, 18, 18 bis, 19 e 32 del D.lgs 286/98;
 Il decreto legislativo 24/2014 in attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime , che sostituisce la decisione
quadro 2002/629/GAI
LA CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951
L’articolo 1 della Convenzione definisce “rifugiato” colui che
“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di
cui è cittadino e non
può o non vuole, per tale timore, avvalersi della protezione di
questo paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi
fuori del paese in cui aveva residenza abituale a seguito di
siffatti avvenimenti, non può o non vuole ritornarvi, per il timore
di cui sopra”
Elementi costitutivi dello status di rifugiato
1.
La presenza fuori dal Paese di nazionalità o di residenza abituale
2.
L’impossibilità o la non volontà di avvalersi della protezione dello
Stato di cittadinanza/residenza
3.
Il fondato timore di persecuzione
4.
La persecuzione ( par 45-51 handbook)
5.
I motivi della persecuzione (razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche)
Linee guida UNHCR - 2006
“L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o
del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime
di tratta e alle persone a rischio di tratta”
- Analisi sostanziale:
Fondato timore di persecuzione
Agenti di persecuzione
Luogo di persecuzione («sur place»)
Nesso causale
- Aspetti procedurali:
affinché siano assicurate particolari cautele nella procedura
Persecuzione: spazio per una interpretazione che tiene conto di nuove forme di
violazioni dei diritti umani e dello sviluppo del diritto internazionale
Possibili gravi danni/persecuzioni in caso di rientro:
-
-
Essere nuovamente vittima di tratta (consenso su tratta = persecuzione, in quanto implica
generalmente violenza sessuale, riduzione in schiavitù, restrizione libertà di movimento, maltrattamenti,
lavoro forzato, prostituzione forzata, ecc)
Maltrattamenti e intimidazioni da parte dei trafficanti/organizzazioni criminali/ conoscenti/familiari, ad
es. per mancata restituzione del debito di viaggio
Discriminazione da parte delle autorità/ del contesto sociale-familiare
Ostracismo, discriminazione, esclusione da parte della famiglia/comunità-contesto sociale
Impatto persecuzione passata particolarmente atroce, ritorno intollerabile,
Agente di persecuzione nel contesto della tratta degli esseri umani: oltre a quelli
«ordinari» come lo Stato, l’agente terzo può essere: trafficanti, organizzazioni
criminali, membri della famiglia – mancata protezione da parte dello Stato
Luogo della persecuzione: fuori dal paese di origine ( anche se il reclutamento,
coercizione, convinzione in paese di origine) Paese /Paesi di transito e/o di breve
permanenza ( trasporto, violenza fisica e psichica) Paese dove la persona chiede
protezione internazionale ( sfruttamento, violenza, coercizione, oppure luogo di
transito: esempio tratta dall’Italia verso Francia, Germania, Belgio), esempi di sur
place ( paragrafo 25 linee guida UNHCR trafficking 2006)
Il concetto di «social group»
Gruppo di persone che hanno caratteristiche comuni, o che sono percepiti
come gruppo nella società civile. Tali caratteristiche possono essere innate,
immutabili o comunque fondamentali per l’identità, la coscienza o
l’esercizio dei diritti umani.
(Linee-guida UNHCR 2002)
- caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure
condividono una caratteristica o una fede che è cosi fondamentale per
l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a
rinunciarvi.
un’identità distinta nel paese di cui si tratta, perché vi è percepito come diverso
della società circostante.
Il motivo dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale
...un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla
caratteristica comune dell’orientamento sessuale ….
(art 8 D.Lgs 251/2007 come modificato dal D.Lgs 18/2014)
-LA PERSECUZIONE DI GENERE
Tradizionalmente considerato come facente parte della sfera privata dagli anni ‘80 il
riconoscimento del ruolo del genere sulla forma della persecuzione inflitta :
matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili , prostituzione forzata, riduzione in
schiavitù, sfruttamento
-Motivi della persecuzione ( orientamento sessuale, trasgressione, costumi sociali,
ecc )
-Riferimenti nell’ordinamento europeo : art. 10, Dir. 2004/83/CE
-Riferimenti in diritto italiano: art. 8, D. Lgs. 251/2007 come modificato dal D.lgs
18/2015 che spressamente fa riferimento al genere
Art 8 al comma 1, lettera d), dopo le parole: "ai sensi della legislazione
italiana;" sono aggiunte le
seguenti:
"ai
fini
della determinazione
dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle
caratteristiche proprie di tale gruppo,
si tiene
debito
conto
delle
considerazioni di genere, compresa l'identita' di genere;"
«Una domanda di protezione internazionale presentata da una vittima o potenziale
vittima di tratta può avere origine in circostanze diverse.
- La persona potrebbe essere stata vittima di tratta all’estero, potrebbe essere
fuggita dai suoi sfruttatori e potrebbe aver chiesto protezione allo Stato nel quale
ella o egli si trova in quel momento.
- La vittima potrebbe essere stata vittima di tratta all’interno dei confini del territorio
nazionale, potrebbe essere fuggita dai suoi sfruttatori ed essere fuggita all’estero
in cerca di protezione internazionale.
- L’individuo interessato potrebbe non essere stato vittima di tratta ma potrebbe
temere di diventarlo e potrebbe essere fuggito all’estero in cerca di protezione
internazionale.
In tutti questi casi, perché l’individuo possa essere riconosciuto come rifugiato, deve
sussistere un “fondato timore di persecuzione” legato ad almeno una delle fattispecie
contemplate dalla Convenzione.» (par. 13 Linee-Guida UNHCR)
non automatismo, ma verifica inclusione protezione internazionale : rischio di
persecuzione, fondato timore attuale e/o futuro e ascrivibilita’ ad uno dei motivi della
Convenzione di Ginevra
Referral e buone prassi nel
contesto della procedura in
Commissione
Art. 10 D.Lgs. 24/14
1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di
tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di
coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al
fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra I due sistemi
di tutela
2. Nelle ipotesi di cui al co. 1 dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 allo straniero sono
fornite adeguate informazioni, in lingua a lui comprensibile, in ordine alle
disposizioni di cui al predetto comma 1 nonchè, ove ne ricorrano I
presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione
internazionale ai sensi del D.Lgs. 251/07.
3. Introduzione comma 3bis art. 32 D.Lgs. 25/08: “La Commissione
territoriale trasmette altresì gli atti al Questore per le valutazioni di
competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere
che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del
codice penale”.
D.Lgs. 142/2015
Art. 17
Ai richiedenti protezione internazionale identificati
come vittime di tratta di esseri umani si applica il
programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale di cui all'art. 18 D.Lgs.
286/98.
«vulnerabilità»
Modifiche all’art. 8 d. lgs. 140/2005; direttiva
2003/9/CE; Protocollo di Istanbul
•
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Persone che hanno subito torture, stupri, qualsiasi altra forma grave
di violenza psicologica, fisica o sessuale
Minori
Diversamente abili
Anziani
Donne in gravidanza
Genitori singoli con figli minori
…persone vittime della tratta
persone affette da gravi malattie o disturbi mentali
vittime di mutilazioni genitali femminili
Esame prioritario della domanda
La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda,
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al
capo II, quando:
a) la domanda è palesemente fondata;
b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle
categorie di persone vulnerabili (…)
Art. 28 D. Lgs. 25/2008 così come modificato da D. Lgs. 142/2015
Richiedente portatore di esigenze particolari
•
L’organismo accertante dovrebbe essere tempestivamente
informato, previo consenso del richiedente, dagli operatori del centro
ove il richiedente è ospitato, o dal medico che lo ha in cura;
•
I certificati dovrebbero essere consegnati al richiedente che li
sottoporrà all’attenzione dell’organo accertante;
•
Nei casi in cui, per ragioni di necessità di celerità, o per altri motivi, vi
sia un’esigenza di comunicazione diretta tra il medico certificatore e
l’organismo accertante, (ad esempio in via telematica), il certificato
medico deve includere il consenso scritto del richiedente .
Invio di documentazione medica o sociale in
Commissione
 Rilasciata da strutture pubbliche
 La certificazione può aiutare a valutare la congruenza tra la sintomatologia
medica e psicologica ed altri riscontri medici e la narrazione rese dal
richiedente la protezione internazionale in sede di audizione in merito alle
torture, maltrattamenti o traumi che il RA dichiara di aver subito;
 La certificazione può contribuire a migliorare la qualità del processo di
valutazione, assicurando la completezza del quadro istruttorio ai fini di una
corretta decisione;
 Nel processo di valutazione della domanda di protezione internazionale, la
certificazione dev’essere considerata congiuntamente alle dichiarazioni rese
dal richiedente, alle informazioni sul Paese di origine e agli altri documenti o
testimonianze portati all’attenzione dell’organismo accertante;
L’importanza delle relazioni sociali e/o
certificazioni mediche in Commissione
1) informare sulle difficoltà che il/la richiedente può affrontare nella ricostruzione degli eventi,
dando
indicazione
e
spiegazioni
sul
possibile
insorgere
d’incongruenze/contraddizioni/riluttanza;
2) dare indicazione sui possibili effetti sulla salute del/la richiedente di un eventuale rimpatrio
(concreta possibilità di accesso a cure adeguate e in relazione alla necessità di dare
continuità al percorso terapeutico/ dare indicazione circa le conseguenze sulla salute
mentale di un rientro coatto nel contesto sociale, ove il richiedente ha subito episodi di tortura
o violenza;
3) informare l’organismo accertante sull’impossibilità per il richiedente, in ragione delle sue
condizioni di salute fisiche o mentali, di sostenere l’audizione;
4) fornire una valutazione circa l’impatto che la tempistica della procedura può avere sul
percorso terapeutico o sul decorso della sintomatologia del richiedente asilo vittima di tortura,
dando indicazioni sull’opportunità di anticipare o posticipare l’audizione del richiedente;
5) dare indicazioni sull’opportunità che il richiedente sia assistito durante l’audizione.
La natura del riconoscimento della
protezione internazionale
Il riconoscimento della protezione internazionale è un
procedimento di natura dichiarativa-accertativa (e non
costitutiva) avendo ad oggetto appunto il riconoscimento di un
diritto soggettivo dell'individuo
Il “richiedente asilo” è infatti colui che chiede alle autorità del
Paese in cui si trova di riconoscere la sua condizione di
rifugiato (o di titolare di protezione sussidiaria)
Il processo di accertamento e valutazione dei
fatti nella procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale
standard internazionali
Obblighi del richiedente asilo:
 Dire la verità e presentare tutto il suo aiuto all’esaminatore per l’accertamento dei
fatti.
 Sforzarsi di avvalorare le sue affermazioni con tutti gli elementi di prova di cui
dispone e dare una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di prove.
Se necessario, deve sforzarsi di raccogliere elementi di prova supplementari
 Dare tutte le informazioni rilevanti su se stesso e sulla sua vita precedente, e ciò
nel modo più dettagliato possibile, per permettere all’esaminatore l’accertamento
dei fatti. Deve rendere conto in modo plausibile di tutte le ragioni che motivano la
sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e rispondere a tutte le
domande che gli vengono rivolte.
(Manuale UNHCR 1979, par. 205)
Tratta degli esseri umani ↔elementi
ricorrenti
• Rapimento
• Trasporto attraverso diversi paesi
• Detenzione/ privazione della liberta personale
• Alterazione della sfera affettiva con l’introduzione di fidanzati trolley
•
Violenza e abuso sessuale
• Riduzione in schiavitù anche a fini di sfruttamento sessuale
• Prostituzione forzata
• Violenza psichica e fisica
• Ritorsioni sul familiari
• Paura di riti-juju
• Lavoro forzato
• Prelievo di organi
• Percosse
• Privazione di cibo
•
Negazione di cure mediche
Informativa anti tratta
•
Se emergono indicatori viene presentata alla richiedente asilo la possibilità
di parlare con personale anti tratta specializzato
• Tecnica di intervista può cambiare rispetto all’approccio standard far
presente che degli indicatori sono emersi, rassicurare sulla possibilità di
parlare apertamente, in luogo protetto, sicuro, massima ed assoluta
riservatezza, possibilità di accedere a colloquio protetto
• Rilascio in ogni caso del numero anti tratta nazionale: 800 290 290
• Spiegazione della possibilità di accedere a strumento di dialogo- colloquioprotezione attraverso il numero sempre
Cosa accade una volta acquisito il consenso?
• Nuova convocazione presso i locali della Commissione (o, a
seconda delle circostanze individuali, presso il centro di
accoglienza)
• Trasferimento in struttura protetta
• Referral successivi con la Commissione su elementi relativi alla
tratta
• La decisione della Commissione Territoriale si basa sugli
elementi di inclusione nei criteri della protezione internazionale
che emergono in audizione. Se necessario ai fini della
valutazione della domanda di protezione internazionale, si
attendono ulteriori referral o si provvede a nuova convocazione
DIALOGO FRA I
DUE SISTEMI
SOSPENSIONE
SCELTA
INFORMAZIONE
PROTEZIONE
Grazie per l’attenzione!