L. 413.84 Riord. pens. lavoratori marittimi
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L. 413.84 Riord. pens. lavoratori marittimi
Legge 26 luglio 1984, n. 413 Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 agosto 1984, n. 212, S.O. PARTE GENERALE TITOLO I - I soggetti TITOLO II - Le contribuzioni TITOLO III - La posizione assicurativa TITOLO IV - Le prestazioni TITOLO V - Norme relative a particolari categorie di lavoratori marittimi Capo I - Personale di ruolo delle navi-traghetto dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Capo II - Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali PARTE GENERALE Articolo 1 Abbreviazione di indicazioni. 1. Nel testo della presente legge le espressioni “Cassa”, “Istituto”, “assicurazione generale obbligatoria” vanno rispettivamente intese come “Cassa nazionale per la previdenza marinara” [1], “Istituto nazionale della previdenza sociale” e “assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”. 2. L’espressione “lavoratori marittimi” va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme. Articolo 2 Soppressione della Cassa. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa è soppressa. 2. Dalla stessa data l’Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa. 3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all’atto del passaggio della gestione, avverrà in base ai valori iscritti in bilancio. 4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all’art. 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903 [2]. 5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati e devoluti all’Istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 6. Al predetto Fondo è attribuito il patrimonio della Cassa stessa. 7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi diretta all’Istituto. Articolo 3 Casa di riposo per marittimi “G. Bettolo” di Camogli. 1. La Casa di riposo per marittimi “G. Bettolo” di Camogli conserva la propria destinazione, in favore dei lavoratori marittimi pensionati, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato dal Comitato amministratore della soppressa Cassa in data 14 giugno 1957, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili. 2. La regolamentazione e la gestione della predetta Casa di riposo sono devolute all’Istituto. TITOLO I - I soggetti Articolo 4 Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dell’Istituto. 1. I lavoratori marittimi già iscritti alla Gestione marittimi o alla Cassa speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1° gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall’Istituto. 2. Dalla stessa data sono altresì iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all’iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in particolare: a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l’equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati; L’art. 6, comma 15-bis, del DL 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236, ha stabilito che: “L’espressione “equipaggio”, di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l’espressione “stato maggiore navigante”, di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 [3], il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI)”, ndr. b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria; c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti [4] del codice della navigazione; d) i civili imbarcati su navi militari, in qualità di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90; La legge 5 marzo 1961, n. 90, concerne “Stato giuridico degli operai dello Stato”, ndr. e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi la caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90; La legge 5 marzo 1961, n. 90, concerne “Stato giuridico degli operai dello Stato”, ndr. f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall’art. 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447 [5], e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui all’art. 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 [5], e all’art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447 [5]; g) le persone componenti l’equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento; h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia; i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all’art. 58, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658. L’art. 6, comma 15-bis, del DL 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236, ha stabilito che: “L’espressione “equipaggio”, di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l’espressione “stato maggiore navigante”, di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 [3], il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI)”, ndr. 3. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresì, alle assicurazioni indicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio [6] ai sensi dell’art. 96 del codice della navigazione. Articolo 5 Individuazione della nave. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi: a) quelle iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori”; b) quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cui all’art. 1287 del codice della navigazione [7]; c) quelle iscritte nei “Registri delle navi da diporto”; d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei “Registri delle imbarcazioni da diporto” di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario; e) i galleggianti, iscritti nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti” addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri. Articolo 6. Esclusioni dalla presente legge (nel testo incrementato dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360). La presente legge non si applica: a) ai dipendenti dalle società di cui all’art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica di dirigente, che, ai sensi dell’articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali; b) ai marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensi dell’art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; c) ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto disposto al successivo Capo I del Titolo V, d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni; e) ai soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all’attività principale; nei confronti dei medesimi continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale; f) ai soggetti che esplicano a bordo attività autonoma senza essere alle dipendenze dell’armatore o di terzi; per i medesimi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l’attività esplicata; f-bis) ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell’ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l’ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell’apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. TITOLO II - Le contribuzioni Articolo 7 Obbligo contributivo. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1980 sono dovuti dalle aziende armatoriali, o comunque dai soggetti che impiegano personale soggetto all’obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie nonché quelli per la Cassa unica assegni familiari, gestite dall’Istituto, secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni concernenti le addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe. Articolo 8 Responsabilità solidale tra armatore e proprietario. 1. Il proprietario e l’armatore sono personalmente e solidalmente responsabili verso l’Istituto del versamento dei contributi afferenti gli equipaggi della nave, anche nei casi di naufragio o di abbandono della nave stessa. 2. In caso di alienazione volontaria, a qualsiasi titolo, il proprietario e l’armatore rispondono, come disposto dal primo comma, del versamento dei contributi maturati sino alla data di trascrizione dell’atto di trapasso di proprietà. 3. Ai fini della conservazione del privilegio speciale [8] revisto dal codice della navigazione, e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell’atto di vendita della nave, ovvero di abbandono o naufragio della nave stessa, vengono calcolati, immediatamente, in difetto, di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che risultino presentate. Articolo 9 Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca. Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell’articolo 5 della presente legge, l’aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all’art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 10. Costituzione e gestione della posizione contributiva. 1. Le aziende armatoriali sono tenute ad accendere, dal 1° gennaio 1980 per ciascuna nave gestita, una distinta posizione contributiva, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro-paga. 2. La posizione contributiva di cui al comma precedente deve essere presa a riferimento dall’azienda armatoriale esclusivamente per l’assolvimento dell’obbligo contributivo relativo ai componenti l’equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo. 3. I marittimi che non risolvano il rapporto di lavoro all’atto dello sbarco devono essere registrati su apposito libro presso l’azienda armatoriale per l’assolvimento dell’obbligo contributivo. Articolo 11 Termini per l’assolvimento dell’obbligo contributivo. Limitatamente al personale navigante è fatto obbligo alle aziende armatoriali di effettuare il versamento dei contributi dovuti con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono. Articolo 12 Armatore e proprietario-armatore imbarcati. Sono soggetti all’obbligo della contribuzione previsto dall’articolo 7 della presente legge, con esclusione da quello per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l’armatore, di cui all’art. 265 del codice della navigazione [9], e il proprietario-armatore, di cui all’art. 272 del codice stesso [9], che facciano parte dell’equipaggio della nave dai medesimi gestita. Articolo 13 Retribuzione assoggettabile a contribuzione. 1. I contributi di cui all’articolo 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [10], e successive modificazioni e integrazioni. 2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente articolo 7 sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Articolo 14. Privilegi. I crediti contributivi dell’Istituto, per gli equipaggi della nave, godono del privilegio generale di cui all’art. 2753 del codice civile [11] nel testo sostituito dall’art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426, e del privilegio speciale di cui all’art. 552, punto 3), del codice della navigazione [8]. 2. Il privilegio speciale, di cui al comma precedente, segue la nave presso qualunque possessore di essa e si estende all’indennizzo a carico dell’assicuratore, nei casi in cui il medesimo è dovuto. Articolo 15 Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione. Non può essere accordata dalle autorità marittime l’autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione [12], se non previo accertamento, presso l’Istituto, dell’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all’art. 552 del predetto codice [8], o dell’avvenuta costituzione a favore dell’Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall’Istituto. Articolo 16 Diniego delle spedizioni alla nave. L’Istituto può chiedere all’Ufficio marittimo, nei cui registri o matricole è iscritta la nave, di disporre diniego delle spedizioni alla nave stessa qualora non sia stato eseguito il versamento dei contributi dovuti. Articolo 17 Notizie relative alla nave, all’armamento e alla proprietà. 1. Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a comunicare all’Istituto, con tempestività, le notizie concernenti l’armamento e la proprietà delle navi stesse, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Quando per provvedimento giudiziale avverso l’armatore o il proprietario della nave si debba procedere nei confronti degli stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darne immediatamente avviso all’Istituto affinché questo possa provvedere tempestivamente alla tutela dei suoi crediti. 3. L’obbligo previsto dal comma precedente sussiste a carico dei consolati per i provvedimenti assunti da autorità giudiziarie straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave. Articolo 18 Riscontro dei documenti di bordo. 1. Ai fini del riscontro contributivo da parte dell’Istituto restano in vigore le disposizioni in materia di trasmissione dei documenti di bordo, previste dall’art. 354 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione [13],approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 20 del DM 6 luglio 1974 [13] he detta norme per l’esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. 2. I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell’Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati. Articolo 19 Piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1981, per i piloti dei porti associati in corporazioni, i contributi di cui alla presente legge sono dovuti sui compensi effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 120, con esclusione di quelli di cui al terzo comma, e 133 [14] el regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marittimi abilitati ai sensi dell’art. 96 del codice della navigazione [6], i contributi sono dovuti sui compensi spettanti ai sensi degli articoli 133 e 137 del regolamento [14] per l’esecuzione del codice stesso, fatta detrazione delle spese che comunque sono a carico del marittimo. 3. Agli effetti previsti dai commi precedenti, si fa riferimento, in quanto applicabile, all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [10], e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 20 Allievi di Istituti nautici. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli allievi di Istituti nautici, di cui alla lettera h) del precedente articolo 4, si applicano, in materia di contributi dovuti, le stesse disposizioni vigenti per gli apprendisti del settore dell’artigianato. Articolo 21 Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi. L’Istituto rimborsa allo Stato per il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, dalla data del passaggio in servizio permanente o in ruolo, i contributi per l’assicurazione generale obbligatoria versati dal Ministero difesa marina ai sensi della presente legge. Articolo 22 Cessazione del riconoscimento dei servizi prestati a terra. La facoltà prevista dall’art. 44 della legge 27 luglio 1967, n. 658, cessa a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data viene meno la possibilità di versamento dei contributi di pertinenza della soppressa Cassa. Articolo 23 Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra. 1. Agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione dei servizi utili a pensione sono considerati per una entità doppia della loro durata: a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina militare o sulle navi mercantili nazionali compiuti dal 10 giugno 1940 all’8 maggio 1945; b) i servizi effettuati dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento o su navi mercantili nazionali iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio. 2. L’applicazione dei benefici previsti dal comma precedente esclude, per i periodi indicati dal comma stesso, il prolungamento di cui all’articolo 25 della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ivi compresi quelli titolari di pensione a carico dell’Istituto che possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione successivo al 30 novembre 1979. TITOLO III - La posizione assicurativa Articolo 24 Costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979. 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l’obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall’articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali risulti accreditata la contribuzione prevista dal titolo V, capo II della legge stessa, svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l’obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta. 3. L’anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione. 4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso. 5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione. Articolo 25 Ricostituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980. 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980, e coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi. La Corte costituzionale, con la sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 427, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dell’art. 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413, nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l’assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole. 2. Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attività lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla sospensione suddetta. 3. L’anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione. 4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso. La Corte costituzionale, con la sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 427, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dell’art. 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413, nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l’assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole. 5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione. 6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di pensionato già titolari di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979. 7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell’Istituto che non possano far valere un periodo di iscrizione alla predetta Cassa con decorrenza successiva al 30 novembre 1979. Articolo 26 Ricostituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979. 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, la durata dei periodi di assicurazione corrispondenti ad effettiva attività lavorativa e dei periodi di contribuzione volontaria alla predetta gestione, compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979, è maggiorata, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nella misura convenzionale del 30 per cento. 2. Il beneficio della maggiorazione di cui al comma precedente non si applica nei confronti di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979 ovvero di pensionato già titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980. 3. Il beneficio medesimo non si applica nei confronti dei titolari di pensione a carico dell’Istituto che non possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione speciale successivo al 30 novembre 1979. 4. Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo esclude quello previsto dal precedente articolo 25. Articolo 27 Riscatti e riconoscimenti di servizi nella Gestione speciale della soppressa Cassa. 1. I periodi di iscrizione relativi a riscatti o riconoscimenti di servizi, spettanti ai sensi della preesistente normativa, sono confermati nella posizione assicurativa esistente presso la Gestione Speciale della soppressa Cassa. 2. Ai periodi riscattati o riconosciuti utili compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 26. Articolo 28 Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi della soppressa Cassa. La facoltà di cui all’art. 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall’art. 26 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, può essere esercitata entro il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27. TITOLO IV - Le prestazioni Articolo 29 Diritto alle prestazioni. 1. I lavoratori marittimi, di cui all’articolo 4 della presente legge, hanno titolo a conseguire le prestazioni dovute dall’assicurazione generale obbligatoria alla generalità degli iscritti all’assicurazione stessa con le particolarità di cui ai successivi articoli limitate al personale navigante. 2. Ai fini indicati nel comma precedente le disposizioni previste dall’art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [15],e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano ai periodi assicurativi contemplati al capo II del successivo titolo V. Articolo 30 Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare. 1. I superstiti del lavoratore marittimo rientrante tra i soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 29 possono conseguire la pensione loro spettante - nel caso in cui, per eventi della navigazione, non si abbiano più notizie del medesimo lavoratore facente parte dell’equipaggio di una nave nazionale - qualora dalla competente autorità sia stato redatto l’atto previsto dagli articoli 206 e 211 del codice della navigazione [16]. 2. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei superstiti dei marittimi italiani imbarcati tra gli equipaggi di navi straniere, dei quali manchino notizie, purché dalle competenti autorità sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile. 3. Qualora il marittimo torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di sé o si abbiano di lui notizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia. Articolo 31 Età di pensionamento per particolari categorie. 1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. Ndr. Con la Circolare n. 265, del 16 novembre 1992, l’INPS ha, tra l’altro, precisato: “In particolare, la pensione deve essere concessa computando: a) ai fini dell’accertamento del periodo assicurativo complessivo (1040 settimane di contribuzione) e della misura della pensione: i singoli periodi di iscrizione alla GM; l’intero periodo di iscrizione alla GS (navigazione e servizio a terra in ruolo organico); i prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25 della legge n.413/84; la maggiorazione di cui all’art. 26 della legge n. 413/84; b) ai fini dell’accertamento del requisito del servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo: i soli periodi di effettiva navigazione con iscrizione alla GM ovvero alla GS (sempre al servizio di macchina o di RT); i prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25 relativi a navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo”. 2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell’assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall’articolo 23 della presente legge. 3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell’assicurazione stessa. Articolo 32 Inabilità alla navigazione. 1. I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla navigazione dalle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, numero 1773, convertito in legge dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni per effetto di giudizio espresso sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normativa, possono conseguire il trattamento per inabilità alla navigazione di cui ai successivi articoli. 2. Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi articoli 33 e 34 l’accertamento dello stato di permanente inidoneità alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, non rientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissioni mediche indicate al primo comma, è demandata all’Istituto. 3. Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma precedente è ammesso ricorso in via amministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria. 4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale contemplato negli articoli 38 e 40 del successivo titolo V, per il quale continuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31 ottobre 1977, n. 835 [17]. 5. Per detto personale l’accertamento della inidoneità fisica avviene a cura degli organi sanitari dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico del personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 33 Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilità alla navigazione. 1. I lavoratori marittimi che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione secondo le norme di cui all’articolo 32, possono conseguire la pensione per inabilità alla navigazione a qualsiasi età, purché facciano valere 520 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione. 2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell’assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall’articolo 23 della presente legge. 3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in base alle norme dell’assicurazione generale obbligatoria stessa. Articolo 34 Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione. 1. I lavoratori marittimi, soggetti all’obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all’imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo. 2. Qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati la misura della pensione privilegiata di cui al comma precedente non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno la metà dell’anzianità assicurativa massima prevista per legge. 3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti secondo le norme della predetta assicurazione. Articolo 35 Esclusioni. Il riconoscimento delle prestazioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, esclude il diritto ai trattamenti previsti dai precedenti articoli 33 e 34. Articolo 36 Valutazione dei periodi figurativi e dei periodi relativi ad attività non di navigazione. 1. I periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le disposizioni dell’assicurazione generale obbligatoria, sono riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni previste dai precedenti articoli 31, 33 e 34 soltanto se l’ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno dato luogo all’accreditamento figurativo stesso sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta all’obbligo assicurativo previsto dalla presente legge ovvero per il quale risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa. 2. I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti previdenziali. 3. Il diritto alle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l’assicurazione medesima. 4. Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 31, 33 e 34 della presente legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria, sono riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l’intera posizione assicurativa ed applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria. 5. L’importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente non può essere inferiore a quello già in godimento. 6. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione di cui al quarto comma del presente articolo saranno considerati utili secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento. Articolo 37 Documentazione a corredo delle domande di prestazioni. 1. Le domande per il conseguimento delle prestazioni di cui alla presente legge devono essere corredate dei seguenti documenti, oltre quelli previsti dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria: a) estratto della matricola mercantile; b) estratto della matricola militare; c) libretti di navigazione. 2. Alle domande di pensione privilegiata di cui al precedente articolo 34 deve essere altresì allegata una copia, autenticata dall’Autorità marittima, del processo verbale delle circostanze che abbiano prodotto e accompagnato l’insorgere o il verificarsi dell’evento protetto. TITOLO V - Norme relative a particolari categorie di lavoratori marittimi Capo I Personale di ruolo dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle navi-traghetto Articolo 38 Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie. 1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, assunto in ruolo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto, con esclusione dall’iscrizione alla Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al precedente titolo secondo. 2. Il personale predetto è altresì escluso dall’iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui all’art. 209 del testo unico approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Qualora i soggetti di cui al primo comma cessino di far parte del personale del settore delle navitraghetto a seguito di passaggio, destinazione o assunzione in diverso profilo professionale in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425 (la legge n. 425/1958 concerne “Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato”, ndr), e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano e nei confronti dei soggetti citati trovano applicazione le norme concernenti l’iscrizione al predetto Fondo pensioni a far tempo dalla decorrenza del passaggio, della destinazione o dell’assunzione nel diverso profilo professionale. Articolo 39 Età di pensionamento. 1. Il personale di cui al primo comma dell’articolo precedente viene collocato a riposo d’ufficio al compimento del limite di età indicato dall’allegato n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425 (18), e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Qualora detto personale, al raggiungimento del predetto limite di età, non abbia ancora perfezionato i requisiti assicurativi previsti per il conseguimento della pensione di cui al comma successivo, viene trattenuto in servizio fino al perfezionamento dei requisiti stessi ma non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età. 3. Il personale di cui ai commi precedenti, ove venga collocato a riposo d’ufficio prima del compimento del sessantesimo anno di età, ha diritto a conseguire la pensione ordinaria di vecchiaia secondo le disposizioni previste dalla presente legge, in deroga al requisito d’età, fermi restando invece gli altri requisiti richiesti per tale prestazione. 4. La pensione di cui al comma precedente è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia prevista dall’assicurazione generale obbligatoria. 5. Il personale di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente viene collocato a riposo d’ufficio al compimento del limite di età previsto per il profilo professionale di appartenenza e dell’anzianità minima di anni 9, mesi 6 e giorni 1, utile per conseguire la pensione, fatta salva l’applicazione di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell’art. 165 di cui alla citata legge 26 marzo 1958, n. 425 [18]. 6. I dipendenti di cui al precedente comma, per ottenere la valutazione ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, di tutto il pregresso servizio ferroviario di ruolo reso con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto, possono chiedere la retrodatazione dell’iscrizione al citato Fondo dalla data di decorrenza del rapporto di impiego ferroviario di ruolo. La domanda deve essere presentata nei termini previsti dall’art. 147 del TU approvato con il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, o, se più favorevole, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo al passaggio, destinazione o assunzione del nuovo profilo professionale, salva l’applicazione dell’art. 41 del citato testo unico. 7. Relativamente al periodo di retrodatazione dell’iscrizione al Fondo pensioni per il personale ferroviario, l’Istituto verserà allo stesso Fondo pensioni i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell’interessato. 8. Nei confronti dei dipendenti che ottengano tale retrodatazione si applicano le disposizioni dell’art. 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425 [18], e successive modificazioni. Articolo 40 Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, già in servizio di ruolo presso la predetta Azienda anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quello cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1980, è iscritto, a far tempo da quest’ultima data, alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto, esclusa la Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al titolo II della legge stessa. 2. Nei confronti del predetto personale, che continua a restare iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato di cui al precedente articolo 38, relativamente ai periodi di iscrizione esclusiva alla Gestione marittimi della soppressa Cassa, per attività prestata anteriormente al 1° gennaio 1980, è costituita la posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria secondo le modalità previste dal successivo articolo 44. Articolo 41 Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio presso il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato. 1. Per il personale di cui al precedente articolo 40 l’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a versare i contributi dovuti ai sensi della presente legge prelevandoli, sia per la parte a carico dell’Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato. 2. Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa o all’assicurazione generale obbligatoria, riconosciuti utili ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, l’Azienda provvederà a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa o alla predetta assicurazione generale obbligatoria. Articolo 42 Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione. 1. Il personale di cui ai precedenti articoli 38 e 40 ha diritto alle prestazioni previste dalla presente legge, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria purché sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge stessa. 2. Le prestazioni competono anche ai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente quando si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti nella predetta assicurazione generale obbligatoria. 3. Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di servizio di ruolo prestati con profili professionali del settore delle navi-traghetto alle dipendenze delle ferrovie dello Stato. Articolo 43 Regolamento dei rapporti tra l’assicurazione generale obbligatoria, il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed i marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato. 1. Limitatamente al personale di cui al precedente articolo 40, il trattamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria è ripartito tra il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed il marittimo in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria, per i quali il predetto Fondo e l’Azienda ferroviaria abbiano contribuito all’assicurazione generale obbligatoria o alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico dell’assicurazione stessa. 2. Secondo le stesse modalità e nella stessa proporzione stabilite dal precedente comma viene ripartita tra il citato Fondo pensioni ed il marittimo anche la quota di detto trattamento corrispondente alle maggiorazioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge, eventualmente spettanti per i servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria. 3. La trattenuta della pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria per attività lavorativa prestata dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ai sensi dei commi precedenti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di ruolo dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che passi ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi del TU approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092. Articolo 44 Costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980. 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che alla data del 31 dicembre 1979 non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della Gestione marittimi della soppressa Cassa, in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla gestione stessa tra il 1° luglio 1920 e la predetta data, è costituita per i medesimi periodi la posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria. 2. Per l’applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali sono stati versati i contributi alla gestione marittimi della soppressa Cassa ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall’art. 2 del DL Lgt 21 aprile 1919, n. 603, dall’art. 1 del RDL 27 ottobre 1922, n. 1479, e dall’art. 5 del RDL 14 aprile 1939, n. 636. 3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione è stata compiuta. 4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 25. Articolo 45 Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o di altri enti o amministrazioni. 1. Per i lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che cessino dal servizio presso l’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato senza conseguire il diritto a pensione a carico del Fondo pensioni per il personale della predetta Azienda, non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322 [19],e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa o all’assicurazione generale obbligatoria. 2. I periodi di cui al precedente comma non vengono considerati utili ai fini dell’indennità una tantum in luogo della pensione prevista dal testo unico approvato con il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092. 3. Nel caso che si debba provvedere alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi delle norme richiamate dall’ultimo comma dell’articolo 43 della presente legge, le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo. 4. Ai lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che liquidino un trattamento di pensione secondo le norme della presente legge, prima della data di cessazione dal servizio ferroviario e che non conseguano, poi, il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato o a carico di altri enti o amministrazioni, l’Istituto corrisponderà, a decorrere da tale data, l’intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituirà l’importo complessivo delle quote di pensione acquisite ai sensi del precedente articolo 43 nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di cessazione dal servizio. Articolo 46 Facoltà di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a carico delle ferrovie dello Stato. 1. Il personale di cui al precedente articolo 40 ed i relativi superstiti possono chiedere, in luogo dei due trattamenti spettanti in base alle disposizioni contenute negli articoli 42 e 43 della presente legge ed alle norme di cui alla parte terza del testo unico approvato con il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, il solo trattamento di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, con l’applicazione dell’ultimo comma del precedente articolo 45. 2. In tal caso il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato restituirà l’importo complessivo delle quote di pensione eventualmente acquisite ai sensi del precedente articolo 43 recuperando, anche mediante compensazione con detto importo, le somme erogate, in base alle norme del citato testo unico, a titolo di pensione o di anticipazione di pensione, dalla cessazione dal servizio ferroviario alla data in cui l’Istituto corrisponderà per intero al marittimo o ai superstiti le prestazioni a proprio carico. 3. La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata per una sola volta, mediante dichiarazione scritta da prodursi a pena di decadenza, all’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, entro sei mesi dalla data di liquidazione del trattamento di pensione da parte dell’Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione emesso dall’Azienda stessa. 4. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente articolo 40 deceduti dopo la cessazione dal servizio, il termine predetto, ove non ancora scaduto nei riguardi del dante causa, è prorogato al sesto mese successivo alla data del decesso del dipendente stesso, salvo che nessun trattamento sia stato liquidato prima del decesso, nel qual caso il termine di sei mesi decorre dalla data di liquidazione del trattamento diretto da parte dell’Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione diretta, liquidata dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 5. Il personale che abbia liquidato o liquiderà, a carico del Fondo pensioni ferroviario, trattamento di pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 1979 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio anteriormente a quest’ultima data e non prima del 1° dicembre 1979, possono esercitare la facoltà di cui al precedente primo comma con le modalità e nei termini previsti dal terzo comma. Qualora risulti più favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di riliquidazione della pensione a carico dell’Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data della riliquidazione medesima. 6. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente comma, deceduti dopo la cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma. Qualora risulti più favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di riliquidazione della pensione diretta a carico dell’Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data della riliquidazione medesima. 7. In tutti i casi di opzione trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo. 8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei dipendenti che abbiano liquidato o liquideranno il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato con decorrenza anteriore al 2 dicembre 1979 e nei confronti dei superstiti del personale deceduto in attività di servizio prima del 1° dicembre 1979. Capo II - Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere. Articolo 47 Iscrizione preventiva. 1. Ai lavoratori marittimi italiani che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, è data facoltà di fruire della tutela previdenziale prevista per i lavoratori imbarcati su navi mercantili nazionali, mediante iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto, previste dai precedenti titoli I e II, con esclusione dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed alla Cassa unica assegni familiari. 2. L’iscrizione alle predette forme assicurative può avvenire: a) mediante domanda preventiva, presentata dal marittimo di nazionalità italiana all’atto dell’imbarco su nave battente bandiera straniera o all’inizio della attività di pilotaggio in acque straniere; b) mediante domanda preventiva, presentata dall’armatore o, per lui, dal raccomandatario marittimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. La legge 4 aprile 1977, n. 135, concerne “Disciplina della professione di raccomandatario marittimo”, ndr. 3. L’aliquota contributiva complessiva da applicare è quella vigente nel periodo in cui la navigazione è stata effettuata. Articolo 48 Efficacia della contribuzione. Ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico delle assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente articolo, i periodi di navigazione estera, per i quali risultino regolarmente versati i contributi previsti dalle disposizioni di cui al presente capo, sono equiparati a quelli di navigazione compiuta su navi mercantili nazionali. Articolo 49 Domanda di iscrizione preventiva del marittimo. 1. La domanda di cui al precedente articolo 47, lettera a), convalidata dall’armatore o da chi lo rappresenta in Italia e omologata dalla competente autorità italiana, deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve indicare la retribuzione mensile complessivamente pattuita. 2. Per i piloti in acque straniere la domanda deve essere omologata dalla competente autorità marittima straniera o da quella consolare italiana. 3. Con la domanda di cui ai precedenti commi il richiedente si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge. Articolo 50 Domanda di iscrizione preventiva da parte dell’armatore. 1. Ai fini dell’iscrizione dei lavoratori marittimi ai sensi del precedente articolo 47, lettera b), l’armatore o per lui il raccomandatario marittimo, è tenuto a presentare all’atto dell’ingaggio alla Capitaneria di porto che provvederà ad inoltrarlo all’Istituto, l’elenco nominativo dei lavoratori. 2. All’elenco anzidetto, contenente i dati indicati nel precedente articolo 49 dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale l’armatore, o per lui il raccomandatario, si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge. 3. Analogamente a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135 [20], deve essere costituita apposita idonea garanzia bancaria a tutela del pagamento dei contributi assicurativi dovuti ai sensi della presente legge a seguito di domanda di iscrizione preventiva. 4. Le sanzioni previste dall’art. 13 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135 [20], si applicano, su segnalazione dell’Istituto, anche in caso di inadempimento dell’obbligo assicurativo. Articolo 51 Retribuzione imponibile e versamento dei contributi. 1. La retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini dell’iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie di cui al precedente articolo 47 è determinata ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [10], e successive modificazioni ed integrazioni, e non può in ogni caso essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti per i marittimi che, nel medesimo periodo di tempo, svolgono con identica qualifica il servizio di navigazione a bordo di nave mercantile nazionale avente uguali caratteristiche. 2. I contributi dovuti - ferme restando le disposizioni da emanarsi ai sensi del successivo articolo 56 - sono versati con periodicità mensile, indipendentemente dal periodo di paga e dalla durata dell’imbarco, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi stessi si riferiscono. Articolo 52 Regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi estere. 1. I lavoratori marittimi italiani, che non siano stati iscritti preventivamente con le forme stabilite ai punti a) e b) del precedente articolo 47 possono chiedere di regolarizzare, ai fini assicurativi previsti dalla presente legge, ciascun periodo di navigazione compiuto su navi battenti bandiera straniera, successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, presentando all’Istituto apposita domanda. 2. La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata da idoneo documento relativo all’imbarco. Tale documento deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve specificare, inoltre, il periodo di navigazione effettuato e la retribuzione effettivamente percepita, dettagliata nelle sue componenti. Il documento stesso, convalidato dall’armatore o da chi lo rappresenta, deve essere omologato dalla competente autorità italiana. 3. La retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella prevista dal primo comma del precedente articolo 51. 4. I contributi dovuti per la regolarizzazione di cui al presente articolo sono calcolati con le stesse aliquote vigenti, all’atto della presentazione della domanda, per le assicurazioni generali obbligatorie di cui all’articolo 47 che precede, con l’ulteriore esclusione dalla iscrizione alla assicurazione contro la tubercolosi, e sono maggiorati degli interessi per il ritardato pagamento a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al mese cui i contributi stessi si riferiscono, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 56, non superiore comunque a quella massima prevista per i casi di ritardato pagamento dei contributi dovuti all’assicurazione generale obbligatoria. 5. I periodi di navigazione regolarizzati in base alle modalità previste dai commi precedenti sono riconosciuti utili ai fini indicati dall’articolo 48. Tuttavia i periodi stessi non sono utili per il conseguimento della pensione privilegiata di cui all’articolo 34 della presente legge. 6. La facoltà di riscatto prevista dall’art. 37 della legge 27 luglio 1967, n. 658, può essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per i periodi di navigazione compiuta in epoca anteriore alla predetta data, ancorché sia trascorso il termine di cui all’art. 37 della citata legge 27 luglio 1967, n. 658. 7. Ai fini previsti dal precedente comma sarà fatto riferimento alle retribuzioni tabellari ed alle aliquote contributive vigenti al momento della presentazione della domanda di riscatto così come indicate al successivo articolo 58 e troveranno, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma. 8. La facoltà di ottenere la regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi straniere, nonché quella di riscatto prevista al precedente sesto comma, può essere esercitata anche dai superstiti del marittimo, alle stesse condizioni che sarebbero state riservate al marittimo stesso. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, al momento dell’imbarco su nave battente bandiera straniera, siano già titolari di trattamento di pensione a carico dell’Istituto o della soppressa Cassa. Articolo 53 Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell’assicurazione generale obbligatoria. I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in base alle norme di cui all’art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [21],e quelli considerati utili nell’assicurazione generale obbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta assicurazione, nonché nei fondi esclusivi, esonerativi e sostitutivi della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delle particolarità previste al titolo IV della presente legge né per il conseguimento dei benefici contemplati al titolo III. Articolo 54 Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali. I contributi versati all’Istituto ai sensi del presente capo, per i periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere, che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa senza maggiorazioni di interessi. Articolo 55 Costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria. 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della gestione marittimi della soppressa Cassa, per i periodi di navigazione estera riscattata con corrispondente iscrizione esclusiva alla gestione stessa, compresi tra il 1° luglio 1920 e la data anzidetta, è costituita la posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i medesimi periodi, a tutti gli effetti derivanti dalla predetta costituzione di posizione assicurativa. 2. Per l’applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali il marittimo ha versato i contributi alla predetta Gestione marittimi ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall’art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, dall’art. 1 del RDL 27 ottobre 1922, n. 1479 e dall’art. 5 del RDL 14 aprile 1939, n. 636. 3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione è stata compiuta. 4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 25. Articolo 56 Norme di attuazione del presente Capo. Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto stabilirà le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la riscossione dei contributi, la corresponsione degli interessi e la relativa misura, la riduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o parziale pagamento nonché per la sospensione della tutela assicurativa nei casi di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni di assicurazione. TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali Art.icolo 57 Assunzione in carico da parte dell’assicurazione generale obbligatoria delle pensioni già a carico delle gestioni della soppressa Cassa. 1. Le pensioni dirette e ai superstiti, già a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale della soppressa Cassa, sono assunte in carico dall’assicurazione generale obbligatoria e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dell’assicurazione stessa. 2. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell’età prevista dal preesistente ordinamento, se più favorevole. 3. Sono confermate le pensioni già liquidate in favore dei genitori secondo le disposizioni della precedente normativa. 4. Per l’attribuzione dei ratei di pensione maturati e non riscossi si applicano le disposizioni vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Articolo 58 Riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979. 1. Le pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge - escluse quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 - sono riliquidate, con effetto dalla decorrenza originaria, secondo le norme contenute nella legge stessa. 2. A tal fine le retribuzioni utilizzate per la liquidazione delle pensioni di cui al comma precedente, relative ai periodi successivi al 31 dicembre 1979, vengono sostituite dalle retribuzioni effettive in base alle quali è stata versata la contribuzione secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663. 3. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa avente decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1980 e il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, se più favorevoli, le norme vigenti nella soppressa Cassa anteriormente al 1° gennaio 1980, con riferimento, per la Gestione marittimi, alle tabelle retributive automaticamente adeguate, per il quinquennio citato, nella stessa misura prevista per l’adeguamento periodico delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, con arrotondamento a 1.000. Articolo 59 Facoltà di opzione per i titolari di pensione marittima che abbiano svolto attività di navigazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. I lavoratori marittimi, già titolari di pensione a carico della gestione marittimi della soppressa Cassa, che abbiano effettuato, dopo il pensionamento, almeno un anno di effettiva navigazione coperta di contribuzione, secondo la preesistente normativa, alla predetta Gestione marittimi ovvero secondo le modalità previste dalla presente legge, hanno facoltà di chiedere, alla data di definitiva cessazione dell’attività marittima, la riliquidazione della pensione di cui siano titolari secondo le norme e con i benifici previsti dalla legge stessa. 2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata, a pena di decadenza, entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è subordinata alla condizione che la navigazione di cui al primo comma sia stata iniziata prima della predetta data. 3. L’esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla data di decorrenza del nuovo trattamento. 4. Per i soli periodi di navigazione che diano luogo alla riliquidazione di cui al presente articolo il trattamento complessivo di pensione è sospeso. 5. L’importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello precedentemente in pagamento. Articolo 60 Semplificazione delle procedure relative al concorso finanziario dello Stato al settore della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti per gli anni dal 1976 al 1983. ………………….omissis………………… Articolo 61 Estinzione dei conti di risparmio. ………………….omissis………………… Articolo 62 Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie. 1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalle diverse decorrenze previste dalle singole norme della legge stessa, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie. 2. Restano in vigore, per i periodi transitori previsti dagli articoli 28, 52, 58 e 59, le norme del precedente ordinamento concernenti gli istituti mantenuti in essere per i predetti periodi transitori. Articolo 63 Richiamo delle norme dell’assicurazione generale obbligatoria. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni. Il RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, concerne “Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale”, ndr. Articolo 64 Entrata in vigore. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ------------------------ [1] DPR 26 dicembre 1962, n. 2109 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara). Art. 3. Gestioni. La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni: a) la “Gestione marittimi” per il trattamento di previdenza della gente di mare; b) la “Gestione speciale” per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante ed amministrativo delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. [2] Legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale). Art. 11. Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l’adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell’art. 3, lettera d), è destinato alla costituzione di una speciale riserva. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell’importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l’adeguamento delle pensioni, al netto dell’importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall’art. 1 della legge 24 aprile, 1950, n. 269. L’art. 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato. [3] Legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e interventi per l’armamento privato). Art. 3. …………….omissis…………. 10. Il regime giuridico ed economico per il personale di stato maggiore navigante delle società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia, nonché delle società Caremar, Toremar e Siremar disciplinate con regolamento organico ai sensi dell’attuale normativa, resta in vigore per il solo personale iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge. [4] Codice della navigazione Art. 86. Istituzione del servizio di pilotaggio. Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del presidente della Repubblica, una corporazione di piloti. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota. Art. 87. Pilotaggio obbligatorio. Nei luoghi dove ne è riconosciuta l’opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del presidente della Repubblica. Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio. Il decreto o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio. [5] Legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate). Art. 21. (articolo abrogato dall’art. 77 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con la quale sono state ridefinite le “Norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza”,ndr). [Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi per l’arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima. L’espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva. Ai concorsi possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti richiesti per l’arruolamento volontario a premio con ferma di anni sei dal testo unico sull’ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con RD 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. I volontari arruolati ai sensi del presente articolo sono classificati comuni di prima classe all’inizio del nono mese di ferma e sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno di ferma. Essi sono scrutinati per l’avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell’anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti di cui al precedente art. 18 e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari in ferma sessennale aventi la stessa anzianità di servizio. Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento. Ai suddetti volontari si applicano le norme sull’avanzamento, sul trattamento economico e sui premi previsti per i volontari con ferma di sei anni. Al termine della ferma di anni tre gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano e ottengano la commutazione della predetta ferma in quella di anni sei. In tal caso essi sono aggregati al corso dei pari grado aventi la stessa anzianità di servizio e, in mancanza, al corso dei pari grado aventi anzianità immediatamente successiva]. Art. 2. Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna forza armata, i militari volontari dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica possono restare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali fino all’età di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigore per ciascuna forza armata. Legge 27 novembre 1956, n. 1368 (Modifiche al testo unico sull’ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914). Art. 13. (nel testo modificato dall’art. 7 della legge 26 giugno 1965, n. 813, ndr). Il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere a vincoli di ferma volontaria annuale i sottufficiali idonei agli esami di concorso per il trasferimento in servizio permanente, ma classificati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente art. 6. Il numero dei volontari da ammettere ai vincoli di ferma annuale, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, è di volta in volta stabilito dal Ministero in relazione alle necessità del servizio, nel limite dei posti di sergente di cui al sesto comma dell’art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall’art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516. Qualora i posti disponibili non risultino interamente coperti dai sottufficiali di cui al primo comma, il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere ai vincoli di ferma volontaria annuale anche i sergenti riprovati definitivamente agli esami finali del corso IGP, i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente art. 6. La nuova ferma decorre dal giorno successivo a quello di compimento dalla ferma sessennale, per i primi, e della ferma complementare biennale, per i secondi. Può essere concesso fino ad un massimo di sei vincoli di ferma annuale per i volontari di cui al primo comma, e di quattro vincoli per i sergenti definitivamente riprovati agli esami del corso IGP. I volontari a ferma annuale, compiuto il nono anno di ferma, sono scrutinati per l’avanzamento ad anzianità a secondo capo e, se idonei, conseguono la promozione nel limite dei posti disponibili nel contingente di posti di cui al quinto comma dell’art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 2166, quale risulta modificato dall’art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516. Al compimento del dodicesimo anno di ferma, i volontari acquistano diritto a fare domanda di passaggio nell’impiego civile, ai sensi dell’art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599. Coloro che abbiano conseguito la nomina all’impiego civile di Stato sono tenuti a rimborsare il premio di congedamento eventualmente percepito. [6] Codice della navigazione Art. 96. Marittimi abilitati al pilotaggio. Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo. [7] Codice della navigazione. Art. 1287. Licenza delle navi minori. La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell’art. 153, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario. Art. 153. Licenza delle navi minori e dei galleggianti. La licenza è rilasciata dall’autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante. La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l’ufficio d’iscrizione, nonché, nel caso previsto nell’art. 141, il nome. Nei casi previsti nel primo comma dell’articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento. Art. 141. Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti. Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero. Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome. Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell’imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento. [8] Codice della navigazione. Art. 552. Privilegi sulla nave e sul nolo. Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio: 1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l’entrata nell’ultimo porto; 2. i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell’equipaggio; 3. i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall’autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell’equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna; 4. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni; 5. le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio; 6. i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio. [9] Codice della navigazione. Art. 265. Dichiarazione di armatore. Chi assume l’esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore. Art. 272. Presunzione di armatore. In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. [10] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Art. 12 Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e l’art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: “Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o d’indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione o in occasione del lavoro; 3) di indennità di anzianità; 4) di indennità di cassa; 5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare; 6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all’andamento aziendale. L’articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell’importo lordo dei compensi stessi. L’elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. ……..……omissis…..…….. Art. 14. ……..……omissis…..…….. Le gratificazioni annuali e periodiche, nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione. Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). Art. 2. ……..……omissis…..…….. 15. All’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo: a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti; b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l’anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l’università e siano in regola con gli esami dell’anno accademico; c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali; d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali; e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l’assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate; f) il valore dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all’importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista. 16. L’indennità di servizio all’estero corrisposta al personale dell’Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell’indennità integrativa speciale. 17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell’ultimo comma dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate. 18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. …….omissis…….” DLgs 2 settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro). Art. 6. Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e l’articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituiti dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente: “1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. 3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48. 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso; c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati; f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all’articolo 9-bis del decretolegge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579; g) i trattamenti di famiglia di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. L’elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa. 6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare. 7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo. 8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all’articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. 10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. ……………………………… DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Art. 46 Redditi di lavoro dipendente (nel testo modificato dall’art. 1 del DLgs n. 314/97). 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile. Art. 48 Determinazione del reddito di lavoro dipendente (nel testo sostituito dall’art. 3 del DLgs n. 314/97, modificato dall’art. 4 del DLgs 23 marzo 1998, n. 56, e dall’art. 13, comma 1, del DLgs 23 dicembre 1999, n. 505). 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all’ammontare del contributo versato, salvo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579; b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 47; f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 12; f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione; g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell’applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. 7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità. 8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilità di quella di cui al comma 5. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione del medesimo decreto. [11] Codice civile. Art. 2753. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (nel testo sostituito dall’art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426, ndr). Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. [12] Codice della navigazione. Art. 156. Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione (nel testo sostituito dall’art. 7 del DL 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1998, n. 30, ndr). 1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave. 2. L’ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell’ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti. 3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione. 4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l’ufficio di iscrizione formali opposizioni con l’indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l’esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall’autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori. 5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione. 6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall’art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 7. L’ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell’abilitazione alla navigazione di cui all’art. 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell’espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell’art. 145 e della lettera d) del primo comma dell’art. 163 del presente codice, nonché dell’art. 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. 9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro di un altro Paese dell’Unione europea deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali. 10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell’unità. Art. 160. Demolizione volontaria della nave (nel testo modificato dall’art. 2 della legge 27 aprile 1981, n. 165, ndr). Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all’autorità consolare, se si trova all’estero, consegnando i documenti di bordo. L’autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell’articolo 156. Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l’esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l’autorizzazione può essere data solamente dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall’autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori. Tuttavia la demolizione può essere senz’altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall’Ispettorato compartimentale e all’estero dall’autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell’articolo 156. Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso. [13] Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione. Art. 354. Durata del ruolo (nel testo sostituito dall’art. 2 del DPR 19 novembre 1998, n. 445, ndr). 1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio. 2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo. 3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza. 4. Il ruolo ritirato trasmesso in copia vistata all’INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all’ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico. 5. I ruoli rilasciati dall’autorità consolare, effettuata l’operazione di decontazione, sono conservati presso l’ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione. DM 6 luglio 1974 (Norme per l’esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara). Art. 20. Durata del ruolino e dell’elenco d’equipaggio. La durata del ruolino e dell’elenco d’equipaggio non può eccedere il periodo di tre anni dalla data di rilascio. Allo scadere di detto termine i predetti documenti sono ritirati e inviati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, la quale, effettuato il riscontro delle operazioni contributive, li restituisce all’ufficio che ne aveva assunto il carico. Il ruolino e l’elenco d’equipaggio sono altresì trasmessi alla predetta Cassa in caso di mutamento del proprietario o dell’armatore, nonché in tutti gli altri casi di rinnovazione della licenza o di cancellazione dai registri. Legge 22 febbraio 1973, n. 27 (Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara). Art. 8. Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all’art. 1287 del codice della navigazione. I marittimi di prima e seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall’art. 136 del codice della navigazione, munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall’art. 1287 dello stesso codice, possono chiedete, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati su dette navi anteriormente alla data citata, purché coperti da assicurazione generale obbligatoria. Il riscatto è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento. La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, al 7,50 per cento, se anteriori al 1° settembre 1967, e all’1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967, della retribuzione di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave e della navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed il versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza della facoltà di riscatto, entro sei mesi dalla data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l’importo all’interessato. L’avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolo determina l’iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli altri marittimi di prima e seconda categoria che non possano far valere periodi di navigazione riscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo comma alla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successivamente a tale data, sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell’imbarco. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo. [14] Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione. Art. 120. Ripartizione dei compensi (nel testo sostituito dall’art. 1 del DPR 4 settembre 1980, n. 896). L’ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all’art. 133, è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell’articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie o per infermità o per partecipazione a corsi di cui al quarto comma dell’art. 101. Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi, di cui al comma precedente, le spese previste dal presente capo, nonché tutte le altre che siano necessarie al buon funzionamento della corporazione e gli oneri sociali. Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opportuni controlli, avvalendosi eventualmente dell’opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazione stessa. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Art. 133. Compensi particolari (nel testo sostituito dall’art. 1 del DPR 4 settembre 1980, n. 896). Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi: a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sarà indicata nelle tariffe stesse; b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente. Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta altresì il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto. Nel caso di cui alla lettera b) al pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede. Art. 137. Compenso dei marittimi autorizzati. Il compenso per i marittimi autorizzati è stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l’articolo 135 e l’ordine di introito è redatto dal pilota. Art. 135. Riscossione dei proventi di pilotaggio. Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto. Il pagamento del compenso non può effettuarsi se non dietro esibizione dell’ordine. [15] RDL 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272. Art. 27. (nel testo integrato dall’art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dall’art. 23-ter del DL 30 giugno 1972, n. 267). Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione per la tubercolosi, dell’assicurazione per la disoccupazione e dell’assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni. [16] Codice della navigazione. Art. 206. Scomparizione in mare. Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate. Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio. Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché dell’eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale. Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione. Art. 387. Processi verbali di scomparizione. Nei processi verbali di scomparizione da bordo per caduta in mare il comandante della nave deve indicare se a suo avviso ricorrono gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti dall’articolo 145 dell’ordinamento dello stato civile. La trasmissione dei processi verbali di scomparizione, a norma dell’articolo 210 del codice, deve essere fatta al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione si trovano le autorità competenti ad eseguire le annotazioni nel registro delle nascite a norma dell’articolo 211, secondo comma, del codice. Art. 400. Scomparizione in mare e assenza. Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione in mare o di assenza da bordo per qualsiasi motivo. Art. 211. Conseguenze della scomparizione in mare (nel testo modificato dall’art. 1 del DLgs CPS 2 agosto 1946, n. 72, ndr). Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell’articolo 145 dell’ordinamento dello stato civile, e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell’autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta l’autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti. Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l’autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l’annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall’avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell’articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate. RD 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile). Art. 145. Nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l’ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale ne redige processo verbale e lo trasmette al procuratore della Repubblica, il quale, ottenuta l’autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nel registro di morte. Il processo verbale deve indicare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell’avvenimento occorso, descrivere il cadavere o i cadaveri rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno di essi, e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni che possono servire ad accertare il numero e la identità dei morti. [17] Legge 31 ottobre 1977, n. 835 (Non applicabilità al personale navigante di ruolo delle ferrovie dello Stato delle norme riguardanti l’accertamento dell’idoneità fisica della gente di mare). Articolo unico. Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l’accertamento dell’idoneità fisica della gente di mare, nonché le modifiche e le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962, numero 1602, non si applicano al personale di ruolo dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (la legge 26 marzo 1958, n. 425, concerne “Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato”, ndr) [18] I limiti di ètà di cui all’allegato n. 15 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono i seguenti: 66 anni: per la qualifica di dirigente 62 anni: per i profili professionali di: Ispettore di qualsiasi categoria; capo settore Gestioni, Stazioni, Uffici, e Tecnico; comandante e direttore di macchina; segretario e revisore di qualsiasi categoria; capo stazione, capo gestione e capo tecnico di qualsiasi categoria; primo ufficiale di macchina, navale e marconista; paramedico, tecnico sanitario, operatore sanitario e infermiere; applicato capo r.e., applicato, ausiliario uffici e commesso; assistente capo di stazione r.e., primo tecnico, assistente e tecnico di stazione; gestore capo di stazione r.e. e gestore di 1a cl. r.e. 60 anni: per i profili professionali di: capo settore macchina, viaggiante, controllore viaggiante e capo deposito di qualsiasi categoria, ufficiale navale, di macchina e marconista; primo tecnico, primo verificatore, verificatore, tecnico, capo squadra manovali, autista. 58 anni: per i profili professionali di: primo deviatore capo, deviatore capo e deviatore; primo manovratore capo, manovratore capo e manovratore; ausiliario non del settore uffici; assistente di magazzino e di deposito; macchinista, primo macchinista T.M., macchinista T.M., aiuto macchinista r.e., aiuto macchinista T.M.; capo treno, capo motorista, capo elettricista, operaio di coperta, ingrassatore, marinaio e carbonaio. Vedi ora l’art. 5 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, ndr. Legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato). Art. 165. Collocamento a riposo d’ufficio (nel testo modificato dall’art. 11 della legge 15 febbraio 1967, n. 40). Il personale dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è collocato a riposo d’ufficio al compimento dei limiti di età e di servizio utile per la pensione, indicati nell’annessa tabella (allegato n. 15). Qualora, alla data del compimento del limite di età, non sia stato compiuto il limite di servizio, il collocamento a riposo avviene al compimento di tale ultimo limite e, comunque, non oltre il 65° anno di età. In tal caso, a coloro che non abbiano raggiunto il limite prescritto, è liquidata la pensione come se avessero raggiunto il predetto limite, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo necessario, all’atto del collocamento a riposo, a raggiungere un numero di anni utili per la liquidazione, pari ai limiti stessi. …………..soppresso…………. I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica ai sensi dell’articolo 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza. Il collocamento a riposo d’ufficio è disposto dai direttori centrali o dai direttori compartimentali, rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale dei compartimenti, e, per tali autorità, dal direttore generale. [19] Legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell’accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza). Articolo unico. (nel testo integrato dall’art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153). In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all’esclusione da detta assicurazione, deve essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto. Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione della presente legge. Legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro). Art. 38. Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all’Istituto postelegrafonici, la legge 2 aprile 1958, n. 322, non trova applicazione: a) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego per cui è prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza; b) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non sussista per i superstiti diritto a pensione nell’assicurazione obbligatoria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la citata legge n. 322 non trova inoltre applicazione nei casi di cessazione in cui sia ammessa la continuazione facoltativa della iscrizione presso la rispettiva Cassa pensioni facente parte dei predetti Istituti, in base all’ordinamento della Cassa stessa, o comunque nei casi in cui gli interessati non presentino domanda né per la liquidazione del trattamento di quiescenza né per la costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. [20] Legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo). Art. 4. Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare e attestare prima dell’imbarco alle locali autorità marittime, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l’invalidità e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana. Il Ministro per la marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere. Inoltre il raccomandatario, prima dell’ingaggio, dovrà fornire alla capitaneria di porto la prova che l’armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco. L’imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principi fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta dovrà essere negato quando l’autorità marittima in qualunque modo accerti, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del R.I.Na., che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilità della nave estera sulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navi della Marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe. Art. 13. Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all’articolo 7 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l’interessato, sono le seguenti: a) richiamo verbale; b) ammonimento scritto; c) censura pubblica; d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi; e) radiazione dall’elenco con incameramento della cauzione. Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall’articolo 16 nonché delle norme previste dall’articolo 3 la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall’elenco. La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell’articolo 9, lettera d), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione. Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b), sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell’albo della camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l’iscritto svolge la sua attività. [21] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Art. 51. Agli impiegati già esclusi dall’obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del RDL 27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 e 5 del RDL 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione, compresi tra la data di istituzione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e il 1° settembre 1950, con le norme e le modalità di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell’onere dalla legge stessa previsto a carico del richiedente. La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all’estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana. Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell’opera prestata prima della entrata in vigore del RDL 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno alla data da cui avrà effetto la presente legge. Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio previsto dall’articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e dall’articolo 9, n. 2, lettera b), sub 2 della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell’assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi di riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all’entrata in vigore della presente legge. Per l’esercizio della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo, l’interessato è tenuto ad esibire all’Istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché la certificazione del luogo di residenza all’epoca di svolgimento dell’attività lavorativa. Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti). Art. 13. Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 55 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all’assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all’attribuzione a favore dell’interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La Corte Costituzionale, con la sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l’ammontare della retribuzione. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. La Corte Costituzionale, con la sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l’ammontare della retribuzione. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l’ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all’uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.