PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE

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PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE
PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI
Assistenza farmaceutica
Partecipazione/tariffa
Codice
Persone
0 euro
02
invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V
0 euro
0 euro
05
13
grandi invalidi per servizio
invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII
0 euro
0 euro
14
99
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
1 euro per confezione fino ad
un massimo di 2 euro per due
o più confezioni
1 euro per ricetta
23.2/WE/20/09/2012
grandi invalidi del lavoro
persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non
raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento di cui al decreto del Presidente
della Giunta Provinciale 11.08.2000, n. 30, e succ. modifiche
3F
invalidi civili al 100 %, compresi i ciechi con residuo visivo binoculare fino ad 1/20 e i
minorenni invalidi civili, che percepiscono l’indennità di accompagnamento
BI
cittadini extracomunitari, invitati in provincia di Bolzano dalle Associazioni “Il Girotondo”,
“Chernobyl Alto Adige-Südtirol” e “Chernobyl Eppan-Appiano”
DE
detenuti
DN
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n.
210)
E01
soggetti con meno di 6 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8,
comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
E21
soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98
ex JU
euro (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e
successive modifiche)
senza codice pazienti sottoposti a terapia del dolore
Annotazioni
vale anche per medicinali della classe
C nei casi, in cui il medico ne attesti la
comprovata utilità terapeutica
vale anche per medicinali della classe
C nei casi, in cui il medico ne attesti la
comprovata utilità terapeutica
il diritto ad usufruire dell'esenzione
deve essere certificato dai Servizi per
l’assistenza economica sociale
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
vale solo per medicinali analgesici
oppiacei
vedi relativo persone affette dalle malattie rare di cui al decreto del Ministro della Salute 18.05.2001, n. vale solo per i medicinali correlati alla
279
relativa malattia (compresi i medicinali
elenco
della classe C appositamente
autorizzati dalla Giunta Provinciale)
E22
ex FC
03
figli a carico (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio
2002, e successive modifiche)
invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
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l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI
Assistenza farmaceutica
Partecipazione/tariffa
1 euro per ricetta
1 euro per ricetta
1 euro per ricetta
1 euro per ricetta
Codice
Persone
03
04
12
E01
ex SE
E02
ex AL
1 euro per ricetta
L5
sordomuti indicati dall’articolo 7 della legge 02.04.1968, n. 482
invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V
soggetti con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8,
comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro
incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro
per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche
ed integrazioni)
titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico (ex art. 8, comma 16,
della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito
familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge
ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n.
537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
1 euro per ricetta
PX
invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
1 euro per ricetta
1 euro per ricetta
PY
PZ
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII
1 euro per ricetta
1 euro per ricetta
1 euro per ricetta
1 euro per ricetta
2 euro per confezione fino ad
un massimo di 4 euro per due
o più confezioni
23.2/WE/20/09/2012
E03
ex SR
E04
ex MI
vedi relativo persone affette dalle malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministro della
elenco
Salute 28.05.1999, n. 329, e successive modifiche
tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente
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Annotazioni
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
non in possesso di un'etichetta di
esenzione ticket; vale solo per i
medicinali, correlati all'infortunio o alla
malattia professionale e prescritti dal
medico curante con utilizzazione del
codice L5
vale solo per i medicinali correlati alla
patologia invalidante
vale solo per i medicinali correlati alla
patologia invalidante
vale solo per i medicinali correlati alla
relativa malattia
PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI
Assistenza specialistica ambulatoriale
Partecipazione/tariffa
Codice
Persone
0 Euro
0 Euro
0 Euro
0 Euro
0 Euro
0 Euro
0 Euro
0 Euro
0 Euro
02
03
03
04
05
12
13
14
99
0 Euro
3F
0 Euro
BI
0 Euro
0 Euro
DE
DN
invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V
invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
sordomuti indicati dall’articolo 7 della legge 02.04.1968, n. 482
invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
grandi invalidi per servizio
invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V
invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII
grandi invalidi del lavoro
persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non
raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento di cui al decreto del Presidente
della Giunta Provinciale 11.08.2000, n. 30, e succ. modifiche
invalidi civili al 100 %, compresi i ciechi con residuo visivo binoculare fino ad 1/20 e i
minorenni invalidi civili, che percepiscono l’indennità di accompagnamento
cittadini extracomunitari, invitati in provincia di Bolzano dalle Associazioni “Il Girotondo”,
“Chernobyl Alto Adige-Südtirol” e “Chernobyl Eppan-Appiano”
detenuti
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n.
210)
0 Euro
E01
0 Euro
E01
ex SE
E02
ex AL
0 Euro
0 Euro
0 Euro
23.2/WE/20/09/2012
E03
ex SR
E04
ex MI
Annotazioni
il diritto ad usufruire dell'esenzione
deve essere certificato dai Servizi per
l’assistenza economica sociale
limitatamente alle prestazioni
specialistiche correlate all’infermità e
alla lesione; l’esenzione viene
rilasciata dalle Aziende Sanitarie su
presentazione dell’apposita lettera del
Ministero della Salute
soggetti con meno di 6 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8,
l'esenzione opera tramite il Sistema
comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
tessera sanitaria
soggetti con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8,
l'esenzione opera tramite il Sistema
comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
tessera sanitaria
disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro
l'esenzione opera tramite il Sistema
incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro tessera sanitaria
per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche
ed integrazioni)
titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico (ex art. 8, comma 16,
l'esenzione opera tramite il Sistema
della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
tessera sanitaria
l'esenzione opera tramite il Sistema
titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito
familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge tessera sanitaria
ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n.
537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
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PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI
Assistenza specialistica ambulatoriale
Partecipazione/tariffa
Codice
0 Euro
E21
ex JU
0 Euro
Persone
Annotazioni
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
L1
soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98
euro (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e
successive modifiche)
soggetti sospetti di essere affetti da HIV
0 Euro
L5
infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
non in possesso di un'etichetta di
esenzione; vale solo per le prestazioni
specialistiche correlate all'infortunio o
alla malattia professionale e prescritte
dal medico curante con utilizzazione
del codice L5, dietro dichiarazione
dell'assistito che l'affezione dipende da
infortunio o malattia professionale; per
i dipendenti FF.SS.: mod. san. 3 o
mod. san. 4
0 Euro
L6
donatori viventi d’organo compresi i donatori di midollo emopoietico
limitatamente alle prestazioni
specialistiche in connessione con gli
atti di donazione, compresa la visita
correlata; senza etichetta di esenzione
0 Euro
L7
donatori di sangue
limitatamente alle prestazioni
specialistiche in rapporto con gli atti di
donazione, compresa la visita
correlata; senza etichetta di esenzione
0 Euro
L9
donne in stato di gravidanza
0 Euro
PX
invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
vedi apposita deliberazione della
Giunta Provinciale; senza etichetta di
esenzione
limitatamente alle prestazioni
specialistiche correlate alla patologia
invalidante
0 Euro
PY
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
23.2/WE/20/09/2012
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ai soli fini dei relativi accertamenti
diagnostici, compresa la visita
correlata; senza etichetta di esenzione
PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI
Assistenza specialistica ambulatoriale
Partecipazione/tariffa
0 Euro
0 Euro
0 Euro
0 Euro
50% dell'importo secondo il
tariffario delle prestazioni di
assistenza specialistica
ambulatoriale fino ad un
massimo di 18,08 € per
impegnativa e branca
specialistica
importo secondo il tariffario
delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale fino
ad un massimo di 36,15 € per
impegnativa e branca
specialistica
23.2/WE/20/09/2012
Codice
PZ
Persone
invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII
Annotazioni
limitatamente alle prestazioni
specialistiche correlate alla patologia
invalidante
vedi relativo persone affette dalle malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministro della
l'esenzione vale per le prestazioni
elenco
Salute 28.05.1999, n. 329, e successive modifiche
specialistiche previste dal relativo
elenco, stabilite in relazione alla
malattia
vedi relativo persone affette dalle malattie rare di cui al decreto del Ministro della Salute 18.05.2001, n. l’esenzione vale per le prestazioni
elenco
279
efficaci ed appropriate per il
trattamento ed il monitoraggio della
relativa malattia e per la prevenzione
degli ulteriori aggravamenti
ZD
volontari in servizio civile e/o in servizio sociale
tutte le prestazioni specialistiche
ambulatoriali, connesse
all’espletamento del rispettivo servizio
volontario
E22
figli a carico (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio l'esenzione opera tramite il Sistema
ex FC
2002, e successive modifiche)
tessera sanitaria
tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente
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PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI
Pronto soccorso
Partecipazione/tariffa
0 Euro se alla prestazione di
pronto soccorso segue un
ricovero ospedaliero
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
23.2/WE/20/09/2012
Codice
Persone
tutte le persone
02
invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V
03
invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
03
sordomuti indicati dall’articolo 7 della legge 02.04.1968, n. 482
04
invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
05
grandi invalidi per servizio
12
invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V
13
invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII
14
grandi invalidi del lavoro
Pagina 6 di 9
Annotazioni
PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI
Pronto soccorso
Partecipazione/tariffa
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
23.2/WE/20/09/2012
Codice
Persone
Annotazioni
99
persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non il diritto ad usufruire dell'esenzione
raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento di cui al decreto del Presidente deve essere certificato dai Servizi per
della Giunta Provinciale 11.08.2000, n. 30, e succ. modifiche
l’assistenza economica sociale
3F
invalidi civili al 100 %, compresi i ciechi con residuo visivo binoculare fino ad 1/20 e i
minorenni invalidi civili, che percepiscono l’indennità di accompagnamento
BI
cittadini extracomunitari, invitati in provincia di Bolzano dalle Associazioni “Il Girotondo”,
“Chernobyl Alto Adige-Südtirol” e “Chernobyl Eppan-Appiano”
DE
detenuti
DN
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n.
210)
E01
soggetti con meno di 6 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8,
comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
E01
ex SE
soggetti con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8,
comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
E02
ex AL
disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro
incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro
per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche
ed integrazioni)
titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico (ex art. 8, comma 16,
della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
E03
ex SR
Pagina 7 di 9
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI
Pronto soccorso
Partecipazione/tariffa
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
0 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
23.2/WE/20/09/2012
Codice
Persone
E04
ex MI
titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito
familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge
ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n.
537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)
soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98
euro (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e
successive modifiche)
E21
ex JU
L5
infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
L9
donne in stato di gravidanza
PX
invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
PY
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
PZ
invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla VI all’VIII
vedi relativo persone affette dalle malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministro della
elenco
Salute 28.05.1999, n. 329, e successive modifiche
Annotazioni
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
non in possesso di un'etichetta di
esenzione ticket; vale solo per le
prestazioni di pronto soccorso
correlate all'infortunio o alla malattia
professionale
non in possesso di un'etichetta di
esenzione ticket; vale solo per le
prestazioni di pronto soccorso
correlate alla gravidanza
vale solo per le prestazioni correlate
alla patologia invalidante
vale solo per le prestazioni correlate
alla patologia invalidante
vale solo per le prestazioni previste dal
relativo elenco
vedi relativo persone affette dalle malattie rare di cui al decreto del Ministro della Salute 18.05.2001, n. vale solo per la visita e le prestazioni
279
correlate alla relativa malattia rara
elenco
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PARTECIPAZIONI ALLA SPESA SANITARIA E RELATIVE ESENZIONI
Pronto soccorso
Partecipazione/tariffa
Codice
7,5 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
15 Euro in casi giustificati (se
alla prestazione di pronto
soccorso non segue un
ricovero ospedaliero)
50 Euro (in casi non urgenti
e/o non giustificati) (senza
pagamento dell'importo delle
prestazioni specialistiche
ambulatoriali)
E22
ex FC
50 Euro + importo di cui al
tariffario delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali fino
all'importo massimo di 100
Euro, tenendo conto del limite
di 36,15 Euro per branca
specialistica (in casi non
urgenti e/o non giustificati)
23.2/WE/20/09/2012
Persone
figli a carico (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio
2002, e successive modifiche)
Annotazioni
l'esenzione opera tramite il Sistema
tessera sanitaria
tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente
solo per le persone esenti ticket di cui sopra
tutte le rimanenti persone e per tutti i casi non contemplati precedentemente
Pagina 9 di 9
l'esenzione dal pagamento dell'importo
delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali vale solo per le
prestazioni specialistiche previste dalla
relativa esenzione, dovendo i figli a
carico pagare comunque il 50%
dell'importo delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali e cioè fino
all'importo massimo di 50 Euro,
tenendo conto del limite di 18,08 Euro
per branca specialistica