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S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Società tra professionisti:
Le strutture societarie divengono a pieno titolo strumento di esercizio
dell’attività professionale: potenzialità e limiti
LA TRASFORMAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI IN STP
ANCHE IN RELAZIONE ALLE CLAUSOLE
DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Intervento di Maria Nives Iannaccone Notaio
CONVEGNO DEL 17 GENNAIO 2014
La legge 12 novembre 2011 n.183 non ha eliminato le
associazioni professionali; infatti il comma 9 dell’art.10
prevede
espressamente
che:
“Restano
salve
le
associazioni professionali, nonché i diversi modelli
societari già vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge”.
Ma se ne possono ancora costituire?
Maria Nives Iannaccone Notaio
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La natura delle associazioni professionali:
La legge 1815/1939 stabiliva delle regole inerenti la
denominazione degli studi professionali associati e
vietava di costituire sotto forma diversa da quella
associativa, società, istituti, uffici, agenzie o enti con lo
scopo di fornire assistenza o consulenza in materia
tecnica, legale, commerciale, amministrativa…
Da questa legge derivava la illiceità di esercitare
l’attività professionale in forma societaria.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Sia la giurisprudenza che la dottrina faticavano a darne
una definizione e a stabilire la normativa da applicarvi.
Le soluzioni prevalenti le definivano “associazioni non
riconosciute”, “contratti plurilaterali associativi atipici di
carattere misto” spesso assimilandole alla società
semplice.
L’associazione professionale costituisce una figura
ibrida al limite tra ente e contratto soggetto agli art.
2232 e 2238.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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La
giurisprudenza
e
la
dottrina
fanno
rientrare
l’associazione professionale in uno dei seguenti tre
modelli:
associazione
non
riconosciuta,
contratto
associativo con rilevanza esterna e società semplice.
Per capire quindi se è possibile una trasformazione da
associazione professionale a società tra professionisti è
necessario partire da queste tre figure.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Se volessimo far rientrare l’associazione professionale nelle
associazioni non riconosciute, malgrado il loro scopo lucrativo,
non potremmo prudenzialmente avvalerci dell’art. 2500 octies,
malgrado la dottrina sia orientata verso soluzioni più aperte.
Forse
rimane
spazio
per
ipotizzare
come
lecita
una
trasformazione in società di persone, per la quale non è prevista
alcuna normativa, ovvero in società cooperativa.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Problema della perizia
La trasformazione in società di persone renderebbe superflua
anche la perizia. La perizia ha duplice funzione:
- accertare che il patrimonio netto dell’associazione non sia
inferiore al capitale minimo richiesto per le società di capitali,
-
verificare
che
il
patrimonio
netto
sia
correttamente
determinato sulla base dei principi che disciplinano la formazione
del bilancio di esercizio del nuovo tipo sociale che si andrà ad
adottare.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Ammettendo come possibile la trasformazione, in
società di persone o in società cooperativa, a questa
sarebbero applicabili le norme generali di questo
istituto e quindi:
- la continuità dei rapporti di ogni genere facenti capo
all’associazione professionale (artt.2498 c.c.),
- la forma richiesta per l’atto di costituzione del tipo
sociale adottato (art.2500);
- l’art.2500 bis;
Inoltre trattandosi di trasformazione eterogenea alla
stessa sarebbe da applicare l’art. 2500 novies.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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In ogni caso di trasformazione eterogenea è necessario
accertare quali siano gli interessi da tutelare e se per
farlo sia sufficiente l’applicazione analogica della
disciplina prevista dall’art. 2500 novies o se sia
necessario trovare soluzioni alternative.
Nel caso in esame gli interessi coinvolti sono quelli
degli associati allo studio professionale, dei creditori,
dei dipendenti e dei clienti degli associati.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Qualora considerassimo l’associazione professionale
alla stregua di una società semplice, si potrebbe forse
trovare un’apertura alla possibilità della trasformazione
evolutiva da una forma di società che oggi costituisce
la principale figura di riferimento per le imprese
collettive non commerciali, ad una forma più
strutturata.
Questa strada tuttavia appare poco percorribile.
Meno problemi ci sarebbero nel caso di passaggio da
una società di servizi preesistente ad una STP.
Si tratterebbe di trasformazione o di modifica
dell’oggetto sociale?
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Potrebbe ipotizzarsi un conferimento dell’«azienda
professionale» nella STP?
Uno studio professionale è un’organizzazione di mezzi
e persone che offre dei servizi dietro corrispettivo; il
valore della struttura è superiore a quello dato dalla
semplice somma dei beni che la compongono così
come accade per un’azienda commerciale.
Se quindi volessimo considerare l’organizzazione
dell’associazione professionale come un’azienda
professionale potremmo ritenerne lecito il conferimento
in società.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Se l’ “azienda professionale” fa capo ad un unico professionista
si può conferire in STP unipersonale?
Si può trasformare in STP unipersonale?
Può un’associazione professionale essere considerata
una
comunione di “azienda professionale” e quindi assimilata alla
comunione di azienda con applicazione dell’art.2500 octies?
La risposta è negativa perché non ci troviamo di fronte ad una
semplice contitolarità statica di rapporti o di diritti; esiste un
ente cui fanno capo tutti i rapporti della struttura pertanto non
sembra possibile parlare di comunione di azienda professionale.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Permangono ovviamente tutte le perplessità relative ai
criteri di valutazione dell’avviamento e della clientela. Il
problema relativo alla valutazione dell’associazione
nella sua complessità, si riflette sul valore da attribuire
alla partecipazione del socio recedente, sia
dall’associazione sia dalla società tra professionisti,
nonché sulle modalità di ripartizione delle quote e degli
utili di quest’ultima.
Assumono quindi particolare rilievo le clausole
statutarie inerenti la valutazione del patrimonio sociale
in caso di scioglimento del rapporto societario
limitatamente ad un socio.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Partecipazione al capitale della STP
Se l’associazione professionale già prevedeva una
determinata ripartizione dei proventi dello studio, le
quote societarie potrebbero essere conformi alle
percentuali già convenute.
Tuttavia si potrà stabilire che le quote di partecipazione
sociale siano uguali per tutti ovvero optare per una
diversa partecipazione in considerazioni del ruolo
organizzativo e decisionale collegato alla quota di
capitale posseduta.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Il problema della distribuzione degli utili
Il principio della proporzionalità tra il conferimento e la
partecipazione
al
capitale
con
conseguente
proporzionale diritto alla distribuzione degli utili, dopo
la riforma societaria si è molto attenuato.
Nella STP la voce più importante della fonte del reddito
è costituita dai singoli professionisti che la
compongono.
In un tale contesto si avverte l’esigenza di valutare con
frequenza fissa in quale misura ciascuno ha partecipato
a creare il reddito della società e di conseguenza come
ripartirne i guadagni.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Ripartizione dei redditi nelle associazioni
professionali
Nelle associazioni professionali si possono
stabilire annualmente le quote di partecipazione
agli utili mediante scrittura privata autenticata
redatta
fino
alla
presentazione
della
dichiarazione dei redditi dell’associazione, a
sensi dell’art.5 comma tre lettera c) del TUIR.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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In
caso
di
società
di
persone,
le
quote
di
partecipazione agli utili si presumono proporzionali ai
conferimenti, ma soci possono convenire di distribuirsi i
guadagni
come
ritengono
opportuno,
persino
rimettendo la decisione alla determinazione di un terzo
(artt. 2262, 2263 e 2264 c.c.) con l’unico limite del
patto leonino.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Nelle società di capitali spetta ai soci decidere sulla
distribuzione degli utili (art.2433 e 2479 secondo
comma n.1 c.c.).
Nelle srl l’art 2468 terzo comma c.c. prevede la
possibilità di attribuire a singoli soci diritti riguardanti la
distribuzione degli utili. Questa facoltà potrebbe essere
utilizzata per creare una sorta di quote “correlate” a
determinati settori di attività dello studio professionale.
Tuttavia anche il ricorso ai diritti speciali previsti nell’art
2468 c.c. deve rispettare i limiti stabiliti dal patto
leonino e dal rispetto dello schema causale del
contratto sociale.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Lo statuto della STP srl potrebbe già prevedere dei criteri per
stabilire le quote di ripartizione degli utili, ai quali l’organo
amministrativo dovrà obbligatoriamente attenersi. I criteri
potrebbero riguardare:
–
–
–
–
Il valore di ciascuna pratica eseguita;
L’anzianità di ciascun socio o il ruolo gerarchico assunto nella società;
Le ore di lavoro svolte;
La crescita del fatturato derivante dall’apporto di nuovi clienti da parte
di ciascun socio.
E’ anche possibile un conferimento in natura avente ad oggetto
una prestazione lavorativa (art. 2464).
Vi è inoltre la facoltà, ritenuta possibile, malgrado il silenzio della
legge, di convenire prestazioni accessorie come previsto per
le spa. Questa soluzione costituisce una valida alternativa al
conferimento di opera.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Nelle spa la riforma ha di fatto liberalizzato lo strumento
azionario demandando all’autonomia dei soci la possibilità di
determinarne il contenuto e i diritti sulla base delle esigenze di
ogni società. Quindi oltre alla possibilità di creare delle azioni
correlate a determinati ambiti di attività professionale a sensi
dell’art 2350 c.c., si potrebbero creare diverse categorie di azioni
che attribuiscano diritti diversi sulla distribuzione degli utili.
I criteri per la distribuzione degli utili dovranno essere omogenei
per ciascuna categoria.
Lo statuto potrebbe prevedere l’emissione di strumenti finanziari
in seguito all’apporto da parte dei soci professionisti o di terzi, di
opera e servizi a favore della società a sensi dell’art. 2346 sesto
comma c.c..
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Le norme sulla spa già prevedono che i soci possano
obbligarsi ed eseguire determinate prestazioni in
aggiunta all’obbligo dei conferimenti (art. 2345 c.c.) ,
norma che, per il disposto dell’art. 2519 primo comma
c.c., si applica anche alle cooperative.
Questo consente di precisare i termini dell’apporto
professionale di ciascun socio e di stabilirne una
retribuzione ulteriore rispetto a quella a lui spettante
nella distribuzione degli utili.
In tal modo si supera un problema: quello dell’obbligo
del socio a svolgere la sua attività professionale per la
società.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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Nel caso di STP che assuma la forma di società
cooperativa, si possono stabilire prestazioni accessorie
così come per le spa. Inoltre si potrebbero diversificare
i soci professionisti (cooperatori) dai soci di capitali, i
quali potrebbero essere considerati per regola
statutaria soci finanziatori, a sensi dell’art. 2526 c.c..
Questo consentirebbe maggiore libertà nello stabilire i
loro diritti che potrebbero essere limitati o privilegiati
secondo quanto si riterrà opportuno stabilire.
Questa forma di società potrebbe facilitare anche la
distribuzione del lavoro professionale.
Maria Nives Iannaccone Notaio
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Cosa la legge non dice
Si possono ancora costituire Associazioni professionali?
La STP può fallire?
La STP deve avere come oggetto esclusivo la attività
professionale?
Il socio professionista può esercitare uti singuli l’attività?
Il socio professionista è obbligato a svolgere la sua attività
professionale per la società?
Chi è responsabile per l’esecuzione dell’incarico nei confronti dei
terzi?
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