L. 413.84 Riord. pens. lavoratori marittimi

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L. 413.84 Riord. pens. lavoratori marittimi
Legge 26 luglio 1984, n. 413
Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 agosto 1984, n. 212, S.O.
PARTE GENERALE
TITOLO I - I soggetti
TITOLO II - Le contribuzioni
TITOLO III - La posizione assicurativa
TITOLO IV - Le prestazioni
TITOLO V - Norme relative a particolari categorie di lavoratori marittimi
Capo I - Personale di ruolo delle navi-traghetto
dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Capo II - Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere
e piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere
TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali
PARTE GENERALE
Articolo 1
Abbreviazione di indicazioni.
1. Nel testo della presente legge le espressioni “Cassa”, “Istituto”, “assicurazione generale
obbligatoria” vanno rispettivamente intese come “Cassa nazionale per la previdenza marinara” [1],
“Istituto nazionale della previdenza sociale” e “assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”.
2. L’espressione “lavoratori marittimi” va riferita al personale navigante o amministrativo
assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto
dalle singole norme.
Articolo 2
Soppressione della Cassa.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa è soppressa.
2. Dalla stessa data l’Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla
Cassa stessa.
3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all’atto del passaggio della gestione, avverrà in
base ai valori iscritti in bilancio.
4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all’art. 11 della legge 21 luglio 1965,
n. 903 [2].
5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a qualsiasi titolo
assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono
confermati e devoluti all’Istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
6. Al predetto Fondo è attribuito il patrimonio della Cassa stessa.
7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi
diretta all’Istituto.
Articolo 3
Casa di riposo per marittimi “G. Bettolo” di Camogli.
1. La Casa di riposo per marittimi “G. Bettolo” di Camogli conserva la propria destinazione, in
favore dei lavoratori marittimi pensionati, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato
dal Comitato amministratore della soppressa Cassa in data 14 giugno 1957, e successive modifiche
ed integrazioni, in quanto applicabili.
2. La regolamentazione e la gestione della predetta Casa di riposo sono devolute all’Istituto.
TITOLO I - I soggetti
Articolo 4
Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dell’Istituto.
1. I lavoratori marittimi già iscritti alla Gestione marittimi o alla Cassa speciale della soppressa
Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1° gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali
obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall’Istituto.
2. Dalla stessa data sono altresì iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che
esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in
vigore, avrebbero avuto titolo all’iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in
particolare:
a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l’equipaggio
delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;
L’art. 6, comma 15-bis, del DL 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19
luglio 1993, n. 236, ha stabilito che: “L’espressione “equipaggio”, di cui all’art. 4, comma 2, lettera
a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l’espressione “stato maggiore navigante”, di cui al citato
comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di
bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I
comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge 5
dicembre 1986, n. 856 [3], il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per
conservare l’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI)”, ndr.
b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le
caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole
della gente di mare di prima, seconda o terza categoria;
c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti [4] del
codice della navigazione;
d) i civili imbarcati su navi militari, in qualità di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri,
esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;
La legge 5 marzo 1961, n. 90, concerne “Stato giuridico degli operai dello Stato”, ndr.
e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi la
caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risulti iscritto nelle matricole
della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi
della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;
La legge 5 marzo 1961, n. 90, concerne “Stato giuridico degli operai dello Stato”, ndr.
f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo
intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma
sessennale o triennale, nel caso previsto dall’art. 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447 [5], e
durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui all’art. 13 della legge 27 novembre 1956, n.
1368 [5], e all’art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447 [5];
g) le persone componenti l’equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le
caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo, fatta eccezione per
coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;
h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di
abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;
i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore
navigante dipendente dalle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e
dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all’art. 58, primo comma, della legge
27 luglio 1967, n. 658.
L’art. 6, comma 15-bis, del DL 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19
luglio 1993, n. 236, ha stabilito che: “L’espressione “equipaggio”, di cui all’art. 4, comma 2, lettera
a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l’espressione “stato maggiore navigante”, di cui al citato
comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di
bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I
comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge 5
dicembre 1986, n. 856 [3], il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per
conservare l’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI)”, ndr.
3. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresì, alle assicurazioni
indicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio [6] ai sensi dell’art. 96 del
codice della navigazione.
Articolo 5
Individuazione della nave.
Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi:
a) quelle iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori”;
b) quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cui
all’art. 1287 del codice della navigazione [7];
c) quelle iscritte nei “Registri delle navi da diporto”;
d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei “Registri delle imbarcazioni da diporto” di stazza lorda
superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35
cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
e) i galleggianti, iscritti nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti” addetti al servizio dei
porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione
propri.
Articolo 6.
Esclusioni dalla presente legge (nel testo incrementato dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n.
360).
La presente legge non si applica:
a) ai dipendenti dalle società di cui all’art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica di
dirigente, che, ai sensi dell’articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla Gestione speciale
della soppressa Cassa. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all’Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
b) ai marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensi
dell’art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, al Fondo di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
c) ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione,
siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa
dell’assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto disposto al successivo Capo I del Titolo
V,
d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in
forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda,
qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano
applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed
integrazioni;
e) ai soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima
con carattere accessorio rispetto all’attività principale; nei confronti dei medesimi continuano ad
applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;
f) ai soggetti che esplicano a bordo attività autonoma senza essere alle dipendenze dell’armatore o
di terzi; per i medesimi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l’attività esplicata;
f-bis) ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente
nell’ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l’ispettorato compartimentale
della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell’apparato motore; gli
stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale.
TITOLO II - Le contribuzioni
Articolo 7
Obbligo contributivo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1980 sono dovuti dalle aziende armatoriali, o comunque dai soggetti
che impiegano personale soggetto all’obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, i contributi
per le assicurazioni generali obbligatorie nonché quelli per la Cassa unica assegni familiari, gestite
dall’Istituto, secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni concernenti le addizionali contributive di cui alle
leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive
modificazioni e proroghe.
Articolo 8
Responsabilità solidale tra armatore e proprietario.
1. Il proprietario e l’armatore sono personalmente e solidalmente responsabili verso l’Istituto del
versamento dei contributi afferenti gli equipaggi della nave, anche nei casi di naufragio o di
abbandono della nave stessa.
2. In caso di alienazione volontaria, a qualsiasi titolo, il proprietario e l’armatore rispondono, come
disposto dal primo comma, del versamento dei contributi maturati sino alla data di trascrizione
dell’atto di trapasso di proprietà.
3. Ai fini della conservazione del privilegio speciale [8] revisto dal codice della navigazione, e delle
conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell’atto di vendita della nave,
ovvero di abbandono o naufragio della nave stessa, vengono calcolati, immediatamente, in difetto,
di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che
risultino presentate.
Articolo 9
Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca.
Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell’articolo 5 della
presente legge, l’aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del
settore agricolo di cui all’art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 10.
Costituzione e gestione della posizione contributiva.
1. Le aziende armatoriali sono tenute ad accendere, dal 1° gennaio 1980 per ciascuna nave gestita,
una distinta posizione contributiva, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro-paga.
2. La posizione contributiva di cui al comma precedente deve essere presa a riferimento
dall’azienda armatoriale esclusivamente per l’assolvimento dell’obbligo contributivo relativo ai
componenti l’equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul
prescritto documento di bordo.
3. I marittimi che non risolvano il rapporto di lavoro all’atto dello sbarco devono essere registrati su
apposito libro presso l’azienda armatoriale per l’assolvimento dell’obbligo contributivo.
Articolo 11
Termini per l’assolvimento dell’obbligo contributivo.
Limitatamente al personale navigante è fatto obbligo alle aziende armatoriali di effettuare il
versamento dei contributi dovuti con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese
cui i contributi medesimi si riferiscono.
Articolo 12
Armatore e proprietario-armatore imbarcati.
Sono soggetti all’obbligo della contribuzione previsto dall’articolo 7 della presente legge, con
esclusione da quello per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche
l’armatore, di cui all’art. 265 del codice della navigazione [9], e il proprietario-armatore, di cui
all’art. 272 del codice stesso [9], che facciano parte dell’equipaggio della nave dai medesimi gestita.
Articolo 13
Retribuzione assoggettabile a contribuzione.
1. I contributi di cui all’articolo 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata ai
sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [10], e successive modificazioni e integrazioni.
2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le
aziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente articolo 7 sono dovuti sui salari
minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle
tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Articolo 14.
Privilegi.
I crediti contributivi dell’Istituto, per gli equipaggi della nave, godono del privilegio generale di cui
all’art. 2753 del codice civile [11] nel testo sostituito dall’art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426, e
del privilegio speciale di cui all’art. 552, punto 3), del codice della navigazione [8].
2. Il privilegio speciale, di cui al comma precedente, segue la nave presso qualunque possessore di
essa e si estende all’indennizzo a carico dell’assicuratore, nei casi in cui il medesimo è dovuto.
Articolo 15
Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione.
Non può essere accordata dalle autorità marittime l’autorizzazione alla dismissione di bandiera per
vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del
codice della navigazione [12], se non previo accertamento, presso l’Istituto, dell’avvenuto
pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure
anzidette, assistiti dal privilegio di cui all’art. 552 del predetto codice [8], o dell’avvenuta
costituzione a favore dell’Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei
crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall’Istituto.
Articolo 16
Diniego delle spedizioni alla nave.
L’Istituto può chiedere all’Ufficio marittimo, nei cui registri o matricole è iscritta la nave, di
disporre diniego delle spedizioni alla nave stessa qualora non sia stato eseguito il versamento dei
contributi dovuti.
Articolo 17
Notizie relative alla nave, all’armamento e alla proprietà.
1. Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a comunicare
all’Istituto, con tempestività, le notizie concernenti l’armamento e la proprietà delle navi stesse, ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Quando per provvedimento giudiziale avverso l’armatore o il proprietario della nave si debba
procedere nei confronti degli stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darne
immediatamente avviso all’Istituto affinché questo possa provvedere tempestivamente alla tutela
dei suoi crediti.
3. L’obbligo previsto dal comma precedente sussiste a carico dei consolati per i provvedimenti
assunti da autorità giudiziarie straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave.
Articolo 18
Riscontro dei documenti di bordo.
1. Ai fini del riscontro contributivo da parte dell’Istituto restano in vigore le disposizioni in materia
di trasmissione dei documenti di bordo, previste dall’art. 354 del regolamento per l’esecuzione del
codice della navigazione [13],approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 20 del DM 6 luglio 1974 [13] he
detta norme per l’esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
2. I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della
presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell’Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti
equiparati.
Articolo 19
Piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1981, per i piloti dei porti associati in corporazioni, i contributi di cui
alla presente legge sono dovuti sui compensi effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 120, con
esclusione di quelli di cui al terzo comma, e 133 [14] el regolamento di esecuzione del codice della
navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marittimi abilitati ai sensi
dell’art. 96 del codice della navigazione [6], i contributi sono dovuti sui compensi spettanti ai sensi
degli articoli 133 e 137 del regolamento [14] per l’esecuzione del codice stesso, fatta detrazione
delle spese che comunque sono a carico del marittimo.
3. Agli effetti previsti dai commi precedenti, si fa riferimento, in quanto applicabile, all’art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 [10], e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 20
Allievi di Istituti nautici.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli allievi di Istituti nautici, di
cui alla lettera h) del precedente articolo 4, si applicano, in materia di contributi dovuti, le stesse
disposizioni vigenti per gli apprendisti del settore dell’artigianato.
Articolo 21
Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi.
L’Istituto rimborsa allo Stato per il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi,
dalla data del passaggio in servizio permanente o in ruolo, i contributi per l’assicurazione generale
obbligatoria versati dal Ministero difesa marina ai sensi della presente legge.
Articolo 22
Cessazione del riconoscimento dei servizi prestati a terra.
La facoltà prevista dall’art. 44 della legge 27 luglio 1967, n. 658, cessa a far tempo dalla data di
entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data viene meno la possibilità di versamento dei
contributi di pertinenza della soppressa Cassa.
Articolo 23
Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra.
1. Agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione dei servizi utili a pensione sono
considerati per una entità doppia della loro durata:
a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina militare o sulle navi mercantili
nazionali compiuti dal 10 giugno 1940 all’8 maggio 1945;
b) i servizi effettuati dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento o su
navi mercantili nazionali iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio
delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio.
2. L’applicazione dei benefici previsti dal comma precedente esclude, per i periodi indicati dal
comma stesso, il prolungamento di cui all’articolo 25 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto nei confronti dei
lavoratori marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ivi compresi quelli
titolari di pensione a carico dell’Istituto che possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla
predetta gestione successivo al 30 novembre 1979.
TITOLO III - La posizione assicurativa
Articolo 24
Costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i periodi
successivi al 31 dicembre 1979.
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di
lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l’obbligo
assicurativo secondo le disposizioni previste dall’articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali
risulti accreditata la contribuzione prevista dal titolo V, capo II della legge stessa, svolti
successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della
concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un
ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante
l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l’obbligo
assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti
temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno
dato luogo alla interruzione suddetta.
3. L’anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui
ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio
dell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene
ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.
5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi
vengono neutralizzati quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
Articolo 25
Ricostituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i periodi
anteriori al 1° gennaio 1980.
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli
periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980, e coperti di
contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della
concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un
ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei
periodi stessi.
La Corte costituzionale, con la sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 427, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dell’art. 25, primo e
quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413, nella parte in cui non consentono che la pensione
di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal
citato art. 25, qualora l’assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per
detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.
2. Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attività lavorativa che abbiano
comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma
viene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono
meno le cause che hanno dato luogo alla sospensione suddetta.
3. L’anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui
ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio
dell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.
4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene
ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.
La Corte costituzionale, con la sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 427, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dell’art. 25, primo e
quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413, nella parte in cui non consentono che la pensione
di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal
citato art. 25, qualora l’assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per
detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.
5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi
vengono neutralizzati quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano
titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi
compresi i superstiti di pensionato già titolari di trattamento avente decorrenza anteriore al 1°
gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979.
7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell’Istituto
che non possano far valere un periodo di iscrizione alla predetta Cassa con decorrenza successiva al
30 novembre 1979.
Articolo 26
Ricostituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti
alla Gestione speciale della soppressa Cassa, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1967 ed il
31 dicembre 1979.
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, la
durata dei periodi di assicurazione corrispondenti ad effettiva attività lavorativa e dei periodi di
contribuzione volontaria alla predetta gestione, compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre
1979, è maggiorata, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria, nella misura convenzionale del 30 per cento.
2. Il beneficio della maggiorazione di cui al comma precedente non si applica nei confronti di
coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1°
gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979
ovvero di pensionato già titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980.
3. Il beneficio medesimo non si applica nei confronti dei titolari di pensione a carico dell’Istituto
che non possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione speciale
successivo al 30 novembre 1979.
4. Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo esclude quello previsto dal precedente
articolo 25.
Articolo 27
Riscatti e riconoscimenti di servizi nella Gestione speciale della soppressa Cassa.
1. I periodi di iscrizione relativi a riscatti o riconoscimenti di servizi, spettanti ai sensi della
preesistente normativa, sono confermati nella posizione assicurativa esistente presso la Gestione
Speciale della soppressa Cassa.
2. Ai periodi riscattati o riconosciuti utili compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979
si applicano le disposizioni previste dall’articolo 26.
Articolo 28
Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi della
soppressa Cassa.
La facoltà di cui all’art. 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall’art. 26 della
legge 22 febbraio 1973, n. 27, può essere esercitata entro il quinquennio successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui ai
precedenti articoli 26 e 27.
TITOLO IV - Le prestazioni
Articolo 29
Diritto alle prestazioni.
1. I lavoratori marittimi, di cui all’articolo 4 della presente legge, hanno titolo a conseguire le
prestazioni dovute dall’assicurazione generale obbligatoria alla generalità degli iscritti
all’assicurazione stessa con le particolarità di cui ai successivi articoli limitate al personale
navigante.
2. Ai fini indicati nel comma precedente le disposizioni previste dall’art. 40 della legge 30 aprile
1969, n. 153 [15],e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano ai periodi assicurativi
contemplati al capo II del successivo titolo V.
Articolo 30
Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare.
1. I superstiti del lavoratore marittimo rientrante tra i soggetti di cui al primo comma del precedente
articolo 29 possono conseguire la pensione loro spettante - nel caso in cui, per eventi della
navigazione, non si abbiano più notizie del medesimo lavoratore facente parte dell’equipaggio di
una nave nazionale - qualora dalla competente autorità sia stato redatto l’atto previsto dagli articoli
206 e 211 del codice della navigazione [16].
2. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei superstiti dei marittimi italiani imbarcati tra
gli equipaggi di navi straniere, dei quali manchino notizie, purché dalle competenti autorità sia stato
provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.
3. Qualora il marittimo torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di sé o si abbiano di lui
notizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua
famiglia.
Articolo 31
Età di pensionamento per particolari categorie.
1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del
cinquantacinquesimo anno di età, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della
presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di
effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Ndr. Con la Circolare n. 265, del 16 novembre 1992, l’INPS ha, tra l’altro, precisato:
“In particolare, la pensione deve essere concessa computando:
a) ai fini dell’accertamento del periodo assicurativo complessivo (1040 settimane di contribuzione)
e della misura della pensione: i singoli periodi di iscrizione alla GM; l’intero periodo di iscrizione
alla GS (navigazione e servizio a terra in ruolo organico); i prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25
della legge n.413/84; la maggiorazione di cui all’art. 26 della legge n. 413/84;
b) ai fini dell’accertamento del requisito del servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di
bordo: i soli periodi di effettiva navigazione con iscrizione alla GM ovvero alla GS (sempre al
servizio di macchina o di RT); i prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25 relativi a navigazione al
servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo”.
2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono
considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell’assicurazione generale obbligatoria e
tenendo conto del beneficio previsto dall’articolo 23 della presente legge.
3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia
prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme
dell’assicurazione stessa.
Articolo 32
Inabilità alla navigazione.
1. I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla navigazione dalle Commissioni
mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, numero 1773, convertito in legge dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni per effetto di giudizio espresso sulla base
degli elenchi delle infermità, imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normativa, possono
conseguire il trattamento per inabilità alla navigazione di cui ai successivi articoli.
2. Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi articoli 33 e 34 l’accertamento
dello stato di permanente inidoneità alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, non
rientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissioni mediche indicate al primo comma,
è demandata all’Istituto.
3. Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma precedente è ammesso ricorso in via
amministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell’assicurazione generale
obbligatoria.
4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non trovano applicazione
nei confronti del personale contemplato negli articoli 38 e 40 del successivo titolo V, per il quale
continuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31 ottobre 1977, n. 835 [17].
5. Per detto personale l’accertamento della inidoneità fisica avviene a cura degli organi sanitari
dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico del
personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 33
Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilità alla navigazione.
1. I lavoratori marittimi che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione secondo le
norme di cui all’articolo 32, possono conseguire la pensione per inabilità alla navigazione a
qualsiasi età, purché facciano valere 520 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi
non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della
normativa preesistente, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della
domanda di pensione.
2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono
considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell’assicurazione generale obbligatoria e
tenendo conto del beneficio previsto dall’articolo 23 della presente legge.
3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in base alle norme dell’assicurazione
generale obbligatoria stessa.
Articolo 34
Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione.
1. I lavoratori marittimi, soggetti all’obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciuti
permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi
mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all’imbarco, possono conseguire la
pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di
periodo assicurativo.
2. Qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati la misura della pensione privilegiata
di cui al comma precedente non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare
avesse fatto valere almeno la metà dell’anzianità assicurativa massima prevista per legge.
3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti secondo le norme della predetta
assicurazione.
Articolo 35
Esclusioni.
Il riconoscimento delle prestazioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, esclude il diritto ai
trattamenti previsti dai precedenti articoli 33 e 34.
Articolo 36
Valutazione dei periodi figurativi e dei periodi relativi ad attività non di navigazione.
1. I periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le disposizioni dell’assicurazione
generale obbligatoria, sono riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto e della
determinazione della misura delle prestazioni previste dai precedenti articoli 31, 33 e 34 soltanto se
l’ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno dato luogo all’accreditamento figurativo
stesso sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta all’obbligo assicurativo previsto
dalla presente legge ovvero per il quale risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo
II della legge stessa.
2. I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti nei rispettivi
ordinamenti previdenziali.
3. Il diritto alle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria è riconosciuto al verificarsi
delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l’assicurazione medesima.
4. Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 31, 33 e 34 della presente legge,
senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria, sono
riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l’intera
posizione assicurativa ed applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.
5. L’importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente non può essere inferiore a
quello già in godimento.
6. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data di
riliquidazione di cui al quarto comma del presente articolo saranno considerati utili secondo le
norme dell’assicurazione generale obbligatoria in materia di valutazione dei periodi successivi al
pensionamento.
Articolo 37
Documentazione a corredo delle domande di prestazioni.
1. Le domande per il conseguimento delle prestazioni di cui alla presente legge devono essere
corredate dei seguenti documenti, oltre quelli previsti dalle norme dell’assicurazione generale
obbligatoria:
a) estratto della matricola mercantile;
b) estratto della matricola militare;
c) libretti di navigazione.
2. Alle domande di pensione privilegiata di cui al precedente articolo 34 deve essere altresì allegata
una copia, autenticata dall’Autorità marittima, del processo verbale delle circostanze che abbiano
prodotto e accompagnato l’insorgere o il verificarsi dell’evento protetto.
TITOLO V - Norme relative a particolari categorie di lavoratori marittimi
Capo
I
Personale
di
ruolo
dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
delle
navi-traghetto
Articolo 38
Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie.
1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall’Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, assunto in ruolo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto
alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto, con esclusione dall’iscrizione alla Cassa
unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al precedente titolo secondo.
2. Il personale predetto è altresì escluso dall’iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle
ferrovie dello Stato, di cui all’art. 209 del testo unico approvato con DPR 29 dicembre 1973, n.
1092 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Qualora i soggetti di cui al primo comma cessino di far parte del personale del settore delle navitraghetto a seguito di passaggio, destinazione o assunzione in diverso profilo professionale in base
alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425 (la legge n. 425/1958 concerne “Stato giuridico del
personale delle Ferrovie dello Stato”, ndr), e successive modificazioni ed integrazioni, le
disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano e nei confronti dei soggetti citati trovano
applicazione le norme concernenti l’iscrizione al predetto Fondo pensioni a far tempo dalla
decorrenza del passaggio, della destinazione o dell’assunzione nel diverso profilo professionale.
Articolo 39
Età di pensionamento.
1. Il personale di cui al primo comma dell’articolo precedente viene collocato a riposo d’ufficio al
compimento del limite di età indicato dall’allegato n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425 (18), e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora detto personale, al raggiungimento del predetto limite di età, non abbia ancora
perfezionato i requisiti assicurativi previsti per il conseguimento della pensione di cui al comma
successivo, viene trattenuto in servizio fino al perfezionamento dei requisiti stessi ma non oltre il
compimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. Il personale di cui ai commi precedenti, ove venga collocato a riposo d’ufficio prima del
compimento del sessantesimo anno di età, ha diritto a conseguire la pensione ordinaria di vecchiaia
secondo le disposizioni previste dalla presente legge, in deroga al requisito d’età, fermi restando
invece gli altri requisiti richiesti per tale prestazione.
4. La pensione di cui al comma precedente è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia
prevista dall’assicurazione generale obbligatoria.
5. Il personale di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente viene collocato a riposo d’ufficio al
compimento del limite di età previsto per il profilo professionale di appartenenza e dell’anzianità
minima di anni 9, mesi 6 e giorni 1, utile per conseguire la pensione, fatta salva l’applicazione di
quanto disposto dai commi secondo e terzo dell’art. 165 di cui alla citata legge 26 marzo 1958, n.
425 [18].
6. I dipendenti di cui al precedente comma, per ottenere la valutazione ai fini del trattamento di
quiescenza a carico del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, di tutto il pregresso
servizio ferroviario di ruolo reso con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria gestita
dall’Istituto, possono chiedere la retrodatazione dell’iscrizione al citato Fondo dalla data di
decorrenza del rapporto di impiego ferroviario di ruolo. La domanda deve essere presentata nei
termini previsti dall’art. 147 del TU approvato con il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, o, se più
favorevole, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo al passaggio,
destinazione o assunzione del nuovo profilo professionale, salva l’applicazione dell’art. 41 del
citato testo unico.
7. Relativamente al periodo di retrodatazione dell’iscrizione al Fondo pensioni per il personale
ferroviario, l’Istituto verserà allo stesso Fondo pensioni i contributi riscossi, compresi quelli a
carico dell’interessato.
8. Nei confronti dei dipendenti che ottengano tale retrodatazione si applicano le disposizioni
dell’art. 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425 [18], e successive modificazioni.
Articolo 40
Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall’Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, già in servizio di ruolo presso la predetta Azienda anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quello cessato dal servizio prima del 1°
gennaio 1980, è iscritto, a far tempo da quest’ultima data, alle assicurazioni generali obbligatorie
gestite dall’Istituto, esclusa la Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al
titolo II della legge stessa.
2. Nei confronti del predetto personale, che continua a restare iscritto al Fondo pensioni delle
ferrovie dello Stato di cui al precedente articolo 38, relativamente ai periodi di iscrizione esclusiva
alla Gestione marittimi della soppressa Cassa, per attività prestata anteriormente al 1° gennaio 1980,
è costituita la posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria secondo le modalità
previste dal successivo articolo 44.
Articolo 41
Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio
presso il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.
1. Per il personale di cui al precedente articolo 40 l’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è
tenuta a versare i contributi dovuti ai sensi della presente legge prelevandoli, sia per la parte a carico
dell’Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle ferrovie
dello Stato.
2. Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa
o all’assicurazione generale obbligatoria, riconosciuti utili ai fini della pensione a carico del Fondo
pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, l’Azienda provvederà a rimborsare ai dipendenti
interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa o alla predetta
assicurazione generale obbligatoria.
Articolo 42
Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione.
1. Il personale di cui ai precedenti articoli 38 e 40 ha diritto alle prestazioni previste dalla presente
legge, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria purché sia in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge stessa.
2. Le prestazioni competono anche ai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente quando si
verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti nella predetta assicurazione generale
obbligatoria.
3. Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di servizio di ruolo
prestati con profili professionali del settore delle navi-traghetto alle dipendenze delle ferrovie dello
Stato.
Articolo 43
Regolamento dei rapporti tra l’assicurazione generale obbligatoria, il Fondo pensioni per il
personale delle ferrovie dello Stato ed i marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato.
1. Limitatamente al personale di cui al precedente articolo 40, il trattamento a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria è ripartito tra il Fondo pensioni per il personale delle
ferrovie dello Stato ed il marittimo in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di
navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria, per i quali il
predetto Fondo e l’Azienda ferroviaria abbiano contribuito all’assicurazione generale obbligatoria o
alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili
per la determinazione della pensione a carico dell’assicurazione stessa.
2. Secondo le stesse modalità e nella stessa proporzione stabilite dal precedente comma viene
ripartita tra il citato Fondo pensioni ed il marittimo anche la quota di detto trattamento
corrispondente alle maggiorazioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge, eventualmente
spettanti per i servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione
ferroviaria.
3. La trattenuta della pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria per
attività lavorativa prestata dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo
pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ai sensi dei commi precedenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di
ruolo dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che passi ad altre amministrazioni dello
Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla riunione o alla ricongiunzione dei
servizi ai sensi del TU approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
Articolo 44
Costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i periodi
anteriori al 1° gennaio 1980.
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che alla data del 31
dicembre 1979 non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della Gestione
marittimi della soppressa Cassa, in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla
gestione stessa tra il 1° luglio 1920 e la predetta data, è costituita per i medesimi periodi la
posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria.
2. Per l’applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle
competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali sono stati versati i contributi alla gestione
marittimi della soppressa Cassa ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la
navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall’art. 2 del DL
Lgt 21 aprile 1919, n. 603, dall’art. 1 del RDL 27 ottobre 1922, n. 1479, e dall’art. 5 del RDL 14
aprile 1939, n. 636.
3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare il
contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione
è stata compiuta.
4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente
articolo 25.
Articolo 45
Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria
nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle
ferrovie dello Stato o di altri enti o amministrazioni.
1. Per i lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che cessino dal servizio presso
l’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato senza conseguire il diritto a pensione a carico del
Fondo pensioni per il personale della predetta Azienda, non si fa luogo alla costituzione della
posizione assicurativa, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322 [19],e successive modificazioni ed
integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi della
soppressa Cassa o all’assicurazione generale obbligatoria.
2. I periodi di cui al precedente comma non vengono considerati utili ai fini dell’indennità una
tantum in luogo della pensione prevista dal testo unico approvato con il DPR 29 dicembre 1973, n.
1092.
3. Nel caso che si debba provvedere alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi delle
norme richiamate dall’ultimo comma dell’articolo 43 della presente legge, le disposizioni di cui ai
commi precedenti sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento
medesimo.
4. Ai lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 40 che liquidino un trattamento di pensione
secondo le norme della presente legge, prima della data di cessazione dal servizio ferroviario e che
non conseguano, poi, il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personale
delle ferrovie dello Stato o a carico di altri enti o amministrazioni, l’Istituto corrisponderà, a
decorrere da tale data, l’intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituirà l’importo
complessivo delle quote di pensione acquisite ai sensi del precedente articolo 43 nel periodo
compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di cessazione dal servizio.
Articolo 46
Facoltà di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a carico delle ferrovie dello Stato.
1. Il personale di cui al precedente articolo 40 ed i relativi superstiti possono chiedere, in luogo dei
due trattamenti spettanti in base alle disposizioni contenute negli articoli 42 e 43 della presente
legge ed alle norme di cui alla parte terza del testo unico approvato con il DPR 29 dicembre 1973,
n. 1092, il solo trattamento di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, con
l’applicazione dell’ultimo comma del precedente articolo 45.
2. In tal caso il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato restituirà l’importo complessivo delle
quote di pensione eventualmente acquisite ai sensi del precedente articolo 43 recuperando, anche
mediante compensazione con detto importo, le somme erogate, in base alle norme del citato testo
unico, a titolo di pensione o di anticipazione di pensione, dalla cessazione dal servizio ferroviario
alla data in cui l’Istituto corrisponderà per intero al marittimo o ai superstiti le prestazioni a proprio
carico.
3. La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata per una sola volta,
mediante dichiarazione scritta da prodursi a pena di decadenza, all’Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, entro sei mesi dalla data di liquidazione del trattamento di pensione da parte dell’Istituto
o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione emesso dall’Azienda
stessa.
4. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente articolo 40 deceduti dopo la
cessazione dal servizio, il termine predetto, ove non ancora scaduto nei riguardi del dante causa, è
prorogato al sesto mese successivo alla data del decesso del dipendente stesso, salvo che nessun
trattamento sia stato liquidato prima del decesso, nel qual caso il termine di sei mesi decorre dalla
data di liquidazione del trattamento diretto da parte dell’Istituto o, se successiva, dalla data di
comunicazione del provvedimento di pensione diretta, liquidata dall’Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato.
5. Il personale che abbia liquidato o liquiderà, a carico del Fondo pensioni ferroviario, trattamento
di pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 1979 e fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, ed i superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio anteriormente a
quest’ultima data e non prima del 1° dicembre 1979, possono esercitare la facoltà di cui al
precedente primo comma con le modalità e nei termini previsti dal terzo comma. Qualora risulti più
favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel
caso di riliquidazione della pensione a carico dell’Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data della
riliquidazione medesima.
6. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente comma, deceduti dopo la
cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma. Qualora risulti più
favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel
caso di riliquidazione della pensione diretta a carico dell’Istituto ai sensi della legge stessa, dalla
data della riliquidazione medesima.
7. In tutti i casi di opzione trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma del
presente articolo.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei dipendenti che
abbiano liquidato o liquideranno il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni per il
personale delle ferrovie dello Stato con decorrenza anteriore al 2 dicembre 1979 e nei confronti dei
superstiti del personale deceduto in attività di servizio prima del 1° dicembre 1979.
Capo II - Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che effettuano
servizi in acque straniere.
Articolo 47
Iscrizione preventiva.
1. Ai lavoratori marittimi italiani che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera
straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, è data facoltà di fruire della tutela previdenziale
prevista per i lavoratori imbarcati su navi mercantili nazionali, mediante iscrizione alle
assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto, previste dai precedenti titoli I e II, con
esclusione dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed alla Cassa
unica assegni familiari.
2. L’iscrizione alle predette forme assicurative può avvenire:
a) mediante domanda preventiva, presentata dal marittimo di nazionalità italiana all’atto
dell’imbarco su nave battente bandiera straniera o all’inizio della attività di pilotaggio in acque
straniere;
b) mediante domanda preventiva, presentata dall’armatore o, per lui, dal raccomandatario
marittimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.
La legge 4 aprile 1977, n. 135, concerne “Disciplina della professione di raccomandatario
marittimo”, ndr.
3. L’aliquota contributiva complessiva da applicare è quella vigente nel periodo in cui la
navigazione è stata effettuata.
Articolo 48
Efficacia della contribuzione.
Ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico
delle assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente articolo, i periodi di navigazione estera, per i
quali risultino regolarmente versati i contributi previsti dalle disposizioni di cui al presente capo,
sono equiparati a quelli di navigazione compiuta su navi mercantili nazionali.
Articolo 49
Domanda di iscrizione preventiva del marittimo.
1. La domanda di cui al precedente articolo 47, lettera a), convalidata dall’armatore o da chi lo
rappresenta in Italia e omologata dalla competente autorità italiana, deve contenere i dati
identificativi del marittimo e della nave e deve indicare la retribuzione mensile complessivamente
pattuita.
2. Per i piloti in acque straniere la domanda deve essere omologata dalla competente autorità
marittima straniera o da quella consolare italiana.
3. Con la domanda di cui ai precedenti commi il richiedente si obbliga al versamento dei contributi
secondo le norme della presente legge.
Articolo 50
Domanda di iscrizione preventiva da parte dell’armatore.
1. Ai fini dell’iscrizione dei lavoratori marittimi ai sensi del precedente articolo 47, lettera b),
l’armatore o per lui il raccomandatario marittimo, è tenuto a presentare all’atto dell’ingaggio alla
Capitaneria di porto che provvederà ad inoltrarlo all’Istituto, l’elenco nominativo dei lavoratori.
2. All’elenco anzidetto, contenente i dati indicati nel precedente articolo 49 dovrà essere allegata
una dichiarazione con la quale l’armatore, o per lui il raccomandatario, si obbliga al versamento dei
contributi secondo le norme della presente legge.
3. Analogamente a quanto disposto dal terzo comma dell’art. 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135
[20], deve essere costituita apposita idonea garanzia bancaria a tutela del pagamento dei contributi
assicurativi dovuti ai sensi della presente legge a seguito di domanda di iscrizione preventiva.
4. Le sanzioni previste dall’art. 13 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135 [20], si applicano, su
segnalazione dell’Istituto, anche in caso di inadempimento dell’obbligo assicurativo.
Articolo 51
Retribuzione imponibile e versamento dei contributi.
1. La retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini dell’iscrizione alle assicurazioni generali
obbligatorie di cui al precedente articolo 47 è determinata ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153 [10], e successive modificazioni ed integrazioni, e non può in ogni caso essere
inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti per i marittimi che, nel
medesimo periodo di tempo, svolgono con identica qualifica il servizio di navigazione a bordo di
nave mercantile nazionale avente uguali caratteristiche.
2. I contributi dovuti - ferme restando le disposizioni da emanarsi ai sensi del successivo articolo 56
- sono versati con periodicità mensile, indipendentemente dal periodo di paga e dalla durata
dell’imbarco, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi stessi si riferiscono.
Articolo 52
Regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi estere.
1. I lavoratori marittimi italiani, che non siano stati iscritti preventivamente con le forme stabilite ai
punti a) e b) del precedente articolo 47 possono chiedere di regolarizzare, ai fini assicurativi previsti
dalla presente legge, ciascun periodo di navigazione compiuto su navi battenti bandiera straniera,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, presentando all’Istituto apposita
domanda.
2. La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata da idoneo documento relativo
all’imbarco. Tale documento deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve
specificare, inoltre, il periodo di navigazione effettuato e la retribuzione effettivamente percepita,
dettagliata nelle sue componenti. Il documento stesso, convalidato dall’armatore o da chi lo
rappresenta, deve essere omologato dalla competente autorità italiana.
3. La retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella prevista dal primo comma del precedente
articolo 51.
4. I contributi dovuti per la regolarizzazione di cui al presente articolo sono calcolati con le stesse
aliquote vigenti, all’atto della presentazione della domanda, per le assicurazioni generali
obbligatorie di cui all’articolo 47 che precede, con l’ulteriore esclusione dalla iscrizione alla
assicurazione contro la tubercolosi, e sono maggiorati degli interessi per il ritardato pagamento a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo al mese cui i contributi stessi si riferiscono, nella
misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, secondo le disposizioni di
cui al successivo articolo 56, non superiore comunque a quella massima prevista per i casi di
ritardato pagamento dei contributi dovuti all’assicurazione generale obbligatoria.
5. I periodi di navigazione regolarizzati in base alle modalità previste dai commi precedenti sono
riconosciuti utili ai fini indicati dall’articolo 48. Tuttavia i periodi stessi non sono utili per il
conseguimento della pensione privilegiata di cui all’articolo 34 della presente legge.
6. La facoltà di riscatto prevista dall’art. 37 della legge 27 luglio 1967, n. 658, può essere esercitata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per i periodi di
navigazione compiuta in epoca anteriore alla predetta data, ancorché sia trascorso il termine di cui
all’art. 37 della citata legge 27 luglio 1967, n. 658.
7. Ai fini previsti dal precedente comma sarà fatto riferimento alle retribuzioni tabellari ed alle
aliquote contributive vigenti al momento della presentazione della domanda di riscatto così come
indicate al successivo articolo 58 e troveranno, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli
articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal
precedente comma.
8. La facoltà di ottenere la regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi straniere, nonché
quella di riscatto prevista al precedente sesto comma, può essere esercitata anche dai superstiti del
marittimo, alle stesse condizioni che sarebbero state riservate al marittimo stesso.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, al momento
dell’imbarco su nave battente bandiera straniera, siano già titolari di trattamento di pensione a
carico dell’Istituto o della soppressa Cassa.
Articolo 53
Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell’assicurazione generale
obbligatoria.
I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in base alle norme di cui all’art. 51
della legge 30 aprile 1969, n. 153 [21],e quelli considerati utili nell’assicurazione generale
obbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta assicurazione, nonché nei fondi
esclusivi, esonerativi e sostitutivi della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delle
particolarità previste al titolo IV della presente legge né per il conseguimento dei benefici
contemplati al titolo III.
Articolo 54
Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono
accordi o convenzioni internazionali.
I contributi versati all’Istituto ai sensi del presente capo, per i periodi di navigazione su navi
straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere, che diano luogo alla liquidazione di una
pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono
rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa senza maggiorazioni di interessi.
Articolo 55
Costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria.
1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che alla data di entrata in vigore della presente legge non
abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della gestione marittimi della
soppressa Cassa, per i periodi di navigazione estera riscattata con corrispondente iscrizione
esclusiva alla gestione stessa, compresi tra il 1° luglio 1920 e la data anzidetta, è costituita la
posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per i medesimi periodi, a tutti gli
effetti derivanti dalla predetta costituzione di posizione assicurativa.
2. Per l’applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle
competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali il marittimo ha versato i contributi alla
predetta Gestione marittimi ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la
navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall’art. 2 del
decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, dall’art. 1 del RDL 27 ottobre 1922, n. 1479 e
dall’art. 5 del RDL 14 aprile 1939, n. 636.
3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare il
contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione
è stata compiuta.
4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente
articolo 25.
Articolo 56
Norme di attuazione del presente Capo.
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto stabilirà le modalità ed i termini per la presentazione
delle domande, la riscossione dei contributi, la corresponsione degli interessi e la relativa misura, la
riduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o parziale pagamento nonché per la
sospensione della tutela assicurativa nei casi di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni di
assicurazione.
TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali
Art.icolo 57
Assunzione in carico da parte dell’assicurazione generale obbligatoria delle pensioni già a carico
delle gestioni della soppressa Cassa.
1. Le pensioni dirette e ai superstiti, già a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale
della soppressa Cassa, sono assunte in carico dall’assicurazione generale obbligatoria e
costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dell’assicurazione stessa.
2. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell’età prevista dal
preesistente ordinamento, se più favorevole.
3. Sono confermate le pensioni già liquidate in favore dei genitori secondo le disposizioni della
precedente normativa.
4. Per l’attribuzione dei ratei di pensione maturati e non riscossi si applicano le disposizioni vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria.
Articolo 58
Riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979.
1. Le pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, aventi decorrenza
compresa tra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge - escluse quelle
liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979 o di titolare di
pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 - sono riliquidate, con effetto dalla
decorrenza originaria, secondo le norme contenute nella legge stessa.
2. A tal fine le retribuzioni utilizzate per la liquidazione delle pensioni di cui al comma precedente,
relative ai periodi successivi al 31 dicembre 1979, vengono sostituite dalle retribuzioni effettive in
base alle quali è stata versata la contribuzione secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.
3. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa
avente decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1980 e il quinquennio successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, si applicano, se più favorevoli, le norme vigenti nella
soppressa Cassa anteriormente al 1° gennaio 1980, con riferimento, per la Gestione marittimi, alle
tabelle retributive automaticamente adeguate, per il quinquennio citato, nella stessa misura prevista
per l’adeguamento periodico delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo erogate
dall’assicurazione generale obbligatoria, con arrotondamento a 1.000.
Articolo 59
Facoltà di opzione per i titolari di pensione marittima che abbiano svolto attività di navigazione
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. I lavoratori marittimi, già titolari di pensione a carico della gestione marittimi della soppressa
Cassa, che abbiano effettuato, dopo il pensionamento, almeno un anno di effettiva navigazione
coperta di contribuzione, secondo la preesistente normativa, alla predetta Gestione marittimi ovvero
secondo le modalità previste dalla presente legge, hanno facoltà di chiedere, alla data di definitiva
cessazione dell’attività marittima, la riliquidazione della pensione di cui siano titolari secondo le
norme e con i benifici previsti dalla legge stessa.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata, a pena di decadenza, entro un
quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è subordinata alla condizione che
la navigazione di cui al primo comma sia stata iniziata prima della predetta data.
3. L’esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta la revoca della pensione già
liquidata, con effetto dalla data di decorrenza del nuovo trattamento.
4. Per i soli periodi di navigazione che diano luogo alla riliquidazione di cui al presente articolo il
trattamento complessivo di pensione è sospeso.
5. L’importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello precedentemente in
pagamento.
Articolo 60
Semplificazione delle procedure relative al concorso finanziario dello Stato al settore della pesca
nel Mediterraneo ed oltre gli stretti per gli anni dal 1976 al 1983.
………………….omissis…………………
Articolo 61
Estinzione dei conti di risparmio.
………………….omissis…………………
Articolo 62
Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie.
1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalle diverse decorrenze
previste dalle singole norme della legge stessa, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o
contrarie.
2. Restano in vigore, per i periodi transitori previsti dagli articoli 28, 52, 58 e 59, le norme del
precedente ordinamento concernenti gli istituti mantenuti in essere per i predetti periodi transitori.
Articolo 63
Richiamo delle norme dell’assicurazione generale obbligatoria.
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge si applicano le norme
contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, concerne “Perfezionamento e coordinamento legislativo della
previdenza sociale”, ndr.
Articolo 64
Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
------------------------
[1] DPR 26 dicembre 1962, n. 2109 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza
marinara).
Art. 3. Gestioni.
La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni:
a) la “Gestione marittimi” per il trattamento di previdenza della gente di mare;
b) la “Gestione speciale” per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante
ed amministrativo delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende
esercenti servizi marittimi sovvenzionati.
[2] Legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di
pensione della previdenza sociale).
Art. 11.
Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l’adeguamento delle pensioni in ciascun
esercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell’art. 3, lettera d), è destinato
alla costituzione di una speciale riserva.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il
tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare
pari al doppio dell’importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per
l’adeguamento delle pensioni, al netto dell’importo complessivo delle quote di pensione sociale. A
tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.
I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei
limiti e con le modalità previste dall’art. 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
dall’art. 1 della legge 24 aprile, 1950, n. 269.
L’art. 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato.
[3] Legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo
Finmare - e interventi per l’armamento privato).
Art. 3.
…………….omissis………….
10. Il regime giuridico ed economico per il personale di stato maggiore navigante delle società
Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia, nonché delle società Caremar, Toremar e Siremar
disciplinate con regolamento organico ai sensi dell’attuale normativa, resta in vigore per il solo
personale iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.
[4] Codice della navigazione
Art. 86. Istituzione del servizio di pilotaggio.
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del
servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del presidente della Repubblica, una
corporazione di piloti.
La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.
Art. 87. Pilotaggio obbligatorio.
Nei luoghi dove ne è riconosciuta l’opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con
decreto del presidente della Repubblica.
Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze,
renderlo temporaneamente obbligatorio.
Il decreto o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il
pilotaggio è obbligatorio.
[5] Legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate).
Art. 21. (articolo abrogato dall’art. 77 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con la quale sono state
ridefinite le “Norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito,
della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza”,ndr).
[Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi per l’arruolamento volontario nel Corpo
equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva
marittima. L’espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.
Ai concorsi possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti richiesti per l’arruolamento
volontario a premio con ferma di anni sei dal testo unico sull’ordinamento del Corpo equipaggi
militari marittimi approvato con RD 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.
I volontari arruolati ai sensi del presente articolo sono classificati comuni di prima classe all’inizio
del nono mese di ferma e sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del secondo
anno di ferma.
Essi sono scrutinati per l’avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell’anzianità e per
corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio nei limiti dei posti disponibili nella
forza organica dei sergenti di cui al precedente art. 18 e sempre dopo che siano stati promossi i
sottocapi volontari in ferma sessennale aventi la stessa anzianità di servizio.
Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione
del relativo quadro di avanzamento.
Ai suddetti volontari si applicano le norme sull’avanzamento, sul trattamento economico e sui
premi previsti per i volontari con ferma di sei anni.
Al termine della ferma di anni tre gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano e
ottengano la commutazione della predetta ferma in quella di anni sei. In tal caso essi sono
aggregati al corso dei pari grado aventi la stessa anzianità di servizio e, in mancanza, al corso dei
pari grado aventi anzianità immediatamente successiva].
Art. 2.
Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna forza
armata, i militari volontari dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina e
dell’Aeronautica possono restare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali fino
all’età di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigore
per ciascuna forza armata.
Legge 27 novembre 1956, n. 1368 (Modifiche al testo unico sull’ordinamento del Corpo equipaggi
militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914).
Art. 13. (nel testo modificato dall’art. 7 della legge 26 giugno 1965, n. 813, ndr).
Il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere a vincoli di ferma volontaria annuale i sottufficiali
idonei agli esami di concorso per il trasferimento in servizio permanente, ma classificati in
graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, i quali ne abbiano fatta richiesta nella
domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal
precedente art. 6.
Il numero dei volontari da ammettere ai vincoli di ferma annuale, anche limitatamente ad alcune
categorie e specialità, è di volta in volta stabilito dal Ministero in relazione alle necessità del
servizio, nel limite dei posti di sergente di cui al sesto comma dell’art. 2 del decreto-legge 1° luglio
1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall’art. 1
della legge 3 maggio 1956, n. 516.
Qualora i posti disponibili non risultino interamente coperti dai sottufficiali di cui al primo comma,
il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere ai vincoli di ferma volontaria annuale anche i
sergenti riprovati definitivamente agli esami finali del corso IGP, i quali ne abbiano fatta richiesta
nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come
disposto dal precedente art. 6.
La nuova ferma decorre dal giorno successivo a quello di compimento dalla ferma sessennale, per i
primi, e della ferma complementare biennale, per i secondi.
Può essere concesso fino ad un massimo di sei vincoli di ferma annuale per i volontari di cui al
primo comma, e di quattro vincoli per i sergenti definitivamente riprovati agli esami del corso IGP.
I volontari a ferma annuale, compiuto il nono anno di ferma, sono scrutinati per l’avanzamento ad
anzianità a secondo capo e, se idonei, conseguono la promozione nel limite dei posti disponibili nel
contingente di posti di cui al quinto comma dell’art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368,
convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 2166, quale risulta modificato dall’art. 1 della legge 3
maggio 1956, n. 516.
Al compimento del dodicesimo anno di ferma, i volontari acquistano diritto a fare domanda di
passaggio nell’impiego civile, ai sensi dell’art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Coloro che abbiano conseguito la nomina all’impiego civile di Stato sono tenuti a rimborsare il
premio di congedamento eventualmente percepito.
[6] Codice della navigazione
Art. 96. Marittimi abilitati al pilotaggio.
Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il
comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto
applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
[7] Codice della navigazione.
Art. 1287. Licenza delle navi minori.
La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell’art. 153, è equiparata alle carte di bordo
delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza,
quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato
motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di
propulsione ausiliario.
Art. 153. Licenza delle navi minori e dei galleggianti.
La licenza è rilasciata dall’autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del
galleggiante.
La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della
nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l’ufficio d’iscrizione, nonché, nel caso
previsto nell’art. 141, il nome.
Nei casi previsti nel primo comma dell’articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza
provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 141. Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti.
Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica,
o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea
possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.
Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa
circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell’imposizione e nel
cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
[8] Codice della navigazione.
Art. 552. Privilegi sulla nave e sul nolo.
Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze
della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio:
1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti
conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli
altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di
conservazione della nave dopo l’entrata nell’ultimo porto;
2. i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri
componenti dell’equipaggio;
3. i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione della marina mercantile o della
navigazione interna ovvero dall’autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di
componenti dell’equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di
assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna;
4. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della
nave alle avarie comuni;
5. le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti,
bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle
per perdite o avarie del carico o del bagaglio;
6. i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal
comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave
ovvero per la continuazione del viaggio.
[9] Codice della navigazione.
Art. 265. Dichiarazione di armatore.
Chi assume l’esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all’ufficio
di iscrizione della nave o del galleggiante.
Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione
può essere fatta dal proprietario.
Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le
formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di
armatore.
Art. 272. Presunzione di armatore.
In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il
proprietario fino a prova contraria.
[10] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale).
Art. 12
Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797 e l’art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, sono sostituiti dal seguente:
“Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in
natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla
retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d’indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare;
2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per
l’esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità di anzianità;
4) di indennità di cassa;
5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo,
limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e
non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e
all’andamento aziendale.
L’articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di
assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi
provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell’importo
lordo dei compensi stessi.
L’elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni
a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
……..……omissis…..……..
Art. 14.
……..……omissis…..……..
Le gratificazioni annuali e periodiche, nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di
norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali
emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla
retribuzione del mese di corresponsione.
Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
Art. 2.
……..……omissis…..……..
15. All’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con
profitto l’anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l’università e siano in
regola con gli esami dell’anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità
sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l’assegnazione ai
dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società
controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente
all’importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.
16. L’indennità di servizio all’estero corrisposta al personale dell’Istituto nazionale per il
commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dall’art.
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte
eccedente la misura dell’indennità integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell’ultimo comma dell’art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai
periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e
conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali
erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra
nella retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista
relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se
inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. …….omissis…….”
DLgs 2 settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi
adempimenti da parte dei datori di lavoro).
Art. 6. Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797 e l’articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, come sostituiti dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, sono sostituiti dal seguente:
“1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni
contenute nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al
lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello
stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare
l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta
salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme
e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate
dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati
per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o
l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di
incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori
dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma,
a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da
contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative
previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la
sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR,
sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all’articolo 9-bis del decretolegge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, e al
citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del
datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta
fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle
quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme
pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il
contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all’articolo 1,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L’elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a
contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore
di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di
previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i
soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di
retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste
per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti
tra i redditi di cui all’articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di
legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati
a contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle
gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
………………………………
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
Art. 46 Redditi di lavoro dipendente (nel testo modificato dall’art. 1 del DLgs n. 314/97).
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione
di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a
domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Art. 48 Determinazione del reddito di lavoro dipendente (nel testo sostituito dall’art. 3 del DLgs n.
314/97, modificato dall’art. 4 del DLgs 23 marzo 1998, n. 56, e dall’art. 13, comma 1, del DLgs 23
dicembre 1999, n. 505).
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in
genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta
successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro
o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni
di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124
del 1993; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore
alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento
della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque
a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all’articolo 3 del citato decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la
destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all’ammontare del contributo versato, salvo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del
medesimo decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La suddetta condizione non si applica nel caso
in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i contributi versati dal
lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il
massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie
di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali
concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a
dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle
erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di
lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino
strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 47;
f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 65 da parte dei dipendenti
e dei soggetti indicati nell’articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati
nell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate
dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno
tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che
non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel
periodo d’imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare
corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle
azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente
rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre
in ogni caso interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste,
nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera
b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per
effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25
per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle
azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a
quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni
ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il
diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore
normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente
praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre
interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento
dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla
base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club
d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta
successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli
interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli
interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti
stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a
seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa
integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a
richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze
non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i
fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per
cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume
la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza,
quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte
all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio,
ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il
limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In
caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non
concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente
sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo
massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i
rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte
con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità
della presente disposizione.
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono
a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo
annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni
per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in
questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi
comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, e di trasporto delle cose,
nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal
contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate
dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in
caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono
reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle
amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni
ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento.
Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con
riferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte
eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilità di
quella di cui al comma 5.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici
mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si
provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa
all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione
del medesimo decreto.
[11] Codice civile.
Art. 2753. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti (nel testo sostituito dall’art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426, ndr).
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento
dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
[12] Codice della navigazione.
Art. 156. Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione
(nel testo sostituito dall’art. 7 del DL 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, in
legge 27 febbraio 1998, n. 30, ndr).
1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla
dalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro non comunitario deve farne
dichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave.
2. L’ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima
mediante affissione nell’ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli
interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della
nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.
4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l’ufficio di iscrizione formali
opposizioni con l’indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l’esistenza di diritti
reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere
effettuata solo dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i
creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito
le provvidenze disposte dall’autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i
salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorità giudiziaria, su
domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della
scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all’assenza o all’avvenuto
soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai
registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al
valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione dei trasporti e della
navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine indicato
dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del
presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le
modalità di presentazione della fideiussione.
6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino le
condizioni previste dall’art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
7. L’ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione,
previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel
registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al
periodo di locazione, la sospensione dell’abilitazione alla navigazione di cui all’art. 149 è consentita
previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito
dell’espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell’art. 145
e della lettera d) del primo comma dell’art. 163 del presente codice, nonché dell’art. 29 della legge
14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.
9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla
dalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro di un altro Paese dell’Unione
europea deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente
all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia
risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei
documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data
immediata comunicazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità
mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.
10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla
data di cancellazione dell’unità.
Art. 160. Demolizione volontaria della nave (nel testo modificato dall’art. 2 della legge 27 aprile
1981, n. 165, ndr).
Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all’ufficio
di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all’autorità consolare, se si trova all’estero,
consegnando i documenti di bordo. L’autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle
forme previste nell’articolo 156.
Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se
risulta l’esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l’autorizzazione può essere data solamente
dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati
soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le
provvidenze disposte dall’autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i
salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorità giudiziaria, su
domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
Tuttavia la demolizione può essere senz’altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di
urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall’Ispettorato compartimentale e
all’estero dall’autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano
state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell’articolo 156.
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza
lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro
caso.
[13] Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
Art. 354. Durata del ruolo (nel testo sostituito dall’art. 2 del DPR 19 novembre 1998, n. 445, ndr).
1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni dalla data
del rilascio.
2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano
uno nuovo.
3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e
viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.
4. Il ruolo ritirato trasmesso in copia vistata all’INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione
definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all’ufficio di compartimento che ne aveva assunto il
carico.
5. I ruoli rilasciati dall’autorità consolare, effettuata l’operazione di decontazione, sono conservati
presso l’ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
DM 6 luglio 1974 (Norme per l’esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge 22
febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara).
Art. 20. Durata del ruolino e dell’elenco d’equipaggio.
La durata del ruolino e dell’elenco d’equipaggio non può eccedere il periodo di tre anni dalla data di
rilascio.
Allo scadere di detto termine i predetti documenti sono ritirati e inviati alla Cassa nazionale per la
previdenza marinara, la quale, effettuato il riscontro delle operazioni contributive, li restituisce
all’ufficio che ne aveva assunto il carico.
Il ruolino e l’elenco d’equipaggio sono altresì trasmessi alla predetta Cassa in caso di mutamento
del proprietario o dell’armatore, nonché in tutti gli altri casi di rinnovazione della licenza o di
cancellazione dai registri.
Legge 22 febbraio 1973, n. 27 (Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza
marinara).
Art. 8. Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli
equipaggi delle navi di cui all’art. 1287 del codice della navigazione.
I marittimi di prima e seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall’art. 136 del codice
della navigazione, munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall’art. 1287 dello stesso
codice, possono chiedete, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
pena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati su
dette navi anteriormente alla data citata, purché coperti da assicurazione generale obbligatoria.
Il riscatto è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio
matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento.
La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, al 7,50 per cento, se anteriori
al 1° settembre 1967, e all’1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967, della retribuzione di cui
alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave e
della navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed il
versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza della facoltà di riscatto, entro sei mesi dalla
data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l’importo
all’interessato.
L’avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolo
determina l’iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Gli altri marittimi di prima e seconda categoria che non possano far valere periodi di navigazione
riscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo comma
alla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successivamente a tale data,
sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza
marinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell’imbarco.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, saranno
stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.
[14] Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
Art. 120. Ripartizione dei compensi (nel testo sostituito dall’art. 1 del DPR 4 settembre 1980, n.
896).
L’ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all’art. 133, è mensilmente
ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell’articolo
seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per
ferie o per infermità o per partecipazione a corsi di cui al quarto comma dell’art. 101.
Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi, di cui al comma precedente, le
spese previste dal presente capo, nonché tutte le altre che siano necessarie al buon funzionamento
della corporazione e gli oneri sociali.
Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella
ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, una
percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.
Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare
al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Il
comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opportuni controlli,
avvalendosi eventualmente dell’opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazione
stessa.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Art. 133. Compensi particolari (nel testo sostituito dall’art. 1 del DPR 4 settembre 1980, n. 896).
Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi:
a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili,
per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sarà
indicata nelle tariffe stesse;
b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quelle comprese nella
circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente.
Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota
spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta
altresì il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.
Nel caso di cui alla lettera b) al pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare
in sede.
Art. 137. Compenso dei marittimi autorizzati.
Il compenso per i marittimi autorizzati è stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per
la riscossione di questi compensi si applica l’articolo 135 e l’ordine di introito è redatto dal pilota.
Art. 135. Riscossione dei proventi di pilotaggio.
Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito
firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto.
Il pagamento del compenso non può effettuarsi se non dietro esibizione dell’ordine.
[15] RDL 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie
per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e
sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e
la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Art. 27. (nel testo integrato dall’art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dall’art. 23-ter del DL
30 giugno 1972, n. 267).
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione per la
tubercolosi, dell’assicurazione per la disoccupazione e dell’assicurazione per la nuzialità e la
natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma
risultino dovuti a norma del presente decreto.
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti,
si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti
nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove
certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai
fini della determinazione della misura delle pensioni.
[16] Codice della navigazione.
Art. 206. Scomparizione in mare.
Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante
della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche
effettuate.
Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.
Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché dell’eseguita
iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.
Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
Art. 387. Processi verbali di scomparizione.
Nei processi verbali di scomparizione da bordo per caduta in mare il comandante della nave deve
indicare se a suo avviso ricorrono gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti
dall’articolo 145 dell’ordinamento dello stato civile.
La trasmissione dei processi verbali di scomparizione, a norma dell’articolo 210 del codice, deve
essere fatta al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione si trovano le autorità competenti
ad eseguire le annotazioni nel registro delle nascite a norma dell’articolo 211, secondo comma, del
codice.
Art. 400. Scomparizione in mare e assenza.
Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione in
mare o di assenza da bordo per qualsiasi motivo.
Art. 211. Conseguenze della scomparizione in mare (nel testo modificato dall’art. 1 del DLgs CPS
2 agosto 1946, n. 72, ndr).
Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte
senza rinvenimento del cadavere previsti nell’articolo 145 dell’ordinamento dello stato civile, e nei
casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell’autorità marittima o consolare le
persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta
l’autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.
Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta
l’autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per
l’annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono
regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni
dall’avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell’articolo 60, n. 3, dello stesso
codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.
RD 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile).
Art. 145.
Nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l’ufficiale dello
stato civile o altro pubblico ufficiale ne redige processo verbale e lo trasmette al procuratore della
Repubblica, il quale, ottenuta l’autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nel registro
di morte.
Il processo verbale deve indicare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell’avvenimento
occorso, descrivere il cadavere o i cadaveri rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno di
essi, e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni che possono servire ad accertare il numero e la
identità dei morti.
[17] Legge 31 ottobre 1977, n. 835 (Non applicabilità al personale navigante di ruolo delle ferrovie
dello Stato delle norme riguardanti l’accertamento dell’idoneità fisica della gente di mare).
Articolo unico.
Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22
gennaio 1934, n. 244, concernente l’accertamento dell’idoneità fisica della gente di mare, nonché le
modifiche e le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962, numero 1602, non si applicano
al personale di ruolo dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi
traghetto, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo
3 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (la legge 26 marzo 1958, n. 425, concerne “Stato giuridico del
personale delle Ferrovie dello Stato”, ndr)
[18] I limiti di ètà di cui all’allegato n. 15 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono i seguenti:
66 anni:
per la qualifica di dirigente
62 anni:
per i profili professionali di: Ispettore di qualsiasi categoria; capo settore Gestioni,
Stazioni, Uffici, e Tecnico; comandante e direttore di macchina; segretario e revisore
di qualsiasi categoria; capo stazione, capo gestione e capo tecnico di qualsiasi
categoria; primo ufficiale di macchina, navale e marconista; paramedico, tecnico
sanitario, operatore sanitario e infermiere; applicato capo r.e., applicato, ausiliario
uffici e commesso; assistente capo di stazione r.e., primo tecnico, assistente e tecnico
di stazione; gestore capo di stazione r.e. e gestore di 1a cl. r.e.
60 anni:
per i profili professionali di: capo settore macchina, viaggiante, controllore viaggiante
e capo deposito di qualsiasi categoria, ufficiale navale, di macchina e marconista;
primo tecnico, primo verificatore, verificatore, tecnico, capo squadra manovali, autista.
58 anni:
per i profili professionali di: primo deviatore capo, deviatore capo e deviatore; primo
manovratore capo, manovratore capo e manovratore; ausiliario non del settore uffici;
assistente di magazzino e di deposito; macchinista, primo macchinista T.M.,
macchinista T.M., aiuto macchinista r.e., aiuto macchinista T.M.; capo treno, capo
motorista, capo elettricista, operaio di coperta, ingrassatore, marinaio e carbonaio.
Vedi ora l’art. 5 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, ndr.
Legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato).
Art. 165. Collocamento a riposo d’ufficio (nel testo modificato dall’art. 11 della legge 15 febbraio
1967, n. 40).
Il personale dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è collocato a riposo d’ufficio al
compimento dei limiti di età e di servizio utile per la pensione, indicati nell’annessa tabella (allegato
n. 15).
Qualora, alla data del compimento del limite di età, non sia stato compiuto il limite di servizio, il
collocamento a riposo avviene al compimento di tale ultimo limite e, comunque, non oltre il 65°
anno di età.
In tal caso, a coloro che non abbiano raggiunto il limite prescritto, è liquidata la pensione come se
avessero raggiunto il predetto limite, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per
tutto il tempo necessario, all’atto del collocamento a riposo, a raggiungere un numero di anni utili
per la liquidazione, pari ai limiti stessi.
…………..soppresso………….
I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica ai sensi dell’articolo 49, sono collocati a
riposo al compimento dei limiti di età e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di
provenienza.
Il collocamento a riposo d’ufficio è disposto dai direttori centrali o dai direttori compartimentali,
rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale dei compartimenti,
e, per tali autorità, dal direttore generale.
[19] Legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini
dell’accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza).
Articolo unico. (nel testo integrato dall’art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153).
In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo
all’esclusione da detta assicurazione, deve essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di
lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il
diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione
assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante
versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.
L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare,
dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto.
Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora
gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di
pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all’Istituto nazionale della
previdenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributi
alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione della
presente legge.
Legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro).
Art. 38.
Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il
personale iscritto agli Istituti di previdenza o all’Istituto postelegrafonici, la legge 2 aprile 1958, n.
322, non trova applicazione:
a) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego per cui è prevista la
ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;
b) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non sussista per i superstiti diritto a
pensione nell’assicurazione obbligatoria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la citata legge n. 322 non trova inoltre applicazione nei casi
di cessazione in cui sia ammessa la continuazione facoltativa della iscrizione presso la rispettiva
Cassa pensioni facente parte dei predetti Istituti, in base all’ordinamento della Cassa stessa, o
comunque nei casi in cui gli interessati non presentino domanda né per la liquidazione del
trattamento di quiescenza né per la costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
[20] Legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo).
Art. 4.
Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalità
diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare e attestare prima dell’imbarco alle locali
autorità marittime, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto
periodo di imbarco, contro l’invalidità e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara e
contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che
garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.
Il Ministro per la marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere
soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le
malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.
Inoltre il raccomandatario, prima dell’ingaggio, dovrà fornire alla capitaneria di porto la prova che
l’armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli
stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.
L’imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della
competente autorità marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del
primo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista
normativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principi
fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta
dovrà essere negato quando l’autorità marittima in qualunque modo accerti, anche avvalendosi della
collaborazione tecnica del R.I.Na., che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilità della nave estera
sulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navi
della Marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe.
Art. 13.
Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o
mancanze nell’esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al
decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all’articolo 7 può infliggere, presa visione degli
atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l’interessato, sono le seguenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonimento scritto;
c) censura pubblica;
d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;
e) radiazione dall’elenco con incameramento della cauzione.
Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall’articolo 16 nonché delle norme previste
dall’articolo 3 la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei
mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall’elenco.
La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato
per uno dei delitti indicati nell’articolo 9, lettera d), oppure che abbia, con la sua condotta,
compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.
Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b), sono
comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate
nell’albo della camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale
l’iscritto svolge la sua attività.
[21] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale).
Art. 51.
Agli impiegati già esclusi dall’obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del RDL
27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 e 5 del RDL 14 aprile 1939, n.
636, è data facoltà di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione,
compresi tra la data di istituzione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti e il 1° settembre 1950, con le norme e le modalità di cui all’art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell’onere dalla legge stessa previsto a carico del
richiedente.
La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all’estero,
nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta
dalla legislazione italiana.
Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 marzo 1965,
n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia
Tridentina, dell’opera prestata prima della entrata in vigore del RDL 29 novembre 1925, n. 2146, ai
fini dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di
previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno alla data da cui avrà
effetto la presente legge.
Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio previsto
dall’articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria
dei versamenti contributivi e dall’articolo 9, n. 2, lettera b), sub 2 della legge medesima, per il
conseguimento della pensione da parte dell’assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i
contributi di riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il periodo
immediatamente anteriore all’entrata in vigore della presente legge.
Per l’esercizio della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo, l’interessato è tenuto ad
esibire all’Istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché la certificazione del luogo di residenza all’epoca di
svolgimento dell’attività lavorativa.
Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti).
Art. 13.
Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per
sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 55 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere
all’Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto
comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata
dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi
omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza,
all’assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all’attribuzione a favore
dell’interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del
calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di
cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla
esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la
durata del rapporto stesso e l’ammontare della retribuzione.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione
all’Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi
la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione
corrisposta al lavoratore interessato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla
esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la
durata del rapporto stesso e l’ammontare della retribuzione.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma
del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del
danno, a condizione che fornisca all’Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto
di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi
l’ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale la
riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all’uopo determinate e variate, quando
occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di
amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.