PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE
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PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE
PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI Assistenza farmaceutica Partecipazione/tariffa Codice Persone 0 euro 02 invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V 0 euro 0 euro 05 13 grandi invalidi per servizio invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII 0 euro 0 euro 14 99 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 1 euro per confezione fino ad un massimo di 2 euro per due o più confezioni 1 euro per ricetta 23.2/WE/20/09/2012 grandi invalidi del lavoro persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11.08.2000, n. 30, e succ. modifiche 3F invalidi civili al 100 %, compresi i ciechi con residuo visivo binoculare fino ad 1/20 e i minorenni invalidi civili, che percepiscono l’indennità di accompagnamento BI cittadini extracomunitari, invitati in provincia di Bolzano dalle Associazioni “Il Girotondo”, “Chernobyl Alto Adige-Südtirol” e “Chernobyl Eppan-Appiano” DE detenuti DN soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n. 210) E01 soggetti con meno di 6 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) E21 soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98 ex JU euro (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche) senza codice pazienti sottoposti a terapia del dolore Annotazioni vale anche per medicinali della classe C nei casi, in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica vale anche per medicinali della classe C nei casi, in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica il diritto ad usufruire dell'esenzione deve essere certificato dai Servizi per l’assistenza economica sociale l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria vale solo per medicinali analgesici oppiacei vedi relativo persone affette dalle malattie rare di cui al decreto del Ministro della Salute 18.05.2001, n. vale solo per i medicinali correlati alla 279 relativa malattia (compresi i medicinali elenco della classe C appositamente autorizzati dalla Giunta Provinciale) E22 ex FC 03 figli a carico (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 Pagina 1 di 9 l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI Assistenza farmaceutica Partecipazione/tariffa 1 euro per ricetta 1 euro per ricetta 1 euro per ricetta 1 euro per ricetta Codice Persone 03 04 12 E01 ex SE E02 ex AL 1 euro per ricetta L5 sordomuti indicati dall’articolo 7 della legge 02.04.1968, n. 482 invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V soggetti con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali 1 euro per ricetta PX invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 1 euro per ricetta 1 euro per ricetta PY PZ vittime del terrorismo e della criminalità organizzata invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII 1 euro per ricetta 1 euro per ricetta 1 euro per ricetta 1 euro per ricetta 2 euro per confezione fino ad un massimo di 4 euro per due o più confezioni 23.2/WE/20/09/2012 E03 ex SR E04 ex MI vedi relativo persone affette dalle malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministro della elenco Salute 28.05.1999, n. 329, e successive modifiche tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente Pagina 2 di 9 Annotazioni l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria non in possesso di un'etichetta di esenzione ticket; vale solo per i medicinali, correlati all'infortunio o alla malattia professionale e prescritti dal medico curante con utilizzazione del codice L5 vale solo per i medicinali correlati alla patologia invalidante vale solo per i medicinali correlati alla patologia invalidante vale solo per i medicinali correlati alla relativa malattia PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI Assistenza specialistica ambulatoriale Partecipazione/tariffa Codice Persone 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 02 03 03 04 05 12 13 14 99 0 Euro 3F 0 Euro BI 0 Euro 0 Euro DE DN invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 sordomuti indicati dall’articolo 7 della legge 02.04.1968, n. 482 invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 grandi invalidi per servizio invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII grandi invalidi del lavoro persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11.08.2000, n. 30, e succ. modifiche invalidi civili al 100 %, compresi i ciechi con residuo visivo binoculare fino ad 1/20 e i minorenni invalidi civili, che percepiscono l’indennità di accompagnamento cittadini extracomunitari, invitati in provincia di Bolzano dalle Associazioni “Il Girotondo”, “Chernobyl Alto Adige-Südtirol” e “Chernobyl Eppan-Appiano” detenuti soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n. 210) 0 Euro E01 0 Euro E01 ex SE E02 ex AL 0 Euro 0 Euro 0 Euro 23.2/WE/20/09/2012 E03 ex SR E04 ex MI Annotazioni il diritto ad usufruire dell'esenzione deve essere certificato dai Servizi per l’assistenza economica sociale limitatamente alle prestazioni specialistiche correlate all’infermità e alla lesione; l’esenzione viene rilasciata dalle Aziende Sanitarie su presentazione dell’apposita lettera del Ministero della Salute soggetti con meno di 6 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, l'esenzione opera tramite il Sistema comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) tessera sanitaria soggetti con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, l'esenzione opera tramite il Sistema comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) tessera sanitaria disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro l'esenzione opera tramite il Sistema incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro tessera sanitaria per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico (ex art. 8, comma 16, l'esenzione opera tramite il Sistema della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) tessera sanitaria l'esenzione opera tramite il Sistema titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge tessera sanitaria ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) Pagina 3 di 9 PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI Assistenza specialistica ambulatoriale Partecipazione/tariffa Codice 0 Euro E21 ex JU 0 Euro Persone Annotazioni l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria L1 soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche) soggetti sospetti di essere affetti da HIV 0 Euro L5 infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali non in possesso di un'etichetta di esenzione; vale solo per le prestazioni specialistiche correlate all'infortunio o alla malattia professionale e prescritte dal medico curante con utilizzazione del codice L5, dietro dichiarazione dell'assistito che l'affezione dipende da infortunio o malattia professionale; per i dipendenti FF.SS.: mod. san. 3 o mod. san. 4 0 Euro L6 donatori viventi d’organo compresi i donatori di midollo emopoietico limitatamente alle prestazioni specialistiche in connessione con gli atti di donazione, compresa la visita correlata; senza etichetta di esenzione 0 Euro L7 donatori di sangue limitatamente alle prestazioni specialistiche in rapporto con gli atti di donazione, compresa la visita correlata; senza etichetta di esenzione 0 Euro L9 donne in stato di gravidanza 0 Euro PX invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 vedi apposita deliberazione della Giunta Provinciale; senza etichetta di esenzione limitatamente alle prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante 0 Euro PY vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 23.2/WE/20/09/2012 Pagina 4 di 9 ai soli fini dei relativi accertamenti diagnostici, compresa la visita correlata; senza etichetta di esenzione PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI Assistenza specialistica ambulatoriale Partecipazione/tariffa 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 50% dell'importo secondo il tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fino ad un massimo di 18,08 € per impegnativa e branca specialistica importo secondo il tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fino ad un massimo di 36,15 € per impegnativa e branca specialistica 23.2/WE/20/09/2012 Codice PZ Persone invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII Annotazioni limitatamente alle prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante vedi relativo persone affette dalle malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministro della l'esenzione vale per le prestazioni elenco Salute 28.05.1999, n. 329, e successive modifiche specialistiche previste dal relativo elenco, stabilite in relazione alla malattia vedi relativo persone affette dalle malattie rare di cui al decreto del Ministro della Salute 18.05.2001, n. l’esenzione vale per le prestazioni elenco 279 efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della relativa malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti ZD volontari in servizio civile e/o in servizio sociale tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali, connesse all’espletamento del rispettivo servizio volontario E22 figli a carico (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio l'esenzione opera tramite il Sistema ex FC 2002, e successive modifiche) tessera sanitaria tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente Pagina 5 di 9 PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI Pronto soccorso Partecipazione/tariffa 0 Euro se alla prestazione di pronto soccorso segue un ricovero ospedaliero 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 23.2/WE/20/09/2012 Codice Persone tutte le persone 02 invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V 03 invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 03 sordomuti indicati dall’articolo 7 della legge 02.04.1968, n. 482 04 invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 05 grandi invalidi per servizio 12 invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V 13 invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII 14 grandi invalidi del lavoro Pagina 6 di 9 Annotazioni PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI Pronto soccorso Partecipazione/tariffa 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 23.2/WE/20/09/2012 Codice Persone Annotazioni 99 persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non il diritto ad usufruire dell'esenzione raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento di cui al decreto del Presidente deve essere certificato dai Servizi per della Giunta Provinciale 11.08.2000, n. 30, e succ. modifiche l’assistenza economica sociale 3F invalidi civili al 100 %, compresi i ciechi con residuo visivo binoculare fino ad 1/20 e i minorenni invalidi civili, che percepiscono l’indennità di accompagnamento BI cittadini extracomunitari, invitati in provincia di Bolzano dalle Associazioni “Il Girotondo”, “Chernobyl Alto Adige-Südtirol” e “Chernobyl Eppan-Appiano” DE detenuti DN soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n. 210) E01 soggetti con meno di 6 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria E01 ex SE soggetti con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria E02 ex AL disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria E03 ex SR Pagina 7 di 9 l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI Pronto soccorso Partecipazione/tariffa 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 0 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 23.2/WE/20/09/2012 Codice Persone E04 ex MI titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni) soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche) E21 ex JU L5 infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali L9 donne in stato di gravidanza PX invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 PY vittime del terrorismo e della criminalità organizzata PZ invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII vedi relativo persone affette dalle malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministro della elenco Salute 28.05.1999, n. 329, e successive modifiche Annotazioni l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria non in possesso di un'etichetta di esenzione ticket; vale solo per le prestazioni di pronto soccorso correlate all'infortunio o alla malattia professionale non in possesso di un'etichetta di esenzione ticket; vale solo per le prestazioni di pronto soccorso correlate alla gravidanza vale solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante vale solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante vale solo per le prestazioni previste dal relativo elenco vedi relativo persone affette dalle malattie rare di cui al decreto del Ministro della Salute 18.05.2001, n. vale solo per la visita e le prestazioni 279 correlate alla relativa malattia rara elenco Pagina 8 di 9 PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI Pronto soccorso Partecipazione/tariffa Codice 7,5 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 15 Euro in casi giustificati (se alla prestazione di pronto soccorso non segue un ricovero ospedaliero) 50 Euro (in casi non urgenti e/o non giustificati) (senza pagamento dell'importo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali) E22 ex FC 50 Euro + importo di cui al tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali fino all'importo massimo di 100 Euro, tenendo conto del limite di 36,15 Euro per branca specialistica (in casi non urgenti e/o non giustificati) 23.2/WE/20/09/2012 Persone figli a carico (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche) Annotazioni l'esenzione opera tramite il Sistema tessera sanitaria tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente solo per le persone esenti ticket di cui sopra tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente Pagina 9 di 9 l'esenzione dal pagamento dell'importo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali vale solo per le prestazioni specialistiche previste dalla relativa esenzione, dovendo i figli a carico pagare comunque il 50% dell'importo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e cioè fino all'importo massimo di 50 Euro, tenendo conto del limite di 18,08 Euro per branca specialistica