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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Società tra professionisti: Le strutture societarie divengono a pieno titolo strumento di esercizio dell’attività professionale: potenzialità e limiti LA TRASFORMAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI IN STP ANCHE IN RELAZIONE ALLE CLAUSOLE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI Intervento di Maria Nives Iannaccone Notaio CONVEGNO DEL 17 GENNAIO 2014 La legge 12 novembre 2011 n.183 non ha eliminato le associazioni professionali; infatti il comma 9 dell’art.10 prevede espressamente che: “Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. Ma se ne possono ancora costituire? Maria Nives Iannaccone Notaio 2 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La natura delle associazioni professionali: La legge 1815/1939 stabiliva delle regole inerenti la denominazione degli studi professionali associati e vietava di costituire sotto forma diversa da quella associativa, società, istituti, uffici, agenzie o enti con lo scopo di fornire assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa… Da questa legge derivava la illiceità di esercitare l’attività professionale in forma societaria. Maria Nives Iannaccone Notaio 3 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Sia la giurisprudenza che la dottrina faticavano a darne una definizione e a stabilire la normativa da applicarvi. Le soluzioni prevalenti le definivano “associazioni non riconosciute”, “contratti plurilaterali associativi atipici di carattere misto” spesso assimilandole alla società semplice. L’associazione professionale costituisce una figura ibrida al limite tra ente e contratto soggetto agli art. 2232 e 2238. Maria Nives Iannaccone Notaio 4 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La giurisprudenza e la dottrina fanno rientrare l’associazione professionale in uno dei seguenti tre modelli: associazione non riconosciuta, contratto associativo con rilevanza esterna e società semplice. Per capire quindi se è possibile una trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti è necessario partire da queste tre figure. Maria Nives Iannaccone Notaio 5 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Se volessimo far rientrare l’associazione professionale nelle associazioni non riconosciute, malgrado il loro scopo lucrativo, non potremmo prudenzialmente avvalerci dell’art. 2500 octies, malgrado la dottrina sia orientata verso soluzioni più aperte. Forse rimane spazio per ipotizzare come lecita una trasformazione in società di persone, per la quale non è prevista alcuna normativa, ovvero in società cooperativa. Maria Nives Iannaccone Notaio 6 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Problema della perizia La trasformazione in società di persone renderebbe superflua anche la perizia. La perizia ha duplice funzione: - accertare che il patrimonio netto dell’associazione non sia inferiore al capitale minimo richiesto per le società di capitali, - verificare che il patrimonio netto sia correttamente determinato sulla base dei principi che disciplinano la formazione del bilancio di esercizio del nuovo tipo sociale che si andrà ad adottare. Maria Nives Iannaccone Notaio 7 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Ammettendo come possibile la trasformazione, in società di persone o in società cooperativa, a questa sarebbero applicabili le norme generali di questo istituto e quindi: - la continuità dei rapporti di ogni genere facenti capo all’associazione professionale (artt.2498 c.c.), - la forma richiesta per l’atto di costituzione del tipo sociale adottato (art.2500); - l’art.2500 bis; Inoltre trattandosi di trasformazione eterogenea alla stessa sarebbe da applicare l’art. 2500 novies. Maria Nives Iannaccone Notaio 8 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO In ogni caso di trasformazione eterogenea è necessario accertare quali siano gli interessi da tutelare e se per farlo sia sufficiente l’applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 2500 novies o se sia necessario trovare soluzioni alternative. Nel caso in esame gli interessi coinvolti sono quelli degli associati allo studio professionale, dei creditori, dei dipendenti e dei clienti degli associati. Maria Nives Iannaccone Notaio 9 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Qualora considerassimo l’associazione professionale alla stregua di una società semplice, si potrebbe forse trovare un’apertura alla possibilità della trasformazione evolutiva da una forma di società che oggi costituisce la principale figura di riferimento per le imprese collettive non commerciali, ad una forma più strutturata. Questa strada tuttavia appare poco percorribile. Meno problemi ci sarebbero nel caso di passaggio da una società di servizi preesistente ad una STP. Si tratterebbe di trasformazione o di modifica dell’oggetto sociale? Maria Nives Iannaccone Notaio 10 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Potrebbe ipotizzarsi un conferimento dell’«azienda professionale» nella STP? Uno studio professionale è un’organizzazione di mezzi e persone che offre dei servizi dietro corrispettivo; il valore della struttura è superiore a quello dato dalla semplice somma dei beni che la compongono così come accade per un’azienda commerciale. Se quindi volessimo considerare l’organizzazione dell’associazione professionale come un’azienda professionale potremmo ritenerne lecito il conferimento in società. Maria Nives Iannaccone Notaio 11 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Se l’ “azienda professionale” fa capo ad un unico professionista si può conferire in STP unipersonale? Si può trasformare in STP unipersonale? Può un’associazione professionale essere considerata una comunione di “azienda professionale” e quindi assimilata alla comunione di azienda con applicazione dell’art.2500 octies? La risposta è negativa perché non ci troviamo di fronte ad una semplice contitolarità statica di rapporti o di diritti; esiste un ente cui fanno capo tutti i rapporti della struttura pertanto non sembra possibile parlare di comunione di azienda professionale. Maria Nives Iannaccone Notaio 12 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Permangono ovviamente tutte le perplessità relative ai criteri di valutazione dell’avviamento e della clientela. Il problema relativo alla valutazione dell’associazione nella sua complessità, si riflette sul valore da attribuire alla partecipazione del socio recedente, sia dall’associazione sia dalla società tra professionisti, nonché sulle modalità di ripartizione delle quote e degli utili di quest’ultima. Assumono quindi particolare rilievo le clausole statutarie inerenti la valutazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio. Maria Nives Iannaccone Notaio 13 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Partecipazione al capitale della STP Se l’associazione professionale già prevedeva una determinata ripartizione dei proventi dello studio, le quote societarie potrebbero essere conformi alle percentuali già convenute. Tuttavia si potrà stabilire che le quote di partecipazione sociale siano uguali per tutti ovvero optare per una diversa partecipazione in considerazioni del ruolo organizzativo e decisionale collegato alla quota di capitale posseduta. Maria Nives Iannaccone Notaio 14 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il problema della distribuzione degli utili Il principio della proporzionalità tra il conferimento e la partecipazione al capitale con conseguente proporzionale diritto alla distribuzione degli utili, dopo la riforma societaria si è molto attenuato. Nella STP la voce più importante della fonte del reddito è costituita dai singoli professionisti che la compongono. In un tale contesto si avverte l’esigenza di valutare con frequenza fissa in quale misura ciascuno ha partecipato a creare il reddito della società e di conseguenza come ripartirne i guadagni. Maria Nives Iannaccone Notaio 15 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Ripartizione dei redditi nelle associazioni professionali Nelle associazioni professionali si possono stabilire annualmente le quote di partecipazione agli utili mediante scrittura privata autenticata redatta fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione, a sensi dell’art.5 comma tre lettera c) del TUIR. Maria Nives Iannaccone Notaio 16 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO In caso di società di persone, le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali ai conferimenti, ma soci possono convenire di distribuirsi i guadagni come ritengono opportuno, persino rimettendo la decisione alla determinazione di un terzo (artt. 2262, 2263 e 2264 c.c.) con l’unico limite del patto leonino. Maria Nives Iannaccone Notaio 17 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Nelle società di capitali spetta ai soci decidere sulla distribuzione degli utili (art.2433 e 2479 secondo comma n.1 c.c.). Nelle srl l’art 2468 terzo comma c.c. prevede la possibilità di attribuire a singoli soci diritti riguardanti la distribuzione degli utili. Questa facoltà potrebbe essere utilizzata per creare una sorta di quote “correlate” a determinati settori di attività dello studio professionale. Tuttavia anche il ricorso ai diritti speciali previsti nell’art 2468 c.c. deve rispettare i limiti stabiliti dal patto leonino e dal rispetto dello schema causale del contratto sociale. Maria Nives Iannaccone Notaio 18 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Lo statuto della STP srl potrebbe già prevedere dei criteri per stabilire le quote di ripartizione degli utili, ai quali l’organo amministrativo dovrà obbligatoriamente attenersi. I criteri potrebbero riguardare: – – – – Il valore di ciascuna pratica eseguita; L’anzianità di ciascun socio o il ruolo gerarchico assunto nella società; Le ore di lavoro svolte; La crescita del fatturato derivante dall’apporto di nuovi clienti da parte di ciascun socio. E’ anche possibile un conferimento in natura avente ad oggetto una prestazione lavorativa (art. 2464). Vi è inoltre la facoltà, ritenuta possibile, malgrado il silenzio della legge, di convenire prestazioni accessorie come previsto per le spa. Questa soluzione costituisce una valida alternativa al conferimento di opera. Maria Nives Iannaccone Notaio 19 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Nelle spa la riforma ha di fatto liberalizzato lo strumento azionario demandando all’autonomia dei soci la possibilità di determinarne il contenuto e i diritti sulla base delle esigenze di ogni società. Quindi oltre alla possibilità di creare delle azioni correlate a determinati ambiti di attività professionale a sensi dell’art 2350 c.c., si potrebbero creare diverse categorie di azioni che attribuiscano diritti diversi sulla distribuzione degli utili. I criteri per la distribuzione degli utili dovranno essere omogenei per ciascuna categoria. Lo statuto potrebbe prevedere l’emissione di strumenti finanziari in seguito all’apporto da parte dei soci professionisti o di terzi, di opera e servizi a favore della società a sensi dell’art. 2346 sesto comma c.c.. Maria Nives Iannaccone Notaio 20 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le norme sulla spa già prevedono che i soci possano obbligarsi ed eseguire determinate prestazioni in aggiunta all’obbligo dei conferimenti (art. 2345 c.c.) , norma che, per il disposto dell’art. 2519 primo comma c.c., si applica anche alle cooperative. Questo consente di precisare i termini dell’apporto professionale di ciascun socio e di stabilirne una retribuzione ulteriore rispetto a quella a lui spettante nella distribuzione degli utili. In tal modo si supera un problema: quello dell’obbligo del socio a svolgere la sua attività professionale per la società. Maria Nives Iannaccone Notaio 21 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Nel caso di STP che assuma la forma di società cooperativa, si possono stabilire prestazioni accessorie così come per le spa. Inoltre si potrebbero diversificare i soci professionisti (cooperatori) dai soci di capitali, i quali potrebbero essere considerati per regola statutaria soci finanziatori, a sensi dell’art. 2526 c.c.. Questo consentirebbe maggiore libertà nello stabilire i loro diritti che potrebbero essere limitati o privilegiati secondo quanto si riterrà opportuno stabilire. Questa forma di società potrebbe facilitare anche la distribuzione del lavoro professionale. Maria Nives Iannaccone Notaio 22 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Cosa la legge non dice Si possono ancora costituire Associazioni professionali? La STP può fallire? La STP deve avere come oggetto esclusivo la attività professionale? Il socio professionista può esercitare uti singuli l’attività? Il socio professionista è obbligato a svolgere la sua attività professionale per la società? Chi è responsabile per l’esecuzione dell’incarico nei confronti dei terzi? 23 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO