tratta e protezione internazionale - La Strada
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tratta e protezione internazionale - La Strada
LE POTENZIALI VITTIME DI TRATTA E LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Bolzano, 16 aprile 2016 Silvia Loschiavo Eligibility Expert presso la Comm. Terr. per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona [email protected] Slides e contributi di Claudia Pretto, UNHCR Protection Associate, e Francesca Nicodemi, Expert Asylum and Trafficking Apolide Vittima di tratta Minore non accompagnato Rifugiato In fuga da conflitti Chi sono le vittime di tratta? Realtà consolidata in Italia, paese di transito e di destinazione, dei sistemi di sfruttamento realizzati da organizzazioni criminali più o meno strutturate Ambiti di sfruttamento: Sessuale Lavorativo Accattonaggio Attività illegali Espianto di organi Adozioni illegali internazionali Matrimoni forzati Eterogeneità ed evolutività del fenomeno Dagli anni '90 ad oggi il fenomeno ha subito continue trasformazioni ed evoluzioni in termini di - Organizzazioni (collegamenti transnazionali) - Tipologia di vittime (per nazionalità, genere, età, background socio culturale) - Modalità di sfruttamento (sfruttamento negoziato o multiplo) - Modalità di reclutamento (assenza di coercizione fisica - centralità del debito) Flussi migratori misti: Sovrapposizione degli ambiti connessi alla protezione internazionale e alla tratta Quante sono le vittime di tratta in Europa? Difficoltà di fornire dati quantitativi precisi a causa della natura sommersa del fenomeno e dell'assenza di sistemi di rilevazione Periodo 2010-2012*: Circa 30.000 vittime registrate (identificate e presunte) nei 28 paesi UE + 7 paesi non UE 80% di genere femminile 69% sfruttamento sessuale (di cui 95% di genere femminile), 19% sfruttamento in ambito lavorativo (di cui il 71% di genere maschile), 12% altre forme 65% cittadini di paesi UE * Fonte: Eurostat, Trafficking in human beings, Statistical working paper 2015 Da dove vengono e dove vanno? Provenienza*: 65% da paesi UE (Romania, Bulgaria, Ungheria e Polonia) Non UE: Nigeria, Brasile, Cina, Vietnam Russia Destinazione**: Belgio, Germania, Italia, Grecia e Olanda Austria, Spagna, Danimarca, Francia e Svizzera * Fonte: Eurostat, Trafficking in human beings, Statistical working paper 2015 **Fonte: Rapporto di ricerca Cittalia 2014 La definizione Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere persone tramite l’impiego o la minaccia dell’impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità sull’altra a scopo di sfruttamento. Questo comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche analoghe, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi. Irrilevanza del consenso ai fini della sussistenza del reato ove siano stati utilizzati quei metodi coercitivi Se la vittima è minore vi è tratta anche senza l'utilizzo di metodi di coercizione Eterogeneità ed evoluzione del fenomeno Dagli anni '90 ad oggi il fenomeno della tratta degli esseri umani da certi paesi verso altri ha subito continue trasformazioni ed evoluzioni in termini di: - Ambiti di sfruttamento; - Tipologia di vittime (per nazionalità, genere, età, background socio culturale); - Modalità di sfruttamento (sfruttamento negoziato o multiplo) Le cause della tratta degli esseri umani coincidono con i principali fattori che favoriscono le migrazioni (povertà, disoccupazione, vulnerabilita’ persone parte di gruppi portatori di esigenze particolari, situazione politica del paese di origine, eventuale situazione etnica, religiosa, ecc) e in questo senso aumentano i casi di vittime di grave sfruttamento pur in assenza di coercizione fisica o psicologica (centralità del debito) Sovrapposizione degli ambiti connessi alla protezione internazionale e alla tratta Le principali fonti internazionali ed europee in materia di Tratta degli esseri umani Il protocollo ONU sul trafficking Si riconosce lo status di vittime alle persone oggetto di tratta e si impone agli Stati di approntare misure di protezione e assistenza fisica, psicologica e sociale, anche mediante il rilascio di permessi di residenza temporanei Il protocollo sul trafficking: Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 2000 Il Protocollo sul trafficking of human beings, inaugurando un approccio globale volto ad includere misure volte a prevenire la tratta, punire i trafficanti e proteggere le vittime, ha individuato per la prima volta le misure che gli Stati avrebbero dovuto adottare per garantire adeguata tutela alle vittime: • • • • • • • specifiche misure volte al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime, la predisposizione di alloggio adeguato, la consulenza e informazioni relative ai loro diritti, l'assistenza medica, psicologica e materiale, l'opportunità di impiego e di istruzione la protezione delle vittime sotto il profilo della loro incolumità fisica la possibilità di riconoscere alle vittime il risarcimento dei danni subiti . Il Protocollo delle Nazioni Unite ha inoltre previsto l'adozione di un titolo di soggiorno che autorizzi alle vittime di permanere regolarmente nello Stato parte ↔ Per la prima volta dunque sono state introdotte misure volte ad evitare il rientro nel Paese di origine – e dunque rischio di ritorsioni o una ri-vittimizzazione – quali misure anch'esse a tutela e protezione delle vittime Convenzione contro la tratta del Consiglio d'Europa Obbligo a carico degli Stati di realizzare un efficace sistema di contrasto alla tratta attraverso meccanismi di protezione alle vittime secondo un approccio fondato sui diritti umani e sul principio di non discriminazione Introduzione di un sistema integrato di assistenza alle vittime attraverso misure per la tutela dei dati personali, permessi di soggiorno speciali, ammissione al gratuito patrocinio, costituzione di un fondo per le vittime. Ratificata in Italia con legge 108 del 2.07.10 Le Direttive Europee Direttiva UE 2004/81 Sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta o coinvolti in azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti Direttiva UE 2011/36 Sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime Direttiva UE 2004/81 • Periodo di riflessione – per consentire alla persona di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati. • Previsione di misure volte a garantire assistenza anche prima del rilascio del permesso di soggiorno (accesso a cure mediche urgenti, sussistenza, sicurezza e protezione) • Dopo il rilascio del permesso di soggiorno misure adeguate a consentire l'inserimento nel contesto socio-lavorativo del paese di destinazione Direttiva UE 2011/36 • Approccio ispirato a una visione integrata delle azioni a contrasto del traffico di esseri umani ↔ (tratta e protezione internazionale) • Compresenza di norme finalizzate alla repressione penale e norme volte alla prevenzione e tutela delle vittime • Sulla convinzione che i diritti delle vittime non possono essere tutelati solo all'interno del circuito penale ma richiedono l'attivazione di azioni coordinate, volte a garantire la protezione sociale, il sostegno e l'inserimento sociale La direttiva 2011/36 : Le principali disposizioni • • • • • • Definizione di tratta sulla scorta della Convenzione ONU e precisazione del concetto di “posizione di vulnerabilità”; Tutela delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali; Imposizione di misure per l'assistenza e il sostegno alle vittime (non necessaria la collaborazione con le Autorità; meccanismi di rapida identificazione; informazioni alle vittime in particolare sul diritto alla protezione internazionale); Presunzione della minore età della vittima e predisposizione di azioni specifiche per la protezione e assistenza delle vittime minorenni; Obbligo a carico degli Stati di consentire alle vittime accesso ai sistemi di risarcimento; Predisposizione di misure per la prevenzione, tra cui formazione funzionari che possono entrare in contatto con le vittime regolare dei Contrasto al fenomeno (Prosecution) Prevenzione (Prevention) Protezione delle vittime (Protection) - Identificazione - Protezione e Assistenza - Inclusione Identificazione Gli Stati devono dotarsi di personale qualificato e formato per l'identificazione delle vittime, adottando adeguati meccanismi di “rapida identificazione” in collaborazione con le organizzazioni di sostegno (rapporto GRETA) Assistenza Deve essere garantita non appena le Autorità abbiano un ragionevole motivo di ritenere che una persona sia stata vittima di tratta – Principio di non respingimento (periodo di riflessione) Le misure di assistenza devono essere fornite su base consensuale e informata Particolare attenzione nei confronti dei minori: presunzione della minore età Le vittime di tratta e la protezione internazionale PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI La Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951; Il Protocollo di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato dall’ordinamento italiano con legge 146/2006; Le Linee Guida di Protezione Internazionale dell’UNHCR concernenti L’applicazione dell’articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta; La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali; la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2008, ratificata dall’ordinamento italiano con legge 108/2010; La Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; la direttiva 2009/52/UE (che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); Nota UNHCR sulla trasposizione della Direttiva “2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime” La direttiva 2013/33/UE (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale rifusione); I decreti legislativi 251/2007 - 25/2008 e 18/2014; gli articoli 13, 18, 18 bis, 19 e 32 del D.lgs 286/98; Il decreto legislativo 24/2014 in attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime , che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI LA CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951 L’articolo 1 della Convenzione definisce “rifugiato” colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, per tale timore, avvalersi della protezione di questo paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole ritornarvi, per il timore di cui sopra” Elementi costitutivi dello status di rifugiato 1. La presenza fuori dal Paese di nazionalità o di residenza abituale 2. L’impossibilità o la non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza/residenza 3. Il fondato timore di persecuzione 4. La persecuzione ( par 45-51 handbook) 5. I motivi della persecuzione (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) Linee guida UNHCR - 2006 “L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta” - Analisi sostanziale: Fondato timore di persecuzione Agenti di persecuzione Luogo di persecuzione («sur place») Nesso causale - Aspetti procedurali: affinché siano assicurate particolari cautele nella procedura Persecuzione: spazio per una interpretazione che tiene conto di nuove forme di violazioni dei diritti umani e dello sviluppo del diritto internazionale Possibili gravi danni/persecuzioni in caso di rientro: - - Essere nuovamente vittima di tratta (consenso su tratta = persecuzione, in quanto implica generalmente violenza sessuale, riduzione in schiavitù, restrizione libertà di movimento, maltrattamenti, lavoro forzato, prostituzione forzata, ecc) Maltrattamenti e intimidazioni da parte dei trafficanti/organizzazioni criminali/ conoscenti/familiari, ad es. per mancata restituzione del debito di viaggio Discriminazione da parte delle autorità/ del contesto sociale-familiare Ostracismo, discriminazione, esclusione da parte della famiglia/comunità-contesto sociale Impatto persecuzione passata particolarmente atroce, ritorno intollerabile, Agente di persecuzione nel contesto della tratta degli esseri umani: oltre a quelli «ordinari» come lo Stato, l’agente terzo può essere: trafficanti, organizzazioni criminali, membri della famiglia – mancata protezione da parte dello Stato Luogo della persecuzione: fuori dal paese di origine ( anche se il reclutamento, coercizione, convinzione in paese di origine) Paese /Paesi di transito e/o di breve permanenza ( trasporto, violenza fisica e psichica) Paese dove la persona chiede protezione internazionale ( sfruttamento, violenza, coercizione, oppure luogo di transito: esempio tratta dall’Italia verso Francia, Germania, Belgio), esempi di sur place ( paragrafo 25 linee guida UNHCR trafficking 2006) Il concetto di «social group» Gruppo di persone che hanno caratteristiche comuni, o che sono percepiti come gruppo nella società civile. Tali caratteristiche possono essere innate, immutabili o comunque fondamentali per l’identità, la coscienza o l’esercizio dei diritti umani. (Linee-guida UNHCR 2002) - caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è cosi fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. un’identità distinta nel paese di cui si tratta, perché vi è percepito come diverso della società circostante. Il motivo dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale ...un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell’orientamento sessuale …. (art 8 D.Lgs 251/2007 come modificato dal D.Lgs 18/2014) -LA PERSECUZIONE DI GENERE Tradizionalmente considerato come facente parte della sfera privata dagli anni ‘80 il riconoscimento del ruolo del genere sulla forma della persecuzione inflitta : matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili , prostituzione forzata, riduzione in schiavitù, sfruttamento -Motivi della persecuzione ( orientamento sessuale, trasgressione, costumi sociali, ecc ) -Riferimenti nell’ordinamento europeo : art. 10, Dir. 2004/83/CE -Riferimenti in diritto italiano: art. 8, D. Lgs. 251/2007 come modificato dal D.lgs 18/2015 che spressamente fa riferimento al genere Art 8 al comma 1, lettera d), dopo le parole: "ai sensi della legislazione italiana;" sono aggiunte le seguenti: "ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identita' di genere;" «Una domanda di protezione internazionale presentata da una vittima o potenziale vittima di tratta può avere origine in circostanze diverse. - La persona potrebbe essere stata vittima di tratta all’estero, potrebbe essere fuggita dai suoi sfruttatori e potrebbe aver chiesto protezione allo Stato nel quale ella o egli si trova in quel momento. - La vittima potrebbe essere stata vittima di tratta all’interno dei confini del territorio nazionale, potrebbe essere fuggita dai suoi sfruttatori ed essere fuggita all’estero in cerca di protezione internazionale. - L’individuo interessato potrebbe non essere stato vittima di tratta ma potrebbe temere di diventarlo e potrebbe essere fuggito all’estero in cerca di protezione internazionale. In tutti questi casi, perché l’individuo possa essere riconosciuto come rifugiato, deve sussistere un “fondato timore di persecuzione” legato ad almeno una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione.» (par. 13 Linee-Guida UNHCR) non automatismo, ma verifica inclusione protezione internazionale : rischio di persecuzione, fondato timore attuale e/o futuro e ascrivibilita’ ad uno dei motivi della Convenzione di Ginevra Referral e buone prassi nel contesto della procedura in Commissione Art. 10 D.Lgs. 24/14 1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra I due sistemi di tutela 2. Nelle ipotesi di cui al co. 1 dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1 nonchè, ove ne ricorrano I presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 251/07. 3. Introduzione comma 3bis art. 32 D.Lgs. 25/08: “La Commissione territoriale trasmette altresì gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale”. D.Lgs. 142/2015 Art. 17 Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime di tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 D.Lgs. 286/98. «vulnerabilità» Modifiche all’art. 8 d. lgs. 140/2005; direttiva 2003/9/CE; Protocollo di Istanbul • • • • • • • • • Persone che hanno subito torture, stupri, qualsiasi altra forma grave di violenza psicologica, fisica o sessuale Minori Diversamente abili Anziani Donne in gravidanza Genitori singoli con figli minori …persone vittime della tratta persone affette da gravi malattie o disturbi mentali vittime di mutilazioni genitali femminili Esame prioritario della domanda La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: a) la domanda è palesemente fondata; b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili (…) Art. 28 D. Lgs. 25/2008 così come modificato da D. Lgs. 142/2015 Richiedente portatore di esigenze particolari • L’organismo accertante dovrebbe essere tempestivamente informato, previo consenso del richiedente, dagli operatori del centro ove il richiedente è ospitato, o dal medico che lo ha in cura; • I certificati dovrebbero essere consegnati al richiedente che li sottoporrà all’attenzione dell’organo accertante; • Nei casi in cui, per ragioni di necessità di celerità, o per altri motivi, vi sia un’esigenza di comunicazione diretta tra il medico certificatore e l’organismo accertante, (ad esempio in via telematica), il certificato medico deve includere il consenso scritto del richiedente . Invio di documentazione medica o sociale in Commissione Rilasciata da strutture pubbliche La certificazione può aiutare a valutare la congruenza tra la sintomatologia medica e psicologica ed altri riscontri medici e la narrazione rese dal richiedente la protezione internazionale in sede di audizione in merito alle torture, maltrattamenti o traumi che il RA dichiara di aver subito; La certificazione può contribuire a migliorare la qualità del processo di valutazione, assicurando la completezza del quadro istruttorio ai fini di una corretta decisione; Nel processo di valutazione della domanda di protezione internazionale, la certificazione dev’essere considerata congiuntamente alle dichiarazioni rese dal richiedente, alle informazioni sul Paese di origine e agli altri documenti o testimonianze portati all’attenzione dell’organismo accertante; L’importanza delle relazioni sociali e/o certificazioni mediche in Commissione 1) informare sulle difficoltà che il/la richiedente può affrontare nella ricostruzione degli eventi, dando indicazione e spiegazioni sul possibile insorgere d’incongruenze/contraddizioni/riluttanza; 2) dare indicazione sui possibili effetti sulla salute del/la richiedente di un eventuale rimpatrio (concreta possibilità di accesso a cure adeguate e in relazione alla necessità di dare continuità al percorso terapeutico/ dare indicazione circa le conseguenze sulla salute mentale di un rientro coatto nel contesto sociale, ove il richiedente ha subito episodi di tortura o violenza; 3) informare l’organismo accertante sull’impossibilità per il richiedente, in ragione delle sue condizioni di salute fisiche o mentali, di sostenere l’audizione; 4) fornire una valutazione circa l’impatto che la tempistica della procedura può avere sul percorso terapeutico o sul decorso della sintomatologia del richiedente asilo vittima di tortura, dando indicazioni sull’opportunità di anticipare o posticipare l’audizione del richiedente; 5) dare indicazioni sull’opportunità che il richiedente sia assistito durante l’audizione. La natura del riconoscimento della protezione internazionale Il riconoscimento della protezione internazionale è un procedimento di natura dichiarativa-accertativa (e non costitutiva) avendo ad oggetto appunto il riconoscimento di un diritto soggettivo dell'individuo Il “richiedente asilo” è infatti colui che chiede alle autorità del Paese in cui si trova di riconoscere la sua condizione di rifugiato (o di titolare di protezione sussidiaria) Il processo di accertamento e valutazione dei fatti nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale standard internazionali Obblighi del richiedente asilo: Dire la verità e presentare tutto il suo aiuto all’esaminatore per l’accertamento dei fatti. Sforzarsi di avvalorare le sue affermazioni con tutti gli elementi di prova di cui dispone e dare una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di prove. Se necessario, deve sforzarsi di raccogliere elementi di prova supplementari Dare tutte le informazioni rilevanti su se stesso e sulla sua vita precedente, e ciò nel modo più dettagliato possibile, per permettere all’esaminatore l’accertamento dei fatti. Deve rendere conto in modo plausibile di tutte le ragioni che motivano la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e rispondere a tutte le domande che gli vengono rivolte. (Manuale UNHCR 1979, par. 205) Tratta degli esseri umani ↔elementi ricorrenti • Rapimento • Trasporto attraverso diversi paesi • Detenzione/ privazione della liberta personale • Alterazione della sfera affettiva con l’introduzione di fidanzati trolley • Violenza e abuso sessuale • Riduzione in schiavitù anche a fini di sfruttamento sessuale • Prostituzione forzata • Violenza psichica e fisica • Ritorsioni sul familiari • Paura di riti-juju • Lavoro forzato • Prelievo di organi • Percosse • Privazione di cibo • Negazione di cure mediche Informativa anti tratta • Se emergono indicatori viene presentata alla richiedente asilo la possibilità di parlare con personale anti tratta specializzato • Tecnica di intervista può cambiare rispetto all’approccio standard far presente che degli indicatori sono emersi, rassicurare sulla possibilità di parlare apertamente, in luogo protetto, sicuro, massima ed assoluta riservatezza, possibilità di accedere a colloquio protetto • Rilascio in ogni caso del numero anti tratta nazionale: 800 290 290 • Spiegazione della possibilità di accedere a strumento di dialogo- colloquioprotezione attraverso il numero sempre Cosa accade una volta acquisito il consenso? • Nuova convocazione presso i locali della Commissione (o, a seconda delle circostanze individuali, presso il centro di accoglienza) • Trasferimento in struttura protetta • Referral successivi con la Commissione su elementi relativi alla tratta • La decisione della Commissione Territoriale si basa sugli elementi di inclusione nei criteri della protezione internazionale che emergono in audizione. Se necessario ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, si attendono ulteriori referral o si provvede a nuova convocazione DIALOGO FRA I DUE SISTEMI SOSPENSIONE SCELTA INFORMAZIONE PROTEZIONE Grazie per l’attenzione!